I quadri etici delle istituzioni dell’UE controllate:
ci sono margini di miglioramento
(presentata in virtù dell’articolo 287, paragrafo 4, secondo comma, del TFUE)
Contenuto della relazione
Nella presente relazione speciale, la Corte ha valutato se i quadri etici del Parlamento europeo, del Consiglio dell’Unione europea e del Consiglio europeo, nonché della Commissione europea fossero ben definiti. Ha preso in esame tutti i livelli dell’organico e le alte cariche (“membri”) delle istituzioni in esame e ha analizzato, mediante un sondaggio, il grado di consapevolezza del personale delle istituzioni riguardo al quadro etico. L’applicazione dei quadri etici nelle istituzioni controllate non è stata oggetto di audit.
La Corte ha concluso che le istituzioni controllate hanno perlopiù stabilito quadri etici adeguati, suscettibili di miglioramenti. Ha rilevato che nel Consiglio non esiste un quadro etico comune dell’UE che guidi l’attività dei rappresentanti degli Stati membri.
Mediante l’audit, sono state inoltre individuate alcune debolezze dei quadri etici e alcuni elementi da armonizzare, nonché esempi di buone pratiche. Le istituzioni controllate dovrebbero migliorare i propri quadri etici, collaborare per armonizzare gli elementi che li compongono e intraprendere ulteriori azioni per condividere le buone pratiche in ambito etico, accrescere la consapevolezza del personale riguardo al quadro etico e alla cultura connessa, nonché migliorarne la percezione.
Sintesi
IPer tenere una condotta eticamente corretta nell’amministrazione della cosa pubblica, i funzionari e i titolari di cariche pubbliche devono servire l’interesse pubblico, gestire in modo appropriato le risorse pubbliche e adottare decisioni eque. Tale condotta concorre a una più sana gestione finanziaria e rafforza la fiducia dei cittadini, che è indispensabile per la riuscita delle politiche pubbliche. Qualsiasi comportamento eticamente scorretto da parte del personale o delle alte cariche (“membri”) delle istituzioni e degli organismi dell’Unione europea (UE) suscita grande interesse presso i cittadini e mina la fiducia nell’UE. Per questo è così importante per le istituzioni porre in essere quadri etici adeguati che consentano di ridurre al minimo il rischio di comportamenti eticamente scorretti.
IIMediante il presente audit, la Corte ha valutato se i quadri etici delle istituzioni dell’UE controllate fossero ben definiti. Sono stati considerati tutti i livelli dell’organico e i membri delle istituzioni seguenti: il Parlamento europeo (“il Parlamento”), il Consiglio dell’Unione europea e il Consiglio europeo (“il Consiglio”) e la Commissione europea (“la Commissione”). Inoltre, è stato condotto un sondaggio per valutare il grado di consapevolezza del personale di queste istituzioni in merito al quadro etico. Non è stato valutato il modo in cui i quadri etici sono stati applicati.
IIILa Corte ha concluso che le istituzioni controllate avevano perlopiù stabilito quadri etici adeguati, suscettibili di miglioramenti. Ha rilevato che presso il Consiglio non esiste un quadro etico comune dell’UE che guidi l’attività dei rappresentanti degli Stati membri.
IVDall’audit della Corte sono emerse alcune criticità (che non afferiscono tutte a ciascuna istituzione controllata) per quanto riguarda:
- le strategie globali in materia di etica (Parlamento e Consiglio);
- la presenza di procedure formali per la verifica delle dichiarazioni e l’elaborazione di orientamenti più chiari sui criteri di valutazione per il personale (Parlamento, Consiglio e Commissione);
- un maggiore controllo delle dichiarazioni dei membri tramite l’introduzione di una procedura standard scritta (Parlamento e Commissione);
- le politiche in materia di doni e intrattenimenti (Parlamento, Consiglio e Commissione);
- la segnalazione di illeciti, anche detta whistleblowing (Parlamento);
- le disposizioni per il periodo successivo alla cessazione dalle funzioni (Parlamento).
La Corte ha inoltre riscontrato ambiti in cui i quadri etici trarrebbero beneficio da un’armonizzazione interistituzionale (ad esempio, per quanto concerne le attività esterne per il personale e le dichiarazioni riguardanti le attività del coniuge o del partner dei membri), nonché esempi di buone pratiche.
VLa Corte ha condotto un sondaggio su un campione rappresentativo del personale presso le istituzioni controllate. Benché circa metà del personale ritenga di conoscere bene o molto bene il quadro etico, dai risultati del sondaggio emerge una situazione eterogenea per quanto riguarda la consapevolezza del personale e la sua percezione in merito alle questioni etiche. I risultati, comunque, variano a seconda delle istituzioni e delle categorie di personale.
VILa Corte formula raccomandazioni per aiutare le istituzioni controllate a:
- migliorare i propri quadri etici;
- collaborare per armonizzare gli elementi dei propri quadri etici e intraprendere ulteriori azioni per condividere le buone pratiche in ambito etico;
- accrescere la consapevolezza del personale riguardo al quadro etico e alla cultura connessa, nonché migliorarne la percezione.
Introduzione
01Per tenere una condotta eticamente corretta nell’amministrazione della cosa pubblica, i funzionari e i titolari di cariche pubbliche devono servire l’interesse pubblico, gestire in modo appropriato le risorse pubbliche e adottare decisioni eque. Tale condotta concorre a una più sana gestione finanziaria e rafforza la fiducia dei cittadini, che è indispensabile per la riuscita delle politiche pubbliche.
02Il quadro di gestione dell’integrità introdotto dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) riunisce strumenti, procedure e strutture atti a promuovere l’integrità e a prevenire la corruzione nelle organizzazioni pubbliche1. Secondo la raccomandazione dell’OCSE sull’integrità pubblica, con l’espressione “integrità pubblica” si designa il costante allineamento, e rispetto, di norme, valori e princìpi etici condivisi per sostenere e far prevalere l’interesse pubblico rispetto agli interessi privati nel settore pubblico2.
Il quadro di riferimento dell’OCSE
03I princìpi dell’OCSE per la gestione dell’etica nel settore pubblico3 descrivono “l’infrastruttura deontologica” di cui dovrebbero essere dotate le istituzioni pubbliche. Tale infrastruttura deontologica consta di tre elementi principali: orientamento, gestione e controllo.
04L’OCSE ha stilato un modello per il concetto strettamente correlato di “integrità pubblica” (cfr. figura 1).
Figura 1
Elementi fondamentali dell’integrità pubblica
© OCSE, OECD Recommendation of the Council on Public Integrity, 2017.
L’intero modello poggia su tre componenti principali:
- creazione di un sistema di integrità pubblica coerente e onnicomprensivo;
- sviluppo di una cultura dell’integrità pubblica;
- efficace adempimento dell’obbligo di rendiconto.
Il contesto dell’UE
06Qualsiasi comportamento eticamente scorretto da parte del personale e delle alte cariche (“membri”) delle istituzioni e degli organismi dell’Unione europea (UE) è inaccettabile. Tali comportamenti, anche se solo presunti, suscitano grande interesse presso i cittadini e minano la fiducia nell’UE. Sono inoltre collegati al rischio di corruzione e frode. Una valutazione dell’applicazione dei quadri etici nelle istituzioni dell’UE può aiutare a gestire questi rischi.
07Le istituzioni dovrebbero porre in essere quadri etici adeguati che consentano di ridurre al minimo i rischi di comportamenti eticamente scorretti. Il rischio principale è che, in assenza di quadri etici adeguati, non si prevengano, individuino e trattino nel modo dovuto i comportamenti eticamente scorretti nelle istituzioni. Ciò può nuocere alla reputazione e all’immagine dell’UE e delle sue istituzioni. La normativa dell’UE non contiene alcuna definizione giuridica del quadro etico in quanto tale; ciononostante, molte disposizioni di diritto primario e di diritto derivato possono essere intese come obblighi morali.
08Benché vigano disposizioni comuni applicabili a tutte le istituzioni dell’UE, vi sono anche diversi requisiti etici, dettati dalla normativa, specifici per ciascuna istituzione dell’UE, per le direzioni generali (DG) della Commissione, nonché per il personale e i membri delle istituzioni dell’UE. Le disposizioni specifiche riflettono la diversità dei ruoli, delle responsabilità e dei rischi.
09Il punto di partenza per tutti gli obblighi è rappresentato dai trattati istitutivi, le cui disposizioni sanciscono i valori ispiratori che dovrebbero guidare la condotta del personale e dei membri delle istituzioni e degli organismi dell’UE. Tali disposizioni contemplano un certo livello di analogia nella terminologia utilizzata e nello spirito degli obblighi che stabiliscono, ma le categorie di soggetti interessati sono ovviamente molto diverse e, pertanto, è necessario prevedere per ciascuna di esse una disciplina specifica.
10La tabella 1 riporta in sintesi le modalità di applicazione delle disposizioni giuridiche al personale e ai membri delle istituzioni dell’UE.
Tabella 1 – Disposizioni giuridiche applicabili al personale e ai membri delle istituzioni dell’UE
| PERSONALE | MEMBRI | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| OBBLIGHI GIURIDICI | Parlamento | Consiglio | Commissione | Parlamento | Consiglio | Commissione |
| Articolo 298 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE): il Parlamento europeo e il Consiglio fissano disposizioni per un’amministrazione europea aperta, efficace ed indipendente. | Articoli 6 e 7 dell’Atto relativo all’elezione dei membri del Parlamento europeo (deputati) Articolo 339 del TFUE applicabile anche al Parlamento | Norme nazionali Articolo 339 del TFUE applicabile anche al Consiglio (non solo a livello ministeriale, ma anche a livello di funzionari nazionali) | Articolo 17 del trattato sull’Unione europea (TUE): obbligo di piena indipendenza dei commissari (nota: la presente relazione verte sul comportamento etico delle persone, non delle istituzioni in quanto tali) Articolo 245 del TFUE: indipendenza; obblighi derivanti dalla funzione esercitata; obblighi che persistono dopo la fine del mandato Articolo 339 del TFUE sull’obbligo di non divulgare le informazioni che per loro natura sono protette dal segreto professionale | |||
| Statuto dei funzionari (articoli 11-22 quater)4 | ||||||
| Regolamento finanziario (articolo 36, paragrafo 3, e articolo 61) | ||||||
| OBBLIGHI GIURIDICI | Codice di buona condotta amministrativa | |||||
| Decisioni amministrative: Guida ai doveri dei funzionari e agenti del Parlamento europeo Norme interne relative al comitato consultivo sulle molestie e relativa prevenzione sul luogo di lavoro | Decisioni amministrative: Decisione n. 61/15 sulle attività esterne Decisione n. 15/15 sulle molestie | Decisioni amministrative: Decisione sulle attività e gli incarichi esterni Decisione sull’aspettativa per motivi personali Decisione sulla prevenzione delle molestie psicologiche e sessuali Codice di buona condotta amministrativa | Articolo 11 e allegato I del regolamento; codice di condotta dei deputati al Parlamento europeo in materia di interessi finanziari e conflitti di interessi | Codice di condotta per il presidente del Consiglio europeo | Decisione della Commissione, del 31 gennaio 2018, relativa a un codice di condotta per i membri della Commissione europea (C(2018)700)5 | |
| Statuto dei funzionari (articoli 22 bis-22 quater e allegato IX (Procedimento disciplinare)) | Articoli 165, 166 e 167 del regolamento (Misure in caso di mancato rispetto delle norme di comportamento applicabili ai deputati) Decisione sul funzionamento del Comitato consultivo competente per le denunce di molestie riguardanti deputati al Parlamento europeo e delle sue procedure per il trattamento delle denunce | Norme nazionali | Articolo 247 del TFUE: comportamento illecito dei commissari; decisione della Commissione che istituisce il comitato etico ad hoc Articolo 12 del codice di condotta: il comitato etico indipendente Articolo 13 del codice di condotta: applicazione del codice | |||
| STRUMENTI E PROCEDURE | Decisioni amministrative: Norme interne recanti modalità di esecuzione dell’articolo 22 quater dello statuto dei funzionari | Decisioni amministrative: Decisione n. 3/2016 sulla segnalazione di illeciti Decisioni nn. 73/06 e 74/06 sulle indagini amministrative e sui procedimenti disciplinari | Decisioni amministrative: Linee guida della Commissione sulla segnalazione di illeciti; decisione C(2004)1588 della Commissione, disposizioni generali di esecuzione sulle indagini amministrative e sui procedimenti disciplinari | |||
Fonte: Corte dei conti europea.
11Questi obblighi giuridici vertono su una serie di questioni etiche principali:
- varie forme di conflitto di interesse, fra cui quelle concernenti:
- l’assunzione, il periodo durante l’esercizio delle funzioni e quello successivo alla cessazione dalle stesse;
- doni e intrattenimenti, attività esterne e attività professionale esercitata dal coniuge;
- attività di lobbying e consulenze;
- la trasparenza;
- la lotta alle molestie;
- i meccanismi volti ad assicurare il rispetto delle disposizioni.
Oltre a stabilire la condotta richiesta al personale e ai membri, il quadro normativo fornisce strumenti e procedure per rilevare qualsiasi deviazione da tali princìpi e per porvi rimedio, contribuendo così a fare in modo che i requisiti etici previsti dalla normativa siano rispettati. Ai fini del presente audit, per “quadro etico” si intendono, innanzitutto, i requisiti etici stabiliti dalla normativa e, in secondo luogo, le procedure, gli strumenti esecutivi, gli orientamenti e le attività di comunicazione che aiutano a far sì che gli obblighi giuridici siano rispettati.
13È riconosciuta in misura crescente l’importanza degli aspetti “non ingiuntivi”, a carattere culturale, dell’etica, che spesso sono considerati un modo più efficiente di conseguire elevati standard etici. Questi elementi sono:
- promozione della cultura etica;
- preminenza dell’integrità;
- sistema di valutazione che sostiene l’obbligo di rendiconto e il comportamento deontologicamente corretto;
- sostegno di una cultura organizzativa aperta.
Estensione e approccio dell’audit
14La Corte ha valutato se i quadri etici delle istituzioni dell’UE controllate fossero ben definiti. Nell’audit sono stati considerati tutti i livelli dell’organico e i membri delle istituzioni seguenti: il Parlamento europeo (“il Parlamento”), il Consiglio dell’Unione europea e il Consiglio europeo (“il Consiglio”) e la Commissione.
15È la prima volta che la Corte sottopone ad audit i quadri etici del Parlamento, del Consiglio e della Commissione. Il presente audit è in linea con la finalità strategica della Corte per il periodo 2018‑2020 di contribuire ad accrescere la fiducia nell’UE. Sono stati selezionati il Parlamento, il Consiglio e la Commissione, in quanto sono le tre principali istituzioni dell’UE implicate nell’elaborazione della normativa UE e perché contano un organico di cospicue dimensioni. L’esame dei rispettivi quadri etici offre le migliori opportunità di analisi comparativa.
16Per valutare se i quadri etici del Parlamento, del Consiglio e della Commissione fossero ben definiti, gli auditor della Corte hanno:
- esaminato i requisiti etici obbligatori ai sensi della normativa per il personale e i membri di queste istituzioni, nonché le procedure per assicurarne il rispetto;
- valutato il grado di consapevolezza in merito al quadro etico del personale delle istituzioni controllate.
Non è stato valutato il modo in cui i quadri etici sono stati applicati.
17Per la Commissione, l’istituzione di maggiori dimensioni, gli auditor della Corte si sono rivolti alla direzione generale Risorse umane e sicurezza (DG HR) per comprendere i requisiti generali e le procedure poste in essere. L’attenzione è stata posta sulle norme specifiche applicabili in seno alle seguenti direzioni generali, che gestiscono una quota significativa del bilancio dell’UE o che svolgono un ruolo importante nel proporre o monitorare l’applicazione del diritto dell’UE: Agricoltura e sviluppo rurale (DG AGRI), Concorrenza (DG COMP), Energia (DG ENER), Ricerca e innovazione (DG RTD) e segretariato generale (SG).
18Per le istituzioni controllate, sono stati valutati in particolare gli obblighi e le procedure riguardanti gli aspetti di seguito elencati:
- doni e intrattenimenti
(cfr. allegato I – parte A), - attività o incarichi esterni
(cfr. allegato I – parte B), - conflitto di interessi al momento dell’assunzione, conflitto di interessi puntuale e conflitto di interessi in relazione alle attività del coniuge
(cfr. allegato I – parte C), - periodo successivo alla cessazione dal servizio o alla fine del mandato presso le istituzioni UE
(cfr. allegato I – parte D), - lotta alle molestie
(cfr. allegato I – parte E) , - segnalazione di illeciti, anche detta whistleblowing
(cfr. allegato I – parte F) .
La Corte ha inoltre esaminato le procedure per le indagini amministrative e i procedimenti disciplinari all’intenzione del personale. Per poter espletare l’audit, non ha valutato le norme relative alla trasparenza e alle attività di lobbying, benché queste siano connesse al quadro etico generale. Anche le procedure relative ai conflitti di interesse nel quadro degli appalti pubblici non sono rientrate nell’estensione dell’audit, in quanto le procedure relative agli appalti pubblici sono oggetto degli audit di conformità espletati dalla Corte.
20Per compilare un inventario dei quadri etici e delle procedure poste in essere per assicurarne il rispetto, la Corte ha inviato alle istituzioni controllate un questionario. Ha inoltre analizzato i documenti interni trasmessi dal Parlamento, dal Consiglio e dalla Commissione (dalla DG HR e dalle altre DG selezionate). Gli auditor della Corte hanno messo a confronto i vari requisiti etici in vigore nelle varie istituzioni e valutato come questi si collocassero rispetto ai pertinenti standard esterni (rispetto cioè ai princìpi, alle linee-guida e alle migliori pratiche dell’OCSE, dell’Organizzazione internazionale del lavoro e dell’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro). Infine, gli auditor della Corte hanno passato in rassegna altre relazioni pertinenti nell’ambito etico e incontrato dipendenti che si occupano fra l’altro del quadro etico.
21Per l’espletamento di tali attività, come principali criteri di audit sono stati utilizzati standard riconosciuti a livello internazionale sviluppati dall’OCSE, la normativa dell’UE, nonché i requisiti e le procedure relativi all’etica stabiliti dalle istituzioni. Si è fatto ricorso anche, come criterio aggiuntivo, a un’analisi comparativa dei quadri etici delle istituzioni controllate.
22A integrazione di tali fonti di audit, è stato organizzato un gruppo di esperti per discutere le caratteristiche di un quadro etico coerente ed esaustivo nelle organizzazioni pubbliche. Sono stati invitati quattro esperti del settore: un rappresentante dell’OCSE, uno di Transparency International, un rappresentante dell’istituzione superiore di controllo di uno Stato membro e un esponente del mondo accademico. Questi esperti hanno aiutato gli auditor della Corte a valutare elementi specifici dei quadri etici.
23Per disporre di maggiori informazioni sulla consapevolezza del personale in merito ai quadri etici e la sua percezione riguardo alla cultura dell’etica, la Corte ha condotto un sondaggio presso un campione rappresentativo del personale in servizio nelle istituzioni controllate (cfr. allegato II).
Osservazioni
Le istituzioni dell’UE sottoposte ad audit hanno posto in essere quadri etici perlopiù adeguati
Elementi essenziali dei quadri etici vigenti
24Per il personale delle istituzioni dell’UE, le fonti precipue per il quadro etico sono il trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), il regolamento finanziario e il titolo II “Doveri e diritti del funzionario” dello statuto dei funzionari6 (cfr. tabella 1). I requisiti sono ulteriormente sviluppati nelle disposizioni attuative e nelle linee-guida proprie a ciascuna istituzione, che forniscono ulteriori chiarimenti, senza però creare alcun nuovo obbligo di natura sostanziale. Nelle disposizioni del quadro etico per il personale vi è, nel complesso, una forte analogia fra un’istituzione controllata e l’altra.
25Per i membri, la situazione è più diversificata. La natura delle funzioni e degli obblighi dei membri è diversa fra le varie istituzioni e rispetto al personale. Il TFUE è la principale fonte dei requisiti etici per i membri: stabilisce anche sanzioni in caso di inosservanza di detti requisiti. I codici di condotta e i regolamenti interni fissano disposizioni più dettagliate (cfr. tabella 1). Le norme sono ulteriormente specificate in altri documenti, quali linee-guida (ad esempio, la guida a uso dei deputati riguardante la lotta alle molestie sul luogo di lavoro nel Parlamento europeo7).
26I quadri etici delle istituzioni controllate sono in linea con i principali requisiti delle linee-guida dell’OCSE e gli altri criteri (cfr. paragrafo 21). Le istituzioni sottoposte ad audit dispongono in ampia misura di adeguati quadri etici in vigore sia per il personale che per i membri:
- le istituzioni controllate hanno introdotto politiche in materia di doni e intrattenimenti che prevedono la definizione di doni, ospitalità e altre prestazioni, nonché le procedure per accettarli e dichiararli (cfr. allegato I – parte A);
- le norme sulle attività esterne per il personale e i membri, nonché le norme e i sistemi per disciplinare il periodo successivo alla cessazione dal servizio per il personale, fronteggiano i settori di rischio e stabiliscono i criteri per le attività accettabili, nonché le procedure di dichiarazione e di autorizzazione (cfr. allegato I – parte B e parte D).
- vi sono politiche anche riguardo a casi di conflitto di interessi, che si possono verificare ad esempio al momento dell’assunzione, in circostanze specifiche e in relazione all’attività professionale del coniuge o del partner dei dipendenti e dei membri, in conformità degli standard internazionali utilizzati come criteri di audit (cfr. allegato I – parte C);
- le istituzioni controllate hanno stabilito politiche antimolestie, che soddisfano i requisiti essenziali degli standard pertinenti (cfr. allegato I – parte E);
- le istituzioni controllate hanno adottato adeguate politiche in materia di segnalazione di illeciti, in esito alle continue revisioni degli anni recenti. Esse forniscono definizioni e stabiliscono meccanismi di tutela per i segnalanti (cfr. allegato I – parte F);
I quadri etici sono opportunamente integrati da meccanismi di indagine e sanzionatori. Per il personale delle istituzioni controllate, questi meccanismi sono simili, in quanto le indagini amministrative e le procedure disciplinari sono sancite all’articolo 86 e all’allegato IX (“Procedimento disciplinare”) dello statuto dei funzionari. La gamma delle sanzioni è alquanto esaustiva e comprende misure che interessano precipuamente la reputazione del funzionario (ad esempio, ammonimenti scritti e note di biasimo), misure che si ripercuotono sulla posizione in seno all’organizzazione (ad esempio, retrocessione di scatto o di grado) e misure che modificano in maniera irreversibile la relazione tra il funzionario e l’organizzazione (ad esempio, destituzione, con eventuale riduzione dei diritti pensionistici). Alcune di queste sanzioni hanno implicazioni finanziarie.
28Per i membri, le sanzioni sono stabilite principalmente nel TFUE e sono integrate dalle disposizioni del rispettivo codice di condotta e regolamento interno. L’insieme di strumenti per assicurare il rispetto della normativa previsto dai trattati è piuttosto sfaccettato e comprende procedimenti di carattere politico e giudiziario, nonché procedure disciplinari interne.
29La Corte ha individuato alcuni ambiti in cui la copertura, la specificità, la chiarezza e il livello degli orientamenti dei codici etici delle istituzioni per il personale e i membri possono essere oggetto di miglioramenti (cfr. paragrafi 32-63) e di armonizzazione (cfr. paragrafi 64-68). La Corte ha anche rilevato casi di migliori pratiche, soprattutto in seno alla Commissione (cfr. paragrafi 69-76).
Nel Consiglio non esiste un quadro etico comune dell’UE che guidi l’attività dei rappresentanti degli Stati membri
30I membri del Consiglio europeo e del Consiglio dell’Unione europea (in appresso “membri del Consiglio”) sono, rispettivamente, i capi di Stato o di governo e i ministri. Altri rappresentanti degli Stati membri sono funzionari nazionali che partecipano ai gruppi di lavoro, ai comitati e ad altri organi. Ad eccezione del presidente del Consiglio europeo8, non sono soggetti ad alcun quadro etico comune a livello di UE. L’attività svolta dai rappresentanti degli Stati membri nel Consiglio è disciplinata dalla normativa nazionale.
31Non esiste una visione d’insieme al Consiglio di tutti i quadri etici nazionali applicabili ai propri membri e agli altri rappresentanti degli Stati membri. Non esiste alcuna garanzia che i requisiti nazionali comprendano tutti gli elementi necessari e coprano i rischi pertinenti in riferimento alla natura della posizione rivestita e del lavoro svolto.
Nei quadri etici delle istituzioni sono presenti debolezze
32La Corte ha confrontato i quadri etici delle istituzioni esaminate con gli standard internazionali e ha riscontrato alcune debolezze.
Il Parlamento e il Consiglio non avevano sviluppato strategie globali in materia di etica
33Come mette in evidenza il modello dell’OCSE (cfr. paragrafo 04), i quadri etici dovrebbero essere improntati a una strategia che delinei gli obiettivi e le priorità, sia sviluppata sulla base di adeguati dati e indicatori e tenga conto dei rischi ragionevoli per l’etica.
34La strategia globale della Commissione è statuita nel piano strategico 2017‑2020 della DG HR, che include disposizioni disciplinanti le questioni etiche per il personale. L’esercizio annuale di valutazione dei rischi condotto dalla DG HR riguarda anche aspetti relativi all’etica ed è collegato all’elaborazione del piano di gestione annuale.
35Il piano strategico fissa due obiettivi. Il primo obiettivo è che i dirigenti e il personale devono attenersi in ogni momento ai più elevati standard professionali ed etici. Il secondo è che le norme di attuazione dello statuto dei funzionari debbano essere applicate con chiarezza ed efficacia. La realizzazione di tali obiettivi è controllata mediante indicatori di performance.
36L’esercizio di valutazione dei rischi per il 2018 ha individuato un rischio generale: le misure e/o le procedure esistenti per ridurre i rischi per la reputazione collegati alle attività esterne o al comportamento di personale in servizio/non più in servizio potrebbero necessitare di ulteriori miglioramenti per rispondere all’accresciuta sensibilità nei confronti degli affari pubblici. Il livello di rischio è valutato pari a 9 su 25 e le azioni volte ad attenuarlo sono monitorate mediante il piano di gestione annuale.
37A livello delle DG della Commissione sottoposte ad audit, ogni anno viene condotto un esercizio di gestione dei rischi per individuare, valutare e gestire rischi significativi e critici, compresi quelli connessi all’etica. Nelle proprie procedure di pianificazione strategica e gestionale, la DG COMP ha previsto per i propri agenti le azioni più specifiche nel settore dell’etica, rispetto alle altre DG controllate.
38Presso il Parlamento e il Consiglio, non esiste una strategia globale per l’etica che delinei gli obiettivi e le priorità da monitorare mediante indicatori di performance, né con riferimento al personale né con riferimento ai membri. Il Parlamento ha effettuato una valutazione delle norme minime di controllo interno nel 2017, in cui sono trattate anche questioni deontologiche, mentre il Consiglio non ha eseguito, a oggi, una valutazione completa dei rischi nel settore dell’etica.
Le procedure per verificare le dichiarazioni e gli orientamenti per il personale non sono sufficientemente formalizzati
39Secondo l’OCSE, ogni organizzazione dovrebbe stabilire procedure per individuare, gestire e risolvere i conflitti di interesse. Queste procedure dovrebbero far sì che i funzionari pubblici sappiano che cosa viene richiesto loro in termini di dichiarazione delle situazioni di conflitto di interesse9.
40Il quadro etico in materia di conflitto di interessi è sostanzialmente basato su autodichiarazioni rilasciate dai singoli dipendenti. Tali sistemi si rimettono all’integrità del singolo, nonché alla conoscenza, da parte del personale, dei requisiti applicabili. Il quadro etico, però, non può essere efficace senza adeguati sistemi di controllo. Il livello di controllo dovrebbe riflettere il livello dei rischi e tenere conto dell’onere amministrativo generato dai controlli stessi.
41I principali obblighi per il personale dell’UE discendono dallo statuto dei funzionari e dal regolamento finanziario. In forza delle disposizioni attuative delle istituzioni, in varie circostanze il personale è tenuto a rilasciare autodichiarazioni (cfr. riquadro 1):
Riquadro 1
Esempi di tipi di dichiarazione per il personale delle istituzioni controllate
- Doni e ospitalità (articolo 11 dello statuto dei funzionari)
- Conflitto di interessi al momento dell’assunzione (articolo 11, terzo comma, dello statuto dei funzionari)
- Conflitto di interessi puntuale (articolo 11 bis dello statuto dei funzionari)
- Richieste di autorizzazione per lo svolgimento di attività esterne (articolo 12 ter dello statuto dei funzionari)
- Attività lucrativa svolta dal coniuge (articolo 13 dello statuto dei funzionari)
- Attività dopo la cessazione dal servizio (articolo 16 dello statuto dei funzionari)
Tali dichiarazioni spesso dipendono dal giudizio del dipendente interessato. Solo quando un dipendente ritiene che sia sorto un caso devono essere forniti dettagli specifici al riguardo. Le istituzioni controllate hanno in genere stabilito procedure e flussi di lavoro per valutare le informazioni fornite nelle dichiarazioni del personale e agire di conseguenza (all’occorrenza anche concedendo le autorizzazioni).
43Sebbene tali istituzioni abbiano indicato che è esaminata e presa in considerazione ogni altra informazione disponibile, le procedure e i flussi di lavoro non descrivono quali altre informazioni provenienti da fonti interne (come i fascicoli personali o altre dichiarazioni esistenti) o esterne (ad esempio, siti Internet) siano verificate e sottoposte a un controllo incrociato.
44Se si vuole che i dipendenti osservino in modo uniforme i requisiti etici, occorre mettere a loro disposizione orientamenti chiari e dettagliati al riguardo. Gli auditor della Corte, invece, hanno riscontrato che gli orientamenti disponibili non sempre erano chiari o sufficientemente dettagliati (cfr. riquadro 2):
Riquadro 2
Esempi di orientamenti insufficienti
Dichiarazioni al momento dell’assunzione
Nelle istituzioni controllate, i candidati devono dichiarare i propri interessi finanziari al momento dell’assunzione, ma solo se questi sono tali da influenzare potenzialmente il candidato nell’assolvimento dei suoi doveri.
I dirigenti possono quindi agire solo in base alle informazioni che i candidati stessi ritengono necessario dichiarare.
Sono disponibili scarsi orientamenti sulle situazioni in grado di creare un (potenziale) conflitto di interessi.
Mancano orientamenti specifici per situazioni ad hoc
La DG AGRI della Commissione ha emanato orientamenti sull’etica, che forniscono al proprio personale ulteriori informazioni pratiche, esempi e spiegazioni in merito ai requisiti etici. La guida però non tratta alcune situazioni che potrebbero riguardare l’attività della DG:
- se il dipendente in questione esercita un’attività agricola;
- se il dipendente in questione percepisce finanziamenti UE a titolo della politica agricola comune.
Le politiche in materia di etica non sempre forniscono chiari orientamenti sui criteri per la valutazione delle dichiarazioni, in particolare sul modo in cui i criteri previsti dalla base giuridica debbano essere applicati nella pratica. I criteri di valutazione sono chiari per quanto concerne doni e intrattenimenti, nonché attività esterne concomitanti, ma mancano sufficienti orientamenti in materia di conflitti di interesse derivanti da interessi finanziari del soggetto in questione, delle attività da questo svolte dopo la cessazione dal servizio oppure dell’attività professionale esercitata dal rispettivo coniuge o partner. Sebbene sia impossibile contemplare ogni possibile situazione, la presenza di chiari orientamenti sull’attuazione dei criteri previsti dalla normativa attenuerebbe il rischio di un trattamento disomogeneo.
Controllo limitato delle dichiarazioni rilasciate dai membri
46Come indicato al paragrafo 42, anche le informazioni riguardanti i membri delle istituzioni controllate sono raccolte prevalentemente mediante autodichiarazioni. La qualità delle informazioni e i criteri di valutazione sono essenziali per gestire in modo adeguato i rischi connessi all’etica. Non esistono procedure e flussi di lavoro standard scritti per verificare queste informazioni.
47I commissari sono tenuti, in forza del codice di condotta a loro applicabile, a presentare dichiarazioni in merito ad aspetti come le attività precedenti, le attuali attività esterne, i propri interessi finanziari e l’attività professionale esercitata dal coniuge o dal partner. Le dichiarazioni sono sottoposte a esame sotto l’autorità del presidente. Anche in questo caso, mancano procedure standard scritte per verificare l’esattezza, l’attendibilità o la completezza delle informazioni.
48Anche i deputati al Parlamento europeo sono tenuti a presentare una dichiarazione di interessi in merito ad aspetti quali l’attività professionale esercitata nei tre anni precedenti all’insediamento al Parlamento, l’attività retribuita regolare od occasionale (attività esterne) e qualsiasi altro interesse finanziario che possa influenzare l’esercizio delle loro funzioni. È oggetto di verifica la plausibilità generale delle dichiarazioni dei deputati: in altri termini, si accerta che non contengano informazioni manifestamente errate, illeggibili o incomprensibili. Le dichiarazioni sono sottoposte a esame sotto l’autorità del presidente. Tale esame concerne gli errori redazionali palesi, le discrepanze tra una dichiarazione e l’altra e il rispetto della scadenza. Se il presidente apprende che la dichiarazione è inesatta oppure obsoleta per aspetti sostanziali, può interpellare il comitato consultivo sulla condotta dei deputati e, se del caso, è tenuto ad esigere che il deputato o la deputata corregga la propria dichiarazione. In caso di presunta violazione del codice di condotta, il presidente deve deferire il caso al comitato consultivo. Nelle procedure parlamentari non sono previsti altri controlli sull’esattezza e sulla completezza delle dichiarazioni dei deputati, né valutazioni da parte di altri soggetti10. Per il presidente del Consiglio europeo, non sussiste alcuna procedura per la verifica o la valutazione della dichiarazione.
49La principale salvaguardia sulle dichiarazioni dei deputati al Parlamento, del presidente del Consiglio europeo e dei commissari è la trasparenza e l’attenzione prestata dalle parti interessate, dagli organi d’informazione e dal grande pubblico nonché, nel caso dei commissari, dal Parlamento europeo. Per il presidente del Consiglio europeo, un ulteriore controllo viene esercitato dagli Stati membri.
50Data la mancanza di una procedura standard scritta per le verifiche sulle dichiarazioni dei membri, l’interpretazione degli obblighi incombenti rischia di non essere omogenea ed è meno probabile che l’istituzione individui inesattezze e altri problemi prima che suscitino l’attenzione dei cittadini, compromettendone potenzialmente la fiducia.
Politiche incomplete e poco chiare per quanto riguarda doni e intrattenimenti
51Conformemente agli orientamenti dell’OCSE, le organizzazioni dovrebbero affrontare il tema del potenziale conflitto di interessi che discende da doni e vantaggi ricevuti. Vi rientra anche la definizione di una procedura amministrativa per controllare doni e vantaggi, ad esempio definendo i doni accettabili e quelli non accettabili, e per accettare precise tipologie di doni per conto dell’organizzazione11.
52Le istituzioni controllate, nel complesso, hanno definito politiche soddisfacenti per quanto concerne doni e intrattenimenti per il personale e i membri (cfr. allegato I – parte A). Queste politiche riguardano gli obblighi di cui all’articolo 11 dello statuto dei funzionari, che stabilisce norme disciplinanti l’accettazione di onorificenze, decorazioni, favori, doni o compensi di qualsiasi natura e forniscono ulteriori spiegazioni. Per i commissari e il presidente del Consiglio europeo, i rispettivi codici di condotta comprendono disposizioni sul ricevimento di doni e altri vantaggi. Per i deputati al Parlamento europeo, tali politiche sono ulteriormente specificate nelle misure di attuazione riguardanti il rispettivo codice di condotta12.
53Tutte le politiche, tuttavia, presentano lacune e sono talvolta poco chiare. In alcuni ambiti potrebbero essere migliorate (cfr. riquadro 3).
Riquadro 3
Lacune nelle politiche in merito a doni e intrattenimenti
Parlamento
- Nelle disposizioni attuative per il personale non vi è una definizione per i doni o l’ospitalità.
- Le norme per il personale riguardanti l’accettazione dei doni vertono sul valore di questi ultimi, mentre non sono considerate le circostanze in cui l’accettazione di doni (a prescindere dal loro valore) possa essere percepita come un segno di compromissione dell’indipendenza.
- Non sono stabilite norme per il personale riguardo all’accettazione di ospitalità.
- Non esistono norme per il personale relative all’accettazione di doni per conto dell’istituzione.
Consiglio
- Le norme per il personale e per il presidente del Consiglio europeo scoraggiano, in genere, l’accettazione di doni in qualsiasi evenienza. Non spiegano, tuttavia, in sufficiente dettaglio le circostanze in cui l’accettazione di doni (a prescindere dal loro valore) possa essere percepita come un segno di compromissione dell’indipendenza.
Commissione
- Non esiste una definizione di doni e ospitalità applicabile ai commissari.
Le norme in materia di segnalazione di illeciti non sono adattate agli assistenti parlamentari accreditati
54Dovrebbero essere posti in essere quadri istituzionali efficaci, nonché procedure e canali chiari per agevolare la segnalazione di illeciti e casi di corruzione13. I segnalanti che agiscono in buona fede devono essere tutelati dalle ritorsioni. Nell’allegato I – parte F si riporta una panoramica della normativa dell’UE in vigore a questo proposito.
55Il regolamento interno del Parlamento, che dà attuazione all’articolo 22 quater dello statuto dei funzionari sulla segnalazione di illeciti, contiene disposizioni che disciplinano la consulenza, l’assistenza e le misure di tutela per i segnalanti. Queste si applicano alla totalità del personale, compresi gli assistenti parlamentari accreditati (APA) dei deputati.
56La natura delle funzioni degli APA è diversa rispetto al resto del personale: le modalità di assunzione sono differenti ed questi sono alle dirette dipendenze dei deputati. Secondo il regolamento interno del Parlamento, chi segnala illeciti può essere trasferito in un altro posto come misura di tutela. Le norme in materia di segnalazione di illeciti, tuttavia, non fanno riferimento ad alcuna tutela concepita specificamente per riflettere la peculiarità della posizione degli APA.
Le disposizioni riguardanti le attività successive al mandato dei deputati sono meno estese
57Nelle buone prassi per il periodo successivo all’occupazione nel settore pubblico, stilate dall’OCSE14, si sostiene che in tutti gli enti in cui le attività esercitate nel periodo successivo alla cessazione dalle funzioni pongono un problema reale o potenziale dovrebbero essere operativi regimi che disciplinino detto periodo. Ciò riguarda anche le situazioni in cui la persona è ancora in servizio e sta negoziando in prospettiva attività successive alla cessazione dal servizio. Nell’allegato I – parte D è esposta una panoramica delle principali caratteristiche della normativa esistente sul periodo successivo alla cessazione dal servizio o al termine del mandato presso le istituzioni dell’UE. In assenza di una valutazione dei comportamenti eticamente scorretti per gli ex dipendenti e gli ex membri, le differenze indicate di seguito non sono giustificate.
58Per il personale, il quadro etico stabilisce disposizioni riguardanti le attività successive alla cessazione dal servizio e, in particolare, determinate disposizioni sul periodo di incompatibilità. I funzionari che intendono intraprendere un’attività professionale entro due anni dalla cessazione dal servizio sono tenuti a informarne l’istituzione, che può approvare o non autorizzare la nuova attività.
59Nei 12 mesi successivi alla cessazione dal servizio, l’autorità che ha il potere di nomina vieta agli ex funzionari di inquadramento superiore di svolgere attività di lobbying o di consulenza presso il personale della loro ex istituzione, per conto della propria azienda, dei propri clienti o dei propri datori di lavoro, su questioni delle quali erano responsabili nel corso degli ultimi tre anni di servizio. In talune circostanze, il periodo di 12 mesi può essere prolungato dall’istituzione fino a 24 mesi.
60Le disposizioni disciplinanti il periodo successivo al mandato dei commissari sono stabilite nel relativo codice di condotta. Gli ex commissari devono informare il collegio della propria intenzione di intraprendere un’attività professionale nei 24 mesi (36 mesi nel caso del presidente) successivi alla conclusione del mandato. La Commissione valuta se l’attività prospettata sia compatibile con i doveri di integrità e discrezione. Quando l’attività prospettata è connessa al portafoglio dell’ex commissario, la Commissione è tenuta a consultare il comitato etico indipendente.
61Gli ex deputati al Parlamento europeo che intraprendono attività di lobbying e di rappresentanza collegate all’UE sono tenuti, ai sensi dell’articolo 6 del codice di condotta, a informare il Parlamento in merito a dette attività e non possono beneficiare delle agevolazioni concesse agli ex deputati (come il titolo di accesso con validità permanente). Non vi sono altre limitazioni per le attività degli ex deputati e nessun obbligo per gli stessi di segnalare altre attività al Parlamento.
62La natura delle funzioni e i doveri dei deputati al Parlamento europeo sono diversi da quelli del presidente del Consiglio europeo e dei commissari, innanzitutto perché i primi sono eletti direttamente dai cittadini. Ciononostante, vi sono margini perché si verifichino situazioni percepite come conflitto di interesse, in quanto i deputati lavorano su atti giuridici che potrebbero incidere direttamente sui settori a cui sono strettamente legati.
63Il codice di condotta vieta al presidente del Consiglio di svolgere attività di lobbying presso il personale o i membri delle istituzioni dell’UE nei 18 mesi successivi al termine del suo mandato. Nello stesso periodo, la persona in questione deve anche notificare al segretario generale del Consiglio, con un preavviso di almeno quattro settimane, la propria intenzione di svolgere un’attività professionale.
Nei quadri etici delle istituzioni controllate vi sono elementi da armonizzare ed esempi di buone pratiche
64Le istituzioni controllate dispongono di quadri etici diversi, non solo perché non svolgono le medesime attività, ma anche perché i rischi insiti nell’assolvimento delle loro funzioni sono differenti sotto molti aspetti. Esistono però numerosi ambiti in cui vi sono buoni motivi per avere approcci armonizzati tra le istituzioni per quanto riguarda il trattamento delle questioni etiche. Ad esempio, la percezione pubblica delle istituzioni dell’UE è analoga, il personale delle istituzioni detiene il medesimo status giuridico ed è possibile il trasferimento interistituzionale del personale.
Politiche in materia di doni e intrattenimenti
65Benché le principali caratteristiche delle politiche in materia di doni e intrattenimenti siano analoghe nelle istituzioni controllate, la Corte ha riscontrato alcune differenze che non erano giustificate dalla natura delle attività svolte o dai rischi afferenti (cfr. riquadro 4).
Riquadro 4
Esempi di norme eterogenee in materia di doni e intrattenimenti
Definizione di doni e ospitalità
L’articolo 11 dello statuto dei funzionari non fornisce una definizione di “doni” o “ospitalità”.
La Commissione e il Consiglio definiscono questi concetti, nelle rispettive disposizioni attuative per il personale, come una somma di denaro o qualsiasi oggetto fisico, oppure la possibilità di partecipare gratuitamente a eventi che sono aperti al pubblico o sono di natura privata, sono accessibili solo a pagamento e detengono un certo valore (come, ad esempio, biglietti gratuiti per eventi sportivi, concerti, spettacoli teatrali, conferenze ecc.) o qualsiasi altro vantaggio avente un valore pecuniario come, ad esempio, i titoli di trasporto.
Il Parlamento definisce i doni nelle misure di attuazione applicabili ai deputati come “qualsiasi oggetto materiale distinto costituito di uno o più elementi offerto a un deputato da un donatore in una data occasione”.
Valore dei doni accettabili
Presso la Commissione e il Consiglio, il personale può accettare doni di valore inferiore a 50 euro senza previa autorizzazione. Può accettare doni di valore compreso tra 50 euro e 150 euro previa autorizzazione. Doni di valore superiore a 150 euro non possono essere accettati in nessuna circostanza.
Presso il Parlamento, invece, il personale può accettare doni di valore inferiore a 100 euro senza previa autorizzazione. Per doni di valore superiore a 100 euro è necessario ottenere prima l’autorizzazione.
Politiche in materia di attività esterne per il personale
66Il personale dell’UE può, previa autorizzazione, esercitare attività nella vita privata al di fuori del lavoro. In taluni casi, può anche accettare compensi a tale titolo. Tuttavia, gli importi che si possono percepire legalmente variano fra le istituzioni (cfr. allegato I – parte B). Il personale del Parlamento non può accettare alcuna retribuzione oltre al rimborso delle spese sostenute direttamente o indirettamente nell’espletamento dell’attività esterna. Presso il Consiglio, i dipendenti non possono percepire in un dato anno più di 5 000 euro per attività esterne. Alla Commissione, vi è un massimale annuo per la retribuzione netta del personale (10 000 euro). Il superamento di tale importo implica il divieto di esercitare l’attività esterna in questione.
Le dichiarazioni dei membri in merito agli interessi e alle attività dei familiari
67Il codice di condotta per i deputati al Parlamento europeo impone a questi ultimi di presentare una dichiarazione su interessi finanziari e attività personali. Gli interessi finanziari dei familiari devono essere inclusi nelle dichiarazioni solo qualora i deputati ritengano che detti interessi possano influire sull’assolvimento delle loro funzioni e che essi stessi non possano risolvere altrimenti il conflitto di interessi. Lo stesso avviene per le dichiarazioni riguardanti l’attività professionale dei familiari dei deputati.
68I commissari15 e il presidente del Consiglio europeo, invece, sono tenuti a dichiarare gli interessi finanziari e l’attività professionale dei rispettivi coniugi e partner.
Orientamenti specifici e pratici disponibili alla Commissione
69Nell’esaminare i quadri etici, gli auditor della Corte si sono imbattuti in una serie di casi in cui una data istituzione aveva sviluppato meglio e disponeva di norme od orientamenti più chiari in merito a determinati aspetti dei requisiti etici.
70La Commissione, in quanto istituzione di maggiori dimensioni, è confrontata alla più ampia varietà di situazioni sotto il profilo etico. In molti casi, ha sviluppato orientamenti più specifici e chiari, specie per il personale. Alcune DG hanno elaborato codici di condotta specifici e procedure aggiuntive che servono a far fronte meglio alle situazioni e ai rischi ricorrenti in tutta la Commissione.
71Delle DG esaminate, la DG COMP è quella che dispone degli orientamenti e delle procedure aggiuntive più dettagliati. In particolare, il codice di condotta di questa DG introduce il concetto delle “dichiarazioni specifiche per singolo caso” applicabili in generale, nonché delle “dichiarazioni specifiche per un’ispezione” per le ispezioni nel quadro dell’antitrust e delle fusioni. Anche la guida etica della DG AGRI comprende orientamenti, esempio e spiegazioni in merito ai requisiti etici, sebbene la Corte ne abbia illustrato alcuni limiti nel riquadro 2.
72Oltre agli orientamenti specifici emanati dalle DG, la Commissione ha elaborato spiegazioni dettagliate ed esempi concreti che sono consultabili nel proprio sito Intranet. Questi esempi riguardano tematiche quali le attività esterne, l’attività professionale svolta dal coniuge, nonché doni e ospitalità.
Comitato etico per i commissari
73Sia il Parlamento che la Commissione hanno istituito comitati che possono fornire consulenza ai presidenti delle due istituzioni sull’applicazione del codice di condotta dei rispettivi membri. Al Parlamento tale comitato è denominato “comitato consultivo sulla condotta dei deputati”, mentre alla Commissione si chiama “comitato etico indipendente”.
74Il comitato consultivo sulla condotta dei deputati si compone di cinque deputati cooptati dalla commissione per gli affari costituzionali e dalla commissione giuridica, entrambe del Parlamento. Il comitato etico indipendente della Commissione è composto da tre persone selezionate per le loro competenze, esperienza, indipendenza e qualità professionali. La composizione di tali comitati può incidere sull’obiettività e l’indipendenza percepite.
Specifiche politiche antimolestie per casi che vedono il coinvolgimento di deputati al Parlamento europeo
75Il Parlamento ha definito una politica distinta per i casi di denunce di molestie a carico di deputati. Fornisce una procedura e tutele chiare per qualsiasi potenziale denunciante in tali casi sensibili16.
Politiche antimolestie per il personale formulate in modo chiaro
76Come descritto nell’allegato I – parte E, tutte le istituzioni controllate avevano posto in essere valide politiche antimolestie. Nel riquadro 5 vengono messe in luce alcune disposizioni attuative delle politiche antimolestie che erano particolarmente esplicite e di ampia portata.
Riquadro 5
Esempi di formulazioni chiare nelle politiche antimolestie
La politica antimolestie del Parlamento fornisce esempi illustrativi pratici di molestie.
La politica contro le molestie del Consiglio cita strumenti moderni con cui possono essere perpetrate, come Internet e le e-mail.
Nella politica antimolestie della Commissione si dichiara esplicitamente che le richieste di assistenza sono trattate nei tempi più brevi possibili.
La politica della Commissione include un chiaro riferimento allo statuto dei funzionari nel definire le sanzioni possibili.
Dai risultati del sondaggio emerge un quadro eterogeneo per quanto riguarda la consapevolezza del personale e la sua percezione in merito alle questioni di etica
77Come già indicato al paragrafo 13, le organizzazioni impegnate a mantenere standard etici elevati non possono contare unicamente sulle norme e sui meccanismi per garantirne il rispetto. Devono invece promuovere i propri obiettivi ambiziosi tramite lo sviluppo di un’adeguata cultura dell’integrità. Una cultura del genere può svilupparsi unicamente se le persone che lavorano per l’organizzazione sono provviste delle necessarie competenze e conoscenze in merito all’etica e se constatano l’impegno profuso dalla propria organizzazione in questo campo. Le organizzazioni possono creare la prima condizione tramite una formazione e orientamenti adeguati e la seconda condizione mediante una valida guida e un’applicazione trasparente e coerente del quadro etico nella pratica. Come esposto al paragrafo 16, il presente audit è stato incentrato principalmente sui quadri etici delle istituzioni dell’UE. Le modalità con cui il Parlamento, il Consiglio e la Commissione hanno attuato i rispettivi quadri etici non rientra nell’estensione del compito prefissato. Nondimeno, la Corte ha condotto un sondaggio presso un campione rappresentativo del personale in servizio nelle tre istituzioni per valutarne la consapevolezza e la percezione in merito ai quadri etici (cfr. paragrafo 23 e allegato II). I risultati del sondaggio, pur non costituendo direttamente elementi probatori di audit, offrono un’indicazione di come i dipendenti vedano l’atteggiamento e le competenze propri e dei colleghi e di come il quadro etico dell’istituzione di appartenenza funzioni nella pratica. Nei seguenti paragrafi si analizzano questi risultati.
78Il quadro che emerge dai risultati del sondaggio è contrastante. Gli auditor della Corte hanno rilevato che quasi la totalità del personale contattato ritiene di poter riconoscere un comportamento eticamente scorretto se ne fosse testimone (cfr. figura 2), a dimostrazione del fatto che giudica elevato il proprio “istinto etico”. Tuttavia, solo il 23,4 % del personale crede che i propri colleghi non esiterebbero a segnalare comportamenti eticamente scorretti ai propri superiori gerarchici (cfr. risposte alle domande 11.1 e 11.3 del sondaggio, allegato II).
Figura 2
La gran parte del personale riconosce i comportamenti eticamente scorretti
Fonte: Corte dei conti europea, risultati estrapolati dal sondaggio presso il personale di tre istituzioni UE: risposte alla domanda 11.1 (cfr. allegato II – Risultati del sondaggio).
Circa metà del personale dichiara di avere almeno una buona conoscenza del quadro etico della propria istituzione (cfr. figura 3). Ciò riconduce a una potenziale carenza nella comunicazione: gli standard, le norme, le procedure e le pratiche che costituiscono il quadro etico dell’istituzione devono essere oggetto di un’adeguata divulgazione. In questo contesto, è interessante notare le differenze fra i diversi tipi di posto (con i dirigenti che dichiarano le conoscenze maggiori, seguiti dagli amministratori) e le istituzioni (il personale della Commissione è quello che si sente più sicuro delle proprie competenze, rispetto al personale in servizio al Consiglio e al Parlamento).
Figura 3
Circa metà del personale ritiene di conoscere il quadro etico bene o molto bene
Fonte: Corte dei conti europea, risultati estrapolati dal sondaggio presso il personale di tre istituzioni UE: risposte alla domanda 1 (cfr. allegato II – Risultati del sondaggio).
Il sondaggio chiarisce in parte le possibili cause per il livello piuttosto modesto di consapevolezza in merito al quadro etico. Innanzitutto, meno della metà del personale dichiara di aver ricevuto un qualche tipo di formazione in campo etico nel contesto dell’attività svolta per le istituzioni dell’UE (cfr. figura 4). La quota di personale destinataria di formazioni periodiche sull’etica si colloca solo al 3 % circa.
Figura 4
Meno della metà del personale ha ricevuto formazione in campo etico
Fonte: Corte dei conti europea, risultati estrapolati dal sondaggio presso il personale di tre istituzioni UE: risposte alla domanda 4 (cfr. allegato II – Risultati del sondaggio).
In secondo luogo, circa il 70 % del personale sostiene che gli orientamenti in materia di etica forniti dall’istituzione di appartenenza non sono specifici e non sono basati su esempi concreti (cfr. figura 5). È interessante notare che le differenze tra le tre istituzioni (l’incidenza delle risposte negative si colloca tra il 68,4 % per la Commissione e il 76,1 % per il Parlamento) sono molto meno significative rispetto alle differenze fra tipi di posto (l’incidenza delle risposte negative passa dal 41,4 % per i dirigenti a circa il 70 % per il resto del personale). Ciò suggerisce che forse il problema non risiede solo, o perfino non prevalentemente, nella qualità degli orientamenti stessi, ma anche nella loro divulgazione.
Figura 5
Meno di un terzo del personale ha dichiarato che gli orientamenti in materia di etica ricevuti dall’istituzione di appartenenza erano specifici e basati su esempi concreti
Fonte: Corte dei conti europea, risultati estrapolati dal sondaggio presso il personale di tre istituzioni UE: risposte alla domanda 9 (cfr. allegato II – Risultati del sondaggio).
L’analisi della Corte sui risultati del sondaggio mostra una dipendenza statisticamente significativa tra, da un lato, la quantità e la qualità delle azioni formative nonché degli orientamenti ricevuti e, dall’altro, il livello delle conoscenze in campo etico risultante dall’autovalutazione del personale (cfr. figura 6). Il personale che riceve più formazione oppure più orientamenti specifici basati su esempi concreti ha maggiori probabilità di sentirsi sicuro circa le proprie competenze in materia di etica. Tuttavia, come indicato ai paragrafi 80 e 81, solo una minoranza del personale ha dichiarato di aver ricevuto formazione in campo etico oppure orientamenti di buona qualità in tale ambito.
Figura 6
Il personale che usufruisce di formazioni e orientamenti si sente più sicuro circa le proprie competenze in campo etico
(a) Formazione sull’etica rispetto all’autovalutazione delle conoscenze sull’etica
(b) Orientamenti specifici in merito all’etica rispetto all’autovalutazione delle conoscenze sull’etica
Fonte: Corte dei conti europea, risultati estrapolati dal sondaggio presso il personale di tre istituzioni UE: correlazione tra le risposte alle domande 4 e 9, da un lato, e quelle alla domanda 1, dall’altro (cfr. allegato II – Risultati del sondaggio).
Benché il 59 % del personale ritenga che la cultura etica dell’istituzione di appartenenza sia elevata e il 51 % ritenga che la propria istituzione si attenga alle politiche in materia di etica e integrità17, circa il 59 % afferma di non sapere se la propria istituzione tratti in maniera appropriata i problemi etici segnalati. Sono più numerosi coloro che hanno fiducia (24 % del personale) nel trattamento da parte della propria istituzione dei problemi etici rispetto a coloro che non nutrono tale fiducia (17 % del personale) (cfr. figura 7).
Figura 7
La maggioranza del personale non sa se la propria istituzione tratti in maniera appropriata i problemi etici
Fonte: Corte dei conti europea, risultati estrapolati dal sondaggio presso il personale di tre istituzioni UE: risposte alla domanda 11.12 (cfr. allegato II – Risultati del sondaggio).
La Corte ha rilevato che il personale esita a segnalare problemi etici. Se da un lato circa la metà si sentirebbe sicura a segnalare personalmente comportamenti eticamente scorretti, dall’altro lato solo un terzo circa ritiene che coloro che segnalano tali problemi siano tutelati (cfr. figura 8). In entrambi i casi, una categoria del personale (gli APA) ha fornito molte più risposte negative. Potrebbe sussistere un nesso tra il livello inferiore di sicurezza da questi percepita nel segnalare problemi etici e il carattere temporaneo dei loro contratti di lavoro, congiuntamente alla loro dipendenza, in termini di prospettiva di carriera, dal rispettivo deputato di riferimento. Ciò corrobora le osservazioni formulate nei paragrafi 54-56.
Figura 8
La sicurezza nel segnalare i problemi etici viene percepita come modesta
a) Circa metà del personale si sentirebbe sicuro a segnalare problemi etici
b) Solo un terzo del personale ritiene che chi segnala problemi etici sia tutelato
Fonte: Corte dei conti europea, risultati estrapolati dal sondaggio presso il personale di tre istituzioni UE: risposte alle domande 11.12 e 11.5 (cfr. allegato II – Risultati del sondaggio).
La riluttanza a segnalare problemi etici può anche discendere da una scarsa conoscenza delle procedure e tutele attinenti. Circa il 55 % del personale dichiara di aver sentito parlare dei modi in cui si può segnalare un comportamento eticamente scorretto, ma di non conoscerli bene. Un altro 14 % sostiene di non aver mai sentito parlare delle modalità con cui comportamenti eticamente scorretti possono essere segnalati (cfr. figura 9).
Figura 9
Circa il 70 % del personale ha conoscenze scarse o nulle sulle modalità di segnalazione dei comportamenti eticamente scorretti
Fonte: Corte dei conti europea, risultati estrapolati dal sondaggio presso il personale di tre istituzioni UE: risposte alla domanda 3 (cfr. allegato II – Risultati del sondaggio).
Conclusioni e raccomandazioni
86Qualsiasi comportamento eticamente scorretto tenuto dal personale o dai membri delle istituzioni e degli organismi dell’UE suscita grande interesse presso i cittadini e mina la fiducia in dette istituzioni. Le criticità in tale ambito possono nuocere alla reputazione e all’immagine dell’UE e delle sue istituzioni. I comportamenti eticamente scorretti sono anche collegati al rischio di corruzione e frode (cfr. paragrafi 06 e 07).
87La Corte ha concluso che, in ampia misura, le istituzioni controllate avevano posto in essere per il personale e per i membri quadri etici adeguati (anche se con margini di miglioramento), che consistevano in obblighi giuridici e procedure per assicurarne il rispetto (compresi meccanismi di indagine e sanzionatori). Ha rilevato che nel Consiglio non esiste un quadro etico comune dell’UE che guidi l’attività dei rappresentanti degli Stati membri (cfr. paragrafi 24-31).
88La Corte ha individuato una serie di debolezze (che non afferiscono tutte a ciascuna istituzione controllata) per quanto riguarda le strategie nell’ambito dell’etica (cfr. paragrafi 33-38), le procedure di verifica, i criteri di valutazione e gli orientamenti sui criteri applicabili al personale (cfr. paragrafi 39-45), il controllo delle dichiarazioni rilasciate dai membri (cfr. paragrafi 46-50), le politiche in materia di doni e intrattenimenti (cfr. paragrafi 51 e 59), le norme in materia di segnalazione di illeciti per gli APA (cfr. paragrafi 54-56), nonché le disposizioni che disciplinano il periodo successivo al mandato dei deputati al Parlamento europeo (cfr. paragrafi 57-63).
Raccomandazione 1 – Migliorare i quadri eticiLe istituzioni controllate dovrebbero ovviare alle debolezze descritte dei propri quadri etici mediante le seguenti azioni:
- sviluppando strategie globali in materia di etica (Parlamento e Consiglio);
- introducendo procedure formali per la verifica delle dichiarazioni e l’elaborazione di orientamenti più chiari sui criteri di valutazione applicabili al personale (Parlamento, Consiglio e Commissione);
- accrescendo il controllo delle dichiarazioni rilasciate dai membri tramite la definizione di procedure standard scritte per le verifiche sull’esattezza e la completezza delle informazioni (Parlamento e Commissione);
- aumentando la chiarezza e l’estensione delle politiche in materia di doni e intrattenimenti (Parlamento (in riferimento al personale), Consiglio (in riferimento al personale e al presidente del Consiglio europeo) e Commissione (in riferimento ai commissari));
- adattando le norme in materia di segnalazione di illeciti per gli APA onde riflettere meglio la peculiarità e il carattere di dipendenza insiti nei posti in questione (Parlamento);
- rafforzando le disposizioni relative al periodo successivo al mandato dei deputati (Parlamento).
Termine: 2020
89Le istituzioni controllate dispongono di quadri etici diversi perché i rischi insiti nell’assolvimento delle loro funzioni sono differenti sotto molti aspetti. Esistono però ambiti in cui vi sono buoni motivi per avere approcci armonizzati tra le istituzioni per quanto riguarda il trattamento delle questioni etiche. Fra questi, rientrano le disposizioni relative alle politiche in materia di doni e intrattenimenti, alle politiche per le attività esterne esercitate dal personale e alle dichiarazioni riguardanti le attività del coniuge o del partner dei membri (cfr. paragrafi 64-68). La Corte ha inoltre rilevato esempi di buone pratiche (cfr. paragrafi 69-76).
Raccomandazione 2 – Collaborare per armonizzare gli elementi dei quadri etici e intraprendere ulteriori azioni per condividere le buone pratiche in ambito eticoLe istituzioni controllate dovrebbero collaborare per armonizzare i propri quadri etici focalizzandosi sui seguenti aspetti:
- le definizioni di cosa costituisce un “dono” e il valore massimo accettabile di tali doni,
- i massimali della retribuzione consentita al personale per attività esterne,
- le informazioni che i membri sono tenuti a dichiarare per quanto riguarda gli interessi dei propri familiari e l’attività esercitata dal coniuge o dal partner.
Le istituzioni controllate sono incoraggiate a intraprendere ulteriori azioni, in particolare attraverso forum interistituzionali, per condividere le buone pratiche.
Termine: 2020
90Un quadro etico può funzionare bene solo se le persone che lavorano per l’organizzazione sono provviste delle necessarie competenze e conoscenze per applicarlo, nonché se credono nell’impegno che viene profuso dalla propria organizzazione nel campo dell’etica. I risultati del sondaggio presentano una situazione eterogenea per quanto riguarda la consapevolezza del personale e la sua percezione delle questioni etiche (cfr. paragrafi 77-85). I risultati, comunque, variano a seconda delle istituzioni e delle categorie di personale. La Corte ha inoltre riscontrato quanto segue:
- la gran parte del personale riconosce i comportamenti eticamente scorretti;
- circa metà del personale ritiene di conoscere il quadro etico “bene” o “molto bene”;
- meno della metà del personale ha dichiarato di aver ricevuto formazione in campo etico;
- meno di un terzo del personale ha dichiarato che gli orientamenti in materia di etica ricevuti dall’istituzione di appartenenza erano specifici e basati su esempi concreti;
- il personale che ha ricevuto formazione in campo etico e orientamenti specifici al riguardo, basati su esempi concreti, si sente molto più sicuro circa le proprie competenze in materia di etica;
- la maggioranza del personale non sa se la propria istituzione tratti in maniera appropriata i problemi etici;
- la sicurezza nel segnalare i problemi etici viene percepita come modesta. Se da un lato circa la metà del personale si sentirebbe sicura a segnalare problemi etici, dall’altro solo un terzo circa ritiene che coloro che li segnalano siano tutelati, e
- circa il 70 % del personale ha conoscenze scarse o nulle sui modi per segnalare comportamenti eticamente scorretti.
Le istituzioni controllate dovrebbero accrescere la consapevolezza del proprio personale riguardo al quadro etico e alla cultura connessa, nonché migliorarne la percezione. I risultati del sondaggio indicano che questo obiettivo è raggiungibile facendo sì che la formazione in materia di etica contenga orientamenti pratici basati su esempi concreti, nonché migliorando la comunicazione con il personale in materia di questioni etiche. Si dovrebbe prestare particolare attenzione a fare in modo che il personale sappia come segnalare qualsiasi problema connesso a un comportamento eticamente scorretto, nonché ad accrescere il senso di sicurezza.
Termine: 2020
La presente relazione è stata adottata dalla Corte dei conti europea a Lussemburgo nella riunione del 4 luglio 2019.
Per la Corte dei conti europea
Klaus-Heiner Lehne
Presidente
Allegati
Allegato I – Principali caratteristiche dei quadri etici esistenti
| PERSONALE | |||
| Lo statuto dei funzionari19 statuisce che un funzionario non può accettare favori, doni o compensi da fonti estranee all’istituzione di appartenenza senza la previa autorizzazione di quest’ultima. Non si possono accettare doni in denaro in alcuna circostanza. Le istituzioni controllate hanno fissato soglie per definire i doni accettabili e stabilire in quali casi l’autorizzazione può essere presunta. |
|||
| Consiglio | Parlamento | Commissione | |
| Doni accettabili con autorizzazione presunta | Valore inferiore a 50 euro | Valore inferiore a 100 euro | Valore inferiore a 50 euro |
| Doni accettabili previa autorizzazione obbligatoria | Valore compreso tra 50 e 150 euro | Valore superiore a 100 euro | Valore compreso tra 50 e 150 euro |
| Doni non accettabili (da rifiutare) | Valore superiore a 150 euro | Non applicabile | Valore superiore a 150 euro |
| L’autorizzazione è inoltre presunta per voci quali favori e/o inviti a pranzi, cene e ricevimenti ai quali i dipendenti partecipano nell’interesse del servizio con la previa autorizzazione del superiore gerarchico o di un’altra autorità appropriata. Al Consiglio e alla Commissione, in caso di trasferte di lavoro, l’ordine di missione o la dichiarazione delle spese approvati sono considerati un’autorizzazione ad accettare qualsiasi offerta di ospitalità riportata nel programma di viaggio. Quando il personale è impossibilitato a rifiutare un dono, può a sua volta donarlo (nel caso della Commissione, trasmetterlo all’istituzione di appartenenza perché venga donato) a un istituto di beneficenza. Le istituzioni mantengono un registro che riporta tutte le informazioni relative ai doni e intrattenimenti per i quali è obbligatoria l’autorizzazione e ai doni ricevuti a fini di donazione. |
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MEMBRI
Il codice di condotta per i membri delle istituzioni controllate stabiliscono le disposizioni in materia di doni e ospitalità. I doni possono essere accettati se non superano il valore-soglia di 150 euro per i commissari e i deputati al Parlamento europeo. Nel caso del presidente del Consiglio europeo, qualsiasi dono di valore superiore a 150 euro diventa proprietà dell’istituzione.
I membri possono usufruire dei doni nel corso del proprio mandato. I doni possono essere offerti in beneficenza o conservati ed esposti presso le istituzioni. Queste ultime tengono un registro pubblico esaustivo (a livello di amministrazione e/o presidenza) dei doni ricevuti il cui valore supera la soglia stabilita.
PERSONALE
Lo statuto dei funzionari stabilisce che questi debbano chiedere l’autorizzazione all’istituzione di appartenenza prima di intraprendere qualsiasi attività esterna, anche a titolo gratuito, o prima di assolvere un incarico all’esterno dell’Unione. Al Parlamento e al Consiglio, tale autorizzazione può essere concessa per una durata massima di un anno, rinnovabile. Il personale deve richiederla tramite il rispettivo superiore gerarchico.
Presso le istituzioni controllate vigono disposizioni che descrivono i casi in cui l’autorizzazione dovrebbe in genere essere concessa o rifiutata. Ai funzionari in aspettativa per motivi personali, che lavorano a orario ridotto, eletti o nominati a una carica pubblica si applicano disposizioni specifiche.
Attività o incarichi ammissibili
L’autorizzazione è solitamente concessa per attività e incarichi che:
- non danno luogo a interessi (anche in termini di imparzialità e obiettività) di fatto o potenzialmente in conflitto con gli obblighi che incombono al funzionario in questione;
- non nuocciono agli interessi e alla reputazione dell’istituzione o alle attività dell’UE, né sono con questi incompatibili;
- non pregiudicano la capacità del funzionario di lavorare per l’istituzione e
- non generano introiti.
Attività o incarichi non ammissibili
L’autorizzazione è solitamente rifiutata per attività e incarichi che:
- costituiscono attività professionali regolamentate e sono retribuiti (come quelli di architetto, avvocato, contabile, interprete/traduttore, medico, ecc.)21;
- sono svolti sulla base di un rapporto di impiego subordinato con terzi, ad eccezione delle attività educative22;
- implicano consulenze di vario genere o attività di lobbying nei confronti dell’UE o riguardano le attività dell’UE.
Il Consiglio e la Commissione fissano un determinato massimale annuo. Il personale del Parlamento non può accettare alcuna retribuzione oltre al rimborso delle spese sostenute direttamente o indirettamente nell’espletamento dell’attività in questione.
MEMBRI
Il trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) e il codice di condotta per il presidente del Consiglio europeo e quello dei commissari sanciscono il divieto generale di intraprendere qualsiasi attività o incarico professionale, anche a titolo gratuito, nel corso del mandato. Il regolamento del Parlamento non prevede tale divieto, ma statuisce che i deputati debbano attenersi alle norme di comportamento generali nell’esercizio delle proprie funzioni.
Sono consentiti attività e incarichi determinati, purché siano compatibili con gli interessi dell’UE e non compromettano la disponibilità dei deputati in questione (ad esempio, corsi, seminari, conferenze, altre attività di comunicazione; cariche onorifiche presso fondazioni culturali, artistiche o benefiche; gestione di attivi o di partecipazioni o di patrimoni personali o famigliari a titolo privato). Per queste attività, non esiste una procedura di approvazione, ma solo l’obbligo di indicarle nella dichiarazione degli interessi finanziari.
I commissari sono tuttavia tenuti a informare il proprio presidente di talune attività consentite (ad esempio, nel caso si rivestano cariche onorifiche, vengano pubblicate opere o siano impartiti corsi senza remunerazione).
PERSONALE
Prima di essere assunti, i potenziali candidati devono informare l’istituzione di qualsiasi conflitto d’interesse potenziale o effettivo che li riguardi. Sulla base delle informazioni fornite, l’autorità che ha il potere di nomina è tenuta a esaminare se il candidato abbia un interesse personale di natura tale da compromettere la sua indipendenza o si trovi in qualsiasi altra situazione di conflitto di interessi.
Nell’esercizio delle proprie funzioni, i dipendenti non devono trattare questioni in cui abbiano, direttamente o indirettamente, un interesse personale di natura tale da compromettere la loro indipendenza. Ciò riguarda in particolare gli interessi familiari e finanziari. Qualora insorga una simile situazione, i funzionari devono informare il rispettivo superiore gerarchico, che intraprenderà le azioni del caso.
Il funzionario deve anche informare l’istituzione circa l’attività professionale al momento esercitata dal coniuge o dal partner, in modo che essa ne possa valutare la compatibilità con quella del funzionario.
MEMBRI
Il codice di condotta dei membri delle istituzioni impone loro di rilasciare una dichiarazione di interessi, comprendente anche gli interessi del coniuge o del partner e l’attività professionale da questi esercitata.
I membri devono intraprendere le azioni necessarie per risolvere i conflitti di interesse e devono informare il presidente dell’istituzione di appartenenza qualora insorga una situazione siffatta.
| PERSONALE | |||
| Gli ex funzionari sono soggetti a determinati obblighi, alcuni dei quali si applicano ai funzionari in servizio. Tali obblighi, sanciti nello statuto dei funzionari, scaturiscono da disposizioni riguardanti: i conflitti di interessi, la divulgazione non autorizzata di informazioni, l’esercizio di attività professionali, l’accettazione di determinate nomine e determinati vantaggi, le invenzioni, il percepimento di prestazioni sociali e indennità. | |||
| Conflitto di interessi | |||
| I funzionari, quando si trovano in una situazione di conflitto di interessi, ne devono informare immediatamente l’istituzione di appartenenza (cfr. parte C del presente allegato). Questa disposizione riguarda anche il personale ancora in servizio, ma che sta negoziando in prospettiva attività successive alla cessazione dal servizio. | |||
| Divulgazione non autorizzata di informazioni | |||
| I funzionari non possono divulgare alcuna informazione ricevuta nell’esercizio delle proprie funzioni, se non quando l’informazione è già di dominio pubblico. Tale obbligo vige anche per il personale che cessa di prestare servizio presso le istituzioni dell’UE. | |||
| Esercizio di attività professionali | |||
| Gli ex funzionari che intendono esercitare un’attività professionale (anche non retribuita) nei due anni successivi alla cessazione dal servizio sono tenuti a dichiararlo alla propria istituzione. Se l’attività prospettata ha un legame con il lavoro svolto dall’interessato nel corso degli ultimi tre anni di servizio e rischia di essere incompatibile con gli interessi legittimi dell’istituzione, l’autorità che ha il potere di nomina può vietare al funzionario l’esercizio di tale attività, oppure subordinarlo a determinate condizioni. Gli ex funzionari di inquadramento superiore sono soggetti a ulteriori norme specifiche in riferimento alle attività di lobbying presso il personale della loro ex istituzione o alle consulenze per conto di un’impresa, di un cliente o del proprio datore di lavoro, su questioni delle quali erano responsabili nel corso degli ultimi tre anni di servizio. |
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| Accettazione di determinate nomine e determinati vantaggi | |||
| Dopo la cessazione dal servizio, i funzionari continuano a essere tenuti a osservare i doveri di integrità e discrezione nell’accettare determinate nomine o determinati vantaggi (quali onorificenze, decorazioni, favori, doni o compensi). | |||
| Invenzioni | |||
| Ogni invenzione realizzata dai funzionari nel corso dell’anno successivo alla cessazione dal servizio va considerata come concepita nell’esercizio delle loro funzioni o in relazione alle funzioni stesse, quando l’oggetto riguardi l’attività dell’UE. | |||
| Percepimento di prestazioni sociali e indennità | |||
| I beneficiari di un’indennità di invalidità possono esercitare un’attività professionale retribuita solo a condizione di esservi stati preventivamente autorizzati dall’istituzione di appartenenza. In tal caso, l’indennità percepita può essere ridotta. Le medesime disposizioni si applicano alle indennità correlate al “collocamento in disponibilità”, al “congedo nell’interesse del servizio” e alla “dispensa dall’impiego nell’interesse del servizio”. Gli ex funzionari che svolgono attività retribuite non sono coperti dal regime di sicurezza sociale dell’UE. |
| MEMBRI | |||
| Gli ex membri delle istituzioni dell’UE sono soggetti a determinati obblighi, alcuni dei quali si applicano loro nel corso del mandato (come la divulgazione non autorizzata delle informazioni). Per la maggior parte, detti obblighi discendono dal TFUE e dai codici di condotta rispettivamente applicabili. Si tratta di disposizioni specifiche che disciplinano l’esercizio di attività professionali, nonché il percepimento di prestazioni sociali e indennità. Il requisito generale per quanto riguarda i conflitti di interessi (cfr. parte C del presente allegato) si applica anche alle situazioni che si creano da attività prospettate per il periodo successivo al mandato. |
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| Attività professionali | |||
| Parlamento Gli ex deputati che intraprendono attività di lobbying e di rappresentanza collegate all’UE non possono beneficiare delle agevolazioni concesse agli ex deputati (come il titolo di accesso con validità permanente). |
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| Consiglio Gli ex presidenti del Consiglio europeo sono ancora tenuti, dopo la cessazione delle funzioni, a osservare i doveri di integrità e discrezione nell’accettare determinate nomine o determinati vantaggi. Nei 18 mesi successivi alla fine del rispettivo mandato, non possono svolgere attività di lobbying o di consulenza, per conto di un’impresa, di un cliente o del datore di lavoro, presso i membri delle istituzioni dell’UE o del loro personale. Gli ex presidenti che intendono esercitare un’attività professionale nei 18 mesi dopo la cessazione delle funzioni, ne devono informare in tempo utile il segretario generale, se possibile con almeno quattro settimane di preavviso. Il segretario generale esamina la natura dell’attività professionale prospettata e, se lo ritiene opportuno, ne informa il Consiglio. Ciò non si applica nel caso in cui l’ex presidente ricopra una funzione pubblica. |
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| Commissione Dopo la cessazione delle funzioni, gli ex commissari continuano a essere tenuti a osservare i doveri di integrità e discrezione nell’accettare, dopo la fine del mandato, determinate nomine o determinati vantaggi e i doveri di collegialità e discrezione. Devono informare preventivamente l’istituzione in merito a qualsiasi attività professionale intendano intraprendere dopo la fine del mandato (per un periodo di due anni per i commissari e tre anni per il presidente). Se l’attività professionale prospettata è connessa al contenuto del portafoglio dell’ex commissario, il collegio può adottare una decisione solo previa consultazione del comitato etico indipendente, tranne nel caso in cui l’ex commissario ricopra una funzione pubblica. Nei due anni (tre anni per gli ex presidenti) dopo la cessazione delle funzioni, non può svolgere attività di lobbying presso i commissari e il personale afferente per conto di un’impresa, un cliente o il datore di lavoro su questioni delle quali erano responsabili nell’ambito del portafoglio di competenza durante il proprio mandato di commissario. |
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| Percepimento di prestazioni sociali e indennità | |||
| Parlamento Gli ex deputati hanno diritto a un’indennità transitoria dopo la cessazione delle funzioni. Questa indennità non è ridotta se ricoprono una funzione pubblica senza diventare un funzionario di inquadramento superiore che esercita poteri pubblici o se sono assunti nel settore privato. I deputati beneficiari di un’indennità transitoria e di una pensione di anzianità o di invalidità devono scegliere fra uno di questi tre regimi. La corresponsione della pensione di anzianità è sospesa per qualsiasi beneficiario che viene rieletto al Parlamento. Una pensione di invalidità che un ex deputato riceveva in virtù di un mandato esercitato in un altro parlamento contestualmente al mandato al Parlamento europeo è compensata a fronte della pensione di invalidità corrisposta dall’UE. |
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| Consiglio e Commissione Qualsiasi attività retribuita svolta dagli ex presidenti del Consiglio europeo e dagli ex commissari viene detratta dall’indennità transitoria. Il diritto all’indennità transitoria decade se l’ex presidente del Consiglio europeo o l’ex commissario è rinominato a una carica presso le istituzioni dell’UE, è eletto al Parlamento, raggiunge l’età pensionabile oppure in caso di decesso. Il principio della non cumulabilità delle indennità transitorie e delle pensioni si applica anche ai membri che hanno esercitato una funzione pubblica più di una volta, se l’importo combinato supera la retribuzione percepita durante il mandato. |
| PERSONALE | |||
| Le tre istituzioni di cui alla presente relazione hanno tutte introdotto gli elementi essenziali di una politica antimolestie. | |||
| Politiche antimolestie | |||
| Le politiche delle istituzioni controllate condannano esplicitamente tutte le forme di molestie e stabiliscono che è irrilevante la posizione del molestatore in seno all’organizzazione.
Le tre istituzioni hanno tutte istituito adeguate procedure di denuncia aperte alle vittime di molestie. |
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| Monitoraggio e valutazione | |||
| Le tre istituzioni hanno dichiarato, nei rispettivi documenti strategici (in una risoluzione nel caso del Parlamento), il proprio impegno a monitorare e valutare le politiche antimolestie adottate. |
| MEMBRI | |||
| Il Parlamento ha disposto un insieme specifico di norme e procedure antimolestie per i propri deputati. Nelle altre due istituzioni (il Consiglio e la Commissione), le norme antimolestie applicabili ai membri (il presidente del Consiglio europeo e i commissari) sono basate su obblighi deontologici più generici sanciti nei codici di condotta rispettivamente applicabili. |
| PERSONALE | |||
| Le istituzioni controllate hanno introdotto politiche in materia di segnalazione di illeciti che trattano la definizione, i canali di segnalazione e le misure di tutela. |
| MEMBRI | |||
| Si applicano le disposizioni generali del TFUE, al pari dei codici di condotta per il presidente del Consiglio europeo, per i deputati e per i commissari. Non vi sono misure di tutela e procedure applicabili ai membri equivalenti a quelle in vigore per il personale. |
Allegato II – Risultati del sondaggio
Nota metodologica
La Corte ha selezionato su base casuale un campione del personale delle tre istituzioni dell’UE, stratificato in funzione di due criteri:
- l’istituzione di appartenenza:
- il Parlamento europeo, che al momento del campionamento contava un organico di 9 764 effettivi;
- il Consiglio europeo e il Consiglio dell’Unione europea, trattati ai fini del sondaggio come un’unica istituzione, che al momento del campionamento contava un organico di 3 031 effettivi;
- la Commissione europea, che al momento del campionamento contava un organico di 30 372 effettivi;
- il tipo di posto occupato:
- da dirigente (comprendente segretari generali, direttori generali, direttori, capi di Gabinetto, capounità e consigliere principale);
- da amministratore (comprendente il personale con un posto del gruppo di funzioni “AD” privo di compiti dirigenziali, come ad esempio gli amministratori, i traduttori e i giuristi; gli agenti contrattuali del gruppo di funzioni IV e gli esperti nazionali distaccati);
- da assistente parlamentare accreditato (APA), esclusivamente presso il Parlamento europeo;
- altri tipi di posto (fra cui il personale con un posto del gruppo di funzioni “AST” – come gli assistenti di livello superiore e gli assistenti; il personale con un posto del gruppo “SC” – come segretari e commessi; nonché gli agenti contrattuali dei gruppi di funzioni I-III).
Sulla base di questi criteri, è stato estratto il campione dei partecipanti al sondaggio da 10 sottopopolazioni distinte degli organici (tre istituzioni per tre tipologie di posti in comune più un tipo aggiuntivo (APA) presente unicamente nel Parlamento europeo).
In tutto, il numero delle risposte valide è stato pari a 798, con un tasso di risposta complessivo del 39 %. Per le singole sottopopolazioni, il tasso di risposta si è collocato tra il 34 % e il 69 %, ad eccezione della categoria APA per la quale il tasso di risposta è stato del 12 %. I dati riportati di seguito sono i risultati estrapolati del sondaggio. Essi rappresentano la miglior stima formulata dalla Corte per le rispettive tre categorie di personale in seno alle tre istituzioni. Nella tabella 2 si riporta una sintesi dei principali risultati del sondaggio.
Tabella 2 – Sintesi dei principali risultati del sondaggio
Fonte: Corte dei conti europea.
Acronimi e abbreviazioni
APA: assistente parlamentare accreditato
Commissione: Commissione europea
Consiglio: Consiglio dell’Unione europea e Consiglio europeo
Deputato: deputato al Parlamento europeo
DG: direzione generale della Commissione europea
AGRI: Agricoltura e sviluppo rurale
COMP: Concorrenza
ENER: Energia
HR: Risorse umane e sicurezza
RTD: Ricerca e innovazione
SG: segretariato generale
OCSE: Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici
Parlamento: Parlamento europeo
PGA: piano di gestione annuale
RAAA: regime applicabile agli altri agenti delle istituzioni dell’UE
TFUE: trattato sul funzionamento dell’Unione europea
TUE: trattato sull’Unione europea
UE: Unione europea
Glossario
Assistente parlamentare accreditato: agente scelto da uno o più deputati al Parlamento europeo e assunto mediante contratto diretto con il Parlamento europeo, per prestare assistenza diretta al deputato o ai deputati nell’esercizio delle loro funzioni, sotto la loro direzione e autorità e sulla base di un rapporto di fiducia reciproca.
Attività e incarichi esterni: attività o incarichi, anche non retribuiti, che sono svolti al di fuori dall’ambito di espletamento dei compiti dei funzionari o dei membri. Hanno carattere professionale e/o esulano da quanto possa essere ragionevolmente considerato un’attività ricreativa.
Autodichiarazione: strumento, posto in essere presso le istituzioni dell’UE, che consente al personale e ai membri di ottemperare agli obblighi in ambito etico. Le autodichiarazioni del personale sono destinate all’autorità che il potere di nomina. Quelle dei membri sono pubbliche.
Autorità che ha il potere di nomina: soggetto e/o organo delle istituzioni dell’UE che ha il potere di nominare i dipendenti dell’istituzione e di risolverne il contratto di lavoro. Tale funzione è esercitata dall’organo collegiale dell’istituzione, che la delega per la maggior parte degli aspetti al segretario generale. Questi in genere la delega a sua volta a funzionari che occupano posti dirigenziali.
Comitato etico (nelle istituzioni dell’UE): organo consultivo dei presidenti che si occupa dell’applicazione del codice di condotta per i membri.
Conflitto di interesse: situazione in cui una persona o un’organizzazione ha molteplici interessi, finanziari o di altra natura, e per servirne uno potrebbe comprometterne un altro. Nelle istituzioni dell’UE, vi sono varie forme di conflitti di interessi, fra cui quelli che insorgono al momento dell’assunzione, durante l’esercizio delle funzioni e alla cessazione dal servizio, oppure che riguardano doni e intrattenimenti, attività esterne, attività professionali lucrative del coniuge, attività di lobbying e di consulenza.
Counselling: nel contesto della normativa antimolestie, procedimento in base al quale le vittime decidono di seguire procedure informali per risolvere il caso. Gli esperti di counselling sono professionisti formati per fornire orientamenti in merito a problemi personali o psicologici (cfr. anche la voce “mediazione”).
Doni e intrattenimenti: somme in denaro o qualsiasi altro oggetto fisico offerto senza la corresponsione di alcun pagamento in cambio, oppure la possibilità di partecipare gratuitamente a eventi che sarebbero accessibili solo dietro pagamento. Vi rientrano anche le offerte di cibo, bevande, pasti e alloggio.
Indagini amministrative: tutte le azioni intraprese dai funzionari preposti per accertare i fatti e, all’occorrenza, stabilire se si sia verificato il mancato rispetto degli obblighi che incombono ai funzionari delle istituzioni dell’UE. Presso la Commissione, le indagini amministrative sono condotte dall’Ufficio di indagine e disciplina della Commissione.
Integrità pubblica: il costante allineamento, e rispetto, di norme, valori e princìpi etici condivisi per sostenere e far precedere l’interesse pubblico rispetto agli interessi privati nel settore pubblico (secondo la definizione formulata dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE)).
Lotta alle molestie: nell’ambito della lotta alle molestie, quelle sul luogo di lavoro costituiscono un tema sempre più sensibile ai fini di una gestione efficace delle risorse umane. Note anche come “mobbing”, comprendono vari tipi di discriminazione e di atti aggressivi che non sono circoscritti a un gruppo specifico di personale. Possono essere classificate in abusi emotivi e fisici.
Mediazione: nel contesto della normativa antimolestie, procedimento in base al quale le vittime decidono di seguire procedure informali per risolvere il caso. I mediatori sono soggetti che si adoperano per far sì che le persone coinvolte in un conflitto giungano a un accordo (cfr. anche la voce “counselling”).
Membri delle istituzioni dell’UE: persone nominate o elette per costituire l’organo decisionale dell’istituzione.
Ospitalità: azioni che comprendono l’offerta di cibo, bevande, pasti e alloggio. Può anche includere attività di intrattenimento e ricreative.
Periodo di incompatibilità: nelle istituzioni dell’UE, lasso temporale durante il quale un ex dipendente o un ex membro deve informare l’autorità che ha il potere di nomina o il collegio dell’istituzione in merito alla nuova attività che intende intraprendere e non può svolgere attività di lobbying presso l’ex istituzione di appartenenza.
Periodo successivo alla cessazione dal servizio o alla fine del mandato presso le istituzioni dell’UE: i funzionari e i membri delle istituzioni dell’UE, dopo la cessazione dal servizio o la fine del mandato, sono soggetti a determinati obblighi, alcuni dei quali si applicano durante il servizio o nel corso del mandato. Tali obblighi sono sanciti dallo statuto dei funzionari o nel trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) nonché nei codici di condotta vigenti per i membri delle istituzioni dell’UE e riguardano in particolare: il divieto di procedere alla divulgazione non autorizzata di informazioni, l’obbligo di notificare qualsiasi attività professionale nei due anni successivi alla cessazione dal servizio, i doveri di integrità e discrezione nell’accettare determinate nomine o determinati vantaggi, le disposizioni riguardanti lo sviluppo di invenzioni e il percepimento di prestazioni sociali e indennità.
Personale delle istituzioni dell’UE: tutto il personale alle dipendenze dirette dell’UE in forza di diversi contratti di lavoro: funzionari, agenti temporanei, agenti contrattuali, agenti locali, consiglieri speciali e assistenti parlamentari accreditati. Gli esperti nazionali distaccati e i tirocinanti sono assimilati al personale delle istituzioni dell’UE.
Procedure disciplinari: modalità prestabilita con cui un datore di lavoro procede qualora il dipendente tenga un comportamento percepito come biasimevole. Esse comprendono un’udienza disciplinare in cui il dipendente ha la possibilità di spiegare i fatti.
Quadro etico: ai fini del presente audit, l’espressione designa innanzitutto i requisiti etici stabiliti dalla normativa e, in secondo luogo, le procedure, gli strumenti esecutivi, gli orientamenti e le attività di comunicazione che aiutano a far sì che gli obblighi giuridici siano rispettati.
Registro dei doni: registro comprensivo di tutte le informazioni pertinenti su doni e intrattenimenti accettati dal personale e dai membri delle istituzioni dell’UE. Per il personale, consiste in un registro interno curato dall’amministrazione e comprende unicamente i doni per i quali è stata chiesta l’autorizzazione. Per i membri, il registro è reso pubblico; è gestito dal presidente e comprende la totalità dei doni accettati.
Segnalazione di illeciti (whistleblowing): procedimento con cui un soggetto (come un dipendente) segnala fatti riscontrati nell’espletamento delle proprie funzioni o in collegamento ad esse, che indicano la presenza di gravi irregolarità. La segnalazione dovrebbe avvenire per iscritto e senza indugio. La normativa relativa alla segnalazione di illeciti prevede consulenza, assistenza e misure di tutela per i segnalanti.
Statuto dei funzionari: statuto dei funzionari e regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio23.
Risposte del Parlamento europeo
Risposta all'osservazione n. 38:Il Parlamento ritiene che il suo regolamento (ivi compresi i codici di condotta e di condotta appropriata), nonché la tabella di marcia in materia di lotta alle molestie costituiscano priorità e obiettivi strategici per l'etica delle alte cariche. Il codice di condotta e la politica antimolestie del personale esprimono le sue priorità e i suoi obiettivi strategici per il personale. Come dimostra la valutazione del 2017, è possibile misurare la performance.
Risposta all'osservazione n. 43:Tutte le dichiarazioni sull'assenza di conflitto di interessi al momento dell'assunzione sono inviate, ai fini della verifica, al settore dell'etica dell'unità Sviluppo della carriera ed etica. Nella pratica sono effettuati controlli incrociati, ogniqualvolta possibile, tra le unità pertinenti del Parlamento europeo. La coerenza è garantita dall'esame di tutti i fascicoli da parte del capounità. Inoltre, quando presso l'unità Diritti individuali sono registrate modifiche dell'attività professionale esercitata dal coniuge, i colleghi dell'unità Sviluppo della carriera ed etica seguono la questione e inviano il modulo per la dichiarazione dell'attività lucrativa svolta dal coniuge al collega interessato. La documentazione esistente sarà completata con i controlli da effettuare.
Risposta all'osservazione n. 48:I deputati al Parlamento europeo possono, a titolo confidenziale, chiedere il parere del comitato consultivo sul comportamento dei deputati. In caso di presunta violazione di tali obblighi di divulgazione, è definita una procedura all'articolo 8 del codice di condotta. Il Parlamento sostiene che la definizione di una "procedura standard scritta" di più ampia portata in merito alle modalità di svolgimento delle verifiche previste è problematica a causa dell'infinita varietà possibile di informazioni ricevute. Pertanto, ciascuna informazione ricevuta deve essere necessariamente valutata in modo autonomo. L'insieme dei requisiti previsti dai controlli ex officio sull'esattezza o sulla completezza potrebbe richiedere ulteriori risorse umane significative, fino a circa 60 posti del gruppo di funzioni "AD". Inoltre, è opportuno osservare che il Parlamento non dispone di poteri di indagine sui deputati, i quali sono responsabili nei confronti degli elettori, e deve rispettare il libero mandato.
Risposta all'osservazione n. 50:Orientamenti basati su una pratica coerente e ben consolidata sono messi a disposizione dei deputati al Parlamento europeo.
Risposta all'osservazione n. 53:Per il personale del Parlamento vige un codice di condotta (Guida ai doveri dei funzionari e agenti del Parlamento europeo, decisione dell'Ufficio di presidenza del 7 luglio 2008). Per migliorare l'accessibilità e la comprensione, il Parlamento ha elaborato ed è attualmente in procinto di pubblicare un'ulteriore guida esplicativa per il personale che comprende ampi e dettagliati chiarimenti, esempi e orientamenti procedurali sul codice di condotta, ivi comprese tutte le questioni sollevate dalla Corte dei conti in merito ai doni.
Risposta all'osservazione n. 56:Il Parlamento intende rilevare che gli APA sono alle dipendenze dirette del Parlamento europeo sebbene operino sotto la direzione del deputato che assistono, il quale esercita le funzioni di superiore gerarchico (articolo 5 bis del RAAA e articolo 1 delle misure di applicazione del titolo VII del RAAA). Dal momento che sono "scelti da uno o più deputati", non possono essere trasferiti in un altro posto in seno al Parlamento europeo unicamente con decisione dell'amministrazione. Il Parlamento non può modificare unilateralmente tale prassi in quanto si tratta di una disposizione legislativa. Tuttavia, altre forme personalizzate di assistenza sono messe a disposizione degli APA, conformemente all'articolo 24 dello statuto dei funzionari, applicabile per analogia agli APA.
Risposta all'osservazione n. 61:Il Parlamento non è competente a definire limitazioni di più ampia portata per gli ex deputati al Parlamento europeo oltre a quelle relative al loro accesso alle sedi di lavoro, al ricorso alle agevolazioni e ai diritti finanziari. È inoltre opportuno tenere conto del fatto che è stato compiuto un importante passo avanti nello sviluppo della democrazia parlamentare consentendo alle persone che non sono in grado di provvedere al proprio sostentamento mediante il patrimonio esistente di candidarsi a funzioni pubbliche e incoraggiandole in tal senso. Ulteriori limitazioni sull'immediata occupazione alla fine del mandato implicano pertanto, in primo luogo, l'accettazione di un disincentivo a candidarsi, poiché non è presente alcuna "garanzia di occupazione" per le alte cariche oltre una legislatura, o meccanismi compensativi potrebbero dover essere contenuti nei regimi delle indennità transitorie.
Risposta all'osservazione n. 67:Il Parlamento privilegia la risoluzione di qualsiasi conflitto di interessi e impone la pubblicazione delle informazioni in merito allo stesso solo nel caso in cui il deputato non lo risolva.
Risposta all'osservazione n. 74:Nel designare i deputati, il Presidente ha l'obbligo di tenere conto della loro esperienza e dell'equilibrio politico (cfr. articolo 7, paragrafo 2, del codice di condotta).
Risposta all'osservazione n. 80:Dall'ottobre 2018, vi sono periodicamente offerte in merito a un nuovo corso di formazione "Let's talk about Ethics".
Dal 2018, gli APA neoassunti sono tenuti a frequentare un corso di formazione di base in merito ai loro diritti e doveri.
Risposta all'osservazione n. 81:Come illustrato al punto 53, il Parlamento è attualmente in procinto di pubblicare una guida per il personale che comprende esempi concreti e chiarimenti in merito agli aspetti relativi all'etica, che integrerà il vigente codice di condotta del personale.
Inoltre, a partire dal gennaio 2019 sono state inviate varie comunicazioni al personale, principalmente per quanto riguarda le dichiarazioni di candidatura e partecipazione alla campagna elettorale per le elezioni europee, che il Parlamento considera e tratta come attività esterna.
Risposta all'osservazione n. 82:Cfr. punti 80 e 81 precedenti.
Risposta all'osservazione n. 84:Gli APA ricevono orientamenti continui sui problemi etici, aspetto dimostrato, tra l'altro, dalle loro numerose richieste e dichiarazioni riguardanti le attività esterne, la candidatura alle elezioni, le pubblicazioni ecc.
In relazione alla raccomandazione n. 1:(1) Il Parlamento accetta parzialmente la raccomandazione n. 1, punto 1. I servizi competenti continueranno ad aggiornare e sviluppare il loro approccio in materia di etica. Il Parlamento, tuttavia, non ritiene necessario consolidare tale aspetto in un unico documento strategico e sta sviluppando indicatori metrici per migliorare ulteriormente la valutazione della performance della sua amministrazione. [Racc. n. 3] L'etica sarà considerata un aspetto su cui rivolgere particolare attenzione per accrescere la consapevolezza sia del personale che delle alte cariche.
(2) Il Parlamento accetta parzialmente la raccomandazione n. 1, punto 2. La documentazione esistente sarà completata con i controlli da effettuare. Tuttavia, il Parlamento ritiene che procedure coerenti di verifica siano rilevanti, ma afferma di garantire adeguatamente, nella pratica, verifiche coerenti delle dichiarazioni nell'unità Sviluppo della carriera ed etica. Ulteriori orientamenti dettagliati per il personale che prevedano indicazioni persino più chiare rispetto al codice di condotta sono in procinto di essere messi a disposizione.
(3) Il Parlamento non accetta la raccomandazione n. 1, punto 3. Il Parlamento ritiene che la dichiarazione sia finalizzata alla trasparenza come previsto all'articolo 4 del codice di condotta dei deputati e consenta un adeguato controllo pubblico. Qualsiasi requisito di più ampia portata inteso a verificare l'esattezza e la completezza ex officio comporterebbe la necessità di un aumento significativo di effettivi e/o poteri di indagine, nessuno dei quali è disponibile.
(4) Il Parlamento accetta la raccomandazione n. 1, punto 4, e rileva che i nuovi orientamenti sull'etica, da pubblicare nel giugno 2019, illustrano e specificano in maniera dettagliata le disposizioni pertinenti in materia di doni e ospitalità.
(5) Il Parlamento non accetta la raccomandazione n. 1, punto 5. Esso conviene che gli APA costituiscano un gruppo specifico al quale non sono messe a disposizione tutte le misure applicabili al personale. Tuttavia, il Parlamento è già in grado, mediante l'applicazione dell'articolo 24 dello statuto dei funzionari agli APA, di conseguire soluzioni appropriate. Ciò è contemplato dal riferimento all'articolo 24 nelle norme vigenti in materia di segnalazione di illeciti.
(6) Il Parlamento accetta parzialmente la raccomandazione n. 1, punto 6, e valuterà se e cosa può fare nel quadro normativo vigente. Pur apprezzando l'interesse manifestato verso le norme sul periodo successivo al mandato, il Parlamento dispone di competenze limitate, che già esercita, nei confronti degli ex deputati oltre a quelle relative all'utilizzo delle sue infrastrutture. A tale riguardo, ha già adottato misure. Cfr. anche paragrafo 61.
In relazione alla raccomandazione n. 2:(1) Il Parlamento accetta la raccomandazione n. 2, punto 1, poiché sarà disponibile a collaborare con altre istituzioni per condividere le buone pratiche.
(2) Il Parlamento accetta la raccomandazione n. 2, punto 2. Il Parlamento accetta che la collaborazione con altre istituzioni è, in linea di massima, utile, ma rileva che presenta attualmente i massimali della retribuzione per attività esterne più impegnativi, ossia pari a 0.
(3) Il Parlamento accetta parzialmente la raccomandazione n. 2, punto 3. Esso è aperto a uno scambio di migliori pratiche con altre istituzioni sottolineando, al contempo, che lo status dei deputati al Parlamento europeo è specifico di tale istituzione (cfr. anche punto 67) e che vi sono limitazioni giuridiche basate sui diritti alla tutela della vita privata dei familiari.
In relazione alla raccomandazione n. 3:Il Parlamento accetta la raccomandazione.
Sono stati elaborati e sono in procinto di essere messi a disposizione orientamenti centrali più mirati. I servizi competenti continueranno a diffondere formazione, conoscenza ed esperienza (sulla base dei moduli esistenti elaborati e delle azioni di formazione/sensibilizzazione svolte partendo dai sondaggi condotti a livello di DG) alle DG settoriali utilizzando tutti i canali interni.
Risposte del Consiglio
Osservazioni
25Lo status dei membri del Consiglio è molto specifico e non è paragonabile a quello dei membri di altre istituzioni. Il Consiglio non ha membri nominati, eletti o retribuiti dal bilancio dell'UE.
Infatti dall'articolo 16, paragrafo 2, del TUE risulta che "il Consiglio è composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro a livello ministeriale, abilitato a impegnare il governo dello Stato membro che rappresenta e ad esercitare il diritto di voto".
A norma dell'allegato I del regolamento interno del Consiglio "spetta a ogni singolo Stato membro determinare in che modo è rappresentato a livello di Consiglio". Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 7, del TUE, "un comitato costituito dai rappresentanti permanenti dei governi degli Stati membri è responsabile della preparazione dei lavori del Consiglio". Per contribuire a preparare i lavori del Consiglio, il Coreper può istituire comitati o gruppi di lavoro e definirne il mandato (cfr. articolo 19, paragrafo 3, del regolamento interno del Consiglio). Tali gruppi di lavoro sono composti da delegati di ciascuno Stato membro. Per definizione, detti rappresentanti e delegati agiscono a nome delle rispettive amministrazioni nazionali e rappresentano gli interessi dei loro Stati membri.
Soltanto il presidente del Consiglio europeo è nominato a tale carica nell'istituzione e retribuito a titolo del bilancio dell'UE.
38Elementi importanti della strategia in materia di etica sono inclusi nella guida del Segretariato generale del Consiglio in materia di etica e condotta e in una serie di altri documenti riguardanti la condotta e gli obblighi del personale.
Il Segretariato generale del Consiglio (SGC) ha adottato, il 29.10.2018, un quadro di controllo interno riveduto entrato in vigore a decorrere dall'1.11.2018 (decisione 42/18 del Segretario generale del Consiglio). Il primo principio dell'"ambiente di controllo" è che "l'SGC dimostra impegno a favore dell'integrità e dei valori etici". Tale principio è definito come segue:
- Esemplarità: i vertici dell'amministrazione rispettano l'integrità ed i valori etici nelle istruzioni, nelle azioni e nel comportamento.
- Un codice di condotta definisce le aspettative in materia di integrità e valori etici che sono comprese a tutti i livelli dell'organizzazione e comunicate.
Per quanto riguarda la valutazione dei rischi, nel 2015 l'unità "Audit interno" ha effettuato un audit sulla politica dell'SGC in materia di etica. La relazione di audit ha descritto i rischi legati all'etica individuati dai revisori e ha raccomandato misure appropriate.
In aggiunta, vari servizi dell'SGC effettuano valutazioni dei rischi annuali. L'identificazione dei rischi per quanto riguarda i comportamenti non etici fa parte di tali esercizi. L'SGC ha scelto di effettuare valutazioni regolari dei rischi per servizio (o riguardo a progetti) che coprano tutti i settori di rischio, comprese le questioni etiche, piuttosto che creare uno specifico registro dei rischi in materia di etica. L'SGC studierà il merito di svolgere una valutazione complessiva dei rischi etici.
48Riguardo al presidente del Consiglio europeo, le dichiarazioni di interessi sono presentate sulla base del codice di condotta per il presidente del Consiglio europeo. A norma dell'articolo 15, paragrafo 5, del TUE, in caso di colpa grave, il Consiglio europeo può porre fine al mandato del presidente a maggioranza qualificata. A tal riguardo il Consiglio europeo può prendere in considerazione qualsiasi inadempienza o violazione del codice di condotta.
49Cfr. la risposta al punto 48.
Conclusioni e raccomandazioni
Raccomandazione 1 – Migliorare i quadri eticiL'SGC accetta la raccomandazione 1, punti 1), 2) e 4).
Per quanto riguarda la raccomandazione 1, punto 1), importanti elementi della strategia in materia di etica sono già inclusi nella guida dell'SGC in materia di etica e condotta e in una serie di documenti riguardanti la condotta e gli obblighi del personale. Il punto 1) sarà attuato mediante il progetto già in corso "Ethics in Focus".
Raccomandazione 2 – Armonizzare elementi dei quadri etici e condividere le buone pratiche sugli aspetti eticiL'SGC accetta la raccomandazione 2. Tuttavia il punto 3) non è applicabile al Consiglio.
Raccomandazione 3 – Accrescere la consapevolezza del personale riguardo al quadro etico e alla cultura connessa, nonché migliorarne la percezioneL'SGC accetta la raccomandazione 3. Vi è già un progetto faro per il 2019, "Ethics in Focus", condotto dalla direzione Risorse umane dell'SGC, tra i cui obiettivi principali vi sono la sensibilizzazione del personale e la promozione del comportamento etico.
Risposte della Commissione
Sintesi
IVLa Commissione ritiene che il controllo delle dichiarazioni rilasciate dalle alte cariche (Members) sia idoneo allo scopo. Essa documenterà la propria procedura standard scritta in linea con la raccomandazione della Corte dei conti europea.
VLa Commissione ritiene che i risultati del sondaggio siano positivi per quanto riguarda il proprio personale, dal momento che il 59,6 % del personale valuta la propria conoscenza come buona o molto buona.
Introduzione
07Per quanto riguarda i commissari, l'articolo 17, paragrafo 3, TUE e l'articolo 245 TFUE costituiscono il quadro etico fissato nei trattati.
Per quanto riguarda il personale delle istituzioni europee, gli articoli da 11 a 26 bis, dello statuto dei funzionari costituiscono il quadro etico fissato dal legislatore. Tale livello di legislazione corrisponde a quanto si può riscontrare in molte leggi nazionali sul pubblico impiego e risulta sufficiente. Partendo da tale base le istituzioni adottano norme maggiormente dettagliate per il proprio personale e le adattano laddove necessario.
Osservazioni
34Le questioni etiche riguardanti i commissari sono affrontate in altri documenti, come le lettere d'incarico del presidente ai singoli commissari, il piano strategico 2016-2020 del segretariato generale o il piano di gestione del segretariato generale per il 2018.
37L'esercizio di gestione dei rischi all'interno della Commissione abbraccia tutti i settori e gli aspetti della gestione, compresa l'etica. Solo i rischi significativi connessi all'etica dovrebbero rientrare nel piano di gestione. Anche laddove le DG controllate non hanno individuato alcun rischio specifico in relazione all'etica, tali DG controllate hanno comunque incluso azioni specifiche (segnatamente l'organizzazione di eventi adeguati relativi all'etica) e valori organizzativi nel loro piano di gestione annuale e/o previsto altre azioni in linea con il quadro di controllo interno.
43La Commissione sottopone le informazioni fornite nelle richieste relative all'etica a un controllo incrociato con le informazioni interne ed esterne disponibili. Poiché le richieste sono sempre valutate caso per caso, la mole dei controlli incrociati varia a seconda del rischio potenziale connesso e ottempera al principio di proporzionalità.
L'attuale documentazione delle principali procedure relative alle attività esterne in servizio e alle aspettative per motivi personali, nonché alle attività successive alla cessazione dal servizio, è stata rafforzata nella seconda metà del 2018 a seguito dell'adozione di una decisione rivista sulle attività esterne e descrive esplicitamente quali controlli devono essere effettuati. Il rafforzamento delle altre procedure è in corso.
Riquadro 2Esempi di orientamenti insufficienti
Mancano orientamenti specifici per situazioni ad hoc
L'opuscolo sull'etica e sulla condotta del personale riporta orientamenti in merito a che cosa costituisca un conflitto di interessi. In futuro tuttavia si potrebbero fornire orientamenti più dettagliati sul conflitto di interessi al momento dell'assunzione, analogamente a quanto è stato fatto per le attività esterne e le attività successive alla cessazione dal servizio.
Gli orientamenti sull'etica della DG AGRI rispecchiano i problemi segnalati con maggiore frequenza dai colleghi della DG ai colleghi responsabili dell'etica all'interno della DG.
I possibili conflitti di interessi legati all'esercizio di un'attività professionale o alla ricezione di finanziamenti UE sono ampiamente contemplati dalle norme generali sul conflitto di interessi e sulle attività esterne. Non è detto che tali situazioni abbiano più probabilità di verificarsi all'interno della DG AGRI piuttosto che in qualsiasi altro servizio della Commissione.
47La Commissione documenterà la propria procedura standard. Essa ribadisce a tale proposito che un primo esame significativo è effettuato nel contesto della designazione e dell'udienza dei commissari designati prima della nomina da parte della Commissione. Nello specifico i commissari designati sono tenuti a presentare le dichiarazioni di interessi al Parlamento europeo in tempo utile per consentire al Parlamento di esaminarle, nonché rispondono delle proprie dichiarazioni.
A seguito della nomina e in occasione di ogni aggiornamento le dichiarazioni sono sottoposte a un esame svolto sotto l'autorità del presidente della Commissione, come risulta dall'articolo 2, paragrafo 6, dall'articolo 3, paragrafo 1, e dall'articolo 4, paragrafi 2 e 4, del codice di condotta per i membri della Commissione. L'esame verte sull'esistenza di qualsiasi situazione che possa generare conflitti di interessi o che possa ragionevolmente essere percepita come tale. Qualora una situazione di questo tipo sia rilevata e confermata dal Presidente, egli ha facoltà di adottare misure come la riassegnazione di una pratica o la richiesta di cedere gli interessi finanziari. Può essere inoltre effettuata una verifica generale in merito alla plausibilità della completezza della dichiarazione, sulla base delle informazioni disponibili.
I commissari rispondono personalmente delle proprie dichiarazioni.
50La Commissione ribadisce che l'esame, pur non essendo ancora definito in una procedura standard scritta, è esauriente, prevede una verifica generale della completezza basata sulle informazioni disponibili e presenta criteri chiari.
Le dichiarazioni dei commissari e i relativi aggiornamenti inoltre sono pubblicati e sottoposti al controllo permanente del pubblico.
Riquadro 3Lacune nelle politiche in merito a doni e intrattenimenti Commissione
Le nozioni di "regalo" e "ospitalità" nel codice di condotta sono adoperate nel loro significato quotidiano comune in riferimento a tutte le situazioni in cui potrebbe trovarsi un commissario, in linea con i principi generali fissati nelle disposizioni relative ai regali e al conflitto di interessi (articolo 6, paragrafo 4, e articolo 2, paragrafo 6, del codice di condotta per i membri della Commissione). Saranno forniti ulteriori orientamenti.
80La Commissione ha messo in atto una politica di formazione sull'etica molto esaustiva, che si rivolge al personale in fasi diverse della carriera. Tale politica è stata ulteriormente rafforzata nel 2018 (nello specifico attraverso la formazione obbligatoria all'entrata in servizio per tutto il personale e per tutti i nuovi capi unità). Il sondaggio della Corte dei conti europea indica che nel caso della Commissione il 50,6 % del personale ha dichiarato di avere frequentato un corso di formazione sull'etica. Date le misure messe in atto, tale cifra dovrebbe presto aumentare e la Commissione si aspetta che nei prossimi anni la politica di formazione si traduca in un miglioramento ancora più significativo del livello di consapevolezza in merito al quadro etico.
83Le campagne di sensibilizzazione sulla relazione annuale di attività dell'Ufficio di indagine e disciplina della Commissione (IDOC) sono di fondamentale importanza. Nonostante la pubblicazione di tali relazioni su MyIntracomm e l'organizzazione di presentazioni per molte direzioni generali (DG) e molti servizi, pare che siano necessari ulteriori sforzi.
84La Commissione mette in atto una decisa campagna di sensibilizzazione sull'etica e sull'integrità all'interno delle DG e per i nuovi assunti. Il catalogo della formazione della Commissione offre ulteriori corsi per il personale.
Per quanto riguarda la tutela del personale che segnala comportamenti contrari all'etica, l'IDOC garantisce il più alto livello di riservatezza e protezione dei dati, e tale aspetto è stato tenuto in considerazione nel quadro dell'attuale revisione delle disposizioni generali d'attuazione dell'IDOC e nella nuova decisione in materia di protezione dei dati [decisione della Commissione (UE) 2019/165 del 1º febbraio 2019].
85La Commissione si sta adoperando per risolvere il problema, mediante tra l'altro campagne di sensibilizzazione sull'etica e sull'integrità, ulteriori presentazioni sulle procedure dell'IDOC e attività promozionali sulla relazione annuale di attività dell'IDOC.
Conclusioni e raccomandazioni
Raccomandazione 1, punto 2La Commissione accoglie la raccomandazione.
In riferimento alla formalizzazione delle procedure relative ai controlli sulle dichiarazioni la Commissione ritiene che la raccomandazione sia già attuata per le richieste relative alle attività esterne in servizio e alle aspettative per motivi personali, nonché alle attività successive alla cessazione dal servizio. Il rafforzamento delle altre procedure è in corso.
Raccomandazione 1, punto 3La Commissione accoglie la raccomandazione.
Essa osserva che l'esame delle dichiarazioni di interessi è esauriente, prevede una verifica generale della completezza basata sulle informazioni disponibili e presenta criteri chiari.
La Commissione documenterà la propria procedura standard interna per l'esame a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del codice di condotta, al fine di garantire la qualità e la coerenza del processo.
Raccomandazione 1, punto 4 – doni e intrattenimentiLa Commissione accoglie la raccomandazione e fornirà ulteriori orientamenti, informazioni ed esempi sulla base dell'articolo 6 del codice di condotta.
Raccomandazione 2 – Lavorare insieme per armonizzare elementi dei quadri etici e mettere in atto ulteriori sforzi per condividere le buone pratiche sugli aspetti eticiLa Commissione accoglie parzialmente la raccomandazione.
La Commissione accetta di continuare a discutere con le altre istituzioni gli aspetti etici di interesse comune nel quadro degli attuali forum interistituzionali, nello specifico il CPQS (Comité de préparation pour les questions statutaires), o a livello dei servizi, nonché di continuare a condividere le buone pratiche.
Per quanto riguarda i tre punti su cui la Corte dei conti europea auspica armonizzazione, la Commissione dispone di basi giuridiche e testi recenti, dettagliati e idonei allo scopo.
Per quanto riguarda le attività esterne, la decisione applicabile è stata rivista recentemente e la Commissione non intende modificarla in futuro. La Commissione inoltre non intende prendere alcun provvedimento in merito alle proprie linee guida relative ai doni e all'ospitalità, in quanto le ritiene idonee allo scopo.
Per quanto riguarda i commissari, la dichiarazione delle attività professionali attuali del coniuge o del partner è già obbligatoria. In presenza di talune condizioni lo stesso obbligo si applica anche agli interessi finanziari del coniuge, del partner e dei figli minorenni dei commissari. La Commissione non intende prendere alcun provvedimento in proposito.
Alla Commissione preme sottolineare che l'attuazione di una raccomandazione di questo tipo non dipende esclusivamente dalla Commissione.
902) Il sondaggio della Corte dei conti europea indica che il 59,6 % del personale della Commissione ritiene di conoscere "bene" o "molto bene" il quadro etico.
3) Il sondaggio della Corte dei conti europea indica che il 54,7 % del personale della Commissione ha dichiarato di avere ricevuto una formazione sull'etica.
Raccomandazione 3 – Accrescere la consapevolezza del personale riguardo al quadro etico e alla cultura connessa, nonché migliorarne la percezioneLa Commissione accoglie la raccomandazione e ritiene che essa sia già in corso di attuazione.
La Commissione ha adottato notevoli misure volte a incrementare la consapevolezza del personale in merito all'etica e continuerà ad attuare tali misure. La Commissione ha messo in atto una politica di formazione sull'etica molto esaustiva che si rivolge al personale in fasi diverse della carriera, come illustrato nella risposta al paragrafo 80. Tale politica è stata ulteriormente rafforzata nel 2018. La Commissione continuerà a incrementare tali sforzi e si aspetta che tale politica porti a un miglioramento del livello di consapevolezza del personale nel breve termine.
Équipe di audit
Le relazioni speciali della Corte dei conti europea illustrano le risultanze degli audit espletati su politiche e programmi dell’UE o su temi relativi alla gestione concernenti specifici settori di bilancio. La Corte seleziona e pianifica detti compiti di audit in modo da massimizzarne l’impatto, tenendo conto dei rischi per la performance o la conformità, del livello delle entrate o delle spese, dei futuri sviluppi e dell’interesse pubblico e politico.
Il presente controllo di gestione è stato espletato dalla Sezione di audit V “Finanziamento ed amministrazione dell’Unione”, presieduta da Lazaros S. Lazarou, Membro della Corte. L’audit è stato diretto da Mihails Kozlovs, Membro della Corte, coadiuvato da: Edite Dzalbe, capo di Gabinetto, e Laura Graudina, attaché di Gabinetto; Alberto Gasperoni, primo manager; Gediminas Macys, capoincarico; Michal Machowski, vice capoincarico; Aino Nyholm, Elisa Paladini24, Christian Geoffroy e Angela Onno25, auditor. Richard Moore ha fornito assistenza linguistica, mentre Emanuele Fossati ha assicurato l’assistenza informatica.
Da sinistra a destra:
Note
1 OCSE, Integrity framework, 2009.
2 OCSE, OECD Recommendation of the Council on Public Integrity, Parigi, 2017.
3 “1998 Recommendation of the OECD Council on Improving Ethical Conducting the Public Service, including Principles for Managing Ethics in the Public Service”, in OCSE, Trust in Government – Ethics measures in OECD Countries, Parigi, 2000.
4 Per i dipendenti diversi dai funzionari, requisiti simili sono statuiti dal regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea (RAAA). Le istituzioni precisano ulteriormente queste disposizioni adottando modalità di esecuzione più specifiche.
5 GU C 65 del 21.2.2018, pag. 7.
6 Per i dipendenti diversi dai funzionari, requisiti simili sono statuiti dal regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea (RAAA).
7 “Zero harassment in the workplace – A guide for Members of the European Parliament”, 2017.
8 Cfr. articolo 15 del TFUE e il codice di condotta, che è uno strumento pubblico di autoregolamentazione adottato dal Presidente del Consiglio europeo.
9 OCSE, Managing Conflict of Interest in the Public Sector – A Toolkit, 2005.
10 Va notato che, in alcuni Stati membri (come Francia e Polonia), le dichiarazioni dei membri delle istituzioni sono sottoposte all’esame aggiuntivo delle autorità competenti in virtù della legislazione nazionale.
11 OCSE, Managing Conflict of Interest in the Public Sector – A Toolkit, 2005.
12 Parlamento europeo, decisione dell’Ufficio di presidenza dal titolo “Misure di attuazione del codice di condotta dei deputati al Parlamento europeo in materia di interessi finanziari e di conflitti di interessi” (15 aprile 2013).
13 OCSE, Whistleblower protection: encouraging reporting, orientamenti CleanGovBiz, 2012.
14 OCSE, Post-Public Employment – Good Practices for preventing Conflict of Interest, 2010.
15 Alla Commissione, la dichiarazione deve anche comprendere gli interessi finanziari dei figli minori qualora questi possano essere ritenuti in grado di dar luogo a un conflitto di interessi. Cfr. articolo 3, paragrafo 4, del codice di condotta dei commissari.
16 Guida per i deputati sulla lotta alle molestie (cfr. nota 7).
17 Risposte alle domande 11.9 e 11.10 del sondaggio, cfr. allegato II — Risultati del sondaggio.
18 Per “doni e intrattenimenti” si intendono somme in denaro o qualsiasi altro oggetto fisico offerto senza la corresponsione di alcun pagamento in cambio, oppure la possibilità di partecipare gratuitamente a eventi che sarebbero accessibili solo dietro pagamento. Vi rientrano anche le offerte di ospitalità, tra cui cibo, bevande, pasti e alloggio.
19 Per i dipendenti diversi dai funzionari, requisiti simili sono statuiti dal regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea (RAAA). Le istituzioni precisano ulteriormente queste disposizioni adottando modalità di esecuzione più specifiche.
20 Si tratta di attività o incarichi, anche non retribuiti, che i funzionari o i membri svolgono al di fuori dei propri compiti. L’espressione fa riferimento ad attività a carattere professionale oppure ad attività che esulano da quanto possa essere ragionevolmente considerato un’attività ricreativa.
21 Nel caso della Commissione, sono valutati caso per caso.
22 Ibidem.
23 GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.
24 Fino ad aprile 2018.
25 Fino ad agosto 2018.
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