Relazione speciale
n.35 2018

La trasparenza dei finanziamenti UE la cui esecuzione è demandata alle ONG: è necessario compiere maggiori sforzi

Riguardo alla relazione Le organizzazioni non governative (ONG) sono attori importanti nell’esecuzione del bilancio dell’UE. Si stima che, nel periodo 2014‑2017, in molti settori d’intervento dell’UE, la Commissione abbia impegnato 11,3 miliardi di euro, demandandone l’esecuzione ad ONG. La Corte ha verificato la trasparenza dei fondi UE attuati da ONG, prestando particolare attenzione, tra tutti i settori d’intervento, alle azioni esterne, il più grande settore in cui i fondi UE sono attuati da ONG. È emerso che l’identificazione, da parte della Commissione, di un’entità come ONG nei propri sistemi non è affidabile. La Corte ritiene che la selezione, operata dalla Commissione, dei progetti diretti da ONG sia stata in genere trasparente. Tuttavia, per alcuni organismi dell’ONU sottoposti ad audit, i processi di selezione delle ONG non sono stati trasparenti. La Commissione non sempre raccoglie e verifica informazioni esaustive su tutte le ONG sovvenzionate. Le informazioni sui fondi dell’UE la cui esecuzione è demandata ad ONG vengono pubblicate in numerosi sistemi, ma le informazioni rese disponibili sono limitate. La Corte conclude che la Commissione non è stata sufficientemente trasparente riguardo all’attuazione di fondi UE da parte di ONG, e che è necessario compiere maggiori sforzi per migliorare la trasparenza. Inoltre, la Corte ha formulato una serie di raccomandazioni volte a migliorare la trasparenza laddove l’attuazione dei fondi UE è demandata ad ONG.

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Sintesi

I

Si stima che la Commissione esegua tramite ONG l’1,7 % del bilancio dell’UE e il 6,8 % dei Fondi europei di sviluppo (FES). In molti settori d’intervento, quali ad esempio gli aiuti umanitari e gli aiuti allo sviluppo, l’ambiente, la ricerca e innovazione, le ONG aiutano la Commissione a ideare, attuare e monitorare i programmi dell’UE. Si stima che nel periodo 2014‑2017 la Commissione abbia impegnato 11,3 miliardi di euro affidandone l’esecuzione ad ONG. Il Parlamento europeo ha frequentemente espresso interesse nelle ONG e nel loro finanziamento.

II

L’obiettivo dell’audit della Corte era valutare la trasparenza dei finanziamenti UE erogati alle ONG mediante contratti. La Corte ha valutato le modalità di identificazione di un’entità come ONG da parte della Commissione ed ha verificato dove vadano i fondi la cui esecuzione è demandata alle ONG e se la Commissione abbia reso disponibili queste informazioni in modo trasparente. L’audit ha riguardato i principali settori d’intervento nei quali le ONG gestiscono fondi dell’UE e, in particolare, il settore più ampio, le azioni esterne.

III

La Corte ha concluso che la Commissione non è stata sufficientemente trasparente circa l’esecuzione dei fondi dell’UE da parte di ONG.

IV

Essendo l’assegnazione dello status di ONG nel sistema contabile della Commissione basata su autodichiarazioni, ed essendo i controlli effettuati dalla Commissione limitati, la classificazione di un’entità come ONG risulta inattendibile.

V

La Corte ha constatato che, nel settore delle azioni esterne, la selezione, operata dalla Commissione, dei progetti diretti da ONG è in genere trasparente. Tuttavia, i vari servizi della Commissione non hanno applicato nel medesimo modo le procedure relative ai sub-contratti di sovvenzione e le procedure di selezione degli organismi delle Nazioni Unite sottoposte a audit non sono sempre state trasparenti.

VI

Le informazioni raccolte sui fondi UE la cui attuazione è demandata alle ONG non sono uniformi. Specie per quanto riguarda le relazioni esterne, la Commissione non disponeva di informazioni esaurienti. Ciò si è verificato in particolare con le reti di ONG internazionali e con i progetti a gestione indiretta. Per di più, nella gestione indiretta, la mancanza di informazioni disponibili ha ostacolato i controlli della Commissione sulle spese dichiarate.

VII

Le informazioni sui fondi dell’UE la cui attuazione è demandata alle ONG vengono pubblicate in numerosi sistemi, ma le informazioni rese disponibili sono limitate. Nel fornire dati sugli aiuti umanitari e sugli aiuti allo sviluppo nel settore delle azioni esterne, la Commissione ha rispettato, in genere, i princìpi di trasparenza internazionali.

VIII

Per cinque dei sei progetti controllati, gli organismi delle Nazioni Unite non hanno pubblicato, o hanno pubblicato solo in parte, i contratti aggiudicati ad ONG e la Commissione non ha controllato se detti organismi avessero rispettato tale obbligo.

IX

Sulla base delle osservazioni riportate nella presente relazione, la Corte ha formulato una serie di raccomandazioni volte a migliorare la trasparenza dei fondi UE la cui attuazione è demandata ad ONG. La Corte raccomanda alla Commissione di:

  1. migliorare l’attendibilità delle informazioni sulle ONG nel proprio sistema contabile;
  2. verificare l’applicazione di norme e procedure riguardo ai sub-contratti di sovvenzione conclusi con ONG;
  3. migliorare le informazioni raccolte sui fondi la cui attuazione è demandata ad ONG;
  4. adottare un approccio uniforme alla pubblicazione di dettagli sui fondi forniti alle ONG e verificare che gli organismi delle Nazioni Unite pubblichino dati completi e accurati sui contratti aggiudicati a ONG utilizzando fondi dell’UE.

Introduzione

Il concetto di ONG

01

Vi è un crescente interesse riguardo alla trasparenza delle ONG e al loro finanziamento. Ad esempio, il Parlamento europeo ha già pubblicato numerosi studi sull’argomento1 e un “Progetto di relazione sul controllo di bilancio del finanziamento delle ONG a titolo del bilancio dell’UE”2.

02

Le organizzazioni non governative (ONG) sono attori importanti nell’esecuzione del bilancio dell’UE. La Commissione lavora assieme alle ONG, tra altri partner, per ideare, attuare e monitorare programmi in molti dei settori d’intervento dell’UE. Ciò avviene in particolare nei settori dell’aiuto allo sviluppo e degli aiuti umanitari, ma anche in altri settori quali ambiente, ricerca, istruzione e cultura. Tuttavia, non esiste attualmente una definizione di “ONG” condivisa a livello UE (cfr. riquadro 1).

Riquadro 1

Cos’è una ONG?

Sebbene il termine “ONG” sia ampiamente utilizzato, non esiste una definizione generalmente accettata a livello internazionale3. All’interno dell’UE, in alcuni Stati membri lo status di ONG deriva dalla forma giuridica di un’organizzazione, mentre in altri dipende dalla natura delle attività svolte dall’organizzazione.

Una comunicazione della Commissione del 1997 individuava cinque caratteristiche proprie delle ONG4, ossia: 1) sono organizzazioni volontarie con “qualche grado, anche minimo, di istituzionalizzazione o di esistenza formale”; 2) senza fini di lucro; 3) “indipendenti dallo Stato e da altri poteri pubblici”; 4) non sono gestite “in previsione del conseguimento di un guadagno personale”; 5) la loro attività deve essere, almeno in parte, “di pubblica utilità”.

I finanziamenti dell’UE e le ONG

03

Le ONG ricevono la maggior parte dei fondi dell’UE in quanto “attori responsabili dell’attuazione” che realizzano programmi e progetti per conto della Commissione5. Le ONG potrebbero anche essere beneficiari finali di un intervento dell’UE, ad esempio nel caso di programmi per il potenziamento della società civile.

04

Come risulta dal sistema contabile della Commissione (ABAC), i fondi impegnati la cui esecuzione è demandata ad ONG sono ammontati a 11,3 miliardi per il periodo 2014‑2017 (cfr. figura 1). Tuttavia, si tratta solo di una stima, come sarà chiaro nella sezione della presente relazione dedicata alle osservazioni.

Figura 1

Fondi dell’UE destinati ad ONG (nel periodo 2014‑2017), secondo quanto risulta dal sistema contabile della Commissione

Rubriche del Quadro finanziario pluriennale (QFP) e Fondi europei di sviluppo Importi destinati ad ONG Periodo: 2014-2017
(milioni di euro)
Totale importi impegnati Periodo: 2014-2017 (milioni di euro) Percentuale di importi destinati ad ONG
1a Crescita intelligente ed inclusiva / Competitività per la crescita e l’occupazione 4 032 79 909 5,05%
1b Crescita intelligente ed inclusiva / Coesione economica, sociale e territoriale 19 209 214 0,01%
2 Crescita sostenibile: risorse naturali 248 241 044 0,10%
3 Sicurezza e cittadinanza 350 12 793 2,74%
4 Ruolo mondiale dell’Europa 5 448 40 978 13,29%
Fondi europei di sviluppo 1 217 17 833 6,82%
Totale 11 314 601 771 1,88%

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base di dati forniti dalla DG BUDG.

05

Dall’ABAC risulta che la maggior parte dei fondi UE assegnati ad ONG è destinata ad azioni esterne. In questo settore, le ONG ricevono fondi a titolo della rubrica 4 (“Ruolo mondiale dell’Europa”) del quadro finanziario pluriennale (QFP) e a titolo del Fondo europeo di sviluppo (cfr. figura 1). I servizi della Commissione interessati sono: la direzione generale Cooperazione internazionale e sviluppo (DG DEVCO), la direzione generale Politica di vicinato e negoziati di allargamento (DG NEAR), la direzione generale Protezione civile e operazioni di aiuto umanitario europee (DG ECHO) e il servizio degli strumenti di politica estera (FPI); cfr. figura 2).

Figura 2

Fondi destinati ad ONG, per servizio della Commissione (2014‑2017)

Servizi della Commissione Importi destinati ad ONG Periodo: 2014-2017 (milioni di euro)
DG ECHO 2 904
DG DEVCO 2 768
DG RTD 884
DG EAC 875
ERCEA 824
DG NEAR 783
REA 452
ALTRI* 1 824
Totale 11 314

* DG CNECT, EASME, INEA, FPI, EACEA, DG ENV, DG EMPL, DG JUST, DG GROW, DG HOME, DG ENER, PHEA, DG FISMA, ALTRI

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base di dati forniti dalla DG BUDG.

Il concetto di trasparenza

06

La trasparenza è uno dei princìpi di bilancio stabiliti dal regolamento finanziario applicabile al bilancio dell’UE. In base a tale principio, la Commissione deve mettere a disposizione, nella forma appropriata e in modo tempestivo, informazioni sui destinatari dei fondi dell’UE, anche quando questi fondi sostengono azioni attuate da ONG6. In una prospettiva più ampia, la trasparenza dovrebbe riguardare l’intero processo e tutti i livelli di attuazione, dalla selezione delle azioni dirette dalle ONG fino alla raccolta e messa a disposizione delle informazioni su tali azioni.

07

Inoltre, nel settore delle azioni esterne, la trasparenza è uno dei princìpi essenziali e consolidati su cui si fonda l’efficacia degli aiuti allo sviluppo. Migliorare la trasparenza tra tutti i pertinenti portatori d’interesse rafforza anche il coordinamento tra donatori e l’obbligo di rendere conto cui sono soggetti tutti i beneficiari, ONG incluse (cfr. riquadro 2).

Riquadro 2

Trasparenza nel settore delle azioni esterne

L’UE ha fatto suoi alcuni impegni internazionali in materia di trasparenza degli aiuti, in particolare tramite la dichiarazione di Parigi sull’efficacia degli aiuti (2005), il “Consenso europeo sull’aiuto umanitario” del 2007, il programma d’azione di Accra del 2008 e il partenariato di Busan per un’efficace cooperazione allo sviluppo (2011). In vista del Forum di Busan, il Consiglio dell’UE ha adottato la “Posizione comune dell’UE per il quarto forum ad alto livello sull’efficacia degli aiuti”, che includeva la “Garanzia di trasparenza UE”7. Più recentemente, nel “Consenso europeo in materia di sviluppo” (giugno 2017), la Commissione e gli Stati membri hanno riconfermato il rispettivo impegno a favore del principio della trasparenza8.

Estensione e approccio dell’audit

08

I fondi dell’UE la cui attuazione è demandata dalla Commissione a ONG passano spesso attraverso molteplici livelli. In questo contesto, e specie nel momento della selezione dei richiedenti il finanziamento, vi è un rischio di mancanza di trasparenza. Vi è parimenti il rischio che le informazioni di cui la Commissione dispone sugli importi e la finalità del finanziamento alle ONG non siano complete o attendibili, nonché il rischio che le varie tipologie di ONG non siano trattate allo stesso modo.

09

Il principale obiettivo dell’audit della Corte era valutare la trasparenza dei finanziamenti dell’UE erogati alle ONG mediante contratto. Per conseguire detto obiettivo, la Corte ha valutato dapprima l’identificazione, da parte della Commissione, di un’entità come ONG; ha poi verificato dove siano andati i finanziamenti dell’UE la cui attuazione è demandata alle ONG e se la Commissione abbia reso disponibili queste informazioni in modo trasparente.

10

La Corte intendeva rispondere al seguente quesito: “I fondi dell’UE la cui attuazione è demandata alle ONG sono trasparenti?”. A tal fine, il quesito di audit principale è stato suddiviso nei seguenti tre sottoquesiti:

  1. “L’identificazione, da parte della Commissione, di un’entità come ONG è affidabile?”;
  2. “Nel settore delle azioni esterne, la scelta delle ONG che devono attuare le azioni finanziate dall’UE è trasparente?”;
  3. “La Commissione raccoglie e mette a disposizione in modo adeguato informazioni sui fondi dell’UE destinati alle ONG?”.
11

Gli auditor della Corte hanno analizzato le modalità con cui la Commissione ha identificato le ONG nei suoi sistemi (sottoquesito 1). Hanno valutato la trasparenza della scelta delle ONG, sia quando la Commissione ha stipulato contratti direttamente con ONG sia quando i fondi UE sono stati oggetto di un sub-contratto di sovvenzione (sottoquesito 2). Hanno inoltre verificato se la Commissione raccogliesse informazioni sulle azioni attuate dalle ONG, se le controllasse e se le mettesse a disposizione in modo adeguato (sottoquesito 3).

12

L’audit ha riguardato i principali settori d’intervento in termini di volume dei fondi destinati ad ONG (cfr. figura 2), ossia le principali DG operanti nel settore delle relazioni esterne (DG ECHO, DG DEVCO e DG NEAR), nonché due altre DG che destinano ingenti fondi ad ONG: la direzione generale Ricerca e innovazione (DG RTD) e la direzione generale Istruzione, gioventù, sport e cultura (DG EAC). L’audit ha riguardato inoltre la direzione generale Ambiente (DG ENV), poiché questa DG dispone di uno specifico programma che fornisce assistenza alle ONG nel campo dell’ambiente e dell’azione per il clima. Infine, l’audit ha riguardato anche la direzione generale Bilancio (DG BUDG), in quanto si tratta del servizio responsabile del sistema contabile della Commissione utilizzato per riferire sul finanziamento delle ONG.

13

Gli auditor della Corte hanno raccolto elementi probatori tramite esami documentali e colloqui con personale di numerose DG della Commissione (DG BUDG, DG DEVCO, DG NEAR, DG ECHO, DG RTD, DG EAC e DG ENV), dell’Agenzia esecutiva per la ricerca (REA), dell’Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA) e dell’Agenzia esecutiva per le piccole e le medie imprese (EASME).

14

L’audit è stato incentrato, in particolare, sul settore delle relazioni esterne, poiché, come risulta dal sistema contabile della Commissione, in detto settore è stata impegnata la maggior parte dei fondi destinati ad ONG (cfr. figura 1). Gli auditor della Corte hanno analizzato le procedure utilizzate per selezionare le azioni attuate dalle ONG, gli strumenti impiegati per raccogliere informazioni sui finanziamenti alle ONG e la successiva informativa al riguardo.

15

Nel settore delle azioni esterne, l’audit è stato incentrato principalmente sui fondi impegnati a partire dal 2014, al fine di esaminare azioni nell’attuale periodo di programmazione. Gli auditor della Corte hanno esaminato 14 progetti diretti da ONG in regime di gestione diretta9 (cfr. allegato I) e 6 progetti attuati da organismi delle Nazioni Unite in regime di gestione indiretta10, per i quali erano state selezionate 10 ONG firmatarie di sub-contratti di sovvenzione (cfr. allegato II).

16

Questi progetti sono stati selezionati in due fasi. Dapprima, gli auditor della Corte hanno selezionato due paesi da visitare (Etiopia e Libano), in base a criteri quali la DG responsabile, il volume di fondi indicato come destinato ad ONG e la fattibilità di una visita di audit. In secondo luogo, è stato estratto un campione di progetti da sottoporre ad audit, sulla base dell’entità delle rispettive dotazioni finanziarie, del tasso di realizzazione conseguito, della diversità di strumenti finanziari, delle modalità di gestione utilizzate e della diversità dei livelli di attuazione ai quali operavano le ONG.

17

Nel febbraio 2018, sono state condotte visite di audit in Etiopia e Libano, paesi in cui gli auditor della Corte hanno visitato gli uffici locali della DG ECHO, le delegazioni dell’UE, gli Uffici nazionali di numerose agenzie dell’ONU ed hanno incontrato rappresentanti delle ONG locali e internazionali che partecipavano all’attuazione dei progetti finanziati dall’UE.

Osservazioni

L’identificazione, da parte della Commissione, di un’entità come ONG non è affidabile

18

Gli auditor della Corte hanno esaminato le diverse procedure seguite dai servizi della Commissione per registrare nei rispettivi sistemi le ONG che possono essere scelte per l’esecuzione dei fondi UE. Si è verificato se esistessero sistemi e programmi specifici per le ONG, se questi differissero tra i servizi visitati dagli auditor della Corte, in che modo venissero usati, ed in che modo le entità venissero identificate e registrate come ONG nei sistemi della Commissione.

Nella maggior parte dei casi, l’ammissibilità al finanziamento dell’UE non dipende dallo status di ONG

19

In generale, le ONG presentano alla Commissione richieste di finanziamento allo stesso modo di altre organizzazioni che attuano fondi UE gestiti dalla Commissione. Ciò perché il regolamento finanziario applicabile al bilancio dell’UE non distingue i beneficiari aventi status di ONG dagli altri beneficiari. Per di più, la Commissione non dispone di alcuna strategia diretta specificamente alle ONG e i suoi servizi non applicano criteri comuni in merito a cosa costituisca una ONG.

20

Solo due delle DG della Commissione controllate dispongono di programmi destinati esclusivamente alle ONG:

  • la DG ENV ha un programma d’azione per sovvenzioni di funzionamento volto a sostenere le ONG europee che si occupano di ambiente e clima. In questo contesto, definisce11 una ONG come una persona giuridica senza fini di lucro, indipendente, sia finanziariamente che politicamente, specie dal governo e dalle autorità pubbliche, nonché da interessi politici e commerciali, e legalmente registrata.
  • La DG ECHO attua gli aiuti umanitari tramite una serie di ONG con le quali ha concluso accordi-quadro di partenariato. La DG ECHO utilizza la definizione di cui al regolamento (CE) n. 1257/96 del Consiglio relativo all’aiuto umanitario, secondo la quale le ONG ammissibili al finanziamento devono “essere costituite in organizzazioni autonome senza fini di lucro in uno Stato membro […] secondo la legislazione vigente in tale Stato”12.

La Commissione effettua limitati controlli sulle entità che si autodichiarano ONG quando le registra nel proprio sistema contabile

Non vi è ancora un sistema comune di registrazione per i richiedenti
21

Coloro che richiedono finanziamenti dell’UE, comprese le ONG, devono registrarsi per poter presentare domanda di finanziamento nei diversi settori d’intervento. Tuttavia, le DG controllate dagli auditor della Corte non dispongono ancora di una sistema comune di registrazione per i richiedenti (cfr. riquadro 3).

Riquadro 3

Esempi di sistemi di registrazione dei richiedenti usati da vari servizi della Commissione

La DG DEVCO e la DG NEAR utilizzano la “Banca dati per la registrazione online dei dati dei potenziali candidati” (PADOR), un sistema online tramite il quale le organizzazioni che fanno domanda di finanziamento si registrano e aggiornano periodicamente le informazioni che le riguardano.

La DG RTD e la DG EAC usano il “Sistema unico d’iscrizione” (URF), il servizio di registrazione per i finanziamenti nell’ambito di programmi quali Erasmus+, Europa creativa, Europa per i cittadini, l’iniziativa Volontari dell’Unione per l’aiuto umanitario e Orizzonte 2020.

Nel caso della DG ENV, i richiedenti presentano le proprie proposte utilizzando uno strumento in rete chiamato “eProposal” oppure formulari di domanda (per alcuni tipi di progetti, tra cui le sovvenzioni di funzionamento per le ONG).

22

Poiché questi sistemi non sono interconnessi, le ONG devono effettuare una registrazione distinta presso ciascuna DG con la quale interagiscono.

23

La Commissione sta attualmente sviluppando un progetto, lo “Spazio unico di intercambio di dati elettronici” (SEDIA), che dovrebbe fornire a richiedenti, candidati e offerenti un unico punto d’entrata per comunicare con i servizi della Commissione. Il SEDIA verrà usato sia per le procedure d’appalto che per quelle di sovvenzione.

La Commissione verifica solo in modo limitato che le entità siano correttamente registrate come ONG
24

Quando un richiedente finanziamento registrato conclude un contratto con la Commissione per la prima volta, le informazioni che fornisce sono basate su un’autodichiarazione. La Commissione verifica le informazioni che il richiedente ha fornito nei diversi sistemi di registrazione e crea una scheda identificativa della persona giuridica nell’ABAC.

25

Nell’ABAC le persone giuridiche possono essere “etichettate” come ONG. Per essere classificata come tale, un’organizzazione deve dichiarare, all’atto della registrazione in uno dei sistemi, di essere una ONG. Uno dei prerequisiti per essere registrati come ONG è che la persona giuridica sia classificata come organizzazione privata e senza scopo di lucro. I servizi della Commissione addetti alla convalida verificano tale classificazione, ma, oltre a questa, non effettuano alcuna altra verifica sullo status dell’organizzazione come ONG, a meno che le DG lo eleggano a criterio per la partecipazione ad un invito a presentare proposte13.

26

Il fatto che lo status di ONG non sia verificato rende inattendibili le informazioni della Commissione sui finanziamenti forniti alle ONG. Ad esempio, nel caso della rubrica 1a (“Competitività per la crescita e l’occupazione”) del QFP, i maggiori beneficiari registrati come ONG nell’ABAC sono per lo più istituti di ricerca e università, ma vi è anche una società cooperativa. Questi tipi di soggetti giuridici non possono sempre essere considerati ONG. Sebbene i termini ONG e organizzazione della società civile (OSC) siano spesso usati in modo interscambiabile, le ONG sono un sottoinsieme delle OSC: queste ultime comprendono un più ampio gruppo di organizzazioni, quali gli istituti di ricerca e le cooperative14.

27

Per di più, poiché nell’ABAC il campo “ONG” non è obbligatorio, la Commissione non identifica in maniera uniforme tutte le ONG come tali nei vari sistemi informativi di cui dispone. Ad esempio, per due dei progetti controllati dalla Corte15, due ONG partecipanti, sebbene registrate come ONG nel PADOR, non sono state etichettate come tali nell’ABAC.

Nel settore delle azioni esterne, la selezione dei progetti diretti da ONG è stata in genere trasparente, ma con carenze quando effettuata da terze parti

La selezione, operata dalla Commissione, dei progetti diretti da ONG è stata in genere trasparente

28

Gli auditor della Corte hanno controllato un campione di progetti diretti da ONG estratto da quelli del settore d’intervento delle relazioni esterne che erano gestiti direttamente dalla Commissione (cfr. allegato I). La trasparenza dei processi di selezione è stata valutata verificando se le attività intraprese e gli obiettivi fissati fossero in linea con le strategie, e se le procedure di selezione fossero affidabili, ben documentate e basate su validi criteri di selezione, facendo uso in modo appropriato di precedenti esperienze con le ONG. Una sintesi della valutazione operata dalla Corte è contenuta nell’allegato III.

29

I processi di selezione analizzati nel settore dell’aiuto allo sviluppo erano per lo più inviti a presentare proposte16. Essi rispettavano quanto disposto dal regolamento finanziario e dalle strategie della Commissione, e nel complesso impiegavano criteri di selezione chiari e li comunicavano a tutte le parti interessate, assicurando la parità di trattamento dei richiedenti.

30

La Corte ha rilevato alcune carenze in materia di trasparenza nei processi di selezione da essa esaminati effettuati dalla DG ECHO nel 2014, 2015 e 2016. Tali problemi, relativi alla documentazione del processo di selezione, erano già stati individuati in un precedente audit della Corte17. Di conseguenza, la DG ECHO ha preso misure correttive, che sono sfociate in un piano d’azione e in un nuovo modello di valutazione sintetica per il 2017, successivamente rivisto per il 2018, per presentare meglio la valutazione specifica per ciascun criterio di selezione.

31

Uno dei criteri che la DG DEVCO e la DG NEAR applicano nelle rispettive procedure di selezione è la capacità operativa dei richiedenti. Le commissioni di valutazione valutano detta capacità sulla base delle pregresse esperienze dichiarate dai richiedenti, ma raramente richiedono elementi probatori a tal fine. Anche la DG ECHO ritiene che le precedenti esperienze siano un criterio di valutazione pertinente.

32

La Commissione non sempre verifica l’esattezza delle dichiarazioni relative ad esperienze pregresse, poiché i suoi sistemi informativi di gestione non contengono tutte le informazioni pertinenti sui finanziamenti ricevuti e sulle attività svolte dalle ONG. Pertanto, la misura in cui queste informazioni possono essere usate a fini di selezione è alquanto limitata.

33

La Corte ha riscontrato che la Commissione aveva accettato incoerenze e dichiarazioni erronee relative a pregresse esperienze all’atto della selezione di due dei progetti controllati18.

I sub-contratti di sovvenzioni a ONG terze mancavano a volte di trasparenza

34

La Corte ha verificato il grado di trasparenza con cui le ONG sono state selezionate quando la selezione non era stata operata direttamente dalla Commissione. La Corte ha verificato se i diversi servizi della Commissione avessero applicato in maniera uniforme le procedure per assicurare la trasparenza della selezione delle ONG firmatarie di sub-contratti di sovvenzione. La Corte ha inoltre verificato se la selezione delle ONG operata da detti servizi avesse assicurato la parità di trattamento dei richiedenti, se fosse stata utilizzata la pregressa esperienza per migliorare la selezione e se detti servizi avessero giudicato le ONG come aventi capacità sufficienti a svolgere le azioni finanziate.

I diversi servizi della Commissione non applicano nel medesimo modo le procedure relative ai sub-contratti di sovvenzione
35

In regime di gestione diretta, quando la Commissione conclude convenzioni di sovvenzione e decisioni di sovvenzione con i contraenti, tra cui ONG, vi è un rapporto giuridico che intercorre tra le due parti. In alcuni casi, tuttavia, l’esecuzione dei fondi dell’UE è demandata, tramite sub-contratti di sovvenzione, a terzi. Tale pratica è subordinata al rispetto di condizioni specifiche e trasparenti19: ad esempio, può essere versato a terzi un limite massimo di 60 000 euro, tranne nel caso in cui il sostegno finanziario sia “l’obiettivo primario” dell’azione20.

36

Sebbene la maggior parte dei servizi della Commissione controllati21 applichi in maniera uniforme le norme generali del regolamento finanziario e le linee-guida sulle sovvenzioni emanate dalla DG BUDG, la DG ECHO fa ricorso ad una diversa interpretazione. Citando il bisogno di tener conto delle specifiche esigenze e caratteristiche degli aiuti umanitari, la DG ECHO ritiene che tutte le azioni la cui attuazione è affidata, tramite sovvenzione, a partner attuatori perseguano la finalità primaria di concedere sostegno finanziario a terzi. Ciò significa che in pratica la DG ECHO non applica il limite massimo di 60 000 euro, perché ritiene che tutti i sub-contratti di sovvenzione ricadano nell’eccezione di cui sopra.

37

Per effetto di tale interpretazione, sono consentiti sub-contratti di sovvenzione senza limite di importo contrattuale o senza limite al numero di livelli aggiuntivi di attuazione. L’assenza di tali limiti presso la DG ECHO inficia la trasparenza dei sub-contratti di sovvenzione.

Le procedure di selezione delle ONG applicate dagli organismi delle Nazioni Unite non sono sempre state trasparenti
38

In regime di gestione indiretta, un organismo delle Nazioni Unite che richiede fondi dell’UE deve dimostrare una capacità di gestione finanziaria e di tutela degli interessi finanziari dell’UE equivalente a quella della Commissione. Se lo fa, può selezionare i propri partner attuatori (sub-contratti di sovvenzione) secondo le proprie norme e procedure22.

39

La Corte ha constatato che, per metà dei progetti a gestione indiretta inclusi nel campione di audit (cfr. allegato II), le procedure di selezione delle ONG applicate dagli organismi delle Nazioni Unite mancavano di trasparenza; ciò nonostante, la Commissione aveva espresso una valutazione positiva al riguardo. In questi tre casi23, gli organismi dell’ONU hanno aggiudicato direttamente sub-contratti di sovvenzione ad ONG senza rispettare le proprie procedure interne (cfr. riquadro 4).

Riquadro 4

Esempio di un processo di selezione svolto da un terzo che non ha rispettato le proprie norme interne applicabili in materia

Il progetto n. 20, affidato ad un organismo dell’ONU, mirava a migliorare la resilienza dei pastori tramite la prestazione di migliori servizi veterinari agli animali in zone di pastorizia in Etiopia. Due ONG firmatarie di sub-contratti di sovvenzione hanno attuato alcune componenti di questo progetto. In entrambi i casi, la procedura di selezione applicata dall’organismo delle Nazioni Unite è stata l’aggiudicazione diretta.

Secondo le linee-guida interne dell’organismo delle Nazioni Unite, le aggiudicazioni dirette sono consentite solo a determinate condizioni. Nei casi in esame, la condizione invocata per giustificare l’aggiudicazione diretta era che le ONG erano già state incaricate dal governo beneficiario di fornire il servizio. Le ONG, però, hanno firmato l’accordo di attuazione con il governo regionale solo dopo che l’organismo delle Nazioni Unite le aveva scelte. Pertanto, la condizione per procedere alla selezione diretta non era stata soddisfatta.

La Commissione non sempre raccoglie e verifica in modo adeguato le informazioni sui fondi UE attuati da ONG

40

La Corte ha verificato se la Commissione fosse a conoscenza di come venivano impiegati i fondi dell’UE la cui esecuzione era stata demandata ad ONG, nonché se tali informazioni fossero state raccolte e verificate in modo appropriato. A tal fine, ha verificato se la Commissione disponesse di informazioni esaurienti su tutte le ONG finanziate, comprese informazioni sulle attività svolte e sui fondi ricevuti, e se fossero operanti sistemi adeguati per raccoglierle. La Corte ha altresì verificato se dette informazioni permettessero alla Commissione di controllare le spese dichiarate.

I sistemi della Commissione non sempre registrano informazioni sui fondi ricevuti da tutti i beneficiari di un contratto

41

La Corte ha riscontrato che i servizi della Commissione controllati gestivano le sovvenzioni utilizzando sistemi diversi, con conseguenti variazioni riguardo alla quantità di informazioni disponibili sui finanziamenti forniti ai beneficiari (cfr. quattro esempi nel riquadro 5).

Riquadro 5

Informazioni raccolte nei diversi sistemi della Commissione

Il sistema di gestione delle sovvenzioni utilizzato presso la DG RTD permette di raccogliere ed elaborare informazioni sui finanziamenti ricevuti da ciascun partecipante.

Analogamente, il sistema in uso presso l’EACEA registra una ripartizione dei fondi per tutte le organizzazioni partecipanti che avevano registrato dette informazioni nel formulario di domanda. Anche il sistema di gestione delle sovvenzioni gestito dalle agenzie nazionali contiene informazioni sui finanziamenti ricevuti da ciascuna organizzazione beneficiaria.

Nel caso della DG ENV, una ripartizione del finanziamento ricevuto da ciascun partner di una sovvenzione multi-beneficiario24 è disponibile nel sistema che gestisce le sovvenzioni a titolo del programma LIFE, sebbene solo su copia cartacea, rendendola inidonea all’analisi e al trattamento.

Tra le informazioni fornite nel sistema della DG ECHO figura una registrazione della percentuale della dotazione finanziaria per ciascun partner attuatore. Tuttavia, eventuali ulteriori importi oggetto di sub-contratti di sovvenzione non sono registrati nel sistema.

Il modello di informativa finanziaria utilizzato dalla DG DEVCO e dalla DG NEAR permette di ottenere un’informativa consolidata a livello di progetto, con suddivisione per categoria di spesa. Tuttavia, non vi è alcuna ripartizione dei finanziamenti ricevuti per ciascuno dei beneficiari della convenzione di sovvenzione.

42

Pertanto, le informazioni raccolte nei diversi sistemi della Commissione non sono uniformi e non sempre permettono la registrazione dei fondi ricevuti da tutti i beneficiari di un contratto.

Per quanto concerne le azioni esterne, la Commissione non dispone di informazioni esaurienti su tutte le ONG sostenute

43

All’interno del campione estratto, gli auditor della Corte hanno rilevato che, sia in regime di gestione diretta che in regime di gestione indiretta, la Commissione disponeva di informazioni inesatte sui diversi attori che attuavano l’azione finanziata. Ciò è avvenuto principalmente per reti di ONG internazionali: i sistemi della Commissione contenevano informazioni sulla struttura delle entità attuatrici che non corrispondevano alla realtà.

44

Per quattro25 dei 14 progetti in regime di gestione diretta esaminati, gli auditor della Corte hanno constatato che le ONG firmatarie delle convenzioni di sovvenzione avevano affidato a loro volta, tramite sub-contratti di sovvenzione, l’attuazione dei progetti ad altre entità della stessa rete, senza che tale informazione venisse registrata nei sistemi della Commissione (cfr. figura 3).

Figura 3

Progetto 12 – Esempio di un progetto attuato con una rete di ONG internazionali

Fonte: Corte dei conti europea.

45

Tra questi 14 progetti, la Corte ha anche rilevato tre casi26 in cui l’identificazione dei partner nei sistemi della Commissione dava adito a confusione o si riferiva a persone giuridiche diverse all’interno della stessa rete di ONG internazionali. Pertanto, le informazioni disponibili in merito a quali entità attuassero l’azione e a quali ricevessero fondi non erano chiare.

46

Inoltre, per cinque27 dei sei progetti in regime di gestione indiretta esaminati, le informazioni che la Commissione aveva ricevuto dagli organismi delle Nazioni Unite non hanno consentito agli auditor della Corte di stabilire quali finanziamenti fossero ricevuti o quali attività fossero attuate da ciascuna delle ONG firmatarie di sub-contratti di sovvenzione (cfr. allegato III).

47

Per due di questi cinque progetti, la Commissione aveva richiesto informazioni e chiarimenti aggiuntivi agli organismi delle Nazioni Unite; le risposte ricevute sono state però insoddisfacenti oppure sono state inviate, a seguito di ripetuti solleciti, solo quando le attività del progetto erano già completate28.

Nella gestione indiretta, la mancanza di informazioni disponibili ha ostacolato i controlli della Commissione sulle spese dichiarate

48

Nel caso dei progetti gestiti indirettamente dalla Commissione, i contratti in genere includono nella dotazione finanziaria complessiva una percentuale che copre le spese generali, fissata ad un massimo del 7 %. In cinque29 dei sei casi esaminati, gli auditor della Corte hanno rilevato che le spese generali erano state dichiarate per i diversi livelli di attuazione; prima per l’entità delegata e poi per l’ONG beneficiaria di un sub-contratto di sovvenzione30.

Riquadro 6

Esempio di sovradichiarazione di costi indiretti

Nel progetto n. 20, l’organismo delle Nazioni Unite ha affidato a due ONG, tramite sub-contratto di sovvenzione, alcune attività. Negli accordi firmati, la dotazione finanziaria includeva in entrambi i casi un tasso forfettario del 7 % per spese generali. Queste spese generali sono state inoltre incluse nell’importo totale dei costi diretti dichiarati alla Commissione dall’organismo dell’ONU e utilizzati come base per il calcolo delle spese generali del 7 % di cui quest’ultimo chiedeva il rimborso. Ne è risultata una sovradichiarazione di spese generali per i costi delle azioni attuate dalle ONG.

49

A causa della mancanza di adeguate informazioni sui costi dichiarati dalle ONG firmatarie dei sub-contratti di sovvenzione, la Commissione non era sempre in grado di controllare i costi dichiarati da tutte le ONG finanziate. Ciò ha ostacolato l’individuazione, da parte della Commissione, di potenziali casi di sovradichiarazione di spese.

Le informazioni sui fondi dell’UE la cui esecuzione è demandata alle ONG vengono pubblicate in numerosi sistemi, ma le informazioni rese disponibili sono limitate

50

Per i settori d’intervento oggetto dell’audit, la Corte ha verificato se la Commissione avesse reso disponibili informazioni esaurienti e tempestive sui fondi erogati ad ONG mediante contratto. Nel settore delle azioni esterne, la Corte ha verificato se la Commissione, nel pubblicare informazioni sui fondi UE eseguiti da ONG, abbia rispettato i princìpi internazionali di trasparenza degli aiuti. La Corte ha controllato se la Commissione avesse verificato l’adeguatezza degli adempimenti informativi di terzi in merito a ONG firmatarie di sub-contratti di sovvenzione che utilizzano fondi dell’UE. Per di più, per i progetti controllati, la Corte ha verificato la coerenza dei dati pubblicati in diversi portali sulla trasparenza.

Le informazioni sui contratti conclusi con ONG vengono pubblicate nel sistema di trasparenza finanziaria, ma sono incomplete

51

Ogni anno, per tutti i settori d’intervento, la Commissione pubblica dati sui beneficiari dei finanziamenti dell’UE a gestione diretta nel proprio sistema di trasparenza finanziaria (STF)31 (cfr. riquadro 7). Pubblicando ex post nell’STF informazioni sui destinatari di fondi UE, la Commissione rispetta gli obblighi prescritti dal regolamento finanziario32.

Riquadro 7

Informazioni disponibili nel sistema di trasparenza finanziaria della Commissione

La Commissione ha pubblicato nell’STF i dati seguenti:

  • beneficiario e/o beneficiari che ricevono i fondi;
  • finalità della spesa;
  • sede del beneficiario;
  • importo e tipo di spesa (solo impegni);
  • servizio competente che aggiudica i finanziamenti;
  • settore del bilancio UE da cui provengono i fondi;
  • esercizio in cui l’importo è stato iscritto nei conti della Commissione.

Fonte: https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/service-standards-and-principles/transparency/funding-recipients_it.

52

Tuttavia, l’STF non fornisce informazioni complete sui finanziamenti alle ONG perché:

  • non viene resa disponibile alcuna informazione sugli effettivi pagamenti;
  • la categoria di beneficiario “ONG” è stata introdotta solo nel 2016 e non è usata in maniera uniforme a causa della mancanza di criteri di identificazione delle ONG
  • le entità che ricevono fondi tramite sub-contratti di sovvenzione non sono indicate.
53

I servizi della Commissione applicano approcci diversi quando riportano i finanziamenti nell’STF. Quando concludono contratti con più di un beneficiario, la DG RTD, la DG ENV e la DG EAC (tramite l’EACEA) pubblicano i nomi di tutti i beneficiari ed includono una ripartizione dei fondi. La DG ECHO pubblica l’importo finanziario ed il nome dell’ONG con la quale la Commissione ha firmato la convenzione di sovvenzione; non rende disponibili informazioni su eventuali altri partner attuatori che realizzano l’azione in tutto o in parte (cfr. figura 3). La DG NEAR e la DG DEVCO indicano i nomi delle ONG con le quali la Commissione ha firmato una convenzione di sovvenzione e i co-richiedenti. Tuttavia, l’importo della sovvenzione è interamente collegato al partner capofila, senza ripartizione per beneficiario.

54

La Corte ha riscontrato che, per tutti i 14 progetti a gestione diretta controllati, gli importi pubblicati nell’STF erano coerenti con quelli impegnati a titolo delle convenzioni di sovvenzione. Tuttavia, in cinque casi33, alcuni dati pubblicati concernenti il tipo di azione o l’ubicazione geografica o il servizio responsabile erano mancanti o inesatti.

Informazioni aggiuntive, comprese quelle sui risultati, sono riportate su vari portali per la trasparenza
55

Oltre che sull’STF, la Commissione pubblica informazioni concernenti le azioni finanziate su varie piattaforme per i differenti settori d’intervento. Ad esempio, nel settore della ricerca la Commissione rende disponibili le informazioni sui propri finanziamenti tramite Cordis, un archivio pubblico ed un portale sui progetti di ricerca finanziati dall’UE e sui relativi risultati34.

56

Nel settore delle azioni esterne, la Commissione rende disponibili le informazioni sui finanziamenti alle ONG tramite numerosi portali Internet dedicati alla trasparenza degli aiuti: EU Aid Explorer35, il Sistema d’informazione europeo sulla risposta alle emergenze e alle catastrofi (EDRIS)36 ed il Financial Tracking Service37. Nel complesso, le informazioni pubblicate sui progetti controllati erano coerenti con i finanziamenti effettivamente forniti.

Le informazioni sugli aiuti umanitari e sugli aiuti allo sviluppo sono in genere messe a disposizione nel rispetto dei princìpi di trasparenza internazionali

57

La Commissione mette a disposizione dati sugli aiuti umanitari e sull’aiuto allo sviluppo al fine di rispettare gli impegni internazionali riguardo alla trasparenza degli aiuti. Trasmette dati al Creditor Reporting System38 dell’OCSE, al Forward Spending Survey39 dell’OCSE e al registro dell’Iniziativa per la trasparenza degli aiuti internazionali (IATI)40, in conformità a standard internazionali comuni.

La Commissione ha pubblicato dati sugli aiuti umanitari e sull’aiuto allo sviluppo secondo lo standard comune IATI, ma alcuni dei dati presentavano debolezze
58

La Commissione trasmette dati sugli aiuti umanitari e sull’aiuto allo sviluppo seguendo un quadro di informativa standard comune elaborato nell’ambito della IATI41, una iniziativa globale che mira ad accrescere la trasparenza e l’efficacia della cooperazione allo sviluppo.

59

Nel complesso, la Commissione pubblica dati conformi allo standard IATI. Tuttavia, la Corte ha rilevato che la messa a disposizione di dati nell’ambito dell’iniziativa IATI non include dati sui fondi fiduciari dell’UE né informazioni sui risultati dei progetti finanziati42.

60

Per i progetti inclusi nel campione, gli auditor della Corte hanno comparato le informazioni pubblicate sul portale Internet della IATI, di facile utilizzo, con i dati effettivi. Le informazioni sono state pubblicate per tutti i progetti controllati, ma gli auditor della Corte hanno rilevato numerosi errori relativamente agli importi oggetto dei contratti43, agli esborsi44 e alle date di conclusione dei progetti45 (cfr. riquadro 8).

Riquadro 8

Esempi di errori rilevati nei dati pubblicati nel portale sullo sviluppo (d-portal) della IATI

Per il progetto 11, l’importo degli esborsi riportato nel d-portal della IATI era errato. L’importo degli esborsi indicato era di 14 000 000 euro, ma la vera cifra dovrebbe essere di 11 200 000 euro, in quanto (al 2 marzo 2018) il pagamento finale non era ancora stato effettuato.

Nel caso del progetto 15, l’importo del contratto pubblicato nel d-portal della IATI era zero, mentre l’effettivo importo del contratto era di 2 milioni di euro; anche la data di conclusione del progetto era errata, perché non era stata aggiornata per tener conto di una proroga di tre mesi.

Gli organismi delle Nazioni Unite hanno pubblicato informazioni inadeguate sui contratti aggiudicati a ONG

61

In regime di gestione indiretta, la Commissione affida l’attuazione di progetti a terzi. In questi casi, l’entità cui è affidata l’attuazione ha l’onere di fornire informazioni sulle sovvenzioni concesse con i fondi UE46.

62

Gli auditor della Corte hanno verificato i dati che gli organismi delle Nazioni Unite cui era stata demandata l’attuazione avevano pubblicato sui sei progetti a gestione indiretta inclusi nel campione di audit (cfr. allegato II). È emerso che, in cinque casi, gli organismi dell’ONU non avevano pubblicato47, o avevano pubblicato solo in parte48, informazioni sulle sovvenzioni concesse ad ONG con fondi dell’UE (cfr. riquadro 9). Per di più, la Commissione non aveva verificato il rispetto di questo obbligo da parte degli organismi suddetti.

Riquadro 9

Esempi di organismi delle Nazioni Unite che non pubblicano informazioni su fondi dell’UE versati ad ONG mediante sub-contratti di sovvenzione

La Commissione ha affidato ad un organismo delle Nazioni Unite l’attuazione del progetto 18 a favore dei rifugiati in Etiopia, concernente l’assistenza in denaro e le procedure di identificazione. L’organismo delle Nazioni Unite ha poi concluso un sub-contratto di sovvenzione con una ONG, affidando a quest’ultima l’attuazione di alcune attività; tuttavia, nel sito Internet dell’organismo non è stata riportata alcuna informazione circa questo sub-contratto.

In Etiopia, la Commissione ha affidato ad un organismo delle Nazioni Unite l’attuazione del progetto 19, che sosteneva la reintegrazione delle vittime della tratta di esseri umani. Due ONG locali hanno realizzato alcune delle attività del progetto. Sul proprio sito Internet, l’organismo delle Nazioni Unite ha pubblicato solo informazioni limitate sui contratti conclusi con queste ONG e non ne ha indicato gli importi.

Conclusioni e raccomandazioni

63

La Corte ha verificato la trasparenza dei finanziamenti dell’UE la cui esecuzione è stata affidata ad ONG. A tal fine, ha accertato se l’identificazione, operata dalla Commissione, delle entità come ONG fosse affidabile e se la selezione delle ONG attuanti le azioni finanziate dall’UE fosse trasparente. Ha inoltre analizzato il processo di adeguata raccolta, verifica e messa a disposizione delle informazioni sulle ONG. L’audit ha riguardato i principali settori d’intervento nei quali le ONG eseguono fondi dell’UE e, in particolare, il principale settore di finanziamento: le azioni esterne.

64

La Corte ha concluso che la Commissione non è stata sufficientemente trasparente circa l’esecuzione dei fondi dell’UE da parte di ONG.

65

Nella maggior parte dei casi, l’ammissibilità al finanziamento dell’UE non dipende dallo status di ONG. L’assegnazione dello status di ONG nel sistema contabile della Commissione, basata su autodichiarazioni, e i limitati controlli effettuati dalla Commisssione hanno fatto sì che la classificazione di un’entità come ONG non risulti attendibile (cfr. paragrafi 18-27).

66

Non vi era alcun sistema comune a tutta la Commissione per la registrazione dei richiedenti il finanziamento. Per di più, i diversi sistemi utilizzati per registrare i richiedenti, comprese le ONG, non erano interconnessi (cfr. paragrafo 22).

Raccomandazione 1 – Migliorare l’attendibilità delle informazioni sulle ONG

La Commissione dovrebbe migliorare la propria performance e la trasparenza delle proprie rendicontazioni sulle ONG che attuano azioni dell’UE. A tal fine, la Commissione dovrebbe ricevere informazioni adeguate e migliorare, nel proprio sistema contabile, l’attendibilità delle informazioni sulle ONG che attuano fondi dell’UE nei modi seguenti:

  1. includendo nelle proprie linee-guida interne sulla convalida delle persone giuridiche criteri chiari per identificare le ONG nell’ABAC;
  2. includendo, nell’ambito di un sistema di registrazione unica, l’obbligo (o la facoltà, nel caso di ONG che esprimono preoccupazioni relative alla sicurezza) per i richiedenti i fondi dell’UE di dichiarare il proprio status di ONG, elencando i criteri da usare per classificare un’organizzazione come tale.

Termine: entro fine 2020.

67

La Corte ha constatato che, nel settore delle azioni esterne, la selezione, operata dalla Commissione, dei progetti diretti da ONG è in genere trasparente. Tuttavia, in alcuni casi sono emerse carenze (cfr. paragrafi 28-33).

68

La Corte ha riscontrato che i diversi servizi della Commissione non applicavano nel medesimo modo le procedure relative ai sub-contratti di sovvenzione. L’interpretazione, da parte della DG ECHO, delle norme relative al sostegno finanziario a terzi è più ampia di quella di altre DG e rende possibili numerosi livelli di attuazione, senza porre alcun limite agli importi dei sub-contratti di sovvenzione (cfr. paragrafi 35 e 37).

69

Le procedure di selezione delle ONG seguite dagli organismi delle Nazioni Unite controllati non sono sempre state trasparenti (cfr. paragrafi 38 e 39).

Raccomandazione 2 – Verificare l’applicazione di norme e procedure riguardo ai sub-contratti di sovvenzione

Qualora l’attuazione di un’azione in regime di gestione diretta richieda un sub-contratto di sovvenzione, la Commissione dovrebbe:

  1. applicare una interpretazione coerente, tra i diversi servizi, delle norme del regolamento finanziario applicabili, tenendo conto delle specificità settoriali; in particolare, qualora l’attuazione di un’azione richieda la prestazione di sostegno finanziario a terzi, le condizioni di tale sostegno dovrebbero essere definite nella convenzione di sovvenzione, in linea con le disposizioni del regolamento finanziario del 2018.
  2. Quando, in regime di gestione indiretta, sono gli organismi delle Nazioni Unite a selezionare i beneficiari, la Commissione dovrebbe:

  3. verificare che gli organismi delle Nazioni Unite applichino le rispettive norme e procedure per la selezione dei partner attuatori.

Termine: a partire dalla metà del 2019.

70

La Commissione non sempre raccoglie e verifica in modo adeguato le informazioni sulle ONG. In particolare, detti sistemi non sempre hanno permesso la registrazione dei fondi ricevuti da tutti i beneficiari del contratto (cfr. paragrafi 41-42).

71

Nel settore delle relazioni esterne, la Commissione non disponeva di informazioni esaurienti sui finanziamenti ricevuti e sulle attività svolte da tutte le pari partecipanti all’attuazione. Ciò si è verificato in particolare con le reti di ONG internazionali e con i progetti a gestione indiretta. Per di più, nella gestione indiretta, la mancanza di informazioni disponibili ha ostacolato i controlli della Commissione sulle spese dichiarate (cfr. paragrafi 43-49).

Raccomandazione 3 – Migliorare le informazioni sui fondi la cui esecuzione è demandata ad ONG

La Commissione dovrebbe migliorare le informazioni raccolte sulle ONG finanziate

  1. facendo sì che i vari sistemi di gestione delle sovvenzioni registrino i fondi ricevuti da tutti i beneficiari incaricati dall’UE, non solo dal beneficiario capofila, in modo che tali informazioni siano idonee all’analisi e al trattamento.
  2. Nel settore delle azioni esterne, la Commissione dovrebbe migliorare la tracciabilità dei fondi nei modi seguenti:

  3. nel caso di azioni attuate da reti di ONG internazionali, identificando nei propri sistemi le entità che effettivamente attuano le azioni finanziate;
  4. nel caso di progetti a gestione indiretta attuati tramite organismi delle Nazioni Unite, verificando che siano fornite sufficienti informazioni sui costi indiretti dichiarati per le ONG finanziate, facendo in modo che sia possibile valutare i costi dichiarati da tutte le parti partecipanti all’attuazione.

Termine: metà 2021.

72

Le informazioni sui fondi dell’UE la cui esecuzione è demandata ad ONG vengono pubblicate in numerosi sistemi, ma le informazioni rese disponibili sono limitate, tranne che per il settore delle azioni esterne (cfr. paragrafi 51-56).

73

La Commissione ha in genere messo a disposizione i dati sugli aiuti umanitari e sugli aiuti allo sviluppo conformemente ai princìpi di trasparenza internazionali, ma alcuni dati denotavano debolezze (cfr. paragrafi 58-60).

74

In cinque casi, gli organismi delle Nazioni Unite cui era stata affidata l’attuazione non hanno pubblicato, o hanno pubblicato solo in parte, i contratti aggiudicati ad ONG e la Commissione non ha controllato se detti organismi avessero rispettato tale obbligo (cfr. paragrafo 62).

Raccomandazione 4 – Standardizzare e migliorare l’esattezza delle informazioni pubblicate

La Commissione dovrebbe:

  1. adottare per tutti i propri servizi un approccio uniforme alla pubblicazione nel sistema di trasparenza finanziaria, assicurandosi che vengano indicati tutti i beneficiari incaricati dall’UE, insieme all’importo del finanziamento concesso.
  2. Termine: metà 2021.

    Per quanto riguarda le azioni esterne, la Commissione dovrebbe:

  3. accrescere ulteriormente il rispetto dei princìpi internazionali sulla trasparenza degli aiuti comunicando i risultati dei progetti finanziati e i dati sui fondi fiduciari dell’UE;
  4. verificare il rispetto, da parte degli organismi delle Nazioni Unite, dell’obbligo di rendere disponibili adeguate informazioni sui contratti aggiudicati con fondi dell’UE.

Termine: metà 2021.

La presente relazione è stata adottata dalla Sezione V, presieduta da Lazaros S. LAZAROU, Membro della Corte dei conti europea, a Lussemburgo, nella riunione del 5 dicembre 2018.

Per la Corte dei conti europea

Klaus-Heiner LEHNE
Presidente

Allegati

Allegato I

Progetti a gestione diretta oggetto dell’audit

DG N. Riferimento del contratto Titolo del contratto Contraente Importo (euro) Date di attuazione
Libano DG ECHO 1 ECHO/SYR/BUD/2016/91034 Providing Multi-purpose cash assistance to meet the needs of vulnerable Syrian refugees in Lebanon ONG internazionale 31 050 000 1.6.2016 - 31.5.2017
2 ECHO/SYR/BUD/2014/91020 Emergency intervention for the most vulnerable people affected by the Syrian crisis (phase 4) ONG internazionale 5 500 000 1.7.2014 - 31.3.2015
3 ECHO/SYR/BUD/2016/91024 Emergency protection assistance to conflict and displacement-affected refugee and host populations in North and Beka’a governorates, Lebanon ONG internazionale 1 500 000 1.4.2016 - 30.4.2017
DG NEAR 4 2015/364-146 Enhancing safe water supply and waste management for the vulnerable population affected by the Syria crisis in South Lebanon ONG internazionale 2 110 823 17.9.2015 - 16.9.2017
5 2013/282-595 Initiating a global approach in supporting and empowering migrants throughout the migration cycle and refugees in Lebanon ONG internazionale 1 914 506 31.7.2013 - 30.7.2016
6 2014/350-232 The independence of the Judiciary in Lebanon: a social priority ONG locale 1 000 000 16.10.2014 - 15.5.2018
7 2015/371-135 Raise the voice of Lebanese CSOs towards an inclusive and sustainable development in agriculture and environment field in North Lebanon ONG internazionale 470 949 1.2.2016 - 28.2.2018
Etiopia DG ECHO 11 ECHO/-HF/EDF/2015/01001 Emergency Response Mechanism (ERM) IV in Ethiopia ONG internazionale 14 000 000 1.1.2016 - 30.6.2017
12 ECHO/-HF/EDF/2015/01025 Seed Emergency Response with the Government of Ethiopia (SERGE) ONG internazionale 5 000 000 26.5.2016 - 25.3.2017
13 ECHO/-HF/EDF/2015/01017 Multi-sectoral emergency response for vulnerable communities of 5 woredas of Afar Region, Ethiopia ONG internazionale 1 500 000 1.3.2016 - 31.8.2017
DG DEVCO 14 2014/343-843 Conservation of Biodiversity and Ecosystems Functions and improved well-being of Highland and Lowland Communities within Bale Eco region ONG internazionale 5 000 000 9.7.2014 - 8.4.2018
15 2014/340-882 Building Resilience Capacity and Recovery for the Vulnerable Population of Wag Himra Zone, Amhara Region, Ethiopia ONG internazionale 2 000 000 17.4.2014 - 16.7.2017
16 2016/376-321 Pastoralist and Agro-pastoralist Natural Resources Management and Livelihood Initiatives (PANRMLI) ONG locale 197 865 1.7.2016 - 31.10.2018
17 2014/341-464 Afar Pastoral Communities Reproductive Health Improvement Project ONG locale 180 000 12.4.2014 - 11.4.2016

Allegato II

Progetti a gestione indiretta oggetto dell’audit

DG N. Riferimento del contratto Titolo del contratto Contraente Importo (euro) Date di attuazione ONG firmataria del sub-contratto di sovvenzione
Libano DG ECHO 8 ECHO/SYR/BUD/2016/91010 Providing protection and humanitarian assistance to refugees living in Lebanon Organismo ONU 30 000 000 1.4.2016 - 31.3.2017 Una ONG internazionale e una locale
DG NEAR 9 2015/367-663 Support to school‐aged children affected by the Syria crisis to access learning opportunities and to ensure health care and reduced vulnerabilities of children, women and caregivers in Lebanon Organismo ONU 37 920 556 1.9.2015 - 31.8.2017 Una ONG internazionale e una locale
10 2015/371-621 Enhancing Access to Non Communicable Diseases and Mental Health Services at the level of Primary Health Care for Vulnerable Syrian refugees and Lebanese communities in Lebanon Organismo ONU 2 308 000 1.1.2016 - 31.3.2017 Una ONG locale
Etiopia DG ECHO 18 ECHO/-HF/BUD/2015/91054 Cash Assistance to Somali, Eritrean, South Sudanese and Sudanese Refugees and biometric identification of refugees Organismo ONU 5 000 000 1.4.2015 - 31.3.2016 Una ONG internazionale
DG DEVCO 19 2015/358-720 Support to the Reintegration of Returnees in Ethiopia Organismo ONU 5 000 000 1.1.2015 - 31.12.2018 Due ONG locali
20 2014/346-779 Pursuing Pastoral Resilience (PPR) through improved animal health service delivery in pastoral areas of Ethiopia. Organismo ONU 9 277 294 26.7.2014 - 25.11.2018 Due ONG internazionali

Allegato III

Valutazione dei singoli progetti – Panoramica

N. progetto Processo di selezione dei progetti delle ONG esperito dalla Commissione Processo di selezione delle ONG esperito da terzi Informazioni sul finanziamento UE Uso delle informazioni Pubblicazione
Trasparenza del processo di selezione Valutazione della capacità dei partner delle ONG Trasparenza del processo di selezione Valutazione della capacità dei partner delle ONG I sistemi della Commissione indicano chi fa cosa relativamente alle attività delle ONG I sistemi della Commissione indicano i finanziamenti ricevuti da ciascuna ONG Le informazioni permettono di valutare la ragionevolezza dei costi Le informazioni possono essere usate per individuare e correggere problemi di attuazione Le informazioni possono essere usate a fini di coordinamento Sistema di trasparenza finanziaria IATI Altri portali / pubblicazione a cura delle entità cui è affidata l’attuazione
1 In parte n.a. n.a. In parte In parte In parte In parte
2 In parte No n.a. n.a. In parte In parte In parte
3 In parte n.a. n.a.
4 n.a. n.a. In parte In parte In parte In parte In parte
5 In parte In parte In parte No
6 n.a. n.a. no In parte In parte In parte
7 In parte In parte In parte
8 n.a. n.a. No No No No No n.a. n.a. In parte
9 n.a. n.a. No No No No No No n.a. n.a. No
10 n.a. n.a. In parte In parte No In parte n.a. n.a.
11 In parte In parte In parte
12 In parte In parte In parte In parte In parte In parte
13 In parte n.a. n.a. No In parte
14 n.a. n.a. In parte In parte In parte In parte
15 n.a. n.a. In parte In parte In parte In parte
16 In parte n.a. n.a. No In parte In parte In parte
17 In parte n.a. n.a. No In parte In parte In parte In parte
18 n.a. n.a. No In parte No No In parte n.a. n.a. No
19 n.a. n.a. In parte No No In parte n.a. n.a. In parte
20 n.a. n.a. No In parte No In parte n.a. n.a. No

Risposta della Commissione

Sintesi

III

La Commissione ritiene che i suoi finanziamenti siano sufficientemente trasparenti e che le ONG non debbano essere considerate una categoria particolare di beneficiari.

Nel trattare le domande, a condizione che i candidati soddisfino i criteri di ammissibilità, la Commissione si concentra sulla descrizione del progetto, sulla sua corrispondenza con gli obiettivi del programma e sul modo in cui potrebbe contribuire al loro conseguimento. Dato che la registrazione dello status di ONG non rappresenta un obbligo giuridico e poiché non esiste una definizione giuridica di ONG, il sistema contabile non registra i fondi specificamente destinati al settore delle ONG.

IV

La registrazione dello status di ONG dei beneficiari nel sistema contabile della Commissione non è obbligatoria, data l'assenza di basi giuridiche che giustifichino un trattamento diverso delle ONG rispetto ad altri beneficiari e in mancanza di una definizione comune di ONG. Nessun obbligo di trasparenza finanziaria impone inoltre di presentare relazioni sui finanziamenti alle ONG.

La Commissione ritiene pertanto che la classificazione effettuata nel suo sistema contabile non possa essere considerata inattendibile.

V

I servizi della Commissione utilizzano la flessibilità prevista dal regolamento finanziario per erogare gli aiuti in vari modi.

Per quanto riguarda gli aiuti forniti a terzi attraverso il sostegno finanziario, contesti operativi specifici, come l'aiuto umanitario, sono ora riconosciuti dal nuovo regolamento finanziario, che all'articolo 204 (ultima frase) prevede che "tale soglia può essere superata qualora sia altrimenti impossibile o eccessivamente difficile conseguire gli obiettivi delle azioni".

Il regolamento finanziario inoltre non definisce il numero di livelli di esecuzione.

VI

Le informazioni raccolte sui fondi UE la cui attuazione è demandata alle ONG non possono essere uniformi. Il tipo di informazioni richieste dipenderà dal contesto in cui vengono impiegati i fondi UE.

La Commissione desidera sottolineare che segue attivamente l'attuazione dei progetti ed effettua i necessari controlli finanziari. Conformemente al quadro giuridico pertinente, la Commissione può:

  • chiedere ai beneficiari di mettere a disposizione tutte le informazioni finanziarie relative a un progetto;
  • effettuare controlli, compresi controlli in loco, relativi alle operazioni finanziate dall'UE.
IX

La Commissione accetta tutte le raccomandazioni, ad eccezione della prima per i motivi esposti nelle risposte.

Introduzione

1

La Commissione riconosce il crescente interesse riguardo alla trasparenza dei finanziamenti alle ONG.

2

La Commissione osserva che il perseguimento della trasparenza dovrebbe essere contestualizzato nel modo seguente:

  • il legislatore non fornisce o propone una definizione comune a livello di UE di ONG e la mancanza di tale definizione dovrebbe inquadrare le aspettative riguardo alle informazioni di cui dispone la Commissione sulle ONG;
  • qualsiasi tentativo di definire le ONG deve essere controbilanciato dalla necessità di proteggere lo spazio operativo delle ONG.
Riquadro 1 – Cos'è una ONG?

Cfr. risposta della Commissione al paragrafo 2.

La Commissione desidera inoltre sottolineare che i criteri della comunicazione della Commissione del 1997 non sono stati ripresi negli atti di base della Commissione.

In particolare, la Commissione desidera ribadire che, nel settore degli aiuti allo sviluppo, il termine "OSC" viene usato più frequentemente rispetto a ONG. Il documento COM(2012) 49249 definisce le OSC, di cui le ONG sono un sottoinsieme.

6

L'articolo 35 del regolamento finanziario non fa esplicito riferimento alle ONG.

Nel contesto dell'assistenza umanitaria, potrebbe inoltre non essere opportuno divulgare tutte le informazioni raccolte nelle zone di conflitto, poiché ciò potrebbe mettere in pericolo le parti coinvolte. Nel contesto degli aiuti allo sviluppo, è importante sottolineare che la Commissione dispone di un margine di discrezionalità nel decidere di divulgare informazioni sui beneficiari di fondi dell'Unione in settori strategici sensibili (cfr. articolo 4, paragrafo 5 del regolamento di esecuzione comune): "Nel fornire l'assistenza finanziaria (...), la Commissione adotta, se del caso, tutte le misure necessarie al fine di assicurare la visibilità del sostegno finanziario dell'Unione. Queste comprendono le misure che impongono i requisiti di visibilità ai destinatari dei fondi dell'Unione, tranne in casi debitamente giustificati.").

Osservazioni

18

Dato che la registrazione dello status di ONG non costituisce un obbligo giuridico e poiché non esiste una definizione giuridica di ONG, il sistema contabile non è concepito per registrare i fondi specificamente destinati al settore delle ONG. La Commissione pertanto non ritiene che l'identificazione delle ONG sia inaffidabile.

19

Considerata l'assenza di una definizione e di prescrizioni specifiche per le ONG nel regolamento finanziario, non vi sono motivi che obblighino la Commissione a sviluppare una strategia specifica per le ONG.

20

Cfr. risposta della Commissione al paragrafo 19.

23

I richiedenti dovranno registrarsi una volta nel sistema SEDIA, ma occorrerà un aggiornamento della loro registrazione quando le informazioni non saranno più valide.

24

Vengono effettuati controlli approfonditi per garantire il rispetto dei criteri di ammissibilità, che comprendono lo status di ente senza scopo di lucro, e i dettagli di registrazione, compresa la convalida della forma giuridica.

Per quanto riguarda le sovvenzioni di funzionamento LIFE, lo statuto e i documenti di registrazione di tutti i richiedenti sono controllati sistematicamente50.

Nel caso degli aiuti umanitari, una ONG può concludere un contratto specifico per l'attuazione di un'azione solo dopo aver firmato un accordo quadro di partenariato. La Commissione verifica attentamente lo status di ONG prima di firmare l'accordo quadro di partenariato e di inviare le informazioni nell'ABAC.

26

I criteri di ammissibilità sono verificati per tutti i partecipanti agli inviti a presentare proposte selezionati per ricevere finanziamenti prima della firma delle convenzioni di sovvenzione. Si tratta di un principio sancito dal regolamento finanziario.

Molte università e molti istituti di ricerca sono enti di beneficenza, indipendenti dal governo, senza scopo di lucro e che agiscono per il bene pubblico. Questi elementi, in alcuni Stati membri, stanno a indicare che si tratta di ONG. La Commissione ritiene che le informazioni in suo possesso siano affidabili e che la mancata convalida dello status di ONG non incida sulla loro affidabilità. L'assenza di informazioni sulle ONG è dovuta al fatto che non esiste una definizione di ONG a livello di UE.

27

L'indicazione dello status di ONG potrebbe essere resa obbligatoria nell'ABAC solo se si raggiungesse un accordo su una definizione comune di ONG e se venisse introdotta una base giuridica per individuare le ONG.

Nell'ABAC deve essere indicato solo il tipo di soggetto giuridico per ciascuna registrazione. Per il progetto 16, il tipo di forma giuridica registrata nell'ABAC è quella di organizzazione senza scopo di lucro.

Il sistema di registrazione PADOR è locale e non alimenta automaticamente le informazioni contenute nel registro dei soggetti giuridici.

29

I processi di selezione dipendono dalle modalità di attuazione (sovvenzioni, contratti di servizi ecc.) che vengono scelte in funzione degli obiettivi del programma, non in base ai beneficiari/potenziali partner attuatori.

Il fatto che le ONG possano ricevere finanziamenti alle stesse condizioni dipende dagli orientamenti/specifiche del bando di gara ed è determinato anche in base agli obiettivi del programma.

32

Il regolamento finanziario non impone una verifica sistematica di tutti i documenti giustificativi.

Un obbligo generale di presentare documenti giustificativi creerebbe un pesante onere amministrativo (sia per i richiedenti che per la Commissione) e potrebbe ritardare notevolmente le procedure di aggiudicazione.

Le informazioni fornite devono essere veritiere e possono essere verificate in caso di dubbi. Laddove emergessero informazioni non veritiere, il richiedente può essere eliminato dal processo.

33

Conformemente al principio di proporzionalità, tutte le dichiarazioni dei potenziali beneficiari non vengono sistematicamente controllate dall'amministrazione aggiudicatrice. In realtà, un richiedente può essere respinto - o il contratto può essere risolto - in caso di false dichiarazioni.

36

La Commissione desidera sottolineare che la DG ECHO si è avvalsa della flessibilità prevista dal regolamento finanziario.

Per quanto riguarda gli aiuti forniti a terzi attraverso il sostegno finanziario, il nuovo regolamento finanziario riconosce ora, ai sensi dell'articolo 204 (ultima frase), contesti operativi specifici, come l'aiuto umanitario, che prevede che "tale soglia può essere superata qualora sia altrimenti impossibile o eccessivamente difficile conseguire gli obiettivi delle azioni".

Per la DG ECHO, questo approccio è giustificato da considerazioni operative imperative connesse alla necessità che il programma di aiuto umanitario dell'UE sia attuato rapidamente dall'operatore più capace nelle circostanze prevalenti; ciò richiede un'ampia flessibilità in tutta la catena di attuazione dell'aiuto umanitario.

Inoltre, il regolamento finanziario non definisce il numero di livelli di esecuzione.

37

La Commissione fa riferimento alla sua risposta al paragrafo 36.

39

La Commissione desidera evidenziare che, nell'ambito della gestione indiretta, un partner attuatore può avvalersi delle proprie norme per la concessione di sovvenzioni, ove tali norme siano state valutate positivamente. Se i sistemi e le procedure dell'entità interessata cambiano, l'entità deve informarne la Commissione.

Ove soggette alle valutazioni per pilastro, le organizzazioni possono utilizzare le proprie procedure, l'accordo FAFA non definisce nel dettaglio tutte le procedure per la selezione delle ONG. È importante operare una distinzione tra i concetti di delegato, subdelegato, partner attuatore, firmatario del sub-contratto di sovvenzione e beneficiario del sostegno finanziario a terzi e i ruoli di queste entità.

Inoltre, la Commissione sottolinea che una valutazione per pilastro positiva viene concessa come condizione preliminare per la gestione indiretta. Non viene data per un accordo specifico.

Riquadro 4 – Esempio di un processo di selezione svolto da un terzo che non ha rispettato le proprie norme interne applicabili in materia

Nella selezione dei partner attuatori, è stata presa in considerazione la capacità dei partner del governo regionale nella regione remota e difficile.

Le entità possono prima garantire il sostegno delle autorità regionali a un progetto, poi i fondi sono garantiti e viene firmato un contratto e solo successivamente l'entità firma il memorandum d'intesa con il partner del governo regionale. Ciò potrebbe spiegare la sequenza delle osservazioni della Corte dei conti europea.

Riquadro 5 – Informazioni raccolte nei diversi sistemi della Commissione

Nel caso della DG ECHO, le sovvenzioni per azioni sono sovvenzioni monobeneficiario concesse a entità che hanno concluso un accordo quadro di partenariato con la DG ECHO. Pertanto, nel suo sistema interno, i finanziamenti della DG ECHO sono correttamente assegnati al soggetto giuridico con il quale la Commissione ha assunto un impegno giuridico ai sensi del regolamento finanziario.

Mentre i partner attuatori non sono sempre noti nella fase di presentazione della richiesta, in quanto queste informazioni potrebbero non essere ancora disponibili ai partner, il sistema prevede già l'aggiornamento di queste informazioni durante tutta la fase di attuazione, e sicuramente prima della relazione finale. I partner sono tenuti per contratto a garantire, nella fase di presentazione della finale, l'adeguatezza delle cifre (partner attuatori e loro quota) nell'ambito della gestione diretta.

Il libro mastro generale inviato dai partner della DG ECHO nella fase della relazione finale fornisce dettagli completi di tutte le spese sostenute durante l'attuazione dell'azione. Inoltre, consentire ai partner di fornire il libro mastro generale conformemente alla propria rendicontazione finanziaria rappresenta un contributo all'invito alla semplificazione formulato dalle istituzioni europee al momento della preparazione dell'accordo quadro di partenariato 2014.

Quinto trattino: La Commissione desidera sottolineare che gli attuali modelli di PRAG richiedono la presentazione di relazioni sui risultati e non sui finanziamenti per beneficiario.

42

La Commissione raccoglie le informazioni necessarie per adempiere al proprio obbligo di garantire una sana gestione finanziaria. Evita di raccogliere informazioni inutili a tal fine, in modo da limitare l'onere amministrativo per i partecipanti.

43

Per quanto riguarda le reti di ONG internazionali, i diversi servizi della Commissione possono, conformemente ai rispettivi atti di base e alle rispettive priorità operative, lavorare con i membri delle reti nell'ambito di una serie di accordi diversi, come previsto dal regolamento finanziario.

Le entità che fanno parte di una rete potrebbero essere beneficiarie di un sostegno finanziario a terzi. Le informazioni raccolte sui fondi dell'UE attuati dalle ONG non possono essere uniformi. Il tipo di informazioni richieste dipenderà dal contesto in cui vengono impiegati i fondi UE.

44

La Commissione rispetta pienamente i suoi obblighi in materia di presentazione di relazioni, poiché l'unico rapporto contrattuale è quello instaurato con il suo partner dell'accordo quadro di partenariato. Questa è l'unico rapporto su cui il sistema di trasparenza finanziaria (STF) chiede di riferire. Cfr. anche le risposte della Commissione al riquadro 5.

Le reti di ONG internazionali sono state trasparenti fornendo informazioni alla Commissione sulle loro modalità di lavoro. L'obiettivo di queste reti di ONG internazionali è quello di ottenere miglioramenti dell'efficienza concentrando competenze e know-how in una struttura unica nel settore nonché di essere in grado di reagire rapidamente a una crisi.

La Commissione intende fornire ulteriori chiarimenti a partire dal 2019.

45

La Commissione intrattiene un rapporto contrattuale con il suo partner dell'accordo quadro di partenariato, l'unico soggetto giuridico ai sensi del regolamento finanziario. Inoltre, le condizioni generali dell'accordo quadro di partenariato stabiliscono che il rapporto tra la DG ECHO e la ONG si basa su un partenariato con la piena responsabilità dei partner per tutte le attività attuate dai relativi partner attuatori. I partner sono quindi tenuti per contratto a garantire, nella fase di presentazione della relazione finale, l'adeguatezza delle cifre (partner attuatori e relativa quota) nell'ambito della gestione diretta.

Inoltre, la firma di un accordo quadro di partenariato con le ONG dell'UE garantisce un'applicazione più agevole delle convenzioni di sovvenzione concluse. Ciò garantisce un'adeguata tutela degli interessi finanziari dell'UE.

46

Per quanto riguarda la gestione indiretta, gli organismi delle Nazioni Unite non hanno l'obbligo giuridico di registrare i finanziamenti alle ONG e pertanto le informazioni sui loro sub-contratti di sovvenzione specifici per le ONG non possono essere rese disponibili neanche nei sistemi della Commissione.

Il regolamento finanziario non prevede l'obbligo (né esiste l'obbligo di presentare relazioni da parte dell'autorità di bilancio) di registrare i finanziamenti ricevuti dall'ONG terza nell'ambito della gestione indiretta, a maggior ragione in assenza di una definizione di ONG.

Riquadro 6 – Esempio di sovradichiarazione di costi indiretti

Questo aspetto rientra nel modo in cui vengono costituite le sovvenzioni: le sovvenzioni si compongono di costi diretti e indiretti. I costi indiretti sono calcolati in percentuale dei costi diretti. È comprensibile che sia l'entità attuatrice che i beneficiari dei fondi UE abbiano entrambi spese generali per l'esecuzione del bilancio dell'UE.

Per il progetto 20, una missione di verifica esterna ha comportato misure correttive che includono recuperi.

49

Nella gestione indiretta, una valutazione per pilastro ex ante garantisce alla Commissione di poter contare sui sistemi, le norme e le procedure dell'entità cui è affidata l'attuazione, in quanto ritenute equivalenti a quelle utilizzate dalla Commissione. Tali sistemi, norme e procedure garantiscono la tutela degli interessi finanziari dell'Unione. Pertanto, nell'ambito di questa modalità di gestione, la Commissione non è tenuta a trovarsi nella posizione di controllare sistematicamente i costi dichiarati dalle ONG firmatarie dei sub-contratti di sovvenzione.

La Commissione segue attivamente l'attuazione dei progetti e può, ove ritenuto necessario, effettuare i necessari controlli finanziari. Conformemente all'allegato dell'accordo FAFA concluso con l'ONU, la Commissione può:

  • chiedere all'ONU di mettere a disposizione tutte le informazioni finanziarie relative a un progetto;
  • effettuare controlli, compresi controlli in loco, relativi alle operazioni finanziate dall'UE.
50

Esiste un sistema di allerta (tramite ABAC) per gli operatori economici esclusi o soggetti a sanzioni finanziarie (EDES).

52

Primo trattino: Questo aspetto non è richiesto dal regolamento finanziario. Per la maggior parte dei progetti, i pagamenti sono ripartiti su diversi anni (e una pubblicazione annuale come l'STF non fornirebbe un quadro chiaro dei pagamenti effettivi).

Secondo trattino: Il "contrassegno" relativo alle ONG costituisce un campo non obbligatorio memorizzato nel registro dei soggetti giuridici. Tuttavia, viene utilizzato in maniera uniforme solo se si tratta di un'organizzazione non a scopo di lucro, privata e lo ha dichiarato e riportato di conseguenza nell'SFT.

Terzo trattino: L'identità delle entità che ricevono finanziamenti tramite sub-contratti di sovvenzione non viene resa pubblica, ma può essere individuata nelle relazioni dell'entità che ha fornito il sub-contratto di sovvenzione, a meno che tale divulgazione non rappresenti un grave rischio per l'integrità e la riservatezza o una minaccia reale (ad esempio, per gli attivisti dei diritti umani).

53

I modelli DEVCO per il contratto di sovvenzione e il bilancio non prevedono una ripartizione per partner attuatori, in quanto il richiedente capofila mantiene la piena responsabilità e titolarità della gestione di tutti i fondi messi in comune per una determinata azione (contributo dell'UE e altri contributi). Tuttavia, le ripartizioni di bilancio tra i partner si riflettono in alcuni casi nei bilanci e talvolta sono dettagliate per linea di bilancio o attività nella descrizione della proposta. Gli stanziamenti finanziari possono anche essere specificati nel memorandum d'intesa firmato dai partner attuatori.

La DG ECHO ritiene di essere pienamente conforme ai requisiti dell'SFT, nonché a quelli dell'accordo quadro di partenariato e del regolamento finanziario. In base all'SFT non vi è alcun obbligo di riferire oltre al partner dell'accordo quadro di partenariato.

54

I controlli e le azioni correttive sono destinati ai progetti 14 e 15. L'SFT non è infatti concepito per seguire l'ubicazione geografica, in quanto ciò non sarebbe efficiente in termini di costi.

59

La Commissione si è impegnata a rafforzare una cultura basata sui risultati e mira a migliorare la propria capacità di comunicare ai cittadini l'impatto dell'assistenza dell'UE. Le informazioni sui risultati del nostro intervento sono a disposizione del pubblico come parte del nostro impegno nei confronti dell'Iniziativa per la trasparenza degli aiuti internazionali (IATI), che si applica a tutti gli strumenti di azione esterna.

La Commissione ha iniziato a pubblicare i dati IATI sui fondi fiduciari dell'UE nell'ottobre 2017 e i dati sui risultati nel novembre 2017. I risultati sono inclusi anche nella "Relazione annuale sull'attuazione degli strumenti dell'Unione europea per il finanziamento delle azioni esterne".

60

Gli importi oggetto dei contratti dei progetti controllati non appaiono perché le DG DEVCO e NEAR pubblicano a due livelli gerarchici: gli impegni sono pubblicati a livello di decisioni di finanziamento e gli esborsi sono pubblicati a livello di contratti.

Al momento dell'audit, la DG ECHO non aveva pubblicato reali operazioni di pagamento, ma pagamenti stimati. Da allora, la situazione è cambiata e ora vengono pubblicati i pagamenti reali.

Riquadro 8 – Esempi di errori rilevati nei dati pubblicati nel portale sullo sviluppo (d-portal) della IATI

Per il progetto 15, sono già state intraprese azioni correttive attraverso un tecnico per modificare l'importo del contratto.

62

La Commissione desidera evidenziare che gli obblighi di trasparenza imposti alle entità incaricate dell'esecuzione del bilancio dell'Unione in gestione indiretta sono descritti negli accordi conclusi con tali entità per ciascuna azione attuata.

Secondo i modelli applicabili al momento dell'audit, le norme pertinenti variano a seconda che l'Unione sia l'unico donatore o che anche altri donatori contribuiscano al progetto:

  • quando l'Unione è l'unico donatore, l'organismo delle Nazioni Unite è tenuto a pubblicare annualmente le informazioni relative ai suoi contraenti e beneficiari delle sovvenzioni. Inoltre, per ogni progetto completato, la relazione finanziaria deve includere il link esatto alla pagina web dove sono disponibili informazioni sui contraenti e sui beneficiari delle sovvenzioni.
  • per le azioni multidonatori, la pubblicazione di informazioni sui contraenti e sui beneficiari delle sovvenzioni deve seguire le regole dell'Organizzazione internazionale.

L'obbligo di pubblicazione costituisce uno degli elementi che la Commissione può controllare nel monitoraggio dei progetti.

Nella gestione indiretta, un'ulteriore verifica della pubblicazione da parte della Commissione non sarebbe giustificata.

Riquadro 9 – Esempi di organismi delle Nazioni Unite che non pubblicano informazioni su fondi dell'UE versati ad ONG mediante sub-contratti di sovvenzione

La Commissione fa riferimento alla sua risposta al paragrafo 62.

Conclusioni e raccomandazioni

64

La Commissione ritiene che i suoi finanziamenti siano sufficientemente trasparenti e che le ONG non debbano essere considerate una categoria particolare di beneficiari.

Nel trattare le domande, a condizione che i richiedenti soddisfino i criteri di ammissibilità, la Commissione si concentra sulla descrizione del progetto, sulla sua corrispondenza con gli obiettivi del programma e sul modo in cui potrebbe contribuire al loro conseguimento. Dato che la registrazione dello status di ONG non rappresenta un obbligo giuridico e poiché non esiste una definizione giuridica di ONG, il sistema contabile non registra i fondi specificamente destinati al settore delle ONG.

65

La registrazione dello status di ONG dei beneficiari nel sistema contabile della Commissione non è obbligatoria, data l'assenza di basi giuridiche che giustifichino un trattamento diverso delle ONG rispetto ad altri beneficiari e in mancanza di una definizione comune di ONG. Nessun obbligo di trasparenza finanziaria impone inoltre di presentare relazioni sui finanziamenti alle ONG.

La Commissione ritiene pertanto che la classificazione effettuata nel suo sistema contabile non possa essere considerata inattendibile.

Raccomandazione 1 – Migliorare l'attendibilità delle informazioni sulle ONG

La Commissione non accetta questa raccomandazione.

La Commissione desidera essere pienamente trasparente sui beneficiari dei fondi UE, entro i limiti fissati dall'attuale quadro normativo. Tuttavia, se da un lato l'acronimo "ONG" è ampiamente utilizzato, dall'altro non esiste una definizione generalmente accettata a livello internazionale51 o dell'UE. Per questo motivo la Commissione ha sviluppato di propria iniziativa un sistema in base al quale le organizzazioni si dichiarano autonomamente ONG, a condizione che il soggetto giuridico interessato sia contrassegnato come organizzazione privata e senza scopo di lucro. Sebbene ciò possa dar luogo a gruppi di beneficiari diversi da quelli derivanti dai concetti applicati a livello nazionale, la Commissione preferisce seguire questo approccio prudente, che si basa su criteri oggettivi e verificabili. La Commissione ritiene che qualsiasi altro criterio richiederebbe un'armonizzazione a livello di UE del concetto di ONG, che dovrebbe essere approvata dal legislatore. Un'analisi transnazionale del quadro giuridico delle ONG in sei giurisdizioni europee ed extraeuropee rivela l'eterogeneità delle concezioni e designazioni di "ONG" tra i vari paesi, il che suggerisce che l'armonizzazione del concetto potrebbe essere problematica52.

68

I servizi della Commissione utilizzano la flessibilità prevista dal regolamento finanziario per erogare gli aiuti in vari modi.

Le norme delineate nel precedente RF (articolo 137) relative alla concessione del sostegno finanziario a terzi prevedevano eccezioni (ad esempio, la possibilità di superare l'importo di 60 000 EUR nei casi in cui il sostegno finanziario costituisce l'obiettivo primario dell'azione). La loro applicazione in un contesto specifico, come quello degli aiuti umanitari, potrebbe perciò da luogo a pratiche diverse da un servizio all'altro, il che non implica tuttavia un'errata applicazione delle norme e delle procedure.

Per quanto riguarda gli aiuti forniti a terzi attraverso il sostegno finanziario, contesti operativi specifici, come l'aiuto umanitario, sono ora riconosciuti dal nuovo regolamento finanziario, che all'articolo 204 (ultima frase) prevede che "tale soglia può essere superata qualora sia altrimenti impossibile o eccessivamente difficile conseguire gli obiettivi delle azioni".

Il regolamento finanziario inoltre non definisce il numero di livelli di esecuzione.

Raccomandazione 2 – Verificare l'applicazione di norme e procedure riguardo ai sub-contratti di sovvenzione

La Commissione accetta questa raccomandazione.

  1. La Commissione accetta questa raccomandazione.
  2. La Commissione ritiene che le modifiche introdotte nel nuovo regolamento finanziario garantiranno l'applicazione uniforme delle norme in materia di sub-contratti di sovvenzione.

  3. La Commissione accetta questa raccomandazione.

La Commissione segue attivamente l'attuazione dei progetti e può effettuare i necessari controlli sulla selezione dei partner attuatori delle Nazioni Unite, conformemente al quadro giuridico pertinente.

Inoltre, nell'ambito della gestione indiretta, le valutazioni per pilastro ex ante garantiscono alla Commissione di poter contare sui sistemi, le norme e le procedure dell'entità cui è affidata l'attuazione (comprese le norme e le procedure relative alla concessione di finanziamenti a terzi, ad esempio mediante sub-contratti di sovvenzione e appalti) (cfr. articolo 154 del nuovo regolamento finanziario), in quanto ritenute equivalenti a quelle utilizzate dalla Commissione. Se valutati positivamente, questi sistemi, norme e procedure garantiscono la tutela degli interessi finanziari dell'Unione.

71

La Commissione fa riferimento alle sue risposte ai paragrafi 43 e 44:

La Commissione desidera sottolineare che segue attivamente l'attuazione dei progetti ed effettua i necessari controlli finanziari. Conformemente al quadro giuridico pertinente, la Commissione può:

  • chiedere ai beneficiari di mettere a disposizione tutte le informazioni finanziarie relative a un progetto;
  • effettuare controlli, compresi controlli in loco, relativi alle operazioni finanziate dall'UE.
Raccomandazione 3 – Migliorare le informazioni sui fondi la cui esecuzione è demandata ad ONG

La Commissione accetta questa raccomandazione.

  1. La Commissione accetta questa raccomandazione.
  2. I diversi sistemi di gestione delle sovvenzioni riflettono le specificità dell'ideazione delle diverse politiche, comprese le modalità di aggiudicazione dei contratti.

    Per le relazioni esterne, ciò dipenderà dalle caratteristiche di OPSYS. In alcuni settori strategici (ad esempio la ricerca), ciò è già stato fatto.

  3. La Commissione accetta questa raccomandazione.
  4. Per le relazioni esterne, ciò dipenderà dalle caratteristiche di OPSYS. In alcuni settori strategici (ad esempio la ricerca), ciò è già stato fatto.

  5. La Commissione accetta questa raccomandazione.

La Commissione segue attivamente l'attuazione dei progetti e può, ove ritenuto necessario, effettuare i controlli necessari in conformità del pertinente accordo di delega/di contributo/di finanziamento e con l'accordo quadro finanziario e amministrativo (FAFA) concluso con l'ONU.

Conformemente a tali accordi, l'esecuzione dell'accordo di delega/di contributo/di finanziamento e degli obblighi ivi contenuti, anche in materia di costi, può essere soggetta all'esame della Commissione o di uno qualsiasi dei suoi rappresentanti autorizzati.

Inoltre, nella gestione indiretta, una valutazione per pilastro ex ante garantisce alla Commissione di poter contare sui sistemi, sulle norme e sulle procedure dell'entità cui è affidata l'attuazione, in quanto ritenute equivalenti a quelle utilizzate dalla Commissione. Tali sistemi, norme e procedure garantiscono la tutela degli interessi finanziari dell'Unione.

Raccomandazione 4 – Standardizzare e migliorare l'esattezza delle informazioni pubblicate

La Commissione accetta la raccomandazione.

  1. La Commissione accetta questa raccomandazione.
  2. La Commissione accetta questa raccomandazione.
  3. La Commissione accetta questa raccomandazione.

La Commissione controlla attivamente l'attuazione dei progetti e può effettuare i necessari controlli sul rispetto degli obblighi di divulgazione delle informazioni da parte degli organismi delle Nazioni Unite, conformemente al quadro giuridico pertinente.

Acronimi e abbreviazioni

ABAC Sistema di contabilità per competenza della Commissione

CORDIS Servizio comunitario di informazione in materia di ricerca e sviluppo

CRIS Sistema integrato di gestione dell’informazione usato per le relazioni esterne

DG BUDG Direzione generale Bilancio

DG DEVCO Direzione generale Cooperazione internazionale e sviluppo

DG EAC Direzione generale Istruzione, gioventù, sport e cultura

DG ECHO Direzione generale Protezione civile e operazioni di aiuto umanitario europee

DG ENV Direzione generale Ambiente

DG NEAR Direzione generale Politica di vicinato e negoziati di allargamento

DG RTD Direzione generale Ricerca e innovazione

EACEA Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura

EASME Agenzia esecutiva per le piccole e le medie imprese

EDRIS Sistema d’informazione europeo sulla risposta alle emergenze e alle catastrofi

ERCEA Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca

FES Fondo europeo di sviluppo

IATI Iniziativa per la trasparenza degli aiuti internazionali

OCSE Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico

ONG Organizzazione non governativa

OSC Organizzazione della società civile

PADOR Banca dati per la registrazione online dei dati dei potenziali candidati

QFP Quadro finanziario pluriennale

REA Agenzia esecutiva per la ricerca

STF Sistema di trasparenza finanziaria

UNICEF Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia

Note

1 Parlamento europeo, direzione generale Politiche interne, EU financing for NGOs in the area of home affairs, security and migration (“Il finanziamento dell’UE a favore delle ONG nel settore degli affari interni, della sicurezza e della migrazione”; Servizi di ricerca del Parlamento europeo, Financial accountability of civil society organisations: improving cooperation with EU institutions (“La responsabilità finanziaria delle organizzazioni della società civile: migliorare la cooperazione con le istituzioni dell’UE”), maggio 2015; Parlamento europeo, direzione generale Politiche interne, Dipartimento tematico Affari di bilancio, Democratic Accountability and Budgetary Control of non-Governmental Organisations Funded by the EU Budget, (“Responsabilità democratica e controllo di bilancio delle organizzazioni non governative finanziate dal bilancio dell’UE”), gennaio 2017.

2 Nel “Progetto di relazione sul controllo di bilancio del finanziamento delle ONG a titolo del bilancio dell’UE” (2015/2345(INI) il Parlamento invitava la Corte dei conti europea a “elaborare una relazione speciale sulla trasparenza dei finanziamenti dell’UE a favore delle ONG”.

3 Le organizzazioni internazionali utilizzano definizioni diverse. Ad esempio, le Nazioni Unite descrivono una ONG come un “gruppo di cittadini a carattere volontario, senza fini di lucro, organizzato a livello locale, nazionale o internazionale [trad. della Corte]” (https://outreach.un.org/ngorelations/content/about-us-0).

4 “Sulla promozione del ruolo delle associazioni e delle fondazioni in Europa”, COM(1997) 241 definitivo del 6.6.1997, paragrafo 2.3, lettere a)-e).

5 Nel periodo 2014‑2016, le sovvenzioni per azioni (action grants) hanno rappresentato il 95 % dei fondi del bilancio dell’UE impegnati contrattualmente con ONG (6,3 miliardi di euro su un totale di 6,6 miliardi di euro).

6 Cfr. regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1), Capo 8, articolo 35, “Pubblicazione di informazioni sui destinatari e di altre informazioni”.

7 Conclusioni del Consiglio sulla posizione comune dell’UE per il quarto forum ad alto livello sull’efficacia degli aiuti, adottate il 14 novembre 2011.

8 Il “Consenso europeo in materia di sviluppo” è una dichiarazione congiunta dell’Unione europea e dei suoi Stati membri che fornisce un quadro comune generale di riferimento per la cooperazione europea allo sviluppo.

9 Nell’ambito della gestione diretta, la Commissione europea è responsabile di tutti i compiti relativi all’esecuzione del bilancio dell’UE, che sono svolti direttamente dai propri servizi o a livello centrale, o presso le delegazioni dell’UE o tramite le agenzie esecutive dell’UE.

10 Nell’ambito della gestione indiretta, la Commissione affida compiti di esecuzione del bilancio a organizzazioni internazionali, alle agenzie per lo sviluppo degli Stati membri dell’UE, a paesi partner o ad altri organismi.

11 Cfr. inviti a presentare proposte per sovvenzioni di funzionamento rivolti alle ONG attive primariamente nel campo dell’ambiente e/o dell’azione per il clima (ad esempio, inviti con riferimento “LIFE-NGO-EASME-2014” e “LIFE-NGO-FPA-EASME-2017”).

12 Ai termini di detto regolamento, il secondo requisito da soddisfare perché una ONG possa essere ammissibile al finanziamento è di “avere la sede principale in uno Stato membro […] o nei paesi terzi beneficiari dell’aiuto […]”. A titolo eccezionale, tale sede può essere situata in un altro paese terzo donatore.

13 Ad esempio, secondo gli orientamenti della DG DEVCO rivolti ai partecipanti agli inviti a presentare proposte, una ONG deve fornire il proprio statuto e documenti giustificativi. Le commissioni di valutazione verificano che la documentazione legale corrisponda al tipo di soggetto giuridico.

14 Nella comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, “Le radici della democrazia e dello sviluppo sostenibile: l’impegno dell’Europa verso la società civile nell’ambito delle relazioni esterne”, COM(2012) 492 final del 12.9.2012, si classificano come organizzazioni della società civile, tra le altre, le seguenti: “[…] le organizzazioni delle collettività, le organizzazioni non governative, le organizzazioni confessionali, le fondazioni, gli istituti di ricerca, […] le cooperative, le associazioni professionali e imprenditoriali […]”.

15 Progetti 7 e 16.

16 Il progetto n. 4 è stato scelto con procedura di aggiudicazione diretta.

17 Cfr. relazione speciale n. 15/2016 della Corte, intitolata “La Commissione ha gestito efficacemente gli aiuti umanitari alle popolazioni vittime di conflitti nella regione dei Grandi laghi africani?”, paragrafi 27-29 (https://eca.europa.eu).

18 Progetti 16 e 17.

19 Stabilite all’articolo 137 del regolamento finanziario e all’articolo 210 delle modalità di applicazione.

20 Deve osservarsi che il regolamento finanziario del 2018 ha modificato il dettato di queste norme; l’articolo 204 dispone che: “l’importo massimo del sostegno finanziario che può essere versato a terzi […] non è superiore a 60 000 EUR […]”. Questa soglia “può essere superata qualora sia altrimenti impossibile o eccessivamente difficile conseguire gli obiettivi delle azioni”.

21 DG RTD, ENV, EAC, NEAR e DEVCO.

22 A norma dell’articolo 60, paragrafo 2, lettera d), del regolamento finanziario, le entità delegate devono applicare “idonee norme e procedure per erogare finanziamenti a titolo dei fondi dell’Unione tramite appalti, sovvenzioni, premi e strumenti finanziari […]”. Ciò viene verificato in una valutazione ex ante (“valutazione per pilastro”) effettuata da un revisore indipendente secondo specifiche predisposte da ciascuna DG.

23 Progetti 9, 18 e 20.

24 Le sovvenzioni di funzionamento concesse ad ONG attive nel campo dell’ambiente e del clima sono sempre a beneficiario unico.

25 Progetti 4, 11, 12 e 13.

26 Progetti 11, 12 e 15.

27 Progetti 8, 9, 10, 18 e 19.

28 Progetto 8. L’organismo delle Nazioni Unite ha fornito risposte soddisfacenti alla terza richiesta della DG ECHO, dopo la visita in loco degli auditor.

29 Progetti 8, 9, 18, 19 e 20.

30 Nella relazione speciale n. 4/2018, dal titolo “L’assistenza dell’UE al Myanmar/Birmania”, la Corte ha già segnalato il rischio che i costi indiretti siano conteggiati due volte nei progetti a gestione indiretta attuati tramite ONG terze. Cfr. anche il paragrafo 48 della relazione speciale n. 11/2017 della Corte, dal titolo: “Il fondo fiduciario Bêkou dell’UE per la Repubblica centrafricana: un esordio promettente, nonostante alcune carenze”.

31 Sistema di trasparenza finanziaria: http://ec.europa.eu/budget/fts/index_en.htm.

32 Cfr. articolo 35 del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale dell’Unione e articolo 21 delle relative modalità di applicazione: “Pubblicazione di informazioni sui destinatari e di altre informazioni”.

33 Progetti 1, 2, 5, 14 e 15.

34 Fonte: https://cordis.europa.eu/.

35 https://euaidexplorer.ec.europa.eu/.

36 https://webgate.ec.europa.eu/hac/.

37 https://fts.unocha.org/; è gestito dall’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (UNOCHA).

38 https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=CRS1.

39 https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=FSS.

40 https://www.iatiregistry.org/.

41 La IATI è stata avviata nel 2008, a seguito del terzo Forum ad alto livello sull’efficacia degli aiuti tenutosi ad Accra.

42 Nel febbraio 2018, la DG DEVCO ha messo a disposizione, conformemente allo standard IATI, un primo gruppo di dati sui risultati di più di 700 progetti.

43 Progetti 4, 5, 6, 7, 14, 15, 16 e 17.

44 Progetti 1, 2, 11, 12 e 13.

45 Progetti 7, 14 e 15.

46 Secondo le condizioni generali disciplinanti gli accordi conclusi tra la Commissione e le entità cui viene affidata l’attuazione, queste ultime sono obbligate a pubblicare, sul rispettivo sito Internet o nei rispettivi sistemi, informazioni dettagliate sulle sovvenzioni finanziate dall’UE. Sono tenute a comunicare il titolo del contratto/progetto, la sua natura e finalità, il nome e l’ubicazione del beneficiario della sovvenzione e l’importo del contratto. Nel caso di azioni multi-donatore, la pubblicazione avviene in base alle regole dell’entità cui è stata affidata l’attuazione.

47 Progetti 9, 18 e 20.

48 Progetti 8 e 19.

49 La comunicazione COM(2012) 492 final del 12.9.2012, "Le radici della democrazia e dello sviluppo sostenibile: l'impegno dell'Europa verso la società civile nell'ambito delle relazioni esterne" classifica come OSC, tra le altre, le ONG, le organizzazioni delle collettività, le organizzazioni confessionali, le fondazioni, gli istituti di ricerca, le cooperative, le associazioni professionali e imprenditoriali.

50 Nota bene: i richiedenti ammissibili nel quadro di LIFE non devono essere registrati come ONG. Devono soddisfare tutti i criteri di ammissibilità per poter partecipare al programma d'azione LIFE per le sovvenzioni di funzionamento a sostegno delle ONG europee per l'ambiente e il clima.

51 Le organizzazioni internazionali utilizzano definizioni diverse. Ad esempio, le Nazioni Unite descrivono una ONG come un "gruppo di cittadini a carattere volontario, senza fini di lucro, organizzato a livello locale, nazionale o internazionale [trad. della Corte]" (https://outreach.un.org/ngorelations/content/about-us-0).

52 Parlamento europeo, direzione generale delle Politiche interne, dipartimento D: Affari di bilancio, studio "Responsabilità democratica e controllo di bilancio delle organizzazioni non governative finanziate dal bilancio dell'UE", 17 novembre 2016.

Evento Data
Adozione del piano di indagine (APM) / Inizio dell’audit 9.1.2018
Trasmissione ufficiale del progetto di relazione alla Commissione (o ad altra entità sottoposta ad audit) 15.10.2018
Adozione della relazione finale dopo la procedura del contraddittorio 5.12.2018
Ricezione, in tutte le lingue, delle risposte ufficiali della Commissione (o di altra entità sottoposta ad audit) EN: 11.12.2018

Équipe di audit

Le relazioni speciali della Corte dei conti europea illustrano le risultanze degli audit espletati su politiche e programmi dell’UE o su temi relativi alla gestione concernenti specifici settori di bilancio. La Corte seleziona e pianifica detti compiti di audit in modo da massimizzarne l’impatto, tenendo conto dei rischi per la performance o la conformità, del livello delle entrate o delle spese, dei futuri sviluppi e dell’interesse pubblico e politico.

Il presente controllo di gestione è stato espletato dalla Sezione di audit V (“Finanziamento ed amministrazione dell’Unione”), presieduta da Lazaros S. Lazarou, Membro della Corte. L’audit è stato diretto da Annemie Turtelboom, Membro della Corte, coadiuvata da: Dennis Wernerus, capo di Gabinetto; Sabine Hiernaux-Fritsch, prima manager; Roberto Ruiz Ruiz, capoincarico; Eva Maria Coria Paramas, Erika Katalin Söveges, Maria-Luisa Gomez Valcarcel e Francesco Zoia Bolzonello, auditor. L’assistenza linguistica è stata fornita da Hannah Critoph.

Da sinistra a destra: Hannah Critoph, Roberto Ruiz Ruiz, Annemie Turtelboom, Erika Katalin Söveges, Dennis Wernerus.

Per contattare la Corte

CORTE DEI CONTI EUROPEA
12, rue Alcide De Gasperi
1615 Luxembourg
LUXEMBOURG

Tel. +352 4398-1
Modulo di contatto: eca.europa.eu/it/Pages/ContactForm.aspx
Sito Internet: eca.europa.eu
Twitter: @EUAuditors

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Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea, 2018

PDF ISBN 978-92-847-1659-3 ISSN 1977-5709 doi:10.2865/256671 QJ-AB-18-034-IT-N
HTML ISBN 978-92-847-1643-2 ISSN 1977-5709 doi:10.2865/48472 QJ-AB-18-034-IT-Q

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