Finanza sostenibile: l’UE deve agire in modo più coerente per reindirizzare i finanziamenti verso investimenti sostenibili
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La transizione verso un’economia a zero emissioni nette richiederà ingenti investimenti pubblici e privati. La Corte ha verificato se la Commissione abbia intrapreso le azioni giuste per reindirizzare i finanziamenti verso investimenti sostenibili. Conclude che è necessaria un’azione dell’UE più coerente. Sebbene la Commissione, a ragion veduta, si sia soprattutto adoperata per incrementare la trasparenza nel mercato, non vi sono state misure di accompagnamento tese a fronteggiare il costo delle attività economiche non sostenibili e molte azioni hanno subìto ritardi. In aggiunta, la Commissione dovrebbe applicare criteri coerenti per determinare la sostenibilità degli investimenti finanziati dal bilancio UE ed effettuare interventi più mirati per creare opportunità di investimento sostenibile. La presente relazione può contribuire all’attuazione della strategia del 2021 per finanziare la transizione verso un’economia sostenibile.
Relazione speciale della Corte dei conti europea presentata in virtù dell’articolo 287, paragrafo 4, secondo comma, del TFUE.
Sintesi
INel 2015 l’Unione europea (UE) e i suoi Stati membri hanno sottoscritto l’accordo di Parigi per rafforzare la risposta mondiale alla minaccia dei cambiamenti climatici. Uno degli scopi perseguiti era rendere i flussi finanziari coerenti con un percorso verso uno sviluppo a basse emissioni di gas a effetto serra e resiliente ai cambiamenti climatici. È parere diffuso che la transizione verso un’economia a zero emissioni nette richiederà ingenti investimenti pubblici e privati.
IINel 2018 la Commissione ha istituito un piano d’azione per la finanza sostenibile che comprendeva misure volte a reindirizzare i finanziamenti privati verso investimenti sostenibili, gestire i rischi finanziari connessi ai cambiamenti climatici e migliorare il governo societario sostenibile nel settore privato. Al contempo, la Commissione e la Banca europea per gli investimenti hanno continuato ad adoperarsi per fornire sostegno finanziario pubblico agli investimenti sostenibili, in particolare in relazione all’azione per il clima.
IIILa Corte ha verificato se la Commissione abbia intrapreso le azioni giuste per reindirizzare i finanziamenti verso investimenti sostenibili. La finalità principale dell’audit era stabilire se il piano d’azione del 2018 avesse affrontato i nodi principali connessi alla finanza sostenibile e se fosse stato attuato nei tempi previsti. Si è inoltre valutato se il sostegno finanziario dell’UE segua criteri coerenti di sostenibilità e contribuisca a sostenere gli investimenti sostenibili.
IVLa presente relazione può contribuire all’attuazione della strategia del 2021 per finanziare la transizione verso un’economia sostenibile; tale strategia è basata sulle misure avviate nell’ambito del piano d’azione del 2018, che porterà a termine.
VLa Corte conclude che è necessaria un’azione dell’UE più coerente per reindirizzare i finanziamenti pubblici e privati verso investimenti sostenibili. La Commissione, pur avendo incentrato le proprie azioni sull’aumento della trasparenza nel mercato, non le ha accompagnate a misure tese a fronteggiare il costo delle attività economiche non sostenibili. In aggiunta, deve applicare criteri coerenti per determinare la sostenibilità degli investimenti che sostiene con il proprio bilancio ed effettuare interventi più mirati per creare opportunità di investimento sostenibile.
VIQuanto alle misure di regolamentazione specifiche, la Corte ha rilevato che le azioni pianificate erano correttamente incentrate su come accrescere la trasparenza, sia in relazione a quali siano gli investimenti sostenibili che al modo in cui il settore finanziario e le imprese riferiscono in merito alla sostenibilità. Molte azioni hanno subìto ritardi e richiedono ulteriori misure per diventare applicabili. In particolare, c’è voluto più tempo del previsto per completare il sistema comune di classificazione delle attività sostenibili (la tassonomia dell’UE) che costituisce la base per l’assegnazione di marchi ai prodotti finanziari e la standardizzazione dell’informativa sulla sostenibilità per le imprese. A giudizio della Corte, queste misure non saranno pienamente efficaci se non saranno accompagnate da sufficienti misure che consentano di tener conto dei costi ambientali e sociali delle attività non sostenibili.
VIIQuanto al sostegno finanziario dell’UE, la Corte ha constatato che la BEI ha un ruolo importante nel sostenere gli investimenti sostenibili e nell’applicare la tassonomia dell’UE. Tuttavia, dall’analisi eseguita dalla Corte sul sostegno finanziario erogato dal Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) emerge che il sostegno da questo fornito all’azione per il clima nell’Europa centrale e orientale, dove vi è un’estrema necessità, è inferiore rispetto ad altre regioni. Inoltre, è stato riscontrato un sostegno finanziario modesto ai progetti di adattamento ai cambiamenti climatici, che hanno difficoltà ad attrarre finanziamenti privati. La Corte ritiene inoltre che l’UE non sia stata sufficientemente proattiva nel sostenere lo sviluppo di una riserva di progetti sostenibili e non ha ancora sfruttato appieno il potenziale dei piani nazionali per l’energia e il clima per individuare opportunità di investimento sostenibile.
VIIILa Corte ha inoltre constatato che non viene richiesto in modo uniforme e vincolante a tutte le attività che percepiscono finanziamenti UE di applicare il principio “non arrecare un danno significativo”. In aggiunta, non vi sono obblighi nei programmi di spesa dell’UE, ad eccezione di InvestEU, di valutare i singoli investimenti a fronte di norme sociali e ambientali comparabili a quelle utilizzate dalla BEI. Ciò significa che, per stabilire la sostenibilità ambientale e sociale delle medesime attività finanziate da programmi UE diversi, possono essere impiegati criteri non sufficientemente rigorosi o differenti. Inoltre, molti dei criteri utilizzati per valutare e monitorare il contributo del bilancio dell’UE agli obiettivi climatici non sono così rigorosi e scientificamente fondati come quelli sviluppati per la tassonomia dell’UE.
IXLa Corte raccomanda alla Commissione di:
- completare le misure del piano d’azione e chiarire le disposizioni in materia di conformità e audit;
- contribuire meglio a una finanza sostenibile stabilendo un prezzo per le emissioni di gas a effetto serra;
- riferire in merito ai risultati di InvestEU connessi al clima e all’ambiente;
- accrescere gli sforzi per creare una riserva di progetti sostenibili;
- applicare il principio “non arrecare un danno significativo” e i criteri della tassonomia dell’UE in modo uniforme all’intero bilancio dell’UE;
- monitorare e riferire in merito ai risultati del piano d’azione e di qualsiasi strategia futura.
Introduzione
01Nel 2015 l’Unione europea (UE) e i suoi Stati membri hanno sottoscritto l’accordo di Parigi per rafforzare la risposta mondiale alla minaccia dei cambiamenti climatici. Uno degli scopi perseguiti era rendere “i flussi finanziari coerenti con un percorso che conduca a uno sviluppo a basse emissioni di gas a effetto serra e resiliente al clima”1. L’UE e i suoi Stati membri si sono inoltre impegnati ad attuare l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile2. L’UE, i cui obiettivi di tutela dell’ambiente e di uno sviluppo sostenibile sono sanciti nei trattati, è impegnata a sostenere l’azione internazionale per combattere i cambiamenti climatici.
02I cambiamenti climatici sono stati riconosciuti come un rischio per la stabilità del sistema finanziario3 e l’economia nel suo complesso. Le loro implicazioni non riguardano solo l’impatto economico di fenomeni meteorologici sempre più estremi o dell’innalzamento del livello dei mari (“rischi fisici”), ma anche il rischio di una perdita di valore degli investimenti a seguito dell’evolversi delle politiche, della tecnologia e dei quadri giuridici in connessione alla lotta ai cambiamenti climatici (“rischio di transizione”). La prova di stress per il rischio climatico effettuata dalla Banca centrale europea (BCE) per l’intera economia mostra che l’impatto dei rischi climatici sulle imprese e sulle banche potrebbe addirittura innescare una recessione o un crollo dei mercati finanziari4.
03La sfida è come organizzare e finanziare una transizione socialmente equa ed ecosostenibile verso un’economia climaticamente neutra e resiliente. È opinione comune che tale transizione richiederà notevoli investimenti pubblici e privati. Sarà quindi necessario sia raccogliere finanziamenti per gli investimenti necessari a realizzare un’economia neutra in termini di emissioni di carbonio sia rinsaldare la stabilità finanziaria integrando considerazioni ambientali, sociali e di governance nelle decisioni imprenditoriali e di investimento (tramite cioè la “finanza sostenibile”).
04La Commissione non ha ancora stimato l’entità degli investimenti totali necessari per una transizione socialmente equa ed ecosostenibile verso un’economia climaticamente neutra e resiliente entro il 2050, che comprenda sia la mitigazione dei cambiamenti climatici che l’adattamento ai medesimi (resilienza climatica). Nel 2020 la Commissione ha stimato che il conseguimento dell’obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra del 55 % entro il 2030 richiederebbe investimenti annui aggiuntivi nel solo sistema energetico pari a circa 350 miliardi di euro5. Ha inoltre stimato che il fabbisogno complessivo di investimenti ambientali sostenibili sia compreso tra i 100 e i 150 miliardi di euro all’anno, mentre il fabbisogno di investimenti sociali ammonterebbe a 142 miliardi di euro l’anno fino al 20306. Gli esperti stimano che, per azzerare le emissioni nette entro il 2050 nell’UE‑27, sarebbe necessaria una spesa totale annua in conto capitale di circa 1 000 miliardi di euro all’anno nel periodo 2021‑20507. In questa stima rientrano tecnologie e tecniche pulite nei settori dell’energia, dei trasporti, dell’edilizia, dell’industria, dell’agricoltura e delle infrastrutture di trasmissione dell’energia.
05Nel 2016 la Commissione ha istituito un gruppo di esperti ad alto livello sulla finanza sostenibile perché fornisse consulenza sull’elaborazione di una strategia per la finanza sostenibile8. Vi facevano parte esperti ad alto livello che rappresentavano la società civile, il settore finanziario, il mondo accademico e osservatori delle istituzioni europee e internazionali9. Come rilevato nella relazione finale di tale gruppo10 e nelle relazioni di altri esperti11, sarà necessario l’intervento pubblico per raggiungere il livello di investimento sostenibile richiesto e dovranno essere affrontate almeno le questioni fondamentali esposte di seguito.
- I mercati non tengono conto del costo sociale e ambientale complessivo delle attività economiche: i prezzi di mercato non riflettono a sufficienza gli effetti collaterali negativi delle emissioni di gas a effetto serra12 e altre ripercussioni sociali e ambientali negative delle attività economiche non sostenibili13. Pertanto, molte imprese e investitori pubblici e privati hanno uno scarso incentivo finanziario a integrare considerazioni relative ai fattori ambientali, sociali e di governance nelle loro decisioni. Come osserva il gruppo di esperti ad alto livello, l’azione nel sistema finanziario non può sostituire un forte segnale proveniente dai prezzi delle emissioni di carbonio14.
- Trasparenza e comunicazione insufficienti in materia di attività sostenibili: le limitate informazioni comunicate sulla sostenibilità nei settori pubblico e privato possono portare a un’asimmetria informativa sulla performance delle attività sotto questo profilo tra investitori e destinatari degli investimenti. La mancanza di armonizzazione fa sì che le definizioni e i criteri “verdi” si prestino a diverse interpretazioni e ad un ecologismo di facciata o “greenwashing”. L’interesse negli investimenti sostenibili sta crescendo, ma agli investitori mancano i dati attendibili e comparabili di cui hanno bisogno per adottare decisioni con cognizione di causa15.
- Alcuni investimenti sostenibili sono soggetti a rischi e costi di finanziamento potenzialmente più elevati: l’evoluzione del contesto giuridico, politico e tecnologico può accrescere i rischi degli investimenti sostenibili. In aggiunta, la valutazione e il rispetto degli standard di sostenibilità possono generare costi finanziari più elevati per le attività sostenibili16. In alcuni casi, i progetti sostenibili avranno bisogno di sostegno pubblico per essere finanziariamente solidi (“bancabili”)17. Ad esempio, i progetti di adattamento ai cambiamenti climatici spesso richiedono ingenti risorse finanziarie iniziali, non hanno un flusso costante di entrate e apportano benefici non finanziari al di là del progetto che sono difficili da valutare in termini economici.
- Non c’è sufficiente chiarezza circa gli investimenti sostenibili necessari e i progetti disponibili: in taluni settori e regioni, gli investitori che intendono effettuare investimenti sostenibili non dispongono di informazioni sugli investimenti sostenibili necessari e sui progetti disponibili. In alcuni casi, la mancanza di progetti disponibili è dovuta a insufficienti capacità o conoscenze dei promotori privati di progetti e delle autorità pubbliche. Ciò è un problema soprattutto per i progetti infrastrutturali sostenibili, che sono complessi da elaborare, finanziare e realizzare ma sono indispensabili per una transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio e resiliente ai cambiamenti climatici18.
L’UE ha riconosciuto che l’intervento pubblico è necessario per fronteggiare queste problematiche. In particolare, ha riconosciuto la necessità di una strategia coerente che abbini alle misure di regolamentazione dei mercati finanziari il sostegno finanziario agli investimenti sostenibili. Le misure di regolamentazione dell’UE destinate agli investitori, alle imprese e ad altri partecipanti ai mercati finanziari possono contribuire a reindirizzare i finanziamenti privati verso investimenti sostenibili.
07Il gruppo di esperti ad alto livello ha formulato raccomandazioni da cui la Commissione ha preso le mosse per il “Piano d’azione per finanziare la crescita sostenibile”19 (di seguito il “piano d’azione”), articolato in 10 “azioni” (cfr. figura 1).
Figura 1
Le dieci azioni del piano d’azione
Fonte: Corte dei conti europea, sulla base del documento della Commissione europea.
La figura 2 mostra la complessità e l’interconnessione delle diverse azioni proposte dal piano d’azione in relazione ai principali portatori di interessi coinvolti nella finanza sostenibile.
Figura 2
Portatori di interessi e le azioni del piano d’azione
Fonte: Corte dei conti europea, sulla base del documento della Commissione europea.
Nell’ambito del quadro finanziario pluriennale (QFP) 2021‑2027, l’UE prevede di sostenere gli investimenti pubblici e privati destinando almeno il 30 % del bilancio dell’UE all’azione per il clima. Secondo le stime, l’apporto del bilancio UE ammonterebbe a circa 358 miliardi di euro, comprese le garanzie di bilancio per 7,9 miliardi di euro relative al InvestEU. Inoltre, gli Stati membri dovranno assegnare a sostegno dell’azione per il clima almeno il 37 % dei fondi che ricevono a titolo del dispositivo per la ripresa e la resilienza, ossia 268 miliardi di euro circa, secondo le stime. Parallelamente, la Banca europea per gli investimenti (BEI) prevede di erogare finanziamenti per circa 192 miliardi di euro a favore dell’azione per il clima e della sostenibilità ambientale, sulla base di un mantenimento dei propri volumi complessivi di finanziamento. Sia InvestEU che la BEI mirano a sostenere investimenti pubblici e privati aggiuntivi a favore dell’azione per il clima da parte di altri investitori per circa 522 miliardi di euro. Nel complesso, il sostegno finanziario dell’UE potrebbe contribuire a fornire fino a 200 miliardi di euro all’anno, nel periodo 2021‑2027, dei 1 000 miliardi di euro necessari ogni anno (cfr. paragrafo 04). La figura 3 fornisce una panoramica dei piani dell’UE e della BEI per promuovere gli investimenti sostenibili connessi all’azione per il clima e alla sostenibilità ambientale nel periodo 2021‑2027.
Figura 3
Sostegno dell’UE previsto a favore dell’azione per il clima nel periodo 2021‑2027
Fonte: Corte dei conti europea, sulla base del QFP 2021‑2027 e della tabella di marcia della BEI per il clima.
Estensione e approccio dell’audit
10L’obiettivo della Corte era valutare se la Commissione abbia intrapreso le azioni giuste per reindirizzare la finanza verso investimenti sostenibili. A tal fine, la Corte ha verificato se le misure del piano d’azione:
- affrontino le questioni fondamentali delineate in precedenza (paragrafo 05), e in particolare:
- il fatto che il mercato non tiene conto dei costi ambientali e sociali delle attività non sostenibili;
- la mancanza di trasparenza in merito a che cosa è sostenibile;
- i maggiori rischi e costi finanziari di alcuni investimenti sostenibili;
- la scarsa chiarezza circa gli investimenti sostenibili necessari e i progetti disponibili;
- siano state attuate come previsto.
La Corte ha inoltre valutato se il sostegno finanziario dell’UE si basi sull’applicazione di criteri coerenti di sostenibilità e contribuisca a sostenere gli investimenti sostenibili.
11Va osservato che, considerando la natura, il tipo e la tempistica delle misure del piano d’azione, è prematuro valutarne l’efficacia nel reindirizzare i finanziamenti pubblici e privati verso investimenti sostenibili.
12La relazione offre una panoramica esaustiva delle azioni intraprese dall’UE in materia di finanza sostenibile. Mette in luce le sfide e i rischi che la Commissione deve affrontare per assicurare la riuscita della strategia sulla finanza sostenibile. Con la presente relazione si intende contribuire all’attuazione della strategia del 2021 per finanziare la transizione verso un’economia sostenibile20. Come si osserva nella comunicazione su questo tema, le misure del piano d’azione del 2018 hanno costituito le fondamenta per il quadro di riferimento dell’UE per la finanza sostenibile, che sarà completato e consolidato nell’ambito della strategia del 2021. Nell’allegato VI sono riportate le azioni della nuova strategia interessate dalle raccomandazioni formulate dalla Corte.
13L’audit della Corte è stato espletato sulle seguenti basi:
- l’esame delle proposte, degli orientamenti e delle relazioni della Commissione sulla finanza sostenibile, in particolare per quanto riguarda la tassonomia dell’UE, l’assegnazione dei marchi di sostenibilità ai prodotti finanziari e l’informativa sulla sostenibilità;
- l’analisi delle pertinenti disposizioni della legislazione dell’UE in vigore e delle proposte di regolamentazione connesse al piano d’azione e ai principali programmi di spesa del bilancio dell’UE per i periodi 2014‑2020 e 2021‑2027 (Fondo europeo di sviluppo regionale, Fondo di coesione, Fondo per una transizione giusta, Meccanismo per collegare l’Europa, FEIS/InvestEU, dispositivo per la ripresa e la resilienza);
- l’analisi delle pubblicazioni di ricercatori, gruppi di riflessione, organizzazioni internazionali, nonché istituzioni e organi dell’UE sulla finanza sostenibile;
- l’analisi del portafoglio degli investimenti FEIS e la disamina dell’applicazione, da parte della BEI, delle norme ambientali e sociali sulla base di una selezione casuale di 12 operazioni che contribuivano all’azione per il clima;
- i colloqui con i funzionari della Commissione e della BEI;
- i contributi scritti e orali di esperti esterni utilizzati per analizzare l’ambiente di audit e fornire riscontri sulle osservazioni e conclusioni preliminari.
Il presente audit non ha riguardato le azioni intraprese dalla Banca centrale europea o dalle autorità nazionali per promuovere la finanza sostenibile. A causa delle restrizioni connesse alla pandemia di COVID-19, gli auditor della Corte non hanno potuto effettuare visite in loco presso le autorità nazionali e i progetti di investimento sostenuti dal FEIS.
Osservazioni
Le azioni dell’UE in materia di finanza sostenibile erano necessarie, ma non affrontano tutte le questioni fondamentali
15Nella presente sezione della relazione si esamina se le azioni dell’UE elencate nel piano d’azione della Commissione affrontano le questioni segnalate nel paragrafo 05, in particolare per quanto riguarda la trasparenza in materia di sostenibilità e le esternalità negative. Si analizzano inoltre i progressi compiuti nell’attuazione delle diverse misure del piano d’azione ed evidenziano i relativi rischi.
Le azioni previste erano correttamente mirate ad accrescere la trasparenza su ciò che è sostenibile
16La Corte ha constatato che sette delle dieci azioni del piano d’azione21 erano mirate a reindirizzare i finanziamenti verso investimenti sostenibili, accrescendo la trasparenza riguardo alla sostenibilità delle attività economiche e dei prodotti finanziari. La Commissione ha affrontato la questione introducendo un sistema comune di classificazione delle attività sostenibili denominato “tassonomia dell’UE” (azione 1) e basato sui lavori del gruppo di esperti tecnici appositamente istituito. Dalla tassonomia dell’UE prendono le mosse le altre misure, che richiedono una chiara definizione di ciò che è “sostenibile”.
17Per aiutare gli investitori a individuare le opportunità di investimento sostenibile, la Commissione ha proposto di introdurre norme e marchi a livello dell’UE per i prodotti finanziari sostenibili (azione 2), requisiti per fornire agli investitori consulenza sulla sostenibilità dei prodotti finanziari (azione 4) nonché parametri di riferimento per consentire agli investitori di valutare la performance finanziaria degli investimenti sostenibili (azione 5).
18La Commissione ha inoltre proposto che le agenzie di rating e i servizi di ricerca di mercato integrino meglio gli aspetti di sostenibilità nelle informazioni fornite agli investitori (azione 6) e che i fornitori di prodotti finanziari e i consulenti finanziari informino i clienti sui rischi connessi alla sostenibilità in riferimento alle decisioni di investimento (azione 7). Per quanto riguarda le imprese, il piano d’azione prevedeva il miglioramento dell’informativa aziendale su questioni di sostenibilità legate soprattutto al clima (azione 9).
19Oltre alle misure relative alla trasparenza, il piano d’azione prevedeva che si studiasse come meglio integrare aspetti di sostenibilità nei “requisiti prudenziali” per le banche e le compagnie di assicurazione (azione 8) e che si promuovesse la sostenibilità e il governo societario orientato al lungo termine (azione 10).
20Infine, la Commissione prevedeva di aumentare gli investimenti sostenibili applicando un quadro di riferimento e strumenti di finanza sostenibile, in particolare nel FEIS e nel programma InvestEU (azione 3). Questa è l’unica azione volta a ridurre il rischio e il costo degli investimenti sostenibili e a incoraggiare lo sviluppo di progetti sostenibili. Il FEIS e il programma InvestEU sono trattati nei paragrafi 54-73.
21Nel complesso, la Corte ha riscontrato che il piano d’azione rifletteva puntualmente le principali raccomandazioni formulate nella relazione finale del gruppo di esperti ad alto livello (paragrafo 07 e allegato I). La Commissione ha considerato correttamente che la preparazione della tassonomia dell’UE (azione 1) fosse l’azione più importante e urgente.
Le misure per riflettere il costo sociale e ambientale delle attività non sostenibili erano insufficienti
22La Corte ha rilevato che il piano d’azione non era accompagnato da un’azione specifica per affrontare la questione dei costi ambientali e sociali delle attività non sostenibili (cfr. paragrafo 05) né faceva riferimento a tale questione di fondo, nonostante l’importanza attribuita dal gruppo di esperti ad alto livello nella sua relazione. La Commissione sta lavorando a una serie di misure per rispecchiare meglio il costo ambientale delle emissioni di gas a effetto serra e di altri danni ambientali (provocati ad esempio dall’inquinamento atmosferico o acustico, oppure dalla perdita di capitale naturale), il che potrebbe concorrere a reindirizzare i finanziamenti verso investimenti sostenibili. Alcune di queste azioni vengono illustrate nei prossimi paragrafi.
23Come osservato in una precedente relazione della Corte, i prezzi delle emissioni di carbonio devono essere sufficientemente elevati da fornire i giusti incentivi per conseguire gli obiettivi dell’azione per il clima22. Nel 2020 la Commissione ha avviato i lavori di riforma del sistema per lo scambio di quote di emissioni a effetto serra (emissions trading scheme – ETS) dell’UE al fine di conseguire l’obiettivo di una riduzione del 55 % per il 2030 e quello di azzeramento delle emissioni nette per il 205023. Nel quadro dell’ETS dell’UE, le imprese attive nell’industria pesante, nella produzione di energia elettrica e termica e nel settore dell’aviazione commerciale devono ottenere quote di emissioni sufficienti a coprire le proprie emissioni di carbonio in eccesso24. Il prezzo delle emissioni di carbonio è determinato dalla domanda e dall’offerta di tali quote. Alcuni esperti hanno suggerito di introdurre “corridoi di prezzo” o, quanto meno, un prezzo minimo delle emissioni di gas a effetto serra, per stabilizzare e aumentare gradualmente il loro prezzo di mercato25. Altri sostengono che le misure esistenti per la stabilità del mercato sono state finora pertinenti, ma che in futuro sarà necessario rivederle26.
24L’ETS dell’UE riguarda al momento solo il 40 % circa delle emissioni di gas a effetto serra nello Spazio economico europeo27. Il resto delle emissioni è disciplinato dal regolamento UE sulla condivisione degli sforzi28 e gli Stati membri hanno il compito di ridurre le emissioni nei settori dei trasporti e dell’edilizia, ossia i due settori responsabili di un aumento delle emissioni29. Al momento dell’audit, 14 Stati membri dell’UE avevano annunciato o introdotto una qualche forma di imposta sulle emissioni di carbonio o meccanismo di fissazione dei prezzi, con differenze notevoli fra i settori interessati e il prezzo applicato alle emissioni di gas a effetto serra30. Stando alla Banca centrale europea, nessuno di questi meccanismi comportava un aumento sistematico dei prezzi delle emissioni di carbonio per raggiungere i valori-obiettivo nazionali di riduzione delle emissioni31.
25In assenza di un meccanismo equivalente di tariffazione delle emissioni di carbonio in altri paesi, il rischio è che la produzione venga trasferita al di fuori dell’UE verso paesi con politiche climatiche meno severe. Una simile “rilocalizzazione delle emissioni di carbonio” può causare un aumento complessivo anziché un calo delle stesse. Per ovviare a questi problemi, la Commissione ha proposto di procedere con un “meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere”32. Il meccanismo mirerebbe a far sì che il prezzo delle importazioni rifletta con maggiore accuratezza il loro contenuto di carbonio. La Commissione prevede di pubblicare una proposta di meccanismo nel secondo trimestre del 202133.
26Anche i sussidi per prodotti ad alta intensità di carbonio conferiscono un vantaggio alle attività non sostenibili. Ad esempio, alcuni Stati membri erogano ancora sussidi per i combustibili fossili, spendendo in media 55 miliardi di euro all’anno per sovvenzionare la produzione e il consumo di petrolio, gas e carbone34. La Commissione ha chiesto agli Stati membri di presentare misure per la graduale soppressione dei sussidi per i combustibili fossili nei rispettivi piani nazionali per l’energia e il clima. Stando alla Commissione35, 13 Stati membri36 hanno comunicato l’intenzione di introdurre piani per eliminare progressivamente i sussidi per i combustibili fossili, ma solo sei (Austria, Francia, Germania, Lettonia, Lituania e Spagna) hanno fissato un calendario a tal fine.
Molte misure hanno subìto ritardi e richiedono ulteriori azioni per diventare operative
27Le 10 azioni del piano d’azione sono suddivise in 27 misure con scadenze diverse, che dovevano essere ultimate al più tardi entro la fine del 2019 (allegato II). La Commissione ha comunicato i progressi compiuti rispetto agli obiettivi del piano d’azione solo nel luglio 2021.
28La Corte ha esaminato la natura delle misure previste e il loro stato di attuazione fino al 7 luglio 2021. Dall’esame compiuto emerge che, a circa 18 mesi dal termine stabilito, 21 misure erano state completate e sei erano ancora in fase di attuazione (comprese due a carattere ricorrente). L’attuazione di 11 delle 21 misure completate aveva subìto ritardi rispetto alla tempistica prevista nel piano d’azione (tabella 1).
Tabella 1
Attuazione delle misure del piano d’azione fino a luglio 2021
Fonte: Corte dei conti europea.
La Corte ha riscontrato che la Commissione non aveva stabilito indicatori per il monitoraggio e la rendicontazione dei traguardi raggiunti grazie alle misure del piano d’azione. Ciò è particolarmente importante in quanto il successo di quest’ultimo dipende dall’adozione di misure su base volontaria (allegato II). In assenza di tali indicatori, non sarà possibile monitorare i progressi compiuti e valutare la performance per nessuna delle strategie dell’UE volte a reindirizzare i finanziamenti verso investimenti sostenibili.
L’introduzione della tassonomia dell’UE ha subìto ritardi e vanno risolte questioni in sospeso prima che sia pienamente applicabile
30Prima che la Commissione proponesse la tassonomia dell’UE, alcuni Stati membri avevano cercato di attenuare il rischio di greenwashing sviluppando tassonomie proprie, dando luogo a una serie di marchi e norme37. Al di fuori dell’UE, alcuni paesi stanno lavorando a proprie tassonomie di finanza sostenibile, in alcuni casi ispirandosi al lavoro dell’UE38. La tassonomia dell’UE è stata concepita come un sistema per classificare la sostenibilità delle attività economiche sulla base delle evidenze scientifiche. Nasce principalmente per essere applicata da emittenti di titoli e obbligazioni, investitori istituzionali, gestori patrimoniali e altri partecipanti ai mercati finanziari che offrono prodotti finanziari nell’UE, nonché dalle banche centrali39 (riquadro 1). Inoltre, le autorità pubbliche possono utilizzarla per classificare la sostenibilità delle proprie attività.
Riquadro 1
La politica della BCE mira a sostenere il ricorso a obbligazioni allineate alla tassonomia dell’UE
La Banca centrale europea ha deciso che, dal 1° gennaio 2021, le obbligazioni con cedole collegate alla tassonomia dell’UE o a taluni obiettivi di sviluppo sostenibile diventeranno idonee come garanzia (attività accettate in garanzia del debito)40. Tale misura potrebbe favorire la diffusione delle obbligazioni conformi alla tassonomia dell’UE, qualora queste ultime dispongano di un indicatore chiave di performance collegato alla tassonomia stessa41.
La Commissione ha deciso di introdurre la tassonomia dell’UE mediante un regolamento UE che ne istituisce il quadro di riferimento e una serie di atti giuridici, adottati dalla Commissione, che specificano in maggiore dettaglio i criteri della tassonomia dell’UE per vagliare l’ecosostenibilità delle attività economiche. La tassonomia dell’UE delinea sei obiettivi ambientali (figura 4). Le attività sostenibili devono contribuire in modo sostanziale ad almeno uno di essi senza causare danni significativi a uno qualsiasi degli altri cinque.
Figura 4
Sei obiettivi ambientali della tassonomia dell’UE
Fonte: Corte dei conti europea.
Per essere considerata ecosostenibile ai sensi del regolamento sulla tassonomia, un’attività economica deve soddisfare le quattro condizioni illustrate nella figura 5.
Figura 5
Quattro condizioni per classificare ecosostenibile un’attività
Fonte: Corte dei conti europea.
L’elenco delle attività considerate dalla tassonomia dell’UE può cambiare nel tempo. Il regolamento sulla tassonomia riconosce la necessità di una revisione periodica dell’elenco delle attività e dei criteri connessi per riflettere le modifiche normative e gli sviluppi tecnologici. La seguente figura 6 mostra un esempio di attività allineate alla tassonomia dell’UE che offrono un contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici.
Figura 6
Attività che, secondo la tassonomia dell’UE, forniscono un contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici
Fonte: Corte dei conti europea.
La Corte ha constatato che l’elaborazione della tassonomia dell’UE ha subìto notevoli ritardi. Il regolamento che la introduce, sebbene proposto dalla Commissione nel maggio 2018 come previsto, è stato adottato dai colegislatori dell’UE solo nel giugno 2020. Tale ritardo si ripercuote anche sull’attuazione di altre misure del piano d’azione che richiedono una chiara definizione di cosa sia “sostenibile”, in particolare per quanto concerne l’informativa relativa alla sostenibilità e i marchi dei prodotti finanziari. Nel giugno 2021 la Commissione ha adottato l’atto giuridico sui criteri della tassonomia dell’UE per la mitigazione dei cambiamenti climatici e l’adattamento ai medesimi, che dovrebbe entrare in vigore dal gennaio 2022. Per quanto riguarda gli altri quattro obiettivi ambientali delineati nella tassonomia dell’UE, la Commissione ha designato un nuovo gruppo di esperti (la “piattaforma sulla finanza sostenibile”42) perché elabori una proposta entro fine dicembre 2021 in modo che gli atti entrino in vigore nel gennaio 2023. Tale piattaforma stilerà inoltre una relazione per la Commissione in merito all’estensione della tassonomia dell’UE agli obiettivi sociali e al rispetto di tutele sociali minime43. In aggiunta, la Commissione consulta anche il gruppo di esperti degli Stati membri, che riunisce gli esperti dei 27 paesi aderenti all’UE. Nell’allegato IV è esposta in sintesi la cronistoria della tassonomia dell’UE.
35Sia l’analisi della Corte che i commenti dei portatori di interessi44 mettono in evidenza il fatto che resta da determinare la sostenibilità di alcune attività e tecnologie importanti dall’impatto ambientale significativo, quali l’agricoltura, la produzione di elettricità da gas naturale45 e l’energia nucleare (riquadro 2).
Riquadro 2
La tassonomia dell’UE e l’energia nucleare
Il gruppo di esperti tecnici che elabora i criteri della tassonomia dell’UE ha rilevato elementi che attestano il potenziale contributo dell’energia nucleare alla riduzione delle emissioni. Tuttavia, gli esperti non sono potuti giungere alla conclusione che l’energia nucleare non ha arrecato un danno significativo ad altri obiettivi ambientali. Hanno raccomandato ulteriori lavori tecnici sugli aspetti legati al principio “non arrecare un danno significativo” applicato all’energia nucleare prima di includere quest’ultima nella tassonomia dell’UE46. Il 29 marzo 2021 il Centro comune di ricerca (JRC) ha rilasciato una valutazione tecnica dettagliata dell’energia nucleare in relazione al principio “non arrecare un danno significativo” adottato dal regolamento sulla tassonomia47, a cui la Commissione sta dando seguito.
La Corte ha riscontrato il rischio che la tassonomia dell’UE non sia altrettanto efficace nel sostenere l’impegno dell’UE ad azzerare le emissioni nette entro il 205048 se gli atti delegati indeboliranno i criteri proposti su base scientifica dal gruppo di esperti tecnici49. La Corte ha osservato, in particolare, che la proposta della Commissione del 202050 contraddiceva quella del gruppo di esperti tecnici, classificando come sostenibili alcune centrali elettriche a gas, senza imporre loro di azzerare le emissioni nette entro il 2050 come proposto dagli esperti. La Commissione ha temporaneamente escluso dal progetto di atto delegato pubblicato nell’aprile 2021 i criteri della tassonomia dell’UE per le centrali elettriche a gas, che prevede di includere più tardi nel 202151.
37Il contributo della tassonomia dell’UE e dei sistemi di assegnazione dei marchi per reindirizzare la finanza privata verso investimenti sostenibili dipenderà anche dall’evoluzione futura della tassonomia stessa. Stando al regolamento che la istituisce, la tassonomia dell’UE potrebbe in futuro fornire criteri per individuare le attività particolarmente dannose per l’ambiente (“tassonomia marrone”), nonché criteri concernenti altri obiettivi di sostenibilità, fra cui quelli sociali (“tassonomia sociale”)52. L’applicazione volontaria può dimostrarsi un problema, poiché ad oggi il regolamento sulla tassonomia e gli atti delegati superano assieme le 500 pagine di volume53 solo per due dei sei obiettivi ambientali. La Commissione sta sviluppando strumenti digitali per agevolare l’impiego della tassonomia dell’UE e la rendicontazione sulla sostenibilità54.
La Commissione ha fatto qualche progresso verso il miglioramento delle informazioni per gli investitori sulle opportunità di finanza sostenibile
38Le azioni 2, 4 e 5 del piano d’azione mirano a creare strumenti per informare gli investitori circa le opportunità di finanza sostenibile e a utilizzare la tassonomia dell’UE. Tali strumenti possono incentivare gli investitori istituzionali, quali i fondi pensione, a reindirizzare i finanziamenti verso investimenti sostenibili (riquadro 3).
Riquadro 3
I fondi pensione hanno un notevole potenziale in termini di investimenti sostenibili a lungo termine
I fondi pensione, spesso enti quasi pubblici, svolgono un ruolo importante nel mercato della finanza sostenibile. Sono particolarmente in grado di investire importi ingenti in attività a lungo termine55.
Attività a fine 2018
In Svezia il fondo Fjärde AP-Fonden (AP4) è un primo esempio di fondo pensione che persegue una strategia di investimento a basse emissioni di carbonio. Stando alla relazione annuale sul 2020, dal 2010 le emissioni di CO2 del suo portafoglio azionario quotato sono diminuite del 48 %. L’obiettivo di AP4 è di ridurre ulteriormente le emissioni attuali fino a dimezzarle e poi azzerarle entro il 2040 al più tardi56.
L’azione 2 “Creare norme e marchi” affronta il problema che alcuni prodotti finanziari sono commercializzati come “sostenibili” e “verdi”, sebbene causino danni significativi all’ambiente. Il rischio di questa pratica, nota come “greenwashing”, è uno dei principali timori degli investitori istituzionali e dei loro clienti disposti a effettuare investimenti sostenibili e una delle principali ragioni della creazione di marchi diversi come il Label TEEC in Francia, il FNG-Siegel in Germania e i marchi LuxFLAG in Lussemburgo57.
40Nel 2019, il gruppo di esperti tecnici ha raccomandato la creazione di una norma UE sulle obbligazioni verdi a carattere facoltativo che si basi sui criteri della tassonomia dell’UE58per ridurre il rischio di greenwashing e promuovere gli investimenti transfrontalieri. La Commissione ha presentato la proposta di norma UE sulle obbligazioni verdi il 6 luglio 202159. Al momento, nonostante il primato dell’UE nell’emissione delle obbligazioni verdi, il valore di questo mercato rimane modesto (cfr. riquadro 4). La Commissione prevede inoltre di raccogliere fino a 250 miliardi di euro attraverso l’emissione di obbligazioni verdi per finanziare il dispositivo per la ripresa e la resilienza (Recovery and Resilience Facility – RRF)60.
Riquadro 4
L’UE è il principale mercato per le “obbligazioni verdi”, il cui valore rimane però modesto
Nel 2007 la borsa di Lussemburgo ha quotato la primissima obbligazione verde a entrare nel mercato: il “Climate Awareness Bond” della Banca europea per gli investimenti61. Nel 2020 in Europa sono stati emessi titoli di debito verdi per 156 miliardi dollari USA, pari al 48 % del totale. Gli emittenti dei 27 Stati membri dell’UE avevano in totale obbligazioni in essere per 21 000 miliardi di dollari USA, di cui obbligazioni verdi62 per 422 miliardi di dollari USA, pari soltanto al 2 %63, a fine 2020. Nonostante la crescita delle emissioni, le obbligazioni verdi rimangono un prodotto finanziario marginale nell’UE.
Quota di obbligazioni verdi sulle obbligazioni in essere totali degli emittenti dell’UE‑27 a fine 2020
Fonte: Corte dei conti europea.
Per quanto riguarda altri prodotti finanziari (cioè fondi di investimento, prodotti di assicurazione sulla vita e depositi), il Centro comune di ricerca ha elaborato un progetto di criteri per collegare l’impiego del marchio Ecolabel UE alla tassonomia dell’UE64. La Commissione prevede di adottare questi criteri entro l’inizio del 2022.
42Per quanto riguarda l’uso pratico della tassonomia dell’UE per le norme e i marchi dei prodotti finanziari, permangono molte incertezze su come dimostrare la conformità alla tassonomia dell’UE. La questione è stata sollevata dalla Commissione nella consultazione pubblica che ha condotto nel 2020 sulla strategia rinnovata in materia di finanza sostenibile65. I portatori di interessi hanno complessivamente convenuto che gli organismi preposti alla verifica delle obbligazioni verdi dell’UE dovrebbero essere soggetti a un’autorizzazione a livello dell’UE. Quanto al marchio Ecolabel UE per i prodotti finanziari, non è ancora chiaro, inoltre, quale ruolo avranno, ad esempio, la Commissione o le autorità europee di vigilanza nella supervisione degli organismi competenti preposti alla certificazione dell’uso del marchio Ecolabel UE collegato alla tassonomia dell’UE.
43Le norme e i marchi non sono l’unico modo per promuovere gli investimenti sostenibili presso gli investitori. L’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (European Securities and Markets Authority – ESMA) raccomanda come buona pratica di tener conto degli aspetti di sostenibilità nel prestare consulenza in materia di investimenti66. Nell’aprile 202167 la Commissione ha adottato i regolamenti delegati – previsti per il secondo trimestre del 2019 – che impongono di tenere obbligatoriamente conto delle preferenze del cliente al dettaglio in materia di sostenibilità quando viene fornita consulenza finanziaria (azione 4).
44Secondo il gruppo di esperti tecnici della Commissione, gli investitori non dispongono di indici attendibili di basse emissioni di carbonio che, ad esempio, forniscano loro informazioni sui rendimenti degli investimenti allineati all’accordo di Parigi68. Nel 2019, sulla base di una relazione del gruppo di esperti sugli indici di riferimento per il clima69, la Commissione ha creato un indice climatico “UE allineato con l’accordo di Parigi” e un indice “UE di transizione climatica”70 (azione 5).
L’esposizione del settore privato ai rischi connessi alla sostenibilità non sarà chiara finché non diventeranno pienamente applicabili i nuovi obblighi di informativa dell’UE
45Per migliorare gli attuali obblighi di informativa in materia di sostenibilità, la Commissione si è proposta di istituire un nuovo quadro a livello dell’UE per il settore finanziario e le imprese attraverso le azioni 7 e 9. Agli investitori e alle autorità di vigilanza del settore finanziario mancano ancora informazioni sull’esposizione dei diversi soggetti ai rischi di sostenibilità e sulle ripercussioni ambientali e sociali degli investimenti. Questa carenza di informazioni ostacola gli investimenti sostenibili e rischia di generare attivi non recuperabili. Inoltre, non consente alle parti interessate e alla società civile di chiamare le imprese a rispondere dei danni all’ambiente e alla società71.
46L’azione a livello di UE è stata preceduta da importanti iniziative nazionali tese ad affrontare questo problema. Ad esempio, la legge francese del 2015 sulla transizione energetica per una crescita verde72 ha introdotto l’obbligo per gli investitori istituzionali di rendere noti gli effetti dei loro investimenti sul clima e di misurare la propria esposizione ai rischi climatici. Sul piano multinazionale, il Consiglio per la stabilità finanziaria ha creato una task force sull’informativa di carattere finanziario relativa al clima73. Nel 2017 la task force ha raccomandato che gli operatori finanziari e non finanziari comunichino informazioni finanziarie relative al clima riguardanti la governance, la strategia, la gestione dei rischi e gli obiettivi stabiliti74. Nel 2019 la Commissione ha incluso le raccomandazioni della task force nei propri orientamenti sull’informativa relativa al clima nell’ambito della direttiva sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario75, ma questi orientamenti non erano vincolanti e le informazioni comunicate rimangono disomogenee (cfr. paragrafo 48).
47Il regolamento dell’UE che introduce obblighi di informativa sulla sostenibilità specificamente per il settore dei servizi finanziari (SFDR) 76 (azione 9) è stato adottato nel 2019, quattro anni dopo gli obblighi pionieristici della legislazione nazionale francese. Perché diventi pienamente operativo, la Commissione deve ancora adottare le norme tecniche77. Ai sensi del regolamento, gli Stati membri devono far sì che le autorità competenti dispongano di tutti i poteri di vigilanza e di indagine necessari per monitorare il rispetto degli obblighi di informativa da parte dei partecipanti ai mercati finanziari. La Corte ha constatato che, finora, la Commissione non ha fornito agli Stati membri orientamenti sufficienti sul modo in cui vigilare sull’applicazione dei requisiti sanciti dall’SFDR.
48Per rafforzare le informazioni societarie sulla sostenibilità comunicate dagli istituti finanziari e dagli altri soggetti (azione 9), la Commissione ha in programma di presentare una nuova proposta per ovviare alle debolezze della direttiva sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario. Al momento, solo talune grandi imprese con più di 500 dipendenti rientrano nel campo di applicazione della direttiva e l’audit dell’informativa non è obbligatorio78. Nell’analisi del 2019 riguardante l’informativa sulla sostenibilità79, la Corte ha segnalato che alcuni Stati membri si sono spinti oltre le disposizioni della direttiva ampliandone il campo di applicazione e/o rendendo obbligatorio l’audit esterno delle informazioni di carattere non finanziario.
49Nell’aprile 2021 la Commissione ha pubblicato una proposta di direttiva relativa alla comunicazione societaria sulla sostenibilità, che modifica la direttiva sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario. La proposta, che secondo la Commissione riguarderebbe approssimativamente 49 000 società quotate in borsa rispetto alle attuali 11 700 circa, prevede l’elaborazione di norme europee di informativa non finanziaria con l’ausilio dell’EFRAG e sostiene le iniziative di normazione a livello mondiale che si basano sui lavori della task force per l’informativa finanziaria relativa al clima80. La proposta affronta inoltre una sfida importante che la Corte ha segnalato nell’analisi del 2019 riguardante l’informativa sulla sostenibilità: il coinvolgimento di auditor. Prevede che l’audit esterno fornisca una garanzia limitata circa l’informativa sulla sostenibilità. Secondo la Commissione, non è ancora possibile fornire una ragionevole garanzia a tale riguardo, come avviene invece per le relazioni finanziarie, poiché non esistono princìpi di audit applicabili81. Né il regolamento sulla tassonomia né la direttiva sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario statuiscono l’obbligo per i soggetti del settore pubblico non quotati di riferire in merito alla sostenibilità delle attività svolte, a meno che tali imprese siano state definite “enti di interesse pubblico” dagli Stati membri.
50Per quanto riguarda l’informativa finanziaria, non è stata ancora introdotta alcuna modifica ai princìpi contabili internazionali per tener conto delle questioni sollevate dai cambiamenti climatici e rispondere alle richieste degli investitori82. L’Organismo internazionale di normalizzazione contabile (International Accounting Standards Board – IASB) ha però prodotto materiale didattico sul modo in cui le imprese dovrebbero trattare, nelle loro informative, gli aspetti connessi al clima in base al corpus vigente di princìpi internazionali di informativa finanziaria.
Le misure per favorire investimenti a più lungo termine sono ancora in corso di preparazione e non è stata presentata alcuna proposta legislativa
51Le misure della Commissione a titolo dell’azione 10 miravano a individuare le cause della visione a breve termine nel settore finanziario.
52Il piano d’azione comprende altre tre azioni in grado di promuovere investimenti sostenibili a lungo termine, che consistevano nell’integrare meglio la sostenibilità nei rating e nella ricerca di mercato (azione 6); nell’integrare la sostenibilità nei requisiti prudenziali (azione 8) e nel prendere in considerazione trattamenti contabili alternativi per i portafogli di investimento a lungo termine (misura che rientra nell’azione 9). Queste azioni consistono in studi, analisi, consultazioni e vaglio di possibili soluzioni. Nell’allegato III figurano informazioni più dettagliate su ciascuna azione.
53Nella relazione finale, il gruppo di esperti ad alto livello sulla finanza sostenibile ha osservato che, secondo molte imprese, il principio internazionale d’informativa finanziaria 983 (IFRS 9) ha ripercussioni negative sul finanziamento a lungo termine degli investimenti azionari. Nel piano d’azione, la Commissione si è impegnata a riferire entro la fine del 2018 in merito all’impatto dell’IFRS 9 sugli investimenti a lungo termine. A oggi, la Commissione non ha elaborato tale relazione. Per modificare l’IFRS 9 occorre una decisione dello IASB, organismo che non dipende dall’Unione europea e al quale la Commissione ha espresso i propri timori. Quest’ultima, al momento, non considera urgente il problema, dal momento che le imprese potenzialmente più colpite (le compagnie di assicurazione) possono scegliere di rinviare l’applicazione dell’IFRS 9 fino al 202384.
Il sostegno finanziario dell’UE agli investimenti non è basato su criteri di sostenibilità uniformi
54Nella presente sezione si valuta se il piano d’azione abbia affrontato le problematiche relative ai maggiori rischi e costi per alcuni investimenti sostenibili e alla scarsa disponibilità di progetti sostenibili (cfr. paragrafo 05). Inoltre, viene esaminata l’applicazione, da parte dell’UE, delle buone pratiche in materia di finanza sostenibile per il QFP 2014‑2020 e per il QFP 2021‑2027. Si illustra: a) il ruolo della BEI nel finanziare l’azione per il clima e gli investimenti sostenibili; b) in che modo il FEIS ha sostenuto e in che modo si prevede che il programma InvestEU sostenga e intervenga negli ambiti in cui gli investimenti sostenibili sono più necessari; c) i sistemi per valutare la sostenibilità degli investimenti finanziati da sovvenzioni dell’UE.
La BEI svolge un ruolo importante nella finanza sostenibile
55Per esaminare il sostegno del FEIS agli investimenti sostenibili, la Corte ha analizzato il ruolo svolto dalla BEI nella finanza sostenibile. Ha verificato, innanzitutto, se la BEI eroghi finanziamenti a condizioni favorevoli a progetti sostenibili. Ha controllato poi se la BEI concorra a ridurre i rischi e il costo degli investimenti sostenibili per gli altri investitori. Infine, ha analizzato anche altri modi con cui la BEI promuove l’adozione dei princìpi di finanza sostenibile.
La BEI finanzia progetti nell’ambito dell’azione per il clima a condizioni favorevoli
56Nel periodo 2012‑2020, la BEI ha dichiarato 197 miliardi di euro di finanziamenti per sostenere investimenti per 670 miliardi di euro in progetti volti a proteggere l’ambiente, ridurre le emissioni di gas a effetto serra e aiutare i paesi ad adattarsi agli effetti dei cambiamenti climatici85. La BEI intende aumentare la quota dei finanziamenti a favore dell’azione per il clima e della sostenibilità ambientale al 50 % entro il 2025, il che dovrebbe tradursi in 292 miliardi di euro di finanziamenti della BEI nel periodo 2021‑2030. L’obiettivo del Gruppo BEI è sostenere 1 000 miliardi di euro di investimenti a favore del clima e dell’ambiente in questo periodo86 (tabella 2). Tra gli investimenti sostenuti si annoverano i contributi a valere sul FEIS e sul programma InvestEU nonché i finanziamenti a favore dell’azione per il clima e della sostenibilità ambientale erogati dal Fondo europeo per gli investimenti (FEI)87, congiuntamente ad altri cofinanziamenti pubblici e privati ai progetti destinatari del sostegno. La BEI non ha pubblicato proiezioni con una ripartizione più dettagliata per obiettivo climatico e ambientale. Quanto ai finanziamenti sostenuti dal FEIS, la BEI ha offerto spesso finanziamenti a condizioni più favorevoli (ad esempio, a un tasso di interesse inferiore o con un periodo di rimborso più lungo) di quelli che un mutuatario avrebbe potuto ottenere sul mercato.
Tabella 2
I finanziamenti della BEI e gli investimenti sostenuti a favore del clima e dell’ambiente (in miliardi di euro)
| Periodo | 2012-2020 | 2021-2030 (stima) |
| BEI | ||
| Finanziamenti totali nel periodo | 599 | 630** |
| Finanziamenti per il clima e l’ambiente | 197* | 292** |
| di cui azione per il clima a valere su FEIS/InvestEU | 19 | 23** |
| FEI | ||
| Finanziamenti totali nel periodo | 84 | 100** |
| Finanziamenti per il clima e l’ambiente | Non monitorati | 10** |
| BEI e FEI | ||
| Investimenti totali sostenuti a favore del clima e dell’ambiente (compresi FEIS/InvestEU e altri cofinanziamenti pubblici e privati) | 670* | 1 000 |
* Nel periodo 2012‑2020 è stata oggetto di monitoraggio e rendicontazione solo l’azione per il clima, che in questo arco temporale ha inciso per 171 miliardi di euro. I dati complessivi per clima e ambiente comprendono volumi stimati per la tutela ambientale, senza l’uso di un sistema di monitoraggio o di definizioni formali, che saranno applicati a partire dal 2021.
** Valori stimati dalla Corte a partire dagli stessi dati utilizzati per i valori-obiettivo dei Piani di attività della BEI e del FEI per il periodo 2021‑2023.
Fonte: Corte dei conti europea, sulla base dei dati del Gruppo BEI.
La BEI verifica la conformità alle norme ambientali e sociali
57La Corte ha esaminato le procedure di dovuta diligenza (due diligence) in materia ambientale e sociale applicate dalla BEI alle operazioni FEIS, al fine di valutare in che modo la BEI si assicuri che i progetti FEIS siano sostenibili. Ha verificato come tali procedure siano state applicate nella pratica per una selezione di 12 progetti FEIS.
58La Corte ha riscontrato che per gli investimenti dal forte impatto ambientale e sociale, la BEI valuta la conformità alle proprie norme ambientali e sociali, trattandosi di una condizione contrattuale per ricevere finanziamenti88. La BEI verifica anche la resilienza dei progetti ai cambiamenti climatici e può chiedere modifiche ai progetti al fine di contenerne i rischi connessi al clima (paragrafo 02).
59Dall’esame delle procedure di dovuta diligenza adottate dalla BEI è emerso che questa stima il volume delle potenziali emissioni di gas a effetto serra89 e utilizza un “prezzo ombra del carbonio” per includere nel costo dei progetti le esternalità negative delle emissioni90. In tal modo, la validità economica dei progetti con maggiori emissioni viene efficacemente ridotta e diminuiscono le probabilità che questi vengano finanziati dalla BEI.
60Negli investimenti del FEIS in fondi esaminati dalla Corte, la BEI si trovava spesso nel gruppo iniziale di investitori. Grazie alle solide procedure di dovuta diligenza adottate, il coinvolgimento precoce della BEI può indicare ad altri potenziali investitori che verosimilmente il fondo investe in progetti validi e sostenibili. Ciò potrebbe ridurre i costi a loro carico per la dovuta diligenza e aumentare i loro investimenti.
61Per quanto riguarda la trasparenza e le informazioni comunicate, quando un progetto viene completato, la BEI comunica se sono state rispettate le condizioni contrattuali ambientali e sociali. La BEI non era tenuta a comunicare in relazioni pubbliche gli effettivi risultati climatici e ambientali conseguiti a livello dei progetti a cui sono riconducibili le operazioni FEIS completate. La BEI non pubblica l’elenco dei progetti sottostanti che sostiene mediante i propri investimenti in fondi, pertanto non viene resa nota la loro performance sotto il profilo ambientale o sociale.
La BEI promuove la finanza sostenibile attraverso il dialogo con gli investitori sull’applicazione dei criteri di sostenibilità
62Infine, la BEI promuove la finanza sostenibile incoraggiando altri investitori pubblici e privati ad adottare buone pratiche di finanza sostenibile. La Corte ha già illustrato l’influenza positiva di tale azione sullo sviluppo di princìpi comuni per il monitoraggio dei finanziamenti per il clima91. In questa sede esamina il ruolo della BEI nell’esercizio della dovuta diligenza per gli aspetti ambientale e sociale.
63La Corte ha osservato che, nell’applicare i criteri di sostenibilità ai progetti, la BEI dialoga con gli altri investitori, con le imprese e le autorità pubbliche coinvolte. In questo modo, favorisce una maggiore accettazione di norme climatiche e ambientali più severe. La BEI sta aggiornando le procedure di dovuta diligenza e ha aggiornato la metodologia di monitoraggio delle azioni a favore del clima adottate per tenere conto dei criteri della tassonomia dell’UE92, il che dovrebbe favorirne un’applicazione più diffusa.
Il sostegno del FEIS non ha riguardato tutti gli ambiti in cui gli investimenti sostenibili sono più necessari
Il FEIS ha contribuito a pochi investimenti sostenibili nell’Europa centrale e orientale
64La Corte ha analizzato il contributo del portafoglio FEIS agli obiettivi climatici nel periodo 2015‑2020. Tale analisi è stata limitata dal fatto che le informazioni di monitoraggio delle azioni a favore del clima non coprono gli investimenti relativi alle PMI, che costituiscono il 45 % del portafoglio (figura 7). Ciò è dovuto al fatto che il regolamento FEIS non ha previsto tali attività di monitoraggio e rendicontazione.
Figura 7
Incidenza dei finanziamenti FEIS oggetto di monitoraggio e rendicontazione in relazione all’azione per il clima
Fonte: Corte dei conti europea, sulla base di dati della BEI.
Nel QFP 2021‑2027, il monitoraggio dell’azione per il clima per il programma InvestEU includerà le PMI. Inoltre, i partner esecutivi di tale programma possono utilizzare i criteri della tassonomia dell’UE per stabilire se è stato fornito un contributo sostanziale agli obiettivi ambientali. In aggiunta, la Commissione ha introdotto pertinenti indicatori chiave per misurare la performance sotto il profilo climatico e ambientale dei progetti infrastrutturali sostenibili, ad esempio in termini di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra93. Le informazioni sul contributo del programma InvestEU all’azione per il clima risulteranno pertanto migliorate rispetto al FEIS. Tuttavia, le disposizioni in materia di rendicontazione non includono gli effettivi risultati in termini climatici e ambientali a livello dei progetti a cui sono riconducibili le operazioni completate e il ricorso ai criteri della tassonomia dell’UE è solo facoltativo, dal momento che i partner esecutivi possono invece valersi del monitoraggio dell’UE delle azioni a favore del clima o di un’altra metodologia concordata.
66Nel periodo 2015‑2020 la Corte ha riscontrato che le garanzie FEIS relative all’azione per il clima hanno sostenuto quasi esclusivamente investimenti volti a mitigare i cambiamenti climatici (figura 8). Dei 19,4 miliardi di euro di investimenti finanziati connessi all’azione per il clima, il 32,4 % riguardava le energie rinnovabili, principalmente impianti fotovoltaici ed eolici. Un altro 26,2 % finanziava investimenti in efficienza energetica, soprattutto per la ristrutturazione di edifici e l’installazione di impianti di cogenerazione di calore ed elettricità. Solo il 3,5 % concerneva l’adattamento ai cambiamenti climatici, il che potrebbe riflettere le difficoltà specifiche di elaborare investimenti bancabili in questo ambito (paragrafo 05).
Figura 8
Finanziamenti FEIS per categoria di azione per il clima
Fonte: Corte dei conti europea, sulla base di dati della BEI.
Nel 2018 il gruppo di esperti ad alto livello ha osservato che andrebbe prestata particolare attenzione all’accelerazione degli investimenti infrastrutturali nei paesi dell’Europa centrale e orientale, dal momento che a questi era imputabile in gran parte il divario di investimenti infrastrutturali sostenibili94. La Corte ha constatato che, fino al 2020, l’ammontare delle operazioni del FEIS a sostegno dell’azione per il clima in questi paesi era rimasto marginale (figura 9). Nel complesso, gli investimenti nell’azione per il clima rappresentavano il 23 % dei finanziamenti FEIS totali in questa regione, contro il 52 % nell’Europa occidentale e settentrionale e il 37 % nell’Europa meridionale nel periodo 2015‑2020. Nel 2021 una relazione della BEI basata su un’analisi dei piani nazionali per l’energia e il clima degli Stati membri confermava il maggiore fabbisogno di investimenti a favore del clima nell’Europa centrale e orientale95.
Figura 9
Finanziamenti FEIS a favore di infrastrutture e innovazione nell’ambito dell’azione per il clima, per anno e per regione UE
Fonte: Corte dei conti europea, sulla base di dati della BEI.
Dal momento che il sostegno del programma InvestEU, al pari di quello del FEIS, dipenderà da fattori quali la domanda di mercato e la disponibilità di altre fonti di finanziamento, per migliorare la copertura geografica saranno necessarie misure attive volte a rafforzare la capacità di sviluppare progetti sostenibili nei settori e nelle regioni in cui mancano.
L’UE non ha un approccio proattivo volto a creare una riserva sufficiente di progetti sostenibili
69Il gruppo di esperti ad alto livello ha sottolineato nel 2018 che occorre intervenire a livello di UE per aiutare a sviluppare una riserva di progetti sostenibili, in particolare nell’Europa centrale e orientale. In quest’ottica, ha raccomandato di creare un ente dell’UE (denominato “Sustainability Infrastructure Europe”) che:
- svolga un’azione complementare a quella dei servizi di consulenza esistenti per la creazione di progetti di investimento sostenibile;
- favorisca i contatti tra i progetti e gli investitori privati;
- collabori con le banche di promozione nazionali per aiutare gli Stati membri a creare riserve di progetti nell’ambito dei rispettivi piani nazionali per l’energia e il clima96.
Nel quadro del piano d’azione (azione 3), la Commissione si è impegnata a rafforzare la capacità di consulenza per sviluppare progetti di infrastrutturali sostenibili, ma non a istituire un ente distinto con le funzioni previste per Sustainability Infrastructure Europe.
71La Commissione prevede di rafforzare i servizi di consulenza attraverso l’istituzione di un polo di consulenza InvestEU, che adotterà un approccio analogo al polo europeo di consulenza sugli investimenti (European Investment Advisory Hub – EIAH), istituito nel 2015 unitamente al FEIS. Nell’audit sull’EIAH espletato nel 2020, la Corte ha riscontrato che, a fine 2018, questo polo aveva svolto il 10 % dei propri incarichi di consulenza in settori prioritari, quali energia e trasporti, nell’Europa centrale e orientale; il 16 % degli incarichi totali era connesso all’azione per il clima97. A fine marzo 2021, il numero di incarichi di consulenza in settori altamente prioritari era aumentato in tale regione europea e, nel caso dell’EIAH, il 33 % di essi riguardava l’azione per il clima. La Commissione ha inoltre adottato misure per dare seguito alla raccomandazione della Corte di orientare meglio la consulenza fornita in funzione delle esigenze non soddisfatte.
72Ai promotori sarà offerta la possibilità di pubblicare online le informazioni sui rispettivi progetti nel portale InvestEU, erede del portale dei progetti di investimento europei per il periodo 2015‑2020. Tale portale, tuttavia, non è stato studiato per indirizzare attivamente gli investitori verso i progetti pubblicati né per fornire su questi ultimi una valutazione della sostenibilità o di un altro aspetto tecnico o finanziario.
73I piani nazionali per l’energia e il clima sono stati concepiti, fra l’altro, per favorire lo sviluppo di una riserva di progetti sostenibili nel settore del clima e dell’energia offrendo chiarimenti agli investitori sulla portata e sul tipo di investimenti previsti dagli Stati membri. La Corte ha però osservato che le informazioni sul fabbisogno di investimenti98 contenute nei piani erano incomplete, disomogenee (allegato V) e mostravano ampie divergenze (figura 10). La Commissione, pur avendo fornito un certo sostegno agli Stati membri, non ha sviluppato un quadro comune che potessero applicare nel valutare le proprie esigenze e nell’individuare progetti faro sostenibili. Alcuni piani nazionali per l’energia e il clima rischiano, quindi, di non contribuire a creare una riserva credibile di progetti sostenibili nei settori e nelle regioni in cui attualmente mancano.
Figura 10
Investimenti necessari nel settore dell’energia e a favore del clima individuati nei piani nazionali per l’energia e il clima degli Stati membri, in percentuale del PIL
Fonte: Corte dei conti europea, sulla base di dati della Commissione e di Eurostat (PIL nazionale per il 2020).
Al bilancio dell’UE mancano criteri scientifici uniformi per evitare danni significativi all’ambiente
74La Corte ha esaminato se le disposizioni giuridiche che disciplinano i programmi di spesa dell’UE e il dispositivo per la ripresa e la resilienza per il periodo 2021‑2027 fossero allineate alle azioni della Commissione in materia di finanza sostenibile. La tassonomia dell’UE e le norme, le etichette e gli obblighi di informativa su questa basati, pur essendo concepiti prima di tutto per i partecipanti ai mercati finanziari, possono essere applicati anche dal settore pubblico. Come osservato in precedenza (cfr. paragrafo 63), la BEI ha già deciso di applicare i criteri della tassonomia dell’UE alle proprie operazioni, fra cui quelle sostenute dal programma InvestEU. La Commissione si è impegnata a riflettere “su come il settore pubblico possa utilizzare la tassonomia dell’UE, nell’ambito del Green Deal europeo, al di là di InvestEU” e ha sottolineato l’importanza della coerenza tra il settore pubblico e quello privato99. Il gruppo di esperti tecnici ha raccomandato che il bilancio dell’UE segua il principio “non arrecare un danno significativo” della tassonomia dell’UE per tutti gli investimenti100.
75Anche se la tassonomia dell’UE non è stata istituita per impedire il finanziamento di investimenti non sostenibili, i relativi criteri possono essere applicati per verificare se un investimento arrechi danno all’ambiente. La Corte ha esaminato se i principali programmi di spesa dell’UE applicheranno i criteri della tassonomia dell’UE per valutare il danno ambientale analogamente alla BEI.
Il principio “non arrecare un danno significativo” non è applicato all’intera spesa dell’UE
76La Corte ha constatato che non viene richiesto in modo uniforme e vincolante a tutte le attività che percepiscono finanziamenti UE di applicare il principio “non arrecare un danno significativo”. Tale principio è stato introdotto nel regolamento recante disposizioni comuni (applicabile ai fondi della politica di coesione) e nel dispositivo per la ripresa e la resilienza. Al momento dell’audit, la Commissione aveva pubblicato solo gli orientamenti pertinenti per la sua applicazione nel dispositivo per la ripresa e la resilienza101. Tuttavia, nel quadro di questi ultimi, il ricorso ai criteri specifici della tassonomia dell’UE per l’applicazione di detto principio è solo facoltativo102. Quanto alla politica agricola comune, il principio “non arrecare un danno significativo” non è stato introdotto nella normativa pertinente.
77Gli orientamenti sulla verifica della sostenibilità per il Fondo InvestEU103 raccomandano in che modo stabilire se i progetti hanno un impatto ambientale, climatico o sociale. Sviluppati in collaborazione con i partner esecutivi, tengono conto del principio dell’UE “non arrecare un danno significativo” e dei criteri attinenti. La Corte non ha rinvenuto, in altri programmi di spesa dell’UE, requisiti per valutare i singoli progetti di investimento a fronte delle norme sociali e ambientali, comparabili a quelli utilizzati dalla BEI o dal programma InvestEU. Ciò significa che, per stabilire la sostenibilità ambientale e sociale delle medesime attività finanziate da programmi UE diversi, possono essere impiegati criteri non sufficientemente rigorosi o differenti.
78La Corte ha inoltre osservato che taluni programmi di spesa dell’UE consentono il finanziamento di attività dannose per l’ambiente. Ad esempio, la politica di coesione permette investimenti limitati in infrastrutture per il gas in alcuni Stati membri104. Nell’ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza, gli Stati membri possono anche sostenere investimenti in combustibili fossili in via eccezionale e decidendo caso per caso, qualora la transizione da fonti energetiche ad alta intensità di carbonio induca una riduzione importante e rapida delle emissioni di gas a effetto serra105. Come ha osservato la Corte, qualsiasi investimento in combustibili fossili rischia di diventare un attivo non recuperabile106. Per contro, la BEI ha deciso di eliminare gradualmente, a partire dal 2022, il sostegno a progetti riguardanti infrastrutture per combustibili fossili, compreso il gas naturale, e centrali elettriche con questi alimentate107.
Le procedure di monitoraggio del contributo del bilancio UE agli obiettivi climatici non sono rigorose e scientificamente fondate quanto i criteri della tassonomia dell’UE
79Anche se l’UE non valuta il contributo dei singoli progetti al conseguimento degli obiettivi climatici, come fa invece la BEI, la Commissione segue di fatto la spesa del bilancio dell’UE impegnata a favore dell’azione per il clima (“controllo del clima”). A tal fine, la Commissione applica un coefficiente del 100 % alla spesa di bilancio che, a suo giudizio, fornisce un contributo significativo all’azione per il clima, uno del 40 % alla spesa di bilancio il cui contributo è moderato e uno dello 0 % per la spesa il cui contributo è insignificante108. In precedenti relazioni, la Corte aveva osservato che tale metodologia può condurre a sovrastimare il contributo all’azione per il clima. In particolare, aveva criticato la metodologia perché applicava in maniera troppo ampia il coefficiente del 100 %109 e non prevedeva una rendicontazione sulla spesa effettiva e sui risultati. Aveva inoltre osservato che la Commissione non tiene conto dell’impatto negativo sui cambiamenti climatici di alcune attività finanziate dall’UE110.
80Nel sistema creato per il periodo 2021‑2027, le attività sostenute dal dispositivo per la ripresa e la resilienza e dai fondi della politica di coesione dovranno raggiungere, in alcuni casi, soglie minime basate sui criteri di tassonomia dell’UE perché siano classificate tra quelle che contribuiscono al 100 % all’azione per il clima111. Tuttavia, la Commissione continuerà ad applicare il coefficiente del 40 % per le attività che non soddisfano alcun criterio della tassonomia dell’UE. La Corte ha constatato che, anche in altri ambiti, l’approccio adottato per il monitoraggio della spesa del bilancio UE connessa all’azione per il clima non tiene conto dei criteri della tassonomia dell’UE (riquadro 5). Questa scarsa coerenza nell’applicazione della tassonomia dell’UE rischia di far sì che i finanziamenti raccolti per la dimensione climatica del dispositivo per la ripresa e la resilienza non soddisfi i criteri basati sulla tassonomia dell’UE che si applicheranno alla norma UE per le obbligazioni verdi.
Riquadro 5
La tassonomia dell’UE include criteri più severi per stabilire cosa contribuisce all’azione per il clima in agricoltura rispetto al sistema di monitoraggio nel bilancio UE
Il gruppo di esperti tecnici ha proposto i criteri della tassonomia dell’UE per due ambiti del settore agricolo: le coltivazioni e la produzione zootecnica. Per considerare che l’attività apporti un contributo sostanziale all’azione per il clima, gli esperti hanno stabilito due criteri che devono essere soddisfatti:
- dimostrare l’assenza o una riduzione consistente delle emissioni di gas a effetto serra derivanti dalla produzione e dalle pratiche connesse;
- mantenere i pozzi di assorbimento del carbonio esistenti e accrescere il sequestro di carbonio112.
Questi criteri non sono applicati quando si considera il contributo della spesa agricola all’azione per il clima.
Al momento dell’audit della Corte, la Commissione aveva deciso di eliminare temporaneamente i criteri per le attività agricole dal regolamento delegato sulla tassonomia, al fine di conseguire una maggiore coerenza tra i diversi strumenti per conseguire gli ambiziosi obiettivi ambientali e climatici del Green Deal europeo113. Al contempo, i colegislatori hanno rinviato a dopo il 31 dicembre 2025 eventuali ulteriori cambiamenti al monitoraggio delle azioni a favore del clima nella politica agricola comune.
La Corte ha riscontrato che il sostegno dell’UE agli investimenti deve essere meglio allineato ai princìpi della finanza sostenibile. Per i finanziamenti tramite sovvenzioni, l’UE non dà l’esempio quanto all’applicazione dei criteri di sostenibilità e del principio “non arrecare un danno significativo” della tassonomia dell’UE. L’applicazione dei criteri della tassonomia dell’UE per l’erogazione delle sovvenzioni e/o il monitoraggio della spesa fornirebbe dati di monitoraggio della spesa per il clima più precisi, comparabili e scientificamente fondati. Applicando la tassonomia dell’UE al suo bilancio, l’UE potrebbe inoltre dare l’esempio e assicurare la coerenza con l’obiettivo del piano d’azione di promuovere la finanza sostenibile nel settore privato.
Conclusioni e raccomandazioni
82La Corte conclude che l’UE deve adoperarsi maggiormente per reindirizzare la finanza pubblica e privata verso investimenti sostenibili. Le misure del piano d’azione vanno completate e accompagnate da provvedimenti volti a riflettere meglio i costi sociali e ambientali delle attività economiche non sostenibili. In aggiunta, l’UE deve applicare criteri coerenti per determinare la sostenibilità degli investimenti che supporta ed effettuare interventi più mirati per creare opportunità di investimento sostenibile.
83La Corte ha riscontrato che sette delle 10 azioni del piano d’azione erano tese ad affrontare la questione fondamentale di accrescere la trasparenza riguardo alle attività e ai prodotti finanziari sostenibili. Solo un’azione intendeva fronteggiare i nodi cruciali: la riduzione del rischio e del costo di finanziare investimenti sostenibili e la promozione dello sviluppo di progetti sostenibili. Il piano d’azione non è stato accompagnato da misure sufficienti per riflettere i costi ambientali delle attività non sostenibili (paragrafi 15-22).
84Molte misure del piano d’azione hanno subìto ritardi e richiedono ulteriori azioni per diventare operative. La Commissione si è concentrata sulla preparazione della tassonomia dell’UE, che potrebbe chiarire quali attività sono sostenibili e offrire una base per le comunicazioni in materia di sostenibilità a cura dai settori pubblico e privato. L’entrata in vigore della tassonomia dell’UE ha subìto notevoli ritardi, che si sono ripercossi anche su altre misure basate su di essa, quali l’assegnazione dei marchi ai prodotti finanziari e l’informativa sulla sostenibilità. La Corte ritiene che la tassonomia dell’UE, quando entrerà in vigore, possa costituire un valido strumento dal fondamento scientifico con cui gli investitori potranno vagliare le opportunità di investimento e le imprese potranno allineare le attività economiche svolte agli obiettivi di sostenibilità (paragrafi 27-36).
85L’efficacia della tassonomia dell’UE e dei sistemi di assegnazione dei marchi dipenderà in larga misura dall’accoglienza che riceveranno, essendo di natura facoltativa, nonché dal fatto che la loro credibilità venga corroborata da un’adeguata verifica. Questi aspetti possono risultare problematici, considerati il numero e la complessità dei criteri della tassonomia dell’UE. In aggiunta, l’esposizione del settore privato ai rischi di sostenibilità e l’impatto delle imprese sull’ambiente e sulla società non saranno chiari finché non diventeranno pienamente applicabili i nuovi obblighi di informativa dell’UE. A giudizio della Corte, la Commissione non ha ancora chiarito a sufficienza i meccanismi con cui le autorità competenti degli Stati membri verificheranno le informative dei partecipanti ai mercati finanziari in materia di sostenibilità e le modalità proposte per l’audit di tali informative sono tuttora in attesa di approvazione legislativa. Inoltre, le misure per favorire investimenti a più lungo termine sono ancora in corso di preparazione e non è stata presentata alcuna proposta legislativa (paragrafi 37-53).
Raccomandazione 1 – Completare le misure del piano d’azione e chiarire le disposizioni in materia di conformità e auditLa Corte raccomanda alla Commissione di:
- completare gli elementi delle misure di regolamentazione previste dal piano d’azione, la cui attuazione è in ritardo, in particolare la tassonomia dell’UE, e dare seguito alle azioni preparatorie nell’ambito del governo societario;
- chiarire le disposizioni relative alla verifica delle dichiarazioni attestanti che gli investimenti sottostanti ai prodotti finanziari sono allineati alla tassonomia dell’UE;
- chiarire il ruolo degli auditor e delle autorità di vigilanza nella verifica, per i primi, della rendicontazione e dell’informativa sulla sostenibilità predisposte dalle imprese e, per le seconde, dell’informativa da parte dei partecipanti ai mercati.
Termine di attuazione: fine 2022 per le lettere a), b) e c).
86Come ha osservato il gruppo di esperti ad alto livello, le azioni della Commissione per reindirizzare la finanza privata verso investimenti sostenibili non saranno efficaci se il prezzo delle attività economiche non terrà conto degli effetti secondari negativi sul piano ambientale e sociale. In questo contesto, la Corte osserva che la Commissione ha iniziato a lavorare su proposte di revisione del sistema per lo scambio di quote di emissione dell’UE e del regolamento sulla condivisione degli sforzi, che riguardano le misure esistenti per ridurre le emissioni nell’UE (paragrafi 22-26).
Raccomandazione 2 – Contribuire meglio a una finanza sostenibile stabilendo un prezzo per le emissioni di gas a effetto serraAl fine di tenere maggiormente conto dei costi ambientali e sociali delle attività economiche non sostenibili e accrescere l’attrattiva della finanza sostenibile, la Corte raccomanda alla Commissione di individuare misure aggiuntive per far sì che il prezzo delle emissioni dei gas a effetto serra ne rifletta meglio i costi ambientali.
Termine ultimo: fine 2022.
87Il sostegno finanziario dell’UE agli investimenti non è basato su norme di sostenibilità uniformi. La BEI svolge un ruolo importante nel fornire finanziamenti per progetti sostenibili a condizioni favorevoli e nel valutare il rispetto delle norme ambientali e sociali. Ha inoltre promosso la finanza sostenibile attraverso il dialogo con gli investitori sull’applicazione dei criteri di sostenibilità. Tuttavia, la domanda di sostegno del FEIS non ha riguardato in misura sufficiente tutti i settori e le regioni geografiche che necessitavano di investimenti sostenibili. Il sostegno del FEIS per l’azione per il clima è andato all’Europa centrale e orientale in misura minore rispetto ad altre regioni e gli investimenti nell’adattamento ai cambiamenti climatici rappresentano solo una quota modesta dei finanziamenti sostenuti dal FEIS. La Corte ha peraltro osservato che le disposizioni in materia di rendicontazione per InvestEU non comprendono i risultati climatici e ambientali effettivi conseguiti dai progetti a cui sono riconducibili le operazioni di finanziamento né prevedono che siano resi noti gli importi dei finanziamenti di InvestEU monitorati in conformità dei criteri della tassonomia dell’UE (paragrafi 55-67).
Raccomandazione 3 – Riferire in merito ai risultati di InvestEU connessi al clima e all’ambientePer accrescere la trasparenza degli investimenti a titolo del programma InvestEU e dei relativi risultati, la Corte raccomanda alla Commissione di:
- rendere nota la quota di finanziamenti di InvestEU che è oggetto di monitoraggio applicando la tassonomia dell’UE;
- riferire in merito ai risultati connessi al clima, come la riduzione effettiva delle emissioni di gas a effetto serra, delle pertinenti operazioni di finanziamento completate.
Termine di attuazione: dalla fine del 2022.
88La Corte ha inoltre riscontrato che l’UE non ha un approccio proattivo volto a creare una riserva sufficiente di progetti sostenibili. In una relazione precedente, ha osservato che il polo europeo di consulenza sugli investimenti aveva svolto un numero limitato di incarichi di consulenza in settori prioritari, come energia e trasporti, nell’Europa centrale e orientale. La Corte rileva che, da allora, sono stati compiuti progressi nel fornire una consulenza più mirata a queste regioni e nello sviluppo di progetti che potrebbero essere assistiti dalla garanzia InvestEU. Non esiste tuttavia alcun servizio a livello dell’UE che indirizzi attivamente gli investitori verso i progetti e non è sfruttato appieno il potenziale dei piani nazionali per l’energia e il clima di dare luogo a progetti sostenibili (paragrafi 69-73).
Raccomandazione 4 – Creare una riserva di progetti sostenibiliLa Corte raccomanda alla Commissione di:
- accordare priorità ai servizi di assistenza alle regioni e ai settori in cui, a fronte di una grande necessità di investimenti sostenibili, la capacità di creare i progetti necessari, anche per l’adattamento ai cambiamenti climatici, è modesta;
- ai fini dell’imminente aggiornamento dei piani nazionali per l’energia e il clima, aiutare gli Stati membri a migliorare in termini di completezza e uniformità le informazioni che forniscono nei progetti di piani aggiornati sul fabbisogno di investimenti nei diversi settori e nelle diverse regioni, anche per quanto concerne l’adattamento ai cambiamenti climatici.
Termine ultimo: fine 2023.
89I meccanismi per valutare la sostenibilità della spesa UE non seguono pienamente la buona pratica per la finanza sostenibile con riferimento all’applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” e dei criteri ambientali e sociali con fondamento scientifico, come quelli sviluppati per la tassonomia dell’UE. La Corte ha constatato che non viene richiesto in modo uniforme e vincolante a tutte le attività che percepiscono finanziamenti UE di applicare il principio “non arrecare un danno significativo”. Benché tale principio sia stato introdotto per i fondi disciplinati dal regolamento recante disposizioni comuni e dal regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, così non è stato, ad esempio, per la normativa pertinente della politica agricola comune. La Commissione ha emanato orientamenti solo per l’applicazione del principio nell’ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza. È tuttavia facoltativo il ricorso ai criteri della tassonomia dell’UE per l’attuazione del principio in tale contesto. In aggiunta, la Corte ha riscontrato che i programmi di spesa dell’UE, ad eccezione di InvestEU, non prevedono l’obbligo di valutare i singoli investimenti a fronte di norme sociali e ambientali comparabili a quelle utilizzate dalla BEI. Ciò significa che, per stabilire la sostenibilità ambientale e sociale delle medesime attività finanziate da programmi UE diversi, possono essere impiegati criteri non sufficientemente rigorosi o differenti (paragrafi 74-78).
90Le procedure di monitoraggio del contributo del bilancio dell’UE agli obiettivi climatici non sono tanto rigorose e scientificamente fondate quanto i criteri della tassonomia dell’UE che la BEI si è impegnata ad applicare. Se non applica la questa tassonomia al proprio bilancio, l’UE rischia di compromettere gli sforzi da essa stessa profusi per promuovere la finanza sostenibile nel settore privato. Rischia inoltre che il contributo del bilancio dell’UE all’azione per il clima sia sovrastimato e non sia confrontabile con i dati della BEI e del programma InvestEU sul “controllo del clima”. Infine, l’UE corre il rischio che i finanziamenti raccolti per la componente climatica del dispositivo per la ripresa e la resilienza non soddisfino le norme basate sulla tassonomia dell’UE che si applicheranno alla norma UE per le obbligazioni verdi. Ciò potrebbe anche ripercuotersi sulla propensione del mercato finanziario ad acquistare obbligazioni verdi e a finanziare il dispositivo per la ripresa e la resilienza (paragrafi 79-81).
Raccomandazione 5 – Applicare il principio “non arrecare un danno significativo” e i criteri della tassonomia dell’UE in modo uniforme all’intero bilancio dell’UELa Corte raccomanda alla Commissione di:
- applicare il principio “non arrecare un danno significativo” all’intero bilancio dell’UE;
- includere nella proposta di regolamento finanziario riveduto il principio “non arrecare un danno significativo”;
- provvedere alla completa integrazione dei criteri della tassonomia dell’UE, via via che si rendono disponibili, nella metodologia dell’UE per il monitoraggio delle azioni per il clima;
- integrare l’attuale rendicontazione sul contributo del bilancio dell’UE all’azione per il clima rendendo nota la spesa dell’UE connessa al clima a cui si applica un coefficiente del 100 % sulla base dei criteri della tassonomia dell’UE.
Termine di attuazione: dopo l’adozione degli atti delegati relativi alla tassonomia dell’UE (2022).
91Infine, la Commissione ha riferito in merito all’attuazione del piano d’azione solo a luglio 2021. Peraltro, non aveva sviluppato indicatori di performance relativi agli obiettivi del piano d’azione. Senza tali indicatori, non sarà possibile monitorare i progressi e valutare la performance nel reindirizzare i finanziamenti verso investimenti sostenibili (paragrafi 27-29).
Raccomandazione 6 – Monitorare e riferire in merito all’attuazione del piano d’azione per la finanza sostenibile e di strategie futureLa Corte raccomanda alla Commissione di:
- introdurre indicatori comuni di performance che consentano di monitorare meglio i progressi compiuti;
- riferire in merito all’attuazione del piano d’azione e di ogni nuova strategia a favore della finanza sostenibile.
Termine di attuazione: fine 2023.
La presente relazione è stata adottata dalla Sezione V, presieduta da Tony Murphy, Membro della Corte dei conti europea, a Lussemburgo il 20 luglio 2021.
Per la Corte dei conti europea
Klaus-Heiner LEHNE
Presidente
Allegati
Allegato I – Recepimento delle principali raccomandazioni del gruppo di esperti ad alto livello nel piano d’azione
| Principali raccomandazioni del gruppo di esperti ad alto livello | Elementi corrispondenti nel piano d’azione | |
| 1 | Stabilire e mantenere una tassonomia comune della sostenibilità a livello UE | Azione 1: istituire un sistema unificato a livello dell’UE di classificazione delle attività sostenibili |
| 2 | Chiarire gli obblighi degli investitori per meglio tener conto dell’orizzonte di lungo periodo e delle preferenze in termini di sostenibilità |
Azione 4: integrare la sostenibilità nella consulenza finanziaria Azione 7: chiarire gli obblighi degli investitori istituzionali e dei gestori di attività |
| 3 | Affinare le norme in materia di informativa per rendere del tutto trasparenti i rischi di sostenibilità, a partire dai cambiamenti climatici |
Azione 7: chiarire gli obblighi degli investitori istituzionali e dei gestori di attività Azione 9: rafforzare la comunicazione in materia di sostenibilità e la regolamentazione contabile |
| 4 | Elementi chiave di una strategia sulla finanza sostenibile per i prodotti al dettaglio: consulenza in materia di investimenti, Ecolabel e norme minime per gli investimenti socialmente responsabili |
Azione 2: creare norme e marchi per i prodotti finanziari verdi Azione 4: integrare la sostenibilità nella consulenza finanziaria |
| 5 | Sviluppare e attuare ufficiali norme e marchi di sostenibilità europei, a iniziare dalle obbligazioni verdi | Azione 2: creare norme e marchi per i prodotti finanziari verdi |
| 6 | Istituire l’ente “Sustainable Infrastructure Europe” | Nessuna azione al riguardo nel piano d’azione |
| 7 | Governance e leadership (allineare meglio la cultura aziendale alla prospettiva di lungo periodo) | Azione 10: promuovere un governo societario sostenibile e attenuare la visione a breve termine nei mercati dei capitali |
| 8 | Includere la sostenibilità nel mandato di vigilanza delle AEV e ampliare l’orizzonte del monitoraggio dei rischi |
Azione 4: integrare la sostenibilità nella consulenza finanziaria Azione 8: integrare la sostenibilità nei requisiti prudenziali |
Allegato II – Termini di attuazione ed effetti delle azioni previste dal piano d’azione dell’UE
Termini di attuazione ed effetti delle azioni previste nel “Piano d’azione per finanziare la crescita sostenibile” fino a luglio 2021
| Azione | n. | Effetto previsto del risultato del piano d’azione | Termine di attuazione previsto/effettivo (aggiungere lo status) | Status | Effetto finale previsto | Modalità di applicazione | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obiettivo 1: riorientare i flussi di capitali verso investimenti sostenibili | ||||||||||||||||||||
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Azione 1 Tassonomia dell’UE |
1. | Proposta legislativa della Commissione relativa all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili, trasmessa dalla Commissione ai legislatori | 2° trim. 2018/ 2° trim. 2018 | ![]() |
Regolamento relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili (“regolamento sulla tassonomia”) | ![]() |
||||||||||||||
| 2. | Relazione tecnica sulla tassonomia per la mitigazione dei cambiamenti climatici e l’adattamento agli stessi, presentata dal gruppo di esperti tecnici | 1° trim. 2019/ 2° trim. 2020 | ![]() |
Tassonomia dell’UE sulla mitigazione dei cambiamenti climatici e sull’adattamento agli stessi | ![]() |
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| 3. | Relazione tecnica per le quattro attività ambientali restanti, presentata dal gruppo di esperti tecnici (compito attualmente assunto dalla piattaforma sulla finanza sostenibile) | 2° trim. 2019/? | ![]() |
Tassonomia dell’UE su acqua, rifiuti, prevenzione dell’inquinamento e biodiversità | ![]() |
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Azione 2 Norme e marchi |
4. | Relazione del gruppo di esperti tecnici sulla norma UE per le obbligazioni verdi | 2° trim. 2019/ 1° trim. 2020 | ![]() |
Norma UE sulle obbligazioni verdi | ![]() |
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| 5. | Atto delegato della Commissione sul prospetto per le emissioni di obbligazioni verdi | 2° trim. 2019/? | ![]() |
Contenuto standard per i prospetti relativi alle obbligazioni verdi | ![]() |
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| 6. | Progetto di relazione tecnica del Centro comune di ricerca sul marchio Ecolabel UE per i prodotti finanziari | ?/4° trim. 2019 | ![]() |
Creazione di un sistema di assegnazione dei marchi a livello UE per i prodotti finanziari | ![]() |
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Azione 3 Promuovere gli investimenti sostenibili |
7. | Migliorare l’efficienza e l’impatto degli strumenti di sostegno agli investimenti sostenibili | Azione ricorrente | ![]() |
Incremento dell’efficienza e dell’impatto di vari strumenti dell’UE, fra cui una capacità consultiva rafforzata per lo sviluppo di progetti sostenibili | |||||||||||||||
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Azione 4 Integrare la sostenibilità nella consulenza finanziaria |
8. | Proposta della Commissione di atto delegato MiFID II e della direttiva sulla distribuzione assicurativa | 2° trim. 2018/ 4° trim. 2020 | ![]() |
Le imprese di investimento e i distributori assicurativi offrono prodotti idonei a soddisfare le esigenze dei propri clienti in termini di preferenze in materia di sostenibilità. Vige l’obbligo di valutare tale preferenze dei clienti in caso di consulenza sui prodotti di investimento assicurativi. | ![]() |
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| 9. | L’ESMA include le preferenze in materia di sostenibilità fra gli orientamenti emanati sulla valutazione dell’adeguatezza | 4° trim. 2018/ 4° trim. 2020 | ![]() |
Orientamenti dell’ESMA per i consulenti di investimento e i gestori di portafogli sulle buone pratiche per raccogliere informazioni sulle preferenze del cliente in merito ai fattori ambientali, sociali e di governance | ![]() |
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Azione 5 Indici di riferimento in materia di sostenibilità |
10. | Atti delegati della Commissione sull’inclusione dei fattori ambientali, sociali e di governance nella metodologia degli indici di riferimento | 2° trim. 2018/ 3° trim. 2020 | ![]() |
Regolamento che impone alle imprese di pubblicare indici di riferimento finanziari per spiegare in che modo i criteri ambientali, sociali e di governance sono rispecchiati nella metodologia degli indici di riferimento | ![]() |
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| 11. | Creazione di due nuovi tipi di indici di riferimento per il clima | 2° trim. 2018/ 2° trim. 2018 | ![]() |
Indice di riferimento di transizione climatica Indice di riferimento allineato all’accordo di Parigi |
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| 12. | Relazione del gruppo di esperti tecnici sugli indici di riferimento | 2° trim. 2019/ 3° trim. 2019 | ![]() |
Raccomandazione sugli obblighi di informativa in materia ambientale, sociale e di governance e requisiti tecnici minimi per l’indice di riferimento UE di transizione climatica e quello allineato all’accordo di Parigi | ![]() |
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| Obiettivo 2: integrare la sostenibilità nella gestione dei rischi | ||||||||||||||||||||
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Azione 6 Sostenibilità nei rating e nella ricerca |
13. | Relazione della Commissione sullo stato di avanzamento delle azioni riguardanti le agenzie di rating del credito | 3° trim. 2019/? | ![]() |
Parere sulle misure necessarie per migliorare la trasparenza e tenere maggiormente conto dei fattori ambientali, sociali e di governance nei rating pubblicati dalle agenzie di rating del credito | ![]() |
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| 14. | Valutazione dell’ESMA delle pratiche correnti nel mercato dei rating del credito; orientamenti dell’ESMA sull’informativa in materia ambientale, sociale e di governance per le agenzie di rating del credito | 2° trim. 2019/ 2° trim. 2019 | ![]() |
Orientamenti dell’ESMA sugli obblighi di informativa in materia ambientale, sociale e di governance applicabili alle agenzie di rating del credito e integrazione di tali orientamenti nell’attività di vigilanza dell’ESMA | ![]() |
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| 15. | Studio su rating e ricerca in materia di sostenibilità | 2° trim. 2019/ 4° trim. 2020 | ![]() |
Studio su rating e ricerca in materia di sostenibilità | ![]() |
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Azione 7 Obblighi degli investitori |
16. | Proposta della Commissione di regolamento sull’informativa in materia di sostenibilità nel settore dei servizi finanziari | 2° trim. 2018/ 4° trim. 2020 | ![]() |
Modifiche ai quadri della MiFID II, della direttiva sugli OICVM, della direttiva sui gestori di fondi di investimento alternativi, della direttiva sulla distribuzione assicurativa e sulla direttiva “Solvibilità II” per chiarire in che modo i gestori patrimoniali, le compagnie di assicurazione e i consulenti di investimento devono integrare i rischi in materia di sostenibilità nelle loro procedure organizzative e operative esistenti. | ![]() |
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Azione 8 Requisiti prudenziali |
17. | Integrazione dei rischi climatici nelle politiche di gestione del rischio degli istituti e potenziale calibrazione dei requisiti patrimoniali delle banche per tener conto dei criteri di stabilità finanziaria e sostenibilità previsti dalla tassonomia dell’UE | 4° trim. 2019/ 2° trim. 2019 | ![]() |
Integrazione dei rischi climatici nelle politiche di gestione del rischio degli istituti e potenziale calibrazione dei requisiti patrimoniali delle banche per tener conto dei criteri di stabilità finanziaria e sostenibilità previsti dalla tassonomia dell’UE | ![]() |
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| 18. | Valutazione dell’EIOPA su come gli emittenti possano contribuire a individuare, misurare e gestire i rischi derivanti dai cambiamenti climatici attraverso le attività svolte | 3° trim. 2019/ 3° trim. 2019 | ![]() |
Parere dell’EIOPA su come gli emittenti possano contribuire a individuare, misurare e gestire i rischi derivanti dai cambiamenti climatici attraverso le attività di investimento e sottoscrizione svolte | ![]() |
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| Obiettivo 3: promuovere la trasparenza e la visione a lungo termine nelle attività economiche e finanziarie | ||||||||||||||||||||
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Azione 9 Informativa sulla sostenibilità |
19. | Conclusioni della Commissione sulla valutazione di idoneità in riferimento alla comunicazione societaria pubblica | 2° trim. 2019/ 2° trim. 2021 | ![]() |
Le conclusioni della valutazione di idoneità dovrebbero confluire nella proposta della Commissione di revisione della direttiva sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario | ![]() |
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| 20. | Revisione degli orientamenti sulle informazioni di carattere non finanziario per quanto riguarda le informazioni relative al clima dei grandi enti di interesse pubblico (oltre 500 dipendenti) | 2° trim. 2019/ 2° trim. 2019 | ![]() |
Integrazione della direttiva sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario: orientamenti per integrare le informazioni relative al clima nelle altre informazioni di carattere finanziario e non finanziario | ![]() |
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| 21. |
Proposta che impone ai gestori patrimoniali e agli investitori istituzionali di comunicare in che modo tengono conto dei fattori di sostenibilità nel proprio processo decisionale in materia di investimenti |
2° trim. 2018/ 2° trim. 2018 | ![]() |
Nuovi obblighi di trasparenza per i gestori patrimoniali e gli investitori istituzionali, riguardanti: l’integrazione dei rischi di sostenibilità nel processo decisionale; la ponderazione dei principali effetti negativi delle decisioni di investimento sulla sostenibilità; le informazioni sul modo in cui è assicurata la coerenza fra le politiche retributive e l’integrazione dei criteri di sostenibilità. |
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| 22. | Istituzione di un laboratorio europeo sulla comunicazione societaria nel quadro dell’EFRAG | 3° trim. 2018/ 3° trim. 2018 | ![]() |
Il laboratorio europeo sulla comunicazione societaria dovrebbe stimolare l’innovazione nel campo della comunicazione societaria e facilitare il dialogo tra le imprese a cui spetta assicurare la comunicazione, gli utenti e le altri parti interessate pertinenti | ![]() |
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| 23. | Richiesta sistematica della Commissione all’EFRAG di valutare l’incidenza dei nuovi IFRS sugli investimenti sostenibili | Azione ricorrente | ![]() |
Nel 2019, la presidenza dell’Organismo internazionale di normalizzazione contabile (International Accounting Standards Board – IASB) ha segnalato che la Fondazione IFRS non è attrezzata per trattare il tema dell’informativa sulla sostenibilità e che dovrebbe concentrarsi sulle informazioni finanziarie necessarie agli investitori. Lo IASB ha deciso di non considerare gli impatti sulla sostenibilità nell’elaborazione degli IFRS. | ![]() |
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| 24. | Richiesta della Commissione all’EFRAG di esaminare valide alternative alla valutazione del fair value per il trattamento contabile dei portafogli di investimento a lungo termine di strumenti azionari e altri strumenti analoghi | 2° trim. 2018/ 1° trim. 2020 | ![]() |
Una volta ricevuto il parere tecnico dell’EFRAG, la Commissione ha avviato una collaborazione con lo IASB per procedere, nel contesto del riesame post-attuazione dell’IFRS 9 da parte dello IASB, al ripristino del ricircolo degli strumenti azionari come modifica dello IASB all’IFRS 9. Lo IASB ha prorogato per gli assicuratori l’opzione di differimento dell’applicazione dell’IFRS 9 fino al 1° gennaio 2023. Gli assicuratori, quale importante gruppo di investitori a lungo termine, non devono ancora essere soggetti al divieto di ricircolo in osservanza dell’IFRS 9. | ![]() |
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| 25. | Relazione della Commissione sull’incidenza della norma IFRS 9 sugli investimenti a lungo termine | 4° trim. 2018/? | ![]() |
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Azione 10 Governo societario sostenibile |
26. | Valutazione dei possibili modi per promuovere un governo societario sostenibile | 2° trim. 2019/ 1° trim. 2020 | ![]() |
Studio sui requisiti di dovuta diligenza nelle catene di approvvigionamento: obbligo per i consigli di amministrazione di rendere nota una strategia per la sostenibilità obbligo per i direttori di agire nell’interesse dell’impresa a lungo termine vagliare eventuali indebite pressioni a breve termine |
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| 27. | Relazione sulle indebite pressioni a breve termine, presentata da ESMA, ABE ed EIOPA | 1° trim. 2019/ 4° trim. 2019 | ![]() |
Si consiglia di diffondere una prospettiva di più lungo periodo tra gli istituti finanziari attraverso disposizioni giuridiche più esplicite sulla sostenibilità | ![]() |
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attuazione nei termini | ![]() |
attuazione tardiva | ![]() |
attuazione non eseguita | ![]() |
ricorrente | ![]() |
strumenti obbligatori | ![]() |
strumenti facoltativi | ![]() |
studi e ricerche | |||||||
Fonte: Corte dei conti europea.
Allegato III – I più importanti sviluppi recenti relativi al piano d’azione
| Piano d’azione | Sviluppi recenti più importanti |
|---|---|
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Azione 1: istituire un sistema unificato a livello dell’UE di classificazione delle attività sostenibili |
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Azione 2: creare norme e marchi per i prodotti finanziari verdi |
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Azione 3: promuovere gli investimenti in progetti sostenibili |
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Azione 4: integrare la sostenibilità nella fornitura di consulenza sugli investimenti |
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Azione 5: elaborare indici di riferimento di sostenibilità |
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Azione 6: integrare meglio la sostenibilità nei rating e nella ricerca di mercato |
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Azione 7: chiarire gli obblighi degli investitori istituzionali e dei gestori di attività |
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Azione 8: integrare la sostenibilità nei requisiti prudenziali |
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Azione 9: rafforzare la comunicazione societaria in materia di sostenibilità |
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Azione 10: promuovere un governo societario sostenibile e attenuare la visione a breve termine nei mercati dei capitali |
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Fonte: Corte dei conti europea.
Allegato IV – Cronistoria della tassonomia dell’UE
Fonte: Corte dei conti europea.
Allegato V – Piani nazionali per l’energia e il clima (PNEC): fabbisogno di investimenti stimato e descritto dagli Stati membri
| Stati membri | Descrizione del fabbisogno di investimenti | Importo |
|---|---|---|
| Austria | Volume stimato degli investimenti totali per ciascuna dimensione dell’Unione dell’energia per il periodo fino al 2030. Nel piano nazionale per l’energia e il clima (PNEC) manca una valutazione generale delle fonti di finanziamento per gli investimenti necessari. | 166-173 miliardi di euro |
| Belgio | È specificato il fabbisogno di investimenti in sei ambiti (transizione digitale, cibersicurezza, istruzione, assistenza sanitaria, energia, mobilità); non vi sono collegamenti fra tale fabbisogno di investimenti e le misure previste nella versione finale del PNEC. | 144-155 miliardi di euro |
| Bulgaria |
Fabbisogno di investimenti totali nel periodo 2021‑2030; mancano informazioni su: tipi di costo e metodologia di stima; scomposizione dei costi per dimensione; logica alla base del modello e ipotesi; la quota del fabbisogno di investimenti che viene coperta da ciascuna fonte. |
42,7 miliardi di euro |
| Croazia | Stima degli investimenti totali nel periodo 2021‑2030; analisi parziale dei costi e delle fonti di investimento. | 19 miliardi di euro (141 miliardi di kune croate) |
| Cipro | Stima del costo totale degli investimenti necessari (fondi UE, finanziamenti nazionali e finanziamenti privati) | 1,4 miliardi di euro |
| Stima dei finanziamenti necessari (fondi UE e finanziamenti nazionali) | 0,7 miliardi di euro | |
| Cechia | Investimenti totali stimati; manca una visione generale del fabbisogno di investimenti e dei finanziamenti; nessuna informazione sui rischi di mercato. |
0,038-0,19 miliardi di euro (1-5 miliardi di corone ceche) |
| Danimarca | Flussi cumulati di investimenti pubblici e privati indotti dall’accordo per l’energia (famiglie, industria, elettricità, gas e teleriscaldamento) |
13-24 miliardi di euro (100-180 miliardi di corone danesi) |
| Estonia | Fabbisogno di spesa del settore pubblico nel periodo 2021‑2030 per l’attuazione di misure nel settore dell’energia | 226 milioni di euro/anno |
| Finlandia | Il piano fornisce stime del fabbisogno di investimenti nei seguenti settori: infrastrutture ferroviarie, produzione di biocarburanti, energia elettrica da fonti rinnovabili, domanda della rete elettrica (valore approssimativo). Il piano non comprende una stima di tutti gli investimenti necessari per il periodo 2020‑2030. Il piano non prevede informazioni dettagliate sulle fonti degli investimenti necessari per conseguire l’obiettivo. | 11 miliardi di euro |
| Francia | Costi totali (edilizia, trasporto, energia e reti elettriche) |
2019‑2023: 46 miliardi di euro/anno 2024‑2028: 64 miliardi di euro/anno 2029‑2033: 85 miliardi di euro/anno |
| Germania | Investimenti aggiuntivi nel programma d’azione per il clima derivanti da politiche e misure previste per il settore della conversione nel periodo 2021‑2030 (per i settori della domanda finale, l’importo ammonta a 184 miliardi di euro nello stesso periodo); il piano non comprende una stima del fabbisogno di investimenti non connessi all’energia per settori quali l’agricoltura e l’industria. | 95,2 miliardi di euro |
| Grecia | Stime degli investimenti in settori chiave del PNEC per il periodo 2020‑2030; manca nel piano un’analisi del divario tra il fabbisogno di investimenti e le fonti di finanziamento disponibili. | 43,8 miliardi di euro |
| Ungheria | Nel periodo analizzato (2016‑2040), costo supplementare e completamente attualizzato del sistema nello scenario “con misure aggiuntive” | 57 miliardi di euro/20 401 miliardi di fiorini ungheresi (valore medio annuo di 1,64 miliardi di euro/582,9 miliardi di fiorini ungheresi) |
| Irlanda | Il piano di sviluppo nazionale per il periodo 2018‑2027 stabilisce priorità di investimento a favore dell’azione per il clima per i dieci anni in esame; il PNEC finale non valuta il fabbisogno complessivo di investimenti per conseguire le ambizioni e gli obiettivi definiti nello scenario “con misure aggiuntive”, pur sottolineando la necessità di mobilitare investimenti privati. | 21,8 miliardi di euro |
| Italia | Investimenti aggiuntivi cumulati necessari tra il 2017 e il 2030 per il sistema energetico nazionale | 180 miliardi di euro |
| Lettonia | Investimenti necessari per conseguire gli obiettivi energetici per il 2030 | 8,2 miliardi di euro |
| Lituania | Finanziamenti necessari per le politiche e le misure previste per il periodo 2021‑2030 (efficienza energetica, trasporti, agricoltura e silvicoltura, industria, gestione dei rifiuti, misure di riduzione dei gas a effetto serra, adattamento ai cambiamenti climatici) |
Fabbisogno totale di finanziamenti: 14 miliardi di euro Fabbisogno di finanziamenti pubblici: 9,8 miliardi di euro |
| Lussemburgo | Presentazione degli investimenti in efficienza energetica ed energie rinnovabili (vari scenari) fino al 2040; il piano non considera altre misure pertinenti ai fini della riduzione dei gas a effetto serra, quali gli investimenti nei trasporti pubblici; le fonti di finanziamento non sono collegate in modo coerente agli obiettivi strategici; non è operata una distinzione fra fonti di finanziamento pubbliche e private. Non è possibile quindi quantificare l’impatto diretto delle misure del PNEC sulle finanze pubbliche. | 7,95 miliardi di euro |
| Malta | Costo totale non attualizzato a carico dell’amministrazione pubblica per il periodo 2018‑2030 (costi degli investimenti per settore, investimenti ripartiti per tecnologia, investimenti annui nelle famiglie); il piano finale comprende una scomposizione delle fonti di finanziamento, ma non è sufficientemente dettagliata. Il bilancio nazionale è la fonte implicita della maggior parte dei finanziamenti, con margini per il finanziamento UE se necessario; mancano altre informazioni sulla quota del fabbisogno di investimenti che potrebbe essere soddisfatta da programmi di finanziamento a livello dell’UE. | 1,66 miliardi di euro |
| Paesi Bassi | Investimenti cumulati per il periodo 2019‑2030 (raggruppamento: ambiente edificato, nuova edilizia, edilizia non residenziale esistente, abitazioni esistenti, mobilità, carburanti rinnovabili, promozione dei veicoli elettrici, trasporto merci, agricoltura e uso del suolo, industria, generazione di energia elettrica, ecc.) | 56-75 miliardi di euro |
| Polonia | Fabbisogno di investimenti per il periodo 2021‑2030 | 195 miliardi di euro circa |
| Portogallo | Stima degli investimenti complessivi e aggiuntivi per la neutralità del settore energetico nel periodo 2016‑2030 (elettricità, trasporti, industria edile, altro); il piano non fornisce dettagli sulla metodologia utilizzata per giungere a tali stime; nessuna informazione sulle fonti di finanziamento nei bilanci regionali. |
Investimenti aggiuntivi: 10,8-14,7 miliardi di euro Investimenti complessivi: 407-431 miliardi di euro |
| Romania | Valore degli investimenti totali per il periodo 2021‑2030 (domanda di energia, reti elettriche, centrali elettriche, caldaie a vapore); il piano contiene una valutazione parziale del fabbisogno di investimenti e delle spese, delle fonti di finanziamento e di altre informazioni pertinenti. | 150 miliardi di euro circa |
| Slovacchia | Costi degli investimenti totali per conseguire i valori-obiettivo stabiliti per le fonti energetiche rinnovabili; non è indicato in maniera esaustiva il collegamento fra il abbisogno di investimenti individuato e le potenziali fonti di finanziamento. | 4,3 miliardi di euro |
| Ristrutturazione di edifici pubblici: stima dell’importo totale dei finanziamenti per le misure relative al settore pubblico per il periodo 2021‑2030 | 1,24 miliardi di euro | |
| Costi di investimento connessi alla decarbonizzazione della produzione di energia elettrica | 0,18 miliardi di euro/anno | |
| Costi di investimento connessi alla decarbonizzazione della produzione di energia termica | 0,25 miliardi di euro/anno | |
| Slovenia | Panoramica del fabbisogno totale di investimenti per il periodo 2021‑2030. Il piano non fornisce una panoramica completa delle fonti di finanziamento in termini quantificati per ciascun settore di investimento. Analogamente, non è analizzata la complementarità delle diverse fonti di finanziamento. Il piano non comprende una valutazione delle fonti di investimento a livello regionale. | 22 miliardi di euro |
| Spagna | Investimenti totali necessari per conseguire i valori-obiettivo stabiliti nel piano nazionale integrato per l’energia e il clima nel periodo 2021‑2030 (risparmio ed efficienza, energie rinnovabili, reti ed elettrificazione, altre misure) | 241 miliardi di euro |
| Svezia | Eccetto la capacità di produzione di energia elettrica e le infrastrutture di distribuzione, il PNEC non contiene una valutazione del fabbisogno di investimenti o delle fonti di finanziamento per conseguire gli obiettivi della Svezia in materia di clima ed energia. | 14,5 miliardi di euro (150 miliardi di corone svedesi) |
Fonte: Corte dei conti europea..
Allegato VI – La nuova strategia della Commissione per finanziare la transizione verso un’economia sostenibile
Nel luglio 2021 la Commissione ha pubblicato la strategia per finanziare la transizione verso un’economia sostenibile, di seguito denominata la “strategia del 2021 per la finanza sostenibile”. In tale documento la Commissione riconosce che l’attuazione del piano d’azione del 2018 richiede ulteriore lavoro e conferma il suo impegno a portarlo a termine. Secondo la Commissione, il nuovo documento strategico di promozione della finanza sostenibile è necessario perché è cambiato il contesto globale e si è evoluta la comprensione di cosa sia necessario ora per conseguire gli obiettivi di sostenibilità.
La strategia del 2021 per la finanza sostenibile delinea quattro settori principali in cui sono necessarie ulteriori azioni, ossia:
Fonte: Corte dei conti europea, sulla base del documento della Commissione europea.
Nell’ambito di queste quattro priorità, la Commissione prevede le seguenti azioni più dettagliate per consolidare e finalizzare il quadro di finanza sostenibile:
1) aiutare gli attori economici a finanziare gli sforzi di transizione (azione 1)
- riconoscere lo sforzo di transizione nel percorso verso la sostenibilità
- includere nella tassonomia dell’UE ulteriori attività sostenibili, non ancora interessate dall’atto delegato adottato
- ampliare il quadro per le norme e i marchi della finanza sostenibile
2) migliorare l’accesso dei privati cittadini e delle imprese più piccole alla finanza sostenibile (azione 2)
- incoraggiare i singoli investitori e le PMI ad accedere alle opportunità della finanza sostenibile
- servirsi delle opportunità offerte dalle tecnologie digitali per la finanza sostenibile
- offrire una maggiore protezione assicurativa dai rischi climatici e ambientali
- sostenere investimenti sociali credibili
- promuovere una maggiore condivisione dei rischi fra investitori pubblici e privati, il ricorso agli strumenti di bilancio verdi da parte degli Stati membri e una maggiore integrazione degli aspetti climatici e della biodiversità nel bilancio dell’UE
3) fare in modo che il settore finanziario contribuisca a raggiungere gli obiettivi del Green Deal europeo (azione 3, azione 4 e azione 5)
- migliorare la resilienza economica e finanziaria ai rischi di sostenibilità (in termini di rendicontazione finanziaria e pratiche contabili, rating del credito, gestione dei rischi di sostenibilità da parte delle banche e delle compagnie di assicurazione, stabilità finanziaria)
- accelerare il contributo del settore finanziario agli sforzi per la transizione (i. mediante le informative degli istituti finanziari, i doveri fiduciari degli investitori, la comparabilità delle ricerche e dei rating in termini ambientali, sociali e di governance; ii. monitorando i rischi di greenwashing, misurando il fabbisogno e i flussi di capitale)
4) promuovere il consenso internazionale sulla finanza sostenibile (azione 6)
- partecipare a forum internazionali
- avvalersi della piattaforma internazionale sulla finanza sostenibile (International Platform on Sustainable Finance – IPSF)
- sostenere i paesi a basso e medio reddito
La relativa attuazione delle azioni e misure seguenti della strategia del 2021 per la finanza sostenibile potrebbe rispondere in futuro ad alcune delle osservazioni e raccomandazioni formulate nella presente relazione speciale:
| Oggetto delle osservazioni e raccomandazioni della presente relazione speciale | Azioni e misure della Commissione previste dalla strategia del 2021 per la finanza sostenibile |
|---|---|
| Completare le misure del piano d’azione | Azione 1, lettera c): la Commissione aggiungerà criteri di vaglio tecnico per attività sostenibili non ancora comprese nel primo atto delegato relativo agli aspetti climatici della tassonomia dell’UE. |
| Azione 1, lettera d): la Commissione adotterà un nuovo atto delegato nel quadro della tassonomia dell’UE che contempla i restanti quattro obiettivi ambientali. | |
| Azione 3, lettera a): la Commissione lavorerà per sviluppare princìpi d’informativa finanziaria che riflettano adeguatamente le norme relative ai rischi di sostenibilità e promuoverà le pratiche contabili del capitale naturale. | |
| Azione 3, lettera b): la Commissione interverrà per garantire che i pertinenti rischi ambientali, sociali e di governance siano sistematicamente integrati nei rating di credito e nelle prospettive di rating in modo trasparente. | |
| Azione 3, lettera c): la Commissione proporrà le modifiche del regolamento sui requisiti patrimoniali e della direttiva sui requisiti patrimoniali al fine di garantire l’integrazione coerente dei fattori ambientali, sociali e di governance nei sistemi di gestione del rischio delle banche. | |
| Azione 3, lettera d): la Commissione proporrà modifiche nella prossima revisione della direttiva Solvibilità II (2021) per integrare in modo coerente i rischi di sostenibilità nel quadro prudenziale degli assicuratori. | |
| Azione 4, lettera c): la Commissione agirà per migliorare la disponibilità, l’integrità e la trasparenze delle ricerche e dei rating di mercato in materia ambientale, sociale e di governance. | |
| Chiarire le disposizioni in materia di conformità e audit | Azione 5, lettera a): la Commissione metterà le autorità di vigilanza in posizione di contrastare il greenwashing, monitorando i rischi relativi a tale pratica, nonché valuterà e riesaminerà gli strumenti di vigilanza e applicazione della normativa disponibili a oggi per le autorità di vigilanza, al fine di garantire che i poteri, le capacità e gli obblighi di vigilanza siano adatti allo scopo, con il sostegno delle autorità europee di vigilanza. |
| Creare una riserva di progetti sostenibili | Azione 2, lettera a): la Commissione intenderà incoraggiare i singoli investitori e le PMI ad accedere alle opportunità della finanza sostenibile Il programma InvestEU fornirà meccanismi di riduzione dei rischi, mentre il pilastro PMI del programma per il mercato unico fornirà servizi di consulenza per le PMI attraverso la rete Enterprise Europe e l’iniziativa per la collaborazione tra cluster. |
| Azione 2, lettera e): la Commissione lavorerà al bilancio verde e a meccanismi di condivisione dei rischi. Il programma InvestEU fornirà capacità di assunzione del rischio e sostegno alle relative iniziative di consulenza al Gruppo BEI, alle banche di promozione nazionali e ad altri istituti finanziari. | |
| Applicare il principio “non arrecare un danno significativo” e i criteri della tassonomia dell’UE in modo uniforme all’intero bilancio dell’UE | Azione 2, lettera e): la Commissione lavorerà al bilancio verde e a meccanismi di condivisione dei rischi. La Commissione si impegna a elaborare metodologie di monitoraggio aggiornate e rafforzate sia in ambito climatico che di biodiversità. Tali metodologie di monitoraggio saranno fondamentali per monitorare che la spesa per il clima e la biodiversità nell’ambito del quadro finanziario pluriennale 2021‑2027 sia allineata alle ambizioni dell’UE. |
| Monitorare e riferire in merito all’attuazione del piano d’azione per la finanza sostenibile e di strategie future | Azione 5, lettera b): la Commissione svilupperà un solido quadro di monitoraggio per misurare i progressi compiuti dal sistema finanziario dell’UE. |
| Azione 5, lettera c): la Commissione rafforzerà la cooperazione fra le autorità al fine di lavorare verso un approccio comune per monitorare una transizione ordinata e l’allineamento del sistema finanziario dell’UE agli obiettivi del Green Deal europeo. |
Fonte: Corte dei conti europea.
Acronimi e abbreviazioni
BCE: Banca centrale europea
BEI: Banca europea per gli investimenti
EFRAG: European Financial Reporting Advisory Group (Gruppo consultivo europeo sull’informativa finanziaria)
ESMA: Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati
ETS dell’UE: sistema per lo scambio di quote di emissioni dell’UE
FEIS: Fondo europeo per gli investimenti strategici
IFRS: International Financial Reporting Standards (princìpi internazionali d’informativa finanziaria)
PNEC: piano nazionale per l’energia e il clima
QFP: quadro finanziario pluriennale
RRF: Recovery and Resilience Facility (dispositivo per la ripresa e la resilienza)
UE: Unione europea
Glossario
Adattamento ai cambiamenti climatici: riduzione della vulnerabilità di paesi e comunità ai cambiamenti climatici aumentando la loro capacità di assorbirne gli effetti.
Azione per il clima: azione volta a contrastare i cambiamenti climatici e il loro impatto.
Cambiamenti climatici: modifiche del sistema climatico terrestre che determinano nuovi modelli climatici di lungo periodo.
Controllo del clima: monitoraggio dei progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi di spesa a favore dell’azione per il clima.
Fattori ambientali, sociali e di governance: insieme di norme adottate dagli investitori e da altri portatori di interessi per valutare la performance non finanziaria di un’impresa.
Finanza sostenibile: integrazione di considerazioni di carattere ambientale, sociale e di governance nelle attività e nelle decisioni di investimento del settore finanziario.
Gas a effetto serra: gas presente nell’atmosfera, quale il biossido di carbonio o il metano, che assorbe ed emette radiazioni, intrappola il calore e provoca in tal modo il riscaldamento della superficie terrestre, tramite il fenomeno del cosiddetto “effetto serra”.
Green Deal europeo: strategia di crescita dell’UE, adottata nel 2019, volta a rendere l’UE climaticamente neutra entro il 2050.
Greenwashing o ecologismo di facciata: strategia di comunicazione che mira a far credere erroneamente che un prodotto protegge l’ambiente e rispetta le norme ambientali.
Informativa sulla sostenibilità: informativa a cura di una impresa od organizzazione sugli impatti economici, ambientali e sociali delle attività svolte e sulla loro esposizione al rischio di sostenibilità.
InvestEU: meccanismo di sostegno agli investimenti per mobilitare investimenti privati per progetti di importanza strategica per l’UE. Succede al FEIS nel 2021.
Investimento sostenibile: investimento in un’attività economica che contribuisce a un obiettivo ambientale o sociale, purché non arrechi alcun danno significativo a nessuno di tali obiettivi e che l’impresa destinataria dell’investimento segua pratiche di buona governance.
Mitigazione dei cambiamenti climatici: riduzione o limitazione delle emissioni dei gas a effetto serra in ragione del loro effetto sul clima.
Neutralità climatica: situazione in cui le attività umane non hanno effetti netti sul clima.
Principio “non arrecare un danno significativo”: principio secondo il quale le attività economiche non posso costituire una grave minaccia per gli obiettivi ambientali o sociali.
Rischio climatico: potenziali implicazioni negative sia dei cambiamenti climatici che della transizione verso una società a basse emissioni di carbonio.
Rischio di sostenibilità: evento o condizione di tipo ambientale, sociale o di governance che, se si verifica, potrebbe provocare un significativo impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell’investimento.
Sviluppo sostenibile: approccio allo sviluppo che tiene conto di necessità imperative a lungo termine, quali la durabilità dei risultati, la protezione dell’ambiente e delle risorse naturali, nonché l’equità sociale ed economica.
Tassonomia dell’UE: sistema di classificazione dell’UE che indica in che misura le attività economiche sono sostenibili sotto il profilo ambientale.
Visione a breve termine: concentrazione dell’attenzione di dirigenti aziendali e dei mercati finanziari su orizzonti a breve termine, dando priorità agli interessi immediati degli azionisti anziché alla crescita dell’impresa nel lungo periodo.
Risposte della Commissione e della BEI
Note
1 Nazioni Unite, Accordo di Parigi, 2015.
2 Commissione, EU approach to sustainable development.
3 BCE, Financial Stability Review, maggio 2019; Financial Stability Board, The implications of climate change for financial stability.
4 BCE, Shining a light on climate risks: the ECB’s economy-wide climate stress test, 2021.
5 Commissione, Stato dell’Unione: domande e risposte sul piano per l’obiettivo climatico 2030, 2020.
6 Commissione, Piano di investimenti per un’Europa sostenibile – Piano di investimenti del Green Deal europeo, 2020, nota 3 a pag. 1.
7 McKinsey & Company, How the European Union could achieve net-zero emissions at net-zero cost, 2020.
8 Commissione, Registro dei gruppi di esperti della Commissione e di altri organismi analoghi.
9 Commissione, High-Level Expert Group on sustainable finance (HLEG).
10 Final Report by the High-Level Expert Group on Sustainable Finance, 2018.
11 BEI e Bruegel, Investment and growth in the time of climate change, 2012.
12 Final Report by the High-Level Expert Group on Sustainable Finance, 2018, pag. 11 e pagg. 88-89.
13 OCSE, Sustainable and Resilient Finance: Making sense of the environmental pillar in ESG investing, 2020.
14 Final Report by the High-Level Expert Group on Sustainable Finance, 2018, pag. 11.
15 Valutazione d’impatto che accompagna la proposta di direttiva concernente la comunicazione societaria sulla sostenibilità, 2021.
16 FMI, Global Financial Stability Report, ottobre 2019, capitolo 6 – Finanza sostenibile, 2019.
17 Final Report by the High-Level Expert Group on Sustainable Finance, 2018, pag. 9.
19 Commissione, Piano d’azione per finanziare la crescita sostenibile, 2018.
20 Comunicazione della Commissione, Strategia per finanziare la transizione verso un’economia sostenibile, 2021.
21 Azioni 1, 2, 4, 5, 6, 7 e 9.
22 Relazione 18/2020 della Corte “Il sistema di scambio di quote di emissioni dell’UE: l’assegnazione gratuita di quote doveva essere più mirata”, 2020.
23 Commissione, Climate change – updating the EU emissions trading system, 2020.
24 Direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio.
25 CERRE, The COVID-19 crisis: a crash test for EU Energy and Climate Policies, 2020.
26ERCST, The Review of the Market Stability Reserve (MSR), 2021.
27 Partenariato internazionale d’azione per il carbonio, EU Emissions Trading System (EU ETS), 2021.
28 Regolamento (UE) 2018/842 (regolamento sulla condivisione degli sforzi).
29 AEA, Trends and Projections in Europe 2020, 2020.
30 Taxfoundation.org, Carbon Taxes in Europe, 2020.
31 BCE, The implications of fiscal measures to address climate change, 2020.
32 Sezione 2.1.1. del documento COM(2019) 640 final, Il Green Deal europeo.
33 Commissione, Programma di lavoro della Commissione per il 2021.
34 Euractiv, EU countries have ‘no concrete plans’ to phase out fossil fuel subsidies: report, 2019.
35 COM(2020) 950 final ANNEX 2 – Allegato – Relazione 2020 sullo stato dell’Unione dell’energia in applicazione del regolamento (UE) 2018/1999 sulla governance dell’Unione dell’energia e dell’azione per il clima.
36 Austria, Belgio, Bulgaria, Germania, Danimarca, Grecia, Finlandia, Francia, Italia, Lituania, Lettonia, Portogallo e Spagna.
37 Parlamento europeo, Sustainable finance – EU Taxonomy.
38 Piattaforma internazionale sulla finanza sostenibile, Annual Report, ottobre 2020.
39 Gruppo di esperti tecnici, Taxonomy: Final report of the Technical Expert Group on Sustainable Finance, 2020, pagg. 26-50.
40 BCE, ECB to accept sustainability-linked bonds as collateral, 2020.
41 Fitch Ratings, ECB’s Green Bonds Buying to Boost Eligible Issuers’ Liquidity, 2020.
42 Commissione, Platform on sustainable finance.
43 Commissione, Platform on sustainable finance, Technical work: Subgroups.
44 Commissione, commenti ricevuti su: Finanza sostenibile – sistema di classificazione UE per gli investimenti verdi.
45 Commissione, regolamento delegato che integra il regolamento (UE) 2020/852 fissando i criteri di vaglio tecnico per stabilire se viene fornito un contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all’adattamento a questi ultimi, 2021.
46 Gruppo di esperti tecnici, Taxonomy Report: Technical Annex, 2020.
47 JRC, Technical assessment of nuclear energy with respect to the ‘do no significant harm’ criteria of Regulation (EU) 2020/852 (‘Taxonomy Regulation’), 2021.
48 Gruppo di esperti tecnici, Taxonomy: Final report of the Technical Expert Group on Sustainable Finance, 2020, pag. 53.
49 Lettera di 123 scienziati, How will the European Union’s Green Deal protect our future if its definitions of Greenness are not aligned with its own ambition of net zero greenhouse gases by 2050?
50 Commissione, Finanza sostenibile – sistema di classificazione dell’UE per gli investimenti verdi, 2020, allegato I, pag. 112.
51 Commissione, Sustainable Finance Package, 2021.
52 Regolamento (UE) 2020/852 relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (“regolamento sulla tassonomia”), considerando 59.
53 Commissione, regolamento delegato che fissa i criteri della tassonomia dell’UE in relazione ai cambiamenti climatici, 2021.
54 Commissione, EU Taxonomy Compass.
55 IRENA, Mobilising Institutional Capital for Renewable Energy, 2020.
56 Fjärde AP-Fonden, Annual report 2020, 2021.
57 Parlamento europeo, Sustainable finance – EU Taxonomy.
58 Gruppo di esperti tecnici, Report on EU Green Bond Standard, 2019.
59 Commissione, Proposta di regolamento sulle obbligazioni verdi europee, 2021.
60 Commissione, Presentation by Commissioner Hahn of the NextGenerationEU – Funding strategy to finance the Recovery Plan for Europe, 2021.
61 Luxembourg Stock Exchange, A pioneer in green finance, 2021.
62 Classificate “verdi” dall’emittente.
63 Climate Bonds Initiative, Sustainable Debt Global State of the Market 2020, 2021.
64 Commissione, Retail financial products; e Commissione e Climate Company & partners, Testing draft EU ecolabel criteria on UCITS equity funds, 2020.
65 Commissione, Summary Report of the Stakeholder Consultation on the Renewed Sustainable Finance Strategy, 2020.
66 ESMA, Orientamenti su alcuni aspetti dei requisiti di adeguatezza della MiFID II, 2018.
67 Commissione, Finanza sostenibile – obbligo per le compagnie assicurative e i broker di informare i clienti sugli aspetti sociali e ambientali.
68 Gruppo di esperti tecnici, Interim Report on Benchmarks, 2019, pag. 11.
69 Gruppo di esperti tecnici, TEG Final Report on Climate Benchmarks and Benchmarks’ ESG Disclosures, 2019.
70 Regolamento (UE) 2019/2089 sugli indici di riferimento UE di transizione climatica, gli indici di riferimento UE allineati con l’accordo di Parigi e le comunicazioni relative alla sostenibilità per gli indici di riferimento.
71 Commissione europea, Impact assessment accompanying the proposal for a directive on corporate sustainability reporting, 2021.
72 Ministère de la transition écologique, Le reporting extra-financier des investisseurs, 2019.
73 Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD), 2020 Status Report, 2020.
74 TCFD, Final Report, Recommendations of the Task Force on Climate-related Financial Disclosures, 2017.
75 Gazzetta ufficiale C 209 del 20.6.2019, pag. 1 – Orientamenti sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario: integrazione concernente la comunicazione di informazioni relative al clima.
76 Regolamento (UE) 2019/2088 relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari.
77 Autorità europee di vigilanza (AEV), Final Report on draft Regulatory Technical Standards, 2021.
78 Direttiva 2014/95/UE sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni.
79 Corte dei conti europea, Informativa sulla sostenibilità - un bilancio delle istituzioni e delle agenzie dell’Unione europea, 2019.
80 Task Force on Climate-related Financial Disclosures.
81 Commissione, Questions and answers: Corporate Sustainability Reporting Directive proposal, 21 aprile 2021.
82 Final Report by the High-Level Expert Group on Sustainable Finance, 2018, pag. 57.
83 https://www.ifrs.org/issued-standards/list-of-standards/ifrs-9-financial-instruments/
84 Commissione, Fitness Check on the EU framework for public reporting by companies, aprile 2021.
85 Gruppo BEI, EIB Group Climate and Environmental Sustainability.
86 Gruppo BEI, EIB Group Climate Bank Roadmap 2021‑2025, 2020.
87 FEI, EIF Operational Plan 2021‑2023, pag. 11.
88 BEI, Environmental and Social Standards, 2018.
89 BEI, Methodologies for the Assessment of Project GHG Emissions and Emission Variations, 2020.
90 Gruppo BEI, EIB Group Climate Bank Roadmap 2021‑2025, allegato V, 2020.
91 Corte dei conti europea, Spendere almeno un euro su cinque del bilancio UE per l’azione per il clima: i lavori in corso sono ambiziosi, ma rischiano fortemente di non essere sufficienti, 2016.
92 Gruppo BEI, EIB Group Climate Bank Roadmap 2021‑2025, 2020, pag. xii.
93 Regolamento (UE) 2021/523 che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017.
94 Final Report by the High-Level Expert Group on Sustainable Finance, 2018, pag. 38.
95 BEI, Investment Report 2020‑2021: Building a smart and green Europe in the COVID‑19 era, 2021.
96 Final Report by the High-Level Expert Group on Sustainable Finance, 2018, pag. 35.
97 Corte dei conti europea, Polo europeo di consulenza sugli investimenti: creato per promuovere gli investimenti nell’UE, ha ancora un impatto limitato, allegato I.
98 Regolamento (UE) 2018/1999 sulla governance dell’Unione dell’energia e dell’azione per il clima.
99 COM(2020) 21 final: Piano di investimenti per un’Europa sostenibile – Piano di investimenti del Green Deal europeo
100 Gruppo di esperti tecnici, Statement of the EU Technical Expert Group on Sustainable Finance: 5 high-level principles for Recovery & Resilience, 2020, pag. 2
101 Regolamento (UE) 2021/241 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza
102 Gazzetta ufficiale C 58 del 18.2.2021, pag. 1
103 Commissione, Orientamenti tecnici sulla verifica della sostenibilità per il Fondo InvestEU, 2021
104 COM(2018) 372 final – Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione
105 C(2021) 1054 final – Comunicazione della Commissione: Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza
106 Gazzetta ufficiale C 209 dell’1.9.2020, pag. 1 – Parere n. 5/2020 della Corte dei conti europea
107 BEI, EIB Energy lending policy, 2019
108 Commissione, Draft General Budget of the European Union for the financial year 2021 – Statement of revenue and expenditure by section, working document part I:Programme Statements of Operational Expenditure
109 Corte dei conti europea, Spendere almeno un euro su cinque del bilancio UE per l’azione per il clima: i lavori in corso sono ambiziosi, ma rischiano fortemente di non essere sufficienti, 2016
110 Corte dei conti europea, Monitorare la spesa per il clima nel bilancio dell’Unione europea, 2020
111 SWD(2021) 12 final – Commission Staff Working Document, Guidance to Member States: Recovery and Resilience Plans
112 Gruppo di esperti tecnici, Taxonomy Report: Technical Annex, Updated methodology & Updated Technical Screening Criteria, 2020, pag. 112, pag. 126 e pag. 140
113 Commissione, regolamento delegato sulla tassonomia dell’UE per il clima, 2021, pag. 4.
Équipe di audit
Le relazioni speciali della Corte dei conti europea illustrano le risultanze degli audit espletati su politiche e programmi dell’UE o su temi relativi alla gestione concernenti specifici settori di bilancio. La Corte seleziona e pianifica detti compiti di audit in modo da massimizzarne l’impatto, tenendo conto dei rischi per la performance o la conformità, del livello delle entrate o delle spese, dei futuri sviluppi e dell’interesse pubblico e politico.
Il presente controllo di gestione è stato espletato dalla Sezione di audit V (“Finanziamento ed amministrazione dell’Unione”), presieduta da Tony Murphy, Membro della Corte. L’audit è stato diretto da Eva Lindström, Membro della Corte, coadiuvata da Katharina Bryan, capo di Gabinetto, e Andrzej Robaszewski, economista di Gabinetto; Ralph Otte, primo manager; Martin Puc, capoincarico; Tomasz Plebanowicz, vice capoincarico; James Mcquade, Laura Kaspar, Dana Šmíd Foltýnová, Mircea-Cristian Martinescu e Jan Olšakovský, auditor. Jesús Nieto Muñoz ha fornito assistenza per le illustrazioni. Adrian Williams ha prestato assistenza linguistica; Valérie Tempez-Erasmi e Monika Elsner hanno fornito assistenza di segreteria.
Per contattare la Corte
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