Relazione speciale
12 2020

Polo europeo di consulenza sugli investimenti:
creato per promuovere gli investimenti nell’UE, ha ancora un impatto limitato

Contenuto della relazione: Il polo europeo di consulenza sugli investimenti è stato istituito nel 2015, unitamente al Fondo europeo per gli investimenti strategici, nel quadro del piano di investimenti per l’Europa volto a rilanciare gli investimenti. Esso sostiene gli investimenti fornendo ai promotori dei progetti servizi di consulenza in aggiunta a quelli già disponibili nell’ambito di altri programmi dell’UE. È gestito mediante un partenariato tra la Commissione e la Banca europea per gli investimenti. Il bilancio dell’UE copre il 75 % della dotazione finanziaria annua del polo fino a un massimo di 110 milioni di euro per il periodo 2015‑2020. La presente relazione espone le constatazioni della Corte relative alle attività svolte dal polo dalla sua istituzione al dicembre 2018. La Corte conclude che, alla fine del 2018, il polo non si era ancora dimostrato uno strumento efficace per promuovere gli investimenti nell’UE e formula raccomandazioni volte a migliorarne la performance e a integrare l’esperienza con esso maturata nel nuovo polo di consulenza InvestEU proposto nel quadro del programma InvestEU per il periodo 2021‑2027.

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Sintesi

I

Il polo europeo di consulenza sugli investimenti è stato istituito nel 2015, unitamente al Fondo europeo per gli investimenti strategici, nel quadro del piano di investimenti per l’Europa volto a rilanciare gli investimenti dopo la crisi economica. È teso a sostenere gli investimenti nell’economia reale fornendo ai promotori dei progetti servizi di consulenza in aggiunta a quelli già disponibili nell’ambito di altri programmi dell’UE. È gestito mediante un partenariato tra la Commissione europea e la Banca europea per gli investimenti (BEI) e opera in cooperazione con banche o istituti nazionali di promozione, nonché con la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo.

II

L’obiettivo dell’audit della Corte era valutare se il polo si sia dimostrato uno strumento efficace per promuovere gli investimenti. In particolare, la Corte ha verificato se il polo:

  1. sia stato strutturato in modo da rispondere all’esigenza di servizi di consulenza in aggiunta a quelli già disponibili nel quadro di altre fonti UE;
  2. abbia funzionato come previsto per raggiungere i propri obiettivi, anche sotto il profilo della cooperazione con i partner, e
  3. abbia contribuito ad ampliare l’offerta di progetti idonei agli investimenti.
III

L’audit della Corte ha riguardato le attività del polo comprese tra il suo varo nel 2015 e il dicembre 2018. Gli auditor hanno esaminato la documentazione fornita dal polo, tenuto colloqui con i rappresentanti dei servizi della BEI e della Commissione competenti, analizzato i dati di gestione del polo, verificato un campione degli incarichi di consulenza da esso assunti ed effettuato indagini tramite questionario presso le banche e gli istituti nazionali di promozione che con esso collaborano, nonché presso i beneficiari finali dei servizi di consulenza offerti.

IV

Nel giugno 2018 la Commissione ha proposto, per il periodo di programmazione 2021‑2017, il programma InvestEU, che prevede la creazione di un polo di consulenza InvestEU in sostituzione del polo esistente e di varie altre iniziative di consulenza dell’UE gestite a livello centrale. La presente relazione fornisce un’analisi e formula raccomandazioni pertinenti per questo nuovo polo proposto.

V

La Corte conclude che, alla fine del 2018, il polo non si era ancora dimostrato uno strumento efficace per promuovere gli investimenti. La Corte ha rilevato che il polo è stato strutturato come strumento “orientato alla domanda” sulla scorta di limitate valutazioni preliminari circa le esigenze di consulenza che avrebbe soddisfatto, il livello di richieste che avrebbe verosimilmente ricevuto o le risorse di cui avrebbe avuto bisogno. Di fatto, il polo ha ricevuto un numero di richieste atte a tradursi in incarichi modesto rispetto alle risorse di cui disponeva.

VI

La Corte ha inoltre constatato che il polo ha ampiamente raggiunto l’obiettivo di fornire servizi di consulenza personalizzati con grande soddisfazione dei beneficiari. Tuttavia, non disponeva di una strategia sufficientemente chiara né aveva stabilito i criteri e le procedure per indirizzare il sostegno là dove avrebbe potuto apportare il massimo valore aggiunto in relazione all’offerta di progetti di investimento, pur avendo registrato la maggior parte delle informazioni occorrenti a tal fine. La Corte ha rilevato che alcuni beneficiari hanno messo in dubbio l’addizionalità del sostegno fornito dal polo rispetto ad altre fonti di consulenza e che poco più dell’1 % delle operazioni finanziarie ammesse al sostegno del Fondo europeo per gli investimenti strategici ha beneficiato di un incarico del polo durante il periodo esaminato. Sebbene la maggior parte degli incarichi riguardasse settori e Stati membri a elevata priorità, un numero ridotto di incarichi si riferiva ai settori prioritari per gli Stati membri con le esigenze di consulenza più marcate. Pertanto, sarebbe stato necessario un approccio più proattivo per rispondere in maniera più mirata alle esigenze di consulenza nel complesso insoddisfatte. Inoltre, nonostante gli sforzi profusi dal polo, la cooperazione con i partner volta a migliorare la copertura geografica assicurata si è sviluppata lentamente a causa della complessità del quadro giuridico e del vario grado di volontà e capacità delle banche nazionali di promozione di cooperare.

VII

Infine, la Corte ha rilevato limitati elementi attestanti che, alla fine del 2018, il polo avesse contribuito in misura significativa ad ampliare l’offerta di progetti idonei agli investimenti. Il polo non disponeva di procedure adeguate ad assicurare il follow-up degli investimenti scaturiti dagli incarichi assunti nel periodo di riferimento, il che ha ostacolato il monitoraggio e la valutazione della sua performance sotto tale profilo. Alla fine del 2018, il polo aveva inoltre portato a termine un numero troppo limitato di incarichi per essere riuscito ad apportare un contributo significativo alla promozione degli investimenti. Inoltre, dato che il sostegno fornito dal polo riguardava per lo più progetti in fase iniziale, i suoi effetti potranno esplicarsi solo nel più lungo termine.

VIII

Sulla base di queste osservazioni, la Corte raccomanda di:

  • ampliare il raggio d’azione del polo;
  • indirizzare meglio verso le priorità il sostegno offerto;
  • migliorare la misurazione della performance.
IX

Infine, la Corte raccomanda di integrare l’esperienza maturata con il polo nel polo di consulenza InvestEU nel quadro del programma InvestEU per il periodo 2021‑2027.

Introduzione

01

Nel novembre 2014 la Commissione europea (di seguito: “la Commissione”) e la Banca europea per gli investimenti (BEI) hanno varato il piano di investimenti per l’Europa1 in risposta alla flessione degli investimenti osservata in Europa con la crisi economica e finanziaria iniziata nel 2008. Il piano si articolava in tre “pilastri”:

  • il Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS)2, che fornisce finanziamenti agli investimenti assistiti da una garanzia di bilancio dell’UE;
  • il polo europeo di consulenza sugli investimenti (di seguito: “il polo”), che fornisce assistenza tecnica ai promotori dei progetti pubblici e privati, e il portale dei progetti di investimento europei (PPIE), una piattaforma online che aiuta i promotori di progetti con sede nell’UE a trovare investitori;
  • misure volte a eliminare le barriere agli investimenti e a migliorare le condizioni di investimento in Europa.
02

Scopo del secondo pilastro del piano di investimenti per l’Europa era far sì che i finanziamenti agli investimenti avessero ricadute sull’economia reale mediante la promozione e l’ampliamento dell’offerta di progetti idonei agli investimenti. Nel 2015 l’UE ha pubblicato un regolamento con il quale ha istituito il FEIS, il polo e il PPIE3. Ai sensi di detto regolamento, il polo è volto a offrire, muovendo dagli attuali servizi di consulenza della BEI e della Commissione, “consulenza per l’individuazione, la preparazione e lo sviluppo di progetti di investimento e a fungere da polo unico di consulenza tecnica sul finanziamento di progetti nell’Unione”. Il polo era teso a sostenere i settori strategici prioritari del FEIS (quali energia, trasporti, ambiente ed efficienza delle risorse) e le piccole e medie imprese, nonché ad aiutare i promotori dei progetti, se del caso, a rispettare i criteri di ammissibilità per l’impiego della garanzia dell’UE prevista nell’ambito del FEIS4. Il regolamento FEIS prevedeva inoltre la cooperazione del polo con prestatori di servizi analoghi a livello dell’UE, nazionale, regionale e locale al fine di garantire un’ampia copertura geografica, la condivisione delle conoscenze e una corretta elaborazione dei progetti.

03

Nell’ambito del quadro finanziario pluriennale (QFP) per il periodo 2014‑2020, l’UE forniva già servizi di consulenza sugli investimenti mediante un ampio ventaglio di iniziative, diverse tra loro per settore strategico coperto, importi coinvolti, prestatori del servizio e commissioni (“diritti”) a carico dei beneficiari. Nel complesso, tali iniziative sono state iscritte in bilancio al fine di fornire servizi di consulenza per un ammontare di circa 100 milioni di euro all’anno (cfr. allegato I per ulteriori dettagli), che equivalgono a 700 milioni per il QFP settennale 2014‑2020. Il polo è stato istituito a metà 2015 per fornire servizi di consulenza in aggiunta a quelli già disponibili5.

04

Il polo è gestito mediante un partenariato tra la Commissione e la BEI. Le sue modalità di funzionamento sono definite in un accordo quadro di partenariato sottoscritto nell’ambito dell’esistente accordo quadro finanziario e amministrativo (Financial and Administrative Framework Agreement, FAFA) stipulato nel 2014 tra l’UE e la BEI. Il polo rappresenta il terzo maggior fornitore di assistenza tecnica dell’UE mediante servizi di consulenza, dopo l’Assistenza congiunta ai progetti nelle regioni europee (Joint Assistance to Support Projects in European Regions, JASPERS) e l’Assistenza energetica europea a livello locale (European Local Energy Assistance, ELENA). Il bilancio dell’UE copre il 75 % della dotazione finanziaria annua del polo fino a un massimo di 20 milioni di euro, mentre il restante 25 % è assicurato dalla BEI, fino a un massimo di 6,6 milioni di euro. Il bilancio e i programmi di lavoro del polo sono definiti in convenzioni di sovvenzione specifiche annuali, che sono in genere attuate nell’arco di un periodo da tre a quattro anni. Il polo è guidato da un comitato di coordinamento composto da quattro membri: due rappresentanti della Commissione e due della BEI. Tra le responsabilità di tale comitato rientrano l’esame della strategia programmatica, la supervisione delle attività del polo, la rendicontazione alle parti interessate, la definizione dei servizi e l’approvazione della politica dei prezzi. Un’équipe composta da personale della BEI si occupa dell’ordinario funzionamento del polo. Ogni anno la BEI presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione una relazione sulle attività e sul bilancio connessi.

05

Il polo gestisce richieste di servizi di consulenza (figura 1). Il polo riceve tali richieste direttamente, tramite il proprio sito Internet, o da “fonti esperte”, ossia i servizi della BEI, le banche o gli istituti nazionali di promozione (national promotional banks or institutions, NPBI) o la Commissione. L’équipe di sostegno registra le richieste ricevute e determina la risposta da darvi (“screening”). Il polo può chiedere informazioni supplementari, inoltrare le richieste di carattere generale ai prestatori di servizi locali, dell’UE o della BEI più competenti in materia (“segnalazione”), stilare risposte più elaborate a richieste per le quali è necessario un contributo dei servizi della BEI (“consulenza semplice”) o assegnare le risorse disponibili e delegare il compito di fornire assistenza ai servizi della BEI o a consulenti esterni (“incarico”). Gli incarichi possono riferirsi a progetti o a gruppi di progetti di investimento specifici (“legati a un progetto specifico”) o contribuire in via generale ad ampliare l’offerta di progetti idonei agli investimenti (“non legati a un progetto specifico”). Il polo mira inoltre a collaborare con le NPBI al fine di incrementare le richieste di assistenza e prestare i servizi di consulenza a livello locale. Fornisce altresì sostegno al programma di consulenza per le piccole imprese gestito dalla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS), che riguarda quattro Stati membri (Bulgaria, Croazia, Grecia e Romania).

Figura 1

Gestione da parte del polo delle richieste di consulenza

Fonte: elaborazione della Corte dei conti europea.

06

I servizi del polo sono offerti ai promotori di progetti pubblici e privati, tra cui NPBI, piattaforme o fondi d’investimento ed enti pubblici regionali e locali. Il polo presta i propri servizi ai promotori di progetti pubblici a titolo gratuito, mentre le commissioni a carico delle piccole e medie imprese (PMI) non possono essere superiori a un terzo del costo. Il riquadro 1 riporta un esempio di un incarico legato a un progetto specifico.

Riquadro 1

Esempio di un incarico assunto dal polo

Il polo ha ricevuto una richiesta di consulenza tecnica da parte di autorità statali per riprogettare e sostituire l’illuminazione stradale. Il progetto doveva essere attuato nel quadro di un partenariato pubblico-privato in virtù del quale si chiedeva ai potenziali contraenti di presentare un’offerta per i lavori. La richiesta riguardava una consulenza tecnica sullo stato della rete di illuminazione esistente, con particolare riferimento ai lampioni, ai trasformatori e alla rete sotterranea, che aiutasse tutti gli offerenti a stimare l’entità dei lavori necessari e i probabili costi. Sulla base di queste premesse, l’incarico è stato progettato in modo da contribuire alla riuscita della procedura d’appalto e garantire così un buon rapporto qualità/prezzo.

07

Sulla scorta di un esame dei primi due anni di attuazione del regolamento FEIS, l’UE ha deciso di estendere ed espandere detto Fondo e, nel dicembre 2017, ha modificato il suddetto regolamento (mediante il regolamento FEIS 2.0)6. Il regolamento FEIS 2.0 ha introdotto una serie di disposizioni relative al polo che pongono l’accento sulla necessità di fornire un sostegno mirato per la strutturazione dei progetti, l’utilizzo di strumenti finanziari innovativi, il ricorso a partenariati pubblico-privato e la creazione di piattaforme di investimento che interessino più Stati membri o regioni. Tali disposizioni invocano inoltre un sostegno più proattivo da parte del polo allo sviluppo dell’offerta di progetti FEIS negli Stati membri in difficoltà e nei settori strategici prioritari quali l’azione per il clima, l’economia circolare, il settore digitale e gli investimenti transfrontalieri.

08

Nel giugno 2018 la Commissione ha proposto l’istituzione di un programma InvestEU, nel quadro del pacchetto di proposte per il prossimo QFP7. La proposta di regolamento prevede, in sostituzione del polo e di altre dodici iniziative di consulenza nell’ambito del QFP 2014‑2020, la creazione di un polo di consulenza InvestEU gestito e organizzato dalla Commissione, congiuntamente alla BEI come partner principale. Obiettivo della proposta è semplificare e razionalizzare le iniziative di consulenza dell’UE esistenti a sostegno degli investimenti e gestite a livello centrale. Il nuovo polo dovrebbe avere una dotazione finanziaria di circa 72 milioni di euro all’anno.

Estensione e approccio dell’audit

09

L’obiettivo dell’audit della Corte era valutare se il polo si sia dimostrato uno strumento efficace per promuovere gli investimenti. In particolare, la Corte ha verificato se il polo:

  1. sia stato strutturato in modo da rispondere all’esigenza di servizi di consulenza in aggiunta a quelli già disponibili nel quadro di altre fonti UE;
  2. abbia funzionato come previsto per raggiungere i propri obiettivi, anche sotto il profilo della cooperazione con i partner, e
  3. abbia contribuito ad ampliare l’offerta di progetti idonei agli investimenti.
10

L’audit si è concentrato sull’assetto del polo e sul suo funzionamento fino alla fine del 2018. Nel periodo 2015‑2018 le risorse messe a disposizione del polo dal bilancio dell’UE ammontavano a quasi 70 milioni di euro. L’audit si è incentrato unicamente sul secondo pilastro del programma del piano di investimenti per l’Europa e non ha riguardato il portale dei progetti di investimento europei (PPIE). Il polo è solo una delle varie fonti UE di assistenza tecnica (allegato I).

11

La presente relazione fornisce un’analisi e formula conclusioni e raccomandazioni pertinenti per il polo di consulenza InvestEU previsto per il periodo 2021-27. Tale polo potrà contare su un più ampio mandato e su maggiori risorse rispetto a quello esistente.

12

Le constatazioni della Corte si sono basate sui seguenti elementi: esame dei principali documenti relativi al polo e ad altre iniziative di consulenza preesistenti, colloqui con personale della BEI e con funzionari della Commissione, analisi dei dati di gestione del polo, verifica di un campione di incarichi di consulenza da questo gestiti e sondaggi presso le NPBI che collaborano con il polo, nonché presso i soggetti destinatari di servizi di consulenza di una certa entità (per maggiori informazioni sulla metodologia, cfr. allegato II).

Osservazioni

Il polo è stato strutturato come strumento “orientato alla domanda” sulla scorta di limitate valutazioni preliminari

13

Al fine di verificare se il polo sia stato strutturato in modo da rispondere all’esigenza di servizi di consulenza aggiuntivi, la Corte ha esaminato le valutazioni preparatorie realizzate e ha analizzato il conseguente operato del polo e l’uso da esso fatto delle risorse. La Corte ritiene che, per meglio orientare le attività del polo e determinare una dotazione finanziaria adeguata, la Commissione avrebbe dovuto realizzare una valutazione preliminare dei seguenti elementi:

  1. le esigenze insoddisfatte in termini di consulenza a cui il polo avrebbe dovuto sopperire, comprese quelle non rientranti nel campo di applicazione di altre iniziative UE di consulenza preesistenti (assicurandosi così che il servizio di sostegno fornito dal polo si configurasse come aggiuntivo a quelli già disponibili8); e
  2. la probabile domanda, ossia il numero di richieste ammissibili al sostegno che il polo avrebbe ricevuto.

Limitate valutazioni prima dell’istituzione del polo

14

In principio, ogni proposta di attività comportante spese di bilancio dell’UE è soggetta a una specifica valutazione ex ante9. Nel gennaio 2015 la proposta legislativa della Commissione sul FEIS era corredata di una relazione della task force speciale sugli investimenti nell’UE (composta dagli Stati membri, dalla Commissione e dalla BEI), che evidenziava un’esigenza generale di servizi di consulenza aggiuntivi a livello dell’UE. La Corte ha rilevato che, prima che il polo divenisse operativo, non è stata realizzata nessuna specifica valutazione formale ex ante atta a determinare le necessità finanziarie della nuova iniziativa.

15

La mancanza di tale valutazione preliminare si è ripercossa sulle disposizioni del regolamento FEIS relative al polo. Pur fissando la dotazione finanziaria del polo, il suddetto regolamento non stabilisce nessun valore-obiettivo o aspettativa in merito al livello auspicabile dei servizi di consulenza per area geografica, settore d’intervento o attività del polo, né circa l’approccio da adottare per soddisfare le esigenze di consulenza esistenti.

16

Subito dopo l’istituzione del polo, il relativo comitato di coordinamento ha tempestivamente provveduto a identificare le esigenze di consulenza insoddisfatte nell’UE avviando uno studio10. Obiettivo di tale studio era assistere la BEI e la Commissione nella definizione di una strategia a medio-lungo termine volta ad aiutare il polo a stabilire priorità che definissero dove, come e su quali aspetti concentrare le proprie risorse. Lo studio ha individuato gli Stati membri dell’UE con le maggiori esigenze di consulenza rilevate per settore (tabella 1), giungendo alla conclusione principale che i disallineamenti tra domanda e offerta per i servizi di consulenza sono ascrivibili in larga misura alla difficoltà riscontrata dai promotori dei progetti ad accedere a tali servizi, a sostenerne il costo e a reperire i prestatori. Tale conclusione evidenziava la necessità che il polo adottasse misure attive volte a ovviare ai problemi di accesso. I paesi individuati come assolutamente prioritari corrispondevano per la maggior parte a paesi beneficiari del Fondo di coesione che avevano fatto scarso ricorso al FEIS11.

Tabella 1

Esigenze di consulenza per Stato membro e settore

Categoria Stato membro Settori prioritari
Priorità assoluta Bulgaria, Croazia, Ungheria, Lituania, Lettonia, Polonia, Romania, Slovenia e Slovacchia Trasporti e infrastrutture energetiche, ambiente ed efficienza delle risorse
Priorità elevata Cipro, Cechia, Estonia, Grecia, Malta, Portogallo e Spagna Ambiente ed efficienza delle risorse
Priorità media Belgio, Finlandia, Francia, Germania, Italia e Irlanda PMI e imprese a media capitalizzazione
Priorità bassa Austria, Danimarca, Lussemburgo, Paesi Bassi, Svezia e Regno Unito PMI e imprese a media capitalizzazione, RSI

Fonte: studio di PwC intitolato “Market gap analysis for advisory services under the Hub”, ottobre 2016.

17

Per quanto concerne l’obiettivo di garantire che il sostegno fornito dal polo fosse in aggiunta a quelli già disponibili nell’ambito di altri programmi dell’UE, dall’esame del relativo quadro giuridico e contrattuale è emerso che la complementarità del polo rispetto a tali servizi di consulenza non risultava definita in modo chiaro al momento della sua entrata in funzione. Il regolamento FEIS non definiva le lacune in termini di consulenza lasciate dai servizi già disponibili nell’ambito di altri programmi dell’UE che il polo avrebbe dovuto colmare. Nell’ambito del quadro contrattuale del polo, gli auditor della Corte hanno rilevato due circostanze in cui il sostegno del polo era stato espressamente definito come aggiuntivo a quello offerto da analoghe iniziative già esistenti: l’Assistenza energetica europea a livello locale (ELENA) per quanto riguarda gli investimenti relativi ad efficienza energetica, energie rinnovabili e trasporti e lo Strumento di consulenza per la ricerca e l’innovazione (Innovfin) per quanto concerne gli investimenti nel settore della ricerca.

18

A giudizio della Corte, il polo è stato strutturato come “strumento orientato alla domanda” sulla scorta di limitate valutazioni preliminari circa le esigenze di consulenza che avrebbe soddisfatto, il livello di richieste che avrebbe verosimilmente ricevuto o le risorse di cui avrebbe avuto bisogno. In altre parole, il polo ha iniziato a operare sulla base del presupposto che le richieste di sostegno avrebbero rispecchiato in larga misura le esigenze di consulenza insoddisfatte.

Alla fine del 2018 il polo aveva ricevuto un numero di richieste atte a tradursi in incarichi limitato rispetto alle risorse disponibili

19

Il contributo del polo alla promozione degli investimenti dipende in ampia misura dal numero di richieste ricevute e dalla percentuale di queste ultime che era ammissibile al sostegno e che quindi si è tradotta in incarichi.

20

Nel periodo compreso tra la metà del 2015 e la fine del 2018 il polo ha ricevuto 1 091 richieste, ossia in media meno di una richiesta al giorno. La maggior parte delle richieste proveniva da una singola fonte diretta rappresentata dai promotori dei progetti mediante il sito Internet del polo (41 %), mentre la restante parte giungeva dai servizi della BEI, dalla BERS, dalle NPBI e dalla Commissione (“fonti esperte”). Sebbene il numero totale delle richieste sia aumentato ogni anno, le richieste trasmesse tramite il sito Internet sono diminuite (figura 2). All’origine di tale diminuzione vi è in parte l’inoltro automatico delle richieste ad altri servizi seguito a una riprogettazione del sito Internet avvenuta nel 2017. Allo stesso tempo, le richieste provenienti da fonti esperte, in particolare dai servizi della BEI, sono aumentate.

Figura 2

La provenienza delle richieste ha subìto un’evoluzione nel periodo 2015-2018

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base dei dati della BEI al 31 dicembre 2018. Il polo ha iniziato a ricevere richieste a partire dalla sua istituzione, a metà del 2015.

21

La maggior parte delle richieste trasmesse durante il periodo considerato non si è poi tradotta in un incarico di consulenza per il polo. Al 31 dicembre 2018, circa il 22 % delle 1 091 richieste ricevute era in fase di screening (al vaglio dei servizi competenti o in attesa di ulteriori informazioni), mentre il 52 % era stato classificato come richiesta da “segnalare” o da evadere mediante “consulenza semplice”. Il polo ha definito incarichi per il 26 % delle richieste ricevute (ossia 285 su 1 091 – figura 3). La percentuale di richieste tradottesi in incarichi dipendeva dalla fonte di provenienza. Era infatti molto più probabile che le richieste provenienti da fonti esperte dessero luogo a incarichi rispetto a quelle trasmesse tramite il sito Internet. Si è tradotto in un incarico meno del 3 % delle richieste ricevute tramite il sito Internet del polo (14 su 447). Il numero di richieste provenienti dal sito Internet che è sfociato in un incarico è rimasto basso (4,1 % nel 2018) anche dopo l’introduzione, nel 2017, di un sistema di segnalazione automatica di alcune di esse. Di contro, circa il 27 % delle richieste trasmesse da fonti esperte ha dato luogo ad un incarico. In qualche misura, ciò è imputabile al fatto che, prima di inoltrare le richieste di consulenza al polo, le fonti esperte le hanno sottoposte a una qualche serie di screening preliminari. La BERS, ad esempio, ha selezionato con attenzione tutte le richieste di consulenza ricevute prima di procedere all’inoltro al polo per l’assunzione dei relativi incarichi. Il polo non disponeva di informazioni relative al numero di richieste ricevute dalla BERS e, di conseguenza, neanche della percentuale di queste ultime tradottesi in incarichi.

Figura 3

Una bassa percentuale di richieste trasmesse tramite il sito Internet del polo si è tradotta in incarichi, rispetto ad altre fonti

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base dei dati della BEI al 31 dicembre 2018.

22

Lo scarso numero di incarichi svolti è rispecchiato nell’uso che il polo ha fatto della propria dotazione finanziaria: nei primi tre anni e mezzo di operatività, infatti, è stata spesa solo una parte modesta dei finanziamenti disponibili (tabella 2). Per il periodo 2015‑2018, il bilancio UE ha messo a disposizione del polo stanziamenti di pagamento per un totale di 68,1 milioni di euro. La Corte ha riscontrato che, nei primi anni di attività del polo, il tasso di esecuzione del bilancio si è rivelato inferiore al previsto (pari a solo il 36 % nel 2015 e al 42 % nel 2016). Di conseguenza, nel 2015 e 2016, la Commissione ha trasferito stanziamenti di pagamento per 18 milioni di euro dalla linea di bilancio del polo ad altre linee di bilancio dell’UE. I 43,3 milioni di euro versati dalla Commissione alla BEI per le attività del polo comprendevano cospicui prefinanziamenti, in linea con il quadro contrattuale stabilito. Al 31 dicembre 2018, le effettive spese ammissibili del polo imputabili al bilancio dell’UE per il periodo 2015‑2018 ammontavano a 26,2 milioni di euro, ossia a solo il 26 % degli importi messi a disposizione dal bilancio UE.

Tabella 2

Il tasso di esecuzione del bilancio è stato modesto

Anno 2015 2016 2017 2018 Totali
Impegni a titolo del bilancio UE 10 000 000 19 400 000 19 400 000 19 300 000 68 100 000
Pagamenti versati dalla Commissione al 31 dicembre 2018 (prefinanziamenti inclusi) 9 978 768 15 520 000 10 093 500 7 720 000 43 312 268
Utilizzo % 99,8 % 80,0 % 52,0 % 40,0 % 63,6 %
Totale delle spese ammissibili imputabili al bilancio UE per il periodo 2015-2018         26 153 039

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base di dati forniti dalla DG ECFIN e dalla BEI.

23

A giudizio della Corte, il polo è stato istituito sulla base del presupposto per cui avrebbe ricevuto un numero di richieste di sostegno atte a tradursi in incarichi più elevato di quanto avvenuto in realtà. Di conseguenza, nei primi tre anni e mezzo di operatività il polo ha speso solo una parte modesta dei finanziamenti disponibili.

Il polo ha fornito servizi di consulenza con grande soddisfazione dei beneficiari, ma non secondo un approccio mirato

24

Il polo nasce con il principale obiettivo operativo di fornire servizi di consulenza di alta qualità personalizzati in base alle esigenze individuali dei beneficiari e rispondenti alle priorità stabilite per la consulenza. La Corte ha verificato se:

  • i singoli beneficiari si siano ritenuti soddisfatti del sostegno ricevuto (sulla base di un’indagine tramite questionario);
  • gli incarichi riflettessero le priorità stabilite per la consulenza; a tal fine sono state analizzate la strategia, le procedure e le informazioni di gestione disponibili del polo;
  • i progressi nella cooperazione con le NPBI abbiano contribuito a garantire una copertura geografica sufficiente sotto il profilo delle esigenze di consulenza.

I beneficiari si sono ritenuti estremamente soddisfatti della consulenza su misura ricevuta

25

Nel periodo 2015‑2018 il polo ha definito 285 incarichi per beneficiari operanti nei settori pubblico e privato. Un’alta percentuale di questi incarichi riguardava la fornitura di consulenza tecnica o finanziaria su specifici progetti (88 %), mentre gli altri riguardavano consulenza finanziaria non legata a progetti specifici, la cooperazione con le NPBI e le richieste di carattere generale (12 %) (figura 4).

Figura 4

La maggior parte dei beneficiari ha ricevuto consulenza tecnica o finanziaria

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base dei dati della BEI al 31 dicembre 2018.

26

In linea generale, i beneficiari interpellati nell’indagine della Corte12 hanno definito “elevato” il proprio livello di soddisfazione in merito agli aspetti principali dei servizi di consulenza ricevuti. In quasi l’80 % delle risposte è stato giudicato “elevato” o “molto elevato” il contributo apportato dal polo per garantire la fluidità del processo di consulenza e in oltre il 90 % dei casi è stato riconosciuto che il sostegno ricevuto era commisurato alle esigenze (figura 5).

Figura 5

I beneficiari si sono detti estremamente soddisfatti del sostegno ricevuto dal polo

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base di un’indagine tramite questionario condotta presso i beneficiari dei servizi di consulenza del polo.

27

A giudizio della Corte, per gli incarichi definiti, il polo ha ampiamente raggiunto l’obiettivo di fornire servizi di consulenza personalizzati in modo ritenuto soddisfacente dai beneficiari.

Il polo non disponeva di una strategia e di procedure ben definite per orientare il sostegno fornito

28

La Corte ha rilevato che al 31 dicembre 2018 non era stata adottata nessuna strategia formale sulla cui base sviluppare un sostegno mirato, nonostante il quadro contrattuale del polo imponesse al comitato di coordinamento di analizzare e stabilire una strategia13 e malgrado il consulente esterno incaricato da quest’ultimo avesse concluso che il polo avrebbe dovuto orientare meglio le proprie attività14.

29

Nel febbraio 2018 il comitato di coordinamento ha stabilito che i programmi di lavoro annuali del polo riflettevano adeguatamente la sua strategia di fatto15. La Corte ha tuttavia riscontrato che tali programmi non spiegavano a sufficienza in che modo le attività del polo fossero state concepite per contribuire alla promozione degli investimenti né contemplavano, per le priorità in materia di consulenza, valori-obiettivo o risultati attesi fino alla conclusione del periodo di finanziamento (ossia il 2020).

30

Il polo ha elaborato criteri per valutare l’ammissibilità delle richieste. Tuttavia, la Corte ha constatato che non aveva fissato criteri e procedure volti a stabilire se un potenziale incarico avesse un valore elevato, medio o modesto sotto il profilo del probabile contributo fornito all’ampliamento dell’offerta di progetti di investimento. La Corte si sarebbe aspettata che, sulla base delle priorità stabilite nel regolamento FEIS, il polo avesse sviluppato criteri chiari per esprimere un giudizio sul valore di un incarico, quali:

  • l’addizionalità: ai sensi del regolamento FEIS, il polo fornisce servizi in aggiunta a quelli già disponibili nel quadro di altre iniziative di consulenza dell’UE;
  • il tipo di sostegno: secondo un approccio consolidato, il polo ha accordato priorità alle richieste legate a un progetto specifico e poi a quelle non legate a un progetto specifico che avrebbero potuto contribuire in maniera indiretta ad ampliare l’offerta di progetti di investimento16;
  • l’impatto potenziale sulla base delle principali caratteristiche del progetto (quali la fase di avanzamento e l’entità degli investimenti): è più probabile che progetti più grandi e maturi progrediscano e apportino un maggiore contributo al rilancio degli investimenti, rispetto a progetti minori nelle prime fasi di sviluppo;
  • il settore o l’area geografica: andrebbe attribuito un “valore più elevato” agli incarichi corrispondenti alle priorità individuate per Stato membro e per settore sulla base della valutazione delle esigenze (paragrafo 16).
31

Nonostante la mancata elaborazione di criteri per stimare il valore dei potenziali incarichi, il polo ha registrato la maggior parte (ma non la totalità) delle informazioni necessarie a tal fine. In particolare, per quanto concerne:

  • l’addizionalità: le descrizioni degli incarichi contenevano un riferimento agli articoli del regolamento FEIS applicabili, ma non spiegavano i motivi per cui il polo avrebbe potuto svolgere tali incarichi meglio di altri servizi di consulenza dell’UE esistenti. Il riquadro 2 illustra un esempio per il quale tali motivi non erano sufficientemente documentati;

Riquadro 2

Incarico per il quale l’addizionalità non era sufficientemente documentata

Nell’esaminare il caso gli auditor della Corte hanno rilevato che l’incarico era legato all’obiettivo, stabilito dalla normativa UE, di installare contatori intelligenti per almeno l’80 % della popolazione entro il 2020. Secondo la Corte, era presumibile che la Commissione commissionasse detto studio nell’ambito dei normali sforzi da essa profusi per realizzare la politica stabilita al riguardo. La Commissione ha confermato che tale studio è complementare a quelli che essa conduce e che, di fatto, le conclusioni a cui è giunto potrebbero fornire ai responsabili delle politiche e/o ai regolatori un riscontro utile per mettere a punto la strategia e il quadro di riferimento per il futuro.

  • il tipo di sostegno: il polo ha registrato informazioni circa le priorità per i servizi di consulenza introdotte nel regolamento FEIS 2.017 a partire dal 2018;
  • l’impatto potenziale: la maturità dei progetti è stata registrata nei sistemi di gestione unicamente a decorrere dal secondo semestre del 2018, mentre le informazioni relative al volume degli investimenti non sono state registrate in maniera sistematica durante il periodo esaminato;
  • il settore e l’area geografica: il polo ha adeguatamente categorizzato gli incarichi per settore di attività del FEIS e per Stato membro.
32

A giudizio della Corte, il polo non disponeva di una strategia sufficientemente chiara né aveva stabilito i criteri e le procedure per indirizzare il sostegno là dove avrebbe potuto apportare il massimo valore aggiunto, pur avendo registrato la maggior parte delle informazioni occorrenti a tal fine.

Gli incarichi riguardavano settori e Stati membri prioritari, ma sarebbe stato necessario un approccio più proattivo al fine di rispondere in maniera più mirata alle esigenze di consulenza insoddisfatte

33

Sulla base delle informazioni di gestione disponibili e di altri elementi probatori di audit, la Corte ha analizzato in quale misura gli incarichi definiti dal polo riflettessero le priorità fondamentali per i servizi di consulenza da fornire (paragrafi 3031), ossia:

  • assicurare l’addizionalità rispetto ad altri servizi di consulenza pubblici o privati;
  • contribuire ad ampliare l’offerta di progetti idonei agli investimenti, quali:
  1. progetti ammissibili al sostegno del FEIS, progetti riguardanti l’azione per il clima, l’economia circolare e il settore digitale, nonché progetti a carattere transfrontaliero e
  2. progetti che prevedono il ricorso a strumenti finanziari innovativi, a piattaforme di investimento e a partenariati pubblico-privato;
  • coprire i settori e le zone con le maggiori esigenze di consulenza.
34

Gli auditor della Corte hanno effettuato un sondaggio presso un campione di beneficiari al fine di accertare se avessero potuto ottenere il servizio di consulenza da altri organismi consultivi pubblici o privati. In quasi il 50 % delle risposte si è affermato che il medesimo servizio di consulenza avrebbe potuto essere ottenuto da altri organismi consultivi pubblici o privati.

35

Per quanto concerne l’offerta di progetti idonei agli investimenti, la Corte ha riscontrato che quasi tutti gli incarichi erano legati a un progetto specifico (265 su 285, pari al 92 %). Il polo ha registrato 55 incarichi relativi ad operazioni finanziarie della BEI. Al FEIS erano correlati 28 progetti: di questi, 12 si riferivano a progetti che avevano già ricevuto il sostegno del FEIS (ossia, l’operazione finanziaria della BEI era già stata approvata, firmata o erogata), tre a progetti annullati e 13 a progetti in fase di valutazione. Nel complesso, alla fine del 2018, poco più dell’1 % del totale delle operazioni finanziarie ammesse al sostegno del FEIS ha beneficiato di un incarico del polo (12 su 1 03118).

36

La Corte ha altresì rilevato che 45 dei 285 incarichi (16 %) riguardavano l’azione per il clima, nove (3 %) l’economia circolare, 16 (6 %) il settore digitale e 12 (4 %) progetti transfrontalieri. Il polo ha inoltre definito 30 incarichi relativi a potenziali strumenti finanziari innovativi (17 nel 2018), 12 a potenziali piattaforme di investimento19 (sette nel 2018) e 16 a potenziali partenariati pubblico-privato (quattro nel 2018)20. In questi casi il polo può fornire il proprio sostegno nelle primissime fasi dei progetti, senza alcuna garanzia che gli strumenti, le piattaforme o i partenariati in questione siano poi di fatto istituiti (riquadro 3).

Riquadro 3

Esempi di incarichi del polo relativi a strumenti finanziari e piattaforme di investimento

Nel caso di un incarico incluso nel campione esaminato, il polo ha fornito assistenza nella valutazione e individuazione rispettivamente di nuovi modelli e nuove fonti di finanziamento, nel quadro di un investimento pubblico in ricerca e sviluppo riguardante una serie di università. Il valore aggiunto apportato dal polo era giustificato dal suo obiettivo strategico di sostenere le iniziative locali al fine di creare progetti idonei agli investimenti fornendo strumenti finanziari innovativi a enti pubblici regionali e locali. Una delle realizzazioni prodotte dall’incarico è consistita in una relazione, stilata da una società di consulenza esterna nel dicembre 2018. A fine dicembre 2018, tuttavia, era troppo presto per determinare se il sostegno fornito dal polo si sarebbe tradotto nell’uso di un nuovo strumento finanziario.

Un altro incarico incluso nel campione della Corte si riferiva allo sviluppo di uno strumento in rete volto a facilitare l’accesso a una piattaforma di investimento per il settore agricolo. La Corte ha rilevato che l’incarico non darà luogo a una nuova piattaforma di investimento, ma aiuterà gli utenti finali ad accedere ai finanziamenti della piattaforma esistente, che potrà avvalersi delle risorse del FEIS e dei Fondi strutturali e d’investimento europei (fondi SIE).

37

Per quanto attiene ai settori, il polo ha classificato gli incarichi in linea con i settori di attività del FEIS (figura 6). La maggior parte degli incarichi (215 su 285, ossia l’83 %) si riferiva ai settori a più elevata priorità identificati mediante la valutazione delle esigenze, quali trasporti, energia, ambiente ed efficienza delle risorse, piccole e medie imprese (PMI) e società a media capitalizzazione; gli altri incarichi, invece, riguardavano settori definiti a più bassa priorità. Una parte cospicua degli incarichi è stata svolta dalla BERS per le PMI in quattro paesi (133 su 285, ossia il 47 %).

Figura 6

La maggior parte degli incarichi riguardava settori a elevata priorità

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base dei dati della BEI al 31 dicembre 2018.

38

Per quanto concerne l’origine geografica, la Corte ha rilevato che il 58 % degli incarichi si riferiva agli Stati membri risultati avere le maggiori esigenze di consulenza (Bulgaria, Croazia, Grecia, Ungheria, Lituania, Polonia, Romania, Slovenia e Slovacchia)21. La Corte ha altresì constatato che ciò era in buona parte dovuto all’ampio numero di incarichi svolti dalla BERS in Romania, Bulgaria e Croazia (113). L’analisi della Corte ha mostrato che il 32 % (49 su 152) degli incarichi gestiti direttamente dalla BEI concerneva lo Stato membro con le esigenze di consulenza più elevate (figura 7). Otto incarichi si riferivano ad operazioni FEIS in cinque paesi beneficiari del Fondo di coesione.

Figura 7

Gli incarichi relativi agli Stati membri considerati a priorità assoluta erano concentrati in Romania e Bulgaria

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base dei dati della BEI al 31 dicembre 2018.

39

Sebbene l’83 % degli incarichi riguardasse settori a più elevata priorità e il 58 % gli Stati membri identificati come assolutamente prioritari nello studio di valutazione delle esigenze di consulenza (tabella 1), la Corte ha rilevato che il 10 % degli incarichi si riferiva ai settori prioritari (ossia energia, trasporti e ambiente e efficienza delle risorse) negli Stati membri a “priorità assoluta” (cfr. figura 8).

Figura 8

Un numero esiguo di incarichi riguardava i settori prioritari negli Stati membri a priorità più elevata

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base dei dati della BEI al 31 dicembre 2018.

40

A giudizio della Corte, sebbene gli incarichi riguardassero per la maggior parte settori e Stati membri prioritari, sarebbe stato necessario un approccio più proattivo per rispondere in maniera più mirata alle esigenze di consulenza nel complesso insoddisfatte.

Nonostante gli sforzi profusi dal polo, la cooperazione con le NPBI volta a migliorare la copertura geografica si è sviluppata lentamente

41

Uno strumento fondamentale con cui il polo poteva conseguire il proprio obiettivo di colmare le lacune esistenti nella risposta fornita alle esigenze di consulenza nei vari Stati membri era rappresentato dalla cooperazione con i partner a livello locale. A tal fine, il polo ha inteso sviluppare una rete di accordi con gli istituti partner locali, in particolare con le NPBI degli Stati membri e la BERS. Obiettivo di tale cooperazione era stimolare la condivisione delle conoscenze, accrescere il numero e la qualità delle richieste trasmesse al polo e potenziare l’erogazione a livello locale dei servizi di consulenza. La Corte ha analizzato i progressi compiuti nello stabilire relazioni di cooperazione con le NPBI e la BERS nel periodo di riferimento.

42

Ai sensi del regolamento FEIS22, il polo doveva adoperarsi per concludere almeno un accordo di cooperazione con una banca o un istituto nazionale di promozione per ciascuno Stato membro, oppure fornire consulenza proattiva in merito alla creazione di una tale banca o istituto negli Stati membri in cui non esistono banche o istituti nazionali di promozione. In virtù dell’accordo quadro di partenariato concluso tra la Commissione e la BEI, le NPBI dovrebbero cooperare:

  1. condividendo e divulgando le conoscenze e le migliori pratiche;
  2. fungendo da sportello locale per potenziali beneficiari dei servizi del polo;
  3. prestando servizi di consulenza per conto del polo.
43

Dall’audit della Corte è emerso che al 31 dicembre 2018 il polo aveva concluso 25 accordi di cooperazione con le NPBI di 20 Stati membri (allegato III) tramite memorandum d’intesa che stabilivano il livello di cooperazione. La figura 9 illustra la natura delle relazioni di cooperazione contemplate dai memorandum. In cinque Stati membri, il polo aveva firmato un memorandum d’intesa con due NPBI (Bulgaria, Francia, Germania, Lituania e Polonia), mentre per otto Stati membri (Cipro, Danimarca, Estonia, Grecia, Lussemburgo, Malta, Romania e Regno Unito) non era stato concluso alcun memorandum. La firma di un memorandum ha contribuito a formalizzare la condivisione delle conoscenze sui servizi del polo. Nel sondaggio della Corte, la principale ragione addotta dalle NPBI con maggior frequenza per la conclusione di un memorandum è stata la condivisione delle conoscenze e delle migliori pratiche. A questo riguardo, la principale azione intrapresa in virtù di tale cooperazione è stata l’organizzazione di attività di comunicazione volte a rendere noti i servizi offerti dal polo. Sette NPBI su 20 hanno indicato che, al 31 dicembre 2018, nessuna attività di cooperazione era stata realizzata.

Figura 9

Il livello di cooperazione con le NPBI non è uniforme

Fonte: sfondo della mappa ©OpenStreetMap; contributi sotto licenza Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo 2.0 Generico (CC BY-SA 2.0).

44

Sebbene le NPBI abbiano fornito un modesto contributo al numero di richieste ricevute dal polo nel periodo 2015‑2018 (62 su 1 091, ossia il 6 %), in tale arco temporale è stata osservata una tendenza all’aumento: si è infatti passati da tre richieste nel 2015 a 28 nel 2018. Nonostante le richieste provenissero da 18 Stati membri, quasi l’80 % di esse era stato trasmesso dalle NPBI di nove Stati membri (Croazia, Cechia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Polonia, Slovacchia e Slovenia). In totale, al 31 dicembre 2018, il polo aveva ritenuto che 17 di tali richieste costituissero incarichi ammissibili al suo ulteriore sostegno (11 % degli incarichi gestiti direttamente dalla BEI).

45

Un motivo dei lenti progressi nello sviluppare le relazioni di cooperazione risiedeva nella difficoltà di predisporre un quadro contrattuale adeguato. La Corte ha riscontrato che la stipula di accordi tra la BEI e le NPBI per l’erogazione di servizi di consulenza del polo finanziati dal bilancio dell’UE presupponeva modifiche degli accordi contrattuali esistenti tra l’UE e la BEI, come si può constatare in particolar modo nel caso dell’accordo quadro di partenariato modificato nel maggio 2017. Anche la convenzione di sovvenzione specifica del 2016 è stata modificata nel dicembre 2017 allo scopo di definire i termini e le condizioni per la fornitura del sostegno finanziario del polo alle NPBI, quale l’obbligo per queste ultime di tenere un registro che consentisse alla BEI di verificare l’effettivo utilizzo del servizio di consulenza del polo.

46

La lentezza nell’instaurare relazioni di cooperazione è stata inoltre determinata dalla necessità da parte delle NPBI di potenziare le proprie capacità di trattare le richieste ed erogare i servizi del polo a livello locale. Il polo ha intrapreso misure volte ad affrontare tale problema. Il bilancio del polo per l’esercizio 2016 prevedeva uno stanziamento di 7 milioni di euro volto a fornire sostegno per far fronte all’esigenza delle NPBI di potenziare le proprie capacità nonché a promuovere l’erogazione di servizi di consulenza a livello locale23. Il polo ha invitato le NPBI a proporre iniziative mediante un invito a presentare proposte e ha offerto di finanziare fino al 75 % delle spese ammissibili per il personale e i servizi di consulenza previste dalle proposte aggiudicatarie. Le proposte potevano riguardare:

  • l’erogazione di servizi di consulenza per conto del polo;
  • la creazione o il potenziamento della propria capacità organizzativa;
  • il trasferimento delle conoscenze al fine di sviluppare la capacità di fornire consulenza su base locale.
47

L’invito a presentare proposte per il potenziamento delle capacità è stato pubblicato nel dicembre 2017. Il polo ha invitato le NPBI a proporre iniziative del costo compreso tra i 100 000 e i 500 000 euro ciascuna. Intendeva mantenere aperto l’invito a presentare proposte fino a giugno 2020, sempre che vi fossero ancora finanziamenti disponibili. Era previsto che si procedesse alla valutazione delle proposte con cadenza trimestrale. La prima tornata di proposte è stata ricevuta a febbraio 2018: delle nove sottoposte dalle NPBI, sei sono state valutate positivamente e i richiedenti selezionati sono stati invitati a negoziare un accordo di finanziamento. Al 31 dicembre 2018, tuttavia, solo un accordo di finanziamento era stato firmato a causa del protrarsi dei negoziati e, alla stessa data, nessun pagamento era stato eseguito.

48

Analizzando le procedure di valutazione previste dall’invito, la Corte ha rilevato che alcuni dei principali criteri di valutazione non costituivano una variabile determinante nell’esame delle proposte. Ad esempio, nel caso dell’unico accordo di finanziamento firmato al 31 dicembre 2018, al richiedente selezionato è stata attribuita meno della metà del punteggio massimo per il criterio “Maturità della proposta e risultati attesi”, che rappresentava meno del 20 % del punteggio totale assegnato. Il sostegno concesso rischia quindi di avere un impatto limitato sull’erogazione a livello locale dei servizi di consulenza.

49

Per quanto riguarda la BERS, nel marzo 2017 la BEI ha firmato un accordo in forza del quale il polo avrebbe sostenuto il programma di consulenza della BERS per le piccole imprese. Inizialmente, l’obiettivo di tale sostegno consisteva nel promuovere lo sviluppo economico e la competitività nel settore delle PMI in Bulgaria, Grecia e Romania. La Croazia è stata inserita in un secondo momento mediante una nuova modifica della convenzione di sovvenzione specifica del 201624. Affinché la BERS potesse svolgere tale ruolo, la Commissione e la BEI hanno dovuto modificare l’accordo quadro di partenariato e la convenzione di sovvenzione specifica del 2016 relativa al funzionamento del polo. Tali modifiche si sono tradotte in un aumento della complessità generale del quadro giuridico e contrattuale del polo. A fine 2018, dei 5,0 milioni di euro stanziati dal polo per la cooperazione con la BERS, quest’ultima aveva impegnato 2,4 milioni.

50

A giudizio della Corte, la complessità del quadro giuridico e il vario grado di volontà e capacità delle NPBI di cooperare hanno contribuito a rallentare i progressi verso il miglioramento della copertura geografica della domanda e dell’offerta dei servizi di consulenza del polo. Una volta stabilita, la cooperazione con la BERS ha dato luogo a un numero cospicuo di incarichi nel settore del sostegno alle PMI dei quattro paesi interessati (figura 6figura 7).

Limitati elementi attestano che il polo abbia contribuito in misura significativa ad ampliare l’offerta di progetti idonei agli investimenti

51

Per avere incidenza, il polo avrebbe dovuto ampliare l’offerta di progetti idonei agli investimenti, principalmente facendo sì che gli incarichi fossero portati a termine. La Corte ha esaminato gli elementi probatori disponibili relativi all’impatto del sostegno del polo sull’offerta di progetti idonei agli investimenti, con particolare riferimento al FEIS25.

Insufficiente follow-up degli investimenti scaturiti dagli incarichi del polo

52

Le procedure applicate dal polo prevedevano unicamente il monitoraggio del completamento degli incarichi (“realizzazione”), senza accertare in seguito se questi ultimi avessero dato luogo a progetti idonei agli investimenti (“risultati”) (riquadro 4). Una volta definito l’incarico, il consulente del polo si metteva in relazione con il servizio della BEI competente al fine di garantirne la corretta esecuzione. Al consulente del polo spettava verificare che gli incarichi fossero eseguiti nei tempi e nei limiti di bilancio previsti, mentre il servizio della BEI competente si occupava di fornire la consulenza e di comunicare con i beneficiari. Il polo non ha svolto un’azione sistematica di follow-up con i servizi della BEI o con i beneficiari volta a verificare se il progetto fosse stato finanziato dalla BEI, dal FEIS o da altre fonti, o se gli investimenti avessero avuto luogo in ultima istanza. Nello specifico, il polo non era in grado di determinare il numero degli incarichi portati a termine che avessero attratto investitori diversi dalla BEI.

Riquadro 4

Esempio di procedure di follow-up insufficienti

Nel caso di uno degli incarichi compresi nel campione della Corte, il polo aveva ricevuto una richiesta di sostegno nella realizzazione di una valutazione delle opzioni di finanziamento per un progetto nel settore dell’alta tecnologia. In tale contesto, l’autorità pubblica competente stava mettendo a punto un piano di investimenti (in impianti, attrezzature e R&S) che avrebbe coinvolto diversi attori, tra cui enti privati, banche e la BEI. Il sostegno del polo si è concretizzato, nel gennaio 2018, con la prestazione di consulenza finanziaria da parte della divisione di consulenza InnovFin della BEI. Il polo non ha tuttavia verificato se il progetto avesse successivamente percepito finanziamenti (dalla BEI, dal FEIS o da altre fonti) o se fosse stato destinatario di investimenti.

53

Nell’ottobre 2018, il polo ha proceduto a inviare un modulo di riscontro ai beneficiari che avevano usufruito dei suoi servizi. Il modulo richiedeva informazioni su una serie di aspetti riguardanti il livello di soddisfazione dei beneficiari in merito al servizio di consulenza (quali il grado di soddisfazione delle loro esigenze e la qualità della consulenza fornita) nonché sui successivi sviluppi dei progetti. Al momento dell’audit, tuttavia, il polo non aveva esaminato i riscontri ricevuti.

54

Nel luglio 2017 il polo ha definito indicatori chiave di performance e di monitoraggio, in seguito rivisti e aggiornati nel febbraio 2018 al fine di tener conto delle nuove priorità stabilite dal regolamento FEIS 2.0 adottato nel dicembre 2017. La Corte ha riscontrato limitazioni in cinque indicatori chiave di realizzazione su otto e in tutti i sei indicatori di risultato (cfr. allegato V per maggiori dettagli). La Corte ha altresì constatato che il quadro utilizzato non comprendeva indicatori relativi all’uso di strumenti finanziari innovativi e ai partenariati pubblico-privato, elementi entrambi introdotti come priorità nel regolamento FEIS 2.0.

55

A parere della Corte, il polo non disponeva di procedure adeguate per assicurare il follow-up degli investimenti scaturiti da incarichi legati a un progetto specifico nel periodo di riferimento. La mancanza di informazioni sui risultati degli incarichi e i limiti riguardanti alcuni degli indicatori hanno ostacolato il monitoraggio e la valutazione della performance del polo sotto tale profilo.

Alla fine del 2018 pochi incarichi del polo erano stati portati a termine

56

La Corte ha riscontrato che, alla fine del 2018, il polo aveva portato a termine solo 89 incarichi di consulenza, 27 dei quali gestiti direttamente dai servizi della BEI, per lo più per beneficiari del settore pubblico, e 62 realizzati in collaborazione con la BERS per PMI del settore privato. In media, gli incarichi gestiti dalla BEI hanno avuto un costo di circa 85 000 euro e sono stati completati in poco più di 14 mesi, mentre gli incarichi gestiti dalla BERS hanno avuto un costo di circa 18 000 euro e sono stati completati in meno di sei mesi. Per 32 degli 89 incarichi completati per i quali si disponeva di informazioni, gli investimenti per un incarico completato gestito dalla BEI sono stimati in media a 301 milioni di euro, contro gli 1,3 milioni di euro di investimenti per gli incarichi relativi alle PMI completati in collaborazione con la BERS. Al 31 dicembre 2018, tre incarichi completati si riferivano a operazioni FEIS approvate o firmate.

57

A causa dell’elevato numero di incarichi realizzati in Romania in collaborazione con la BERS, la maggior parte degli incarichi completati riguardava le PMI di questo Stato membro (51 su 89, ossia il 57 %). Per quanto concerne i 27 incarichi completati gestiti direttamente dai servizi della BEI, il più alto numero di incarichi completati in un determinato Stato membro è stato pari a quattro (Polonia), mentre al 31 dicembre 2018 in 13 Stati membri non era stato portato a termine alcun incarico.

58

La quasi totalità degli incarichi completati era legata a un progetto specifico (85 su 89, pari al 96 %), e la maggior parte di essi riguardava la fornitura di consulenza tecnica su progetti in fase iniziale (77 su 85). Di conseguenza, resta da appurare se tali progetti attrarranno di fatto investimenti.

59

A giudizio della Corte, alla fine del 2018 il numero di incarichi portati a termine dal polo era troppo limitato per avere un’incidenza significativa sull’offerta di progetti idonei agli investimenti, essendo solo tre gli incarichi relativi a operazioni FEIS approvate o firmate. Gli incarichi portati a termine si concentravano prevalentemente nel settore delle PMI in Romania e Bulgaria. Dato che il sostegno fornito dal polo riguardava per lo più progetti in fase iniziale, i suoi effetti potranno esplicarsi solo nel più lungo termine. È possibile, tuttavia, che i singoli incarichi concorrano alla realizzazione di grandi investimenti per un importo di molte volte superiore al costo di fornitura del servizio di consulenza.

Conclusioni e raccomandazioni

60

Le conclusioni della Corte si riferiscono alla strutturazione e al funzionamento del polo fino alla fine del 2018. La Corte conclude che, fino a quel momento, il polo non si era ancora dimostrato uno strumento efficace nel promuovere gli investimenti nell’UE.

61

La Corte ha rilevato che il polo è stato strutturato come strumento “orientato alla domanda” sulla scorta di limitate valutazioni preliminari circa le esigenze di consulenza che avrebbe soddisfatto, il livello di richieste che avrebbe verosimilmente ricevuto o le risorse di cui avrebbe avuto bisogno. Di fatto, il polo ha ricevuto un numero di richieste atte a tradursi in incarichi modesto rispetto alle risorse di cui disponeva. Nello specifico, le richieste ricevute direttamente tramite il sito Internet del polo o dalle NPBI hanno dato luogo a un numero limitato di incarichi che necessitassero del sostegno del polo (paragrafi 13-23).

Raccomandazione 1 – Ampliare il raggio d’azione del polo

Il comitato di coordinamento del polo dovrebbe sviluppare ulteriormente la cooperazione con le NPBI al fine di migliorare l’accesso al sostegno del polo a livello locale.

Termine di attuazione: nel rimanente periodo di attuazione del polo (entro la fine del 2020)

62

La Corte ha constatato che il polo ha ampiamente raggiunto l’obiettivo di fornire servizi di consulenza personalizzati in modo ritenuto estremamente soddisfacente dai beneficiari degli stessi. Esso non disponeva tuttavia di una strategia sufficientemente chiara né aveva stabilito i criteri e le procedure per indirizzare il sostegno là dove avrebbe potuto apportare il massimo valore aggiunto, pur avendo registrato la maggior parte delle informazioni occorrenti a tal fine. La Corte ha rilevato che alcuni beneficiari hanno messo in dubbio l’addizionalità del sostegno fornito dal polo rispetto ad altre fonti di consulenza e che poco più dell’1 % delle operazioni finanziarie ammesse al sostegno del FEIS ha beneficiato di un incarico del polo durante il periodo esaminato. Sebbene la maggior parte degli incarichi riguardasse settori e Stati membri a elevata priorità, un numero ridotto di incarichi si riferiva ai settori prioritari per gli Stati membri con le esigenze di consulenza più marcate. Pertanto, sarebbe stato necessario un approccio più proattivo per rispondere in maniera più mirata alle esigenze di consulenza nel complesso insoddisfatte. Inoltre, nonostante gli sforzi profusi dal polo, la cooperazione con i partner volta a migliorare la copertura geografica assicurata si è sviluppata lentamente a causa della complessità del quadro giuridico e del vario grado di volontà e capacità delle NPBI di cooperare. Una volta stabilita, la cooperazione con la BERS ha dato luogo a un numero cospicuo di incarichi nel settore del sostegno alle PMI nei quattro paesi interessati (paragrafi 25-50).

Raccomandazione 2 – Indirizzare meglio il sostegno verso le priorità

Il comitato di coordinamento del polo dovrebbe adoperarsi al fine di orientare meglio il sostegno fornito e le proprie risorse mediante:

  1. la definizione di specifici criteri tesi a ponderare il valore dei servizi di consulenza, quali l’addizionalità rispetto ad altri programmi dell’UE, il tipo di sostegno, l’impatto potenziale sugli investimenti, nonché i settori e le aree geografiche;
  2. il potenziamento di procedure di screening tese a stimare il valore dei potenziali incarichi onde massimizzare il contributo del polo alle priorità identificate per i servizi di consulenza;
  3. l’ulteriore sviluppo della cooperazione con le NPBI al fine di migliorare la copertura geografica della domanda e dell’offerta dei servizi di consulenza sostenuti dal polo.

Termine di attuazione: nel rimanente periodo di attuazione del polo (entro la fine del 2020)

63

La Corte ha inoltre constatato che il polo non disponeva di procedure adeguate per assicurare il follow-up degli investimenti scaturiti dagli incarichi assunti nel periodo di riferimento. La mancanza di informazioni sui risultati degli incarichi e i limiti riguardanti alcuni degli indicatori di performance del polo hanno ostacolato il monitoraggio e la valutazione della performance del polo sotto tale profilo. In ogni caso, alla fine del 2018 il numero di incarichi portati a termine dal polo era troppo limitato per avere un’incidenza significativa sull’offerta di progetti idonei agli investimenti. In totale, a fine 2018 il polo aveva completato solo 89 incarichi, di cui solo tre relativi a operazioni FEIS approvate o firmate. Gli incarichi portati a termine si concentravano prevalentemente nel settore delle PMI in Romania e Bulgaria. La maggior parte degli incarichi si riferiva alle prime fasi del ciclo di investimenti dei progetti; i relativi effetti potranno quindi esplicarsi solo nel più lungo termine. È anche possibile che i singoli incarichi concorrano alla realizzazione di grandi investimenti per un importo di molte volte superiore al costo di fornitura del servizio di consulenza. Nel complesso, la Corte aveva rilevato limitati elementi attestanti che, alla fine del 2018, il polo avesse contribuito in misura significativa ad ampliare l’offerta di progetti idonei agli investimenti (paragrafi 53-59).

Raccomandazione 3 – Migliorare la misurazione della performance

Al fine di monitorare e migliorare la performance del polo, il comitato di coordinamento dovrebbe:

  1. assicurare il follow-up dei risultati riconducibili alla prestazione del servizio di consulenza (ossia, verificare se gli incarichi si traducano in progetti idonei agli investimenti);
  2. sviluppare indicatori e, ove opportuno, valori-obiettivo inerenti ai risultati;
  3. confrontare il costo effettivo dei singoli incarichi legati a un progetto specifico completati dal polo con i risultati in termini di investimenti attesi affinché i dati ottenuti contribuiscano alla valutazione della performance del polo.

Termine di attuazione: nel rimanente periodo di attuazione del polo (entro la fine del 2020 e, per la raccomandazione 3, punto iii), entro la fine del 2021)

64

Infine, la Corte ha dimostrato che le carenze nel modo in cui il polo è stato strutturato si sono rivelate difficili da correggere in fase di attuazione e che esse ne hanno compromesso la performance. Nel quadro del programma InvestEU 2021‑2027, si propone che il polo di consulenza InvestEU gestito e organizzato dalla Commissione copra 13 iniziative di consulenza dell’UE gestite a livello centrale al momento disponibili, tra cui il polo esistente. Obiettivo della proposta è semplificare e migliorare i meccanismi attualmente in essere per il coordinamento e l’erogazione dei servizi di consulenza a sostegno degli investimenti.

Raccomandazione 4 – Integrare l’esperienza maturata con il polo esistente nel polo di consulenza InvestEU

Al fine di garantire un’agevole transizione tra le due iniziative e integrare i principali insegnamenti tratti dal funzionamento del polo esistente nel futuro polo di consulenza InvestEU, la Commissione dovrebbe:

  1. valutare le esigenze di consulenza e la probabile domanda di iniziative di consulenza mirate sulla base dell’esperienza maturata nel periodo 2015‑2020;
  2. orientare la consulenza fornita in funzione delle esigenze insoddisfatte al riguardo e sviluppare progetti che potrebbero essere assistiti dalla garanzia InvestEU;
  3. rafforzare la cooperazione diretta con le NPBI al fine di migliorare la copertura geografica dei servizi di consulenza;
  4. sviluppare un sostegno più proattivo mediante la presenza locale al fine di generare richieste di servizi di consulenza;
  5. agevolare l’accesso ai servizi di consulenza progettando in maniera adeguata il nuovo sito Internet del polo di consulenza InvestEU e promuovendone l’uso;
  6. mettere a punto un quadro di riferimento adeguato per il monitoraggio dell’efficacia dell’attuazione (quadro di performance) che tenga conto dei costi e dei benefici insiti nella prestazione dei servizi di consulenza.

Termine di attuazione: entro la fine del 2021.

La presente relazione è stata adottata dalla Sezione V, presieduta da Tony Murphy, Membro della Corte dei conti europea, a Lussemburgo, nella riunione del 31 marzo 2020.

Per la Corte dei conti europea

Klaus-Heiner LEHNE
Presidente

Allegati

Allegato I – Iniziative di assistenza tecnica (AT) dell’UE gestite a livello centrale nell’ambito dell’attuale QFP

Iniziativa di AT Organismo gestore Organismo/i fornitore/i Criteri di definizione delle commissioni Ripartizione dei costi UE/BEI Commissioni a carico dei beneficiari Importo (a titolo del bilancio dell’UE) Periodo di attuazione
UE BEI (in euro)
Polo di consulenza sugli investimenti BEI BEI/altre istituzioni finanziarie (BERS/NPBI)/Consulenti esterni copertura dei costi (aliquote FAFA) 75 % 25 % solo se privati; fino al 33 % del costo dell’AT per le PMI 110 000 000 2015‑2020
ELENA BEI Consulenti esterni 6 % del costo dell’AT fornita 100 % 0 almeno 10 % del costo dell’AT fornita 279 000 000 2014‑2020
Bando concernente l’efficienza energetica nel quadro di Orizzonte 2020 - assistenza allo sviluppo dei progetti EASME Consulenti esterni n.a.       50 000 000 2014‑2020
Strumento di consulenza InnovFin BEI BEI copertura dei costi (aliquote FAFA) 100 % 0 0 28 000 000 2014‑2020
Strumento di assistenza tecnica della Commissione europea nel quadro dell’EEEF Subdelega della BEI all’organismo gestore dell’EEEF (Deutsche Bank) Consulenti esterni 6,5 % del costo dell’AT fornita 100 % 0 10 % del costo dell’AT assegnata 20 000 000 2012‑2017
MCE BEI BEI/consulenti esterni copertura dei costi (aliquote FAFA) 90 % 10 % 0 1 262 170 per Jaspers nel 2015

3 000 000 per Jaspers nel 2018
2015-2018
Strumento di finanziamento del capitale naturale (Natural Capital Finance Facility, NCFF) BEI Consulenti esterni 5 % del contributo UE impegnato 100 % 0 0 (ai beneficiari può essere richiesto un contributo finanziario, a seconda del caso) 10 000 000 2015‑2019 + (proposta di proroga al vaglio)
PF4EE BEI BEI/intermediari finanziari 6 % del contributo UE impegnato 100 % 0 0 3 200 000 2014‑2019
Strumento di assistenza tecnica dell’EEEF Organismo gestore dell’EEEF Consulenti esterni assunti dall’EEEF 20 % del costo dell’AT corrisposto _ 0 previa disponibilità dei fondi (sequenza dei flussi delle entrate dell’EEEF) 2017+
MCE – Stati Membri Gestore dell’infrastruttura ferroviaria/Ministeri Consulenti esterni Costi reali 100 % 0 0 17 021 785 2014‑2020
Piattaforma di specializzazione intelligente per la modernizzazione industriale DG GROW Consulenti esterni   100 % n.a.   1 500 000 2018‑2020
Strumento City Facility DG ENER/EASME Agenzia esecutiva   n.a.     16 000 000 2019‑2023
Strumento Islands Facility DG ENER Esterno   n.a.     10 000 000 2018‑2020
Programma dell’UE per l’occupazione e l’innovazione sociale DG EMPL Consulenti esterni         13 000 000  
JASPERS BEI BEI copertura dei costi (aliquote FAFA) 80 % 20 % 0 233 650 000 2014‑2020
TOTALE             795 633 955  

Allegato II – Metodologia di audit

Le constatazioni della Corte si sono basate sui seguenti elementi:

  • esame dei principali documenti relativi al polo e ad altre iniziative di consulenza preesistenti, quali:
    • basi giuridiche e documenti programmatici;
    • quadro finanziario e contrattuale;
    • documenti amministrativi (ad esempio, documenti del comitato di coordinamento del polo);
    • procedure di gestione;
    • programmi di lavoro annuali;
    • relazioni di attività;
  • colloqui con personale della BEI e con funzionari dei servizi competenti della Commissione (DG ECFIN, DG RTD, DG GROW, DG ENER, DG REGIO);
  • analisi dei dati sulle richieste di servizi di consulenza registrati nel sistema di gestione del polo al 31 dicembre 2018;
  • esame del trattamento di 18 richieste di consulenza pervenute al polo, di cui 15 alle quali sono state assegnate risorse specifiche del polo stesso (“incarichi”)
Elemento del campione Identificativo della richiesta Anno della richiesta Paese Settore principale dell’intervento di consulenza Status della richiesta
1  0021 2015 Slovenia Sviluppo delle infrastrutture di trasporto e di attrezzature e tecnologie innovative per i trasporti Assegnata
2  0263 2016 Portogallo Sviluppo delle infrastrutture di trasporto e di attrezzature e tecnologie innovative per i trasporti Chiusa
3  0228 2016 Cipro Ambiente ed efficienza delle risorse Chiusa
4 0187 2016 Romania Capitale umano, cultura e salute Assegnata
5 0196 2016 Lussemburgo Sviluppo e diffusione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione Assegnata
6 0608 2017 Irlanda Ricerca, sviluppo e innovazione Assegnata
7 0414 2017 Bulgaria Altro Assegnata
8 0440 2017 Richiesta non specifica per paese Ricerca, sviluppo e innovazione Assegnata
9 0405 2017 Richiesta non specifica per paese Sviluppo del settore energetico Assegnata
10 0521 2017 Francia Sviluppo delle infrastrutture di trasporto e di attrezzature e tecnologie innovative per i trasporti Chiusa
11 0002ELENA 2017 Danimarca Ambiente ed efficienza delle risorse Assegnata
12 0594 2017 Francia Ricerca, sviluppo e innovazione Assegnata
13 0370 2017 Polonia Ambiente ed efficienza delle risorse Chiusa
14 0437 2017 Polonia Capitale umano, cultura e salute Assegnata
15 0843 2018 Francia Agricoltura Assegnata
16 0711 2018 Croazia Altro Assegnata
17 0777 2018 Richiesta non specifica per paese Ambiente ed efficienza delle risorse Assegnata
18 0016EBRD 2018 Romania Sviluppo e diffusione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione Chiusa
  • sondaggio presso le NPBI che avevano collaborato con il polo al 31 dicembre 2018. Il questionario è stato inviato il 28 febbraio 2019 a 25 banche e istituti nazionali di promozione che avevano collaborato con il polo. Il termine ultimo per la trasmissione delle risposte era stato fissato al 9 aprile 2019: hanno risposto 20 istituti di 18 Stati membri;
  • sondaggio elettronico presso i beneficiari finali dei servizi di consulenza del polo nel periodo di riferimento considerato. Il 4 marzo 2019 la Corte ha inviato il questionario a 88 beneficiari finali dei servizi di consulenza del polo, con un termine ultimo per la trasmissione delle risposte fissato al 12 aprile 2019. La Corte ha ricevuto risposte da 43 beneficiari di 24 Stati membri dell’UE.

Allegato III – Memorandum d’intesa firmati tra la BEI e le NPBI (dal 2015 al 2018)

Paese Denominazione della NPBI Anno di firma del memorandum Livello di cooperazione26
Austria Austria Wirtschaftsservice Gesellschaft mbH (AWS) 2016 1
Belgio Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) 2018 1
Bulgaria Organismo gestore del fondo degli strumenti finanziari in Bulgaria (FMFIB) 2016 1,2
Bulgaria Banca bulgara di sviluppo (BDB) 2015 1
Croazia Hrvatska Banka za Obnovu i Razvitak (HBOR) 2015 1
Cechia Ceskomoravska Zarucni a Rozvojova Banka (CMZRB) 2016 1
Finlandia Finnvera 2017 1,2
Francia Bpifrance 2016 1,3
Francia Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) 2016 1,2,3
Germania NRW.BANK 2017 1
Germania Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) 2016 1
Ungheria Banca ungherese di sviluppo (MFB) 2015 1,2,3
Irlanda Strategic Banking Corporation of Ireland (SBCI) 2016 1,2,3
Italia Cassa Depositi e Prestiti (CDP) 2016 1,3
Lettonia Attistibas finansu institûcija Altum (ALTUM) 2015 1,2,3
Lituania Investiciju ir versio garantijos (INVEGA) 2016 1,2
Lituania Agenzia per lo sviluppo degli investimenti pubblici (VIPA) 2016 1,2,3
Paesi Bassi Agenzia per gli investimenti dei Paesi Bassi (NIA) 2016 1
Polonia Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) 2016 1,2
Polonia Associazione delle banche polacche, punto di contatto nazionale (ZBP) 2016 1,2
Portogallo Instituiçâo Financeira de Desenvolvimento (IFD) 2018 1,2
Slovacchia Holding di investimento della Slovacchia (SIH) 2016 1,2
Slovenia SID Banka (SID) 2015 1,2,3
Spagna Instituto de Credito Oficial (ICO) 2016 2
Svezia Almi Företagspartner (ALMI) 2016 1

Allegato IV – Quadro di performance del polo

  1. Gli indicatori di input/di attività (IA) si riferiscono alle attività del polo (cioè le “prestazioni”);
  2. gli indicatori di realizzazione (OI) si riferiscono agli effetti diretti di tali attività, e
  3. gli indicatori di effetto/risultato (OR) si riferiscono ai risultati raggiunti mediante i servizi di consulenza forniti ai beneficiari
N° di ICP – indicatore di realizzazio­ne 9 indicatori chiave di performance (ICP) Definizione   12 indicatori chiave di monitoraggio (ICM) Definizione N° di ICM
OI.1 Numero e distribuzione delle richieste trattate e assegnate (piattaforme di investimento comprese) (OI.1) Misura il numero delle richieste assegnate e trattate dal polo (ripartizione per settore, paese, promotore pubblico/privato, tipo di assistenza necessaria)   Origine delle richieste: sito Internet del polo / servizi della BEI / partner esterni / Commissione / altro (IA.1) Definisce l’origine della richiesta ricevuta dal polo (portale Internet, BEI, NPBI, Commissione, altro) IA.1
OI.2 Percentuale e distribuzione delle richieste che hanno dato luogo a interventi di assistenza tecnica (compresa la percentuale stimata di richieste aggiuntive) (OI.2) Misura la percentuale delle richieste assegnate che hanno dato luogo a interventi di assistenza tecnica   Percentuale stimata di progetti pronti all’investimento e numero di investimenti generati (OR.1) Misura la percentuale di richieste ricevute che ha condotto a progetti pronti all’investimento, nonché la percentuale di richieste ricevute che si è concretizzata nell’economia reale OR.1
  Numero e volume degli investimenti generati (nell’ambito e al di fuori del FEIS) Misura il numero e il volume degli investimenti generati dalle richieste ricevute dal polo OR.2
Numero delle piattaforme di investimento per la cui istituzione è stata fornita consulenza (OR.3) Misura il numero delle potenziali piattaforme di investimento perle quali è stata fornita consulenza OR.3
  Numero delle piattaforme di investimento istituite (OR.4) Misura il numero delle piattaforme di investimento istituite OR.4
  Indicatore di addizionalità basato su parametri per determinare il valore aggiunto (OR.5) Misura il numero degli interventi di AT realizzati dal polo sulla base dei parametri intesi a determinarne il valore aggiunto: qualità della consulenza fornita, successiva ammissibilità al finanziamento dei progetti, volume, entità/carattere multidimensionale della richiesta OR.5
OI.3 Tempo medio di reazione alla prima richiesta (OI.3) Misura il tempo intercorso tra la data di ricezione della richiesta e la data di invio della prima risposta al richiedente. Da considerarsi come indicatore di attività   Indagine sul livello di soddisfazione (OI.7) Misura il livello di soddisfazione espresso dagli utenti e dai beneficiari dei servizi del polo mediante una procedura formale di riscontro OI.7
OI.4 Numero dei partenariati esterni (OI.4) Misura il numero dei memorandum d’intesa firmati o degli accordi conclusi con NPBI/istituzioni finanziarie internazionali/Stati membri/autorità di gestione/autorità nazionali/altri soggetti (ad esempio, associazioni)   Numero di partner esterni divenuti prestatori di servizi (livello di cooperazione 3 del memorandum di intesa) (OR.6) Misura il numero di partenariati esterni che hanno raggiunto il livello 3 di cooperazione introducendo un prestatore di servizi sotto l’egida del polo OR.6
OI.5 Numero di eventi, riunioni e workshop per più partner che sono stati organizzati e a cui si è partecipato (OI.5) Misura il numero di eventi organizzati dal polo nonché il numero di volte in cui i rappresentanti del polo/del dipartimento di consulenza hanno partecipato a eventi esterni   Livello di partecipazione a eventi, riunioni e workshop per più partner che sono stati organizzati (OI.8) Definisce il numero e la tipologia dei partecipanti a eventi, riunioni e workshop organizzati OI.8
OI.6 Percentuale del bilancio annuale impegnata e utilizzata (OI.6) Misura la percentuale della dotazione del bilancio annuale impegnata e utilizzata   Stima del tempo dedicato dai partner del polo all’erogazione di servizi di consulenza per conto di quest’ultimo (livello di cooperazione 3 del memorandum di intesa) (OI.9)   OI.9
OI.10 Livello di maturità dei progetti oggetto di un incarico prima e dopo l’intervento del polo     Numero di progetti sostenuti in combinazione con altre fonti di finanziamento dell’UE (FEIS, MCE, Orizzonte 2020) (OI.12) Misura il numero di progetti sostenuti dal polo in combinazione con altre fonti di finanziamento dell’UE  
OI.11 Numero di progetti sostenuti dal polo (azione per il clima, economia circolare, settore digitale, progetti transfrontalieri)     Riequilibrio geografico del rapporto tra Stati membri beneficiari e non beneficiari del Fondo di coesione per i progetti sostenuti dal polo (OI.13) Misura la distribuzione dei progetti sostenuti dal polo nei paesi beneficiari e non beneficiari del Fondo di coesione  
IA.3 Numero di richieste provenienti dalle NPBI Misura il numero di richieste ricevute dal polo provenienti dalle NPBI        

Allegato V – Analisi degli indicatori di monitoraggio delle realizzazioni e dei risultati del polo, a cura della Corte

Indicatore di realizzazione del polo Descrizione Limite
IA.3 “Numero di richieste provenienti dalle NPBI” Questo nuovo indicatore non ha relazione con il regolamento FEIS modificato e avrebbe potuto essere definito in una fase precedente, in quanto si riferisce a una sottocategoria dell’origine delle richieste ricevute dal polo già coperta da un altro ICM (IA.1): “Origine delle richieste”.
OI.2 “Percentuale e distribuzione delle richieste che hanno dato luogo a interventi di assistenza tecnica” Questo indicatore si basa sul calcolo della percentuale delle “richieste assegnate” che hanno dato luogo a interventi di assistenza tecnica. Vi sono tuttavia altri tipi di richieste che potrebbero mobilitare le competenze del polo (ad esempio, richieste di informazioni di carattere generale, proposte di collaborazione, richieste di finanziamento o di consulenza finanziaria).
OI.3 “Tempo medio di reazione” Questo indicatore non misura una realizzazione legata all’attività del polo. Il tempo necessario a fornire una prima risposta a una richiesta non permette di quantificare che un elemento del processo di consulenza.
OI.5 “Percentuale del bilancio annuale impegnata e utilizzata” Questo indicatore misura una risorsa (utilizzo della sovvenzione del polo) piuttosto che una realizzazione (servizi erogati).
OI.10 “Livello di maturità dei progetti oggetto di un incarico prima e dopo l’intervento del polo” Al momento dell’audit (ossia, nella relazione tecnica per il 2018) non erano disponibili dati relativi a tale nuovo indicatore. Il polo ha iniziato a registrare nei sistemi di gestione informazioni sulla maturità dei progetti nella fase precedente al suo intervento solo nel secondo semestre del 2018 (nessun dato sulla maturità dei progetti nella fase successiva al suo intervento era stato ancora registrato nello stesso periodo).
OI.11 “Numero di progetti sostenuti dal polo (azione per il clima, economia circolare, settore digitale, progetti transfrontalieri)” Al momento dell’audit (ossia, nella relazione tecnica per il 2018) non erano disponibili dati relativi a tale nuovo indicatore. Gli auditor della Corte hanno tuttavia rilevato che l’utilità delle informazioni registrate è limitata dal mancato utilizzo di codici distinti per ciascuna priorità.
Indicatore di risultato del polo Definizione Limite
OR.1 “Percentuale stimata di progetti pronti all’investimento e numero di investimenti generati” Questo indicatore è volto a misurare la percentuale delle richieste ricevute che hanno condotto a progetti pronti all’investimento nonché la percentuale delle richieste ricevute che si sono concretizzate in un effettivo investimento. La dirigenza del polo ha riferito che, al 31 dicembre 2018, per 47 dei 104 progetti sostenuti si erano concretizzati effettivi investimenti. Tale dato non riflette la definizione dell’indicatore e non è suffragato da informazioni registrate nella banca dati gestionale del polo.
OR.2 “Numero e volume degli investimenti generati (nell’ambito e al di fuori del FEIS)” La dirigenza del polo ha riferito che, al 31 dicembre 2018, 16 progetti avevano generato investimenti al di fuori del FEIS, mentre 28 progetti avevano generato investimenti nell’ambito del FEIS. Tali dati non riflettono la definizione dell’indicatore (non è chiaro a cosa si riferisca il “numero degli investimenti generati”). Il volume degli investimenti generati in euro non è registrato sistematicamente nella banca dati gestionale né riportato nella relazione tecnica.
OR.3 e OR.4 “Numero delle piattaforme di investimento per la cui istituzione è stata fornita consulenza” e “Numero delle piattaforme di investimento istituite” Questi indicatori misurano il numero delle piattaforme di investimento per la cui istituzione è stata fornita consulenza e il numero delle piattaforme effettivamente istituite. La dirigenza del polo ha riferito che, al 31 dicembre 2018, era stata fornita consulenza su 33 potenziali piattaforme di investimento, 16 delle quali poi effettivamente istituite. In una nota esplicativa agli auditor la dirigenza del polo ha riferito che solo 12 richieste assegnate riguardavano la potenziale istituzione di piattaforme di investimento. Il polo non tiene un registro delle piattaforme di investimento effettivamente istituite.
OR.5 “Indicatore di addizionalità basato su parametri per determinare il valore aggiunto” Questo indicatore è definito sulla base del numero di incarichi eseguiti dal polo per “ciascuna categoria” (ad esempio, qualità della consulenza fornita, successiva ammissibilità al finanziamento dei progetti, volume, entità/carattere multidimensionale della richiesta). Non è chiaro quali “risultati” debbano essere comunicati in relazione a questo indicatore, dato che le sezioni 2.5.2 e 2.5.3 della relazione tecnica forniscono un’analisi statistica del trattamento delle richieste ricevute.
OR.6 “Numero di partner esterni divenuti prestatori di servizi” Questo indicatore misura il numero di partenariati esterni che hanno raggiunto il “livello 3” di cooperazione con il polo. Sarebbe più corretto classificare questo indicatore tra quelli che misurano un’attività del polo.

Allegato VI – Richieste pervenute al polo e connesse a operazioni approvate o firmate dalla BEI/a titolo del FEIS

Identificativo della richiesta Paese Settore Data di ricezione della richiesta da parte del polo Status della richiesta al 31.12.2018 Data di firma BEI/FEIS Data di approvazione BEI/FEIS
858 Polonia Ambiente ed efficienza delle risorse 25.10.2018 In esame 5.9.2018  
843 Francia Agricoltura 1.10.2018 Assegnata 23.11.2018  
815 Romania Ambiente ed efficienza delle risorse 13.8.2018 Assegnata 17.12.2018  
766 Polonia Sviluppo del settore energetico 22.5.2018 Assegnata 2.1.2019  
706 Lituania Ambiente ed efficienza delle risorse 13.3.2018 Assegnata   9.10.2018
622 Italia Ambiente ed efficienza delle risorse 8.12.2017 Assegnata 22.5.2019  
621 Bulgaria Sviluppo delle infrastrutture di trasporto e di attrezzature e tecnologie innovative per i trasporti 6.12.2017 Chiusa (nessun incarico avviato, richiesta segnalata) 20.12.2018  
590 Polonia Capitale umano, cultura e salute 7.11.2017 Assegnata 15.5.2018  
565 Francia, Spagna, Portogallo Altro 20.9.2017 Assegnata 12.11.2018  
461 Belgio Sviluppo del settore energetico 3.5.2017 Assegnata   15.5.2018
437 Polonia Capitale umano, cultura e salute 25.4.2017 Assegnata 18.10.2017  
003 Lettonia Sviluppo delle infrastrutture di trasporto e di attrezzature e tecnologie innovative per i trasporti 22.7.2015 Assegnata   18.7.2017

Acronimi e abbreviazioni

AT: assistenza tecnica

BEI: Banca europea per gli investimenti

BERS: Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo

EaSI: Programma dell’UE per l’occupazione e l’innovazione sociale

EEEF: Fondo europeo per l’efficienza energetica

ELENA: Assistenza energetica europea a livello locale

FAFA: accordo quadro finanziario e amministrativo tra l’UE e la BEI

FEIS: Fondo europeo per gli investimenti strategici

Fondi SIE: Fondi strutturali e di investimento europei

ICP/ICM: indicatore chiave di performance/indicatore chiave di monitoraggio

InnovFin: strumento di consulenza della BEI per i progetti in materia di ricerca e innovazione

JASPERS: Assistenza congiunta ai progetti nelle regioni europee

MCE: Meccanismo per collegare l’Europa

NPBI: banche o istituti nazionali di promozione

PECI: polo europeo di consulenza sugli investimenti

PF4EE: Strumento di finanziamento privato per l’efficienza energetica

PMI: piccole e medie imprese

Polo: polo europeo di consulenza sugli investimenti

PPIE: portale dei progetti di investimento europei

QFP: Quadro finanziario pluriennale

Regolamento FEIS: regolamento (UE) 2015/1017, modificato dal regolamento (UE) 2017/2396

RSI: ricerca, sviluppo e innovazione

UE: Unione europea

Glossario

Assistenza tecnica: servizio di consulenza volto a rafforzare la capacità di promotori e intermediari finanziari di realizzare operazioni di finanziamento e di investimento in tutte le fasi di un progetto di investimento.

Banche o istituti nazionali di promozione: persone giuridiche che espletano attività finanziarie su base professionale, cui è stato conferito un mandato da uno Stato membro o da un ente di uno Stato membro, a livello centrale, regionale o locale, per svolgere attività di sviluppo o di promozione.

Comitato di coordinamento: il polo è guidato da un comitato di coordinamento composto da quattro membri: due rappresentanti della Commissione e due della BEI. Tra le responsabilità di tale comitato rientrano l’esame della strategia programmatica, la supervisione delle attività del polo, la rendicontazione alle parti interessate, la definizione dei servizi e l’approvazione della politica dei prezzi.

Diritti a favore del polo: commissioni (“diritti”) che la BEI riscuote per i servizi erogati dal polo.

Dotazione finanziaria del polo: risorse disponibili per coprire le spese ammissibili del polo di consulenza.

ELENA: iniziativa congiunta della BEI e della Commissione europea nel quadro del programma Orizzonte 2020 che fornisce sovvenzioni per l’assistenza tecnica incentrata sull’attuazione di programmi dedicati all’efficienza energetica, all’energia rinnovabile distribuita e al trasporto urbano.

Fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE): i cinque principali fondi dell’UE che, congiuntamente, sostengono lo sviluppo economico in tutta l’Unione, ossia: il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca. Sono soggetti a un insieme di norme comuni.

Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS): meccanismo di sostegno agli investimenti istituito dalla Banca europea per gli investimenti (BEI) e dalla Commissione per mobilitare investimenti privati in progetti di importanza strategica per l’UE. Noto anche come “Piano Juncker”, è ora integrato nel gruppo BEI.

Fondo InvestEU: programma che succederà al FEIS e agli attuali strumenti finanziari gestiti a livello centrale (fatta eccezione per gli strumenti finanziari di azione esterna).

JASPERS: partenariato per l’assistenza tecnica fra la Commissione europea, la BEI e la BERS che offre consulenza indipendente ai paesi beneficiari per aiutarli a elaborare grandi progetti di elevata qualità che verranno poi co-finanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dal Fondo di coesione.

Partenariati pubblico-privato: accordi contrattuali a lungo termine tra un’amministrazione pubblica e un partner privato, in base ai quali quest’ultimo presta e finanzia servizi pubblici condividendo i rischi associati.

Piattaforma d’investimento: speciale struttura istituita al fine di indirizzare i finanziamenti verso una serie di progetti di investimento in un unico Stato membro, all’interno di una determinata e più ampia area geografica o nell’ambito di uno specifico settore.

Polo di consulenza InvestEU: meccanismo che, a partire dal 2021, succederà all’attuale polo di consulenza, muovendo anche dall’esperienza di altre iniziative di assistenza tecnica (quali ELENA e lo strumento di consulenza InnovFin) per fornire sostegno in linea con gli obiettivi del Fondo InvestEU.

Portale dei progetti di investimento europei (PPIE): portale Internet gestito dalla Commissione attraverso il quale i promotori di progetti (pubblici o privati) con sede nell’UE possono raggiungere potenziali investitori in tutto il mondo.

Programma operativo “Assistenza tecnica”: programma inteso a rafforzare la capacità amministrativa di un paese di gestire e attuare i Fondi strutturali e di investimento europei (SIE).

Strumento di consulenza InnovFin: servizio di consulenza fornito dalla BEI sulle modalità di strutturazione dei progetti in materia di ricerca e innovazione al fine di migliorare l’accesso ai finanziamenti e, nel lungo termine, aumentare la possibilità di una loro attuazione. Il servizio fornisce inoltre consulenza volta a migliorare le condizioni di investimento mediante attività che non sono legate a progetti specifici.

Strumento finanziario: sostegno finanziario, a valere sul bilancio dell’UE, sotto forma di investimenti azionari o quasi-azionari, prestiti o garanzie, o altri strumenti di condivisione del rischio.

Risposte della Commissione e della BEI

Sintesi

I

Il polo europeo di consulenza sugli investimenti (PECI) fa parte del piano di investimenti per l'Europa ed è stato istituito mediante il regolamento del Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS). Il FEIS è stato concepito come un'iniziativa orientata alla domanda per promuovere gli investimenti e far fronte al fallimento del mercato in Europa, senza alcuna preallocazione settoriale o geografica, perseguendo al contempo la diversificazione. Ciò vale anche per il PECI, che a sua volta è un'iniziativa orientata alla domanda, messa a punto con l'obiettivo di migliorare la qualità dei progetti di investimento offrendo servizi di consulenza mirata ai promotori dei progetti e fornendo pareri sullo sviluppo delle capacità più a monte.

V

Secondo il regolamento sul FEIS, il PECI è stato istituito per svolgere numerosi compiti, tra cui quello di fungere da "sportello unico per le questioni inerenti all'assistenza tecnica". Era orientato alla domanda e doveva trattare tutte le richieste, comprese le richieste di sostegno a monte, in conformità del regolamento sul FEIS. Di fatto, tutte le richieste di consulenza gestite erano conformi alle priorità stabilite dal regolamento sul FEIS per il PECI.

La Commissione e la Banca europea per gli investimenti (BEI) ritengono che il PECI stia fornendo un sostegno valido alla promozione degli investimenti in progetti in tutta l'Unione. In particolare il PECI si è impegnato a fondo per conseguire una migliore diversificazione, con l'obiettivo di accordare priorità al sostegno a favore dei paesi beneficiari del Fondo di coesione, e una maggiore cooperazione con le banche e gli istituti nazionali di promozione (NPBI).

Inoltre poiché il ciclo di vita di un progetto di investimento si misura in anni, soprattutto nel più complesso quadro decisionale del settore pubblico, in cui prima che il progetto sia attuato (con necessità di finanziamenti) e realizzato sotto forma di un vero investimento è necessario attendere il completamento di varie fasi, il sostegno fornito dal PECI deve essere inquadrato in un contesto più ampio.

La Commissione e la BEI ritengono che la fine del 2018 sia un termine troppo ravvicinato perché si possa ravvisare il vero impatto sugli investimenti e che i risultati del 2019 mostrino già un quadro diverso.

VI

La strategia del PECI è definita nel regolamento sul FEIS e nell'accordo quadro di partenariato sul PECI, affinato ogni anno nell'ambito dei programmi di lavoro alla base delle convenzioni di sovvenzione specifiche. Inoltre, fin dalle prime fasi del processo il comitato di coordinamento del PECI ha convenuto di concentrarsi specificatamente sui paesi beneficiari del Fondo di coesione e sui settori prioritari. In termini di copertura geografica, due terzi degli incarichi erano orientati a paesi beneficiari del Fondo di coesione. Il regolamento sul FEIS 2.0 ha rafforzato la proattività del sostegno fornito dal PECI in settori o regioni prioritari nonché a supporto del FEIS. L'accordo quadro di partenariato sul PECI, modificato nell'aprile del 2018, riflette le esigenze di proattività individuate in settori/regioni specifici.

L'addizionalità è definita nell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento sul FEIS, ai sensi del quale il PECI "fornisce servizi che si aggiungono a quelli già disponibili nell'ambito di altri programmi dell'Unione". Inoltre il fatto che tali servizi di consulenza siano disponibili sul mercato e siano forniti da altri organismi consultivi pubblici e privati non significa che coloro che ne fanno richiesta abbiano sempre il dovuto accesso ai servizi in oggetto, a causa dei costi, della lontananza, della comprensione o di altri ostacoli analoghi.

La cooperazione con le NPBI è uno dei principali strumenti attraverso i quali il PECI garantisce una presenza locale, e da questo punto di vista la BEI ha compiuto sforzi notevoli. Il PECI ha definito un quadro di cooperazione con 40 istituti partner allo scopo di stimolare la domanda di consulenza a livello locale e, alla fine del 2018, aveva concluso memorandum d'intesa con 25 NPBI. Nel periodo oggetto dell'audit il PECI ha anche organizzato roadshow e numerosi eventi di sensibilizzazione, sviluppo delle capacità e condivisione delle conoscenze con le NPBI.

VII

A norma dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento sul FEIS, il PECI è stato istituito per offrire consulenza per l'individuazione, la preparazione e lo sviluppo di progetti di investimento. Esso ha pertanto fornito sostegno anche ai progetti di investimento che si trovavano in una fase iniziale, dato che questo servizio di consulenza a monte è spesso essenziale per contribuire allo sviluppo di progetti ben strutturati. Il PECI si è dimostrato un'iniziativa utile per accrescere la rapidità con la quale sono identificati e sviluppati i progetti potenzialmente redditizi. Tuttavia, il tempo solitamente necessario affinché un progetto di investimento raggiunga una maturità sufficiente per essere anche solo considerato ai fini del finanziamento si misura in anni.

Alla fine del 2018 la BEI aveva avviato l'iter di prestito per 55 incarichi PECI di portata più ampia (vale a dire a esclusione degli incarichi cumulativi) a sostegno di progetti con un costo di investimento previsto pari a 14 miliardi di EUR. Ventotto di questi incarichi erano destinati a sostenere progetti ritenuti potenzialmente ammissibili alla garanzia del FEIS. Nel 2019, in seguito all'audit della Corte dei conti europea, la situazione mostra già notevoli miglioramenti, il che corrobora l'idea secondo cui sarà necessario un periodo di tempo sufficientemente lungo per valutare con precisione l'impatto del PECI sulla creazione di una riserva di progetti ben strutturata, in particolare nell'ambito del FEIS.

VIII

La Commissione e la BEI, in veste di agente responsabile dell'attuazione del PECI, accolgono tutte le raccomandazioni.

Introduzione

02

La Commissione e la BEI sottolineano che, a norma del regolamento sul FEIS, il PECI è tenuto a sostenere i progetti affinché divengano economicamente e tecnicamente sostenibili, coerenti con le politiche dell'Unione e atti a massimizzare, ove possibile, la mobilitazione di capitale privato. Per tali progetti non è necessariamente richiesto il sostegno del FEIS.

05

L'attività principale del PECI è offrire consulenza per l'individuazione, la preparazione e lo sviluppo di progetti di investimento. La gestione delle richieste rientra nei compiti della divisione del PECI all'interno della BEI, congiuntamente ad altre funzioni tra cui la valutazione, la gestione, il monitoraggio e l'informazione per quanto riguarda i servizi di consulenza da prestare nell'ambito del PECI. Tra le attività figurano anche la comunicazione e il mantenimento dei rapporti con i partner locali.

Osservazioni

14

La valutazione preliminare delle esigenze di consulenza è stata eseguita dalla task force speciale sugli investimenti nell'UE. Nella sua relazione finale (dicembre 2014) la task force ha individuato una serie di azioni fondamentali, compresa l'assistenza tecnica. La relazione della task force individuava chiaramente le esigenze seguenti:

a) occorre intensificare ulteriormente il sostegno alla preparazione e all'attuazione di progetti/programmi al fine di contribuire anche, nella misura del possibile, alla selezione e alla definizione della riserva di progetti/programmi. Sarebbe opportuno promuovere un polo di consulenza sugli investimenti dell'UE per garantire servizi di consulenza costanti ed efficaci;

b) occorre incoraggiare la fornitura di consulenza mirata per la strutturazione dei progetti, ivi compresi lo sviluppo delle capacità e l'uniformazione delle procedure, quali quelle relative ai partenariati pubblico-privato (PPP), allo scopo di attirare ulteriori investimenti privati in progetti/programmi di rilevanza comunitaria.

15

La Commissione osserva che il PECI è stato istituito come uno strumento orientato alla domanda allo scopo di rispondere alle esigenze di consulenza insoddisfatte. Ne consegue che il regolamento sul FEIS non prevede obiettivi specifici per il PECI. Nel regolamento sul FEIS 2.0 sono inoltre indicate le aspettative per quanto riguarda il ruolo del PECI nel sostenere le priorità specifiche dell'UE e la diversificazione settoriale e geografica del FEIS, senza tuttavia definire alcun obiettivo particolare.

Nondimeno, il PECI ha proseguito (e prosegue) i suoi sforzi tesi a conseguire una diversificazione settoriale delle attività di sensibilizzazione, dello sviluppo delle capacità e dei servizi di consulenza per progetti e strumenti finanziari. In particolare, l'obiettivo è accordare la priorità al sostegno dei paesi beneficiari del Fondo di coesione, alla fornitura di nuovi servizi di consulenza (conformemente al regolamento sul FEIS 2.0) e a una maggiore cooperazione con le NPBI. Fin dalle prime fasi dell'istituzione del PECI il comitato di coordinamento del polo ha convenuto di concentrarsi specificatamente sui paesi beneficiari del Fondo di coesione e su settori prioritari, come esposto nei programmi di lavoro del PECI e in conformità dell'articolo 4, paragrafo 3, lettera a), dell'accordo quadro di partenariato.

16

Il regolamento sul FEIS 2.0 ha rafforzato il sostegno proattivo del PECI in settori o regioni prioritari. L'accordo quadro di partenariato sul PECI sottoscritto con la BEI nell'aprile del 2018 riflette le esigenze di proattività in settori/regioni specifici, in particolare nei paesi beneficiari del Fondo di coesione in cui si registra uno scarso ricorso al FEIS.

17

La complementarità del PECI è pienamente sancita dalle attuali procedure da esso adottate. I consulenti del PECI svolgono un ruolo fondamentale nell'esaminare le richieste che vengono presentate. Ogni incarico consta di elementi specifici e circostanze che lo rendono ammissibile o meno nel quadro di un'iniziativa dell'UE. Come esposto nell'allegato I, la maggior parte dei servizi di consulenza offerti nell'ambito del QFP 2014-2020 è prestata dalla BEI, il che facilita il controllo della complementarità durante gli esercizi di screening/allocazione svolti dal PECI all'atto di esaminare le richieste di consulenza ricevute. Pertanto, il controllo della complementarità potrebbe essere facilmente condotto dal gruppo responsabile del PECI ed espletato formalmente attraverso il processo di screening (come esposto nel manuale di procedure del PECI). Sono questi gli aspetti che il consulente del PECI sottopone a screening e valutazione al fine di decidere se il progetto di intervento del PECI possa essere o meno complementare.

19

Gli obiettivi del PECI vanno oltre il semplice trattamento delle richieste ricevute e la prestazione di servizi di consulenza relativi a tali richieste. A norma dell'articolo 14 del regolamento sul FEIS, il mandato del PECI prevede altresì la messa a disposizione di uno sportello unico per l'assistenza tecnica, la cooperazione con le NPBI, il sostegno degli obiettivi del FEIS e la messa a disposizione di una piattaforma per scambi tra pari e condivisione di competenze relativamente allo sviluppo di progetti.

Inoltre, l'assistenza ai promotori di progetti è fornita anche attraverso il lavoro svolto dal gruppo responsabile del PECI in relazione alle richieste formalmente non classificate come "incarichi", quali le richieste di finanziamento misto dell'MCE, la fornitura di consulenza semplice, il supporto offerto mediante un sostegno di segnalazione mirata, ecc.

20

La Commissione e la BEI ritengono che il numero di richieste pervenute al PECI non sia esiguo e che sia aumentato anno dopo anno fin dalla sua istituzione. L'uso dell'assistente virtuale e il ricorso a fonti esperte ha altresì incrementato il numero di progetti ammissibili a ricevere consulenza.

In seguito all'aggiornamento effettuato alla fine del 2017, il sito web del PECI ha efficacemente reindirizzato i richiedenti a una serie mirata di offerte di consulenza alternative disponibili nel loro paese di origine, oppure ha "segnalato" loro l'esistenza di tali offerte. La consulenza è stata prestata anche mediante il ricorso a incarichi "cumulativi", che hanno permesso di aumentare l'efficienza con la quale gli esperti della BEI forniscono pareri strategici e limitati nel tempo ai promotori di progetti senza che questi servizi vengano registrati come singoli incarichi nel sistema di gestione del PECI. Occorre pertanto tenere conto anche di questi altri tipi di richieste (vale a dire gli incarichi "segnalati tramite assistente virtuale" e gli incarichi "cumulativi").

21

Tutte le richieste indicate sono state fatte oggetto di consulenza tecnica e finanziaria tramite esperti della BEI, programmi con istituti partner e consulenti esterni, e tutte le richieste sono state finanziate attingendo dalla dotazione finanziaria del PECI.

22

L'idea del PECI era una novità nel quadro delle attività di consulenza sostenute dall'UE che sono state elaborate a partire dalla metà del 2015. Il suo carattere orientato alla domanda (slegato da regimi di finanziamento specifici) ha fatto sì che la fase di avviamento durasse più di quanto originariamente previsto. Si è dovuto anzitutto istituire il PECI all'interno della BEI, nonché procedere alla creazione della rete con le NPBI. Tutte queste operazioni hanno richiesto molto tempo ma non hanno gravato significativamente sulla dotazione finanziaria.

Inoltre, come altri strumenti di sovvenzione dell'UE, le convenzioni di sovvenzione specifiche del PECI hanno un periodo di attuazione N+2/N+3 che incide direttamente sul consumo complessivo di tale dotazione. Parte dei 68,1 milioni di EUR disponibili negli impegni di bilancio dell'UE hanno un periodo di attuazione con scadenza alla fine del 2020; ne consegue che il PECI non avrebbe potuto consumare tutta la dotazione messa a sua disposizione già entro la fine del 2018.

L'aumento degli incarichi di consulenza svolti dal PECI si è già tradotto in un incremento del consumo annuo di risorse.

24

Terzo punto: la cooperazione con le NPBI mira a "garantire un'ampia copertura dei servizi" mediante consulenti locali. Essa è altresì intesa ad accrescere la capacità delle NPBI di sviluppare e fornire servizi di consulenza, che al momento è il principale motivo di utilizzo degli inviti a presentare proposte delle NPBI.

28

Risposta congiunta della Commissione ai paragrafi 28 e 29.

La strategia del PECI è definita nel regolamento sul FEIS e nell'accordo quadro di partenariato sul PECI, affinato ogni anno nell'ambito dei programmi di lavoro alla base delle convenzioni di sovvenzione specifiche. Conformemente alla decisione del comitato di coordinamento del PECI, i programmi di lavoro annuali del PECI dovrebbero essere considerati come la strategia del polo.

Nonostante il regolamento sul FEIS non preveda alcun obiettivo o traguardo per il PECI, che è concepito come un'iniziativa orientata alla domanda, i programmi di lavoro annuali del PECI sono andati oltre i requisiti del suddetto regolamento e ognuno di essi ha stabilito risultati tangibili e scadenze che sono monitorati da vicino attraverso una serie di indicatori. Nello specifico, nelle prime fasi del processo il comitato di coordinamento del PECI ha convenuto di concentrarsi sui paesi beneficiari del Fondo di coesione e sui settori prioritari del FEIS. In termini di copertura geografica, il 65 % degli incarichi era orientato a paesi beneficiari del Fondo di coesione.

Inoltre, ove opportuno, il comitato di coordinamento ha tenuto conto dei risultati dello studio sull'analisi delle lacune del mercato in una serie di settori chiave. Tra questi figurano un approccio mirato per attività quali la cooperazione con le NPBI e la localizzazione delle iniziative di sensibilizzazione e di ampliamento del raggio d'azione del PECI, nonché la realizzazione di una copertura sul campo attraverso l'impiego, ove opportuno, del personale della BEI.

Tuttavia, conformemente al regolamento sul FEIS, non tutte le attività del PECI possono avere un impatto diretto e misurabile sulla promozione degli investimenti. In particolare, il PECI dovrebbe altresì fungere da sportello unico per l'assistenza tecnica allo scopo di aiutare i promotori, ove opportuno, a sviluppare i loro progetti, sfruttare le conoscenze locali, mettere a disposizione una piattaforma per scambi tra pari e condivisione di competenze e fornire consulenza per le piattaforme di investimento.

30

È importante sottolineare la centralità del ruolo svolto dai consulenti del PECI e da altri esperti della BEI nell'esaminare le richieste ricevute. I criteri stabiliti nel regolamento sul FEIS sono sufficientemente chiari e sono coerentemente applicati al momento di valutare tali richieste, senza che sia necessaria alcuna politica o lista di controllo formale per quanto riguarda l'ammissibilità.

Ogni incarico consta di elementi specifici e circostanze che richiedono una valutazione complessiva atta a stabilirne l'idoneità a ricevere il sostegno del PECI. Questa comprende anche un'analisi della complementarità e della possibile ammissibilità dell'incarico ad altri programmi di consulenza dell'UE.

Terzo punto: a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento sul FEIS, il PECI ha come obiettivo offrire consulenza per l'individuazione, la preparazione e lo sviluppo di progetti di investimento. Pertanto, è importante tenere conto del fatto che il ciclo di vita di un progetto di investimento si misura in anni, soprattutto nel più complesso quadro decisionale del settore pubblico, in cui prima che il progetto sia attuato (con necessità di finanziamenti) e realizzato sotto forma di un vero investimento è necessario attendere il completamento di varie fasi.

Un rigoroso criterio di ammissibilità basato sullo stato di avanzamento del progetto potrebbe limitare gli incarichi di consulenza del PECI ai progetti giunti ormai alle fasi conclusive. Ciò potrebbe compromettere sensibilmente la capacità del PECI di effettuare interventi di rilievo, spesso considerati importanti, a monte. In tal caso potrebbero non risultare ammissibili i progetti che si trovano in fase di individuazione e preparazione, oppure gli incarichi con risultati attesi a lungo termine, quali i PPP o le piattaforme di investimento, impedendo di conseguenza al regolamento sul FEIS di conseguire tutti i suoi obiettivi. Il PECI è attivo in questi ambiti e, di fatto, è proprio in queste circostanze che l'"impatto", in termini di offerta di progetti di investimento, sarà ravvisabile in un periodo di tempo più lungo di quello oggetto dell'audit.

Analogamente, un criterio di ammissibilità basato sulla portata degli investimenti l'imiterà l'intervento del PECI ad alcuni segmenti di promotori di progetti e aree/settori prioritari (ad esempio le PMI).

Quarto punto: il PECI è vincolato dai requisiti stabiliti nel regolamento sul FEIS e dalle priorità dell'UE individuate dai colegislatori. Le priorità geografiche e settoriali individuate in una ricerca di mercato condotta da un prestatore di servizi esterno sono indicative e non hanno lo stesso valore del regolamento sul FEIS.

Secondo la logica del FEIS, il PECI è stato istituito come un'iniziativa orientata alla domanda allo scopo di rispondere alle esigenze di consulenza insoddisfatte e doveva trattare tutte le richieste conformemente al regolamento sul FEIS. Di fatto, le procedure di screening del PECI hanno garantito che tutte le richieste di consulenza gestite fossero conformi alle priorità stabilite dal regolamento sul FEIS per il PECI.

Nondimeno, il PECI prosegue i suoi sforzi tesi a conseguire una diversificazione settoriale e geografica mediante attività di sensibilizzazione, sviluppo delle capacità e servizi di consulenza per progetti e strumenti finanziari. In particolare, il PECI ha accordato la priorità al sostegno dei paesi beneficiari del Fondo di coesione, ha compiuto progressi nella fornitura di nuovi servizi di consulenza (conformemente al regolamento sul FEIS 2.0) e ha intensificato la cooperazione con le NPBI.

Il PECI ha sempre tenuto conto delle specificità ed esigenze degli Stati membri che presentano mercati finanziari meno sviluppati e della situazione nei diversi settori. Per questo motivo, fin dalle prime fasi dell'istituzione del PECI, il comitato di coordinamento del polo ha convenuto di sostenere specificatamente i paesi beneficiari del Fondo di coesione e i settori prioritari definiti nel programma di lavoro del PECI. In termini di copertura geografica, alla fine del 2018 il 65 % degli incarichi era orientato a paesi beneficiari del Fondo di coesione. Inoltre, la ripartizione delle risorse umane rispettava scrupolosamente le priorità stabilite nel regolamento sul FEIS.

31

Primo trattino: il protocollo del PECI prevede una procedura di screening che valuti sistematicamente l'addizionalità dei possibili incarichi. Un gruppo del PECI responsabile dello screening, di cui fanno parte anche i rappresentanti di altri organismi consultivi dell'UE (tra cui JASPERS, ELENA, InnovFin Advisory, ecc.), discute tutti gli incarichi prima che vengano confermati.

La Commissione riconosce tuttavia che questa logica di addizionalità non è stata sistematicamente riportata in tutte le descrizioni degli incarichi.

32

Si vedano le risposte della Commissione ai paragrafi 15 e da 28 a 31.

33

Primo trattino: L'addizionalità è definita nell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento sul FEIS, ai sensi del quale il PECI "fornisce servizi che si aggiungono a quelli già disponibili nell'ambito di altri programmi dell'Unione".

Inoltre il fatto che tali servizi di consulenza siano disponibili sul mercato e siano forniti da altri organismi consultivi pubblici e privati non significa che coloro che ne fanno richiesta abbiano sempre il dovuto accesso ai servizi in oggetto, a causa dei costi, della lontananza, della comprensione o di altri ostacoli analoghi.

35

La BEI ritiene che in tutti e 28 i casi il sostegno del PECI, indipendentemente da come venga poi valutato, approvato e contrattualmente negoziato dalla BEI secondo un processo separato/indipendente (che è al di fuori del controllo e dell'influenza del PECI), abbia contribuito a individuare o preparare progetti ammissibili al finanziamento del FEIS.

Il regolamento sul FEIS 2.0, adottato nel dicembre del 2017, ha posto maggiore enfasi sul sostegno fornito dal PECI nel contribuire attivamente, ove possibile, alla diversificazione settoriale e geografica del polo. Attendersi che il sostegno del PECI ai progetti FIES si sarebbe già dovuto tradurre, nell'arco dei 12 mesi oggetto dell'audit, in approvazioni del FEIS significa non tenere conto della natura delle attività di consulenza. Di norma il ciclo di vita di un progetto di investimento, dall'idea iniziale alla valutazione della fattibilità e alla preparazione, si misura in anni e vi sono diverse fasi che devono essere affrontate, sostenute e decise prima che il progetto raggiunga una maturità sufficiente per essere anche solo considerato ai fini del finanziamento. Tali fattori devono essere presi in considerazione in un calcolo che confronti poi il numero di incarichi del PECI che hanno già raggiunto la fase di approvazione con il numero totale di progetti ammessi al sostegno del FEIS fin dall'avvio dell'iniziativa (vale a dire il denominatore 1031). Il PECI non può inoltre essere considerato responsabile né della riuscita di un processo di approvazione indipendente e separato, né della lunghezza o dell'esito del processo di negoziazione contrattuale, che può o meno terminare con un accordo sulle condizioni oggetto di trattativa.

Ad esempio, le approvazioni ottenute nel 2018 nell'ambito dello sportello relativo alle infrastrutture e all'innovazione della BEI ammontavano solo a 161, un numero che la BEI considera più indicativo ai fini del confronto.

Pertanto, la Commissione e la BEI ritengono che il PECI abbia contribuito alla riserva di progetti in capo al FEIS, soprattutto in considerazione del periodo di tempo relativamente breve che ha avuto per apportare tale contributo (vale a dire durante il periodo oggetto dell'audit).

36

Tra l'altro, è proprio nei due settori delle piattaforme di investimento e dei partenariati pubblico-privato (PPP) che la fornitura tempestiva di una consulenza a monte è estremamente importante per la successiva riuscita di un progetto (che si tratti di una piattaforma o di un PPP). Il progetto di una piattaforma di investimento che non tenga conto, ad esempio, di questioni quali gli aiuti di Stato, la governance e i criteri di selezione degli organismi gestori dei fondi (che sono tutti elementi che devono essere considerati già nelle prime fasi del processo) può comportare grandi sfide durante la fase di attuazione.

43

Il PECI ha partecipato ad attività di cooperazione con oltre 40 istituti e, durante il periodo oggetto dell'audit, è riuscito a concludere 25 memorandum d'intesa con NPBI in 20 Stati membri. Dei restanti otto solo la Romania e la Grecia erano considerati Stati membri prioritari, e gli sforzi del PECI tesi a raggiungere questi paesi hanno di fatto prodotto alcuni risultati. Durante il periodo oggetto dell'audit il PECI ha collaborato con la direzione generale REFORM della Commissione per assistere la Romania nella creazione di una NPBI e ha intrapreso iniziative in Grecia. Nella maggior parte degli altri Stati membri in cui non sono stati firmati memorandum d'intesa la NPBI interessata non ha manifestato, durante il periodo oggetto dell'audit, alcun interesse nei confronti di una cooperazione formale. Durante il periodo oggetto dell'audit tutte le NPBI partner sono state invitate a partecipare agli "EIAH Days", eventi organizzati ogni anno a livello dell'UE, e a seminari regionali più incentrati sulla sensibilizzazione e sullo sviluppo delle capacità. Il feedback ricevuto dalle NPBI partecipanti è stato generalmente positivo.

51

Uno degli obiettivi principali del PECI era sostenere la preparazione dei progetti di investimento. Il regolamento sul FEIS 2.0, adottato nel dicembre del 2017, ha posto maggiore enfasi sul sostegno fornito dal PECI nel contribuire attivamente, ove possibile, alla diversificazione settoriale e geografica del polo.

Conclusioni e raccomandazioni

60

Risposta congiunta della Commissione ai paragrafi 60 e 61.

Secondo il regolamento sul FEIS, il PECI è stato istituito per svolgere numerosi compiti, tra cui quello di fungere da "sportello unico per le questioni inerenti all'assistenza tecnica". È orientato alla domanda e deve trattare tutte le richieste, comprese le richieste di sostegno a monte, in conformità del regolamento sul FEIS. Di fatto, tutte le richieste di consulenza gestite erano conformi alle priorità stabilite dal regolamento sul FEIS per il PECI.

La Commissione e la BEI ritengono che il PECI stia fornendo un sostegno valido alla promozione degli investimenti in progetti in tutta l'Unione. In particolare il PECI si è impegnato a fondo per conseguire una migliore diversificazione, con l'obiettivo di accordare priorità al sostegno a favore dei paesi beneficiari del Fondo di coesione, e una maggiore cooperazione con le banche e gli istituti nazionali di promozione (NPBI).

Inoltre poiché il ciclo di vita di un progetto di investimento si misura in anni, soprattutto nel più complesso quadro decisionale del settore pubblico, in cui prima che il progetto sia attuato (con necessità di finanziamenti) e realizzato sotto forma di un vero investimento è necessario attendere il completamento di varie fasi, il sostegno fornito dal PECI deve essere inquadrato in un contesto più ampio. La Commissione e la BEI ritengono che la fine del 2018 sia un termine troppo ravvicinato perché si possa ravvisare il vero impatto sugli investimenti e che i risultati del 2019 mostrino già un quadro diverso.

Raccomandazione 1 – Ampliare il raggio d'azione del polo

La Commissione e la BEI, in veste di agente responsabile dell'attuazione del PECI, accolgono questa raccomandazione. Il PECI ha cominciato ad attuarla.

62

L'addizionalità è definita nell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento sul FEIS, ai sensi del quale il PECI "fornisce servizi che si aggiungono a quelli già disponibili nell'ambito di altri programmi dell'Unione". Inoltre il fatto che tali servizi di consulenza siano disponibili sul mercato e siano forniti da altri organismi consultivi pubblici e privati non significa che coloro che ne fanno richiesta abbiano sempre il dovuto accesso ai servizi in oggetto, a causa dei costi, della lontananza, della comprensione o di altri ostacoli analoghi.

Alla fine del 2018 la BEI aveva avviato l'iter di prestito per 55 incarichi PECI di portata più ampia (vale a dire a esclusione degli incarichi cumulativi) a sostegno di progetti con un costo di investimento previsto pari a 14 miliardi di EUR. Ventotto di questi incarichi erano destinati a sostenere progetti ritenuti potenzialmente ammissibili alla garanzia del FEIS. Nel 2019, in seguito all'audit della Corte dei conti europea, la situazione mostra già notevoli miglioramenti, il che corrobora l'idea secondo cui sarà necessario un periodo di tempo sufficientemente lungo per valutare con precisione l'impatto del PECI sulla creazione di una riserva di progetti ben strutturata, in particolare nell'ambito del FEIS.

Raccomandazione 2 – Indirizzare meglio il sostegno verso le priorità

i) La Commissione e la BEI, in veste di agente responsabile dell'attuazione del PECI, accolgono questa raccomandazione.

ii) La Commissione e la BEI, in veste di agente responsabile dell'attuazione del PECI, accolgono questa raccomandazione.

iii) La Commissione e la BEI, in veste di agente responsabile dell'attuazione del PECI, accolgono questa raccomandazione. Il PECI ha cominciato ad attuarla.

Raccomandazione 3 – Migliorare la misurazione della performance

i) La Commissione e la BEI, in veste di agente responsabile dell'attuazione del PECI, accolgono questa raccomandazione.

ii) La Commissione e la BEI, in veste di agente responsabile dell'attuazione del PECI, accolgono questa raccomandazione.

iii) La Commissione e la BEI, in veste di agente responsabile dell'attuazione del PECI, accolgono questa raccomandazione.

Raccomandazione 4 – Tenere conto dell'esperienza maturata con il polo ai fini del polo di consulenza InvestEU

i) La Commissione accoglie questa raccomandazione.

ii) La Commissione accoglie questa raccomandazione.

iii) La Commissione accoglie questa raccomandazione.

iv) La Commissione accoglie questa raccomandazione.

v) La Commissione accoglie questa raccomandazione.

vi) La Commissione accoglie questa raccomandazione.

Équipe di audit

Le relazioni speciali della Corte dei conti europea illustrano le risultanze degli audit espletati su politiche e programmi dell’UE o su temi relativi alla gestione concernenti specifici settori di bilancio. La Corte seleziona e pianifica detti compiti di audit in modo da massimizzarne l’impatto, tenendo conto dei rischi per la performance o la conformità, del livello delle entrate o delle spese, dei futuri sviluppi e dell’interesse pubblico e politico.

Il presente controllo di gestione è stato espletato dalla Sezione di audit V (“Finanziamento ed amministrazione dell’Unione”), presieduta da Tony Murphy, Membro della Corte. L’audit è stato diretto da Annemie Turtelboom, Membro della Corte, coadiuvata da: Florence Fornaroli, capo di Gabinetto, e Celil Ishik, attaché di Gabinetto; James McQuade, assistente del direttore; Ralph Otte, primo manager; Felipe Andrés Miguélez, capoincarico; Aino Nyholm, Ilias Nikolakopoulos e Martin Puc, auditor.

A seguito della pandemia Covid-19 e delle strette misure di confinamento, non è stato possibile fornire una foto dell’équipe di audit.

Note

1 COM(2014) 903 final, Bruxelles 26 novembre 2014.

2 Nel 2019 la Corte ha pubblicato una relazione speciale intitolata “Fondo europeo per gli investimenti strategici: sono necessari interventi per la piena riuscita del FEIS”.

3 Regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, modificato dal regolamento (UE) 2017/2396 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 345 del 27.12.2017, pag. 34).

4 Articolo 6 del regolamento FEIS.

5 Articolo 14, paragrafo 2, del regolamento FEIS.

6 Regolamento (UE) 2017/2356.

7 Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma InvestEU, COM(2018) 439 final.

8 Articolo 14, paragrafo 2, del regolamento FEIS.

9 Articolo 18, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, recante le modalità di applicazione delle regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione (GU L 362 del 20.12.2012, pag. 1).

10 Studio di PwC intitolato “Market gap analysis for advisory services under the Hub”, ottobre 2016.

11 Relazione speciale della Corte dei conti n. 3/2019, pagina 40.

12 Il tasso di risposta all’indagine è stato pari a 43 risposte ricevute su 88 beneficiari interpellati, ossia il 48,86 %.

13 Articolo 4, paragrafo 3, dell’accordo quadro di partenariato sul polo concluso tra l’UE e la BEI.

14 Studio di PwC intitolato “Market gap analysis for advisory services under the Hub”, ottobre 2016.

15 Verbale della riunione del comitato di coordinamento tenutasi nel febbraio 2018.

16 Princìpi e procedimenti di interazione del polo con le direzioni generali (DG) della Commissione.

17 Il regolamento FEIS 2.0 stabilisce nuove priorità in materia di consulenza, disponendo che la preferenza vada accordata ai progetti ammissibili al sostegno del FEIS, a quelli riguardanti l’azione per il clima e il settore digitale, a quelli di natura transfrontaliera, nonché a quelli che implicano il ricorso a strumenti finanziari innovativi, a piattaforme di investimento o a partenariati pubblico-privato.

18 Fonte: dati sul FEIS forniti dalla BEI, gennaio 2019.

19 Come definite all’articolo 2, punto 4, del regolamento (UE) 2015/1017 (regolamento FEIS).

20 Le tre categorie possono sovrapporsi, per cui un calcolo percentuale non sarebbe valido.

21 Studio di valutazione delle esigenze realizzato da PwC per conto del polo.

22 Articolo 14, paragrafo 6, del regolamento FEIS.

23 Ai sensi della convenzione di sovvenzione specifica del 2016.

24 Nuovo allegato sulle condizioni per la fornitura del sostegno finanziario da parte della BEI alla BERS, convenzione di sovvenzione specifica del 2016.

25 L’articolo 6 del regolamento FEIS stabilisce i criteri di ammissibilità del FEIS per l’impiego della garanzia dell’UE.

26 Livello 1: condivisione e divulgazione delle conoscenze e delle migliori pratiche;
Livello 2: funzione di sportello locale per potenziali beneficiari dei servizi del polo;
Livello 3: prestazione di servizi di consulenza per conto del polo.

Cronologia

Evento Data
Adozione del piano di indagine (APM)/Inizio dell’audit 5.12.2018
Trasmissione ufficiale del progetto di relazione alla Commissione (o ad altra entità sottoposta ad audit) 28.1.2020
Adozione della relazione finale dopo la procedura del contraddittorio 31.3.2020
Ricezione, in tutte le lingue, delle risposte ufficiali della Commissione (o di altra entità sottoposta ad audit) 21.4.2020

Per contattare la Corte

CORTE DEI CONTI EUROPEA
12, rue Alcide De Gasperi
1615 Luxembourg
LUXEMBOURG

Tel. +352 4398-1
Modulo di contatto: eca.europa.eu/it/Pages/ContactForm.aspx
Sito Internet: eca.europa.eu
Twitter: @EUAuditors

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Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea, 2020

PDF ISBN 978-92-847-4651-4 ISSN 1977-5709 doi:10.2865/622878 QJ-AB-20-010-IT-N
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