Relazione speciale
n.18 2017

Il cielo unico europeo non è ancora una realtà, nonostante l’avvenuto cambiamento culturale

Riguardo alla relazione: Nel presente audit la Corte ha esaminato alcune componenti principali selezionate dell’iniziativa del cielo unico europeo (Single European Sky, SES), tesa a migliorare la performance complessiva della gestione del traffico aereo (Air Traffic Management, ATM).
Nell’insieme, la Corte conclude che l’iniziativa ha fronteggiato una chiara esigenza e ha indotto una maggiore cultura dell’efficienza nell’ATM. Tuttavia, la gestione dello spazio aereo europeo rimane frammentata e il concetto del cielo unico europeo non si è ancora tramutato in realtà. Le tariffe di navigazione non hanno registrato ribassi significativi e i ritardi connessi all’ATM hanno ripreso ad aumentare. Il pilastro tecnologico dell’iniziativa SES, il progetto SESAR, ha promosso il coordinamento e sta gradualmente introducendo miglioramenti tecnologici, ma ha registrato ritardi rispetto al calendario iniziale e si è rivelato notevolmente più costoso del previsto. In sostanza, l’intervento dell’UE nel progetto SESAR ha subito un’evoluzione: da coinvolgimento a termine a fronte di determinati traguardi, è divenuto più un impegno a tempo indeterminato.
La Corte formula una serie di raccomandazioni rivolte alla Commissione europea e agli Stati membri per contribuire a una maggiore efficacia del cielo unico europeo.

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Sintesi

Il cielo unico europeo
I

Il trasporto aereo è una componente importante del mercato interno dell’UE, che favorisce la mobilità delle persone e delle merci e stimola, al contempo, la crescita economica. Nel 2015 sono partiti o arrivati negli aeroporti dell’UE circa 920 milioni di passeggeri e 15 milioni di tonnellate di merci. Nello stesso anno, i cieli europei sono stati attraversati da quasi 10 milioni di voli secondo le regole del volo strumentale. Il flusso sicuro ed efficiente di un simile traffico richiede il ricorso a una gestione del traffico aereo (ATM) articolata in tre funzioni essenziali: assicurare la separazione tra aeromobili; bilanciare la domanda (di voli) e l’offerta (di controllo del traffico aereo); fornire informazioni aeronautiche agli utenti dello spazio aereo.

II

Pur essendo per sua natura internazionale, il traffico aereo è stato sempre gestito a livello nazionale in un contesto frammentato e monopolistico, caratteristiche che hanno contribuito a ritardi e a costi di ATM più elevati a carico degli utenti dello spazio aereo. Pertanto, l’iniziativa del cielo unico europeo (Single European Sky, SES) intende migliorare la performance complessiva dell’ATM trasferendo una serie di competenze dalla precedente prassi intergovernativa al quadro dell’Unione europea.

III

L’iniziativa SES, varata formalmente nel 2004, ha istituito gradualmente un quadro normativo comprendente un insieme di norme vincolanti comuni a livello di UE sulla sicurezza ATM, sulla fornitura di servizi ATM, sulla gestione dello spazio aereo e sulla interoperabilità all’interno della rete. A tale quadro è abbinato un programma di modernizzazione tecnologica, il “progetto SESAR” (Single European Sky ATM Research, ossia ricerca per l’ATM nel cielo unico europeo), che beneficia di incentivi finanziari.

Come si è svolto l’audit della Corte
IV

Nel presente audit, la Corte ha valutato se l’iniziativa SES dell’UE abbia finora determinato un’ATM europea più efficiente. In particolare, è stato esaminato se il SES fosse giustificato e in quale misura alcune sue componenti selezionate (i sistemi di prestazioni e di tariffazione, i blocchi funzionali di spazio aereo e le fasi di definizione e sviluppo del progetto SESAR) abbiano finora contribuito a un’ATM europea più efficiente.

V

Gli auditor della Corte hanno effettuato visite presso la Commissione (DG MOVE), Eurocontrol, l’AESA, l’impresa comune SESAR e un campione di suoi membri. Si sono inoltre recati in cinque Stati membri (Spagna, Francia, Ungheria, Svezia e Regno Unito), visitando in ciascuno di essi il dipartimento governativo competente per la politica dei trasporti aerei, l’autorità nazionale di vigilanza e una fornitore di servizi di navigazione aerea. Inoltre, è stato esaminato un campione di attività (11 progetti di R&S, quattro attività di dimostrazione e uno studio) svolte nell’ambito del progetto SESAR e cofinanziate dall’UE.

Cosa è stato riscontrato
VI

L’iniziativa SES era giustificata perché la gestione del traffico aereo europeo era ostacolata da monopoli nazionali e dalla frammentazione. Le varie componenti dell’intervento costituiscono un insieme coeso che mira effettivamente a ovviare a tali carenze. Tuttavia, l’evoluzione dei profili di traffico ha fatto sì che gli obiettivi di alto livello stabiliti nel 2005 per l’iniziativa siano divenuti in parte irraggiungibili e in parte non più pertinenti.

VII

I sistemi di prestazioni e di tariffazione si propongono di attenuare le ripercussioni negative della fornitura monopolistica dei servizi, stabilendo valori-obiettivo vincolanti e norme comuni per l’imputazione dei costi agli utenti dello spazio aereo. È stata così promossa una cultura dell’efficienza e della trasparenza a livello dei fornitori di servizi di navigazione aerea. Ciò nonostante, i risultati quantitativi sono inferiori alle aspettative: i ritardi dei voli sono stati in genere superiori ai valori-obiettivo stabiliti nei piani di miglioramento delle prestazioni e, pur avendo raggiunto un minimo storico nel 2013, da allora sono in aumento; i tassi unitari corrisposti dagli utenti dello spazio aereo dipendono ampiamente dai volumi del traffico e sono scesi solo del 4 % tra il 2011 e il 2016, percentuale inferiore alla riduzione stabilita per l’UE dalla Commissione.

VIII

L’assenza di una considerevole deframmentazione, unitamente a un più lento aumento del traffico, costituisce una causa importante dei deludenti risultati quantitativi rilevati dal sistema di prestazioni. Gli attuali blocchi funzionali di spazio aereo (Functional Airspace Block, FAB) forniscono sostanzialmente un forum per la cooperazione tra i portatori d’interesse di paesi tra loro confinanti, ma si sono dimostrati inefficaci nel contrastare la frammentazione a livello di gestione dello spazio aereo, di fornitura dei servizi e di acquisto delle attrezzature tecniche.

IX

Il ruolo di sorveglianza attribuito alle autorità nazionali di vigilanza è ostacolato dal fatto che non sono sempre del tutto indipendenti dai fornitori di servizi di navigazione aerea e, in alcuni casi, non dispongono delle risorse necessarie per assolvere tale ruolo. È stato inoltre riscontrato un limite, specie in termini di efficienza economica, in quanto non vengono condotte verifiche periodiche dei costi imputati agli utenti dello spazio aereo.

X

Il processo di adozione di valori-obiettivo per il sistema di prestazioni è lungo e complesso. È risultato difficile raggiungere accordi tra la Commissione e gli Stati membri, soprattutto nei settori della capacità e dell’efficienza economica. Inoltre, alcuni indicatori utilizzati per misurare la performance dell’ATM presentano carenze, poiché non rilevano aspetti pertinenti di tale performance.

XI

Le fasi di definizione e sviluppo di SESAR hanno concorso a fare in modo che i principali portatori d’interesse si impegnassero ad attenersi a un piano tecnologico comune, mentre grazie alla fase di sviluppo dello stesso progetto l’ambiente di R&S, prima frammentato, è diventato coordinato. L’impresa comune SESAR ha gradualmente elaborato miglioramenti operativi e tecnologici, raggruppati in una serie di “soluzioni SESAR”. Tuttavia, rispetto all’inizio, il ruolo svolto dall’UE nel progetto ha conosciuto un’evoluzione in termini di portata, tempistica e volumi finanziari: tutti questi aspetti hanno mostrato una significativa progressione. Il progetto SESAR persegue ora una visione di R&S a tempo indeterminato e in costante evoluzione, che non è allineata al quadro normativo che disciplina l’impresa comune SESAR. Questo disallineamento ha ricadute negative sull’obbligo di rendiconto dell’impresa comune. Al 2016, solo una piccola parte del piano generale in vigore era stata effettivamente eseguita e, per i traguardi ambiziosi di SESAR in termini di performance, è stato fissato un nuovo termine ultimo, al 2035 anziché al 2020 come previsto in origine. Inoltre, sono stati avviati singoli progetti di R&S senza che il loro valore aggiunto fosse suffragato da una analisi costi-benefici specifica.

Cosa raccomanda la Corte
XII

La Commissione dovrebbe:

  • rivedere gli obiettivi di alto livello del SES;
  • vagliare altre opzioni di intervento mirate alla deframmentazione;
  • assicurare la piena indipendenza e capacità delle autorità nazionali di vigilanza e colmare le lacune ispettive a livello di sistema di tariffazione;
  • razionalizzare il sistema di prestazioni;
  • rivedere alcuni indicatori essenziali di prestazione;
  • rivedere la struttura di sostegno dell’UE alle attività di R&S alla luce degli obiettivi perseguiti;
  • rafforzare la rendicontabilità dell’impresa comune SESAR;
  • prediligere il sostegno dell’UE volto a soluzioni di R&S che promuovano la deframmentazione e un contesto concorrenziale.

Introduzione

Contesto

01

Il trasporto aereo è una componente importante del mercato interno dell’UE e della competitività dell’industria e dei servizi europei. Consente la mobilità delle persone e delle merci in tutta l’UE e oltre i suoi confini, stimolando al contempo la crescita economica, l’occupazione e gli scambi commerciali. Nel 2015 sono partiti o arrivati negli aeroporti dell’UE circa 920 milioni di passeggeri e 15 milioni di tonnellate di merci. Nello stesso anno, i cieli europei sono stati attraversati da quasi 10 milioni di voli secondo le regole del volo strumentale1.

02

La gestione del traffico aereo è necessaria per assicurare un trasporto aereo sicuro ed efficiente, in un contesto di traffico aereo crescente in un volume limitato dello spazio aereo. Essa consta di tre attività precipue:

  • assicurare la separazione tra aeromobili;
  • bilanciare la domanda (di voli) e l’offerta (di controllo del traffico aereo), mirando a un flusso sicuro, efficiente e veloce del traffico aereo;
  • fornire informazioni aeronautiche agli utenti dello spazio aereo (quali assistenza alla navigazione, informazioni meteorologiche).
03

Tradizionalmente, la gestione del traffico aereo è stata sviluppata e assicurata a livello nazionale da fornitori di servizi di navigazione aerea. Tale situazione ha avuto tre importanti conseguenze: i) il cielo europeo era frammentato in numerosi settori e centri di controllo di area, che ricalcavano i confini nazionali ed erano gestiti da fornitori nazionali di servizi di navigazione aerea (cfr. cartina 1); ii) ciascun fornitore di servizi di navigazione aerea operava secondo procedure proprie e utilizzava strumenti di supporto ad hoc, di fatto limitando l’integrazione, l’interoperabilità e le economie di scala; iii) i fornitori di servizi di navigazione aerea godevano di una condizione sostanzialmente di monopolio a fronte di un mercato dell’aviazione molto più concorrenziale.

Cartina 1

Regioni europee di informazione di volo

Fonte: Eurocontrol2.

04

Gli utenti dello spazio aereo europeo pagano per i servizi di gestione del traffico aereo che ricevono, in base al tipo di aeromobile e alla distanza coperta entro i confini del settore di competenza di ciascun fornitore di servizi di navigazione aerea, secondo la traiettoria pianificata. Ogni anno, versano fino a 9 miliardi di euro per tali servizi3, cioè in media 900 euro circa per volo.

Che cos’è il “cielo unico europeo”?

05

L’iniziativa del cielo unico europeo (Single European Sky, SES) intendeva migliorare la performance complessiva della gestione del traffico aereo (air traffic management, ATM), rispondendo al contempo alle esigenze di tutti gli utenti dello spazio aereo4.

06

Oggi il SES consiste in un quadro normativo (cfr. paragrafo 10) abbinato a un programma di modernizzazione tecnologica (il progetto SESAR). Consta di un insieme di norme a livello di UE sulla sicurezza ATM, sulla fornitura di servizi ATM, sulla gestione dello spazio aereo e sulla interoperabilità all’interno della rete, nonché sul sostegno finanziario a SESAR.

07

L’area SES comprende tutti i 28 Stati membri dell’Unione europea e si estende anche a Svizzera e Norvegia. L’iniziativa coinvolge un’ampia gamma di portatori d’interesse, a livello sia nazionale che europeo.

PORTATORE D’INTERESSE Ruolo principale
COMMISSIONE EUROPEA È responsabile dell’attuazione globale dell’iniziativa SES
EUROCONTROL Organizzazione intergovernativa che conta 41 Stati membri5 e opera come: gestore della rete, preposto alla funzione di gestione del flusso di traffico aereo (Air Traffic Flow Management, ATFM) centrale, nonché incaricato di coordinare l’impiego delle scarse risorse e di contribuire alla configurazione della rete delle rotte europee; prestatore di assistenza tecnica alla Commissione, all’AESA e alle autorità nazionali di vigilanza; fornitore di servizi di navigazione aerea nel centro di controllo dello spazio aereo superiore di Maastricht; ufficio centrale per le tariffe di rotta (Central Route Charges Office); membro fondatore e finanziatore, insieme ad altri soggetti, dell’impresa comune SESAR.
COMITATO PER IL CIELO UNICO Costituito dai rappresentanti degli Stati membri, emana pareri sulle decisioni e sui regolamenti di esecuzione della Commissione
AGENZIA EUROPEA PER LA SICUREZZA AEREA (AESA) Assicura sorveglianza e supporto agli Stati membri in questioni di ATM nonché assiste la Commissione nell’attività di regolamentazione
AUTORITÀ NAZIONALI DI VIGILANZA Sono competenti per la certificazione e la sorveglianza dei rispettivi fornitori di servizi di navigazione aerea, nonché per l’elaborazione e il monitoraggio dei piani di miglioramento delle prestazioni e degli obiettivi prestazionali
ORGANO DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI Assiste la Commissione e, su richiesta, le autorità nazionali di vigilanza nell’attuazione del sistema di prestazioni
FORNITORI DI SERVIZI DI NAVIGAZIONE AEREA Forniscono servizi di controllo del traffico aereo, comunicazione, navigazione e sorveglianza, nonché informazioni meteorologiche e aeronautiche
UTENTI DELLO SPAZIO AEREO Fruitori di servizi di navigazione aerea di rotta e a terra. Ne fanno parte le compagnie aeree commerciali, l’aviazione militare e l’aviazione generale
OPERATORI AEROPORTUALI Amministrano le strutture aeroportuali e coordinano le attività dei vari attori presenti negli aeroporti
IMPRESA COMUNE SESAR Responsabile del coordinamento e dell’esecuzione della attività di R&S del progetto SESAR, secondo il piano generale europeo ATM
GESTORE DELLA REALIZZAZIONE PER SESAR Responsabile dell’installazione sincronizzata di una selezione di nuove funzionalità ATM originate dal progetto SESAR

Storia dell’iniziativa SES

08

Già nel 1989, si stimava che ogni anno andassero persi 4,2 miliardi di dollari USA6 in ritardi imputabili al controllo del traffico aereo, costi eccessivi del controllo del traffico aereo e traiettorie di volo antieconomiche. I governi nazionali invocavano iniziative quali un’unità centrale di gestione dei flussi di traffico aereo (per gestire i flussi attraverso la rete) e un programma europeo di armonizzazione e di integrazione del controllo del traffico aereo ai fini dell’armonizzazione tecnologica7.

09

La Commissione europea ha iniziato a riconoscere le limitazioni tecnologiche e istituzionali del sistema di controllo del traffico aereo, come la frammentazione dello spazio aereo, la molteplicità dei centri nazionali di controllo del traffico aereo, la mancanza di meccanismi decisionali efficaci e di poteri volti a garantire l’applicazione della normativa, nonché ritardi costosi. Adducendo un livello drammatico di ritardi, la Commissione ha presentato nel 2011 piani per la creazione di una iniziativa del cielo unico europeo8.

10

Nel 2004 è stato adottato il primo pacchetto legislativo SES9. I regolamenti sono stati riveduti e ampliati nel 2009 con il pacchetto “SES II”, che ha introdotto un sistema di prestazioni, un nuovo sistema di tariffazione e i requisiti per i blocchi funzionali di spazio aereo. Sono stati creati la figura del gestore della rete nonché un organo di valutazione delle prestazioni per sostenere lo sviluppo e la gestione del sistema di prestazioni del SES. Il quadro normativo comprendeva anche varie altre norme di esecuzione e specifiche comunitarie (“norme tecniche”) per assicurare l’interoperabilità dei sistemi. Per maggiori dettagli sulla cronistoria dell’iniziativa SES si rimanda all’allegato I.

Il sostegno finanziario dell’UE al progetto SESAR

11

Il sostegno finanziario dell’UE all’iniziativa SES, pur provenendo da svariati strumenti finanziari, è sostanzialmente destinato al progetto SESAR. Il sostegno durante le fasi di definizione e di realizzazione di SESAR è stato ed è tuttora concesso sotto forma di sovvenzioni con tassi di cofinanziamento del 50 % (fase di definizione) e compresi tra il 20 % e l’85 % (fase di realizzazione). Per quanto riguarda la fase di sviluppo, è stato creato un partenariato pubblico-privato (l’impresa comune SESAR) in cui il finanziamento è condiviso tra la Commissione europea (contributo in denaro), Eurocontrol (contributi in denaro e in natura) e un gruppo di partner industriali (contributi in denaro e in natura).

Tabella 1

sostegno finanziario dell’UE al progetto SESAR

Fase SESAR Periodo Contributo UE (in milioni di euro) Fonte di finanziamento
Definizione 2004-2006 30 TEN-T
Sviluppo 2007-2013 700 TEN-T e7o programma quadro
Sviluppo 2014-2020 585 Orizzonte 2020
Realizzazione 2014-2020 2 500 Meccanismo per collegare l’Europa
Totale 3 815  

Nota: gli importi indicati per il periodo 2014-2020 sono indicativi.

Estensione e approccio dell’audit

12

Nel presente audit, la Corte ha valutato se l’iniziativa SES dell’UE abbia finora determinato un’ATM europea più efficiente. A tal fine, la Corte ha verificato:

  • se l’iniziativa SES fosse giustificata;
  • se le componenti del SES previste dalla normativa, in particolare i sistemi di prestazioni e di tariffazione nonché i blocchi funzionali di spazio aereo, abbiano contribuito con efficacia a un’ATM europea più efficiente;
  • se la componente tecnologica del SES (progetto SESAR) abbia contribuito in modo efficace alla performance dell’ATM europea.
13

L’attività di audit si è proposta innanzitutto di stabilire se, prima di varare i pacchetti legislativi SES (2004 e 2009), sia stata eseguita un’analisi corretta dei problemi nell’ATM europea e se le specifiche componenti dell’iniziativa SES stiano risolvendo i problemi rilevati. In secondo luogo, l’audit intendeva misurare i benefici effettivi prodotti da tali componenti fino al 2016, per confrontarli poi con le aspettative iniziali. L’audit non ha riguardato la fase di realizzazione di SESAR, iniziata solo nel 2014.

14

Gli auditor della Corte hanno effettuato visite presso la Commissione (DG MOVE), Eurocontrol, l’AESA, l’impresa comune SESAR e alcuni suoi membri. Si sono inoltre recati in cinque Stati membri (Spagna, Francia, Ungheria, Svezia e Regno Unito), visitando in ciascuno di essi il dipartimento governativo competente per la politica dei trasporti aerei, l’autorità nazionale di vigilanza e un fornitore di servizi di navigazione aerea. Sono stati inoltre incontrati i rappresentanti degli utenti dello spazio aereo e i controllori del traffico aereo. Gli auditor si sono inoltre recati negli Stati Uniti presso le istituzioni competenti per l’ATM10, per uno scambio di pareri sulla rispettiva esperienza operativa e di audit in questo ambito.

15

Inoltre, l’audit ha compreso un campione di attività (progetti di R&S, attività di dimostrazione e uno studio) svolte nell’ambito dell’impresa comune SESAR e cofinanziate dall’UE. Con questo esame, si è valutato se fosse necessario avviare tali attività e se le realizzazioni e i risultati finali conseguiti fossero in linea con le attese. L’analisi delle attività interessate è illustrata nell’allegato II.

Osservazioni

L’iniziativa SES era giustificata

16

La Corte ha esaminato i principali problemi dell’ATM europea prima dell’iniziativa del cielo unico europeo e la necessità di un intervento dell’UE in questo settore, unitamente a quanto ci si attendeva di conseguire con l’iniziativa in esame.

Era richiesto l’intervento dell’UE a causa dei monopoli nazionali e della frammentazione

17

Quando lo spazio aereo internazionale è frammentato in unità più piccole, articolate secondo le linee di confine nazionali, risultano limitate l’integrazione, l’interoperabilità e le economie di scala e, al contempo, ne discendono ritardi nei voli. In aggiunta, esiste solitamente un unico fornitore di servizi di navigazione aerea per paese. Data la concorrenza scarsa o nulla, la situazione pressoché di monopolio consente ai fornitori di servizi di dettare le condizioni dell’offerta di ATM. In tale contesto, è ampiamente giustificato l’intervento a livello europeo in questo settore. Tale intervento è stato infine provocato dagli elevati livelli di ritardo registrati alla fine degli anni novanta: i ritardi di rotta dovuti esclusivamente alle restrizioni nel controllo del traffico aereo erano in rapido aumento, raggiungendo quasi i 5 minuti per volo nel 1999 e contribuendo in modo significativo ai ritardi complessivi nel trasporto aereo.

18

I principali strumenti d’intervento dell’iniziativa del cielo unico europeo, analizzati più in dettaglio nelle sezioni seguenti, formano un insieme coeso che, in linea di principio, consentirebbe di fronteggiare i principali problemi rilevati nell’ATM europea. Essi hanno conferito il potere giuridico di garantire l’applicazione della normativa, unitamente a incentivi finanziari; ciò dovrebbe favorire significativi miglioramenti dell’ATM.

Gli obiettivi di alto livello dell’intervento, però, sono stati formulati in un periodo di forte aumento del traffico

19

L’obiettivo generale dell’intervento di accrescere la sicurezza dell’ATM e migliorarne la performance è stato tradotto in un insieme di obiettivi di alto livello. Considerando il 2005 come anno di base, tali obiettivi erano di triplicare la capacità, di ridurre gli effetti ambientali del 10 % e i costi di ATM per gli utenti dello spazio aereo del 50 %, nonché di decuplicare al contempo la sicurezza11.

20

Questi obiettivi di alto livello sono stati alla base della decisione di avviare il progetto SESAR e di impegnare l’UE al relativo finanziamento. La DG MOVE della Commissione li ha adottati come target intermedi per la propria politica in materia di SES12.

21

Gli obiettivi di alto livello, tuttavia, sono stati stabiliti in relazione al forte incremento del traffico aereo del momento e già allora non erano fondati su un’analisi approfondita. Quando la domanda è poi diminuita13, sono divenuti non più pertinenti con riferimento alla capacità, nonché irraggiungibili in termini di efficienza economica. Nel corso dell’audit, la Commissione ha riconosciuto che essi andavano considerati come aspirazioni anziché come target. La crescita più lenta ha inciso anche sulle principali aspettative che gli utenti dello spazio aereo nutrivano per l’iniziativa SES: dopo il 2008, la loro prima preoccupazione non era più l’aumento della capacità del sistema ATM bensì la riduzione dei suoi costi.

I traguardi normativi raggiunti dal SES: c’è stato un cambiamento culturale, ma il cielo non è unico

22

La Corte ha esaminato l’adeguatezza di selezionate componenti essenziali dell’iniziativa del cielo unico europeo, previste dalla normativa e volte a fronteggiare i problemi che ostavano all’ATM europea: i sistemi di prestazioni e di tariffazione, nonché i blocchi funzionali di spazio aereo (descritti ai paragrafi 23 e 38). Inoltre, ha analizzato i risultati conseguiti e li ha confrontati con le aspettative.

I sistemi di prestazioni e di tariffazione hanno promosso una cultura orientata alla performance e hanno portato trasparenza nella fornitura dei servizi di navigazione aerea…

23

Il sistema di prestazioni intende attenuare la posizione monopolistica dei fornitori di servizi di navigazione aerea, fissando valori-obiettivo vincolanti per quanto riguarda sicurezza, efficienza dei voli e ritardi, nonché costi. Il sistema di tariffazione rafforza la trasparenza definendo quali costi siano fatturabili agli utenti dello spazio aereo e stabilendo regole comuni per il calcolo dei tassi unitari. Entrambi i sistemi comprendono anche disposizioni per il monitoraggio della loro attuazione da parte della Commissione e delle autorità nazionali di vigilanza. Il funzionamento di questi sistemi e i collegamenti fra di essi sono descritti in maggiore dettaglio nell’allegato III.

24

L’attuazione dei sistemi di prestazioni e di tariffazione ha prodotto due principali vantaggi, generalmente riconosciuti da tutti portatori d’interesse coinvolti.

  1. Ha aiutato i fornitori di servizi di navigazione aerea a sviluppare una cultura orientata alla performance, che non era sempre presente in passato. La definizione di obiettivi prestazionali, la misurazione dei risultati e gli incentivi connessi al loro conseguimento hanno contribuito a tale cultura e hanno spinto i fornitori di servizi di navigazione aerea a ricercare efficienze sul piano operativo.
  2. Il fatto che, in forza dei sistemi di prestazioni e di tariffazione, dovessero essere disponibili informazioni tempestive e pertinenti ha contribuito a un livello elevato di trasparenza nella fornitura dei servizi di navigazione aerea. Questa evoluzione è stata favorita anche dalla abituale consultazione tra portatori d’interesse.

… ma i risultati quantitativi sono inferiori alle aspettative …

25

Gli auditor della Corte hanno analizzato i risultati quantitativi dei sistemi di prestazioni e di tariffazione a fronte dei valori-obiettivo per le condizioni ambientali, la capacità e l’efficienza economica per il periodo di riferimento 1 (PR1, 2012-2014) e il periodo di riferimento 2 (PR2, 2015-2019)14. In aggiunta, il grafico 1 mostra l’evoluzione di più lungo periodo dei ritardi di rotta effettivi e dei tassi unitari medi15, unitamente al traffico effettivo, al quale sono strettamente collegati.

26

La Corte rileva quanto segue.

  1. Per quanto riguarda la capacità, i ritardi ATFM di rotta (cfr. linea verde del grafico 1) registrano valori migliori nel 2016 rispetto al 2008, per un volume di traffico comparabile. Tuttavia, il valore-obiettivo per l’UE di 0,5 minuti per volo non è mai stato raggiunto e i ritardi sono in aumento dal 2013 e superano il valore-obiettivo nel 2016 per un fattore pari a 2. Nel 2016, l’azione sindacale ha contribuito per il 13,6 % al ritardo di rotta complessivo e si stima che, in occasione di scioperi, siano stati annullati 13 000 voli16.
  2. Per quanto riguarda l’efficienza economica, tra il 2004 e il 2016 i tassi unitari effettivi (cfr. linea rossa del grafico 1) hanno registrato un calo, in termini cumulati, del 22 % a prezzi costanti. Questa flessione, tuttavia, è stata conseguita in gran parte tra il 2004 e il 2008, cioè durante gli anni di forte crescita del traffico e prima che il sistema di prestazioni entrasse in vigore. Tra il 2011 (l’anno precedente all’attuazione del sistema dei costi determinati e del sistema di prestazioni) e il 2016 la riduzione complessiva è stata solo del 4 %. Si tratta di valori inferiori a quelli stabiliti dalla Commissione come obiettivo di riduzione a livello di UE per i costi unitari determinati (pari al 3,5 % annuo durante il PR1 e al 3,3 % durante il PR2) e tale performance insoddisfacente è prevalentemente imputabile al fatto che il traffico effettivo è inferiore alle previsioni17. Pertanto, i vantaggi effettivamente trasmessi agli utenti sono di gran lunga inferiori alle aspettative suscitate dalle decisioni della Commissione. In generale, la Corte ha osservato che i costi unitari determinati e i tassi unitari dipendono in forte misura, rispettivamente, dal traffico previsto e dal traffico effettivo.
  3. Inoltre, per gli indicatori essenziali di prestazione ambientale, nonostante il graduale miglioramento osservato nell’intero PR1 e nel primo anno del PR2, il valore-obiettivo per il 2014 (4,67 % in più rispetto alla rotta più breve tra aeroporto di partenza e aeroporto di destinazione) non è stato raggiunto (4,9 %) e l’ultimo dato disponibile (2016) mostra un’interruzione del precedente trend positivo (4,91 %).

Grafico 1

Evoluzione di lungo periodo del traffico, dei ritardi di rotta e dei tassi unitari medi

Fonte: calcolo della Corte sulla base dei dati di Eurocontrol (comunicati dal gestore della rete e dal Central Route Charges Office).

27

I risultati di performance a livello locale (FAB, zone di tariffazione) sono disomogenei e dipendono dalle circostanze locali: situazione geografica, assetto giuridico-istituzionale, organizzazione della fornitura dei servizi, condizioni d’impiego, struttura dei costi specifica e profili di traffico (cfr. esempi nel riquadro 1).

Riquadro 1

I risultati locali dipendono dalle circostanze locali

  • Negli anni recenti, i ritardi di rotta sono peggiorati in Spagna e Francia. Mentre in Spagna ciò è riconducibile a un traffico più elevato del previsto nell’Europa sud-occidentale, in Francia l’andamento va ascritto principalmente all’attuazione di un nuovo sistema operativo in alcuni centri di controllo di area e agli scioperi dei controllori del traffico aereo. Per contro, la Svezia e l’Ungheria hanno registrato valori molto bassi del ritardo di rotta perché, tradizionalmente, non ci sono vincoli di capacità in questi paesi.
  • In Svezia e nel Regno Unito, i risultati relativi all’efficienza economica hanno risentito di alcune voci di spesa, soprattutto diritti pensionistici a prestazione definita, che esulerebbero dal controllo dei fornitori di servizi di navigazione aerea18.
  • In Spagna, una legge del 2010 ha modificato le condizioni di lavoro dei controllori del traffico aereo. Ciò ha consentito una consistente riduzione dei costi per il personale, che sono stati così allineati alla media dei cinque principali fornitori di servizi di navigazione aerea d’Europa. Dall’introduzione del sistema nel 2012, i tassi unitari sono rimasti stabili.

… e i sistemi presentano carenze

I valori-obiettivo del sistema di prestazioni non sono collegati agli obiettivi SES di alto livello

28

Il sistema di prestazioni dovrebbe migliorare l’efficienza complessiva dei servizi di navigazione aerea attraverso i quattro settori essenziali di prestazione (sicurezza, condizioni ambientali, capacità ed efficienza economica), in linea con il quadro di prestazioni del piano generale europeo ATM19. La fissazione di obiettivi prestazionali a livello di Unione europea andrebbe considerata come parte di un processo volto a conseguire gli obiettivi previsti dal piano generale20.

29

Nonostante queste disposizioni, non è stata effettuata alcuna misurazione del contributo del sistema di prestazioni, nel PR1, al raggiungimento dei suddetti obiettivi di alto livello. Nella decisione della Commissione che stabilisce gli obiettivi prestazionali a livello di UE per il PR2, non viene fatto alcun riferimento a tali obiettivi di alto livello.

Gli indicatori essenziali di prestazione non sono sempre adatti allo scopo

30

L’insieme degli indicatori di prestazione selezionati è stato basato in ampia misura su lavori esistenti di Eurocontrol ed è stato determinato dalla disponibilità di informazioni preesistenti. La Corte ha tuttavia motivo di dubitare dell’adeguatezza di taluni indicatori essenziali per misurare la performance nel settore specifico di riferimento, come si illustra di seguito.

31

Condizioni ambientali. L’indicatore essenziale in questo settore coglie la differenza tra la traiettoria pianificata o effettiva rispetto alla rotta più breve21. Tuttavia, sebbene la traiettoria possa senza dubbio essere prolungata a causa della congestione del traffico o di una definizione della rotta non ottimale, vi possono essere anche vari altri fattori a determinare deviazioni dalla rotta più breve: condizioni meteorologiche, restrizioni dello spazio aereo a causa di operazioni militari o decisioni delle compagnie aeree dettate da motivi di efficienza economica (i tassi unitari presentano differenze significative da un paese all’altro, come si evince dalla cartina 2, circostanza che spesso induce gli utenti dello spazio aereo a volare lungo rotte meno costose in termini di servizi di navigazione aerea anziché lungo le rotte più brevi). Questo indicatore essenziale di prestazione, pertanto, non può essere ricondotto integralmente alla responsabilità dei singoli fornitori di servizi di navigazione aerea, poiché tali fattori esulano dal loro controllo. Inoltre, la componente verticale dell’efficienza di volo attualmente non rientra fra gli obiettivi perseguiti, sebbene anche l’altitudine alla quale vola un aeromobile determini l’impatto ambientale del volo stesso.

Cartina 2

Differenze tra i tassi unitari di rotta nei diversi Stati partecipanti al SES nel 2016 (espressi in euro)

Fonte: CRCO di Eurocontrol.

32

Capacità. I ritardi costituiscono una misurazione della performance molto pertinente per il trasporto aereo. Tuttavia, i ritardi dovuti alla gestione del traffico aereo rappresentano meno di un terzo del ritardo complessivo al quale sono esposti i passeggeri22. Non sono stati fissati obiettivi vincolanti per le componenti aggiuntive del ritardo complessivo “gate to gate”, quali tempi addizionali di rullaggio alla partenza prima del decollo o circuiti di attesa in volo in prossimità degli aeroporti prima dell’atterraggio. Se da un lato i fornitori di servizi di navigazione aerea possono essere ritenuti responsabili solo di una parte del ritardo “gate to gate” complessivo, dall’altro lato un indicatore, perché abbia significato in questo settore, dovrebbe comprendere gli elementi fondamentali che portano al ritardo complessivo. Si noti che tali elementi sono già monitorati, ma senza valori-obiettivo vincolanti, nel settore delle condizioni ambientali.

33

Inoltre, la misurazione dei ritardi è un indicatore della capacità dei fornitori di servizi di navigazione aerea di rispondere ai picchi della domanda, ma non fornisce alcuna informazione circa l’uso efficiente di tale capacità durante i periodi di minor traffico, che rappresenta una sfida data la variabilità oraria, giornaliera e stagionale dei flussi di traffico.

Il processo decisionale volto a stabilire gli obiettivi prestazionali è lungo e complesso

34

L’adozione di obiettivi prestazionali richiede una procedura in tre tappe: i) proposta, consultazione e decisione sui valori-obiettivo al livello dell’UE; ii) preparazione dei piani di miglioramento delle prestazioni nei singoli FAB23 con valori-obiettivo locali e per FAB, in seguito valutati dall’organo di valutazione delle prestazioni; iii) decisione, da parte della Commissione, in merito alla coerenza dei valori-obiettivo locali/FAB con quelli fissati a livello dell’UE. Nel decidere in merito ai valori-obiettivo, la Commissione deve chiedere il parere del comitato per il cielo unico24, che può bloccare o rinviare tale decisione.

35

Un processo del genere è di per sé lungo, in quanto i termini stabiliti dalla normativa prevedono una durata pari fino a due anni. Nella pratica, si è rivelato particolarmente difficile trovare un accordo sui valori-obiettivo per l’efficienza economica, a causa dei diversi livelli di ambizione espressi dalla Commissione e dagli Stati membri circa l’entità della riduzione dei costi. I negoziati effettivi con gli Stati membri e il comitato per il cielo unico si sono protratti ben oltre l’inizio del periodo a cui avrebbero dovuto riferirsi. L’intero processo per il PR2 dura già da quasi quattro anni e non è ancora interamente completato per tutti i FAB25. I casi specifici sono illustrati nell’allegato IV.

Il monitoraggio degli obiettivi prestazionali e dei tassi unitari è stato insufficiente

36

Il monitoraggio dell’attuazione dei piani di miglioramento delle prestazioni spetta sia alle autorità nazionali di vigilanza che alla Commissione e, per regolamento, entrambi questi soggetti possono effettuare ispezioni presso i fornitori di servizi di navigazione aerea e il gestore della rete, se lo ritengono opportuno26. Le autorità nazionali di vigilanza hanno anche la facoltà di effettuare ispezioni in merito alla determinazione delle tariffe di navigazione aerea27. Nello svolgimento di queste attività, le autorità nazionali di vigilanza dovrebbero essere indipendenti dai fornitori di servizi di navigazione aerea, almeno a livello funzionale, ed essere dotate delle risorse e capacità necessarie ad assolvere i compiti loro assegnati28. Inoltre, la Commissione è anche tenuta a valutare i tassi unitari a fronte delle disposizioni relative ai sistemi di prestazioni e tariffazione29.

37

La Corte ha rilevato una serie di carenze che limitano l’efficacia del ruolo di monitoraggio.

  1. La Corte ha riscontrato casi in cui la mancanza di risorse adeguate (in termini di personale e/o finanziari) oppure la separazione puramente funzionale, ma né gerarchica né finanziaria dai fornitori di servizi di navigazione aerea limitava la capacità delle autorità nazionali di vigilanza di assolvere i propri compiti. In Spagna non vi è una piena separazione gerarchica tra fornitori di servizi di navigazione aerea e autorità nazionali di vigilanza. In Francia l’autorità nazionale di vigilanza e i fornitori di servizi di navigazione aerea fanno capo al medesimo direttore generale e condividono le risorse finanziarie da un bilancio comune, finanziato in massima parte dalle stesse tariffe di navigazione su cui l’autorità nazionale di vigilanza espleta la sorveglianza normativa. In Ungheria, la separazione funzionale non esiste, in quanto la legislazione nazionale demanda ai fornitori di servizi di navigazione aerea la fissazione della base di costo per l’ATM e l’autorità nazionale di vigilanza non dispone delle risorse necessarie per svolgere le proprie funzioni di sorveglianza. Già nel 2013, la Commissione ha proposto di rafforzare l’efficienza e l’indipendenza delle autorità nazionali di vigilanza “in via prioritaria”; nel 2017, tuttavia, la situazione è ancora invariata a tale riguardo.
  2. Nei cinque Stati membri visitati, non sono state condotte ispezioni periodiche per fornire garanzie affinché solo i costi ammissibili fossero inclusi nel sistema di tariffazione, o per stabilire se tali costi fossero sostenuti in modo efficiente e adeguatamente ripartiti tra le zone tariffarie di rotta e di terminale. Poiché anche le verifiche eseguite, per conto della Commissione, dall’organo di valutazione delle prestazioni sui tassi unitari non comprendono l’ammissibilità delle spese sottostanti, i tassi unitari sono addebitati agli utenti senza che vengano eseguiti controlli sufficienti sulle spese sottostanti.
  3. Si è osservato che gli orientamenti in merito alla ripartizione dei costi di rotta/terminale erano insufficienti; ne conseguono una mancanza di armonizzazione delle procedure contabili tra gli Stati membri e un rischio di sovvenzionamento incrociato tra i servizi di rotta e di terminale, con l’addebito di servizi di navigazione aerea di terminale agli utenti dello spazio aereo che semplicemente sorvolano lo spazio aereo in questione e non utilizzano tali servizi presso i terminali.
  4. Le spese in conto capitale30, anche per i piani di miglioramento delle prestazioni, rientrano nei costi unitari determinati e verranno addebitati agli utenti dello spazio aereo anche se i fornitori di servizi di navigazione aerea decidono di annullare o rinviare tali investimenti. Sebbene l’organo di valutazione delle prestazioni abbia rilevato che la spesa in conto capitale nel periodo 2012-2015 è stata di circa 1 miliardo di euro inferiore alle previsioni31, non esiste alcuna disposizione per la restituzione di tali importi agli utenti qualora gli investimenti connessi non dovessero mai concretizzarsi.

I blocchi funzionali di spazio aereo hanno favorito le strutture di cooperazione, ma non la deframmentazione

38

Il concetto di blocco funzionale di spazio aereo (FAB), creato in risposta alla frammentazione, mirava soprattutto a una gestione dello spazio aereo sulla base dei requisiti operativi anziché dei confini nazionali. Tuttavia, il quadro normativo vigente non stabilisce FAB in grado di contrastare con efficacia la frammentazione, per quanto riguarda la gestione dello spazio aereo, la fornitura dei servizi o l’acquisizione delle attrezzature tecniche.

Il concetto è gradualmente cambiato

39

Dalla visione iniziale della Commissione, incentrata su una configurazione dello spazio aereo tale da consentire il funzionamento di centri di controllo di area di dimensioni ottimali, i FAB sono stati gradualmente trasformati in meccanismi di cooperazione tra autorità nazionali di vigilanza e fornitori di servizi di navigazione aerea di Stati membri confinanti, come si illustra di seguito.

  1. Le ambizioni iniziali per i FAB sono state illustrate in una comunicazione della Commissione del 200132, che fa riferimento alla “creazione di zone di controllo attraverso le frontiere nazionali”. Vi si proponeva l’istituzione di una regione di informazione di volo europea nello spazio aereo superiore (EUIR) che sarebbe stata “riconfigurata in blocchi funzionali di spazio aereo di dimensioni minime secondo criteri di sicurezza ed efficienza”. I confini di tali blocchi funzionali di spazio aereo non dovevano necessariamente coincidere con i confini nazionali e sarebbero stati creati per agevolare “la prestazione di servizi di traffico aereo nei centri di controllo di area competenti per porzioni ottimali di spazio aereo nell’EUIR”.
  2. Il primo pacchetto SES definiva i FAB come blocchi di spazio aereo basati su requisiti operativi e tesi a una gestione più integrata dello spazio aereo, a prescindere dai confini esistenti33. Esso prevedeva l’istituzione dell’EUIR, configurata in FAB che avrebbero dovuto rispettare una serie di condizioni in materia di sicurezza, efficienza e operatività34. Se i FAB si fossero estesi sul territorio di più Stati membri, gli Stati membri interessati avrebbero designato congiuntamente i fornitori di servizi35. Tuttavia, non figura più il riferimento ai centri di controllo di area per porzioni ottimali di spazio aereo nell’EUIR.
  3. Il secondo pacchetto SES, adottato nel 2009 e tuttora in vigore, introduce nella definizione di FAB il concetto di “cooperazione rafforzata” in alternativa al concetto di “gestione integrata”36. Un aspetto cruciale è che scompare anche l’obbligo di configurare in FAB l’EUIR prospettata. I requisiti stabiliti per i FAB non prevedono esplicitamente la fornitura di servizi integrati o transfrontalieri.

L’attuazione effettiva è stata controversa…

40

In seguito all’adozione del secondo pacchetto SES, in Europa sono stati formalmente istituiti nove FAB, come illustrato nella cartina 3.

Cartina 3

I nove FAB istituiti, unitamente alle data di creazione

Fonte: Eurocontrol.

41

L’attuazione effettiva dei FAB è stata oggetto di controversia tra la Commissione e gli Stati membri. Nel 2013 la Commissione ha messo generalmente in dubbio che i FAB potessero assicurare l’ottimizzazione dello spazio aereo a prescindere dai confini nazionali, se le regioni di informazione di volo rimanevano le stesse, i fornitori di servizi di navigazione aerea erano strutturati nello stesso modo e gli obiettivi di efficienza economica e capacità definiti nei piani di miglioramento delle prestazioni, in alcuni casi, non erano ottimali, a giudizio dell’organo di valutazione delle prestazioni.

42

Le espressioni “consentono l’uso ottimale dello spazio aereo” e “sono giustificati dal loro valore aggiunto”37 offrono un ampio margine di interpretazione agli Stati membri nell’attuare i FAB. In genere, questi non hanno accolto le obiezioni avanzate dalla Commissione, sottolineando che la creazione di strutture FAB e i meccanismi di coordinamento avevano soddisfatto i requisiti normativi. Ciò dimostra una generale differenza di percezione dei requisiti normativi tra la Commissione e gli Stati membri. Non è stata promossa alcuna causa dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea. Uno studio condotto da una società di consulenza sull’attuazione dei FAB ha rilevato che questi ultimi non hanno raggiunto gli obiettivi strategici di alto livello stabiliti dalla normativa SES, nonostante i considerevoli sforzi intrapresi per la loro attuazione38.

… e ha portato alla cooperazione, non alla deframmentazione

43

Negli Stati membri visitati, la creazione dei FAB aveva dato luogo a strutture e procedure di cooperazione presso le autorità nazionali di vigilanza e i fornitori di servizi di navigazione aerea. Esse operano soprattutto in materia di cooperazione tecnica e di regolamentazione, come la creazione di uno spazio aereo con rotte libere nelle zone di competenza. Alcuni FAB (come il FABCE, il FAB Regno Unito-Irlanda) assicurano formalmente il coordinamento dell’attuazione del progetto comune pilota39.

44

Tuttavia, la cooperazione è anteriore all’istituzione dei FAB e i fornitori di servizi di navigazione aerea sono impegnati in attività simili con altri partner all’esterno dei rispettivi FAB. Alcune iniziative tecniche, quali COOPANS e ITEC, determinano investimenti coordinati, mentre BOREALIS sta attuando accordi di rotte libere che si estendono oltre i confini dei FAB. Ciò dimostra che alcuni vantaggi sono conseguibili anche grazie alla cooperazione volontaria, al di fuori di qualsiasi quadro normativo.

45

Nessuno Stato membro visitato è stato in grado di fornire una stima precisa dei costi dell’istituzione o del funzionamento di un FAB, e nessuno degli organismi visitati è riuscito a dimostrare che i FAB avevano prodotto benefici tangibili per gli utenti dello spazio aereo. Non vi sono state misurazioni nei settori essenziali del sistema di prestazioni e anche se vari indicatori essenziali di prestazione sono stati fissati a livello di FAB, per lo più si tratta soltanto di un’aggregazione dei valori-obiettivo nazionali.

46

La deframmentazione, segnatamente attraverso la fornitura di servizi transfrontalieri, la fusione dei centri di controllo del traffico aereo o zone comuni di tariffazione, non è stata conseguita in nessuno dei FAB e manca in generale l’impegno, da parte degli Stati membri, in queste iniziative. Il fatto che gli Stati membri preferiscano mantenere lo status quo attuale discende in ampia misura da considerazioni legate alla salvaguardia della sovranità, dei fornitori storici di servizi di navigazione aerea, nonché del loro fatturato e personale.

Ma le dimensioni contano e resta l’esigenza di una deframmentazione

47

Uno studio condotto da Eurocontrol, per conto della Commissione, sull’efficienza economica dell’ATM europea e di quella nordamericana40 fornisce elementi probatori sulle economie di scala e sui potenziali vantaggi della deframmentazione. Sebbene i profili di traffico nonché il contesto politico siano diversi nelle due regioni, lo studio evidenzia che il sistema di ATM negli Stati Uniti, dove l’ATM è integrata in un’unica organizzazione, è in grado di controllare un maggior numero di voli con meno personale e meno centri di controllo del traffico aereo (cfr. tabella 2).

Tabella 2

Selezione di dati sulla performance in Europa e negli Stati Uniti

Anno civile 2014 Stati membri di Eurocontrol Stati Uniti
Zona geografica (milioni di km²) 12 15
Voli IFR controllati (milioni) 10 15
Ore di volo controllate (milioni) 15 23
     
Fornitori di servizi di navigazione aerea di rotta civile 37 1
Totale effettivi 56 300 31 500
Controllori in servizio operativo
17 500 12 960
Personale di sostegno
38 800 18 540
Centri di controllo del traffico aereo lungo la rotta 63 23
     
Densità relativa (volo/km²) 0,85 1,03
Produttività41 (ore di volo/controllori) 834 1 767

Fonte: Eurocontrol, U.S. - Europe continental comparison of ANS cost-efficiency trends (2006-2014), novembre 2016.

48

Anche l’analisi della produttività dei centri di controllo del traffico aereo42 eseguita dalla Corte sulla base dei dati raccolti da Eurocontrol corrobora l’esistenza di potenziali economie di scala. Benché vari altri fattori possano incidere sulla produttività, l’analisi mostra che esiste una correlazione positiva tra la produttività dei centri di controllo del traffico aereo e le sue dimensioni, misurate in termini di numero di movimenti secondo le regole di volo strumentale (IFR) in un anno. Ciò suggerisce che il consolidamento dei centri e/o forme potenziate di fornitura temporanea di servizi transfrontalieri (per esempio, un centro di controllo del traffico aereo che fornisca servizi di navigazione aerea al di là dei confini nazionali nei periodi di minor traffico) consentirebbe un uso più efficiente della capacità inutilizzata e potrebbe determinare una maggior produttività ed efficienza economica.

49

Data la presenza di economie di scala, per procedere verso l’attuale obiettivo di alto livello di dimezzare i costi dell’ATM occorrerebbe che si verificassero congiuntamente incrementi del traffico e una effettiva deframmentazione della fornitura di servizi.

Il progetto SESAR ha promosso una visione comune, ma si è scostato dal calendario iniziale e ora è a tempo indeterminato

50

Il progetto SESAR, la componente tecnologica dell’iniziativa SES, consiste in un partenariato pubblico-privato tra la Commissione europea, Eurocontrol e vari portatori d’interesse dell’industria, avvalendosi di un quadro normativo specifico e di una serie di strumenti finanziari. Si prefigge di armonizzare e modernizzare i sistemi e le procedure ATM in tutta Europa. Fin dall’inizio, il progetto SESAR è stato suddiviso in: una fase di definizione (volta a definire il piano di modernizzazione), una fase di sviluppo (per la creazione delle necessarie basi tecnologiche) e una fase di realizzazione (introduzione dei nuovi sistemi e delle nuove procedure).

51

La Corte ha esaminato la ratio alla base del progetto SESAR nonché aspetti selezionati delle fasi di definizione e di sviluppo, in particolare la creazione, il funzionamento e l’estensione dell’impresa comune SESAR. Per un campione di progetti di R&S e di attività correlate, la Corte ha esaminato la valutazione delle esigenze che ne giustificavano l’avvio, quali realizzazioni sono state ottenute e quale uso operativo ne è stato fatto finora.

Il progetto SESAR intendeva contrastare la frammentazione tecnologica, ma i benefici sono stati sovrastimati, mentre l’intervento dell’UE avrebbe dovuto essere temporaneo

52

Il progetto SESAR, essendo teso a riunire vari portatori d’interesse perché si impegnassero a favore di un piano generale ATM, si prefiggeva di contrastare la frammentazione tecnologica, concettuale e procedurale presente nella fornitura dei servizi. Nel 2004, il costo della frammentazione era stimato in un importo annuo compreso tra 880 e 1 400 milioni di euro, di cui quasi la metà era riconducibile alla frammentazione degli appalti, dello sviluppo e del funzionamento dei sistemi di ATM43.

53

Tuttavia, i benefici attesi dal progetto SESAR, ad esempio la riduzione dei ritardi e dei costi, sono stati sovrastimati, dal momento che si basavano su previsioni di traffico a lungo termine eccessivamente ottimistiche, che non si sono concretizzate. L’analisi costi-benefici del 2005 alla base del progetto si fondava su una previsione di crescita annua del traffico pari al 2,9 % su un periodo di 30 anni (2005-2035). I dati mostrano invece che la crescita effettiva media nel periodo 2005-2016 è stata dell’1,1 %, anziché del 2,9 %. Un ottimismo analogo è riscontrabile nelle principali tappe intermedie, che in seguito hanno segnato la fase di sviluppo di SESAR: l’edizione del 2009 del piano generale ATM e uno studio del 2012 a sostegno della proroga dell’impresa comune SESAR44.

54

Il progetto SESAR è stato avviato con uno specifico calendario. In base ad una comunicazione della Commissione del 2005 al Consiglio45, la fase di definizione si sarebbe svolta dal 2005 al 2007, per essere seguita dalle fasi di sviluppo (2008-2013) e realizzazione (2014-2020). L’oggetto della partecipazione dell’UE sarebbe stato circoscritto alle fasi di definizione e di sviluppo, mentre sia la governance che il finanziamento della fase di realizzazione sarebbero stati trasferiti integralmente ai portatori d’interesse dell’industria. Il regolamento del Consiglio che in seguito ha istituito l’impresa comune SESAR46 prevedeva tale calendario nei considerando e fissava la data di chiusura dell’impresa comune al 31 dicembre 2016, seppur contemplando la possibilità di una revisione.

La fase di definizione di SESAR ha assicurato il coinvolgimento dei principali portatori d’interesse

55

Nel 2004 Eurocontrol ha chiesto alla Commissione assistenza finanziaria per la fase di definizione di SESAR. Il sostegno finanziario è stato concesso sulla base di decisioni della Commissione nel 2004, 2005 e 2006. In totale, sono stati erogati a Eurocontrol 30 milioni di euro a titolo della TEN-T per cofinanziare uno studio del costo complessivo di 60 milioni di euro.

56

La fase di definizione di SESAR è stata svolta da un consorzio47 comprendente tutti i principali portatori d’interesse: utenti dello spazio aereo, operatori aeroportuali, fornitori di servizi di navigazione aerea e costruttori. Questa fase, durata dal 2005 al 2008, ha generato, oltre a una serie di prodotti48, il primo piano generale europeo ATM, comprensivo di una tabella di marcia per le fasi di sviluppo e di realizzazione del programma SESAR. Il piano generale è stato approvato dal Consiglio nel marzo 2009 e ha costituito la base per la fase di sviluppo successiva.

L’impresa comune SESAR è riuscita a creare uno sforzo coordinato di R&S per l’ATM europea…

57

Le attività di ricerca e sviluppo (R&S) nell’ambito dell’ATM possono essere complesse e vanno gestite. Ciò è dovuto all’alto grado di interdipendenza tra aeroporti, utenti dello spazio aereo, gestore della rete e fornitori di servizi di navigazione aerea, nonché al fatto che occorre assicurare in parallelo le attività di R&S e il funzionamento effettivo.

58

L’impresa comune SESAR è stata istituita49 per gestire le attività di R&S nella fase di sviluppo. Essa ha costituito un quadro per gestire un programma estremamente complesso di R&S e ha coordinato un ambiente di R&S fino ad allora frammentato. I portatori d’interesse hanno dichiarato che il progetto SESAR ha promosso: i) una visione a livello di UE per la futura configurazione e realizzazione dell’ATM europea, con l’adesione dei portatori di interesse, compresi i costruttori; ii) partenariati coordinati tra parti in causa nelle attività di R&S ed economie di scala; iii) una più forte influenza europea sulla fissazione degli standard internazionali e sull’elaborazione del piano globale di navigazione aerea dell’ICAO. Inoltre, la disponibilità di finanziamenti dell’UE ha indotto le parti interessate a impegnare risorse supplementari nelle attività di R&S.

… ma il suo mandato presenta carenze

59

Il quadro normativo conferisce all’impresa comune SESAR la responsabilità di eseguire il piano generale ATM (e, in particolare, di organizzare la fase di sviluppo in conformità di detto piano)50. Tuttavia, il mandato dell’impresa comune SESAR manca di chiarezza sotto due aspetti:

  1. sebbene il regolamento del Consiglio del 2007 prevedesse lo scioglimento dell’impresa comune SESAR entro la fine del 2016, lo stesso regolamento le affidava anche l’esecuzione di un piano generale con attività di R&S che si estendevano oltre il 2020;
  2. il regolamento non conferisce esplicitamente mandato all’impresa comune SESAR di aggiornare il piano generale e si limita a descrivere la procedura per l’approvazione, da parte dell’UE, di modifiche significative apportate allo stesso. Il coinvolgimento dell’impresa comune SESAR in questo processo è menzionato in documenti non vincolanti giuridicamente51, che esortano l’impresa comune SESAR a proporre aggiornamenti e al suo consiglio di amministrazione di adottarli.
60

Il quadro descritto rischia di compromettere l’efficienza del progetto. In primo luogo, dato il disallineamento tra la durata giuridica dell’impresa comune SESAR e le attività di R&S che era tenuta a eseguire, risultava poco chiaro in quale misura detta esecuzione andasse completata entro la data di scioglimento dell’impresa comune. In secondo luogo, poiché gli aggiornamenti in ultima analisi incidono sui tempi nonché sui costi e benefici attesi dai vari portatori d’interesse, i progressi vengono misurati a fronte di un target mobile, riducendo ulteriormente la rendicontabilità relativa al mandato dell’impresa comune SESAR.

Gli aggiornamenti del piano generale riflettono nuove realtà, ma anche notevoli ritardi…

61

L’impresa comune SESAR ha di fatto impegnato ingenti risorse nel processo di aggiornamento del piano generale52. Al 2017, erano stati eseguiti due importanti aggiornamenti del piano generale e un terzo è in programma per il 2018.

62

Il primo aggiornamento (2012) è stato effettuato principalmente perché ci si è resi conto che non tutte le attività di R&S pianificate potevano essere completate entro la fine del 2016 e, pertanto, gli sforzi di R&S si erano concentrati su una serie gestibile di cambiamenti operativi essenziali53. L’aggiornamento ha fatto seguito a un esercizio interno dell’impresa comune SESAR condotto dai membri del comitato del programma, al fine di individuare le esigenze strategiche dei suoi membri e di ridistribuire di conseguenza le risorse tra i progetti. La Corte osserva che il gruppo di lavoro incaricato di ridefinire le priorità del programma non comprendeva gli utenti dello spazio aereo, i quali da ultimo saranno tenuti a pagare per gli investimenti richiesti dal piano generale. La Corte ritiene che ciò sia stato deleterio per la necessaria adesione alle soluzioni SESAR e per l’efficacia complessiva del progetto. Nell’analogo programma statunitense NextGen, la mancata adesione delle compagnie aeree, in particolare la loro riluttanza a dotare gli aeromobili di avionica compatibile, è stata considerata una sfida cruciale per la realizzazione54.

63

Ci sono state ripercussioni per quasi tutti i progetti di R&S avviati al principio; molti hanno visto ridefinire la propria portata e, nel corso della durata giuridica dell’impresa comune SESAR, non avrebbero più fornito le realizzazioni pianificate inizialmente. È apparso chiaro che il calendario inizialmente previsto per la fase di sviluppo (2008-2013) non sarebbe più stato rispettato.

64

La principale determinante del secondo aggiornamento (2015) è stata la necessità di incentrare il programma di R&S sui requisiti della fase di realizzazione, in particolare sui requisiti del progetto comune pilota, e di integrare nuovi elementi quali aeromobili a pilotaggio remoto e cibersicurezza.

65

Gli aggiornamenti hanno apportato modifiche sostanziali al piano generale ATM, sia nella forma che nel contenuto. Di seguito vengono illustrate le principali evoluzioni da un documento all’altro rilevate dalla Corte.

Tabella 3

Evoluzione di aspetti selezionati del piano generale europeo ATM

  versione 2009 versione 2012 versione 2015
Obiettivi di performance Valore di partenza: 2004/2005
Data-obiettivo: 2020

Valori-obiettivo:

   Aumento della capacità pari al 73 %

   Riduzione dell’impatto ambientale per volo pari al 10 %

   Riduzione del costo per volo pari al 50 %

Valore di partenza: 2005
Data-obiettivo: 2030

Valori-obiettivo:

   Aumento della capacità pari al 27 %

   Riduzione dell’impatto ambientale per volo pari al 2,8 %

   Riduzione del costo per volo pari al 6 %

Valore di partenza: 2012
Data-obiettivo: 2035

Valori-obiettivo:

   Riduzione del ritardo di rotta pari al 10-30 %

   Riduzione dell’impatto ambientale per volo pari al 5-10 %

   Riduzione del costo per volo pari al 30-40 %

Costi degli investimenti 32 miliardi di euro per il periodo 2008-2020 (di cui 22 miliardi di euro per gli utenti dello spazio aereo e 7 miliardi di euro per i fornitori di servizi di navigazione aerea) 20-29 miliardi di euro (di cui 13-17 miliardi di euro per gli utenti dello spazio aereo e 3-6 miliardi di euro per i fornitori di servizi di navigazione aerea) 19-28 miliardi di euro per il periodo 2015-2035 (di cui 17-26 miliardi di euro per investimenti a terra)

Fonte: piani generali ATM europei del 2009, 2012 e 2015.

66

La tabella precedente mostra un progressivo differimento della data di conseguimento del concetto-obiettivo ATM dal 2020 al 2035, una riduzione dei benefici di performance attesi e un calo marginale del fabbisogno totale di investimenti. Nel caso specifico dei fornitori di servizi di navigazione aerea, si prevede che l’investimento richiesto sia ora superiore rispetto al 200955.

… e infine ha portato alla decisione di prorogare l’impresa comune SESAR e di impegnare risorse supplementari

67

L’aggiornamento 2012 del piano generale definiva tre stadi principali56 per la realizzazione del concetto SESAR entro il 2030. Tuttavia, nel 2013, la Commissione ha riconosciuto57 che, nell’ambito delle prospettive finanziarie 2007-2013, il programma di lavoro dell’impresa comune SESAR, avrebbe consentito di assicurare solo lo stadio 1 del piano generale e parte dello stadio 2 e che, per completare gli stadi 2 e 3, sarebbe stato necessario prorogare l’impresa comune SESAR. A sostegno di una proroga, la Commissione ha affermato che i vantaggi che ne sarebbero discesi avrebbero ampiamente superato i costi. Nel 2014, il Consiglio ha modificato il regolamento (CE) n. 219/2007, prorogando l’impresa comune SESAR fino al dicembre 2024 e concedendo ulteriori finanziamenti dell’UE per 585 milioni di euro al bilancio dell’impresa comune SESAR in tale periodo.

68

Oltre a basarsi su previsioni ottimistiche del traffico aereo a lungo termine, l’analisi costi-benefici (ACB) a sostegno della decisione di prorogare l’impresa comune SESAR non ha stimato i costi di R&S dopo il 2020, mentre confrontava detti costi con i benefici attesi fino al 2035. Questo disallineamento riflette la discrepanza tra il carattere temporaneo dell’impresa comune SESAR (e del quadro finanziario che la sostiene) e la durata necessaria delle attività di R&S che essa ha l’incarico di eseguire.

69

Gli aggiornamenti del piano generale e la proroga dell’impresa comune SESAR hanno ampliato ulteriormente lo scostamento della fase di sviluppo in corso dal calendario iniziale e hanno rappresentato un cambiamento di prospettiva, piuttosto che un semplice ritardo. Mentre prima era limitato al periodo 2008-2013, ora lo sforzo di R&S diventa di fatto a tempo indeterminato, sebbene si avvalga di una struttura temporanea.

Alla fine del 2016, alcune soluzioni tecnologiche sono state pubblicate, ma l’esecuzione del piano generale è ancora lungi dall’essere ultimata

70

L’impresa comune SESAR ha pubblicato documenti su miglioramenti operativi e tecnologici, raggruppati in una serie di “soluzioni SESAR”58. Ha altresì eseguito dimostrazioni, in un ambiente operativo reale, dei potenziali vantaggi di tali miglioramenti.

71

Tuttavia, con la ridistribuzione delle risorse e gli aggiornamenti del piano generale, l’impresa comune SESAR ha rimodulato il programma di R&S nel corso della sua esecuzione, modificando il contenuto dei progetti, la loro tempistica e il concetto-obiettivo ATM nel suo complesso. Tale flessibilità è stata elogiata dall’impresa comune SESAR e dai suoi membri, ma cela anche ritardi nelle attività di R&S rispetto alla programmazione iniziale.

72

In questo contesto, la Corte intende mettere in evidenza quattro problematiche.

  1. Le relazioni esterne dell’impresa comune non illustrano in maniera esaustiva i progressi compiuti verso l’attuazione del piano generale. La relazione annuale di attività presenta una percentuale di completamento rispetto al contenuto più recente per ciascun progetto e non fa riferimento ai ritardi rispetto alle scadenze iniziali.
  2. L’evoluzione dei miglioramenti operativi che vanno inclusi nelle soluzioni SESAR è però regolarmente controllata dall’impresa comune SESAR59. L’analisi della Corte mostra che, alla fine del 2016, solo il 19 % dei miglioramenti operativi era stato convalidato dall’impresa comune SESAR a “livello di sviluppo e integrazione preindustriale”, mentre il 61 % si trovava ancora nella fase di definizione concettuale.
  3. Al 2016, era stata eseguita solo una piccola parte dell’attuale piano generale, benché il sostegno dell’UE inizialmente previsto per la fase di sviluppo fosse stato in gran parte speso (700 milioni di euro). Di conseguenza, è stato necessario prorogare l’impresa comune SESAR fino al 2024 e concederle ulteriori 585 milioni di euro di finanziamenti UE.
  4. Benché un’analisi costi-benefici sia stata riportata in ciascuna edizione del piano generale ATM a livello globale, i singoli progetti di R&S sottoposti ad audit sono stati avviati senza un’analisi costi-benefici specifica che dimostrasse l’entità del problema affrontato e la probabile produzione di un beneficio netto. Alcuni progetti sono stati interessati dalla rimodulazione condotta nel quadro degli aggiornamenti del piano generale e hanno prodotto solo una parte delle realizzazioni inizialmente previste (cfr. allegato II).

Conclusioni e raccomandazioni

73

Il flusso sicuro ed efficiente del traffico aereo richiede il ricorso a una gestione del traffico aereo (ATM) articolata in tre funzioni essenziali: assicurare la separazione tra aeromobili; bilanciare la domanda (di voli) e l’offerta (di controllo del traffico aereo); fornire informazioni aeronautiche agli utenti dello spazio aereo.

74

L’iniziativa del cielo unico europeo (Single European Sky, SES) intende migliorare la performance complessiva dell’ATM trasferendo una serie di competenze dalla precedente prassi intergovernativa al quadro dell’Unione europea.

75

L’iniziativa SES, varata formalmente nel 2004, ha istituito gradualmente un quadro normativo comprendente un insieme di norme vincolanti comuni a livello di UE sulla sicurezza ATM, sulla fornitura di servizi ATM, sulla gestione dello spazio aereo e sulla interoperabilità all’interno della rete. A tale quadro è abbinato un programma di modernizzazione tecnologica, il “progetto SESAR” (Single European Sky ATM Research, ossia ricerca per l’ATM nel cielo unico europeo), che beneficia di incentivi finanziari.

76

La Corte ha esaminato alcune componenti essenziali dell’iniziativa sul cielo unico europeo, previste dalla normativa. Fra queste, si annoverano: i) i sistemi di prestazioni e di tariffazione, che stabiliscono valori-obiettivo vincolanti in quattro settori di prestazione: sicurezza, condizioni ambientali, capacità ed efficienza economica, nonché disciplinano i costi a carico degli utenti dello spazio aereo; ii) i blocchi funzionali di spazio aereo volti a ottimizzare la fornitura di servizi, tradizionalmente organizzata secondo i confini degli Stati; iii) le fasi di definizione e di sviluppo del progetto SESAR, il pilastro tecnologico dell’iniziativa del cielo unico europeo teso ad armonizzare e a modernizzare le procedure e l’infrastruttura di ATM.

77

Nell’insieme, la Corte conclude che l’iniziativa ha fronteggiato una chiara esigenza e ha indotto una maggiore cultura dell’efficienza nell’ATM. Tuttavia, la gestione dello spazio aereo europeo rimane frammentata e il concetto del cielo unico europeo non si è ancora tramutato in realtà. Le tariffe di navigazione non hanno registrato ribassi significativi e i ritardi connessi all’ATM hanno ripreso ad aumentare. Il progetto SESAR, pur promuovendo il coordinamento e diffondendo gradualmente miglioramenti tecnologici, ha accumulato ritardi rispetto al calendario iniziale e si è rivelato notevolmente più costoso del previsto. In sostanza, l’intervento dell’UE nel progetto SESAR ha subito un’evoluzione: da coinvolgimento a termine a fronte di determinati traguardi, è divenuto più un impegno a tempo indeterminato.

78

Data la presenza di monopoli nazionali e di frammentazione, era necessario l’intervento dell’UE, da cui è scaturita l’iniziativa SES. Gli obiettivi di alto livello stabiliti per l’iniziativa sono stati inizialmente formulati con riferimento all’evoluzione del traffico aereo osservata nel 2005. Quando l’espansione del traffico è poi diminuita, gli obiettivi di alto livello sono divenuti sia irraggiungibili in termini di efficienza economica, sia non più pertinenti con riferimento alla capacità. Inoltre, essi non sono collegati ai valori-obiettivo stabiliti dal sistema di prestazioni (cfr. paragrafi 16-21 e 28-29).

Raccomandazione 1 — Rivedere gli obiettivi di alto livello

La Commissione dovrebbe proporre una definizione del cielo unico europeo che comprenda le dimensioni essenziali dell’architettura dello spazio aereo, della fornitura dei servizi e dell’infrastruttura. Su tale base, dovrebbe quindi rivedere gli obiettivi SES di alto livello, facendo sì che siano sufficientemente ambiziosi da promuovere il miglioramento della performance e che siano corredati di una tempistica di realizzazione realistica. Gli obiettivi di alto livello rivisti dovrebbero inoltre essere collegati ai valori-obiettivo per l’UE nel sistema di prestazioni, in modo che si possano misurare i progressi compiuti nel loro conseguimento. Dato che l’attuale periodo di riferimento (PR2) si concluderà nel 2019, i valori-obiettivo per il PR3 dovrebbero essere fissati in tale ottica. Gli obiettivi di alto livello rivisti dovrebbero divenire altresì il punto di riferimento per far evolvere l’attuale piano generale.

Scadenza: entro il 2019.

79

I sistemi di prestazioni e di tariffazione, costituiscono, in linea di principio, strumenti adeguati per mitigare gli effetti negativi di una fornitura di servizi in ampia misura monopolistica. È stata così promossa una cultura dell’efficienza e della trasparenza tra i vari fornitori di servizi di navigazione aerea. Ciò nonostante, i risultati quantitativi dei sistemi sono inferiori alle aspettative: i ritardi sono stati in genere superiori ai valori-obiettivo stabiliti nei piani di miglioramento delle prestazioni e, pur avendo raggiunto un minimo storico nel 2013, da allora sono in aumento; i tassi unitari corrisposti dagli utenti dello spazio aereo dipendono ampiamente dai volumi del traffico e sono scesi solo del 4 % tra il 2011 e il 2016, percentuale inferiore alla riduzione stabilita dalla Commissione per l’UE.

80

L’assenza di una considerevole deframmentazione, unitamente a un più lento aumento del traffico, costituisce una causa importante dei deludenti risultati quantitativi rilevati dal sistema di prestazioni. Gli attuali blocchi funzionali di spazio aereo (Functional Airspace Block, FAB) forniscono sostanzialmente un forum per la cooperazione tra i portatori d’interesse di paesi tra loro confinanti, ma si sono dimostrati inefficaci nel contrastare la frammentazione a livello di gestione dello spazio aereo, di fornitura dei servizi o di dotazioni tecniche. I FAB non sono riusciti a promuovere la fornitura di servizi transfrontalieri temporanei o integrati, potenzialmente suscettibili di esercitare un significativo effetto di miglioramento della performance (cfr. paragrafi 22-49).

Raccomandazione 2 — Vagliare altre opzioni di intervento per contrastare la frammentazione

La Commissione dovrebbe:

  1. valutare il valore aggiunto che discende dal mantenere i requisiti normativi per i blocchi funzionali di spazio aereo, considerata la loro inefficacia nel fronteggiare la frammentazione;
  2. esaminare opzioni di intervento che, in quanto tali o in aggiunta ai blocchi funzionali di spazio aereo, possano produrre con efficacia una deframmentazione e, potenzialmente, generare economie di scala, nonché monitorarne l’attuazione tramite indicatori e valori-obiettivo di performance pertinenti. Le opzioni potrebbero includere la promozione attiva della fornitura di servizi transfrontalieri o integrati, in considerazione anche di una possibile ristrutturazione dei fornitori di servizi di navigazione aerea.

Scadenza: entro il 2020.

81

Il ruolo di monitoraggio delle autorità nazionali di vigilanza e della Commissione è inficiato da una serie di limitazioni. Le autorità nazionali di vigilanza non sono sempre del tutto indipendenti o efficaci. Non conducono ispezioni periodiche su elementi importanti dei costi addebitati agli utenti, ossia su ammissibilità, economicità e adeguata ripartizione delle spese. Tali aspetti non sono neanche verificati dalla Commissione quando valuta i tassi unitari. Inoltre, gli orientamenti della Commissione sulla ripartizione dei costi tra le zone di tariffazione di rotta e di terminale sono stati insufficienti, generando il rischio di sovvenzionamento incrociato tra i servizi di navigazione di rotta e di terminale (cfr. paragrafi 36-37).

Raccomandazione 3 — Assicurare la piena indipendenza e capacità delle autorità nazionali di vigilanza

Le autorità nazionali di vigilanza devono essere pienamente indipendenti e disporre della capacità di adempiere le proprie funzioni. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché le autorità nazionali di vigilanza siano gerarchicamente, finanziariamente e funzionalmente indipendenti dai fornitori di servizi di navigazione aerea e dispongano delle risorse necessarie per sorvegliare e monitorare i sistemi di prestazioni e di tariffazione. La Corte osserva che a tale riguardo gioverebbe una celere adozione delle disposizioni applicabili previste nel pacchetto legislativo SES2+.

Scadenza: entro il 2019.

Raccomandazione 4 — Assicurare la copertura ispettiva del sistema di tariffazione

La Commissione e le autorità nazionali di vigilanza dovrebbero condurre le ispezioni periodiche previste dalla normativa in vigore, in particolare per quanto concerne l’ammissibilità dei costi addebitati e la loro ripartizione tra le zone tariffarie di rotta e di terminale. La Commissione dovrebbe fornire ulteriori orientamenti sulla ripartizione dei costi al fine di assicurare un trattamento contabile armonizzato.

Scadenza: entro il 2019.

82

Il processo di approvazione dei piani di miglioramento delle prestazioni è lungo e complesso. Si è rivelato difficile raggiungere accordi fra la Commissione e gli Stati membri, in particolare per i valori-obiettivo di capacità ed efficienza economica. Poiché la Commissione non ha la facoltà di imporre valori-obiettivo, quelli contenuti nei piani di miglioramento delle prestazioni tendono a riflettere un livello di ambizione più basso (cfr. paragrafi 34-35).

Raccomandazione 5 - Razionalizzare il sistema di prestazioni

La Commissione dovrebbe semplificare il processo di approvazione dei piani di miglioramento delle prestazioni. A tal fine, dovrebbe promuovere attivamente le esenzioni dal sistema in caso di servizi prestati a condizioni di mercato o nel quadro di accordi sul livello dei servizi tra i fornitori dei servizi e gli utenti dello spazio aereo. In mancanza di tali condizioni, la Commissione dovrebbe disporre di poteri esecutivi per stabilire direttamente valori-obiettivo vincolanti sulla base dell’esame dell’organo di valutazione delle prestazioni.

Scadenza: entro il 2019.

83

Il quadro di prestazioni monitora la performance dell’ATM sulla base di indicatori essenziali di prestazione, alcuni dei quali, tuttavia, presentano una serie di carenze. Ne risulta limitata la loro capacità di misurare adeguatamente la performance dell’ATM in vari settori essenziali. In particolare, gli indicatori che misurano la capacità in termini di ritardi colgono solo una piccola parte dell’intera esperienza “gate to gate” vissuta dai passeggeri e non misurano l’efficienza in periodi di minor traffico. Nel settore delle condizioni ambientali, da un lato l’efficienza di volo di rotta riflette elementi che esulano dal controllo dei fornitori di servizi di navigazione aerea, mentre dall’altro non affronta la componente verticale dell’efficienza di volo (cfr. paragrafi 30-33).

Raccomandazione 6 — Rivedere alcuni indicatori essenziali di prestazione

Per il prossimo periodo di riferimento, la Commissione dovrebbe:

  1. per quanto riguarda la capacità, provvedere affinché gli indicatori essenziali di prestazione colgano l’intero ritardo “gate to gate”, facendo sì al contempo che i fornitori di servizi di navigazione aerea continuino a rendere debitamente conto del proprio operato. Gli indicatori essenziali dovrebbero essere in grado non solo di misurare la capacità di far fronte ai picchi della domanda, ma anche di stabilire se le risorse sono utilizzate in modo efficiente nei periodi di punta e in quelli di minor traffico;
  2. per quanto riguarda le condizioni ambientali, modificare gli indicatori essenziali di prestazione al fine di misurare la capacità dell’ATM di adeguarsi alle traiettorie auspicate dagli utenti dello spazio aereo, nella loro dimensione sia orizzontale che verticale.

Scadenza: entro il 2019.

84

Le fasi di definizione e sviluppo di SESAR hanno concorso a fare in modo che i principali portatori d’interesse si impegnassero ad attenersi a un piano tecnologico comune, mentre grazie alla fase di sviluppo dello stesso progetto l’ambiente di R&S, prima frammentato, è diventato coordinato. L’impresa comune SESAR ha pubblicato miglioramenti operativi e tecnologici, raggruppati in una serie di “soluzioni SESAR”.

85

Rispetto all’inizio, il ruolo svolto dall’UE nel progetto SESAR ha conosciuto un’evoluzione in termini di portata, tempistica e volumi finanziari; tutti questi aspetti hanno mostrato una significativa progressione: l’aspettativa iniziale di ultimare la fase di sviluppo entro il 2013, per poi passare alla fase di realizzazione a cura dei portatori d’interesse dell’industria, è stata sostituita da una concezione di R&S a tempo indeterminato e in continua evoluzione, che presuppone un sostegno dell’UE a lungo termine. Gli aggiornamenti del piano generale condotti nel 2012 e nel 2015 hanno introdotto modifiche sostanziali, sia di forma che di contenuto, nonché un progressivo differimento della data di conseguimento del concetto-obiettivo: gli ambiziosi obiettivi di performance di SESAR sono ora fissati per il 2035, e non il 2020 come originariamente previsto.

86

La durata dell’impresa comune SESAR stabilita dalla normativa non è allineata alla durata pianificata per le attività di R&S da essa attese. Ciò osta alla rendicontabilità dell’impresa comune SESAR per quanto riguarda l’esecuzione del piano generale. La situazione è aggravata dal fatto che l’impresa comune SESAR non riferisce in modo adeguato sullo stato di avanzamento di detta esecuzione.

87

Al 2016, è stata eseguita solo una piccola parte del piano generale in vigore, benché il sostegno dell’UE previsto inizialmente per la fase di sviluppo sia stato in gran parte speso (700 milioni di euro). Di conseguenza, è stato necessario prorogare l’impresa comune SESAR fino al 2024 e concederle ulteriori 585 milioni di euro di finanziamenti UE (cfr. paragrafi 50-72).

Raccomandazione 7 - Rivedere la struttura di sostegno dell’UE alle attività di ricerca e sviluppo per l’ATM alla luce degli obiettivi perseguiti

In conformità dei princìpi per “Legiferare meglio”, le decisioni politiche andrebbero elaborate in modo aperto e trasparente, sulla scorta delle migliori prove disponibili e sulla base di un ampio coinvolgimento delle parti interessate.

Pertanto, qualora proponga di continuare a finanziare gli sforzi di ricerca e sviluppo per l’ATM oltre il 2024, la Commissione dovrebbe:

  1. giustificare in modo adeguato il sostegno dell’UE, in particolare per quanto riguarda i motivi per cui tale sostegno dovrebbe continuare, con quali finalità, fino a quando e quale sarebbe l’ammontare di sostegno pubblico necessario per conseguire un impiego ottimale delle risorse;
  2. analizzare se l’impresa comune SESAR, una struttura temporanea, sia adatta ad affrontare tale sforzo di ricerca e sviluppo a lungo termine e, qualora non lo sia, apportare i necessari adeguamenti.

Scadenza: entro il 2020.

Raccomandazione 8 — Rafforzare la rendicontabilità dell’impresa comune SESAR

La Commissione dovrebbe rafforzare la rendicontabilità dell’impresa comune SESAR per l’esecuzione del piano generale, mediante la definizione di tappe intermedie chiare, corredate di un termine e abbinate a una dotazione finanziaria. La Commissione dovrebbe altresì esigere che l’impresa comune SESAR riferisca regolarmente sui progressi compiuti rispetto alla piena attuazione del suddetto piano.

Scadenza: entro il 2018.

88

Benché un’analisi costi-benefici sia stata riportata in ciascuna edizione del piano generale ATM a livello globale, i singoli progetti di R&S sottoposti ad audit sono stati avviati senza un’analisi costi-benefici specifica che dimostrasse l’entità del problema affrontato e la probabile produzione di un beneficio netto. Alcuni progetti sono stati interessati dalla rimodulazione condotta nel quadro degli aggiornamenti del piano generale e hanno prodotto solo una parte delle realizzazioni inizialmente previste (cfr. paragrafo 72).

Raccomandazione 9 - Prediligere il sostegno dell’UE volto a soluzioni di ricerca e sviluppo che promuovano la deframmentazione e un contesto concorrenziale

La Commissione dovrebbe provvedere affinché:

  1. beneficino di finanziamenti UE solo i progetti con un valore aggiunto dimostrato per la rete. Ciò potrebbe essere conseguito, ad esempio, attraverso l’attuazione di un sistema che valuti il valore aggiunto per la rete dei progetti, introducendo per i progetti una valutazione quale un’analisi dei bisogni o un’analisi costi-benefici;
  2. nel quadro dell’impresa comune SESAR, sia privilegiato il finanziamento dell’UE a favore di soluzioni di ricerca e sviluppo per l’ATM che promuovano la deframmentazione, l’interoperabilità e la condivisione delle infrastrutture, nonché favoriscano le condizioni per un contesto concorrenziale.

Scadenza: in applicazione ai nuovi progetti finanziati, a partire dal 2018.

La presente relazione è stata adottata dalla Sezione II, presieduta da Iliana IVANOVA, Membro della Corte dei conti europea, a Lussemburgo, nella riunione dell’11 ottobre 2017.

Per la Corte dei conti europea

Klaus-Heiner LEHNE
Presidente

Allegati

Allegato I

Cronistoria del cielo unico europeo

Allegato II

Sintesi dell’analisi eseguita su un campione di progetti e attività di ricerca e sviluppo nell’ambito di SESAR

L’équipe di audit ha selezionato un campione di 11 progetti di ricerca e sviluppo (R&S), quattro attività di dimostrazione e uno studio, tutti eseguiti nel quadro dell’impresa comune SESAR. Per ognuno di essi, è stato svolto un esame dettagliato, incentrato sulla valutazione delle esigenze che ha portato alla decisione di avviare ciascun progetto, sul conseguimento delle rispettive realizzazioni e sull’uso che ne è stato fatto, in un contesto operativo o in ulteriori azioni di R&S.

In generale, gli auditor della Corte hanno riscontrato quanto segue.

Alla base di ogni progetto vi era una chiara logica ed è stato possibile stabilire il suo collegamento con il piano generale ATM. Tuttavia, nessuno dei progetti di R&S inclusi nel campione è stato avviato sulla base di un’analisi costi-benefici (ACB) che dimostrasse l’entità del problema affrontato e la probabile produzione di un beneficio netto. Benché sia stata elaborata un’ACB globale per SESAR nell’ambito della fase di definizione, tale analisi non permetteva di trarre conclusioni sul rapporto costi-benefici dei singoli progetti in termini relativi.

Cinque degli 11 progetti di R&S e tre delle quattro attività di dimostrazione non hanno fornito tutta la gamma di prodotti convenuti inizialmente. In parte, ciò va ricondotto all’esercizio di ridistribuzione effettuato dall’impresa comune SESAR per concentrarsi su un numero più limitato di prodotti, ma anche a una pianificazione inadeguata di alcune attività di dimostrazione. Mentre le attività di dimostrazione del campione sono state in genere ultimate nei tempi previsti, in sette degli 11 progetti di R&S inclusi nel campione sono stati osservati ritardi compresi tra due e 34 mesi.

Al momento dell’audit, solo un numero limitato di realizzazioni è stato integrato in soluzioni impiegate in ambienti operativi reali. Degli 11 progetti di R&S: in quattro casi, le realizzazioni prodotte sono state in parte utilizzate in un ambiente operativo reale; in cinque casi, occorreranno ulteriori ricerche perché siano generati benefici effettivi; una soluzione è stata scartata alla fine dell’attività di ricerca per non avere prodotto i benefici attesi; un progetto ha fornito i prodotti come da programma e le sue realizzazioni sono state impiegate nel contesto degli aggiornamenti del piano generale. Nei casi in cui le realizzazioni sono state adottate, non vi è stata alcuna misurazione sistematica dei benefici apportati sul piano operativo. Nessuna delle quattro attività intese a dimostrare funzionalità specifiche a fornitori di servizi di navigazione aerea e a utenti dello spazio aereo è stata messa in pratica.

Allegato III

I sistemi di prestazioni e di tariffazione

Il sistema di prestazioni mira a migliorare la performance dei servizi di navigazione aerea, fissando valori-obiettivo vincolanti applicabili ai fornitori di servizi di navigazione aerea. Il sistema di tariffazione è inteso a migliorare la trasparenza e l’efficienza economica, stabilendo norme per il calcolo delle tariffe di navigazione aerea.

Entrambi i sistemi sono in gran parte basati su precedenti attività e processi di Eurocontrol. Per quanto riguarda la misurazione della performance, i parametri già in uso presso Eurocontrol60 sono stati successivamente adottati nel 2009 dal sistema di prestazioni dell’UE. La figura seguente elenca i settori essenziali di prestazione con i rispettivi indicatori essenziali di prestazione, utilizzati durante i due periodi di riferimento ai quali finora il sistema è stato applicato.

Gli indicatori essenziali di prestazione in ciascun periodo di riferimento

1 Efficacia della gestione della sicurezza, applicazione della classificazione per gravità e applicazione di una “cultura giusta”.

Parimenti, l’origine del sistema di tariffazione SES va ricercata in un accordo multilaterale di Eurocontrol riguardante la riscossione delle tariffe di rotta, firmato nel 1970. Nel 2009, il secondo pacchetto SES ha introdotto un radicale cambiamento nel sistema di tariffazione, vale a dire la sostituzione del recupero integrale dei costi con un sistema basato su costi predeterminati. Invece di recuperare tutti i costi sostenuti per la fornitura dei servizi di navigazione aerea, il sistema definisce in anticipo l’importo massimo dei costi da recuperare per ogni esercizio di un dato periodo di riferimento in relazione al traffico previsto. La modifica mira soprattutto all’efficienza economica: avendo posto un massimale a priori ai costi dei servizi di navigazione aerea, i fornitori di servizi di navigazione aerea avranno interesse a mantenere i propri costi al di sotto di tale livello, mantenendo il rispettivo margine; peraltro, non avranno la facoltà di addebitare agli utenti dello spazio aereo importi superiori ai costi predeterminati, cosicché dovranno farsi carico delle spese in eccesso. Questa caratteristica del sistema è considerata un “dispositivo di ripartizione dei costi”.

Vi è uno stretto legame tra il sistema di prestazioni e il sistema di tariffazione, poiché i tassi unitari risultanti dal sistema di tariffazione devono essere in linea con i valori-obiettivo di efficienza economica fissati dai piani di miglioramento delle prestazioni applicabili a ciascuna zona tariffaria.

Obiettivi prestazionali di efficienza economica e calcolo dei tassi unitari

Il calcolo dei tassi unitari avviene nel modo seguente.

  1. Il punto di partenza è la base dei costi determinati utilizzata per definire i valori-obiettivo del costo unitario determinato in ciascuna zona di tariffazione nei piani di miglioramento delle prestazioni. I valori-obiettivo locali del costo unitario determinato devono essere in linea con i valori-obiettivo di efficienza economica per l’intera UE. Tale conformità è valutata dalla Commissione, coadiuvata dall’organo di valutazione delle prestazioni.
  2. La base dei costi determinati per una zona di tariffazione consiste nella somma delle spese ammissibili stimate dei diversi enti che forniscono servizi di navigazione aerea. L’ammissibilità dei costi è definita dalla normativa. La maggior parte di queste spese vanno ricondotte al fornitore nazionale di servizi di navigazione aerea, ma possono comprendere spese di altri enti, in genere altri eventuali piccoli fornitori di servizi di navigazione aerea, i fornitori di servizi meteorologici, le autorità nazionali di vigilanza (per le spese connesse all’attività svolta) e i contributi nazionali a Eurocontrol. Per quanto riguarda la natura dei costi, la componente principale è costituita dalla spesa per il personale (circa il 60 % a livello della zona SES), seguita da altri costi di funzionamento, ammortamento e costo del capitale (rendimento del capitale proprio).
  3. È possibile che ai costi determinati vengano applicati alcuni adeguamenti, in positivo o in negativo.
    • Inflazione: la differenza tra l’inflazione effettiva e quella prevista.
    • Ripartizione dei rischi di traffico: si tratta di un sistema di compensazione per i fornitori di servizi di navigazione aerea e gli utenti dello spazio aereo qualora il traffico disattenda le previsioni. Entro certe fasce di traffico e certi limiti di compensazione definiti dalla normativa, i fornitori di servizi di navigazione aerea devono rimborsare gli utenti dello spazio aereo nel caso in cui il traffico effettivo aumenti più di quanto previsto e, viceversa, i fornitori di servizi di navigazione aerea possono addebitare importi supplementari qualora il traffico effettivo segua un’evoluzione peggiore del previsto.
    • Sistemi di incentivazione: si tratta delle penali o dei bonus finanziari attribuiti ai fornitori di servizi di navigazione aerea per i risultati conseguiti nei settori di prestazione relativi alla capacità e alle condizioni ambientali rispetto ai valori-obiettivo definiti nei piani di miglioramento delle prestazioni. I bonus e le penali comportano l’applicazione di oneri, rispettivamente, supplementari o ridotti da parte dei fornitori di servizi di navigazione aerea agli utenti dello spazio aereo.
    • Spese esenti dalla ripartizione dei costi: alcune spese a carico dei fornitori di servizi di navigazione aerea sono esenti dal “dispositivo di ripartizione dei costi” descritto in precedenza, in quanto si ritiene che esulino dal controllo dei fornitori di servizi di navigazione aerea. Fra queste, si annoverano: i cambiamenti imprevisti della legislazione nazionale in materia pensionistica, della spesa pensionistica, della normativa fiscale nazionale e delle spese o entrate derivanti da accordi internazionali; le variazioni significative dei tassi di interesse sui prestiti; le voci di spesa impreviste che non sono contemplate nei piani di miglioramento delle prestazioni. Tali esenzioni consentono un aggiustamento che garantisce il pieno recupero dei costi.
    • Costi di ristrutturazione: la normativa consente il recupero dei costi di ristrutturazione dei fornitori di servizi di navigazione aerea purché l’analisi commerciale dimostri un vantaggio netto per gli utenti dello spazio aereo e sia approvata dalla Commissione. Nel PR1 e finora nel PR2, non sono stati imputati costi di ristrutturazione ad alcun fornitore di servizi di navigazione aerea.
    • Riporti da periodi di rendicontazione precedenti: si tratta di spese sostenute dai fornitori di servizi di navigazione aerea che non sono state recuperate con il precedente sistema di recupero totale dei costi e per le quali è stato autorizzato il recupero nei periodi di riferimento successivi.
    • Altre entrate: vanno detratte le entrate percepite dai fornitori di servizi di navigazione aerea in aggiunta alle tariffe di navigazione connesse alla fornitura regolamentata di servizi di navigazione aerea. Ne fanno parte i finanziamenti pubblici nazionali, i programmi di assistenza dell’UE, gli introiti commerciali e di altro genere.
  • Infine, la base dei costi netti che ne discende è divisa per le previsioni di traffico (espresse in unità di servizio) per ottenere il tasso unitario applicabile in ciascun esercizio agli utenti dello spazio aereo per la fornitura di servizi di navigazione aerea nella zona di tariffazione corrispondente. Le previsioni di traffico sono quelle incluse nei piani di miglioramento delle prestazioni.

A partire dall’anno di riferimento 2014, i tassi annui per zona di tariffazione vengono pubblicati in una decisione della Commissione, purché siano ritenuti conformi ai regolamenti che disciplinano i sistemi di prestazioni e di tariffazione.

Infine, le informazioni sull’evoluzione effettiva dei costi regolarmente applicati nel contesto del sistema di tariffazione sono utilizzate per monitorare il settore dell’efficienza economica nei piani di miglioramento delle prestazioni e costituiscono un elemento informativo essenziale al momento di discutere e definire i valori-obiettivo di efficienza economica per il periodo di riferimento successivo.

Allegato IV

Attuazione del sistema di prestazioni

Il processo di adozione dei valori-obiettivo di efficienza economica a livello dell’UE per il PR2

  • Nel settembre 2013, l’organo di valutazione delle prestazioni ha inizialmente proposto una riduzione del costo unitario medio di rotta pari al 4,6 % annuo.
  • La Commissione ha deciso di proporre un valore-obiettivo più ambizioso pari al 4,9 % nel comitato per il cielo unico; gli Stati membri hanno obiettato che ulteriori riduzioni dei costi oltre quanto concordato durante il PR1 sarebbero state difficilmente conseguibili e avrebbero influito sulla capacità.
  • Venuto meno il sostegno del comitato suddetto, la Commissione ha offerto due nuove alternative: una riduzione del costo unitario di rotta del 4,6 % con una previsione di crescita annua del traffico pari al 2,6 % oppure una riduzione del costo unitario di rotta del 3,3 % con una previsione di crescita annua del traffico pari all’1,2 %.
  • La Commissione, nonostante fosse a favore dell’alternativa con una maggiore riduzione del costo unitario quale migliore equilibrio tra gli interessi degli utenti dello spazio aereo e dei fornitori di servizi di navigazione aerea, è stata costretta, per l’assenza di una maggioranza qualificata favorevole, ad accettare la seconda alternativa, meno ambiziosa.
  • I valori-obiettivo a livello dell’UE sono stati adottati formalmente con decisione della Commissione l’11 marzo 2014, con due mesi di ritardo rispetto al termine ultimo previsto dalla normativa (12 mesi prima dell’inizio del periodo di riferimento).

FABEC: processo di adozione del piano di miglioramento delle prestazioni e degli obiettivi prestazionali

Risposte della Commissione

Sintesi

I

La gestione del traffico aereo (Air Traffic Management, ATM) è la gestione dinamica e integrata del traffico aereo e dello spazio aereo, inclusi i servizi di traffico aereo, la gestione dello spazio aereo e la gestione del flusso di traffico aereo (definizione 10 del regolamento (CE) n. 549/2004). Inoltre, agli utenti dello spazio aereo sono fornite informazioni aeronautiche come il servizio di navigazione aerea, a supporto dei servizi di traffico aereo, della gestione del flusso di traffico aereo e della gestione dello spazio aereo.

VII

La Commissione e l’organo di valutazione delle prestazioni (PRB) effettuano periodicamente il monitoraggio delle prestazioni dei servizi di navigazione aerea. Riguardo al mancato conseguimento dei valori-obiettivo di capacità nel corso degli ultimi due anni, la Commissione sta chiedendo agli Stati membri di proporre misure correttive come previsto dalla legislazione vigente. Tali misure dovrebbero correggere la situazione e migliorare la situazione relativa alla capacità nei prossimi anni.

La Commissione ritiene che i valori-obiettivo di efficienza economica siano definiti in base a determinati costi unitari. Pur riconoscendo che l’efficienza economica dovrebbe ulteriormente migliorare e che si sarebbero potuti definire valori-obiettivo più ambiziosi, i valori-obiettivo definiti sono stati raggiunti. Ciò, indipendentemente dal fatto che l’attuale normativa consente di apportare una serie di adeguamenti in aggiunta ai valori-obiettivo (fra cui il recupero delle voci di costo che risalgono a prima dell’introduzione del sistema di prestazioni) e che di conseguenza i tassi unitari non sono diminuiti con lo stesso ritmo dei valori-obiettivo di efficienza economica del sistema di prestazioni.

VIII

La Commissione è dell’avviso che i risultati del sistema di prestazioni e di tariffazione dovrebbero essere valutati anche rispetto al periodo in cui tali sistemi non erano vigenti. Gli andamenti della figura 1 dimostrano che a partire dal 2011 il livello dei ritardi e i costi sono rimasti stabili. Prima di quel periodo, era stato attuato soltanto un processo generico di monitoraggio delle prestazioni che non garantiva il contenimento dei ritardi e dei costi a livelli accettabili.

IX

La Commissione sa bene che talune autorità nazionali di vigilanza non dispongono di risorse necessarie adeguate. La sua proposta per il SES2+ mirava a porre rimedio all’inconveniente, fra le altre cose, tramite una maggior indipendenza delle autorità nazionali di vigilanza.

X

La Commissione ritiene che la ragione principale del lungo e complesso processo di adozione dei valori-obiettivo risieda nella procedura d’esame in sede di comitato prevista dalla legislazione di base per l’adozione dei valori-obiettivo. Nella sua proposta per la rifusione della legislazione in materia di cielo unico europeo (SES 2+) sono state proposte alcune alternative. L’esperienza ha dimostrato che la Commissione o qualsiasi altro regolatore dei servizi di navigazione aerea necessita di maggiore autonomia decisionale riguardo ai valori-obiettivo e che gli Stati membri non dispongono del quadro d’insieme per poter essere coinvolti in decisioni che concernono direttamente altri Stati membri.

XI

La Commissione ritiene che il progetto SESAR e l’IC SESAR siano pienamente allineati con i quadri normativi pertinenti, che si sono effettivamente evoluti nel tempo.

La Commissione è inoltre dell’avviso che l’IC SESAR persegua una visione più stabile del futuro sistema ATM che è stato sviluppato attraverso il suo partenariato pubblico-privato e formalmente adottato nel piano generale europeo ATM e nel piano di lavoro dell’IC. Il piano generale europeo, la visione e il lavoro dell’IC SESAR si sono evoluti dal 2007 per adeguarsi a un ambiente aeronautico in divenire nonché ai risultati della fase di sviluppo. Anche il quadro normativo si è evoluto di conseguenza.

La Commissione ritiene che la rendicontabilità dell’IC SESAR non sia necessariamente influenzata dall’evoluzione succitata, che avrebbe anche potuto essere rafforzata.

La Commissione tiene conto del fatto che la Corte condurrà un audit separato sulla fase di realizzazione del SESAR e lo accoglie con favore. Almeno da una prospettiva operativa, la valutazione del contributo del “progetto” SESAR alle prestazioni dell’ATM europeo dovrebbe tener conto dei risultati di tutte le fasi del progetto. L’effettivo incremento delle prestazioni potrà essere misurato soltanto una volta che le soluzioni SESAR saranno realizzate e rese operative in tutta la rete ATM europea.

XII

Cfr. le risposte della Commissione alle raccomandazioni da 1 a 9.

Introduzione

02

L’ATM è la gestione dinamica e integrata del traffico aereo e dello spazio aereo, inclusi i servizi di traffico aereo, la gestione dello spazio aereo e la gestione del flusso di traffico aereo (definizione 10 del regolamento (CE) n. 549/2004). Inoltre, agli utenti dello spazio aereo sono fornite informazioni aeronautiche come il servizio di navigazione aerea, a supporto dei servizi di traffico aereo, della gestione del flusso di traffico aereo e della gestione dello spazio aereo.

Osservazioni

19

Nel 2005 sono stati stabiliti obiettivi di alto livello. All’epoca, le previsioni indicavano che il traffico aereo sarebbe aumentato al ritmo stimato del 3-4% l’anno.

21

La Commissione ritiene che gli obiettivi di alto livello fossero ambiziosi e che abbiano fornito orientamenti strategici per promuovere le azioni necessarie. Essi sono stati espressi in termini qualitativi e pur non essendo stati misurati a fronte di una base particolare, sono stati associati con la scadenza del 2025. Di converso, i valori-obiettivo per le prestazioni definiti dal sistema delle prestazioni si basano su indicatori e serie di prestazioni ben definiti, sulla scorta di un’analisi approfondita dei presupposti e del costrutto logico sottostanti.

26
  1. La Commissione e l’organo di valutazione effettuano periodicamente il monitoraggio delle prestazioni dei servizi di navigazione aerea. Riguardo al mancato conseguimento dei valori-obiettivo di capacità nel corso degli ultimi due anni, la Commissione sta chiedendo agli Stati membri di proporre misure correttive, come previsto dalla legislazione vigente. Tali misure dovrebbero correggere la situazione e migliorare le condizioni di capacità nei prossimi anni.
  2. La Commissione è dell’avviso che i valori-obiettivo di efficienza economica siano definiti in base a determinati costi unitari. Pur riconoscendo che l’efficienza economica dovrebbe ulteriormente migliorare e che si sarebbero potuti definire valori-obiettivo più ambiziosi, i valori-obiettivo definiti sono stati raggiunti. Ciò, indipendentemente dal fatto che l’attuale normativa consente di apportare una serie di adeguamenti in aggiunta ai valori-obiettivo (fra cui il recupero delle voci di costo che risalgono a prima dell’introduzione del sistema di prestazioni) e che di conseguenza i tassi unitari non sono diminuiti con lo stesso ritmo dei valori-obiettivo di efficienza economica del sistema di prestazioni.
  3. La Commissione fa riferimento alle osservazioni della Corte di cui al paragrafo 31 e la sua risposta allo stesso paragrafo.
28

La Commissione ritiene che il sistema di prestazioni costituisca la chiave di volta dell’approccio alle prestazioni dell’iniziativa del Cielo unico.

29

La Commissione ritiene che gli obiettivi di alto livello fossero ambiziosi e che abbiano fornito orientamenti strategici per promuovere le azioni necessarie. Essi sono stati espressi in termini qualitativi e pur non essendo stati misurati a fronte di una base particolare, sono stati associati con la scadenza del 2025. Di converso, i valori-obiettivo per le prestazioni definiti dal sistema delle prestazioni si basano su indicatori e serie di prestazioni ben definiti secondo un’approfondita analisi dei presupposti e del costrutto logico sottostanti.

30

La Commissione ritiene che la definizione del sistema di prestazioni e dei suoi indicatori abbia rappresentato un importante passo in avanti nell’approccio alle prestazioni, discostandosi dal vecchio monitoraggio delle prestazioni. Gli indicatori sono stati definiti sulla base dei dati disponibili e della rendicontabilità dei portatori d’interessi.

31

La Commissione ritiene che l’efficienza di volo verticale dipenda anche da fattori che esulano dal controllo dei fornitori di servizi di navigazione aerea (programmazione dei voli, capacità dell’aeroporto, vincoli concernenti l’inquinamento acustico e la topografia del terreno).

32

La Commissione è dell’avviso che per definire dei valori-obiettivo sugli indicatori sia necessario disporre di dati storici sufficienti. Non è stato questo il caso per taluni degli indicatori relativi alla zona di terminale quando i valori-obiettivo sono stati definiti per il periodo di riferimento 2 (PR2). L’eventualità di fondere gli indicatori che fanno riferimento a varie fasi di volo (ritardo “gate to gate”) dipende dalle metriche utilizzate e dall’esigenza di attribuire con chiarezza la responsabilità di tali ritardi fra le varie unità di controllo del traffico aereo.

33

La Commissione intende chiarire che per quanto non vi sia attualmente un indicatore specifico di misurazione della capacità, questo aspetto è costantemente monitorato nel contesto delle prestazioni delle funzioni della rete.

35

La Commissione ritiene che la ragione principale del lungo e complesso processo di adozione dei valori-obiettivo risieda nella procedura d’esame in sede di comitato come previsto dalla legislazione di base per l’adozione dei valori-obiettivo. Nella sua proposta per la rifusione della legislazione in materia di cielo unico europeo (SES 2+) sono state proposte delle alternative. L’esperienza ha dimostrato che la Commissione o qualsiasi altro regolatore dei servizi di navigazione aerea necessita di maggiore autonomia decisionale riguardo ai valori-obiettivo e che gli Stati membri non hanno il quadro d’insieme per poter essere coinvolti in decisioni che concernono direttamente altri Stati membri.

37
  1. La Commissione sa bene che talune autorità nazionali di vigilanza non dispongono di risorse necessarie adeguate. La sua proposta per il SES2+ mirava a porre rimedio all’inconveniente, fra le altre cose, tramite una maggior indipendenza delle autorità nazionali di vigilanza.
  2. La verifica dell’ammissibilità dei costi spetta in primo luogo alle autorità nazionali di vigilanza in quanto organi responsabili della redazione dei piani di miglioramento delle prestazioni, della sorveglianza delle prestazioni e del monitoraggio dei piani di miglioramento delle prestazioni e dei valori-obiettivo.
  3. La Commissione ha dato incarico di condurre uno studio sulla ripartizione dei costi di rotta/terminale nel 2015. L’esito dello studio è attualmente oggetto d’esame in sede di revisione dei regolamenti che disciplinano i sistemi di prestazioni e di tariffazione prima del periodo di riferimento 3 (PR3). Potrebbe essere altresì necessario valutare le eventuali modifiche alle procedure contabili alla luce dell’onere amministrativo che tali cambiamenti potrebbero comportare.
  4. La Commissione è consapevole del problema e sta lavorando sulle soluzioni nel contesto dell’attuale revisione dei regolamenti che disciplinano i sistemi di prestazioni e di tariffazione.
38

La Commissione mette in evidenza che il quadro normativo vigente prevede il rispetto di criteri vincolanti per la definizione di blocchi funzionali di spazio aereo (FAB). Al momento dell’adozione del suddetto quadro normativo, tali criteri sono stati ritenuti sufficienti affinché avvenisse il processo di deframmentazione dello spazio aereo europeo. Per questa ragione la Commissione ha avviato una procedura di infrazione contro gli Stati membri.

47

La Commissione vorrebbe chiarire che questa attività di confronto fra gli USA e l’UE avviene nell’ambito del memorandum di cooperazione tra gli USA e l’UE con il sostegno di Eurocontrol. Tuttavia, questo confronto non tiene conto delle complessità e delle specificità dei due sistemi, in quanto si basa su indicatori semplici. Pertanto, l’analisi dei livelli di produttività dovrebbe basarsi anche su analisi approfondite a livello di unità operative (centri di controllo del traffico aereo) in modo da dimostrare appieno le economie di scala.

48

La Commissione precisa che questa analisi a livello di centri di controllo del traffico aereo non è pienamente sviluppata e le conclusioni sulle economie di scala potrebbero essere premature. È un fatto che in Europa i centri di controllo del traffico aereo di più piccole dimensioni sono in taluni casi meno costosi dei centri di controllo del traffico aereo più grandi.

59
  1. La Commissione riconosce che il regolamento istitutivo dell’impresa comune SESAR indicava una data finale dell’IC precedente alla durata prevista delle attività di R&S del piano generale ATM. Tuttavia, la Commissione ritiene che ciò non costituisca necessariamente una contraddizione.
  2. La Commissione è dell’avviso che il ruolo svolto dall’IC SESAR nel mantenere il piano generale ATM europeo sia allineato al quadro normativo.
60

La Commissione rimanda alla sua risposta al paragrafo 59 b). La Commissione conviene che l’attuale quadro possa essere migliorato per conseguire la continuità del lavoro dell’IC SESAR tramite una transizione più morbida da un quadro finanziario all’altro. Tuttavia, la Commissione ritiene che da tale quadro non emerga un rischio per l’efficienza del progetto o per la rendicontabilità dell’IC SESAR, che sono fattori collegati ai programmi di lavoro dell’IC concernenti la durata dell’IC prevista per legge, a norma del regolamento (UE) n. 721/2014. Il progetto SESAR ha avviato e collegato tutte le sue 3 fasi come programmate e sta realizzando le soluzioni SESAR fin dal 2014.

62

La Commissione ritiene che il processo di approvazione degli aggiornamenti del piano generale ATM europeo abbia sufficientemente coinvolto gli utenti dello spazio aereo. Gli utenti dello spazio aereo, ai sensi del regolamento, sono rappresentati in seno al consiglio di amministrazione dell’IC SESAR e detengono il 10% dei diritti di voto, che rappresenta la quota di voti maggiore dopo quelle dei due membri fondatori (l’UE ed Eurocontrol).

63

La Commissione ritiene che le attività di R&S siano intese a comprovare e convalidare i concetti operativi e le tecnologie associate la cui fattibilità non è nota ex ante. Alla luce di ciò, ridimensionare nel tempo la loro portata è un modo naturale ed efficace per usare al meglio i loro risultati e i fondi concessi ai progetti.

64

La Commissione rimanda per la sua risposta al paragrafo 63. Essa aggiunge anche che il riscontro proveniente dalle attività di realizzazione ha dato l’opportunità di riesaminare le attività di sviluppo.

Risposta congiunta ai paragrafi 68, 69, 72, lettera a) e 72 lettera c).

La Commissione rimanda per le sue risposte alle osservazioni della Corte al paragrafo XI e al paragrafo 59.

72

(d) La Commissione è dell’avviso che le attività di R&S siano intese a comprovare e convalidare i concetti operativi e le tecnologie associate la cui fattibilità non è nota ex ante. Alla luce di ciò, ridimensionare nel tempo la loro portata è un modo naturale, inevitabile ed efficace per usare al meglio i loro risultati e i fondi concessi ai progetti

Conclusioni e Raccomandazioni

73

L’ATM è la gestione dinamica e integrata del traffico aereo e dello spazio aereo, inclusi i servizi di traffico aereo, la gestione dello spazio aereo e la gestione del flusso di traffico aereo (definizione 10 del regolamento (CE) n. 549/2004). Inoltre, agli utenti dello spazio aereo sono fornite informazioni aeronautiche come il servizio di navigazione aerea, a supporto dei servizi di traffico aereo, della gestione del flusso di traffico aereo e della gestione dello spazio aereo.

77

La Commissione evidenzia che il concetto originale del Cielo unico europeo era la sua creazione “mediante una gestione progressivamente più integrata dello spazio aereo e lo sviluppo di nuovi concetti e procedure di gestione del traffico aereo” (considerando (3) del regolamento (CE) n. 551/2004). Tale concetto non si è mai materializzato in una visione operativa di un’architettura aerospaziale più ottimale in termini di numero di centri di controllo del traffico aereo. Anche l’iniziativa dei FAB non ha portato a risultati tangibili in quest’ambito.

78

La Commissione ritiene che gli obiettivi di alto livello fossero ambiziosi e che abbiano fornito orientamenti strategici per promuovere le azioni necessarie. Essi sono stati espressi in termini qualitativi e pur non essendo stati misurati a fronte di una base particolare, sono stati associati con la scadenza del 2025. Di converso, i valori-obiettivo per le prestazioni definiti dal sistema delle prestazioni si basano su indicatori e serie di prestazioni ben definiti secondo un’approfondita analisi dei presupposti e del costrutto logico sottostanti.

Raccomandazione 1 - Rivedere gli obiettivi di alto livello

La Commissione accoglie la raccomandazione.

La Commissione desidera tuttavia sottolineare che, come l'esperienza ha dimostrato con certezza, definire per il SES obiettivi di alto livello da conseguire nel lungo periodo genera il rischio che questi diventino irrilevanti in una fase successiva, anche se basati su un’analisi approfondita. È necessaria la piena responsabilizzazione della comunità degli organismi di gestione del traffico aereo affinché si riesca a conseguire tali obiettivi. Una delle ragioni per cui l’iniziativa SES non ha ancora prodotto un effettivo cielo unico deriva dalla mancanza di una visione condivisa del sistema ATM oggetto dell’intervento dopo il suo processo di modernizzazione, non solo da una prospettiva tecnologica, ma anche per quanto concerne l’assetto organizzativo e operativo.

La Commissione conviene che sia utile investire gli sforzi sulla definizione di tale visione/concetto, che potrebbe alla fine tradursi in passi concreti affinché si trasformi in realtà.

80

La Commissione è dell’avviso che i risultati del sistema di prestazioni e di tariffazione dovrebbero essere valutati anche rispetto al periodo in cui tali sistemi non erano vigenti. Gli andamenti della figura 1 dimostrano che a partire dal 2011 il livello dei ritardi e i costi sono rimasti stabili. Prima di questo periodo, vi era solo un processo generico di monitoraggio che non garantiva il contenimento dei ritardi e dei costi a livelli accettabili.

Raccomandazione 2 - Vagliare altre opzioni di intervento per contrastare la frammentazione

La Commissione accoglie la raccomandazione, che attuerà come segue.

La Commissione ha già fatto svariati tentativi per promuovere l’erogazione di servizi di navigazione aerea transfrontalieri che fossero maggiormente integrati. Oltre all’iniziativa FAB, che non ha riscosso successo, la Commissione ha proposto nel 2013 un riesame del quadro normativo del SES (SES 2+) che comprendeva la disaggregazione dei cosiddetti servizi infrastrutturali.

L’obiettivo di tale proposta era quello di favorire un approccio più competitivo per l’erogazione dei suddetti servizi o la loro erogazione in quanto servizi generici di supporto. Sfortunatamente la proposta SES2+ è ancora bloccata alla fase negoziale a livello interistituzionale. Nel contesto del sistema di prestazioni, è stata proposta e attuata nel 2013 una disposizione affinché il recupero dei costi di ristrutturazione ammissibili fosse subordinato a un’analisi commerciale che dimostrasse, nel tempo, un vantaggio netto per gli utenti dello spazio aereo.

Tuttavia, gli Stati membri non si sono ancora avvalsi di tale disposizione. La modernizzazione dell’infrastruttura ATM basata sui concetti di piena digitalizzazione e partenariati di settore apre a opportunità concrete di realizzazione di una prestazione integrata o transfrontaliera dei servizi. La Commissione sta esaminando attualmente questa opportunità in parallelo con l’esigenza di consolidare e razionalizzare l’infrastruttura dell’ATM nel contesto del progetto SESAR, l’esigenza di una nuova architettura dello spazio aereo e la revisione del sistema di prestazioni.

Raccomandazione 3 - Assicurare la piena indipendenza e capacità delle autorità nazionali di vigilanza

La Commissione accoglie la raccomandazione.

La questione della piena indipendenza e capacità delle autorità nazionali di vigilanza di adempiere le proprie funzioni è stata già individuata dalla Commissione nella sua comunicazione sul SES2+ (COM(2013) 408 final, pagg. 6-7). Sarebbe opportuno organizzare un’adeguata separazione fra le autorità nazionali di vigilanza e i fornitori di servizi di navigazione aerea al fine di assicurare la funzionalità autonoma ed efficace delle autorità nazionali di vigilanza.

La Commissione precisa che l’adozione del SES2+ dipende anche da una rapida azione da parte dei colegislatori.

Affinché si arrivi a scadenza per questa raccomandazione occorre rimuovere l’attuale blocco sul SES2+.

Raccomandazione 4 - Assicurare la copertura ispettiva del sistema di tariffazione

La Commissione accoglie la raccomandazione, che attuerà come segue.

La verifica dell’ammissibilità dei costi spetta in primo luogo alle autorità nazionali di vigilanza in quanto organi responsabili della redazione dei piani di miglioramento delle prestazioni, della sorveglianza delle prestazioni e del monitoraggio dei piani di miglioramento delle prestazioni e dei valori-obiettivo.

L’intervento della Commissione potrebbe incentrarsi, ad esempio, sui casi in cui gli Stati membri hanno richiesto la revisione dei rispettivi piani di miglioramento delle prestazioni. Parallelamente, la Commissione riesaminerà i requisiti di ammissibilità durante la revisione in corso dei regolamenti che disciplinano i sistemi di prestazioni e di tariffazione prima del PR3.

Raccomandazione 5 - Razionalizzare il sistema di prestazioni

Per quanto concerne ciò che rientra nel suo mandato, la Commissione accoglie la raccomandazione.

La Commissione precisa che le attuali regole già prevedono l’esenzione dal sistema qualora i servizi di terminal, di comunicazione, navigazione e sorveglianza (CNS), servizi di informazione aeronautica (AIS) o servizi meterologici (MET) siano forniti alle condizioni di mercato. Ad oggi, gli Stati membri hanno deciso solo in pochi casi che i servizi di terminale dovessero essere forniti a condizioni di mercato. Riguardo alle prerogative della Commissione nella definizione di valori-obiettivo vincolanti, queste possono essere consolidate unicamente dopo il riesame dei regolamenti SES (SES2+). Esse dipendono quindi dalle azioni del Consiglio e del PE (anche ai fini della scadenza).

83

La Commissione terrà conto delle osservazioni della Corte nel corso dell’attuale revisione dei regolamenti che disciplinano i sistemi di prestazioni e di tariffazione prima del PR3.

Raccomandazione 6 - Rivedere alcuni indicatori essenziali di prestazione

La Commissione accoglie la raccomandazione, che attuerà come segue.

Riguardo agli indicatori specifici del sistema di prestazioni, tali indicatori sono attualmente in fase di esame in attesa del prossimo periodo di riferimento (RP3) e la Commissione terrà conto delle osservazioni della Corte nel contesto di questo processo di revisione. Tuttavia, la fattibilità di indicatori nuovi o rivisti dipende notevolmente dalla disponibilità di dati accurati e pertinenti.

Risposta congiunta della Commissione ai paragrafi 85 e 86

La Commissione rimanda alle sue risposte ai paragrafi XI e 59.

Raccomandazione 7 - Rivedere la struttura di sostegno dell’UE alle attività di ricerca e sviluppo per l’ATM alla luce degli obiettivi perseguiti

La Commissione accoglie la raccomandazione.

La Commissione conviene sulla necessità di istituire strutture stabili per garantire la continuità nell’ambito del ciclo di innovazione del SESAR e dotarle degli strumenti giuridici e finanziari adeguati che consentano altresì di sostenere la collaborazione con i partenariati di settore. Un punto di forza importante del progetto SESAR è la sua vocazione al coinvolgimento delle parti interessate in tutti i suoi processi. In tal senso, l’iniziativa SESAR è un’iniziativa pionieristica dell’Unione, che riscuote un crescente consenso da parte delle parti interessate, in particolare tramite l’IC SESAR e il quadro di realizzazione SESAR.

Tuttavia, essa ritiene che i risultati della fase di sviluppo, la maturità del partenariato e la maggior consapevolezza delle sfide future del trasporto aereo hanno reso possibile attivare un ciclo d’innovazione ATM che collega tutte le tre fasi del progetto SESAR e i suoi partner e contribuisce agli obiettivi di prestazione più ampi del cielo unico europeo. Questo è il risultato del lavoro condotto primariamente dall’IC SESAR. Il ciclo di innovazione e i sottostanti meccanismi ed organi di attuazione consentono, ad oggi, di annettere una migliore priorità alle soluzioni che promuovono le prestazioni e la competitività della gestione del traffico aereo stimolata dalla deframmentazione a livello di comparto europeo.

La Commissione intende migliorare un quadro capace di sostenere e guidare questi partenariati per conseguire gli obiettivi strategici dell’Unione. La Commissione sta valutando eventuali opzioni nel contesto del prossimo quadro finanziario pluriennale relativamente alle modalità per collegare più efficacemente il pieno ciclo d’innovazione del SESAR ai meccanismi del Cielo unico europeo e integrare l’approccio improntato al ciclo di vita nella sua politica in materia di trasporto aereo.

Raccomandazione 8 - Rafforzare la rendicontabilità dell’impresa comune SESAR

La Commissione accoglie la raccomandazione.

La Commissione continuerà ad impegnarsi con l’IC SESAR per consolidarne la rendicontabilità, che dipende notevolmente dall’adesione dei suoi membri a una visione condivisa e a un quadro efficiente per conseguirla.

Alla luce dei risultati delle fasi di sviluppo e realizzazione del SESAR, la visione del SESAR (SESAR 2020), definita nell’ultima edizione del piano generale di gestione del traffico aereo - ora è più stabile e consente di allineare meglio le priorità, gli investimenti e l’accento posto sui finanziamenti dell’UE. Tutti i membri dell’IC SESAR hanno aderito a questa visione. È essenziale tradurre la visione in programmi di lavoro annuali e pluriennali vincolanti, definendo gli obiettivi e le tappe principali delle attività dell’IC SESAR.

Raccomandazione 9 - Prediligere il sostegno dell’UE volto a soluzioni di R&S che promuovano la deframmentazione e un contesto concorrenziale

La Commissione accoglie la raccomandazione.

La Commissione sostiene l’esigenza di moltiplicare gli sforzi per privilegiare le soluzioni di R&S per l’ATM che promuovono la deframmentazione, l’interoperabilità e la condivisione delle infrastrutture e favoriscono le condizioni per un contesto concorrenziale. Le attuali procedure di aggiudicazione dei finanziamenti dell’UE già prevedono che siano valutati la pertinenza dei progetti nel contesto del ciclo d’innovazione del SESAR e l’impatto del finanziamento dell’UE nei criteri di aggiudicazione. La Commissione assicura che questi criteri sono attentamente valutati negli inviti a presentare proposte.

L’approccio centrato sulla rete è già integrato nel ciclo di innovazione del SESAR. In particolare, le funzionalità essenziali dell’ATM individuate nel piano generale dell’ATM che hanno dimostrato di contribuire alle prestazioni della rete e richiedono una realizzazione sincronizzata, sono convogliate verso il quadro di realizzazione tramite i progetti comuni (regolamento (UE) n. 409/2013) e realizzate sotto il coordinamento del gestore della realizzazione SESAR. I finanziamenti dell’UE per la realizzazione del SESAR si incentrano su progetti comuni, che sono individuati come prioritari nel programma pluriennale del meccanismo per collegare l’Europa (CEF) e i relativi inviti a presentare proposte.

Come indicato nella risposta alla raccomandazione 7, la Commissione si adopererà per stabilire collegamenti più solidi con altri meccanismi del cielo unico europeo e costituire strutture stabili nell’ambito del ciclo di innovazione del SESAR, mettendo loro a disposizione strumenti giuridici e finanziari adeguati, incentrati sul valore aggiunto per le prestazioni delle reti.

Glossario

Agenzia europea per la sicurezza aerea: agenzia dell’UE il cui obiettivo primario è stabilire e monitorare un livello elevato e uniforme di sicurezza e di tutela ambientale nell’aviazione civile europea.

Autorità nazionale di vigilanza: ente designato per assumere le funzioni di vigilanza e monitoraggio ad esso assegnate in forza della normativa riguardante il cielo unico europeo.

Blocco funzionale di spazio aereo: blocco di spazio aereo basato su requisiti operativi e istituito indipendentemente dai confini tra Stati, nel quale la fornitura dei servizi di navigazione aerea e le funzioni correlate sono orientate alla performance e ottimizzate ai fini dell’introduzione di una cooperazione rafforzata tra fornitori di servizi di navigazione aerea o, se del caso, di un fornitore integrato.

Central Route Charges Office: unità di Eurocontrol preposta alla fatturazione delle tariffe di rotta, alla loro riscossione dagli utenti dello spazio aereo e alla loro ridistribuzione agli Stati.

Centro di controllo di area: ente istituito per fornire il servizio di controllo del traffico aereo ai voli controllati nelle aree di controllo sotto la propria giurisdizione.

Comitato per il cielo unico: comitato composto da rappresentanti degli Stati membri e istituito per assistere la Commissione europea nell’attuazione dell’iniziativa del cielo unico europeo e per emettere pareri sulle decisioni e sui regolamenti di esecuzione corrispondenti.

Controllo del traffico aereo: servizio fornito allo scopo di assicurare una separazione sicura tra aeromobili e di mantenere un flusso ordinato del traffico aereo.

Controllore del traffico aereo: persona autorizzata a prestare servizi di controllo del traffico aereo.

Costo unitario determinato: costo ottenuto dai costi predeterminati per servizi, strutture e attività ammissibili da sostenere al fine di fornire servizi di navigazione aerea, divisi per il traffico previsto nel medesimo periodo, espresso in unità di servizi. Tali costi sono calcolati per ciascuna zona tariffaria di rotta o di terminale e inseriti nei “piani di miglioramento delle prestazioni”.

Efficienza di volo orizzontale di rotta: indicatore essenziale di prestazione ambientale che raffronta la lunghezza della parte di rotta della traiettoria (pianificata o effettiva) e la parte corrispondente della distanza ortodromica, ossia la rotta più breve. L’ipotesi di fondo è che, percorrendo la rotta più breve, si ridurrebbero al minimo il consumo di carburante e l’impatto ambientale del volo. L’espressione “di rotta” si riferisce alla distanza percorsa al di fuori di un cerchio di 40 miglia nautiche intorno agli aeroporti.

Eurocontrol: fondata nel 1960, l’Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea, o Eurocontrol, è un’organizzazione intergovernativa che intende promuovere operazioni di traffico aereo sicure, efficienti e rispettose dell’ambiente nell’intera regione europea.

Fornitore di servizi di navigazione aerea: qualsiasi soggetto, pubblico o privato, che fornisce servizi di navigazione per il traffico aereo generale;

Gestione del flusso del traffico aereo (ATFM): funzione istituita per contribuire al flusso sicuro, ordinato e veloce del traffico aereo, garantendo l’impiego ottimale della capacità di controllo del traffico aereo, e per verificare la compatibilità del volume di traffico con le capacità dichiarate dai pertinenti fornitori di servizi di traffico aereo.

Gestione del traffico aereo (ATM): il complesso delle funzioni aeree e terrestri (servizi di traffico aereo, gestione dello spazio aereo e gestione del flusso di traffico aereo) richieste per garantire il movimento sicuro ed efficiente degli aeromobili durante tutte le fasi delle operazioni.

Gestore della rete: ente designato dalla Commissione europea nel 2011 per consolidare e migliorare la performance della rete ATM europea. Il gestore della rete è responsabile della funzione di ATFM centrale, nonché di coordinare l’impiego di scarse risorse e di contribuire alla configurazione della rete delle rotte europee.

Impresa comune SESAR: partenariato pubblico-privato istituito per gestire le attività della fase di sviluppo del progetto SESAR. Scopo dell’impresa comune SESAR è provvedere alla modernizzazione del sistema di gestione del traffico aereo europeo coordinando e concentrando tutte le attività di ricerca e sviluppo (R&S) pertinenti nell’UE. Essa è responsabile dell’esecuzione del piano generale europeo ATM.

Meccanismo per collegare l’Europa: dal 2014, il meccanismo per collegare l’Europa (MCE) fornisce aiuti finanziari a tre settori: energia, trasporti e tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC). In queste tre aree, l’MCE individua priorità di investimento che dovrebbero essere attuate nel prossimo decennio, come i corridoi dell’energia elettrica e del gas, l’uso di energie rinnovabili, i corridoi di trasporto interconnessi e modi di trasporto meno inquinanti, le connessioni a banda larga ad alta velocità e le reti digitali.

Movimento IFR: movimento di un aeromobile (arrivo o partenza) eseguito secondo le regole del volo strumentale, quali definite nell’allegato 2 della Convenzione di Chicago.

Organo di valutazione delle prestazioni: organo designato per assistere la Commissione e, su richiesta, le autorità nazionali di vigilanza nell’attuazione del sistema di prestazioni.

Orizzonte 2020: strumento dell’UE per finanziare, nel periodo 2014-2020, il programma di ricerca e innovazione L’Unione dell’innovazione, un’iniziativa faro di Europa 2020 tesa ad assicurare la competitività mondiale dell’Europa.

Piano generale europeo ATM: documento che delinea i cambiamenti operativi essenziali necessari per conseguire gli obiettivi di performance del cielo unico europeo. Costituisce la base convenuta per l’introduzione tempestiva, coordinata e sincronizzata delle nuove funzionalità ATM sviluppate nel quadro di SESAR.

Progetto comune pilota: il primo progetto comune, istituito in forza della normativa dell’UE, ha individuato una prima serie di funzionalità ATM da introdurre in maniera tempestiva, coordinata e sincronizzata, in modo da conseguire le modifiche operative di fondo derivanti dal piano generale europeo ATM.

Regione di informazione di volo: uno spazio aereo di dimensioni definite nel quale sono forniti servizi di navigazione aerea.

Reti transeuropee di trasporto (TEN-T): insieme pianificato di reti per il trasporto su strada, ferroviario, marittimo e aereo in Europa. Lo sviluppo infrastrutturale della rete TEN-T è strettamente legato all’attuazione e all’ulteriore evoluzione della politica dei trasporti dell’UE.

Ricerca per l’ATM nel cielo unico europeo (SESAR): progetto volto a migliorare la performance dell’ATM modernizzando e armonizzando i sistemi di ATM attraverso la definizione, lo sviluppo, la convalida e l’applicazione di soluzioni ATM tecnologiche e operative innovative.

Ritardo all’arrivo presso il terminale: indicatore essenziale di prestazione relativo alla capacità, che misura la media dei minuti di ritardo ATFM all’arrivo per volo, attribuibile a servizi di navigazione aerea presso terminali e aeroporti e provocato da restrizioni all’atterraggio nell’aeroporto di destinazione.

Ritardo ATFM di rotta: indicatore essenziale di prestazione relativo alla capacità, che misura la media dei minuti di ritardo ATFM di rotta per volo attribuibili ai servizi di navigazione aerea; corrisponde alla differenza tra l’orario stimato di decollo richiesto dall’operatore dell’aeromobile nell’ultimo piano di volo presentato e l’orario di decollo calcolato e assegnato dal gestore della rete.

Servizi di navigazione aerea: servizi che comprendono: servizi di traffico aereo (principalmente controllo del traffico aereo); servizi di comunicazione, navigazione e sorveglianza; servizi meteorologici; servizi d’informazione aeronautica.

Servizi di rotta: servizi ammissibili connessi alla fornitura di servizi di navigazione aerea di rotta e che, pertanto, non comprendono servizi presso i terminali.

Servizi presso i terminali: i servizi ammissibili sono: i) servizi di controllo dell’aeroporto, servizi di informazione sui voli in aeroporto, compresi i servizi di consulenza sul traffico aereo e i servizi di allarme; ii) servizi di traffico aereo per l’avvicinamento e per la partenza di aeromobili entro una determinata distanza da un aeroporto sulla base delle esigenze operative; iii) una ripartizione adeguata di tutti gli altri componenti dei servizi di navigazione aerea, che rifletta una distribuzione proporzionata tra servizi di rotta e servizi presso i terminali.

Sistemi di prestazioni e di tariffazione: il sistema di prestazioni fissa valori-obiettivo per i fornitori di servizi di navigazione aerea nei settori essenziali di prestazione della sicurezza, delle condizioni ambientali, della capacità dello spazio aereo e dell’efficienza economica. Il sistema di tariffazione stabilisce le regole per il calcolo dei tassi unitari applicabili agli utenti dello spazio aereo per la fornitura di servizi di navigazione aerea.

Spazio aereo con rotte libere: spazio aereo specifico nell’ambito del quale gli utenti possono liberamente pianificare la rotta, purché disponibile, tra un punto di ingresso definito e un punto di uscita definito, senza riferirsi alla rete di rotte dei servizi di traffico aereo. All’interno di questo spazio aereo i voli restano soggetti al controllo del traffico aereo.

Tempo supplementare di rullaggio alla partenza: indicatore che misura il tempo supplementare nella fase di rullaggio alla partenza, calcolato come differenza tra il tempo effettivo di rullaggio di un aeromobile in partenza e il tempo in assenza di vincoli basato sul tempo di rullaggio alla partenza in periodi di scarso traffico.

Unità di servizi: unità utilizzata per il calcolo delle tariffe a carico degli utenti dello spazio aereo. Le unità di servizi di rotta sono calcolate come il prodotto del fattore “distanza” e del fattore “peso” dell’aeromobile interessato. Le unità di servizi presso i terminali sono pari al fattore “peso” dell’aeromobile interessato.

Utenti dello spazio aereo: operatori di aeromobili civili (compagnie aeree commerciali e aviazione generale) o militari.

Zona tariffaria di rotta: un volume di spazio aereo per il quale sono fissati un’unica base di calcolo delle tariffe e un tasso unitario unico.

Zona tariffaria di terminale: un aeroporto o un gruppo di aeroporti per i quali sono fissati un’unica base di calcolo delle tariffe e un unico tasso unitario.

Abbreviazioni

ACB: analisi costi-benefici

ACC: centro di controllo di area

AESA: Agenzia europea per la sicurezza aerea

ANSP: fornitore di servizi di navigazione aerea

ANV: autorità nazionale di vigilanza

ATC: controllo del traffico aereo

ATCO: controllore del traffico aereo

ATFM: gestione del flusso di traffico aereo

ATM: gestione del traffico aereo

CNS: servizi di comunicazione, navigazione e sorveglianza

CRCO: Central Route Charges Office

DG MOVE: direzione generale della Mobilità e dei trasporti

DUC: costo unitario determinato

EUIR: regione di informazione di volo europea nello spazio aereo superiore

FAB: blocco funzionale di spazio aereo

IC SESAR: impresa comune SESAR

ICAO: Organizzazione dell’aviazione civile internazionale

IEP: indicatore essenziale di prestazione

IFR: regole del volo strumentale

R&S: ricerca e sviluppo

SES: cielo unico europeo

SESAR: ricerca per l’ATM nel cielo unico europeo

SSC: comitato per il cielo unico

TEN-T: reti transeuropee di trasporto

Note

1 Fonti: Eurostat, “Air Transport Statistics” e Eurocontrol, “Seven-Year Forecast (ESRA08)”.

2 Clausola di esclusione della responsabilità da parte di Eurocontrol: “L’uso della presente cartina avviene a rischio e sotto la responsabilità esclusivi dell’utente”.

3 Calcolo effettuato dalla Corte sulla base dei resoconti del CRCO presso Eurocontrol e dell’organo di valutazione delle prestazioni, comprese le tariffe di rotta e di terminale.

4 Articolo 1 del regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i princìpi generali per l’istituzione del cielo unico europeo (GU L 96 del 31.3.2004, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) n. 1070/2009.

5 Tutti i 28 Stati membri dell’UE, Albania, Armenia, Bosnia-Erzegovina, ex Repubblica jugoslava di Macedonia, Georgia, Kosovo, Moldova, Montenegro, Norvegia, Serbia, Svizzera, Ucraina e Turchia.

6 “Towards a Single System for Air Traffic Control in Europe”, relazione finale del consulente all’associazione delle compagnie aeree europee, settembre 1989.

7 Riunioni “MATSE” (ministri dei Trasporti della Conferenza europea dell’aviazione civile sul sistema del traffico aereo in Europa) nel 1988 e nel 1990.

8 Fra i principali documenti a sostegno dell’analisi della Commissione, si ricordano la comunicazione della Commissione sui problemi di capacità del sistema di regolazione del traffico aereo, COM(88) 577 def., gennaio 1989; il Libro bianco presentato dalla Commissione, dal titolo “La gestione del traffico aereo – Unificare lo spazio aereo europeo”, 1996; il documento “La creazione del cielo unico europeo”, COM(1999) 614 def./2 del 6.12.1999; la relazione del gruppo ad alto livello (composto da rappresentanti di inquadramento superiore delle autorità responsabili per il traffico aereo civile e militare degli Stati membri, ma anche con contributi degli utenti dello spazio aereo, fornitori di servizi di navigazione aerea, produttori e rappresentanti del personale), novembre 2000; il documento “Programma di azione per la realizzazione del cielo unico europeo”, COM(2001) 123 def.

9 Regolamenti (CE) nn. 549/2004, 550/2004, 551/2004 e 552/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, come modificati in seguito.

10 La Federal Aviation Administration, incaricata di assicurare l’ATM, e due istituzioni di controllo che operavano in questo ambito: il Government Accountability Office e l’Office of Inspector General presso il dipartimento dei Trasporti.

11 Annunciati inizialmente dal Commissario Jacques Barrot nel 2005, questi obiettivi di alto livello sono stati poi ricompresi nel piano generale europeo ATM approvato dal Consiglio nel 2009.

12 Relazione annuale di attività 2013 della DG MOVE.

13 Tra il 2000 e il 2016, il traffico è aumentato soltanto a un tasso medio dell’1 %, percentuale nettamente inferiore rispetto alle previsioni incluse nei documenti preparatori del SES (5-7 %). Inoltre, le compagnie aeree usano aeromobili con una maggiore capacità di posti e/o li gestiscono con fattori di carico più elevati. Di conseguenza, l’incremento atteso di viaggi aerei, misurati in passeggeri, non si è tradotto in un aumento proporzionale di traffico aereo.

14 I valori-obiettivo a livello di UE sono stati adottati con decisioni specifiche: decisione 2011/121/UE della Commissione, del 21 febbraio 2011, recante fissazione degli obiettivi prestazionali e delle soglie di allarme a livello dell’Unione europea per la fornitura di servizi di navigazione aerea per il periodo 2012-2014 (GU L 48 del 23.2.2011, pag. 16), per quanto concerne il PR1, e la decisione di esecuzione 2014/132/UE della Commissione, dell’11 marzo 2014, che stabilisce gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per la rete di gestione del traffico aereo e le soglie di allarme per il secondo periodo di riferimento 2015-2019 (GU L 71 del 12.3.2014, pag. 20), per quanto riguarda il PR2.

15 I tassi unitari sono stati calcolati come media ponderata dei tassi di rotta pubblicati in tutte le zone tariffarie del SES e sono riportati a prezzi costanti (base 2004=100).

16 Gestore della rete, relazione annuale 2016 sull’operatività della rete.

17 Secondo il meccanismo di condivisione del rischio relativo al traffico presente nel sistema di tariffazione, i fornitori di servizi di navigazione aerea hanno diritto a recuperare dagli utenti dello spazio aereo una parte delle entrate previste che non sono state incassate poiché non si è concretizzato il volume di traffico atteso. Ciò è stato conseguito attraverso un adeguamento del tasso unitario negli anni successivi. Il funzionamento del sistema di tariffazione è illustrato in maggiore dettaglio nell’allegato III.

18 In un contesto di bassi tassi d’interesse, questi regimi pensionistici a prestazione definita esigevano il versamento di contributi annui aggiuntivi da parte dei fornitori di servizi di navigazione aerea, in modo da far sì che i dipendenti interessati ottenessero le prestazioni pensionistiche convenute.

19 Regolamento (UE) n. 691/2010 della Commissione, del 29 luglio 2010, che istituisce un sistema di prestazioni per i servizi di navigazione aerea e le funzioni di rete (GU L 201 del 3.8.2010, pag. 1), successivamente abrogato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013 della Commissione.

20 Considerando 8 della decisione 2011/121/UE della Commissione.

21 Efficienza di volo orizzontale di rotta.

22 Secondo la pubblicazione Digest 2016 del Central Office for Delay Analysis (CODA) di Eurocontrol, il ritardo complessivo registrato per volo secondo le regole del volo strumentale (IFR) è stato di 11,3 minuti; per 6,2 minuti di questi è possibile risalire alle cause primarie (compagnie aeree 51 %, ATFM 28 %, aeroporti 7 % e altre cause 14 %). I restanti 5,1 minuti sono classificati “di reazione”, causati cioè dal ritardato arrivo dell’aeromobile in un volo precedente, che a sua volta incide sulla puntualità del volo successivo con lo stesso aeromobile, ritardando potenzialmente anche i passeggeri in transito.

23 La nozione di blocco funzionale di spazio aereo è spiegata nei paragrafi 38-49.

24 Articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i princìpi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

25 Nel caso del FAB BlueMed, al momento dell’audit non erano ancora stati adottati valori-obiettivo per la capacità.

26 Articolo 20 del regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013 della Commissione, del 3 maggio 2013, che istituisce un sistema di prestazioni per i servizi di navigazione aerea e le funzioni di rete (GU L 128 del 9.5.2013, pag. 1).

27 Articolo 20 del regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013 della Commissione, del 3 maggio 2013, che istituisce un sistema di tariffazione comune per i servizi di navigazione aerea (GU L 128 del 9.5.2013, pag. 31).

28 Articolo 4 del regolamento (CE) n. 549/2004.

29 Articolo 17, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 391/2013 della Commissione.

30 Nel contesto del sistema di tariffazione, queste comprendono il costo del capitale necessario per finanziare gli investimenti in nuovi beni ritenuti necessari per la fornitura dei servizi, nonché il loro successivo ammortamento.

31 Relazioni annuali di monitoraggio 2014 e 2015 dell’organo di valutazione delle prestazioni.

32 COM(2001) 564 def.

33 Articolo 2, punto 25), del regolamento (UE) n. 549/2004 (“regolamento quadro”).

34 Articoli 3 e 5 del regolamento (CE) n. 551/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sull’organizzazione e l’uso dello spazio aereo nel cielo unico europeo (“regolamento sullo spazio aereo”) (GU L 96 del 31.3.2004, pag. 20).

35 Articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sulla fornitura di servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo (“regolamento sulla fornitura di servizi”) (GU L 96 del 31.3.2004, pag. 10).

36 Articolo 2, punto 25), del regolamento (CE) n. 549/2004, come modificato nel 2009.

37 Articolo 9 bis del regolamento (CE) n. 550/2004.

38 Integra, Study on Functional Airspace Blocks – Final Report, 2017.

39 Il progetto comune pilota è il primo progetto comune istituito in forza della normativa dell’UE. Esso individua la prima serie di funzionalità ATM da introdurre in maniera tempestiva, coordinata e sincronizzata, in modo da conseguire le modifiche operative di fondo stabilite dal piano generale europeo ATM.

40 Eurocontrol, U.S. - Europe continental comparison of ANS cost-efficiency trends (2006-2014).

41 In questa tabella, la produttività è calcolata sulla base del totale delle ore di volo IFR controllate nel 2014 in ciascuna regione, diviso per il numero totale di controllori del traffico aereo in servizio operativo che erano responsabili del controllo di tali voli.

42 Produttività dei controllori del traffico aereo, misurata come totale delle ore di volo controllate per ora di servizio di controllore, aggregate per centro di controllo di area; i dati sono tratti dalla relazione comparativa ACE 2014 di Eurocontrol.

43 Performance Review Commission di Eurocontrol, The impact of fragmentation in European ATM/CNS, aprile 2004, studio commissionato a una società di consulenza.

44 In una precedente relazione sulle infrastrutture aeroportuali (relazione speciale n. 21/2014 della Corte “Le infrastrutture aeroportuali finanziate dall’UE: un impiego non ottimale delle risorse”), la Corte osservava in modo analogo che alcuni investimenti erano stati effettuati sulla base di previsioni di traffico eccessivamente ottimistiche.

45 COM(2005) 602 def.

46 Regolamento (CE) n. 219/2007 della Commissione (GU L 64 del 2.3.2007, pag. 1).

47 Eurocontrol ha selezionato il consorzio attraverso una gara d’appalto e ha fornito un contributo in natura alla fase di definizione di SESAR.

48 Un’analisi della situazione esistente (D1), l’obiettivo prestazionale (D2), il concetto-obiettivo ATM (D3), la sequenza di realizzazione (D4), il piano generale ATM (D5) e un programma di lavoro 2008-2013 (D6).

49 Regolamento (CE) n. 219/2007 del Consiglio.

50 Articolo 1, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 219/2007 del Consiglio.

51 In particolare, la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sul piano direttivo per la gestione del traffico aereo (COM(2008) 750 final) e la risoluzione del Consiglio sull’adozione del piano generale europeo per la gestione del traffico aereo, del marzo 2009.

52 Il pacchetto di lavoro C è stato dedicato alla manutenzione del piano generale, con una dotazione finanziaria pari a 51,4 milioni di euro.

53 Piano generale ATM, edizione 2012, pag. 14.

54 Office of Inspector General presso il dipartimento dei Trasporti, Total Costs, Schedules, and Benefits of Federal Aviation Administration’s NextGen Transformational Programs remain uncertain, novembre 2016.

55 Secondo le stime dell’impresa comune SESAR, ci si attende che circa il 55 % degli investimenti totali necessari per conseguire il concetto-obiettivo (vale a dire circa 10-15 miliardi di euro) provenga dai fornitori di servizi di navigazione aerea.

56 Oltre a una “realizzazione di base” costituita da cambiamenti operativi convalidati con successo dopo aver raggiunto la fine della fase di R&S, l’edizione 2012 del piano generale europeo ATM definisce anche: lo stadio 1 (funzionamento basato sui tempi); lo stadio 2 (funzionamento basato sulle traiettorie); lo stadio 3 (funzionamento basato sulla performance). I valori-obiettivo per la performance in questa edizione sono stati calcolati solo per lo scenario di base e lo stadio 1.

57 Documento di lavoro dei servizi della Commissione SWD(2013) 262.

58 Nel giugno 2016, l’impresa comune SESAR ha divulgato un catalogo delle soluzioni SESAR che elenca 63 soluzioni, alcune delle quali pronte per l’industrializzazione e altre che necessitano di ulteriori ricerche.

59 La metodologia europea di convalida dei concetti operativi prevede 8 livelli evolutivi applicabili al ciclo di vita di un concetto operativo ATM, ossia: V0 (esigenze di ATM), V1 (Portata), V2 (Fattibilità), V3 (Sviluppo e integrazione preindustriale), V4 (Industrializzazione), V5 (Installazione), V6 (Funzionamento) e V7 (Disattivazione). Le attività dell’impresa comune SESAR riguarda i livelli da V1 a V3, ossia consiste nel portare i concetti al punto di essere pronti per l’industrializzazione.

60 Dal 1998, la Performance Review Commission istituita presso Eurocontrol offre consulenza indipendente agli organi direttivi di Eurocontrol, facendo ricorso a indicatori di performance e pubblicando relazioni di valutazione sulla performance.

Evento Data
Adozione del piano di indagine (APM) / Inizio dell’audit 11.5.2016
Trasmissione ufficiale del progetto di relazione alla Commissione (o ad altra entità sottoposta ad audit) 24.7.2017
Adozione della relazione finale dopo la procedura del contraddittorio 11.10.2017
Ricezione, in tutte le lingue, delle risposte ufficiali della Commissione (o di altra entità sottoposta ad audit) 23.11.2017

Équipe di audit

Le relazioni speciali della Corte dei conti europea illustrano le risultanze degli audit espletati su politiche e programmi dell’UE o su temi di gestione relativi a specifici settori di bilancio. La Corte seleziona e pianifica detti compiti di audit in modo da massimizzarne l’impatto, tenendo conto dei rischi per la performance o la conformità, del livello delle entrate o delle spese, dei futuri sviluppi e dell’interesse pubblico e politico.

Il presente controllo di gestione è stato espletato dalla Sezione di audit II – presieduta da Iliana Ivanova, Membro della Corte – specializzata nei settori di spesa riguardanti gli investimenti a favore della coesione, della crescita e dell’inclusione. L’audit è stato diretto da George Pufan, Membro della Corte, coadiuvato da Patrick Weldon, capo di Gabinetto, e Mircea Radulescu, attaché; Pietro Puricella, primo manager; Afonso Malheiro, capo incarico; Luis de la Fuente Layos, Erki Must, Maria Dominguez, Annekatrin Langer e Judit Oroszki, auditor.

Da sinistra a destra: Luis de la Fuente Layos, Annekatrin Langer, Afonso Malheiro, Erki Must, Maria Dominguez, George Pufan, Pietro Puricella, Mircea Radulescu, Patrick Weldon.

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