Relazione speciale
n.13 2017

Un sistema unico europeo di gestione del traffico ferroviario: la scelta politica diventerà mai realtà?

Riguardo alla relazione: La Corte ha valutato se il sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (ERTMS) sia stato pianificato, attuato e gestito adeguatamente. L’ERTMS è stato concepito per sostituire i diversi sistemi di segnalamento ferroviario esistenti in Europa con un sistema unico che permetta ai treni di viaggiare senza interruzioni attraverso paesi diversi e che promuova la competitività del trasporto su rotaia. La Corte ha riscontrato che, finora, l’attuazione nell’UE è modesta e procede in maniera disomogenea, benché l’idea dell’ERTMS per potenziare l’interoperabilità non venga generalmente messa in discussione dal settore ferroviario. I gestori dell’infrastruttura e le imprese ferroviarie sono riluttanti a investire, a causa delle spese che ciò comporta e della mancanza di una specifica convenienza economica (ad esempio, negli Stati membri con sistemi nazionali ben funzionanti e con una vita residua di molti anni). I fondi dell’UE possono coprire solo una parte limitata degli investimenti. La Corte formula una serie di raccomandazioni rivolte alla Commissione europea, agli Stati membri e all’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie, al fine di contribuire a migliorare l’attuazione ed il finanziamento del sistema.

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Sintesi

Cos’è l’ERTMS

I

Per gestire la circolazione dei treni in una rete ferroviaria, è necessario disporre di un sistema di segnalamento per garantire la sicurezza del traffico e mantenere costantemente una distanza adeguata fra i treni. Ogni paese europeo ha però elaborato le proprie specifiche tecniche per i sistemi di segnalamento, lo scartamento, le norme di sicurezza e quelle in materia di impianti elettrici. Per la gestione del traffico ferroviario nell’UE esistono oggi circa 30 diversi sistemi di segnalamento, e non sono interoperabili.

II

Per superare tale situazione e contribuire alla creazione di uno spazio ferroviario europeo unico, alla fine degli anni Ottanta/nei primi anni Novanta l’industria ferroviaria europea ha avviato lo sviluppo di un sistema europeo di controllo, comando, segnalamento e comunicazione (l’ERTMS) e la Commissione europea ne ha sostenuto l’introduzione come unico sistema in Europa. L’obiettivo dell’ERTMS è sostituire tutti i sistemi di segnalamento esistenti in Europa con un sistema unico, così da promuovere l’interoperabilità delle reti ferroviarie nazionali e il trasporto ferroviario transfrontaliero. L’ERTMS è concepito per assicurare uno standard comune che consenta ai treni di viaggiare senza interruzioni attraverso paesi differenti, e per incoraggiare la competitività del settore ferroviario.

III

Per coadiuvare gli Stati membri nell’attuazione dell’ERTMS, fra il 2007 e il 2013 sono stati stanziati dal bilancio dell’UE circa 1,2 miliardi di euro. 645 milioni di euro provengono dal programma per la rete transeuropea di trasporto (TEN-T) e 570 milioni di euro dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dal Fondo di coesione. Per il periodo 2014-2020, il totale stimato ammonta a 2,7 miliardi di euro: 850 milioni di euro dal meccanismo per collegare l’Europa, che ha sostituito il programma TEN-T, e circa 1,9 miliardi di euro dai Fondi strutturali e d’investimento europei.

Modalità di svolgimento dell’audit della Corte

IV

Per valutare se l’ERTMS sia stato pianificato, attuato e gestito adeguatamente, e per verificare l’esistenza di specifiche giustificazioni economiche, la Corte ha appurato:

  • se l’ERTMS sia stato attuato in maniera tempestiva ed efficace, sulla base di una programmazione e di stime dei costi adeguate;
  • se vi fosse una convenienza economica per i singoli gestori dell’infrastruttura e le singole imprese ferroviarie;
  • se il finanziamenti UE siano stati gestiti efficacemente in modo da contribuire all’attuazione dell’ERTMS.
V

Gli auditor della Corte hanno visitato sei Stati membri: Danimarca, Germania, Spagna, Italia, Paesi Bassi e Polonia. Nel loro insieme, questi Stati membri coprono una parte di tutti i nove corridoi della rete centrale in cui l’ERTMS deve essere completamente attuato entro il 2030. Gli auditor della Corte hanno inoltre esaminato il ruolo svolto dalla Commissione nella pianificazione, gestione, attuazione e finanziamento dell’ERTMS.

Cosa è stato riscontrato

VI

Finora, l’attuazione nell’UE è modesta e procede in maniera disomogenea, benché l’idea dell’ERTMS, con il suo obiettivo di potenziare l’interoperabilità, non venga generalmente messa in discussione dal settore ferroviario. L’attuale modesto livello di attuazione dell’ERTMS si può spiegare sostanzialmente con la riluttanza di molti gestori dell’infrastruttura e di molte imprese ferroviarie a investire nell’attrezzatura dell’ERTMS, a causa delle spese che ciò comporta e della mancanza, in parecchi casi, di una specifica convenienza economica. I finanziamenti dell’UE, anche se gestiti e indirizzati in maniera migliore, possono coprire solo una parte limitata dei costi complessivi di attuazione.

VII

Ciò mette a rischio non solo il conseguimento dei valori-obiettivo di realizzazione fissati per il 2030 e gli investimenti effettuati finora, ma anche il completamento dello spazio ferroviario unico, che costituisce uno dei principali obiettivi strategici della Commissione. Questa situazione può incidere negativamente anche sulla competitività del trasporto ferroviario rispetto al trasporto di merci su strada.

VIII

Nonostante la decisione politica strategica di installare un sistema di segnalamento unico in tutta l’UE, non è stata effettuata nessuna stima dei costi complessivi per determinare l’entità dei finanziamenti necessari e le loro fonti. Gli obblighi giuridici introdotti non comportano la dismissione dei sistemi nazionali, e non sempre sono allineati alle scadenze e alle priorità della politica dei trasporti dell’UE. Ad oggi, il livello di attuazione dell’ERTMS nell’UE è modesto.

IX

L’ERTMS è un sistema unico per una molteplicità di gestori di infrastruttura e imprese ferroviarie con esigenze diverse. Esige nondimeno investimenti onerosi che in generale non recano benefici immediati a coloro che devono sostenerne i costi. Anche i problemi di compatibilità delle diverse versioni installate, nonché le lunghe procedure di certificazione, incidono negativamente sulla giustificazione economica per singoli gestori dell’infrastruttura e singole imprese ferroviarie. Nonostante il nuovo piano europeo di implementazione, ardue sfide si frappongono ancora al successo dell’attuazione.

X

Il sostegno finanziario dell’UE è disponibile per investimenti nell’ERTMS (sia a terra che a bordo), ma può coprire solo una parte limitata del costo complessivo dell’attuazione. Gran parte degli investimenti rimane così a carico dei singoli gestori dell’infrastruttura e delle singole imprese ferroviarie, che non traggono sempre un vantaggio, perlomeno nel breve periodo, dall’attuazione dell’ERTMS. Per di più, non tutti i finanziamenti dell’UE disponibili per l’ERTMS sono stati alla fine assegnati a progetti ERTMS, e non sempre sono stati ben indirizzati.

Cosa raccomanda la Corte

XI

La Corte formula una serie di raccomandazioni riguardanti: valutazione dei costi dell’attuazione dell’ERTMS; dismissione dei sistemi di segnalamento nazionali; convenienza economica per i singoli gestori dell’infrastruttura e le singole imprese ferroviarie; compatibilità e stabilità del sistema; ruolo e risorse dell’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie; allineamento dei piani nazionali di implementazione; monitoraggio e applicazione; assorbimento dei fondi UE per i progetti ERTMS e migliore indirizzamento dei finanziamenti dell’UE.

Introduzione

Contesto

01

La mobilità delle merci e delle persone è una componente essenziale del mercato interno dell’UE e della competitività dell’industria e dei servizi europei; ha inoltre un impatto sostanziale sulla crescita economica. Le ferrovie sono considerate uno dei modi di trasporto più rispettosi dell’ambiente; negli ultimi decenni l’UE le ha incoraggiate, ponendole tra i pilastri della politica europea dei trasporti.

02

Per gestire la circolazione dei treni in una rete ferroviaria, è necessario disporre di un sistema di segnalamento per garantire la sicurezza del traffico e mantenere costantemente una distanza adeguata fra i treni. Tali sistemi consistono normalmente di attrezzature collocate sia sui binari che sulle locomotive o su interi convogli.

03

Nel corso del tempo, ogni paese europeo ha però elaborato specifiche tecniche particolari per i propri sistemi di segnalamento, lo scartamento, le norme di sicurezza e quelle in materia di impianti elettrici. Ciò costituisce un ostacolo significativo per l’interoperabilità transeuropea e comporta costi supplementari nonché ulteriori restrizioni tecniche. In particolare, nell’Unione europea esistono circa 30 sistemi di segnalamento dei treni, che non sono interoperabili (cfr. allegato I). Di conseguenza, locomotive o convogli che viaggiano in più di un paese, o persino all’interno di uno stesso paese, devono essere attrezzati con sistemi di segnalamento diversi e molteplici.

04

Nella precedente relazione della Corte, dedicata al trasporto delle merci su rotaia1, si è già sottolineato che, tra le altre barriere operative, i differenti sistemi di segnalamento esistenti nella rete ferroviaria dell’Unione europea ostacolano l’interoperabilità. Si è rilevato inoltre che l’attuazione del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (ERTMS) procedeva lentamente. Inoltre, in due altre relazioni, pubblicate nel 20052 e nel 20103, la Corte aveva riferito sui problemi relativi all’attuazione dei progetti nelle sezioni transfrontaliere.

Cos’è l’ERTMS?

05

Alla fine degli anni Ottanta/nei primi anni Novanta, per superare tale situazione causata da sistemi di segnalamento nazionali diversi e contribuire alla creazione di uno spazio ferroviario europeo unico, l’industria ferroviaria europea ha avviato lo sviluppo di un sistema europeo di controllo, comando, segnalamento e comunicazione (l’ERTMS) e la Commissione europea ne ha sostenuto l’introduzione come unico sistema in Europa. Tale sistema si propone sostanzialmente l’obiettivo di sostituire tutti i sistemi di segnalamento esistenti in Europa con un sistema unico, concepito per promuovere l’interoperabilità tra le reti ferroviarie nazionali nonché il trasporto ferroviario transfrontaliero. L’ERTMS è pensato per assicurare uno standard comune che consenta ai treni di viaggiare senza interruzioni attraverso paesi differenti, facilitando così la competitività del trasporto su rotaia.

06

L’ERTMS si compone di due sottosistemi basati sul software, a terra e a bordo; perché il sistema funzioni, sia l’infrastruttura che il treno devono esserne dotati4. Il sistema a terra e il sistema installato sui veicoli si scambiano informazioni (cfr. figura 1 e riquadro 1), in modo da permettere il controllo continuo della velocità massima operativa consentita e da fornire al macchinista tutte le informazioni necessarie per operare con il segnalamento in cabina. Una descrizione dettagliata del sistema ERTMS è contenuta nell’allegato II.

Figura 1

Funzionamento dell’ERTMS (livello 1 e 2)

Fonte: Corte dei conti europea.

Riquadro 1

Componenti dell’ERTMS a terra e a bordo

A terra: Un’Eurobalise è un dispositivo passivo posto sui binari, che archivia dati relativi all’infrastruttura, quali limiti di velocità, riferimenti di posizione e pendenze.

A bordo: L’interfaccia macchinista-macchina, ossia l’interfaccia tra il macchinista e l’ERTMS, e l’Euro Vital Computer, un’unità con cui interagiscono tutte le altre funzioni del treno.

© Société nationale des chemins de fer luxembourgeois – CFL.

07

Il successo dell’attuazione dell’ERTMS dipende da varie parti interessate. Mentre la Commissione è responsabile per la politica, che attua insieme al coordinatore europeo e all’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie, il prodotto in sé viene fornito dall’industria ferroviaria, sulla base delle specifiche d’appalto e dei requisiti contrattuali. Prima di entrare in funzione, tutte le attrezzature devono essere collaudate e certificate da organismi notificati e autorizzate da autorità nazionali preposte alla sicurezza oppure dall’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie.

08

Per l’installazione fisica è necessario che sia i gestori dell’infrastruttura, sia le imprese ferroviarie investano nell’ERTMS. I gestori dell’infrastruttura, che di solito operano sotto l’egida del ministero responsabile per i trasporti e le infrastrutture in ciascuno Stato membro, devono installare l’infrastruttura a terra dell’ERTMS. Le imprese ferroviarie (compresi i proprietari del parco rotabile), che dopo la liberalizzazione del mercato ferroviario nell’UE possono essere aziende sia pubbliche che private, devono investire nell’ERTMS a bordo.

La storia dell’ERTMS

09

L’idea di un sistema di segnalamento unico per l’UE, mirante a promuovere l’interoperabilità, risale al 1989, quando l’industria ferroviaria e la Commissione avviarono un’analisi dei problemi del segnalamento ferroviario negli Stati membri dell’UE e, da allora, ha conosciuto una costante evoluzione, come illustrato in sintesi nella figura 2.

Figura 2

Tappe della storia dell’ERTMS

Fonte: Corte dei conti europea.

10

I primi atti legislativi finalizzati a questo obiettivo sono stati adottati nel 1996, con la “direttiva sull’interoperabilità” di un sistema ferroviario ad alta velocità5, e nel 2001, con la direttiva sull’interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale6. Nel 2004 è stata istituita l’Agenzia ferroviaria europea (ERA)7, con l’obiettivo di elaborare le specifiche tecniche di interoperabilità (STI). Nel luglio 2005 è stato nominato un coordinatore europeo dell’ERTMS8. Tra il 2005 e il 2016 la Commissione (e dal 2008 l’ERA) ha firmato quattro memorandum d’intesa con le parti interessate del settore ferroviario, miranti a rafforzare la cooperazione ed accelerare l’attuazione dell’ERTMS.

11

Nel 2009, sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri9, la Commissione ha adottato un piano europeo di implementazione (EDP) dell’ERTMS10. Tale decisione ha definito norme dettagliate per l’attuazione dell’ERTMS e ha individuato sei corridoi ERTMS oltre a un certo numero di grandi porti europei, impianti di smistamento, terminal merci e aree per il trasporto merci che dovranno essere coperti da connessioni ERTMS tra il 2015 e il 2020, indicando altresì i rispettivi calendari.

12

Un altro passo importante è stato l’adozione degli orientamenti TEN-T nel dicembre 201311. Secondo tali orientamenti, lo sviluppo ottimale della rete transeuropea dei trasporti dovrebbe avvenire attraverso una struttura a due livelli, consistente in una rete globale (123 000 km) che comprende una rete centrale (66 700 km), in cui sono inclusi nove corridoi della rete centrale (51 000 km, corrispondenti ai corridoi ERTMS inseriti nel piano europeo di implementazione). Gli orientamenti prevedevano che la rete centrale e la rete globale dovessero essere dotate dell’ERTMS rispettivamente entro il 2030 e il 2050. La figura 3 mostra i nove corridoi della rete centrale.

Figura 3

Carta dei nove corridoi della rete centrale

Fonte: Commissione europea.

13

Il 30 gennaio 2013 la Commissione ha adottato la proposta riguardante il quarto pacchetto ferroviario per il completamento dello spazio ferroviario europeo unico. Il pilastro tecnico entrato in vigore nel giugno 2016 riguarda elementi direttamente collegati all’ERTMS, come le questioni di governance delle ferrovie e il potenziamento del ruolo dell’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie, che a partire dalla metà del 2019 diventerà l’autorità di sistema per l’ERTMS12. Infine, nel gennaio 2017 è stato adottato un nuovo piano europeo di implementazione dell’ERTMS13 (cfr. anche i paragrafi 63 e 67).

Il sostegno finanziario dell’UE per l’ERTMS

14

Per aiutare gli Stati membri a installare l’ERTMS sulle proprie reti ferroviarie è disponibile sostegno finanziario dell’UE, sia per gli investimenti a terra che per quelli a bordo. Tra il 2007 e il 2020, dal bilancio dell’UE sono stati riservati a questo scopo circa 4 miliardi di euro, traendoli da due fonti principali: il programma per la rete transeuropea di trasporto (TEN-T)14, sostituito per il periodo 2014-2020 dal meccanismo per collegare l’Europa15, e la politica di coesione (il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)16, il Fondo di coesione17 e i Fondi strutturali e d’investimento europei (Fondi SIE)18) (cfr. tabella 1).

Tabella 1

Principale sostegno finanziario dell’UE nel periodo 2007-2020 (in milioni di euro)

Fonte di finanziamento 2007-2013 2014-2020 Tasso di cofinanziamento
TEN-T/MCE 645 850 Fino all’50 %
FESR/Fondo di coesione/Fondi SIE 570 1 900 Fino all’85 %
Totale 1 215 2 750  

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base dei dati forniti dalla Commissione europea.

15

Le due principali fonti di finanziamento dell’UE a favore dei progetti dell’ERTMS vengono amministrate tramite gestione diretta o concorrente:

  1. nel caso della gestione diretta (TEN-T e MCE), la Commissione è responsabile per l’approvazione di ogni singolo progetto presentato dalle autorità degli Stati membri. L’attuazione tecnica e finanziaria dei progetti cofinanziati ricade sotto la responsabilità dell’Agenzia esecutiva per l’innovazione e le reti (INEA), sotto la supervisione della direzione generale della Commissione europea per la Mobilità e i trasporti;
  2. nel caso della gestione concorrente (FESR e Fondo di coesione), i progetti sono in genere selezionati dalle autorità di gestione nazionali. La Commissione (la direzione generale per la Politica regionale e urbana) esamina e approva il contributo finanziario ai grandi progetti, ossia quelli i cui costi ammissibili totali superano i 50 milioni di euro (per il periodo 2007-2013) e i 75 milioni di euro (per il periodo 2014-2020).
16

Il bilancio dell’UE cofinanzia per lo più due tipi di progetti relativi all’ERTMS: a terra (dotando i binari delle apparecchiature necessarie) e a bordo (dotando le locomotive di unità ERTMS). Possono essere ammissibili al sostegno anche altri progetti cofinanziati riguardanti collaudi, sviluppo di specifiche o progetti con impostazione basata sui corridoi.

17

Oltre alle fonti appena menzionate, finanziamenti supplementari possono essere forniti dall’impresa comune Shift2Rail19, costituita nel 2014 (cfr. paragrafo 65). Quest’ultima si prefigge di investire quasi un miliardo di euro in attività di ricerca e innovazione nel periodo 2014-2020 (450 milioni di euro provenienti dal bilancio dell’UE, cui andranno ad aggiungersi 470 milioni di euro forniti dall’industria). I progetti di ricerca relativi all’ERTMS sono ammissibili nell’ambito delle sue attività. La Banca europea degli investimenti (BEI) fornisce prestiti e regimi di garanzia per l’attuazione a terra dell’ERTMS e per l’acquisto di nuovo materiale rotabile dotato di apparecchiature ERTMS.

Estensione e approccio dell’audit

18

Nel presente audit, la Corte ha valutato se l’ERTMS fosse stato pianificato, attuato e gestito adeguatamente, e se esistessero specifiche giustificazioni economiche. A tal fine, la Corte ha verificato:

  • se l’ERTMS sia stato attuato in maniera tempestiva ed efficace, sulla base di una pianificazione e di stime dei costi adeguate;
  • se vi fosse una convenienza economica per i singoli gestori dell’infrastruttura e le singole imprese ferroviarie;
  • se i fondi dell’UE siano stati gestiti efficacemente per contribuire all’attuazione dell’ERTMS.
19

Nel corso dell’audit, gli auditor della Corte hanno visitato sei Stati membri: Danimarca, Germania, Spagna, Italia, Paesi Bassi e Polonia. Nel loro insieme, questi Stati membri coprono una parte di tutti i nove corridoi della rete centrale in cui l’ERTMS deve essere completamente attuato entro il 2030. Gli auditor della Corte hanno tenuto colloqui con le autorità degli Stati membri (rappresentanti dei ministeri responsabili per gli investimenti nei trasporti e nelle infrastrutture, gestori dell’infrastruttura e autorità nazionali preposte alla sicurezza), operatori del trasporto passeggeri e merci, proprietari del parco rotabile e altre parti interessate (organismi notificati, varie associazioni ferroviarie nazionali ed europee).

20

La Corte ha esaminato inoltre il ruolo svolto dalla Commissione e dall’ERA/Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie nelle fasi di pianificazione, gestione, attuazione e finanziamento dell’ERTMS. Gli auditor della Corte hanno avuto colloqui con personale della Commissione (direzione generale Mobilità e trasporti, direzione generale Politica regionale e urbana e INEA), con il coordinatore europeo dell’ERTMS e dell’ERA/Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie. Sono stati inoltre analizzati dati pubblici sull’attuazione dell’ERTMS al di fuori dell’UE (ad esempio, in Svizzera).

21

La valutazione, operata dalla Corte, della programmazione, attuazione e gestione dell’ERTMS nell’UE, e in particolare nei sei Stati membri visitati, si basa anche sull’esame di un campione di 51 progetti cofinanziati dall’UE relativi all’ERTMS, pertinenti al periodo di programmazione 2007-2013. Il cofinanziamento totale dell’UE assegnato alla componente ERTMS di questi progetti ammonta a circa 540 milioni di euro, ossia il 14 % circa di tutti i finanziamenti stimati a favore dell’ERTMS per gli anni 2007-2020. Su 51 progetti, 31 riguardavano gli investimenti a terra e 20 le apparecchiature a bordo. L’allegato III contiene l’elenco dei progetti esaminati.

Osservazioni

L’ERTMS è frutto di una scelta politica strategica, ed è stato varato senza effettuare una stima dei costi complessivi e senza pianificarne adeguatamente l’attuazione

L’idea dell’ERTMS non viene generalmente messa in discussione dal settore ferroviario

22

Nonostante le ardue sfide delineate nella presente relazione, nel corso dell’audit gli auditor della Corte hanno constatato che l’idea di un sistema di segnalamento unico, mirante a promuovere l’interoperabilità ferroviaria come spina dorsale dello spazio ferroviario europeo unico, non veniva generalmente messa in discussione dal settore ferroviario (gestori dell’infrastruttura, imprese ferroviarie, autorità nazionali preposte alla sicurezza, fornitori e altre parti interessate). A seconda delle prestazioni e dell’obsolescenza dei sistemi di segnalamento nazionali esistenti, l’ERTMS è potenzialmente in grado di migliorare la capacità e la velocità del trasporto ferroviario. Se completamente attuato, l’ERTMS contribuirebbe a rendere la ferrovia più competitiva rispetto ad altri modi di trasporto, conformemente agli obiettivi del Libro bianco del 201120, nonché a realizzare gli obiettivi ambientali dell’Unione europea.

23

Oltre al miglioramento dell’interoperabilità, e a seconda delle prestazioni dei sistemi di segnalamento nazionali esistenti e del loro diverso grado di obsolescenza, gli altri potenziali vantaggi sono i seguenti:

  • incremento della capacità: l’ERTMS può ridurre la distanza o il tempo minimi tra i veicoli nel servizio commerciale, permettendo così la circolazione di un maggior numero di treni su linee ferroviarie fortemente congestionate;
  • incremento della velocità commerciale;
  • controllo continuo della velocità dei treni, con vantaggi in termini di sicurezza;
  • minori costi di manutenzione per i gestori dell’infrastruttura; e
  • maggiore armonizzazione dei prodotti e maggiore concorrenza tra fornitori.
24

La Corte ha rilevato che, negli Stati membri visitati, l’ERTMS garantisce già ora alcuni vantaggi al gestore dell’infrastruttura e/o alle imprese ferroviarie. In Spagna, ad esempio, l’ERTMS offre prestazioni migliori del sistema di segnalamento nazionale esistente, sia in termini di velocità (300-350 km/h rispetto a 200 km/h), che di capacità, soprattutto sulle linee suburbane frequentate dai pendolari a Madrid e Barcellona.

25

Inoltre, l’ERTMS è in via di attuazione in altri paesi europei al di fuori dell’UE, come la Svizzera (cfr. riquadro 2), nonché in altri paesi del mondo, di solito senza finanziamenti UE. Gli investimenti nell’ERTMS al di fuori dell’Europa rappresentano il 59 % degli investimenti complessivi per l’ERTMS a terra, e il 33 % degli investimenti per l’ERTMS a bordo. A differenza di quanto avviene nell’UE, i progetti di attuazione dell’ERTMS all’estero sono in genere investimenti su siti vergini (ossia dove in precedenza non esisteva alcun sistema di segnalamento), effettuati in un unico paese da una singola compagnia ferroviaria. Ciò facilita sensibilmente l’attuazione.

Riquadro 2

Attuazione dell’ERTMS in Svizzera

La Svizzera ha varato un ambizioso piano di investimenti nell’ERTMS, per aumentare la capacità e la velocità dei treni sui segmenti più affollati della rete ferroviaria nazionale. Ad esempio, la linea di 45 km fra Mattstetten e Rothrist rappresenta una strozzatura strategica per il traffico da Berna a Basilea, Zurigo e Lucerna. Attrezzando questa sezione con l’ERTMS livello 2, il tempo di percorrenza tra Zurigo e Berna è stato ridotto di 15 minuti (da 70 minuti a meno di un’ora); l’intervallo di marcia fra treni consecutivi è stato ridotto a 110 secondi e la velocità dei treni aumentata a 200 km/h.

L’attuazione dell’ERTMS è stata una scelta politica strategica, presa senza averne stimato i costi complessivi

26

L’idea dell’ERTMS quale sistema di segnalamento unico in Europa deriva dalla scelta politica strategica, adottata negli anni Novanta, di creare uno spazio ferroviario europeo unico. Il primo obbligo giuridico è stato introdotto già nel 1996, ed è stato seguito da molteplici atti legislativi, che hanno reso l’attuazione dell’ERTMS obbligatoria sia per le ferrovie ad alta velocità che per quelle convenzionali. Tuttavia, detti obblighi giuridici non erano basati su una stima dei costi complessivi che stabilisse i fondi necessari e le relative fonti21.

27

Solo nel 2015 la Commissione ha iniziato a valutare il costo dell’attuazione dell’ERTMS (cfr. paragrafo 47). Tale esercizio, limitato alla valutazione dell’attrezzatura e del suo costo di installazione, ha riguardato solo i corridoi della rete centrale. La Commissione non ha svolto alcuna valutazione sul complesso della rete centrale e globale, in cui l’ERTMS deve essere attuato entro il 2030 e il 2050 rispettivamente.

28

La Corte ha riscontrato che l’attuazione dell’ERTMS (in combinazione con i necessari lavori connessi22), sia a terra che a bordo, si era rivelata un esercizio costoso. Due Stati membri (Danimarca e Paesi Bassi) visitati dagli auditor della Corte hanno optato per l’ERTMS sull’intera rete. Il costo complessivo di attuazione dell’ERTMS per questi due Stati, estrapolato, potrebbe giungere fino a 80 miliardi di euro al 2030 per i corridoi della rete centrale o fino a 190 miliardi di euro al 2050, quando è previsto che l’intera rete globale venga dotata dell’ERTMS (cfr. paragrafo 55). Tali lavori, tuttavia, potrebbero essere necessari anche se le attrezzature di segnalamento obsolete venissero sostituite con sistemi diversi dall’ERTMS, oppure per far fronte ad arretrati in termini di manutenzione. Il costo complessivo potrebbe diminuire nel tempo grazie a futuri sviluppi tecnologici, economie di scala e maggiore concorrenza tra fornitori dell’ERTMS.

Una selva di priorità, scadenze e obblighi giuridici

29

Nel corso degli ultimi venti anni, numerosi atti giuridici hanno definito gli obblighi relativi all’attuazione dell’ERTMS. Si è anche tentato di dare priorità a linee specifiche e di fissare scadenze differenziate. Tutti questi obblighi, priorità e scadenze sono stati però scarsamente coordinati, circostanza che ha ostacolato la coerente attuazione dell’ERTMS (cfr. anche paragrafi 36 e 40).

30

L’obbligo di attuare l’ERTMS scaturisce dalla direttiva 96/48/CE, che ne fa uno dei princìpi fondamentali per l’interoperabilità delle linee ad alta velocità. Per le ferrovie convenzionali, lo stesso principio è sancito dalla direttiva 2001/16/CE, in base alla quale “ogni nuova infrastruttura ed ogni nuovo materiale rotabile costruiti o sviluppati dopo l’adozione di sistemi di controllo-comando e segnalamento compatibili, devono essere adattati all’uso di questi sistemi”. Le prime specifiche tecniche di interoperabilità riguardanti l’ERTMS, obbligatorie sia per le ferrovie ad alta velocità che per quelle convenzionali, sono state rese giuridicamente vincolanti nel 2002 e sono state poi seguite da modifiche tecniche. Inoltre, la decisione 2012/88/UE23 prescrive l’installazione dell’ERTMS per tutti i progetti ferroviari finanziati da fondi UE, indipendentemente dalla loro ubicazione. Le linee nuove o rinnovate devono essere dotate di ERTMS anche qualora il termine ultimo per l’attuazione di tali linee sia il 2050 o una data successiva, secondo il regolamento TEN-T (cfr. paragrafo 75).

31

Per quanto riguarda l’installazione a bordo, la decisione dispone che le locomotive nuove e gli altri veicoli ferroviari nuovi ordinati dopo il 1 °gennaio 2012 o messi in servizio dopo il 1° gennaio 2015 siano attrezzati con il sistema ERTMS, eccezion fatta per il traffico regionale.

32

I primi termini ultimi ufficiali per l’attuazione dell’ERTMS sono fissati dal piano europeo di implementazione del 2009, che riguardava solo sei corridoi ERTMS e richiedeva di dotare dell’ERTMS 10 000 km di binari entro il 31 dicembre 2015, e 25 000 km entro il 31 dicembre 2020. Alla fine del 2016, soltanto 4 100 km circa erano attrezzati con l’ERTMS (cfr. paragrafo 36). All’inizio del 2017, la Commissione ha riveduto questi valori-obiettivo nell’ambito del nuovo piano europeo di implementazione, prorogando i termini ultimi oltre il 2015, fino al 2023; le sezioni rimanenti saranno invece attuate solo dopo il 2023, senza termini ultimi fissi e coordinati (ad eccezione del termine ultimo generale del 2030).

33

Inoltre, il regolamento TEN-T ha fissato al 31 dicembre 2030 il termine ultimo per dotare dell’ERTMS l’intera rete centrale di 66 700 km (comprendente nove corridoi della rete centrale, per circa 51 000 km) e quello del 31 dicembre 2050 per tutti i 123 000 km della rete globale (cfr. tabella 2). La Corte ha constatato che non è stato fissato alcun valore-obiettivo intermedio per il monitoraggio dell’attuazione complessiva dell’ERTMS al 2050. Tali termini ultimi, così come le specifiche sezioni di linee che devono essere dotate dell’ERTMS, potrebbero essere soggetti a modifiche e a cambiamenti dei valori-obiettivo, poiché è previsto che il piano europeo di implementazione recentemente adottato e il regolamento TEN-T siano riveduti entro il 2023.

Tabella 2

Termini ultimi per l’attuazione dell’ERTMS

  Corridoi della rete centrale Rete centrale Rete globale1 Intera rete ferroviaria dell’UE
Lunghezza (km) 51 000 66 700 123 000 217 000
Termine ultimo 2030 2030 2050 Senza termine ultimo

1La rete globale comprende la rete centrale e i nove corridoi della rete centrale (cfr. paragrafo 12).

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base di dati forniti dalla Commissione e del regolamento TEN-T (regolamento (UE) n. 1315/2013).

Non sono stati fissati termini ultimi per la dismissione degli attuali sistemi di segnalamento nazionali

34

Gli Stati membri dell’UE hanno adottato strategie differenti per l’attuazione dell’ERTMS sulla propria rete ferroviaria. Tra gli Stati membri visitati, solo la Danimarca ha deciso di dismettere il proprio sistema nazionale e di introdurre l’ERTMS come sistema di segnalamento unico sulla maggior parte della rete ferroviaria nazionale, in considerazione delle carenze e dell’obsolescenza dell’attuale sistema di segnalamento nazionale. Tutti gli altri Stati membri visitati hanno preferito introdurre l’ERTMS come sistema basato sul software aggiuntivo rispetto al proprio sistema di segnalamento nazionale, in particolare laddove il tempo di vita residuo di quest’ultimo era di 15-20 anni (ad esempio, in Germania).

35

Se si vuole che l’ERTMS divenga un sistema di segnalamento unico nell’UE, è necessario dismettere i sistemi di segnalamento nazionali. Né l’EDP del 2009, né il nuovo EDP contengono una strategia per la dismissione dei sistemi di segnalamento nazionali. Al momento dell’audit, non erano stati fissati termini ultimi per la dismissione dei sistemi di segnalamento nazionali negli Stati membri. Gli Stati membri sono tuttavia tenuti ad informare la Commissione in merito ai termini ultimi da essi fissati per la dismissione tramite piani nazionali di implementazione, da presentare alla Commissione nel luglio 201724. Nonostante le difficoltà dell’introduzione di un obbligo coordinato in capo a tutti gli Stati membri, l’assenza di tali informazioni ostacola significativamente la programmazione degli investimenti a lungo termine da parte delle imprese ferroviarie, e non contribuisce ad accelerare l’attuazione dell’ERTMS nell’UE.

Finora l’ERTMS è stato attuato in maniera disomogenea ed in misura limitata

36

Rispetto ai valori-obiettivo fissati (cfr. paragrafo 32), su 51 000 km dei corridoi della rete centrale da attrezzare entro il 2030, alla fine del 2016 ne erano operativi soltanto 4 121 km dotati di ERTMS. Ciò equivale appena all’8 % circa dei corridoi della rete centrale. Dei nove corridoi della rete centrale, il più avanzato è il corridoio Reno-Alpi, in cui è già attrezzato il 13 % delle linee. L’attuazione dell’ERTMS negli altri corridoi oscilla tra il 5 % e il 12 % (cfr. figura 4).

Figura 4

Attuazione dell’ERTMS nei corridoi della rete centrale alla fine del 2016 (in km)

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base dei dati forniti dalla Commissione europea.

37

A giudizio della Corte, questo ridotto livello di attuazione dell’ERTMS mette a rischio il raggiungimento dei valori-obiettivo fissati per il 2030 (è inverosimile che detti valori-obiettivo vengano raggiunti) e ne compromette significativamente i potenziali vantaggi in termini di interoperabilità. È necessario che la Commissione monitori attentamente l’EDP recentemente adottato, in quanto quest’ultimo è un prerequisito del successo dell’attuazione.

38

Il livello di attuazione dell’ERTMS nei corridoi della rete centrale varia sensibilmente tra i diversi Stati membri dell’UE (cfr. allegato IV). Dei sei Stati membri visitati, solo Paesi Bassi e Spagna hanno rispettato i valori-obiettivo fissati per il 2015 nell’EDP del 2009.

39

Anche il livello dell’installazione dell’ERTMS nel materiale rotabile nell’UE è basso: ammonta a circa 2 700 unità, ossia il 10 % del parco rotabile complessivo dell’UE. Gran parte dei veicoli già attrezzati appartiene al parco rotabile passeggeri ad alta velocità, operante prevalentemente nei mercati nazionali.

40

Attualmente, l’attuazione dell’ERTMS procede in maniera disomogenea, e molte sezioni non sono collegate tra loro (cfr. figura 5). Inoltre, benché, in linea con la politica dell’UE, gli investimenti avrebbero dovuto essere concentrati principalmente sui corridoi della rete centrale, la Corte ha riscontrato casi di linee singole, non comprese nella rete centrale, prive di collegamenti con il resto della rispettiva rete o della sezione transfrontaliera. La Commissione, pur avendo promosso l’idea dell’ERTMS, non dispone di un quadro preciso dell’attuazione complessiva a livello europeo, poiché il monitoraggio da essa effettuato riguarda solamente la rete centrale.

Figura 5

Attuazione disomogenea dell’ERTMS nei corridoi della rete centrale

Fonte: Commissione europea.

41

In alcuni casi, la Corte ha riscontrato una carenza di coordinamento tra l’attuazione dell’ERTMS a terra e a bordo. In Polonia, ad esempio, il materiale rotabile dotato di ERTMS è stato acquistato, ma in realtà opera solamente su 218 km (rispetto ai 3 763 km dei corridoi della rete centrale nel paese) e i treni possono viaggiare a 200 km/h su appena 89 km di questa tratta. Negli altri casi, i treni viaggiano con l’ERTMS disattivato, poiché il resto delle infrastrutture a terra non è dotato di ERTMS. In pratica, l’uso dell’ERTMS equivale appena al 6,5 % al giorno. In Italia, l’uso effettivo dei treni dotati di ERTMS varia tra il 19 % e il 63 % in termini di treno/km ed è limitato alle linee ad alta velocità.

Molti gestori dell’infrastruttura e molte imprese ferroviarie si sono dimostrati riluttanti a investire nell’ERTMS, data la mancanza, per ciascuno di essi, di una giustificazione economica

Esito generale positivo per l’ERTMS a livello di UE, ma solo nel lungo periodo
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I potenziali benefici dell’ERTMS riguardano di solito la società o il settore ferroviario nel loro complesso piuttosto che i singoli gestori dell’infrastruttura o le singole imprese ferroviarie che devono decidere se investire o meno per installare l’ERTMS e poi sostenerne i costi.

43

Nel 2016, la Commissione ha elaborato una giustificazione economica aggregata per l’attuazione dell’ERTMS a livello di ciascun corridoio in una relazione sulla convenienza economica riguardante i nove corridoi della rete centrale25. Detta giustificazione economica dimostra però che i potenziali benefici si materializzeranno, in linea generale, solo nel lungo periodo. Tale analisi, inoltre, non indica se i benefici dell’attuazione dell’ERTMS compenseranno i costi che essa comporterà per gestori dell’infrastruttura o imprese ferroviarie, considerati individualmente o anche come categoria.

Si richiede a molti gestori dell’infrastruttura e a molte imprese ferroviarie, con esigenze differenti, di investire in un unico sistema
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In base alla normativa vigente (cfr. paragrafi 30 e 31), l’ERTMS costituisce un investimento obbligatorio per differenti parti interessate del settore ferroviario che hanno esigenze diversissime: gestori dell’infrastruttura dotati di sistemi di segnalamento obsoleti e dalle scarse prestazioni, gestori dell’infrastruttura con sistemi di segnalamento relativamente nuovi e ben funzionanti, operatori del trasporto merci, operatori del trasporto passeggeri, operatori dell’alta velocità, operatori ferroviari internazionali e nazionali e altri ancora. Tutti costoro dovrebbero investire contemporaneamente nell’ERTMS come sistema di segnalamento unico, in base agli stessi termini ultimi obbligatori, mentre gli investimenti nel materiale rotabile e nelle infrastrutture ferroviarie si effettuano normalmente in una prospettiva di lungo periodo, poiché in media il tempo di vita utile si aggira intorno ai 30 anni.

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La volontà dei gestori dell’infrastruttura di investire nell’ERTMS dipende dal rispettivo punto di partenza. Alcuni gestori dell’infrastruttura dispongono già di sistemi di segnalamento ben funzionanti e relativamente nuovi, per cui sono riluttanti a investire nell’ERTMS (è questo il caso, ad esempio, in Germania); in altri Stati membri, invece, i sistemi di segnalamento sono già prossimi alla fine del ciclo di vita, oppure hanno prestazioni ormai insufficienti dal punto di vista della sicurezza o della velocità (ad esempio, in Danimarca, cfr. anche riquadro 3). Dai colloqui tenuti con le parti interessate emerge che l’obsolescenza dei sistemi di segnalamento nazionali porterà, alla fine, all’attuazione generalizzata dell’ERTMS; il coordinamento dei tempi è però un fattore decisivo per la riuscita installazione dell’ERTMS (cfr. paragrafo 70).

Riquadro 3

Due esempi di fattori determinanti per la decisione dei gestori dell’infrastruttura di attuare o no l’ERTMS

Nel 2006, in Danimarca è stata condotta un’analisi per valutare quali fossero le modalità più efficaci di reinvestimento nel sistema di segnalamento delle ferrovie statali. Ne è risultato che il sistema nazionale era obsoleto e poteva essere mantenuto operativo al massimo fino al 2020. Di conseguenza, la Danimarca è stato il primo paese dell’UE a decidere di introdurre l’ERTMS in tutta la rete ferroviaria statale, senza utilizzare più in nessun modo il sistema di segnalamento nazionale.

In Germania, difficilmente il gestore dell’infrastruttura può trovare una giustificazione economica per l’attuazione dell’ERTMS, in quanto vi sono già due sistemi ben funzionanti: l’LZB e il PZB. Il sistema LZB, installato su 2 600 km di binari, consente già ai treni di viaggiare a velocità di circa 300 km l’ora o su linee con alta densità di traffico, anche se si sta avviando progressivamente verso la fine del ciclo di vita, prevista per il 2030 circa. Il sistema PZB, esteso a 32 000 km di binari convenzionali, è considerato anch’esso dal gestore dell’infrastruttura tedesca ben funzionante in termini di sicurezza, capacità e altri indicatori di prestazione; inoltre sarà disponibile per un periodo più lungo rispetto all’LZB, benché consenta velocità più basse.

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Per quanto riguarda le imprese ferroviarie, l’esigenza di disporre dell’ERTMS dipende dal tipo di operazioni e di attività. La necessità dell’ERTMS è ben diversa, ad esempio, per il traffico ad alta velocità rispetto a quello convenzionale (soprattutto il trasporto merci, che necessita di una velocità massima di circa 100 km/h), nonché per le imprese ferroviarie che operano quasi esclusivamente in un solo paese rispetto a quelle che gestiscono il traffico merci e passeggeri a livello internazionale.

Gli investimenti per l’ERTMS sono costosi

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Solo nel 2015 e nel 2016 la Commissione ha iniziato a valutare, in due studi26, il costo dell’attuazione dell’ERTMS. Tale valutazione, limitata al costo dell’attrezzatura ERTMS e della sua installazione, riguardava solo i corridoi della rete centrale. In base a tale categoria di costo, il costo dell’attuazione a terra poteva oscillare tra 100 000 e 350 000 euro a chilometro, ossia tra 5 e 18 miliardi di euro.

48

Il costo che i gestori dell’infrastruttura dovranno sostenere per rendere pienamente operativo a terra l’ERTMS non si limita tuttavia al costo delle attrezzature e dell’installazione, ma comprende anche i lavori connessi, necessari per migrare da un sistema di segnalamento nazionale pienamente operativo a un sistema ERTMS pienamente operativo. Secondo la Commissione, tali lavori costituiscono un prerequisito dell’attuazione, benché non facciano formalmente parte dell’ERTMS.

49

I due Stati membri visitati (Danimarca e Paesi Bassi) che hanno scelto di attuare l’ERTMS su larga scala nella propria rete ferroviaria hanno elaborato propri programmi nazionali per l’attuazione dell’ERTMS, redigendo stime di bilancio. Sulla base delle stime elaborate da questi due paesi, la Corte ha valutato l’entità degli investimenti che potrebbero essere necessari per installare in tutta l’UE un ERTMS a terra pienamente operativo. Il costo totale stimato comprende tutte le componenti necessarie, quali ad esempio: rinnovamento del sistema di apparato centrale, progettazione, collaudo e autorizzazione del sistema, gestione del progetto, investimenti relativi ai centri di telecomunicazione e blocco radio, formazione e riassegnazione del personale o gestione della migrazione. Inoltre, l’attuazione dell’ERTMS a terra in qualità di sistema supplementare potrebbe comportare ulteriori costi di manutenzione, fino al momento in cui il sistema nazionale divenga superfluo e venga dismesso.

50

Nei suddetti due Stati membri, il costo totale dell’attuazione dell’ERTMS a terra ammonta a 2,52 miliardi e 4,9 miliardi di euro rispettivamente per 2 132 e 2 886 km di linee, con un costo medio di 1,44 milioni di euro per chilometro di linea (per un quadro più dettagliato, cfr. allegato V). Un’estrapolazione lineare di queste stime indica che il costo totale dell’attuazione a terra dell’ERTMS in tutti i corridoi della rete centrale o nell’intera rete globale oscillerebbe fra 73 e 177 miliardi di euro, a seconda dell’estensione dell’attuazione (cfr. tabella 3). Gli sviluppi tecnologici e le economie di scala potrebbero ridurre in futuro il costo complessivo dell’attuazione dell’ERTMS.

51

A parte i costi dell’attuazione a terra dell’ERTMS, che sono sostenuti dai gestori dell’infrastruttura, l’ERTMS deve essere installato anche sulle locomotive, a spese delle imprese ferroviarie. La situazione è diversa per le locomotive già esistenti, che devono essere adattate a posteriori per poter viaggiare su linee dotate di ERTMS, rispetto alle locomotive nuove, che vengono acquistate con l’ERTMS già installato a bordo.

52

Nel caso di locomotive già esistenti, i due studi della Commissione precedentemente citati indicano un costo per locomotiva compreso fra 375 000 e 550 000 euro, comprendente le apparecchiature ERTMS e la loro installazione, il collaudo e l’autorizzazione, nonché l’indisponibilità del veicolo. Inoltre, si stima che i costi di formazione connessi possano ammontare a 20 000 euro per locomotiva. Considerando che il numero di unità da adeguare a posteriori viene stimato a 22 000 (cfr. paragrafo 39), queste cifre potrebbero tradursi in un costo medio di 11 miliardi di euro per l’intero parco rotabile (per i dettagli, cfr. allegato V). Inoltre, l’installazione a bordo delle apparecchiature ERTMS supplementari potrebbe dar luogo a ulteriori costi di manutenzione per locomotiva, fino al momento in cui il sistema di segnalamento nazionale venga dismesso.

53

Nel corso dell’audit, gli auditor della Corte hanno osservato che il costo dell’adattamento a posteriori varia notevolmente a seconda del numero di locomotive da adattare a posteriori e del numero di paesi in cui queste operano. Inoltre, i successivi aggiornamenti obbligatori dell’ERTMS, derivanti dalla costante evoluzione del sistema e dalla correzione di errori nel software, comportano cospicui costi ulteriori. In alcuni casi, la Corte ha rilevato che il costo totale ammonta a quasi un milione di euro per unità a bordo, escluso il costo di indisponibilità, come illustrato nel riquadro 4.

Riquadro 4

Esempio del costo totale dell’adattamento a posteriori di diverse serie di locomotive

Nei Paesi Bassi, uno dei progetti esaminati riguardava l’adattamento a posteriori di numerose locomotive multisistema per il trasporto merci, da equipaggiare con ERTMS, baseline 2.3.0d. Il costo dell’adattamento a posteriori, compresi gli adattamenti obbligatori, oscillava fra 663 000 e 970 000 EUR per locomotiva. Non appena i gestori dell’infrastruttura attueranno la baseline 3 è previsto un altro adattamento obbligatorio.

In Germania, un altro progetto selezionato prevedeva l’adattamento a posteriori di numerose locomotive per il trasporto merci con l’installazione dell’ERTMS baseline 2.3.0d. Il costo dell’adattamento a posteriori oscillava fra 420 000 e 630 000 EUR per locomotiva. L’adattamento alla baseline 3, necessario per operare in Germania, comporterebbe in media un costo supplementare di 270 000 EUR per locomotiva.

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Locomotive o convogli nuovi devono essere provvisti dell’ERTMS, indipendentemente dal fatto che viaggino o no su linee dotate dell’ERTMS. Negli Stati membri visitati, le imprese ferroviarie stimano che il costo medio di un’unità a bordo ammonti a circa 300 000 euro (circa il 15 % del costo dell’intera locomotiva). Il costo di questo investimento non è compreso nella stima del costo complessivo per l’attuazione a bordo contenuta negli studi citati.

55

L’ERTMS, insieme ai necessari lavori connessi, comporta quindi costosi investimenti, che devono essere sostenuti dai gestori dell’infrastruttura e dalle imprese ferroviarie. Il costo complessivo dell’attuazione dell’ERTMS, sia a terra che a bordo, potrebbe raggiungere gli 80 miliardi di euro per i corridoi della rete centrale o i 190 miliardi di euro per la rete globale (cfr. tabella 3). Tali lavori, tuttavia, potrebbero essere necessari anche se le attrezzature di segnalamento obsolete venissero sostituite con sistemi diversi dall’ERTMS, oppure per far fronte ad arretrati in termini di manutenzione. Dal momento che i gestori dell’infrastruttura programmano i propri investimenti in un orizzonte temporale di 30-50 anni, e tenendo conto delle difficoltà di anticipare la futura evoluzione tecnologica in un arco di tempo così lungo, è di cruciale importanza disporre di una stima dei costi dell’attuazione e di una pianificazione attendibile, che includa la copertura finanziaria, in quanto non ci si può attendere che i finanziamenti dell’UE coprano il costo dell’attuazione ed è quindi necessario reperire altre fonti di finanziamento (cfr. paragrafo 73).

Tabella 3

Estrapolazione dei costi dell’attuazione dell’ERTMS a terra sulla base dei casi danese e olandese

  Corridoi della rete centrale Rete centrale Rete globale
Lunghezza (km) 51 000 66 700 123 000
Estrapolazione dei costi a terra (miliardi di euro) 73 96 177
Adattamento a posteriori a bordo (miliardi di euro) 11
Totale (miliardi di euro) 84 107 188

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base di una estrapolazione lineare delle stime nazionali elaborate in Danimarca e nei Paesi Bassi.

Problemi di compatibilità e stabilità incidono negativamente sulla rispettiva convenienza economica

Problemi di compatibilità fra le differenti versioni dell’ERTMS
56

I problemi di compatibilità possono derivare sostanzialmente da due fattori principali: l’integrazione dell’ERTMS nel sistema di segnalamento nazionale in ciascuno Stato membro e i ritardi nell’attuazione dell’ERTMS a livello transfrontaliero.

57

Nell’UE, l’ERTMS è incorporato nelle reti ferroviarie nazionali e nei rispettivi sistemi di segnalamento (si tratta cioè di progetti di riconversione). A causa delle soluzioni ad hoc adottate per l’ERTMS nelle reti ferroviarie nazionali, attualmente non esistono nell’UE unità ERTMS a bordo in grado di viaggiare su tutte le sezioni ferroviarie equipaggiate con differenti versioni dell’ERTMS. Si riscontrano problemi di interoperabilità non solo nelle sezioni transfrontaliere fra Stati membri, ma anche all’interno di uno stesso paese (ad esempio, i Paesi Bassi). La Corte ha poi riscontrato che, finora, l’installazione dell’ERTMS ha riguardato solo le linee, mentre stazioni ferroviarie e nodi non ne sono stati ancora dotati.

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Gli Stati membri hanno deciso di attuare il sistema ERTMS in differenti fasi del suo sviluppo e su varie linee ferroviarie all’interno delle proprie reti nazionali. Le specifiche tecniche di interoperabilità si sono evolute a ritmo rapidissimo, ostacolando la stabilità complessiva del sistema (in media, sono cambiate ogni due anni) e imponendo successivi adattamenti. Ad esempio, la baseline 2.3.0d è stata varata nel 2008 ed è ancora valida oggi, ma nel frattempo è stata sviluppata, e resa prioritaria per l’installazione, la baseline 327. Le locomotive dotate dell’ERTMS baseline 2 non saranno in grado di viaggiare su binari attrezzati con la baseline 3. Le parti interessate prevedono che questo problema si attenui in futuro, in quanto le unità a bordo dotate della baseline 3 dovrebbero essere in grado di viaggiare su binari dotati della baseline 2 (cfr. riquadro 5).

Riquadro 5

Esempi di problemi di compatibilità

In Italia, 366 km di linee ad alta velocità sono dotati di baseline precedenti alla 2.3.0d e dovranno quindi essere adattate tramite aggiornamento nel prossimo futuro per consentire ai nuovi treni di viaggiarvi. Per di più, le linee convenzionali dovrebbero operare con la baseline 3. Le locomotive equipaggiate con la baseline 2.3.0d non saranno in grado di viaggiare su queste linee. Alcune di esse sono già state adattate con il sostegno del cofinanziamento UE.

In Spagna, le prime linee sono state dotate della baseline 2.2.2+. La Spagna ha già adattato tramite aggiornamento alcune di esse, ma per consentire la migrazione di tali linee alla 2.3.0d saranno necessari ulteriori sforzi. Al momento dell’audit, su 1 902 km di linee 1 049 (55 %) dovevano ancora essere adattati. Analogamente, 158 dei 362 veicoli già attrezzati devono ora essere adattati tramite aggiornamento per rimanere operativi.

È necessario che l’industria offra una versione armonizzata
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La non compatibilità delle attrezzature ERTMS dipende anche dal fatto che l’industria prepara soluzioni ad hoc, adattate ai requisiti specifici di ciascuno Stato membro, che non sono sempre compatibili. Potenziali problemi ed errori non vengono di solito comunicati pubblicamente: ciò incide sulla curva di apprendimento e rende difficile individuare soluzioni comuni.

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Inoltre, tenendo conto della cospicua entità degli investimenti programmati per il prossimo futuro nel quadro del nuovo EDP, vi è il rischio che l’industria non sia pronta ad offrire una versione stabile e armonizzata delle attrezzature. La capacità dell’industria di consegnare il prodotto dipenderà dal grado di personalizzazione delle specifiche gare d’appalto indette dai gestori dell’infrastruttura e dalle imprese ferroviarie. Le variazioni nazionali possono accrescere ulteriormente sia i costi che i rischi per l’interoperabilità.

Lunghezza delle procedure di certificazione miranti a garantire la compatibilità
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Alla certificazione dell’ERTMS partecipano organismi notificati, responsabili del collaudo e della certificazione, e autorità nazionali preposte alla sicurezza, che rilasciano le autorizzazioni. Per ottenere il certificato per una linea o per un’unità di bordo, i gestori dell’infrastruttura e le imprese ferroviarie di solito collaborano strettamente con l’autorità nazionale di sicurezza sin dall’inizio del progetto, prima che sia presentata una domanda formale (la cosiddetta procedura di richiesta di informazioni preliminari).

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Nel corso dell’audit, gli auditor della Corte hanno rilevato che i processi di certificazione e di autorizzazione erano relativamente lunghi e richiedevano in media uno-due anni, a seconda della lunghezza delle suddette procedure ufficiose di richiesta di informazioni preliminari di natura tecnica. Nel caso della circolazione transfrontaliera, la Corte ha rilevato che la certificazione delle unità a bordo era particolarmente complessa e costosa, a causa delle variazioni nazionali, che hanno ostacolato anche il riconoscimento transnazionale del lavoro compiuto dalle autorità nazionali preposte alla sicurezza di altri Stati membri (cfr. figura 6).

Figura 6

Riconoscimento transnazionale del veicolo

Fonte: Corte dei conti europea.

Il rafforzamento del ruolo dell’ERA: un passo positivo verso lo spazio ferroviario europeo unico
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I recenti sviluppi legislativi, dai quali il ruolo dell’ERA è uscito rafforzato, costituiscono un passo positivo verso lo spazio ferroviario europeo unico. Il quarto pacchetto ferroviario affida all’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie (ex ERA), nella sua qualità di formale autorità di sistema per l’ERTMS, il compito di rilasciare certificati di sicurezza, validi in tutta l’UE, alle imprese ferroviarie, nonché autorizzazioni per i veicoli e i sottosistemi ERTMS usati in più Stati membri, oltre che di verificare le soluzioni tecniche a terra previste nelle gare bandite dai gestori dell’infrastruttura a partire dalla metà del 2019. Inoltre, l’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie svolgerà una funzione di supervisione più ampia sugli organismi notificati e sulle autorità nazionali di sicurezza, e valuterà la documentazione di gara per l’attuazione a terra nell’UE.

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Rimangono però ancora da affrontare ardue sfide, che mettono a rischio l’attuazione dell’ERTMS. Tali sfide riguardano in particolare:

  • la capacità amministrativa dell’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie, quale autorità di sistema dell’ERTMS per un progetto complessivo del valore di centinaia di milioni di euro, nonché l’accresciuto ruolo di tale Agenzia a norma del 4° Pacchetto ferroviario;
  • il bisogno di orientamenti pratici e di formazione che riducano la curva di apprendimento ripida e costosa nella progettazione e attuazione pratica dell’ERTMS negli Stati membri;
  • l’accresciuto ruolo dell’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie nella supervisione degli organismi notificati e delle autorità nazionali di sicurezza, nonché la sua capacità di verificare le soluzioni tecniche a terra per l’ERTMS, in quanto, sulla base della documentazione delle gare d’appalto, potrebbe non essere in grado di prevedere eventuali problemi di compatibilità con le STI applicabili;
  • il meccanismo per i ricorsi e le segnalazioni relative a certificati di qualità insufficiente, che è necessario standardizzare a livello UE insieme ai test ERTMS da effettuare sui binari (come già avviene per il materiale rotabile).
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Nel 2014, è stata costituita l’impresa comune Shift2Rail, sotto forma di partenariato pubblico-privato, per contribuire alla realizzazione dello spazio ferroviario europeo unico. La Corte ha rilevato che, in seno al consiglio di amministrazione di Shift2Rail, l’ERA/Agenzia dell’Unione europea delle ferrovie svolge solo un limitato ruolo di osservatore; serve inoltre una cooperazione più stretta tra l’impresa comune e l’Agenzia. Sussiste perciò il rischio che l’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie non colga l’opportunità di agire tempestivamente nel monitorare e chiedere consulenza a Shift2Rail in merito alle proprie realizzazioni, soprattutto se si tiene conto del fatto che l’impresa comune partecipa, oltre che alla ricerca di base, anche allo sviluppo di prodotti, come ad esempio un meccanismo di funzionamento automatico dei treni per le future baseline dell’ERTMS. La compatibilità dello sviluppo delle nuove funzioni dell’ERTMS con le attuali specifiche tecniche di interoperabilità è essenziale per garantire l’interoperabilità in futuro.

Il nuovo piano europeo di implementazione rappresenta un passo in avanti, ma rimangono da affrontare importanti sfide

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Benché sia emerso che i termini ultimi fissati nel piano europeo di implementazione del 2009 per l’attuazione dell’ERTMS verosimilmente non sarebbero stati rispettati, la Commissione ha deciso di non avviare procedure di infrazione contro gli Stati membri che non avevano adempiuto agli obblighi di installazione dell’ERTMS nelle sezioni dei corridoi. Nel dicembre 2014, invece, la Commissione e il coordinatore europeo per l’ERTMS hanno varato il programma Breakthrough28 per accelerare l’attuazione dell’ERTMS in tutta l’UE, in vista dell’adozione di un nuovo piano di implementazione.

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Questo programma è stato negoziato ad alto livello con gli Stati membri. Sono state tenute discussioni fra il coordinatore europeo, i gestori dell’infrastruttura e i ministeri nazionali. Sulla base del programma Breakthrough e in seguito ai negoziati, la Commissione ha redatto il nuovo piano europeo di implementazione sotto forma di atto legislativo direttamente applicabile negli Stati membri dell’UE, pubblicato in Gazzetta ufficiale il 5 gennaio 201729.

68

Il nuovo piano europeo di implementazione, che gode del sostegno degli Stati membri, costituisce un passo in avanti verso un’attuazione più realistica, ma rimangono ancora ardue sfide. In primo luogo, come in passato, il piano non comprende alcuna valutazione complessiva dei costi per l’attuazione dell’ERTMS. In secondo luogo, esso non è collegato in alcun modo a un finanziamento dedicato, e la fonte del finanziamento non è definita; di conseguenza, affinché il settore raggiunga i propri valori-obiettivo è necessario trovare altri incentivi. Infine, non esiste ancora alcun termine ultimo giuridicamente vincolante per la dismissione dei sistemi nazionali esistenti, in vista dell’adozione dell’ERTMS come sistema di segnalamento unico (e non supplementare).

69

Per quanto riguarda la prevedibilità di lungo periodo necessaria perché le imprese ferroviarie possano programmare gli investimenti, il nuovo EDP menziona unicamente specifici valori-obiettivo di attuazione a terra nel periodo compreso tra il 2017 e il 2023, mentre per le altre sezioni da attrezzare si usa solo l’espressione “date posteriori al 2023”, senza fissare un termine ultimo (ad eccezione di quello generale del 2030). Tutto ciò incide negativamente sul coordinamento dell’attuazione fra gli Stati membri e scoraggia le imprese ferroviarie dal programmare di conseguenza i propri investimenti a bordo. La Corte ha riscontrato inoltre che nei prossimi cinque anni le revisioni previste per gli atti legislativi (cfr. paragrafo 33) renderanno particolarmente arduo per le imprese ferroviarie adottare decisioni su investimenti di lungo periodo.

70

Inoltre, sul calendario di attuazione indicato nell’EDP recentemente adottato incide negativamente una mancanza di sincronizzazione tra gli Stati membri per quanto riguarda le sezioni transfrontaliere. Ciò dimostra che gli Stati membri programmano l’attuazione ognuno secondo i propri interessi nazionali, indipendentemente da ogni impegno assunto in relazione alle priorità dell’UE. Ad esempio, secondo i piani attuali, la Germania intende attrezzare solo il 60 % delle proprie linee ferroviarie sui corridoi della rete centrale entro il 2030, senza completarne nessuna al 100 %.

I finanziamenti dell’UE possono coprire sono una parte limitata dei costosi investimenti, e non sempre sono stati gestiti ed indirizzati in modo adeguato

I fondi dell’UE disponibili per l’attuazione dell’ERTMS possono coprire solo una parte limitata degli investimenti

71

Tra il 2007 e il 2013, per gli investimenti a terra e a bordo per l’ERTMS sono stati stanziati dal bilancio dell’UE circa 1,2 miliardi di euro, provenienti da due fonti principali: il programma TEN-T, per un importo di 645 milioni di euro, e i Fondi strutturali (il FESR e il Fondo di coesione), per un importo stimato di 574 milioni di euro (si stima che la componente ERTMS costituisca il 10 % dei principali investimenti ferroviari).

72

Nel periodo di programmazione 2014-2020, il bilancio dell’UE continua a sostenere l’attuazione dell’ERTMS con un dotazione finanziaria totale stimata in 2,7 miliardi di euro. Per quanto riguarda il meccanismo per collegare l’Europa (MCE), sono stati indetti tre specifici inviti a presentare proposte di progetti, per un importo totale di 850 milioni di EUR a valere sull’MCE, per progetti ERTMS fino al 202030. I progetti ERTMS possono anche fruire del sostegno dei Fondi strutturali e d’investimento europei (Fondi SIE), nelle regioni ammissibili, fino a 1,9 miliardi di euro31.

73

I finanziamenti UE disponibili per l’ERTMS rappresentano solo una modesta percentuale del costo complessivo dell’attuazione; gran parte dei fondi deve essere reperita altrove. Come illustrato nel paragrafo 55, il costo dell’attuazione dell’ERTMS nei corridoi della rete centrale (sia a terra che a bordo) è dell’ordine dei 90 miliardi di euro. Il sostegno finanziario dell’UE ai progetti ERTMS nel periodo 2007-2020 ammonta a 4 miliardi di euro, ossia meno del 5 % del costo totale dell’attuazione dell’ERTMS nei corridoi della rete centrale.

74

Negli ultimi due inviti a presentare proposte di progetto banditi dall’MCE, il valore delle proposte di progetto presentate superava i fondi disponibili rispettivamente di 5,6 e quattro volte (le proposte presentate nell’ambito del terzo invito non erano ancora state valutate al momento dell’audit). Di conseguenza, anche se i fondi UE fossero assorbiti al 100 %, per attuare l’ERTMS nell’UE i gestori dell’infrastruttura e le imprese ferroviarie dovranno comunque coprire la stragrande maggioranza dei costi ricorrendo ad altre fonti di finanziamento.

Problemi differenti per i progetti ERTMS, legati alla modalità di gestione

Carenza di monitoraggio e uso limitato dei fondi UE nell’ambito della gestione concorrente
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La Corte ha rilevato che, a differenza di quanto avviene per l’INEA nei progetti TEN-T e MCE, la direzione generale Politica regionale e urbana non coinvolge l’ERA/Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie o esperti esterni nella valutazione della conformità dei progetti attuati alle specifiche tecniche di interoperabilità. Vi è quindi il rischio di potenziali problemi di compatibilità fra le diverse versioni dell’ERTMS installate.

76

Nel caso di progetti relativi alla politica di coesione, l’investimento ERTMS costituisce fa di solito parte della ristrutturazione o della costruzione di una sezione ferroviaria. Le apparecchiature di segnalamento vengono installate solo nella fase finale del processo. Per questi progetti si potrebbero verificare ritardi, che in alcuni casi arriverebbero fino alla fine del periodo di ammissibilità. Di conseguenza, i progetti devono essere finanziati a valere sul periodo di programmazione successivo, com’è avvenuto in Polonia. In pratica, perciò, nel periodo 2007-2013 l’utilizzo di fondi dell’UE per investimenti ERTMS è stato limitato (cfr. allegato III).

Livelli significativi di disimpegni nella gestione diretta
77

Benché il valore delle proposte di progetto presentate abbia superato i fondi disponibili (cfr. paragrafo 74), gli importi TEN-T originariamente assegnati32 ai progetti ERTMS sono stati oggetto di significativi disimpegni nel periodo di programmazione 2007-2013. Complessivamente, nell’UE il 50 % dei fondi TEN-T originariamente assegnati a progetti ERTMS è stato disimpegnato (cfr. tabella 4): solo 218 milioni di euro su 645 milioni di euro (34 %) erano già stati erogati al momento dell’audit. Il tasso di disimpegno sale all’86 % per i sei Stati membri selezionati per l’audit33.

Tabella 4

Disimpegni provvisori relativi al sostegno TEN-T per i progetti ERTMS (periodo di programmazione 2007-2013)

Stato membro Danimarca Italia Germania Spagna Polonia Paesi Bassi Sei Stati membri selezionati Totale UE
Tasso di disimpegno 100 % 94 % 92 % 83 % 75 % 38 % 86 % 50 %

Fonte: calcoli della Corte dei conti europea basati su dati forniti dall’INEA, gennaio 2017.

78

Questi disimpegni sono principalmente causati dal fatto che le disposizioni finanziarie dell’UE non sono allineate con il ciclo di vita dei progetti ERTMS, sui quali possono incidere negativamente, tra l’altro, lunghe procedure di collaudo e certificazione, oppure modifiche delle specifiche tecniche e delle strategie nazionali di implementazione. Ritardi nell’attuazione o riduzioni della portata originaria dei progetti hanno provocato il disimpegno totale o parziale dei fondi, in quanto per i beneficiari non è stato possibile completare il progetto entro il periodo di ammissibilità stabilito dagli inviti a presentare proposte.

79

Vi è il rischio che anche i fondi dell’MCE possano essere disimpegnati durante il periodo di programmazione 2014-2020. Al momento dell’audit, i pagamenti effettuati ammontavano a 50 milioni di euro su 689 milioni di euro assegnati (7,3 %). Quattro progetti beneficiari di un sostegno UE di complessivi 30,7 milioni di euro sono stati cancellati ancor prima di ottenere un prefinanziamento e prima della firma della convenzione di sovvenzione, a causa di una modifica dei piani di implementazione o di costi eccessivamente elevati richiesti dai fornitori.

80

I fondi UE che sono stati disimpegnati in una fase precoce del periodo di programmazione possono essere riutilizzati per finanziare altri progetti ERTMS. La Commissione non dispone però di un quadro preciso della percentuale di importi recuperati dalle azioni ERTMS che è stata effettivamente riassegnata all’ERTMS. Tutti i fondi UE già disimpegnati, o da disimpegnare in una fase successiva del periodo di programmazione (cioè dopo il 2013) sono ritrasferiti al bilancio generale dell’UE, riducendo così la disponibilità di fondi UE per l’attuazione dell’ERTMS.

I finanziamenti UE non sono stati sempre indirizzati in maniera adeguata

Per la parte a terra, vi è scarsa attenzione alle sezioni transfrontaliere e ai corridoi della rete centrale, soprattutto nell’ambito della politica di coesione
81

I fondi dell’UE non sono stati sempre concentrati sui corridoi della rete centrale, come dimostra l’analisi, effettuata dalla Corte, dei progetti selezionati ai fini dell’audit (cfr. paragrafo 86). Ciò vale soprattutto per il sostegno offerto nell’ambito della politica di coesione, dal momento che l’installazione dell’ERTMS è obbligatoria in tutti i casi di ristrutturazione di una linea o di costruzione di una nuova linea ferroviaria, indipendentemente dall’ubicazione del progetto. Questa disposizione non è conforme alla priorità accordata ai corridoi (ossia, i corridoi ERTMS o i corridoi della rete centrale) dalla direzione generale Mobilità e trasporti (cfr. paragrafo 30) e può condurre a un uso inefficace dei fondi UE, poiché una linea che deve essere attrezzata come stabilito nell’ambito della politica di coesione potrebbe non utilizzare in pratica l’ERTMS per lungo tempo e necessitare di un successivo adattamento con aggiornamento del sistema di segnalamento.

82

Per quanto riguarda l’attraversamento delle frontiere, alle sezioni transfrontaliere (lato terra) è stato assegnato solo un limitato sostegno dell’UE, nonostante la politica dell’UE e le raccomandazioni formulate dalla Corte nel 2005 e nel 2010: nei sei Stati membri visitati, su 31 progetti riguardanti la parte a terra e selezionati per il controllo, soltanto sei riguardavano sezioni transfrontaliere, e due di questi sono stati cancellati (in Germania).

83

Per quanto riguarda gli Stati membri selezionati ai fini del presente audit, in Germania l’ERTMS non è diventato commercialmente operativo su alcuna sezione transfrontaliera, mentre Austria, Belgio e Paesi Bassi hanno già attrezzato alcune sezioni alle rispettive frontiere con la Germania. I Paesi Bassi hanno anche attrezzato la sezione transfrontaliera con il Belgio, mentre la Spagna ha reso operativa una sezione transfrontaliera con la Francia; al momento dell’audit, invece, Danimarca, Italia e Polonia non avevano ancora attrezzato nessuna delle proprie sezioni transfrontaliere sui corridoi della rete centrale.

I fondi UE disponibili per le unità a bordo sono assorbiti quasi completamente dal traffico nazionale
84

Il sostegno finanziario dell’UE assegnato alle unità a bordo è assorbito in gran parte dalle imprese ferroviarie che per il traffico passeggeri operano quasi esclusivamente su linee all’interno del territorio nazionale. Nel caso dei sei Stati membri visitati, il 70 % del sostegno proveniente da TEN-T e dall’MCE per le unità a bordo nel periodo 2007-2015 è stato assegnato a imprese ferroviarie che gestiscono traffico passeggeri nazionale. Il trasporto ferroviario di merci, che più probabilmente comporta un traffico internazionale, ha rappresentato il restante 30 % del sostegno disponibile.

85

Inoltre, le locomotive per il trasporto merci non sono sostenute dai fondi per l’adattamento a posteriori concessi nell’ambito della politica di coesione. Solo i veicoli passeggeri, utilizzati per il traffico nazionale nell’ambito del regime di obbligo di servizio pubblico e generalmente di proprietà dell’operatore ferroviario storico, possono potenzialmente beneficiare di questa fonte di sostegno UE per l’acquisto di materiale rotabile nuovo, o per l’adattamento di quello esistente.

Stato dei progetti cofinanziati dall’UE esaminati nel corso dell’audit: ritardi, disimpegni e impreciso indirizzamento
86

Al momento dell’audit, erano stati completati 14 dei 31 progetti a terra selezionati, anche se cinque erano in ritardo e uno era stato realizzato con una portata ridotta. Erano in corso 13 progetti, tre dei quali avevano subito ritardi; in un caso il ritardo aveva provocato il totale disimpegno dei fondi UE. Quattro progetti erano stati cancellati e, di conseguenza, i fondi UE erano stati disimpegnati. Sei dei 31 progetti a terra non sono stati realizzati (o sono stati realizzati solo in parte) nei corridoi TEN-T. In particolare, si è trattato di progetti relativi alla politica di coesione (quattro progetti su 11).

87

Per quanto riguarda le apparecchiature a bordo, erano stati portati a termine 16 progetti su 20; nove di questi avevano subito ritardi, e tre erano stati completati con una portata ridotta. Due progetti erano in corso, ma in un caso il ritardo aveva provocato il disimpegno dei fondi UE mentre, in un altro, il progetto era in ritardo e ne era anche stata ridotta la portata. Due progetti erano stati cancellati e i fondi UE erano stati interamente disimpegnati. Per informazioni dettagliate, cfr. allegato III.

Conclusioni e raccomandazioni

88

Nel complesso, la Corte ha constatato che l’attuazione dell’ERTMS è stata basata su una scelta politica strategica, ed è stata varata senza effettuare alcuna stima dei costi complessivi o alcuna pianificazione adeguata, per un progetto il cui valore raggiungerà, entro il 2050, 190 miliardi di euro. Benché l’idea dell’ERTMS e l’obiettivo di potenziare l’interoperabilità non siano generalmente posti in discussione dal settore ferroviario, finora l’ERTMS è stato attuato in misura modesta ed in maniera disomogenea. L’attuale livello di attuazione dell’ERTMS si può spiegare principalmente con la riluttanza di molti gestori dell’infrastruttura e di molte imprese ferroviarie a investire in attrezzature per l’ERTMS, a causa dei costosi investimenti necessari e della mancanza, in molti casi, di una convenienza economica (ad esempio, negli Stati membri con sistemi nazionali ben funzionanti e con un tempo di vita residuo di molti anni). Il finanziamento dell’UE, anche gestito e indirizzato in maniera più efficace, può coprire solo un importo limitato del costoso investimento.

89

Ciò comporta rischi: non solo per il raggiungimento dei valori-obiettivo di attuazione dell’ERTMS fissati per il 2030 e per gli investimenti effettuati finora, ma anche per la realizzazione dello spazio ferroviario europeo unico, che costituisce uno dei principali obiettivi strategici della Commissione europea. Questa situazione può incidere negativamente anche sulla competitività del trasporto ferroviario rispetto al trasporto di merci su strada.

L’ERTMS è frutto di una scelta politica strategica, ed è stato varato senza effettuare una stima dei costi complessivi e senza pianificarne adeguatamente l’attuazione

90

Nonostante la decisione politica di installare un sistema di segnalamento unico in tutta l’UE, non è stata effettuata nessuna stima dei costi complessivi per determinare l’entità dei finanziamenti necessari e le loro fonti, benché il progetto sia costoso. Gli obblighi normativi introdotti non esigevano la dismissione dei sistemi di segnalamento nazionali e non erano allineati ai termini ultimi e alle priorità della politica dei trasporti dell’UE. Al momento dell’audit, il livello di attuazione dell’ERTMS nell’UE era basso.

Raccomandazione 1 – Valutazione dei costi dell’attuazione dell’ERTMS

La Commissione e gli Stati membri dovrebbero analizzare il costo totale dell’attuazione dell’ERTMS (sia a terra che a bordo) per ciascuno Stato membro, tenendo conto della rete centrale e della rete globale, al fine di introdurre un sistema di segnalamento unico in tutta l’UE, dal momento che l’orizzonte temporale per questo tipo di investimenti è di 30-50 anni. Detta valutazione dovrebbe includere non solo il costo delle apparecchiature ERTMS e della loro installazione, ma anche tutti gli altri costi connessi, sulla base dell’esperienza maturata negli Stati membri che per primi hanno attuato l’ERTMS su vasta scala.

Termine ultimo: entro fine 2018.

Raccomandazione 2 – Dismissione dei sistemi di segnalamento nazionali

La Commissione dovrebbe cercare di concordare con gli Stati membri valori-obiettivo realistici, coordinati e giuridicamente vincolanti per la dismissione dei sistemi di segnalamento nazionali, in modo da evitare che l’ERTMS divenga un mero sistema aggiuntivo da installare.

Termine ultimo: entro fine 2018.

Molti gestori dell’infrastruttura e molte imprese ferroviarie si sono dimostrati riluttanti a investire nell’ERTMS, data la mancanza, per ciascuno di essi, di una giustificazione economica

91

Benché l’ERTMS possa produrre, nel lungo periodo, un risultato globale positivo a livello di UE, molti gestori dell’infrastruttura e molte imprese ferroviarie si sono dimostrati riluttanti a investirvi, a causa della mancanza, per ciascuno di essi, di una giustificazione economica. L’ERTMS è un sistema unico per una molteplicità di gestori dell’infrastruttura e di imprese ferroviarie con esigenze diverse, ma comporta investimenti onerosi che, in genere, non recano un beneficio immediato a coloro che devono sostenere i costi. Anche i problemi di compatibilità delle diverse versioni ERTMS installate e le lunghe procedure di certificazione incidono negativamente sulla convenienza economica per i singoli gestori dell’infrastruttura e per le singole imprese ferroviarie. Nonostante il nuovo piano europeo di implementazione, ardue sfide si frappongono ancora ad una riuscita attuazione dell’ERTMS. È importante che l’ERA/Agenzia dell’Unione europea delle ferrovie abbia una capacità amministrativa che le consenta di operare come autorità di sistema dell’ERTMS, tenendo conto del potenziamento del suo ruolo e delle sue responsabilità a norma del quarto pacchetto ferroviario.

Raccomandazione 3 – Convenienza economica per i singoli gestori dell’infrastruttura e le singole imprese ferroviarie

La Commissione e gli Stati membri dovrebbero, insieme alle parti interessate del settore ferroviario e alle imprese fornitrici del materiale per l’ERTMS, esaminare vari meccanismi finanziari, tali da contribuire alla convenienza economica, per ogni attore, dell’attuazione dell’ERTMS, senza ricorrere ulteriormente in misura eccessiva al bilancio dell’UE.

Termine ultimo: entro metà 2018.

Raccomandazione 4 – Compatibilità e stabilità del sistema

  1. La Commissione e l’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie dovrebbero, con la collaborazione delle imprese fornitrici, mantenere stabili le specifiche dell’ERTMS, correggere i rimanenti errori, eliminare le incompatibilità tra le diverse versioni a terra dell’ERTMS già installate e garantire la futura compatibilità di tutte le linee ERTMS. A tale scopo, l’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie dovrebbe attivamente impegnarsi a cooperare con i gestori dell’infrastruttura e le autorità nazionali preposte alla sicurezza prima del termine ultimo obbligatorio del giugno 2019.

    Termine ultimo: con effetto immediato.

  2. La Commissione e l’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie dovrebbero, in stretto coordinamento con le imprese fornitrici, fissare una tabella di marcia per lo sviluppo di un’unità di bordo standardizzata utilizzabile su tutte le linee dotate di ERTMS.

    Termine ultimo: entro metà 2018.

  3. La Commissione e l’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie dovrebbero collaborare con l’industria per avviare e guidare lo sviluppo, e promuovere l’utilizzo, di modelli di appalto standard per i progetti ERTMS, a disposizione di ciascun gestore dell’infrastruttura e di ciascuna impresa ferroviaria, per far sì che l’industria fornisca solo materiale per l’ERTMS compatibile.

    Termine ultimo: entro metà 2018.

  4. La Commissione e l’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie dovrebbero agevolare il processo di apprendimento per le persone coinvolte nell’attuazione e nel funzionamento dell’ERTMS in ciascuno Stato membro, in modo da rendere meno ripida la curva di apprendimento, esplorando differenti soluzioni, quali attività di formazione coordinate o lo scambio di informazioni e orientamenti.

Termine ultimo: entro metà 2018.

Raccomandazione 5 – Ruolo e risorse dell’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie

La Commissione dovrebbe valutare se l’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie disponga delle risorse necessarie ad agire come autorità di sistema efficiente ed efficace e adempiere al proprio ruolo e alle proprie responsabilità in tema di ERTMS ampliati a norma del quarto pacchetto ferroviario.

Termine ultimo: entro metà 2018.

Raccomandazione 6 – Allineamento dei piani nazionali di implementazione; monitoraggio e applicazione

  1. Gli Stati membri dovrebbero armonizzare i propri piani nazionali di implementazione, specie quando il termine ultimo indicato nel nuovo piano europeo di implementazione sia successivo al 2023. La Commissione dovrebbe monitorare attentamente e far rispettare l’attuazione del nuovo EDP. Ogniqualvolta sia possibile, gli Stati membri dovrebbero sincronizzare i termini ultimi di attuazione affinché i progetti transfrontalieri siano completati prima, in modo da evitare un’attuazione disomogenea dell’ERTMS.

    Termine ultimo: con effetto immediato.

  2. Dati gli orizzonti di pianificazione a lungo termine del settore ERTMS (fino al 2050), la Commissione, in consultazione con gli Stati membri, dovrebbe fissare tappe intermedie per consentire un adeguato monitoraggio dei progressi.

Termine ultimo: per la rete centrale, entro fine 2020. Per la rete globale, entro il 2023.

I finanziamenti dell’UE possono coprire sono una parte limitata dei costosi investimenti, e non sempre sono stati gestiti ed indirizzati in modo adeguato

92

Il sostegno finanziario dell’UE è disponibile per investimenti nell’ERTMS (sia a terra che a bordo), ma può coprire solo una parte limitata del costo complessivo dell’attuazione. Gran parte degli investimenti rimane a carico dei singoli gestori dell’infrastruttura e delle singole imprese ferroviarie, che non sempre traggono vantaggio, perlomeno nel breve periodo, dall’attuazione dell’ERTMS. Per di più, non tutti i fondi dell’UE disponibili per l’ERTMS sono stati alla fine assegnati a progetti ERTMS, e non sempre sono stati ben indirizzati.

Raccomandazione 7 – Assorbimento dei fondi UE per i progetti ERTMS

La Commissione dovrebbe adattare le procedure di finanziamento dell’MCE per meglio rispecchiare il ciclo di vita dei progetti ERTMS e ridurre così in misura significativa il livello dei disimpegni, massimizzando altresì l’utilizzo dei fondi UE disponibili per gli investimenti nell’ERTMS.

Termine ultimo: a partire dal 2020.

Raccomandazione 8 – Indirizzamento più mirato dei fondi UE

La Commissione e gli Stati membri dovrebbero meglio indirizzare i fondi UE disponibili per i progetti ERTMS, sia nei casi di gestione concorrente, sia in quelli di gestione diretta:

  1. quando viene destinato alle apparecchiature a terra, il finanziamento dovrebbe essere limitato alle sezioni transfrontaliere o ai corridoi della rete centrale, conformemente alle priorità della politica dei trasporti dell’UE;
  2. quando il finanziamento viene destinato alle apparecchiature a bordo, la priorità dovrebbe andare agli operatori ferroviari che partecipano in misura maggiore al traffico internazionale, così da incoraggiare la concorrenza intramodale e intermodale.

Termine ultimo: con effetto immediato per le nuove proposte di progetto.

La presente relazione è stata adottata dalla Sezione II, presieduta da Iliana IVANOVA, Membro della Corte dei conti europea, a Lussemburgo, nella riunione del 12 luglio 2017.

Per la Corte dei conti europea

Klaus-Heiner LEHNE
Presidente

Allegati

Allegato I

Elenco dei sistemi di segnalamento nazionali negli Stati membri dell’UE

Fonte: ERA.

Allegato II

Descrizione tecnica dell’ERTMS

L’ERTMS si basa sulla specifica tecnica di interoperabilità per il “controllo-comando e segnalamento” (STI-CCS), elaborata dall’ERA. Può essere installato sia come sistema supplementare (o sovrapposizione) a un sistema di segnalamento esistente, sia come sistema unico da installare nelle nuove infrastrutture su base radio.

Per consentire il funzionamento dell’ERTMS, devono esserne dotate sia le strutture a terra che il treno. Il sistema installato a terra e il sistema installato sui veicoli si scambiano informazioni che permettono il controllo continuo della velocità massima operativa consentita; il macchinista dispone così di tutte le informazioni necessarie per operare con il segnalamento in cabina. Le due componenti principali dell’ERTMS sono il sistema europeo di controllo dei treni (ETCS) installato a terra sotto forma di balise, e il sistema globale di comunicazione mobile – ferrovie (GSM-R), un sistema radio che consente comunicazioni voce e dati tra il personale a terra/le attrezzature lungo i binari e il personale/le attrezzature sul treno.

Attualmente esistono tre livelli di ERTMS, in funzione delle apparecchiature a terra e del modo in cui le informazioni sono trasmesse al treno, nonché numerose versioni, denominate baseline, in quanto il sistema è in costante evoluzione come risultato degli sviluppi tecnologici.

I livelli dell’ETCS sono i seguenti:

  • il livello 1 comporta il controllo continuo del movimento del treno, ma una comunicazione non continua fra il treno e i binari (normalmente per mezzo di Euro-balise). Sono necessari segnali lungo la linea;
  • il livello 2 comporta il controllo continuo del movimento del treno e una comunicazione continua, fornita dal GSM-R, fra il treno e i binari. I segnali lungo la linea sono facoltativi;
  • il livello 3 prevede il controllo continuo del treno e una comunicazione continua fra il treno e i binari, senza bisogno di segnali lungo la linea o di installare a terra sistemi di localizzazione dei treni diversi dalle Euro-balise. Questo livello non era ancora operativo al momento dell’audit.

Una baseline è una serie di documenti con una versione concreta elencata nella STI CCS, ossia la specifica di molti aspetti, componenti, interfacce, ecc., riguardanti l’ERTMS. La baseline 2 è stata la prima serie completa di requisiti adottata a livello europeo considerata interoperabile. La baseline 3 è un’evoluzione controllata della baseline 2 che comprende nuove funzioni supplementari ed è stata progettata per garantire la retrocompatibilità con la baseline 2.

Allegato III

Elenco dei progetti esaminati

 

Allegato IV

Attuazione dell’ERTMS nei corridoi della rete centrale da parte degli Stati membri alla fine del 2016

 

Fonte: Commissione europea.

Allegato V

Metodologia per l’estrapolazione lineare dei costi dell’attuazione dell’ERTMS

 

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base di una estrapolazione lineare delle stime nazionali elaborate in Danimarca e nei Paesi Bassi.

Risposta della Commissione

Sintesi

II

Il sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (ERTMS) è riconosciuto e accettato dagli Stati membri e dal settore ferroviario come il sistema di segnalamento universale in Europa.

Tra la fine degli anni 80 e l'inizio degli anni 90, le ferrovie europee hanno avviato la messa a punto di un sistema europeo di comando/controllo e segnalamento (ETCS) e di un sistema europeo di comunicazione (GSM-R). A metà degli anni 90 queste attività si sono fuse con altre attività di ricerca industriale sostenute dalla Commissione nell'ambito del programma ERTMS, posto sotto l'egida della Commissione.

L'obiettivo finale dell'ERTMS era sostituire i sistemi ferroviari di segnalamento e telecomunicazione tradizionali in Europa con uno standard unico per promuovere servizi ferroviari di migliore qualità e più efficienti sotto il profilo dei costi, in particolare per quanto riguardava i servizi transfrontalieri, grazie all'aumento dell'interoperabilità e la riduzione della frammentazione delle capacità operative della rete ferroviaria europea.

Quale standard comune, l'ERTMS dovrebbe inoltre agevolare la competitività delle ferrovie, in particolare riducendo la diversità dei prodotti, stimolando le economie di scala e quindi permettendo, in ultima analisi, la riduzione dei costi. Inoltre, in combinazione con una maggiore standardizzazione relativa ad altri prodotti ferroviari, resa possibile dall'adozione di adeguate normative UE, l'ERTMS consentirà la produzione di treni con le stesse specifiche tecniche, adatti all'uso in molte reti (anche non transfrontaliere), con una riduzione significativa dei costi per le imprese ferroviarie e i gestori dell'infrastruttura, pur garantendo ai costruttori il vantaggio di cicli di produzione molto più lunghi.

L'ERTMS non prevede soltanto l'interoperabilità, che è l'obiettivo principale che si intende raggiungere in Europa con la sostituzione dei sistemi nazionali, ma offre garanzie di sicurezza e vantaggi d'ordine economico, sociale e ambientale grazie al risparmio di tempo reso possibile dall'aumento della puntualità e dell'affidabilità. Esso favorisce inoltre il passaggio dalla dimensione "analogica" a quella "digitale".

VI

Il tasso di utilizzo del sistema ETCS è stato effettivamente condizionato dal peso dei sistemi esistenti. Tra i motivi che rallentano l'attuazione al di là delle previsioni figurano la complessità della transizione e i problemi di compatibilità tra i sistemi nazionali esistenti. Inoltre, per raggiungere il consenso e preservare l'interoperabilità, sono necessari una stretta collaborazione e il raggiungimento di un accordo tra le varie parti interessate (ad esempio gli Stati membri, i fornitori, le imprese ferroviarie, i gestori delle infrastrutture e le autorità nazionali preposte alla sicurezza).

I benefici non riguardano però soltanto il sistema, ma anche le singole parti interessate. Tuttavia, la Commissione riconosce che, per alcuni soggetti l'aspetto finanziario può rappresentare un problema. Tale situazione non è generale, ma varia in funzione dei diversi scenari di attuazione.

La Commissione rileva che, a livello di sistema, la prospettiva temporale relativa ai benefici è paragonabile a quella di altri progetti infrastrutturali.

VIII

L'attuazione dell'ERTMS come unico sistema di segnalamento in tutta l'UE è stata una decisione politica strategica, basata sul lavoro svolto dall'industria del settore, compresa l'AEIF (Association européenne pour l'interopérabilité ferroviaire, che riunisce gestori dell'infrastruttura, imprese ferroviarie e fornitori).

La Commissione ritiene che non fosse necessario effettuare una stima generale dei costi nella fase iniziale, dato che il sistema ERTMS era stato individuato come il sistema obbligatorio per le nuove linee o, nei casi di sostituzione del segnalamento, per le linee esistenti e, in questo caso, il costo del sistema ERTMS non era superiore al costo delle soluzioni alternative.

Negli ultimi anni sono stati fatti notevoli passi avanti per affrontare le questioni fondamentali relative all'attuazione del sistema ETCS e alla realizzazione di un sistema ferroviario interoperabile, quali la stabilizzazione delle specifiche ERTMS (Baseline 3), l'adozione del pilastro tecnico del quarto pacchetto ferroviario, il varo di un piano europeo di attuazione realistico e la firma di una serie di memorandum d'intesa (MI) con tutte le parti interessate. Questi risultati rappresentano validi elementi costruttivi che possono agevolare la rapida implementazione dell'ERTMS in Europa e l'adozione tempestiva del nuovo piano europeo di attuazione.

IX

I costi che vengono talvolta citati in associazione con l'ERTMS comprendono i costi associati (che possono rappresentare fino ai 2/3 dei costi citati), che vanno al di là dei costi direttamente attinenti all'ERTMS e riguardano ad esempio alimentazione elettrica, hardware e interlockings. Gli investimenti riguardano interventi di miglioramento generale delle infrastrutture di segnalamento e coprono anche gli interventi necessari per porre rimedio ai ritardi di manutenzione registrati in passato, che esulano dagli investimenti nell'ERTMS in senso stretto. Tali interventi possono risultare necessari anche in caso di sostituzione di sistemi di segnalamento obsoleti diversi dall'ERTMS o per far fronte a ritardi nella manutenzione. Infine, il costo complessivo potrebbe diminuire nel tempo, grazie ai futuri sviluppi tecnologici, alle economie di scala e all'aumento della concorrenza tra i fornitori dell'ERTMS.

Si veda anche la risposta della Commissione al punto VI.

XI

La Commissione accetta le raccomandazioni della Corte nella misura in cui esse rientrano nelle proprie competenze, ad eccezione della raccomandazione 8, che viene accolta parzialmente.

Introduzione

05

L'ERTMS non riguarda soltanto l'interoperabilità, ma anche altri aspetti, come ad esempio norme di sicurezza più elevate e l'uso efficiente delle infrastrutture, e permette il contenimento dei costi sistemici grazie allo sviluppo di prodotti standardizzati.

Osservazioni

26

L'ERTMS è disponibile sul mercato europeo da più di 20 anni ed è stato oggetto di un costante processo di sviluppo dal punto di vista tecnologico e istituzionale.

Tra la fine degli anni 80 e l'inizio degli anni 90, le ferrovie europee hanno avviato la messa a punto di un sistema europeo di comando/controllo e segnalamento (ETCS) e di un sistema europeo di comunicazione (GSM-R).

La Commissione ritiene che non fosse necessario effettuare una stima generale dei costi in tale fase poiché l'ERTMS era stato indicato come il sistema obbligatorio per le nuove linee o, in caso di sostituzione dei sistemi di segnalamento, per le linee esistenti, caso in cui i costi del sistema ERTMS non erano superiori ai costi delle soluzioni alternative.

35

Un piano globale di dismissione dei sistemi di classe B potrebbe accelerare significativamente la migrazione; attualmente, tuttavia, non esiste una normativa pertinente che impone la dismissione dei sistemi nazionali. Inoltre, gli Stati membri più grandi dovrebbero probabilmente far fronte ad un processo di dismissione più complesso, a causa delle dimensioni delle reti esistenti, e potrebbero essere meno inclini ad accettare termini temporali ambiziosi.

Risposta comune della Commissione ai paragrafi 42 e 43:

Per quanto riguarda i benefici che si concretizzerebbero a lungo termine, a livello sistemico, essi sono comparabili a quelli che caratterizzano altri progetti di infrastrutture.

I benefici non riguardano però soltanto il sistema, ma anche le singole parti interessate. Tuttavia, la Commissione riconosce che, per alcuni soggetti l'aspetto finanziario può rappresentare un problema. Tale situazione non è generale, ma varia in funzione dei diversi scenari di attuazione.

Risposta comune della Commissione ai paragrafi da 47 a 55:

Le cifre riportate comprendono i necessari costi associati (che rappresentare fino ai 2/3 dei costi citati) che vanno al di là dei costi direttamente attinenti all'ERTMS e riguardano ad esempio alimentazione elettrica, hardware e interlockings. Gli investimenti riguardano interventi di miglioramento generale delle infrastrutture di segnalamento e coprono anche gli interventi necessari per porre rimedio ai ritardi di manutenzione registrati in passato, che esulano dagli investimenti nell'ERTMS in senso stretto.

50

La Commissione osserva che i costi denunciati dalla Danimarca e dai Paesi Bassi sono più alti di quelli di altri Stati membri, fatto che forse è in parte imputabile agli elevati costi salariali prevalenti in tali paesi.

54

La strategia di equipaggiare i convogli preventivamente risulta coerente - e rappresenta un prerequisito in tal senso - con l'obiettivo di creare un sistema in cui vi siano soltanto linee ERTMS e che permetta la dismissione dei sistemi di classe B.

Questa strategia è stata coerentemente adottata dagli Stati membri in fase di migrazione verso l'ERTMS.

Per quanto riguarda le locomotive nuove, si applicano le disposizioni standard della "direttiva interoperabilità" (che prevede deroghe per motivi economici), mentre le specifiche tecniche di interoperabilità prevedono espressamente deroghe per i convogli locali che non circolano sulla rete TEN.

68

Il piano europeo di attuazione è un regolamento di esecuzione della Commissione, che si basa sul regolamento TEN-T, collegato al regolamento MCE, che prevede tra l'altro il sostegno finanziario all'attuazione dell'ERTMS sulla rete principale, ed è indirettamente collegato al regolamento sul Fondo di coesione. Per quanto riguarda la valutazione dei costi, il gruppo per la gestione della realizzazione dell'ERTMS sta realizzando un'analisi sulla convenienza economica dell'attuazione dell'ERTMS sui corridoi della rete centrale che comprende una valutazione di questo tipo.

70

Al fine di garantire la corretta attuazione dell'ERTMS sulle sezioni transfrontaliere con date di attuazione diverse, i gestori delle infrastrutture interessate firmeranno convenzioni per chiarire in anticipo gli aspetti tecnici e operativi.

75

Per quanto riguarda la politica di coesione, le caratteristiche tecniche dei progetti sono determinate e verificate dalle autorità dello Stato membro, nel quadro della gestione concorrente.

Ciò premesso, si fa presente che, per la valutazione dei progetti principali, la direzione generale della Politica regionale e urbana ricorre all'intervento di esperti, che possono essere esperti indipendenti o esperti Jaspers. A partire dal giugno 2019, l'ERA diventerà competente per l'approvazione di tutte le componenti ERTMS a terra e da quel momento il problema risulterà pertanto risolto.

80

I fondi disimpegnati vengono solitamente messi a disposizione anche per priorità diverse dall'ERTMS, ma quest'ultimo, in quanto obiettivo orizzontale altamente prioritario, è sempre presente negli inviti a presentare proposte.

81

Come indicato al punto 30, la disposizione che prevede che "ogni nuova infrastruttura e ogni nuovo materiale rotabile costruiti o sviluppati dopo l'adozione di sistemi di controllo-comando e segnalamento compatibili devono essere adattati all'uso di questi sistemi" è contenuta nella direttiva 2001/16/CE e non deriva dalla politica di coesione.

82

Nell'ambito del MCE, i criteri che la Commissione utilizza per la selezione delle domande tengono conto di diverse priorità, in particolare il contributo alle sezioni transfrontaliere e il trasporto internazionale di merci.

All'interno del titolo XVIII del TFUE, che riguarda la "coesione economica, sociale e territoriale", l'articolo 176 stabilisce che "il Fondo europeo di sviluppo regionale è destinato a contribuire alla correzione dei principali squilibri regionali esistenti nell'Unione, partecipando allo sviluppo e all'adeguamento strutturale" delle regioni in ritardo di sviluppo. L'articolo 177 stabilisce che il Fondo di coesione eroga "contributi finanziari a progetti in materia di ambiente e di reti transeuropee nel settore delle infrastrutture dei trasporti".

Alla luce di tali disposizioni, il sostegno della politica di coesione risulta necessario anche al di là delle sezioni transfrontaliere.

84

Va osservato che, in particolare nelle prime fasi dell'attuazione, anche l'equipaggiamento delle flotte nazionali rappresenta un investimento utile, soprattutto nei paesi caratterizzati da un significativo tasso di attuazione infrastrutturale, anche qualora i paesi confinanti non abbiano ancora provveduto all'equipaggiamento.

86

La Commissione rimanda alla sua risposta al punto 81.

Conclusioni e raccomandazioni

Risposta comune della Commissione ai paragrafi da 88 a 91:

L'attuazione dell'ERTMS come unico sistema di segnalamento in tutta l'UE è stata una decisione politica strategica, basata sul lavoro svolto dall'industria del settore, compresa l'AEIF (Association européenne pour l'interopérabilité ferroviaire: che riunisce gestori dell'infrastruttura, imprese ferroviarie e fornitori).

La Commissione ritiene che non fosse necessario effettuare una stima generale dei costi nella fase iniziale, dato che il sistema ERTMS era stato individuato come il sistema obbligatorio per le nuove linee o, nei casi di sostituzione del segnalamento, per le linee esistenti e, in questo caso, il costo del sistema ERTMS non era superiore al costo delle soluzioni alternative.

Le cifre riportate comprendono i necessari costi associati (che rappresentare fino ai 2/3 dei costi citati) che vanno al di là dei costi direttamente attinenti all'ERTMS e riguardano ad esempio alimentazione elettrica, hardware e interlockings. Gli investimenti riguardano interventi di miglioramento generale delle infrastrutture di segnalamento e coprono anche gli interventi necessari per porre rimedio ai ritardi di manutenzione registrati in passato, che esulano dagli investimenti nell'ERTMS in senso stretto. Tali interventi possono risultare necessari anche in caso di sostituzione di sistemi di segnalamento obsoleti diversi dall'ERTMS o per far fronte a ritardi nella manutenzione. Infine, il costo complessivo potrebbe diminuire nel tempo, grazie ai futuri sviluppi tecnologici, alle economie di scala e all'aumento della concorrenza tra i fornitori dell'ERTMS.

I benefici non riguardano però soltanto il sistema, ma anche le singole parti interessate. Tuttavia, la Commissione riconosce che, per alcuni soggetti l'aspetto finanziario può rappresentare un problema. Tale situazione non è generale, ma varia in funzione dei diversi scenari di attuazione.

La Commissione rileva che, a livello di sistema, la prospettiva temporale relativa ai benefici è paragonabile a quella di altri progetti infrastrutturali.

Raccomandazione 1 — Valutazione dei costi di attuazione dell'ERTMS

Nella misura in cui essa rientra nelle sue competenze, la Commissione accetta la raccomandazione, come illustrato di seguito.

La Commissione fornirà una stima dei costi sulla base dei piani di attuazione nazionali, delle analisi costi/benefici a livello nazionale e delle analisi sulla convenienza economica dell'attuazione dell'ERTMS condotte dal gruppo per la gestione dell'attuazione dell'ERTMS.

Raccomandazione 2 — Dismissione dei sistemi di segnalamento nazionali

La Commissione accetta questa raccomandazione.

In un primo momento, essa collaborerà con gli Stati membri per definire le date di dismissione sulla base dei piani di attuazione nazionali, come primo passo per creare un consenso su obiettivi giuridicamente vincolanti. Il fatto che tali obiettivi diventino giuridicamente vincolanti dipende dall'esito delle varie fasi necessarie che precedono la proposta legislativa (in particolare, la valutazione d'impatto), nonché dall'accordo del legislatore.

Raccomandazione 3 — Convenienza economica per i singoli gestori dell'infrastruttura e le singole imprese ferroviarie

Nella misura in cui essa rientra nelle sue competenze, la Commissione accetta la raccomandazione.

Raccomandazione 4 — Compatibilità e stabilità del sistema
  1. Nella misura in cui essa rientra nelle sue competenze, la Commissione accetta la raccomandazione.
  2. Nella misura in cui essa rientra nelle sue competenze, la Commissione accetta la raccomandazione.
  3. Nella misura in cui essa rientra nelle sue competenze, la Commissione accetta la raccomandazione e collaborerà con l'industria del settore per facilitare l'adozione di modelli di appalto standard messi a punto dalla Comunità delle ferrovie europee e delle società di infrastrutture (CER), riguardanti in particolare le unità di bordo.
  4. Nella misura in cui essa rientra nelle sue competenze, la Commissione accetta la raccomandazione.
Raccomandazione 5 — Ruolo e risorse dell'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie

Nella misura in cui essa rientra nelle sue competenze, la Commissione accetta la raccomandazione.

Raccomandazione 6 — Allineamento dei piani nazionali di implementazione; monitoraggio e applicazione
  1. Nella misura in cui essa la riguarda, la Commissione accetta la raccomandazione, in particolare nel quadro dell'operato del coordinatore europeo; tuttavia, i negoziati ufficiali sul piano europeo di attuazione per il periodo successivo al 2023 non cominceranno prima del 2021.
  2. Nella misura in cui essa rientra nelle sue competenze, la Commissione accetta la raccomandazione, che intende attuare come descritto di seguito.

Per quanto riguarda la rete centrale, la Commissione fisserà le tappe fondamentali per consentire un controllo dettagliato delle singole sezioni fino al 2023, in conformità con il piano europeo di attuazione. Per quanto riguarda l'attuazione del resto della rete centrale fino al 2030, entro il 2023 è prevista l'adozione di un nuovo piano europeo di attuazione.

In un orizzonte di attuazione ampia e a lungo termine, la Commissione valuterà i piani di attuazione che figurano nei piani di attuazione nazionali.

92

La Commissione ritiene che i finanziamenti siano in linea con gli obiettivi e le priorità dei diversi strumenti e programmi.

La Commissione ha proposto un piano europeo di attuazione e un dettagliato piano d'azione ERTMS al fine di garantire un flusso continuo di sostegno (sotto forma di sovvenzioni, finanziamenti combinati (blending) e finanziamenti a lungo termine) per l'attuazione dell'ERTMS, in particolare per quanto riguarda le componenti che comportano un maggiore valore aggiunto dell'UE (sezioni transfrontaliere e unità di bordo) e i paesi beneficiari del fondo di coesione, per rafforzare il coordinamento e per cogliere tutti i possibili vantaggi dell'attuazione dell'ERTMS, riducendone al contempo al minimo i costi relativi.

Raccomandazione 7 — Assorbimento dei fondi dell'UE per i progetti ERTMS

La Commissione accetta la raccomandazione e informa che sta adeguando, nella misura del possibile, le proprie procedure di finanziamento del MCE, nell'ambito dell'attuale quadro giuridico, regolamenti finanziari inclusi.

Raccomandazione 8 — Indirizzamento più mirato dei fondi UE
  1. Nella misura in cui essa rientra nelle sue competenze, la Commissione accetta, in parte, la raccomandazione.

    Per quanto riguarda il finanziamento del MCE, la Commissione accoglie la raccomandazione e osserva che i criteri che la Commissione utilizza per la selezione delle domande tengono conto di diverse priorità, in particolare il contributo alle sezioni transfrontaliere e il traffico internazionale di merci.

    Per quanto riguarda la politica di coesione, all'interno del titolo XVIII del TFUE, che riguarda la "coesione economica, sociale e territoriale", l'articolo 176 stabilisce che il Fondo europeo di sviluppo regionale "è destinato a contribuire alla correzione dei principali squilibri regionali esistenti nell'Unione, partecipando allo sviluppo e all'adeguamento strutturale" delle regioni in ritardo di sviluppo. L'articolo 177 stabilisce che il Fondo di coesione eroga "contributi finanziari a progetti in materia di ambiente e di reti transeuropee nel settore delle infrastrutture dei trasporti".

    Alla luce di tali disposizioni, il sostegno della politica di coesione risulta necessario anche al di là delle sezioni transfrontaliere e della rete principale TEN-T. Pertanto, la Commissione non accetta la raccomandazione per quanto riguarda la politica di coesione.

  2. Nella misura in cui essa rientra nelle sue competenze, la Commissione accetta, in parte, la raccomandazione.

    Per quanto riguarda il finanziamento del MCE, la Commissione accoglie la raccomandazione e osserva che i criteri che la Commissione utilizza per la selezione delle domande tengono conto di diverse priorità, in particolare il contributo alle sezioni transfrontaliere e il traffico internazionale di merci.

    La Commissione non accetta la raccomandazione per quanto riguarda la politica di coesione e rimanda alla propria risposta alla raccomandazione 8, a).

Glossario

Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie: già Agenzia europea delle ferrovie (ERA), è stata istituita nel 2004 allo scopo di sviluppare le specifiche tecniche di interoperabilità, tra cui l’ERTMS, e di contribuire all’efficace funzionamento di uno spazio ferroviario europeo unico senza frontiere. Suo compito principale è di armonizzare, registrare e monitorare le specifiche tecniche di interoperabilità (STI) nell’intera rete ferroviaria europea e di fissare standard di sicurezza comuni per le ferrovie europee. Non dispone di poteri decisionali propri, ma coadiuva la Commissione nella stesura di proposte di decisione.

Agenzia esecutiva per l’innovazione e le reti (INEA): l’Agenzia esecutiva per l’innovazione e le reti (INEA) è il successore dell’Agenzia esecutiva per la rete transeuropea di trasporto (TEN-TEA), istituita dalla Commissione europea nel 2006 per gestire l’attuazione tecnica e finanziaria del programma TEN-T. L’INEA, la cui sede è a Bruxelles, ha avviato ufficialmente le sue attività il 1° gennaio 2014 per attuare parte del meccanismo per collegare l’Europa (MCE), di Orizzonte 2020 e di altri programmi esistenti, come TEN-T e Marco Polo 2007-2013, di cui ha ereditato l’attuazione.

Base di riferimento (baseline): un nucleo stabile definito in termini di funzionalità e prestazioni del sistema e di altre caratteristiche non funzionali.

Fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE): consistono di cinque distinti Fondi miranti a ridurre gli squilibri tra regioni dell’UE, con quadri d’intervento fissati per il periodo di bilancio settennale. Si tratta del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), del Fondo sociale europeo (FSE), del Fondo di coesione (FC), del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP).

Fondo di coesione: il Fondo di coesione è teso a rafforzare la coesione economica e sociale nell’Unione europea finanziando progetti in materia di ambiente e trasporti negli Stati membri il cui PNL pro capite è inferiore al 90 % della media dell’UE.

Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR): il Fondo europeo di sviluppo regionale è inteso a rafforzare la coesione economica e sociale nell’Unione europea, eliminando le principali disparità regionali attraverso il sostegno finanziario alla creazione di infrastrutture e agli investimenti produttivi che creano occupazione, principalmente per le imprese.

Gestore dell’infrastruttura: organismo o impresa responsabile, in particolare, della creazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture ferroviarie.

Impresa ferroviaria: operatore pubblico o privato del settore ferroviario, titolare di licenza in base alla normativa UE applicabile, la cui attività principale consiste nella fornitura di servizi di trasporto merci e/o passeggeri tramite ferrovia. Nella presente relazione, la definizione si applica anche ai proprietari di materiale ferroviario, come ad esempio le società che danno in leasing attrezzature ferroviarie.

Interoperabilità: capacità di operare indistintamente su ogni tratto della rete ferroviaria. In altri termini, l’interoperabilità è finalizzata all’interazione dei diversi sistemi tecnici ferroviari esistenti nell’UE.

Meccanismo per collegare l’Europa (MCE): Dal 2014, il meccanismo per collegare l’Europa (MCE) fornisce aiuti finanziari a tre settori: energia, trasporti e tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC). In queste tre aree, l’MCE individua priorità di investimento che dovrebbero essere attuate nel prossimo decennio, come i corridoi dell’energia elettrica e del gas, l’uso di energie rinnovabili, i corridoi di trasporto interconnessi, modi di trasporto meno inquinanti, connessioni a banda larga ad alta velocità e reti digitali.

Operatore storico: operatore del settore ferroviario con una posizione storicamente dominante all’interno del mercato nazionale, derivante da un’unica impresa integrata responsabile, in passato, della gestione di infrastrutture ferroviarie e della fornitura di servizi di trasporto.

Organismo notificato: organismo designato da uno Stato membro, incaricato di verificare la conformità dei sottosistemi alle specifiche tecniche di interoperabilità e di redigere il certificato CE di verifica. Il compito dell’organismo notificato inizia nella fase di progettazione e copre tutto il periodo di costruzione fino alla fase di omologazione, precedente l’entrata in servizio del sottosistema.

Piano europeo di implementazione: documento approvato definitivamente nel 2009 e inserito nella decisione 2009/561/CE della Commissione relativa alle specifiche tecniche di interoperabilità. Lo scopo del piano europeo di implementazione è “fare in modo che locomotive, automotrici e altri veicoli ferroviari dotati di ERTMS possano progressivamente accedere a un numero crescente di linee, porti, terminal e impianti di smistamento senza bisogno di apparecchiature nazionali in aggiunta all’ERTMS”.

Reti transeuropee di trasporto (TEN-T): previsto insieme di reti per il trasporto su strada, ferroviario, marittimo e aereo in Europa. Le reti TEN-T fanno parte di un sistema più ampio di reti transeuropee (TEN) che include una rete di telecomunicazioni (eTEN) e la proposta di una rete energetica (TEN-E). Lo sviluppo infrastrutturale della rete TEN-T è strettamente legato all’attuazione e all’ulteriore evoluzione della politica dei trasporti dell’UE.

Sistema di segnalamento ferroviario: sistema usato per la gestione sicura del traffico ferroviario e per mantenere costantemente la distanza di sicurezza fra i treni.

Sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (ERTMS): progetto industriale europeo di grande portata, volto a sostituire i diversi sistemi nazionali di controllo e comando dei treni. L’ERTMS ha due principali componenti: il sistema europeo di controllo dei treni (ETCS), un sistema di protezione automatica del treno (ATP) destinato a sostituire i sistemi ATP nazionali oggi esistenti e un sistema radio che consente comunicazioni voce e dati tra i binari e il treno, basato su una tecnologia GSM standard, ma che utilizza frequenze specificamente riservate al sistema ferroviario (GSM-R).

Note di chiusura

1 Relazione speciale n. 8/2016, intitolata “Il trasporto delle merci su rotaia nell’UE non è ancora sul giusto binario” (http://eca.europa.eu).

2 Relazione speciale n. 6/2005 sulla rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) (http://eca.europa.eu).

3 Relazione speciale n. 8/2010, intitolata: “Migliorare le prestazioni di trasporto lungo gli assi ferroviari transeuropei: gli investimenti dell’UE nel settore delle infrastrutture ferroviarie sono stati efficaci?” (http://eca.europa.eu).

4 Le due componenti principali dell’ERTMS sono il sistema europeo di controllo dei treni (ETCS) installato a terra sotto forma di balise, e il sistema globale di comunicazione mobile – ferrovie (GSM-R), un sistema radio che consente comunicazioni voce e dati tra il personale a terra/le attrezzature lungo i binari e il personale/le attrezzature sul treno. Nella presente relazione, si utilizza la sigla ERTMS anche se, in qualche caso, ci si riferisce esclusivamente all’attrezzatura ETCS.

5 Direttiva 96/48/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità (GU L 235 del 17 settembre 1996, pag. 6).

6 Direttiva 2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale (GU L 110 del 20 aprile 2001, pag. 1).

7 Dal 15 giugno 2016 Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie (cfr. regolamento (UE) 2016/796 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie e che abroga il regolamento (CE) n. 881/2004 (GU L 138 del 26 maggio 2016, pag. 1).

8 Decisione C(2005) 2754 della Commissione, del 20 luglio 2005, che designa sei coordinatori europei per taluni progetti della rete transeuropea dei trasporti.

9 Conformemente all’articolo 3 della decisione 2006/679/CE della Commissione, del 28 marzo 2006, relativa alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema “controllo-comando e segnalamento” del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale (GU L 284 del 16 ottobre 2006, pag. 1), gli Stati membri hanno definito un piano nazionale di attuazione della STI per il controllo-comando e segnalamento e hanno trasmesso tale piano d’attuazione alla Commissione.

10 Decisione 2009/561/CE della Commissione, del 22 luglio 2009, recante modifica della decisione 2006/679/CE relativa alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema “controllo-comando e segnalamento” del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale (GU L 194 del 25 luglio 2009, pag. 60).

11 Regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell’Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE (GU L 348 del 20 dicembre 2013, pag. 1).

12 I tre testi che formano il pilastro tecnico del quarto pacchetto ferroviario sono stati pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 26 maggio 2016. Sono i seguenti: la direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario dell’Unione europea (rifusione) (GU L 138 del 26 maggio 2016, pag. 44); la direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, relativa alla sicurezza delle ferrovie (GU L 138 del 26 maggio 2016, pag. 102) e il regolamento (UE) 2016/796 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie e che abroga il regolamento (CE) n. 881/2004 (GU L 138 del 26 maggio 2016, pag. 1).

13 Regolamento di esecuzione (UE) 2017/6 della Commissione, del 5 gennaio 2017, concernente il piano europeo di implementazione del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (GU L 3 del 6 gennaio 2017, pag. 6).

14 Decisione n. 661/2010/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sugli orientamenti dell’Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (rifusione) (GU L 204 del 5 agosto 2010, pag. 1).

15 Regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, che istituisce il meccanismo per collegare l’Europa e che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010 (GU L 348 del 20 dicembre 2013, pag. 129).

16 Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1783/1999 (GU L 210 del 31 luglio 2006, pag. 1).

17 Regolamento (CE) n. 1084/2006 del Consiglio, dell’11 luglio 2006, che istituisce un Fondo di coesione e abroga il regolamento (CE) n. 1164/94 (GU L 210 del 31 luglio 2006, pag. 79).

18 Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20 dicembre 2013, pag. 320).

19 Regolamento (UE) n. 642/2014 del Consiglio, del 16 giugno 2014, che istituisce l’impresa comune Shift2Rail (GU L 177 del 17 giugno 2014, pag. 9).

20 Cfr. “Libro bianco – Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti – Per una politica dei trasporti competitiva e sostenibile”, COM(2011) 0144 definitivo del 28 marzo 2011.

21 Nel 2000, l’Associazione europea per l’interoperabilità ferroviaria (AEIF) ha effettuato solo limitate analisi per le linee ad alta velocità.

22 Il costo che i gestori dell’infrastruttura dovranno sostenere per rendere pienamente operativo a terra l’ERTMS non si limita necessariamente al costo delle attrezzature e dell’installazione, ma potrebbe anche comprendere altri lavori connessi, necessari per migrare da un sistema di segnalamento nazionale pienamente operativo a un sistema ERTMS pienamente operativo.

23 Decisione 2012/88/UE della Commissione, del 25 gennaio 2012, relativa alla specifica tecnica di interoperabilità per i sottosistemi controllo-comando e segnalamento del sistema ferroviario transeuropeo (GU L 51 del 23.2.2012, pag. 1).

24 Gli Stati membri devono includere in detti piani le date indicative della dismissione dei rispettivi sistemi nazionali nelle diverse linee della rete. Se non si prevede la dismissione dei sistemi nazionali entro un periodo di 15 anni, tali date indicative non sono necessarie (regolamento (UE) 2016/919 della Commissione, del 27 maggio 2016, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per i sottosistemi “controllo-comando e segnalamento” del sistema ferroviario nell’Unione europea (GU L 158 del 15 giugno 2016, pag. 1)).

25 Giustificazione economica per i nove corridoi della rete centrale, luglio 2016, preparata da EY e INECO per la Commissione europea.

26 Study to develop tailor-made solutions for use of innovative financing to support deployment of ETMS, in particular along nine core network corridors (Studio per sviluppare soluzioni ad hoc per l’impiego di finanziamenti innovativi a sostegno dell’attuazione dell’ERTMS, in particolare lungo i nove corridoi della rete centrale – novembre 2015) e Business case report on the 9 core network corridors (Relazione sulla giustificazione economica per i nove corridoi della rete centrale – luglio 2016).

27 La STI riveduta per i sottosistemi controllo-comando e segnalamento a terra e a bordo è stata adottata con il regolamento (UE) 2016/919 della Commissione, pubblicato il 15 giugno 2016, che individua nella baseline 3, versione 2 lo standard vigente. Essa però non è ancora esente da bug ed errori, cui è necessario porre rimedio.

28 Tale programma era basato su quattro princìpi: 1) “prima gli utenti” e non “prima i progettisti”; 2) standardizzazione delle apparecchiature di bordo; 3) massima priorità ed attenzione all’attuazione e 4) riduzione dei costi del sistema ERTMS.

29 Regolamento di esecuzione (UE) 2017/6 della Commissione.

30 A parte i progetti specificamente dedicati all’ERTMS, le componenti dell’ERTMS possono essere cofinanziate dall’MCE nel quadro di progetti ferroviari più vasti. Le dotazioni assegnate in tal modo all’ERTMS sono ammontate a 56,5 milioni di euro nel 2014 e a 37,8 milioni di euro nel 2015.

31 Nel periodo 2014-2020, il sostegno dei Fondi SIE al trasporto ferroviario ammonta a 18,7 miliardi di euro, di cui il 10 % circa (ossia 1,9 miliardi di euro) dovrebbe andare a beneficio dell’attuazione dell’ERTMS.

32 Nel periodo 2007-2013 sono stati organizzati cinque inviti a presentare proposte specifici per l’ERTMS, per una dotazione finanziaria complessiva di circa 770 milioni di euro. Sono stati però assegnati solo 645 milioni di euro, poiché i beneficiari hanno posto termine ad alcune azioni prima ancora che la decisione della Commissione venisse adottata.

33 Tali dati potrebbero cambiare a seguito del completamento delle procedure di saldo, ancora pendenti, delle azioni TEN-T ammesse a finanziamento nel corso del quadro finanziario 2007-2013.

Evento Data
Adozione del piano di indagine (APM) / Inizio dell’audit 20.4.2016
Trasmissione ufficiale del progetto di relazione alla Commissione (o ad altra entità sottoposta ad audit) 29.5.2017
Adozione della relazione finale dopo la procedura del contraddittorio 12.7.2017
Ricezione, in tutte le lingue, delle risposte ufficiali della Commissione (o di altra entità sottoposta ad audit) 2.8.2017

Équipe di audit

Le relazioni speciali della Corte dei conti europea illustrano le risultanze degli audit espletati su politiche e programmi dell’UE o su temi di gestione relativi a specifici settori di bilancio. La Corte seleziona e pianifica detti compiti di audit in modo da massimizzarne l’impatto, tenendo conto dei rischi per la performance o la conformità, del livello delle entrate o delle spese, dei futuri sviluppi e dell’interesse pubblico e politico.

Il presente controllo di gestione è stato espletato dalla Sezione di audit II – presieduta da Iliana Ivanova, Membro della Corte – specializzata nei settori di spesa riguardanti gli investimenti a favore della coesione, della crescita e dell’inclusione. L’audit è stato diretto dal Membro relatore, Ladislav Balko, coadiuvato da: Branislav Urbanič, capo Gabinetto; Pietro Puricella, primo manager; Fernando Pascual Gil, capo incarico; Aleksandra Klis-Lemieszonek, Nils Odins, Christian Wieser, Valeria Rota e Guido Fara, auditor.

Da sinistra a destra: Aleksandra Klis-Lemieszonek, Fernando Pascual Gil, Ladislav Balko, Branislav Urbanič, Pietro Puricella, Nils Odins.

Per contattare la Corte

CORTE DEI CONTI EUROPEA
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Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea, 2017

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