Sostegno dell’FSE per contrastare la disoccupazione di lunga durata: necessità di misure meglio mirate, adattate e monitorate
Contenuto del documentoLa disoccupazione di lunga durata può avere conseguenze gravi per le persone interessate e avere un impatto negativo sulla crescita e sulle finanze pubbliche. L’UE ha individuato una serie di risposte politiche per affrontare la disoccupazione di lunga durata. Nel periodo 20142020, le misure di “accesso all’occupazione” finanziate tramite il Fondo sociale europeo (FSE) hanno raggiunto molti disoccupati di lunga durata, sebbene non fossero rivolte specificamente a queste persone. Inoltre, tali misure dell’FSE non sempre erano adeguate per rispondere alle esigenze specifiche dei disoccupati di lunga durata. La Corte raccomanda che la Commissione insista affinché gli Stati membri si rivolgano in maniera mirata ai disoccupati di lunga durata e alle loro esigenze mediante il sostegno dell’FSE+ per il periodo 2021‑2027, che le misure siano basate su un approccio personalizzato e che la Commissione valuti l’efficacia delle misure di “accesso all’occupazione” per questa categoria di persone.
Relazione speciale della Corte dei conti europea presentata in virtù dell’articolo 287, paragrafo 4, secondo comma, del TFUE.
Sintesi
I La disoccupazione di lunga durata riguarda le persone che sono disoccupate da almeno 12 mesi. L’assenza di un impiego formale per un periodo così lungo può avere gravi conseguenze per le persone interessate, quali un maggiore rischio di povertà, l’esclusione sociale e persino problemi di salute. La disoccupazione di lunga durata incide pertanto anche sul tessuto sociale. Al contempo, da una prospettiva economica, la disoccupazione di lunga durata ha un impatto negativo sulla crescita e sulle finanze pubbliche.
II Nell’UE le politiche del mercato del lavoro sono una prerogativa nazionale: gli Stati membri (talvolta unitamente alle rispettive regioni) sono incaricati di decidere in merito a misure appropriate per ridurre la disoccupazione (di lunga durata) e di attuarle. Contemporaneamente, gli Stati membri collaborano con l’UE per sviluppare una strategia coordinata per l’occupazione, in particolare per promuovere una forza lavoro competente, qualificata e adattabile, nonché mercati del lavoro in grado di rispondere ai cambiamenti economici. Nell’ambito del quadro strategico, il ruolo dell’UE consiste nell’incoraggiare la cooperazione tra gli Stati membri, nonché nel sostenere e, ove necessario, integrare i loro interventi.
III Dal 2011 la Commissione riesamina le politiche degli Stati membri relative al mercato del lavoro attraverso il processo del semestre europeo. Sulla base dell’analisi della Commissione, il Consiglio ha adottato una serie di raccomandazioni specifiche per paese invitando gli Stati membri interessati ad adottare misure specifiche contro la disoccupazione di lunga durata, compreso un approccio personalizzato. Nel 2016 tale approccio è stato approvato dalla raccomandazione del Consiglio sulla disoccupazione di lunga durata.
IV Il Fondo sociale europeo (FSE) è il principale strumento finanziario dell’UE teso a sostenere le misure attive per il mercato del lavoro degli Stati membri. Nel periodo 20142020, degli 11 obiettivi tematici stabiliti nel regolamento recante disposizioni comuni per i Fondi strutturali e d’investimento europei quattro erano pertinenti per l’FSE e, di questi, tre affrontavano almeno in parte il problema specifico della disoccupazione di lunga durata. In particolare, circa 11,4 miliardi di euro sono stati destinati alla priorità d’investimento “accesso all’occupazione per le persone in cerca di lavoro e inattive, compresi i disoccupati di lunga durata e le persone che si trovano ai margini del mercato del lavoro, anche attraverso iniziative locali per l’occupazione e il sostegno alla mobilità dei lavoratori”. Si tratta dell’unica priorità d’investimento che menziona specificamente i disoccupati di lunga durata, insieme ad altri gruppi di persone svantaggiate in cerca di lavoro e persone inattive. Secondo la Commissione, questa priorità corrisponde a circa la metà della spesa totale dell’FSE per misure relative alla disoccupazione di lunga durata.
V L’audit della Corte ha valutato se il finanziamento dell’FSE per il periodo 2014‑2020, attraverso la priorità d’investimento “accesso all’occupazione”, fosse efficace per combattere la disoccupazione di lunga durata. In particolare, la Corte ha analizzato in quale misura la spesa dell’FSE fosse destinata a interventi volti ad aiutare le persone in cerca di lavoro da lungo tempo a trovare un impiego. Inoltre, la Corte ha valutato se gli Stati membri abbiano applicato un approccio personalizzato nell’attuazione di misure per l’“accesso all’occupazione” volte a facilitare il (re)inserimento nel mercato del lavoro dei disoccupati di lunga durata. Infine, ha verificato se la Commissione abbia adottato le necessarie misure al fine di ottenere dati pertinenti e sufficienti per determinare l’impatto dei finanziamenti dell’FSE sulla disoccupazione di lunga durata.
VI La Corte ha riscontrato che le misure per l’“accesso all’occupazione” dell’FSE hanno finanziato diversi interventi nel periodo 20142020 a beneficio di molte persone in cerca di lavoro da lungo tempo. Tali misure dell’FSE erano destinate principalmente ai disoccupati di lunga durata quale sottogruppo di tutti i disoccupati e/o delle categorie “svantaggiate”. Ciò era in linea con l’ambito di applicazione del finanziamento di detta priorità d’investimento, che fa riferimento ai disoccupati di lunga durata, ma comprende tutte le persone in cerca di lavoro e inattive. Il suddetto approccio era applicabile anche ad altre priorità d’investimento pertinenti dell’FSE. Sulla base dei dati disponibili per la priorità “accesso all’occupazione”, la Corte ha inoltre rilevato che la percentuale di disoccupati di lunga durata beneficiari del sostegno delle misure dell’FSE per l’“accesso all’occupazione” non rifletteva necessariamente la portata del problema in alcuni Stati membri.
VII Dall’analisi della Corte è emerso inoltre che il concetto di approccio personalizzato non sempre è stato integrato nelle misure dell’FSE attuate per il periodo 2014‑2020, perdendo in tal modo l’occasione per migliorare l’efficacia delle misure dell’FSE a favore delle persone in cerca di lavoro da lungo tempo siccome non sempre tali misure rispondevano alle loro esigenze specifiche.
VIII L’audit della Corte evidenzia altresì un’ulteriore carenza ricorrente nel quadro di monitoraggio e valutazione dell’FSE: la mancanza di una specifica categoria di spesa per i diversi gruppi destinatari (quali i disoccupati di lunga durata) rende difficile non solo individuare l’entità dei finanziamenti UE assegnati a tali misure, ma anche valutarne i risultati e l’impatto sul gruppo destinatario.
IX Per il periodo di programmazione 20212027, la Commissione dovrebbe:
- insistere affinché gli Stati membri si rivolgano in maniera mirata ai disoccupati di lunga durata e alle loro esigenze avvalendosi dell’FSE+ laddove la disoccupazione di lunga durata a livello nazionale o regionale sia elevata;
- insistere affinché gli Stati membri applichino un approccio personalizzato a tutti i disoccupati di lunga durata nell’attuazione delle misure di “accesso all’occupazione” nell’ambito dell’FSE+; e
- valutare l’efficacia delle misure di “accesso all’occupazione” per i disoccupati di lunga durata.
Introduzione
Disoccupazione di lunga durata: un problema persistente nei mercati del lavoro di alcuni Stati membri
01 Nell’UE la disoccupazione di lunga durata è considerata un problema specifico da molti anni. Le persone che rimangono senza impiego per lunghi periodi incontrano maggiori difficoltà a trovare un’occupazione perché perdono motivazione, fiducia e competenze[1]. Inoltre, i datori di lavoro potrebbero essere più riluttanti ad assumere una persona che non ha lavorato per molto tempo[2]. Lunghi periodi di disoccupazione comportano un maggiore rischio di povertà, l’esclusione sociale e persino problemi di salute[3]. La disoccupazione di lunga durata incide quindi anche sul tessuto sociale. Al contempo, da una prospettiva economica, la disoccupazione di lunga durata ha un impatto negativo sulla crescita e sulle finanze pubbliche[4].
02 Nel riquadro 1 è riportata la definizione del termine “disoccupazione di lunga durata”, basata sugli orientamenti dell’Organizzazione internazionale del lavoro, cui Eurostat fa ricorso per l’elaborazione di dati sulla disoccupazione di lunga durata nell’UE.
Definizione di disoccupazione di lunga durata
La disoccupazione di lunga durata si riferisce al numero di persone senza impiego e attivamente alla ricerca di un’occupazione da almeno 12 mesi.
Per disoccupato si intende una persona di età compresa tra i 15 e i 74 anni che non aveva un impiego durante la settimana di riferimento, era disponibile a lavorare e stava cercando attivamente lavoro nelle quattro settimane precedenti o aveva già trovato un lavoro con data di inizio prevista nei tre mesi successivi. Il periodo di disoccupazione è definito come la durata della ricerca di un lavoro o la durata del periodo trascorso dall’ultimo impiego (se inferiore al tempo dedicato alla ricerca di un lavoro). Questa definizione si basa sugli orientamenti dell’Organizzazione internazionale del lavoro[5].
Eurostat elabora dati sulla disoccupazione di lunga durata in termini assoluti, come percentuale della popolazione attiva e come percentuale della disoccupazione totale.
03 Nell’UE la disoccupazione di lunga durata è stata aggravata dalla crisi finanziaria ed economica prodottasi alla fine del primo decennio del XXI secolo: nel 2014 l’11 % circa di tutte le persone attive nel mercato del lavoro era costituito da persone disoccupate, rispetto al 9 % circa nel 2009. Allo stesso tempo, il 50 % circa di tutti i disoccupati era senza impiego da oltre un anno nel 2014, a fronte del 34 % circa nel 2009. Recentemente la situazione è tornata sostanzialmente al livello pre-crisi: stando agli ultimi dati annuali disponibili (2020), 15 milioni di persone in cerca di lavoro nell’UE-27, il 35 % delle quali (5,3 milioni di persone) era costituito da disoccupati di lunga durata (cfr. figura 1, figura 2 e allegato I per la situazione in ogni Stato membro). Tuttavia, le conseguenze economiche della pandemia di COVID-19 aumentano il rischio nei prossimi anni di invertire questa tendenza in calo.
Figura 1 – Disoccupazione di lunga durata nell’UE-27 come percentuale della popolazione attiva e della disoccupazione totale (2009-2020)
Fonte: Corte dei conti europea, sulla base di dati Eurostat (tabella denominata “une_ltu_a”, estratta a luglio 2021).
Figura 2 – Numero di disoccupati e disoccupati di lunga durata nell’UE-27 (2009-2020)
Fonte: Corte dei conti europea, sulla base di dati Eurostat (tabella denominata “UNE_RT_A”, estratta a luglio 2021).
04 Sebbene la ripresa economica dopo la crisi finanziaria abbia fatto registrare in media un miglioramento delle cifre relative alla disoccupazione di lunga durata a livello dell’UE, i progressi sono stati disomogenei e persistono notevoli disparità tra gli Stati membri. I dati Eurostat per il 2020, disponibili al momento dell’audit, mostrano che sette Stati membri[6] presentavano un tasso di disoccupazione di lunga durata superiore alla media dell’UE‑27 come percentuale della disoccupazione totale (35,4 %), a fronte dei dieci[7] nel 2014. Di questi sette paesi, Grecia e Italia raggiungevano rispettivamente il 66,5 % e il 51,5 %. Altri tre Stati membri (Belgio, Bulgaria e Slovacchia) avevano un tasso di disoccupazione di lunga durata come percentuale della disoccupazione totale superiore al 40 % e Slovenia e Francia registravano un tasso superiore al 35 % (cfr. allegato I). Il tasso di disoccupazione di lunga durata in questi Stati membri è in media superiore di 13,1 punti percentuali a quello dell’UE-27 (a fronte di 9,2 punti percentuali del 2014).
05 A livello regionale, le disparità nel tasso di disoccupazione di lunga durata sono addirittura maggiori, come si evince esprimendo il tasso di disoccupazione di lunga durata in percentuale della popolazione attiva: nel 2019 circa un terzo delle regioni dell’UE-27 (secondo la classificazione NUTS 2 di Eurostat) aveva un tasso di disoccupazione di lunga durata superiore alla media dell’UE-27 (2,8 %). Il tasso di disoccupazione di lunga durata variava dallo 0,3 % al 18,4 % (cfr. immagine 1 e immagine 2).
Immagine 1 – Tasso di disoccupazione di lunga durata rispetto alla media UE nel 2013
Nota: il grigio scuro indica regioni per le quali Eurofound/Eurostat non ha ottenuto dati regionali NUTS2 sufficienti o affidabili. Ciò vale in particolare per le regioni di due Stati membri: Austria e Irlanda. Se si applicassero i dati per questi Stati membri nel loro complesso (cfr. allegato 1), l’Austria sarebbe in verde scuro e l’Irlanda in arancione.
Fonte: Eurofound, sulla base di dati Eurostat.
Immagine 2 – Tasso di disoccupazione di lunga durata rispetto alla media UE nel 2019
Nota: il grigio scuro indica regioni per le quali Eurofound/Eurostat non ha ottenuto dati regionali NUTS2 sufficienti o affidabili. Ciò vale in particolare per le regioni di due Stati membri: Austria e Irlanda. Se si applicassero i dati per questi Stati membri nel loro complesso (cfr. allegato 1), l’Austria sarebbe in verde chiaro e l’Irlanda in beige.
Fonte: Eurofound, sulla base di dati Eurostat.
06 Oltre a monitorare i dati relativi alla disoccupazione di lunga durata, la Commissione monitora i cambiamenti nella percentuale di potenziali lavoratori nell’UE che sono “disponibili a lavorare ma che non cercano attivamente lavoro”, compresi quelli che rientrano nella categoria che “ritiene non ci siano posti di lavoro disponibili” (le cosiddette “persone alla ricerca di lavoro scoraggiate”)[8]. Poiché questi potenziali lavoratori non cercano attivamente lavoro, non vengono conteggiati come disoccupati e/o disoccupati di lunga durata, bensì come inattivi.
07 In base ai dati Eurostat, la crisi finanziaria del 2008 ha determinato l’abbandono del mercato del lavoro e l’inattività di un maggior numero di persone, raggiungendo un picco nel 2013-2014 con circa nove milioni di persone “disponibili a lavorare ma che non cercano attivamente lavoro”, tra cui più di cinque milioni nella sottocategoria che “ritiene non ci siano posti di lavoro disponibili”. Successivamente, il numero di potenziali persone in cerca di lavoro “scoraggiate” ha mostrato un calo fino al 2020, quando è nuovamente aumentato a 3,5 milioni di persone, unitamente alla categoria generale di persone “disponibili a lavorare ma che non cercano attivamente lavoro” (cfr. figura 3).
08 Tuttavia, questi dati non mostrano quante persone precedentemente conteggiate come disoccupati di lunga durata abbiano smesso di cercare lavoro in quanto ormai “scoraggiate”. Le statistiche le conterebbero non come disoccupati di lunga durata, bensì come inattivi, con la conseguente riduzione automatica del numero di disoccupati di lunga durata. Sussiste il rischio che ciò possa generare la falsa impressione di un cambiamento positivo nella situazione occupazionale in una determinata area geografica.
Fonte: Corte dei conti europea, sulla base di dati Eurostat (tabella denominata “lfsi_sup_a and lfsa_igar”, estratta a luglio 2021).
Iniziative dell’UE nel settore delle politiche a favore dell’occupazione
Politiche a favore dell’occupazione: una prerogativa nazionale
09 Nell’UE le politiche del mercato del lavoro sono una prerogativa nazionale: gli Stati membri (talvolta unitamente alle relative regioni) sono incaricati di decidere in merito a misure appropriate per ridurre la disoccupazione (di lunga durata) e di attuarle. Contemporaneamente, gli Stati membri collaborano con l’UE per sviluppare una strategia coordinata per l’occupazione, in particolare per promuovere una forza lavoro competente, qualificata e adattabile, nonché mercati del lavoro in grado di rispondere ai cambiamenti economici. Nell’ambito del suo quadro strategico e di coordinamento, l’UE non solo incoraggia la cooperazione tra gli Stati membri, ma sostiene e, ove necessario, integra i loro interventi[9].
La strategia “Europa 2020” dell’UE
10 Nel 2010 la Commissione ha proposto la strategia “Europa 2020” per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva[10], con l’obiettivo di un maggiore coordinamento delle politiche nazionali e dell’UE. Uno dei suoi cinque obiettivi principali riguarda l’occupazione, in particolare l’aumento del tasso di occupazione della popolazione di età compresa tra i 20 e i 64 anni dal 69 % ad almeno il 75 % entro il 2020. Il Consiglio europeo ha adottato questa strategia nel marzo 2010.
11 Nell’ambito della strategia Europa 2020, la Commissione ha adottato l’iniziativa “Un’agenda per nuove competenze e per l’occupazione”[11] che propone 13 azioni volte a migliorare il funzionamento del mercato del lavoro europeo attraverso una maggiore flessibilità e sicurezza del lavoro, incentivi a investire nella formazione, condizioni di lavoro dignitose e una più agevole creazione di posti di lavoro.
12 Un altro elemento alla base della strategia Europa 2020 è la strategia europea per l’occupazione (EES), introdotta per la prima volta nel 1992. Si tratta della pietra miliare della politica dell’UE a favore dell’occupazione, avente l’obiettivo di creare nuovi e migliori posti di lavoro in tutta l’UE. La strategia è attuata tramite il semestre europeo. Il comitato per l’occupazione (EMCO) del Consiglio, ossia il principale comitato consultivo dei ministri del lavoro e delle politiche sociali in seno al Consiglio “Occupazione, politica sociale, salute e consumatori” (EPSCO) nel settore dell’occupazione, sostiene l’attuazione di tale strategia.
Il processo del semestre europeo
13 L’attuazione della strategia europea per l’occupazione è parte integrante del processo del semestre europeo, un ciclo annuale di coordinamento delle politiche macroeconomiche, di bilancio e strutturali tra gli Stati membri. Nell’ambito del semestre europeo, gli Stati membri presentano i rispettivi programmi nazionali di riforma, che la Commissione analizza in seguito per verificarne la coerenza rispetto alla strategia “Europa 2020”.
14 La Commissione e il Consiglio monitorano in modo più approfondito la situazione occupazionale e sociale negli Stati membri mediante la loro relazione comune sull’occupazione, proposta dalla Commissione e adottata dal Consiglio previe consultazioni e modifiche. Tale valutazione si riflette anche nelle relazioni per paese della Commissione, che analizzano le politiche economiche degli Stati membri, e nelle raccomandazioni specifiche per paese. Dalla sua introduzione nel 2010, il pacchetto del semestre europeo comprende anche orientamenti in materia di occupazione, in cui la Commissione propone priorità e obiettivi comuni per le politiche a favore dell’occupazione che devono essere approvati dai governi nazionali e adottati dal Consiglio dell’Unione europea.
15 L’UE ha riconosciuto l’importanza della disoccupazione di lunga durata a livello politico e ha formulato diverse raccomandazioni specifiche per paese a tale riguardo nell’ambito del processo del semestre europeo. Tra il 2011 e il 2020 l’UE ha formulato tali raccomandazioni per 15 Stati membri e per 11 di questi sono state formulate nel periodo precedente all’adozione dei programmi operativi (PO) per il periodo 20142020. Durante il periodo di attuazione del PO (2015-2020), quattro dei suddetti Stati membri hanno ricevuto un’ulteriore raccomandazione e altri quattro ne hanno ricevuta una per la prima volta dopo il 2014.
Affinché le politiche attive del mercato del lavoro siano efficaci è fondamentale un approccio personalizzato
16 Le politiche attive del mercato del lavoro (PAML) sono definite dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) come l’insieme della spesa sociale (esclusa l’istruzione) volta a migliorare le prospettive dei beneficiari di trovare un’occupazione retribuita o di aumentare in altro modo la loro capacità di guadagno[12]. Secondo la Commissione, le PAML comprendono quattro categorie principali: formazione; assistenza nella ricerca di un impiego, tra cui orientamento e consulenza; incentivi all’assunzione per l’occupazione nel settore privato e programmi di occupazione diretta nel settore pubblico[13].
17 PAML efficaci sono determinanti per rispondere alle esigenze dei disoccupati (di lunga durata) e per aiutarli a (re)inserirsi nel mercato del lavoro. Secondo la Commissione, i diversi tipi di PAML non hanno la stessa efficacia per tutti disoccupati: sono efficaci solo se si rivolgono al gruppo destinatario corretto, consistono in interventi su misura basati su un approccio differenziato e sono monitorati e valutati in termini di risultati al fine di adeguare gli interventi futuri[14].
18 Un approccio personalizzato tiene conto dei problemi specifici dei disoccupati e garantisce che i servizi siano adattati alle loro esigenze individuali ed è particolarmente importante per i disoccupati di lunga durata che incontrano maggiori difficoltà a (re)inserirsi nel mercato del lavoro. Eurostat stima che nel 2020 la probabilità di transizione verso l’occupazione fosse in media dell’11 % per i disoccupati di lunga durata e del 25 % per i disoccupati di breve durata. Le differenze maggiori tra i disoccupati di lunga durata e i disoccupati di breve durata sono state osservate in Belgio e Ungheria (oltre 22 punti percentuali), mentre le differenze minori sono state registrate in Danimarca, Croazia e Svezia (meno di 10 punti percentuali)[15] (cfr. allegato II). Inoltre, sebbene il tasso medio di transizione all’occupazione per i disoccupati di breve durata sia migliorato nel periodo 2013-2020 (dal 21 % al 25 %), per i disoccupati di lunga durata è rimasto stabile all’11 %.
19 L’UE ha sottolineato l’importanza di un approccio personalizzato in diversi documenti strategici:
- il pilastro europeo dei diritti sociali, in cui un approccio personalizzato è uno dei diritti dei disoccupati, unitamente a una valutazione individuale approfondita entro 18 mesi dall’inizio della disoccupazione[16];
- gli orientamenti in materia di occupazione del Consiglio del 2010, 2015 e 2018, che sostenevano il rafforzamento dei servizi a favore dell’occupazione con servizi personalizzati aperti a tutti, ivi comprese le persone che si trovano più ai margini del mercato del lavoro, e raccomandavano un sostegno attivo personalizzato per il reinserimento nel mercato del lavoro[17];
- la maggior parte dei documenti di sintesi per paese della Commissione menzionava la necessità di applicare un approccio personalizzato e interventi su misura.
20 Nel 2016 il Consiglio ha adottato una “Raccomandazione sull’inserimento dei disoccupati di lungo periodo nel mercato del lavoro”[18]. La raccomandazione pone particolare enfasi su un approccio personalizzato (cfr.riquadro 2).Sebbene una relazione di valutazione della Commissione del 2019[19] abbia riconosciuto l’esistenza di un approccio più olistico alla fornitura di sostegno individuale, la misura di attuazione dell’approccio personalizzato varia notevolmente da uno Stato membro all’altro. I dati mostrano nel complesso che nel 2019 il 78,4 % dei disoccupati di lunga durata era coperto da un accordo di inserimento lavorativo. Tuttavia, nel 2019 il tasso di copertura tra gli Stati membri variava dal 100 % ad appena l’11,2 %.
L’approccio personalizzato stabilito dalla raccomandazione del Consiglio
Valutazione e approccio personalizzati
I servizi per l’impiego, unitamente ad altri partner che sostengono l’inserimento nel mercato del lavoro, forniscono orientamenti personalizzati ai soggetti interessati.
I servizi per l’impiego garantiscono che ai disoccupati di lunga durata registrati siano offerti approfonditi orientamenti e valutazioni personalizzate entro 18 mesi dall’inizio della disoccupazione. La valutazione dovrebbe illustrare le loro prospettive di occupabilità, gli ostacoli all’occupazione e i tentativi precedenti di ricerca di un impiego.
I servizi per l’impiego informano i disoccupati di lunga durata registrati in merito alle offerte di lavoro e al sostegno disponibile nei diversi settori dell’economia e, ove opportuno, in regioni diverse e in altri Stati membri, in particolare mediante la rete europea di servizi per l’impiego (EURES).
Accordi di inserimento lavorativo
Ai disoccupati di lunga durata registrati che non beneficiano della garanzia per i giovani viene offerto un accordo di inserimento lavorativo entro 18 mesi dall’inizio della disoccupazione, che dovrebbe comprendere almeno un’offerta di servizi individuale volta a trovare un lavoro e dovrebbe individuare un punto di contatto unico.
Finanziamenti dell’UE per le politiche attive del mercato del lavoro degli Stati membri
21 Nel periodo 20142020 le principali fonti di finanziamento dell’UE per l’attuazione della strategia Europa 2020 sono state i Fondi strutturali e di investimento europei (SIE) e, in particolare per quanto riguarda le politiche attive del mercato del lavoro degli Stati membri, il Fondo sociale europeo[20] (FSE).
22 Quattro degli 11 obiettivi tematici (OT) stabiliti nel regolamento recante disposizioni comuni[21] (CPR) per i fondi SIE 20142020 sono pertinenti per l’FSE e, di questi, tre affrontano la disoccupazione di lunga durata:
- “promuovere un’occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori” (OT 8);
- “promuovere l’inclusione sociale e combattere la povertà e ogni discriminazione” (OT 9); e
- “investire nell’istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per le competenze e l’apprendimento permanente” (OT 10).
23 Ogni OT ha una serie di priorità di investimento. Cinque di queste priorità sono pertinenti per fornire ai disoccupati di lunga durata un sostegno individuale (8i, 8ii, 9i e 10iii) o per affrontare i cambiamenti nelle strutture dei servizi pubblici per l’impiego e nell’erogazione di servizi (8vii). Di questi cinque, solo la priorità d’investimento 8i (“accesso all’occupazione per le persone in cerca di lavoro e inattive, ivi compresi i disoccupati di lunga durata e chi si trova ai margini del mercato del lavoro, anche con iniziative locali per l’occupazione e il sostegno alla mobilità dei lavoratori”, in appresso denominata “accesso all’occupazione”) fa specifico riferimento ai disoccupati di lunga durata[22].
24 Per il periodo 20142020, un totale di 27,7 miliardi di euro, pari al 26 % del bilancio dell’FSE, è stato destinato alle misure volte a “promuovere un’occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori” (OT 8). Circa 11,4 miliardi di euro sono stati destinati a misure per l’“accesso all’occupazione” (priorità d’investimento 8i). Quattro Stati membri hanno assegnato oltre 1 miliardo di euro ciascuno alla priorità d’investimento 8i: Spagna, Italia, Polonia e Slovacchia (cfr. allegato III).
25 La maggior parte dei programmi operativi dell’FSE riguarda gli OT e le priorità di investimento più pertinenti per la disoccupazione di lunga durata. In particolare, 145 dei 178 programmi operativi (81 %) assegnano fondi all’OT 8 e 106 alla priorità d’investimento 8i. Inoltre, tutti gli Stati membri eccetto uno hanno istituito programmi operativi che hanno destinato fondi alla priorità d’investimento 8i.
26 I finanziamenti a titolo dell’FSE possono essere utilizzati per sostenere diversi tipi di misure e interventi con i quali poter aiutare i disoccupati di lunga durata a trovare un’occupazione (cfr. riquadro 3).
Esempi di interventi sostenuti dall’FSE destinati a contrastare la disoccupazione di lunga durata nell’ambito dell’OT 8
Interventi di apprendimento basato sul lavoro, attraverso apprendistato, stage e tirocinio.
Misure in materia di istruzione e formazione incentrate sulla (ri)qualificazione di competenze professionali specifiche e sulla formazione di competenze di base. Tali misure possono essere associate ad altri tipi di interventi dell’FSE.
Orientamento e sostegno alle persone associati ad altri tipi di interventi dell’FSE, principalmente misure di istruzione e formazione. Questo tipo di intervento valuta le esigenze dei disoccupati e offre quindi misure di formazione mirate.
Incentivi finanziari per i datori di lavoro che contribuiscono a ridurre i costi del lavoro o a fornire direttamente sussidi salariali e all’assunzione, incoraggiandoli così ad assumere le persone che si trovano più ai margini del mercato del lavoro.
27 Le misure e gli interventi dell’FSE relativi alla disoccupazione di lunga durata sono attuati da organismi pubblici (servizi nazionali, regionali o locali per l’impiego), organizzazioni non governative e imprese private designate da autorità di gestione nazionali o regionali (o da organismi intermedi) o selezionate mediante inviti a presentare proposte.
L’impatto della pandemia di COVID-19 sull’occupazione
28 Le misure di confinamento imposte dagli Stati membri in risposta alla pandemia di COVID-19 a partire dal marzo 2020 hanno avuto un impatto significativo sull’attività economica e sull’occupazione in tutti gli Stati membri e nella maggior parte dei settori economici, anche se in misura diversa. In tale contesto, nella primavera del 2020 la Commissione ha proposto misure immediate per far fronte alle conseguenze della pandemia. Lo strumento SURE[23], che sostiene il ricorso a regimi di riduzione dell’orario lavorativo e a misure analoghe di mantenimento del posto di lavoro in tutta l’UE, è stato adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio nel maggio 2020. Finora questo regime ha contribuito a contenere l’aumento della disoccupazione, nonostante un drastico calo dell’attività economica[24]. Tuttavia, quando il regime cesserà di essere applicabile nel dicembre 2022, sussiste il rischio di un aumento dei tassi di disoccupazione, a scapito probabilmente dei disoccupati di lunga durata[25].
29 La Commissione ha proposto inoltre che i fondi SIE siano utilizzati in modo più flessibile. Nell’aprile 2020 sono entrate in vigore le iniziative di investimento in risposta al coronavirus (CRII e CRII+) adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio, che prevedono la possibilità temporanea di un cofinanziamento del 100 % dal bilancio dell’UE e introducono una maggiore flessibilità per il trasferimento di bilanci tra diversi fondi e programmi. Di conseguenza, più della metà degli Stati membri ha deciso di modificare i propri PO per introdurre la possibilità di un cofinanziamento del 100 % delle misure dell’FSE e/o di trasferire fondi aggiuntivi da altri fondi SIE ai PO dell’FSE.
Estensione e approccio dell’audit
30 L’audit della Corte ha valutato se i finanziamenti dell’FSE per il periodo 20142020, attraverso la priorità di investimento “accesso all’occupazione”, rispondessero alle esigenze specifiche dei disoccupati di lunga durata allo scopo di facilitarne il (re)inserimento nel mercato del lavoro. A tal fine, gli auditor hanno esaminato tre aspetti specifici:
- hanno analizzato in quale misura la spesa dell’FSE fosse destinata a interventi a sostegno del (re)inserimento dei disoccupati di lunga durata nel mercato del lavoro;
- hanno esaminato se gli Stati membri abbiano applicato un approccio personalizzato nell’attuazione delle misure per l’“accesso all’occupazione”;
- hanno verificato se la Commissione abbia adottato le misure necessarie per ottenere dati pertinenti e sufficienti per determinare l’impatto dei finanziamenti dell’FSE sulla disoccupazione di lunga durata.
31 L’analisi della Corte si concentra sul ruolo e sulle responsabilità della Commissione in sede di preparazione e successiva attuazione dei PO dell’FSE per il periodo 2014‑2020. Gli auditor hanno analizzato la documentazione pertinente e hanno intervistato rappresentanti della direzione generale per l’Occupazione, gli affari sociali e l’inclusione (DG EMPL) e di Eurostat, in qualità di fornitore di dati.
32 L’analisi della Corte riguarda tutti gli Stati membri. Inoltre, gli auditor hanno esaminato in modo più approfondito quattro Stati membri (Irlanda, Italia, Polonia e Slovacchia) in quanto questi ultimi avevano incontrato particolari difficoltà riguardo alla disoccupazione di lunga durata all’inizio del periodo di programmazione o avevano assegnato una quota significativa dei loro finanziamenti dell’FSE alla priorità d’investimento 8i.
33 Gli auditor hanno analizzato quattro programmi operativi dell’FSE (uno per ciascuno degli Stati membri selezionati)[26] e hanno valutato se la logica di intervento stabilita per il sostegno in materia di disoccupazione di lunga durata abbia contribuito ad affrontare tale questione. Sulla base della rilevanza e del livello di attuazione, gli auditor hanno inoltre esaminato da una a tre azioni per l’“accesso all’occupazione” per ciascun PO, al fine di verificare se fossero state attuate in modo da rispondere alle esigenze specifiche dei disoccupati di lunga durata applicando un approccio personalizzato. Per ciascuno dei PO selezionati, gli auditor hanno esaminato inoltre i singoli casi di 18-24 persone selezionate in modo casuale che erano disoccupate da oltre 12 mesi e avevano partecipato a una misura finanziata dall’FSE per i disoccupati di lunga durata. In totale, gli auditor hanno esaminato 78 casi singoli. Inoltre, hanno tenuto colloqui con i rappresentanti delle autorità nazionali competenti (ossia i ministeri responsabili della politica dell’occupazione, nonché le autorità di gestione e gli organismi di attuazione).
34 L’attività di audit è stata svolta tra settembre 2020 e luglio 2021. Le restrizioni di viaggio e sanitarie connesse alla COVID-19 hanno impedito di effettuare visite in loco. Tutte le riunioni con la Commissione, le autorità nazionali e la Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofound) si sono svolte in videoconferenza.
Osservazioni
L’FSE non era sempre specificamente rivolto ai disoccupati di lunga durata
35 Gli auditor della Corte hanno verificato se la Commissione abbia sostenuto gli Stati membri nella fase di programmazione in modo tale che la questione della disoccupazione di lunga durata fosse rispecchiata nella concezione dei PO dell’FSE e se le misure per l’“accesso all’occupazione” fossero rivolte, ove opportuno, ai disoccupati di lunga durata. Gli auditor hanno verificato inoltre se il modo in cui è stato attuato il sostegno rispecchiasse l’entità della disoccupazione di lunga durata negli Stati membri.
Il sostegno dell’FSE ha raggiunto i disoccupati di lunga durata attraverso diversi tipi di intervento
36 Le misure attuate con il sostegno dell’FSE dovrebbero essere complementari al sostegno a favore dei disoccupati di lunga durata disponibile nello Stato membro. Alla fine del 2020 era stato impegnato circa il 96 % del sostegno dell’FSE messo a disposizione dei disoccupati di lunga durata attraverso misure nell’ambito della priorità d’investimento 8i, e il 58 % era già stato dichiarato alla Commissione (cfr. allegato III).
37 In base ai dati della Commissione disponibili al momento dell’audit, a beneficiare dei finanziamenti a titolo dell’FSE sono stati quasi 1,6 milioni di disoccupati di lunga durata, ossia il 36 % dei 4,4 milioni di partecipanti rientranti nella priorità d’investimento 8i. In quattro Stati membri (Spagna, Italia, Polonia e Slovacchia), il sostegno dell’FSE ha raggiunto più di 100 000 disoccupati di lunga durata (cfr. tabella 1). Il sostegno è stato erogato attraverso diversi tipi di intervento per l’“accesso all’occupazione”, quali orientamenti e sostegno (20 %), incentivi finanziari (17 %), istruzione e formazione (8 %) e un notevole numero di interventi che abbinano misure diverse (30 %)[27].
38 Nei quattro Stati membri selezionati dalla Corte sono stati attuati tutti i principali tipi di intervento dell’FSE, anche se in misura diversa. Il PO italiano ha privilegiato principalmente gli incentivi finanziari all’assunzione, mentre quello dell’Irlanda si è concentrato sulla formazione. La Polonia ha offerto in genere pacchetti combinati di azioni, principalmente costituiti da corsi di formazione e tirocini. In Slovacchia sono stati usati maggiormente gli incentivi all’assunzione e la creazione diretta di posti di lavoro (cfr. riquadro 4).
Esempi di azioni selezionate per il controllo
In Italia è stata selezionata per il controllo una delle quattro azioni di incentivo all’occupazione (“Incentivo Occupazione Sud”). Tale azione consisteva nel versamento di un incentivo ai datori di lavoro per coprire i costi di sicurezza sociale dei lavoratori dipendenti. Non era specificamente rivolta ai disoccupati di lunga durata e sosteneva anche la conversione dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato.
In Irlanda, l’azione selezionata (“ETB Training for the Unemployed” – Formazione per i disoccupati erogata dalla commissione per l’Istruzione e la formazione professionale) prevede una serie di corsi di formazione professionale per rispondere alle esigenze dei disoccupati o di altre persone in cerca di lavoro. Il beneficiario attua l’operazione in tutta l’Irlanda attraverso i suoi 16 centri ETB locali. L’azione offre formazione e tirocini attraverso tre programmi principali: “Bridging” (transizione), “Traineeship” (tirocinio) e “Specific Skills Training” (formazione in competenze specifiche). Alcuni corsi sono incentrati sulle competenze di base generali, mentre altri forniscono competenze specifiche per una determinata occupazione o una serie di compiti, quali lo sviluppo di applicazioni informatiche e software, i servizi finanziari, l’assistenza alle persone, la guida, il funzionamento di macchinari, l’elettronica e il commercio al dettaglio.
In Polonia una delle due azioni selezionate era aperta a imprese private ed era rivolta sia ai disoccupati che alle persone inattive, con un’attenzione particolare ai gruppi svantaggiati, compresi i disoccupati di lunga durata. Il sostegno comprendeva piani d’azione individuali e consulenza professionale, abbinati a formazione o azioni per acquisire esperienza professionale (ad esempio tirocini e occupazione sovvenzionata).
In Slovacchia una delle azioni selezionate consisteva in un’ampia gamma di misure, comprendenti incentivi all’assunzione, formazione e altri tipi di sostegno, quali la creazione diretta di posti di lavoro temporanei da parte di piccoli comuni per la fornitura di servizi (ad esempio la pulizia delle strade).
Molti interventi dell’FSE erano incentrati sulla disoccupazione in generale, ma non erano rivolti specificamente ai disoccupati di lunga durata
39 Prima dell’adozione dei programmi dell’FSE per il periodo 20142020, 11,4 milioni di persone erano considerate disoccupati di lunga durata, pari al 5,5 % della popolazione attiva o al 48,3 % della disoccupazione totale (nel 2013) (cfr. allegato I).
40 La Commissione ha analizzato la questione della disoccupazione di lunga durata nella preparazione dei documenti di sintesi per paese che hanno preceduto gli accordi di partenariato e i programmi operativi per il periodo 20142020 e ha guidato le discussioni con gli Stati membri sulla definizione delle priorità delle esigenze. La disoccupazione di lunga durata era riportata come un problema specifico in 19 dei 27 documenti di sintesi per l’UE-27. In 17 di questi 19 documenti la Commissione ha incluso i disoccupati di lunga durata tra le priorità di finanziamento e in tre casi ha citato la disoccupazione di lunga durata tra le “sfide principali”.
41 D’altro canto, la normativa sui fondi SIE per il periodo 20142020[28] non prevedeva una priorità d’investimento specifica per la disoccupazione di lunga durata. L’FSE sosteneva i disoccupati di lunga durata, ma nell’ambito di obiettivi più ampi, rendendo così difficile determinare l’entità dei finanziamenti dell’UE destinati alle misure legate alla disoccupazione di lunga durata.
42 In totale, 145 dei 178 (81 %) PO dell’FSE per il periodo 2014‑2020 (esclusi i programmi del Regno Unito e dell’iniziativa a favore dell’occupazione giovanile) hanno assegnato finanziamenti all’obiettivo tematico 8 relativo all’occupazione[29]. Tuttavia, solo un terzo circa di tutti i PO dell’FSE in 14 Stati membri[30] faceva specifico riferimento al sostegno ai disoccupati di lunga durata[31]. La Corte ha riscontrato inoltre che ciò non è avvenuto in cinque Stati membri (Bulgaria, Lettonia, Malta, Ungheria e Cipro), dove il livello di disoccupazione di lunga durata era superiore alla media UE al momento delle trattative sui PO nel 2013.
43 Uno studio del 2019[32] sulla sostenibilità e sull’efficacia dei risultati per i partecipanti all’FSE ha rilevato che 101 interventi hanno incentrato il sostegno sui disoccupati di lunga durata. Al contempo, altri 158 interventi potrebbero aver coinvolto i disoccupati di lunga durata, anche se non specificamente (erano incentrati sulla disoccupazione in generale e includevano solo potenzialmente i disoccupati di lunga durata).
44 L’analisi svolta dalla Corte sulle azioni elencate nell’ambito della priorità d’investimento 8i per i quattro PO selezionati ha confermato che, sebbene in alcuni casi l’intervento fosse destinato esclusivamente ai disoccupati di lunga durata, questi ultimi erano in genere presi in considerazione solo come sottogruppo di tutti i disoccupati e/o di “gruppi svantaggiati” all’interno del PO.
Alcune delle misure dell’FSE esaminate dalla Corte comportavano il rischio di un effetto “scrematura”
45 Se non sono mirate in maniera specifica, le azioni sul mercato del lavoro comportano il rischio di dare priorità alle persone con una maggiore probabilità di occupazione a scapito di coloro che sono più lontani dal mercato del lavoro, come i disoccupati di lunga durata (il cosiddetto effetto “scrematura”). Ad esempio, uno studio della Commissione afferma che un approccio che pone in primis il lavoro può portare a tentativi da parte dei fornitori di concentrarsi su coloro che hanno maggiori probabilità di conseguire obiettivi occupazionali[33]. Un altro studio della Commissione[34] raccomanda che i servizi pubblici per l’impiego svolgano una preselezione dei partecipanti in modo da evitare l’effetto “scrematura”. Ciò sottolinea ulteriormente la necessità di destinare gli interventi dell’FSE in modo mirato ai disoccupati di lunga durata fin dall’inizio.
46 Dall’analisi della Corte è emerso anche il rischio di un effetto “scrematura” in alcuni dei PO dell’FSE esaminati ai fini del presente audit: in Polonia, ad esempio, una valutazione del PO selezionato dalla Corte[35] ha rilevato che i giovani di età compresa tra i 30 e i 39 anni, che avevano già maggiori probabilità di trovare un lavoro rispetto ad altre categorie di età, erano sovrarappresentati tra i partecipanti destinatari del sostegno; in Italia sussisteva il rischio che i criteri di partecipazione per l’incentivo all’assunzione non attenuassero sufficientemente il potenziale effetto “scrematura”, in quanto i datori di lavoro potevano scegliere qualunque lavoratore giovane, indipendentemente dalle sue prospettive occupazionali. A causa della pandemia di COVID-19, il numero di disoccupati di breve durata potrebbe aumentare. Poiché questi ultimi sono più facili da raggiungere rispetto ai disoccupati di lunga durata, il rischio di “scrematura” potrebbe venire accentuato in assenza di misure specificamente concepite per i disoccupati di lunga durata.
Le misure per l’“accesso all’occupazione” finanziate dall’FSE non riflettevano sempre la portata della questione della disoccupazione di lunga durata in diversi Stati membri
47 Come indicato al paragrafo 37, le misure per l’“accesso all’occupazione” dell’FSE hanno fornito sostegno a 1,6 milioni di disoccupati di lunga durata. Tuttavia, gli auditor hanno rilevato che i disoccupati di lunga durata a cui era stato fornito sostegno in diversi Stati membri erano sottorappresentati nelle misure per l’“accesso all’occupazione” dell‘FSE rispetto al tasso di disoccupazione di lunga durata negli stessi Stati membri.
48 A livello di UE, i disoccupati di lunga durata rappresentano il 38 % di tutti i disoccupati beneficiari del sostegno nell’ambito della priorità d’investimento 8i dell’FSE in materia di “accesso all’occupazione”. La Corte ha inoltre analizzato, tra i beneficiari del sostegno dell’FSE, la percentuale di disoccupati di lunga durata e il totale dei partecipanti disoccupati per ciascuno degli Stati membri dell’UE-27, sulla base dei dati contenuti nelle rispettive relazioni annuali sull’attuazione per il 2019. Gli auditor hanno confrontato questo dato con la media nazionale di disoccupazione di lunga durata in percentuale rispetto alla disoccupazione complessiva per il periodo 20142019. Da tale analisi sono emerse differenze per 15 Stati membri: ciò vale in particolare per la Romania, il Portogallo, l’Ungheria, la Francia, Malta e la Lettonia, dove la differenza supera i 20 punti percentuali (cfr. tabella 1).
Tabella 1 – Numero di partecipazioni alla priorità d’investimento 8i per Stato membro nel 2019
Fonte: Corte dei conti europea, sulla base di dati della Commissione (tabella denominata “UNE_RT_A”, estratta a luglio 2021).
49 La recente relazione della Corte sulla performance ha inoltre evidenziato una sottorappresentazione dei disoccupati di lunga durata beneficiari delle misure per l’occupazione dell’FSE: in particolare, ha rilevato che il tasso di partecipazione più elevato per tutte le operazioni dell’FSE a favore dell’occupazione era stato registrato tra le persone attive o tra i disoccupati più vicini al mercato del lavoro, mentre è stato difficile raggiungere le persone con minori opportunità di accesso a detto mercato (disoccupati 40 %, occupati 26 %, disoccupati di lunga durata 22 %, inattivi 12 %)[36].
50 Sebbene tutti e quattro i PO selezionati avessero fornito sostegno ai disoccupati di lunga durata, la Corte ha riscontrato che alcune delle azioni specificamente rivolte ai suddetti inizialmente pianificate non erano state attuate con il sostegno dell’FSE, o che la loro portata era stata ampliata, come accaduto in Irlanda e in Italia. In Irlanda il PO conteneva un’azione diretta ai disoccupati di lunga durata, che è stata infine ritirata e finanziata dallo Stato membro. In Italia gli incentivi all’occupazione, nonostante fossero previsti nel PO, non erano rivolti specificamente ai disoccupati di lunga durata, in quanto erano aperti ad altre categorie di disoccupati e comprendevano la conversione dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato. Inoltre, le misure per la formazione pianificate nell’ambito del PO non sono state realizzate, salvo nel quadro di azioni di sistema non rivolte ai singoli disoccupati di lunga durata.
51 In Slovacchia le azioni definite a livello di PO si rivolgevano anch’esse ai disoccupati in generale. Inoltre, quattro dei 27 progetti nazionali attuati nell’ambito della priorità d’investimento 8i erano destinati esclusivamente ai disoccupati di lunga durata. Nel riquadro 5 sono riportati due esempi.
Esempio di progetti FSE specifici per i disoccupati di lunga durata in Slovacchia
Progetto “Way out of the unemployment circle” (Spezzare il circolo vizioso della disoccupazione)
Il progetto consisteva in incentivi all’assunzione per i datori di lavoro. I costi previsti ammontavano a 42,5 milioni di euro, mentre i costi effettivi erano pari a 36,5 milioni di euro. Dall’analisi ex post della Corte emerge che il progetto ha raggiunto 7 414 disoccupati di lunga durata, con un costo effettivo medio di 5 794 euro per partecipante. Il tasso di riuscita stimato del progetto, misurato in percentuale di disoccupati di lunga durata che hanno trovato lavoro tre mesi dopo la partecipazione, è stato del 65 % nell’ultimo anno (2018), mentre il tasso di riuscita misurato entro sei mesi dalla partecipazione è stato del 58 %.
Progetto “RESTART – Opportunity for the long-term unemployed to return to the labour market” (RICOMINCIARE – Opportunità per i disoccupati di lunga durata di rientrare nel mercato del lavoro)
Il progetto era rivolto ai disoccupati di lunga durata che erano senza impiego da più di 24 mesi. Il progetto proponeva due opzioni: un incentivo finanziario per coloro che avevano trovato lavoro o un contributo per acquisire o riprendere abitudini lavorative. Secondo l’analisi ex post della Corte, i costi previsti ammontavano a 13,3 milioni di euro, mentre i costi effettivi sono stati pari a 7 milioni di euro. Grazie a questo progetto, 3 962 disoccupati di lunga durata hanno trovato lavoro e 3 799 persone hanno acquisito o rinnovato abitudini lavorative. Il tasso di successo stimato misurato come percentuale di partecipanti che hanno trovato un impiego nei sei mesi successivi alla partecipazione al progetto è stato del 55 %.
Non sempre è stato possibile stabilire un nesso tra il sostegno dell’FSE all’“accesso all’occupazione” e un approccio personalizzato
52 Oltre ad esaminare se l’FSE fosse specifico per la disoccupazione di lunga durata, la Corte ha esaminato se il sostegno dell’FSE per l’“accesso all’occupazione” avesse utilizzato un approccio personalizzato per soddisfare le esigenze specifiche dei disoccupati di lunga durata (cfr. paragrafi 16-20).
53 Nel periodo 20142020 le condizionalità ex ante sono state uno strumento per garantire che i sistemi degli Stati membri soddisfacessero i requisiti per una spesa efficiente ed efficace dei fondi dell’UE. Sulla base di criteri predefiniti gli Stati membri hanno valutato autonomamente il rispetto dei requisiti e tale soddisfacimento è stato sottoposto a verifica da parte della Commissione nelle fasi di adozione dell’accordo di partenariato e del PO. La condizionalità ex ante 8.1 (“Definizione e attuazione di politiche attive per il mercato del lavoro alla luce degli orientamenti in materia di occupazione”), collegata alla priorità d’investimento 8i, comprendeva un criterio relativo alla capacità dei servizi pubblici per l’impiego di applicare un approccio personalizzato. Inoltre, nel 2015, la Commissione ha sottolineato che i limiti a livello dei servizi personalizzati sono uno dei primi fattori alla base dell’inefficacia della progettazione dell’attivazione e che per essere efficace tale progettazione deve combinare servizi su misura per le persone in cerca di lavoro e per i datori di lavoro a un’offerta personalizzata di politiche attive del mercato del lavoro[37].
54 Per i quattro PO inclusi nel campione della Corte, gli Stati membri e la Commissione hanno ritenuto soddisfatta la condizionalità ex ante 8.1. Tale valutazione è stata effettuata solo all’inizio del periodo di programmazione, in quanto la base giuridica non imponeva alla Commissione di valutare se la condizionalità fosse ancora soddisfatta al momento dell’attuazione dei PO[38]. Tuttavia, la Corte ha riscontrato che nelle successive relazioni per paese relative a due PO selezionati (Irlanda e Slovacchia) la Commissione ha dichiarato che le capacità dei servizi pubblici per l’impiego non erano sufficienti a fornire servizi personalizzati[39].
55 È possibile che i servizi pubblici per l’impiego di Irlanda, Italia e Slovacchia abbiano attuato un approccio personalizzato per le persone registrate come disoccupati di lunga durata; tuttavia non hanno comunicato tali informazioni agli organismi che attuano le azioni dell’FSE e questi ultimi non le hanno espressamente chieste.
56 In Polonia, un sostegno personalizzato deve essere previsto per tutte le azioni attuate nell’ambito del PO dell’FSE (cfr. riquadro 6).
Piano d’azione individuale obbligatorio in Polonia per tutti i partecipanti
L’approccio personalizzato è già contenuto nell’accordo di partenariato che ha preceduto il PO. I PO dell’FSE polacchi prevedono una valutazione obbligatoria delle esigenze individuali per ciascun partecipante, il che comporta l’elaborazione di piani d’azione individuali. L’analisi della Corte su 18 partecipanti inclusi nel campione ha confermato che per ciascuno di essi è stata effettuata una valutazione personalizzata.
57Nel 2016 il Consiglio ha pubblicato una raccomandazione a favore del ricorso a un approccio personalizzato per aiutare i disoccupati di lunga durata a (re)inserirsi nel mercato del lavoro (cfr. paragrafo 20). La Corte ha riscontrato che nessuno dei PO esaminati è stato modificato o integrato con un piano d’azione correlato a seguito di tale raccomandazione, eccezion fatta per la Slovacchia. Uno studio della Commissione del 2019 ha sottolineato che non sempre le autorità di gestione e gli organismi intermediari sembravano essere a conoscenza della raccomandazione[40].
58 Il comitato per l’occupazione (EMCO) del Consiglio monitora l’attuazione della raccomandazione del Consiglio sulla base del quadro di indicatori. Tale monitoraggio è distinto da quello dell’FSE. Per quanto riguarda il ricorso a un approccio personalizzato, la maggior parte degli Stati membri ha riferito che la pandemia di COVID-19 ha avuto un impatto negativo sulla capacità dei servizi pubblici per l’impiego di effettuare consulenze personalizzate o profilazione a causa dell’accesso limitato ai servizi e della loro disponibilità.
Nuove disposizioni per il periodo 20212027 nell’ambito dell’FSE+
59 Il regolamento recante le disposizioni comuni per il periodo 20212027[41] introduce una serie di avanzamenti, quali ad esempio condizioni abilitanti in sostituzione delle condizionalità ex ante. Per quanto riguarda l’obiettivo specifico dell’FSE+ per l’“accesso all’occupazione”, i criteri per il “Quadro politico strategico per le politiche attive del mercato del lavoro” includono modalità per definire il profilo delle persone in cerca di occupazione e per valutare le loro esigenze.
60 Una nuova caratteristica del periodo di programmazione 20212027 è che gli Stati membri dovranno garantire che le nuove condizioni abilitanti introdotte siano soddisfatte e applicate in modo continuativo durante tutto il periodo di programmazione e informare la Commissione di eventuali modifiche[42]. Se una condizione abilitante non è più soddisfatta, la Commissione non dovrebbe procedere al rimborso delle spese.
61 Inoltre, laddove nel periodo 20142020 non vi era alcun legame tra il contenuto delle condizionalità ex ante e l’ammissibilità delle operazioni selezionate, ciò è stato modificato per il 20212027: l’autorità di gestione ora “garantisce che le operazioni selezionate che rientrano nel campo di applicazione di una condizione abilitante siano coerenti con le corrispondenti strategie e con i documenti di programmazione redatti per il soddisfacimento di tale condizione abilitante”[43].
Il sistema di monitoraggio dell’FSE da solo non consente una valutazione completa dei risultati conseguiti dalle misure fra i disoccupati di lunga durata
62 La Commissione monitora l’attuazione dei PO attraverso riunioni con le autorità di gestione, i comitati di monitoraggio designati, le riunioni annuali di riesame e le relazioni annuali sull’attuazione presentate dalle autorità di gestione regionali e nazionali. Ciò include la comunicazione di dati finanziari, indicatori e target intermedi. La Commissione esamina le relazioni e presenta le proprie osservazioni agli Stati membri. La Corte ha esaminato se il quadro di monitoraggio consente di valutare l’efficacia dei risultati delle misure per l’“accesso all’occupazione” dell’FSE per i disoccupati di lunga durata.
Le carenze nel quadro di monitoraggio dell’FSE 20142020 limitano la capacità della Commissione di conseguire una visione globale dei risultati
63 Il quadro di monitoraggio per il periodo di programmazione 20142020 ha stabilito indicatori comuni di output e di risultato per misurare il raggiungimento delle priorità d’investimento, degli obiettivi specifici e delle azioni previste dal PO[44]. Erano presenti due indicatori di output per la disoccupazione di lunga durata:
- l’indicatore comune di output “CO01 - disoccupati, compresi i disoccupati di lunga durata”, che riguardava i disoccupati in generale e includeva i disoccupati di lunga durata come sottogruppo;
- l’indicatore comune di output “CO02 - disoccupati di lungo periodo”, che si riferisce direttamente ai disoccupati di lunga durata. I dati comunicati nell’ambito di questo indicatore costituivano un sottoinsieme dei dati comunicati per l’indicatore comune “CO01”.
Il quadro di monitoraggio non prevedeva indicatori comuni di risultato specifici per la disoccupazione di lunga durata.
64 Gli Stati membri dovevano riferire annualmente su tutti gli indicatori comuni, ma non erano tenuti a fissare valori obiettivo per ciascuno di essi (gli obiettivi per l’indicatore comune CO02 erano stati fissati solo per 27 PO dell’FSE su 178). Gli Stati membri potevano stabilire indicatori specifici per programma se ciò era più appropriato per misurare i risultati degli investimenti previsti.
65 La Corte ha riscontrato alcune carenze nel quadro di monitoraggio che potrebbero impedire alla Commissione di ottenere una visione globale dei risultati degli interventi dell’FSE per quanto riguarda il sostegno a favore dei disoccupati di lunga durata.
66 I 106 PO dell’FSE (esclusi i programmi del Regno Unito) che hanno assegnato finanziamenti alla priorità d’investimento 8i hanno stabilito un totale di 357 indicatori di output e di risultato distinti. Tuttavia, quasi tutti (328) erano specifici per programma e non sono disponibili informazioni aggregate sul numero di indicatori specifici per programma relativi alla disoccupazione di lunga durata. Per i PO selezionati, gli indicatori di risultato specifici del programma relativi ai disoccupati di lunga durata sono stati fissati in due dei quattro Stati membri esaminati dalla Corte (Irlanda e Italia).
67 Inoltre, non tutti gli Stati membri utilizzano sempre la stessa definizione di disoccupazione di lunga durata (ai fini del monitoraggio dell’FSE). In Italia, i partecipanti sono stati considerati disoccupati di lunga durata se guadagnavano meno di circa 8 000 euro all’anno. In Irlanda, coloro che ricevono l’“assistenza alle persone in cerca di lavoro” possono, in base alle norme nazionali, essere completamente disoccupati o lavorare per un massimo di tre giorni alla settimana. Dato che vengono utilizzate definizioni di disoccupazione di lunga durata diverse, la panoramica che fornice l’indicatore comune di output relativo alla disoccupazione di lunga durata è necessariamente meno precisa per quanto riguarda il numero di disoccupati di lunga durata effettivamente raggiunti dall’FSE a livello di UE.
68 Il regolamento FSE non includeva un indicatore comune di risultato riguardante esplicitamente i disoccupati di lunga durata. Gli Stati membri comunicano le informazioni sui risultati conseguiti per i disoccupati di lunga durata a fronte degli obiettivi mediante indicatori di risultato specifici dei programmi relativi alla disoccupazione di lunga durata, qualora siano stati definiti. Tali indicatori differiscono ovviamente da un PO all’altro. Inoltre, gli Stati membri possono applicare metodi diversi, definendo obiettivi in base ai rapporti o al numero assoluto di partecipanti.
69 Gli studi della Commissione avevano già individuato difficoltà nell’aggregare i dati in modo significativo, evidenziando carenze specifiche nei sistemi di monitoraggio nazionali/PO che hanno causato problemi per quanto riguarda la tempestività delle informazioni e la corretta presentazione dei dati[45]. Ad esempio, gli indicatori di output sono stati segnalati nell’anno in cui i partecipanti sono entrati in un’operazione[46]. I partecipanti che hanno abbandonato un’azione (ad esempio non completando la formazione) saranno comunque riportati nell’indicatore poiché sono stati sostenuti costi a titolo dell’FSE. Dato che alcune azioni hanno registrato tassi di abbandono elevati (ad esempio nel caso del PO polacco), il fatto di operare esclusivamente sulla base del numero di partecipanti non distingue tra abbandoni e partecipanti che completano il programma e fornisce un quadro impreciso.
70 Gli auditor della Corte hanno analizzato gli indicatori della priorità d’investimento 8i per i quattro PO selezionati. I PO di Irlanda e Italia hanno utilizzato sia indicatori comuni di output sia indicatori di risultato specifici. Nel caso dei PO slovacchi e polacchi, la Corte ha riscontrato che, sebbene i disoccupati di lunga durata fossero destinatari dell’indicatore comune di output (CO02) e rappresentassero oltre la metà di tutti i partecipanti nell’ambito della priorità d’investimento 8i (in particolare il 70 % nel PO slovacco e oltre il 50 % nel PO polacco), non erano stati definiti indicatori di risultato specifici per programma per rilevare i relativi risultati. In termini assoluti, ciò riguarda 172 445 disoccupati di lunga durata partecipanti in Slovacchia e 27 395 nel PO selezionato in Polonia.
71 Per quanto concerne il periodo 20212027, la legislazione non riguarda ancora specificamente i disoccupati di lunga durata, né include un indicatore comune di risultato relativo alla disoccupazione di lunga durata. Il pacchetto legislativo per il periodo 20212027[47] comprende un obiettivo specifico “migliorare l’accesso all’occupazione e le misure di attivazione per tutte le persone in cerca di lavoro, in particolare i giovani, soprattutto attraverso l’attuazione della garanzia per i giovani, i disoccupati di lungo periodo e i gruppi svantaggiati nel mercato del lavoro, nonché delle persone inattive, anche mediante la promozione del lavoro autonomo” nell’ambito di un più ampio obiettivo strategico “un’Europa più sociale e inclusiva attraverso l’attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali”.
Alcune valutazioni del sostegno dell’FSE ai disoccupati di lunga durata
72 Oltre al regolare monitoraggio dell’FSE basato sulle relazioni annuali sull’attuazione, la Commissione può anche effettuare valutazioni specifiche per valutare i risultati conseguiti con il sostegno dell’FSE. Valutazioni tempestive ed esaustive rendono più facile applicare gli insegnamenti tratti al resto dell’attuale periodo di programmazione o a periodi di programmazione futuri e diffondere potenziali buone pratiche.
73 Nel periodo 20142020, la Commissione ha pubblicato due studi che facevano riferimento alla disoccupazione di lunga durata[48].
74 Gli studi hanno evidenziato che le autorità di gestione effettuano un numero esiguo di valutazioni del sostegno dell’FSE a favore dei disoccupati di lunga durata: su un totale di 205 valutazioni pubblicate nel 2017, solo sei riguardavano specificamente tale sostegno. La situazione non era migliorata molto al momento dell’audit: secondo la Commissione, otto valutazioni riguardavano questioni relative alla disoccupazione di lunga durata. Inoltre, entrambi gli studi hanno confermato che le informazioni di monitoraggio dell’FSE erano di scarsa utilità ai fini della valutazione.
75 Data tale situazione, la valutazione dell’efficacia delle misure per l’“accesso all’occupazione” dell’FSE per i disoccupati di lunga durata continua ad essere problematica. Attualmente non è possibile stabilire in che misura i provvedimenti dell’UE abbiano contribuito a modificare i tassi di disoccupazione di lunga durata, che differivano notevolmente da uno Stato membro all’altro, compresi i principali beneficiari dell’FSE (cfr. allegato I). Ciò dimostra la necessità di comprendere meglio se l’FSE faccia la differenza.
Conclusioni e raccomandazioni
76 Nel periodo 20142020, le misure del Fondo sociale europeo (FSE) a sostegno dell’“accesso all’occupazione” hanno raggiunto molte persone in cerca di lavoro da lungo tempo grazie a diversi tipi di intervento, anche se non erano specificamente indirizzate a loro. Siccome le priorità d’investimento riguardavano ambiti di intervento piuttosto che categorie di destinatari, non vi era alcuna priorità specifica e i disoccupati di lunga durata sono stati generalmente trattati come facenti parte di un insieme più ampio comprendente tutti i disoccupati. Inoltre, le misure non sempre riflettevano il livello di disoccupazione di lunga durata negli Stati membri (cfr. paragrafi 35-51).
77 L’attuazione delle misure dell’FSE non era generalmente legata a un approccio personalizzato. Sebbene sia possibile che i servizi pubblici per l’impiego abbiano applicato l’approccio personalizzato ai singoli disoccupati di lunga durata nell’ambito delle loro politiche nazionali attive del mercato del lavoro, i documenti contenenti le informazioni non sono stati comunicati agli organismi che attuano le azioni dell’FSE e questi ultimi hanno chiesto espressamente che fossero loro trasmessi. Inoltre, la raccomandazione del Consiglio è entrata in vigore dopo l’adozione iniziale dei programmi operativi, i quali, in generale, non sono stati modificati di conseguenza. Nonostante tale correlazione non fosse un prerequisito per il sostegno dell’FSE, la sua assenza può limitare il valore aggiunto degli interventi sostenuti dall’FSE nel rispondere alle esigenze specifiche dei disoccupati di lunga durata (cfr. paragrafi 52‑ 61).
78 La Corte ha individuato una serie di carenze nel quadro di monitoraggio e valutazione dell’FSE per il periodo 20142020 che potrebbero impedire alla Commissione di ottenere una visione completa dell’efficacia degli interventi dell’FSE per quanto riguarda il sostegno alla disoccupazione di lunga durata. In particolare, non esiste un indicatore comune di risultato relativo alla disoccupazione di lunga durata e l’indicatore comune di output ad essa relativo non viene sempre utilizzato per fissare gli obiettivi finali. Ciò rende difficile monitorare i risultati dell’FSE per i disoccupati di lunga durata. Inoltre, esistono poche valutazioni relative alla disoccupazione di lunga durata (cfr. paragrafi 62-75).
79 È possibile che la pandemia di COVID-19 abbia un impatto negativo sul numero e sulla situazione dei disoccupati di lunga durata. In tale contesto, la Corte intende formulare le seguenti tre raccomandazioni, tutte relative al nuovo periodo di programmazione 20212027, volte a migliorare la programmazione in modo da fornire maggiore sostegno ai disoccupati di lunga durata dell’UE.
Raccomandazione 1 – Destinare il sostegno per l’“accesso all’occupazione” dell’FSE ai disoccupati di lunga durata laddove la disoccupazione di lunga durata sia elevata
Per il periodo di programmazione 2021‑2027, la Commissione dovrebbe insistere affinché gli Stati membri si rivolgano in maniera mirata ai disoccupati di lunga durata e alle loro esigenze avvalendosi dell’FSE+ laddove la disoccupazione di lunga durata a livello nazionale o regionale sia elevata.
Termine di attuazione: al momento dell’adozione (o della modifica) dei programmi FSE+ del periodo 2021‑2027.
Raccomandazione 2 – Collegare il sostegno dell’FSE per l’“accesso all’occupazione” a un approccio personalizzato per i disoccupati di lunga durata
La Commissione dovrebbe insistere affinché gli Stati membri applichino un approccio personalizzato a tutti i disoccupati di lunga durata quando vengono attuate misure per l’“accesso all’occupazione” nell’ambito del nuovo FSE+, tenendo conto dei profili delle persone in cerca di lavoro e di una valutazione delle loro esigenze.
Termine di attuazione: al momento dell’adozione (o della modifica) dei programmi FSE+ del periodo 2021‑2027.
Raccomandazione 3 – Valutare i risultati conseguiti dal sostegno dell’FSE per l’“accesso all’occupazione” in termini di disoccupazione di lunga durata
Nell’ambito della valutazione ex post per il periodo 2014‑2020 e della valutazione intermedia per il nuovo periodo 20212027, la Commissione dovrebbe valutare l’efficacia delle misure per l’“accesso all’occupazione” per i disoccupati di lunga durata. Le conclusioni di tali valutazioni dovrebbero portare ad azioni reattive negli ambiti di sua competenza (ad esempio la loro integrazione nell’analisi delle modifiche ai programmi dopo il 2025, ove pertinente) nonché alla condivisione e alla diffusione di buone pratiche tra le autorità nazionali e regionali responsabili dell’attuazione delle misure per l’“accesso all’occupazione” negli Stati membri.
Termine di attuazione: entro il primo trimestre del 2025 per le valutazioni ex post e intermedie.
La presente relazione è stata adottata dalla Sezione II, presieduta da Iliana Ivanova, membro della Corte dei Corti, a Lussemburgo, in data 28 ottobre 2021.
Per la Corte dei conti europea
Klaus-Heiner Lehne
Presidente
Allegati
Allegato I — Numero di disoccupati di lunga durata, percentuale di disoccupazione di lunga durata e tasso di disoccupazione di lunga durata nell’UE, 2009-2020
Totale disoccupati di lunga durata (di età compresa tra i 15 e i 74 anni, in migliaia)
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| EU-27 | 6.507 | 8.260 | 8.971 | 10.247 | 11.445 | 11.430 | 10.404 | 9.203 | 7.951 | 6.823 | 5.891 | 5.264 |
| BE | 168 | 197 | 167 | 165 | 192 | 211 | 218 | 201 | 172 | 146 | 119 | 118 |
| BG | 103 | 162 | 210 | 226 | 250 | 232 | 187 | 146 | 114 | 101 | 81 | 76 |
| CZ | 106 | 157 | 142 | 159 | 160 | 141 | 127 | 89 | 54 | 37 | 33 | 30 |
| DK | 17 | 42 | 51 | 60 | 51 | 48 | 47 | 36 | 35 | 29 | 25 | 28 |
| DE | 1.450 | 1.333 | 1.141 | 1.003 | 968 | 919 | 851 | 723 | 675 | 601 | 520 | 489 |
| EE | 25 | 52 | 49 | 37 | 26 | 22 | 16 | 15 | 13 | 9 | 6 | 8 |
| IE | 81 | 155 | 195 | 204 | 178 | 147 | 121 | 98 | 71 | 50 | 39 | 32 |
| EL | 196 | 285 | 435 | 706 | 893 | 937 | 875 | 814 | 747 | 644 | 574 | 502 |
| ES | 989 | 1.700 | 2.085 | 2.578 | 3.006 | 2.965 | 2.609 | 2.167 | 1.742 | 1.452 | 1.229 | 1.133 |
| FR | 955 | 1.140 | 1.122 | 1.224 | 1.320 | 1.328 | 1.342 | 1.348 | 1.256 | 1.115 | 996 | 858 |
| HR | 99 | 125 | 158 | 189 | 202 | 191 | 193 | 121 | 84 | 61 | 43 | 38 |
| IT | 844 | 987 | 1.059 | 1.415 | 1.730 | 1.966 | 1.762 | 1.728 | 1.682 | 1.600 | 1.445 | 1.191 |
| CY | 2 | 5 | 7 | 15 | 26 | 33 | 29 | 24 | 19 | 12 | 9 | 10 |
| LV | 50 | 93 | 91 | 81 | 58 | 46 | 44 | 40 | 32 | 30 | 23 | 21 |
| LT | 50 | 113 | 119 | 97 | 74 | 71 | 57 | 45 | 39 | 29 | 28 | 36 |
| LU | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 |
| HU | 173 | 230 | 222 | 214 | 214 | 163 | 140 | 109 | 77 | 66 | 51 | 52 |
| MT | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 |
| NL | 95 | 116 | 140 | 170 | 226 | 258 | 264 | 223 | 173 | 128 | 95 | 83 |
| AT | 48 | 52 | 51 | 52 | 57 | 67 | 74 | 87 | 83 | 64 | 51 | 60 |
| PL | 428 | 513 | 617 | 706 | 761 | 669 | 512 | 372 | 262 | 177 | 120 | 107 |
| PT | 228 | 307 | 333 | 408 | 482 | 433 | 371 | 317 | 231 | 160 | 145 | 117 |
| RO | 215 | 225 | 271 | 277 | 295 | 258 | 274 | 265 | 186 | 167 | 150 | 135 |
| SI | 18 | 33 | 37 | 43 | 52 | 53 | 47 | 42 | 32 | 23 | 20 | 20 |
| SK | 175 | 249 | 248 | 254 | 271 | 252 | 207 | 160 | 140 | 111 | 92 | 87 |
| FI | 37 | 53 | 46 | 44 | 45 | 51 | 61 | 61 | 57 | 44 | 32 | 33 |
| SE | 54 | 77 | 74 | 74 | 73 | 75 | 76 | 68 | 67 | 60 | 51 | 63 |
Nota: Secondo la Commissione, è stata effettuata un’importante revisione (al ribasso) nell’ottobre 2021 per la Francia in ragione di miglioramenti metodologici.
Fonte: Eurostat (tabella denominata “une_ltu_a”, estratta a luglio 2021).
Disoccupati di lunga durata come percentuale della disoccupazione (di età compresa tra i 15 e i 74 anni)
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| EU-27 | 34,2 | 40,6 | 43,9 | 45,4 | 48,3 | 50,4 | 49,6 | 48,0 | 46,3 | 44,4 | 41,4 | 35,4 |
| BE | 44,2 | 48,7 | 48,3 | 44,6 | 46,0 | 49,9 | 51,7 | 51,6 | 48,6 | 48,7 | 43,5 | 41,6 |
| BG | 43,3 | 46,1 | 55,7 | 55,2 | 57,3 | 60,4 | 61,2 | 59,1 | 55,0 | 58,4 | 56,6 | 45,0 |
| CZ | 30,0 | 40,9 | 40,6 | 43,4 | 43,4 | 43,5 | 47,3 | 42,1 | 35,0 | 30,5 | 30,0 | 22,1 |
| DK | 9,0 | 18,7 | 22,7 | 26,6 | 24,5 | 24,3 | 25,7 | 20,4 | 20,5 | 19,1 | 16,4 | 16,4 |
| DE | 44,9 | 46,8 | 47,6 | 45,1 | 44,4 | 44,0 | 43,6 | 40,8 | 41,7 | 40,9 | 37,8 | 29,6 |
| EE | 27,3 | 45,3 | 57,3 | 54,7 | 44,5 | 45,3 | 38,3 | 31,6 | 33,5 | 24,9 | 20,0 | 17,1 |
| IE | 27,9 | 47,3 | 56,8 | 59,3 | 57,7 | 55,1 | 53,6 | 50,5 | 44,9 | 36,3 | 32,1 | 23,6 |
| EL | 40,4 | 44,6 | 49,3 | 59,1 | 67,1 | 73,5 | 73,1 | 72,0 | 72,8 | 70,3 | 70,1 | 66,5 |
| ES | 23,8 | 36,6 | 41,6 | 44,4 | 49,7 | 52,8 | 51,6 | 48,4 | 44,5 | 41,7 | 37,8 | 32,1 |
| FR | 36,4 | 42,5 | 42,1 | 42,9 | 43,6 | 43,9 | 43,9 | 45,4 | 45,1 | 41,6 | 40,0 | 36,5 |
| HR | 55,7 | 56,3 | 61,3 | 63,7 | 63,6 | 58,3 | 63,1 | 50,7 | 41,0 | 40,2 | 35,8 | 28,1 |
| IT | 44,3 | 48,0 | 51,4 | 52,6 | 56,4 | 60,8 | 58,1 | 57,4 | 57,8 | 58,1 | 56,0 | 51,5 |
| CY | 10,4 | 20,4 | 20,8 | 30,1 | 38,3 | 47,7 | 45,6 | 44,4 | 40,6 | 31,7 | 29,1 | 28,1 |
| LV | 25,8 | 45,0 | 54,5 | 52,1 | 48,4 | 42,9 | 45,3 | 41,4 | 37,6 | 41,6 | 38,0 | 27,3 |
| LT | 23,7 | 41,7 | 52,1 | 49,2 | 42,9 | 44,7 | 42,9 | 38,3 | 37,6 | 32,2 | 30,6 | 29,0 |
| LU | 23,1 | 29,3 | 28,8 | 30,3 | 30,4 | 27,4 | 28,4 | 34,8 | 38,1 | 24,7 | 22,8 | 25,5 |
| HU | 41,5 | 48,9 | 47,6 | 45,3 | 48,6 | 47,5 | 45,6 | 46,5 | 40,4 | 38,5 | 31,9 | 26,2 |
| MT | 42,0 | 59,5 | 60,3 | 61,3 | 57,3 | 51,1 | 50,1 | 50,5 | 50,8 | 48,1 | 25,1 | 25,5 |
| NL | 25,1 | 26,8 | 32,3 | 32,9 | 34,9 | 39,2 | 42,9 | 41,5 | 39,5 | 36,6 | 30,3 | 23,2 |
| AT | 21,7 | 25,4 | 26,3 | 24,9 | 24,6 | 27,2 | 29,2 | 32,3 | 33,4 | 28,9 | 25,1 | 24,5 |
| PL | 30,3 | 31,1 | 37,2 | 40,3 | 42,5 | 42,7 | 39,3 | 35,0 | 31,0 | 26,9 | 21,6 | 20,0 |
| PT | 44,0 | 52,0 | 48,4 | 48,8 | 56,4 | 59,6 | 57,4 | 55,4 | 49,9 | 43,7 | 42,6 | 33,3 |
| RO | 31,6 | 34,5 | 41,0 | 44,2 | 45,2 | 41,1 | 43,9 | 50,0 | 41,4 | 44,1 | 42,4 | 29,9 |
| SI | 30,1 | 43,3 | 44,2 | 47,9 | 51,0 | 54,5 | 52,3 | 53,3 | 47,5 | 42,9 | 43,0 | 38,8 |
| SK | 54,0 | 64,0 | 67,9 | 67,3 | 70,2 | 70,2 | 65,8 | 60,2 | 62,4 | 61,8 | 58,2 | 47,8 |
| FI | 16,7 | 23,8 | 22,0 | 21,2 | 20,6 | 22,1 | 24,4 | 25,7 | 24,2 | 21,8 | 17,6 | 15,4 |
| SE | 13,1 | 18,1 | 19,0 | 18,3 | 17,7 | 18,2 | 19,6 | 18,3 | 18,5 | 17,2 | 13,7 | 13,9 |
Nota: Secondo la Commissione, è stata effettuata un’importante revisione (al ribasso) nell’ottobre 2021 per la Francia in ragione di miglioramenti metodologici.
Fonte: Eurostat (tabella denominata “UNE_RT_A”, estratta a luglio 2021).
Disoccupati di lunga durata come percentuale della popolazione attiva (di età compresa tra i 15 e i 74 anni)
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| EU-27 | 3,1 | 4,0 | 4,3 | 4,9 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | 4,4 | 3,8 | 3,2 | 2,8 | 2,5 |
| BE | 3,5 | 4,0 | 3,5 | 3,4 | 3,9 | 4,3 | 4,4 | 4,0 | 3,5 | 2,9 | 2,3 | 2,3 |
| BG | 3,0 | 4,7 | 6,3 | 6,8 | 7,4 | 6,9 | 5,6 | 4,5 | 3,4 | 3,0 | 2,4 | 2,3 |
| CZ | 2,0 | 3,0 | 2,7 | 3,0 | 3,0 | 2,7 | 2,4 | 1,7 | 1,0 | 0,7 | 0,6 | 0,6 |
| DK | 0,6 | 1,4 | 1,8 | 2,1 | 1,8 | 1,7 | 1,6 | 1,2 | 1,2 | 1,0 | 0,8 | 0,9 |
| DE | 3,5 | 3,3 | 2,8 | 2,4 | 2,3 | 2,2 | 2,0 | 1,7 | 1,6 | 1,4 | 1,2 | 1,1 |
| EE | 3,7 | 7,6 | 7,1 | 5,5 | 3,8 | 3,3 | 2,4 | 2,1 | 1,9 | 1,3 | 0,9 | 1,2 |
| IE | 3,5 | 6,9 | 8,8 | 9,2 | 8,0 | 6,6 | 5,3 | 4,2 | 3,0 | 2,1 | 1,6 | 1,3 |
| EL | 3,9 | 5,7 | 8,8 | 14,5 | 18,5 | 19,5 | 18,2 | 17,0 | 15,6 | 13,6 | 12,2 | 10,9 |
| ES | 4,3 | 7,3 | 8,9 | 11,0 | 13,0 | 12,9 | 11,4 | 9,5 | 7,7 | 6,4 | 5,3 | 5,0 |
| FR | 3,3 | 3,9 | 3,9 | 4,2 | 4,5 | 4,5 | 4,6 | 4,6 | 4,2 | 3,8 | 3,4 | 2,9 |
| HR | 5,1 | 6,6 | 8,4 | 10,2 | 11,0 | 10,1 | 10,2 | 6,6 | 4,6 | 3,4 | 2,4 | 2,1 |
| IT | 3,4 | 4,0 | 4,3 | 5,6 | 6,9 | 7,7 | 6,9 | 6,7 | 6,5 | 6,2 | 5,6 | 4,7 |
| CY | 0,6 | 1,3 | 1,6 | 3,6 | 6,1 | 7,7 | 6,8 | 5,8 | 4,5 | 2,7 | 2,1 | 2,1 |
| LV | 4,5 | 8,8 | 8,8 | 7,8 | 5,7 | 4,6 | 4,5 | 4,0 | 3,3 | 3,1 | 2,4 | 2,2 |
| LT | 3,3 | 7,4 | 8,0 | 6,6 | 5,1 | 4,8 | 3,9 | 3,0 | 2,7 | 2,0 | 1,9 | 2,5 |
| LU | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 1,6 | 1,9 | 2,2 | 2,1 | 1,4 | 1,3 | 1,7 |
| HU | 4,2 | 5,5 | 5,2 | 5,0 | 4,9 | 3,7 | 3,1 | 2,4 | 1,7 | 1,4 | 1,1 | 1,1 |
| MT | 2,9 | 4,1 | 3,9 | 3,8 | 3,5 | 2,9 | 2,7 | 2,4 | 2,0 | 1,8 | 0,9 | 1,1 |
| NL | 1,1 | 1,3 | 1,6 | 1,9 | 2,5 | 2,9 | 3,0 | 2,5 | 1,9 | 1,4 | 1,0 | 0,9 |
| AT | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,5 | 1,7 | 1,9 | 1,8 | 1,4 | 1,1 | 1,3 |
| PL | 2,5 | 3,0 | 3,6 | 4,1 | 4,4 | 3,8 | 3,0 | 2,2 | 1,5 | 1,0 | 0,7 | 0,6 |
| PT | 4,2 | 5,7 | 6,2 | 7,7 | 9,3 | 8,4 | 7,2 | 6,2 | 4,5 | 3,1 | 2,8 | 2,3 |
| RO | 2,2 | 2,4 | 2,9 | 3,0 | 3,2 | 2,8 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 1,8 | 1,7 | 1,5 |
| SI | 1,8 | 3,2 | 3,6 | 4,3 | 5,2 | 5,3 | 4,7 | 4,3 | 3,1 | 2,2 | 1,9 | 1,9 |
| SK | 6,5 | 9,2 | 9,2 | 9,4 | 10,0 | 9,3 | 7,6 | 5,8 | 5,1 | 4,0 | 3,4 | 3,2 |
| FI | 1,4 | 2,0 | 1,7 | 1,6 | 1,7 | 1,9 | 2,3 | 2,3 | 2,1 | 1,6 | 1,2 | 1,2 |
| SE | 1,1 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 0,9 | 1,1 |
Nota: Secondo la Commissione, è stata effettuata un’importante revisione (al ribasso) nell’ottobre 2021 per la Francia in ragione di miglioramenti metodologici.
Fonte: Eurostat (tabella denominata “une_ltu_a”, estratta a luglio 2021).
Allegato II — Tassi di transizione all’occupazione
Tassi (%) annui di transizione all’occupazione per i disoccupati di breve durata e per i disoccupati di lunga durata
| Stato membro | 2013 | 2020 | ||
|---|---|---|---|---|
| Disoccupati di breve durata | Disoccupati di lunga durata | Disoccupati di breve durata | Disoccupati di lunga durata | |
| BE | - | - | 31 | 6 |
| BG | 14 | 5 | 20 | 6 |
| CZ | 20 | 9 | 25 | 7 |
| DK | 38 | 27 | 36 | 29 |
| EE | 21 | 14 | 29 | 16 |
| IE | 20 | 7 | 29 | 11 |
| EL | 7 | 2 | 15 | 3 |
| ES | 20 | 8 | 27 | 9 |
| FR | 26 | 13 | 27 | 12 |
| HR | 14 | 7 | 19 | 12 |
| IT | 20 | 7 | 22 | 7 |
| CY | 18 | 8 | 28 | 11 |
| LV | 27 | 13 | 25 | 13 |
| LT | 17 | 8 | 21 | 6 |
| HU | 24 | 11 | 34 | 11 |
| NL | 22 | 14 | 33 | 16 |
| AT | 32 | 14 | 32 | 13 |
| PL | 14 | 9 | 26 | 12 |
| PT | 21 | 15 | 30 | 18 |
| RO | 13 | 5 | 17 | 7 |
| SI | 22 | 14 | 29 | 11 |
| SK | 11 | 5 | 20 | 4 |
| FI | 28 | 15 | 31 | 14 |
| SE | 27 | 14 | 25 | 16 |
| EU1 | 21 | 11 | 25 | 11 |
1 Media non ponderata per l’UE, calcolata senza i dati per Germania, Lussemburgo, Malta e Regno Unito.
Fonte: Corte dei conti europea, sulla base di dati sperimentali Eurostat (tabella denominata “lfsi_long_e01”, estratta a maggio 2021).
Allegato III — Dotazione FSE per la priorità d’investimento 8i e tasso di esecuzione
Assegnazione e attuazione per Stato membro della priorità d’investimento 8i - 2020 (in euro)
| Stato membro | Importo UE previsto | Costi ammissibili UE - selezionati | Spese ammissibili dell’UE dichiarate |
|---|---|---|---|
| BE | 191 903 026 | 190 193 535 | 91 593 488 |
| BG | 238 079 679 | - | - |
| CZ | 627 949 296 | 669 094 561 | 472 560 439 |
| DE | 43 899 353 | 49 987 988 | 31 250 981 |
| EE | 203 605 301 | 201 506 275 | 108 493 852 |
| IE | 137 020 369 | 137 020 369 | 69 252 967 |
| EL | 689 350 453 | 794 455 737 | 458 807 042 |
| ES | 1 165 396 613 | 1 403 342 253 | 713 153 320 |
| FR | 367 899 226 | 359 611 511 | 245 119 000 |
| HR | 249 084 283 | 224 992 196 | 50 968 076 |
| IT | 1 520 782 811 | 1 768 843 027 | 968 963 837 |
| CY | 9 255 000 | 11 448 330 | 9 254 166 |
| LV | 94 139 809 | 86 913 527 | 63 560 140 |
| LT | 355 400 146 | 358 753 273 | 294 828 926 |
| LU | 4 461 245 | 5 427 330 | 3 247 649 |
| HU | 1 013 454 498 | 833 491 384 | 602 099 375 |
| MT | 16 000 000 | 17 239 651 | 9 130 739 |
| NL | 25 146 085 | 27 923 935 | 12 878 687 |
| AT | 15 099 649 | 12 814 761 | 6 572 665 |
| PL | 1 625 458 684 | 1 387 268 530 | 1 027 041 808 |
| PT | 618 925 842 | 452 338 709 | 345 569 403 |
| RO | 527 453 819 | 517 392 594 | 237 369 693 |
| SI | 162 066 573 | 201 538 688 | 78 947 785 |
| SK | 1 218 722 796 | 933 919 506 | 531 679 661 |
| FI | 163 663 349 | 148 844 521 | 96 398 659 |
| SE | 130 371 130 | 186 072 279 | 101 043 073 |
| EU | 11 414 589 036 | 10 980 434 469 | 6 629 785 433 |
Fonte: Corte dei conti europea, sulla base di dati della Commissione (estratti a luglio 2021).
Acronimi e abbreviazioni
CO: indicatore comune di output
CPR: regolamento recante disposizioni comuni
DG EMPL: Direzione generale per l’Occupazione, gli affari sociali e l’inclusione
EMCO: Comitato per l’occupazione
ETB: Commissione per l’Istruzione e la formazione professionale (Education and Training Board)
FSE: Fondo sociale europeo
FSE+: Fondo sociale europeo Plus
LTU: disoccupazione di lunga durata
LTUs: disoccupati di lunga durata
NUTS 2: nomenclatura delle unità territoriali per la statistica
OCSE: Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico
PAML: politiche attive del mercato del lavoro
PO: programma operativo
STU: disoccupati di breve durata
SURE: strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza
Glossario
Comitato di monitoraggio: comitato incaricato di monitorare l’attuazione di un PO. Composto da “rappresentanti delle autorità competenti dello Stato membro” (ossia rappresentanti delle autorità di gestione, di certificazione e di audit, degli organismi attuatori, delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro, nonché della società civile). Inoltre la Commissione ha un ruolo di osservatore.
Comitato per l’occupazione (EMCO): il principale comitato consultivo del Consiglio “Occupazione, politica sociale, salute e consumatori” nel settore dell’occupazione.
Condizionalità ex ante: condizioni, basate su criteri predefiniti stabiliti nel regolamento recante disposizioni comuni, che sono considerate condizioni preliminari per l’uso efficace ed efficiente dei finanziamenti dell’UE per tutti i fondi SIE. Durante la preparazione dei PO dell’FESR, dell’FC e dell’FSE per il periodo di programmazione 20142020, gli Stati membri dovevano valutare se tali condizioni fossero soddisfatte. In caso contrario, dovevano essere predisposti piani d’azione per garantire il rispetto delle condizioni entro il 31 dicembre 2016.
Disponibili a lavorare ma che non cercano attivamente lavoro: secondo la definizione di Eurostat, le persone disponibili a lavorare ma che non cercano attivamente lavoro sono persone di età compresa tra i 15 e i 74 anni né occupate né disoccupate che desiderano lavorare, sono disponibili a lavorare nelle due settimane successive, ma non cercano attivamente lavoro. Questo indicatore riguarda le persone senza lavoro che non si qualificano per essere registrate come disoccupate perché non sono attivamente alla ricerca di un’occupazione. Sono comprese le persone in cerca di lavoro ”scoraggiate” e quelle che non sono in grado di cercare un’occupazione a causa di circostanze personali o familiari.
Effetto scrematura: l’efficacia delle PAML può essere compromessa dall’effetto scrematura, in cui solo i lavoratori con elevate probabilità di occupazione sono selezionati ai fini della partecipazione. Ciò è particolarmente importante se i gli addetti ai casi assegnano lavoratori alle PAML e sono incentivati a dimostrare che i loro clienti hanno un buon tasso di ricollocamento.
Eurofound: un’agenzia dell’UE che ha il compito di fornire informazioni, consulenze e competenze nel settore della politica sociale dell’UE sulla base di informazioni comparative, ricerche e analisi.
Fondo sociale europeo (FSE): mira a rafforzare la coesione economica e sociale all’interno dell’Unione europea migliorando l’occupazione e le opportunità di lavoro (soprattutto attraverso misure di formazione), incoraggiando un elevato livello di occupazione e creando nuovi e migliori posti di lavoro.
Gestione concorrente: una modalità di esecuzione del bilancio dell’UE in cui la Commissione delega compiti di esecuzione agli Stati membri mantenendo la responsabilità finale.
Indicatori di output: valori usati per misurare i risultati prodotti dai progetti sovvenzionati, o i risultati conseguiti a livello di programma operativo.
Indicatori di risultato: valori usati per misurare i risultati prodotti dai progetti sovvenzionati, o i risultati conseguiti a livello di programma operativo.
Politica di coesione: uno dei maggiori settori politici nei quali viene speso il bilancio dell’UE. Mira a ridurre le disparità di sviluppo tra le varie regioni, a ristrutturare le aree industriali in declino, a diversificare le aree rurali e a promuovere la cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale. È finanziata dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), dal Fondo sociale europeo (FSE) e dal Fondo di coesione (FC).
Programma operativo (PO): quadro base di riferimento per l’esecuzione dei progetti di coesione finanziati dall’UE in un dato periodo, che riflette le priorità e gli obiettivi stabiliti negli accordi di partenariato tra la Commissione e i singoli Stati membri. I progetti che rientrano in un PO devono concorrere al conseguimento di un dato numero di obiettivi specificati a livello di UE dell’asse prioritario del PO. I fondi dei PO possono provenire dall’FESR, dall’FC e/o dall’FSE. Il programma è predisposto dallo Stato membro e deve essere approvato dalla Commissione prima che possano essere eseguiti i pagamenti a carico del bilancio dell’UE. I PO possono essere modificati durante il periodo di programmazione solo con l’accordo di entrambe le parti.
Raccomandazione del Consiglio: strumento di azione indiretta che mira a preparare la legislazione negli Stati membri. Le raccomandazioni differiscono dai regolamenti, dalle direttive e dalle decisioni in quanto non sono vincolanti per gli Stati membri. Anche se prive di valore giuridico, hanno un peso politico.
Raccomandazioni specifiche per paese: documenti preparati dalla Commissione europea per ciascun paese che ne analizzano la situazione economica e formulano raccomandazioni sulle misure che tale paese dovrebbe adottare nell’arco di un periodo compreso tra 12 e 18 mesi.
Semestre europeo: ciclo di coordinamento della politica economica e di bilancio nell’ambito dell’UE. Fa parte del quadro di governance economica dell’Unione europea, con particolare attenzione al periodo di sei mesi dall’inizio di ogni anno, da cui il nome “semestre”. Durante il semestre europeo gli Stati membri allineano le rispettive politiche economiche e di bilancio agli obiettivi e alle norme convenuti a livello di UE.
Servizi pubblici dell’occupazione: organizzazioni nazionali responsabili dell’attuazione di politiche attive del mercato del lavoro e della fornitura di servizi per l’impiego di qualità nell’interesse pubblico. Possono far parte di ministeri, enti pubblici o società di diritto pubblico pertinenti.
Strategia Europa 2020: la strategia di crescita dell’UE per uscire dalla crisi per i prossimi 10 anni, suddivisa in cinque obiettivi principali riguardanti occupazione, ricerca e sviluppo, clima/energia, istruzione, inclusione sociale e riduzione della povertà.
Risposte della Commissione
Équipe di audit
Le relazioni speciali della Corte dei conti europea illustrano le risultanze degli audit espletati su politiche e programmi dell’UE o su temi relativi alla gestione concernenti specifici settori di bilancio. La Corte seleziona e pianifica detti compiti di audit in modo da massimizzarne l’impatto, tenendo conto dei rischi per la performance o la conformità, del livello delle entrate o delle spese, dei futuri sviluppi e dell’interesse pubblico e politico.
Il presente controllo di gestione è stato espletato dalla Sezione di audit II Investimenti a favore della coesione, della crescita e dell’inclusione, presieduta da IIliana Ivanova, Membro della Corte. L’audit è stato diretto da Lazaros S. Lazarou, Membro della Corte, coadiuvato da Johan Adriaan Lok, capo di Gabinetto e Agathoclis Argyrou, attaché di Gabinetto; Pietro Puricella, primo manager; Fernando Pascual Gil, capoincarico; Aleksandra Klis‑Lemieszonek, vicecapoincarico; Marjeta Leskovar, Marija Grgurić, Zuzana Gullova e Petra Karkosova, auditor. Mark Smith, Miłosz Aponowicz, Tomasz Surdykowski e Paola Magnanelli hanno fornito assistenza linguistica.
Note
[1] Commissione europea, “The feasibility of developing a methodology for measuring the distance travelled and soft outcomes for long-term unemployed people participating in Active Labour Market Programmes”, relazione finale, 2019.
[2] Bertelsmann Stiftung, “Long-term Unemployment in the EU: Trends and Policies”, 2016.
[3] Raccomandazione del Consiglio, del 15 febbraio 2016, sull’inserimento dei disoccupati di lungo periodo nel mercato del lavoro (2016/C 67/01).
[4] Commissione europea, “The feasibility of developing a methodology for measuring the distance travelled and soft outcomes for long-term unemployed people participating in Active Labour Market Programmes”, relazione finale, 2019.
[5] Glossario di termini Eurostat.
[6] Belgio, Bulgaria, Grecia, Francia, Italia, Slovenia e Slovacchia.
[7] Bulgaria, Irlanda, Grecia, Spagna, Croazia, Italia, Malta, Portogallo, Slovenia e Slovacchia.
[8] Commissione europea, “Employment and Social Developments in Europe”, settembre 2019.
[9] Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, articolo 149.
[10] Commissione europea, “Europa 2020 – Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva”, COM(2010) 2020 definitivo
[11] Commissione europea, “Un’agenda per nuove competenze e per l’occupazione: Un contributo europeo verso la piena occupazione”, COM(2010) 682 definitivo.
[12] Glossario di termini dell’OCSE.
[13] Commissione europea, “The feasibility of developing a methodology for measuring the distance travelled and soft outcomes for long-term unemployed people participating in Active Labour Market Programmes”, relazione finale, 2019.
[14] Commissione europea, “Scheda tematica per il semestre europeo - Politiche attive del mercato del lavoro”, novembre 2017.
[15] Sulla base dei dati relativi a 26 Stati membri, esclusi Regno Unito e Malta.
[16] Pilastro europeo dei diritti sociali, “Principio 4. Sostegno attivo all’occupazione”.
[17] Decisione del Consiglio, del 21 ottobre 2010, sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell’occupazione, 2010/707/UE, Allegato, Orientamento 7: incrementare la partecipazione al mercato del lavoro di donne e uomini, riducendo la disoccupazione strutturale e promuovendo la qualità del lavoro. Decisione (UE) 2015/1848 del Consiglio, del 5 ottobre 2015, sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell’occupazione per il 2015, Allegato, Orientamento 6: rafforzare l’offerta di lavoro, le qualifiche e le competenze. Decisione (UE) 2018/1215 del Consiglio, del 16 luglio 2018, sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell’occupazione.
[18] Raccomandazione del Consiglio, del 15 febbraio 2016, sull’inserimento dei disoccupati di lungo periodo nel mercato del lavoro (2016/C 67/01).
[19] Commissione europea, “Relazione della Commissione al Consiglio, Valutazione della raccomandazione del Consiglio sull’inserimento dei disoccupati di lungo periodo nel mercato del lavoro”, COM(2019) 169 final.
[20] Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 , relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio.
[21] Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 , recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio.
[22] La priorità d’investimento 9i (“inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva e migliorare l’occupabilità”) sostiene anch’essa i disoccupati di lunga durata, ma fornisce generalmente un diverso tipo di assistenza con un’attenzione più ampia all’inclusione sociale.
[23] Regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio, del 19 maggio 2020, che istituisce uno strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza (SURE) a seguito dell’epidemia di Covid‐19, GU L 159 del 20.5.2020, pag. 1.
[24] Analisi n. 06/2020 della Corte dei conti europea, “Rischi, sfide e opportunità nella risposta di politica economica dell’UE alla crisi provocata dalla COVID-19”. OECD, “Job retention schemes during the COVID-19 lockdown and beyond”, aggiornato 12 ottobre 2020.
[25] OECD, “Employment Outlook 2020”. Commissione europea, “European Economic Forecast, Spring 2021”, Institutional paper 149, maggio 2021.
[26] Irlanda (Programma per l’occupabilità, l’inclusione e l’apprendimento 20142020), Italia (Programma operativo nazionale Sistemi di politiche attive per l’occupazione), Polonia (Programma operativo regionale del voivodato della Slesia 20142020) e Slovacchia (Programma operativo per le risorse umane 20142020).
[27] Commissione europea, “Study for the Evaluation of ESF Support to Employment and Labour Mobility”, giugno 2020, pag. 26.
[28] Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni e regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo.
[29] Sulla base dei dati della Commissione.
[30] Belgio, Croazia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lituania, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia e Spagna.
[31] Commissione europea, “Thematic note on the ESF and YEI support to long-term unemployed (LTU) and the implementation of Council Recommendation on integration of LTU into the labour market”, gennaio 2019.
[32] Commissione europea, Ismeri, IES ed Ecorys, “Pilot and feasibility study on the sustainability and effectiveness of results for European Social Fund participants using Counterfactual impact evaluations”, luglio 2019.
[33] Commissione europea, “The feasibility of developing a methodology for measuring the distance travelled and soft outcomes for long-term unemployed people participating in Active Labour Market Programmes”, relazione finale, luglio 2019.
[34] Commissione europea, “Thematic note on the ESF and YEI support to long-term unemployed (LTU) and the implementation of Council Recommendation on integration of LTU into the labour market”, gennaio 2019.
[35] Voivodato della Slesia, “Evaluation of the OPs contribution to achieving the objectives of Priority Axis VII: Regional Labour Market”, luglio 2020.
[36] Relazione sulla performance del bilancio dell’UE 2020, paragrafo 3.45.
[37] Documento di lavoro dei servizi della Commissione europea, “Analytical Supporting Document accompanying the document Proposal for a Council Recommendation”, SWD(2015) 176 final.
[38] Relazione speciale della Corte dei conti europea 24/2021, “Il finanziamento basato sulla performance nella politica di coesione: gli obiettivi perseguiti sono ambiziosi, ma il suo utilizzo nel periodo 2014‑2020 ha continuato ad incontrare ostacoli”, paragrafi 22-25.
[39] Documento di lavoro dei servizi della Commissione europea, “Country Report Ireland 2015 Including an In-Depth Review on the prevention and correction of macroeconomic imbalances”, SWD(2015) 27 final; Documento di lavoro dei servizi della Commissione europea, “Country Report Slovakia 2018”, COM(2018) 120 final; Documento di lavoro dei servizi della Commissione europea, “Country Report Slovakia 2020”, COM(2020) 150 final.
[40] Commissione europea, “Thematic note on the ESF and YEI support to long-term unemployed (LTU) and the implementation of Council Recommendation on integration of LTU into the labour market”, gennaio 2019.
[41] Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti.
[42] Regolamento (UE) 2021/1060, articolo 15.
[43] Regolamento (UE) 2021/1060, articolo 73, paragrafo 2, lettera b).
[44] Regolamento (UE) n 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio, allegato.
[45] Commissione europea, ‘Study on the monitoring and evaluation systems of the ESF, Final report’, maggio 2018.
[46] Commissione europea, ‘Guidance document: Annex D - Practical guidance on data collection and validation’, maggio 2016.
[47] Regolamento (UE) 2021/1060 e regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013, 24 giugno 2021.
[48] Commissione europea, “Thematic note on the ESF and YEI support to LTU and the Council Recommendation on integration of LTU into the labour market” gennaio 2019; e Commissione europea, “Study for the evaluation of ESF support to employment and labour mobility”, giugno 2020.
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