Relazione speciale
06 2021

Strumenti finanziari nella politica di coesione alla chiusura del periodo 2007-2013: il lavoro di verifica ha prodotto buoni risultati nel complesso, ma persistono alcuni errori

Contenuto della relazione Nel periodo di programmazione 2007‑2013, gli strumenti finanziari hanno rappresentato un importante metodo di finanziamento della politica di coesione. Dai precedenti audit espletati dalla Corte su tali strumenti, è emersa una serie di errori e debolezze nell’attuazione. La Commissione ha dichiarato che si sarebbe ovviato a tali carenze alla chiusura.
La Corte ha rilevato che la Commissione e gli Stati membri avevano ampiamente adottato le misure necessarie a verificare l’ammissibilità di tali spese al momento della chiusura. Il lavoro da essi svolto ha nel complesso prodotto buoni risultati, sebbene la Corte abbia rilevato alcuni errori aventi incidenza finanziaria. La maggior parte delle carenze individuate è stata corretta per il periodo di programmazione 2014‑2020; ciononostante, la Corte raccomanda alla Commissione di fornire consulenza sugli errori più frequenti rilevati nel corso degli audit. La Corte raccomanda inoltre alla Commissione di completare gli orientamenti destinati alle autorità di audit e necessari a fornire garanzie sull’ammissibilità delle spese degli strumenti finanziari alla chiusura.
Relazione speciale della Corte dei conti europea presentata in virtù dell’articolo 287, paragrafo 4, secondo comma, del TFUE.

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Sintesi

I

Nel periodo di programmazione 2007‑2013, gli strumenti finanziari hanno rappresentato un metodo relativamente nuovo, ma comunque importante, di finanziamento della politica di coesione. Più di 1 000 strumenti finanziari soggetti a gestione concorrente (financial instruments under shared management, FISM) sono stati utilizzati in 25 Stati Membri. Hanno beneficiato di oltre 16 miliardi di euro di contributi dei programmi operativi, di cui 11 miliardi finanziati dall’UE mediante il Fondo europeo di sviluppo regionale e il Fondo sociale europeo. Dai precedenti audit espletati dalla Corte su tali strumenti, è emersa una serie di errori e debolezze nell’attuazione. La Commissione ha dichiarato che si sarebbe ovviato a tali carenze alla chiusura.

II

Obiettivo dell’audit era esaminare se gli Stati membri e la Commissione avessero adottato le misure necessarie a verificare e a valutare correttamente le spese connesse ai FISM alla chiusura dei programmi operativi del periodo 2007‑2013. Non rientra nell’estensione del presente audit fornire una garanzia sulle spese finali connesse ai FISM per il periodo 2007‑2013. La Corte ha atteso finora per espletare un audit e produrre una relazione su tale tema in quanto il processo di chiusura richiede molto tempo. Quando è stata avviato il lavoro di audit nel giugno 2020, il 23 % dei programmi operativi comprendenti FISM per il periodo 2007‑2013 non era ancora del tutto chiuso (di questi, il 3 % a causa di problemi irrisolti legati ai FISM).

III

Considerato che nel quadro della politica di coesione per il periodo di programmazione 2014‑2020 gli strumenti finanziari hanno un ruolo ancor più importante e un campo di applicazione ancora più esteso, le conclusioni della Corte circa le spese alla chiusura dei FISM del 2007‑2013 saranno utili per il prossimo processo di chiusura relativo al periodo 2014‑2020. L’importanza globale degli strumenti finanziari aumenterà ulteriormente nel periodo di programmazione 2021‑2027.

IV

La Corte ha rilevato che gli Stati membri e la Commissione avevano ampiamente adottato le misure necessarie a verificare l’ammissibilità delle spese dei FISM al momento della chiusura. La Commissione e le autorità nazionali di audit avevano effettuato controlli, che avevano prodotto risultati. Nonostante ciò, la Corte ha comunque riscontrato errori con un’incidenza finanziaria per tre dei sette strumenti esaminati nel quadro degli audit della legittimità e regolarità espletati alla chiusura.

V

La Commissione aveva adottato le misure necessarie all’approvazione della spesa finale, con un’eccezione degna di nota. Ha considerato ammissibile un FISM i cui finanziamenti sono stati erogati per oltre l’80 % a favore di grandi imprese (di cui alcune quotate in borsa), anziché essere concessi soprattutto alle piccole e medie imprese, conformemente alla normativa applicabile.

VI

La maggior parte delle carenze individuate, quali le limitazioni al mandato delle autorità di audit, è stata corretta per il periodo 2014‑2020. Per quanto concerne le restanti debolezze, la Commissione sta aggiornando la propria metodologia di audit degli strumenti finanziari utilizzata ed elaborando degli orientamenti circa le pratiche in materia di documentazione di audit in collaborazione con dei rappresentanti delle autorità di audit.

VII

Nella relazione annuale sull’esercizio 2018, la Corte ha raccomandato alla Commissione di chiarire le disposizioni normative relative alla chiusura del periodo 2014‑2020. Le disposizioni non definiscono il ruolo di ogni soggetto coinvolto nel processo di chiusura né come effettuare la rivalutazione di eventuali spese non ammissibili e, se necessario, aggiustarne l’impatto sui tassi di errore residuo per gli esercizi in causa. La normativa non impone esplicitamente alle autorità di audit di fornire garanzie sulla spesa complessiva. Tali omissioni rivestono particolare importanza nel caso degli strumenti finanziari, per i quali l’ammissibilità di una parte sostanziale delle spese può essere valutata solo alla chiusura. La Commissione sta attuando le raccomandazioni della Corte e sta attualmente mettendo a punto degli orientamenti che consentano agli Stati membri di capire cosa ci si aspetta da loro alla chiusura.

VIII

La relazione finale della Commissione sull’attuazione dei FISM per il periodo 2007‑2013 presentava i dati al 31 marzo 2017, ossia il termine per la presentazione dei documenti di chiusura da parte degli Stati membri, e non rispecchiava gli aggiustamenti e le rettifiche operati in esito alla successiva attività di chiusura. La Commissione non intende pubblicare una relazione aggiornata che presenti i dati definitivi a seguito delle correzioni. Nel corso degli anni l’affidabilità dei dati nelle relazioni di attuazione è migliorata, e tale tendenza pare confermata per quelle relative al periodo 2014‑2020.

IX

La relazione finale valuta inoltre la performance dei FISM per il periodo 2007‑2013. Tale valutazione risulta tuttavia incompleta a causa della mancanza di dati sull’effetto leva dei fondi e sul loro riutilizzo nel corso del periodo (effetto di rotazione), che costituiscono due indicatori pertinenti e figurano tra i principali vantaggi dell’utilizzo degli strumenti finanziari rispetto alle sovvenzioni. Ai fini delle relazioni riguardanti il periodo 2014‑2020, si stanno raccogliendo dati sull’effetto leva e sul riutilizzo dei fondi nel corso del periodo, il che ha determinato un miglioramento della valutazione della performance.

X

In relazione agli strumenti finanziari soggetti a gestione concorrente, sulla base delle conclusioni raggiunte, la Corte raccomanda alla Commissione di:

  • fornire orientamenti indirizzati alle aree di rischio identificate mediante i propri audit e quelli condotti dalla Corte;
  • completare i necessari orientamenti circa il ruolo e le responsabilità delle autorità di audit nella valutazione, al momento della chiusura, dell’ammissibilità delle spese degli strumenti finanziari.

Introduzione

Campo dell’audit

01

Nel quadro della politica di coesione dell’UE, gli strumenti finanziari rappresentano un metodo di attuazione nuovo e alternativo alle sovvenzioni tradizionali. Tali strumenti sono costituiti da una serie di prodotti finanziari (cfr. tabella 1) concepiti per avere carattere rotativo. Al termine del periodo di rimborso convenuto, i fondi devono essere reinvestiti per scopi analoghi in modo tale che gli investimenti pubblici abbiano il massimo impatto possibile.

Table 1

Principali tipi di strumenti finanziari che godono del sostegno del bilancio UE

Prestito Garanzia
“Accordo ai sensi del quale il mutuante è tenuto a mettere a disposizione del mutuatario una somma convenuta di denaro per un periodo di tempo concordato e in forza del quale il mutuatario è tenuto a ripagare tale importo entro il termine concordato”.

Può offrire tassi di interesse inferiori, periodi di rimborso più lunghi o minori garanzie reali rispetto alle condizioni di mercato.
“Impegno scritto ad assumersi, in parte o nella sua interezza, la responsabilità del debito o dell’obbligazione di un terzo o del risultato positivo da parte di un terzo dei propri obblighi nel caso di un evento che inneschi tale garanzia, come un inadempimento del prestito”.

Le garanzie assistono solitamente operazioni finanziarie quali i prestiti.
Investimento azionario Investimento quasi azionario
“Il conferimento di capitale a una impresa, investito direttamente o indirettamente in contropartita della totale o parziale proprietà di quella stessa impresa, laddove l’investitore azionario può assumere un certo controllo della gestione e condividere gli utili”.

Il rendimento finanziario dipende dall’espansione e dalla redditività dell’attività.
“Tipo di finanziamento che si colloca tra investimento e debito e ha un rischio più elevato del debito privilegiato e un rischio inferiore rispetto al patrimonio di qualità primaria”.

Gli investimenti quasi azionari possono essere strutturati come debito, in alcuni casi convertibile in azioni”.

Fonte: FI Compass, “Financial Instrument products”.

02

Gli strumenti finanziari possono configurarsi come fondi indipendenti o come fondi specifici di un fondo di partecipazione. Un fondo di partecipazione viene in genere istituito per gestire diversi fondi specifici o varie tipologie di prodotti. Nel quadro della gestione concorrente, un fondo di partecipazione o un fondo specifico possono anche beneficiare di contributi di diversi programmi operativi (PO).

03

Se attuati correttamente, gli strumenti finanziari offrono alcuni vantaggi rispetto alle sovvenzioni:

  • i fondi rimborsati possono essere riutilizzati in nuovi progetti (effetto di rotazione), il che garantisce la sostenibilità;
  • l’obbligo di rimborso rappresenta per i beneficiari un forte incentivo all’attuazione di progetti con esito positivo che producono risultati, il che migliora l’efficacia del sostegno dell’UE;
  • la possibilità di mobilitare investimenti del settore privato (effetto leva) può tradursi in un uso più efficace del sostegno dell’UE in rapporto ai costi.

Rilevanza e rischi alla chiusura

04

Alla fine del periodo 2007‑2013, erano stati utilizzati 1 058 FISM1 in 25 Stati membri2. Tali strumenti hanno beneficiato di contributi dei programmi operativi per un importo di 16,4 miliardi di euro, di cui 11,3 miliardi di cofinanziamento dell’UE mediante il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e, in misura molto inferiore, il Fondo sociale europeo (FSE), sotto la supervisione della direzione generale della Politica regionale e urbana (DG REGIO) e della direzione generale per l’Occupazione, gli affari sociali e l’inclusione (DG EMPL) della Commissione.

05

I contributi finanziari dei PO ai FISM erano in genere erogati in un pagamento unico, non appena definita la struttura giuridica. Ai sensi del regolamento (CE) n. 1083/20063 (il “regolamento recante disposizioni generali”), le autorità di gestione hanno dichiarato tali contributi alla Commissione congiuntamente alle spese sostenute a titolo delle sovvenzioni4. Alla chiusura5, sono stati considerati ammissibili solo gli esborsi versati ai destinatari finali, le garanzie fornite (compresi gli importi impegnati) nonché i costi e le commissioni di gestione6. Le risorse restituite o da restituire dagli investimenti ammissibili divengono “risorse ancora disponibili dopo la chiusura del programma”, devono essere riutilizzate dallo Stato membro per scopi analoghi conformemente a norme specifiche e non costituiscono più una risorsa dell’UE.

06

Nella tabella 2 sono descritte le responsabilità delle autorità di programma degli Stati membri e della Commissione nel processo di chiusura.

Tabella 2

Responsabilità nel processo di chiusura

Autorità Ruolo
Autorità di gestione Trasmette il rapporto finale di esecuzione riguardante l’intero periodo1.
Autorità di certificazione Presenta la domanda di pagamento del saldo finale e la dichiarazione finale delle spese2.
Autorità di audit Presenta alla Commissione una dichiarazione di chiusura, suffragata da un rapporto di controllo finale. La dichiarazione di chiusura attesta la validità della domanda di pagamento del saldo finale nonché la legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti incluse nella dichiarazione finale delle spese3.
Commissione Analizza i documenti presentati dagli Stati membri e formula un parere sul rapporto finale di esecuzione e sulla dichiarazione di chiusura. Nel corso del processo di chiusura, chiarisce e dirime tutte le questioni irrisolte relative alle attività di audit e di controllo, espletando ulteriori audit e applicando le opportune rettifiche finanziarie. Procede al pagamento del saldo finale una volta completato il processo4.

1 Articolo 67 del regolamento (CE) n. 1083/2006.
2 Articoli 61, 78 e 89 del regolamento (CE) n. 1083/2006.
3 Articolo 62, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 1083/2006.
4 Articolo 67, paragrafo 4, articolo 89, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CE) n. 1083/2006.

Fonte: Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio.

07

Nel contesto degli audit ai fini della dichiarazione di affidabilità per il periodo di programmazione 2007‑2013 e in diverse relazioni speciali, la Corte ha rilevato una serie di errori nelle spese legate ai FISM, nonché debolezze nell’attuazione. La Commissione ha preso atto di tali preoccupazioni e dichiarato che, in linea con l’approccio pluriennale adottato, vi avrebbe ovviato mediante verifiche di ammissibilità alla chiusura. Pertanto, il rischio alla chiusura dipende dalla solidità delle procedure di verifica applicate dalle autorità di audit e dalla Commissione.

08

Poiché generalmente i FISM beneficiavano dei contributi dei programmi mediante un anticipo unico, e l’ammissibilità degli importi effettivi investiti non era sottoposta ad audit in fase di attuazione, era necessario che la maggior parte delle verifiche dell’ammissibilità da parte della Commissione e degli Stati membri avvenisse alla chiusura. La Corte aveva già sottolineato tale punto nella relazione annuale sull’esercizio 20107. Nell’allegato I è riportato un elenco di altre relazioni annuali e speciali in cui la Corte ha evidenziato l’importanza delle verifiche alla chiusura in tale ambito.

Estensione e approccio dell’audit

09

Obiettivo del presente audit era esaminare se gli Stati membri e la Commissione avessero adottato le misure necessarie a verificare e a valutare correttamente le spese connesse ai FISM alla chiusura dei PO del periodo di programmazione 2007‑2013. In tale contesto, l’audit si è incentrato sulle modalità con cui gli Stati membri e la Commissione hanno verificato l’ammissibilità delle spese dichiarate. La Corte ha esaminato anche le modalità con cui la Commissione ha analizzato l’affidabilità dei dati e valutato gli stessi nella relazione finale. La Corte ha pertanto esaminato se, in relazione alle spese dei FISM alla chiusura:

  • la Commissione abbia fornito orientamenti tempestivi e pertinenti;
  • le autorità di audit abbiano svolto verifiche efficaci;
  • la Commissione abbia espletato verifiche efficaci;
  • la Commissione abbia valutato i dati finali sull’attuazione onde trarre conclusioni sulla performance dei FISM;
  • sia probabile che le debolezze emerse dal presente audit abbiano un impatto sulla chiusura degli strumenti finanziari per il periodo 2014‑2020.
10

L’audit è stato esperito mediante esame documentale, utilizzando gli elementi probatori acquisiti nell’ambito di precedenti audit relativi ai FISM alla chiusura e dell’attività di chiusura realizzata dalla Commissione stessa. In particolare, la Corte ha acquisito gli elementi probatori esaminati dalle seguenti fonti:

  • esame di sette FISM sottoposti ad audit nell’ambito della dichiarazione di affidabilità per il 2017 e il 2018 (l’audit tiene dunque conto dei risultati degli audit espletati in Germania (2), Lituania, Polonia, Spagna (2) e Svezia);
  • colloqui con funzionari della DG REGIO e della DG EMPL;
  • analisi di altri documenti di chiusura messi a disposizione dalla Commissione; ad esempio, esame di un campione discrezionale di 27 pacchetti di chiusura8;
  • esame della relazione di sintesi dei dati relativi all’attuazione dei FISM stilata dalla Commissione alla chiusura;
  • breve questionario inviato alle autorità di gestione responsabili dei sette FISM sopra elencati, a integrazione dei dati acquisiti nel corso degli audit.
11

Pertanto, non rientra nell’estensione del presente audit fornire:

  • una garanzia sulle spese finali connesse ai FISM per il periodo 2007‑2013;
  • una valutazione della performance dei FISM per il periodo 2007‑2013 (si fa riferimento agli indicatori di performance al fine di fornire informazioni sullo strumento di presentazione delle relazioni utilizzato dalla Commissione e sul ricorso o meno agli indicatori da parte di quest’ultima nella propria valutazione della performance); o
  • un’analisi completa del regime di controllo e affidabilità relativo agli strumenti finanziari per il periodo di programmazione 2014‑2020.
12

Le constatazioni e conclusioni della Corte sono utili al momento attuale considerato che gli strumenti finanziari hanno un ruolo ancor più importante e un campo di applicazione ancora più esteso nel quadro della politica di coesione per il periodo di programmazione 2014‑2020, e che la chiusura finale di tale periodo è prossima. Nel periodo di programmazione 2021‑2027, in funzione degli attuali piani di riduzione delle risorse della politica di coesione, l’importanza globale degli strumenti finanziari aumenterà ulteriormente.

13

Facendo seguito agli audit esperiti sull’attuazione dei FISM9 e sulla concezione dei processi di chiusura10, il presente audit intende completare il quadro relativo ai FISM per il periodo 2007‑2013.

14

La Corte ha atteso finora per espletare un audit e produrre una relazione su un tema riguardante il periodo di programmazione 2007‑2013 in quanto il processo di chiusura richiede molto tempo. Ciò dipende dalla natura pluriennale dei periodi di programmazione, quali concepiti dalla Commissione. Sebbene il termine per la presentazione dei pacchetti di chiusura da parte degli Stati membri fosse il 31 marzo 2017, le operazioni di verifica e convalida sono ancora in corso, a sette anni dalla conclusione del periodo di programmazione 2007‑2013 e a cinque dalla fine di quello di ammissibilità. Quando è stato avviato il lavoro di audit nel giugno 2020, il 23 % dei PO comprendenti FISM (44 su 192) non era ancora del tutto chiuso (di questi, il 3 % a causa di problemi irrisolti legati ai FISM).

Osservazioni

Orientamenti della Commissione in materia di chiusura dei FISM

Gli orientamenti forniti dalla Commissione sono stati adeguati e tempestivi, fatta eccezione per un’area di rischio

15

Nei regolamenti applicabili sono presenti sei articoli recanti disposizioni in materia di FISM, per un totale di sole quattro pagine11. Ulteriori orientamenti, completi e tempestivi, si rendevano necessari per consentire alle autorità responsabili dei programmi12 di determinare con successo l’ammissibilità delle spese alla chiusura dei FISM.

16

Gli orientamenti della Commissione sulla chiusura non includevano informazioni specifiche circa le spese legate ai FISM13. Oltre ad ampie informazioni sulle condizioni di ammissibilità, gli orientamenti offrivano istruzioni su temi più complessi quali fondi di garanzia, costi di gestione e interessi generati. I requisiti in materia di comunicazione delle informazioni erano illustrati mediante un modello riportante in dettaglio le informazioni da fornire per ciascuno strumento.

17

Negli orientamenti erano elencati i contenuti richiesti per i rapporti finali di esecuzione delle autorità di gestione e il rapporto di controllo finale delle autorità di audit, con punti specifici e dettagliati circa le spese legate ai FISM14. Il documento impartiva inoltre istruzioni sulle azioni che le autorità di gestione e di certificazione avrebbero dovuto intraprendere in preparazione alla chiusura, e le autorità di audit alla chiusura15.

18

La Commissione ha raccolto e risposto a un gran numero di domande relative alla chiusura poste dagli Stati membri, comprese 29 domande su temi riguardanti i FISM16. Nel documento la Commissione forniva dettagli sui settori dei FISM più complessi, raccomandava a più riprese alle autorità di programma di presentare la dichiarazione finale di spesa con congruo anticipo rispetto al termine del 31 marzo 2017, e consigliava alle autorità di audit di eseguire audit tematici sui FISM.

19

In collaborazione con le autorità responsabili dei programmi, la Commissione ha fornito ulteriori orientamenti in materia di chiusura tramite sessioni di formazione e seminari17.

20

La Corte ha rilevato che gli orientamenti sulla chiusura dei FISM forniti dalla Commissione erano tempestivi e trattavano gli aspetti necessari. Ciò è particolarmente importante, considerata la brevità delle disposizioni in materia di FISM previste dalla normativa. Gli orientamenti trattavano la maggior parte dei temi per i quali la Corte aveva individuato carenze in fase di attuazione: massimali dei costi e delle commissioni di gestione, accuratezza dei rapporti stilati, disposizioni contrattuali e calcolo della spesa ammissibile nel caso dei fondi di garanzia.

21

Tuttavia, è stata rilevata la seguente debolezza:

  • La Commissione non ha considerato come rischio particolare la valutazione dello status di piccola e media impresa (PMI) dei beneficiari finali, sebbene questo fosse un requisito di ammissibilità per la maggior parte degli strumenti. Tale ambito era a più alto rischio sotto il profilo dei FISM, perché la valutazione dello status di PMI era effettuata da intermediari finanziari (spesso banche private e altri soggetti del settore finanziario) e non dalle autorità di gestione. Come indicato nel prosieguo della presente relazione, gli audit della Corte hanno individuato errori in relazione a tale aspetto (paragrafo 35).

Efficacia del lavoro di verifica svolto dalle autorità di audit alla chiusura

FISM gestiti dal Gruppo BEI: inclusione di alcune spese non ammissibili a causa di restrizioni del mandato di audit e di limitazioni dell’estensione dell’auditor esterno

22

La normativa applicabile ha chiaramente definito le funzioni delle autorità di audit per il periodo di programmazione 2007‑201318. Ad esse spettava presentare alla Commissione la dichiarazione di chiusura, suffragata dal rapporto di controllo finale, attestare la validità della domanda di pagamento del saldo finale e formulare un parere sulla legittimità e regolarità degli importi inclusi nella dichiarazione finale delle spese. Tale valutazione si basava su tutto il lavoro di audit svolto nel corso del periodo di programmazione.

23

Nel periodo 2007‑2013, il Gruppo BEI ha gestito l’11 % dei FISM per numero, e il 16 % per importo dei contributi del PO. In tutti i casi tranne uno, ha gestito un fondo di partecipazione e selezionato intermediari finanziari per amministrare i fondi specifici19. Per tali fondi, le autorità di audit non potevano controllare i contributi a livello di fondo di partecipazione a causa delle limitazioni ai diritti di accesso imposte dal Gruppo BEI20.

24

Non disponevano neppure di un chiaro mandato di audit che consentisse loro di svolgere verifiche a livello di fondo specifico o di destinatario finale, motivo per cui la maggior parte delle autorità di audit non ha realizzato le proprie attività ad alcun livello. Nel riquadro 1 sono esposti due esempi di diversi approcci di audit adottati dalle autorità di audit in relazione ai FISM gestiti dal Gruppo BEI.

Riquadro 1

FISM gestiti dalla BEI: approcci diversi, risultati diversi

Nel caso di un FISM in Lituania, l’estensione della relazione sulle procedure concordate21 (Agreed-upon procedures, AUP) adottate dall’auditor esterno non includeva verifiche degli intermediari finanziari o dei destinatari finali. L’autorità di audit ha tuttavia svolto le proprie verifiche dettagliate a tali livelli, come opportuno.

La Corte ha sottoposto ad audit tale FISM nell’ambito della dichiarazione di affidabilità per il 2018 e, nel ripetere il lavoro dell’autorità di audit, non ha individuato alcuna spesa non ammissibile.

Analogamente, nel caso di un FISM in Spagna, l’estensione delle AUP adottate dall’auditor esterno non includeva verifiche degli intermediari finanziari o dei destinatari finali. Nell’interpretazione dell’autorità di audit, le limitazioni al proprio mandato relative agli strumenti gestiti dal Gruppo BEI si traducevano nell’impossibilità di realizzare il lavoro di audit a tutti i livelli. Al fine di ottenere garanzie per la chiusura, l’autorità di audit si è affidata ai controlli effettuati dalla BEI e alle AUP.

La Corte ha sottoposto ad audit tale FISM nell’ambito della dichiarazione di affidabilità per il 2018 e ha individuato spese non ammissibili.

25

In generale, le autorità di audit si sono basate unicamente sulle relazioni relative alle AUP dell’auditor esterno indipendente del Gruppo BEI. Tali relazioni riguardavano una serie di verifiche specifiche relative all’istituzione e all’attuazione dello strumento finanziario a livello di fondo di partecipazione, ma dato il loro carattere limitato non potevano fornire alcuna garanzia dell’ammissibilità delle spese sostenute a titolo dello strumento finanziario.

La proroga del periodo di ammissibilità ha comportato maggior lavoro per le autorità di audit e la Commissione

26

In virtù della sua struttura, quale concepita dalla Commissione, e come evocato nel precedente paragrafo 14, la chiusura del periodo di programmazione 2007‑2013 richiede molto tempo. Nel 2015, negli orientamenti sulla chiusura, la Commissione rinviava il termine ultimo per l’erogazione dei contributi ai destinatari finali mediante i FISM dal 31 dicembre 2015 al 31 marzo 2017, prorogando di fatto il periodo di ammissibilità22.

27

Uno dei principali motivi di tale proroga risiedeva nei bassi tassi di assorbimento. Alla chiusura, gli Stati membri erano tenuti a restituire alla Commissione tutti i fondi non utilizzati. In assenza di tale proroga, un importo ingente di fondi sarebbe rimasto inutilizzato, come dimostrano i 2,6 miliardi di euro di spese supplementari connesse ai FISM sostenute tra il 1° gennaio 2016 e il 31 marzo 201723. Il tasso stimato di esborso ai destinatari finali è aumentato dal 75 % al 31 dicembre 2015 e al 93 % al 31 marzo 201724.

28

Sebbene abbia migliorato l’assorbimento dei fondi, la proroga ha rappresentato un problema per le autorità di audit. Consentire ai FISM di versare pagamenti ai destinatari finali fino al 31 marzo 2017 ha limitato la capacità delle autorità di audit di ottenere la garanzia che tutte le spese fossero legittime e regolari entro il termine per la presentazione della dichiarazione di chiusura (fissato anch’esso al 31 marzo 2017).

29

La Commissione era al corrente del problema e negli orientamenti sulla chiusura ha vivamente raccomandato alle autorità di gestione e di certificazione di presentare la dichiarazione finale delle spese e la domanda di pagamento del saldo finale alle autorità di audit entro il 31 dicembre 2016, anziché il 31 marzo 201725.

30

Nonostante le raccomandazioni della Commissione, non è stato possibile includere alcune spese connesse ai FISM nel lavoro realizzato dalle autorità di audit ai fini della dichiarazione di chiusura. La Commissione non sa a quanto ammontino le spese supplementari dichiarate dagli Stati membri tra il 1° gennaio 2017 e il 31 marzo 2017, e non è stato possibile determinarne l’importo sulla base delle informazioni messe a disposizione ai fini dell’audit.

31

La Corte ha esaminato tale aspetto in relazione ad una serie di PO comprendenti FISM (27 su 192 programmi operativi in materia di coesione). Undici programmi su 27 presentavano limitazioni dell’estensione dovute al fatto che le spese, comprese le spese connesse ai FISM, erano state dichiarate oltre la data in cui l’autorità di audit aveva estratto il proprio campione finale ai fini della dichiarazione di chiusura. Tale spesa, pur di fatto esclusa dal lavoro di audit presentato nei pacchetti di chiusura trasmessi entro il 31 marzo 2017, è stata sottoposta ad audit in un secondo momento nell’ambito di lavori supplementari. Ciò ha comportato per la Commissione e le autorità di audit l’impiego di ulteriore tempo e di risorse aggiuntive, ritardando il processo di chiusura e rendendolo più lungo e meno efficiente.

Le autorità di audit hanno effettuato la maggior parte delle verifiche necessarie, ma alcuni errori non sono stati rilevati

32

La Corte ha iniziato ad esaminare a livello operativo l’attività di chiusura svolta dalle autorità di audit a cominciare dalla dichiarazione di affidabilità per il 2017, a seguito della presentazione da parte delle autorità di programma alla Commissione dei pacchetti di chiusura. Il riquadro 2 contiene una rapida descrizione del lavoro di audit realizzato dalla Corte alla chiusura.

Riquadro 2

La Corte valuta l’attività svolta dalle autorità di audit alla chiusura (relazioni annuali della Corte sugli esercizi finanziari 2017 e 2018)26

In tutti i 19 pacchetti di chiusura (sette dei quali comprendenti FISM) esaminati dalla Corte, le autorità di audit avevano segnalato tassi di errore residuo inferiori al 2 %. Sono state rilevate debolezze nel campionamento realizzato dalle autorità di audit solo in uno dei 19 pacchetti.

Nel caso di carenze in termini di estensione, qualità e documentazione dell’attività delle autorità di audit, la Corte ha rieseguito il lavoro di audit a livello operativo. A causa degli errori riscontrati nel processo di esame e riesecuzione delle procedure, la Corte ha ricalcolato il tasso di errore residuo situandolo oltre il 2 % per quatto dei 19 pacchetti. In uno dei quattro, motivo dell’aumento era un errore significativo riscontrato nella spesa connessa ai FISM.

33

Nei sette audit dei FISM alla chiusura espletati ai fini della dichiarazione di affidabilità (paragrafo 10), la Corte ha rilevato che le checklist utilizzate dalle autorità di audit erano ben impostate e coprivano tutti i pertinenti aspetti richiesti dalla normativa e dagli orientamenti. Tuttavia, nonostante in generale le autorità di audit effettuassero le verifiche necessarie, la Corte ha riscontrato alcune debolezze,

34

le principali delle quali riguardano controlli di ammissibilità incompleti. Ad esempio, laddove in virtù delle checklist gli auditor sono tenuti a:

  • controllare che tutti i requisiti previsti per gli appalti pubblici siano stati rispettati, anche gli addendum ai contratti devono essere verificati e tenuti in considerazione;
  • verificare lo status di PMI di un destinatario finale, si deve tener conto di tutti i criteri che definiscono lo status di PM, comprese le norme delle società collegate e partner;
  • confermare l’ammissibilità di un prestito erogato, al momento dell’audit è necessario valutare eventuali soppressioni od operazioni interrotte.
35

A causa dell’incompletezza dei controlli di ammissibilità effettuati dalle autorità dei audit, la Corte ha constatato casi di destinatari o esborsi non ammissibili non rilevati in tre dei sette audit espletati ai fini della dichiarazione di affidabilità (cfr. tabella 3).

Tabella 3

Dichiarazione di affidabilità della Corte per il 2017 e il 2018: destinatari o esborsi non ammissibili

Errore Descrizione
Strumento finanziario non ammissibile Lo strumento finanziario nel complesso non rispondeva al principale requisito di ammissibilità secondo il quale esso finanzia soprattutto le PMI.
Destinatario non ammissibile Sulla base di un’analisi delle società collegate, il destinatario del prestito non era una PMI.
Esborsi non ammissibili Due prestiti dichiarati ammissibili erano stati cancellati ben prima della chiusura.
Incorretta dichiarazione di fondi riutilizzati I fondi restituiti dai destinatari finali dal primo ciclo di investimenti sono stati reinvestiti e dichiarati per la seconda volta alla Commissione ai fini del rimborso.

Fonte: Corte dei conti europea.

36

La Corte ha rilevato carenze anche nell’uso delle checklist (cfr. tabella 4), riguardanti l’insufficiente documentazione dell’attività di audit svolta e l’assenza di elementi probatori a sostegno dei risultati ottenuti27. La Corte non ha potuto verificare le spiegazioni fornite dalle autorità di audit sulla base della documentazione di audit prodotta o di altri elementi probatori disponibili.

Tabella 4

Dichiarazione di affidabilità della Corte per il 2017 e il 2018: carenze nell’uso delle checklist

Errore Descrizione
Documentazione di audit insufficiente La checklist di audit indicava che i costi e le commissioni di gestione erano state oggetto di procedure di audit supplementari. Dalla documentazione di audit non risultavano elementi probatori attestanti l’esecuzione di procedure di audit supplementari o l’esame di documenti aggiuntivi.
Insufficiente documentazione di audit e debolezze nel lavoro I fascicoli di audit non possono dimostrare che le varie verifiche abbiano riguardato tutti i criteri di ammissibilità. Non sempre la verifica del requisito relativo allo status di PMI in caso di soggetti collegati ad altri è stata correttamente eseguita.
Documentazione di audit e pista di controllo insufficienti Le verifiche effettuate non erano ben documentate nelle checklist, in relazioni o altri documenti. Mancavano i riferimenti ai documenti pertinenti. Gli elementi probatori di audit non erano conservati.

Fonte: Corte dei conti europea.

37

Nel complesso, il lavoro realizzato dalla Corte ai fini della dichiarazione di affidabilità sui FISM alla chiusura ha rilevato nove errori in sei dei sette strumenti sottoposti ad audit. Tre di questi errori avevano un’incidenza finanziaria in quanto riducevano l’importo della spesa ammissibile alla chiusura. In un caso, l’errore ha fatto sì che il rischio residuo di errore per il PO superasse la soglia di rilevanza del 2 %, richiedendo l’applicazione di rettifiche finanziarie estrapolate (cfr. riquadro 3 per maggiori dettagli).

38

Nell’ambito del presente audit, la Corte ha inoltre esaminato i pacchetti di chiusura e tutte le successive interazioni tra le autorità responsabili dei programmi e la Commissione per 27 dei 192 PO comprendenti FISM. Ha constatato che la maggior parte delle autorità di audit svolgeva il proprio lavoro di audit conformemente alle strategie di audit adottate, tenendo conto della normativa applicabile e degli orientamenti forniti dalla Commissione. Tuttavia, non tutte le autorità di audit hanno eseguito sistematicamente audit tematici28 e quando l’hanno fatto, il lavoro svolto non era sempre sufficiente per individuare irregolarità rilevanti29.

39

La Corte ha riscontrato due debolezze nella comunicazione, da parte delle autorità di audit, di informazioni relative alla chiusura.

  • In alcuni casi le informazioni circa il lavoro svolto sulle spese connesse ai FISM erano troppo esigue, il che dava luogo a richieste di dettagli aggiuntivi da parte degli auditor della Commissione, che si traducevano in modifiche delle relazioni.
  • In alcuni casi, le informazioni circa le rettifiche applicate alle spese connesse ai FISM (importo, tipo) non erano disponibili. I rapporti di controllo finale esaminati dalla Corte non erano coerenti in termini di livello di dettaglio. Le autorità di audit non erano tenute a presentare le rettifiche operate per tipo (ad esempio, appalti pubblici, aiuti di Stato, strumenti finanziari, ecc.) e la Commissione non dispone di dati strutturati in merito.
40

In generale, le autorità di audit hanno effettuato le verifiche necessarie. Tuttavia, le debolezze sopra descritte hanno in certa misura inciso sull’affidabilità del lavoro svolto e alcuni errori non sono stati rilevati, come dimostrano gli errori riscontrati dalla Corte e dalla Commissione.

Efficacia delle verifiche effettuate dalla Commissione alla chiusura

A fine 2020, il 19 % dei PO comprendenti FISM non era ancora del tutto chiuso

41

Dopo che le autorità di programma degli Stati membri hanno presentato i propri pacchetti di chiusura alla Commissione entro il termine del 31 marzo 201730, disposto dalla normativa, la Commissione li ha esaminati ed espresso un parere al riguardo entro il termine dei cinque mesi. Ove opportuno, la Commissione ha richiesto informazioni, invitato a eseguire lavori di audit supplementari o formulato osservazioni di importanza e incidenza finanziaria variabili.

42

In molti casi, gli scambi con le autorità responsabili dei programmi circa le criticità riguardanti la chiusura sono continuati oltre le lettere di osservazioni iniziali, ed in alcuni casi sono ancora in corso. La tabella 5 e la tabella 6 illustrano la situazione dell’attività di chiusura svolta dalla Commissione al 31 dicembre 2020 relativamente ai PO nel settore della coesione comprendenti FISM.

Tabella 5

Stato delle chiusure dei PO nel settore della coesione comprendenti FISM

Stato Fine 2018 Fine 2019 Fine 2020 Percentuale
fine 2020
PO chiusi 123 143 156 81 %
Chiusi in via preliminare1 39 32 32 17 %
Aperti 30 17 4 2 %
Totale 192 192 192

1 La Commissione considera un PO chiuso in via preliminare laddove sia stata inviata la relativa lettera di pre-chiusura. In sostanza, un PO può ritenersi chiuso in via preliminare per una serie di motivi: qualora un fondo da cui è finanziato sia chiuso (ad esempio, il FESR) e l’altro aperto (ad esempio, l’FC); nel caso dei PO monofondo, se tutti gli importi non oggetto di contestazione siano stati pagati ma quelli contestati siano ancora in sospeso, o in presenza di altre specifiche questioni pendenti.

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base dei dati della Commissione.

Tabella 6

Spese connesse ai FISM dichiarate alla chiusura dei PO nel settore della coesione, prima delle rettifiche della Commissione (in miliardi di euro)

Stato Fine 2018 Fine 2019 Fine 2020 Percentuale
fine 2020
PO chiusi 6,73 8,60 9,96 64 %
Chiusi in via preliminare 4,41 3,75 3,32 21 %
Aperti 4,48 3,27 2,34 15 %
Totale 15,62 15,62 15,62

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base dei dati della Commissione.

43

Dalle informazioni riportate si evince che, a fine 2020, l’81 % dei PO nel settore della coesione comprendenti FISM era del tutto chiuso. Tali PO rappresentano il 64 % del totale delle spese dichiarate per il periodo connesse a questo tipo di strumenti. Dei 36 PO aperti o chiusi in via preliminare, solo cinque, tutti in Italia, presentano ancora problemi irrisolti legati ai FISM.

44

Nel corso del processo di chiusura, la Commissione ha richiesto chiarimenti in merito ai FISM o l’esecuzione di ulteriori lavori per la maggior parte dei 36 PO. Seppur ciò sia indicativo del fatto che i FISM rappresentassero uno dei motivi all’origine dei ritardi nella chiusura di detti programmi, è anche sintomatico dell’attenzione che la Commissione ha riservato a tali finanziamenti nella propria attività di chiusura.

La Commissione ha affrontato le questioni pertinenti e applicato le opportune rettifiche, tranne nel caso dell’errore maggiore

45

La Corte ha esaminato il lavoro svolto dalla Commissione su 27 pacchetti di chiusura comprendenti FISM. La Commissione ha realizzato un lavoro approfondito e ha sempre tenuto conto della componente della spesa connessa ai FISM, individuando i settori da sottoporre ad ulteriori indagini, richiedendo chiarimenti ed esaminando le risposte ricevute. Le questioni in sospeso sono state chiuse una ad una, spesso in esito a numerose interazioni con le autorità responsabili dei programmi.

46

In molti casi, la Commissione ha formulato osservazioni formali mediante le quali ha chiesto che le venissero forniti chiarimenti o garanzie. Alle autorità di audit è stato chiesto di eseguire ulteriori lavori laddove il lavoro delle autorità responsabili dei programmi presentasse limitazioni dell’estensione o altre questioni in sospeso.

47

Oltre ad eseguire l’esame documentale, la Commissione ha espletato una serie di audit inerenti alla chiusura sulla spesa connessa ai FISM. Detti audit hanno riguardato PO rappresentanti quasi il 10 % del totale della spesa connessa ai FISM.

48

Nel corso del periodo di programmazione 2007‑2013, la Corte ha più volte raccomandato alla Commissione di prestare particolare attenzione agli strumenti finanziari in fase di chiusura, essendo questa un’area in cui esiste un elevato rischio di spese non ammissibili vista la quasi totale assenza di controlli sull’ammissibilità degli investimenti da parte delle autorità di audit durante l’attuazione31. La Corte ha rilevato che il rischio è particolarmente elevato per i fondi di garanzia, in cui un coefficiente moltiplicatore artificialmente ridotto si tradurrebbe in costi ammissibili eccessivi32.

49

La Commissione ha seguito le raccomandazioni formulate dalla Corte e ha prestato particolare attenzione alla questione del coefficiente moltiplicatore dei fondi di garanzia. Venuta a conoscenza del fatto che uno Stato membro aveva deciso di calcolare il coefficiente moltiplicatore secondo un approccio diverso da quello prescritto negli orientamenti, ha invitato i propri auditor ad esaminare approfonditamente tale aspetto nel corso dell’attività relativa alla chiusura.

50

In esito ad essa, a fine 2020, la Commissione intendeva applicare rettifiche per oltre 270 milioni di euro alle spese ammissibili connesse ai FISM di 29 PO. Non tutte le rettifiche sono state finalizzate. Una volta applicate, le rettifiche escludono la spesa dallo strumento e il costo ad esse associato è sostenuto dallo Stato membro. La tabella 7 riporta le rettifiche applicate o proposte dalla DG REGIO a fine 2020 in relazione alle spese alla chiusura connesse ai FISM e la tabella 8 presenta un confronto con le rettifiche applicate dalla medesima direzione generale a tutte le spese alla chiusura.

Tabella 7

Rettifiche applicate dalla DG REGIO1 sui FISM alla chiusura – situazione a fine 2020 (in milioni di euro)

Tipo di rettifica Importo N. di PO interessati
Coefficiente moltiplicatore errato utilizzato per i fondi di garanzia 200,4 5
Errori nella domanda di pagamento finale 31,0 2
Interesse non ammissibile 19,5 2
Errori nella selezione degli intermediari finanziari 5,3 2
Abbuoni di interessi e commissioni di garanzia non ammissibili 2,0 1
Esborsi non ammissibili 1,6 1
Altre rettifiche (aggiustamenti e rettifiche varie) 11,3 16
Totale 271,1

1 A fine 2020, la DG EMPL non aveva applicato alcuna rettifica ai FISM relativi all’FSE, i quali non rappresentano tuttavia che il 5 % delle spese totali connesse a questo tipo di strumenti.

Fonte: Analisi della Corte dei pacchetti di chiusura e dei dati della Commissione.

Tabella 8

Confronto con le rettifiche applicate dalla DG REGIO – situazione a fine 2020 (in milioni di euro)

Importo
Spese dichiarate (per tutte le fonti di finanziamento dei PO) 362 231,6
Rettifiche della Commissione 4 274,5
Percentuale 1,18 %
Spese dichiarate – Unicamente FISM (per tutte le fonti di finanziamento dei PO) 14 828,5
Rettifiche della Commissione – Unicamente FISM 271,1
Percentuale 1,83 %

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base dei dati della Commissione.

51

La Commissione ha applicato le rettifiche risultanti dalle constatazioni con incidenza finanziaria formulate dalla Corte in esito agli audit dei FISM alla chiusura espletati ai fini della dichiarazione di affidabilità (cfr. tabella 3), tranne in un caso. Tale eccezione degna di nota riguardava la constatazione con l’incidenza finanziaria maggiore. Una presentazione in dettaglio dell’errore rilevante in questione è fornita nel riquadro 3.

Riquadro 3

La Commissione non ha applicato rettifiche in relazione alla principale constatazione della Corte (incidenza finanziaria: 139 milioni di euro)

A causa di un errore rilevante riguardante un FISM in Spagna, il rischio di errore residuo corrispondente al PO in questione ha superato la soglia di rilevanza del 2 %. Secondo il calcolo effettuato dalla Corte nella relazione annuale sull’esercizio 2017, l’incidenza finanziaria era pari a 139 milioni di euro.

  • Ai sensi del regolamento recante disposizioni generali, per essere ammissibili, le spese sostenute a titolo degli strumenti finanziari destinati alle imprese devono servire a finanziare soprattutto le PMI.
  • A rigor di buon senso e di logica, l’intenzione del legislatore era che la maggior parte del valore in euro dei fondi fosse erogata alle PMI (in origine, nel 2010, tale punto di vista era condiviso dall’autorità di gestione).
  • Quasi l’80 % del valore totale approvato dei prestiti concessi a titolo dello strumento finanziario in questione è stato investito in imprese che non erano delle PMI.

La Spagna e la Commissione hanno sostenuto che l’avverbio “soprattutto” potrebbe anche essere interpretato come significante la maggior parte dei prestiti in termini numerici, anziché di valore. La Corte non ha accolto tale obiezione, che potrebbe essere portata agli estremi come illustra il seguente caso ipotetico.

Un fondo che, conformemente alla normativa, dovrebbe servire a finanziare soprattutto le PMI, è utilizzato per concedere 10 prestiti di un importo totale di 100 milioni di euro. Otto dei 10 prestiti sono erogati a PMI, per un valore totale di 10 milioni di euro. Gli altri due prestiti sono erogati a grandi imprese, per un valore totale di 90 milioni di euro.

Applicando il ragionamento proposto dalla Spagna e dalla Commissione, i 100 milioni di euro sarebbero interamente considerati come spese ammissibili investite soprattutto nelle PMI, laddove invece solo 10 milioni di euro (ossia il 10 % del totale) sarebbero erogati a favore di imprese di questo tipo.

Relazione finale di sintesi dei dati e valutazione della Commissione

La relazione finale di sintesi dei dati non riporta i dati definitivi in ragione della precoce pubblicazione

52

Facendo seguito ad una raccomandazione formulata dalla Corte nella relazione annuale sull’esercizio 2010, nel 2011 la Commissione ha modificato il regolamento recante disposizioni generali introducendo l’obbligo di elaborare una relazione annuale sull’attività dei FISM33. Di conseguenza, la Commissione ha presentato ogni anno una relazione di sintesi dei dati, che offre una visione d’insieme dei progressi realizzati nell’attuazione dei FISM, fornendo dati aggregati e dati per paese. Tale relazione ha consentito di monitorare e valutare la performance.

53

Nella sesta e definitiva edizione per il periodo 2007‑2013, la relazione presenta i dati inseriti nel sistema della Commissione dalle autorità di gestione al 31 marzo 201734. I dati sono forniti a scopo unicamente informativo, poiché la verifica e la certificazione delle spese ammissibili sono oggetto di un processo distinto, più lungo, che consiste nell’analisi e nell’approvazione definitiva dei pacchetti di chiusura, come indicato in precedenza. I dati trasmessi dalle autorità di gestione e in seguito compilati dalla Commissione ai fini di tale relazione non sono neanche verificati dalle autorità di audit.

54

Anche la Commissione stessa opera tale distinzione, sia nella sintesi che nella conclusione della relazione finale di sintesi e indica che resta del lavoro da fare nel quadro della procedura di chiusura, precisando che

  • la relazione finale di sintesi non costituisce una conferma dell’ammissibilità alla chiusura degli importi comunicati al 31 marzo 2017 e che questi ultimi dovranno essere riesaminati dalle autorità di gestione e di audit nel quadro del processo di chiusura.
55

Come stabilito dal regolamento recante disposizioni generali35, la relazione finale di sintesi dei dati presentava i dati di attuazione noti fino a marzo 2017, che erano di natura provvisoria. La Commissione non ha pubblicato aggiornamenti di tale relazione che tengano conto delle successive attività di chiusura. Nelle relazioni annuali di attività per il 2018 e il 2019 della DG REGIO, la Commissione ha pubblicato una tabella aggiornata riportante le spese connesse ai FISM per PO, assieme alle rettifiche che intendeva applicare (cfr. il seguente paragrafo 60.

56

La riduzione delle spese connesse ai FISM, dai 16,1 miliardi di euro evocati nella relazione finale di sintesi del 2017 all’attuale cifra di 15,4 miliardi di euro, è il risultato delle attività di chiusura realizzate dopo il 31 marzo 2017 dalle autorità responsabili dei programmi e dalla Commissione. Tale differenza di 730 milioni di euro (ossia del 5 %) tra i dati preliminari e quelli attuali è illustrata nella tabella 9.

Tabella 9

Confronto delle spese finali connesse ai FISM (in milioni di euro)

Spese connesse ai FISM – Relazione finale di sintesi dei dati al 31 marzo 2017 Spese ammissibili connesse ai FISM – Dati della Commissione a fine 2020
(dopo rettifica)1
FESR 15 245 14 557
FSE 837 795
Totale 16 082 15 352 (diminuzione del 5 %)

1 Le rettifiche applicate o proposte dalla Commissione hanno avuto l’effetto di ridurre l’importo di 15,62 miliardi di euro (cfr. tabella 6) a 15,35 miliardi.

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base dei dati della Commissione e della relazione finale di sintesi dei dati al 31 marzo 2017.

L’affidabilità dei dati è migliorata

57

La Corte ha esaminato l’affidabilità dei dati contenuti nella relazione finale di sintesi. L’esaustività e l’affidabilità dei dati sono migliorate rispetto alle precedenti edizioni della relazione, e ciò grazie agli sforzi profusi dalla Commissione:

  • negli orientamenti relativi alla chiusura destinati agli Stati membri, ha fornito un dettagliato modello di rapporto e istruzioni chiare in risposta alle domande delle autorità di gestione;
  • la comunicazione della maggior parte delle informazioni richieste alle autorità responsabili dei programmi è stata resa obbligatoria per la relazione finale;
  • la Commissione ha trasmesso ai responsabili delle sue Unità geografiche una nota contenente istruzioni relative alla verifica dell’affidabilità dei dati ricevuti.
58

Adottando tali misure, la Commissione ha risposto alla maggior parte delle preoccupazioni destate dalle precedenti analisi della relazione36. Tale osservazione è suffragata dal fatto che dagli audit dei FISM alla chiusura espletati dalla Corte ai fini della dichiarazione di affidabilità è emerso un solo caso di comunicazione non corretta, mentre in esito a quelli realizzati in fase di attuazione sono state formulate più constatazioni di questo tipo37.

59

La Commissione riconosce alcuni dei problemi ancora irrisolti e ne fornisce una sintesi dettagliata. Tra le questioni in sospeso identificate dalla Commissione, la più degna di nota è che i costi e le commissioni di gestione sono stati riportati solo per l’81 % dei FISM (in valore delle spese), pur costituendo un campo obbligatorio. Si tratta tuttavia di un miglioramento rispetto al tasso di dichiarazione di tali costi e commissioni della relazione precedente, pari al 64 %. Il riquadro 4 presenta una selezione di questioni pertinenti relative alla qualità evidenziate dalla Commissione nella propria relazione, seguita dalle osservazioni formulate dalla Corte in esito all’audit oggetto della presente relazione.

Riquadro 4

Selezione di questioni pertinenti identificate dai controlli della Commissione sulla qualità dei dati

  • esaustività dei dati obbligatori riguardanti costi e commissioni di gestione;
  • pagamenti a favore dei destinatari finali non indicati in alcuni casi;
  • indicazione a volte non corretta degli interessi e degli importi riutilizzati;
  • dati aggregati e non scomposti a livello di un fondo specifico in alcuni casi;
  • valori degli indicatori di realizzazione (numero di destinatari finali o di posti di lavoro creati) poco plausibili in alcuni casi.

Questioni supplementari legate all’inserimento e all’esaustività dei dati rilevate in esito all’audit oggetto della presente relazione

  • errori di inserimento, dell’ordine di miliardi di euro, dell’importo dei costi di gestione per circa 50 FISM (principalmente laddove i contributi dei PO sono ridotti), tuttavia corretti nei totali;
  • importo del contributo dei fondi di partecipazione a dei fondi specifici non precisato in alcuni casi.
60

Parallelamente alla relazione di sintesi dei dati, nelle proprie relazioni annuali di attività per il 2018 e il 2019, la DG REGIO ha pubblicato una tabella riportante le spese connesse ai FISM per PO, assieme alle rettifiche applicate dalla Commissione38. Per un programma operativo, dalla relazione emerge un importo delle spese connesse ai FISM che supera di 4,2 miliardi di euro quello effettivo dichiarato alla chiusura. Si trattava di un errore di trascrizione, senza incidenza sull’importo da versare alla chiusura. Tuttavia, l’importo delle spese connesse ai FISM del FESR era di conseguenza pari a 19 miliardi di euro anziché a 14,8 miliardi di euro (ossia, superiore del 28 % a quello effettivo).

La valutazione della Commissione dei dati finali di attuazione non ha fornito informazioni utili su due indicatori chiave

61

La relazione finale di sintesi dei dati comprende altresì l’analisi finale della Commissione sulla performance dei FISM (cfr. tabella 10).

Tabella 10

Quattro indicatori chiave della performance dei FISM analizzati dalla Commissione

Tassi di esborso Commissioni di gestione
Tassi comunicati a livello dell’UE e per Stato membro. I tassi possono anche essere calcolati per area tematica (imprese, sviluppo urbano, ecc.) e per singolo fondo. I tassi complessivi per tipo di prodotto (prestiti, garanzie, partecipazioni azionarie) non sono stati comunicati.

L’analisi riguarda l’evoluzione del tasso di esborso e le informazioni relative ai casi anomali presentanti tassi di esborso troppo bassi o troppo elevati.

Tasso di esborso a livello dell’UE: 93 %. Ampie variazioni, con tassi compresi tra il 60 % in Spagna al 100 % in quattro altri Stati membri.
I dati sono disponibili a livello dell’UE e per Stato membro, singolo fondo, area tematica e tipo di prodotto.

L’analisi riguarda i costi e le commissioni di gestione per l’insieme del periodo e in media annuale nonché il rispetto delle soglie stabilite dalla normativa; presenta inoltre un confronto per tipo di prodotto e per impostazione dello strumento come fondo di partecipazione o fondo specifico.

Tasso dei costi e delle commissioni di gestione a livello dell’UE: il tasso per il periodo era pari al 6,7 % dei contributi del PO ai FISM, o al 9,1 % degli investimenti a titolo dei FISM a favore dei destinatari finali; il tasso annuale medio era pari all’1,26 % dei contributi del PO ai FISM.
Effetto leva Riutilizzo dei fondi / effetto di rotazione
I dati disponibili sull’effetto leva sono scarsi in quanto non richiesti dalla normativa per il periodo di programmazione 2007‑2013. La Commissione ha richiesto tali informazioni a titolo facoltativo.

L’analisi presentata nella relazione si basa sui dati estremamente scarsi ottenuti e comprende un esame delle ripercussioni sull’effetto leva potenziale (tipo di prodotto e volontà politica di rispondere alle situazioni di mercato non ottimali).

Come riconosciuto dalla Commissione, tali scarse informazioni fornite a titolo volontario non possono essere considerate rappresentative.
Come stabilito negli orientamenti sulla chiusura, le autorità di gestione erano tenute a fornire dati sulle risorse restituite in vista di un loro utilizzo in un periodo successivo (“risorse ancora disponibili”).

Tutti gli Stati membri tranne uno hanno fornito informazioni sulle risorse restituite/da restituire. L’importo delle risorse disponibili per essere riutilizzate è stato stimato a 8,5 miliardi di euro.

Non sono state ricevute informazioni sull’effetto leva realizzato nel corso del periodo; tale aspetto, pertanto, non è stato esaminato.

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base della relazione finale di sintesi dei dati della Commissione al 31 marzo 2017.

62

La conclusione della Commissione sull’attuazione dei FISM è positiva e sottolinea:

  • i costanti progressi compiuti relativamente all’esborso dei fondi, rilevando l’aumento del 20 % circa dal 31 dicembre 2015 al 31 marzo 2017 nonché il tasso di esborso finale pari al 93 %;
  • che il tasso annuale medio dei costi e delle commissioni di gestione si attesta all’1,26 %, ossia al di sotto del massimale stabilito dalla normativa;
  • che l’importo delle risorse ancora disponibili da riutilizzare è pari a 8,5 miliardi di euro;
  • che il numero dei posti di lavoro creati è aumentato.
63

La relazione finale di sintesi dei dati non ha fornito informazioni utili sui due indicatori riportati di seguito.

  • Effetto leva: poiché le informazioni circa l’effetto leva erano facoltative, i dati ottenuti non erano rappresentativi. Sulla base delle informazioni limitate e non rappresentative ottenute, la Commissione ha rilevato che gli strumenti differivano notevolmente sotto il profilo dell’effetto leva conseguito. La Corte non concorda con la conclusione della Commissione secondo la quale i risultati ottenuti suggeriscono che i FISM permettono di mobilitare risorse almeno due volte più consistenti delle risorse dei Fondi strutturali disponibili a titolo dei programmi. Le informazioni disponibili erano in effetti insufficienti per corroborare tale conclusione globale.
  • Effetto di rotazione nel corso del periodo: La Commissione ha ottenuto ed esaminato informazioni sulle risorse restituite da riutilizzare per scopi analoghi (“risorse ancora disponibili”), ma non su se sia stato possibile per i FIMS riutilizzare nel corso del periodo le risorse concesse (effetto di rotazione nel corso del periodo). Dall’esame dei dati realizzato dalla Corte emerge che circa il 10 % dei 981 fondi specifici ha potuto riutilizzare dei fondi in misura limitata prima della chiusura.
64

Gli orientamenti sulla chiusura non prevedevano che le autorità di gestione fornissero dati sull’effetto leva e l’effetto di rotazione nel corso del periodo ai fini della relazione finale. Considerato che questi indicatori riguardano i due principali vantaggi dell’uso degli strumenti finanziari anziché delle sovvenzioni, la Corte ritiene che fossero indispensabili ai fini della valutazione della performance dei FISM da parte della Commissione. Il riquadro 5 riporta informazioni sull’effetto leva e l’effetto di rotazione conseguiti dai sette strumenti che la Corte ha sottoposto ad audit alla chiusura.

Riquadro 5

Effetto leva e di rotazione misurati nell’ambito degli audit espletati dalla Corte ai fini della dichiarazione di affidabilità

  • Effetto leva: cinque dei sette strumenti hanno prodotto un certo effetto leva permettendo di mobilitare investimenti esterni compresi tra il 30 % e il 70 % del capitale del fondo.
  • Effetto di rotazione nel corso del periodo: per tre dei sette strumenti è stato possibile un riutilizzo dei fondi nel corso del periodo compreso tra il 4 % e l’11 % del capitale del fondo.

Implicazioni delle presenti osservazioni per il periodo 2014-2020

Gli orientamenti sono stati ampliati, la visibilità è migliorata e sono attualmente disponibili informazioni sulle aree di rischio

65

Rispetto al periodo 2007‑2013, il numero delle disposizioni relative agli strumenti finanziari contenute nel principale atto normativo disciplinante la politica di coesione è aumentato di dieci volte. Inoltre, esiste tutta una serie di atti delegati e di esecuzione incentrati su particolari temi inerenti agli strumenti finanziari. Di conseguenza, una parte consistente delle informazioni contenute nelle note di orientamento per il periodo 2007‑2013, compare attualmente nella normativa applicabile. A tali disposizioni si aggiungono 16 documenti orientativi su specifici temi riguardanti gli strumenti finanziari.

66

La valutazione degli orientamenti sulla chiusura per il periodo di programmazione 2014‑2020 non rientra nell’estensione del presente audit. Tuttavia, dall’esame sommario realizzato dalla Corte è emerso che tali orientamenti non sono ancora stati aggiornati onde attirare l’attenzione su rischi particolari alla luce degli errori finora rilevati in fase di attuazione dalla Corte, la Commissione e le autorità di audit. La Corte ritiene che sarebbe utile fornire tali informazioni alle autorità responsabili dei programmi, per aiutarle ad orientare le loro attività di verifica e di audit.

67

Alcuni problemi persistono, come ad esempio il fatto che molte autorità di audit continuino a controllare gli anticipi agli strumenti finanziari anziché le spese effettive, che ha molte probabilità di tradursi in tassi di errore residuo sottostimati. La Commissione ha accolto la raccomandazione della Corte relativa a tale debolezza e ha fornito alle autorità di audit orientamenti in materia di gestione degli anticipi39. D’altronde, la Corte rileva un miglioramento in proposito per il periodo successivo al 2020: l’attuale progetto legislativo prevede il versamento di un solo anticipo (per la prima frazione), mentre le successive frazioni dovranno essere adattate in funzione delle spese effettive.

Il problema delle limitazioni poste dalla normativa al mandato delle autorità di audit è stato risolto

68

Nel caso degli strumenti gestiti dal Gruppo BEI, la normativa applicabile per il periodo di programmazione 2014‑2020 prevedeva inizialmente restrizioni simili a quelle del periodo precedente nei confronti delle autorità di audit. Dopo aver rilevato errori riconducibili a tali restrizioni nell’ambito degli audit espletati ai fini della dichiarazione di affidabilità per il 2017, la Corte ha raccomandato alla Commissione di provvedere affinché le disposizioni in materia di audit per gli strumenti finanziari gestiti dal Gruppo BEI fossero adeguate40. La Corte ha chiesto alla Commissione di definire le condizioni minime degli incarichi relativi alle procedure concordate al fine di assicurare la fornitura di garanzie.

69

Di conseguenza, la Commissione ha modificato le pertinenti disposizioni del regolamento (UE) n. 1303/201341 (“il regolamento recante disposizioni comuni”), trasmesso agli auditor esterni un modello di relazione di audit contenente i requisiti minimi per fornire garanzie ragionevoli42 e imposto alle autorità di audit verifiche dei sistemi e delle operazioni a livello degli intermediari finanziari43. I programmi dell’iniziativa per le PMI istituiti prima del 2 agosto 2018, ossia tutti i sei programmi attualmente in vigore, non sono interessati da tali modifiche44. Tuttavia, a partire dall’esercizio contabile 2018/2019, il Gruppo BEI ha volontariamente esteso l’uso delle relazioni di “ragionevole certezza” a tutti i programmi dell’iniziativa per le PMI.

70

Tali misure rispondono in maniera adeguata al problema. La Corte sottolinea come ciò costituisca un reale miglioramento nella procedura di assicurazione dell’affidabilità relativa alle spese connesse agli strumenti finanziari.

La maggior parte delle debolezze individuate nel lavoro delle autorità di audit sono state affrontate nelle linee guida della Commissione per il periodo 2014-2020.

71

Per il periodo di programmazione 2014‑2020, la Commissione ha fornito linee guida intese ad ovviare alla maggior parte delle debolezze rilevate dalla Corte nel lavoro delle autorità di audit45 (cfr. paragrafi 33-39). Per quanto concerne nello specifico gli strumenti finanziari, tali linee guida dispongono che, nelle loro relazioni annuali di controllo, le autorità di audit debbano fornire le seguenti informazioni:

  • informazioni derivanti dagli audit tematici svolti sui diversi temi suggeriti, e una spiegazione qualora tali audit non siano stati espletati;
  • descrizione delle carenze specifiche individuate durante gli audit dei sistemi, e del seguito dato per porvi rimedio;
  • informazioni sul lavoro svolto e descrizione dettagliata delle irregolarità individuate, nonché le misure correttive adottate in proposito;
  • una garanzia dell’affidabilità degli strumenti finanziari attuati dalla BEI o da altre istituzioni finanziarie internazionali;
  • i risultati delle verifiche del rispetto delle nuove norme relative ai pagamenti rateali a favore degli strumenti finanziari;
  • descrizione dell’approccio riguardo alla stratificazione per le sottopopolazioni quali gli strumenti finanziari.
72

Nel 2018, per la prima volta, le autorità di audit hanno comunicato le irregolarità rilevate nel corso degli audit delle operazioni espletati ai fini della relazione annuale di controllo 2016‑2017 seguendo una classificazione tipologica comune concordata e condivisa tra la Commissione e gli Stati membri, che ripartisce gli errori relativi agli strumenti finanziari in 16 sottocategorie. Le linee guida specificano inoltre che le autorità di audit sono tenute a verificare nel campione sottoposto ad audit che gli importi dei contributi per programma erogati agli strumenti finanziari siano giustificati dalle informazioni ottenute dalle autorità di gestione e di certificazione, nonché a verificare la pista di audit.

73

Al fine di ovviare alle restanti debolezze nel lavoro delle autorità di audit, un gruppo di lavoro composto da rappresentanti della Commissione e delle autorità di audit, ha presentato un documento di riflessione sulla documentazione di audit in occasione di una riunione tecnica tenutasi a dicembre 2019. Il documento fornisce orientamenti sulla documentazione di audit e sulle pratiche in materia di piste di audit al fine di aiutare gli auditor a compilare le checklist e a documentare il proprio lavoro conformemente al quadro normativo e ai princìpi internazionali di audit. Tali orientamenti si applicano anche agli audit degli strumenti finanziari.

L’ammissibilità degli strumenti destinati alle PMI rischia meno di presentare problemi

74

La situazione rilevata dalla Corte per cui la maggior parte dei fondi assegnati ad uno strumento finanziario destinato ad assistere soprattutto le PMI è stata versata a favore di grandi imprese, ha meno probabilità di verificarsi nel periodo di programmazione 2014‑2020. La normativa ha istituito dei fondi a titolo dell’iniziativa per le PMI, ossia strumenti finanziari dedicati esclusivamente al finanziamento delle PMI. L’ambito tematico degli strumenti finanziari è stato inoltre esteso per consentire di sostenere le imprese diverse dalle PMI in settori quali ricerca e sviluppo, efficienza energetica ed altri.

Alcune incertezze possono avere ripercussioni sull’efficace chiusura degli strumenti finanziari

75

Per il periodo di programmazione 2014‑2020, nonostante l’accettazione annuale dei conti, i problemi di legittimità e regolarità possono essere affrontati solo successivamente nel corso del periodo, mediante audit di conformità annuali e pluriennali. Nella relazione annuale sull’esercizio 2018, la Corte ha segnalato l’ambiguità riguardo al mandato delle autorità di audit in relazione alle chiusura del periodo di programmazione 2014‑202046.

76

Per la chiusura dei PO del periodo 2014‑2020, il regolamento recante disposizioni comuni richiede che gli Stati membri presentino una relazione di attuazione finale di ogni PO, ma non fornisce dettagli riguardo all’esatto contenuto e alla data di presentazione della stessa47, come avviene per le relazioni di attuazione annuali48. La maggior parte delle disposizioni relative alla chiusura dei programmi del periodo 2014‑2020 rimanda ad una fase successiva, generalmente alla chiusura, la valutazione finale dell’ammissibilità delle spese dichiarate per alcune operazioni, compresi gli strumenti finanziari49. Nel caso degli strumenti finanziari, le norme relative allo sblocco della seconda frazione e delle successive versate a favore di tali strumenti, consentono alle autorità di audit di verificare parte delle spese corrisposte prima della chiusura50.

77

A differenza di quanto avviene per la valutazione dei conti annuali, il regolamento recante disposizioni comuni non definisce appieno il ruolo delle autorità responsabili dei programmi nel processo di chiusura e non specifica neppure come effettuare la rivalutazione di eventuali spese non ammissibili e aggiustarne l’impatto sui tassi di errore residuo per gli esercizi in causa. Al momento, non vi è alcun obbligo normativo che imponga esplicitamente agli Stati membri di presentare un insieme definitivo di conti per il periodo alla chiusura o che prescriva alle autorità di audit di fornire garanzie sulla spesa complessiva per il periodo, come invece avvenuto per il rapporto di controllo finale per il periodo 2007‑201351. La normativa non indica neppure chiaramente se l’ultimo insieme di conti debba includere, in una forma o un’altra, la valutazione finale dell’ammissibilità alla chiusura degli importi versati agli strumenti finanziari. Sussiste pertanto il rischio che, laddove la normativa rimandi la valutazione alla chiusura, il lavoro di audit svolto per garantire l’ammissibilità finale delle spese sia insufficiente o inesistente.

78

A giudizio della Corte, tale incertezza giuridica può inficiare la capacità degli Stati membri di effettuare le necessarie verifiche, dal momento che il periodo di conservazione dei documenti può scadere nel caso in cui alcuni compiti debbano ancora essere realizzati dopo la fine dell’ultimo esercizio contabile (30 giugno 2024).

79

Nella relazione annuale sull’esercizio 2018, la Corte ha raccomandato alla Commissione di chiarire tali aspetti in tempo utile (ossia non oltre dicembre 2022) in modo che gli Stati membri capiscano cosa la Commissione si attenda da loro in vista della chiusura dei programmi del periodo 2014‑202052. Ad oggi, la Commissione ha dato in parte seguito a tale raccomandazione. Nel 2019 ha elaborato una metodologia di audit relativa agli strumenti finanziari che comprende istruzioni destinate alle autorità di audit circa l’ottenimento di una garanzia sull’ammissibilità della spesa complessiva alla chiusura. Tale metodologia di audit è attualmente in corso di aggiornamento. La Commissione sta inoltre finalizzando gli orientamenti sulla chiusura, anche in relazione gli strumenti finanziari. La pubblicazione della metodologia aggiornata e degli orientamenti sulla chiusura è prevista per il 2021.

Gli sforzi in materia di affidabilità dei dati proseguono e dati supplementari sull’effetto leva e sul riutilizzo dei fondi consentono una migliore valutazione

80

Per il periodo di programmazione 2014‑2020 i miglioramenti in materia di presentazione di relazioni sugli strumenti finanziari sono stati direttamente inseriti nella normativa53. La Corte prende atto dei seguenti miglioramenti:

  • Gli Stati membri sono ora tenuti a rendere conto dell’attuazione degli strumenti finanziari alla Commissione nelle loro relazioni di attuazione annuali.
  • Il modello fornito per la presentazione di relazioni sugli strumenti finanziari è stato oggetto di discussioni con le autorità di gestione e sono stati messi a disposizione corsi di formazione online per far sì che i soggetti responsabili dell’inserimento dei dati comprendano meglio come migliorarne l’affidabilità. La mancanza di familiarità con il sistema per la presentazione di relazioni da parte delle autorità responsabili dei programmi è uno dei motivi all’origine dei problemi di affidabilità dei dati rilevati nel periodo 2007‑2013.
  • Il modello fornito per la presentazione di relazioni sugli strumenti finanziari comprende campi per indicare contributi pubblici e/o privati a tutti i livelli. Ciò consente di valutare correttamente il livello di effetto leva conseguito, e in effetti la più recente relazione sul periodo 2014‑2020 contiene un’analisi approfondita di tale effetto.
  • La relazione fornisce informazioni dettagliate sulle risorse restituite dagli investimenti e sul loro riutilizzo (effetto di rotazione nel corso del periodo).
81

Tuttavia, nella relazione di sintesi dei dati al 31 dicembre 2018, la Commissione rileva che i dati presentano ancora alcune lacune ed incongruenze e che la loro qualità può essere ulteriormente migliorata. Ciò è riconducibile in parte all’evoluzione della relazione, che richiede maggiori informazioni da parte delle autorità responsabili dei programmi. La Corte osserva che si tratta di problemi di carattere relativamente minore e che si stanno adottando misure per porvi rimedio.

82

Un aspetto della relazione di sintesi dei dati che non può essere migliorato riguarda l’assenza di una conferma degli importi delle spese ammissibili. Il fatto che siano pubblicati nell’anno che segue la conclusione del periodo in questione non lascia molto tempo alle autorità di audit per verificare i dati, e ancor meno per procedere agli aggiustamenti e applicare le rettifiche derivanti dal processo di chiusura finale. Pertanto, in virtù del modo in cui è concepita, la relazione conserva il suo carattere preliminare.

Conclusioni e raccomandazioni

83

Nel complesso la Corte è giunta alla conclusione che gli Stati membri e la Commissione avevano ampiamente adottato le misure necessarie a verificare alla chiusura l’ammissibilità delle spese dei FISM. La Commissione e le autorità nazionali di audit avevano effettuato controlli, che avevano prodotto risultati. Tuttavia, alcuni errori non sono stati constatati e la Commissione non ha corretto l’errore più importante, che ha influito in misura rilevante sulla chiusura del PO interessato.

Gli orientamenti della Commissione sulla chiusura del periodo 2007-2013 erano nel complesso adeguati; le disposizioni in materia di chiusura contenute nel quadro legislativo per il periodo 2014-2020 dovrebbero essere chiarite

84

Uno degli ingredienti principali della riuscita di un esercizio di chiusura è la solidità delle disposizioni normative e degli orientamenti disponibili. Considerato il carattere alquanto limitato delle disposizioni in materia di FISM contenute nella normativa per il periodo 2007‑2013, disporre di orientamenti di qualità risultava ancora più importante (paragrafo 15).

85

La Corte è giunta alla conclusione che la Commissione ha fornito gli orientamenti richiesti sulla chiusura dei FISM in tempo utile e in sufficiente dettaglio. La qualità degli orientamenti ha avuto un ruolo determinante nel lavoro delle autorità responsabili dei programmi. Tali orientamenti riguardavano la maggior parte dei settori nei quali la Corte aveva individuato carenze in fase di attuazione (paragrafi 16-20). Tuttavia, essi non consideravano come rischio particolare la valutazione dello status di PMI dei beneficiari finali, sebbene questo fosse un requisito di ammissibilità per la maggior parte degli strumenti. Dagli audit della Corte sono emersi errori legati a questa debolezza (paragrafo 21).

86

Per il periodo 2014‑2020, la maggior parte degli orientamenti relativi agli strumenti finanziari è stata inclusa nella normativa; un ulteriore aiuto è stato fornito mediante un cospicuo numero di note organizzate per tema. Alcune questioni restano tuttavia problematiche, come l’approccio adottato da alcune autorità di audit consistente nel controllare gli anticipi agli strumenti finanziari anziché le spese effettive (paragrafi 65-67).

87

Nonostante gli orientamenti generali in materia di strumenti finanziari siano migliorati, la Corte ritiene che, sotto un aspetto, le disposizioni normative per il periodo 2014‑2020 siano meno stringenti di quelle riguardanti il 2007‑2013. Il regolamento recante disposizioni comuni non è sufficientemente chiaro circa il ruolo delle autorità responsabili dei programmi nel processo di chiusura e non specifica neppure come effettuare la rivalutazione di eventuali spese non ammissibili e, se necessario, aggiustarne l’impatto sui tassi di errore residuo per gli esercizi in causa. Non vi è alcun obbligo normativo che imponga esplicitamente agli Stati membri di fornire garanzie sulla spesa complessiva per il periodo, come invece avvenuto per il periodo 2007‑2013. Tale debolezza riveste particolare importanza nel caso degli strumenti finanziari per i quali l’ammissibilità di una parte sostanziale delle spese può essere valutata solo alla chiusura (paragrafi 75-78).

88

Nella relazione annuale sull’esercizio 2018, la Corte ha raccomandato di chiarire tale questione e la Commissione ha compiuto progressi al proposito. Nel 2019 ha fornito istruzioni destinate alle autorità di audit circa l’ottenimento di una garanzia sull’ammissibilità della spesa complessiva connessa agli strumenti finanziari alla chiusura. La Commissione sta aggiornando tali istruzioni e mettendo a punto degli orientamenti che consentano agli Stati membri di capire cosa ci si aspetta da loro alla chiusura (paragrafo 79).

Raccomandazione 1 – Fornire orientamenti indirizzati alle aree di rischio identificate negli audit della Commissione e della Corte

Per prepararsi al meglio all’imminente chiusura del periodo 2014‑2020, la Commissione dovrebbe integrare gli attuali orientamenti in materia di strumenti finanziari soggetti a gestione concorrente con indicazioni specifiche agli Stati membri basate sugli errori più frequenti rilevati dagli audit della Commissione e della Corte.

Termine di attuazione: entro la fine del 2021.

Raccomandazione 2 – Completare i necessari orientamenti circa il ruolo e le responsabilità delle autorità di audit nella valutazione dell’ammissibilità delle spese degli strumenti finanziari alla chiusura

Nella propria metodologia di audit aggiornata e negli orientamenti sulla prossima chiusura, la Commissione dovrebbe fornire alle autorità di audit le istruzioni necessarie a fornire garanzie sull’ammissibilità delle spese relative agli strumenti finanziari alla chiusura. La Commissione dovrebbe altresì incoraggiare attivamente le autorità di audit ad attenersi a tali orientamenti a integrazione della normativa, al fine di assicurare una chiusura più rigorosa.

Termine di attuazione: entro la fine del 2022.

Le autorità di audit hanno effettuato la maggior parte delle verifiche necessarie, ma alcuni errori non sono stati rilevati, il che ha talvolta portato all’inclusione di spese non ammissibili

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Secondo le stime, la proroga di 15 mesi del periodo di ammissibilità per l’esecuzione degli esborsi ha consentito ai destinatari finali di ricevere ulteriori 2,6 miliardi di euro, che hanno fatto aumentare il tasso di esborso dal 75 % al 93 % per il periodo di programmazione 2007‑2013 (paragrafi 26-27). Tuttavia, ciò ha anche creato problemi alle autorità di audit che spesso, nel quadro dei propri audit, non sono state in grado di verificare tutte le spese connesse ai FISM prima della chiusura. L’estensione dei lavori è stata dunque limitata ed è stato necessario eseguire ulteriori lavori dopo il 31 marzo 2017 per completare le restanti verifiche (paragrafi 28-31).

90

Il lavoro delle autorità di audit ha inoltre risentito di una limitazione al loro mandato di sottoporre ad audit i fondi di partecipazione che attuano strumenti finanziari gestiti dal Gruppo BEI. In questi casi, la maggior parte delle autorità di audit non ha svolto le proprie attività ad alcun livello e si è affidata unicamente al lavoro svolto dall’auditor esterno indipendente del Gruppo BEI, la cui estensione era limitata e che non poteva fornire alcuna garanzia sull’ammissibilità delle spese sostenute a titolo dello strumento finanziario (paragrafi 22-25).

91

Tale limitazione esisteva ancora all’inizio del periodo di programmazione 2014‑2020. Gli errori rilevati e le raccomandazioni formulate dalla Corte nell’ambito dei propri audit hanno condotto a modifiche normative, e tale situazione è stata in larga misura rettificata. L’estensione delle attività realizzate dall’auditor esterno è stata ampliata per fare in modo che quest’ultimo potesse fornire garanzie e il Gruppo BEI si è impegnato di propria volontà ad applicare le nuove norme nei casi non disciplinati dalla normativa (paragrafi 68-70).

92

In generale, le autorità di audit hanno eseguito i lavori necessari a verificare l’ammissibilità delle spese alla chiusura dei FISM, coprendo l’insieme della popolazione e affrontando le questioni pertinenti. Le principali debolezze rilevate dalla Corte sono le seguenti (paragrafi 32-40):

  • documentazione inadeguata del lavoro di audit;
  • svolgimento limitato di taluni controlli di ammissibilità in aree ad alto rischio quali lo status di PMI e gli appalti pubblici;
  • mancanza di coerenza nel livello di precisione del lavoro svolto, che ha obbligato la Commissione ad assicurare un seguito approfondito al fine di ottenere chiarimenti;
  • gli audit tematici non erano stati eseguiti sistematicamente o non eseguiti con l’approssimarsi o in corrispondenza della chiusura;
  • alcuni errori non sono stati rilevati, come dimostrano gli errori constatati dalla Commissione e dalla Corte.
93

Per il periodo 2014‑2020, disposizioni normative dettagliate e gli orientamenti della Commissione hanno ovviato ad alcune di queste debolezze. Per affrontare le restanti debolezze, un documento elaborato a fine 2019 da rappresentanti della Commissione e delle autorità di audit fornisce orientamenti sulle questioni legate alle documentazione degli audit e alla pista di audit, che riguardano anche gli audit degli strumenti finanziari (cfr. paragrafi 71-73).

La Commissione ha affrontato le questioni pertinenti e applicato le opportune rettifiche, tranne nel caso dell’errore maggiore

94

La Commissione ha esaminato in dettaglio tutti i pacchetti di chiusura e ha effettuato sistematicamente controlli supplementari intesi a verificare l’ammissibilità della spesa dei FISM (paragrafi 41-44). Da tale lavoro sono scaturite osservazioni formali mediante le quali è stato chiesto alle autorità responsabili dei programmi di fornire garanzie e chiarimenti o di eseguire lavori supplementari. Aree ad alto rischio, quale l’applicazione del corretto coefficiente moltiplicatore alle spese relative a fondi di garanzia, sono state oggetto di un monitoraggio approfondito e le opportune rettifiche sono state applicate (paragrafi 45-50).

95

In linea generale, la Commissione ha rilevato spese non ammissibili e ha dato seguito alle constatazioni delle Corte nelle proprie attività di chiusura. Tuttavia, ha respinto la constatazione più rilevante formulata dalla Corte in esito ad uno dei suoi audit. La Commissione ha considerato ammissibile un FISM per il quale quasi l’80 % del valore totale approvato dei prestiti era stato investito in imprese che non erano PMI, nonostante la normativa specificasse che per essere ammissibile uno strumento finanziario deve finanziare soprattutto delle PMI (paragrafo 51). Tale situazione ha meno probabilità di verificarsi nel periodo di programmazione 2014‑2020, poiché la normativa ha istituito strumenti finanziari dedicati esclusivamente al finanziamento delle PMI. L’ambito tematico degli strumenti finanziari è stato inoltre esteso per consentire il sostegno a imprese diverse dalle PMI (paragrafo 74).

L’affidabilità delle relazioni è migliorata nel corso degli anni, ma i dati presenti nella relazione di attuazione finale non erano definitivi e l’assenza di informazioni su due importanti indicatori ha inciso sulla completezza della valutazione

96

La relazione finale della Commissione per il periodo 2007‑2013 presenta i dati inseriti dalle autorità di gestione nel sistema per la presentazione di relazioni al 31 marzo 2017, come stabilito dalla normativa. Si trattava di dati preliminari che non avevano ancora fatto oggetto degli aggiustamenti e delle rettifiche risultanti dalle ulteriori attività relative alla chiusura, che si sono tradotti in una riduzione di 730 milioni di euro (ossia il 5 %) delle spese ammissibili connesse ai FISM. Sebbene tale approccio possa sembrare ragionevole, considerato che la relazione è destinata all’uso puntuale da parte dei vari portatori d’interesse che valutano la riuscita dei FISM, in assenza di un obbligo giuridico la Commissione non ha aggiornato la relazione in modo da fornire dati definitivi (paragrafi 52-56).

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La relazione finale ha rappresentato un miglioramento rispetto alle precedenti edizioni in termini di affidabilità dei dati. Ciò si deve agli sforzi profusi dalla Commissione nelle proprie linee guida sulla presentazione di relazioni e nel lavoro sulla qualità dei dati da essa svolto (paragrafi 5758). Tuttavia, come riconosciuto dalla Commissione nella relazione, persistono problemi riguardo all’affidabilità (paragrafi 59-60).

98

La Commissione ha fornito una valutazione positiva dell’attuazione dei FISM, citando vari risultati quali il tasso finale di esborso del 93 %, i costi medi di gestione restati al di sotto del massimale stabilito dalla normativa e gli 8,5 miliardi di euro di risorse ancora disponibili da riutilizzare (paragrafi 6162). Considerato il carattere limitato e non rappresentativo delle informazioni ottenute sulla capacità dei FISM di attrarre investimenti aggiuntivi e sul riutilizzo dei fondi nel corso del periodo, la Corte ritiene che la valutazione presenti una lacuna poiché questi due elementi figurano tra i principali vantaggi dell’utilizzo degli strumenti finanziari anziché delle sovvenzioni. Pertanto, la conclusione della Commissione, secondo la quale i risultati ottenuti suggeriscono che i FISM permettono di mobilitare risorse almeno due volte più consistenti delle risorse dei Fondi strutturali disponibili a titolo dei programmi, non è suffragata da sufficienti elementi probatori (paragrafi 6364).

99

Per il periodo 2014‑2020, notevoli miglioramenti sono stati apportati sotto il profilo della presentazione delle relazioni, che contengono informazioni più dettagliate sui costi e le commissioni di gestione, nonché analisi dell’effetto leva e del riutilizzo dei fondi nel corso del periodo. I restanti problemi di affidabilità dei dati hanno carattere relativamente minore e si stanno adottando misure per porvi rimedio. Tuttavia, poiché viene pubblicata nell’anno che segue la conclusione del periodo in questione, in virtù del modo in cui è concepita, la relazione conserva il suo carattere preliminare (paragrafi 80-82).

La presente relazione è stata adottata dalla Sezione II, presieduta da Iliana Ivanova, Membro della Corte dei conti europea, a Lussemburgo il 17 marzo 2021.

Per la Corte dei conti

Klaus-Heiner Lehne
Presidente

Allegati

Allegato I – Relazioni della Corte dei conti europea che sottolineano l’importanza del lavoro di verifica dei FISM alla chiusura

  1. Relazione annuale sull’esercizio 2015 – La Corte ha raccomandato alla Commissione (capitolo 6, Raccomandazione 5) di fare in modo che tutte le spese relative ai FISM per il periodo di programmazione 2007‑2013 fossero incluse con sufficiente anticipo nelle dichiarazioni di chiusura, per consentire alle autorità di audit di procedere ai controlli.
  2. Relazione annuale sull’esercizio 2016 – La Corte ha affermato che gli errori individuati nella relazione di attuazione della Commissione avevano l’effetto di gonfiare la performance e, se non corretti, avrebbero potuto artificialmente far aumentare l’importo dichiarato di spese ammissibili alla chiusura, specie nel caso dei fondi di garanzia. La Corte ha pertanto raccomandato alla Commissione di prestare particolare attenzione a tale aspetto in fase di chiusura dei programmi (paragrafi 6.25 e 6.41, Raccomandazione 1, lettera a)).
  3. Relazione annuale sull’esercizio 2017 – La Corte ha osservato che la Commissione aveva raccomandato alle autorità di audit di condurre audit «tematici» per gli strumenti finanziari per fornire garanzia alla chiusura che gli importi corrisposti ai destinatari finali fossero stati utilizzati come previsto. La Corte ha riscontrato che non tutte le autorità di audit avevano eseguito sistematicamente tali audit e quando l’avevano fatto, il lavoro svolto non era sempre sufficiente per individuare le irregolarità rilevanti (paragrafi 6.34 e 6.35).
  4. Relazione annuale sull’esercizio 2018 – La Corte ha affermato che, nonostante i notevoli sforzi compiuti dalla Commissione per migliorare la qualità dei dati, continuava a rilevare inesattezze nelle relazioni di attuazione nel quadro di uno degli audit condotti in quell’esercizio (paragrafo 6.35).
  5. Relazione speciale n. 02/201254 – In questa relazione speciale la Corte ha rilevato che solo al momento della chiusura la Commissione sarebbe stata in grado di regolarizzare le dotazioni eccessive dei fondi (paragrafo 56).
  6. Relazione speciale n. 19/201655 – In questa relazione speciale la Corte ha ribadito che è solo alla chiusura del PO che la Commissione può determinare la spesa totale ammissibile (riquadro 1, pag. 30).
  7. Relazione speciale n. 36/201656 – In questa relazione speciale la Corte ha stabilito che, in relazione in particolare ai FISM, esiste il rischio che alla chiusura vengano dichiarate spese non ammissibili, nonché rilevato che la Commissione ha anche visto in tale aspetto un’area di rischio ed ha emanato orientamenti per le autorità di audit (paragrafi 107, 113 e 141). La Corte ha raccomandato alla Commissione di far sì che gli Stati membri attuino procedure specifiche per verificare l’ammissibilità delle spese relative agli strumenti finanziari (Raccomandazione 7).
  8. Relazione speciale n. 17/201857 – In questa relazione speciale la Corte ha rilevato una serie di incongruenze e di inesattezze nei dati contenuti nella relazione di attuazione finale per i FISM del periodo di programmazione 2007‑2013. La Corte ha constatato che, poiché il processo di chiusura era ancora in corso, la Commissione avrebbe dovuto essere in grado di verificare l’attendibilità dei dati usati per la chiusura dei PO (paragrafo 72).

Acronimi e abbreviazioni

DG EMPL: direzione generale per l’Occupazione, gli affari sociali e l’inclusione

DG REGIO: direzione generale della Politica regionale e urbana

FESR: Fondo europeo di sviluppo regionale

FISM: strumenti finanziari soggetti a gestione concorrente (Financial instruments under shared management)

FSE: Fondo sociale europeo

PMI: piccola o media impresa

PO: programma operativo

Glossario

Autorità di audit: ente indipendente in uno Stato membro, preposto all’audit dei sistemi e degli interventi afferenti un programma di spesa dell’UE.

Autorità di certificazione: organismo incaricato da uno Stato membro di certificare l’esattezza e la conformità delle dichiarazioni di spesa e delle domande di pagamento.

Autorità di gestione: autorità (pubblica o privata) nazionale, regionale o locale, designata da uno Stato membro per gestire un programma finanziato dall’UE.

Chiusura: regolamento, sotto il profilo finanziario, di un programma o di un fondo dell’UE, effettuato tramite il pagamento del saldo dovuto a uno Stato membro o a un altro paese beneficiario, o il recupero di fondi dallo stesso.

Dichiarazione di affidabilità: dichiarazione pubblicata nella relazione annuale della Corte dei conti europea, in cui quest’ultima esprime un giudizio di audit sull’affidabilità dei conti dell’UE e sulla regolarità delle operazioni che ne sono alla base.

Fondo europeo di sviluppo regionale: fondo dell’UE che rafforza la coesione economica e sociale nell’Unione europea finanziando investimenti che riducono gli squilibri tra le regioni.

Fondo sociale europeo (FSE): fondo dell’UE finalizzato alla creazione di opportunità di istruzione e occupazione, nonché al miglioramento delle condizioni delle persone a rischio di povertà.

Gestione concorrente: modalità di esecuzione della spesa a valere sul bilancio dell’UE in cui la Commissione, a differenza di quanto avviene nella gestione diretta, delega l’esecuzione agli Stati membri, pur mantenendo la responsabilità finale.

Gruppo BEI: Banca europea per gli investimenti e Fondo europeo per gli investimenti.

Politica di coesione: la politica dell’UE, che mira a ridurre le disparità economiche e sociali tra le regioni e gli Stati membri promuovendo la creazione di posti di lavoro, la competitività delle imprese, la crescita economica, lo sviluppo sostenibile e la cooperazione transfrontaliera e interregionale.

Rapporto di controllo finale: parte del pacchetto di chiusura, presentato dalle autorità di audit alla chiusura.

Rapporto finale di esecuzione: parte del pacchetto di chiusura, presentato dalle autorità di gestione alla chiusura.

Regolamento recante disposizioni comuni: regolamento che stabilisce le norme applicabili a tutti i cinque Fondi strutturali e d’investimento europei.

Regolamento recante disposizioni generali: regolamento recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione per il periodo di programmazione 2007‑2013, sostituito, per il periodo successivo, dal regolamento recante disposizioni comuni.

Strumento finanziario: sostegno finanziario, a valere sul bilancio dell’UE, sotto forma di investimenti azionari o quasi-azionari, prestiti o garanzie, o altri strumenti di condivisione del rischio.

Risposte della Commissione

Sintesi

I

Gli strumenti finanziari svolgono un ruolo importante nella realizzazione degli obiettivi della politica di coesione. Nel periodo 2007-2013 questo insieme di strumenti è stato attuato in quasi tutti gli Stati membri. Sono stati tratti molti insegnamenti importanti nel corso dell'attuazione e della chiusura dei programmi comprendenti strumenti finanziari. Al fine di agevolare una maggiore diffusione degli strumenti finanziari, nel periodo 2014-2020 il quadro normativo è stato notevolmente migliorato e sono state fornite disposizioni chiare e una maggiore certezza del diritto per gli Stati membri. Sia gli Stati membri sia la Commissione adottano le misure necessarie per ottenere garanzie che le spese siano verificate e che siano legittime e regolari durante l'attuazione del programma e alla chiusura. Anche gli obblighi di comunicazione delle informazioni sono migliorati grazie ad un ambito dei dati più ampio e a seguito delle azioni intraprese per aiutare gli Stati membri a presentare dati più accurati e affidabili. La Commissione continua a lavorare sulla metodologia di audit tenendo conto dell'esperienza degli audit effettuati sugli strumenti finanziari nei programmi 2014-2020. L'importanza della verifica da parte delle autorità di audit alla chiusura è anche sottolineata nei prossimi orientamenti relativi alla chiusura. Di conseguenza ci aspettiamo che il quadro normativo, così come la metodologia di audit e gli orientamenti sulla chiusura, costituiscano una base adeguata delle garanzie di affidabilità necessarie per chiudere i programmi 2014-2020.

V

Mentre il sostegno alle PMI è importante, come ribadito nella nostra risposta al capitolo 6 della relazione annuale della Corte dei conti europea sull'esercizio 2017, l'articolo 44 del regolamento (CE) n. 1083/2006 non preclude la concessione di prestiti anche alle grandi imprese se tutte le altre condizioni sono soddisfatte. Poiché in tale disposizione non è menzionato alcun livello minimo di finanziamento alle PMI, il termine "soprattutto" potrebbe essere interpretato anche come riferito al numero di prestiti individuali (e non necessariamente agli importi).

IX

Anche se i dati sull'effetto leva e sul riutilizzo dei fondi nel corso del periodo (effetto di rotazione) non sono stati forniti per tutti gli strumenti finanziari soggetti a gestione concorrente (financial instruments under shared management, FISM), la Commissione ha pubblicato la relazione finale in linea con la base giuridica e la raccolta di tali informazioni nella nuova generazione di strumenti finanziari consentirà, in futuro, di ampliare l'ambito della comunicazione delle informazioni.

X

Primo trattino: la Commissione accetta la raccomandazione. La Commissione aggiornerà la metodologia di audit per i FISM, che verrà condivisa con le autorità di audit e di gestione.

Secondo trattino: la Commissione accetta la raccomandazione. La Commissione aggiornerà la metodologia di audit per i FISM, rafforzando gli aspetti inerenti alla chiusura, e la condividerà con le autorità di audit e di gestione. Inoltre gli aspetti specifici inerenti all'audit sulla chiusura dei FISM sono trattati nel progetto di orientamenti sulla chiusura.

Osservazioni

08

I servizi di audit della Commissione hanno sviluppato una metodologia di audit per gli strumenti finanziari ed eseguito audit sulla creazione e sull'attuazione degli strumenti finanziari. Inoltre le autorità di audit hanno anche effettuato audit dei sistemi e audit delle operazioni sui FISM, principalmente alla chiusura.

21

Al momento della decisione di investimento è opportuno che gli organismi che attuano i FISM verifichino l'ammissibilità dei destinatari finali in linea con gli accordi di finanziamento firmati.

Sulla base dei propri risultati dell'audit, delle costatazioni della Corte dei conti europea e dell'esperienza degli audit nazionali, la Commissione ha discusso la questione di come e quando valutare lo status di PMI di un beneficiario o destinatario finale con le autorità di audit in una riunione tecnica avvenuta nel 2019 (6 dicembre 2019). La Commissione ha fornito alle autorità di audit informazioni su come valutare lo status di PMI, compreso uno strumento di autovalutazione. Lo strumento di autovalutazione può essere utilizzato dai destinatari finali quando dichiarano il loro status nella domanda di prestito o di investimenti azionari.

24

Le restrizioni relative all'accesso alle informazioni detenute dal Gruppo BEI imposte alle autorità di audit non hanno impedito loro di svolgere il proprio lavoro di audit o di verificare l'ammissibilità delle spese erogate dallo strumento finanziario. La Commissione osserva che audit di questo tipo sono stati effettuati in Bulgaria e Lituania.

26

La Commissione ha agito conformemente alle raccomandazioni del Consiglio europeo del dicembre 2014 ed entro il margine offerto dal quadro normativo esistente rispetto al periodo di ammissibilità.

28

Risposta comune della Commissione ai paragrafi da 28 a 31.

Le autorità di audit hanno eseguito ulteriori lavori dopo il 31 marzo 2017 al fine di ottenere le garanzie necessarie per la chiusura dei programmi.

37

Per quanto riguarda l'osservazione della Corte dei conti sul lavoro delle singole autorità, considerato insufficiente, si veda la risposta della Commissione al riquadro 3.

50

Alla data di pubblicazione della presente relazione la Commissione sta ancora lavorando alla chiusura dei rimanenti programmi comprendenti FISM. L'importo delle rettifiche indicato dalla Corte dei conti europea può ancora essere rivisto sulla base di informazioni aggiuntive ottenute dagli Stati membri.

Riquadro 3 - Come ribadito nella nostra risposta al capitolo 6 della relazione annuale della Corte dei conti europea sull'esercizio 2017, l'articolo 44 del regolamento (CE) n. 1083/2006 non preclude la concessione di prestiti anche alle grandi imprese se tutte le altre condizioni sono soddisfatte. Poiché in tale disposizione non è menzionato alcun livello minimo di finanziamento alle PMI, il termine "soprattutto" potrebbe essere interpretato anche come riferito al numero di prestiti individuali (e non necessariamente agli importi).

63

Primo trattino: le informazioni sono state ricavate dai dati relativi agli strumenti che riportavano l'informazione in esame e per i quali la Commissione ha potuto effettuare il calcolo e trarre delle conclusioni. Per questo abbiamo dichiarato che "i risultati suggeriscono", ma non sono rappresentativi, dato che non erano molti gli strumenti finanziari per i quali sono state riportate tali informazioni utilizzabili, poiché ciò non era richiesto dal quadro normativo applicabile al periodo di programmazione 2007-2013.

64

La sintesi dei dati ha fornito le informazioni sulla base del quadro giuridico applicabile per il 2007-2013. Grazie agli elementi indicati dalla Corte dei conti europea nelle sue relazioni nel corso degli anni, gli obblighi giuridici relativi alle segnalazioni sui FISM per il periodo di programmazione 2014-2020 sono notevolmente migliorate.

66

La Commissione aggiornerà la metodologia di audit per i FISM, che verrà condivisa sia con le autorità di audit (tramite riunioni tecniche) sia con le autorità di gestione (tramite l'EGESIF).

67

Conformemente all'articolo 137 del regolamento (UE) n. 1303/2013, i conti dei programmi si basano sugli importi dichiarati alla Commissione, compresi gli anticipi erogati agli strumenti finanziari. Le autorità di audit forniscono i tassi di errore residuo basati sulle spese incluse nei conti. Per dare un seguito costruttivo alla raccomandazione della Corte dei conti del 2016, le autorità di audit hanno accettato di fornire alla Commissione ulteriori informazioni dettagliate che le consentano di calcolare nelle relazioni annuali di attività i tassi di errore residuo escludendo l'impatto degli anticipi versati agli strumenti finanziari, come riconosciuto anche nella relazione annuale della Corte dei conti europea sull'esercizio 2019.

Gli orientamenti già forniti alle autorità di audit sulla gestione degli anticipi mediante la metodologia di audit elaborata nel 2019 sono in corso di ulteriore aggiornamento e saranno condivisi nel 2021.

76

L'approccio relativo all'accettazione annuale dei conti è concepito per anticipare la verifica dell'ammissibilità delle spese (nonostante i pagamenti anticipati) iscritte nei conti annuali presentati durante tutto il periodo di attuazione, mentre una parte dell'ultimo anticipo per gli strumenti finanziari dovrà essere sottoposto ad audit in riferimento alla sua attuazione, alla chiusura.

Secondo l'interpretazione della Commissione la data di presentazione dei documenti di chiusura è prevista dall'articolo 138 del regolamento sulle disposizioni comuni (RDC), ossia il 15 febbraio 2025 (fino al 1º marzo 2025 su richiesta di uno Stato membro), che corrisponde all'ultimo esercizio di bilancio del periodo di programmazione (2023-2024). Il contenuto dei documenti di chiusura richiesti a norma del regolamento, assieme alla relazione di attuazione finale, è lo stesso di qualsiasi esercizio di bilancio. Alcune specificità relative all'ultimo esercizio contabile saranno chiarite negli orientamenti sulla chiusura che saranno pubblicati nel 2021, comprese le disposizioni relative alle garanzie di affidabilità degli importi finali delle spese ammissibili dichiarate alla chiusura per gli strumenti finanziari e una richiesta di ulteriori segnalazioni da parte delle autorità di audit.

77

Nel progetto di orientamenti sulla chiusura per il periodo 2014-2020, la sezione "Parere di audit e rapporto di controllo" contiene disposizioni relative alle garanzie di affidabilità degli importi finali dichiarati come spese ammissibili alla chiusura per gli strumenti finanziari, compresa una richiesta di ulteriori segnalazioni da parte delle autorità di audit. Il progetto di orientamenti è stato presentato il 20 ottobre 2020 agli Stati membri e sarà adottato come decisione della Commissione nel 2021.

Inoltre la metodologia di audit degli strumenti finanziari è attualmente in fase di aggiornamento per fornire ulteriori chiarimenti in merito alle garanzie relative alla spesa per gli strumenti finanziari alla chiusura.

78

Le aspettative riguardanti le verifiche e il controllo degli strumenti finanziari, anche alla chiusura, sono descritte nella metodologia di audit degli strumenti finanziari e negli orientamenti sulla chiusura che saranno adottati come decisione della Commissione nel 2021.

82

Lo scopo delle sintesi dei dati non è quello di confermare l'ammissibilità delle spese, che dovrebbe rimanere un processo separato.

Conclusioni e raccomandazioni

83

Per quanto riguarda l'ultima frase dell'osservazione, come ribadito nella nostra risposta al capitolo 6 della relazione annuale della Corte dei conti europea sull'esercizio 2017, l'articolo 44 del regolamento (CE) n. 1083/2006 non preclude la concessione di prestiti anche alle grandi imprese, se tutte le altre condizioni sono soddisfatte. Poiché in tale disposizione non è menzionato alcun livello minimo di finanziamento alle PMI, il termine "soprattutto" potrebbe essere interpretato anche come riferito al numero di prestiti individuali (e non necessariamente agli importi).

85

Al momento della decisione di investimento è opportuno che gli organismi che attuano i FISM verifichino l'ammissibilità dei destinatari finali in linea con gli accordi di finanziamento firmati.

Sulla base dei propri risultati dell'audit, delle costatazioni della Corte dei conti europea e dell'esperienza degli audit nazionali, la Commissione ha discusso la questione di come e quando valutare lo status di PMI di un beneficiario o destinatario finale con le autorità di audit in una riunione tecnica avvenuta nel 2019 (6 dicembre 2019). La Commissione ha fornito alle autorità di audit informazioni su come valutare lo status di PMI, compreso uno strumento di autovalutazione. Lo strumento di autovalutazione può essere utilizzato dai destinatari finali quando dichiarano il loro status nella domanda di prestito o di investimenti azionari.

86

Conformemente all'articolo 137 del regolamento (UE) n. 1303/2013, i conti dei programmi si basano sugli importi dichiarati alla Commissione, compresi gli anticipi erogati agli strumenti finanziari. Le autorità di audit forniscono i tassi di errore residuo basati sulle spese incluse nei conti. Per dare un seguito costruttivo alla raccomandazione della Corte dei conti del 2016, le autorità di audit hanno accettato di fornire alla Commissione ulteriori informazioni dettagliate che le consentano di calcolare nelle relazioni annuali di attività i tassi di errore residuo escludendo l'impatto degli anticipi agli strumenti finanziari, come riconosciuto anche nella relazione annuale della Corte dei conti europea sull'esercizio 2019.

Gli orientamenti già forniti alle autorità di audit sulla gestione degli anticipi mediante la metodologia di audit elaborata nel 2019 sono in corso di ulteriore aggiornamento e saranno condivisi nel 2021.

87

Il RDC fornisce una base sufficiente per il ruolo che spetta a ciascun soggetto negli Stati membri e alla Commissione nel processo di chiusura. Secondo l'interpretazione della Commissione la data di presentazione dei documenti di chiusura è prevista dall'articolo 138 del RDC, ossia il 15 febbraio 2025 (fino al 1º marzo 2025 su richiesta di uno Stato membro), che corrisponde all'ultimo esercizio di bilancio del periodo di programmazione (2023-2024). Il contenuto dei documenti di chiusura richiesti a norma del regolamento, assieme alla relazione di attuazione finale, è lo stesso di qualsiasi esercizio di bilancio. Alcune specificità relative all'ultimo esercizio contabile saranno chiarite negli orientamenti sulla chiusura che saranno pubblicati nel 2021, comprese le disposizioni relative alle garanzie di affidabilità degli importi finali delle spese ammissibili dichiarate alla chiusura per gli strumenti finanziari e una richiesta di ulteriori segnalazioni da parte delle autorità di audit.

Raccomandazione 1 – Fornire orientamenti indirizzati alle aree di rischio identificate negli audit della Commissione e della Corte

La Commissione accetta la raccomandazione.

La Commissione aggiornerà la metodologia di audit per i FISM, che verrà condivisa con le autorità di audit e di gestione.

Raccomandazione 2 – Completare i necessari orientamenti circa il ruolo e le responsabilità delle autorità di audit nella valutazione dell'ammissibilità delle spese degli strumenti finanziari alla chiusura

La Commissione accetta la raccomandazione.

La Commissione aggiornerà la metodologia di audit per i FISM, rafforzando gli aspetti inerenti alla chiusura, e la condividerà con le autorità di audit e di gestione. Inoltre gli aspetti specifici inerenti all'audit sulla chiusura dei FISM sono trattati nel progetto di orientamenti sulla chiusura che sarà pubblicato nel 2021.

95

Come ribadito nella nostra risposta al capitolo 6 della relazione annuale della Corte dei conti europea sull'esercizio 2017, l'articolo 44 del regolamento (CE) n. 1083/2006 non preclude la concessione di prestiti anche alle grandi imprese se tutte le altre condizioni sono soddisfatte. Poiché in tale disposizione non è menzionato alcun livello minimo di finanziamento alle PMI, il termine "soprattutto" potrebbe essere interpretato anche come riferito al numero di prestiti individuali (e non necessariamente agli importi).

Équipe di audit

Le relazioni speciali della Corte dei conti europea illustrano le risultanze degli audit espletati su politiche e programmi dell’UE o su temi relativi alla gestione concernenti specifici settori di bilancio. La Corte seleziona e pianifica detti incarichi di audit in modo da massimizzarne l’impatto, tenendo conto dei rischi per la performance o la conformità, del livello delle entrate o delle spese, dei futuri sviluppi e dell’interesse pubblico e politico.

Il presente controllo di gestione è stato espletato dalla Sezione di audit II – presieduta da Iliana Ivanova, Membro della Corte – specializzata nei settori di spesa riguardanti gli investimenti a favore della coesione, della crescita e dell’inclusione. L’audit è stato diretto da Ladislav Balko, Membro della Corte, coadiuvato da: Branislav Urbanič, capo di Gabinetto; Juan Ignacio González Bastero, primo manager; Viorel Cirje, capoincarico; Adrian Rosca e Borja Martín Simón, auditor.

Note

1 Salvo ove diversamente specificato, nella presente relazione il termine si riferisce esclusivamente agli strumenti finanziari soggetti a gestione concorrente del FESR e dell’FSE per il periodo di programmazione 2007‑2013.

2 Tutti gli Stati membri eccetto Croazia, Irlanda e Lussemburgo.

3 Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell’11 luglio 2006 (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25).

4 Articolo 78 bis del regolamento (CE) n. 1083/2006.

5 Salvo ove diversamente specificato, nella presente relazione il termine si riferisce esclusivamente alla chiusura dei programmi operativi per il periodo di programmazione 2007‑2013.

6 Articolo 78, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1083/2006.

7 Cfr. paragrafo 4.36 della relazione annuale della Corte dei conti europea sull’esercizio 2010.

8 1) La domanda di pagamento del saldo finale e una dichiarazione di spesa, ai sensi degli articoli 61, 78 e 89 del regolamento (CE) n. 1083/2006; 2) il rapporto finale di esecuzione del programma, ai sensi dell’articolo 67 del regolamento (CE) n. 1083/2006; 3) la dichiarazione di chiusura, accompagnata da un rapporto di controllo finale, ai sensi dell’articolo 62 del regolamento (CE) n. 1083/2006.

9 Relazione speciale n. 19/2016 della Corte dei conti europea.

10 Relazione speciale n. 36/2016 della Corte dei conti europea.

11 Articoli 44 e 45 del regolamento (CE) n. 1083/2006 e articoli da 43 a 46 del regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione, dell’8 dicembre 2006 (GU L 371 del 27.12.2006, pag. 1).

12 Nella presente relazione, per autorità responsabili dei programmi si intendono le tre autorità degli Stati membri elencate al precedente paragrafo 06. Può trattarsi di autorità nazionali, regionali o locali.

13 Decisione della Commissione C(2015) 2771 final, del 30 aprile 2015.

14 Detti rapporti sono due componenti essenziali del pacchetto di chiusura. Decisione della Commissione C(2015) 2771 final, del 30 aprile 2015, paragrafi 5.2, 5.3 e allegato VI.

15 Decisione della Commissione C(2015) 2771 final, del 30 aprile 2015, allegato VI.

16 Documento di domande e risposte della Commissione intitolato “Q&A on the 2007‑2013 programmes closure”.

17 Ne sono esempi le riunioni tecniche tenute con le autorità di audit: 1) Incontro del gruppo degli omologhi, settembre 2015, incentrato sulla chiusura dei FISM e 2) incontro del gruppo degli omologhi, settembre 2016.

18 Articolo 62 del regolamento (CE) n. 1083/2006.

19 Analisi della Corte dei conti europea della relazione finale di sintesi dei dati al 31 marzo 2017 (chiusura) stilata dalla Commissione.

20 Relazione annuale della Corte dei conti europea sull’esercizio finanziario 2014, paragrafo 6.67; relazione annuale della Corte dei conti europea sull’esercizio finanziario 2015, paragrafo 6.63.

21 Un’AUP è una procedura concordata da un ente e un soggetto terzo per produrre constatazioni di fatto sulle informazioni finanziarie o sui processi operativi (ISRS 4400). Cfr. anche allegato della RAA 2017 della DG REGIO, pag. 75.

22 Decisione della Commissione C(2015) 2771 final, del 30 aprile 2015, paragrafo 3.6. La Corte ha riferito in merito nella relazione annuale sull’esercizio 2014, paragrafo 6.52 e nella relazione annuale sull’esercizio 2015, paragrafo 6.45.

23 Relazione speciale n. 19/2016 della Corte dei conti europea, paragrafi 42-44. L’importo deriva dal calcolo effettuato dalla Corte sulla base delle relazioni di sintesi dei dati al 31 dicembre 2015 e al 31 marzo 2017 stilate dalla Commissione.

24 Relazioni di sintesi dei dati al 31 dicembre 2015 e al 31 marzo 2017 stilate dalla Commissione.

25 Decisione della Commissione C(2015) 2771 final, del 30 aprile 2015, allegato I, paragrafo 4.2 e allegato VI, paragrafo 11. Cfr. anche le risposte della Commissione alle preoccupazioni espresse dagli Stati membri in merito alla questione nel documento di domande e risposte della Commissione intitolato “Q&A on the 2007‑2013 programmes closure”, domande 88, 93, 98, 99.

26 Relazione annuale della Corte dei conti europea sull’esercizio finanziario 2017, paragrafi 6.44-6.50 e relazione annuale della Corte dei conti europea sull’esercizio finanziario 2018, paragrafi 6.41-6.50.

27 Cfr. anche relazione annuale della Corte sull’esercizio 2018, paragrafi 6.46-6.48.

28 Un audit tematico consiste nell’audit di un importante requisito o di un settore di spesa specifico in cui il rischio è considerato sistemico. Gli audit tematici integrano i normali audit dei sistemi.

29 Relazione annuale della Corte dei conti europea sull’esercizio 2017, paragrafo 6.35.

30 Relazione annuale di attività 2017 della DG REGIO, paragrafo A.2.3 e relazione annuale di attività 2017 della DG EMPL, paragrafo A.2.

31 Cfr. allegato I.

32 Relazione annuale della Corte dei conti europea sull’esercizio 2016, capitolo 6, Raccomandazione 1.

33 Regolamento (UE) n. 1310/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 337 del 20.12.2011).

34 Documento della Commissione intitolato “Summary of data on the progress made in financing and implementing financial instruments reported by the managing authorities in accordance with Article 67(2)(j) of Regulation (EC) No 1083/2006: Programming period 2007‑2013, Situation as at 31 March 2017 (at closure)”, (documento EGESIF 17-0014-00, del 20.9.2017).

35 Articolo 67 del regolamento (CE) n. 1083/2006.

36 1) DG REGIO, “Financial Instruments for enterprise support – Ex post evaluation of Cohesion Policy programmes 2007‑2013”, febbraio 2016, e 2) relazione speciale n. 19/2016 della Corte dei conti europea “L’esecuzione del bilancio UE tramite gli strumenti finanziari: insegnamenti utili del periodo di programmazione 2007‑2013”.

37 Nelle relazioni annuali sugli esercizi 2014, 2015 e 2016, ai paragrafi 6.51, 6.43 e 6.25 rispettivamente, la Corte ha segnalato inesattezze nell’informativa riguardanti cinque dei sette FISM esaminati, quattro dei sette FISM esaminati e quattro dei 12 FISM esaminati.

38 Relazioni annuali di attività della DG REGIO per il 2018 e 2019 (allegati 10F e 10H rispettivamente).

39 Relazione annuale della Corte dei conti europea sull’esercizio 2016, capitolo 6, Raccomandazione 2, lettera a).

40 Relazione annuale della Corte dei conti europea sull’esercizio 2017, capitolo 6, Raccomandazione 1.

41 Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

42 In linea con il principio ISAE 3000 International Standard on Assurance Engagements (ISAE) 3000 Revised, “Assurance Engagements other than Audits or Reviews of Historical Financial Information”, Federazione internazionale degli esperti contabili, 2013.

43 Articolo 40 del regolamento (UE) n. 1303/2013, quale modificato dal regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (il “regolamento omnibus”) (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1) e regolamento di esecuzione (UE) 2019/1140 della Commissione, del 3 luglio 2019 (GU L 180 del 4.7.2019, pag. 15).

44 Relazione annuale della Corte dei conti europea sull’esercizio 2018, paragrafo 6.38.

45 Linee guida per gli Stati membri (EGESIF 15-0002-04 del 19.12.2018) e linee guida degli Stati membri sull’audit dei conti (EGESIF 15-0016-02 del 5.2.2016).

46 Relazione annuale della Corte dei conti europea sull’esercizio 2018, paragrafi 6.68-6.70.

47 Articoli 50 e 141 del regolamento (UE) n. 1303/2013.

48 Articolo 138 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e articolo 63, paragrafo 7, del regolamento finanziario.

49 Articolo 139, paragrafo 5, e articolo 145, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013.

50 Articolo 41, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013.

51 Articolo 62 del regolamento (CE) n. 1083/2006.

52 Relazione annuale della Corte dei conti europea sull’esercizio 2018, capitolo 6, Raccomandazione 6.3.

53 Articolo 46 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione, del 28 luglio 2014 (GU L 223 del 29.7.2014, pag. 7).

54 Relazione speciale n. 02/2012 “Strumenti finanziari per le PMI cofinanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale”.

55 Relazione speciale n. 19/2016 “L’esecuzione del bilancio UE tramite gli strumenti finanziari: insegnamenti utili del periodo di programmazione 2007‑2013”.

56 Relazione speciale n. 36/2016 “Una valutazione delle modalità di chiusura dei programmi di coesione e di sviluppo rurale per il periodo 2007‑2013”.

57 Relazione speciale n. 17/2018 “La Commissione e gli Stati membri, con le azioni degli ultimi anni dei programmi del 2007‑2013, hanno affrontato il problema del basso tasso di assorbimento dei fondi, senza però prestare sufficiente attenzione ai risultati”.

Cronologia

Evento Data
Adozione del piano di indagine (APM)/Inizio dell’audit 1.7.2020
Trasmissione ufficiale del progetto di relazione alla Commissione
(o ad altra entità sottoposta ad audit)
29.1.2021
Adozione della relazione finale dopo la procedura in contraddittorio 17.3.2021
Ricezione, in tutte le lingue, delle risposte ufficiali della Commissione (o di altra entità sottoposta ad audit) 26.3.2021

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