Relazione speciale
n.20 2017

Gli strumenti, finanziati dall’UE, di garanzia dei prestiti: sono stati ottenuti risultati positivi, ma sono necessari una migliore selezione dei beneficiari ed un miglior coordinamento con i dispositivi nazionali

Riguardo alla relazione: La Corte ha appurato se le garanzie sui prestiti finanziate dall’UE abbiano sostenuto la crescita e l’innovazione delle imprese più piccole consentendo loro di accedere al credito. La Corte ha constatato che lo strumento di garanzia per i prestiti (Loan Guarantee Facility) ha aiutato le imprese beneficiarie a crescere di più in termini di patrimonio complessivo, fatturato, numero di dipendenti e produttività. Lo strumento di garanzia per le PMI denominato InnovFin, invece, non è riuscito a concentrare il sostegno sulle imprese che svolgono attività d’innovazione con un forte potenziale d’eccellenza. Inoltre, per entrambi gli strumenti, molte imprese non avevano in realtà bisogno di una garanzia. Sebbene le attività di valutazione siano migliorate, permangono numerose debolezze. La Corte rivolge alla Commissione europea una serie di raccomandazioni volte a migliorare l’indirizzamento degli strumenti di garanzia verso imprese vitali non aventi accesso al credito e verso imprese maggiormente innovative. La Corte sottolinea inoltre l’importanza del rapporto tra efficacia e costi, dato che strumenti simili esistono già negli Stati membri.

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Sintesi

Le garanzie sui prestiti per le piccole e medie imprese

I

Per quasi 20 anni, fornendo garanzie sui prestiti l’UE ha aiutato le piccole e medie imprese europee a finanziarsi mediante ricorso al credito. Le garanzie vengono fornite ad intermediari finanziari, che ci si attende aumentino la concessione di prestiti a imprese vitali che altrimenti andrebbero incontro a difficoltà nell’ottenere prestiti. Per aiutare dette imprese, l’UE fornisce fondi a due strumenti di garanzia gestiti a livello centrale e, nell’ambito della politica di coesione, co-finanzia strumenti simili posti in essere dalle autorità nazionali o regionali. In aggiunta, gli Stati membri dispongono di propri strumenti di garanzia finanziati a livello nazionale o regionale.

Modalità di svolgimento dell’audit della Corte

II

L’audit è stato incentrato sui due strumenti gestiti a livello centrale attualmente operanti: lo strumento di garanzia per le PMI denominato InnovFin per le imprese orientate alla ricerca e all’innovazione (di seguito: “strumento di garanzia InnovFin”) e lo strumento di garanzia dei prestiti. Tra il 2014 e il 2020, il bilancio dell’UE dovrebbe fornire 1,78 miliardi di euro (e fino a 3,13 miliardi di euro includendo il contributo aggiuntivo del Fondo europeo per gli investimenti strategici) a copertura delle perdite potenziali su prestiti e dei costi d’esercizio di questi strumenti la cui gestione è stata delegata al Fondo europeo per gli investimenti.

III

La Corte ha appurato se le garanzie sui prestiti finanziate dall’UE avessero sostenuto la crescita e l’innovazione delle imprese più piccole consentendo loro di accedere ai finanziamenti.

IV

Gli auditor della Corte hanno visitato intermediari finanziari dello strumento di garanzia dei prestiti (in Repubblica Ceca, Romania e Regno Unito) e dello strumento di garanzia InnovFin (in Germania e Svezia), nonché banche commerciali e organismi governativi in Grecia. Hanno inoltre analizzato un campione, estratto su base casuale, di 50 prestiti garantiti dai due strumenti ed hanno avuto colloqui telefonici con un campione di 46 imprese beneficiarie dello strumento di garanzia InnovFin.

Cosa è stato riscontrato

V

Rispetto al passato, gli strumenti di garanzia hanno iniziato ad operare velocemente. I fondi UE disponibili sono aumentati considerevolmente, ma la valutazione delle esigenze di mercato effettuata non ha riguardato tutti gli strumenti e non ha indicato in che modo essi dovrebbero rispondere a tali esigenze; la Commissione, fino ad ora, ha fornito solo limitate prove dell’efficacia dei precedenti strumenti di garanzia dei prestiti. Sebbene i meccanismi di valutazione per gli strumenti attuali siano migliorati, permangono numerose debolezze, quali la mancanza di dati per la valutazione dell’effetto sull’attività innovativa, e la limitatezza d’estensione del controllo dei dispositivi tramite ricerca universitaria. Inoltre, la Commissione disponeva di limitati elementi probatori all’atto di prender parte al processo di negoziazione delle commissioni con il Fondo europeo per gli investimenti.

VI

La principale finalità dello strumento di garanzia dei prestiti e degli strumenti precedenti è stata di stimolare la crescita. Prove econometriche dimostrano che le garanzie sui prestiti hanno ottenuto quanto previsto: hanno aiutato le imprese beneficiarie a crescere di più in termini di patrimonio complessivo, vendite, numero di dipendenti e produttività. Gli effetti sono stati maggiori per le imprese che avrebbero potenzialmente avuto difficoltà a ottenere un prestito senza la garanzia. Ciò ha importanti ripercussioni per la selezione dei beneficiari nell’ambito dei dispositivi.

VII

Tuttavia, sia per gli strumenti attuali che per quelli precedenti, gli auditor della Corte hanno rilevato che una notevole percentuale delle imprese beneficiarie incluse nel campione della Corte non avrebbe avuto difficoltà ad accedere al credito e non aveva pertanto bisogno di un prestito garantito. La concessione di prestiti ad imprese che avevano accesso al credito è stata particolarmente elevata presso gli intermediari finanziari privati nell’ambito dello strumento di garanzia InnovFin. Le imprese aventi accesso al credito beneficiano anche della garanzia, ad esempio sotto forma di un tasso d’interesse più basso. Ma la riduzione del tasso di interesse è limitata e ha un costo. Per di più, sostenendo imprese che hanno accesso a prestiti rimborsabili a tassi di mercato, gli strumenti finanziati dall’UE rischiano di entrare in concorrenza con il settore privato.

VIII

Lo strumento di garanzia InnovFin è inteso concentrarsi su imprese che fanno ricerca e innovazione con un forte potenziale d’eccellenza. Tuttavia, due terzi delle imprese incluse nel campione della Corte hanno effettuato unicamente un normale sviluppo di prodotti o processi oppure non hanno introdotto nessuna innovazione. Ancora una volta, è stata osservata una netta demarcazione tra intermediari privati e intermediari pubblici: questi ultimi riescono molto meglio a concentrarsi sulle imprese in settori ad alta intensità di conoscenze, in altre parole quelle che più verosimilmente innoveranno. Si tratta di un ambito in cui l’Europa è rimasta indietro.

Raccomandazioni della Corte

IX

La Corte formula una serie di raccomandazioni per migliorare l’indirizzamento degli strumenti verso imprese vitali non aventi accesso al credito. Nel caso dello strumento di garanzia InnovFin, dette imprese dovrebbero essere maggiormente innovative.

X

Poiché vi sono vari strumenti di garanzia finanziati dall’UE e dato che essi sono cresciuti in dimensione, la Corte raccomanda che la Commissione effettui una valutazione dell’efficacia degli strumenti di garanzia precedenti ed attuali, nonché una valutazione ex ante dei possibili strumenti che dovrebbero prenderne il posto, anche mediante un’analisi approfondita ed esaustiva delle esigenze di mercato e dell’efficacia in rapporto ai costi. Detta valutazione dovrebbe inoltre determinare come gli strumenti gestiti a livello centrale possono meglio rispondere alle esigenze di mercato assicurando un coordinamento con strumenti finanziati a livello nazionale/regionale e cofinanziati tramite i Fondi strutturali dell’UE, nonché con analoghi strumenti finanziati esclusivamente da autorità nazionali/regionali.

XI

La Corte raccomanda inoltre che la Commissione migliori il suo sistema di valutazione.

Introduzione

Strumenti volti a migliorare l’accesso al credito per le imprese più piccole

01

Le piccole e medie imprese1 (“PMI”, di seguito denominate anche “imprese più piccole”) sono spesso lodate come importante forza trainante della crescita, dell’innovazione e della competitività europee, nonché come fattore cruciale di integrazione sociale. Tuttavia, secondo alcuni le banche e i mercati finanziari non soddisfano in modo sufficiente le esigenze finanziarie delle imprese più piccole, limitandone così gli investimenti e la crescita. La principale logica alla base delle garanzie sui prestiti è la necessità di risolvere tale situazione inducendo i prestatori ad offrire maggiori quantità di crediti a migliori condizioni. Fornendo una garanzia, un terzo si impegna a pagare, in toto o in parte, quanto dovuto da un mutuatario nel caso in cui quest’ultimo non sia in condizione di ripagare il proprio debito da solo.

02

La Commissione europea ritiene che gli strumenti finanziari, che consistono in primo luogo di prestiti e garanzie, siano “un modo intelligente per finanziare l’economia reale e rilanciare la crescita e l’occupazione”2. Gli strumenti finanziari vengono quindi impiegati in diverse parti del bilancio UE:

  1. gli strumenti finanziari gestiti a livello centrale sono finanziati a valere su vari settori di bilancio, quali ricerca, imprese e industria, istruzione e cultura. La Commissione è direttamente implicata nella concezione e nello sviluppo di questi strumenti, della loro strategia d’investimento e del rispettivo contributo UE. La decisione di istituire questi strumenti è adottata dalle autorità di bilancio (Parlamento europeo e Consiglio) sulla base di una proposta della Commissione;
  2. gli strumenti finanziari soggetti a gestione concorrente3, utilizzati nell’ambito della politica di coesione, sono finanziati principalmente a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale e, in misura minore, del Fondo sociale europeo (di seguito chiamati “Fondi strutturali”), del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca. Per il periodo di programmazione 2014-2020, gli strumenti finanziari possono essere finanziati anche a valere sul Fondo di coesione. Ciascuno strumento deve essere attuato nel quadro di un programma operativo gestito da un’autorità di gestione. Spetta all’autorità di gestione concepire lo strumento finanziario e decidere in merito alla sua dimensione finanziaria.
03

Nel periodo 2014-2020, i due principali strumenti gestiti a livello centrale usati dalla Commissione per sostenere il finanziamento tramite ricorso al credito delle imprese europee più piccole sono:

  1. lo strumento di garanzia dei prestiti nell’ambito del “Programma per la competitività delle imprese e le piccole e le medie imprese”4; e
  2. lo strumento di garanzia per le PMI denominato InnovFin, istituito nell’ambito del programma Orizzonte 20205.
04

Gli obiettivi strategici dei due strumenti differiscono. Lo strumento di garanzia dei prestiti mira a sostenere le imprese più piccole che hanno difficoltà a finanziarsi tramite ricorso al credito a causa di un elevato rischio percepito o della mancanza di una sufficiente garanzia (collateral)6 disponibile. Lo strumento di garanzia InnovFin mira a sostenere le imprese orientate all’innovazione e/o alla ricerca&sviluppo ed aventi meno di 500 dipendenti.

05

Prima di questi due strumenti, vi erano:

  1. il meccanismo di garanzia per le PMI, attuato nel periodo 1998-20137, che aveva un obiettivo e una impostazione finanziaria simili all’attuale strumento di garanzia dei prestiti; e
  2. lo strumento a rischio ripartito8, avviato come progetto-pilota nel 2012, che era simile all’attuale strumento di garanzia InnovFin.

Assetto operativo

06

La responsabilità generale per questi strumenti di garanzia gestiti a livello centrale incombe alla Commissione europea. Vi rientrano la presentazione della proposta di programma, i programmi di lavoro annuali e le relazioni sull’attuazione e di valutazione. Tuttavia, l’attuazione è affidata al Fondo europeo per gli investimenti (FEI), in cambio di una remunerazione concordata, come disposto dall’accordo di delega (detto anche “accordo di contributo”).

07

Il FEI seleziona gli intermediari finanziari (banche commerciali, istituti nazionali di promozione o organismi di mutua garanzia) e conclude con essi accordi di garanzia a proprio nome. Gli intermediari prestano direttamente alle imprese oppure prestano garanzie ad altri intermediari finanziari che concedono prestiti alle imprese. Quando un’impresa non riesce a rimborsare un prestito, il FEI rimborsa parte della perdita all’intermediario, secondo le modalità previste dall’accordo di garanzia.

08

Il FEI mantiene l’elenco dei prestiti che gli intermediari hanno scelto di includere nella garanzia ed effettua un monitoraggio del rispetto, da parte degli intermediari, degli accordi di garanzia. Riferisce inoltre periodicamente alla Commissione sullo stato di avanzamento dell’attuazione degli strumenti.

Meccanismi finanziari

09

Il FEI garantisce, in parte, i prestiti che gli intermediari forniscono alle piccole imprese (il portafoglio prestiti). La finalità è di incentivare gli intermediari finanziari ad espandere la concessione di prestiti alle imprese più piccole. Gli accordi di garanzia conclusi tra il FEI e gli intermediari prevedono perciò che questi ultimi debbano incrementare i prestiti concessi fino a superare una soglia predefinita. Detta soglia è fissata al livello che l’intermediario avrebbe raggiunto senza l’accordo di garanzia oppure a zero se non ha concesso prestiti di questo tipo nel passato. Nell’ambito dello strumento di garanzia InnovFin, non si applica alcuna soglia.

10

I due strumenti differiscono in termini di copertura del rischio di credito. In entrambi i casi, il FEI riconosce agli intermediari finanziari un importo compensativo che va fino ad un massimo della metà delle perdite che questi sostengono sui singoli prestiti nei loro portafogli (ossia, un tasso di garanzia massimo del 50 %). Invece, nell’ambito dello strumento di garanzia dei prestiti, l’importo complessivo della compensazione è limitato contrattualmente: per gli accordi di garanzia firmati fino al 31 dicembre 2016, i tassi di compensazione massimi vanno dal 4 % al 20 % dell’importo del portafoglio prestiti garantito. Qualunque perdita che oltrepassi il limite contrattuale è integralmente a carico dell’intermediario. In altre parole, per ogni prestito non rimborsato, il FEI rimborsa la perdita al tasso di garanzia fino al raggiungimento del massimale contrattuale, ed a sua volta il FEI viene rimborsato dalla Commissione (il cosiddetto “contributo UE”). Il massimale fissato per ciascun intermediario limita il rischio gravante sul bilancio dell’UE. Nell’ambito dello strumento di garanzia InnovFin, invece, non vi è tale massimale, ed il FEI è obbligato a coprire tutte le perdite al tasso di garanzia stabilito contrattualmente, in genere prossimo al 50 % (cfr. grafico 1).

Grafico 1

Copertura del rischio di credito nell’ambito dei due strumenti

Nota: il grafico illustra la situazione in cui le perdite effettive sono più elevate delle perdite attese.

Fonte: Corte dei conti europea.

11

Per limitare l’importo delle perdite che devono essere coperte dalla garanzia nell’ambito dello strumento di garanzia InnovFin, gli intermediari devono impegnarsi a mantenere un livello minimo di qualità dei prestiti nei rispettivi portafogli. Questo livello è definito in termini di: i) merito di credito minimo dei mutuatari e ii) altre caratteristiche del portafoglio. Per di più, mentre nell’ambito dello strumento di garanzia dei prestiti le garanzie sono fornite gratuitamente, nell’ambito dello strumento di garanzia InnovFin all’intermediario viene addebitata una commissione di garanzia ad un tasso annuo dello 0,5 % o dello 0,8 % (a seconda delle dimensioni dell’impresa mutuataria) sull’importo garantito ancora da rimborsare.

12

Poiché nell’ambito dello strumento di garanzia InnovFin non vi è massimale, la Commissione e il FEI hanno convenuto di condividere i rischi associati: il FEI ha diritto ad una commissione di rischio concordata.

Fondi UE coinvolti

13

Le risorse UE rese disponibili per gli strumenti di garanzia dei prestiti rivolti alle imprese più piccole e gestiti a livello centrale sono aumentate nel tempo, come si può vedere nella tabella 1.

Tabella 1

Dati finanziari per gli strumenti gestiti a livello centrale (miliardi di euro)

Strumento e periodo Contributo UE
(cfr. paragrafo 10)
Importi garantiti Somma dei portafogli prestiti degli intermediari coperti dalla garanzia (importo massimo del portafoglio)
(cfr. paragrafo 9)
Strumenti precedenti
Meccanismo di garanzia per le PMI 1998-2000 0,14 2,40 6,17
Meccanismo di garanzia per le PMI 2001-2006 0,27 4,68 10,22
Meccanismo di garanzia per le PMI 2007-2013 0,64 7,34 14,40
Strumento a rischio ripartito 2012-2013 0,27 1,13 3,18
Strumenti attuali (1)
Strumento di garanzia dei prestiti 2014-2020
  • Situazione al 31.12.2016
6,71 13,67
(il volume di prestiti alle imprese previsto ammonta a 18,90(2))
  • Situazione attesa una volta che il contributo dell’UE verrà utilizzato integralmente
0,72 7,31 14,89
(il volume di prestiti alle imprese previsto ammonta a 20,59)
Strumento di garanzia InnovFin 2014-2020
  • Situazione al 31.12.2016
4,08 8,65
(= volume di prestiti alle imprese previsto)
  • Situazione attesa una volta che il contributo dell’UE verrà utilizzato integralmente
1,06 4,76 9,53
(= volume di prestiti alle imprese previsto)
Totale
strumenti attuali

  • Situazione al 31.12.2016
10,79 22,32
(il volume di prestiti alle imprese previsto ammonta a 27,55)
  • Situazione attesa una volta che il contributo dell’UE verrà utilizzato integralmente
1,78 12,07 24,42
(il volume di prestiti alle imprese previsto ammonta a 30,12)

(1)Per gli strumenti precedenti, la data fino alla quale potevano essere firmati accordi di garanzia è trascorsa. Per gli strumenti attuali, possono essere firmati accordi di garanzia fino al 30.6.2021 per lo strumento di garanzia dei prestiti e fino al 30.6.2022 per lo strumento di garanzia InnovFin. Pertanto, per la situazione al 31.12.2016, gli importi garantiti e il portafoglio di prestiti si riferiscono agli accordi di garanzia conclusi a tale data.

(2)Il volume di prestiti alle imprese previsto è maggiore del volume massimo del portafoglio, poiché la garanzia UE è prestata anche ad organismi di garanzia che a loro volta controgarantiscono parte dei prestiti concessi dagli intermediari finanziari.

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base di: informazioni della Commissione per gli strumenti fino al 2006; bilancio dell’UE per l’importo del contributo UE per strumenti dal 2007 in poi; reportistica del FEI per la situazione al 31.12.2016; e calcolo della Commissione per la situazione attesa una volta che il contributo dell’UE verrà utilizzato integralmente.

14

È pertanto previsto che, nel corso del periodo 2014-2020, il bilancio dell’UE metta a disposizione 1,78 miliardi di euro per coprire sia eventuali future perdite sul portafoglio garantito sia i costi di gestione degli strumenti. Al 31 dicembre 2016, la perdita media attesa in relazione agli accordi di garanzia già firmati era del 9 %9 (ossia 0,98 miliardi di euro). Si tratta di una cifra più alta rispetto ai precedenti meccanismi di garanzia per le PMI (il tasso di perdita medio atteso era del 5,4 % per il periodo 1998-2000, del 5,1 % per il periodo 2001-2006 e del 6,8 % per il periodo 2007-2013).

15

Nell’ambito del meccanismo di garanzia per le PMI del 1998-2000, il 52 % degli intermediari finanziari ha sostenuto perdite equivalenti al 90 % o più della perdita attesa sul rispettivo portafoglio. Nell’ambito del meccanismo di garanzia per le PMI del 2001-2006, ciò si è verificato per il 53 % degli intermediari finanziari. È troppo presto per fornire dati simili per il meccanismo di garanzia per le PMI del 2007-2013.

16

Per gli strumenti attuali (cfr. tabella 1), al 31 dicembre 2016 il portafoglio prestiti (22,32 miliardi di euro) degli intermediari aventi firmato un contratto era garantito per un importo di 10,79 miliardi di euro, ossia ad un tasso di quasi il 50 %. L’importo totale atteso di prestiti alle imprese era di 27,55 miliardi di euro.

17

Nel 2015 è stato costituito il Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS)10. Nel 2016, la Commissione, la Banca europea per gli investimenti (BEI) ed il FEI hanno deciso di rendere disponibile parte delle risorse finanziarie del FEIS per integrare il contributo UE per i due strumenti gestiti a livello centrale. Allo strumento di garanzia dei prestiti verrà destinata un’integrazione di 0,55 miliardi di euro e allo strumento di garanzia InnovFin di 0,88 miliardi di euro. Pertanto, le risorse UE totali a tal fine destinate aumenteranno da 1,78 miliardi di euro (cfr. tabella 1) a 3,13 miliardi di euro. Al luglio 2017, gli accordi di delega tra la Commissione e il FEI erano in corso di modifica.

18

Nell’ambito della gestione concorrente, l’UE ha inoltre fornito considerevoli risorse per gli strumenti finanziari (cfr. paragrafo 2). Al 31 marzo 2017, l’effettivo contributo UE agli strumenti di garanzia nel corso del periodo 2007-2013 ammontava a 2,5 miliardi di euro, con un importo di prestiti concessi stimato in almeno 18 miliardi di euro11. La Commissione ha stimato che l’importo del contributo UE destinato a tutti i tipi di strumenti finanziari a gestione concorrente per il periodo 2014-2020 sarà notevolmente più elevato rispetto a quello del periodo 2007-2013. Ma i più recenti dati disponibili (al 31 dicembre 2015) non permettono ancora di individuare gli importi relativi agli strumenti di garanzia.

19

Nel corso del periodo 2007-2013, l’entità relativa degli importi di garanzia (co)finanziati dall’UE è rimasta modesta rispetto all’importo totale delle garanzie prestate negli Stati membri (cfr. allegato I per maggiori dettagli). Tuttavia, dato l’incremento delle risorse di bilancio per questi strumenti di garanzia nel periodo 2014-2020 (cfr. paragrafi 13 e 17-18), ci si attende che tale percentuale aumenti. Per di più, nel corso del periodo 2007-2013, i prestiti annui medi garantiti dall’UE hanno rappresentato meno dello 0,5 % del totale dei prestiti bancari alle PMI (sebbene con notevoli variazioni tra uno Stato membro e l’altro) (cfr. allegato II per ulteriori dettagli).

Approccio dell’audit

20

L’audit era inteso appurare se le garanzie sui prestiti finanziate dall’UE avessero sostenuto la crescita e l’innovazione delle imprese più piccole migliorando il loro accesso al credito. A tal fine, gli auditor della Corte hanno verificato:

  1. se gli attuali strumenti di garanzia fossero stati costituiti in modo adeguato;
  2. se i beneficiari, in assenza di garanzia, avrebbero faticato ad ottenere un prestito;
  3. se gli strumenti di garanzia abbiano raggiunto i destinatari e gli obiettivi prefissati; e
  4. se il sistema di valutazione utilizzato dalla Commissione abbia fornito prova dell’efficacia degli strumenti di garanzia.
21

Per analizzare i risultati a lungo termine e il sistema di valutazione, l’audit è stato incentrato in primo luogo sugli strumenti di garanzia dei prestiti operanti nel periodo 2001-2013. Per tutti gli altri aspetti, gli auditor della Corte hanno esaminato in particolare lo strumento di garanzia dei prestiti e lo strumento di garanzia per le PMI denominato InnovFin (di seguito “strumento di garanzia InnovFin”).

22

I criteri di audit sono stati tratti dai regolamenti che istituiscono detti strumenti, dai corrispondenti documenti preparatori, dalle precedenti relazioni della Corte pertinenti per l’argomento, dal regolamento interno e dalle procedure della Commissione, nonché dalla letteratura scientifica. I criteri sono ulteriormente illustrati nelle varie sezioni della presente relazione.

23

Gli elementi probatori di audit sono stati raccolti basandosi su:

  1. l’esame della pertinente documentazione;
  2. un’analisi di un campione (estratto su base casuale) di 50 prestiti coperti dagli attuali due strumenti di garanzia, nonché sull’esito delle visite a tre intermediari finanziari dello strumento di garanzia dei prestiti (in Repubblica Ceca, Romania e Regno Unito) e due intermediari dello strumento di garanzia InnovFin (in Germania e Svezia);
  3. colloqui telefonici con un campione (estratto su base casuale) di 46 beneficiari finali dello strumento di garanzia InnovFin (sette intermediari finanziari siti in Repubblica ceca, Spagna, Francia, Italia e Lussemburgo);
  4. visite a due banche commerciali e organismi governativi in Grecia;
  5. uno studio econometrico degli effetti a lungo termine sulle imprese beneficiarie in Francia degli strumenti che hanno preceduto lo strumento di garanzia dei prestiti;
  6. un’analisi dei dati forniti dal FEI e dalla Commissione sulle garanzie, nonché sui regimi di sovvenzione orientati verso le imprese più piccole nell’ambito del programma Orizzonte 2020;
  7. colloqui con personale della Commissione e del FEI.

Osservazioni

L’istituzione degli strumenti di garanzia ha risentito di debolezze

24

All’atto di istituire uno strumento finanziario, la Commissione deve considerare, tra l’altro, i seguenti elementi: i) le esigenze di mercato e la dimensione dello strumento (ossia, l’importo del contributo UE da rendere disponibile) e ii) i costi di gestione dello strumento.

25

Una volta istituito, lo strumento dovrebbe cominciare celermente ad operare, per sfruttare al meglio il periodo di attuazione.

26

Gli auditor della Corte hanno pertanto verificato:

  1. se la dimensione degli strumenti sia stata decisa basandosi su una adeguata valutazione delle esigenze di mercato;
  2. se la negoziazione della Commissione con il FEI su costi e commissioni sia stata basata su elementi di fatto;
  3. se gli strumenti abbiano cominciato ad operare senza ritardi.

La dimensione degli strumenti non era basata su una valutazione esaustiva ed aggiornata delle esigenze di mercato

27

Poiché l’UE finanzia un ampio numero di strumenti finanziari che operano parallelamente a strumenti finanziati a livello nazionale o regionale, analizzare le esigenze di mercato è cruciale per assicurare l’efficacia degli strumenti.

28

Le valutazioni d’impatto e le valutazioni ex ante operate dalla Commissione prima di varare una nuova generazione di strumenti finanziari dovrebbe fornire informazioni sulle esigenze di mercato, e dovrebbe permettere di trarre conclusioni circa l’entità del sostegno necessario per soddisfare dette esigenze. Gli auditor della Corte hanno pertanto esaminato questi due tipi di valutazioni effettuate per gli strumenti di garanzia.

29

Per entrambi i programmi integranti i due strumenti di garanzia gestiti a livello centrale (ossia il “programma per la competitività delle imprese e delle piccole e medie imprese” e “Orizzonte 2020”), sono state svolte valutazioni, rispettivamente nel 2011 e nel 2013. Tuttavia, per gli strumenti finanziari previsti dal programma Orizzonte 2020 (compreso lo strumento di garanzia InnovFin), la valutazione specifica è stata svolta dopo che la proposta legislativa relativa al programma era stata già presentata e che la dotazione finanziaria indicativa era stata già discussa dalla Commissione europea, dal Parlamento europeo e dal Consiglio.

30

Entrambe le valutazioni hanno compreso un’analisi delle esigenze di mercato (ossia, del deficit di finanziamento). Data la mancanza di dati completi, è stato difficile quantificare con precisione tale deficit, il cui ammontare è stato dunque basato su una serie di stime ed ipotesi (cfr. riquadro 1). Di conseguenza, il numero di PMI che si ritiene risentano del mancato accesso al credito (da 2 a 3,5 milioni su circa 23 milioni di PMI), laddove quest’ultimo non sia attribuibile a debolezze fondamentali ma piuttosto alla mancanza/insufficienza di garanzia (si ipotizza ciò per il 20 % di esse), è stato espresso come variabile all’interno di una forchetta che va da 0,4 milioni a 0,7 milioni di PMI. Ai fini della valutazione del 2013, non sono state aggiornate le cifre sul deficit di finanziamento usate nella valutazione del 2011.

Riquadro 1

Quantificazione delle esigenze di mercato: stime e ipotesi

In assenza di dati, una serie di aspetti hanno dovuto essere stimati. Ad esempio:

  • i) il numero di PMI le cui domande di finanziamento bancario non erano state accolte o erano state accolte solo parzialmente e ii) il numero di PMI che non hanno fatto domanda a causa del probabile esito negativo della stessa. Tali numeri sono stati stimati basandosi su un sondaggio: si ritiene che queste PMI non siano coperte da strumenti esistenti finanziati dall’UE o a livello nazionale. Secondo i dati del sondaggio12, la percentuale di PMI che ritenevano problematico l’accesso al credito è diminuita dal 17 % del 2009 al 10 % del 2016. Vi era, però, una notevole differenza tra un paese e l’altro;
  • percentuale di domande rifiutate relative ad operazioni bancarie potenzialmente fattibili in termini di mercato. È stata stimata basandosi su alcune fonti settoriali e su alcuni studi.

Esempi delle ipotesi fatte ai fini delle valutazioni:

  • Si è ritenuto che il deficit di finanziamento fosse sottostimato poiché, ad esempio, si è ipotizzato che ogni anno entrino nel mercato nuove PMI. Tuttavia, alla base non vi era nessuna quantificazione del numero delle imprese nuove entranti nella categoria di PMI né del numero di quelle uscenti da tale categoria.
  • Si è ipotizzato che il sostegno finanziario pubblico per le garanzie dei prestiti a livello di Stato membro sarebbe diminuito, incrementando così il deficit di finanziamento. A posteriori, questa ipotesi non appare corretta, in quanto, secondo i dati disponibili13, il livello di garanzie prestate negli anni tra il 2010 e il 2015 è stato più elevato di quello delle garanzie prestate in tutti gli anni dal 2000 al 2008. L’anno 2009 è stato un anno record.
  • Ci si attendeva che gli strumenti di garanzia dei prestiti a gestione concorrente aumentassero, ma non che compensassero del tutto la prevista riduzione del sostegno fornito dagli Stati membri. Secondo dati della Commissione, si prevede che nel periodo 2014-2020 il contributo dell’UE a strumenti finanziari a gestione concorrente, di tutti i tipi, sarà notevolmente maggiore (circa il 75 %) rispetto al contributo dell’UE nel periodo 2007-2013 (cfr. paragrafo 18).
31

La valutazione del 2011 e, in particolare, lo studio che ne era alla base14, effettuato per conto della Commissione, ha incluso una dettagliata analisi di varie opzioni (differenti strumenti finanziari e differenti dotazioni finanziarie) e ne ha valutato l’impatto. La valutazione del 2013 non aveva lo stesso livello di opzioni e di informazioni sull’impatto. In particolare, sebbene per lo strumento di garanzia InnovFin dovesse esser reso disponibile un contributo UE molto più elevato rispetto allo strumento equivalente del periodo precedente (cfr. tabella 1), non è stata effettuata alcuna valutazione dell’impatto sul deficit di finanziamento né della capacità di assorbimento15 che tenessero anche conto dell’impatto combinato complessivo di tutti gli altri strumenti di garanzia finanziati dall’UE.

32

Il contributo dell’UE disponibile per i due strumenti gestiti a livello centrale non è assegnato per Stato membro, per regione o per settore. I due strumenti, conformemente alla rispettiva base giuridica, prendono le mosse dalla domanda: gli intermediari finanziari rispondono agli inviti a manifestare interesse banditi dal FEI. Sebbene le esigenze di mercato e quindi il possibile impatto delle garanzie varino da uno Stato membro all’altro, l’analisi del deficit di finanziamento per i due strumenti è stata svolta unicamente a livello UE. Le valutazioni effettuate nel 2011 e nel 2013 non hanno utilizzato informazioni disponibili sulle esigenze di mercato in una serie di Stati membri e regioni. Infatti, tra il 2006 e il 2008, nell’ambito dell’iniziativa JEREMIE (Risorse europee congiunte per le micro, le piccole e le medie imprese)16, il FEI ha prodotto un’analisi del deficit di finanziamento a livello nazionale per 19 Stati membri, su richiesta di questi ultimi. Inoltre, nel 2012 era stato eseguito, per conto della Commissione, uno studio al fine di disporre di un quadro d’insieme dei regimi di prestito, garanzia e intervento su titoli sostenuti con risorse finanziarie nazionali negli Stati membri dell’UE. Nel 2014 è stato compiuto un aggiornamento, ma, date le limitazioni d’estensione degli studi, i quadri d’insieme per ciascuno Stato membro non sono completi.

33

Secondo la valutazione del 2011, il maggior effetto catalizzatore si sarebbe ottenuto negli Stati membri che hanno aderito all’UE a partire dal 2004. Tuttavia, sulla base degli accordi di garanzia conclusi tra il FEI e gli intermediari finanziari nell’ambito dei due strumenti fino alla fine del 2016, circa tre quarti dei prestiti attesi verranno generati in quattro Stati membri che hanno aderito all’UE prima del 2004. Per la maggioranza degli Stati membri che hanno aderito all’UE a partire dal 2004, l’impatto dei due strumenti in termini di compensazione del deficit di finanziamento è minore rispetto a questi Stati membri principali beneficiari.

34

Il FEIS (cfr. paragrafo 17) integrerà in misura notevole la dotazione dei due strumenti. La Corte ha già sottolineato, nel proprio Parere n. 2/201617, che per il FEIS non era stata ancora eseguita alcuna valutazione ed analisi delle cause della carenza di investimenti, delle esigenze di mercato e di come affrontarle al meglio.

35

Per quanto riguarda gli strumenti cofinanziati dai Fondi strutturali, in una precedente relazione speciale18 la Corte evidenziava il fatto che, per il periodo 2007-2013, le esigenze del mercato non erano sempre state valutate in maniera adeguata dalle competenti autorità degli Stati membri. Ciò ha comportato il sovradimensionamento di un numero significativo di strumenti finanziari.

Il livello di costi e commissioni non è stato giustificato in modo sufficiente

36

Il FEI riceve una commissione amministrativa come compenso per i servizi prestati, più una commissione legata al rendimento per incentivare il raggiungimento di specifici valori-obiettivo. L’importo massimo di commissioni amministrative e legate al rendimento che il FEI può addebitare in totale nel corso del ciclo di vita di ogni strumento potrà giungere fino al 6 % del contributo dell’UE. Detto importo era del 9 % per gli strumenti del periodo 1998-2000 e del 2001-2006, e la Commissione è riuscita in seguito a ridurlo al 6 %.

37

La Commissione inoltre i) corrisponde al FEI una commissione per la gestione di tesoreria19 sugli importi versati dal bilancio dell’UE a entrambi gli strumenti; e ii) rimborsa al FEI taluni altri costi di gestione imprevisti, sulla base di documentazione probatoria. Per lo strumento di garanzia dei prestiti, il massimale combinato per detti costi ammonta all’1 % del contributo dell’UE, mentre per lo strumento di garanzia InnovFin ammonta all’1,5 % di detto contributo.

38

L’importo massimo di costi e commissioni di gestione addebitabile per i due strumenti nel corso del rispettivo ciclo di vita è di 129,7 milioni di euro, come illustrato nella tabella 2. I costi cresceranno quando l’integrazione del contributo da parte del FEIS verrà formalizzata, tramite modifiche agli accordi di delega (cfr. paragrafo 17).

Tabella 2

Imposto massimo di costi e commissioni di gestione addebitabili (milioni di euro)

  Strumento di garanzia dei prestiti Strumento di garanzia per le PMI denominato InnovFin TOTALE
Contributo UE 717,00 1 060,00 1 777,00
Totale costi e commissioni di gestione, di cui 50,18 79,50 129,68
  • commissione amministrativa
20,07 29,68 49,75
  • commissione legata al rendimento
22,94 33,92 56,86
  • commissione di gestione della tesoreria e altri costi
7,17 15,90 23,07
Contributo UE, al netto di costi e commissioni 666,82 980,50 1 647,32

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base di dati tratti dai bilanci dell’UE e dagli accordi di delega conclusi tra Commissione e FEI.

39

L’importo annuo20 di costi e commissioni di gestione per i due strumenti ammonterà a circa 6,5 milioni di euro (escludendo l’integrazione del FEIS).Sebbene la maggior parte del capitale azionario del FEI sia di proprietà pubblica21 (l’UE ne detiene il 29,81 %), è nondimeno importante far sì che le commissioni siano proporzionate.

40

Quindi, prima di avviare la fase negoziale con il FEI, la Commissione dovrebbe essere consapevole dei dati sui costi: i) sostenuti dal FEI per la gestione dei precedenti strumenti di garanzia dei prestiti; ii) sostenuti dagli organismi nazionali di garanzia per la gestione degli strumenti di garanzia dei prestiti; e iii) addebitati dal FEI ad altri organismi dai quali riceve l’incarico di gestione (ad esempio, la BEI o autorità nazionali). La Corte ha verificato se tali dati siano stati ottenuti.

41

Dalla verifica è emerso che la Commissione non disponeva di informazioni dettagliate sui costi effettivi dei dispositivi precedentemente operanti. Disponeva di limitate informazioni sulle commissioni corrisposte da altri organismi che avevano incaricato il FEI di gestire strumenti finanziari per loro conto; il lavoro svolto per comparare i propri costi con quelli sostenuti da un campione di strumenti di garanzia gestiti a livello nazionale era stato limitato.

42

A titolo di paragone, per gli strumenti di garanzia cofinanziati dai Fondi strutturali il massimale imposto dai regolamenti applicabili a costi e commissioni di gestione è più elevato del 6 % applicabile agli strumenti gestiti a livello centrale. Ciononostante, i costi effettivi sono rimasti al di sotto del massimale. Secondo dati indicativi relativi all’attuazione degli strumenti di garanzia cofinanziati dai Fondi strutturali22 nel corso del periodo 2007-2013, i costi e commissioni di gestione annui medi23 sono attualmente dello stesso ordine di quelli pagati dalla Commissione per i due strumenti oggetto di audit.

43

Per lo strumento di garanzia InnovFin, in aggiunta alle commissioni precedentemente menzionate, il FEI ha diritto a ricevere una commissione di rischio, come compenso per aver condiviso parte del rischio di detto strumento (cfr. paragrafo 12 e grafico 1).

44

Il rischio associato all’esposizione del FEI dipende dal profilo di rischio del portafoglio sottostante e dall’importo del contributo UE; quest’ultimo viene versato a rate annue e prima dell’effettiva approvazione delle garanzie. È possibile includere prestiti nell’ambito dello strumento di garanzia InnovFin fino al 2022, per cui il profilo di rischio del portafoglio è soggetto a continui mutamenti.

45

Gli intermediari finanziari devono pagare una commissione di garanzia (cfr. paragrafo 11, che rappresenta un’entrata per lo strumento. Il contributo dell’UE verrà unicamente usato per versare le commissioni di rischio quando la commissione di garanzia è insufficiente a coprire l’intero importo della commissione di rischio a cui ha diritto il FEI.

46

La commissione di rischio è fissata all’1,25 % l’anno sull’80 % dell’importo garantito ancora da rimborsare (dato che ci si attende che il contributo UE equivalga al 20 % dell’importo garantito totale per l’insieme di tutti gli intermediari). L’importo massimo della commissione di rischio che il FEI può addebitare in totale nel corso del ciclo di vita dello strumento corrisponde al 10 % del contributo dell’UE (ossia 106 milioni di euro).

47

Vi è il rischio che la commissione possa sovra-compensare il FEI in relazione al rischio da quest’ultimo effettivamente assunto. Ciò avviene perché la commissione è calcolata sull’80 % dell’importo garantito ancora da rimborsare, anche quando il contributo versato dall’UE eccede il 20 % dell’importo garantito (in altre parole, quando l’esposizione effettiva del FEI è minore dell’80 %). Ciononostante, non vi è alcun meccanismo di riesame della commissione di rischio corrisposta al FEI fino al 2022. Ad esempio, nel periodo 2014-2015, il contributo UE ha superato l’importo garantito ancora da rimborsare, per cui il FEI non ha assunto alcun rischio; eppure, il FEI ha ricevuto circa 0,5 milioni di euro in commissioni di rischio.

Avvio rapido della fase di attuazione

48

I precedenti audit della Corte hanno dimostrato che l’avvio degli strumenti finanziari rappresenta una sfida importante, in cui eventuali ritardi possono mettere a rischio il conseguimento degli obiettivi24. Gli auditor della Corte hanno quindi esaminato se se si fossero evitati ritardi.

49

Lo strumento di garanzia per i prestiti era essenzialmente una continuazione del precedente strumento di garanzia per le PMI, il che ha permesso che diventasse rapidamente operativo. Tuttavia, il rapido avvio dello strumento di garanzia per le PMI denominato InnovFin, che per certi aspetti era un nuovo strumento, ha rappresentato una conquista significativa.

50

Per entrambi gli strumenti, gli accordi tra la Commissione e il FEI sono stati stipulati entro luglio 2014. Alla fine del 2014, il FEI aveva già sottoscritto accordi di garanzia con sei intermediari, con un volume di prestito previsto pari a quasi 1,4 miliardi di euro. A fine 2016, il tasso di esecuzione (in termini di contributo UE utilizzato) era dell’80 %. Alla stessa data, gli intermediari finanziari avevano erogato prestiti per un importo corrispondente a circa il 27 % del loro volume di prestito previsto.

Gli strumenti di garanzia dei prestiti non erano sufficientemente mirati alle imprese che incontravano difficoltà nell’ottenere un prestito

51

Quando i mutuatari presentano un profilo di rischio più elevato, di solito i prestatori applicano tassi di interesse più alti e commissioni maggiorate in maniera proporzionale. Può accadere, tuttavia, che esitino ad applicare un tasso di interesse elevato e ad assumere rischi al di sopra di una certo livello e che scelgano invece di limitare l’attività di prestito. Pertanto, è possibile che progetti validi non vengano finanziati dalle banche in quanto reputati troppo rischiosi, specie quando i mutuatari non dispongono di alcun mezzo per segnalare la loro affidabilità creditizia e/o la validità delle prospettive del loro progetto25. Ai fini della presente relazione, le imprese vitali che non sono in grado di ottenere un prestito da prestatori commerciali vengono definite “imprese vitali non aventi accesso al credito”.

52

Il fatto che vi siano mutuatari con progetti validi che non possono accedere ai finanziamenti è la ragione fondamentale per cui l’UE finanzia strumenti di garanzia dei prestiti. Tale motivazione è indicata nei documenti preparatori e nei rispettivi regolamenti che istituiscono i due strumenti esaminati. In particolare, si afferma che “lo strumento di garanzia dei prestiti (…)” riduce “le particolari difficoltà incontrate da PMI vitali nell’ottenere crediti perché gli investimenti sono percepiti come più rischiosi o perché le imprese non dispongono di garanzie reali sufficienti”26. Per quanto riguarda lo strumento di garanzia InnovFin per le PMI, il regolamento Orizzonte 202027 fa riferimento al fatto che “molte imprese innovative consolidate grandi e piccole non riescono a ottenere prestiti per attività di R&I ad alto rischio” e che “le innovazioni necessarie per conseguire gli obiettivi politici risultano di norma troppo rischiose per il mercato (…)”. Inoltre, la disposizione del regolamento finanziario che prevede che “gli strumenti finanziari non sono intesi a sostituire (…) i finanziamenti privati”28 implica un orientamento verso le “imprese vitali non aventi accesso al credito”.

53

Pertanto, questi strumenti non sono concepiti come sovvenzioni generali volte a ridurre i costi relativi agli interessi delle piccole imprese in generale, o di quelle innovative, ma sono finalizzati a migliorare l’accesso al credito da parte delle imprese che non otterrebbero un prestito dai prestatori commerciali.

54

Gli auditor della Corte hanno pertanto esaminato:

  1. se le imprese beneficiarie delle garanzie di prestito avessero difficoltà di accesso al credito;
  2. se la Commissione avesse usato in maniera efficace le misure volte a migliorare la focalizzazione sulle “imprese vitali non aventi accesso al credito”; e
  3. se gli strumenti fossero stati assorbiti con successo negli Stati membri in difficoltà finanziarie.

Debolezze nel dirigere i fondi verso quelle imprese vitali non aventi accesso al credito

55

Sulla base del campione di prestiti esaminato (96 imprese) per i due strumenti, è emerso che solo il 40 % dei prestiti è stato concesso a imprese che, altrimenti, avrebbero avuto difficoltà ad ottenere finanziamenti da un prestatore commerciale. Questo livello non differisce significativamente dal 43 %29 riscontrato dalla Corte nell’audit precedente sul meccanismo di garanzia per le PMI30 (il predecessore dello strumento di garanzia dei prestiti), che si prefiggeva obiettivi molto simili e si avvaleva in larga misura di intermediari equiparabili.

56

Nel quadro dello strumento di garanzia InnovFin, il 35 % delle imprese avrebbe avuto difficoltà ad ottenere un prestito commerciale in assenza della garanzia UE. Tuttavia, anche in questo sottogruppo di imprese innovative, alcune avevano accesso a finanziamenti in capitale di rischio o avrebbero potuto ottenere un prestito commerciale fornendo garanzie personali.

57

Gli auditor della Corte hanno inoltre confrontato il comportamento di intermediari pubblici e privati in materia di focalizzazione sui beneficiari designati31, utilizzando indicatori indiretti legati al grado di restrizioni finanziarie:

  1. età e dimensioni dell’impresa, poiché le imprese più giovani e più piccole tendono a essere soggette a maggiori restrizioni finanziarie32; e
  2. il prestito in proporzione al totale delle attività di un’impresa, per misurare l’entità finanziaria del prestito come fonte di finanziamento nella struttura del capitale dell’impresa.
58

Questi indicatori rivelano una netta differenza tra il comportamento degli intermediari pubblici e di quelli privati nel quadro dello strumento di garanzia InnovFin. Gli intermediari pubblici sono stati più efficaci degli intermediari privati nell’individuare le imprese che avevano maggiori probabilità di necessitare realmente di una garanzia. Le imprese costituite da meno di 5 anni, ad esempio, rappresentavano il 35 % del portafogli prestiti degli intermediari pubblici e il 16 % di quello degli intermediari privati. Analogamente, gli intermediari pubblici avevano maggiori probabilità di fornire ai beneficiari un finanziamento relativamente consistente: oltre la metà dei prestiti da loro concessi rappresentavano più del 10 % delle attività del mutuatario, un livello raggiunto solo per un quarto dei prestiti concessi dagli intermediari privati33.

59

Il fatto che gli intermediari privati che si sono valsi dello strumento di garanzia InnovFin si siano focalizzati maggiormente sulle imprese aventi accesso a prestiti commerciali è legato alla modalità di configurazione dello strumento. Il regolamento Orizzonte 2020 indica che lo strumento è finalizzato a migliorare l’accesso ai finanziamenti mediante ricorso al credito, ma non stabilisce l’obbligo esplicito di concentrarsi sulle “imprese vitali non aventi accesso al credito”. L’accordo tra la Commissione ed il FEI stabilisce che lo scopo dello strumento è solo di incentivare gli intermediari ad ampliare, in modo diretto o indiretto, il finanziamento mediante ricorso al credito. Gli accordi stipulati tra il FEI e gli intermediari non specificano l’obbligo di questi ultimi di focalizzarsi sulle imprese che incontrano difficoltà di accesso ai prestiti commerciali. Se è più probabile che gli intermediari pubblici, in virtù dei loro obiettivi strategici, si concentrino su imprese di questo tipo, gli intermediari privati non hanno questa motivazione e l’accordo di garanzia stipulato con il FEI non impone loro di farlo. Un intermediario privato visitato dagli auditor della Corte non era nemmeno al corrente della necessità di focalizzarsi sulle imprese vitali alle quali è negato l’accesso al credito (cfr. paragrafo 52).

60

Le imprese che possono accedere in misura sufficiente al credito possono comunque beneficiare della garanzia, ad esempio ottenendo prestiti di durata superiore o per importi più elevati. Inoltre, nel quadro dello strumento di garanzia InnovFin, gli intermediari possono portare il tasso di interesse al di sotto del tasso di mercato. Gli interessi risparmiati sono proporzionali al livello di rischio del mutuatario. Tuttavia, dato che le imprese aventi accesso a prestiti commerciali tendono a presentare un rischio minore, il risparmio è marginale. Il risparmio medio riscontrato dalla Corte nel campione in esame si collocava tra lo 0,3 % e lo 0,4 %, pari a non più di 1 000 euro all’anno su un prestito di 250 000 euro (valore mediano nel quadro dello strumento di garanzia InnovFin).

Sebbene sia riuscita con una misura a indirizzare meglio i fondi sulle “imprese vitali non aventi accesso al credito”, la Commissione non ha ancora esaminato altre possibili misure, specie per lo strumento di garanzia InnovFin

61

La Corte ha già osservato che, nel quadro del precedente strumento di garanzia per le PMI, una quota rilevante di beneficiari si componeva di imprese aventi accesso a prestiti commerciali e ha quindi raccomandato che sarebbe “opportuno prevedere misure idonee a minimizzare l’effetto inerziale, traendo esempio, tra l’altro, dalle pratiche migliori già adottate da alcuni intermediari.”34. In risposta alla raccomandazione, la Commissione ha convenuto che “per un eventuale programma successore sarà opportuno prevedere idonee misure finalizzate a minimizzare l’effetto inerziale”35.

62

Nella proposta legislativa relativa all’attuale strumento di garanzia per i prestiti, la Commissione ha introdotto un massimale di 150 000 euro per i prestiti ammissibili alla concessione di garanzie. Si riteneva che coloro che chiedevano in prestito importi più piccoli avessero maggiori difficoltà nell’accedere al credito.

63

Sebbene detto massimale sia stato approvato, i legislatori hanno introdotto un’eccezione. I prestiti di maggiore entità possono tuttavia ugualmente essere coperti da garanzia nel quadro dello strumento di garanzia per i prestiti, se è possibile dimostrare che il beneficiario non è ammissibile alla concessione di una garanzia nel quadro dello strumento InnovFin36. Un intermediario disposto ad approvare un prestito al di sopra del massimale deve in primo luogo verificare che il mutuatario non sia in grado di soddisfare nessuno dei 14 criteri di ammissibilità relativi all’innovazione nel quadro dello strumento di garanzia InnovFin (cfr. paragrafo 89). Poiché si tratta di un processo relativamente complesso, la cui ratio è di difficile comprensione, la maggior parte degli intermediari finanziari mantiene i propri prestiti garantiti al di sotto del massimale.

64

Il massimale ha pertanto portato a una maggiore focalizzazione dello strumento di garanzia per i prestiti sulle imprese più piccole e più giovani, aventi in generale un profilo di rischio più elevato. Lo confermano diverse statistiche relative ai portafogli:

  1. l’entità media di un singolo prestito è diminuita, in quanto la percentuale di prestiti al di sopra di 150 000 euro è passata dal 37 % nel quadro dello strumento precedente al 15,8 % nel quadro dello strumento di garanzia dei prestiti; e
  2. la quota dei prestiti concessi alle microimprese (ossia quelle con meno di 10 dipendenti) è salita al 82 %, contro il 74 % nel quadro dello strumento precedente.
65

I prestiti di maggiore entità vengono tuttavia ancora garantiti, talvolta persino eludendo le norme. Un intermediario dello strumento di garanzia per i prestiti (che figura fra i tre esaminati dagli auditor della Corte) ha aggirato il massimale in diverse occasioni, garantendo più prestiti per un’unica impresa nella stessa data. Il FEI ha notato tale pratica e ha richiesto informazioni aggiuntive per un caso, sulla base delle quali ha convenuto che vi era una appropriata logica commerciale per detto caso specifico. Questi prestiti hanno rappresentato più del 10 % del portafoglio di prestiti garantiti dell’intermediario in questione.

66

La definizione di criteri di ammissibilità ben concepiti può essere un altro modo per far sì che a beneficiare delle garanzie siano le imprese vitali non aventi accesso al credito (cfr. riquadro 2 per un esempio). Nel caso dello strumento di garanzia per i prestiti, tali criteri di ammissibilità sono stabiliti negli accordi di garanzia conclusi con gli intermediari finanziari. Tuttavia, per lo strumento di garanzia InnovFin, la Commissione non ha imposto tali criteri nell’accordo di delega concluso con il FEI (cfr. paragrafo 59). Ciononostante, la Corte osserva che dei 14 criteri di ammissibilità fissati per determinare il carattere innovativo di un’impresa (almeno uno dei quali deve essere rispettato) due si riferiscono ad imprese più giovani. Ma questi due criteri sono stati usati solo da una minoranza di imprese (il 20 % al 31.12.2016) che hanno beneficiato di un prestito garantito nel quadro dello strumento di garanzia InnovFin.

Riquadro 2

Esempio di criteri di ammissibilità applicati altrove che potrebbero essere riprodotti per lo strumento di garanzia InnovFin

Il programma di prestito dell’Amministrazione per le piccole imprese degli Stati Uniti prevede che i prestatori giustifichino l’uso della garanzia dimostrando l’impossibilità per il mutuatario di ottenere finanziamenti da fonti convenzionali alternative senza la garanzia, tenendo conto, a tal fine, anche del patrimonio personale disponibile del titolare dell’impresa.

67

L’applicazione di tassi di interesse al di sopra del livello medio di mercato è un metodo alternativo con il quale gli intermediari pubblici si assicurano che a richiedere la garanzia siano principalmente “imprese vitali non aventi accesso al credito”. Le imprese aventi accesso al credito, in realtà, possono ottenere prestiti al tasso di mercato e pertanto non sono invogliate a richiedere un prestito garantito più oneroso. Nel quadro dello strumento di garanzia InnovFin, tuttavia, non si utilizza una politica dei prezzi di questo tipo, applicata da alcuni istituti nazionali di promozione.

68

La modalità di monitoraggio degli strumenti di garanzia istituita dalla Commissione non permette di verificare periodicamente se gli intermediari siano focalizzati sulle “imprese vitali non aventi accesso al credito”. Per lo strumento di garanzia per i prestiti, l’indicatore di monitoraggio è costituito dalla percentuale di imprese che ritengono che non avrebbero ottenuto finanziamenti senza la garanzia. Tuttavia, la raccolta mediante indagini dei dati necessari per questa verifica è prevista solamente due volte nell’arco della durata dello strumento. Per valutare il predecessore dello strumento, è stato utilizzato un indicatore simile, ma le dimensioni del campione erano troppo ridotte per trarre conclusioni a livello dei singoli intermediari. Per lo strumento di garanzia InnovFin non è stato utilizzato alcun indicatore di questo tipo.

69

La letteratura accademica suggerisce una serie di indicatori alternativi (cfr. riquadro 3), che potrebbero fornire indicazioni più tempestive sulla quota di imprese aventi accesso al credito a tassi di mercato al livello dei singoli intermediari. Poiché questi indicatori si basano su dati tratti, in generale, dai fascicoli dei prestiti, i dati necessari potrebbero essere raccolti presso gli intermediari. Ad oggi, tuttavia, la Commissione non ha ancora accertato l’applicabilità di indicatori alternativi.

Riquadro 3

Esempi di indicatori alternativi

  • Indicatore di vincoli di investimento: basato su un sistema di “classificazione a priori” che indica il grado di restrizioni finanziarie di ciascuna impresa utilizzando un insieme di variabili ricavato dallo stato patrimoniale e dai conti di gestione dell’impresa, nonché le relative interrelazioni in alcuni scenari di investimento/finanziamento37.
  • Indicatore di restrizioni finanziarie: utilizzato per individuare le imprese che possono essere considerate soggette a restrizioni di credito, basato su un modello che collega i dati finanziari delle imprese e le risposte da esse fornite nell’indagine UE sull’accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese38.
  • Gli indicatori nazionali esistenti, quali il fatturato e il merito di credito forniti dalla Banque de France per ciascuna impresa che presenta i conti annuali.
  • Un modello predittivo specifico sviluppato sulla base delle indagini condotte nell’ambito di valutazioni precedenti o di studi accademici39.

Negli Stati membri in difficoltà finanziarie l’assorbimento degli strumenti è stato lento

70

Le recessioni cicliche, in particolare le crisi finanziarie, aggravano in genere il deficit di prestiti (ossia i finanziamenti necessari ma non disponibili) per le piccole imprese40. Per questo motivo, migliorare l’accesso al credito per le imprese più piccole costituiva un importante elemento del Piano europeo di ripresa economica del 200841 e la ragione per cui la Commissione e tre Stati membri beneficiari dell’assistenza finanziaria UE (Lettonia, Grecia e Portogallo) hanno concordato l’attuazione di varie misure a questo scopo.

71

I bilanci nazionali dei tre Stati membri interessati sono stati messi a dura prova. I rispettivi governi non sono stati in grado di rafforzare i sistemi di garanzia nazionali e il livello delle attività di garanzia che beneficiano del sostegno statale è notevolmente diminuito. Dato che i regimi UE sono finalizzati ad integrare gli sforzi degli Stati membri42, la Corte ha valutato se, in questi paesi, si fosse usufruito con successo degli strumenti di garanzia UE a gestione centralizzata e di altri strumenti simili cofinanziati dai Fondi strutturali.

72

La Corte ha rilevato che, in questi Stati membri, il successo riscosso, in termini di assorbimento, dagli strumenti di garanzia UE a gestione centralizzata è stato nettamente inferiore a quello degli strumenti cofinanziati dai Fondi strutturali. Sebbene il predecessore dello strumento di garanzia dei prestiti esistesse già al momento dello scoppio della crisi, il FEI ha sottoscritto un contratto solamente con un intermediario finanziario di uno dei tre Stati membri, la Lettonia, nel 2009. L’assorbimento del predecessore dello strumento di garanzia InnovFin, che era in vigore dalla fine del 2012, è stato soddisfacente in Portogallo, ma non negli altri due Stati membri.

73

I Fondi strutturali cofinanziavano le garanzie e gli “strumenti finanziari a rischio ripartito finanziati”. Entrambi gli strumenti miravano a colmare il deficit di prestiti per le imprese più piccole, ma solo il secondo offre agli intermediari sia liquidità sia una copertura contro i rischi di credito. Lo svantaggio di uno “strumento finanziario a rischio ripartito finanziato” è che i prestiti destinati alle imprese più piccole devono essere finanziati, integralmente o parzialmente, da fondi pubblici43, il che limita il numero di imprese che è possibile sostenere. La Corte ha rilevato che gli strumenti che prevedevano l’uso dei fondi pubblici per finanziare almeno metà dei prestiti sono stati più efficaci nell’erogare denaro alle imprese, poiché la fornitura di liquidità compensava il deficit di liquidità delle banche commerciali. Ciò spiega perché, nei tre Stati membri in questione, non si sia usufruito in maniera soddisfacente delle garanzie sui prestiti UE a gestione centralizzata, che non forniscono liquidità alle banche commerciali.

74

Tuttavia, anche per gli strumenti finanziari cofinanziati dai Fondi strutturali, i versamenti alle imprese sono stati perlopiù effettuati dopo che il momento di maggiore difficoltà era stato superato. In Lettonia, solo il 16 % dell’importo previsto per gli “strumenti finanziari a rischio ripartito finanziati” nel quadro del dispositivo gestito dal FEI44 è stato erogato alle piccole imprese tra il 2009 e il 2012. Anche in Grecia gli esborsi effettuati mediante strumenti finanziari a favore di piccole imprese hanno registrato ritardi e hanno subito un’accelerazione solamente alla fine del periodo di disponibilità, tra il 2015 e il 2016.

75

La lentezza degli esborsi effettuati a favore delle piccole imprese mediante strumenti finanziari cofinanziati dai Fondi strutturali contrasta con quanto conseguito dall’Istituto per la crescita della Grecia (Institute for Growth in Greece). Questo istituto finanziario non bancario, costituito dallo Stato greco e dalla banca tedesca per lo sviluppo “Kreditanstalt für Wiederaufbau” quale misura eccezionale per concedere prestiti alle piccole imprese, disponeva di un capitale di 200 milioni di euro che era riuscito a convertire in prestiti in meno di un anno. Secondo i rappresentanti delle banche commerciali in Grecia, consultati dagli auditor della Corte, la rapidità degli esborsi è dovuta al fatto che le norme che disciplinano l’attuazione dei finanziamenti sono molto più semplici rispetto a quelle degli strumenti nel quadro dei Fondi strutturali.

76

Di fronte alle difficoltà di assorbimento degli strumenti, la Commissione è intervenuta. Nel 2011, in particolare, la Commissione ha permesso che gli strumenti finanziari nel quadro dei Fondi strutturali fossero utilizzati anche per finanziare il capitale di esercizio, possibilità concessa in precedenza solo in via eccezionale. Questa misura, giustificata dalle circostanze dell’epoca, ha avuto un effetto positivo sugli esborsi alle piccole imprese.

77

Tuttavia, la storia delle garanzie sui prestiti dimostra che, una volta che le circostanze specifiche non sussistono più, tali cambiamenti non vengono rettificati, il che dà luogo a un allentamento generale dei criteri di idoneità. Ad esempio, se i predecessori dello strumento di garanzia per i prestiti erano inizialmente destinati ai prestiti per gli investimenti, oggi il finanziamento del capitale di esercizio è diventata prassi comune. Mentre il predecessore dello strumento di garanzia InnovFin considerava solamente i prestiti con una scadenza minima di due anni, lo strumento di garanzia InnovFin copre anche i prestiti con scadenza annuale, comprese le linee di credito. Pur incrementando innegabilmente l’utilizzo dei dispositivi, questi cambiamenti aumentano il rischio che lo strumento non consegua efficacemente gli obiettivi dell’intervento pubblico o che entri in competizione con il settore privato (cfr. riquadro 4).

Riquadro 4

Situazioni in cui le garanzie UE sostengono un prodotto finanziario non idoneo al conseguimento degli obiettivi strategici fissati

Lo scopo dello strumento di garanzia InnovFin è sostenere l’attività di innovazione delle imprese. Le linee di credito rinnovabili annualmente o i prestiti con scadenza annuale sono ammissibili ai finanziamenti. Tuttavia, questi tipi di prestito non forniscono la stabilità necessaria per sostenere un progetto a medio termine, quale è di norma un progetto d’innovazione.

I prestiti per il capitale di esercizio sono ammissibili ai fini delle garanzie sui prestiti UE. Parte di queste garanzie è stata finanziata tramite le risorse del FEIS e dovrebbe contribuire al conseguimento del proprio obiettivo generale, la mobilitazione degli investimenti. Tuttavia, tali prestiti non sempre generano nuovi investimenti. Un quinto delle imprese interpellate dalla Corte, che hanno beneficiato dello strumento di garanzia InnovFin, non era in grado di identificare il collegamento tra il prestito e un investimento, né di dire in che modo il prestito avrebbe contribuito al proprio sviluppo.

Le garanzie sui prestiti UE dovrebbero sostenere le imprese che non hanno accesso al finanziamento mediante credito. L’utilizzo di un prestito garantito per rifinanziare un prestito in essere non è pertanto consentito. Tuttavia, nel caso dei prestiti per il capitale di esercizio è impossibile garantire il rispetto di questa norma. Gli auditor della Corte hanno rilevato un prestito di questo tipo del valore di 74 000 euro.

Obiettivi parzialmente conseguiti

78

I due strumenti di garanzia hanno obiettivi diversi. Pertanto, verranno valutati separatamente in questa sezione. La Corte ha esaminato:

  1. se i predecessori dello strumento di garanzia dei prestiti abbiano favorito la crescita delle imprese;
  2. se lo strumento di garanzia InnovFin fosse incentrato sul sostegno alle imprese impegnate in attività di ricerca e innovazione con un forte potenziale di eccellenza.

I predecessori dello strumento di garanzia dei prestiti hanno contribuito alla crescita delle imprese

79

La crescita delle imprese si può manifestare con la creazione di posti di lavoro, un aumento della produzione e un tasso di sopravvivenza più elevato. Per osservare gli effetti di una garanzia, confrontare il numero di dipendenti impiegati da una determinata impresa prima che essa benefici della garanzia con il numero di dipendenti dopo qualche anno, ad esempio, non è sufficiente, poiché su questo elemento potrebbero aver influito altri fattori45. La valutazione degli effetti delle garanzie dovrebbe essere basata, invece, sul confronto tra la situazione delle imprese che hanno beneficiato della garanzia e la situazione in cui si sarebbero trovate senza tale sostegno.

80

Nell’ambito del presente audit, la Corte ha commissionato uno studio di valutazione d’impatto controfattuale sugli effetti a lungo termine delle garanzie sui prestiti UE in uno Stato membro, la Francia46. Il contributo dell’UE agli intermediari francesi, i cui portafogli sono stati analizzati nello studio, ha rappresentato più del 25 % del bilancio totale degli strumenti di garanzia per le PMI, operativi nel periodo 2001-2013. Lo studio ha messo a confronto una serie di variabili di risultato47 per le piccole imprese che hanno beneficiato delle garanzie sui prestiti UE nel periodo 2002-2012 e per le imprese che non ne hanno beneficiato (il “gruppo di confronto”). Gli effetti sono stati stimati ogni anno per un periodo di 10 anni, a decorrere dall’anno in cui il prestito è stato ricevuto. La metodologia è illustrata in maggiore dettaglio nell’allegato III.

81

Lo studio ha registrato risultati positivi per tutte le variabili di risultato analizzate. In termini di totale delle attività, fatturato e massa salariale, le imprese beneficiarie hanno registrato una crescita maggiore rispetto al gruppo di confronto. Inoltre, dopo un iniziale calo produttivo, hanno anche registrato un aumento della produttività rispetto al gruppo di confronto. La flessione iniziale della produttività è dovuta al fatto che, affinché gli investimenti raggiungano la piena produttività, è necessario del tempo. Il rafforzamento delle attività generato dai prestiti è stato quasi immediato, mentre gli effetti sul fatturato e sulla massa salariale si sono manifestati solo dopo due o tre anni. Sebbene i prestiti garantiti abbiano aggravato il debito delle imprese, l’indebitamento supplementare non le ha rese più vulnerabili. Al contrario, le imprese beneficiarie avevano meno probabilità di cessare l’attività rispetto al gruppo di confronto (cfr. grafico 2).

Grafico 2

Effetto dei prestiti garantiti sulle piccole imprese

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base dello studio “Final report: Long-term effects of loan portfolio guarantees on SMEs’ performance” di Bertoni, Colombo e Quas (2016, di prossima pubblicazione).

82

Benché i risultati positivi conseguiti rappresentino un successo, gli effetti globali osservati per le piccole imprese francesi sono più modesti rispetto a quelli stimati in altri due studi riguardanti gli strumenti di garanzia dei prestiti in Francia e in altri paesi che applicavano una metodologia simile (cfr. tabella 3).

Tabella 3

Effetti sulle piccole imprese secondo diversi studi

Studio Tema centrale Effetti sull’occupazione Effetti sul fatturato
Bertoni, Colombo e Quas (2016) Garanzie sui prestiti UE fornite a piccole imprese francesi nel periodo 2002-2012 7,9 % nel quarto anno 6,7 % nel quarto anno
C. Lelarge, D. Sraer, e D. Thesmar, 201048 Dispositivo di garanzia francese per le start-up attivo principalmente nel periodo 1995-2000 16 % nel sesto anno --
Asdrubali e Signore, 201549 Garanzie sui prestiti UE fornite alle piccole imprese nei paesi dell’Europa centrale, orientale e sudorientale nel periodo 2005-2007 17,3 % nel quinto anno 19,6 % nel quinto anno
83

Nel 2005, la Commissione ha ipotizzato che la creazione/il mantenimento di un posto di lavoro nel quadro dello strumento di garanzia per le PMI sarebbe costata 1 330 euro50. Ipotizzando che la crescita della massa salariale, come stabilito dallo studio controfattuale, rifletta esclusivamente la crescita dell’occupazione, gli auditor della Corte hanno calcolato che ogni posto di lavoro creato/mantenuto grazie alle garanzie UE a favore delle piccole imprese francesi ha un costo effettivo di 8 000-11 000 euro, ossia sette volte maggiore rispetto alle stime.

84

Lo studio ha inoltre confermato che un indirizzamento più mirato può rendere lo strumento più efficace. In particolare, i prestiti garantiti hanno avuto un impatto maggiore sulle imprese piccole e su quelle di recente costituzione, cioè le imprese che, secondo la letteratura accademica, hanno maggiori probabilità di essere soggette a restrizioni finanziarie. L’impatto è stato maggiore anche per le imprese in cui l’importo del contributo pubblico per ogni euro di prestito garantito, ossia la perdita prevista, era maggiore (cfr. tabella 4).

Tabella 4

Fattori che incidono sull’efficacia delle garanzie

  Fatturato Massa salariale Attività
Entità
Impatto maggiore sulle imprese più piccole (ossia con un fatturato inferiore a 370 000 euro):
+ 2,7 p.p. + 4,4 p.p. + 5,7 p.p.
Età
Impatto maggiore sulle imprese più giovani (ossia create da meno di 7 anni):
- + 2,3 p.p. -
Contributo pubblico
L’aumento del contributo pubblico di 1 punto percentuale per ogni euro del prestito garantito ha accresciuto l’impatto di:
+ 2,7 p.p. + 3,9 p.p. + 4,6 p.p.

Nota: “p.p.” = punto percentuale.

Fonte: Bertoni e altri, 2016.

85

Nel precedente audit della Corte sullo strumento relativo alle garanzie per le PMI, si è osservato che “i relativi risultati [della garanzia] avrebbero anche potuto essere conseguiti attraverso finanziamenti nazionali. […] Alla luce (della grande percentuale) di mutuatari caratterizzati da un’attività generalmente locale, non è possibile dimostrare a sufficienza la necessità di un intervento UE”51. La Commissione ha accolto la relativa raccomandazione e ha dichiarato che di questo elemento “si sta già tenendo conto in fase di discussione e pianificazione della prossima generazione di strumenti finanziari del quadro finanziario pluriennale successivo al 2013, in cui “assicurare il valore aggiunto UE” è uno dei princìpi fondamentali che dovranno rispettare tutti gli strumenti proposti”52.

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La precedente conclusione della Corte, ossia che non si poteva dimostrare il valore aggiunto UE, rimane valida per lo strumento di garanzia per i prestiti, per le seguenti due ragioni. In primo luogo, nella proposta legislativa relativa allo strumento di garanzia per i prestiti, la Commissione ha dichiarato che “il successore di SMEG sarà incentrato sulle garanzie dei prestiti transfrontalieri e multinazionali, nonché la cartolarizzazione, in linea con le raccomandazioni della Corte dei conti europea” di massimizzare il valore aggiunto UE53. Tuttavia, il legislatore non ha tradotto tale dichiarazione in disposizioni del regolamento che disciplina lo strumento. E, al momento dell’audit della Corte, le garanzie transfrontaliere e multinazionali nel quadro dello strumento di garanzia per i prestiti erano limitate. Nemmeno le operazioni di cartolarizzazione avevano avuto luogo. Anche nel quadro del precedente strumento di garanzia per le PMI 2007-2013, le operazioni di cartolarizzazione hanno avuto scarso successo, dato che ne erano state sottoscritte solamente due. Ciò può essere spiegato, fra l’altro, dalla limitata attività del mercato di cartolarizzazione a partire dal 200854.

87

In secondo luogo, l’effetto dimostrativo, l’effetto catalizzatore e l’effetto di sviluppo delle capacità55 evocati a sostegno del valore aggiunto UE, in particolare per gli Stati membri che hanno aderito all’UE a partire dal 2004 (cfr. paragrafo 33) stanno perdendo importanza. Ciò è dovuto al fatto che l’uso di strumenti finanziari dell’Unione europea è aumentato in misura significativa negli ultimi anni (cfr. paragrafi 13 e 17-18), il che ha determinato un rafforzamento delle competenze degli Stati membri nell’attuazione di questi strumenti. Questo, a sua volta, riduce la necessità degli stessi56. Inoltre, gli Stati membri possono utilizzare i Fondi strutturali per finanziare i propri strumenti nazionali (cfr. paragrafi 72-74).

Lo strumento di garanzia InnovFin non era sufficientemente orientato alla ricerca e all’innovazione con un forte potenziale di eccellenza

88

Lo strumento di garanzia per le PMI denominato InnovFin è disciplinato dal regolamento Orizzonte 2020. Si tratta di un regolamento generale che disciplina vari interventi, sia sotto forma di sovvenzioni che di garanzie o capitale azionario. In quanto regolamento generale, disciplina tutti i tipi di innovazione. Tuttavia, secondo quanto disposto nello specifico dal regolamento, lo strumento di garanzia InnovFin dovrebbe essere focalizzato sul sostegno alle imprese “che esercitano attività di ricerca e innovazione […] con un forte potenziale d’eccellenza”57. Tali attività prevedono investimenti rischiosi.

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Poiché il regolamento Orizzonte 2020 non ha fornito alcuna definizione aggiuntiva di “investimenti rischiosi in ricerca e innovazione […] con un forte potenziale d’eccellenza”, la Commissione ha definito 14 criteri di ammissibilità relativi all’innovazione (cfr. allegato IV). Un’impresa che desidera beneficiare di un prestito garantito deve soddisfare uno di questi criteri. Questi comprendono una vasta gamma di possibili caratteristiche delle imprese, ad esempio: se l’impresa prevede un certo livello di spesa a favore della ricerca e dell’innovazione, se si è aggiudicata un premio per l’innovazione, se ha ottenuto una sovvenzione o un prestito a sostegno della ricerca o dell’innovazione, se ha registrato diritti tecnologici, se è in rapida crescita o ancora se beneficia di investimenti finanziati da un fondo di capitale di rischio o di investitori informali (business angel).

90

Due dei tre criteri più utilizzati sono generici per loro natura:

  1. criterio utilizzato nel 27 % dei casi (dati a fine 2016): il beneficiario intende investire nella produzione, nello sviluppo o nell’attuazione di prodotti, processi o servizi nuovi o sostanzialmente avanzati, che sono innovativi e che comportano un rischio d’insuccesso tecnologico o industriale;
  2. criterio utilizzato nel 12 % dei casi: il beneficiario è operante sul mercato da meno di sette anni e le spese per la ricerca e l’innovazione rappresentano almeno il 5 % del totale delle sue spese operative in almeno uno dei tre anni precedenti la domanda.
91

Basandosi sul campione di prestiti estratto, la Corte ha valutato se ci si fosse effettivamente concentrati sulle categorie di imprese specificate dal regolamento. Le imprese sono state classificate in tre gruppi: i) assenza di innovazione (15 % del campione esaminato), ii) sviluppo di prodotti o processi standard (50 % del campione esaminato) e iii) innovazione ad alto rischio (35 % del campione esaminato). Nel riquadro 5 sono riportati esempi di progetti e di imprese per ciascuna categoria. Le innovazioni derivanti da uno sviluppo di prodotti o processi standard sono da intendersi come novità solo per l’impresa (i prodotti o processi potrebbero già esistere sul mercato)58. Il carattere innovativo delle innovazioni ad alto rischio non è limitato all’impresa in questione, e la Corte ha collocato solo il 35 % delle imprese esaminate in questa categoria. Tuttavia, anche tra queste ultime, solamente poche di esse svolgevano attività di innovazione di particolare rilievo.

92

Di conseguenza, il 65 % delle imprese del campione esaminato rispecchia la definizione di innovazione in senso ampio, sebbene si sarebbero dovute mettere in risalto le imprese che esemplificano la nozione più ristretta di innovazione con un forte potenziale di eccellenza (cfr. paragrafo 88).

Riquadro 5

Esempi di progetti e imprese che beneficiano dello strumento di garanzia InnovFin

Assenza di innovazione

  • Un rivenditore online di abbigliamento per bambini ha utilizzato un prestito garantito per finanziare l’espansione del proprio stock.
  • Un ristorante con un contratto di franchising ha utilizzato il prestito per finanziare un ampliamento del locale del 25 %.

Sviluppo di prodotti o processi standard

  • Il prestito è stato utilizzato per finanziare lo sviluppo di un’applicazione per smartphone che fornisce informazioni su sale riunioni (partecipanti, apparecchiature e disponibilità delle sale). Esiste già una serie di strumenti di questo tipo.
  • Un’impresa che produce attrezzature teatrali ha utilizzato il prestito al solo scopo di finanziare il proprio capitale di esercizio. L’impresa mira a sviluppare internamente prodotti simili ad altri già presenti sul mercato.

Innovazioni ad alto rischio

  • Il prestito è stato utilizzato per finanziare la costruzione di un impianto per la produzione di biogas attraverso lo smaltimento dei rifiuti urbani. Sebbene impianti di questo tipo siano presenti nei paesi vicini, il progetto costituiva una novità per il paese interessato, il che lo rendeva un investimento a rischio più elevato.
  • Il prestito è stato utilizzato per contribuire allo sviluppo di un sistema di raffreddamento stampato in 3D come parte integrante di stampi metallici destinati alla produzione di plastica. Applicazioni simili sono già utilizzate da altre imprese, ma il carattere complesso e all’avanguardia del progetto lo rendevano un investimento a rischio più elevato.
  • Il prestito è stato utilizzato per acquistare attrezzature destinate alla produzione di un nuovo tipo di prodotto per cromatografia ad uso dell’industria farmaceutica. Il prodotto offriva le stesse prestazioni di un’attrezzatura già esistente, ma a un costo inferiore. La creazione del prodotto si basava sui risultati di un progetto di ricerca finanziato nel quadro del settimo programma quadro per la ricerca e lo sviluppo tecnologico.
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Per valutare la performance in termini di innovazione delle imprese beneficiarie di aiuti, la Commissione utilizza l’indicatore “percentuale di PMI partecipanti che introducono innovazioni nell’impresa o sul mercato”. Questo indicatore non consente di individuare innovazioni ad alto rischio con un forte potenziale di eccellenza e riflette pertanto una definizione più ampia di innovazione59. Inoltre, la Commissione ha stabilito un valore obiettivo relativamente modesto, pari al 50 % per la quota di imprese che introducono innovazioni nell’impresa o sul mercato. Dato che circa la metà delle imprese europee svolgono alcune attività di innovazione in senso lato, raggiungere questo obiettivo non può essere considerato un successo60. Molto probabilmente, la Commissione riuscirebbe a raggiungere l’obiettivo anche se si limitasse a distribuire i finanziamenti alle imprese in modo casuale.

94

La Corte ha inoltre confrontato lo strumento di garanzia InnovFin con altri regimi di sostegno rivolti alle piccole imprese innovative e ha valutato la performance dei singoli intermediari nel concentrarsi su imprese ad elevata densità di conoscenza61. La Corte ha utilizzato l’intensità di conoscenze del settore principale dell’impresa interessata62, in quanto costituisce un buon indicatore indiretto della probabilità che l’impresa realizzi attività di ricerca e innovazione con un forte potenziale di eccellenza. Di fatto, è più probabile che ad introdurre innovazioni siano le imprese attive nei settori ad alta tecnologia e nei servizi ad elevata intensità di conoscenze. Di conseguenza, se lo strumento di garanzia si focalizza efficacemente sull’innovazione, le imprese beneficiarie si concentreranno inevitabilmente nei settori fortemente innovativi. La focalizzazione sui settori ad alta tecnologia e sui servizi ad elevata intensità di conoscenze è importante anche da un punto di vista strategico (cfr. riquadro 6).

Riquadro 6

Importanza dei settori ad elevata intensità di conoscenze e tecnologie

Un’impresa può innovare in qualsiasi settore. Tuttavia, l’innovazione necessita di risorse specifiche, come attività di ricerca e sviluppo e/o presenza di personale che abbia completato l’istruzione superiore. Questi sono i due criteri utilizzati da Eurostat per classificare i settori economici a seconda dell’intensità di tecnologie e conoscenze.

Secondo la Commissione, la bassa produttività e la competitività in declino di cui risente l’Europa possono essere ricondotte a un deficit di innovazione. Storicamente, l’Europa possiede una solida tradizione scientifica, ma la sua capacità di trasformare le scoperte scientifiche in prodotti è debole63. Questo non è un problema che riguarda l’industria europea nel suo complesso. I principali investitori nella ricerca e nello sviluppo in Europa operano nel settore a media tecnologia, ad esempio nel settore automobilistico. Il problema principale, tuttavia, risiede nell’attività più ridotta registrata nei settori ad alta tecnologia, come i settori farmaceutico, delle biotecnologie, delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione64. Di conseguenza, si dovrebbe prestare maggiore attenzione ai settori ad elevata intensità di conoscenze e di tecnologie, non solo perché l’Europa accusa un ritardo nei settori ad alta tecnologia, ma anche perché le imprese dei settori ad elevata intensità di conoscenze e di tecnologie hanno maggiori probabilità di introdurre innovazioni65.

95

La Corte ha riscontrato che l’attuale strumento di garanzia InnovFin ha dato maggior sostegno ad imprese ad elevata intensità di conoscenze rispetto al suo predecessore, lo strumento a rischio ripartito. La crescente importanza del ruolo svolto dagli intermediari pubblici ha contribuito ad una maggiore focalizzazione sulle imprese ad elevata intensità di conoscenze. La quota di imprese di questo tipo nei portafogli degli intermediari pubblici nel quadro dello strumento di garanzia InnovFin (76 %) si avvicina molto a quella raggiunta nel quadro dei programmi di sovvenzione Orizzonte 2020, orientati alle piccole imprese. Al contrario, gli intermediari privati sono molto meno orientati alle imprese ad elevata intensità di conoscenze (41 %), il che riduce la quota complessiva per l’intero strumento di garanzia (cfr. grafico 3).

Grafico 3

Intensità di conoscenze delle imprese sostenute nel quadro dello strumento di garanzia InnovFin e dei regimi per le piccole imprese nel quadro del programma Orizzonte 2020

Nota: I settori ad elevata intensità di conoscenze e tecnologie comprendono settori di tecnologia alta e medio-alta e servizi ad alta intensità di conoscenza, quali definiti dai relativi orientamenti Eurostat.

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base dei dati forniti dalla Commissione e dal Fondo europeo per gli investimenti (FEI).

Il sistema di valutazione della Commissione ha fornito solo pochi elementi comprovanti l’efficacia degli strumenti

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La Commissione europea finanzia strumenti di garanzia dei prestiti per le piccole imprese dalla fine degli anni novanta. L’orientamento di queste garanzie è cambiato nel corso del tempo, ma l’obiettivo principale è rimasto invariato: migliorare l’accesso al credito per le piccole imprese e sostenere l’imprenditorialità e l’innovazione, allo scopo di promuovere in modo sostenibile lo sviluppo delle piccole imprese e la crescita occupazionale in tutta l’UE. Per ciascuno strumento, il relativo regolamento stabiliva le scadenze per le valutazioni intermedie e/o finali e il loro contenuto. Le valutazioni erano intese, inter alia, a rispondere alla domanda “In che misura l’intervento UE (ossia le garanzie sui prestiti) è stato efficace?”. La Corte ha quindi esaminato:

  1. se le valutazioni precedenti avessero dimostrato l’efficacia degli strumenti di garanzia dei prestiti; e
  2. se i meccanismi esistenti per la valutazione degli strumenti attuali siano appropriati.

Le valutazioni precedenti non hanno fornito elementi probatori solidi dell’efficacia degli strumenti

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Nei 18 anni trascorsi dall’adozione degli strumenti di garanzia dei prestiti dell’UE, la Commissione ha presentato tre valutazioni intermedie e due valutazioni finali. Tuttavia, nessuna di queste ha fornito elementi probatori solidi riguardo all’impatto delle garanzie. Di norma, le valutazioni hanno ritenuto soddisfacenti il totale dei prestiti garantiti o il numero di piccole imprese sostenute. Tali indicatori non misurano però in maniera appropriata l’efficacia o il grado di benessere66.

98

Le valutazioni si basavano perlopiù su metodologie qualitative, quali colloqui e sondaggi e trascuravano invece le metodologie quantitative. Inoltre, non dimostravano che i cambiamenti osservati nelle imprese beneficiarie erano effettivamente riconducibili alle garanzie, e non ad altri fattori concomitanti. I sondaggi avevano lo scopo di sopperire all’incompletezza dei dati, ma non erano stati concepiti per dimostrare che i cambiamenti osservati fossero riconducibili allo strumento di garanzia. Oltretutto, le imprese sono state consultate solo diversi anni dopo la ricezione del prestito garantito, il che ha messo maggiormente a rischio l’affidabilità delle informazioni.

99

La mancanza di valutazioni solide è riconducibile ad altre due ragioni. In primo luogo, le valutazioni sono state eseguite troppo presto, basti pensare che la valutazione finale è stata effettuata poco dopo la metà del ciclo di programmazione. In secondo luogo, le valutazioni adottavano una visione molto restrittiva, poiché si concentravano solamente sul programma in corso, senza quindi valutare gli effetti dei programmi precedenti, perlopiù analoghi.

La raccolta dati a sostegno di valutazioni future è stata migliorata, ma permangono carenze

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La fase di ideazione di un nuovo programma è lo stadio in cui è più semplice sviluppare e realizzare la metodologia per una valutazione d’impatto. I requisiti in materia di raccolta dei dati devono essere presi in considerazione sin dall’inizio, e non dopo diversi anni di attuazione del programma67.

101

Di recente, il FEI e la Commissione hanno adottato misure volte a migliorare il processo di valutazione. Innanzitutto, la Commissione intende eseguire le valutazioni finali in uno stadio molto più avanzato del ciclo del programma. In secondo luogo, il personale del FEI e della Commissione ha pubblicato nel 2015 una ricerca che valuta l’impatto economico delle garanzie sui prestiti fornite alle piccole imprese in Europa centrale e orientale nel periodo 2005-200768. La Commissione intende avvalersi di questo studio come modello per valutare gli effetti delle garanzie sulla performance delle piccole imprese. Infine, il FEI è ora maggiormente in grado di identificare i beneficiari utilizzando le banche dati esterne esistenti contenenti serie cronologiche di dati finanziari sulle imprese, che possono essere utilizzate per condurre un’analisi più quantitativa.

102

Al momento dell’audit della Corte, la Commissione aveva già elaborato il capitolato per una valutazione intermedia degli strumenti di garanzia esistenti, che dovrebbe concludersi entro la fine del 2017. Tuttavia, non ha ancora definito la metodologia per la valutazione finale. Non è ancora stato stabilito, ad esempio, i) come valutare se lo strumento di garanzia InnovFin accresca realmente l’attività di innovazione, suo obiettivo principale, e ii) come discernere i relativi effetti da quelli degli altri programmi69. L’incompletezza dei dati rischia inoltre di compromettere la valutazione dello strumento.

103

Il modello fornito da Asdrubali e Signore (2015) mette a confronto gli effetti degli strumenti di garanzia dell’UE e quelli di tutte le altre possibili fonti di finanziamento, comprese altre garanzie finanziate da strumenti nazionali o da altri strumenti dell’UE, quali i Fondi strutturali. Benché gli strumenti di finanziamento mediante ricorso al credito presentino alcune differenze (in quanto possono essere limitati e illimitati, o rivolti a una sottocategoria di piccole imprese), spesso sono strettamente assimilabili alle banche commerciali o alle imprese alla ricerca di finanziamenti, e perseguono obiettivi molto simili. Si potrebbe ovviare parzialmente al limite principale della metodologia di questo modello conducendo un’analisi complessiva del maggior numero possibile di strumenti. Al momento dell’audit della Corte, però, non sono state adottate misure in questo senso.

104

Inoltre, una ricerca accademica più approfondita potrebbe rimediare al deficit di valutazione. Tuttavia, sebbene il principio della trasparenza70 imponga la pubblicazione di ciascuna attribuzione di sovvenzioni, salvo in caso di assegnazione a una persona fisica, ciò non si applica ai beneficiari di garanzie. I ricercatori esterni al FEI, pertanto, non hanno accesso ai dati concernenti i beneficiari. Altre istituzioni pubbliche che trattano dati riservati di natura simile hanno introdotto procedure specifiche71 per fornire l’accesso ai fini di ricerche giustificate, attraverso un “safe centre72 o attraverso partenariati tra un ricercatore esterno e il personale di un’organizzazione73.

105

Finora, ci si è concentrati soprattutto sulla valutazione degli effetti dal lato della domanda, vale a dire sul dimostrare l’impatto del programma sulla performance delle piccole imprese. Si è prestata molta meno attenzione ad aspetti quali i) gli effetti a livello dell’offerta, ad esempio in che misura le garanzie hanno permesso agli intermediari di aumentare l’offerta di credito rispetto al livello che avrebbero raggiunto senza di esse; ii) in che modo i vantaggi della sovvenzione, impliciti negli strumenti di garanzia, sono effettivamente ripartiti tra i fornitori e i beneficiari74; e iii) in che modo le garanzie incidono sulla concorrenza tra le banche. Sebbene il FEI abbia spesso accesso a dati adeguati, questi non vengono raccolti a fini di valutazione. Quando la Corte ha condotto un’analisi dell’offerta in Repubblica ceca, dove cinque grandi banche avevano avviato una cooperazione con il FEI per un periodo di tre anni, solamente per una di esse è stato possibile individuare un chiaro impatto positivo sulla disponibilità di credito.

Conclusioni e raccomandazioni

106

Il bilancio dell’UE fornisce risorse, in vari settori di intervento, per strumenti di garanzia dei prestiti rivolti alle piccole imprese, che affiancano gli strumenti di garanzia finanziati a livello nazionale. La Corte è giunta alla conclusione generale che l’entità finanziaria degli strumenti di garanzia non è stata stabilita sulla base di un’analisi esaustiva delle esigenze del mercato e che un numero troppo elevato di imprese beneficiarie non aveva realmente bisogno di un prestito garantito, anche se le imprese che ne hanno beneficiato hanno registrato una crescita. Il grado di attività innovative sostenute da uno degli strumenti era però decisamente modesto e non in linea con l’orientamento e l’ambizione di eccellenza indicati nel regolamento. Infine, la Commissione non ha ancora fornito elementi probatori sufficienti riguardo all’impatto degli strumenti e alla loro efficacia in rapporto ai costi. Sarebbe opportuno che la Commissione, all’atto di effettuare le valutazioni ex ante per i possibili strumenti successori nel prossimo quadro finanziario pluriennale, attuasse la maggior parte delle raccomandazioni formulate di seguito dalla Corte.

Costituzione degli strumenti di garanzia

107

Il bilancio dell’UE finanzia gli strumenti di garanzia a gestione centralizzata, parallelamente agli strumenti soggetti a gestione concorrente. Benché il volume di tutti gli strumenti finanziati dall’UE sia aumentato rispetto al precedente periodo 2007-2013, le analisi delle esigenze di mercato condotte non hanno preso in esame tutti gli strumenti, né indicato in che modo gli strumenti dovrebbero rispondere collettivamente a tali esigenze, allo scopo di evitare sovrapposizioni e concorrenza tra di loro (cfr. paragrafi 27-35).

108

I due attuali strumenti a gestione centralizzata sono stati avviati senza ritardi. Secondo gli accordi di garanzia sottoscritti a fine 2016, circa tre quarti dei prestiti previsti saranno concentrati nei quattro Stati membri nei quali il numero di piccole imprese che necessitano di accedere al credito è più elevato (cfr. paragrafi 33 e 48-50).

109

L’attuazione degli strumenti finanziari comporta dei costi. Tuttavia, la Commissione disponeva di limitati elementi probatori all’atto di prender parte al processo di negoziazione delle commissioni con il FEI (cfr. paragrafi 36-47).

Raccomandazione 1 – Valutazione delle esigenze di mercato e rilevamento di dati sui costi di gestione

La Commissione dovrebbe:

  1. valutare le esigenze di mercato e le modalità con cui gli strumenti di garanzia dell’UE, unitamente agli strumenti finanziati a livello nazionale/regionale, possano rispondere al meglio a tali esigenze, in modo tale da assicurare il valore aggiunto UE;

    Data-obiettivo di attuazione: prima della presentazione delle proposte di istituzione dei nuovi strumenti di garanzia nell’ambito del prossimo quadro finanziario pluriennale.

  2. ottenere e analizzare dati pertinenti sui costi di gestione dei regimi di garanzia, ad esempio i costi effettivamente sostenuti dal FEI o dai regimi nazionali, come risorsa per rafforzare la propria base per i negoziati con il FEI, nonché assicurare un adeguato livello delle commissioni.

Data-obiettivo di attuazione: prima di negoziare con il FEI nuovi compiti nell’ambito del prossimo quadro finanziario pluriennale.

Accesso al credito

110

Gli strumenti di garanzia dei prestiti sono stati concepiti per assistere le imprese che propongono progetti validi ma che hanno difficoltà nell’ottenere finanziamenti mediante ricorso al credito. Tuttavia, la Corte ha constatato che il 60 % delle imprese del campione esaminato sarebbe stato in grado di ottenere un prestito commerciale senza ricorrere a questi strumenti. Per lo strumento di garanzia InnovFin, la percentuale di tali imprese beneficiarie di un sostegno finanziario è leggermente più alta e raggiunge il 65 %. La Corte ha inoltre rilevato che, nel quadro di questo strumento, i portafogli degli intermediari privati comprendevano una quota maggiore di tali imprese. Di fatto, nell’accordo di delega stipulato con il FEI, la Commissione non aveva specificato che lo strumento avesse come gruppo-obiettivo imprese innovative e “vitali non aventi accesso al credito” (cfr. paragrafi 55-59). Anche le imprese aventi accesso a prestiti commerciali possono trarre vantaggi dalla garanzie, quali ad esempio un tasso di interesse ridotto nell’ambito dello strumento di garanzia InnovFin (cfr. paragrafo 60).

111

Sebbene la riduzione dell’entità massima dei prestiti ammissibili nel quadro dello strumento di garanzia per i prestiti abbia aumentato la quota di sostegno a favore delle “imprese vitali non aventi accesso al credito”, la Commissione ha esaminato solo parzialmente altre possibili misure per rimediare a tale situazione. Inoltre, le attuali modalità di monitoraggio non forniscono informazioni periodiche sulla percentuale di “imprese vitali non aventi accesso al credito” beneficiarie (cfr. paragrafi 61-69).

112

Il problema dell’accesso al credito ha assunto un’importanza ancora maggiore durante la crisi finanziaria, in particolare negli Stati membri maggiormente colpiti che hanno ricevuto assistenza macro-finanziaria. Tuttavia, gli strumenti di garanzia UE a gestione centralizzata si sono rivelati di utilità limitata in questi paesi, principalmente perché non erano stati concepiti per fornire liquidità agli intermediari. Sebbene siano stati utilizzati anche gli strumenti finanziari cofinanziati dai Fondi strutturali, gli esborsi alle piccole imprese sono avvenuti soprattutto dopo, e non durante, il periodo di maggiore difficoltà (cfr. paragrafi 70-77).

Raccomandazione 2 – Focalizzazione sulle imprese che necessitano di garanzie

La Commissione dovrebbe:

  1. inserire, nella proposta legislativa relativa ad un possibile strumento successore dello strumento di garanzia InnovFin, disposizioni specifiche per mirare ad imprese innovative vitali non aventi sufficiente accesso al credito e per far sì che non vengano rimpiazzati i finanziamenti del settore privato;

    Data-obiettivo di attuazione: all’atto della presentazione della proposta di istituzione di un possibile strumento successore nell’ambito del prossimo quadro finanziario pluriennale.

  2. introdurre meccanismi per ridurre la percentuale di imprese sostenute che avrebbero potuto ottenere prestiti commerciali senza il sostegno dell’UE. Dovrebbe valutare i costi e i benefici di eventuali misure volte a conseguire detta riduzione;

    Data-obiettivo di attuazione: prima di porre in atto eventuali strumenti successori nell’ambito del prossimo quadro finanziario pluriennale.

  3. monitorare annualmente la quota di imprese aventi accesso a prestiti commerciali senza il sostegno dell’UE sostenute dagli intermediari finanziari e adottare azioni correttive ogniqualvolta detta quota sia troppo alta. Questo monitoraggio dovrebbe essere effettuato sulla base di informazioni messe a disposizione dagli intermediari finanziari, senza quindi imporre alcun onere amministrativo aggiuntivo sulle imprese.

Data-obiettivo di attuazione: quando verranno posti in atto eventuali strumenti successori nell’ambito del prossimo quadro finanziario pluriennale.

Realizzazione degli obiettivi

113

I predecessori dello strumento di garanzia dei prestiti miravano a promuovere la crescita. I dati econometrici disponibili confermano che gli strumenti hanno raggiunto, al riguardo, i propri obiettivi. Le imprese beneficiarie hanno registrato una crescita maggiore rispetto al gruppo di confronto in termini di attività totali, fatturato, massa salariale e produttività. Gli studi rilevano inoltre che gli effetti sono stati maggiori per le imprese che avrebbero potenzialmente avuto difficoltà ad ottenere un prestito senza la garanzia (cfr. paragrafi 79-87).

114

Lo strumento di garanzia InnovFin era destinato a sostenere la ricerca e l’innovazione con un forte potenziale d’eccellenza. Tuttavia, il regolamento Orizzonte 2020 non forniva una definizione di questa nozione. Nel campione esaminato dalla Corte, due terzi delle imprese si sono limitate a sviluppare prodotti o processi standard, o non hanno apportato nessuna innovazione. La definizione dei criteri di ammissibilità relativi all’innovazione non ha impedito che tali imprese beneficiassero di un sostegno. L’obiettivo di innovazione stabilito per lo strumento è decisamente modesto, in quanto la Commissione lo ritiene raggiunto se ad introdurre innovazioni sono solo metà delle imprese, a prescindere dal grado di innovazione. Per quanto riguarda l’accesso al credito, la Corte ha riscontrato un grande divario tra intermediari pubblici e privati, dato che questi ultimi conseguono risultati decisamente migliori nel focalizzarsi su imprese in settori a più elevata intensità di conoscenze (cfr. paragrafi 88-95).

Raccomandazione 3 – Mirare alle innovazioni ad alto rischio

La Commissione dovrebbe:

  1. inserire, nella proposta legislativa relativa ad un eventuale strumento successore, una definizione chiara del tipo di innovazione sostenuto e determinare la dimensione dello strumento di conseguenza;

    Data-obiettivo di attuazione: all’atto della presentazione della proposta di istituzione di un possibile strumento successore nell’ambito del prossimo quadro finanziario pluriennale.

  2. rivedere i criteri di ammissibilità relativi all’innovazione, per far sì che qualunque strumento successore sostenga in misura prevalente le imprese impegnate in attività con elevato potenziale d’eccellenza che richiedono investimenti rischiosi.

Data-obiettivo di attuazione: prima di porre in atto un eventuale strumento successore nell’ambito del prossimo quadro finanziario pluriennale.

Sistema di valutazione

115

Sebbene le garanzie di prestito dell’UE esistano da 18 anni, finora la Commissione ha fornito solo pochi elementi comprovanti il conseguimento di risultati. All’origine di questa situazione vi sono dati incompleti, valutazioni premature e misurazioni insufficienti. Per quanto riguarda le valutazioni future, la Commissione non ha ancora valutato in che modo: i) svolgere una valutazione esaustiva dei diversi strumenti di garanzia dell’UE in vigore e ii) esaminare l’effetto delle garanzie sull’offerta e sulla concorrenza tra banche. Al deficit di valutazione si potrebbe ovviare incrementando la ricerca accademica, sebbene le norme di riservatezza che la regolano siano restrittive (cfr. paragrafi 97-105).

Raccomandazione 4 – Migliorare il sistema di valutazione

La Commissione dovrebbe:

  1. svolgere una valutazione globale ex post del predecessore dello strumento di garanzia per i prestiti, appurando in particolare se le garanzie siano state generalmente efficaci;

    Data-obiettivo di attuazione: entro la fine del 2019.

  2. elaborare una metodologia per analizzare l’effetto delle garanzie sull’offerta di prestiti, sulla concorrenza tra banche e sull’attività di innovazione delle imprese, nonché per analizzare la ripartizione della sovvenzione implicita tra fornitore e beneficiario;

    Data-obiettivo di attuazione: entro la fine del 2019.

  3. Oltre a presentare valutazioni finali per ciascuno dei due strumenti gestiti a livello centrale, presentare una valutazione finale combinata che esamini le relative performance e, per quanto possibile, che fornisca un confronto tra analoghi strumenti di credito dell’UE utilizzati precedentemente o contemporaneamente;

    Data-obiettivo di attuazione: data alla quale bisogna presentare le prossime valutazioni finali.

  4. sviluppare un sistema che permetta ai ricercatori di accedere ai dati sui beneficiari delle garanzie.

Data-obiettivo di attuazione: entro la fine del 2018.

La presente relazione è stata adottata dalla Sezione IV, presieduta da Baudilio TOMÉ MUGURUZA, Membro della Corte dei conti europea, a Lussemburgo, nella riunione del 7 novembre 2017.

Per la Corte dei conti europea

Klaus-Heiner LEHNE
Presidente

Allegato

Allegato I

Incidenza relativa degli strumenti di garanzia

Il grafico riportato di seguito fornisce una panoramica dell’incidenza degli importi totali delle garanzie, per ciascuno Stato membro, nel periodo 2007-2013. A causa della mancanza di dati, la Corte ha formulato una serie di stime e ipotesi (cfr. note sotto il grafico). Sebbene i dati non siano quindi del tutto precisi, il grafico fornisce un quadro ragionevole dell’ordine di grandezza. Il grafico non comprende gli Stati membri per i quali la Corte non disponeva di dati sulle garanzie finanziate a livello nazionale.

Note:

  1. I dati per le “garanzie nazionali” dell’Associazione europea di mutua garanzia non sono completi. Sono inclusi quelli relativi alle organizzazioni partecipanti, ma non tutti gli istituti di garanzia fanno parte di questa organizzazione. I dati per alcuni Stati membri (quali Germania e Italia) sono pertanto sottostimati.
  2. Come indicato nella relazione di Economisti Associati e altri (cfr. nota 14), è difficile valutare il livello di sostegno pubblico, in quanto in certi casi l’intervento pubblico assume la forma di una garanzia sovrana. In questo caso, il valore del sostegno pubblico è noto solo se e quando si verifica un’inadempienza e si ricorre alle risorse pubbliche per il rimborso dei prestiti.
  3. Dato che diversi organismi nazionali di garanzia che comunicano i dati all’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) o all’Associazione europea di mutua garanzia gestiscono anche, in maniera concorrente, gli strumenti di garanzia cofinanziati dall’UE, alcuni importi potrebbero essere stati contabilizzati due volte.
  4. I dati concernenti le “garanzie fornite nell’ambito dei Fondi strutturali” sono stati stimati sulla base del contributo dell’UE, supponendo che rappresenti il 50 % dell’importo garantito. Ciò comporta una sottostima per diversi Stati membri (dato che la percentuale può arrivare fino all’80 %).

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base di:

  • per le “garanzie nazionali”: i dati dell’Associazione europea di mutua garanzia per gli anni 2009-2013 (http://aecm.eu/it/frontpage-it/), i dati dell’OCSE per un certo numero di paesi per gli anni 2007-2013 (http://stats.oecd.org);
  • per le “garanzie nel quadro dei Fondi strutturali”: relazione della Commissione europea, “Summary of data on the progress made in financing and implementing financial engineering instruments reported by the managing authorities in accordance with Article 67(2)(j) of Council Regulation (EC) No 1083/2006”, periodo di programmazione 2007-2013, situazione al 31 dicembre 2014, pag. 27;
  • Per le “garanzie a gestione centralizzata”: relazioni operative del FEI al 31.12.2016.

Allegato II

Quota di prestiti alle pmi garantiti da strumenti finanziati dall’ue sul totale dei prestiti alle pmi

Il grafico riportato di seguito fornisce una stima della quota media annua di prestiti alle PMI garantiti da strumenti finanziati dall’UE (a gestione centralizzata e a gestione concorrente), per ogni Stato membro, nel periodo 2007-2013. Il grafico non comprende gli Stati membri per i quali la Corte non disponeva di dati sul totale dei prestiti alle PMI.

Note:

  1. I dati relativi alla quota totale di nuovi prestiti per le PMI non sono disponibili. Di conseguenza, la Corte ha utilizzato come prestiti indicativi, oltre ai prestiti rotativi e agli scoperti bancari, i debiti relativi a carte di credito a saldo e a carte di credito “revolving” fino ad un massimo di un milione di euro.
  2. I singoli prestiti garantiti nel quadro degli strumenti UE possono superare un milione di euro. A causa dell’indicatore citato nella nota 1, la Corte ha escluso tutti i prestiti superiori a un milione di euro garantiti nel quadro dello strumento di garanzia per le PMI e dello strumento a rischio ripartito. Ciò non è stato possibile per i prestiti garantiti a valere sui Fondi strutturali, dato che non si disponeva di dati aggregati sugli importi dei singoli prestiti. Questo potrebbe aver portato a una sopravvalutazione.
  3. Riguardo ai prestiti garantiti a valere sui Fondi strutturali per ciascuno Stato membro, la Corte ha fornito una stima, dato che era unicamente disponibile l’importo di prestito totale per l’insieme degli Stati membri.

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base di:

  • per i “Fondi strutturali”: relazione della Commissione europea, “Summary of data on the progress made in financing and implementing financial engineering instruments reported by the managing authorities in accordance with Article 67(2)(j) of Council Regulation (EC) No 1083/2006”, periodo di programmazione 2007-2013, situazione al 31 dicembre 2015;
  • per lo “strumento di garanzia per le PMI” e lo “strumento a rischio ripartito”: dati sui prestiti del FEI al 31.12.2016;
  • per il “totale dei prestiti alle PMI”: archivio comune dei dati statistici della Banca centrale europea (http://sdw.ecb.europa.eu) e, per alcuni paesi (Repubblica ceca, Danimarca e Ungheria), dati forniti dall’OCSE (http://stats.oecd.org).

Allegato III

Metodologia dello studio econometrico

01

Lo studio prende in esame gli effetti prodotti su più di 57 000 imprese in Francia che hanno beneficiato degli strumenti di garanzia dei prestiti dell’UE nel periodo 2002-2012. I dati finanziari per queste imprese sono stati ricavati da banche dati esistenti contenenti serie cronologiche dei dati finanziari sulle imprese. Per stimare gli effetti degli strumenti, lo studio ha messo a confronto le imprese beneficiarie con un gruppo di confronto, costituito da imprese che non hanno beneficiato delle garanzie. Queste sono state estratte da un campione di 0,5 milioni di imprese con sede in Francia attraverso una procedura di allineamento in due fasi, affinché il gruppo di confronto presentasse caratteristiche simili rispetto al gruppo di imprese beneficiarie in termini di regione, età, settore e di ogni variabile esaminata prima della concessione del prestito.

02

Confrontando le performance dei due gruppi di imprese, lo studio ha stimato l’effetto condizionale medio di trattamento che il prestito garantito ha avuto su di esse. Lo studio includeva anche numerosi test per verificare l’affidabilità dei risultati, ad esempio accertando che non fossero stati influenzati da una eventuale crescita non parallela o da una parzialità nella selezione legata alla disponibilità dei dati.

03

Un limite teorico dello studio è costituito dal fatto che il modello stimava l’effetto economico congiunto delle garanzie e dei prestiti sottostanti, senza poter distinguere i rispettivi effetti. Di conseguenza, l’impatto misurato riguarda l’ottenimento di un prestito garantito UE rispetto a una qualsiasi altra fonte di finanziamento, inclusi i dispositivi pubblici di garanzia nazionali.

Allegato IV

Criteri di ammissibilità relativi all’innovazione

01

Il beneficiario finale della garanzia InnovFin è una PMI o una piccola impresa a media capitalizzazione (“Small Mid-cap”) che intende utilizzare il prestito InnovFin per investire nella produzione, sviluppo od implementazione di: i) prodotti, processi e/o servizi nuovi o significativamente migliorati o ii) nuove o significativamente migliorate modalità di produzione o consegna o iii) nuove o significativamente migliorate innovazioni organizzative o di processo, compresi modelli di business che siano innovativi e dove c’è un rischio di insuccesso tecnologico, industriale o di business, come evidenziato da una valutazione di un esperto esterno, o

02

il beneficiario finale della garanzia InnovFin è una “impresa in rapida crescita”, ossia una PMI o una Small Mid-cap che opera nel mercato da meno di 12 anni dall’inizio attività e con una crescita media annua dei dipendenti o del fatturato superiore al 20 % all’anno, nel corso di un periodo di tre anni consecutivi, e con almeno dieci dipendenti all’inizio del periodo di osservazione, o

03

il beneficiario finale della garanzia InnovFin è una PMI o una Small Mid-cap che opera nel mercato da meno di sette anni dall’inizio attività e i suoi costi in Ricerca & Sviluppo rappresentano almeno il 5 % dei suoi costi operativi in almeno uno dei tre anni precedenti alla richiesta di finanziamento InnovFin o, nel caso di un’impresa (in particolare una start-up) senza alcuna storia finanziaria, ciò si evinca dal suo ultimo bilancio, o

04

il beneficiario finale della garanzia InnovFin è una PMI o una Small Mid-cap che ha un significativo potenziale di innovazione o è un’azienda caratterizzata da intensa attività di Ricerca & Sviluppo e soddisfa almeno una delle seguenti condizioni:

  1. l’ultimo bilancio del beneficiario finale mostra spese in Ricerca & Sviluppo e/o innovazione per un ammontare almeno pari al 20 % del finanziamento InnovFin richiesto, a condizione che il business plan del beneficiario indichi un aumento delle spese in Ricerca & Sviluppo almeno uguali all’importo del finanziamento InnovFin;
  2. il beneficiario finale intende spendere almeno l’80 % del finanziamento InnovFin in attività di Ricerca & Sviluppo (ciò si deve evincere dal business plan) e il rimanente deve essere utilizzato per coprire i costi necessari a effettuare tali attività;
  3. il beneficiario finale ha ricevuto contributi, prestiti o garanzie da programmi europei per la Ricerca & Sviluppo e/o attraverso i loro strumenti di finanziamento o da programmi regionali o nazionali a supporto della ricerca e/o innovazione negli ultimi 36 mesi, a condizione che il finanziamento InnovFin non sia utilizzato per coprire gli stessi costi;
  4. il beneficiario finale negli ultimi 24 mesi ha ricevuto, da parte di una istituzione o di un organismo dell’UE, un premio per la Ricerca & Sviluppo e/o innovazione;
  5. beneficiario ha registrato almeno un “diritto su una tecnologia” (quale un brevetto, un modello di utilità, un disegno o modello, una topografia di prodotti a semiconduttori, un certificato protettivo complementare per i medicinali o per altri prodotti per i quali tali certificati protettivi complementari possono essere ottenuti, un certificato riguardante una nuova varietà vegetale o diritti d’autore sul software) negli ultimi ventiquattro (24) mesi, e lo scopo del finanziamento InnovFin è quello di rendere possibile, direttamente o indirettamente, l’utilizzo di tale diritto;
  6. il beneficiario finale è una PMI da poco avviata che ha ricevuto, negli ultimi ventiquattro (24) mesi, investimenti da un fondo di capitale di rischio (venture capital) o da un business angel (diventando parte di una rete di business angels); o tale fondo di capitale di rischio o business angel è un’azionista del beneficiario finale al momento della richiesta del finanziamento InnovFin;
  7. il beneficiario finale intende compiere un “investimento per il finanziamento del rischio” il cui impegno finanziario, sulla base del business plan preparato con l’ottica di lanciare un nuovo prodotto o espandersi geograficamente, è maggiore del 50 % del suo fatturato annuo medio nei cinque anni precedenti;
  8. il beneficiario finale ha costi in Ricerca & Sviluppo che rappresentano almeno il 10 % dei suoi costi operativi in almeno uno dei tre anni precedenti la richiesta di finanziamento InnovFin o, nel caso di un’impresa senza alcuna storia finanziaria, ciò si evince dal suo ultimo bilancio;
  9. il beneficiario finale, nel caso si tratti di una Small Mid-cap, ha costi in Ricerca & Sviluppo che rappresentano:
    1. almeno il 15 % dei suoi costi operativi in almeno uno dei tre anni precedenti la richiesta di Finanziamento InnovFin; o
    2. almeno il 10 % dei suoi costi operativi nei tre anni precedenti la richiesta di finanziamento InnovFin.
  10. il beneficiario negli ultimi 36 mesi ha sostenuto spese in Ricerca & Sviluppo qualificate dalle competenti autorità o istituzioni nazionali o regionali come parte di misure generali di aiuto approvate dalla Commissione europea e strutturate per incentivare le imprese ad investire in Ricerca & Sviluppo, purché: i) tali autorità o istituzioni siano indipendenti dal beneficiario finale, dall’intermediario finanziario e dall’eventuale sotto-intermediario e ii) il finanziamento InnovFin copra una spesa incrementale come indicato nel business plan del beneficiario e iii) il finanziamento InnovFin non copra gli stessi costi ammissibili già finanziati dalle misure sopra descritte; o
  11. negli ultimi 36 mesi il beneficiario finale è stato definito come un’impresa innovativa da un’istituzione od organismo dell’UE, nazionale o regionale, purché in ciascun caso:
    1. la definizione sia basata su criteri pubblicamente disponibili qualora tali criteri:
      • non siano limitati al fine di favorire una particolare industria o settore (né lo favoriscano in altro modo) e
      • riflettano almeno uno dei criteri relativi all’innovazione, tranne quelli a cui si fa riferimento al punto d), lettera iv), o riflettano la sostanza di almeno uno di tali criteri, ma non siano meno stringenti; e
    • tale istituzione o organismo sia indipendente dal beneficiario finale, dall’intermediario finanziario e dall’eventuale sotto-intermediario; e
    • il finanziamento InnovFin copra una spesa incrementale come indicato nel business plan del beneficiario finale.

Risposta della Commissione

Sintesi

I

La Commissione accorda garanzie agli intermediari finanziari tramite una serie di strumenti finanziari per le PMI. Mentre alcune garanzie sono volte ad accrescere il volume dei prestiti alle imprese economicamente solide, altre sono rivolte più nello specifico a determinati segmenti di mercato, come ad esempio i prestiti alle imprese innovative, alle microimprese o alle imprese sociali, oppure sono volte a fornire prestiti subordinati a beneficiari a rischio.

II

Nei suoi dati e conclusioni, la Commissione sottolinea la necessità di distinguere tra lo strumento di garanzia dei prestiti e lo strumento di garanzia per le PMI InnovFin, vista la diversa progettazione degli strumenti e la diversità degli obiettivi e delle imprese cui si rivolgono.

Lo strumento di garanzia dei prestiti è uno strumento della garanzia limitata in cui tutte le perdite sono coperte solo mediante il bilancio dell'UE ed è attuato dal Fondo europeo per gli investimenti (FEI) in qualità di entità delegata. Lo strumento di garanzia per le PMI InnovFin è una garanzia illimitata, che combina le risorse del bilancio dell'UE con la maggiore assunzione di rischio del FEI, attuato dal FEI in qualità di entità delegata. Nell'ambito di tale strumento, il FEI offre un'ulteriore assunzione di rischio in base al proprio capitale.

Per entrambi gli strumenti, il bilancio dell'UE è impiegato principalmente per l'assunzione del rischio e solo una piccola parte (fino al 6% in totale per tutta la durata degli strumenti) è utilizzata per remunerare l'entità delegata.

III

Si deve tener conto del fatto che, mentre la crescita può essere considerata un obiettivo implicito di entrambi gli strumenti analizzati, l'innovazione rappresenta l'interesse specifico dello strumento di garanzia per le PMI InnovFin, che non si rivolge solo alle PMI ma anche alle piccole imprese a media capitalizzazione.

V

La Commissione ha condotto le necessarie valutazioni ex ante per entrambi i programmi. I nuovi programmi sono stati elaborati attingendo dagli insegnamenti appresi dai programmi precedenti.

Tutti gli strumenti finanziari sono soggetti a valutazioni ex post e finali mediante il quadro di valutazione standardizzato della Commissione che ne analizza anche l'efficacia.

Per quanto riguarda le discussioni con il FEI relative alle commissioni, la Commissione ritiene di avere a disposizione prove esaustive, tra cui le stime dei costi di gestione dello strumento di garanzia per le PMI InnovFin, gli stati finanziari e i piani di attività del FEI, che sono state considerate sufficienti. Tali prove sono state utilizzate a sostegno della posizione della Commissione nei negoziati con il FEI, in seguito ai quali sono stati concordati gli importi delle commissioni e le relative modalità di pagamento.

VI

La Commissione ritiene che sarebbe opportuno rendere accessibile al pubblico l'intero studio econometrico.

VII

La Commissione osserva che le conclusioni della Corte dei Conti riguardano solo un campione ridotto di operazioni e non si applicano a tutti i beneficiari degli strumenti. Inoltre, l'analisi nella presente relazione è rivolta solo a quelle imprese che non riuscirebbero a ottenere un prestito dai prestatori commerciali. Tuttavia, in virtù del regolamento finanziario di base, occorre ovviare a "fallimenti del mercato o situazioni di investimento non ottimali".

Le difficoltà di accesso ai finanziamenti sono dovute all'approccio fondato sull'affidabilità creditizia/valutazione del rischio del settore finanziario. Solo le aziende con rating elevato hanno buone probabilità di ottenere finanziamenti senza dover ricorrere a garanzie reali, mentre le aziende con un basso rating saranno scartate senza ottenere alcun finanziamento.

Pertanto, gli strumenti di garanzia dei prestiti sono stati concepiti anche per sostenere le PMI che hanno accesso ai finanziamenti, ma a condizioni inaccettabili in termini di garanzie reali richieste, durata e/o prezzo del prestito. Senza la garanzia le PMI spesso non porterebbero avanti i progetti, con una conseguente situazione di investimento non ottimale. Le garanzie sono progettate per rispondere adeguatamente ai modelli commerciali delle PMI, consentendo loro di crescere in maniera sostenibile a lungo termine.

VIII

Oltre all'interesse specifico citato dalla Corte, l'atto di base di Orizzonte 2020 definisce altri obiettivi per lo strumento di garanzia per le PMI InnovFin:

  • L'innovazione può avvenire in tutte le PMI (in tutte le fasi e in tutti i settori) che intendono utilizzare l'innovazione al fine di svilupparsi, crescere e internazionalizzarsi.
  • Lo strumento di Orizzonte 2020 deve creare condizioni migliori per le PMI. Si presta particolare attenzione all'incertezza dell'innovazione, alla capacità di ottenere risultati dall'innovazione e alle garanzie insufficienti in molti settori.
  • Si prendono in considerazione tutti i tipi di innovazione: tecnologica, innovazione dei servizi, ecc.

Lo strumento di garanzia per le PMI InnovFin si fonda sui criteri di ammissibilità relativi all'innovazione in linea con i concetti dell'atto di base di Orizzonte 2020 racchiusi nel manuale di Oslo e conformemente ad altri orientamenti pertinenti sul sostegno alle PMI (orientamenti relativi al rischio). Di conseguenza, lo strumento di garanzia per le PMI InnovFin comprende tutti i quattro tipi di innovazione: innovazione di prodotto, innovazione di processo, innovazione organizzativa e innovazione di marketing.

IX

Il regolamento finanziario stabilisce di rivolgersi alle PMI che stanno affrontando insufficienze del mercato o situazioni di investimento non ottimali. La Commissione ritiene che ciò non riguardi solo la disponibilità del finanziamento ma anche condizioni migliori (prezzo inferiore, scadenza più lunga, riduzione delle garanzie reali richieste e disponibilità di un prodotto che non sarebbe stato altrimenti offerto).

La Commissione ritiene che il potenziale erede dello strumento di garanzia per le PMI InnovFin non dovrebbe limitarsi a sostenere PMI e piccole imprese a media capitalizzazione che intraprendono attività innovative ad alto rischio, bensì dovrebbe continuare a sostenere PMI e piccole imprese a media capitalizzazione che apportano innovazioni di prodotto, di servizio e del modello commerciale in tutti i settori economici come indicato nel manuale di Oslo sull'innovazione.

X

La Commissione continuerà a condurre valutazioni ex ante ed ex post degli strumenti di garanzia per le PMI nell'ambito del quadro di valutazione standard della Commissione che può essere integrato con un'analisi aggiuntiva degli strumenti di garanzia.

XI

La Commissione non ritiene opportuno modificare l'attuale quadro di valutazione che comprende tutte le sue attività in quanto contravverrebbe agli obiettivi di semplificazione e snellimento.

Tuttavia, per integrare le valutazioni standard e le valutazioni ex ante, la Commissione continuerà a utilizzare i metodi applicati allo studio del CESEE1 e allo studio della Corte, ed estenderà la portata della valutazione ad altri paesi.

Introduzione

05 a)

Mentre gli obiettivi dei precedenti strumenti di garanzia per le PMI erano analoghi a quelli dello strumento di garanzia dei prestiti, la maggiore accettazione del rischio da parte degli intermediari finanziari è diventata un prerequisito per migliorare l'addizionalità dello strumento rispetto ai precedenti strumenti di garanzia per le PMI.

09

Lo strumento di garanzia per le PMI InnovFin non prevede l'applicazione di alcuna soglia, nel senso che gli intermediari devono creare un nuovo portafoglio di prestiti conforme ai criteri di innovazione.

11

I limiti sulla qualità creditizia del portafoglio servono a (i) riflettere la propensione al rischio dell'intermediario e a (ii) ottimizzare l'utilizzo del bilancio dell'UE.

12

Nell'ambito dello strumento di garanzia per le PMI InnovFin, l'esposizione dell'UE è limitata alle dimensioni dei fondi di bilancio dell'UE impegnati (ridotti per alcuni elementi).

15

I livelli di perdita prevista sono stime prospettiche basate sui migliori dati disponibili e il risultato definitivo varierà ad esempio a seconda del ciclo economico.

Osservazioni

27

Per il periodo di programmazione 2014-2020, il quadro giuridico degli strumenti finanziari cofinanziati dai fondi strutturali stabilisce chiari requisiti per le valutazioni ex ante che devono comprendere una valutazione della "coerenza con altre forme di intervento pubblico che si rivolgono allo stesso mercato" (articolo 37, paragrafo 2, lettera b), RDC).

29

La valutazione degli strumenti finanziari nell'ambito del programma Orizzonte 2020 è stata condotta come valutazione aggiuntiva alla valutazione per il programma Orizzonte 2020, per perfezionare e approfondire la comprensione da parte della Commissione delle esigenze di mercato prima del lancio degli strumenti.

31

Come evidenziato nei commenti al paragrafo 29, sono state condotte valutazioni ex ante per lo strumento di garanzia dei prestiti COSME e per lo strumento di garanzia per le PMI InnovFin. Inoltre, l'assorbimento e la domanda di mercato registrati durante il programma pilota dello strumento a rischio ripartito, insieme all'analisi degli studi disponibili, hanno contribuito all'elaborazione della proposta della Commissione per il contributo indicativo dell'UE stanziato per lo strumento di garanzia per le PMI InnovFin.

32

Poiché il legislatore nei relativi atti giuridici stabilisce chiaramente che si deve trattare di strumenti paneuropei senza stanziamenti prefissati ai singoli Stati membri, l'approccio paneuropeo globale all'analisi delle insufficienze del mercato è stato considerato idoneo.

33

La Commissione ritiene che il puro volume dei prestiti potrebbe non rappresentare un indicatore idoneo per analizzare la ripartizione geografica dello strumento di garanzia dei prestiti e dello strumento di garanzia per le PMI InnovFin. È improbabile che gli Stati membri più piccoli beneficino di importi assoluti di sostegno al finanziamento analoghi a quelli degli Stati membri più grandi.

Invece, gli Stati membri che hanno aderito all'UE dopo il 2004 erano ben coperti nel confrontare gli importi sottoscritti per entrambi gli strumenti con la dimensione relativa delle loro economie.

34

Il FEIS si fonda sull'analisi di un divario degli investimenti per l'intera economia ed è concepito come uno strumento flessibile correlato al mercato. Gli strumenti che hanno ottenuto un'integrazione (lo strumento di garanzia dei prestiti e lo strumento di garanzia per le PMI InnovFin) sono stati oggetto di singole valutazioni ex ante che comprendevano anche le stime delle relative insufficienze del mercato. Gli importi dell'integrazione non sono fissi ma espressi sotto forma di massimali che possono essere ulteriormente rivisti. Pertanto, il FEIS per definizione sarà in grado di rispondere adeguatamente alle esigenze di mercato. Dato che il FEIS integra il proprio sostegno agli strumenti esistenti a livello dell'UE, il FEIS e gli strumenti di garanzia a gestione centralizzata oggetto di audit agiscono congiuntamente come strumento unico nei confronti del mercato.

35

La Commissione valuta positivamente l'elevata percentuale (82%) di valutazioni delle esigenze di mercato condotte dagli Stati membri che hanno risposto all'indagine della Corte dei Conti, nonostante le valutazioni non fossero espressamente richieste dal quadro giuridico.

38

La Commissione desidera ricordare che la tabella 2 ha valore puramente indicativo in quanto il reale importo delle commissioni dipende dall'effettivo contributo impegnato nonché dalle attività concretamente svolte.

La maggior parte delle commissioni si basa sui risultati, in linea con i requisiti del regolamento finanziario.

40

La Commissione ritiene utile disporre di tali dati prima di avviare i negoziati. Per tale motivo, la Commissione ha ottenuto la stima dei costi del FEI per lo strumento di garanzia per le PMI InnovFin e inoltre analizza regolarmente gli stati finanziari del FEI per comprendere i ricavi relativi alle commissioni del FEI e il contributo alla redditività generale del FEI e, più in generale, continua ad adoperarsi per ottenere ulteriori dati pertinenti sui costi di gestione degli strumenti di garanzia.

Tali dati sono spesso riservati e non provengono da strumenti direttamente paragonabili. Tuttavia, anche in assenza di tali dati, la Commissione dovrebbe poter portare a termine i negoziati sulla base delle informazioni disponibili.

In via accessoria, un utile parametro di riferimento è contenuto nel quadro dei fondi SIE per il 2014-2020 in cui è previsto un massimale per le commissioni più elevato (7%) nel caso dei fondi, ma per un periodo di attuazione molto più breve (fino al 2023).

Per gli strumenti a gestione centralizzata, la Commissione ha negoziato le commissioni in due fasi. Innanzitutto, il quadro generale è stato definito in un accordo quadro con il FEI conformemente al regolamento finanziario. In secondo luogo, le commissioni per gli accordi individuali sono state negoziate nell'ambito di suddetto quadro generale. I dati di cui sopra sono stati utilizzati in entrambe le fasi.

41

La Commissione ritiene di possedere elementi significativi di tali informazioni.

Si veda la risposta della Commissione al paragrafo 40.

Il confronto del costo degli strumenti paneuropei a gestione centralizzata con i regimi di garanzia a gestione nazionale sarebbe scarsamente rilevante in quanto tali regimi non hanno la portata geografica dei mandati centrali e non sono soggetti ai medesimi obblighi di rendicontazione, monitoraggio e audit dei regimi a livello UE.

42

Nella sua relazione speciale 4/2011, la Corte dei Conti dichiara "Le commissioni dovute al FEI dovrebbero essere calcolate tenendo conto:

  • dei risultati raggiunti nel conseguimento di obiettivi specifici;
  • della distribuzione geografica nei paesi ammessi a partecipare; e
  • del grado di novità e di complessità dello strumento di garanzia."

Qualsiasi confronto tra gli strumenti a gestione centralizzata e gli strumenti cofinanziati dai fondi strutturali deve tenere conto del fatto che tali strumenti hanno una diversa copertura geografica, un diverso grado di novità e di complessità, diversi obblighi di rendicontazione, obiettivi e impostazioni.

45

La copertura del disavanzo dipende da un massimale prestabilito che non può essere superato.

46

La Commissione ha confrontato la commissione proposta con altre offerte di mercato per un'esposizione al rischio BBB in quel periodo.

L'importo massimo della commissione di rischio che il FEI può addebitare in totale nel corso del ciclo di vita dello strumento corrisponde al 10% del contributo dell'UE solo in caso di carenze della commissione di rischio, nonostante il FEI abbia assunto il rischio corrispondente a favore dell'intero strumento.

47

Il meccanismo delle commissioni è ideato per gestire le commissioni di rischio lungo l'intero periodo di attuazione e non può essere ragionevolmente valutato tramite un'istantanea limitata realizzata all'inizio del periodo di attuazione.

51

L'analisi nella presente relazione è rivolta solo a quelle imprese che non riuscirebbero a ottenere un prestito dai prestatori commerciali. Tuttavia, in virtù del regolamento finanziario di base, occorre ovviare a "fallimenti del mercato o situazioni di investimento non ottimali".

Le difficoltà di accesso ai finanziamenti sono dovute all'approccio fondato sull'affidabilità creditizia/valutazione del rischio del settore finanziario. In una prima fase, il prestatore valuta l'affidabilità creditizia di un'azienda, ovvero se l'azienda è economicamente solida e se l'importo del finanziamento richiesto può essere restituito attraverso i futuri flussi di cassa previsti. Si provvederà a esaminare gli stati finanziari, i registri fiscali, i registri di credito pubblici, ecc. e ad assegnare i punteggi creditizi. Solo le aziende con rating elevato hanno buone probabilità di ottenere finanziamenti senza dover ricorrere a garanzie reali, mentre le aziende con un basso rating saranno scartate senza ottenere alcun finanziamento.

Pertanto, gli strumenti di garanzia dei prestiti sono stati concepiti anche per sostenere le PMI che hanno accesso ai finanziamenti, ma a condizioni inaccettabili in termini di garanzie reali richieste, durata e/o prezzo del prestito. Senza la garanzia le PMI spesso non porterebbero avanti i progetti, con una conseguente situazione di investimento non ottimale. Le garanzie sono progettate per rispondere adeguatamente ai modelli commerciali delle PMI, consentendo loro di crescere in maniera sostenibile a lungo termine.

52

In linea con l'atto di base di Orizzonte 2020, lo strumento di garanzia per le PMI InnovFin è stato ideato per migliorare l'accesso ai finanziamenti per le PMI e le piccole imprese a media capitalizzazione orientate all'innovazione. Ciò avviene offrendo uno strumento finanziario non finanziato, una garanzia che sta attraendo notevoli capitali privati, in linea con il regolamento finanziario. La Commissione ritiene che lo strumento di garanzia per le PMI InnovFin non si trovi in una posizione concorrenziale rispetto al settore privato, in quanto esso aumenta la presenza del settore privato nel finanziamento dell'innovazione proporzionalmente al tasso di garanzia e in termini migliori per le imprese innovative, in linea con l'atto di base di Orizzonte 2020.

Gli stessi principi si applicano anche allo strumento di garanzia dei prestiti COSME.

55

La Commissione osserva che le conclusioni della Corte riguardano sono un campione ridotto di operazioni e non si applicano a tutti i beneficiari degli strumenti.

La Commissione ritiene che in considerazione dei più rigorosi requisiti di ammissibilità ex ante nel quadro dello strumento di garanzia dei prestiti rispetto ai suoi predecessori, il numero di aziende beneficiarie del sostegno con accesso limitato ai finanziamenti è aumentato in maniera significativa. Per quanto riguarda lo strumento di garanzia dei prestiti, la Corte dei Conti conclude che il 50% delle PMI all'interno del suo campione avrebbe avuto difficoltà a ottenere i finanziamenti, mentre la Commissione ha concluso che nel medesimo campione il 73% delle PMI avrebbe avuto difficoltà ad accedere ai finanziamenti a condizioni adeguate (finanziamenti sufficienti).

La Commissione ha analizzato la parte del campione presentata dalla Corte dei Conti ed è giunta alla conclusione che per entrambi gli strumenti almeno il 45% dei beneficiari avrebbe avuto difficoltà ad accedere ai finanziamenti a condizioni adeguate.

56

L'obiettivo dello strumento di garanzia per le PMI InnovFin, come stabilito nell'atto di base, è quello di migliorare l'accesso ai finanziamenti mediante ricorso al credito. Pertanto, il fatto che un'azienda potrebbe aver ricevuto investimenti azionari o altri finanziamenti non ha alcun rilievo. Inoltre, Orizzonte 2020 dispone di altri strumenti finanziari a sostegno del rischio di tipo azionario (come InnovFin Equity, strumento per le PMI).

59

La garanzia non copre mai il 100% dell'esposizione al credito e gli intermediari finanziari sono tenuti a mantenere una sostanziale esposizione economica per ciascun prestito. Sono quindi incentivati a concentrarsi su imprese economicamente solide che sono in grado di contrarre e restituire il prestito.

La garanzia per le MPI InnovFin è stata concepita per sostenere il prestito tramite intermediari sia pubblici che privati ad aziende innovative incoraggiando migliori condizioni di finanziamento in termini di prezzi inferiori, disponibilità di finanziamenti idonei alle esigenze delle PMI, scadenze più lunghe e spesso requisiti di garanzia ridotti. La Commissione ha riscontrato un aumento della propensione al rischio degli intermediari finanziari in quanto la garanzia in parte mitiga il rischio derivante dalle asimmetrie informative tra il prestatore e il mutuatario e di conseguenza il rischio percepito da parte del prestatore nei confronti del mutuatario.

60

Risparmiare sugli interessi per i beneficiari finali non è l'obiettivo principale dello strumento di garanzia per le PMI InnovFin. È una delle componenti del maggiore accesso ai finanziamenti. Si aggiunge agli altri vantaggi ascrivibili all'intervento dello strumento di garanzia per le PMI InnovFin, ad esempio maggiori livelli di finanziamento, inferiori requisiti di garanzia, scadenze più lunghe, forme di finanziamento più convenienti adeguate alle esigenze delle PMI e delle piccole imprese a media capitalizzazione orientate all'innovazione.

61

Nel caso dello strumento di garanzia dei prestiti, i requisiti di addizionalità sono diventati molto più rigorosi in seguito all'introduzione di due opzioni per l'assunzione di rischi aggiuntivi da parte dell'intermediario finanziario. È stato espressamente stabilito che l'assunzione di rischio appartenente alle normali prassi aziendali dell'intermediario finanziario (ad esempio relativa alle politiche della raccolta e di rischio del credito) non sarebbe stata sostenuta dalla garanzia dell'UE. Le soglie minime sono state stabilite in termini di rischio aggiuntivo di credito che un intermediario finanziario deve accettare a livello di portafoglio durante le sue normali attività per poter ottenere la garanzia dell'UE.

64

Il massimale è stato determinato in base all'aspetto della complementarità; l'interesse per le aziende a più alto rischio (non necessariamente più giovani o più piccole) è nato da un nuovo interesse nell'ambito del programma.

65

La Commissione ritiene che, in linea di principio, non si dovrebbe verificare alcuna ripartizione artificiale dei prestiti. Nell'ambito della sua funzione di monitoraggio, il FEI contesta tali operazioni qualora vengano individuate. In generale, il FEI chiede all'intermediario di fornire una motivazione commerciale per concedere prestiti multipli alla medesima PMI.

Nel caso particolare cui fa riferimento la Corte dei Conti, l'intermediario finanziario ha emesso una garanzia per i prestiti concessi da un prestatore commerciale. La decisione su come concedere i prestiti spettava al prestatore commerciale. Il FEI ha contestato l'emissione di diverse garanzie per la stessa PMI, ha richiesto ulteriori informazioni all'intermediario finanziario e ha ricevuto una spiegazione della motivazione commerciale dei prestiti multipli che il FEI ha ritenuto idonea.

66

Dalla valutazione ex ante dello strumento InnovFin è emerso che le aziende innovative erano ostacolate dal mancato accesso ai finanziamenti con capitali di rischio. Pertanto, gli accordi di delega con il FEI contengono dettagliati criteri di ammissibilità in materia di innovazione (per lo strumento di garanzia per le PMI InnovFin), PMI, livelli di operazioni e portafoglio delle PMI (applicabili a entrambi). Tali criteri sono totalmente in linea con i rispettivi atti di base.

67

La teoria economica alla base del fallimento del mercato derivante dall'asimmetria informativa tra prestatore e mutuatario si fonda esattamente sul concetto che, oltre un determinato livello, gli intermediari finanziari non riterranno redditizio applicare tassi di interesse più alti a mutuatari percepiti come gruppo a più alto rischio (a causa del rischio morale e delle problematiche di selezione avversa), preferendo invece il razionamento del credito. Ecco perché esistono sul mercato PMI finanziariamente solide, che non riescono tuttavia a ottenere credito sufficiente anche a tassi di interesse elevati. Pertanto, la politica fondata su interessi elevati rischia di essere inefficace.

Il meccanismo del trasferimento dei benefici funziona in modo che i progetti con il maggiore differenziale creditizio, ovvero i mutuatari a più alto rischio, ottengano i maggiori benefici. Tale meccanismo di trasferimento dei benefici incentiva i destinatari finali a scegliere lo strumento di garanzia per le PMI InnovFin, se i costi degli interessi tenendo conto della garanzia sono inferiori a quelli senza garanzia. Si tratta di un'ulteriore conferma del fatto che lo strumento incentiva gli intermediari a concedere finanziamenti alle società innovative a più alto rischio. Il prestito coperto da garanzia sarebbe più costoso in caso di beneficio negativo, rendendo dunque il prestito poco allettante.

68

La Commissione ritiene che è possibile ottenere le informazioni necessarie per valutare se il finanziamento è stato concesso a un'azienda che non aveva accesso a finanziamenti adeguati solo dall'azienda stessa.

La Commissione ha dovuto valutare come istituire un sistema di monitoraggio economicamente efficiente e che non generasse oneri amministrativi indebiti per le PMI. Pertanto, la frequenza dell'attuale sistema di monitoraggio è ritenuta idonea per lo strumento di garanzia dei prestiti.

69

Anche se può esistere un simile approccio accademico, gli intermediari finanziari non agiscono così nella pratica. Ciascun intermediario finanziario valuta il rischio di credito seguendo il proprio approccio, che fino a un certo livello può comprendere la valutazione dei criteri fissati dalla Corte dei Conti. Ma subentrano anche altri fattori, quali la disponibilità di garanzie reali, le esposizioni creditizie esistenti, ecc. Poiché lo strumento di garanzia dei prestiti sostiene in gran misura le microimprese, occorre sottolineare che tali aziende nella maggior parte dei casi non dispongono di bilanci sottoposti ad audit ufficiali e lavorano sulla base di semplici conti profitti e perdite. Al 31 dicembre 2016, lo strumento di garanzia dei prestiti sosteneva oltre il 50% delle startup e lo strumento di garanzia per le PMI InnovFin oltre il 17% delle startup con una storia creditizia da analizzare insufficiente.

73

L'obiettivo principale dello strumento di garanzia dei prestiti è di contribuire a superare i problemi strutturali (finanziamento di avviamento, asimmetria informativa, mancanza di garanzie collaterali, ecc.) incontrati dalle PMI nell'accedere ai finanziamenti. Lo strumento finanziario non è concepito per essere uno strumento di crisi.

L'erogazione di liquidità avviene tramite altri strumenti quali la politica monetaria della Banca centrale europea e i prestiti per le PMI della Banca europea per gli investimenti.

74

Gli strumenti finanziari cofinanziati mediante i fondi strutturali sono attuati durante i periodi di programmazione, segnatamente 2007-2013 per l'esempio in questione. L'istituzione di strumenti finanziari da parte delle autorità di gestione rappresenta una fase importante nel ciclo di vita degli strumenti e comprende procedure quali la selezione del gestore del fondo oppure la verifica di conformità agli aiuti di Stato.

75

Al fine di conseguire gli obiettivi della politica di coesione, e come convenuto dai colegislatori, i fondi strutturali devono osservare norme specifiche, quali limitazioni geografiche con particolare riguardo per le aree più svantaggiate.

76

Questa possibilità non è stata introdotta solo sotto forma di misura per migliorare gli esborsi, ma come risposta diretta e mirata alla crisi finanziaria.

77

Lo strumento di garanzia dei prestiti è volto a sostenere l'occupazione e la crescita e non soltanto tramite prestiti per gli investimenti. Il fatto che sia totalmente ammissibile finanziare il capitale di esercizio non è dovuto a un "allentamento dei criteri di ammissibilità" bensì all'adeguamento alle realtà economiche. Nell'economia odierna il finanziamento dei prodotti dipende in gran misura dal settore in cui sono attive le PMI. Se una PMI è attiva nel settore dei servizi, la necessità di finanziare il capitale fisso è molto bassa (occorrerebbero dei prestiti per gli investimenti). Queste PMI hanno bisogno di accedere a strumenti per il capitale di esercizio, ad esempio per la formazione del personale e lo sviluppo delle competenze, e potrebbero aver bisogno di sistemi informatici sofisticati, siti web e relativa gestione, servizi cloud, ecc. Ma questo tipo di servizi non può essere né oggetto di leasing né apparirà semplicemente come voce di costo nel conto profitti e perdite. Tuttavia, gli strumenti tradizionali a breve termine per il capitale di esercizio concessi su base revolving per diversi mesi non sono di grande aiuto per le PMI che necessitano invece di un orizzonte di programmazione più ampio (lo stesso principio vale ad esempio per i dettaglianti che acquistano merci per la stagione natalizia, per gli agricoltori che prefinanziano il raccolto acquistando semi, fertilizzanti, ecc.).

Le statistiche di EUROSTAT confermano che, sebbene le imprese ad alto tasso di crescita siano attive in tutti i settori dell'economia nell'UE, la rispettiva quota nei servizi è più elevata nella maggior parte degli Stati membri. Si veda il comunicato stampa di Eurostat 209/2016 del 26 ottobre 20162.

Pertanto, lo strumento di garanzia dei prestiti, come anche lo strumento di garanzia per le PMI InnovFin, consente di sostenere vari prodotti finanziari (capitale di esercizio, prestiti per gli investimenti, contratti di locazione), purché tali prodotti abbiano una scadenza minima di 12 mesi.

Riquadro 4 - Situazioni in cui le garanzie UE sostengono un prodotto finanziario non idoneo al conseguimento dei loro obiettivi strategici

Il sostegno nell'ambito degli strumenti varia da un minimo di 12 mesi a un massimo di 10 anni (strumento di garanzia dei prestiti) e 12 anni (strumento di garanzia per le PMI InnovFin), promuovendo così i finanziamenti a lungo termine.

Occorre sottolineare che in alcuni settori con un alto livello di ricambio (beni di consumo, abbigliamento) anche 12 mesi possono essere sufficienti per un intero ciclo di innovazione.

I prestiti per il capitale di esercizio possono essere impiegati da alcune aziende per investire in beni immateriali o know-how. Tali spese non sarebbero classificabili come prestiti standard per gli investimenti. Inoltre, i prestiti per il capitale di esercizio con una durata minima di 12 mesi contribuiscono a stabilizzare la situazione finanziaria di un'azienda, aumentandone la propensione agli investimenti. Inoltre, la necessità di maggiore capitale di esercizio è spesso il frutto di progetti di investimento.

79

Nella relazione su occupazione e crescita la Commissione registra la creazione di posti di lavoro nelle PMI che hanno ricevuto finanziamenti (nel 2015 la creazione di posti di lavoro nominale è stata pari al 9,4%). Tali dati sono poi confrontati con altri dati sulla crescita dell'occupazione nelle PMI per valutare se chi ha ricevuto il sostegno consegue risultati migliori o peggiori rispetto alle PMI in generale, si veda ad esempio la relazione annuale sulle PMI europee 2015/2016 da cui si evince che in tutte le PMI europee (che hanno usufruito del sostegno o meno) l'occupazione è aumentata dell'1,5% in totale.

81

La Commissione accoglie con favore le conclusioni della Corte dei Conti, secondo cui i programmi di garanzia dei prestiti effettivamente stimolano la crescita delle PMI. La Commissione ritiene che sarebbe opportuno rendere accessibile al pubblico l'intero studio.

83

La Commissione rileva che la cifra presunta di 1 330 EUR per creare e mantenere un posto di lavoro nell'ambito dello strumento di garanzia per le PMI rappresenta una stima media per l'attuazione in Europa, mentre lo studio controfattuale cui si fa riferimento riguarda solo la Francia. Inoltre, considerando le diverse metodologie impiegate per i calcoli, le due cifre non sono direttamente confrontabili.

86

La Commissione ritiene che la precedente relazione non abbia fornito elementi conclusivi in merito alla questione del valore aggiunto per l'UE.

La Commissione osserva che essa attua programmi fondati sugli atti di base adottati dal legislatore.

Il testo giuridico finale sancisce all'articolo 8 (regolamento (UE) n. 1287/2013 dell'11 dicembre 2013) quanto segue:

Articolo 8 Azioni per migliorare l'accesso delle PMI ai finanziamenti 01

La Commissione sostiene le azioni volte a facilitare e a migliorare l'accesso ai finanziamenti delle PMI nella loro fase di avvio, di crescita e di trasferimento, integrando l'uso da parte degli Stati membri degli strumenti finanziari per le PMI a livello nazionale e regionale. Per garantirne la complementarietà, tali azioni sono strettamente coordinate con quelle prese nel quadro della politica di coesione, del programma Orizzonte 2020 e a livello nazionale o regionale. Tali azioni mirano a stimolare l'assorbimento e l'offerta di finanziamenti sia di debito che di capitale proprio, tra cui finanziamenti di avviamento, finanziamenti informali e finanziamenti quasi-equity in funzione della domanda di mercato, escludendo tuttavia la spoliazione delle attività.

02

Oltre alle azioni di cui al paragrafo 1, l'Unione può sostenere anche azioni per migliorare il finanziamento transfrontaliero e multinazionale in base alla domanda del mercato, in modo da aiutare le PMI ad internazionalizzare le proprie attività conformemente alla normativa dell'Unione.

Lo strumento di garanzia dei prestiti è stato attuato come adottato dal legislatore. L'opzione di cartolarizzazione è stata pubblicata insieme all'opzione di garanzia e controgaranzia sotto forma di un invito a manifestare interesse. Ma in questo momento non è stata corrisposta da un'adeguata domanda di mercato.

Attualmente non si registra una domanda di mercato neanche per i prestiti transfrontalieri.

87

La Commissione osserva che gli effetti dimostrativi e catalizzatori si verificano quando gli intermediari finanziari sono disposti a concedere finanziamenti alle PMI ad alto rischio grazie allo strumento di garanzia dei prestiti nei paesi che partecipano al programma, offrendo prodotti finanziari più rischiosi oppure aumentando i volumi dei prodotti finanziari ad alto rischio già esistenti.

Di seguito alcuni esempi dei suddetti prodotti:

  • Altum, la società finanziaria per lo sviluppo della Lettonia, ha creato un nuovo prodotto finanziario a sostegno delle start-up senza il ricorso a garanzie reali3.
  • In Grecia, un paese che ha vissuto un drastico calo dei prestiti alle PMI, quattro istituti finanziari hanno sottoscritto accordi di garanzia al fine di offrire alle PMI prodotti di finanziamento con requisiti di garanzie reali notevolmente ridotti4.
  • In Danimarca, Vaekstfonden, il fondo per la crescita danese ovvero il fondo di investimento statale danese, ha creato un nuovo prodotto per i prestiti subordinati finalizzato a sostenere le PMI nel settore agricolo5.

Per quanto riguarda lo strumento di garanzia per le PMI InnovFin, le banche nazionali di promozione hanno avviato molteplici programmi per le aziende innovative a livello degli Stati membri.

88

Risposta comune della Commissione ai paragrafi 88 e 89:

Oltre all'interesse specifico citato dalla Corte, l'atto di base di Orizzonte 2020 definisce altri obiettivi per lo strumento di garanzia per le PMI InnovFin:

  • L'innovazione può avvenire in tutte le PMI (in tutte le fasi e in tutti i settori) che intendono utilizzare l'innovazione al fine di svilupparsi, crescere e internazionalizzarsi.
  • Gli strumenti di Orizzonte 2020 devono creare condizioni migliori per le PMI. Si presta particolare attenzione all'incertezza dell'innovazione, alla capacità di ottenere risultati dall'innovazione e alle garanzie insufficienti in molti settori.
  • Si prendono in considerazione tutti i tipi di innovazione: tecnologica, innovazione dei servizi, ecc.

Lo strumento di garanzia per le PMI InnovFin si fonda sui criteri di ammissibilità relativi all'innovazione in linea con i concetti dell'atto di base di Orizzonte 2020 racchiusi nel manuale di Oslo e conformemente ad altri orientamenti pertinenti sul sostegno alle PMI (orientamenti relativi al rischio). Di conseguenza, lo strumento di garanzia per le PMI InnovFin comprende tutti i quattro tipi di innovazione: innovazione di prodotto, innovazione di processo, innovazione organizzativa e innovazione di marketing6.

91

La Commissione osserva che le conclusioni riguardano sono il campione di operazioni e non si applicano a tutti i beneficiari dello strumento.

Lo strumento di garanzia per le PMI InnovFin non deve necessariamente limitarsi all'innovazione ad alto rischio. Tutti i prestiti esaminati rispettano i criteri di ammissibilità dello strumento di garanzia per le PMI InnovFin. Sono pertanto tutti innovativi.

92

La Commissione ritiene che gli obiettivi dello strumento non dovrebbero essere limitati all'innovazione con un forte potenziale di eccellenza.

Anche se il riferimento al forte potenziale di eccellenza è presente nel regolamento, la base giuridica prevede anche il (i) migliore accesso ai finanziamenti mediante ricorso al credito e (ii) il favorire l'ingresso nel mercato di prodotti e servizi nuovi o migliorati (…).

Riquadro 5 - Esempi di progetti e imprese che beneficiano dello strumento di garanzia InnovFin

Primo punto: La Commissione ritiene che tale azienda online e il ristorante potrebbero presentare elementi di innovazione, in quanto entrambi soddisfano almeno uno dei criteri di innovazione.

La Commissione sottolinea che nonostante il concetto di ristorante non sia di per sé innovativo, grazie ai recenti sviluppi in questo settore relativi alle nuove modalità di consegna o al cibo più salutare, alcuni progetti possono qualificarsi come innovativi.

Quarto punto: La Commissione sottolinea che l'azienda ha sviluppato in maniera continuativa i propri prodotti qualificandosi come innovativa. Questo è l'obiettivo perseguito dallo strumento come stabilito nel regolamento.

94

La Commissione ritiene che l'utilizzo dell'intensità di conoscenze come indicatore indiretto della probabilità che l'impresa realizzi attività di ricerca e innovazione con un forte potenziale di eccellenza limiti la definizione di innovazione fornita dal legislatore. Il legislatore riconosce esplicitamente che "tutte le categorie di PMI possono innovare" e che "le PMI sono presenti in tutti i settori dell'economia." (Capitolo 3.2 dell'atto di base di Orizzonte 2020: "Motivazione e valore aggiunto dell'Unione"). Concentrandosi solo sulle aziende ad alta intensità di conoscenze si favorirebbero le economie con un maggior numero di aziende ad alta intensità di conoscenze a scapito delle economie con un numero limitato di queste aziende, aumentando così le disparità tra le economie. Dato che lo strumento ha portata europea, lo strumento di garanzia per le PMI InnovFin dovrebbe contribuire a ridurre tali disparità.

La Commissione ritiene che utilizzare la base di conoscenze come indicatore indiretto dell'intensità innovativa rappresenti una semplificazione non in linea con la summenzionata definizione del legislatore. La definizione semplificata di intensità innovativa è quindi utilizzata dalla Corte dei Conti come parametro di riferimento per confrontare i risultati dello strumento di garanzia per le PMI InnovFin con altri regimi di sostegno.

95

Un fattore importante della maggiore attenzione per le aziende ad elevata intensità di conoscenze è rappresentato dalla ridefinizione dei criteri di ammissibilità nell'ambito dello strumento di garanzia per le PMI InnovFin rispetto allo strumento a rischio ripartito.

97

La Commissione utilizza un sistema di valutazione standardizzato in cui l'efficacia è solo uno dei criteri valutati. Tuttavia, non è stato sviluppato nello specifico per strumenti finanziari con lunghi periodi di attuazione.

La Commissione non ritiene opportuno modificare l'attuale quadro di valutazione che comprende tutte le sue attività in quanto contravverrebbe agli obiettivi di semplificazione e snellimento. Tuttavia, per integrare le valutazioni standard e le valutazioni ex ante, la Commissione continuerà a utilizzare i metodi applicati allo studio del CESEE7 e allo studio della Corte, ed estenderà la portata della valutazione ad altri paesi.

Come anche riconosciuto dalla Corte dei Conti, la generazione dei dati primari e dei dati comparabili pertinenti è un processo lungo e complesso che può essere svolto solo per i mercati per cui sono disponibili tali dati.

99

La Commissione desidera sottolineare che i tempi e la portata delle valutazioni sono definiti nella normativa pertinente.

102

Anche se ancora non esiste una metodologia per la valutazione finale, la Commissione desidera sottolineare che è stata pubblicata una valutazione intermedia8 relativa allo strumento di garanzia per le PMI InnovFin.

103

Entro i limiti di bilancio e organico, la Commissione può considerare di proporre in futuro valutazioni congiunte per diversi strumenti finanziari dell'UE. Gli attuali requisiti legislativi, tuttavia, prevedono valutazioni distinte per ciascun programma.

104

Si potrebbe considerare di fornire dati in virtù della normativa vigente e previo consenso delle entità delegate e degli intermediari finanziari.

La Commissione valuterà, di concerto con le entità delegate, la portata e le modalità secondo cui è possibile mettere a disposizione i dati a fini di ricerca.

105

La Commissione riconosce l'utilità di sviluppare una simile metodologia e valuterà la possibilità di sviluppare un metodo sufficientemente valido e di ottenere dati affidabili. Tuttavia, un'analisi iniziale della Commissione ha evidenziato timori relativi alla capacità di tale metodologia di analizzare la ripartizione della sovvenzione implicita tra fornitore e beneficiario.

Conclusioni e raccomandazioni

106
  • La dimensione degli strumenti è stata determinata in base ai seguenti elementi: (i) le insufficienze del mercato individuate durante la valutazione ex ante; (ii) l'atto di base adottato dal legislatore; e (iii) la disponibilità delle risorse di bilancio.
  • Tutti i beneficiari dello strumento di garanzia per le PMI InnovFin analizzati dalla Corte dei Conti rispettavano i criteri di ammissibilità per l'innovazione.
  • Il forte potenziale di eccellenza non rappresenta l'unico obiettivo dello strumento prestiti ai sensi del regolamento Orizzonte 2020 (UE) n. 1291/2013.
  • La Commissione nella sua valutazione esamina l'efficienza in termini di costi di tutti gli strumenti come richiesto dal quadro di valutazione standard.
107

La Commissione valuta le esigenze di mercato e come i diversi strumenti di garanzia dell'UE possono rispondere al meglio a tali esigenze in quel determinato momento e in base alle informazioni disponibili in vista della preparazione dei nuovi strumenti. Tuttavia, nell'analizzare le esigenze di mercato per i programmi futuri, la Commissione non può sapere quali strumenti saranno attuati in futuro a livello nazionale e regionale e la sua valutazione può basarsi solo su ipotesi relative all'intervento nazionale e regionale. Un perfetto coordinamento con gli organismi nazionali risulta pertanto impossibile. Tuttavia, per il periodo di programmazione 2014-2020, il quadro giuridico per gli strumenti finanziari cofinanziati dai fondi strutturali stabilisce chiari requisiti per le valutazioni ex ante che devono comprendere una valutazione della "coerenza con altre forme di intervento pubblico che si rivolgono allo stesso mercato" (articolo 37, paragrafo 2, lettera b), RDC).

109

Si veda la risposta della Commissione alla raccomandazione 1, lettera b).

Raccomandazione 1 - Valutazione delle esigenze di mercato e rilevamento di dati sui costi di gestione a) Accettata:

Come esposto nel documento di riflessione sul futuro delle finanze dell'UE, occorre garantire una migliore complementarietà tra gli strumenti finanziari a livello dell'UE e gli strumenti gestiti dagli Stati membri in virtù della politica di coesione.

Per quanto riguarda le valutazioni delle insufficienze del mercato, saranno utilizzati i dati migliori disponibili all'epoca della valutazione ex ante e, in mancanza di tali dati, si continuerà a ricorrere al parere di un esperto idoneo.

b) Accettata:

La Commissione compie già ragionevoli sforzi per ottenere informazioni sui costi di gestione, in base alle informazioni ottenibili lecitamente, e intende intensificare i propri sforzi in tal senso. Tuttavia, ottenere simili dati dai regimi nazionali può risultare difficoltoso e i dati potrebbero non essere direttamente confrontabili e pertinenti. Oltre all'elemento di costo, i livelli adeguati delle commissioni saranno determinati tenendo conto dell'incentivo offerto dalla remunerazione come richiesto ai sensi del regolamento finanziario.

110

L'analisi nella presente relazione è rivolta solo a quelle società che non otterrebbero un prestito dai prestatori commerciali. Tuttavia, in virtù del regolamento finanziario di base, occorre ovviare a "fallimenti del mercato o situazioni di investimento non ottimali".

Le difficoltà di accesso ai finanziamenti sono dovute all'approccio fondato sull'affidabilità creditizia/valutazione del rischio del settore finanziario. Solo le aziende con rating elevato hanno buone probabilità di ottenere finanziamenti senza dover ricorrere a garanzie reali, mentre le aziende con un basso rating saranno scartate senza ottenere alcun finanziamento.

Pertanto, gli strumenti di garanzia dei prestiti sono stati concepiti anche per sostenere le PMI che hanno accesso ai finanziamenti, ma a condizioni inaccettabili per le garanzie reali richieste, durata e/o prezzo del prestito. Senza la garanzia le PMI spesso non porterebbero avanti i progetti, con una conseguente situazione di investimento non ottimale. Le garanzie sono progettate per rispondere adeguatamente ai modelli commerciali delle PMI, consentendo loro di crescere in maniera sostenibile a lungo termine.

La Commissione osserva che le conclusioni della Corte riguardano sono un campione ridotto di operazioni e non si applicano a tutti i beneficiari degli strumenti. Ritiene che in considerazione dei più rigorosi requisiti di ammissibilità ex ante nel quadro dello strumento di garanzia dei prestiti rispetto ai suoi predecessori, il numero di aziende beneficiarie del sostegno con accesso limitato ai finanziamenti è aumentato in maniera significativa. Per lo strumento di garanzia dei prestiti, la Corte dei Conti conclude che il 50% delle PMI inserite nel campione avrebbe avuto difficoltà ad accedere ai finanziamenti. La Commissione ha concluso che nel medesimo campione il 73% delle PMI avrebbe avuto difficoltà ad accedere ai finanziamenti a condizioni adeguate (finanziamenti sufficienti).

111

La Commissione ritiene che è possibile ottenere le informazioni necessarie per valutare se il finanziamento è stato concesso a un'azienda che non aveva accesso a finanziamenti adeguati solo dall'azienda stessa.

La Commissione ha dovuto valutare come istituire un sistema di monitoraggio economicamente efficiente e che non generasse oneri amministrativi indebiti per le PMI. Pertanto, la frequenza dell'attuale sistema di monitoraggio è ritenuta idonea per lo strumento di garanzia dei prestiti.

112

Gli strumenti hanno contribuito a gestire l'accresciuta rischiosità dei prestiti alle PMI, permettendo così alle banche di continuare a finanziarie le PMI in momenti di crisi. Questi strumenti sono integrati da altre misure di altre entità, quali la Banca centrale europea o la Banca europea per gli investimenti, che si occupano essenzialmente di fornire liquidità.

Si vedano anche le risposte ai paragrafi 70-77.

Raccomandazione 2 - Focalizzazione sulle imprese che necessitano di garanzie a) Accettata:

La Commissione non è attualmente in grado di assumersi impegni per il prossimo periodo di programmazione. Tuttavia, qualora si decidesse di proporre strumenti successivi per l'innovazione, la Commissione continuerà a progettare tali strumenti in linea con gli atti di base adottati dal legislatore. In tal caso, gli strumenti saranno accompagnati, come nel caso degli strumenti trattati nella presente relazione, da criteri di ammissibilità per i destinatari finali nel pieno rispetto degli atti di base.

b) Parzialmente accettata:

Il regolamento finanziario stabilisce di rivolgersi alle PMI che stanno affrontando insufficienze del mercato o situazioni di investimento non ottimali. La Commissione ritiene che ciò non riguardi solo la disponibilità del finanziamento ma anche condizioni migliori (prezzo inferiore, scadenza più lunga, riduzione delle garanzie collaterali richieste, disponibilità del prodotto che, altrimenti, non sarebbe stato offerto). Per garantire migliori condizioni di finanziamento ai beneficiari finali è richiesta la cooperazione lungo l'intera catena di attori responsabili dell'attuazione dello strumento finanziario che comprende intermediari sia pubblici che privati.

c) Rifiutata:

Imporre il monitoraggio annuale di una vasta quantità di operazioni delle PMI basato sulla verifica e valutazione di dati detenuti dagli intermediari finanziari genererebbe un onere amministrativo indebito per questi ultimi e per le PMI e non sarebbe economicamente efficiente. Tuttavia, la Commissione continuerà a richiedere regolari relazioni ex post (più di una volta all'anno) e chiederà di monitorare tutti gli intermediari finanziari per garantire che nel concedere il finanziamento siano rispettati i requisiti di idoneità contrattuale. È tramite i requisiti di idoneità contrattuale che la Commissione garantisce che i finanziamenti siano concessi solo ai destinatari interessati, nel rispetto della base giuridica.

114

Tutte le aziende analizzate nell'ambito dello strumento di garanzia per le PMI InnovFin soddisfano almeno un criterio di idoneità per l'innovazione.

Raccomandazione 3 - Concentrarsi sulle innovazioni ad alto rischio a) Accettata:

La Commissione non è attualmente in grado di assumersi impegni per il prossimo periodo di programmazione. Tuttavia, qualora si decidesse di proporre strumenti successivi per l'innovazione, la Commissione continuerà a progettare tali strumenti in linea con gli atti di base adottati dal legislatore. In tal caso, gli strumenti saranno accompagnati, come nel caso degli strumenti trattati nella presente relazione, da criteri di ammissibilità per i destinatari finali nel pieno rispetto degli atti di base.

Le dimensioni dei potenziali strumenti successivi dipenderanno dai seguenti elementi:

  • le insufficienze del mercato individuate nella valutazione ex ante;
  • gli atti di base adottati dal legislatore; e
  • la disponibilità delle risorse di bilancio.
b) Parzialmente accettata:

Fatti salvi i risultati delle valutazioni di mercato da condurre, la Commissione ritiene che nel settore della ricerca e dell'innovazione esista una gamma di diverse tipologie specifiche di fallimenti del mercato, tra cui la mancanza di sostegno per le attività innovative ad alto rischio, e che il potenziale successore dello strumento di garanzia per le PMI InnovFin dovrebbe sostenere sempre più, ma non solo, le PMI e le piccole imprese a media capitalizzazione che intraprendono attività innovative ad alto rischio. La Commissione riconosce la necessità di rivedere i criteri di ammissibilità per garantire l'aumento del numero di aziende innovative che intraprendono attività di innovazione ad alto rischio.

115

La Commissione utilizza un sistema di valutazione standardizzato in cui l'efficacia è solo uno dei criteri valutati. Tuttavia, non è stato sviluppato nello specifico per strumenti finanziari con lunghi periodi di attuazione.

La Commissione non ritiene opportuno modificare l'attuale quadro di valutazione che comprende tutte le sue attività in quanto contravverrebbe agli obiettivi di semplificazione e snellimento. Tuttavia, per integrare le valutazioni standard e le valutazioni ex ante, la Commissione continuerà a utilizzare i metodi applicati allo studio del CESEE9 e allo studio della Corte, ed estenderà la portata della valutazione ad altri paesi.

Raccomandazione 4 - Migliorare il sistema di valutazione a) Accettata:

Per quanto riguarda il programma per la competitività e l'innovazione (CIP 2007-2013), è prevista una valutazione ex post (compresa una valutazione dello strumento di garanzia per le PMI), sulla base del quadro standard della Commissione per le valutazioni. Per fare in modo che la valutazione sia esaustiva, essa sarà integrata da uno studio econometrico dell'impatto sui due mercati non ancora analizzati per il predecessore dello strumento di garanzia dei prestiti.

b) Parzialmente accettata:

La Commissione riconosce l'utilità di sviluppare una simile metodologia e valuterà la possibilità di sviluppare un metodo sufficientemente valido e di ottenere dati affidabili. Tuttavia, l'analisi iniziale della Commissione ha evidenziato timori relativi alla capacità di tale metodologia di analizzare la ripartizione della sovvenzione implicita tra fornitore e beneficiario.

c) Rifiutata:

Sarebbe difficile far in modo che gli strumenti finanziari attuati da due diversi programmi siano valutati congiuntamente in maniera significativa, in quanto i rispettivi programmi perseguono obiettivi differenti. Il quadro di valutazione per entrambi i programmi esiste già ed è inserito negli atti di base dei due programmi.

Al di fuori del quadro di valutazione esistente, la Commissione valuterà ulteriormente gli strumenti di garanzia esistenti e precedenti, in merito al loro impatto.

d) Parzialmente accettata:

Si potrebbe considerare di fornire dati in virtù della normativa vigente e previo consenso delle entità delegate e degli intermediari finanziari.

La Commissione valuterà, di concerto con le entità delegate, la portata e le modalità secondo cui è possibile mettere a disposizione i dati a fini di ricerca.

La Commissione valuterà le modalità secondo cui rendere i dati disponibili entro la fine del 2019.

Glossario

La cartolarizzazione è un processo mediante il quale un prestatore mette insieme e riconfeziona attività (nella fattispecie: un portafoglio di prestiti), le organizza in categorie di rischio diverse e commercializza questi nuovi strumenti sotto forma di titoli.Il merito di credito (credit rating) di un mutuatario è il punteggio attribuito dal prestatore dopo aver valutato l’affidabilità creditizia (creditworthiness) del mutuatario.

Un’innovazione, secondo la definizione di Eurostat, è la realizzazione di un prodotto (bene o servizio), o di un processo, nuovo o sensibilmente migliorato, di un nuovo metodo di commercializzazione o di un nuovo metodo organizzativo nelle pratiche commerciali, nell’organizzazione del luogo di lavoro o nelle relazioni esterne. Il requisito minimo perché si parli di innovazione è che il prodotto, il processo, il metodo di commercializzazione o il metodo organizzativo sia nuovo (o sensibilmente migliorato) per l’azienda.

Per il periodo di programmazione 2007-2013, nella politica di coesione rientravano il Fondo europeo di sviluppo regionale e il Fondo sociale europeo (cioè i due “Fondi strutturali”), nonché il Fondo di coesione. La finalità è rafforzare la coesione economica e sociale nell’Unione europea eliminando le principali disparità regionali e migliorando l’occupazione e le opportunità lavorative. Per il periodo di programmazione 2014-2020, il coordinamento tra la politica di coesione e le altre politiche volte a contribuire allo sviluppo regionale (ossia la politica di sviluppo rurale e la politica in materia di pesca e affari marittimi) è stato migliorato con l’emanazione di disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei.

Il quadro finanziario pluriennale dell’UE stabilisce i massimali annuali di spesa dell’UE in diversi settori d’intervento nell’arco di un periodo di almeno cinque anni. Il quadro finanziario pluriennale non è il bilancio dell’UE, ma fornisce un quadro per la programmazione finanziaria e la disciplina di bilancio.

La finalità dello “strumento finanziario a rischio ripartito finanziato” (nel periodo 2007-2013) era di fornire fondi ad un intermediario finanziario per sostenere la concessione di nuovi prestiti e di condividere il rischio dei nuovi prestiti.

La Commissione deve svolgere una valutazione ex ante degli strumenti finanziari, accertando tra l’altro le esigenze da soddisfare, la proporzionalità dell’intervento in relazione all’entità del deficit di finanziamento riscontrato, il valore aggiunto del coinvolgimento dell’UE ed eventuali sinergie con altri strumenti finanziari, nuovi o già esistenti. Questi aspetti possono anche far parte delle valutazioni d’impatto che la Commissione effettua in merito ad iniziative che ci si attende abbiano notevole impatto economico, sociale o ambientale.

Note di chiusura

1 Imprese che occupano meno di 250 addetti, con un fatturato annuo che non supera i 50 milioni di euro, e/o che hanno un bilancio totale annuo non superiore a 43 milioni di euro.

2 Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sugli strumenti finanziari sostenuti dal bilancio generale a norma dell’articolo 140, paragrafo 8, del regolamento finanziario al 31 dicembre 2013, COM(2014) 686 final del 30.10.2014.

3 La Commissione agisce in cooperazione con gli Stati membri.

4 Regolamento (UE) n. 1287/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, che istituisce un programma per la competitività delle imprese e le piccole e le medie imprese (COSME) (2014-2020) e abroga la decisione n. 1639/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013).

5 Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) – Orizzonte 2020 e abroga la decisione 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013).

6 Un’attività costituita in garanzia dal debitore per ottenere un prestito. Se il debitore non rimborsa il prestito ottenuto, il prestatore può pignorare l’attività.

7 Dapprima nell’ambito della “Iniziativa a favore della crescita e dell’occupazione” (1998-2000), poi nell’ambito del “Programma pluriennale a favore dell’impresa e dell’imprenditorialità, in particolare per le piccole e medie imprese (PMI)” (2001-2006) ed infine nell’ambito del “Programma quadro per la competitività e l’innovazione” (2007-2013).

8 Nell’ambito del “Settimo programma quadro per la ricerca e lo sviluppo tecnologico”.

9 La perdita attesa è determinata dal FEI per ciascun accordo di garanzia. Per gli accordi firmati fino a fine 2016, detti tassi variano tra il 4 % ed il 20 %.

10 Regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 – il Fondo europeo per gli investimenti strategici (GU L 169 dell’1.7.2015, pag. 1).

11 Relazione della Commissione europea, Summary of data on the progress made in financing and implementing financial engineering instruments reported by the managing authorities in accordance with Article 67(2)(j) of Council Regulation (EC) No 1083/2006, periodo di programmazione 2007-2013, situazione al 31 marzo 2017. Bisogna osservare che quasi l’83 % dei destinatari dei prestiti erano PMI, il 17 % erano persone fisiche e lo 0,11 % grandi imprese. Non sono disponibili dati unicamente relativi alle PMI.

12 Sondaggi sull’accesso al credito delle imprese nell’area dell’euro condotti per conto della Banca centrale europea e della Commissione europea a partire dal 2009.

13 Relazione 2016 dell’Associazione europea di mutua garanzia (AECM) – Dati statistici dei membri 2014-2015 (AECM, Facts and Figures, Member statistics 2014-2015, ottobre 2016. Deve osservarsi che questi dati non forniscono un quadro completo, in quanto sono limitati alle garanzie prestate dagli organismi membri dell’AECM, le quali sono andate aumentando nel corso degli anni.

14 Studio svolto da Economisti Associati in collaborazione con EIM Business&Policy Research, The Evaluation Partnership, Centre for Strategy and Evaluation Services, e Centre for European Policy Studies.

15 Si riferisce alla capacità di reperire intermediari finanziari che vogliano gestire lo strumento di garanzia, nonché alla capacità degli intermediari finanziari di approvare prestiti per un sufficiente numero di imprese cui erano primariamente rivolti gli strumenti finanziari.

16 Iniziativa varata dalla Commissione e dal Gruppo BEI.

17 Cfr. Parere n. 2/2016 della Corte, intitolato “FEIS: una proposta prematura di proroga e di aumento”, paragrafi 21-22 (GU C 465 del 13.12.2016).

18 Cfr. relazione speciale n. 19/2016 della Corte intitolata “L’esecuzione del bilancio UE tramite gli strumenti finanziari: insegnamenti utili del periodo di programmazione 2007-2013”, paragrafi 46-54 (http://eca.europa.eu).

19 Per lo strumento di garanzia InnovFin, il FEI trasferisce la commissione alla BEI, organismo che opera effettivamente la gestione della tesoreria.

20 Considerando un ciclo di vita di 21 anni.

21 L’Unione europea detiene il 28,1 % del capitale azionario, mentre la BEI ne detiene il 59,9 %. Il capitale della BEI è detenuto dai 28 Stati membri dell’Unione europea.

22 Fonte: cfr. nota 11. I dati sono indicativi, poiché per un cospicuo numero di fondi di garanzia non è stata comunicata alcuna commissione o le commissioni sono state indicate pari a zero.

23 Tuttavia, vi sono significative variazioni nei costi nelle commissioni tra un paese e l’altro e uno strumento finanziario e l’altro. Cfr. relazione speciale n. 19/2016 della Corte, paragrafi 109-131.

24 Ad esempio: relazione speciale della Corte n. 2/2012, “Strumenti finanziari per le PMI cofinanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale”, paragrafo 88; relazione speciale della Corte n. 19/2016, paragrafo 93; relazione speciale della Corte n. 5/2015, “Gli strumenti finanziari sono uno strumento valido e promettente nel settore dello sviluppo rurale?”, paragrafo 68 (http://eca.europa.eu).

25 Ad esempio, “il fatto che un mutuatario sia disposto a fornire garanzie della qualità e dell’importo richiesti può essere considerato un segnale di affidabilità creditizia”. [trad. a cura della Corte] Fonte: Sebastian Schich, Byuoung-Hwan Kim, “Guarantee Arrangements for Financial Promises: How Widely Should the Safety Net be Cast?” OECD Journal: Financial Market Trends, Volume 2011 – numero 1.

26 Regolamento (UE) n. 1287/2013.

27 Regolamento (UE) n. 1291/2013, allegato I, parte II, sezione 2.3.

28 Articolo 140, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

29 Sulla base di un campione di 181 prestiti concessi da nove intermediari.

30 Relazione speciale n. 4/2011 della Corte intitolata “L’audit dello strumento relativo alle garanzie per le PMI”, paragrafo 103 (http://eca.europa.eu).

31 Sulla base del numero totale di imprese che hanno ottenuto un prestito nel quadro di uno dei due strumenti attuali al 30.6.2016.

32 Cfr. ad esempio: Ferrando e altri, “Assessing the financial and financing conditions of firms in Europe: the financial module in CompNet”, ECB Working Paper Series n. 1836, 2015, pag. 10.

33 Le differenze sono notevoli anche applicando una soglia inferiore.

34 Relazione speciale della Corte n. 4/2011, raccomandazione 5.

35 Relazione speciale della Corte n. 4/2011, risposta della Commissione al paragrafo 103.

36 Lo strumento di garanzia InnovFin può concedere prestiti per importi compresi tra i 25 000 euro e i 7,5 milioni di euro.

37 Ferrando e Ruggieri, “Financial Constraints and Productivity: Evidence from Euro Area Companies”, ECB Working Paper Series n. 1823, 2015.

38 Ferrando e altri, “Assessing the financial and financing conditions of firms in Europe: the financial module in CompNet”, ECB Working Paper Series n. 1836, 2015.

39 Reint Gropp, Christian Gruendl e Andre Guettler, “The Impact of public guarantees on bank risk taking – Evidence from a natural experiment”, ECB Working Paper Series n. 1272, dicembre 2010.

40 Credit Guarantee Schemes for SME lending in Central Eastern and South-Eastern Europe”, relazione del gruppo di lavoro “Vienna Initiative” sui regimi di garanzia di credito, 2014.

41 “Piano europeo di ripresa economica”, COM(2008) 800 definitivo del 26.11.2008.

42 Considerando 3, 11 e 27 della decisione n. 1639/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, che istituisce un programma quadro per la competitività e l’innovazione (CIP) (GU L 310 del 9.11.2006, pag. 15); considerando 1, articolo 8, paragrafo 1 e articolo 17, paragrafo 1 del regolamento n. 1287/2013 che istituisce un programma per la competitività delle imprese e delle piccole e le medie imprese (COSME); considerando 2, 20, 21 e 22 della decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1).

43 Nel caso delle garanzie, l’effetto leva (in termini di volume di prestito derivanti dal finanziamento pubblico) è di norma superiore, poiché il bilancio pubblico copre solamente gli accantonamenti per perdite future.

44 Il dispositivo è stato attuato nel quadro dell’iniziativa Risorse europee congiunte per le micro, le piccole e le medie imprese (JEREMIE).

45 Ciò era già stato sottolineato nella precedente relazione della Corte sullo strumento di garanzia per le PMI (cfr. relazione speciale della Corte n. 4/2011).

46 Lo studio è stato elaborato da un’équipe di ricercatori della School of management del Politecnico di Milano e della Emylon Business School: Bertoni, Colombo e Quas (2016), “Final report: Long-term effects of loan portfolio guarantees on SMEs’ performance” (di prossima pubblicazione).

47 La massa salariale (i costi complessivi relativi ai dipendenti di un’impresa utilizzati come indicatore indiretto di occupazione), il fatturato, il totale delle attività, il coefficiente di solvibilità (il capitale degli azionisti diviso per il totale delle attività), l’indice di liquidità (il rapporto tra attività e passività correnti), il rendimento delle attività (utile al lordo di imposte, diviso per il totale delle attività), la produttività totale dei fattori e la probabilità di sopravvivenza.

48 C. Lelarge, D. Sraer, e D. Thesmar, “Entrepreneurship and credit constraints: Evidence from a French loan guarantee program”, International differences in entrepreneurship, University of Chicago Press, 2010, pagg. 243-273.

49 Pierfederico Asdrubali, Simone Signore, “The Economic Impact of EU Guarantees on Credit to SMEs, Evidence from CESEE Countries”, EIF Research & Market Analysis, Working Paper 2015/29.

50 “Allegato alla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma quadro per la competitività e l’innovazione (2007-2013)”, SEC(2005) 433 del 6.4.2005.

51 Relazione speciale della Corte n. 4/2011, paragrafo 104.

52 Ibidem, risposta della Commissione alla raccomandazione n. 6.

53 “Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma per la competitività delle imprese e le piccole e medie imprese (2014-2020)”, COM(2011) 834 definitivo del 30.11.2011.

54 Relazione di sintesi sulla valutazione della divisione per la valutazione delle operazioni della BEI, “EIF’s SME Securitisation Activities, 2004 – 2015”, marzo 2017.

55 Si tratta della capacità degli interventi UE di influenzare gli sviluppi delle strategie negli Stati membri e di trasferire le competenze dall’UE e dal FEI alle autorità e/o alle istituzioni finanziarie degli Stati membri.

56 Cfr. anche la relazione del Centre for Strategy and Evaluation Services (aprile 2011) intitolata “Final Evaluation of the Entrepreneurship and Innovation Programme” (“Valutazione finale del programma Imprenditorialità e innovazione”), nella quale si afferma che, una volta che un approccio è stato stabilito e adottato a più ampio raggio, gli strumenti finanziari dovrebbero evolvere.

57 Regolamento (UE) n. 1291/2013, allegato I, pag. 144.

58 Cfr. glossario Eurostat (http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained): le innovazioni dovrebbero costituire una novità per l’impresa interessata: le innovazioni di prodotto non devono necessariamente rappresentare una novità per il mercato e, quanto alle innovazioni di processo, l’impresa non deve essere stata necessariamente la prima ad aver introdotto il processo in questione.

59 Si osservi che la valutazione del 2011 di Economisti Associati e altri (cfr. nota 14) considerava più significativa una definizione più ristretta di innovazione. La definizione più ristretta dovrebbe includere la novità dei prodotti dal punto di vista del mercato o il contributo alle vendite dei nuovi prodotti/progetti.

60 L’indagine comunitaria del 2012 sull’innovazione indicava che il 52,8 % delle imprese aveva condotto attività di innovazione tra il 2008 e il 2010; l’indagine comunitaria del 2014 sull’innovazione menziona un livello pari al 48,9 % tra il 2010 e il 2012 e pari al 49,1 % tra il 2012 e il 2014.

61 Sulla base del numero totale di imprese beneficiarie di un prestito al 30.6.2016.

62 Sulla base della matrice di aggregazione dei codici di attività utilizzata da Eurostat per l’elaborazione di statistiche sui settori ad alta tecnologia e sui servizi ad elevata intensità di conoscenze.

63 Impact Assessment accompanying the Communication from the Commission “Horizon 2020 – The Framework Programme for Research and Innovation’”, SEC(2011) 1427 final del 30.11.2011.

64 Documenti tematici della Commissione europea destinati al gruppo di alto livello sulla massimizzazione dell’impatto dei programmi di ricerca e innovazione dell’UE, 2017.

65 Sulla base dei risultati dell’“Indagine comunitaria sull’innovazione del 2014”.

66 Questo elemento è evidenziato da Bosworth, Barry, Andrew S. Carron, ed Elisabeth Rhyne, “The Economics of Federal Credit Programs”, Washington DC, Brookings Institution, 1987.

67 Center for Global Development, “When will we ever learn? – Improving lives through impact evaluation”, Relazione del gruppo di lavoro sul deficit di valutazione, 2006.

68 Pierfederico Asdrubali e Simone Signore, “The Economic Impact of EU Guarantees on Credit to SMEs, Evidence from CESEE Countries”, EIF Research & Market Analysis, Working Paper 2015/29.

69 Questo tipo di valutazione necessita di dati specifici, come si evince, ad esempio, da Bondonio, Biagi e Stancik, “Counterfactual Impact Evaluation of Public Funding of Innovation, Investment and R&D”, relazioni tecniche del Centro comune di ricerca, 2016.

70 Articolo 128, paragrafo 3 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

71 Come nel caso, ad esempio, dell’autorizzazione concessa dal comitato francese per il segreto statistico dell’“Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques” (Istituto nazionale della statistica e degli studi economici).

72 Eurostat.

73 Ad esempio, come avviene in alcune banche centrali.

74 Secondo la teoria economica, i vantaggi economici di qualsiasi sovvenzione sono ripartiti tra il fornitore e i beneficiari, a prescindere dal titolo giuridico.

1 Asdrubali, Pierfederico e Signore, Simone, "The Economic Impact of EU Guarantees on Credit to SMEs Evidence from CESEE Countries", EIF Research & Market Analysis, Documento di lavoro 2015/29.

2 http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7706167/4-26102016-AP-EN.pdf/20f0c515-ed43-45c3-ad6a-ca0b26b36de5

3 Comunicato stampa in lettone: http://www.fm.gov.lv/lv/aktualitates/nozares_zinas/altum/55763-altum-un-eiropas-investiciju-fonds-paraksta-sadarbibas-ligumu-jauna-garantiju-programma-uznemejiem-bus-pieejami-15-miljoni-eiro e descrizione del prodotto in inglese: http://www.baltic-course.com/eng/good_for_business/?doc=133532

4 Comunicati stampa: http://www.eif.org/what_we_do/guarantees/news/2016/efsi_cosme_easi_eurobank.htm; http://www.eif.org/what_we_do/guarantees/news/2017/efsi_cosme_greece.htm https://www.nbg.gr/en/business/co-funded-loans/subsidized-loans/cosme

5 http://www.vf.dk/saadan-goer-vi/etableringslaan.aspx https://www.fi-compass.eu/sites/default/files/publications/presentation_20161125_brussels_eafrd_rolf_kjaergaard.pdf

6 Manuale di Oslo ISBN 92-64-01308-3

7 Asdrubali, Pierfederico e Signore, Simone, "The Economic Impact of EU Guarantees on Credit to SMEs Evidence from CESEE Countries", EIF Research & Market Analysis, Documento di lavoro 2015/29.

8 Valutazione intermedia degli strumenti finanziari di Orizzonte 2020, relazione finale, redatta dal Centre for Strategy & Evaluation Services LLP (CSES)

9 Asdrubali, Pierfederico e Signore, Simone, "The Economic Impact of EU Guarantees on Credit to SMEs Evidence from CESEE Countries", EIF Research & Market Analysis, Documento di lavoro 2015/29.

Evento Data
Adozione del piano di indagine (APM) / Inizio dell’audit 15.3.2016
Trasmissione ufficiale del progetto di relazione alla Commissione (o ad altra entità sottoposta ad audit) 24.7.2017
Adozione della relazione finale dopo la procedura del contraddittorio 7.11.2017
Ricezione, in tutte le lingue, delle risposte ufficiali della Commissione (o di altra entità sottoposta ad audit) 24.11.2017

Équipe di audit

Le relazioni speciali della Corte dei conti europea illustrano le risultanze degli audit espletati su politiche e programmi dell’UE o su temi di gestione relativi a specifici settori di bilancio. La Corte seleziona e pianifica detti compiti di audit in modo da massimizzarne l’impatto, tenendo conto dei rischi per la performance o la conformità, del livello delle entrate o delle spese, dei futuri sviluppi e dell’interesse pubblico e politico.

La presente relazione è stata stilata dalla Sezione di audit IV – presieduta da Baudilio Tomé Muguruza, Membro della Corte – specializzata nell’audit riguardante la regolamentazione dei mercati e l’economia competitiva. L’audit è stato diretto da Neven Mates, Membro della Corte, coadiuvato nella preparazione della relazione da: Georgios Karakatsanis, capo del Gabinetto croato, Marko Mrkalj, attaché; Marion Colonerus, prima manager; Josef Jindra, capo incarico. L’équipe di audit era composta da Jiri Benes, Christian Detry, Andras Augustin Feher, Ezio Guglielmi e Martin Puc.

Da sinistra a destra: Georgios Karakatsanis, Josef Jindra, Ezio Guglielmi, Neven Mates, Martin Puc, Christian Detry.

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Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea, 2017

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