
Sostegno per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza (SURE) I finanziamenti SURE hanno contribuito a mantenere i posti di lavoro durante la crisi dovuta alla COVID-19, ma l’incidenza globale dello strumento non è nota
Contenuto del documentoLa pandemia di COVID-19 ha avuto ripercussioni economiche che hanno messo in pericolo milioni di posti di lavoro. In tale contesto, l’UE ha istituito uno strumento temporaneo, denominato SURE (Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency, ossia “strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza”). Tale strumento ha permesso di fornire agli Stati membri oltre 100 miliardi di euro sotto forma di prestiti a condizioni favorevoli, per l’estensione o la creazione di nuovi regimi per il mantenimento dei posti di lavoro esistenti. La Corte conclude che la Commissione, tenendo conto del contesto di emergenza, ha reagito rapidamente alla sfida. Benché alcuni elementi indichino che milioni di persone hanno beneficiato di un finanziamento a titolo di SURE, l’assenza di dati completi a livello di Stati membri limita la capacità della Commissione di valutare il numero di posti di lavoro mantenuti. La Corte raccomanda alla Commissione di valutare l’esperienza di SURE al fine di trarne insegnamenti utili per le crisi future.
Relazione speciale della Corte dei conti europea presentata in virtù dell’articolo 287, paragrafo 4, secondo comma, del TFUE.
Sintesi
I La pandemia di COVID-19 ha avuto gravi ripercussioni sull’economia europea, il cui mercato del lavoro è stato fortemente perturbato, con la messa a rischio di milioni di posti di lavoro. In tale contesto, l’UE ha istituito uno strumento temporaneo, SURE (Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency – sostegno per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza) per aiutare gli Stati membri a far fronte all’impatto della pandemia sui rispettivi mercati del lavoro. In particolare, lo strumento è stato concepito per sostenere gli Stati membri nell’estensione o nell’attuazione di nuovi regimi per il mantenimento dei posti di lavoro esistenti. Il Consiglio ha deciso di estendere l’ambito di applicazione del regime inizialmente proposto dalla Commissione, affinché SURE potesse essere utilizzato anche per sostenere misure di carattere sanitario.
II A differenza del sostegno tradizionale in materia di politica sociale finanziato dal bilancio dell’UE, SURE fornisce prestiti a lungo termine agli Stati membri a condizioni finanziarie favorevoli. La Commissione, che gestisce lo strumento, può contrarre prestiti per un importo fino a 100 miliardi di euro sui mercati dei capitali. Ad agosto 2022, il Consiglio aveva approvato un’assistenza finanziaria di 93,3 miliardi di euro a favore di 19 Stati membri, di cui quasi 92 miliardi di euro (98 %) erano stati erogati. Il periodo di disponibilità dell’assistenza finanziaria si conclude il 31 dicembre 2022, ma il Consiglio può, su proposta della Commissione, decidere di prorogarlo.
III La Corte ha espletato un audit su SURE visto l’importante ruolo svolto dallo strumento nell’attenuare gli effetti della pandemia di COVID-19. Inoltre, il sostegno finanziario a titolo di SURE, che può giungere fino a 100 miliardi di euro, è significativo. La Corte ha valutato se lo strumento abbia consentito di attenuare il rischio di disoccupazione nell’UE in maniera efficiente ed efficace.
IV Nel complesso, la Corte conclude che la Commissione ha reagito in modo rapido ed efficiente alla sfida consistente nell’aiutare gli Stati membri a mantenere l’occupazione. È stata in grado di erogare il sostegno dell’UE agli Stati membri più rapidamente che nel quadro delle procedure di finanziamento standard. Il quadro SURE rifletteva il contesto d’emergenza e limitava il rischio finanziario per il bilancio dell’UE. Sebbene alcuni elementi indichino, in termini aggregati, che milioni di persone hanno beneficiato del sostegno a titolo di SURE, la mancanza di dati esaustivi a livello di Stati membri limita la capacità della Commissione di valutare i risultati conseguiti dallo strumento.
V La Commissione ha proposto un nuovo regolamento innovativo che è stato approvato dal Consiglio in tempo utile, solo due mesi dopo la designazione della COVID-19 come pandemia. Il sostegno a titolo di SURE ha consentito agli Stati membri di estendere regimi di mantenimento dei posti di lavoro esistenti o di crearne nuovi ma, tenuto conto delle caratteristiche, alquanto differenti, di ciascun mercato del lavoro nazionale, gli approcci adottati variavano notevolmente da uno Stato membro all’altro.
VI Il finanziamento SURE si basa su prestiti e non su sovvenzioni. Le domande di prestito da parte degli Stati membri sono corrisposte alla dotazione di 100 miliardi di euro proposta dalla Commissione. Una delle caratteristiche uniche di SURE è che tutti gli Stati membri hanno fornito garanzie, fino al 25 % di tutti i prestiti erogati a titolo di tale strumento, tutti da rimborsare entro il 2050. Tali garanzie fungono da “cuscinetto” e sono destinate a proteggere il bilancio dell’UE poiché, in caso di inadempimento, potrebbero essere richieste prima delle risorse proprie della Commissione.
VII Essendo SURE uno strumento di risposta alle crisi, la rapida erogazione dei fondi è fondamentale. La maggior parte degli Stati membri ha ricevuto il primo versamento a meno di un mese dalla richiesta. Poiché i regimi di mantenimento dei posti di lavoro sono soggetti a abusi, il regolamento SURE prevede che gli accordi di prestito con gli Stati membri includano disposizioni in materia di controlli e audit, al fine di ridurre al minimo il rischio di frode e irregolarità. All’inizio del 2022 la Commissione ha avviato un’indagine ad hoc sui sistemi di audit e di controllo nazionali, quando la maggior parte dei finanziamenti era già stata erogata agli Stati membri. Tutti gli Stati membri tranne uno hanno segnalato casi di irregolarità e di presunta frode. Tuttavia, poiché nessuna irregolarità o frode grave in relazione alle responsabilità che le incombono ai sensi della normativa è stata portata a sua conoscenza, a settembre 2022 la Commissione non aveva avviato alcuna indagine specifica al riguardo.
VIII Alcuni elementi indicano, in termini aggregati, che milioni di lavoratori dipendenti e autonomi hanno beneficiato di SURE durante il periodo più grave della crisi e che lo strumento ha contribuito, insieme ad altre misure di sostegno politico, ad attenuare i rischi di disoccupazione. Tuttavia, lo strumento SURE è concepito in maniera tale che non è possibile determinarne in modo distinto l’impatto, in termini di realizzazioni e risultati, nell’ambito di tali regimi nazionali. Di conseguenza, la Commissione non può valutare i risultati conseguiti dallo strumento in ciascun Stato membro. L’assenza di dati completi a livello degli Stati membri, ad esempio, implica che non è possibile valutare appieno il numero di lavoratori e imprese che hanno beneficiato dello strumento, ossia il potenziale contributo di quest’ultimo all’attenuazione dei rischi di disoccupazione. I dati degli Stati membri sulle misure di carattere sanitario comunicati alla Commissione sono più limitati. Il regolamento SURE non impone di realizzare alcuna valutazione.
IX La Corte raccomanda alla Commissione di effettuare una valutazione completa di SURE, al fine di trarre insegnamenti per potenziali strumenti di crisi eventuali.
Introduzione
Contesto
01 Durante la pandemia di COVID-19, gli Stati membri dell’UE hanno adottato una serie di misure di sanità pubblica al fine di limitare la diffusione del coronavirus. Tali misure, unite all’incertezza economica causata dalla pandemia e dalle perturbazioni delle catene di approvvigionamento causate dalla chiusura delle frontiere e degli stabilimenti, hanno determinato un calo significativo della produzione e del consumo nell’UE. Nelle prime fasi della pandemia, le misure di confinamento hanno portato alla chiusura temporanea di vari settori dell’economia dell’UE, quali il turismo e il comparto ricettivo1.
02 La conseguente contrazione economica, che si è fatta particolarmente sentire negli Stati membri meridionali dell’UE, ha messo a rischio milioni di posti di lavoro. Il Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop) ha stimato nel 2020 che circa 45 milioni di posti di lavoro, ossia il 23 % della forza lavoro del mercato del lavoro dell’UE‑27, erano esposti a un rischio molto elevato di perturbazione legata alla COVID-19 e che un ulteriore 22 % della forza lavoro (per lo più lavoratori mediamente o poco qualificati del settore dei servizi) era esposto a un rischio significativo2.
03 In tale contesto l’UE ha istituito, a titolo temporaneo, lo strumento SURE per aiutare gli Stati membri a far fronte all’impatto della pandemia sui rispettivi mercati del lavoro. Lo strumento sostiene gli Stati membri nell’estensione o nell’attuazione di nuove misure di mantenimento dei posti di lavoro esistenti. Tali regimi consentono alle imprese in difficoltà economica di beneficiare di un sostegno pubblico al reddito, in compensazione delle ore non lavorate. Gli strumenti per il mantenimento dei posti di lavoro comprendono regimi di riduzione dell’orario lavorativo, di cassa integrazione e di integrazione salariale.
Cos’è SURE?
04 L’obiettivo principale di SURE è fornire assistenza finanziaria agli Stati membri che devono far fronte a gravi perturbazioni economiche o rischino seriamente di subirle. Nel finanziare dei regimi di mantenimento dei posti di lavoro, SURE mira in ultima analisi a ridurre l’incidenza della disoccupazione e della perdita di reddito (cfr. figura 1). Lo scopo è sostenere gli impieghi esistenti e non di finanziare i regimi di disoccupazione.
Fonte: Corte dei conti europea, sulla base delle informazioni fornite dalla Commissione.
05 La proposta legislativa iniziale della Commissione relativa a SURE si limitava all’obiettivo in materia di occupazione3. Nell’adottare il regolamento SURE nel maggio 2020, il Consiglio ha deciso di estenderne l’ambito di applicazione al fine di sostenere misure di carattere sanitario (cfr. figura 2).
Fonte: Corte dei conti europea, sulla base delle informazioni fornite dalla Commissione.
06 SURE eroga prestiti agli Stati membri ed è finanziato mediante l’assunzione di prestiti. Lo strumento, le operazioni di assunzione dei prestiti nonché la gestione e l’erogazione degli stessi sono gestiti dalla Commissione. La direzione generale degli Affari economici e finanziari (DG ECFIN), in qualità di DG capofila, ha coordinato l’istituzione e l’attuazione dello strumento, in stretta collaborazione con la direzione generale Occupazione, affari sociali e inclusione (DG EMPL) e la direzione generale del Bilancio (DG BUDG) (cfr. tabella 1).
DG ECFIN | DG EMPL | DG BUDG |
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Fonte: Corte dei conti europea.
07 SURE è uno strumento temporaneo. Il periodo di disponibilità dello strumento si conclude il 31 dicembre 2022, a meno che il Consiglio, su proposta della Commissione, non decida di prorogarlo.
Dotazione finanziaria
08 A norma del regolamento, la Commissione può contrarre prestiti fino a 100 miliardi di euro sui mercati dei capitali per finanziare il sostegno di SURE4. Gli Stati membri che desiderano beneficiare del sostegno di SURE inviano una richiesta alla Commissione, che quest’ultima esamina. Se le condizioni di ammissibilità stabilite dal regolamento sono soddisfatte, la Commissione propone al Consiglio di approvare l’assistenza finanziaria a titolo di SURE. La decisione assume la forma di una decisione di esecuzione del Consiglio relativa a un prestito back-to-back (ossia, prestito emesso alle stesse condizioni di cui la Commissione beneficia sui mercati dei capitali) che costituisce un’assistenza finanziaria allo Stato membro interessato.
09 Per finanziare lo strumento, la Commissione ha emesso obbligazioni sui mercati dei capitali, le cui scadenze erano comprese tra cinque e 30 anni. Gli investitori hanno mostrato un forte interesse nei confronti delle obbligazioni SURE.
10 Inoltre, e per la prima volta, le obbligazioni emesse dalla Commissione a titolo dello strumento SURE sono obbligazioni sociali (cfr. riquadro 1).
Obbligazioni sociali e quadro per le obbligazioni sociali SURE
Le obbligazioni sociali sono definite come strumenti che raccolgono fondi per progetti nuovi ed esistenti con effetti positivi sul piano sociale.
Il quadro per le obbligazioni sociali SURE è in linea con i princìpi delle obbligazioni sociali stabiliti dall’International Capital Market Association, un’organismo di autoregolamentazione e un’associazione di categoria per i partecipanti ai mercati dei capitali. In virtù di tale quadro, la Commissione è tenuta a pubblicare relazioni, basate sui dati forniti dagli Stati membri, sull’assegnazione dei proventi di SURE, sul tipo di spesa e sull’impatto dell’assistenza finanziaria a titolo di tale strumento.
Estensione e approccio dell’audit
11 La Corte ha valutato se SURE abbia permesso di attenuare in maniera efficiente ed efficace i rischi di disoccupazione nell’UE derivanti dalla pandemia di COVID-19 e se sia stato attuato in modo soddisfacente dalla Commissione. In particolare, la Corte ha verificato se:
- lo strumento sia stato istituito in tempo utile;
- SURE sia dotato di disposizioni adeguate tese a limitare il rischio finanziario per il bilancio dell’UE;
- il quadro legislativo relativo a SURE e alla sua attuazione rispecchiasse la situazione di crisi, al contempo riducendo al minimo il rischio di frode e di irregolarità;
- la Commissione abbia sviluppato un solido quadro per il monitoraggio dell’attuazione dei regimi nazionali di mantenimento dei posti di lavoro finanziati da SURE e la valutazione del loro impatto;
- SURE abbia aiutato efficacemente gli Stati membri a proteggere i posti di lavoro.
12 Il periodo coperto si estende da aprile 2020 (proposta di regolamento SURE da parte della Commissione) a settembre 2022 (fine dei lavori di audit sul campo). L’audit è stato incentrato sulla Commissione. Le valutazioni dell’attuazione di SURE a livello dei singoli Stati membri e della gestione, da parte della Commissione, delle operazioni di assunzione di prestiti da parte esulavano dall’estensione dell’audit.
13 La Corte ha ottenuto dati e informazioni dalle principali DG della Commissione responsabili di SURE, nonché da Eurostat. Sono stati consultati Eurofound (l’agenzia dell’UE per il miglioramento delle condizioni di lavoro) e il Centro per gli studi politici europei (CEPS, un gruppo di riflessione dell’UE).
14 Come parte delle attività di audit, gli auditor della Corte hanno:
- esaminato la legislazione vigente dell’UE, gli orientamenti della Commissione e i suoi scambi di informazioni con gli Stati membri nonché altri documenti pertinenti;
- tenuto colloqui con rappresentanti della Commissione, del CEPS e di Eurofound;
- analizzato, per un campione di richieste di assistenza finanziaria a titolo di SURE, i processi di presentazione delle domande e di rendicontazione;
- analizzato le risposte degli Stati membri all’indagine condotta dalla Commissione all’inizio del 2022 al fine di valutare il rischio di irregolarità e di frode.
15 La Corte ha espletato un audit su SURE visto l’importante ruolo presumibilmente svolto dallo strumento nell’attenuare gli effetti della pandemia di COVID-19 e nel prevenire il forte aumento della disoccupazione inizialmente temuto. Inoltre, il sostegno finanziario a titolo di SURE, che può giungere fino a 100 miliardi di euro, è significativo.
Osservazioni
Lo strumento SURE è stato adottato con tempestività per attenuare il rischio di disoccupazione durante la pandemia di COVID-19
16 La Corte ha esaminato se lo strumento sia stato adottato con tempestività per attenuare il rischio di disoccupazione durante la pandemia di COVID-19, e analizzato in particolare il calendario dei processi a partire dal momento in cui è stata dichiarata la pandemia. La Corte ha inoltre appurato se la Commissione abbia valutato adeguatamente il livello atteso di domanda di prestiti SURE per fissare la dotazione finanziaria e ha esaminato la stima, da parte di quest’ultima, degli ipotetici risparmi finanziari conseguiti dagli Stati membri grazie a SURE.
Lo strumento SURE è stato istituito rapidamente dall’UE
17 L’11 marzo 2020 l’Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato lo stato di pandemia. Il 2 aprile, meno di un mese dopo, la Commissione ha presentato al Consiglio la propria proposta di regolamento SURE. A questo stadio, la Commissione aveva già avviato negoziati con gli Stati membri in merito al loro impegno a fornire garanzie comuni per una parte dei prestiti.
18 Due mesi dopo che la COVID-19 è stata dichiarata pandemia, il 19 maggio 2020, il Consiglio ha adottato il regolamento, con alcune modifiche, quali l’estensione dell’ambito di applicazione dell’assistenza finanziaria a titolo di SURE al fine di includervi anche misure di carattere sanitario (cfr. paragrafo 05).
19 SURE è unico, ed è pertanto difficile confrontarlo ad altri strumenti. Tuttavia, mentre in media sono trascorsi sei mesi tra la proposta della Commissione e l’adozione da parte del Consiglio di modifiche del regolamento recante disposizioni comuni5 in risposta a crisi precedenti, il regolamento SURE è stato adottato nell’arco di due mesi. Ciò è stato determinante per l’erogazione dei primi prestiti agli Stati membri all’inizio della crisi della COVID-19.
20 In seguito all’adozione del regolamento nel maggio 2020, la Commissione ha raccolto fondi sui mercati dei capitali e ha erogato i primi prestiti agli Stati membri nell’ottobre dello stesso anno (cfr. figura 3).
Figura 3 – I primi prestiti a titolo di SURE sono stati erogati poco dopo la dichiarazione dello stato di pandemia
Fonte: Corte dei conti europea, sulla base dei documenti della Commissione.
La Commissione ha stimato correttamente le domande di finanziamento degli Stati membri a titolo di SURE
21 SURE fornisce assistenza finanziaria agli Stati membri che devono affrontare perturbazioni del mercato del lavoro a causa della pandemia di COVID-19. Al fine di valutare il livello previsto della domanda di prestiti SURE, a fine marzo 2020, la Commissione ha elaborato tre scenari, tenendo conto della durata potenziale dei confinamenti, della loro portata e del numero di paesi che avrebbero richiesto prestiti. Ha così stimato il fabbisogno di finanziamento per i regimi di mantenimento dei posti di lavoro ad un valore compreso tra 50 miliardi di euro e 100 miliardi di euro. Data l’incertezza circa l’impatto globale della pandemia di COVID-19 esistente all’epoca, la Commissione ha scelto di procedere sulla base dello scenario per il quale il fabbisogno di finanziamento era più elevato (100 miliardi di euro).
22 La stima della Commissione è stata sufficiente a soddisfare la domanda di sostegno finanziario a titolo di SURE a livello dell’UE, sebbene il Consiglio avesse incluso misure di carattere sanitario nell’ambito di applicazione del regolamento. Otto Stati membri (Danimarca, Germania, Francia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria, Finlandia e Svezia) hanno scelto di non ricorrere a SURE. Tutti questi Stati disponevano già di programmi di mantenimento dei posti di lavoro finanziati a livello nazionale.
23 Ad agosto 2022 il Consiglio aveva approvato un’assistenza finanziaria totale di 93,3 miliardi di euro a favore di 19 Stati membri, di cui quasi 92 miliardi di euro (98 %) erano stati erogati nello stesso mese (cfr. figura 4).
Figura 4 – Importi dei prestiti erogati a titolo di SURE (91,8 miliardi di euro, agosto 2022)
Fonte: Corte dei conti europea, sulla base di dati della Commissione relativi agli esborsi a titolo di SURE.
24 Quasi la metà del sostegno è stata fornita a due Stati membri, Italia e Spagna. Solo due Stati membri (Polonia e Romania) non hanno chiesto l’erogazione di tutti i prestiti disponibili, poiché le spese destinate alle misure ammissibili al sostegno di SURE sono state inferiori alle previsioni.
Secondo le stime della Commissione, SURE ha consentito agli Stati membri di risparmiare fino a circa 8 miliardi di euro
25 Uno dei motivi della forte domanda di sostegno a titolo di SURE da parte degli Stati membri è la possibilità di accedere a finanziamenti a costi relativamente bassi. La Commissione ha stimato che, grazie al rating del credito AAA dell’UE, l’assistenza finanziaria fornita a titolo di SURE ha permesso agli Stati membri di risparmiare 8,5 miliardi di euro sui pagamenti degli interessi rispetto a quanto avrebbero teoricamente pagato se avessero loro stessi preso in prestito il medesimo importo sul mercato dei capitali6.
26 La Corte ha verificato se la stima del risparmio sugli interessi rifletta l’entità dei prestiti e la differenza tra il rating del credito dell’UE e quello dei singoli Stati membri. Quasi l’86 % del totale dei risparmi stimati sono stati realizzati da cinque Stati membri beneficiari (Italia, Spagna, Romania, Polonia e Grecia), che hanno risparmiato tra 0,5 e 3,8 miliardi di euro.
Lo strumento SURE comporta un rischio finanziario limitato per il bilancio dell’UE
27 Sulla base delle disposizioni del regolamento SURE e degli accordi di garanzia con gli Stati membri, la Corte ha esaminato se fossero state adottate misure per limitare il rischio finanziario per il bilancio dell’UE.
Gli Stati membri hanno garantito il 25 % dell’insieme dei prestiti a titolo di SURE
28 Sebbene i finanziamenti a titolo di SURE si basino su prestiti e non su sovvenzioni, permane un rischio per il bilancio dell’UE in caso di inadempienza di uno o più Stati membri in relazione ai rimborsi. Il fatto che tutti gli Stati membri abbiano accettato di fornire garanzie irrevocabili su richiesta, in proporzione alla loro rispettiva quota del reddito nazionale lordo, a copertura del 25 % della dotazione finanziaria di SURE, è stato dunque determinante. Il restante 75 % è garantito dal bilancio dell’UE.
29 Le garanzie degli Stati membri sono state concepite per fungere da “cuscinetto” al fine di proteggere il bilancio dell’UE. Se uno Stato membro non procede al rimborso entro i termini, la Commissione può chiamare tutti gli altri Stati membri a rispondere. In caso di inadempienze, ai sensi della legislazione, la Commissione “dovrebbe esaminare la possibilità” di utilizzare il bilancio dell’UE per rimborsare i debiti in essere7. Tuttavia, può anche scegliere di ricorrere in primo luogo alle garanzie degli Stati membri. La Commissione ha comunicato alla Corte che probabilmente privilegerebbe questa linea d’azione. In caso di esaurimento dell’intera riserva di garanzia degli Stati membri, pari a 25 miliardi di euro, il debito residuo sarà rimborsato dal bilancio dell’UE. Grazie a tali disposizioni, agli investitori viene assicurato che esiste un rischio molto limitato che l’UE non riesca ad onorare i debiti contratti, in virtù del proprio rating del credito AAA (cfr. paragrafo 25).
Regole prudenziali supplementari limitano ulteriormente il rischio finanziario per il bilancio dell’UE
30 Inoltre, il regolamento SURE prevede due meccanismi principali (denominati “regole prudenziali”) per attenuare l’esposizione annua massima per ciascuno Stato membro8:
- l’importo totale annuo rimborsabile non supera i 10 miliardi di euro, ossia il 10 % del finanziamento totale disponibile a titolo di SURE. La Commissione ha emesso obbligazioni con scadenze diverse per conseguire tale obiettivo;
- tre Stati membri non possono beneficiare di oltre il 60 % del finanziamento totale disponibile.
A giudizio della Corte, tali regole prudenziali limitano ulteriormente il rischio finanziario per il bilancio dell’UE in caso di insolvenza di uno Stato membro.
31 I finanziamenti SURE sono forniti agli Stati membri sotto forma di prestiti. Il rimborso è dovuto tra il 2025 e il 2050, con una scadenza media di 14,5 anni9. La figura 5 presenta una ripartizione per paese delle diverse date di scadenza e illustra il funzionamento delle regole prudenziali. Ad esempio, la scadenza di rimborso dei prestiti dell’importo massimo di 10 miliardi di euro è stata fissata per tre anni del periodo 2025- 2050. A differenza di quanto avvenuto per alcune crisi precedenti, molti Stati membri avevano bisogno di un sostegno contemporaneamente. Gli Stati membri hanno inviato le loro richieste di fondi totali indicando la scadenza del prestito desiderata. Di conseguenza, la Commissione ha programmato diversi prestiti SURE con scadenze diverse.
Figura 5 – Scadenze dei prestiti SURE e calendario di rimborso, per Stato membro
Fonte: Corte dei conti europea, sulla base dei dati della Commissione relativi alle scadenze dei prestiti SURE e ai calendari di rimborso.
La Commissione ha istituito un quadro flessibile per SURE che non seguiva le modalità di finanziamento standard
32 La Corte ha valutato se il quadro di governance di SURE riflettesse il contesto di emergenza. Ha inoltre analizzato le procedure messe in atto dalla Commissione per richiedere e concedere assistenza finanziaria a titolo di SURE, fino alle erogazioni agli Stati membri, e ha suffragato la propria analisi sulla base di un campione di casi. Ha infine valutato se la Commissione abbia compiuto i primi passi per valutare il rischio di frodi e irregolarità nell’attuazione dei regimi di mantenimento dei posti di lavoro finanziati da SURE a livello degli Stati membri.
Il quadro SURE riflette il contesto di emergenza
33 SURE è uno strumento di risposta alle crisi, concepito per fornire un’assistenza finanziaria temporanea e rimborsabile agli Stati membri. Di conseguenza, il quadro SURE, che comprende il regolamento stesso nonché le scelte operate dalla Commissione per renderlo operativo, è stato deliberatamente semplificato rispetto alle procedure di finanziamento standard della Commissione.
34 Ad esempio, il regolamento SURE non imponeva alla Commissione di effettuare un’analisi dell’ambito di applicazione e della concezione degli esistenti o previsti regimi nazionali di mantenimento dei posti di lavoro in sede di valutazione delle richieste di assistenza finanziaria da parte degli Stati membri. Poiché tali regimi variavano notevolmente (importanza, settore interessato e fatturato delle imprese beneficiarie, gruppi di lavoratori ammissibili, livello e durata del regime, inclusione o meno di un divieto di licenziamento) a seconda degli Stati membri, tale analisi avrebbe ritardato notevolmente l’erogazione dei prestiti.
Le condizioni stabilite nel regolamento SURE erano generali e la Commissione le ha valutate in stretto contatto con gli Stati membri
35 Undici dei 19 Stati membri beneficiari di fondi SURE hanno destinato l’assistenza finanziaria ricevuta alla creazione di nuovi regimi di mantenimento dei posti di lavoro e otto all’estensione o alla modifica dei regimi esistenti (cfr. figura 6).
Figura 6 – Finanziamento a titolo di SURE di nuovi regimi di riduzione dell’orario lavorativo e dell’estensione di quelli preesistenti
Fonte: Corte dei conti europea, sulla base di dati Eurofound.
36 Il regolamento SURE10 ha fissato due principali condizioni di utilizzo dello strumento:
- un aumento repentino e severo della spesa pubblica direttamente connessa a regimi di mantenimento dei posti di lavoro (condizione di attivazione);
- l’assegnazione dell’assistenza finanziaria di SURE a supporto di regimi nazionali di mantenimento dei posti di lavoro (ad esempio, regimi di riduzione dell’orario lavorativo o misure analoghe) o di misure di carattere sanitario (condizione di ammissibilità).
37 Sulla base dell’esame di un campione di 31 misure (comprese quelle di carattere sanitario), la Corte ha rilevato che la Commissione aveva valutato adeguatamente se queste due condizioni di utilizzo di SURE fossero soddisfatte.
38 Le condizioni di ammissibilità stabilite nel regolamento erano generali, il che lasciava agli Stati membri un ampio margine di manovra nel decidere verso dove indirizzare i finanziamenti dell’UE. Ciò ha facilitato il compito della Commissione di valutare le richieste di sostegno. I controlli che ha realizzato si sono pertanto limitati a confermare che le misure per le quali erano stati richiesti fondi avrebbero aiutato le persone a mantenere il proprio posto di lavoro nel contesto della COVID-19. Tuttavia, la normativa non imponeva alla Commissione di valutare il rapporto costi/efficacia delle misure. La normativa dispone che lo strumento SURE “integra le misure nazionali […] fornendo assistenza finanziaria […]”11. La Commissione ha ritenuto che il rispetto di tale requisito fosse garantito dalle condizioni legate alle strumento e che non fosse necessario valutare la natura integrativa del sostegno a titolo di SURE rispetto a altre misure nazionali adottate dagli Stati membri.
39 Al fine di agevolare il rapido esborso dei fondi, la Commissione ha inoltre mantenuto stretti contatti bilaterali con gli Stati membri durante il processo di valutazione dei regimi proposti al fine, ad esempio, di:
- spiegare le condizioni di utilizzo dello strumento (in particolare attraverso riunioni bilaterali a livello tecnico prima della presentazione, da parte degli Stati membri, della richiesta ufficiale di assistenza). Ad esempio, a volte la Commissione ha dovuto chiarire agli Stati membri che alcune misure nazionali non erano ammissibili al sostegno a titolo di SURE (cfr. riquadro 2);
- ottenere, ove necessario, ulteriori chiarimenti in relazione alle informazioni trasmesse dagli Stati membri.
Misure nazionali non ammissibili a titolo di SURE
- Sostegno ai disoccupati (ad esempio, prestazioni o politiche attive del mercato del lavoro)
- Sostegno alle persone inattive (come studenti, pensionati)
- Sostegno di liquidità e sovvenzioni alle imprese, non legati all’occupazione (costi dell’elettricità/dell’acqua, contributi affitti, misure una tantum a favore delle PMI per evitare fallimenti, ecc.)
- Riduzione dei costi indiretti del lavoro delle imprese senza alcun obbligo di mantenere l’occupazione (ad esempio, riduzione generale dei contributi previdenziali)
- Sostegno diretto al reddito dei dipendenti (ad esempio, riduzione degli obblighi fiscali dei dipendenti, che non ha effetti diretti sulla tutela dell’occupazione e la prevenzione della perdita di posti di lavoro)
- Differimento dei debiti d’imposta delle imprese, ad esempio del pagamento dei contributi previdenziali (in quanto ciò non costituisce spesa pubblica)
Fonte: Corte dei conti europea, sulla base dei documenti della Commissione.
40 Nei casi in cui la Commissione ha rilevato un utilizzo dei fondi SURE inferiore alle previsioni, ha dialogato attivamente con le autorità nazionali per aiutarle a sfruttare i finanziamenti disponibili, per esempio adottando misure ammissibili supplementari o estendendo quelle esistenti.
Inizialmente incentrato solo sull’occupazione, lo strumento SURE ha ricevuto dal Consiglio una dimensione supplementare: la salute
41 Il regolamento SURE riconosce l’occupazione quale obiettivo principale. Finanziando anche misure di carattere sanitario (cfr. esempi nella figura 2), lo strumento è meno incentrato sul mantenimento dell’occupazione, che ne è l’obiettivo primario. Le misure di carattere sanitario, pur essendo ammissibili, devono rimanere “ancillary” [“accessorie”, traduzione a cura della Corte poiché il termine non è tradotto nella versione italiana del regolamento]12.
42 Secondo gli orientamenti informali della Commissione, discussi e concordati in seno a un gruppo di lavoro del Consiglio dell’agosto 2020, la quota della spesa totale a titolo di SURE destinata alle misure di carattere sanitario in uno Stato membro non dovrebbe superare il 15 %. Nel complesso, tale massimale è stato rispettato, in quanto la spesa degli Stati membri per misure di carattere sanitario ha rappresentato circa il 5 % del bilancio totale di SURE.
43 Da ultimo però la Commissione, con il benestare del Consiglio, ha interpretato il regolamento nel senso che le misure di carattere sanitario finanziate da SURE in ciascuno Stato membro devono avere carattere accessorio e la spesa correlata non deve superare il 50 %. Dei sette Stati membri che hanno assegnato finanziamenti SURE a misure di carattere sanitario, quattro hanno rispettato il massimale del 15 %. Il Portogallo ha utilizzato il 23 % dei propri prestiti SURE per misure di carattere sanitario e l’Ungheria e la Romania quasi il 50 %. Gli altri dodici Stati membri non si sono avvalsi di questa possibilità.
La Commissione ha versato i fondi agli Stati membri rapidamente
44 La Commissione ha rapidamente valutato le richieste degli Stati membri. Di conseguenza, 13 dei 19 Stati membri che hanno chiesto un finanziamento a titolo di SURE hanno ricevuto la prima erogazione a meno di un mese dalla richiesta di fondi e cinque Stati membri nel corso del mese successivo. L’altro Stato membro ha chiesto che i fondi fossero versati più tardi, cinque mesi dopo la richiesta.
Gli accordi di prestito SURE contenevano disposizioni relative al rischio di frode e irregolarità, ma il quadro giuridico non richiedeva una valutazione della solidità dei sistemi di controllo degli Stati membri
45 Le misure di risposta alle crisi, come i regimi di mantenimento dei posti di lavoro finanziati da SURE, sono particolarmente soggette a potenziali irregolarità e abusi, come sottolineato dalla piattaforma europea per il rafforzamento della cooperazione volta a contrastare il lavoro non dichiarato (una rete finanziata dalla Commissione)13 e da diverse relazioni delle istituzioni superiori di controllo14.
46 Al fine di ridurre al minimo il rischio di frode e irregolarità, il regolamento SURE prevede che l’accordo di prestito con ciascuno Stato membro contenga le disposizioni necessarie in materia di controlli e audit previste dal regolamento finanziario15. La Commissione dispone di sistemi concepiti per vegliare sull’assenza di frodi e irregolarità tra l’UE e gli Stati membri. Gli Stati membri sono responsabili del corretto utilizzo dei fondi a livello nazionale. Devono prevenire irregolarità e frodi e potenzialmente recuperare dai beneficiari i fondi utilizzati in modo improprio. Il quadro giuridico non impone alla Commissione di valutare la solidità dei sistemi di controllo degli Stati membri che disciplinano l’attuazione delle misure nazionali sostenute dai fondi dell’UE. Conformemente al quadro giuridico disciplinante la concessione di prestiti, la Commissione si è concentrata sulle responsabilità dell’UE in qualità di mutuante e degli Stati membri in qualità di mutuatari. Ad esempio, nel quadro dei controlli ex post, la Commissione verifica la conformità delle misure degli Stati membri sostenute da SURE con quelle previste nelle decisioni di esecuzione del Consiglio. La Corte osserva che, con il ricorso ai prestiti come meccanismo di finanziamento, le responsabilità giuridiche della Commissione in materia di frode e di irregolarità sono meno estese rispetto a quando eroga sovvenzioni a titolo della politica di coesione.
47 Nel gennaio 2022, in risposta all’audit della Corte e al fine di acquisire maggiori informazioni sul funzionamento degli accordi di prestito sul campo, la Commissione ha condotto un’indagine ad hoc sui sistemi di audit e di controllo presso gli Stati membri beneficiari di SURE. All’epoca, circa il 95 % dei prestiti era già stato erogato. Nelle loro risposte all’indagine, gli Stati membri hanno riferito che, per le misure sostenute da SURE, utilizzavano i sistemi di audit e di controllo esistenti prima della pandemia. Tranne in un caso, tutti gli Stati membri hanno riferito di aver individuato casi di irregolarità o frode e condotto un’indagine. Tredici Stati membri hanno intrapreso azioni legali per recuperare i fondi utilizzati impropriamente16. In caso di seri dubbi in merito all’utilizzo dei fondi SURE da parte degli Stati membri, la Commissione ha la possibilità di avviare indagini. Nel settembre 2022, la Commissione non aveva avviato indagini, in quanto non era a conoscenza di irregolarità o frodi gravi in relazione alle responsabilità che le incombono ai sensi della normativa, esposte al paragrafo precedente. Con il ricorso ai prestiti, nonostante le irregolarità che potrebbero interessare i regimi nazionali, il rischio finanziario per il bilancio dell’UE è limitato. Tuttavia, permane un rischio reputazionale per l’UE se le misure sostenute finanziariamente dal bilancio dell’UE sono percepite come esposte al rischio di frode.
I prestiti SURE hanno contribuito al finanziamento dei regimi nazionali di mantenimento dei posti di lavoro tesi a contenere l’aumento della disoccupazione durante la crisi della COVID-19
48 La Corte ha esaminato se SURE abbia conseguito l’obiettivo generale di finanziare i regimi nazionali concepiti per sostenere i lavoratori negli Stati membri durante la crisi e di attenuare i rischi di disoccupazione. Lo strumento SURE è concepito in maniera tale che non è possibile determinarne in modo distinto l’impatto nell’ambito di tali regimi. La Corte ha analizzato i dati di Eurostat e di Eurofound, nonché le informazioni della Commissione e uno studio comparativo dell’FMI.
49 Uno dei principali modi in cui i governi nazionali hanno cercato di contrastare un potenziale aumento della disoccupazione è stato il ricorso a regimi di mantenimento dei posti di lavoro, ammissibili al sostegno di SURE (cfr. riquadro 3). Tali regimi e altre misure analoghe hanno consentito ai datori di lavoro che si sono confrontati a cali temporanei della domanda o della produzione (in particolare durante le fasi di confinamento della pandemia) di ridurre l’orario lavorativo dei dipendenti, anziché licenziarli. In tal modo i lavoratori hanno potuto conservare il posto e mantenere al contempo i propri livelli di reddito.
Ricorso a regimi di mantenimento dei posti di lavoro durante la pandemia
Ai regimi di mantenimento dei posti di lavoro nell’UE durante la pandemia sono state assegnate dotazioni senza precedenti. Secondo i dati di Eurofound, tra marzo e settembre 2020, oltre 40 milioni di lavoratori e quasi quattro milioni di datori di lavoro nell’UE hanno fatto ricorso a regimi e a misure di protezione dell’occupazione. Ciò significa che oltre il 20 % della forza lavoro dell’UE ha beneficiato di regimi di riduzione dell’orario lavorativo o di indennità di disoccupazione temporanea. Al culmine della crisi economica e finanziaria nel 2009, meno di 1,8 milioni di lavoratori avevano beneficiato di regimi di tutela dell’occupazione. Le spese destinate a questi regimi nazionali durante la prima ondata della pandemia sono state quasi 10 volte superiori che nell’intera crisi finanziaria del 2008‑201017.
50 Nel 2021 Eurofound18 ha pubblicato uno studio che mette a confronto l’impatto sulla disoccupazione a seguito della crisi finanziaria del 2008 e della crisi della COVID-19. Secondo lo studio, l’aumento dei tassi di disoccupazione nel primo anno della crisi della COVID-19 negli Stati membri che beneficiavano di SURE è stato inferiore che durante la crisi finanziaria del 2008‑2010. Sebbene la pandemia abbia portato a un calo significativo dell’attività economica, questo non si è tradotto in una riduzione equivalente dei tassi di occupazione, che sono diminuiti in misura relativamente modesta. Il calo della produzione interna lorda è stato accompagnato da una significativa riduzione delle ore di lavoro prestate, ma non da un corrispondente aumento significativo della disoccupazione19. Secondo Eurofound, tra il secondo trimestre 2019 e il secondo trimestre 2020, mentre la percentuale di lavoratori che aveva un impiego ma che non lavorava è più che raddoppiata, raggiungendo il 17 %, il tasso di occupazione nell’UE è diminuito solo del 2,4 %.
51 L’approccio dell’UE può essere paragonato a quello adottato dagli Stati Uniti. Secondo uno studio dell’FMI del 202220, negli Stati Uniti l’impennata della disoccupazione causata dalla COVID-19 è stata in gran parte determinata da licenziamenti temporanei: nel secondo trimestre 2020, i lavoratori che avevano un impiego ma che non lavoravano temporaneamente rappresentavano oltre il 70 % dei nuovi disoccupati. Nel corso dell’intero 2020, l’occupazione negli Stati Uniti è diminuita del 6,2 % e il tasso di disoccupazione è aumentato di 4,4 punti percentuali, rispetto all’1,4 % e ai 0,4 punti percentuali rispettivamente nell’UE.
L’impatto di SURE non può essere valutato appieno a causa dell’insufficienza dei dati di monitoraggio e dell’assenza di una valutazione ex post
52 La Corte ha valutato se la Commissione abbia elaborato un solido quadro per il monitoraggio e la comunicazione di informazioni sull’attuazione di SURE. A tal fine, ha analizzato i processi di monitoraggio della Commissione, dalla raccolta dei dati presso gli Stati membri fino alla pubblicazione delle relazioni semestrali sull’utilizzo dell’assistenza finanziaria. Ha inoltre appurato se la Commissione avesse pianificato una valutazione dello strumento conformemente alle proprie norme interne.
Gli obblighi in materia di monitoraggio e di comunicazione di informazioni si concentrano sull’utilizzo dell’assistenza finanziaria piuttosto che sui risultati conseguiti
53 Gli obblighi in materia di monitoraggio e di comunicazione che incombono alla Commissione e agli Stati membri previsti dal regolamento SURE si concentrano principalmente sull’utilizzo dell’assistenza finanziaria e delle realizzazioni, piuttosto che sui risultati ottenuti grazie ai regimi nazionali di mantenimento dei posti di lavoro sostenuti da SURE.
54 Nel quadro del monitoraggio finanziario realizzato, la Commissione non ha solo verificato se le misure comunicate fossero conformi a quelle adottate con la decisione di esecuzione del Consiglio, ma si è anche concentrata sulle modalità di utilizzo dei prestiti e sull’importo totale delle spese destinate alle misure finanziate a titolo di SURE. Ciò le ha consentito di partecipare proattivamente a colloqui con le autorità nazionali nei casi in cui l’utilizzo dei fondi SURE fosse inferiore al previsto (cfr. paragrafo 40).
55 Secondo le stime della Commissione, nei 19 Stati membri che vi hanno fatto ricorso, lo strumento SURE ha consentito di sostenere circa 31,5 milioni di persone e 2,5 milioni di imprese nel 2020. Gli Stati membri con il numero di beneficiari del sostegno più elevato sono stati l’Italia (10,8 milioni), la Spagna (5,7 milioni) e la Polonia (3,6 milioni). Oltre un milione di persone ha anche ricevuto sostegno in altri cinque Stati membri: Grecia, Cechia, Belgio, Portogallo e Romania. Nell’agosto 2022, la Commissione ha stimato che circa nove milioni di persone avevano beneficiato di regimi di mantenimento dei posti di lavoro finanziati da SURE nel 202121.
56 Tuttavia, i dati comunicati dagli Stati membri sulle realizzazioni (quali il numero di dipendenti e di imprese coperti) erano generalmente basati su stime e non sempre completi, come riportato nelle relazioni semestrali relative a SURE, e talvolta differivano significativamente. È su questi dati che si sono fondate le relazioni presentate dalla Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (cfr. riquadro 4).
Esempi di limiti nei dati di monitoraggio
Dall’analisi della Corte, basata sulle informazioni contenute nelle relazioni semestrali relative a SURE, è emerso quanto segue:
- vi erano variazioni nei dati comunicati da diversi Stati membri a diversi intervalli;
- vi erano sovrapposizioni tra i destinatari delle diverse misure di sostegno, che erano spesso gli stessi;
- per il 2020, sei Stati membri non hanno riferito in merito alla copertura settoriale di SURE e due non hanno indicato le dimensioni delle imprese che hanno beneficiato del sostegno;
- per il 2021, uno Stato membro non ha riferito né in merito ai lavoratori né alle imprese sostenuti da SURE.
57 Con il tempo, gli Stati membri hanno fornito maggiori dati. Tuttavia, l’aumentata disponibilità di dati ha anche determinato variazioni significative tra i dati riportati nelle diverse relazioni semestrali. A titolo di esempio, il numero totale dei beneficiari del sostegno nel 2021 riportato era di 5 milioni nella seconda relazione semestrale, di 3 milioni nella terza e di 9 milioni nella quarta.
58 I controlli effettuati dalla Commissione sui dati relativi alle realizzazioni comunicati dagli Stati membri sono stati limitati. Si sono concentrati sulla coerenza globale di tali dati rispetto a quelli trasmessi in precedenza, nonché sul costo delle misure, e sono stati realizzati ricorrendo a varie fonti di dati disponibili relativi al mercato del lavoro (ad esempio, Eurostat). Sono consistiti unicamente in una valutazione tesa a stabilire se le informazioni fornite dallo Stato membro sul numero di beneficiari dei fondi SURE (numero di dipendenti, di lavoratori autonomi o di imprese, disaggregati per settore) sembrassero “plausibili”.
59 Inoltre, gli Stati membri hanno generalmente fornito le informazioni a livello aggregato. Data l’assenza di dati di monitoraggio dettagliati sulle realizzazioni e sui risultati dei regimi nazionali di mantenimento dei posti di lavoro, non è possibile determinare chi sono i principali beneficiari delle misure nazionali finanziate da SURE22. Sebbene la pandemia di COVID-19 abbia avuto gravi ripercussioni sul mercato del lavoro, non tutti i settori, le imprese e i gruppi di lavoratori sono stati colpiti allo stesso modo. Era più probabile che i lavoratori dipendenti con impieghi più precari, i lavoratori autonomi e i gruppi di forza lavoro vulnerabili (quali donne, lavoratori anziani, stranieri, disabili e i lavoratori poco qualificati) fossero colpiti dalle misure di distanziamento sociale e da altre restrizioni, che hanno gravemente perturbato le loro prospettive di impiego23.
60 La Commissione non ha chiesto agli Stati membri di fornire dati sui risultati conseguiti grazie alle misure di carattere sanitario, data la notevole diversità di portata e di obiettivi di queste ultime (cfr. paragrafi 41-43). Tali misure, che possono essere finanziate da diversi strumenti di finanziamento nazionali e dell’UE, sono generalmente attuate in modo decentrato da un gran numero di autorità e organismi differenti, il che comporta il rischio di doppi finanziamenti. Nel complesso, circa 3,2 miliardi di euro della dotazione finanziaria totale di SURE sono stati assegnati a misure di carattere sanitario, la cui natura e portata sono molto variabili.
Le relazioni semestrali della Commissione sull’uso dell’assistenza finanziaria di SURE possono fornire solo stime approssimative dei risultati
61 Alla fine di settembre 2022 la Commissione, conformemente al regolamento24, aveva pubblicato tre relazioni semestrali sull’uso dell’assistenza finanziaria a titolo di SURE. Tali relazioni consentono di tenere il Parlamento europeo, il Consiglio e le altre parti interessate informati dell’attuazione dell’assistenza finanziaria (ad esempio, gli importi ancora da liquidare, i calendari di rimborso) e sul protrarsi delle circostanze eccezionali che giustificano l’applicazione di SURE.
62 Il regolamento SURE non impone alla Commissione di riferire in merito ai risultati né all’efficacia dello strumento, ma il quadro per le obbligazioni sociali prevede l’elaborazione di relazioni in materia di impatto (cfr. riquadro 1). Al fine di rispettare tale requisito, le relazioni semestrali contengono anche informazioni sui risultati conseguiti attraverso i regimi di mantenimento dei posti di lavoro finanziati da SURE (cfr. riquadro 5).
Relazioni sui risultati conseguiti grazie a SURE
Secondo la Commissione, le misure di sostegno politico, tra cui quelle a titolo di SURE, nel 2020 hanno efficacemente protetto 1,5 milioni di persone dalla disoccupazione negli Stati membri beneficiari dello strumento25.
Tale stima si basa su un modello econometrico che mette a confronto i dati storici relativi al mercato del lavoro con i dati effettivi degli Stati membri. Come ogni modello, si tratta, per definizione, di una simulazione.
Secondo la Commissione, tale cifra dovrebbe essere interpretata con cautela, in quanto è difficile valutare ciò che sarebbe accaduto nel mercato del lavoro in assenza di SURE e i tassi di occupazione sono influenzati da una gamma di fattori molto ampia.
La Commissione non ha valutato lo strumento SURE
63 In virtù del regolamento finanziario, dell’accordo interistituzionale “Legiferare meglio” e degli “Orientamenti per legiferare meglio”, la Commissione dovrebbe valutare la performance dei programmi dell’UE in relazione all’efficacia, all’efficienza, alla coerenza, alla pertinenza e al valore aggiunto dell’UE26. Tali valutazioni dovrebbero valutare in modo critico e obiettivo se uno strumento dell’UE sia idoneo allo scopo e se abbia consentito di conseguire i risultati previsti a un costo minimo, sulla base di contributi validi sui punti forti e i punti deboli27. Inoltre, nel quadro del “piano d’azione sul pilastro europeo dei diritti sociali”, la Commissione si è impegnata a valutare l’esperienza dello strumento SURE28. Il regolamento SURE, tuttavia, non impone specificamente alla Commissione di valutare la performance dello strumento.
64 Per le iniziative proposte con urgenza durante la pandemia di COVID-19 per le quali non sono state effettuate consultazioni pubbliche né valutazioni d’impatto, la Commissione aveva specificato nell’aprile 2021 che avrebbe “indic
Conclusioni e raccomandazioni
65 La pandemia di COVID-19 ha avuto gravi ripercussioni sull’economia europea, il cui mercato del lavoro è stato fortemente perturbato, con la messa a rischio di milioni di posti di lavoro. Nel complesso, la Corte conclude che la Commissione ha reagito rapidamente alla sfida consistente nell’aiutare gli Stati membri a preservare l’occupazione, versando loro un sostegno dell’UE sette mesi dopo la dichiarazione dello stato di pandemia, più rapidamente di quanto avviene nell’ambito delle procedure di finanziamento standard. Il quadro di governance rifletteva il contesto di emergenza e il sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza (“strumento SURE”) è stato concepito in modo tale da limitare il rischio finanziario per il bilancio dell’UE. Sebbene alcuni elementi indichino, in termini aggregati, che milioni di persone hanno beneficiato del sostegno a titolo di SURE, la concezione dello strumento (inteso a fornire prestiti dell’UE per sostenere i regimi nazionali) e la mancanza di dati esaustivi a livello di Stati membri limitano la capacità della Commissione di valutare i risultati conseguiti dallo strumento.
66 SURE è stato istituito e varato in un contesto di emergenza, quando erano in corso di attuazione misure restrittive per limitare la diffusione del coronavirus e gli Stati membri stavano facendo fronte a un aumento repentino e molto marcato della spesa pubblica. In tale situazione, la Commissione ha proposto un nuovo regolamento innovativo che è stato approvato dal Consiglio in tempo utile, solo due mesi dopo la designazione della COVID-19 come pandemia. La maggior parte degli Stati membri (19) ha scelto di avvalersi dello strumento, con quasi la metà del sostegno totale di 100 miliardi di euro assegnato all’Italia e alla Spagna. Il sostegno a titolo di SURE ha consentito agli Stati membri di estendere gli esistenti regimi di mantenimento dei posti di lavoro o di crearne nuovi. In generale, i nuovi regimi di questo tipo sono stati creati negli Stati membri siti nell’Europa orientale ma, tenuto conto delle particolarità di ciascun mercato del lavoro nazionale, gli approcci adottati variavano notevolmente da uno Stato membro all’altro. La Commissione ha stimato che gli Stati membri con un rating del credito inferiore a quello dell’UE hanno risparmiato complessivamente circa 8 miliardi di euro di interessi rispetto a quanto avrebbero pagato se avessero scelto di contrarre essi stessi i prestiti (cfr. paragrafi 17-26).
67 La struttura del sostegno SURE era innovativa e limitava il rischio per il bilancio dell’UE. Il finanziamento si basa su prestiti, e non sovvenzioni, e tutti gli Stati membri (compresi quelli che scelgono di non avvalersi di SURE) hanno fornito garanzie irrevocabili su richiesta, fino a concorrenza del 25 % dell’insieme dei prestiti erogati a titolo dello strumento, da rimborsare entro il 2050. Tali garanzie fungono da “cuscinetto” per proteggere il bilancio dell’UE, poiché, in caso di inadempimento, potrebbero essere richieste prima delle risorse proprie della Commissione. Inoltre, sono in vigore regole prudenziali per attenuare l’esposizione annua massima per ciascuno Stato membro. Nel complesso, vi è stata una forte domanda di prestiti SURE, con quasi 92 miliardi di euro erogati entro agosto 2022 (cfr. paragrafi 27-31).
68 Essendo SURE uno strumento di risposta alle crisi, la rapida erogazione dei fondi è prioritaria. Le procedure applicate dalla Commissione nell’ambito di SURE erano più semplici dei suoi interventi ordinari. A titolo di esempio, il regolamento SURE è breve, ma le condizioni di attivazione e di ammissibilità sono generali, il che lascia agli Stati membri un ampio margine di manovra nel decidere verso dove indirizzare i finanziamenti dell’UE. Di conseguenza, la Commissione non ha verificato se le misure nazionali sostenute da SURE presentassero un buon rapporto costi/efficacia o integrassero altri regimi. Con l’estensione dell’ambito di applicazione di SURE al finanziamento di misure di carattere sanitario, lo strumento è meno incentrato sulla sua priorità, l’occupazione. In ultima analisi, la Commissione, con il benestare del Consiglio, ha accettato che tre dei 19 Stati membri abbiano destinato oltre il 15 % dei loro prestiti SURE a misure di carattere sanitario (cfr. paragrafi 32-43).
69 La Commissione ha versato i fondi agli Stati membri rapidamente: la maggior parte di essi ha ricevuto la prima erogazione a meno di un mese dalla richiesta. Poiché i regimi di mantenimento dei posti di lavoro sono soggetti a abusi, il regolamento SURE prevede che gli accordi di prestito con gli Stati membri includano disposizioni in materia di sistemi di controllo e di audit, al fine di ridurre al minimo il rischio di frode e irregolarità. All’inizio del 2022 la Commissione ha avviato un’indagine ad hoc sui sistemi di audit e di controllo negli Stati membri, quando la maggior parte dei finanziamenti era già stata versata. Tutti gli Stati membri tranne uno hanno segnalato casi di irregolarità e di presunta frode, il che ha condotto al recupero di fondi utilizzati indebitamente in 13 Stati membri. Poiché nessuna irregolarità o frode grave in relazione alle responsabilità che le incombono ai sensi della normativa è stata portata a sua conoscenza, a settembre 2022 la Commissione non aveva avviato alcuna indagine specifica al riguardo (cfr. paragrafi 44-47).
70 Alcuni elementi indicano, in termini aggregati, che milioni di lavoratori dipendenti e autonomi hanno beneficiato di SURE durante il periodo più grave della crisi e che lo strumento ha contribuito, insieme ad altre misure di sostegno politico, ad attenuare i rischi di disoccupazione. Tuttavia, lo strumento SURE è concepito in maniera tale che non è possibile determinarne in modo distinto l’impatto, in termini di realizzazioni e risultati, nell’ambito di tali regimi nazionali. Di conseguenza, la Commissione non può valutare i risultati conseguiti dallo strumento in ciascun Stato membro. L’assenza di dati completi a livello degli Stati membri, ad esempio, implica che non è possibile valutare appieno il numero di lavoratori e imprese che hanno beneficiato dello strumento, ossia il potenziale contributo di quest’ultimo all’attenuazione dei rischi di disoccupazione. Inoltre, i dati di monitoraggio disponibili sulle misure di carattere sanitario non sono numerosi, data la portata e gli obiettivi molto differenti di queste ultime. Secondo quanto disposto regolamento SURE, una valutazione non è obbligatoria (cfr. paragrafi 48-64).
Raccomandazione – Valutare lo strumento SURE
Al fine di trarre insegnamenti per potenziali strumenti di emergenza futuri, e conformemente all’impegno assunto nell’ambito del piano d’azione sul pilastro europeo dei diritti sociali, la Commissione dovrebbe valutare l’esperienza di SURE. Dovrebbe nello specifico: valutare l’importanza del valore aggiunto apportato da SURE e dalle misure nazionali che ha permesso di sostenere (per tutti gli obiettivi SURE, comprese le misure di carattere sanitario), determinare se e in che modo SURE abbia integrato le misure nazionali, nonché se, considerati i casi segnalati dagli Stati membri, il quadro SURE sia stato efficace nel ridurre al minimo il rischio di irregolarità e di frode.
Termine di attuazione: entro fine del terzo trimestre 2024
La presente relazione è stata adottata dalla Sezione II, presieduta da Annemie Turtelboom, Membro della Corte dei conti europea, a Lussemburgo, nella riunione del 9 novembre 2022.
Per la Corte dei conti europea

Tony Murphy
Presidente
Abbreviazioni e acronimi
CEPS: Centro per gli studi politici europei (Centre for European Policy Studies)
DG BUDG: direzione generale del Bilancio
DG ECFIN: direzione generale degli Affari economici e finanziari
DG EMPL: direzione generale per l’Occupazione, gli affari sociali e l’inclusione
Eurofound: Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro
SURE: strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza (Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency)
Glossario
Eurofound: la Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, un’agenzia dell’UE, fornisce informazioni, consulenza e competenze nel settore della politica sociale dell’UE, sulla base di informazioni, ricerche e analisi comparative.
Misure analoghe ai regimi di riduzione dell’orario lavorativo: misure a favore del mercato del lavoro diverse dai regimi di riduzione dell’orario lavorativo, che tutelano l’occupazione fornendo un sostegno al reddito ai lavoratori dipendenti e autonomi.
Misure di carattere sanitario: iniziative volte a ridurre i rischi professionali e garantire la protezione dei lavoratori dipendenti e autonomi sul luogo di lavoro e, se del caso, altre misure di carattere sanitario.
Regime di riduzione dell’orario lavorativo: programma pubblico che, in determinate circostanze, consente alle imprese in difficoltà economiche di ridurre temporaneamente l’orario di lavoro dei propri dipendenti, ai quali viene erogato un sostegno pubblico al reddito per le ore non lavorate.
Risposte della Commissione
Équipe di audit
Le relazioni speciali della Corte dei conti europea illustrano le risultanze degli audit espletati su politiche e programmi dell’UE o su temi relativi alla gestione concernenti specifici settori di bilancio. La Corte seleziona e pianifica detti compiti di audit in modo da massimizzarne l’impatto, tenendo conto dei rischi per la performance o la conformità, del livello delle entrate o delle spese, dei futuri sviluppi e dell’interesse pubblico e politico.
Il presente controllo di gestione è stato espletato dalla Sezione di audit II – presieduta da Annemie Turtelboom, Membro della Corte – specializzata nei settori di spesa riguardanti gli investimenti a favore della coesione, della crescita e dell’inclusione. L’audit è stato diretto da Iliana Ivanova, Membro della Corte, coadiuvata da: James Verity, capo di Gabinetto, e Ivan Genchev, attaché di Gabinetto; Pietro Puricella, primo manager; Jussi Bright, capoincarico; Fernando Pascual Gil, Andras Augustin Feher, Željko Mimica e Cristina Jianu, auditor.

Da sinistra a destra: Fernando Pascual Gil, James Verity, Jussi Bright, Iliana Ivanova, Ivan Genchev, Pietro Puricella, Željko Mimica.
Note
1 Marcus, J. S. et al., The impact of COVID-19 on the Internal Market, Parlamento europeo, 2021.
2 Pouliakas, K.; Branka, J., EU jobs at highest risk of COVID-19 social distancing: Is the pandemic exacerbating the labour market divide?, No 1, CEDEFOP working paper, 2020.
3 Proposta della Commissione di un regolamento del Consiglio relativo allo strumento SURE, COM(2020) 139.
4 Articolo 5 del regolamento (UE) 2020/672.
5 Regolamenti recanti disposizioni comuni per i periodi di programmazione 2007‑2013 e 2014‑2020: regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e regolamento (UE) n. 1303/2013 rispettivamente.
6 “SURE: due anni dopo”, quarta relazione semestrale, COM(2022) 483.
7 Articolo 11, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2020/672.
8 Articolo 9 del regolamento (UE) 2020/672.
9 “SURE: due anni dopo”, quarta relazione semestrale, COM(2022) 483.
10 Articolo 3 del regolamento (UE) 2020/672.
11 Articolo 2 del regolamento (UE) 2020/672.
12 Articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/672.
13 COVID-19: combating fraud in short-term financial support schemes, Piattaforma europea per il rafforzamento della cooperazione volta a contrastare il lavoro non dichiarato, maggio 2021.
14 Si tratta delle istituzioni superiori di controllo di Croazia (2021), Irlanda (2021) e Lettonia (2020).
15 Articolo 13, paragrafo 1 del regolamento (UE) 2020/672,conformemente alle disposizioni dell’articolo 220, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.
16 “SURE a 18 mesi: terza relazione semestrale”, COM(2022) 128.
17 COVID-19: implicazioni per l’occupazione e la vita lavorativa, serie di documenti sulla COVID-19, Eurofound, Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea, Lussemburgo, 2021.
18 Analisi della convergenza nell’Unione europea: guardare indietro per andare avanti – La convergenza verso l’alto attraverso le crisi, Eurofound, serie “Challenges and prospects in the EU”, 2021.
19 Relazione della Commissione intitolata Labour Market and Wage Developments in Europe, dicembre 2021, pag. 45.
20 European Labor Markets and the COVID-19 Pandemic: Fallout and the Path Ahead,Fondo monetario internazionale, marzo 2022.
21 “SURE: due anni dopo”, quarta relazione semestrale, COM(2022) 483.
22 COVID-19: implicazioni per l’occupazione e la vita lavorativa, serie di documenti sulla COVID-19, Eurofound, Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea, Lussemburgo, 2021.
23 EU jobs at highest risk of COVID-19 social distancing, CEDEFOP, 2020.
24 Articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/672.
25 “SURE: due anni dopo”, quarta relazione semestrale, COM(2022) 483.
26 Articolo 34 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. Paragrafo I.3 dell’accordo interistituzionale “Legiferare meglio” tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione europea, 12.5.2016, pag. 1. Documento di lavoro dei servizi della Commissione, Better Regulation Guidelines, SWD(2021) 305, 3.11.2021, pag. 23.
27 Comunicazione della Commissione, Legiferare meglio: unire le forze per produrre leggi migliori”, COM(2021) 219, pagg. 17-18. Documento di lavoro dei servizi della Commissione, Better Regulation Guidelines, SWD(2021) 305, 3.11.2021, pag. 23.
28 Piano d’azione sul pilastro europeo dei diritti sociali, 2021, pag. 18.
29 Comunicazione della Commissione, Legiferare meglio: unire le forze per produrre leggi migliori”, COM(2021) 219, pagg. 14-15.
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I centri Europe Direct sono centinaia, disseminati in tutta l’Unione europea. Potete trovare online l’indirizzo del centro più vicino (european-union.europa.eu/contact-eu/meet-us_it).
Telefonicamente o scrivendo
Europe Direct è un servizio che risponde alle vostre domande sull’Unione europea. Il servizio è accessibile:
- al numero verde: 00 800 6 7 8 9 10 11 (presso alcuni operatori le chiamate possono essere a pagamento),
- al numero +32 22999696, oppure
- tramite il form seguente: european-union.europa.eu/contact-eu/write-us_it
PER INFORMARSI SULL’UE
Online
Il portale Europa contiene informazioni sull’Unione europea in tutte le lingue ufficiali (european-union.europa.eu).
Pubblicazioni dell’UE
È possibile consultare o ordinare le pubblicazioni dell’UE su op.europa.eu/it/publications. Le pubblicazioni gratuite possono essere richieste in più copie rivolgendosi a un centro locale Europe Direct o a un centro di documentazione europea (european-union.europa.eu/contact-eu/meet-us_it).
Legislazione dell’UE e documenti correlati
EUR-Lex dà accesso all'informazione sul diritto dell'Unione europea e contiene la totalità della legislazione UE a partire dal 1951, in tutte le versioni linguistiche ufficiali (eur-lex.europa.eu).
Open Data dell’UE
Il portale data.europa.eu dà accesso alle serie di dati aperti prodotti dalle istituzioni, dagli organi e organismi dell’UE. I dati possono essere liberamente scaricati e riutilizzati per fini commerciali e non commerciali. Il portale dà inoltre accesso a una quantità di serie di dati prodotti dai paesi europei.