Relazione speciale
06 2022

Diritti di proprietà intellettuale nell’UE — Protezione non completamente infallibile

Contenuto del documentoTramite il presente audit, la Corte ha appurato se i diritti di proprietà intellettuale concernenti i marchi, i disegni e i modelli e le indicazioni geografiche dell’UE siano efficacemente protetti all’interno del mercato unico.

La protezione è in genere efficace, nonostante alcune carenze legislative e l’assenza di una metodologia chiara per stabilire le tasse di registrazione applicate a livello dell’UE. Si rilevano debolezze nel quadro di rendicontabilità dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale, nella sua gestione dei progetti di cooperazione europea nonché nell’attuazione del quadro relativo alle indicazioni geografiche e dei controlli svolti dalle autorità doganali a tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte della Commissione e delle autorità degli Stati membri.

La Corte raccomanda alla Commissione di completare ed aggiornare i quadri normativi, valutare i meccanismi di governance e la metodologia per stabilire le tasse, migliorare i sistemi di indicazione geografica e il quadro relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale. Inoltre, l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale dovrebbe migliorare la gestione dei propri progetti di cooperazione europea.

Relazione speciale della Corte dei conti europea presentata in virtù dell’articolo 287, paragrafo 4, secondo comma, del TFUE.

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PDF Relazione speciale Diritti di proprietà intellettuale nell’UE

Sintesi

I I diritti di proprietà intellettuale (DPI) svolgono un ruolo essenziale nell’economia dell’Unione europea (UE). I settori ad alta intensità di DPI generano quasi il 45 % del PIL dell’UE, per un valore di 6 600 miliardi di euro, e rappresentano il 29 % dei posti di lavoro. La Commissione europea e altri organismi dell’UE collaborano con le autorità degli Stati membri al fine di assicurare la protezione dei DPI, un fattore determinante per il successo del mercato unico.

II La Commissione europea ha la responsabilità di formulare proposte legislative sul processo e le procedure per la registrazione e la tutela dei diritti di proprietà intellettuale nell’UE. Ha anche il compito di fare sì che tali misure vengano attuate adeguatamente e di fornire orientamenti agli Stati membri. L’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale registra i marchi, i disegni e i modelli dell’UE. Le autorità degli Stati membri hanno la responsabilità di approvare le richieste di registrazione per le indicazioni geografiche dell’UE e di eseguire controlli sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale nell’UE.

III Il presente audit ha esaminato la protezione dei marchi, dei disegni e modelli e delle indicazioni geografiche dell’UE all’interno del mercato unico dal 2017 al 2021. La Corte ha condotto l’audit poiché la protezione dei diritti di proprietà intellettuale non era mai stata esaminata e le principali iniziative della Commissione in tale ambito avrebbero dovuto essere completate entro il 2019. Una scarsa protezione dei DPI compromette la competitività dell’UE nell’economia globale. La Corte formula raccomandazioni specifiche volte a migliorare il quadro normativo sui DPI, la sua attuazione e le misure per imporne il rispetto.

IV Ha esaminato se la Commissione abbia attuato le misure legislative e di sostegno necessarie per tutelare i diritti di proprietà intellettuale summenzionati. Gli auditor della Corte si sono recati presso la Commissione, l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale e in cinque Stati membri, con l’obiettivo di valutare se avessero attuato il quadro normativo dell’UE per i DPI e se i controlli per la tutela dei DPI fossero stati espletati correttamente.

V La conclusione generale della Corte è che il quadro dell’UE per la protezione dei diritti di proprietà intellettuale è in genere solido e robusto, anche se presenta tuttora carenze.

VI La Corte ha riscontrato che la Commissione ha definito misure legislative e di sostegno adeguate per proteggere i marchi dell’UE. La normativa in materia di disegni e modelli dell’UE è invece incompleta e obsoleta e vi sono lacune nella legislazione concernente le indicazioni geografiche. Inoltre, la Corte è giunta alla conclusione che manca una metodologia chiara per determinare l’ammontare delle tasse per la registrazione di marchi, disegni e modelli a livello dell’UE.

VII Benché la gestione di marchi, disegni e modelli dell’UE da parte dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale sia generalmente solida, la Corte ha individuato debolezze nel quadro della rendicontabilità e nei sistemi di finanziamento, controllo e valutazione dell’Ufficio. Ha rilevato inoltre debolezze nell’attuazione del quadro dell’UE sulle indicazioni geografiche presso la Commissione e negli Stati membri.

VIII Gli Stati membri non hanno attuato uniformemente la direttiva sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e vi sono debolezze nell’attuazione dei controlli per la tutela di tali diritti da parte delle autorità doganali

IX La Corte raccomanda alla Commissione di:

  • completare e aggiornare i quadri normativi dell’UE sui DPI;
  • valutare i meccanismi di governance e la metodologia per fissare le tasse di registrazione;
  • elaborare iniziative volte a migliorare i sistemi di indicazione geografica dell’UE;
  • potenziare il quadro di tutela dei DPI.

X La Corte raccomanda all’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale di:

  • migliorare i sistemi di finanziamento, controllo e valutazione dei progetti di cooperazione europea.

Introduzione

Che cosa sono i diritti di proprietà intellettuale?

01 I diritti di proprietà intellettuale (DPI) sono i diritti relativi ai frutti dell’ingegno umano, quali invenzioni, opere artistiche e letterarie, progetti e modelli, simboli, nomi e immagini usati in commercio1. La protezione dei DPI consente ai creatori di ottenere il riconoscimento e di impedire l’uso non autorizzato delle loro opere e l’acquisizione di vantaggi da esse derivanti. Essa fornisce altresì garanzie agli utenti e ai consumatori per quanto concerne la qualità e la sicurezza dei prodotti.

02 I diritti di proprietà intellettuale si suddividono in due categorie: 1) i diritti d’autore, riguardanti ad esempio le opere letterarie, i film e la musica e 2) i diritti di proprietà industriale, che includono brevetti, marchi, disegni e modelli, indicazioni geografiche e segreti commerciali. Le principali caratteristiche dei marchi, dei disegni e modelli e delle indicazioni geografiche, su cui si è focalizzato il presente audit, sono riepilogate nella figura 1.

Figura 1 – Principali caratteristiche dei marchi, dei disegni e modelli e delle indicazioni geografiche

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base dei quadri normativi dell’UE.

03 La protezione dei DPI è un elemento fondamentale per consentire all’UE di competere nell’economia globale. Le industrie ad alta intensità di DPI generano quasi il 45 % dell’attività economica totale (PIL) dell’UE, per un valore di 6 600 miliardi di euro, e forniscono il 29 % dei posti di lavoro totali nell’UE. Si stima, tuttavia, che i prodotti contraffatti rappresentino il 6,8 % delle importazioni totali dell’UE (121 miliardi di euro) all’anno, una perdita di vendite nell’economia legale pari a 83 miliardi di euro e una perdita di 400 000 posti di lavoro2.

Quadro normativo dell’UE in materia di DPI

04 Il quadro normativo dell’UE per i DPI si basa sui regolamenti e direttive dell’UE e sugli accordi internazionali esistenti in materia di proprietà intellettuale. Esso garantisce una protezione in tutti gli Stati membri, creando in tal modo un unico sistema dell’UE che comprende DPI dell’Unione e nazionali. I pilastri della protezione dei DPI a livello internazionale e dell’UE sono illustrati nella figura 2 e nell’allegato I.

Figura 2 – Pilastri dei DPI

Fonte: Corte dei conti europea.

Procedura di registrazione dei DPI nell’UE

05 La registrazione della proprietà intellettuale nell’UE protegge i diritti dei proprietari in tutti gli Stati membri. Per la protezione dei diritti d’autore non è necessaria alcuna registrazione. I brevetti europei possono essere registrati presso l’Ufficio europeo dei brevetti. La registrazione dei marchi, dei disegni e dei modelli dell’UE è gestita dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO). Ogni persona fisica o società, di qualsiasi paese del mondo, può presentare una domanda di registrazione attraverso un sistema unico, previo il pagamento di una tassa. Le varie fasi del processo di registrazione sono riportate nella figura 3.

Figura 3 – Procedura di registrazione per marchi, disegni e modelli dell’UE

Fonte: Corte dei conti europea.

06 La registrazione delle indicazioni geografiche, attualmente limitata ai prodotti agricoli e alimentari, vini e bevande spiritose, differisce dalla registrazione dei marchi, disegni e modelli dell’UE. Per quanto concerne le indicazioni geografiche, le autorità degli Stati membri competenti sono coinvolte nella procedura di richiesta e le domande vengono presentate da produttori o gruppi di produttori dell’UE (cfr. figura 4).

Figura 4 – Procedura di registrazione per le indicazioni geografiche

Fonte: Corte dei conti europea.

Tutela dei DPI nell’UE

07 Una tutela efficace dei DPI è necessaria per promuovere l’innovazione e gli investimenti ed evitare la contraffazione, che costituisce un problema complesso e in crescita. Insieme ai beni di lusso, i contraffattori prendono sempre più di mira un’ampia gamma di prodotti di uso quotidiano. Oltre a rappresentare un danno economico, i trafficanti di prodotti farmaceutici e sanitari contraffatti sono stati rapidi a sfruttare la pandemia di COVID-193.

08 La Commissione ha elaborato diversi strumenti per contrastare la contraffazione e altre violazioni dei DPI. La direttiva sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (direttiva DPI)4 mira ad armonizzare i sistemi legislativi, al fine di assicurare un livello elevato, equivalente ed omogeneo di protezione della proprietà intellettuale nel mercato interno. Il regolamento sulla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali5 contempla norme procedurali affinché le autorità doganali facciano rispettare i DPI per quanto concerne le merci soggette a vigilanza o controllo doganale. Inoltre, il piano d’azione doganale dell’UE mira a contrastare le violazioni dei DPI alle frontiere esterne per il periodo 2018‑20226 e prevede quattro obiettivi strategici (cfr. figura 5).

Figura 5 – Piano d’azione doganale dell’UE: obiettivi strategici

Fonte: Corte dei conti europea.

Principali portatori di interessi che contribuiscono alla protezione dei DPI nell’UE

09 La Commissione europea e altri organismi dell’UE collaborano con gli Stati membri al fine di assicurare una protezione adeguata dei DPI nell’UE.

10 Alla Commissione spetta il compito di (cfr. riquadro 1):

  1. avviare la procedura legislativa per la creazione di diritti di proprietà intellettuale europei al fine di garantirne una protezione uniforme; elaborare proposte nell’intento di armonizzare e potenziare le norme concernenti i diritti di proprietà intellettuale nell’UE;
  2. verificare il corretto recepimento e la corretta attuazione della normativa UE in materia di DPI da parte delle autorità nazionali; avviare procedure di infrazione nei confronti degli Stati membri;
  3. monitorare la protezione efficace dei DPI per contrastare le violazioni nel mercato unico; sostenere le PMI, assicurarne la protezione e facilitare lo scambio di informazioni e la cooperazione tra Stati membri;
  4. individuare eventuali carenze del quadro giuridico dell’UE, in modo tale da porvi rimedio e garantire condizioni di parità a livello globale.

Riquadro 1

Competenze in materia di DPI: Commissione

DG GROW: politica in materia di marchi dell’UE, disegni e modelli dell’UE e indicazioni geografiche non agricole dell’UE; tutela orizzontale dei DPI e sostegno alle PMI in materia di DPI.

DG AGRI: politica in materia di indicazioni geografiche agricole e registrazione delle indicazioni geografiche.

DG TAXUD: applicazione amministrativa della politica in materia di DPI da parte delle autorità doganali.

OLAF: indagini amministrative in caso di violazioni dei DPI.

11 L’EUIPO svolge altresì un ruolo importante in qualità di agenzia UE responsabile della gestione della registrazione dei marchi, dei disegni e dei modelli dell’UE. Esso collabora con gli uffici di proprietà intellettuale (PI) nazionali e regionali dell’Unione, che hanno il compito di registrare marchi, disegni e modelli nazionali. Inoltre, l’Osservatorio europeo sulle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale (“l’Osservatorio”), che agisce sotto l’egida dell’EUIPO, svolge un ampio ventaglio di attività riguardanti la ricerca, la sensibilizzazione, la divulgazione delle migliori pratiche e il sostegno alla tutela di tutti i tipi di DPI. Al fine di sostenere la lotta contro la contraffazione e la pirateria, Europol7 e l’EUIPO hanno unito le forze nel 2016 e hanno creato la Coalizione coordinata per la lotta ai reati contro la proprietà intellettuale, che opera all’interno di Europol.

12 Le autorità degli Stati membri preposte alla tutela della proprietà intellettuale gestiscono i marchi, i disegni e i modelli nazionali. Gli organismi nazionali competenti esaminano la conformità delle richieste relative alle indicazioni geografiche dell’UE prima di sottoporle all’approvazione della Commissione. Le autorità doganali sono responsabili dei controlli sull’applicazione della normativa sui DPI per rilevare eventuali violazioni alle frontiere, mentre altri servizi di contrasto, in particolare la polizia, hanno la responsabilità di individuare violazioni dei DPI a livello nazionale. In alcuni Stati membri, gli uffici doganali possono anche essere autorizzati, in base alla normativa nazionale, ad agire per individuare merci, già introdotte nel mercato interno, che si sospetta violino un DPI.

Estensione e approccio dell’audit

13 Tramite il presente audit, la Corte ha appurato se i DPI concernenti i marchi, i disegni e i modelli e le indicazioni geografiche dell’UE sono efficacemente protetti all’interno del mercato unico. I diritti d’autore e i brevetti non rientravano nell’estensione del presente audit. La Corte ha esaminato in particolare se il quadro normativo dell’UE in materia di DPI garantisse una tutela sufficiente, conformemente ai princìpi della sana gestione finanziaria e della rendicontabilità del settore pubblico, e se tali norme relative ai DPI dell’UE fossero fatte rispettare in misura sufficiente. Il lavoro di audit ha riguardato il periodo compreso tra gennaio 2017 e aprile 2021.

14 La Corte ha condotto l’audit poiché la protezione dei diritti di proprietà intellettuale non era mai stata esaminata e le principali iniziative della Commissione previste dal quadro normativo per i marchi dell’UE avrebbero dovuto essere completate entro il 2019. Inoltre, la protezione dei DPI costituisce un elemento fondamentale per la competitività dell’Unione nell’economia globale e per la promozione dell’innovazione. Il presente audit mirava a formulare raccomandazioni intese a migliorare il quadro dell’UE in materia di proprietà intellettuale e la relativa applicazione.

15 Attraverso tale audit si è verificato se:

  1. la Commissione abbia posto in essere il quadro normativo necessario per la tutela dei DPI;
  2. la Commissione, l’EUIPO e gli Stati membri abbiano attuato in modo adeguato il quadro normativo per i DPI in relazione a marchi, disegni, modelli e indicazioni geografiche dell’UE;
  3. i controlli sul rispetto dei DPI siano stati espletati correttamente da parte degli Stati membri.

16 Nel corso dell’audit, sono stati raccolti elementi probatori da diverse fonti:

  1. esami documentali e analisi della normativa pertinente, relazioni, dati e statistiche, campioni, nonché la verifica della documentazione fornita dai soggetti controllati;
  2. colloqui con il personale competente di Commissione (DG GROW, DG TAXUD e DG AGRI), OLAF, EUIPO (compreso l’Osservatorio), Europol e di cinque Stati membri (Grecia, Francia, Lituania, Ungheria e Romania), che sono stati selezionati sulla base di criteri di rischio quantitativi.

Osservazioni

Vi sono alcune problematiche nei quadri normativi sui DPI complessivamente solidi

L’UE ha posto in essere il quadro normativo sui marchi, ma la direttiva non è stata integralmente recepita

17 La direttiva sui marchi mira ad allineare le principali norme procedurali riguardanti i sistemi dei marchi nazionali e dell’UE. L’allineamento delle disposizioni sulle procedure è fondamentale al fine di rendere la registrazione dei marchi più facile da ottenere e gestire8. Per raggiungere tale obiettivo, i requisiti sostanziali di protezione, quali le condizioni per ottenere e continuare a detenere un marchio registrato, devono essere generalmente identici in tutti gli Stati membri. Pertanto il quadro giuridico per i marchi UE dovrebbe essere completo, aggiornato e allineato a livello dell’UE.

18 A seguito dell’esame dei documenti giustificativi e delle discussioni tenute con i rappresentanti della Commissione, la Corte ha riscontrato che due degli Stati membri selezionati (Ungheria e Lituania) hanno recepito la direttiva sui marchi (allegato II). Benché la data di recepimento principale fosse fissata al 14 gennaio 2019, negli Stati membri selezionati il recepimento è stato tardivo9 e risulta incompleto per Grecia, Francia e Romania.

Carenze nel quadro di governance e rendicontabilità dell’EUIPO

19 La procedura di discarico da parte del Parlamento europeo si applica in funzione della struttura finanziaria delle agenzie, come disposto dal regolamento finanziario dell’UE10. L’EUIPO, in quanto agenzia interamente autofinanziata, non rientra nella procedura di discarico del Parlamento europeo, bensì in quella attuata dal proprio comitato del bilancio11. La procedura di discarico tiene inoltre conto dell’audit annuale svolto dalla Corte sulla legittimità e regolarità dei rendiconti finanziari, che include raccomandazioni su come colmare le carenze relative al funzionamento dell’organizzazione, ove necessario. Inoltre, la procedura di discarico si basa su valutazioni periodiche esterne svolte dall’EUIPO e sulla separazione di funzioni e responsabilità fra tre entità: il direttore esecutivo, che è responsabile della gestione dell’EUIPO e dell’esecuzione del bilancio, il consiglio di amministrazione, che è responsabile dell’adozione del programma di lavoro annuale, e il comitato del bilancio12.

20 Nel quadro dei dispositivi di rendicontabilità previsti dal regolamento sul marchio dell’Unione europea, l’EUIPO sottopone al Parlamento europeo e alla Commissione europea il programma di lavoro annuale, la relazione annuale, il programma strategico pluriennale (ogni cinque anni) e i conti annuali dell’Ufficio. Il direttore esecutivo dell’EUIPO ha uno scambio di opinioni con la commissione giuridica del Parlamento europeo riguardo al programma strategico pluriennale 2025. Il consiglio di amministrazione consulta la Commissione riguardo al programma di lavoro annuale dell’EUIPO e ha l’obbligo di tener conto del parere di quest’ultima al momento della sua adozione13.

21 Il regolamento sul marchio dell’Unione europea prevede una partecipazione limitata del Parlamento europeo e della Commissione. Questa ridotta influenza che Commissione e Parlamento europeo possono esercitare sulle decisioni adottate dal consiglio di amministrazione o dal comitato del bilancio dell’EUIPO deriva dal concetto di indipendenza delle agenzie di regolazione. Di conseguenza, né la Commissione, né il Parlamento europeo possono influire sulle decisioni del consiglio di amministrazione o del comitato del bilancio, come illustrato dall’adozione del regolamento finanziario dell’EUIPO nonostante i voti contrari dei due rappresentanti della Commissione14.

22 Nel parere 01/2019 sul regolamento finanziario dell’EUIPO, la Corte aveva manifestato particolare preoccupazione riguardo alla procedura di discarico dell’EUIPO e aveva ribadito la propria proposta che l’EUIPO fosse soggetto alle ordinarie procedure di bilancio e di discarico dinanzi al Parlamento europeo anziché dinanzi al suo stesso comitato del bilancio, sulla base del fatto che le sue entrate derivano dall’esercizio di pubblici poteri fondati sulla normativa dell’UE. La Corte ha costantemente affermato che a tutti gli organismi dell’UE dovrebbero essere applicati gli stessi princìpi di obbligo di rendiconto15. Tale preoccupazione è condivisa da uno studio del Servizio di ricerca del Parlamento europeo16, che ha constatato che, a causa della mancanza di una procedura formale per formulare raccomandazioni rivolte a agenzie completamente autofinanziate, è problematico garantire una adeguata rendicontabilità.

23 Per garantire una adeguata rendicontabilità, che include un funzionamento indipendente, occorrerebbe delineare con chiarezza la divisione dei compiti, in questo caso tra il consiglio di amministrazione e il comitato del bilancio. Inoltre, i membri di un organo direttivo non dovrebbero aver alcuna relazione che potrebbe interferire materialmente con il loro ruolo17. Il consiglio di amministrazione e il comitato del bilancio dell’EUIPO comprendono ciascuno un rappresentante per Stato membro, un rappresentante del Parlamento europeo e due rappresentanti della Commissione, per un totale di 30 voti.

24 Tuttavia, anche se la composizione del consiglio di amministrazione e del comitato del bilancio sono conformi alle disposizioni del regolamento sul marchio UE, la Corte ha rilevato notevoli sovrapposizioni (26 dei 30 membri con diritto di voto o loro sostituti), ossia vi sono rappresentanti che sono membri di entrambi gli organi. Pertanto, la Corte ritiene che, in questo genere di situazioni, la capacità di un individuo di applicare il proprio giudizio o di agire in un ruolo possa essere compromessa o influenzata dal secondo ruolo da esso ricoperto. Tale situazione, unitamente all’assenza di una procedura di discarico esterna, crea una carenza nei meccanismi di governance, poiché gli stessi individui (o i loro sostituti) adottano decisioni sia sull’adozione del bilancio che sulla procedura di discarico relativa alla sua esecuzione.

25 Ai sensi del regolamento sul marchio dell’Unione europea, la Commissione doveva valutare l’impatto, l’efficacia e l’efficienza dell’EUIPO e delle sue pratiche di lavoro per la prima volta entro il 24 marzo 2021. La valutazione è in corso e i risultati sono previsti entro la fine del 2022.

Il quadro dell’UE sui disegni e modelli è obsoleto e incompleto

26 La direttiva sui disegni e modelli mirava ad allineare le legislazioni degli Stati membri in materia di protezione dei disegni e dei modelli18, con l’obiettivo di creare un sistema di disegni e modelli a livello dell’UE. Per raggiungere tale obiettivo, il quadro giuridico per i disegni e modelli dell’UE deve essere completo, aggiornato e allineato a livello dell’Unione.

27 I disegni e modelli dell’UE presentano un “carattere unitario”, il che significa che hanno un effetto identico in tutta l’Unione. È fondamentale ravvicinare i sistemi nazionali e il sistema dell’UE per la registrazione di disegni e modelli, poiché i disegni e modelli nazionali registrati hanno la priorità quando si richiede la registrazione di un disegno o modello a livello dell’UE.

28 Il quadro normativo dell’UE per i disegni e i modelli è incompleto e obsoleto, il che comporta numerose differenze tra le pratiche adottate dai sistemi nazionali e dal sistema dell’UE e dai vari Stati membri. Tale situazione determina incertezza giuridica all’atto della registrazione di disegni e modelli nei diversi Stati membri. La Commissione ha eseguito una valutazione esterna ed una consultazione pubblica, una valutazione d’impatto e sta aggiornando il quadro normativo per i disegni e i modelli. Le carenze summenzionate potrebbero essere affrontate attraverso l’elaborazione di una nuova proposta legislativa.

29 In base alla valutazione, il processo di recepimento in tutti gli Stati membri è stato completato il 1o giugno 2004. Dalla valutazione è emersa una serie di carenze significative, che devono essere affrontate per completare l’allineamento dei sistemi di registrazione nazionale e di quello dell’UE. L’audit della Corte ha altresì individuato diversi aspetti che giustificano una revisione del quadro per i disegni e modelli dell’UE da parte della Commissione.

30 Negli Stati membri selezionati è stato riscontrato uno scarso allineamento tra i quadri per i disegni e modelli nazionali e il quadro dell’UE, in quanto i primi prevedevano procedure e scadenze diverse durante i processi di domanda, esame, pubblicazione e registrazione (cfr. allegato V). La Corte ha individuato le seguenti differenze riguardanti le procedure di domanda.

  1. Le domande possono essere presentate per via elettronica o in formato cartaceo. Nel 2020 la maggior parte delle domande è stata trasmessa per via elettronica (98,17 % per l’EUIPO, 78 % per la Lituania, 50 % per l’Ungheria, 23 % per la Romania); la Grecia e la Francia hanno accettato solamente domande elettroniche.
  2. L’EUIPO offre ai richiedenti di disegni e modelli registrati dell’UE la possibilità di selezionare, a determinate condizioni, l’opzione accelerata “Fast Track” (nel 2020 tale opzione è stata utilizzata per il 38,7 % delle domande di disegni e modelli dell’UE registrati). Anche Francia e Romania mettono a disposizione anche una procedura di registrazione più rapida, opzione non offerta invece dagli altri Stati membri selezionati.

31 Sono state inoltre osservate altre differenze tra i sistemi di disegni e modelli nazionali e il sistema dell’UE, ossia:

  1. vi sono diversi organismi competenti per le procedure di ricorso: i tribunali nazionali negli Stati membri e le commissioni di ricorso dell’EUIPO;
  2. vi è un mancato allineamento per quanto riguarda le tasse e la struttura tariffaria (cfr. allegato VI);
  3. gli uffici nazionali per la proprietà intellettuale (national intellectual property offices – NIPO) non sono tenuti a fornire servizi di mediazione e arbitrato.

32 È stato altresì rilevato che la descrizione e la rappresentazione dei disegni e modelli su stampa non sono standardizzate e il regolamento e la direttiva sui disegni e modelli UE non prevedono che i disegni e modelli possano essere descritti o rappresentanti utilizzando tecnologie comuni quali l’immagine tridimensionale o il materiale video.

33 Il regolamento sui disegni e modelli comunitari contempla una protezione per i disegni e modelli dell’UE non registrati in relazione a prodotti che hanno spesso una vita commerciale breve, per i quali la protezione senza l’onere delle formalità di registrazione costituisce un vantaggio e la durata della protezione assume minore importanza. Ad eccezione della Romania, che presenta una “banca dati dei disegni e modelli non registrati” (che ad oggi non contiene alcuna registrazione), nessuno degli Stati membri selezionati offre tale protezione.

34 La Corte ha osservato che la normativa in materia di disegni e modelli ha esteso la protezione ai pezzi di ricambio in quattro dei cinque Stati membri selezionati. Il regolamento UE sui disegni e modelli e l’Ungheria escludono questa protezione (clausola di riparazione). La tabella 1 illustra le differenze tra gli Stati membri esaminati e l’EUIPO.

Tabella 1 – Protezione dei pezzi di ricambio

  Protezione garantita dalla normativa in materia di disegni e modelli Clausola di riparazione
EUIPO Non protetti
EL (OBI) Protetti per cinque anni, in seguito obbligo di retribuire il titolare
FR (INPI) Protetti No (*)
HU (HIPO) Non protetti
LT (SPB) Protetti No
RO (OSIM) Protetti No

(*) La clausola di riparazione entrerà in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2023; dalla protezione saranno esclusi solo il vetro destinato al settore auto e per l’illuminazione del veicolo.

Fonte: Corte dei conti europea.

35 La Corte ha riscontrato che vi sono diverse opzioni tra i sistemi di registrazione nazionali e il sistema dell’UE per quanto concerne il differimento della pubblicazione di un disegno o modello, tra cui differenze su un eventuale periodo di differimento e sulle tasse (tabella 2).

Tabella 2 – Opzioni per il differimento della pubblicazione (periodo e tasse)

  Periodo massimo Tasse per ciascun disegno/modello (in euro)
  Primo disegno o modello Dal secondo al decimo Dall’undicesimo in poi
EUIPO 30 mesi 40 20 10
Ungheria (HIPO) Non possibile Non applicabile
Francia (INPI) 3 anni Nessuna tassa aggiuntiva
Grecia (OBI) 12 mesi 30 10 10
Romania (OSIM) 30 mesi 20
Lituania (SPB) 30 mesi Nessuna tassa aggiuntiva

Fonte: Corte dei conti europea.

La struttura tariffaria per i DPI non riflette i costi effettivi

Mancanza di una metodologia chiara per determinare le tasse dell’UE

36 Le tasse applicate per il marchio UE e i disegni e i modelli dell’Unione vengono definite nel regolamento sul marchio dell’Unione europea e nel regolamento sulle tasse da pagare per la registrazione di disegni e modelli comunitari. I criteri19 impiegati per stabilire le tasse presuppongono che:

  1. le entrate da esse generate siano di regola sufficienti per ottenere il pareggio del bilancio dell’Ufficio (EUIPO);
  2. vi sia coesistenza e complementarità tra il sistema del marchio UE e i sistemi nazionali e
  3. i diritti del titolare di un marchio UE siano fatti rispettare efficientemente negli Stati membri.

37 Come è stato osservato nella relazione speciale della Corte 22/2020, l’Agenzia europea per la sicurezza aerea, l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati e il Centro di traduzione degli organismi dell’Unione europea calcolano il costo pieno dei servizi per i quali richiedono il pagamento di una tariffa/tassa. La Corte ha verificato l’applicazione dei criteri per la definizione delle tasse e ha riscontrato che l’EUIPO nel 2020 ha accumulato eccedenze significative (308,75 milioni di euro), come risulta dal suo bilancio (cfr. figura 6). Ha inoltre rilevato che, anche se l’importo e la struttura delle tasse applicati dell’EUIPO sono basate su criteri sociali, finanziari ed economici, non vi è sufficiente trasparenza riguardo alla copertura dei costi sostenuti, che è necessaria per valutare il grado di efficienza dell’EUIPO nell’espletare le proprie funzioni essenziali. Di conseguenza, la struttura dei costi unitari differisce notevolmente dalla struttura tariffaria e i costi unitari divergono in misura significativa dalle tasse.

Figura 6 – Percentuale di eccedenze dell’EUIPO (2011‑2020)

Fonte: Corte dei conti europea.

38 Nel parere 01/2019, la Corte ha osservato20 che l’EUIPO e la Commissione europea dovrebbero esplorare la possibilità di utilizzare dette eccedenze di bilancio investendole in strumenti finanziari che sostengano attività di ricerca e di innovazione svolte da imprese europee. Un esempio di utilizzo dell’eccedenza di bilancio è costituito dall’iniziativa “Ideas Powered for business SME Fund” (Fondo per le PMI), che prevede un regime di sovvenzioni del valore di 20 milioni di euro inteso ad aiutare le PMI europee ad avere accesso ai loro diritti di proprietà intellettuale.

39 Inoltre, dall’analisi comparativa della Corte sono emerse notevoli disparità tra le tasse dell’UE e le commissioni applicate dalle autorità nazionali dei cinque Stati membri selezionati (tabella 3). Ad esempio è stato riscontrato che le tasse dell’UE per il deposito e il rinnovo dei diritti di proprietà erano almeno tre volte superiori alle commissioni più elevate applicate a livello nazionale (Francia).

Tabella 3 – Tasse di deposito e rinnovo a confronto (in euro); dati aggiornati al 1o gennaio 2021

    EUIPO EL FR HU (1) LT RO (2)
Tassa per il deposito della domanda (a colori, presentazione per via elettronica)            
  Per una classe 850 100 190 166 180 110
  Seconda classe 50 20 40 221 40 50
  Terza classe 150 20 40 304 40 50
Rinnovo (rinnovo per via elettronica)            
  Per una classe 850 90 290 166 180 200
  Seconda classe 40 20 40 221 40 50
  Terza classe 150 20 40 304 40 50

(1) 1 euro = 361,462 HUF aggiornato al 1o gennaio 2021

(2) 1 euro = 4,8698 LEI aggiornato al 1o gennaio 2021

Fonte: Corte dei conti europea.

40 La Corte ha analizzato le informazioni fornite dall’EUIPO alla Commissione europea, lo studio del Parlamento europeo del 2013 “The income of fully self-finance agencies and EU budget”, lo studio INNO-tec del 2010, lo studio Max Planck del 2011 e le valutazioni d’impatto ed ex post della Commissione europea del 2009 e del 2013. In questi documenti, gli auditor della Corte non hanno trovato alcuna analisi del rapporto tra il livello delle tasse, i criteri in base ai quali queste venivano fissate ed i servizi offerti dall’EUIPO, né una quantificazione di quale sarebbe il livello minimo di tasse nell’UE compatibile con quello dei sistemi dei marchi nazionali.

41 Alla luce di tale esame, gli auditor hanno riscontrato che, anche se esistono dei criteri per la fissazione delle tasse, non esiste una metodologia chiara per stabilire la struttura tariffaria e gli importi delle tasse dell’UE, per cui queste sono fissate ad un livello che determina l’accumulo di eccedenze. L’accumulo di eccedenze significative è contrario al principio del secondo cui le entrate devono essere sufficienti a raggiungere il pareggio di bilancio, come stabilito nel regolamento pertinente. Lo studio Max Planck indicava che le organizzazioni di utenti avevano criticato la scarsa trasparenza relativa alle tasse.

Le elevate tasse comportano un meccanismo di compensazione inefficiente

42 L’EUIPO è tenuto21 a compensare gli Stati membri, mediante un meccanismo ad hoc, per le spese aggiuntive da loro sostenute in ragione della partecipazione al sistema del marchio UE, purché in tale anno l’EUIPO non registri un disavanzo di bilancio. Il meccanismo di compensazione è stato attivato per gli anni 2018, 2019 e 2020 (cfr. figura 7).

Figura 7 – Importi versati nel quadro del meccanismo di compensazione Periodo 2017‑2020

Fonte: Corte dei conti europea.

43 La tassa di deposito copre i costi per la registrazione di un marchio nazionale. È stato rilevato che in Lituania l’importo coperto dal meccanismo di compensazione era simile alla tassa di deposito applicata. Per il 2020, l’importo pagato in applicazione del meccanismo di compensazione è ammontato a 310 000 euro e il numero di marchi nazionali registrati di 1 771. Pertanto, il contributo versato nel quadro di tale meccanismo dai marchi nazionali registrati è stato di 175 euro, simile alla tassa di deposito per un marchio lituano (180 euro).

44 Nel regolamento sul marchio UE si definiscono indicatori chiave di performance (ICP) annuali al fine di ripartire l’importo di compensazione tra gli Stati membri. I risultati di tali ICP vengono registrati dagli Stati membri sulla piattaforma ePlatform dell’EUIPO, unitamente a una dichiarazione da parte di ciascun NIPO. La Corte ha riscontrato che l’EUIPO non ha attuato controlli per verificare l’accuratezza dei dati dichiarati dai NIPO, che consentono di determinare l’importo di compensazione. L’EUIPO reputa tale dichiarazione sufficiente a giustificare la metodologia, il calcolo e l’accuratezza dei dati statistici registrati dagli Stati membri su ePlatform.

45 La Corte ha rilevato che gli ICP sulla base dei quali vengono calcolati gli importi di compensazione non sono conformi al principio SMART – indicatori specifici, misurabili, attuabili, realistici e temporalmente definiti (cfr. riquadro 2). Inoltre, il meccanismo di compensazione non garantisce che le autorità nazionali pertinenti vengano adeguatamente compensate per i costi aggiuntivi sostenuti, poiché gli importi di compensazione non vengono trasferiti ai loro bilanci, bensì ai bilanci nazionali.

Riquadro 2

Le valutazioni degli ICP per la ripartizione degli importi di compensazione non sono SMART

  1. Il numero annuale di domande di marchio UE in ciascuno Stato membro. La Corte ha riscontrato che tale ICP non è pertinente, dal momento che le domande di marchio UE vengono trasmesse per via elettronica e non generano costi aggiuntivi per gli Stati membri. Inoltre, i costi relativi alle attività di promozione ed informazione sono già finanziati dai progetti di cooperazione europea.
  2. Il numero annuale di domande di marchio nazionale in ciascuno Stato membro. La Corte ritiene che non vi sia alcuna correlazione tra il numero di domande di marchi nazionali e i costi generati dal sistema del marchio UE: in effetti, l’esame della sussistenza di eventuali motivi di rifiuto dovuti a conflitto con diritti preesistenti, tra cui domande di marchio UE precedenti e marchi già registrati, è finanziato delle tasse di deposito e di registrazione pagate da chi richiede la PI.
  3. Il numero annuale di cause proposte dinanzi ai tribunali dei marchi UE designati da ogni Stato membro. Non esistono statistiche ufficiali (per cui è difficile quantificare).
  4. Opposizioni e domande di dichiarazione di nullità da parte dei titolari di marchi UE negli Stati membri. Le procedure di opposizione e di dichiarazione di nullità presso i NIPO sono finanziate dalle tasse versate dalle parti.

Il quadro dell’UE relativo alle indicazioni geografiche è limitato ai prodotti agricoli

46 I settori legati alle indicazioni geografiche sono disciplinati da tre regimi relativi alle indicazioni geografiche dell’UE per (a) prodotti agricoli e alimentari, (b) vini e (c) bevande spiritose.

47 La Corte ha riscontrato che le norme e i princìpi di base per la registrazione risultano generalmente allineati. Tuttavia, ha osservato che il regime delle indicazioni geografiche per i prodotti agricoli e alimentari non copre l’intera gamma di merci classificate come prodotti agricoli nel quadro dell’accordo sull’agricoltura dell’Organizzazione mondiale per il commercio (OMC). Non vi è neppure un sistema dell’UE per la registrazione di prodotti non agricoli (disegni e modelli industriali e artigianali), sebbene taluni Stati membri dispongano di una normativa nazionale per proteggere tali prodotti. L’assenza di un regime di protezione a livello dell’Unione per tutti i prodotti rende difficile o impossibile garantirne la protezione, dato che i sistemi di protezione nazionali da soli non sono sufficienti.

I quadri in materia di DPI sono attuati adeguatamente nonostante possano essere individuate alcune carenze

L’EUIPO attua i quadri per i marchi, i disegni e i modelli dell’UE perlopiù correttamente, malgrado alcuni difetti

48 Sulla base della valutazione espletata in relazione alle procedure di registrazione e alle attività correlate, la Corte ritiene che l’EUIPO abbia attuato adeguatamente il regolamento sul marchio UE e il regolamento sui disegni e modelli comunitari. I processi di domanda, esame, pubblicazione e registrazione sono certificati secondo le norme ISO 9001 e ISO 10002; l’EUIPO ha inoltre attuato un sistema di controllo della qualità che comprende la definizione di una serie di ICP e valori di conformità.

49 Sono state tuttavia riscontrate le seguenti carenze nell’attuazione del regolamento sul marchio UE.

50 Ai sensi di tale regolamento, l’EUIPO può istituire un centro di mediazione per la risoluzione amichevole delle controversie relative ai marchi UE e ai disegni e modelli dell’Unione registrati. L’EUIPO ha creato il servizio Supporto alla risoluzione alternativa delle controversie al fine di offrire servizi di mediazione gratuiti per le procedure di ricorso; tale piattaforma, tuttavia, non prevede procedure di osservazione e opposizione.

51 Qualsiasi rappresentante di una persona fisica o giuridica che opera con l’EUIPO deve essere autorizzato legalmente ad agire in veste di rappresentante in questioni nazionali inerenti alla proprietà intellettuale. La Corte ha rilevato che le condizioni per diventare rappresentante differiscono da uno Stato membro controllato all’altro, il che crea condizioni inique per coloro che desiderano fungere da rappresentanti.

52 In virtù del regolamento sul marchio UE e del regolamento sui disegni e modelli comunitari sono stati creati i registri per i marchi UE e per i disegni e modelli dell’Unione registrati ed è stato imposto l’obbligo di registrare marchi, disegni e modelli in tale registro. Gli auditor della Corte hanno selezionato in base al rischio e verificato un campione di 20 marchi UE e sei disegni e modelli dell’Unione registrati, al fine di esaminare l’accuratezza e la completezza dei registri. Per quanto concerne i marchi registrati, sono stati individuati esempi di status errato del marchio UE (per sei marchi esaminati), un errore procedurale (per un marchio) e una serie di omissioni (per cinque marchi). In merito ai disegni e modelli dell’Unione registrati, l’incompletezza riguardava la seconda lingua della richiesta in un elemento del campione. A seguito delle debolezze rilevate dalla Corte, l’EUIPO ha individuato 522 registrazioni che presentano incongruenze e ora le sta correggendo individualmente e manualmente. Intende inoltre introdurre un controllo interno per garantire la necessaria coerenza e esattezza dei dati.

53 Dai risultati dell’indagine condotta dall’EUIPO nel 2019 rivolta agli utenti è emerso un aumento del grado di insoddisfazione degli utenti in relazione alla coerenza delle decisioni adottate dalle commissioni di ricorso (tasso di soddisfazione inferiore al 53 %). La coerenza del processo decisionale costituisce un elemento importante per l’armonizzazione del sistema del marchio UE e del sistema dei disegni e modelli dell’Unione registrati. Un più elevato livello di coerenza nelle decisioni formulate dagli organi giurisdizionali renderebbe il sistema più efficiente, riducendo la necessità di ricorsi e contenziosi dinanzi al Tribunale in seno alla Corte di giustizia dell’UE.

I criteri relativi ad alcuni tipi di sostegno finanziario agli Stati membri presentano debolezze

54 Ai sensi del regolamento sul marchio UE e in linea con i princìpi di sana gestione finanziaria, l’EUIPO è responsabile dell’attuazione della cooperazione tra le istituzioni dell’UE e i NIPO, al fine di promuovere la convergenza delle pratiche e degli strumenti nel campo dei marchi, dei disegni e dei modelli.

55 I NIPO collaborano principalmente con l’EUIPO attraverso i progetti di cooperazione europea (PCE), che sono inclusi negli accordi di cooperazione annuali. Sono stati attuati o sono in corso numerosi e importanti progetti di cooperazione che coinvolgono l’EUIPO e i NIPO. Dal 2020 l’EUIPO ha contribuito ad alcuni PCE versando somme forfettarie calcolate separatamente per ciascun beneficiario.

56 Il regolamento finanziario dell’UE stabilisce che le somme forfettarie devono basarsi su un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, tale da assicurare la sana gestione finanziaria, ma non fornisce orientamenti sulla metodologia di calcolo di tali somme.

57 È stato rilevato che la metodologia applicata dall’EUIPO per calcolare le somme forfettarie (allegato VII) presentava le seguenti debolezze:

  1. i dati storici verificati in relazione ai singoli beneficiari riguardavano solo un anno;
  2. la classificazione delle attività non consentiva di distinguere in misura sufficiente i diversi tipi di progetto, di conseguenza somme forfettarie simili sono state attribuite ad attività differenti;
  3. nel calcolare la tariffa giornaliera media, i NIPO hanno incluso gli stipendi di tutti i profili del personale interno che partecipa ai progetti PCE nel 2019. Tuttavia, progetti analoghi presentavo profili del personale diversi.

58 Due dei PCE inclusi negli accordi di cooperazione riguardavano i costi di funzionamento per TMView e DesignView, che sono banche dati pubbliche per marchi, disegni e modelli. È stato rilevato che tali costi di funzionamento non erano correlati al costo effettivo del mantenimento delle banche dati da parte dei NIPO e della trasmissione di dati riguardanti i marchi, disegni e modelli nazionali.

59 La Corte ha inoltre osservato che nel 2020 i costi di funzionamento medi per ogni disegno e modello differivano in misura significativa negli Stati membri selezionati (cfr. tabella 4), creando così situazioni disomogenee nei diversi Stati membri controllati.

Tabella 4 – Costi di funzionamento medi relativi a DesignView per ogni disegno o modello registrato

  EL FR HU LT RO
Disegni o modelli registrati 77 4 619 68 26 47
Costi di funzionamento relativi a DesignView (in euro) 127 552 129 896 125 027 130 000 83 744
Media per ciascun disegno/modello (in euro) 1 657 28 1 839 5 000 1 782

Fonte: Corte dei conti europea.

Carenze nel processo di registrazione dei prodotti agricoli

60 La normativa dell’UE stabilisce il quadro per la registrazione di prodotti ad indicazione geografica a livello dell’UE, ma non disciplina la fase di verifica nazionale. In base al principio di sussidiarietà, ciascuno Stato membro dispone del proprio processo di verifica, ma deve rispettare i criteri e le condizioni applicabili alla valutazione di merito in forza del regime pertinente, come sancito nella normativa sulle indicazioni geografiche (paragrafo 46). Ogni Stato membro è dunque libero di decidere se applicare tasse per il processo di registrazione e controllo.

Inefficienze nei processi di registrazione della Commissione

61 Le domande per la registrazione di indicazioni geografiche vengono esaminate e approvate dalle autorità competenti di ogni Stato membro e vengono successivamente trasmesse alla Commissione unitamente alla documentazione giustificativa (allegato VIII). Gli Stati membri trasmettono tali informazioni tramite il sistema informativo eAmbrosia dell’UE oppure via e-mail. La trasmissione tramite eAmbrosia non è obbligatoria per i prodotti agricoli e alimentari e gli Stati membri con il più elevato numero di domande ricorrono solitamente alla trasmissione per posta elettronica.

62 La banca dati eAmbrosia comprende tutte le indicazioni geografiche registrate, anche quelle provenienti da paesi non appartenenti all’UE, registrate a seguito di una richiesta diretta presentata alla Commissione. Tutte le domande inviate attraverso il suddetto sistema informatico vengono caricate automaticamente nella versione pubblica della piattaforma. Poiché tutte le domande devono essere pubblicate nella versione pubblica di eAmbrosia, la Commissione deve caricare manualmente le domande pervenute via e-mail. Ciò implica un lavoro aggiuntivo per il personale della Commissione e possono verificarsi errori.

Processi nazionali e della Commissione prolungati per l’esame e la registrazione delle domande di indicazione geografica

63 Non dovrebbero esistere ostacoli nei processi di registrazione delle indicazioni geografiche negli Stati membri. Le fasi di verifica a livello nazionale e da parte della Commissione, che contemplano i requisiti per i processi di domanda, pubblicazione, ricorso e registrazione per le indicazioni geografiche, dovrebbero pertanto prevedere scadenze chiare ed essere trasparenti.

64 Al fine di verificare le tempistiche e i processi di approvazione delle indicazioni geografiche negli Stati membri esaminati, è stata selezionata una serie di domande di registrazione di indicazioni geografiche e di modifiche da apportare a registrazioni esistenti (allegato IX). Sebbene gli Stati membri selezionati disponessero di requisiti chiari per i processi di domanda, pubblicazione, ricorso e registrazione, la Corte ha riscontrato che i termini di verifica previsti dalla normativa nazionale erano stati raramente rispettati, e i processi di approvazione duravano fino a 60 mesi. Tali ritardi erano dovuti al complesso processo volto ad assicurare la qualità e le caratteristiche specifiche dei prodotti agricoli.

65 Anche per gli stessi campioni selezionati a livello della Commissione, il processo di approvazione richiedeva molto tempo (allegato X). I ritardi fino a 48 mesi individuati erano dovuti al complesso esame e alla traduzione della documentazione ricevuta e ai tempi lunghi necessari agli Stati membri per rispondere alle domande sollevate dalla Commissione.

Variazioni nei controlli delle indicazioni geografiche negli Stati membri e mancanza di orientamenti da parte della Commissione

66 I controlli sulle indicazioni geografiche vengono espletati in conformità al regolamento 2017/625 relativo ai controlli ufficiali. Tale regolamento non si riferisce specificamente alle indicazioni geografiche e non stabilisce norme di controllo standardizzate a livello dell’UE per le indicazioni geografiche. Non sono state proposte né adottate disposizioni complementari concernenti i controlli sulle indicazioni geografiche.

67 Ciascuno Stato membro esaminato aveva le proprie procedure e norme di controllo. Alcuni Stati membri espletavano i controlli di registrazione prima di approvare la richiesta di indicazione geografica a livello nazionale, mentre altri li svolgevano in un secondo momento (su base annua o con scadenze diverse). La Corte ha rilevato che le procedure di controllo e la loro frequenza non erano standardizzate negli Stati membri selezionati e le tasse per il controllo applicate agli operatori variavano in misura significativa, da zero a 300 euro al giorno.

68 La Commissione organizza corsi di formazione nel quadro dell’iniziativa “Migliorare la formazione per rendere più sicuri gli alimenti” e seminari di discussione annuali con gli Stati membri in merito ai controlli sulle indicazioni geografiche. Tuttavia, non fornisce orientamenti ufficiali sulle procedure di controllo, sull’analisi dei rischi o sulla frequenza ottimale delle verifiche. Il trattamento divergente applicato dai produttori di indicazioni geografiche nei vari Stati membri fa sì che taluni debbano sostenere costi più elevati e siano soggetti a maggiori obblighi di conformità rispetto ad altri.

La cooperazione sulle indicazioni geografiche all’interno dell’UE è generalmente agevole

69 L’EUIPO, in collaborazione con la Commissione, amministra un portale (GIview) al fine di agevolare la comunicazione con le autorità incaricate dell’applicazione della legge. Glview contiene i dati sulle registrazioni provenienti da eAmbrosia, e le indicazioni geografiche non-UE che sono protette nell’UE sulla base di accordi internazionali e bilaterali; i dati sulle autorità competenti, sugli organismi di controllo e sui gruppi di produttori, nonché le informazioni sui prodotti registrati come indicazioni geografiche (foto, mappe, descrizioni e link ai siti dei gruppi di produttori).

70 Riguardo alla gestione dei regimi per le indicazioni geografiche da parte degli Stati membri, la Commissione convoca gruppi di esperti tre volte all’anno per discutere sulle sfide e sulle buone pratiche nel settore. Inoltre, tra il 2018 e il 2020, la Commissione ha tenuto 17 mini-workshop con gli Stati membri. La Corte ha riscontrato che le autorità negli Stati membri selezionati hanno apprezzato tali workshop e l’opportunità di discutere in merito alle richieste problematiche e trovare soluzioni.

La tutela dei DPI non è ottimale

71 I diritti di proprietà intellettuale devono essere protetti in modo efficace e adeguato, garantendo al contempo che le misure di tutela e le relative procedure non diventino un ostacolo al commercio legittimo22. A tal fine, i sistemi legislativi volti alla tutela dei DPI negli Stati membri dovrebbero assicurare un livello elevato, equivalente ed omogeneo di protezione della proprietà intellettuale nel mercato interno23. Le autorità doganali degli Stati membri dovrebbero poter bloccare merci sospettate di violare i DPI protetti dalla normativa UE e dalla legislazione nazionale. La Commissione e gli Stati membri dovrebbero disporre di un quadro di tutela solido dei DPI a livello dell’UE al fine di rispondere a tali esigenze.

La direttiva sul rispetto dei DPI non viene attuata uniformemente

72 La Commissione ha l’obiettivo di fare in modo che esistano sistemi legislativi equivalenti nell’UE, in grado di garantire un livello elevato, equivalente e omogeneo di protezione della PI nel mercato interno. Come riconosciuto nelle conclusioni del Consiglio del 1o marzo 2018, le misure, le procedure e i mezzi di ricorso previsti dalla direttiva DPI non sono applicati in modo uniforme nei vari Stati membri. Oltre agli orientamenti24 della Commissione per affrontare il livello non uniforme di protezione della PI nel mercato interno, la Commissione ha istituito un nuovo gruppo di esperti in politica relativa alla proprietà industriale, che si occupa di come farla rispettare, e sta preparando un nuovo pacchetto di strumenti contro la contraffazione.

73 La Commissione ha il compito di monitorare il recepimento completo e corretto della direttiva DPI nella normativa nazionale degli Stati membri. Tuttavia, la Corte ha individuato alcune debolezze riguardanti la non conformità o la conformità parziale in termini di recepimento di suddetta direttiva negli Stati membri esaminati, come viene sottolineato nella valutazione della direttiva DPI del 2017 e nello studio di supporto del 2017. Le debolezze dovute ai continui ritardi determinano una protezione della PI diversa all’interno del mercato unico.

74 La Corte ha constatato che la direttiva DPI non affronta le esigenze dell’era digitale. A tale riguardo, la Commissione ha proposto la legge sui servizi digitali che dovrebbe contribuire a contrastare i contenuti illegali online, chiarendo il regime di responsabilità previsto nella direttiva sul commercio elettronico e aumentando gli obblighi in materia di dovere di diligenza. Tuttavia, la proposta relativa alla legge sui servizi digitali ha accresciuto la responsabilità soltanto per le grandi piattaforme, mentre altri intermediari continueranno a beneficiare delle esenzioni dalla responsabilità. La Commissione metterà in atto un pacchetto di strumenti dell’UE contro la contraffazione, che specificherà i ruoli e le responsabilità degli attori interessati, tra cui le piattaforme online, sulla base delle disposizioni contenute nella legge sui servizi digitali.

Nel quadro per la tutela dei DPI da parte delle autorità doganali mancano elementi fondamentali

75 La Commissione ha il compito di sostenere approcci moderni e armonizzati in materia di controlli doganali e cooperazione doganale. Dovrebbe puntare a un elevato livello di protezione del mercato interno dell’Unione, in particolare per evitare una deviazione degli scambi commerciali e la contraffazione nell’UE. Un’adeguata tutela dei DPI da parte delle autorità doganali dovrebbe includere anche la responsabilità per la distruzione delle merci. La Corte ha esaminato il quadro per la tutela dei DPI dell’UE da parte delle autorità doganali e ha valutato la modalità di attuazione nei cinque Stati membri selezionati.

La protezione dei DPI è variabile

76 Ai sensi del regolamento sulla tutela dei DPI da parte delle autorità doganali, queste sono tenute ad intervenire in relazione a sospette violazioni di un DPI in caso di merci che sono o avrebbero dovuto essere sottoposte a vigilanza e controllo doganale, in particolare le merci:

  1. dichiarate per l’immissione in libera pratica, l’esportazione o la riesportazione;
  2. in entrata o in uscita dal territorio doganale dell’Unione;
  3. vincolate a un regime speciale.

77 In un’apposita comunicazione25, la Commissione ha specificato che l’intervento delle autorità doganali per la tutela dei DPI è consentito solo per le merci provenienti da paesi terzi, destinate a essere messe in vendita nell’Unione europea, fatta eccezione per i casi riguardanti i marchi UE e nazionali. Il pacchetto marchi26, entrato in vigore nel 2016, ha esteso la protezione dei diritti del titolare di un marchio UE o di un marchio nazionale anche se le merci non sono destinate all’immissione nel mercato unico. Ciò significa che la protezione dei DPI prevista nel regolamento (UE) n. 608/2013 non è la stessa per tutti i DPI e per tutte le merci che rientrano nella vigilanza e nel controllo doganale. La Commissione non ha aggiornato tutte le norme sostanziali dell’UE in materia di PI necessarie per garantire la parità di trattamento di tutti i DPI dell’UE.

78 Il regolamento (UE) n. 608/2013 non si applica alle merci prive di carattere commerciale contenute nei bagagli personali dei viaggiatori (articolo 1, paragrafo 4). L’interpretazione di “merci prive di carattere commerciale” è a discrezione di ciascuno Stato membro. Sono state rilevate diverse interpretazioni negli Stati membri selezionati, che comportano una protezione disomogenea dei DPI.

Mancanza di una strategia comune per la gestione dei rischi e i controlli in materia di DPI

79 Secondo il codice doganale dell’Unione, le autorità doganali possono effettuare qualsiasi controllo doganale che ritengono necessario in relazione alle merci provenienti da paesi terzi che vengono introdotte nel territorio doganale dell’Unione. Tali controlli devono essere proporzionati ed eseguiti in conformità ai criteri di analisi del rischio. Tuttavia, la Corte ha osservato che la Commissione non ha ancora elaborato un quadro comune per la gestione dei rischi in materia di DPI, una strategia di controllo doganale dell’UE per le violazioni dei DPI né profili di rischio relativi ai DPI. Inoltre, la Corte ha riscontrato che, dei cinque Stati membri selezionati, solo la Francia disponeva di una strategia nazionale di gestione dei rischi connessi ai DPI o una strategia di controllo per le violazioni dei DPI.

Pratiche diverse per la distruzione di merci contraffatte nell’UE

80 Nel quadro della normale procedura, in conformità al regolamento pertinente27, allorché nel corso di un controllo doganale sorga il sospetto che le merci possano essere contraffatte, viene inviata una notifica al destinatario della decisione (titolare dei diritti) e al detentore delle merci (o dichiarante). In base alle risposte fornite da questi ultimi, che devono pervenire entro dieci giorni lavorativi, si verifica se sussistano le condizioni per procedere alla distruzione. Ove questo sia il caso, viene adottata la decisione relativa alla distruzione. Qualora il sospetto non sia giustificato (o il titolare dei diritti non intenda agire), le merci vengono svincolate. Quando il dichiarante o detentore delle merci si oppone alla distruzione, il titolare dei diritti deve avviare le procedure per accertare l’infrazione.

81 Il regolamento (UE) n. 608/2013 contempla altresì una procedura semplificata per la distruzione di piccole spedizioni postali o a mezzo di corriere espresso. Su richiesta del destinatario della decisione di accoglimento della domanda, le merci possono essere distrutte con il consenso esplicito o presunto del solo dichiarante o detentore delle merci. Durante il periodo sottoposto ad audit, 23 Stati membri si sono avvalsi della procedura per piccole spedizioni, ossia l’85 % degli Stati membri. Inoltre, due Stati membri non hanno fatto ricorso a tale procedure, ma hanno invece applicato la procedura penale nazionale. Due Stati membri non hanno utilizzato la procedura per piccole spedizioni o una procedura analoga durante il periodo sottoposto ad audit. Secondo alcuni degli Stati membri selezionati, la definizione di piccole spedizioni fornita nel regolamento (UE) n. 608/2013 è troppo restrittiva in un contesto segnato da un aumento del volume del commercio elettronico, che ostacola la tutela dei DPI da parte delle autorità doganali.

82 Uno Stato membro selezionato ricorre a una procedura di sequestro specifica, che esula dal campo di applicazione di suddetto regolamento, anziché applicare la procedura per piccole spedizioni. Nel caso delle piccole spedizioni, la procedura di sequestro costituisce uno strumento particolarmente rapido ed efficiente per il ritiro dal mercato di merci sospettate di violare un DPI. I costi risultanti dalla procedura di sequestro non sono dichiarati dai titolari dei diritti; vengono invece sostenuti dalle autorità doganali.

83 Il regolamento (UE) n. 608/2013 prevede disposizioni opzionali concernenti le spese legate alla distruzione, che hanno condotto all’adozione di pratiche diverse nell’UE. Secondo la relazione della Commissione sull’attuazione di suddetto regolamento, circa l’85 % degli Stati membri chiede al destinatario della decisione di sostenere i costi per la distruzione nel quadro della procedura ordinaria. Circa il 46 % degli Stati membri chiede al destinatario della decisione di sostenere i costi legati alla distruzione sia nell’ambito della procedura ordinaria che di quella per le piccole spedizioni. Due Stati membri si fanno carico dei costi connessi agli interventi di magazzinaggio e distruzione di merci di cui al regolamento (UE) n. 608/2013 nell’ambito della procedura ordinaria. Alcuni Stati membri intervengono su base ad hoc per i costi della distruzione nel quadro della procedura per le piccole spedizioni.

84 I costi relativi al magazzinaggio e alla distruzione possono essere molto elevati, per cui i titolari dei diritti possono esitare ad intervenire. Inoltre, la distruzione di merci pericolose (ad esempio, gas refrigerante o pesticidi) presuppone un trattamento costoso e un’attrezzatura specifica, non disponibile in tutti gli Stati membri, anche se il titolare dei diritti è disposto a pagare. In alcuni paesi terzi, quali gli Stati Uniti, le spese legate alla distruzione vengono sostenute dal governo federale attraverso un fondo finanziato da ammende e confische di beni imputabili a violazioni dei DPI. La variabilità delle pratiche attuate negli Stati membri riguardo ai costi per la distruzione crea un trattamento differenziato per i titolari dei diritti.

Assenza di un quadro armonizzato per ammende e sanzioni in caso di violazioni dei DPI

85 Le autorità doganali possono applicare sanzioni per i destinatari della decisione.

86 La normativa doganale nazionale prevede altresì sanzioni per il dichiarante e per il detentore delle merci e/o i relativi rappresentanti. Le sanzioni previste per le violazioni del diritto sostanziale in materia di proprietà intellettuale non sono armonizzate negli Stati membri.

87 In taluni Stati membri, le sanzioni previste per le violazioni delle leggi sostanziali in materia di proprietà intellettuale e della normativa doganale nazionale non sono sufficientemente dissuasive e potrebbero incentivare la deviazione degli scambi commerciali.

Pratiche diverse per notificare le violazioni dei DPI

88 Il regolamento (UE) n. 608/2013 non definisce le tempistiche per la notifica del blocco di merci nel sistema d’informazione anticontraffazione e antipirateria (COPIS) a livello dell’Unione, per cui gli Stati membri attuano pratiche diverse.

89 Un’interfaccia condivisa tra COPIS e l’AFIS (il sistema di informazioni antifrode dell’OLAF) consente la trasmissione automatica dei dati relativi alle violazioni dei DPI da COPIS al sistema d’informazione doganale dell’OLAF sul blocco di merci che violano i DPI (CIS+). Tuttavia, la maggior parte degli Stati membri non inserisce i dati nel sistema CIS+ (solo nove Stati membri hanno trasmesso le informazioni a CIS+, il che rappresenta il 9 % dei casi inseriti in COPIS). Pertanto, sebbene il meccanismo sia in vigore, gli Stati membri in gran parte non lo utilizzano.

90 Non vi è uno strumento specifico orizzontale per lo scambio di informazioni sulla tutela dei DPI con le autorità pertinenti nei paesi terzi. La Commissione non ha mai adottato atti di esecuzione che definiscano le modalità pratiche necessarie per lo scambio di dati e informazioni con paesi terzi.

Vi sono alcune carenze nei controlli doganali degli Stati membri

91 Il regolamento (UE) n. 608/2013 prevede che le autorità doganali nazionali effettuino controlli per la tutela dei DPI e notifichino il blocco di merci in modo uniforme.

92 La Corte ha esaminato l’attuazione del regolamento nei cinque Stati membri selezionati attraverso l’analisi, la revisione e la prova delle componenti fondamentali dei sistemi e delle procedure in vigore. Tale esame ha incluso un campionamento casuale di domande di intervento (application for action – AFA) e di azioni di blocco di merci registrate in COPIS. Nel complesso, gli Stati membri selezionati disponevano di strumenti di analisi dei rischi adeguati e l’elaborazione delle AFA e gli interventi doganali sulle merci che violavano i DPI erano soddisfacenti. Tuttavia, sono state riscontrate le seguenti limitazioni nell’attuazione dei controlli doganali:

  1. quattro Stati membri accettavano soglie di intervento inserite nelle AFA dai titolari dei diritti, che non erano specificate nel regolamento (UE) n. 608/201328;
  2. sono state individuate debolezze in termini di conformità per quanto concerne i termini di notifica per i destinatari/richiedenti delle decisioni e per i dichiaranti/detentori delle merci in tre Stati membri;
  3. due Stati membri non utilizzavano l’interfaccia COPIS-AFIS (CIF+);
  4. gli Stati membri avevano definito pratiche e tempistiche diverse per la notifica.

93 L’attuazione non uniforme della direttiva DPI e i limiti riscontrati nell’attuazione dei controlli per la tutela dei DPI da parte delle autorità doganali negli Stati membri pregiudicano gli interventi a tutela dei DPI nell’UE e la lotta alle contraffazioni. La Corte ha constatato che la protezione dei DPI nell’UE differisce a seconda del luogo di importazione. Pertanto vi è il rischio che gli autori di truffe e contraffazioni spostino gli scambi commerciali in luoghi nell’UE in cui vigono controlli e sanzioni meno rigidi.

Conclusioni e raccomandazioni

94 La conclusione generale della Corte è che il quadro dell’UE per la protezione dei diritti di proprietà intellettuale è in genere solido e robusto, anche se presenta tuttora carenze. La Corte formula raccomandazioni specifiche volte a migliorare il quadro normativo sui DPI, la sua attuazione e le misure per imporne il rispetto.

95 La direttiva sui disegni e i modelli mirava ad allineare le norme in materia di protezione dei disegni e dei modelli negli Stati membri, al fine di creare un sistema a livello dell’UE. Ciò presuppone un quadro giuridico completo e aggiornato, che consenta di allineare le disposizioni del regolamento e della direttiva in materia di disegni e modelli. Sono state tuttavia individuate alcune divergenze tra il sistema di disegni e modelli comunitari e i sistemi nazionali per quanto concerne i processi di domanda, esame e pubblicazione. Inoltre, la Corte ha riscontrato che non vi è un quadro giuridico per la protezione dei prodotti non agricoli (cfr. paragrafi 26354647).

96 Il quadro dell’UE per la tutela dei DPI è in vigore e funziona correttamente. Tuttavia, la Corte ha rilevato che vi sono alcune carenze in tale quadro e nella relativa attuazione, ad esempio l’accettazione da parte degli Stati membri di soglie di intervento non specificate nel regolamento e la definizione restrittiva di piccole spedizioni (cfr. paragrafi 7678, 81 and 92).

Raccomandazione 1 – Completare e aggiornare i quadri normativi dell’UE in materia di DPI

La Commissione dovrebbe formulare proposte legislative al fine di:

  1. contemplare la protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti non agricoli e
  2. estendere la tutela del marchio UE a tutti i diritti di proprietà intellettuale dell’Unione, introdurre soglie di intervento e ampliare la definizione di piccole spedizioni.

Termine di attuazione: entro la fine del 2025

97 La Corte è giunta alla conclusione che non esiste una metodologia chiara per determinare le tasse dell’UE, il che si traduce in un livello di tasse che genera un accumulo di eccedenze. Inoltre, sono state rilevate alcune carenze nella normativa riguardante il quadro di governance e rendicontabilità dell’EUIPO (cfr. paragrafi 1925 and 3641).

Raccomandazione 2 – Valutare i meccanismi di governance e la metodologia per stabilire le tasse

La Commissione dovrebbe, nel contesto della sua valutazione (ai sensi dell’articolo 210 del regolamento sul marchio UE) dell’impatto, dell’efficacia e dell’efficienza dell’EUIPO e dei suoi metodi di lavoro, valutare i meccanismi di governance e ovviare alla mancanza di una metodologia chiara per stabilire le tasse, come indicato nella presente relazione.

Termine di attuazione: entro la fine del 2025

98 La Corte ritiene che l’EUIPO abbia espletato i compiti ad esso assegnati riguardanti l’amministrazione e la promozione dei marchi, dei disegni e dei modelli dell’UE. L’Ufficio ha pertanto contribuito alla protezione dei marchi, dei disegni e dei modelli dell’UE (cfr. paragrafo 48).

99 L’EUIPO ha elaborato un sistema di cooperazione con gli Stati membri, con l’obiettivo di promuovere la convergenza delle pratiche e degli strumenti attraverso gli obiettivi definiti negli accordi di cooperazione. La Corte ha constatato però una carenza di orientamenti sulla metodologia per calcolare le somme forfettarie, sui costi di funzionamento e sulle variazioni tra gli Stati membri (cfr. paragrafi 5459).

Raccomandazione 3 – Migliorare i sistemi di valutazione, controllo e finanziamento

L’EUIPO dovrebbe fornire:

  1. una solida metodologia per calcolare le somme forfettarie;
  2. una giustificazione adeguata per i costi di funzionamento delle banche dati pubbliche dell’Unione per i marchi, i disegni e i modelli dell’UE; e
  3. un miglioramento dei sistemi di valutazione dei progetti di cooperazione europea.

Termine di attuazione: entro la fine del 2023.

100 Vi sono tuttora problemi legati alla registrazione e al controllo per quanto concerne l’attuazione del quadro per le indicazioni geografiche. La Corte ritiene che il processo molto lungo di approvazione di un’indicazione geografica costituisca un inutile ostacolo per i produttori che desiderano una registrazione. Inoltre, il trattamento divergente applicato dai produttori di indicazioni geografiche nei vari Stati membri fa sì che taluni produttori debbano sostenere costi più elevati e siano soggetti a maggiori obblighi di conformità rispetto ad altri (cfr. paragrafi 6068).

Raccomandazione 4 – Migliorare i sistemi di indicazione geografica dell’UE

La Commissione dovrebbe esaminare e registrare le domande di indicazione geografica in maniera tempestiva e fornire agli Stati membri linee guida ufficiali sui controlli relativi alle indicazioni geografiche.

Termine di attuazione: entro la fine del 2025

101 L’attuazione non uniforme della direttiva DPI e i limiti riscontrati nei controlli per la tutela dei DPI da parte delle autorità doganali negli Stati membri pregiudicano l’applicazione dei DPI e la lotta alle contraffazioni. La Corte ritiene che la protezione dei DPI nell’UE varii a seconda del luogo di importazione e che esistano pratiche diverse all’interno dell’UE per la distruzione delle merci contraffatte. Ciò vale per le piccole spedizioni e i prodotti pericolosi (cfr. paragrafi 72, 74, 79848893).

Raccomandazione 5 – Migliorare il quadro per la tutela dei DPI

La Commissione dovrebbe:

  1. stabilire una strategia di controllo sulla base della gestione dei rischi in materia di DPI;
  2. monitorare più efficacemente l’attuazione della direttiva DPI e gli interventi di tutela attuati dalle autorità doganali negli Stati membri; e
  3. armonizzare le attività di notifica.

Termine di attuazione: entro la fine del 2023.

La presente relazione è stata adottata dalla Sezione IV, presieduta da Mihails Kozlov, Membro della Corte dei conti europea, a Lussemburgo il 15 marzo 2022.

 

Per la Corte dei conti europea

Klaus‑Heiner Lehne
Presidente

Allegati

Allegato I — Pilastri in materia di DPI

Quadro internazionale
Il quadro dell’Unione europea
Quadro normativo dell’UE in materia di marchi
  • Regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea
  • Direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa
  • Regolamento delegato (UE) 2018/625 della Commissione, del 5 marzo 2018, che integra il regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio sul marchio dell’Unione europea e abroga il regolamento delegato (UE) 2017/1430
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2018/626 della Commissione, del 5 marzo 2018, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio sul marchio dell’Unione europea, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1431
  • Decisione del Presidium delle commissioni di ricorso, del 27 febbraio 2020, relativa al regolamento di procedura dinanzi alle commissioni di ricorso
  • Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei beni e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi
Quadro normativo dell’UE in materia di disegni e modelli
  • Regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari
  • Direttiva 98/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli
  • Regolamento (CE) n. 2245/2002 della Commissione, del 21 ottobre 2002, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio su disegni e modelli comunitari
  • Regolamento (CE) n. 2246/2002 della Commissione, del 16 dicembre 2002, sulle tasse da pagare all’Ufficio per l’armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli) per la registrazione di disegni e modelli comunitari
Quadro normativo dell’UE in materia di indicazioni geografiche
  • Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
  • Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 992/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio
  • Regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all’etichettatura delle bevande spiritose, all’uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell’etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all’uso dell’alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008
  • Regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l’etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e che abroga il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio
  • Regolamento delegato (UE) n. 664/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2013, che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo alla definizione dei simboli dell’Unione per le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche protette e le specialità tradizionali garantite e con riguardo ad alcune norme sulla provenienza, ad alcune norme procedurali e ad alcune norme transitorie supplementari
  • Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
  • Regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione, del 17 ottobre 2018, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell’uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l’etichettatura e la presentazione
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione, del 17 ottobre 2018, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l’uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli
  • Regolamento delegato (UE) 2021/1235 della Commissione, del 12 maggio 2021, che integra il regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti le domande di registrazione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose, le modifiche del disciplinare, la cancellazione della registrazione e il registro
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1236 della Commissione, del 12 maggio 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di registrazione delle indicazioni geografiche di bevande spiritose, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare, la cancellazione della registrazione, l’utilizzo del simbolo e il controllo
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2020/198 della Commissione, del 13 febbraio 2020, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la creazione del registro delle indicazioni geografiche protette nel settore dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e l’inserimento in tale registro delle denominazioni geografiche esistenti
Quadro normativo dell’UE in materia di tutela dei DPI
  • Regolamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali e che abroga il regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio
  • Regolamento di esecuzione (UE) n. 1352/2013 della Commissione, del 4 dicembre 2013, che stabilisce i formulari di cui al regolamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali
  • Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (rifusione)
  • Direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale
  • Regolamento n. 1215/2012, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (rifusione Bruxelles I)
  • Regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I)
  • Regolamento n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (Roma II)
  • Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (“Direttiva sul commercio elettronico”)
  • Regolamento (UE) n. 386/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 aprile 2012, che attribuisce all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) compiti inerenti al rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, tra cui la convocazione di rappresentanti del settore pubblico e privato in un Osservatorio europeo sulle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale
  • Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari (regolamento sui controlli ufficiali)

Allegato II — Legislazione nazionale che recepisce la direttiva sui marchi

  Legislazione nazionale
Francia Legge n. 92-597 sul codice della proprietà intellettuale, modificata da ultimo dall’ordinanza n. 2019‑1169 del 13 novembre 2019 e dal decreto n. 2019‑1316 del 9 dicembre 2019. L’ordinanza è stata ratificata dalla legge n. 220-1508 del 3 dicembre 2020
Grecia Legge n. 4679/2020 sui marchi
Ungheria Legge XI del 1997 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni geografiche, modificata da ultimo con effetto dal 1o gennaio 2019
Lituania Legge della Repubblica di Lituania sui marchi, modificata da ultimo con effetto dal 1o gennaio 2019
Romania Legge n. 84/1996 sui marchi e le indicazioni geografiche, ripubblicata nel settembre 2020 in virtù dell’articolo IV della legge n. 112/2020

Allegato III — Marchi: termini amministrativi negli Stati membri

  Scadenza (mesi) Azione
Francia (INPI) Subito Pagamento della tassa di deposito, a partire dalla data di deposito della domanda
4 settimane Prima pubblicazione, a partire dalla data di deposito (inizio del periodo per presentare osservazioni e opposizioni)
4 Esame delle formalità e degli impedimenti assoluti per il rifiuto, a partire dalla data di deposito
4 Registrazione e seconda pubblicazione, dopo la prima pubblicazione (se non vi sono rettifiche, commenti, osservazioni o opposizioni)
6 Notifica dell’INPI, a partire dalla data di deposito (in cui si richiedono rettifiche o commenti, se necessario)
1-3 Richiesta di rinnovo della decisione dell’INPI, a partire dalla sua ricezione
45 giorni Rettifiche o commenti, a partire dalla ricezione della notifica dell’INPI
Grecia (GDT) 30/60/90 giorni Presentazione delle osservazioni alle obiezioni dell’esaminatore (60 giorni per i richiedenti stranieri e 90 giorni per le domande internazionali)
60/90 giorni Contestazione della decisione finale negativa dell’esaminatore dinanzi al comitato amministrativo dei marchi (90 giorni per richiedenti stranieri)
3 Dalla pubblicazione della decisione finale dell’esaminatore alla registrazione (se non viene presentata alcuna opposizione alla decisione finale dell’esaminatore)
3 Deposito di un’opposizione dinanzi al comitato amministrativo dei marchi dopo la pubblicazione della decisione di approvazione
3 Dalla pubblicazione della decisione finale di approvazione dell’esaminatore alla registrazione (se non viene presentata alcuna opposizione alla decisione finale dell’esaminatore)
Nessun termine Contestazione della pubblicazione della registrazione del marchio dinanzi al comitato amministrativo dei marchi
60 giorni / 90 giorni Contestazione di una decisione del tribunale amministrativo dei marchi dinanzi agli organi giurisdizionali greci (90 giorni per i ricorrenti stranieri)
Ungheria (HIPO) 10 giorni lavorativi Assegnazione di una data di deposito, a partire dalla ricezione del fascicolo da parte dell’esaminatore
1 Pagamento della tassa di deposito, a partire dalla data di deposito della domanda
1 Richiesta di procedura accelerata, a partire dalla data di deposito della domanda
1 Pagamento della tassa per la procedura accelerata, a partire dalla data della richiesta
2 Pagamento della rivendicazione di priorità, a partire dalla data di deposito della domanda
4 Elenco di beni e servizi redatto in Ungheria, a partire dalla data di deposito della domanda
30 giorni Esame delle formalità, a partire dal termine della scadenza per il pagamento della tassa di deposito
30 giorni Trasmissione dei documenti mancanti o della dichiarazione, a partire dalla ricezione dell’invito da parte dell’HIPO
30 giorni Esame degli impedimenti assoluti alla registrazione, a partire dal termine dell’esame delle formalità
5 giorni lavorativi Ricerca di diritti anteriori (relazione di ricerca), a partire dal termine dell’esame degli impedimenti assoluti
Minimo 15 giorni Comunicazione, a seguito dell’invio della relazione di ricerca al richiedente
Minimo 3 mesi Registrazione, dopo la comunicazione (periodo di opposizione)
Nessun termine Osservazione, in qualsiasi momento del procedimento
3 Opposizione, a partire dal momento della comunicazione
30 giorni Domanda di modifica, a partire dalla ricezione della decisione
Nessun termine Richiesta di nullità o di chiusura del procedimento, in qualsiasi momento dopo la registrazione
Lituania (SPB) 1 Esame formale per la conferma del giorno di deposito
1-3 Risposta alla lettera di irregolarità, a seconda del tipo di irregolarità
1 Risposta alle osservazioni
2 Richiesta di riesame, a partire dalla decisione di respingere la domanda
2 Presentazione di un ricorso a seguito della decisione di respingere la domanda
3 Presentazione di un ricorso avverso la decisione della sezione che delibera sui ricorsi dinanzi al tribunale regionale di Vilnius
3 Presentazione dell’opposizione a partire dalla data della pubblicazione della domanda di marchio
5 giorni Esame urgente della domanda a seguito della richiesta del richiedente
2-12 Periodo di composizione amichevole
Romania (OSIM)   Dalla domanda alla registrazione (fino a luglio 2020)
6 Se per la domanda non vi sono opposizioni, né la notifica di un rifiuto provvisorio
13 Se per la domanda è stata emessa una notifica di rifiuto provvisorio
24 Se per la domanda è stata presentata un’opposizione
24 Se per la domanda è stata presentata un’opposizione ed è stata emessa una notifica di rifiuto provvisorio
  Dalla domanda alla registrazione (dal luglio 2020)
6 Se per la domanda non vi sono opposizioni, né la notifica di un rifiuto provvisorio
13 Se per la domanda è stata emessa una notifica di rifiuto provvisorio
24 Se per la domanda è stata presentata un’opposizione (ed è stata emessa una notifica di rifiuto provvisorio)
  Ricorsi (fino a luglio 2020)
30 giorni Per la presentazione di un ricorso a partire dalla pubblicazione/comunicazione della decisione di rigetto / ammissione parziale
Nessun termine Per terminare la procedura
30 giorni Comunicazione della decisione della commissione di ricorso (a partire dalla data della pronuncia)
  Ricorsi (luglio 2020)
30 giorni Per la presentazione di un ricorso a partire dalla pubblicazione/comunicazione della decisione di rigetto / ammissione parziale
Nessun termine Per terminare la procedura
3 Comunicazione della decisione della commissione di ricorso (a partire dalla data della pronuncia)

Allegato IV — Legislazione nazionale che recepisce la direttiva sui disegni e modelli dell’UE

  Legislazione nazionale
Francia Codice della proprietà intellettuale
Grecia Decreto presidenziale n. 259/1997, modificato dal decreto presidenziale n. 161/2002
Ungheria Legge XLVIII del 2001 sulla protezione giuridica di disegni e modelli
Decreto n. 19/2001 (XI. 29.) IM (ministero della Giustizia) sui requisiti formali dettagliati per le domande di protezione di disegni e modelli
Lituania Legge sui disegni e modelli (2002)
Romania Legge n. 129/1992 sulla protezione di disegni e modelli e decisione del governo n. 211/2008, regolamento di esecuzione della legge n. 129/1992

Allegato V — Disegni e modelli: termini amministrativi negli Stati membri

  Termini (mesi) Azione
Francia (INPI) 6 Decisione concernente la concessione o il rifiuto di protezione a partire dalla data di deposito
1-3 Scadenza per la richiesta di revisione della decisione, a partire dalla data di consegna
Grecia (OBI) 2-4 Dalla presentazione della domanda al rimedio di eventuali irregolarità o alla rettifica di eventuali errori (lettera di irregolarità)
6 Dalla presentazione della domanda alla pubblicazione della domanda (nella pratica)
6,5 Dalla presentazione della domanda alla registrazione e rilascio di un certificato (nella pratica)
7,5 Dalla presentazione della domanda alla pubblicazione della registrazione (nella pratica)
In caso di differimento della pubblicazione
2 Dalla presentazione della domanda con la richiesta di differimento al rimedio di eventuali irregolarità o alla rettifica di eventuali errori (lettera di irregolarità)
Fino a 8 Dalla presentazione della domanda con la richiesta di differimento alla pubblicazione completa della domanda
Ungheria (HIPO) 2 Pagamento della tassa di deposito, a partire dalla data di deposito della domanda
30 giorni Esame formale (a partire dal pagamento e dalla contabilizzazione della tassa)
2 Se necessario, rettifica delle irregolarità
Nessun termine Esame del merito e ricerca di anteriorità
2 Se necessario, termine per la trasmissione di una dichiarazione
Nessun termine Decisione in merito alla concessione o al rifiuto di protezione
30 giorni Termine per trasmettere una domanda di modifica di decisione a partire dalla data della ricezione
Nessun termine Registrazione del disegno o modello e invio del documento e dell’estratto dal registro dei disegni e modelli
Lituania (SPB) 1 Pagamento della tassa di deposito a partire dal giorno del deposito della domanda
6 Termine prioritario dalla prima data di deposito della domanda
3 Presentazione dei documenti prioritari dalla data di deposito della domanda
5 Richiesta di pubblicazione anticipata dalla data di deposito della domanda
30 Richiesta di differimento della pubblicazione dalla data di deposito della domanda
1 Risposta alla lettera di irregolarità
3 Richiesta di riesame, a partire dalla decisione di respingere la registrazione
6 Pubblicazione del disegno o modello in caso di assenza di richiesta di pubblicazione anticipata o differimento della pubblicazione
3 Pagamento della registrazione del disegno o modello e tassa di pubblicazione
3 Presentazione di un ricorso a seguito della decisione di respingere la registrazione
6 Presentazione di un ricorso avverso la decisione della sezione che delibera sui ricorsi dinanzi al tribunale regionale di Vilnius
Romania (OSIM)   Dalla domanda alla registrazione
6 Se per la domanda non vi sono opposizioni
18 Se per la domanda è stata presentata un’opposizione
  Ricorsi
30 giorni Per la presentazione di un ricorso a partire dalla comunicazione della decisione di rigetto / ammissione parziale
Nessun termine Per terminare la procedura
30 giorni Comunicazione della decisione della commissione di ricorso (a partire dalla data della decisione)

Allegato VI — Disegni e modelli degli Stati membri – Tasse e struttura tariffaria (aggiornato al 1o gennaio 2021)

FRANCIA (INPI) in euro
Deposito  
  Presentazione del fascicolo della domanda di registrazione 39
  Supplemento per ogni riproduzione depositata in bianco e nero 23
  Supplemento per ogni riproduzione depositata a colori 47
Estensione della protezione: estensione (per deposito) 52
Regolarizzazione, rettifica di errori sostanziali, richiesta di notifica di decadenza 78
Registrazione e sorveglianza o estensione della sorveglianza di buste speciali 15
GRECIA (OBI)
Tassa di deposito e registrazione per un disegno o modello 100
Tassa di registrazione supplementare per un deposito multiplo di disegni o modelli (fino a 50 disegni o modelli) 10 (per ogni disegno o modello aggiuntivo)
Tassa di pubblicazione del disegno o modello 30
Tassa di pubblicazione supplementare per un deposito multiplo di disegni o modelli (fino a 50 disegni o modelli) 10 (per ogni disegno o modello aggiuntivo)
Tassa di pubblicazione differita del disegno o modello 30
Tassa di pubblicazione differita per un deposito multiplo di disegni o modelli (fino a 50 disegni o modelli) 10 (per ogni disegno o modello aggiuntivo)
Tassa per la registrazione di concessioni, licenze e altre modifiche ai diritti o cambiamenti della ragione sociale o dello status giuridico del titolare del disegno o modello 100
Tassa di protezione per un periodo di 5 anni per disegni e modelli industriali
Tassa di protezione per il primo periodo di 5 anni 0
Tassa di rinnovo per il secondo periodo di 5 anni 100
Tassa di rinnovo per il terzo periodo di 5 anni 150
Tassa di rinnovo per il quarto periodo di 5 anni 200
Tassa di rinnovo per il quinto periodo di 5 anni 250
Tasse generali  
Tassa per i certificati prioritari emessi da OBI per i titoli di protezione industriale 50
Tassa per altri certificati emessi da OBI 20
Tassa di acquisto per il bollettino della proprietà industriale su compact disk (CD)  
Prezzo per ciascun disco volume A’ e B’ 2
Abbonamento nazionale annuo per entrambi i volumi (A’ e B’) 22
Abbonamento estero annuo per entrambi i volumi (A’ e B’) 44
Tassa per le copie dei titoli di proprietà industriale  
Copie ordinarie a partire dalla 21a pagina e ogni pagina successiva 0
Copie autenticate 20
A partire dalla 21a pagina e ogni pagina successiva 0,2
Titoli esteri (ordinati dall’estero) 1,00 (a pagina)
Tassa per la relazione di ricerca di anteriorità (risultati fino a 60 voci/titoli) 60
Tassa per la relazione di ricerca di anteriorità (risultati superiori a 60 voci/titoli) 2 (per ogni voce aggiuntiva / titolo aggiuntivo)
Tassa per richiedere un parere dell’OBI Stabilita dal consiglio di amministrazione dell’OBI caso per caso
Tassa in conformità alla decisione ministeriale n. 11970/B0012 1 000
UNGHERIA (HIPO)
  Importo nel caso in cui il richiedente e l’autore
  non siano la stessa persona siano la stessa persona
1. Tassa di deposito 90 22
  in più per ogni disegno o modello ulteriore (massimo 50 compresi nella stessa domanda) 18 4
2. Tassa per la richiesta di modifica 0 0
  per la prima richiesta 15 15
  per la seconda richiesta 26 26
  per un’ulteriore richiesta 49 49
3. Richiesta di estensione del termine in relazione a una determinata azione 0 0
  per la prima richiesta 15 15
  per la seconda richiesta 26 26
  per un’ulteriore richiesta 49 49
4. Tassa per la richiesta della divisione di una domanda di disegno o modello o della protezione dei disegni e modelli per ciascuna domanda o protezione risultante 90 90
5. Tassa per la registrazione di una successione nel titolo 46 46
  Se l’autore di un disegno o modello di servizi acquisisce il diritto 10 10
6. Tassa per la registrazione di un diritto di pegno o un accordo di licenza, per ogni caso 46 46
7. Tassa per una richiesta di rinnovo o rinnovo parziale della protezione di un disegno o modello 0 0
  per il primo rinnovo 179 90
  per il secondo rinnovo 239 120
  per il terzo rinnovo 300 150
  per il quarto rinnovo 448 224
8. Tassa per una richiesta di annullamento della protezione di un disegno o modello 394 394
9. Tassa per una richiesta di decisione sull’assenza di violazione 394 394
10. Tassa per la trasmissione di una domanda internazionale o per disegno o modello comunitario 30 30
LITUANIA (SPB)
 *1. Tassa di deposito 69
 1.1. Per l’11o disegno o modello e ogni disegno o modello successivo 26
 * 2. Tassa di registrazione e pubblicazione di un disegno o modello 69
 3. Rinnovo della registrazione di un disegno o modello:
 3.1. per il rinnovo del secondo periodo 86
 3.2. per il rinnovo del terzo periodo 115
 3.3. per il rinnovo del quarto periodo 144
 3.4. per il rinnovo del quinto periodo 173
 4. Tassa per la registrazione di modifiche nel registro dei disegni e modelli 34
 5. Tassa di ricorso 34
 6. Tassa di opposizione 92
 7. Tassa per il trasferimento dei diritti 115
 8. Tassa per la registrazione di una licenza 28
 9. Tassa per un estratto dal registro dei disegni e modelli 34
 10. Tassa per una copia autenticata di una domanda; documento prioritario 23
 11. Tassa per un duplicato del certificato del disegno o modello 34
 12. Tassa per l’inoltro della domanda di disegno o modello dell’UE 28
 13. Tassa per l’estensione del termine 23
 14. Tassa per la ripresa del procedimento 34
 * L’importo delle tasse per il deposito di una domanda di registrazione di un disegno o modello vengono ridotte del 50 % nel caso delle persone fisiche.
 ROMANIA (OSIM)
Registrazione della domanda nel registro nazionale delle domande trasmesse:
a) per il primo disegno o modello 30
b) per ogni disegno o modello aggiuntivo 10
Pubblicazione del disegno o modello:
a) per ogni immagine, nello spazio standard (6X6 cm), in bianco e nero 20
b) per ogni immagine, nello spazio standard (6X6 cm), a colori 100
c) per elementi caratteristici (massimo 30 parole) 10
Differimento della pubblicazione 20
Invocazione del diritto di priorità 20
Esame della domanda di registrazione:
a) per il primo disegno o modello 50
b) per ogni disegno o modello aggiuntivo 10
Emissione del certificato di registrazione:
a) per 1-20 disegni/modelli 20
b) per 21-50 disegni/modelli 30
c) per 51-100 disegni/modelli 50
Mantenimento in vigore del certificato di registrazione per ogni periodo di protezione di 5 anni:
a) per 1-20 disegni/modelli 100
b) per 21-50 disegni/modelli 125
c) per 51-100 disegni/modelli 150
Emissione del certificato di rinnovo:
a) per 1-20 disegni/modelli 20
b) per 21-50 disegni/modelli 25
c) per 51-100 disegni/modelli 30
Rinnovo del certificato di registrazione per ogni periodo di 5 anni:
a) per 1-20 disegni/modelli 100
b) per 21-50 disegni/modelli 125
c) per 51-100 disegni/modelli 150
Emissione del certificato prioritario 30
Esame di un ricorso 150
Esame di un’opposizione alla registrazione di un disegno o modello 30
Riconvalida di un certificato di registrazione di un disegno o modello 100
Registrazione di modifiche relative alla situazione giuridica della domanda o del certificato di registrazione:
a) trasmissione dei diritti 30
b) modifiche relative al nome o all’indirizzo del richiedente / del titolare o agente 10
c) conclusione degli atti di cui al paragrafo a) 10
Emissione di documenti, certificati, duplicati, copie autenticate, estratti dal registro 10
Trasmissione della domanda internazionale di registrazione/rinnovo dall’OSIM all’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI)
a) per il primo modello 80
b) per i modelli successivi 20
Estensione del termine definito nel regolamento di un periodo di 30 giorni 10

Allegato VII — Criteri usati dall’EUIPO per calcolare le somme forfettarie

Attività promozionali. Il metodo è basato su un approccio individuale, a seconda del NIPO, con riferimento a dati certificati o verificabili dell’esecuzione delle attività del 2018 da parte del NIPO. È stata calcolata una somma media, considerando l’importo totale eseguito per ciascuna categoria e il numero di attività per categoria svolte nel 2018. Si definiscono tre categorie: 1) trasmissione di informazioni e fornitura di consulenza; 2) eventi di divulgazione e 3) attività dell’Osservatorio: attività/eventi di sensibilizzazione e applicazione delle norme.

Tariffe giornaliere. Tale metodo si basa sulle tariffe fornite da ciascun NIPO per coprire gli sforzi relativi all’attuazione di progetti, alle attività e alla partecipazione dei gruppi di lavoro agli accordi di cooperazione del 2019. È stata calcolata una tariffa media per ogni NIPO, tenuto conto di tutte le tariffe applicate per tutti i profili del personale interno fornite da ciascun NIPO.

Giorni-persona per attività. Questo metodo utilizza la stima degli sforzi richiesti, in base al grado di complessità di ogni attività e allo storico disponibile relativo alle prestazioni dell’anno precedente. Gli sforzi richiesti sono i seguenti: 1) partecipazione dei NIPO ai gruppi di lavoro – nove giorni-persona; 2) controllo delle lingue di progetto della rete collaborativa – 36 giorni-persona; 3) mantenimento di pratiche comuni – 30 giorni-persona; e 4) progetto dell’Osservatorio relativo alla giurisprudenza – 20 giorni-persona.

Allegato VIII — Documenti giustificativi per la domanda di registrazione di indicazioni geografiche

Ogni Stato membro dispone di processi propri per tale verifica e le fasi e le procedure variano da uno Stato membro all’altro. Inoltre, ogni Stato membro decide se applicare una tassa per i processi di registrazione e controllo, senza un approccio armonizzato a livello dell’UE. Attraverso diversi atti legislativi, la Commissione ha stabilito norme armonizzate sui processi relativi alle indicazioni geografiche, ossia le procedure, la forma e la presentazione delle opposizioni in materia di indicazioni geografiche, delle domande di modifica e degli annullamenti di indicazioni geografiche già registrate. Le autorità nazionali trasmettono alla Commissione le richieste di registrazione delle indicazioni geografiche, unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

  1. una dichiarazione dello Stato membro riguardante le condizioni del regime corrispondente;
  2. dettagli concernenti le dichiarazioni di opposizione ricevibili pervenute durante la fase nazionale di opposizione;
  3. dettagli relativi a una protezione nazionale provvisoria;
  4. informazioni sui procedimenti giudiziari nazionali che possono influire sulla procedura di registrazione (vini e alcolici – la “regola della Piadina”); e
  5. informazioni sull’autorità competente e, se possibile, sull’organismo di controllo.

Allegato IX — Indicazione geografica: Processo di approvazione a livello della Commissione

  1. Dopo aver ricevuto le domande, la Commissione:

    • esamina la domanda in conformità all’articolo 50 del regolamento (UE) n. 1151/2012, per i prodotti agricoli e alimentari; all’articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2019/33, per i prodotti vitivinicoli; all’articolo 26 del regolamento (UE) n. 787/2019, per le bevande spiritose e all’articolo 14 del regolamento (UE) n. 251/2014, per i prodotti vitivinicoli aromatizzati, al fine di valutare se la domanda soddisfa i requisiti normativi;
    • se necessario, vengono formulate domande di chiarimento allo Stato membro richiedente, entro un termine di sei mesi dalla data di ricezione della domanda (il termine viene prorogato se vi è la necessità di ulteriori chiarimenti);
    • se l’esito della verifica è positivo, viene effettuata una prima pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, che consente alle parti interessate situate al di fuori dello Stato membro richiedente di presentare un’opposizione entro un termine di due mesi per il settore dei prodotti vitivinicoli e dei prodotti vitivinicoli aromatizzati, ed entro un termine di tre mesi per i prodotti agricoli e alimentari e le bevande spiritose (con la possibilità di prorogare di ulteriori due mesi ai fini della trasmissione di una dichiarazione di opposizione motivata);
    • se le opposizioni pervenute non sono ricevibili o se vengono successivamente ritirate, oppure se non perviene alcuna opposizione, l’indicazione geografica viene registrata attraverso un regolamento pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie L;
    • se l’esito della verifica è negativo, la Commissione adotta una decisione di rigetto (articolo 52, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012; articolo 97, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013; articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/787). Il comitato responsabile dovrà pronunciarsi su una tale decisione.
  2. Laddove vengono accolte opposizioni ricevibili, viene avviata una procedura amichevole tra il richiedente e l’opponente / gli opponenti (tre mesi per le discussioni, con una possibile estensione di tre mesi); ne conseguono le seguenti possibilità:

    • se viene raggiunto un accordo tra le parti, che non modifica il merito della domanda, l’indicazione geografica viene registrata;
    • se viene raggiunto un accordo che implica una modifica del merito della domanda, il processo di controllo viene espletato nuovamente;
    • se non viene raggiunto alcun accordo, la Commissione è tenuta ad adottare una decisione finale, positiva o negativa, e trasmette il regolamento di esecuzione al comitato per la qualità, costituito dagli Stati membri, ai fini dell’approvazione.
  3. Per evitare duplicazioni dell’analisi da parte delle autorità competenti negli Stati membri e in seno alla Commissione, quest’ultima esamina le domande ricevute al fine di garantire che il diritto dell’Unione sia rispettato, che non vi siano errori palesi e che si tenga conto degli interessi dei soggetti coinvolti al di fuori dello Stato membro dal quale proviene la domanda. In pratica, la Commissione esamina solamente il documento unico, che comprende una sintesi del disciplinare e delle caratteristiche tecniche.
  4. Il documento unico è il documento destinato alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea in caso di approvazione. Se la Commissione individua eventuali incongruenze, errori o scarsa chiarezza del testo, viene inviata un’e-mail allo Stato membro richiedente. Il documento unico pubblicato viene tradotto in tutte le lingue ufficiali dell’Unione. Il disciplinare – che specifica tutti i processi tecnici legati alla produzione – inviato dai richiedenti viene redatto nella lingua nazionale di questi ultimi.

Allegato X — Indicazione geografica: domande pervenute nel periodo 2017‑2020

  1. Dal 2017 al 2020 la Commissione ha ricevuto 211 domande di registrazione dell’UE di prodotti protetti da indicazione geografica. Nel periodo in questione la Commissione ne ha registrati 57 come prodotti ad indicazione geografica e ha pubblicato 18 opposizioni. Le restanti 136 domande (64 %) si trovavano in diverse fasi dell’esame. L’esame delle 57 domande registrate ha richiesto tra nove e 49 mesi, in un contesto in cui la Commissione ha attribuito i ritardi a questioni quali la necessità di tradurre i documenti, problemi di natura informatica e il personale ridotto.

    Domande di indicazione geografica presso la Commissione nel periodo 2017‑2020

    Fonte: Corte dei conti europea, sulla base dei dati della Commissione.

  2. La Corte ha selezionato 22 domande di registrazione di indicazioni geografiche dell’UE negli Stati membri esaminati, di cui 14 erano state trasmesse alla Commissione, mentre quelle rimanenti erano state verificate dalle autorità nazionali. La Commissione ha approvato sette domande e la verifica ha richiesto da 16 a 48 mesi dal momento della presentazione. Per quanto concerne le sette domande approvate, il periodo di verifica totale (compreso l’esame nazionale iniziale) ha richiesto tra 20 e 56 mesi. Per due delle 14 domande, la Commissione non ha rispettato il termine iniziale di sei mesi29 previsto per la verifica e la richiesta di chiarimenti allo Stato membro richiedente, potenzialmente ritardando il processo di registrazione delle indicazioni geografiche.

    Domande di modifica delle indicazioni geografiche presso la Commissione nel periodo 2017‑2020

    Fonte: Corte dei conti europea, sulla base dei dati della Commissione.

  3. La Corte ha selezionato 22 domande di modifica a indicazioni geografiche dell’UE precedentemente registrate negli Stati membri esaminati, di cui 18 erano state trasmesse alla Commissione, mentre quelle rimanenti erano state verificate dalle autorità nazionali. La Commissione ha approvato 11 domande e la verifica ha richiesto da 3 a 48 mesi dal momento della presentazione. Per quanto concerne le 11 domande approvate, il periodo di verifica totale (compreso il controllo nazionale) ha richiesto tra sei e 60 mesi. Per cinque delle 18 domande, la Commissione non ha rispettato il termine iniziale di sei mesi previsto per la verifica e la richiesta di chiarimenti allo Stato membro richiedente, potenzialmente ritardando il processo di registrazione delle indicazioni geografiche.

Abbreviazioni

AFA: domanda di intervento

AFIS: sistema di informazione antifrode dell’OLAF

COPIS: sistema d’informazione anticontraffazione e antipirateria a livello dell’UE

DG AGRI: direzione generale Agricoltura e sviluppo rurale

DG BUDG: direzione generale Bilancio

DG GROW: direzione generale Mercato interno, industria, imprenditoria e PMI

DG SANTE: direzione generale Salute e sicurezza alimentare

DG TAXUD: direzione generale Fiscalità e unione doganale

direttiva DPI: direttiva sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale

DPI: diritto di proprietà intellettuale

EUIPO: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale

EUROPOL: Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto

HIPO: Ufficio ungherese per la proprietà intellettuale

ICP: indicatore chiave di performance

Indicatori SMART: indicatori specifici, misurabili, attuabili, realistici e temporalmente definiti

INPI: Istituto nazionale francese per la proprietà industriale

NIPO: Ufficio nazionale per la proprietà intellettuale

OCSE: Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico

OLAF: Ufficio europeo per la lotta antifrode

OMC: Organizzazione mondiale del commercio

OSIM: Ufficio statale rumeno per le invenzioni e i marchi

PCE: progetto di cooperazione europea

PI: proprietà intellettuale

PMI: piccola o media impresa

SPB: Ufficio statale lituano per i brevetti

TFUE: trattato sul funzionamento dell’Unione europea

Glossario

Brevetto: titolo giuridico che può essere concesso a un’invenzione tecnica che sia nuova, presupponga un’“attività inventiva” e sia soggetta ad applicazione industriale.

Classe: categoria formale che definisce i beni e/o i servizi.

Clausola di riparazione: clausola finalizzata a limitare la protezione di pezzi di ricambio impiegati per riparare un prodotto. Lo scopo è evitare la creazione di mercati vincolati in cui vi sia un numero limitato di fornitori competitivi (ad esempio, il settore delle automobili). La liberalizzazione per l’utilizzo dei pezzi di ricambio dovrebbe rendere possibile una maggiore concorrenza nel mercato post-vendita, da cui scaturisce il vantaggio di una più ampia scelta e prezzi minori per i consumatori.

Dichiarante: la persona che presenta una dichiarazione in dogana a nome proprio ovvero la persona a nome della quale tale dichiarazione è presentata.

Disegno o modello: l’aspetto di un prodotto risultante dalle sue proprietà ornamentali o estetiche, che possono essere costituite da caratteristiche tridimensionali (la forma o la superficie) o da caratteristiche bidimensionali (motivi, linee o colore).

Indicazione geografica: etichetta che può essere utilizzata solo quando un prodotto proviene da un luogo d’origine specifico, presenta determinate caratteristiche e soddisfa criteri di qualità definiti.

ISO 10002: linee guida per il processo di trattamento dei reclami relativi a prodotti e servizi all’interno di un’organizzazione, compresi pianificazione, progettazione, sviluppo, funzionamento, mantenimento e miglioramento.

ISO 9001: norma basata su una serie di princìpi di gestione della qualità, tra cui una forte attenzione rivolta al cliente, la motivazione e il coinvolgimento della direzione aziendale, l’approccio per processi e il miglioramento continuo.

Marchio: segno o simbolo utilizzato per distinguere i prodotti o i servizi di un’entità e che può essere registrato a scopo di protezione.

OBI: Organizzazione ellenica per la proprietà industriale.

Piccola spedizione: una spedizione postale o una spedizione a mezzo di corriere espresso che contiene al massimo tre unità o ha un peso lordo inferiore a 2 chilogrammi.

Pirateria: copia o utilizzo non autorizzati di un’opera protetta dai diritti di proprietà intellettuale.

Soglia d’intervento: soglia richiesta dai titolari dei diritti per limitare gli interventi di tutela da parte delle autorità doganali a quantità di merci contraffatte al di sopra di un determinato livello.

Titolare dei diritti: titolare di un diritto di proprietà intellettuale, una persona abilitata a utilizzare la proprietà intellettuale o un loro rappresentante autorizzato.

Équipe di audit

Le relazioni speciali della Corte dei conti europea illustrano le risultanze degli audit espletati su politiche e programmi dell’UE o su temi relativi alla gestione concernenti specifici settori di bilancio. La Corte seleziona e pianifica detti compiti di audit in modo da massimizzarne l’impatto, tenendo conto dei rischi per la performance o la conformità, del livello delle entrate o delle spese, dei futuri sviluppi e dell’interesse pubblico e politico.

Il presente controllo di gestione è stato espletato dalla Sezione di audit IV della Corte “Regolamentazione dei mercati ed economia competitiva”, presieduta da Mihails Kozlovs, Membro della Corte. L’audit è stato condotto da Ildikó Gáll-Pelcz, Membro della Corte, coadiuvata da Claudia Kinga Bara, capo di Gabinetto e Zsolt Varga, attaché di Gabinetto; John Sweeney, primo manager; Benny Fransen, capoincarico; Dan Danielescu, Joaquin Hernandez Fernandez, Carlos Soler Ruiz e Esther Torrente Heras, auditor. Giuliana Lucchese ha fornito supporto alla progettazione grafica.

Note

1 Definizione dei diritti di proprietà intellettuale, Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale.

2 Status Report on IPR Infringement, giugno 2020, Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO).

3 Viral marketing – Counterfeits, substandard goods and intellectual property crime in the COVID-19 pandemic, 17 aprile 2020, Europol.

4 Direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (GU L 157 del 30.4.2004, pagg. 45-86).

5 Regolamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali (GU L 181 del 29.6.2013, pagg. 15-34).

6 Conclusioni del Consiglio relative al piano d’azione doganale dell’UE in materia di lotta contro le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale per il periodo 2018‑2022 (GU C 24 del 21.1.2019, pag. 3).

7 Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto.

8 Considerando 9, direttiva sui marchi.

9 Il termine era fissato per il 14 gennaio 2019.

10 Articolo 70, paragrafo 4.

11 Articolo 176, paragrafo 2, del regolamento sul marchio UE.

12 Articoli 153, 157 e 171 del regolamento sul marchio UE.

13 Cfr. articoli 153, 157, 172 e 176 del regolamento sul marchio UE.

14 Decisione BC-19-07.

15 Cfr., tra l’altro, i pareri della Corte dei conti europea 03/2015 e  02/2018, nonché l’analisi panoramica della Corte del 2014 delle disposizioni dell’UE in materia di rendicontabilità e audit del settore pubblico.

16 Servizio di ricerca del Parlamento europeo (2018): EU Agencies, Common Approach and Parliamentary Scrutiny”. Study, pag. 8.

17 IFAC-CIPFA (2014): International framework: good governance in the public sector, pag. 24.

18 Considerando 3 e 4.

19 Il regolamento della Commissione n. 2246/2002 tiene conto solo del primo criterio.

20 Parere 01/2019.

21 Articolo 172, paragrafo 4, del regolamento sul marchio UE.

22 Relazione della Commissione sull’applicazione del regolamento (UE) n. 608/2013 del Consiglio.

23 Considerando 10 della direttiva DPI.

24 COM(2017) 708 final.

25 Comunicazione della Commissione 2016/C 244/03.

26 Regolamento (UE) 2015/2424 e direttiva (UE) 2015/2436.

27 Regolamento (UE) n. 608/2013 relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali.

28 Il regolamento (UE) n. 608/2013 non contempla la possibilità di limitare gli interventi in dogana per la tutela di uno specifico DPI sulla base della quantità di merci contraffatte intercettate dalle autorità doganali.

29 Articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione.

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