Relazione speciale
n.12 2018

La banda larga negli Stati membri dell’UE: nonostante i progressi, non tutti i target di Europa 2020 saranno raggiunti

Riguardo alla relazione La banda larga, intesa come un accesso a Internet più rapido e di migliore qualità, sta acquisendo sempre più importanza non solo ai fini della competitività delle imprese, ma anche di una maggiore inclusione sociale. Nell’ambito della strategia Europa 2020, l’UE ha fissato valori-obiettivo per la banda larga, tra cui assicurare a tutti gli europei una copertura con banda larga veloce entro il 2020. A sostegno di tali obiettivi, l’UE ha messo a disposizione degli Stati membri circa 15 miliardi di euro nel periodo 2014-2020. La Corte ha riscontrato che la copertura della banda larga è generalmente migliorata in tutta l’UE, ma che non tutti i valori-obiettivo della strategia Europa 2020 saranno raggiunti. Nelle zone rurali, dove il settore privato è meno incentivato a investire, la qualità delle connessioni continua a essere inferiore rispetto alle città e l’utilizzo della banda larga ultraveloce è molto lontana dal target prefissato.

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Sintesi

La banda larga

I

L’espressione “banda larga” designa generalmente connessioni Internet più veloci e altre caratteristiche tecniche che consentono di accedere a nuovi contenuti, applicazioni e servizi oppure di renderli disponibili. Considerata la crescente importanza dei dati in formato digitale, è essenziale ormai disporre di buone connessioni Internet non solo perché le imprese europee restino competitive nell’economia globale, ma anche, più in generale, per promuovere l’inclusione sociale.

II

Nell’ambito della strategia Europa 2020, l’UE ha fissato nel 2010 tre target per la banda larga: rendere disponibile la banda larga di base (fino a 30 megabit al secondo – Mbps) a tutti gli europei entro il 2013; fare in modo che entro il 2020 tutti gli europei abbiano accesso alla banda larga veloce (più di 30 Mbps); assicurare, sempre entro il 2020, che almeno il 50 % delle famiglie europee utilizzi una connessione a banda larga ultraveloce (oltre 100 Mbps). A sostegno di tali obiettivi, l’UE ha attuato una serie di politiche e di interventi normativi, nonché ha messo a disposizione degli Stati membri circa 15 miliardi di euro nel periodo 2014-2020, tramite un ventaglio di fonti e di tipi di finanziamento, fra cui 5,6 miliardi di euro in prestiti della Banca europea per gli investimenti (BEI).

Come si è svolto l’audit della Corte

III

La Corte dei conti europea ha verificato l’efficacia dell’azione intrapresa dalla Commissione europea e dagli Stati membri per conseguire gli obiettivi di Europa 2020 in materia di banda larga.

IV

L’audit ha riguardato i periodi di programmazione 2007-2013 e 2014-2020 e tutte le fonti di finanziamento dell’UE, compreso il sostegno fornito dalla BEI. L’attività di audit ha interessato tutti i servizi della Commissione che svolgevano un ruolo significativo ai fini della banda larga e la BEI. Per una comprensione più precisa delle questioni a livello nazionale, l’attenzione si è concentrata su cinque Stati membri: Irlanda, Germania, Ungheria, Polonia e Italia. Gli auditor della Corte hanno inoltre visitato una serie di altri portatori d’interesse (come le autorità nazionali di regolamentazione, imprese e associazioni di operatori delle telecomunicazioni, associazioni di consumatori e rappresentanze sindacali).

Cosa è stato riscontrato

V

La Corte ha riscontrato che la copertura della banda larga è generalmente migliorata in tutta l’UE, ma che non tutti i valori-obiettivo della strategia Europa 2020 saranno raggiunti. Le zone rurali, dove il settore privato ha meno incentivi a investire nella fornitura della banda larga, continuano a essere meno ben connesse rispetto alle città e l’utilizzo (take up) della banda larga ultraveloce è molto lontano dall’obiettivo prefissato.

VI

Quanto ai tre target, se da un lato quasi tutti gli Stati membri hanno raggiunto quello relativo alla copertura della banda larga di base entro il 2013, probabilmente non raggiungeranno quello del 2020 per la banda larga veloce. Le zone rurali continuano a costituire un problema nella maggior parte degli Stati membri: in 14 di questi, a metà 2017, la copertura nelle zone rurali era inferiore al 50 %. Quanto al terzo target, ossia l’utilizzo della banca larga ultraveloce, a metà 2017 solo il 15 % delle famiglie era abbonata a connessioni Internet di questo tipo, a fronte di un valore-obiettivo del 50 % entro il 2020. Nonostante queste problematiche, tre dei cinque Stati membri esaminati potrebbero trovarsi in una buona posizione, se i loro piani sono attuati come previsto, per conseguire gli obiettivi della Commissione per il 2025, uno dei quali è che tutte le famiglie abbiano accesso alla banda larga ultraveloce, estensibile a 1 Gbps. Il sostegno della Commissione europea è stato valutato positivamente dagli Stati membri, ma le attività di monitoraggio non sono coordinate fra le varie direzioni generali.

VII

Tutti gli Stati membri avevano sviluppato strategie per la banda larga, ma in quelle esaminate sono state riscontrate debolezze. Alcuni Stati membri hanno registrato ritardi nel definire le strategie e i loro valori-obiettivo non erano sempre coerenti con quelli della strategia Europa 2020. Non tutti gli Stati membri avevano affrontato i problemi connessi all’infrastruttura di Internet preesistente (infrastruttura telefonica), con potenziali implicazioni nel medio e lungo termine ai fini di una velocità adeguata.

VIII

Diversi fattori hanno limitato i progressi degli Stati membri nel conseguimento dei rispettivi target per la banda larga. La questione del finanziamento non è stata adeguatamente affrontata nelle zone rurali e suburbane di tre degli Stati membri esaminati e un importante progetto della BEI sostenuto dal Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) non si è focalizzato sulle zone in cui il sostegno del settore pubblico è maggiormente necessario. La Corte ha rilevato che il quadro giuridico e il contesto concorrenziale ponevano problemi in due Stati membri. In aggiunta, in uno Stato membro ha riscontrato una carenza di coordinamento tra i periodi di programmazione.

Cosa raccomanda la Corte

IX

La Corte formula raccomandazioni in tre ambiti, ossia la pianificazione strategica, il contesto di regolamentazione e la promozione della concorrenza mediante finanziamenti. Fra queste raccomandazioni sono comprese le seguenti:

  • gli Stati membri dovrebbero elaborare nuovi piani per il periodo successivo al 2020;
  • la Commissione dovrebbe chiarire l’applicazione degli orientamenti in materia di aiuti di Stato, in quanto l’interpretazione attualmente data da alcuni Stati membri potrebbe limitarne gli investimenti nella banda larga. Dovrebbe inoltre sostenere gli sforzi degli Stati membri per promuovere una maggiore concorrenza nella fornitura di servizi a banda larga, incentivando la creazione di reti adeguate e l’aggregazione di progetti di piccole dimensioni in progetti che abbiano una dimensione critica, ove opportuno;
  • la BEI dovrebbe concentrare il proprio sostegno tramite il FEIS e il Fondo relativo alla banda larga per collegare l’Europa (CEBF) su progetti di piccole e medie dimensioni nelle zone in cui il sostegno del settore pubblico è maggiormente necessario, in linea con la finalità di assistere i progetti più rischiosi.

Introduzione

La banda larga e la sua importanza

01

La trasmissione di dati in formato digitale via Internet svolge un ruolo sempre più importante nella vita dei cittadini, delle amministrazioni pubbliche e delle imprese. Perché l’Europa rimanga competitiva nell’economia globale, servono buoni livelli di velocità e di accesso a Internet, come quelli offerti dalla banda larga. Per esempio:

  • un aumento del 10 % delle connessioni a banda larga in un paese potrebbe dar luogo a un aumento dell’1 % del PIL pro capite annuo1;
  • un aumento del 10 % delle connessioni a banda larga potrebbe aumentare la produttività del lavoro dell’1,5 % nei prossimi cinque anni2;
  • gli investimenti nella banda larga contribuiranno inoltre a fornire un’istruzione di qualità, a promuovere l’inclusione sociale e a favorire le regioni rurali e remote.

Alcuni portatori d’interesse3 ritengono che la banda larga sia così importante che andrebbe considerata un servizio pubblico essenziale, alla stregua di altri servizi quali le reti stradali, idriche, elettriche e del gas.

02

L’espressione “banda larga”, nel contesto dell’accesso a Internet, non ha un significato tecnico specifico, ma è utilizzata per fare riferimento a qualsiasi infrastruttura di accesso a Internet ad alta velocità, che sia sempre disponibile e più veloce del tradizionale accesso mediante dial-up. La Commissione ha definito tre categorie di velocità di scaricamento dati (download):

  • “banda larga di base” per velocità comprese tra 144 Kbps e 30 Mbps;
  • “banda larga veloce” per velocità comprese tra 30 e 100 Mbps;
  • “banda larga ultraveloce” per velocità superiori a 100 Mbps.
03

Una rete di accesso a banda larga conta generalmente tre componenti: la rete dorsale, il miglio intermedio e le connessioni dell’ultimo miglio agli utenti finali (cfr. grafico 1)4.

Grafico 1

Segmenti di una rete a banda larga

Fonte: Corte dei conti europea.

04

Nel valutare la velocità della connessione Internet, è importante distinguere tra velocità di scaricamento e velocità di caricamento. La velocità di scaricamento consiste nella velocità con cui i dati vengono ricevuti da un sistema remoto, ad esempio quando si naviga in Internet o si guardano video in streaming; la velocità di caricamento corrisponde alla velocità con cui i dati sono inviati a un sistema remoto, ad esempio quando si effettua una videoconferenza. Altre caratteristiche tecniche stanno acquisendo un’importanza crescente per la prestazioni di determinati servizi (come le videoconferenze, il cloud computing, la guida connessa e la sanità elettronica). Il tipo di infrastruttura usato definisce il limite superiore della velocità di connessione. Esistono cinque tipi di infrastrutture in grado di offrire servizi a banda larga: linee in fibra ottica, cavi coassiali, linee telefoniche in rame, reti terrestri senza fili (siti di antenne/torri) e satellitari (cfr. tabella 1). Dato il rapido sviluppo tecnologico, il novero di tecnologie in grado di offrire servizi a banda larga veloce si sta ampliando (cfr. riquadro 1).

Tabella 1

Tipi di infrastruttura per la banda larga e tecnologia attualmente disponibile in commercio1

Con o senza fili Infrastruttura Velocità indicativa di scaricamento Velocità indicativa di caricamento
Con fili Fibra fino a 2,5 Gbps fino a 1,2 Gbps
Cavi coassiali da 300 Mbps fino a 2 Gbps fino a 50 Mbps
Linee telefoniche in rame da 5 Mbps fino a 100 Mbps fino a 10 Mbps
Senza fili Reti terrestri senza fili 60 Mbps fino a 10 Mbps
Reti satellitari fino a 20 Mbps fino a 8 Mbps

1La velocità effettivamente a disposizione dei clienti dipende dai fornitori e dagli aggiornamenti tecnici.

Fonte: analisi della Corte sulla base dati forniti da Acreo Swedish ICT.

Riquadro 1

Evoluzione tecnologica

  • Le soluzioni ibride per Internet combinano la rete telefonica in rame e la rete di telefonia mobile 4G per aumentare la velocità a vantaggio dei clienti, utilizzando un apposito portale (un tipo di modem). Questa soluzione, già adottata in Belgio e nei Paesi Bassi, consente velocità di 30 Mbps in zone un tempo mal servite.
  • L’industria satellitare è attualmente in grado di fornire la banda larga satellitare di prossima generazione. Due recenti innovazioni sono costituite dai satelliti a flusso elevato (high-throughput) e dai satelliti a orbita non geostazionaria. Grazie a questi tipi di satelliti, in futuro sarà possibile offrire connessioni di oltre 30 Mbps a una clientela più estesa delle zone rurali o remote.
  • 5G, ossia le reti mobili di quinta generazione, sono le prossime norme per le telecomunicazioni wireless. I piani per le tecnologie 5G mirano a una capacità più elevata rispetto alle attuali 4G, consentendo una maggiore densità di utenti della banda larga mobile e facilitando la comunicazione da apparecchio ad apparecchio, nonché comunicazioni strumentali che riguardino enormi quantità di dati e siano più affidabili. La tecnologia 5G consta di tre componenti: 1) banda larga mobile rafforzata, 2) Internet degli oggetti massivo, 3) servizi di importanza critica (come le autovetture senza conducente). Poiché comporta un’infrastruttura del miglio intermedio basata sulla fibra, la tecnologia 5G integra, ma non sostituisce, le reti a banda larga in prossimità dell’utente finale.
05

Ognuna di queste tecnologie presenta caratteristiche proprie, nonché costi e benefici specifici: le linee telefoniche in rame già esistenti costituiscono la soluzione più economica per una velocità inferiore, mentre la fibra consente la massima velocità a un costo più elevato. Le future applicazioni connesse all’Internet degli oggetti (cfr. riquadro 2) richiederanno un grado superiore di velocità, dimensionamento e affidabilità da parte di queste reti5. In generale, è più costoso introdurre una tecnologia che consente velocità superiori, nonostante i minori costi di manutenzione, rispetto a una tecnologia che consente velocità inferiori. Inoltre, è probabile che, con la dismissione delle reti preesistenti, diminuiscano progressivamente anche i costi di gestione a carico degli operatori.

Riquadro 2

L’Internet degli oggetti

L’internet degli oggetti è una rete di dispositivi fisici con la capacità di trasferire i dati senza la necessità di interazione tra esseri umani o tra esseri umani e computer. Si tratta, ad esempio, di: case intelligenti (che controllano ad esempio il termostato, le luci, la musica), città intelligenti (che controllano ad esempio l’illuminazione stradale, i semafori, i parcheggi), automobili senza conducente, agricoltura intelligente (che combina i dati sull’umidità del suolo o sull’uso di pesticidi con tecniche avanzate di imaging).

Le politiche dell’UE a favore della banda larga

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Varata nel 2010, Europa 2020 è la strategia a lungo termine dell’UE per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva6. Vi figurano sette iniziative faro. Una di queste, “Un’agenda digitale europea”7 fissa obiettivi per l’Internet veloce e superveloce al fine di massimizzare il potenziale sociale ed economico delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC), in particolare Internet, per i cittadini e le imprese dell’UE. L’agenda digitale europea, aggiornata nel 20128, fissa tre obiettivi per la banda larga:

  • rendere disponibile la banda larga di base a tutti i cittadini europei entro il 2013;
  • fare in modo che entro il 2020 tutti gli europei abbiano accesso alla banda larga veloce (> 30 Mbps);
  • sempre entro il 2020, assicurare che almeno il 50 % delle famiglie europee utilizzi una connessione a banda larga ultraveloce (> 100 Mbps).

I primi due target vertono sull’offerta di determinate velocità, mentre il terzo concerne la domanda da parte degli utenti. Tali valori-obiettivo sono diventati un punto di riferimento per gli interventi pubblici in tutta l’UE e hanno impresso una direzione agli investimenti pubblici e privati. Nel riquadro 3 sono riportati i valori-obiettivo corrispondenti per gli Stati Uniti.

Riquadro 3

I valori-obiettivo per la banda larga negli Stati Uniti

Negli Stati Uniti il piano nazionale per la banda larga, denominato “Connecting America” e adottato nel marzo 2010, raccomandava l’adozione e il monitoraggio, a livello nazionale, di sei obiettivi per il 2020: il primo prevedeva che almeno 100 milioni di abitazioni statunitensi avessero accesso, a prezzi abbordabili, a una velocità effettiva di scaricamento pari ad almeno 100 megabit al secondo e a una velocità effettiva di caricamento pari ad almeno 50 megabit al secondo. Non era mirata, quindi, la totalità della popolazione e, per i valori-obiettivo, erano specificate velocità effettive di caricamento e scaricamento.

07

Nel 2010, la Commissione ha anche stabilito un quadro comune d’azione a livello dell’UE e degli Stati membri per raggiungere tali valori-obiettivo. Tra i requisiti per gli Stati membri si annoverava anche la necessità di: i) sviluppare e porre in essere piani nazionali per la banda larga entro il 2012; ii) adottare misure, comprese disposizioni giuridiche, per promuovere gli investimenti nella banda larga; iii) avvalersi appieno dei fondi strutturali e per lo sviluppo rurale.

08

Nel settembre 2016, la Commissione ha individuato, in una comunicazione comunemente nota come “la società dei Gigabit entro il 2025”9, tre obiettivi strategici per il 2025 a integrazione di quelli previsti dall’agenda digitale per il 2020:

  • connettività di almeno 1 gigabit10 per i principali motori socioeconomici (scuole, poli di trasporto e principali fornitori di servizi pubblici);
  • copertura 5G ininterrotta in tutte le aree urbane e su tutti i principali assi di trasporto terrestre;
  • per tutte le famiglie europee, nelle aree rurali e in quelle urbane, l’accesso a una connettività Internet che offra una velocità di scaricamento pari ad almeno 100 Mbps, estensibile a velocità gigabit.

Il sostegno finanziario dell’UE per le infrastrutture a banda larga

09

Nel 2013, la Commissione europea ha stimato che occorreranno fino a 250 miliardi di euro per conseguire gli obiettivi per la banda larga fissati per il 202011. Tuttavia, il riutilizzo delle infrastrutture esistenti e l’efficace attuazione della direttiva sulla riduzione dei costi12 potrebbero contenere tale spesa13.

10

Il settore delle telecomunicazioni è il principale investitore privato nelle infrastrutture a banda larga. Alcuni segmenti del mercato, quali le zone rurali, non suscitano l’interesse degli investitori privati. Per fornire una connettività a banda larga accettabile in tali zone, è necessario il finanziamento da parte del settore pubblico, che sia nazionale, regionale o comunale. L’UE è un’ulteriore fonte di finanziamento che integra altre fonti di finanziamento pubblico (nazionali, regionali o locali) in zone soggette al fallimento del mercato. In alcuni Stati membri può costituire la principale fonte di finanziamento pubblico.

11

Per il periodo di programmazione 2014-2020, l’UE ha messo a disposizione degli Stati membri circa 15 miliardi di euro, di cui 5,6 miliardi in prestiti della BEI, a sostegno della banda larga, il che costituisce un aumento significativo rispetto ai 3 miliardi di euro per il periodo 2007-2013. Tale importo rappresenta circa il 6 % degli investimenti necessari in totale. Le principali fonti di finanziamento sono cinque (cfr. tabella 2).

Tabella 2

Riepilogo delle fonti di finanziamento per i periodi di programmazione 2007-2013 e 2014-2020

Fonte di finanziamento Tipo di sostegno Importo nel periodo di programmazione
(milioni di euro)
2014-2020 2007-2013
Fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE):
Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) Sovvenzioni 6 019 2 456
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) Sovvenzioni     921    282
Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS)1 Prestiti 2 032 -
Meccanismo per collegare l’Europa (MCE)
Strumento di debito MCE Prestiti      16  
Iniziativa WIFI4EU Sovvenzioni    120  
Fondo relativo alla banda larga per collegare l’Europa (CEBF), di cui Capitale azionario    240 -
dalla Commissione    100
dalla BEI e dal FEIS    140
Banca europea per gli investimenti (BEI) Prestiti 5 600  
Totale disponibile   14 948   2 738

1Per il FEIS, l’importo è aggiornato a fine giugno 2017.

Fonte: analisi della Corte dei conti europea sulla base dei dati della Commissione e della BEI.

12

La Commissione, insieme agli Stati membri, gestisce i fondi strutturali (FESR, FEASR). La Commissione fornisce inoltre garanzie a sostegno dei progetti finanziati dalla BEI. La BEI è responsabile della gestione dei prestiti che eroga, e del FEIS. La Commissione gestisce il meccanismo per collegare l’Europa (MCE); i fondi messi a disposizione per la banda larga nell’ambito di quest’ultimo dovrebbero in parte essere investiti, secondo le previsioni, nel Fondo relativo alla banda larga per collegare l’Europa (CEBF). Il CEBF, che sarà gestito da un gestore indipendente, dovrà agire in conformità dello statuto concordato tra la BEI, la Commissione e gli altri partner finanziatori.

Estensione e approccio dell’audit

13

Nel corso dell’audit è stata verificata l’efficacia delle azioni intraprese dalla Commissione europea, dagli Stati membri e dalla BEI per conseguire gli obiettivi di Europa 2020 in materia di banda larga. Si tratta di un aspetto particolarmente importante in quanto si avvicina la scadenza del 2020 e la Commissione ha comunicato nuovi obiettivi per il 2025. A tal fine, la Corte ha verificato:

  • se si possa presumere che gli Stati membri conseguano gli obiettivi della strategia Europa 2020 in materia di banda larga e se la Commissione abbia monitorato i risultati ottenuti;
  • se gli Stati membri avessero elaborato strategie adeguate per conseguire tali obiettivi;
  • se gli Stati membri avessero attuato le proprie strategie in modo efficace, anche in riferimento alle misure e alle fonti di finanziamento scelte (compresa la BEI) e ai contesti normativi, di concorrenza e tecnologici creati.

La Corte ha inoltre esaminato il sostegno della Commissione riguardo a questi tre argomenti.

14

Il presente audit ha riguardato tutte le fonti di finanziamento di cui alla tabella 2 (FESR, FEASR, MCE, FEIS, prestiti della BEI e CEBF), concentrandosi su cinque Stati membri: Irlanda, Germania, Ungheria, Polonia e Italia. Tali Stati membri rappresentano il 40 % circa della popolazione dell’UE e sono stati selezionati per assicurare un ragionevole equilibrio in termini di ripartizione geografica e aspetti della copertura della banda larga, quali ruralità e costi di abbonamento. L’audit ha riguardato i periodi di programmazione 2007-2013 e 2014-2020.

15

A livello dell’UE, l’audit ha interessato tutte le direzioni generali della Commissione che svolgono un ruolo significativo ai fini della banda larga14, nonché la BEI per quanto riguarda il FEIS e lo CEBF. L’équipe di audit ha visitato vari portatori d’interesse e ONG a Bruxelles e negli Stati membri: associazioni di operatori delle telecomunicazioni, associazioni di consumatori e associazioni di imprese. Negli Stati membri in esame, gli auditor della Corte si sono recati, tra l’altro, presso i ministeri responsabili della definizione e dell’attuazione della strategia in materia di banda larga, gli organismi incaricati di gestire i programmi finanziati attraverso i fondi SIE, i centri di competenza sulla banda larga e le autorità nazionali di regolamentazione. La Corte si è inoltre avvalsa del contributo di esperti in telecomunicazioni per le osservazioni, le conclusioni e le raccomandazioni della presente relazione.

Osservazioni

Sebbene in tutta l’UE la copertura della banda larga si stia ampliando, è probabile che alcuni target della strategia Europa 2020 non vengano conseguiti

16

La Corte ha esaminato i progressi compiuti dagli Stati membri a decorrere dal 2010 a fronte dei tre obiettivi dell’agenda digitale (cfr. paragrafi 6 e 7). Si è inoltre analizzato se sia verosimile che gli Stati membri conseguano i target per il 2025, nonché valutato il monitoraggio operato dalla Commissione e il sostegno da questa fornito agli Stati membri.

Tutti gli Stati membri avevano raggiunto la copertura con banda larga di base entro il 2016

Target 1: rendere disponibile la banda larga di base a tutti i cittadini europei entro il 2013

17

A fine 2013, tutti gli Stati membri, ad eccezione dei tre Stati baltici (Estonia, Lettonia e Lituania) avevano raggiunto l’obiettivo relativo alla copertura con banda larga di base. Alla fine di giugno 2016, praticamente tutti i cittadini nell’UE avevano accesso a reti a banda larga di base e il 98 % delle famiglie aveva accesso a connessioni fisse a banda larga.

È possibile che due dei cinque Stati membri esaminati conseguano il target riguardante la copertura con connessioni da 30 Mbps entro il 2020, ma le zone rurali continuano a costituire un problema nella maggior parte degli Stati membri

Target 2: fare in modo che entro il 2020 tutti gli europei abbiano accesso alla banda larga veloce (> 30 Mbps)

18

Per questo target, sono stati constatati notevoli progressi nella maggior parte degli Stati membri. In tutta l’UE, la percentuale di famiglie con accesso alla banda larga veloce è aumentata dal 48 % del 2011 all’80 % del giugno 2017. In tale data, Malta aveva già raggiunto il valore-obiettivo. Le differenze tra gli Stati membri rimangono però notevoli: la Grecia e la Francia avevano raggiunto una copertura del 50 % circa e altri sette Stati membri rimanevano al di sotto dell’80 % (cfr. grafico 2).

Grafico 2

Copertura con connessioni da 30 Mbps in tutti gli Stati membri nel 2011 e nel 2017

Nota: nel 2011 non erano disponibili dati per Cipro e Croazia.

Fonte: analisi della Corte dei conti europea sulla base dei dati della Commissione.

19

Anche nei cinque Stati membri esaminati si è osservata la tendenza verso una maggiore copertura tra il 2011 e il 2017 (cfr. grafico 3). Grazie a una combinazione di investimenti pubblici e privati, dal 2011 l’Ungheria, l’Irlanda e l’Italia hanno notevolmente accresciuto la propria copertura con la banda larga veloce. Inoltre, questi tre Stati membri dispongono di piani per aumentare ulteriormente la copertura nelle zone rurali e nelle zone suburbane.

20

Sulla base dei progressi passati e dei piani attuali, è tuttavia improbabile che, nel caso dell’Irlanda e dell’Italia, tutti i cittadini abbiano accesso entro il 2020 a connessioni da 30 Mbps. Due Stati membri, ossia Ungheria e Germania, potrebbero ancora offrire entro il 2020 una copertura con connessioni da 30 Mbps al 100 % della popolazione, stando ai rispettivi piani di sviluppo. In Polonia, alla fine del 2017, i piani di sviluppo non comprendevano la copertura entro il 2020 per il 13 % delle famiglie, soprattutto nelle zone suburbane e rurali (cfr. paragrafo 57).

Grafico 3

Evoluzione, dal 2011 al 2017, della copertura con connessioni da 30 Mbps nei cinque Stati membri in esame

Fonte: analisi della Corte dei conti europea sulla base dei dati della Commissione.

21

Dietro a questo generale ampliamento della copertura con la banda larga veloce si cela un forte divario di copertura tra zone urbane e zone rurali. In tutta l’UE, la copertura delle zone rurali nel 2016 era pari al 47 % delle famiglie, a fronte di una media globale del 80 %15. Solo tre Stati membri relativamente piccoli o urbanizzati, ossia Malta, Lussemburgo e Paesi Bassi, disponevano di una copertura, nelle rispettive zone rurali, equivalente a quella delle aree urbane (cfr. grafico 4). In molti Stati membri, la copertura nelle zone rurali è di gran lunga inferiore a quella totale e, per 14 Stati membri, la banda larga ad alta velocità è accessibile in meno del 50 % delle zone rurali. In assenza di una buona copertura con la banda larga, le zone rurali rischiano di essere escluse dai benefici economici e sociali che ne possono discendere (cfr. paragrafo 1).

22

In Francia, il piano nazionale per la banda larga, aggiornato al 2013, mirava ad assicurare a tutta la popolazione un accesso a connessioni con velocità di 30 Mbps entro il 2022, con una copertura dell’80 % della popolazione mediante fibra ottica. Tuttavia, in una relazione del gennaio 2017, la Corte dei conti francese ha sollevato dubbi sull’opportunità di impiegare la fibra ottica in alcune zone, in quanto i costi connessi sono elevati e i tempi di attuazione troppo lunghi. La Francia sta attualmente prendendo in considerazione, per determinate zone, l’utilizzo di altre tecnologie, come le connessioni senza fili per rete fissa (fixed wireless) 4G.

Grafico 4

La copertura con connessioni da 30 Mbps nelle zone rurali rispetto alla copertura totale nel 2017

Fonte: analisi della Corte dei conti europea sulla base dei dati della Commissione.

È probabile che la maggior parte degli Stati membri esaminati non raggiunga il target relativo all’utilizzo entro il 2020…

Target 3: entro il 2020, assicurare che almeno il 50 % delle famiglie europee utilizzi una connessione a banda larga ultraveloce (> 100 Mbps).

23

La disponibilità della banda larga ultraveloce è un presupposto essenziale perché le famiglie si abbonino a servizi da 100 Mbps. L’utilizzo, tuttavia, è determinato anche dalla domanda e dipende da più variabili, come l’età e il livello di istruzione della popolazione, i costi di abbonamento e il potere d’acquisto. Per tutti gli Stati membri il target 3 rimane estremamente difficile da raggiungere. Anche se l’utilizzo è aumentato dal 2013, nel 2017 è rimasto inferiore al 20 % in 19 Stati membri, molto al di sotto del valore-obiettivo del 50 %. In tutta l’UE, a metà 2017, si era abbonato a connessioni di almeno 100 Mbps solo il 15 % dei nuclei familiari europei (cfr. grafico 5). La Corte osserva che tra gli obiettivi della società dei Gigabit per il 2025 (cfr. paragrafo 8) non rientra un valore-obiettivo riguardo all’utilizzo.

Grafico 5

Abbonamenti a connessioni da 100 Mbps nel 2013 e nel 2017

Fonte: analisi della Corte dei conti europea sulla base dei dati della Commissione.

24

Nei cinque Stati membri esaminati, nel 2017 l’utilizzo variava dal 5 % a quasi il 30 %. Per questi cinque Stati membri, ad eccezione dell’Ungheria, il ritmo con cui il tasso di utilizzo è aumentato a partire dal 2013 non basterebbe a conseguire l’obiettivo quantificato del 50 % entro il 2020 a questo riguardo (cfr. grafico 6).

Grafico 6

Evoluzione, dal 2013 al 2017, degli abbonamenti a connessioni da 100 Mbps nei cinque Stati membri in esame

Fonte: analisi della Corte dei conti europea sulla base dei dati della Commissione.

… ma, sulla base dei piani attuali, è possibile che tre degli Stati membri in esame si trovino sulla buona strada per raggiungere i valori-obiettivo fissati per il 2025

25

La comunicazione della Commissione del 2016 sulla società dei Gigabit fissa tre obiettivi strategici da conseguire per il 2025. Tali obiettivi integrano quelli fissati nell’agenda digitale per il 2020 e presuppongono velocità comprese tra 100 Mbps e 1 Gbps.

26

Come indicato in precedenza (cfr. paragrafo 20), è improbabile che Irlanda e Italia raggiungano una copertura totale con connessioni da 30 Mbps entro il 2020. Tuttavia, se i piani attuali vengono attuati come previsto, questi due paesi, unitamente all’Ungheria, saranno in una migliore posizione per conseguire gli obiettivi fissati per il 2025. In questi Stati membri, le tecnologie utilizzate per aumentare la copertura, principalmente il cavo coassiale e la fibra ottica, consentono velocità superiori a 100 Mbps, in alcuni casi estensibili a 1 Gbps. Gli altri due Stati membri dovranno adattare i propri piani in funzione degli obiettivi fissati per il 2025.

Il sostegno della Commissione europea è stato valutato positivamente dagli Stati membri, ma le attività di monitoraggio da essa espletate non sono coordinate fra le varie direzioni generali

27

La Corte ha esaminato se la Commissione abbia fornito orientamenti in materia di banda larga agli Stati membri e se li abbia sostenuti nell’attuazione pratica dei loro piani. Ha valutato se la Commissione abbia sostenuto gli Stati membri nel monitoraggio dei risultati conseguiti, anche incoraggiandoli a ovviare alle carenze relative al conseguimento degli obiettivi in materia di banda larga.

Gli orientamenti e il sostegno della Commissione hanno interessato vari aspetti e sono stati costantemente messi a disposizione per migliorare l’attuazione
28

La Commissione ha fornito un’ampia serie di orientamenti, relativi a svariati aspetti. Tra questi figurano comunicazioni (come gli orientamenti dell’Unione europea per l’applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga16), guide esplicative in diversi ambiti, elaborate da terzi per la Commissione (come la “Guida per gli investimenti nella Banda Ultra Larga”17 e “The broadband State aid rules explained, An eGuide for Decision Makers18), nonché la diffusione di buone pratiche. Nel riquadro 4 è illustrato un esempio di orientamenti utili forniti dalla Commissione.

Riquadro 4

La mappatura della banda larga

La mappatura è un elemento chiave della pianificazione delle reti a banda larga e fornisce la base per la valutazione di questi progetti da parte della Commissione sotto il profilo degli aiuti di Stato. La mappatura delle reti a banda larga contribuisce a mirare in modo più efficace i finanziamenti e agevola la pianificazione. Una mappatura insoddisfacente, per contro, può comportare una scarsa solidità finanziaria degli investimenti sia pubblici che privati.

La mappatura della banda larga è la raccolta e la presentazione dei dati relativi al dispiegamento della banda larga. Non si rifà solo a una visualizzazione georeferenziale, bensì comprende l’intero processo di raccolta dei dati. Questi dati possono riguardare il dispiegamento dell’infrastruttura stessa della banda larga (cioè linee in rame o fibra ottica) e anche le infrastrutture in generale (come condotti e tubature). Inoltre, la mappatura della banda larga deve prendere in considerazione l’offerta e la domanda reali di servizi a banda larga, nonché gli investimenti attuali e previsti nelle infrastrutture per la banda larga.

In uno studio svolto per conto della Commissione19 sono state esaminate le iniziative di mappatura delle infrastrutture e della banda larga in Europa e nel resto del mondo e sono stati sviluppati quattro tipi di mappatura della banda larga: mappatura dell’infrastruttura, mappatura degli investimenti, mappatura dei servizi e mappatura della domanda. Le statistiche e le mappe pubblicamente disponibili costituiscono i risultati più tangibili della mappatura della banda larga negli Stati membri dell’UE e, nella maggior parte dei casi, sono una combinazione dei quattro tipi di mappatura della banda larga.

29

Oltre agli orientamenti scritti, la Commissione ha fornito sostegno tecnico concreto (ad esempio, JASPERS20), competenze e orientamenti agli Stati membri in contesti diversi (ad esempio, nell’adempimento delle condizionalità ex ante, mappatura compresa, come già descritto21, e nell’attuazione dei programmi operativi). La Commissione ha inoltre istituito la rete europea dei centri di competenza per la banda larga (cfr. riquadro 5).

30

I cinque Stati membri esaminati hanno dichiarato alla Corte di valutare positivamente il sostegno formale e informale ricevuto dalla Commissione.

Riquadro 5

La rete europea dei centri di competenza per la banda larga

Nel novembre 2015 i commissari della DG CNECT, della DG AGRI e della DG REGIO hanno invitato gli Stati membri a partecipare, su base volontaria, alla creazione di una rete dei centri di competenza per la banda larga (Broadband Competence Offices, BCO). Lo scopo era che ciascun BCO fornisse consulenza ai cittadini e alle imprese e offrisse un supporto tecnico ai rappresentanti delle autorità locali e regionali su come investire in modo efficace nella banda larga, anche per quanto riguarda l’uso dei fondi UE.

I BCO sono stati istituiti entro la fine del 2016. Nel gennaio 2017, la Commissione ha creato uno strumento di sostegno che aiuta i BCO a organizzare eventi, workshop e seminari di formazione, nonché a gestire e moderare forum online sulle tematiche di loro competenza. Il potenziale vantaggio della rete BCO è che questi centri sono in grado di trattare una gamma di questioni e compiti, comprese le questioni strategiche, più ampia di quanto non possa fare uno specialista tecnico.

La Commissione ha effettuato monitoraggi periodici, ma non sufficientemente coordinati
31

La Commissione svolge un monitoraggio periodico sullo stato di avanzamento della banda larga negli Stati membri e aggrega le informazioni a livello dell’UE. Tuttavia, le direzioni generali della Commissione non attuano un monitoraggio comune per favorire il conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020 in materia di banda larga.

32

Il personale della DG CNECT effettua visite negli Stati membri con cadenza annuale e produce reportistica sul mercato e sulla regolamentazione, quali l’indice dell’economia e della società digitali (Digital Economy and Society Index, DESI) e la relazione sui progressi del settore digitale in Europa (EDPR). Questi documenti permettono agli Stati membri di confrontare i risultati ottenuti nel tempo e rispetto agli altri Stati membri. Sebbene la Commissione raccolga i dati pertinenti e li comunichi nelle EDPR e nei corrispondenti documenti precedenti, gli indicatori di connettività rilevati nel DESI non includono il target 3 (50 % delle famiglie con abbonamenti a connessioni superiori a 100 Mbps).

33

Il monitoraggio della DG REGIO, basato sugli indicatori definiti per ciascun programma operativo, avviene attraverso i comitati di sorveglianza, in cui la Commissione svolge un ruolo di consulenza, e le relazioni annuali di attuazione. L’indicatore comune di realizzazione definito dalla Commissione per la spesa a titolo del FESR non consente di monitorare i progressi compiuti verso il conseguimento di nessuno dei tre target stabiliti dall’agenda digitale per il 2020, dal momento che è definito come “nuclei familiari aggiuntivi dotati di accesso alla banda larga con velocità pari ad almeno 30 Mbps” e che non sussiste una scomposizione tra banda larga veloce (oltre 30 Mbps) e banda larga ultraveloce (oltre 100 Mbps). Ciò vale anche nel caso del FEASR, per il quale la DG AGRI ha definito l’indicatore di realizzazione come “popolazione che beneficia di migliori servizi/infrastrutture (tecnologia dell’informazione o altro)”. Sia per il FESR che per il FEASR, gli indicatori comuni non operano una distinzione tra banda larga veloce e ultraveloce.

34

Dall’esame della Corte negli Stati membri selezionati è emersa una serie di ritardi che pregiudicano il conseguimento dei target UE per il 2020. Nel caso dell’Irlanda, l’attuazione del piano nazionale per la banda larga ha registrato ritardi dal 2015. In Germania, i negoziati sul prodotto per l’accesso disaggregato virtuale alla rete locale (virtual unbundled local access, VULA) (cfr. paragrafo 48) si sono protratti a lungo, a potenziale detrimento della concorrenza. Infine, nel caso della Polonia, il monitoraggio dei programmi operativi non ha messo in evidenza la questione del sottoutilizzo dell’infrastruttura dorsale (cfr. paragrafi 76-78). Al momento dell’audit, nessuna di queste tre carenze era stata esplicitamente individuata dal monitoraggio della Commissione, né era stata intrapresa alcuna azione correttiva dalle autorità interessate degli Stati membri.

Tutti gli Stati membri hanno sviluppato strategie per la banda larga, ma in quelli esaminati si sono riscontrate debolezze

35

La Corte ha verificato se gli Stati membri avessero definito strategie con obiettivi stabiliti sulla base degli obiettivi della strategia Europa 2020 in materia di banda larga e se avessero individuato in maniera esauriente le risorse disponibili, le fonti di finanziamento e le responsabilità di attuazione. La Corte ha inoltre esaminato se gli Stati membri avessero fornito un’analisi che giustificasse la scelta della tecnologia (fibra ottica, linea telefonica di rame, cavo coassiale, antenna o satellite), per le diverse parti della rete di accesso alla banda larga (cfr. paragrafo 3).

Tutti gli Stati membri hanno definito strategie, ma in ritardo e i valori-obiettivo non erano sempre coerenti con quelli della strategia Europa 2020

Tempistica delle strategie
36

Nell’ambito dell’iniziativa faro dell’UE “Un’agenda digitale europea” (cfr. paragrafo 6), gli Stati membri erano chiamati a elaborare e rendere operativi, entro il 2012, piani nazionali per la banda larga per raggiungere gli obiettivi in materia di copertura, velocità e utilizzo definiti nella strategia Europa 2020.

37

La Corte ha riscontrato che tutti gli Stati membri esaminati hanno elaborato strategie per la banda larga, ma solo l’Irlanda ha stilato la propria entro la scadenza del 2012 (cfr. tabella 3). Gli altri quattro Stati membri hanno pubblicato le rispettive strategie nel 2014 e nel 2015. L’Irlanda ha riveduto la propria strategia alla fine del 2015 in ragione dei fallimenti del mercato individuati. L’adozione tardiva delle strategie degli Stati membri ha ridotto il tempo a disposizione per l’attuazione da otto a cinque-sei anni, rendendo potenzialmente più difficile per tali Stati membri raggiungere entro il 2020 i valori-obiettivo in termini di ampliamento della copertura con la banda larga.

Tabella 3

Date di pubblicazione delle strategie

Stato membro Data di pubblicazione della strategia
Irlanda Agosto 2012: piano nazionale per la banda larga. In seguito riveduto nel dicembre 2015
Polonia Gennaio 2014: piano nazionale per la banda larga
Germania Agosto 2014: agenda digitale per il periodo 2014-2017
Ungheria Dicembre 2014: strategia nazionale per l’informazione e la comunicazione
Italia Marzo 2015: Strategia italiana per la banda larga ultralarga
Coerenza con gli obiettivi della strategia Europa 2020
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La Corte ha esaminato se gli Stati membri avessero fissato obiettivi sulla base degli obiettivi della strategia Europa 2020 in materia di banda larga. Come evidenziato nella tabella 4, si è rilevato che tutti gli Stati membri esaminati hanno incluso, nelle rispettive strategie, i target 1 e 2 riguardanti la copertura con connessioni, rispettivamente, a banda larga di base e a banda larga veloce. Per quattro dei cinque Stati membri esaminati, il target 1 era già stato raggiunto quando sono state pubblicate le strategie. In alcuni casi, i valori-obiettivo fissati erano più ambiziosi di quelli previsti dalla strategia Europa 2020:

  • in Germania, con riferimento al target 2, si intende coprire il 100 % della popolazione con velocità di 50 Mbps entro il 2018, anziché con velocità di 30 Mbps entro il 2020;
  • in Ungheria, per il target 2, si mira a fornire un servizio Internet da almeno 30 Mbps accessibile a ogni famiglia entro il 2018, anziché entro il 2020.

Tabella 4

Target degli Stati membri esaminati in materia di banda larga rispetto ai target della strategia Europa 2020

Target Germania Ungheria Irlanda Italia Polonia
Target 1: banda larga di base per l’intera popolazione entro il 2013 ✓✓
Target 2: copertura dell’intera popolazione con connessioni da 30 Mbps entro il 2020 ✓✓ ✓✓
Target 3: abbonamento di oltre il 50 % dei nuclei familiari a una connessione da 100 Mbps entro il 2020 ~ ~ ~

Legenda:  : target identico; ✓✓ : target più ambizioso; ~ target in termini di copertura ma non di utilizzo;  nessun target.

39

Alcune strategie degli Stati membri presentavano target più dettagliati rispetto a quelli fissati ad alto livello nella strategia Europa 2020. In Ungheria la strategia fissava valori-obiettivo aggiuntivi per la velocità minima di scaricamento e caricamento pari, rispettivamente, a 7,5 e 1,7 Mbps. In Irlanda, il documento strategico fissava la velocità minima di scaricamento a 30 Mbps e comprendeva ulteriori target relativi, ad esempio, alla velocità minima di caricamento e alla disponibilità del servizio.

40

Nessuno degli Stati membri esaminati ha previsto nella propria strategia un valore-obiettivo nazionale relativo al target 3, ossia l’utilizzo da parte del 50 % dei nuclei familiari di una connessione a banda larga ultraveloce di almeno 100 Mbps. L’Ungheria, la Polonia e l’Italia comprendevano valori-obiettivo per la copertura delle famiglie con connessioni a 100 Mbps (la copertura è una condizione necessaria, ma non sufficiente, per conseguire il target relativo all’utilizzo). In Italia, il target è di offrire una connessione da almeno 100 Mbps all’85 % della popolazione e a tutti gli edifici pubblici, nonché alle aree industriali, agli snodi logistici e alle aree di maggior interesse economico. Sebbene la strategia italiana non preveda un target di utilizzo, ne comprendeva uno invece il piano di investimento, che illustra come si intende attuare la strategia. In Ungheria e Polonia, si mira a far sì che il 50 % delle famiglie abbia accesso a servizi con velocità di almeno 100 Mbps entro il 2020.

Non sempre le strategie degli Stati membri in esame trasmesse alla Commissione erano complete

41

Al fine di garantire la presenza delle condizioni necessarie per un uso efficace ed efficiente dei Fondi strutturali e di investimento europei, la Commissione ha elaborato condizionalità ex ante per il periodo di programmazione 2014-2020. Come condizione per il finanziamento, gli Stati membri erano tenuti a determinare se le condizionalità ex ante applicabili erano soddisfatte e a documentare tale accertamento nei rispettivi accordi di partenariato22 o programmi operativi (PO) (oppure a disporre di piani per farlo entro la fine del 2016)23.

42

Le condizionalità ex ante connesse all’infrastruttura della banda larga si applicavano agli Stati membri che intendevano avvalersi del cofinanziamento del FESR e prevedevano che questi disponessero di un piano nazionale o regionale per la banda larga contenente:

  • un piano di investimenti in infrastrutture basato su un’analisi economica che tenga conto delle infrastrutture private e pubbliche esistenti e degli investimenti programmati;
  • modelli di investimento sostenibili che promuovano la concorrenza e offrano accesso a infrastrutture e servizi aperti, a prezzi abbordabili, di qualità e in grado di soddisfare esigenze future, in conformità della normativa in materia di concorrenza e di aiuti di Stato;
  • misure per stimolare gli investimenti privati24.
43

Secondo tutti i cinque Stati membri in esame, le condizionalità ex ante in materia di banda larga erano soddisfatte. Anche la Commissione, in occasione dell’analisi degli accordi di partenariato e dei programmi operativi, ha giudicato che gli Stati membri avessero ottemperato a tale condizione. La Corte invece ha rilevato debolezze concernenti i piani degli Stati membri per gli investimenti in infrastrutture. In primo luogo, come già indicato al paragrafo 40, nessuno degli Stati membri esaminati disponeva di target nelle rispettive strategie per l’utilizzo di connessioni da 100 Mbps, terzo obiettivo della strategia Europa 2020 in materia di banda larga. In secondo luogo, il piano della Germania per la banda larga era incompleto.

44

In Germania, un elemento importante della strategia per la banda larga risiedeva nella mappatura della banda larga, processo che ha avuto inizio nel 2010. Se mancano dati di buona qualità in esito a questo processo, che consentano di individuare dove siano probabili investimenti del settore privato e dove sia necessario un maggiore intervento pubblico, le autorità non sono in grado di sviluppare il piano globale di investimenti in infrastrutture previsto dalle condizionalità ex ante. La qualità dei dati di mappatura della banda larga è notevolmente migliorata da quando il processo ha avuto inizio nel 2010, ma non è sempre soddisfacente, poiché i maggiori operatori della banda larga non aggiornano le mappe con la stessa velocità con cui dispiegano la rete.

Non tutti gli Stati membri esaminati hanno affrontato le sfide connesse alle proprie infrastrutture preesistenti

45

Ciascuno degli Stati membri esaminati si trova ad agire nel proprio specifico contesto tecnologico, concorrenziale e giuridico; ciò influisce sul modo in cui ciascuno si sta adoperando per conseguire gli obiettivi della strategia Europa 2020. In Polonia e Ungheria, l’infrastruttura già esistente di linee in rame per sistemi telefonici è relativamente poco sviluppata. Quando le autorità pubbliche hanno utilizzato il modello volto a colmare il deficit di finanziamento per le gare d’appalto pubblico relative alle infrastrutture a banda larga (cfr. riquadro 6), solitamente ne è risultato il ricorso a soluzioni via cavo e con fibra ottica.

Riquadro 6

Sostegno del settore pubblico alla banda larga

Secondo la Commissione25 esistono quattro modelli di sostegno del settore pubblico alla banda larga:

  • investimenti diretti (modello degli investimenti comunali sottoposti a gestione pubblica): il dispiegamento e il funzionamento della rete sono controllati da un ente pubblico e la rete è a disposizione di tutti gli operatori (soluzione nota come rete ad accesso libero all’ingrosso o wholesale);
  • investimenti indiretti (modello degli investimenti comunali sottoposti a gestione privata): una società privata assegnataria di un appalto pubblico sviluppa una rete aperta tramite la quale gli operatori possono offrire i propri servizi ai singoli clienti;
  • sostegno alle iniziative di tipo partecipativo (modello partecipativo per la banda larga): è adottato un approccio dal basso verso l’alto, per cui il dispiegamento della banda larga avviene su iniziativa privata con il coinvolgimento dei cittadini locali;
  • sovvenzione agli operatori (modello volto a colmare il deficit di finanziamento): un’autorità pubblica fornisce i finanziamenti necessari per colmare il divario d’investimento tra quanto è commercialmente conveniente per il settore privato e quanto occorre per mettere a disposizione infrastrutture adeguate.
46

In Germania, Italia e Irlanda l’infrastruttura già esistente di linee in rame è ben sviluppata. In Germania e Italia, quando si è fatto ricorso al modello volto a colmare il deficit di finanziamento nelle gare d’appalto pubbliche per le infrastrutture a banda larga, la tendenza era di avvalersi dell’infrastruttura delle linee in rame di proprietà dell’operatore storico (ossia l’operatore nazionale delle telecomunicazioni già esistente in passato). In Irlanda, per l’appalto pubblico relativo al piano nazionale per la banda larga è utilizzato il modello volto a colmare il deficit di finanziamento, ma la procedura di gara è concepita in modo tale da non incentivare, in ragione dei requisiti di velocità, l’uso delle linee in rame. In Italia, le autorità hanno deciso nel 2016 di utilizzare il modello di investimento diretto per gli appalti pubblici al fine di dispiegare la banda larga tramite una rete ad accesso libero wholesale). La conseguenza è stata l’aumentato ricorso a soluzioni basate sulla fibra ottica e dell’accesso a infrastrutture e servizi a prezzi accessibili.

47

In Germania, l’operatore storico fa ampio uso della tecnologia del vectoring per migliorare la copertura della banda larga. Si tratta di una tecnologia che consente di aumentare la velocità sulle linee in rame. Con il vectoring sono attualmente realizzabili velocità comprese tra 60 e 100 Mbps. In futuro, è possibile che si raggiungano velocità di scaricamento superiori a 100 Mbps.

48

Il vectoring ha il vantaggio di essere meno costoso rispetto alla realizzazione di nuove infrastrutture. Presenta però anche limiti. Innanzitutto, le velocità dichiarate riguardano un numero limitato di utenti, ossia la velocità diminuisce all’aumentare degli utenti connessi. In secondo luogo, si tratta di una soluzione a breve termine: non è in grado di soddisfare esigenze future quanto la fibra ottica o il cavo coassiale. Sebbene possa bastare per raggiungere gli obiettivi di Europa 2020, il vectoring è probabilmente insufficiente per le ambizioni della società dei Gigabit per il 2025, quando saranno richieste velocità da 1 Gbps (cfr. paragrafo 8). In terzo luogo, il presupposto per il vectoring è che solo un prestatore ha l’accesso fisico esclusivo all’ultimo miglio (cfr. grafico 1), il che limita potenzialmente la concorrenza. Per affrontare questo problema, a seguito di discussioni approfondite con la Commissione, nel settembre 2016 la Germania ha notificato l’intenzione di utilizzare un prodotto per l’accesso disaggregato virtuale alla rete locale virtuale (virtual unbundled local access product, VULA) per quanto riguarda la realizzazione di un’infrastruttura per la banda larga finanziata con fondi pubblici (cfr. riquadro 7).

Riquadro 7

La regolamentazione del vectoring attraverso il VULA in Germania

Un prodotto VULA impone all’operatore di rete di trasportare il traffico dati dei concorrenti a condizioni analoghe a quelle di cui questi ultimi avrebbero beneficiato tramite l’accesso fisico alle linee in rame. Per i concorrenti resta così aperta la possibilità di proporre alla propria clientela offerte diversificate per l’Internet ad alta velocità anche quando dall’operatore di rete viene utilizzato il vectoring.

Nel settembre 2016, la Germania ha notificato alla Commissione tre prodotti VULA proposti dalle società di telecomunicazioni per i rispettivi progetti di diffusione della banda larga nel quadro del regime nazionale ad essa relativo. Nella decisione pubblicata nell’agosto 2017, la Commissione ha espresso il parere che l’introduzione di prodotti VULA possa compensare gli effetti negativi del vectoring per l’infrastruttura della banda larga realizzata con finanziamenti pubblici.

Tuttavia, la soluzione VULA è complessa e, secondo alcuni esperti, costituisce un passo indietro. Gli operatori alternativi possono avvalersi solo dei servizi offerti dall’operatore storico, in quanto i loro nuovi prodotti non sono compatibili con il livello dei servizi. Di conseguenza, spesso decidono di installare reti in fibra, avendo osservato che la costruzione di una propria infrastruttura è più conveniente in termini commerciali (cfr. anche paragrafo 66).

Diversi fattori hanno limitato i progressi degli Stati membri nel conseguimento dei target per la banda larga

49

La Corte ha esaminato l’attuazione dei piani per la banda larga negli Stati membri al fine di individuare i fattori che limitano i progressi degli Stati membri nel conseguimento dei valori-obiettivo in questo ambito. Si è prestata particolare attenzione al finanziamento nelle zone rurali, al quadro normativo e al contesto concorrenziale posti in essere, nonché al coordinamento tra periodi di programmazione e fonti di finanziamento diversi.

In alcuni Stati membri il finanziamento nelle zone rurali e nelle zone suburbane non è stato affrontato in maniera adeguata

50

La Corte ha valutato se gli Stati membri e la BEI avessero analizzato le esigenze in termini di banda larga nelle diverse zone (zone urbane, suburbane e rurali26). È stato altresì verificato se avessero individuato e destinato le opportune fonti di finanziamento per intervenire in ciascuna zona a seconda delle sue caratteristiche specifiche, garantendo così la complementarità ed evitando le sovrapposizioni.

51

Come illustrato nel paragrafo 9, si è stimato che per conseguire i target per il 2020 in materia di banda larga fossero necessari fino a 250 miliardi di euro nel 2013. La BEI ha inoltre stimato che metà dei costi riguardassero le zone rurali, dove vive il 20 % della popolazione.

Gli Stati membri esaminati
52

Gli operatori privati assicurano la maggior parte degli investimenti per la banda larga. Il resto del finanziamento, cosiddetto “deficit di finanziamento”, è stabilito a livello nazionale. Quattro degli Stati membri esaminati (Ungheria, Irlanda, Italia e Polonia) hanno determinato il deficit di finanziamento. Benché tutti gli Stati membri esaminati si siano avvalsi di fondi UE, la maggior parte del sostegno pubblico per la banda larga proviene dai bilanci nazionali27, tranne nel caso di Polonia e Ungheria. Tre dei cinque Stati membri esaminati hanno individuato zone in cui la velocità della banda larga è insufficiente e hanno accantonato finanziamenti dai fondi SIE e pubblici.

53

La Corte ha rilevato che, tra gli Stati membri che avevano determinato il deficit di finanziamento, solo l’Ungheria e l’Italia avevano destinato risorse sufficienti per conseguire una copertura con la banda larga veloce per tutte le famiglie. Le autorità ungheresi hanno effettuato un esercizio di mappatura della banda larga negli anni 2014-2015 e hanno stabilito che andavano coperti 883 000 immobili. Gli operatori privati si sono impegnati a coprirne 384 000, lasciandone poco meno di 500 000 all’intervento pubblico. Le autorità hanno predisposto vari inviti a presentare proposte e stanziato 164 milioni di euro a titolo del FESR e 29 milioni di euro a carico del bilancio nazionale per sovvenzionare gli operatori, tramite il modello volto a finanziare il deficit di finanziamento, offrendo quindi un sostegno finanziario complessivo di 193 milioni di euro con 240 milioni di euro di investimenti totali, compresi i finanziamenti privati.

54

Le autorità italiane hanno effettuato un esercizio di mappatura tra il 2016 e il 2017 e hanno impegnato 3 miliardi di euro per finanziare la banda larga in tutte le zone dove non era conveniente investire sotto il profilo commerciale. Le autorità hanno deciso nel 2016 di utilizzare il modello degli investimenti diretti (cfr. riquadro 6) al fine di creare una rete ad accesso libero wholesale. Al momento dell’audit, la ripartizione dei finanziamenti da fonti pubbliche non era ancora completata, ma si stimava che 1,4 miliardi di euro fossero a valere sul FESR e sul FEASR (compresi i cofinanziamenti nazionali) e 1,6 miliardi di euro provenissero da altre fonti nazionali.

55

In Irlanda, il processo di mappatura iniziato nel 2013 ha definito il settore di intervento oggetto del piano nazionale per la banda larga, inizialmente riguardante 757 000 immobili. La mappatura è stata ultimata nell’aprile 2017: nel settore di intervento pubblico rientravano 540 000 immobili, poiché l’operatore storico aveva deciso di coprirne 300 000 ed erano stati aggiunti ulteriori immobili. L’importo destinato dal governo irlandese alla diffusione della banda larga ammontava a 275 milioni di euro per il periodo 2016-2021, di cui 75 milioni di euro a titolo del FESR. Sebbene la procedura di gara non fosse conclusa al momento dell’audit, è altamente improbabile che tale somma sia sufficiente a colmare il deficit di finanziamento. Inoltre, tra settembre 2017 e gennaio 2018, due dei tre offerenti rimasti hanno deciso di ritirarsi dalla procedura. A marzo 2018, non è ancora chiaro quale impatto avrà su costi e tempistica di dispiegamento della banda larga il fatto che sia rimasto un solo offerente in gara.

56

In Germania, le autorità non hanno determinato il costo totale per offrire a tutte le famiglie connessioni con velocità superiori a 30 Mbps e, pertanto, non hanno affrontato a livello centrale il deficit di investimenti28. Il governo tedesco ha accantonato oltre 4 miliardi di euro a titolo del programma federale per la banda larga per il periodo 2014-2017 allo scopo di finanziare progetti comunali per la banda larga. I 16 Stati federali (Länder) e la banca federale per gli investimenti29 hanno i propri programmi di finanziamento30. Inoltre, i fondi UE per la banda larga ammontano a 362 milioni di euro: 225 milioni di euro a valere sul FEASR e 137 milioni di euro a valere sul FESR. Infine, dal 2014 la BEI ha concesso sei prestiti per un ammontare complessivo di 2,2 miliardi di euro. Tuttavia, in assenza di un’analisi del deficit di finanziamento da parte delle autorità tedesche, non è chiaro se questo livello di sostegno pubblico sarà sufficiente per conseguire il 100 % di copertura con connessioni da 30 Mbps.

57

In Polonia, il programma nazionale per la banda larga, pubblicato nel gennaio 2014, stimava che dovessero avere ancora accesso alla banda larga veloce 5,7 milioni di famiglie, per un costo totale di 4,3 miliardi di euro. Gli operatori privati avrebbero provveduto a 3,1 milioni di famiglie nelle zone in cui era conveniente investire dal punto di vista commerciale, a un costo di 2-3 miliardi di euro. Nel piano nazionale per la banda larga, si stima che i fondi FESR messi a disposizione per il PO Polonia digitale si collochino tra gli 1,3 e i 2,2 miliardi di euro. Al momento dell’audit, tuttavia, due degli strumenti nazionali di finanziamento previsti nel piano suddetto31 non erano posti in essere e non erano state individuate nuove fonti di finanziamento potenziali per lo sviluppo della banda larga. Al gennaio 2018, erano stati indetti tre inviti a presentare proposte per il PO Polonia digitale ed era stato realizzato uno strumento finanziario. Stando a quanto rilevato dalla Corte, si stima che, sebbene la maggior parte dei fondi del FESR siano già impegnati, possano rimanere disconnessi 1,3 milioni di famiglie, tra le più difficili da collegare, se non si reperiscono ulteriori fonti di finanziamento.

Finanziamenti della BEI
58

Nei piani operativi per i periodi 2014-2016 e 2017-2019, la strategia della BEI tiene conto dei tre obiettivi dell’agenda digitale europea in materia di banda larga. Per finanziare l’infrastruttura della banda larga, la BEI può utilizzare una serie di prestiti e strumenti finanziari, a seconda delle dimensioni dei progetti e dei livelli di rischio. Il Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) mira a finanziare progetti più rischiosi di medie e grandi dimensioni (rispettivamente, 15-50 milioni di euro e 50 milioni di euro). Il Fondo relativo alla banda larga per collegare l’Europa (CEBF), non operativo a fine dicembre 2017, è concepito per erogare fino a 30 milioni di euro di finanziamenti a favore di progetti più piccoli.

59

Dal 2015 al 2017, la BEI ha fornito 2,0 miliardi di euro a titolo del FEIS per finanziare progetti connessi alla banda larga. La Corte ha esaminato un progetto finanziato tramite il FEIS, pari a circa un quarto di tale importo: il prestito a titolo del FEIS si elevava a 500 milioni di euro a fronte di un costo totale del progetto pari a 1,8 miliardi di euro. Il progetto intendeva accrescere la copertura della banda larga attraverso l’utilizzo della fibra ottica.

60

Sono state rilevate tre gravi debolezze in relazione a questo progetto. In primo luogo, il progetto non si concentrava sulle zone mal servite, bensì offriva una maggiore copertura con la banda larga ad alta velocità soprattutto in zone già vantaggiose sotto il profilo commerciale, quali le città. In secondo luogo, la Corte non ha rinvenuto elementi comprovanti che il FEIS fosse il migliore strumento di finanziamento. In effetti, questo progetto avrebbe potuto essere finanziato con un prestito della BEI in ragione della sua entità e delle zone in cui veniva dispiegata la banda larga. In terzo luogo, per talune zone, il progetto aveva già ricevuto quasi 400 milioni di euro di sovvenzioni dal FESR, con una conseguente riduzione del rischio per la BEI.

61

La dotazione prevista per il CEBF è di circa 500 milioni di euro: 100 milioni di euro provengono dalla Commissione attraverso l’MCE32, 140 milioni di euro dalla BEI (fondi propri e FEIS), 150 milioni di euro da altre istituzioni finanziarie internazionali e banche di promozione nazionali33, nonché un importo-obiettivo di almeno 100 milioni di euro da investitori privati. Al momento dell’audit, era in programma che il CEBF divenisse operativo agli inizi del 2018. Il CEBF è concepito per finanziare progetti di banda larga su scala ridotta e a più alto rischio in zone mal servite, mediante titoli azionari e quasi azionari. I progetti più piccoli potrebbero essere aggregati al fine di raggiungere una massa critica e beneficiare del sostegno del CEBF.

62

Il CEBF si propone di investire in circa 7-12 progetti per la banda larga ogni anno dal 2017 al 2021, in 20 paesi. Dovrebbe favorire il dispiegamento della banda larga a ulteriori 3-6 milioni di famiglie. Il CEBF è concepito in modo da integrare gli altri strumenti di finanziamento messi a disposizione dalla BEI, concentrandosi su progetti più piccoli. Tuttavia, con circa 500 milioni di euro come dotazione-obiettivo, potrà dare solo un contributo limitato agli investimenti necessari nelle zone con scarsa copertura della banda larga.

Il quadro giuridico e il contesto concorrenziale creano problemi in alcuni Stati membri

63

La Corte ha esaminato se gli Stati membri avessero posto in essere un adeguato contesto giuridico e di regolamentazione, studiato per promuovere la concorrenza per i servizi a banda larga, in linea con la pertinente normativa dell’UE. Ha quindi analizzato ciascuno Stato membro in esame alla luce:

  • della raccomandazione della Commissione relativa all’accesso regolamentato alle reti di “accesso di nuova generazione”34,
  • della direttiva relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica35,
  • della raccomandazione della Commissione relativa all’applicazione coerente degli obblighi di non discriminazione e delle metodologie di determinazione dei costi per promuovere la concorrenza e migliorare il contesto per gli investimenti in banda larga36.
64

La Corte ha constatato che Ungheria, Italia e Polonia disponevano di un quadro di regolamentazione e di un contesto competitivo per la banda larga. Nel caso di Irlanda e Germania, la Corte ha riscontrato debolezze che determinano problemi di concorrenza.

65

In Irlanda la ComReg, l’autorità nazionale di regolamentazione, ha registrato nel 2015 e nel 2016 svariati reclami provenienti da operatori in relazione all’accesso alla rete e ai prezzi connessi, in casi a partire dal 2010. Il processo di analisi dei reclami è stato lungo e, in alcuni casi, si è tradotto in un’azione legale (i cui risultati non erano noti al momento dell’audit), dal momento che l’operatore storico non ha rispettato la decisione o la misura correttiva. La capacità dell’Irlanda di far rispettare le decisioni normative e le misure correttive era dunque limitata. La Corte prende atto del fatto che la ComReg sta cercando di aumentare i propri poteri.

66

In Germania, la Corte ha individuato tre debolezze che inficiano l’ambiente concorrenziale.

  • Nonostante l’obbligo giuridico vigente da oltre quattro anni di facilitare il cambio di operatore, il cambio di fornitore della connessione a banda larga (come dimostra il numero di denunce pervenute all’autorità nazionale di regolamentazione) rimane problematico per i clienti, in quanto è lungo e spesso provoca interruzioni del servizio.
  • Da un test indipendente effettuato nel 2015 e nel 2016, è emerso che solo il 12 % degli utenti beneficiava della velocità massima di trasferimento dati indicata nel contratto37.
  • Gli operatori alternativi deplorano il tipo di servizi che possono offrire mediante VULA, il metodo di regolamentazione della tecnologia di vectoring (cfr. paragrafi 47-48). Di conseguenza, alcuni operatori hanno deciso di costruire la propria rete in fibra ottica.
Aiuti di Stato per gli investimenti in banda larga
67

Gli investimenti pubblici nella banda larga da parte degli Stati membri, al pari di altre forme di investimento, sono soggetti alle norme sugli aiuti di Stato, volte a limitare eventuali distorsioni della concorrenza dovute al sostegno del settore pubblico38. Gli orientamenti in materia di aiuti di Stato sono stati adottati nel 2009 e riveduti nel gennaio 2013. Essi definiscono la portata dell’intervento statale ammissibile per la banda larga in relazione a velocità di 30 Mbps, differenziando le aree in nere, grigie o bianche, a seconda del grado di concorrenza per garantire la copertura39. Le aree bianche sono, in linea di principio, ammissibili agli aiuti di Stato. Nelle aree grigie la Commissione deve effettuare un’analisi più approfondita per verificare se l’intervento dello Stato sia necessario. Nelle aree nere i servizi a banda larga sono offerti in condizioni di concorrenza e gli aiuti di Stato sono consentiti soltanto a determinate condizioni, tra le quali anche se assicurano o meno un “salto di qualità” nella prestazione dei servizi.

68

Stando alla posizione della Commissione, questi orientamenti, pur facendo riferimento all’agenda digitale che indica specificamente velocità di 30 Mbps, sono applicabili anche a velocità di 100 Mbps e agli obiettivi della società dei Gigabit. Alcuni Stati membri interpretano tuttavia in maniera diversa gli orientamenti in materia di aiuti di Stato, ritenendo che il finanziamento pubblico sia proibito quando l’intervento determina un aumento della velocità oltre i 30 Mbps nelle aree nere e grigie. Tale diversità di interpretazione ha portato gli Stati membri a scegliere di non utilizzare gli investimenti pubblici a sostegno degli operatori in dette aree.

Spiazzamento degli investimenti pubblici
69

Gli operatori attualmente non sono soggetti ad alcun obbligo giuridico di realizzare i piani di sviluppo stilati durante il processo di mappatura. Un operatore può decidere di non dispiegare la banda larga in un’area in cui aveva previsto di investire. Per contro, può anche decidere di introdurla in un’area in cui precedentemente aveva programmato di non investire, spiazzando potenzialmente gli investimenti pubblici (cfr. riquadro 8). In entrambi i casi si generano ritardi nella copertura con la banda larga nelle aree a fallimento di mercato.

Riquadro 8

Spiazzamento delle infrastrutture pubbliche a causa di investimenti privati in zone mal servite

Dopo aver ultimato l’individuazione delle zone a fallimento di mercato, alcuni Stati membri hanno cercato, tramite accordi con gli operatori, di garantire finanziamenti privati dove era conveniente dal punto di vista commerciale. Tuttavia i risultati della mappatura non sono vincolanti in tutti gli Stati membri e la consultazione pubblica sulle aree bianche e grigie richiede tempi molto lunghi. In un caso in Germania, l’operatore storico ha deciso di investire in aree precedentemente classificate “a fallimento di mercato” quando erano previsti o avevano avuto inizio investimenti pubblici. L’operatore storico ha scelto di collegare gli immobili più redditizi (esempio di “scelta di comodo”). Di conseguenza, tramite il progetto sovvenzionato con fondi pubblici sono rimasti da collegare gli immobili più difficili e costosi, aumentando il costo del sostegno pubblico.

Alcuni Stati membri hanno migliorato il processo di coordinamento degli investimenti nella banda larga, ma in uno Stato membro esaminato è stata riscontrata una mancanza di coordinamento tra i periodi di programmazione

70

La Corte ha verificato se gli Stati membri avessero gestito e coordinato i progetti in materia di banda larga al giusto livello, nonché se avessero assicurato economie di scala, unitamente a un’adeguata capacità tecnica e amministrativa. La Corte ha inoltre appurato se gli Stati membri avessero coordinato le proprie misure da un periodo di programmazione all’altro onde contribuire al meglio alla strategia che avevano definito.

Coordinamento dei processi di investimento nella banda larga
71

In tre degli Stati membri esaminati (Irlanda, Italia e Ungheria), la Corte ha rilevato che il livello appropriato di coordinamento ha sostenuto il dispiegamento della banda larga e ha consentito economie di scala. Ad esempio, in Irlanda, l’attuazione del piano nazionale per la banda larga è sottoposta alla supervisione del dipartimento per le comunicazioni, l’azione per il clima e l’ambiente (Department of Communications, Climate Action and Environment, DCCAE). Il DCCAE assicura l’attuazione della strategia in materia di banda larga con le sovvenzioni pubbliche (a titolo del FESR e del bilancio nazionale) e gestisce le relative procedure di appalto a livello nazionale.

72

In Italia, nel periodo di programmazione 2007-2013, le fonti di finanziamento per la banda larga non erano coordinate tra FESR, FEASR e fondi nazionali per i primi esercizi. Nel periodo di programmazione 2014-2020, l’attuazione del piano nazionale per la banda larga è responsabilità di un’unica entità, Infratel, una società interamente controllata dal ministero dello Sviluppo economico. Infratel è incaricata dell’attuazione e del monitoraggio del piano nazionale per la banda larga, ivi compresa la gestione delle procedure di appalto. Coordina inoltre i finanziamenti provenienti dalle fonti nazionali e regionali, dal FESR e dal FEASR. Le varie fonti di sostegno finanziario stanno così contribuendo in modo coordinato al conseguimento dei valori-obiettivo per la banda larga.

73

In Ungheria, il governo ha stilato un piano nazionale per la banda larga nel 2014 (strategia nazionale per l’informazione e la comunicazione) e nel 2015 è stato varato il programma per Internet superveloce (SZIP) al fine di garantire il dispiegamento della banda larga veloce. Per il dispiegamento dell’infrastruttura della banda larga, il FESR e i finanziamenti nazionali sono gestiti a livello centrale per il periodo di programmazione 2014-2020.

74

In Polonia, la Corte ha rilevato un miglioramento nel coordinamento delle fonti di finanziamento. Nel periodo di programmazione 2007-2013 si è utilizzato il FESR in concomitanza con finanziamenti nazionali. Benché fossero tracciate chiare linee di demarcazione tra i PO nazionali e regionali, vi sono stati ritardi nella notifica del regime di aiuto per l’infrastruttura dorsale in ciascun PO regionale, il che ha ritardato a sua volta l’attuazione dell’“ultimo miglio”. Nel periodo 2014-2020, dal momento che il sostegno viene erogato nell’ambito di un unico PO FESR, la Corte non ha riscontrato problemi di sovrapposizione.

75

In Germania, la Corte ha riscontrato una mancanza di coordinamento nell’utilizzo delle varie fonti di finanziamento. Il dispiegamento della banda larga è responsabilità regionale (dei Länder) e comunale, mentre il sostegno finanziario è stabilito a livello nazionale e regionale: ne discende un’infrastruttura frammentata della banda larga. In aggiunta ai fondi dell’UE messi a disposizione attraverso due programmi FEASR e otto programmi FESR nonché ai fondi federali del piano nazionale relativo all’agenda digitale per il periodo 2014-2017, i 16 Länder e la banca federale per gli investimenti40 dispongono di propri programmi di finanziamento (cfr. paragrafo 56). A fine dicembre 2017, benché fossero stati assegnati oltre 3 miliardi di euro alle amministrazioni regionali, non era stato portato a termine alcun progetto.

Il coordinamento tra i vari periodi di programmazione in Polonia
76

In Polonia, la Corte ha constatato che le autorità non sono riuscite ad assicurare un uso coordinato dei fondi nel periodo di programmazione passato e in quello attuale.

77

Nel periodo di programmazione 2007-2013, sono stati utilizzati 240 milioni di euro di finanziamenti UE per la costruzione di infrastrutture per la banda larga in zone mal servite appartenenti a cinque regioni diverse della Polonia orientale, per un costo totale dei progetti pari a 347 milioni di euro. I progetti sono stati trattati come grandi progetti e approvati direttamente dalla Commissione. Inoltre, hanno fatto oggetto di una decisione della Commissione in materia di aiuti di Stato. Secondo le autorità nazionali e regionali, le connessioni dell’ultimo miglio sarebbero stato effettuate direttamente da operatori privati oppure tali operatori avrebbero goduto del sostegno finanziario del PO Polonia digitale nel periodo di programmazione 2014-2020.

78

Tuttavia, gli inviti a presentare proposte per il PO Polonia digitale non incentivavano gli offerenti a collegarsi all’infrastruttura dorsale finanziata nel periodo 2007-2013. Al momento dell’audit, nel giugno 2017, veniva utilizzato meno dell’1 % della capacità della dorsale. Non sono stati forniti elementi probatori di azioni efficaci intraprese dalla Polonia per ovviare a questo sottoutilizzo.

Conclusioni e raccomandazioni

79

La Corte conclude che, nonostante i progressi, non tutti i valori-obiettivo fissati per la banda larga saranno raggiunti entro il 2020. Tutti gli Stati membri hanno raggiunto la copertura con banda larga di base entro il 2016. È possibile che due dei cinque Stati membri esaminati conseguano il target riguardante la copertura con connessioni da 30 Mbps entro il 2020, ma le zone rurali continuano a costituire un problema nella maggior parte degli Stati membri. Infine, è probabile che nessuno degli Stati membri esaminati raggiunga il target relativo all’utilizzo entro il 2020, ma è possibile che tre di essi, sulla base dei piani attuali, si trovino sulla buona strada per raggiungere i valori-obiettivo fissati per il 2025. Il sostegno fornito dalla Commissione europea è stato valutato positivamente dagli Stati membri, ma le attività di monitoraggio da essa espletate non sono coordinate fra le varie direzioni generali (paragrafi 16-34).

80

Anche se tutti gli Stati membri hanno sviluppato strategie per la banda larga, alcune sono state pubblicate oltre il termine del 2012 e si sono riscontrate carenze nelle strategie degli Stati membri esaminate. Le strategie non erano sempre coerenti con i target della strategia Europa 2020; sebbene alcuni valori-obiettivo stabiliti fossero più impegnativi di quelli previsti nella strategia Europa 2020, nessuno degli Stati membri esaminati includeva nella rispettiva strategia un valore-obiettivo nazionale relativo al target 3, ossia l’utilizzo della banda larga ultraveloce da parte del 50 % delle famiglie (paragrafi 36-40). Nell’ambito del dispositivo delle condizionalità ex ante che disciplina i fondi SIE per il periodo 2014-2020, gli Stati membri sono tenuti a disporre di piani nazionali o regionali con dettagli sugli investimenti pianificati. La Commissione ha valutato che queste condizioni fossero state soddisfatte in tutti gli Stati membri esaminati, mentre la Corte ha rinvenuto un esempio in cui mancavano un elemento basilare: la Germania non aveva prodotto dati di qualità sufficiente su cui fondare un piano globale di investimenti, sebbene la qualità dei dati di mappatura sia migliorata negli anni recenti (paragrafo 41).

81

Le decisioni degli Stati membri in materia di investimenti nella banda larga sono condizionate dalle infrastrutture già esistenti sul territorio. A differenza di quella in Polonia e Ungheria, l’infrastruttura in rame di cui disponevano Italia, Irlanda e Germania era ben sviluppata per i sistemi telefonici già presenti. L’Italia e l’Irlanda hanno definito i rispettivi investimenti per incentivare gli offerenti a passare dalle linee in rame alla fibra ottica, che consente velocità molto più elevate. La Germania, per contro, fa ampio ricorso alla tecnologia di “vectoring”. Questa presenta il vantaggio di aumentare la velocità sulle linee in rame, ma non offre la velocità “a prova di futuro” della fibra ottica e rischia di limitare le possibilità di concorrenza (paragrafi 45-48).

82

Diversi fattori contestuali hanno limitato i progressi degli Stati membri verso i target per la banda larga. Si trattava dei contesti di finanziamento, concorrenziale e giuridico.

83

In termini di finanziamento, degli Stati membri esaminati solo la Germania non ha individuato l’assistenza finanziaria necessaria da parte del settore pubblico, il cosiddetto “deficit di finanziamento”. Benché la Germania abbia messo a disposizione oltre 8 miliardi di euro da più fonti, non è chiaro se tale importo sarà sufficiente. Degli altri quattro Stati membri, solo Ungheria e Italia hanno destinato risorse pubbliche sufficienti per conseguire il target 2, che consiste nell’assicurare la banda larga veloce a tutti i nuclei familiari. In Polonia, ad esempio, due degli strumenti finanziari specificati nel piano nazionale non erano stati posti in essere e non erano state individuate nuove fonti di finanziamento potenziali (paragrafi 52-57).

84

La BEI dispone di una gamma di prestiti e strumenti finanziari, a seconda delle dimensioni del progetto e del livello di rischio. Il Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) è concepito per finanziare progetti più grandi e rischiosi. Gli auditor della Corte hanno esaminato un prestito di 500 milioni di euro erogato dalla BEI a titolo di tale fondo per un progetto relativo alla banda larga. Il progetto non era incentrato sul dispiegamento della banda larga nelle aree bianche e grigie e aveva già beneficiato di quasi 400 milioni di euro di sostegno a titolo del FESR. Il prestito non è pertanto in linea con l’obiettivo di finanziare progetti per la banda larga più rischiosi (paragrafi 58-60).

85

Il quadro giuridico e il contesto concorrenziale creati in Ungheria, Italia e Polonia erano adeguati. In Irlanda, le limitazioni al potere dell’autorità nazionale di regolamentazione di far applicare le proprie decisioni potrebbe ridurre le possibilità di una concorrenza efficace, mentre l’ambiente concorrenziale in Germania era inficiato da una serie di problematiche. La Germania risentiva anche del fatto che gli operatori non erano giuridicamente vincolati al rispetto degli impegni assunti precedentemente in merito ai propri piani di investimento, il che potrebbe comportare ulteriori ritardi per l’offerta della banda larga nelle zone in cui la concorrenza è limitata. Nel 2013 la Commissione ha aggiornato i propri orientamenti in materia di aiuti di Stato per la banda larga. Tuttavia, la Corte ha rilevato che alcuni Stati membri interpretano gli orientamenti in un modo suscettibile di limitare il finanziamento pubblico che mettono a disposizione per la banda larga nelle aree in cui sono già offerte connessioni pari a 30 Mbps (paragrafi 63-69).

86

Data la gamma di diverse fonti di finanziamento a disposizione degli Stati membri e i tempi lunghi necessari, è indispensabile un coordinamento efficace per il buon esito degli investimenti nella banda larga. In Irlanda, Italia e Ungheria, la Corte ha rilevato che il livello appropriato di coordinamento ha sostenuto l’offerta della banda larga e ha consentito economie di scala. Ciò non è avvenuto in Germania. Infine, la Polonia ha speso circa 240 milioni di euro nel periodo di programmazione 2007-2013 per l’infrastruttura della banda larga nella parte orientale del paese. In seguito, però, gli operatori non sono stati incentivati a utilizzare questa infrastruttura: di questa, meno dell’1 % era in uso al momento dell’audit nel giugno 2017 e non vi erano elementi attestanti che le autorità polacche avessero adottato misure per ovviare a questo problema (paragrafi 76-78).

87

Le raccomandazioni della Corte riguardano tre settori: la pianificazione strategica, il contesto di regolamentazione e la promozione della concorrenza.

Pianificazione strategica

  1. La Commissione dovrebbe chiedere a tutti gli Stati membri di segnalare, sulla base dei progressi compiuti rispetto ai tre target della strategia Europa 2020, per quali aspetti questi ultimi potrebbero non essere raggiunti entro il 2020 e di prevedere, ove possibile, azioni correttive.

    Data-obiettivo di attuazione: settembre 2018.

  2. Nell’ambito dei preparativi per il periodo di programmazione successivo al 2020, tutti gli Stati membri dovrebbero rivedere i piani per illustrare come intendono conseguire tali target di alto livello pertinenti per la banda larga dopo il 2020, che si tratti degli obiettivi della società dei Gigabit per il 2025 o di altri valori-obiettivo.

    Data-obiettivo di attuazione: dicembre 2019.

  3. Per il periodo di programmazione successivo al 2020, la Commissione dovrebbe sviluppare indicatori di realizzazione e di risultato comuni e omogenei da applicare nei programmi operativi degli Stati membri, in modo che si possano seguire i progressi verso i pertinenti obiettivi di alto livello, pur tenendo presente l’esigenza di contenere il numero di indicatori.

    Data-obiettivo di attuazione: dicembre 2019.

Contesto di regolamentazione

  1. Tutti gli Stati membri dovrebbero esaminare il mandato delle rispettive autorità nazionali di regolamentazione ai sensi del quadro di regolamentazione rivisto dell’UE in materia di telecomunicazioni, al fine di assicurare che siano in condizione di imporre agli operatori le proprie raccomandazioni e misure correttive (comprese le sanzioni per inadempimento).

    Data-obiettivo di attuazione: dicembre 2019.

  2. La Commissione dovrebbe chiarire agli Stati membri l’applicazione degli orientamenti in materia di aiuti di Stato per quanto riguarda le connessioni da 100 Mbps e gli obiettivi della società dei Gigabit.

    Data-obiettivo di attuazione: dicembre 2018.

Promuovere la concorrenza mediante finanziamenti

  1. La Commissione dovrebbe sostenere gli Stati membri nell’incentivare la creazione di reti ad accesso libero wholesale nelle aree bianche e grigie, mediante lo sviluppo di un quadro giuridico, linee guida e orientamenti adeguati. Questo tipo di rete dovrebbe agevolare un ambiente concorrenziale adeguato, inducendo l’offerta di servizi migliori agli utenti.

    Data-obiettivo di attuazione: entro giugno 2020.

  2. La Commissione dovrebbe diffondere le migliori pratiche, emanare orientamenti e linee guida volte a incentivare, ove opportuno, l’aggregazione di progetti più piccoli da parte delle autorità degli Stati membri, al fine di realizzare economie di scala. Ciò dovrebbe rendere tali progetti più convenienti sotto il profilo commerciale e, quindi, agevolare l’accesso ai finanziamenti.

    Data-obiettivo di attuazione: dicembre 2018.

  3. La BEI dovrebbe concentrare il proprio sostegno tramite il FEIS e il CEBF su progetti di piccole e medie dimensioni nelle aree bianche e grigie, in linea con la finalità di sostenere progetti più rischiosi. Inoltre, gli indicatori di realizzazione e di risultato al completamento del progetto dovrebbero comprendere, ove pertinente, il numero di immobili raggiunti e collegati nelle aree bianche e grigie, nonché un’indicazione delle velocità di banda larga raggiungibili.

    Data-obiettivo di attuazione: dicembre 2018.

La presente relazione è stata adottata dalla Sezione II, presieduta da Iliana IVANOVA, Membro della Corte dei conti europea, a Lussemburgo, nella riunione del 21 marzo 2018.

Per la Corte dei conti europea

Klaus-Heiner LEHNE
Presidente

Allegato

Mappe dei territori europei con copertura da 30 Mbps

Risposte della Commissione e della BEI

Sintesi

VI

Il monitoraggio dei Fondi strutturali e di investimento europei tiene conto in ampia misura degli obiettivi in materia di connettività per il 2020 fissati nell’agenda digitale europea. Tuttavia, come si evince dal paragrafo 33, non ha permesso di quantificane separatamente l’impatto sull’introduzione di reti a banda larga veloce e ultraveloce.

VIII

La Commissione osserva che il sostegno della BEI non mira a porre l’attenzione sulle aree in cui vi è maggior bisogno di interventi del settore pubblico sotto forma di sovvenzioni.

La BEI rileva che, in base al regolamento FEIS, i progetti FEIS devono essere economicamente sostenibili. Pertanto il regolamento non è destinato esclusivamente alle aree in cui si registra un grave fallimento del mercato.

IX

Primo punto: Cfr. risposta della Commissione alla raccomandazione 2.

Secondo punto: Cfr. risposte della Commissione alle raccomandazioni 5, 6 e 7.

Terzo punto: Cfr. altresì risposte della BEI e della Commissione alla raccomandazione 8.

Introduzione

02

Nel frattempo, la Commissione ha fissato obiettivi più ambiziosi nella sua comunicazione “La società dei Gigabit” entro il 2025 e introdotto il concetto di rete ad altissima capacità nella sua proposta legislativa relativa all’introduzione di un codice europeo delle comunicazioni elettroniche.

04

I cinque tipi di infrastrutture indicate dalla Corte dei conti europea consentono di realizzare cinque diversi livelli di connettività a banda larga. Nella attuale fase di mercato e sviluppo tecnologico, si ritiene che solo le seguenti tecnologie indicate nella tabella 1 siano in grado di garantire una connettività a banda larga veloce superiore a 30 Mbps: i) reti di accesso in fibra ottica (FTTx); ii) reti cablate avanzate potenziate; e iii) alcune reti di accesso senza fili avanzate in grado di garantire un’affidabile trasmissione ad alta velocità per abbonato.

07

La Commissione ricorda che gli obiettivi fissati nella comunicazione sull’Agenda digitale europea non sono giuridicamente vincolanti per gli Stati membri. La Commissione ha incoraggiato gli Stati membri a perseguire tali obiettivi ambiziosi nell’elaborazione dei loro piani nazionali o regionali per la banda larga.

Osservazioni

28

La Commissione ha lanciato un progetto triennale volto a sviluppare una piattaforma per la raccolta dei dati esistenti sulla mappatura della copertura della banda larga, nonché sulla qualità del servizio e l’esperienza di autorità nazionali di regolamentazione (NRA), ministeri e piatteforme internazionali pertinenti (https://www.broadbandmapping.eu/).

L’obiettivo è rendere operativa la piattaforma nel 2018 quando i dati saranno mostrati su diversi livelli a causa della mancanza di metodologie comuni in tutta Europa. Parallelamente, il gruppo di lavoro sulla neutralità della rete dell’organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) ha sviluppato una metodologia di valutazione della neutralità della rete che consente di misurare la qualità del servizio e dell’esperienza e sta attualmente realizzando uno strumento per testare la metodologia (2018-2019), da proporre successivamente alle autorità nazionali di regolamentazione.

La Commissione ha altresì avviato attività tese a sviluppare una metodologia comune di mappatura della copertura dei servizi di banda larga, tenendo conto degli obiettivi ambiziosi della società dei Gigabit entro il 2025 e del concetto delle reti ad altissima capacità (VHCN), che tiene conto anche di altri fattori oltre alla velocità di scaricamento dati (download).

Tali attività mirano a sostenere l’azione 3 del Piano d’azione per la banda larga nelle zone rurali1 (conosciuto in precedenza come pacchetto di strumenti per le zone rurali) sull’elaborazione di una “metodologia comune” per la pianificazione, la rendicontazione e il monitoraggio degli investimenti nella banda larga (cfr. altresì risposta della Commissione al paragrafo 31).

31

Il monitoraggio dei Fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE) tiene conto in ampia misura degli obiettivi in materia di connettività per il 2020 fissati nell’agenda digitale europea, tuttavia, come si evince dal paragrafo 33, non permette di quantificane separatamente l’impatto sull’introduzione di reti a banda larga veloce e ultraveloce.

La Commissione riconosce che l’attività di monitoraggio della spesa e dei risultati dei Fondi SIE potrebbe essere migliorata per riflettere meglio gli obiettivi dell’UE in materia di banda larga.

A tale riguardo, il Piano d’azione per la banda larga nelle zone rurali avviato dalla Commissione a novembre 2017, su iniziativa congiunta delle DG CNECT, AGRI, REGIO e COMP, prevede lo sviluppo di una metodologia comune che aiuti a pianificare, rendicontare e monitorare gli investimenti nella banda larga e il sostegno dell’UE, in aggiunta a misure volte a portare la banda larga rafforza nelle zone rurali dell’UE, comprese missioni negli Stati membri e nelle regioni con un basso livello di copertura della banda larga nelle zone rurali.

32

La Commissione segue da vicino gli sviluppi nel mercato della banda larga e pubblica una serie di indicatori che si sono evoluti nel corso del tempo e tengono attualmente conto di diversi aspetti.

Sebbene i dati relativi alla copertura e all’utilizzo della banda larga da 100 Mbps fossero già disponibili, non sono stati inclusi nell’indice dell’economia e della società digitali (Digital Economy and Society Index, DESI). I profili per ciascun paese rilevati nel DESI per il 2018 comprenderanno i dati relativi alla copertura e all’utilizzo della banda larga ultraveloce (almeno 100 Mbps).

33

A fini di semplificazione, nel periodo di programmazione 2014-20 è stato usato un numero limitato di indicatori di output. L’allegato I del regolamento (UE) n. 1301/2013 sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) prevede l’utilizzo di un indicatore comune di output per l’infrastruttura TIC del “numero di unità abitative addizionali con accesso alla banda larga di almeno 30 Mbps” in linea con il primo dei due obiettivi previsti per il 2020 dall’agenda digitale europea. L’indicatore è stato ritenuto il più completo in grado di riflettere il risultato di tutti i progetti a sostegno dell’introduzione della banda larga veloce e ultraveloce.

Come sopra indicato, la Commissione riconosce che l’attività di monitoraggio dei risultati dei Fondi SIE potrebbe essere migliorata per riflettere meglio gli obiettivi dell’UE in materia di banda larga.

34

Come riferito dalla Relazione sui progressi compiuti per la digitalizzazione in Europa 2016, la procedura di appalto avviata dal governo irlandese a dicembre 2015 nell’ambito dell’attuazione del piano a cui fa riferimento la Corte dei conti europea ha dovuto affrontare numerose sfide, tra l’altro, per quanto riguarda la mappatura dell’area di intervento. La Commissione (DG COMP) ha fornito tutti gli orientamenti necessari alle autorità irlandesi per garantire che l’individuazione dell’area di intervento avvenisse in conformità alle norme in materia di aiuti di Stato. La Commissione continua a seguire da vicino il piano irlandese e a fornire orientamenti alle autorità irlandesi, ove richiesto. Come di norma nel caso di tali contatti, tutte le discussioni sono riservate.

La Commissione ha lavorato a stretto contatto con le autorità tedesche per ottenere l’autorizzazione degli aiuti di Stato. La lungaggine di tali procedure è dovuta alla carenza delle informazioni messe a disposizione dalle autorità tedesche e non è imputabile alla Commissione.

Nel caso della Polonia, la Commissione riconosce il problema del sottoutilizzo delle reti dorsali regionali a banda larga realizzate durante il periodo di programmazione 2007-2013. Per far fronte a tale problema, le autorità polacche hanno organizzato una serie di incontri e seminari allo scopo di promuovere un miglior utilizzo della rete. Sebbene la collaborazione in oggetto sia iniziata nell’ambito dell’attuazione del Programma Operativo Polonia Digitale, la Commissione sottolinea che spetta all’autorità nazionale di regolamentazione indicare le aree di investimento nel contesto del programma operativo al fine di garantire il miglior utilizzo possibile dei finanziamenti UE.

44

La Commissione ha fatto svolgere una relazione di studio (“Public Investment for High Speed Internet in Germany. Study Report on Broadband in Germany”) sugli studi tedeschi condotti nel periodo 2011-13, che valuta nel dettaglio le necessità di finanziamenti nazionali per l’introduzione della banda larga e il sostegno da parte delle autorità tedesche nello sviluppo della loro strategia per la banda larga, compresa l’entità dei finanziamenti necessari a tal fine.

52

Cfr. risposta della Commissione al paragrafo 44.

56

Cfr. risposta della Commissione al paragrafo 44.

58

Il Fondo relativo alla banda larga per collegare l’Europa (CEBF) dovrebbe offrire prevalentemente strumenti di finanziamento azionari. Il fondo si concentrerà sulla realizzazione di investimenti del valore medio di circa 15 milioni di EUR, tuttavia i progetti che ne sono alla base saranno di fatto più grandi, in considerazione del fatto che l’attenzione del fondo è rivolta alle azioni di minoranza nei progetti oggetto dei suoi investimenti.

60

La Commissione rileva che il sostegno FEIS è rivolto a progetti in grado di dimostrare addizionalità, evidenziata, tra l’altro, dalla classificazione del progetto come “Attività speciale”, (vale a dire, ad alto rischio). La BEI osserva, inoltre, che se tale operazione fosse stata condotta come attività speciale BEI, ciò avrebbe comportato l’impossibilità di sostenere altri progetti come attività speciali a causa dell’entità ridotta delle attività speciali BEI senza dotazione FEIS (4 miliardi di EUR l’anno a fronte di 20 miliardi di EUR l’anno). La BEI rileva che, per quanto riguarda i costi del progetto ammissibili a ricevere il sostegno FEIS, le aree non sovvenzionate comprese non erano sufficientemente servite da reti di accesso di nuova generazione ad altissima velocità, cosiddette “NGA” (aree bianche NGA o aree grigie NGA). Il promotore ha dovuto realizzare un cospicuo investimento per l’utilizzo una rete di accesso in fibre di vetro (“Fibre-to-the-Home”, FTTH/C) e di una tecnologia innovativa su larga scala. I finanziamenti FEIS sono rivolti a prevenire e ridurre il rischio tecnologico, come di norma avviene con i progetti di innovazione. Inoltre, senza i FEIS la BEI non avrebbe potuto sostenere un progetto di tale entità e nelle modalità necessarie a garantire l’accelerazione dell’introduzione della tecnologia a banda larga NGA su scala nazionale.

61

La Commissione rileva che il Fondo relativo alla banda larga per collegare l’Europa (CEBF) dovrebbe essere avviato nella prima metà del 2018. Il gestore del fondo sta attualmente raccogliendo gli investimenti del settore privato.

62

La Commissione rileva che il periodo di investimento del Fondo relativo alla banda larga per collegare l’Europa (CEBF) è ancora oggetto di discussione tra gli investitori di ancoraggio e il gestore del fondo. Inoltre, dalla proposta di orientamenti in materia di investimenti del CEBF si evince che il fondo cercherà di fornire complementarietà di finanziamento agli strumenti finanziari esistenti dell’UE e ad altre forme di finanziamento attualmente disponibili sul mercato attraverso istituti finanziari pubblici o privati (non solo la BEI) di conoscenza del gestore. Il CEBF dovrebbe offrire strumenti di finanziamento azionari, mentre l’intervento diretto della BEI si esplica di norma sotto forma di strumenti di finanziamento del debito. Gli strumenti di finanziamento azionari costituiscono tipicamente una percentuale più piccola e ad alto rischio del costo complessivo del progetto rispetto al finanziamento del debito. Inoltre, il CEBF dovrebbe sostenere progetti che presentano maggiori difficoltà ad accedere ai finanziamenti. La Commissione ritiene pertanto che il contributo atteso dal CEBF rappresenti un importante precedente per i finanziamenti del settore, ivi compresi i finanziamenti di investitori privati.

65

Nella sua proposta di revisione delle norme sulle telecomunicazioni dell’UE, la Commissione ha proposto l’adozione di disposizioni rafforzate in materia di indipendenza e capacità normativa delle autorità nazionali di regolamentazione (NRA), responsabili della regolamentazione del mercato ex-ante, comprese le risorse disponibili. L’obbligo per gli Stati membri di garantire che le autorità nazionali di regolamentazione dispongano di risorse finanziarie e umane adeguate per adempiere ai propri compiti, già previsto dall’attuale quadro normativo, è nuovamente sancito dall’articolo 6, paragrafo 2, del proposto codice europeo delle comunicazioni elettroniche. Inoltre, per assicurare che le autorità nazionali di regolamentazione dispongano dei poteri necessari a dare attuazione alle loro decisioni, la Commissione ha proposto che le NRA abbiano il potere di imporre direttamente sanzioni entro i limiti del diritto costituzionale nazionale. Non tutte le NRA hanno attualmente poteri di applicazione diretti.

66

Primo punto: L’agenzia federale delle reti, incaricata di assicurare l’attuazione delle norme per il passaggio ad altro fornitore, ha imposto sanzioni a quattro grandi società di telecomunicazioni (che rappresentano circa il 70 percento del numero totale di reclami). Il numero di reclami è sceso a 43 000 nei primi otto mesi del 2017 (da 83 000 nel 2016, dato relativo all’intero anno).

Secondo punto: Dal 25 settembre 2015 lo strumento di misurazione dell’agenzia federale delle reti (https://breitbandmessung.de/) consente agli utenti finali di servizi di accesso a internet (fissi e mobili) di misurare e confrontare la velocità effettiva con quella indicata nel contratto. Inoltre, dall’entrata in vigore dell’ordinanza in materia di trasparenza sono attesi ulteriori miglioramenti, a seguito delle informazioni supplementari che i fornitori di servizi di accesso alla rete sono tenuti a fornire agli utenti.

67

La Commissione rileva che i requisiti per gli investimenti nelle aree nere sono illustrati ai paragrafi da 82 a 85 degli orientamenti in materia di banda larga e contemplano, fra l’altro, l’obbligo di dimostrare: che la rete sovvenzionata presenta significative caratteristiche tecnologiche e prestazioni avanzate rispetto alle reti esistenti; che la rete sovvenzionata è gestita esclusivamente come rete wholesale, e che l’aiuto non comporta una distorsione eccessiva della concorrenza con altre tecnologie NGA che sono state recentemente oggetto di nuovi importanti investimenti infrastrutturali da parte degli operatori del mercato.

68

Gli orientamenti in materia di banda larga contengono disposizioni chiare che prevedono la possibilità di concedere aiuti alle zone grigie e nere a talune condizioni (cfr. paragrafi 67 e seguenti, paragrafo 76 e paragrafi da 82 a 85 degli orientamenti).

69

In conformità alle norme in materia di aiuti di Stato, non vi è alcun obbligo per gli investitori privati di dichiarare se intendono investire o meno nell’area che beneficerà dell’investimento pubblico. Gli operatori privati sono liberi di modificare i propri piani di investimento e a volte un operatore può decidere di investire in una determinata area, sebbene non abbia annunciato la propria intenzione di intervenire in sede di mappatura e consultazione pubblica. Sotto il profilo degli aiuti di Stato, l’unica “sanzione” di tale modifica dei piani è data dalla possibilità che continui l’intervento pubblico. Tuttavia, ciò non impedisce alle autorità nazionali, comprese le autorità nazionali di regolamentazione, di adottare regole e procedure nazionali per realizzare un quadro più rigoroso che consenta di affrontare le suddette strategie poste in essere dagli operatori.

Inoltre, al fine di evitare il potenziale problema dello spiazzamento degli investimenti e dei ritardi nella copertura, la proposta di un codice europeo delle comunicazioni elettroniche (articolo 22 sulle indagini geografiche) offre alle autorità nazionali di regolamentazione la possibilità di designare un’”area di esclusione digitale” nella quale nessun operatore o autorità pubblica abbiano utilizzato o progettino di utilizzare reti ad altissima capacità, e, in secondo luogo, di imporre sanzioni agli operatori che agiscono in maniera diversa dalle intenzioni annunciante al momento dell’invito a presentare proposte. Tale meccanismo consente all’autorità di regolamentazione di raccogliere conoscenze sulle aree in cui l’attività di regolamentazione non permette, o è improbabile che permetta, di conseguire miglioramenti dal punto di vista dell’elevata qualità della connessione.

76

Mentre il periodo di programmazione 2007-2013 ha sofferto della mancanza di coordinamento tra i vari investimenti nella banda larga del FESR, disseminati in numerosi programmi operativi regionali e nazionali, nel periodo di programmazione 2014-2020 l’introduzione della banda larga è cofinanziata dal Programma Operativo Polonia Digitale. L’attuazione del programma è conseguentemente ben avviata.

Il testo del Programma Operativo Polonia Digitale prevede altresì la complementarietà dei fondi UE tra i periodi di programmazione 2007-2013 e 2014-2020. L’attuale programma è incentrato sulle connessioni dell’ultimo miglio nelle aree bianche, mentre nel periodo di programmazione 2007-2013 sono state sostenute prevalentemente reti dorsali e a percorso allungato. Per di più, è stata chiaramente esclusa la possibilità di rifinanziare nell’ambito del programma operativo gli investimenti del 2007-13 potenzialmente non conclusi, al fine di garantire il miglior utilizzo dei fondi UE.

78

La Commissione osserva che le autorità polacche hanno riconosciuto il problema generale dell’utilizzo dell’internet veloce e che tale problema è attualmente gestito nell’ambito del terzo asse prioritario del Programma Operativo Polonia Digitale.

Per quanto attiene al sottoutilizzo dell’infrastruttura dorsale finanziata nel periodo 2007-2013, tale questione deve essere ulteriormente approfondita e affrontata in maniera efficace. È tuttavia importante evidenziare che il dialogo fra le società di telecomunicazione e l’amministrazione regionale, proprietaria dell’infrastruttura, in merito alle possibilità di utilizzo migliore della rete a banda larga instaurato durante il periodo 2007-13 era già stato avviato dalle autorità polacche nell’ambito dell’attuazione del Programma Operativo Polonia Digitale. Dalla fine del 2016 ad oggi sono stati organizzati una serie di incontri e seminari da parte dell’autorità nazionale di regolamentazione Ufficio delle comunicazioni elettroniche, del ministero degli Affari digitali e dell’autorità preposta all’attuazione del Programma Operativo Polonia Digitale.

Conclusioni e raccomandazioni

79

La Commissione europea monitora tutti gli obiettivi in materia di banda larga individuati dall’agenda digitale europea e raccoglie i dati pertinenti, comprese le informazioni relative alla percentuale di abbonamenti alla banda larga da almeno 100 Mbps (dal 2010).

La Commissione pubblica altresì una relazione digitale annuale sull’indice dell’economia e della società digitali (Digital Economy and Society Index, DESI).

Sebbene i dati relativi alla copertura e all’utilizzo della banda larga da 100 Mbps fossero già disponibili, non sono stati inclusi nel DESI.

Nel 2018, l’indice DESI comprenderà nei profili per ciascun paese tali dati relativi alla copertura e all’utilizzo della banda larga ultraveloce (almeno 100 Mbps).

La Commissione riconosce che l’attività di monitoraggio della spesa e dei risultati dei Fondi SIE potrebbe essere migliorata per riflettere meglio gli obiettivi dell’UE in materia di banda larga.

Cfr. altresì risposte della Commissione ai paragrafi da 31 a 33 per informazioni supplementari sull’attività di monitoraggio.

80

Cfr. risposta della Commissione al paragrafo 44 per gli studi a sostegno del piano di investimento della Germania.

81

La Commissione europea ha insistito presso le autorità nazionali di regolamentazione affinché le condizioni per lo sviluppo delle tecnologie vettoriali nelle reti di accesso siano adattate alle esigenze degli investitori alternativi. La Commissione ricorda al contempo che la responsabilità ultima in quanto allo sviluppo ricade sulle autorità nazionali di regolamentazione.

83

Cfr. risposta della Commissione al paragrafo 44.

84

La Commissione rileva che il sostegno dei FEIS mira a dimostrare l’addizionalità (cfr. risposte della Commissione ai paragrafi da 58 a 60), che non è comprovata solo sulla base dell’elevato livello di rischio associato a un progetto.

Il regolamento FEIS non prevede che il finanziamento di tali fondi sia limitato alle aree bianche e grigie (cfr. articolo FEIS che richiede che i progetti FEIS siano “economicamente sostenibili”).

85

In merito alla possibilità di dare attuazione alle decisioni dell’autorità nazionale di regolamentazione irlandese, la Commissione ha già sottolineato nel capitolo sulle telecomunicazioni della Relazione sui progressi compiuti per la digitalizzazione in Europa 2017 che “Ai sensi del diritto irlandese, la ComReg non ha il potere di imporre sanzioni, laddove tale potere è invece prerogativa dei tribunali. Per questo motivo, la ComReg non è in linea con le altre autorità nazionali di regolamentazione, e tale circostanza pone apparentemente degli ostacoli a un intervento tempestivo ed efficace”. Le modifiche attese volte a garantire la conformità al regolamento sul mercato unico delle telecomunicazioni contribuirà a migliorare la situazione.

Inoltre, nella sua proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche, all’articolo 29 la Commissione ha proposto che gli Stati membri consentano alle autorità nazionali di regolamentazione di imporre sanzioni per dare attuazione alle loro decisioni.

Cfr. altresì risposte della Commissione ai paragrafi da 63 a 69.

86

Cfr. risposte della Commissione ai paragrafi 76 e 78.

Raccomandazioni 1)

La Commissione accetta questa raccomandazione.

2)

Cfr. risposta della Commissione alla raccomandazione 2 relativa alla modalità di attuazione, da parte della Commissione, di tale raccomandazione.

La Commissione osserva che questa raccomandazione è rivolta agli Stati membri.

Per quanto riguarda la Commissione, nella sua comunicazione “Connettività per un mercato unico digitale competitivo: verso una società dei Gigabit europea” (COM(2016) 587 definitiva), essa ha definito tre obiettivi strategici per il 2025 invitando gli Stati membri a rivedere i progressi compiuti nell’ambito dei loro piani nazionali per la banda larga e ad aggiornarli entro la fine del 2017 con un orizzonte temporale del 2025, in linea con gli obiettivi strategici fissati nella suddetta comunicazione e nel piano d’azione per il 5G.

A tale riguardo, sono state avviate discussioni sul tema dell’attuazione del piano d’azione per il 5G e la strategia dei Gigabit nell’ambito di un gruppo di lavoro dedicato che vede la partecipazione di rappresentanti degli Stati membri.

3)

La Commissione accoglie parzialmente la raccomandazione e rileva che in questa fase non è nella posizione di assumere impegni specifici in relazione alle proposte legislative per il periodo successivo al 2020, fra le altre cose a causa delle incertezze che gravano sulla futura copertura tematica dei diversi fondi di cofinanziamento dei programmi operativi.

La Commissione sta verificando diverse possibilità di istituire un sistema più razionalizzato, semplificato e armonizzato di indicatori per tutti i Fondi SIE per il Quadro Finanziario Pluriennale (QFP) post-2020, anche ricorrendo il più possibile a indicatori comuni, ove praticabile, negli ambiti strategici interessati dagli interventi dei Fondi.

4)

La Commissione osserva che questa raccomandazione è rivolta agli Stati membri.

Per quanto attiene al sostegno offerto dalla Commissione a tale processo, nella sua proposta di revisione delle norme UE in materia di telecomunicazioni la Commissione ha proposto di introdurre norme rafforzate sull’indipendenza e la capacità normativa delle autorità nazionali di regolamentazione responsabili della regolamentazione di mercato ex-ante, comprese le risorse disponibili. Inoltre, la Commissione ha proposto di armonizzare un elenco minimo di mansioni che gli Stati membri dovrebbero assegnare alle autorità nazionali di regolamentazione (in vista della loro indipendenza economica ed esperienza), al fine di garantire che abbiano i poteri per intervenire in tutte le aree necessarie al raggiungimento dei loro obiettivi.

Inoltre, al fine di assicurare che le autorità nazionali di regolamentazione dispongano dei poteri necessari a dare attuazione alle loro decisioni, la Commissione ha proposto che le NRA abbiano il potere di imporre direttamente sanzioni entro i limiti del diritto costituzionale nazionale.

5)

La Commissione accetta questa raccomandazione e la considera parzialmente attuata, come qui di seguito descritto.

La Commissione fornisce già orientamenti significativi agli Stati membri in merito all’applicazione degli aiuti di Stato per la banda larga e continuerà a farlo. In particolare:

  1. La DG COMP incoraggia le riunioni di prenotifica (dal 2016 ad oggi, la DG COMP ha fornito consulenza in occasione di 23 prenotifiche provenienti da 13 Stati membri);
  2. la DG COMP ha realizzato una piattaforma dedicata, eState aid Wiki, nella quale tutti gli Stati membri possono porre domande sull’applicazione del RGEC e delle griglie sugli aiuti di Stato;
  3. una griglia analitica per l’applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato per la banda larga è disponibile nel sito internet della DG COMP;
  4. le decisioni della Commissione in materia di aiuti di Stato sono pubblicate nel sito internet della DG COMP;
  5. la DG COMP partecipa attivamente all’organizzazione di varie sessioni di formazione nell’ambito della rete europea di centri di competenza sulla banda larga (Broadband Competence Offices, BCO) e di altre iniziative in collaborazione con le DG REGIO, DG CNECT e DG AGRI.

Un obiettivo delle condizioni è di evitare che vi sia un eccesso di buoni investimenti privati, per i quali occorre sempre una valutazione dell’infrastruttura disponibile, anche se gli Stati membri non sono sempre preparati adeguatamente a questo.

Nell’ambito dell’aggiornamento della guida per gli investimenti nella banda ultralarga della Commissione in materia di investimenti nelle reti a banda larga ad altissima capacità, la Commissione intende fornire informazioni supplementari sulla concessione di aiuti nelle aree grigie e nelle aree nere, in particolare per quanto riguarda gli obiettivi della banda larga da 100 Mbps e della società dei Gigabit, al fine di fare ancora maggiore chiarezza su tale argomento a beneficio degli Stati membri.

6)

La Commissione accetta questa raccomandazione e la considera parzialmente attuata, come qui di seguito descritto.

Per incentivare lo sviluppo di reti ad altissima capacità, in particolare nelle aree economicamente meno sostenibili, quali le aree a bassa densità di popolazione o le zone rurali, la Commissione ha già proposto di introdurre un articolo specifico sulle imprese solo wholesale all’interno delle nuove regole riviste dell’UE in materia di telecomunicazioni, attualmente oggetto di negoziazione fra i colegislatori dell’UE. Tale proposta mira a incentivare gli investimenti attraverso la definizione di un modello normativo semplificato proposto alle reti solo wholesale che abbiano una posizione di mercato significativa, limitato a regole di accesso eque, ragionevoli e non discriminatorie. La Commissione monitorerà il recepimento di tale misura.

Di fatto, le norme in materia di aiuti di Stato richiedono già un accesso effettivo wholesale all’infrastruttura sovvenzionata in tutte le aree (bianche, grigie o nere). Inoltre, i progetti solo wholesale sono già considerati particolarmente utili alla concorrenza e ricevono un trattamento favorevole nell’ambito delle norme in materia di aiuti di Stato. Ad esempio, le procedure comparative per la concessione di aiuti di Stato possono prevedere l’assegnazione di punti aggiuntivi ai progetti solo wholesale.

La Guida per gli investimenti nella banda larga di prossima pubblicazione presenta ulteriori orientamenti (in particolare, con una sezione aggiornata sui modelli aziendali già illustrati nella Guida per gli investimenti nella banda ultralarga) ed evidenzia tali aspetti.

7)

La Commissione accetta la raccomandazione.

La Commissione fornirà orientamenti e diffonderà buone pratiche sugli argomenti suggeriti dalla Corte dei conti europea, nonché su altre questioni di investimento pertinenti attraverso l’attività della rete europea di centri di competenza sulla banda larga (Broadband Competence Offices Network, BCO) e la versione rivista della sua guida agli investimenti nella banda larga. In particolare, la Commissione chiarirà i rischi e le opportunità associati a progetti di diverse dimensioni, diverse tecnologie e investimenti, e modelli, allo scopo di migliorare la fattibilità economica dell’investimento, promuovere la concorrenza, agevolare la penetrazione e la facilità di accesso a finanziamenti a lungo termine.

8)

La BEI ritiene che il sostegno del settore pubblico attraverso interventi sotto forma di sovvenzioni sia particolarmente necessario per i progetti in cui non vi sono investitori privati disposti a offrire il loro appoggio a causa della mancanza di sostenibilità economica di tali progetti. Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del regolamento FEIS 2015/1017, il FEIS è rivolto a progetti economicamente sostenibili, come confermato da un’analisi costi/benefici.

La Commissione rileva che la proposta di orientamenti in materia di investimenti del CEBF prevede già che il Fondo fornisca sostegno per un valore massimo di 30 milioni di EUR a una singola società e generalmente a progetti di investimento nella banda larga in zone nuove, prevalentemente aree bianche e grigie. Inoltre, la Commissione ha già adottato misure volte a concordare con il gestore del Fondo CEBF opportuni obblighi di rendicontazione, ancora da definire in una lettera di accompagnamento. Il profilo dei progetti sostenuti dal CEBF (progetti in zone nuove intrapresi da promotori minori) è in linea con il nostro interesse di utilizzare la banda larga in aree (grigie e nere) meno servite.

Glossario e abbreviazioni

Condizionalità ex ante: Condizioni basate su criteri predefiniti e considerate un presupposto necessario per un uso efficace ed efficiente del sostegno dell’UE. Nel predisporre i programmi operativi (PO) del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), del Fondo di coesione (FC) e del Fondo sociale europeo (FSE) per il periodo di programmazione 2014-2020, gli Stati membri devono valutare se tali condizioni siano soddisfatte. Qualora non lo siano, devono essere elaborati piani di azione per garantirne il rispetto entro il 31 dicembre 2016.

DG: Direzione generale

DG AGRI: DG Agricoltura e sviluppo rurale

DG CNECT: DG Reti di comunicazione, contenuti e tecnologie

DG COMP: DG Concorrenza

DG ECFIN: DG Affari economici e finanziari

DG REGIO: DG Politica regionale e urbana

Dorsale: L’hardware e le linee di trasmissione ad alta velocità primari di una rete di telecomunicazioni (come Internet).

FEIS: Fondo europeo per gli investimenti strategici

FESR: Fondo europeo di sviluppo regionale

Fondi SIE: Fondi strutturali e di investimento europei

Gbps: Unità di trasferimento di dati pari a 1 000 000 000 di bit al secondo.

Kbps: Unità di trasferimento di dati pari a 1 000 bit al secondo.

Mbps: Unità di trasferimento di dati pari a 1 000 000 di bit al secondo.

MCE: Meccanismo per collegare l’Europa

Obiettivi della società dei Gigabit entro il 2025: Nel settembre 2016, la Commissione ha individuato, in una comunicazione comunemente nota come “la società dei Gigabit entro il 2025”, tre obiettivi strategici per il 2025, che completano quelli previsti dall’agenda digitale per il 2020.

Obiettivi di Europa 2020 in materia di banda larga: Obiettivi in materia di banda larga fissati nell’agenda digitale europea, una delle sette iniziative faro della strategia Europa 2020 adottata dalla Commissione nel 2010. Tali obiettivi sono: i) rendere disponibile la banda larga di base (da 144 Kbps fino a 30 Mbps) a tutti gli europei entro il 2013; ii) fare in modo che entro il 2020 tutti gli europei abbiano accesso alla banda larga veloce (> 30 Mbps); iii) assicurare, sempre entro il 2020, che almeno il 50 % delle famiglie europee utilizzi una connessione a banda larga ultraveloce (> 100 Mbps).

Operatore storico: Società che in passato deteneva una posizione di monopolio, ma che ora fornisce servizi in un contesto concorrenziale. Molti operatori storici hanno ereditato vantaggi dal precedente status di monopolisti (ad esempio, reti e clientela).

PNBL: Piano nazionale per la banda larga

PO: Programma operativo

UE: Unione europea

Utilizzo: Nel contesto della presente relazione, l’utilizzo (take up) è un indicatore selezionato dalla Commissione europea. È definito come la percentuale di famiglie che dispongono di un abbonamento a banda larga rispetto al numero totale di nuclei familiari.

Note

1 L. Holt, M. Jamison, “Broadband and contributions to economic growth: lessons from the US experience”, Telecommunications Policy, vol. 33 pagg. 575-581; Global Industry Leaders” Forum, Broadband enabled innovation, ITU, 2011.

2 Cfr. la versione riveduta dell’agenda digitale europea (2012).

3 Ad esempio, Intelligent Community Forum Canada e BDO Canada.

4 Commissione europea, “Guida agli investimenti nella banda Ultra Larga”, 2015.

5 Broadband Commission for Sustainable Development, “The State of Broadband”, ITU & Unesco, settembre 2017.

6 COM(2010) 2020, “Europa 2020 – Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva”.

7 COM(2010) 245.

8 COM(2012) 784. In quanto comunicazione della Commissione, si tratta di soft law dell’UE, ossia di disposizioni normative non vincolanti.

9 COM(2016) 587.

10 Un gigabit al secondo corrisponde a 1 000 Mbps e, quindi, si mira a una connettività molto più veloce rispetto ai target della strategia Europa 2020.

11 Commissione europea, The socio-economic impact of bandwith, 2013, pag. 207.

12 Direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell’installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità (GU L 155 del 23.5.2014, pag. 1).

13 Fibre to the Home Council Europe, Flash News, “Costs for fibre based Gigabit Society significant but achievable”, conferenza FTTH, Marsiglia, 16.2.2017.

14 DG CNECT, DG REGIO, DG AGRI, DG ECFIN e DG COMP.

15 Il divario tra zone urbane e zone rurali è stato sottolineato dal Commissario Hogan in un discorso tenuto nel novembre 2017: https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-2019/hogan/announcements/speech-broadband-competence-office-launch-event-20th-november-2017-brussels_en.

16 Orientamenti dell’Unione europea per l’applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga, Comunicazione della Commissione 2013/C 25/01.

17 Versione 1.3, 7.5.2015, che ha sostituito la guida già pubblicata nel 2011 sugli investimenti nella banda larga.

18 Relazione finale, 2013, WIK-Consult GmbH (SMART 2013/0064).

19 TÜV Rheinland e WIK Consult per la Commissione europea, “Study on Broadband and infrastructure mapping”, SMART 2012/0022, 2014.

20 Assistenza congiunta ai progetti nelle regioni europee. Il sostegno di JASPERS per la banda larga consisteva essenzialmente nell’aiutare gli Stati membri a effettuare analisi costi-benefici e a presentare domande di finanziamento per grandi progetti a titolo del FESR. Per maggiori informazioni a proposito di JASPERS, cfr. la relazione speciale della Corte dei conti europea n. 1/2018 intitolata “L’Assistenza congiunta ai progetti nelle regioni europee (JASPERS): è il momento di un’azione più mirata”.

21 Nel 2017, la Commissione ha deciso di applicare entro il 2018 una metodologia comune per la mappatura.

22 Gli accordi di partenariato stabiliscono i piani delle autorità nazionali sulle modalità d’impiego dei finanziamenti erogati dai Fondi strutturali e di investimento europei e individuano gli obiettivi strategici e le priorità d’investimento di ciascun paese, collegandoli agli obiettivi generali della strategia Europa 2020.

23 Per maggiori dettagli sulle condizionalità ex ante, cfr. la relazione speciale n. 15/2017 “Condizionalità ex ante e riserva di efficacia dell’attuazione in materia di coesione: strumenti innovativi ma non ancora efficaci”.

24 Articolo 19 e allegato XI del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

25 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/main-financing-tools.

26 Le zone urbane presentano una densità di popolazione superiore a 500 abitanti/km², le zone suburbane una densità di 100-500 abitanti/km²; le zone rurali una densità inferiore a 100 abitanti/km².

27 Il 53 % in Italia, il 73 % in Irlanda e oltre il 90 % in Germania.

28 Una società di consulenza ha stimato il costo di posa della fibra in 45 miliardi di euro, se vengono sfruttate le sinergie con le infrastrutture già esistenti. Studio realizzato da WIK-Consult, “Treiber für den Ausbau hochbitratiger Infrastrukturen”, pag. 8.

29 Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW).

30 Ad esempio, la Baviera ha destinato 1,5 miliardi di euro alla banda larga.

31 Si tratta dei fondi degli “Investimenti polacchi” e dei fondi pensionistici aperti, per un ammontare di 1,75-2,5 miliardi di euro (7-10 miliardi di zloty).

32 Questi 100 milioni di euro sono assegnati a valere sui 156 milioni di euro per lo strumento finanziario dell’MCE.

33 Come il KfW Bankengruppe, la Cassa Depositi e Prestiti e la Caisse des dépôts et consignations.

34 Raccomandazione 2010/572/UE della Commissione.

35 Direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale) (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 51).

36 Raccomandazione 2013/466/UE della Commissione.

37 Il regolamento sulla trasparenza del giugno 2017 mira a ovviare a questo problema, in quanto imporrà ai fornitori di servizi fissi e mobili di fornire maggiori informazioni in merito, tra l’altro, alla velocità effettiva di trasferimento dati.

38 Articoli 26 e 107 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).

39 Nelle aree bianche non opera attualmente alcun fornitore di servizi di accesso alla banda larga né si prevede che la situazione cambi nei prossimi tre anni. Nelle aree grigie vi è un unico operatore di rete, ma è inverosimile che venga sviluppata un’altra rete nei prossimi tre anni. Nelle aree nere vi sono o vi saranno nei prossimi tre anni almeno due reti a banda larga di base di operatori diversi.

40 Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW).

 

1 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/european-commission-joins-forces-help-bringing-more-broadband-rural-areas

Evento Data
Adozione del piano di indagine (APM) / Inizio dell’audit 14.12.2016
Trasmissione ufficiale del progetto di relazione alla Commissione (o ad altra entità sottoposta ad audit) 31.1.2018
Adozione della relazione finale dopo la procedura del contraddittorio 21.3.2018
Ricezione, in tutte le lingue, delle risposte ufficiali della Commissione (o di altra entità sottoposta ad audit) 25.4.2018

Équipe di audit

Le relazioni speciali della Corte dei conti europea illustrano le risultanze degli audit espletati su politiche e programmi dell’UE o su temi relativi alla gestione concernenti specifici settori di bilancio. La Corte seleziona e pianifica detti compiti di audit in modo da massimizzarne l’impatto, tenendo conto dei rischi per la performance o la conformità, del livello delle entrate o delle spese, dei futuri sviluppi e dell’interesse pubblico e politico.

Il presente controllo di gestione è stato espletato dalla Sezione di audit II: Investimenti a favore della coesione, della crescita e dell’inclusione. Iliana Ivanova, decana di questa Sezione, è il Membro relatore. È stata coadiuvata da Mihail Stefanov, capo di Gabinetto e James Verity, attaché di Gabinetto; Niels-Erik Brokopp, primo manager; Romuald Kayibanda, capoincarico; Przemyslaw Dowgialo, Alessandra Falcinelli, Anna Fiteni, Agota Marczinko, Ana Popescu, Michael Spang, Lutz Venske e Angelika Zych, auditor.

Da sinistra a destra: Angelika Zych, Niels-Erik Brokopp, Romuald Kayibanda, James Verity, Iliana Ivanova, Lutz Venske, Mihail Stefanov, Agota Marczinko.

Per contattare la Corte

CORTE DEI CONTI EUROPEA
12, rue Alcide De Gasperi
1615 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

Tel. +352 4398-1
Modulo di contatto: eca.europa.eu/it/Pages/ContactForm.aspx
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Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea, 2018

PDF ISBN 978-92-872-9762-4 ISSN 1977-5709 doi:10.2865/777506 QJ-AB-18-008-IT-N
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