Relazione speciale
24 2022

Azioni di e-government rivolte alle imprese Le azioni della Commissione sono state attuate, ma la disponibilità di servizi amministrativi elettronici nell’UE non è ancora uniforme

Contenuto del documentoAlla luce della crescente importanza dei servizi digitali, in questa relazione viene esaminata l’efficacia del piano d’azione delle Commissione del 2016 destinato a promuovere l’e-government nell’UE. La Corte ha constatato che la Commissione ha completato con successo le azioni prese in esame dall’audit della Corte.

Ha inoltre fornito sostegno per l’introduzione dei servizi digitali negli Stati membri, attraverso finanziamenti, assistenza tecnica e promuovendo la collaborazione. Tuttavia, non tutti i servizi digitali sono disponibili in tutta l’UE, a causa di ritardi negli Stati membri.

Il monitoraggio della Commissione si è limitato ad alcune singole azioni invece che prendere in considerazione l’attuazione del piano d’azione nel suo complesso.

Mancava inoltre una strategia globale per promuovere le soluzioni di e-government disponibili a livello dell’UE tra i principali utenti.

La Corte rivolge alla Commissione alcune raccomandazioni per porre rimedio alle carenze constatate.

Relazione speciale della Corte dei conti europea presentata in virtù dell’articolo 287, paragrafo 4, secondo comma, del TFUE.

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PDF Relazione speciale: relazione di audit sulle azioni di e-government rivolte alle imprese dell’UE

Sintesi

I L’UE promuove la pubblica amministrazione elettronica (e-government) fin dagli anni novanta. Il termine e-government si riferisce all’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione per fornire servizi amministrativi a cittadini e imprese in modo più efficace ed efficiente. L’obiettivo è ridurre gli oneri amministrativi per i cittadini e le imprese rendendo le interazioni con le pubbliche amministrazioni più rapide, agevoli ed efficienti in termini di costi, stimolando in tal modo la competitività e la crescita economica.

II Nel 2016 la Commissione ha adottato il piano d’azione dell’UE per l’e-government 2016-2020. Tale piano doveva fungere da catalizzatore per il coordinamento delle risorse e degli interventi destinati a modernizzare il settore pubblico nell’ambito dell’e-government. Esso comprendeva 25 azioni che dovevano essere attuate dalla Commissione. Per il finanziamento delle misure incluse nel piano d’azione non era prevista una dotazione bilancio dedicata, per cui è stato sostenuto attraverso diversi programmi e misure di accompagnamento a disposizione degli Stati membri.

III Alla luce della crescente importanza dei servizi digitali, come evidenziato dalla pandemia di COVID-19, e degli ingenti finanziamenti per la digitalizzazione in generale, la Corte ha deciso di espletare il presente audit per informare i responsabili politici sulle questioni inerenti all’elaborazione e all’attuazione delle misure dell’UE tese a promuovere l’e-government.

IV La Corte ha valutato se le azioni intraprese dalla Commissione in tale ambito fossero efficaci. A tal fine, sono stati esaminati la concezione complessiva delle azioni e i meccanismi di attuazione e monitoraggio. La Corte ha valutato in particolare l’attuazione delle azioni rivolte alle imprese, poiché l’e-government è importante per superare la frammentazione e gli ostacoli normativi e consentire così alle imprese di crescere e operare oltre i confini.

V La Corte è giunta alla conclusione che le azioni della Commissione si sono rivelate efficaci soltanto in parte nel promuovere sia l’attuazione che l’adozione di soluzioni di e-government da parte degli Stati membri. La Commissione ha completato le azioni del piano d’azione per l’e-government 2016-2020 oggetto dell’audit. Tuttavia, non tutti i servizi pubblici digitali di nuova concezione sono disponibili in tutta l’UE a causa del ritardo con cui le azioni sono state attuate negli Stati membri.

VI Sebbene il piano d’azione per l’e-government 2016-2020 rispondesse alle necessità individuate nel corso di consultazioni e valutazioni, esso includeva unicamente azioni che dovevano essere attuate dalla Commissione stessa, rendendo pertanto difficile il conseguimento dell’obiettivo principale del piano d’azione di avere pubbliche amministrazioni e istituzioni pubbliche aperte, efficienti e inclusive nell’UE entro il 2020.

VII Inoltre, la Commissione non ha verificato in modo completo l’attuazione del piano d’azione nel suo insieme. Gli indicatori esistenti relativi all’e-government (l’analisi comparativa in materia di e-government e l’indice di digitalizzazione dell’economia e della società) non erano direttamente collegati a nessuna delle azioni attuate nell’ambito del piano d’azione e non erano pertanto idonei a misurarne l’impatto complessivo. La Corte osserva che la proposta della Commissione per il 2021 riguardante il programma strategico “Percorso per il decennio digitale” ha introdotto un quadro di cooperazione che consente di seguire i progressi compiuti dagli Stati membri nel conseguimento degli obiettivi digitali fissati a livello dell’UE.

VIII La Commissione ha sostenuto l’attuazione delle soluzioni di e-government da parte degli Stati membri attraverso progetti finanziati dall’UE e fornendo supporto tecnico. La Commissione ha altresì sostenuto attivamente la collaborazione e lo scambio di buone pratiche in molti modi, anche attraverso gruppi di esperti e piattaforme. Tale sostegno è stato apprezzato dagli Stati membri visitati dalla Corte.

IX Non esisteva una strategia globale per promuovere le soluzioni di e-government disponibili a livello dell’UE tra i principali utenti. La promozione delle soluzioni di e-government da parte della Commissione è stata limitata e non esisteva una visione d’insieme delle azioni intraprese a tale riguardo dagli Stati membri, sebbene sforzi coordinati avrebbero potuto produrre risultati migliori.

X La Commissione non ha valutato quanto le imprese fossero a conoscenza dei servizi amministrativi in rete disponibili e in generale non ha analizzato le esigenze in tale ambito, sebbene si tratti di un passo fondamentale per l’adozione dei servizi di e-government. L’unica eccezione è rappresentata da uno studio e un programma di conoscenza e apprendimento tra le piccole e medie imprese nel settore dell’identificazione elettronica e del mercato dei servizi fiduciari.

XI La Corte raccomanda alla Commissione di:

  • rafforzare il quadro di attuazione al fine di sollecitare gli Stati membri a completare i servizi di e-government ed
  • elaborare una strategia globale per promuovere efficacemente i servizi di e-government.

Introduzione

L’importanza dell’e-government nell’UE

01 Il termine e-government si riferisce all’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) per fornire servizi amministrativi a cittadini e imprese in modo più efficace ed efficiente. In tal modo, si otterrebbe una maggiore efficacia ed efficienza riducendo: i) i costi e i tempi per operazione1; ii) i silos amministrativi di informazioni e iii) gli oneri amministrativi a carico di cittadini e imprese, rendendo le loro interazioni con le autorità pubbliche più rapide, agevoli e meno costose, stimolando in tal modo la competitività e la crescita economica2.

02 Negli anni ’90 sono state adottate le prime iniziative di e-government a livello europeo. Da allora:

  • la Commissione ha periodicamente pubblicato comunicazioni e piani d’azione3 e ha predisposto specifici programmi di finanziamento, in particolare per favorire l’uso delle TIC al fine di garantire servizi transfrontalieri (in altre parole, per garantire l’interoperabilità tra i vari servizi);
  • a livello di Stati membri, l’importanza dell’e-government è stata ribadita in diverse dichiarazioni ministeriali4. Tali dichiarazioni prevedevano anche numerose azioni che gli Stati membri si impegnavano a intraprendere, oltre a invitare la Commissione ad adottare una serie di misure tramite i piani d’azione e a suggerirle di organizzare una governance congiunta dei piani d’azione per l’e-government (per una panoramica completa degli sviluppi nell’UE dal 2006, cfr. allegato I).

03 Nel 2016, nell’ambito della strategia per il mercato unico digitale per l’Europa, la Commissione ha adottato il piano d’azione dell’UE per l’e-government per il periodo 2016-2020. Ha individuato 25 azioni, cinque delle quali sono state aggiunte dopo la revisione intermedia della strategia per il mercato unico digitale nel maggio 2017. Il piano d’azione comprendeva azioni estremamente eterogenee. Alcune erano rivolte specificamente alle imprese (ad esempio, presentare “un’iniziativa volta a rendere più semplice l’uso delle soluzioni digitali durante l’intero ciclo di vita di un’impresa” o avviare “un progetto pilota sul principio ‘una tantum’ per le imprese”). Altre interessavano tutti i cittadini (ad esempio, valutare “la possibilità di applicare il principio ’una tantum’ per i cittadini in un contesto transfrontaliero” o applicare la legislazione agroalimentare dell’UE sulle vendite su Internet e sull’informazione dei consumatori). Per un elenco completo delle azioni, cfr. allegato II.

04 Il piano d’azione non è stato seguito da un nuovo piano d’azione dopo il 2020, ma da numerose altre iniziative, le più pertinenti delle quali sono:

  • il programma Europa digitale5, approvato dai legislatori con una dotazione di bilancio complessiva programmata di 7,5 miliardi di euro (a prezzi correnti). Con l’obiettivo di portare la tecnologia digitale alle imprese, ai cittadini e alle pubbliche amministrazioni, il programma fornirà finanziamenti per progetti in cinque ambiti (supercalcolo, intelligenza artificiale, sicurezza informatica, competenze digitali avanzate e ampia diffusione delle tecnologie digitali nell’economia e nella società);
  • una comunicazione della Commissione sulla “Bussola per il digitale 2030: il modello europeo per il decennio digitale”. A tale proposito, la Commissione ha presentato una proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma strategico per il 2030 “Percorso per il decennio digitale”. Entrambi i documenti definiscono gli obiettivi digitali specifici, che l’UE nel suo insieme dovrebbe raggiungere entro la fine del decennio. Gli obiettivi per la digitalizzazione dei servizi pubblici includono: accesso online ai principali servizi pubblici, accesso alle cartelle cliniche e utilizzo della soluzione di identificazione digitale (ID).

05 I dati dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico6 hanno evidenziato che i servizi di e-government sono più importanti per le imprese che per i privati. La frammentazione normativa e le diverse barriere agiscono da freno sulle imprese, rendendo più difficile l’espansione e l’attività transfrontaliera nel mercato unico dell’UE7.

06 L’impatto della pandemia di COVID-19 sull’economia mondiale e sulla vita dei cittadini ha messo in evidenza l’importanza dei servizi digitali in tutti i settori dell’economia e della società dell’UE. Le nuove tecnologie hanno garantito il funzionamento delle imprese e dei servizi pubblici e hanno assicurato il libero flusso degli scambi commerciali in tutta l’UE. Hanno anche contribuito a consentire ai cittadini di mantenere i contatti tra loro e lavorare da remoto, e a garantire la formazione continua dei giovani.

Ruoli e responsabilità

07 Come hanno evidenziato i ministri competenti nella loro dichiarazione del 2017, la trasformazione digitale della pubblica amministrazione implica uno sforzo collettivo a livello europeo oltre che nazionale, regionale e locale, che tenga conto della rispettiva ripartizione delle competenze8. Secondo il principio di sussidiarietà, la responsabilità della digitalizzazione dei servizi pubblici a livello nazionale e regionale spetta essenzialmente agli Stati membri. Tuttavia, la Commissione è responsabile delle sfide transfrontaliere e transnazionali, in particolare per evitare lo sviluppo di barriere elettroniche che potrebbero impedire il collegamento tra le pubbliche amministrazioni e ai cittadini e alle imprese di individuare e utilizzare i servizi pubblici digitali disponibili in altri paesi9.

08 I progressi in materia di e-government nell’UE non dipendono quindi soltanto dalla Commissione, ma anche dalla volontà politica e dall’ambizione degli Stati membri. Come sottolineato dalla Commissione nella relazione sul quadro della situazione della pubblica amministrazione digitale e dell’interoperabilità del 2020, a meno che i governi non continuino ad attribuire priorità fondamentale all’e-government nell’agenda politica, gli sforzi saranno vani e insostenibili.

09 A livello dell’UE, la direzione generale delle Reti di comunicazione, dei contenuti e delle tecnologie (DG CONNECT) della Commissione è responsabile del coordinamento del settore dell’e-government. Data la varietà delle 25 azioni interessate dal piano d’azione 2016-2020, sono state coinvolte ben 11 direzioni generali, ciascuna delle quali era responsabile di una o più azioni (cfr. allegato II).

10 Analogamente, a livello di Stato membro, varie amministrazioni pubbliche sono responsabili dell’attuazione di soluzioni di e-government specifiche. Tra queste non figurano soltanto ministeri o agenzie centrali, ma anche enti locali e regionali, come comuni o governi regionali.

11 Per coordinare il piano d’azione, è stato istituito un comitato direttivo per il piano d’azione per l’e-government. Il comitato era presieduto dalla Commissione e comprendeva i rappresentanti degli Stati membri responsabili delle rispettive strategie di e-government nazionali.

Finanziamento dell’attuazione dell’e-government

12 Il piano d’azione 2016-2020 non disponeva di una dotazione di bilancio specifica. Le azioni di e-government in generale sono tuttavia sostenute da diverse fonti di finanziamento dell’UE. La tabella 1 fornisce dettagli sulle principali fonti di finanziamento dell’UE (per il periodo 2014-2020) e le stime della Corte riguardanti gli stanziamenti di bilancio a progetti e azioni di e-government.

Tabella 1 – Stanziamenti di bilancio stimati per le azioni di e-government nei diversi programmi nel periodo 2014-2020

  Programma Importo (milioni di euro)
Gestione centrale a opera della Commissione Meccanismo per collegare l’Europa (MCE) - telecomunicazioni

Finanzia, tra l’altro, lo sviluppo e la realizzazione di infrastrutture di servizi digitali e dati a livello dell’UE per sostenerne l’introduzione in settori chiave di interesse pubblico, ad esempio il portale della giustizia elettronica o il sistema di interconnessione dei registri delle imprese.
704
Orizzonte 2020

Finanzia tra l’altro soluzioni innovative per le pubbliche amministrazioni e per creare un settore pubblico moderno e basato sulle TIC.
192
Soluzioni di interoperabilità per le pubbliche amministrazioni, le imprese e i cittadini europei (ISA2)

Finanziano soluzioni di interoperabilità, comprese soluzioni digitali per servizi pubblici transfrontalieri e intersettoriali interoperabili, nonché per lo scambio di buone pratiche e la promozione di soluzioni di e-government.
131
Programma di sostegno alle riforme strutturali

Finanzia progetti di assistenza tecnica che aiutano gli Stati membri a realizzare una crescita che rafforzi le riforme istituzionali, strutturali e amministrative, compresa una maggiore digitalizzazione.
61
(Commissione e Stati membri)
Gestione concorrente
Fondi per l’attuazione della politica di coesione (Fondi strutturali e di investimento europei)

Possono cofinanziare progetti di digitalizzazione del settore pubblico (a livello nazionale e locale), di piccole e medie imprese e la diffusione della banda larga.
3 940
  5 028

Nota: le stime si basano sull’importo dedicato alle infrastrutture di servizi digitali (per l’MCE), sulle informazioni fornite dalla Commissione (per Orizzonte 2020 e il programma di sostegno alle riforme strutturali), sugli importi destinati ai “servizi e alle applicazioni di e-government” (per i Fondi strutturali e di investimento europei).

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base delle informazioni fornite dalla Commissione.

13 Nel periodo 2021-2027 saranno disponibili varie fonti di finanziamento dell’UE per sostenere la digitalizzazione in generale e le azioni di e-government in particolare. Le dotazioni di bilancio per alcuni di essi devono ancora essere determinate:

  • continueranno a essere disponibili sia il meccanismo per collegare l’Europa (MCE) che i fondi per l’attuazione della politica di coesione;
  • nell’ambito di un ambito del nuovo programma Europa digitale (cfr. paragrafo 04), è previsto, tra l’altro, il sostegno (con una dotazione di 1,1 miliardi di euro) all’interoperabilità e per consentire alle pubbliche amministrazioni di introdurre ed accedere a tecnologie digitali all’avanguardia;
  • il dispositivo per la ripresa e la resilienza, adottato nel 2021, impone agli Stati membri di destinare almeno il 20 % del bilancio totale dei loro piani di ripresa e resilienza a misure che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi digitali. Nel luglio 2022, erano stati adottati 25 piani e la spesa totale relativa agli obiettivi digitali ammonta a 127 miliardi di euro, pari al 26 % del totale. Più di un terzo (36 %, 46 miliardi di euro) è destinato alla digitalizzazione dei servizi pubblici, compresa la digitalizzazione dei trasporti.

Estensione e approccio dell’audit

14 Data l’importanza dell’e-government per gli enti pubblici, le imprese e i cittadini, l’obiettivo della Corte era informare i responsabili delle politiche, illustrando la concezione delle misure dell’UE a favore dell’e-government, ed evidenziare gli ostacoli alla loro corretta attuazione.

15 Considerata la crescente importanza dei servizi digitali, come dimostra la pandemia di COVID-19, e i cospicui finanziamenti destinati alla digitalizzazione in generale (cfr. paragrafi 12-13), la Corte ha deciso di condurre il presente audit del piano d’azione 2016-2020. Inoltre, la Corte non ha svolto audit su alcuna delle precedenti iniziative digitali della Commissione attuate dal 2001 (cfr. paragrafo 02 e allegato I), ad eccezione delle azioni dell’UE nel settore specifico dell’assistenza sanitaria transfrontaliera10.

16 La Corte ha valutato se le azioni intraprese dalla Commissione in tale ambito fossero efficaci. Per rispondere a tale quesito, si è valutato se:

  1. la Commissione ha concepito le azioni di e-government in modo appropriato;
  2. la Commissione ha monitorato adeguatamente l’attuazione del piano d’azione per l’e-government 2016-2020;
  3. le azioni di e-government rivolte alle imprese hanno raggiunto il loro scopo e
  4. la Commissione ha promosso adeguatamente lo scambio di buone pratiche e i nuovi servizi pubblici digitali.

17 Il presente audit ha riguardato il periodo durante il quale è stato concepito e attuato il piano d’azione 2016-2020. La Corte ha altresì valutato la concezione delle azioni post 2020 (cfr. paragrafo 04), ove pertinente, al fine di verificare se sono state affrontate le debolezze e se si è tenuto conto degli insegnamenti tratti dal piano d’azione 2016-2020.

18 Per i motivi di cui al paragrafo 05, l’audit della Corte volto a rispondere ai sottoquesiti c) e d) (cfr. paragrafo 16) è stato incentrato su sei delle 25 azioni del piano d’azione 2016-2020 direttamente rivolte alle imprese (cfr. tabella 2).

Tabella 2 – Azioni rivolte alle imprese incluse nell’ambito dell’audit

N. Azione Base giuridica già in vigore al momento dell’adozione del piano d’azione
2 Accelerare l’adozione dell’identificazione elettronica, dell’autenticazione e dei servizi fiduciari (servizi eIDAS), incluse eID e firma elettronica Regolamento (UE) n. 910/2014
7 Presentare una proposta per la creazione di uno sportello digitale unico (ossia un unico punto di accesso a informazioni, procedure e servizi di assistenza online)  
9 Realizzare, in collaborazione con gli Stati membri, l’interconnessione obbligatoria di tutti i registri delle imprese degli Stati membri; Direttiva 2012/17/UE
10 Sviluppare ulteriormente l’interconnessione elettronica dei registri fallimentari Regolamento (UE) 2015/848
11 Presentare un’iniziativa volta a rendere più semplice l’uso delle soluzioni digitali durante l’intero ciclo di vita di un’impresa;  
13 Lanciare un progetto pilota sul principio “una tantum” per le imprese.  

Fonte: Corte dei conti europea.

19 Sono stati raccolti elementi probatori da un insieme di fonti:

  • un esame documentale dei documenti pertinenti della Commissione, nonché questionari compilati dal personale di questa istituzione e colloqui svolti con il personale della Commissione;
  • analisi dei documenti pertinenti riguardanti un campione di quattro Stati membri (Danimarca, Germania, Polonia e Romania), nonché questionari compilati dal personale dei servizi pubblici competenti in questi paesi e colloqui con essi svolti. La selezione degli Stati membri si è basata sui progressi nell’e-government di ciascuno di essi, assicurando al contempo che il campione includesse Stati membri che hanno aderito all’UE prima e dopo il 2004;
  • analisi di un campione di 24 progetti soggetti a gestione centrale finanziati dall’UE: 13 progetti nell’ambito dell’MCE, otto azioni ISA2 e tre progetti nell’ambito di Orizzonte 2020. Un elenco completo dei progetti selezionati è incluso nell’allegato III. La Corte ha selezionato tali progetti in base allo stato di attuazione, alla rilevanza e alla localizzazione geografica (per quanto possibile collegati ai quattro Stati membri selezionati);
  • colloqui con i pertinenti portatori di interessi, ovvero le organizzazioni che rappresentano le piccole e medie imprese (PMI) europee11;
  • un esame della letteratura accademica, studi di esperti e quadri di riferimento internazionali o buone pratiche.

Osservazioni

La concezione delle azioni di e-government è migliorata nel tempo

20 I piani d’azione mirano a contribuire all’elaborazione o alla revisione della legislazione, degli strumenti e delle iniziative esistenti a livello dell’UE e non sono giuridicamente vincolanti. La Commissione ha utilizzato i piani d’azione per l’e-government quali strumenti politici per promuovere la modernizzazione della pubblica amministrazione in tutta l’Unione europea.

21 La Commissione dovrebbe concepire azioni che consentano di superare le lacune dell’e-government e tenere conto dei risultati delle valutazioni, dei punti di vista dei portatori di interessi raccolti tramite consultazioni e delle valutazioni d’impatto (obbligatorie per tutti i nuovi interventi finanziari che comportano una spesa significativa, vale a dire superiore a 5 milioni di euro, e richieste per le iniziative della Commissione che potrebbero avere impatti economici, ambientali o sociali significativi)12.

22 La Corte ha pertanto valutato se la Commissione abbia elaborato in modo appropriato:

  • il piano d’azione 2016-2020 e
  • le azioni relative all’e-government dopo il 2020.

Le azioni incluse nel piano d’azione per l’e-government 2016-2020 non sono state all’altezza delle ambizioni

23 Il piano d’azione è stato articolato in un obiettivo principale (“visione”) e tre priorità strategiche (cfr. riquadro 1).

Riquadro 1

Visione e priorità strategiche del piano d’azione

Visione: entro il 2020 le amministrazioni e le istituzioni pubbliche nell’Unione europea dovrebbero essere aperte, efficienti e inclusive e fornire servizi pubblici digitali end-to-end senza frontiere, personalizzati e intuitivi a tutti i cittadini e a tutte le imprese nell’UE. Il ricorso ad approcci innovativi permette di progettare e fornire servizi migliori, in linea con le esigenze e le richieste di cittadini e imprese. Le pubbliche amministrazioni sfruttano le opportunità offerte dal nuovo ambiente digitale per interagire più facilmente tra di loro e con le parti interessate.

Priorità strategiche:

  • modernizzare la pubblica amministrazione con le TIC, utilizzando abilitatori fondamentali;
  • favorire la mobilità transfrontaliera con servizi pubblici digitali interoperabili;
  • facilitare l’interazione digitale tra amministrazioni e cittadini/imprese per servizi pubblici di alta qualità.

Fonte: piano d’azione dell’UE per l’e-government 2016-2020.

24 Al fine di affrontare le priorità e conseguire infine l’obiettivo principale di un’amministrazione pubblica aperta, efficiente e a misura di cittadino nell’UE, il piano d’azione ha individuato 25 azioni, ciascuna collegata a una delle priorità. Le azioni erano di natura diversa e comprendevano tra l’altro la presentazione di atti giuridici, l’elaborazione di soluzioni tecniche o il sostegno agli Stati membri (cfr. allegato II per tutte le azioni). La Corte conclude che esse riflettevano le esigenze individuate nelle relative valutazioni, nonché i riscontri pervenuti dai rappresentanti delle amministrazioni degli Stati membri, delle imprese, dei cittadini e dei portatori di interessi. Nel riquadro 2 sono presentati esempi di alcune delle esigenze e delle relative azioni.

Riquadro 2

Esempi di esigenze dei portatori di interessi e della relativa integrazione nel piano d’azione 2016-2020

L’esigenza di:

  • elaborare soluzioni per lo scambio di informazioni privo di supporti cartacei tra le diverse amministrazioni è stata affrontata dalle azioni 6, 14, 15, 16, 17, 21 e 22 del piano d’azione;
  • garantire che le informazioni a una pubblica amministrazione debbano essere fornite solo una volta (principio “una tantum”) è stata affrontata dalle azioni 6, 13 e 18;
  • disporre di sistemi nazionali interoperabili per garantire servizi transfrontalieri è stata affrontata dalle azioni 4 e 6;
  • promuovere ulteriormente la transizione verso gli appalti elettronici è stata affrontata dalle azioni 1, 5 e 6.

Per un elenco completo delle azioni cfr. allegato II.

Fonte: Corte dei conti europea.

25 Sebbene la relazione di valutazione ex post del piano d’azione per l’e-government 2011-201513 abbia individuato nella natura volontaria delle attività degli Stati membri il motivo principale delle azioni pendenti o incomplete, tutte le azioni del piano d’azione 2016-2020 erano rivolte esclusivamente alla Commissione, senza alcun obbligo per gli Stati membri.

26 Tuttavia, per la maggior parte delle azioni, tali obblighi erano inclusi negli atti giuridici pertinenti già in vigore prima dell’adozione del piano d’azione (ad esempio, azioni 9 e 10; cfr. tabella 2) o introdotti a seguito del piano d’azione (ad esempio, azione 7). Per quanto riguarda un’azione (azione 2), la base giuridica in vigore non imponeva agli Stati membri alcun obbligo di attuare un sistema di identificazione elettronica nonostante i mezzi di identificazione elettronica sicuri siano un elemento essenziale per il funzionamento del mercato unico digitale.

27 Poiché le azioni del piano d’azione erano rivolte esclusivamente alla Commissione, i termini di attuazione non tenevano conto del tempo necessario agli Stati membri per adempiere agli obblighi risultanti dagli atti giuridici pertinenti. In taluni casi, i termini di attuazione stabiliti dagli atti giuridici eccedevano la durata del piano d’azione e la data prevista di conseguimento degli obiettivi del 2020 (cfr. esempi nel riquadro 3). Inoltre, poiché l’obiettivo di una pubblica amministrazione aperta, efficiente e a misura di cittadino nell’UE comprendeva tutti i servizi pubblici a tutti i livelli dell’amministrazione (dall’UE al livello nazionale, fino a quello locale), esso sarebbe stato conseguibile unicamente attraverso l’attuazione tempestiva di azioni pertinenti a livello dell’UE e degli Stati membri.

Riquadro 3

Azioni legislative della Commissione che richiedono l’intervento degli Stati membri

Azione 11 (uso delle soluzioni digitali durante l’intero ciclo di vita di un’impresa): gli Stati membri avevano tempo fino ad agosto 2021 per recepire la direttiva 2019/1151 con possibile proroga del termine di un anno fino ad agosto 2022.

Azione 7 (sportello digitale unico): alcuni degli articoli del regolamento 2018/1724 si applicano a decorrere da dicembre 2023.

Gli interventi strategici post-2020 proposti dalla Commissione affrontano le lacune individuate, ma non sono ancora stati adottati

28 Durante l’elaborazione dei documenti strategici per l’e-government dopo il 2020 (cfr. paragrafo 04), la Commissione ha fatto riferimento ai documenti richiesti dagli orientamenti per legiferare meglio e ha tenuto debitamente conto delle esigenze individuate. Tuttavia, poiché la proposta di programma strategico “Percorso per il decennio digitale” sta ancora seguendo l’iter legislativo (a settembre 2022) e potrebbe pertanto essere modificata, resta da vedere se l’ambito di applicazione e l’ordine di priorità degli obiettivi stabilito dalla decisione che sarà infine adottata corrisponderanno alle effettive esigenze.

29 Sebbene il “Percorso per il decennio digitale” proposto non preveda azioni specifiche per gli Stati membri, ciascuno Stato membro dovrà presentare alla Commissione una tabella di marcia strategica nazionale per il decennio digitale, che deve essere coerente e contribuire al raggiungimento delle finalità dell’UE e degli obiettivi digitali previsti (cfr. riquadro 4).

Riquadro 4

Obiettivi da conseguire per la digitalizzazione dei servizi pubblici

Obiettivi della proposta per la digitalizzazione dei servizi pubblici nel “Percorso per il decennio digitale”:

  • il 100 % dei servizi pubblici principali è accessibile online per le imprese e i cittadini dell’Unione;
  • il 100 % dei cittadini dell’Unione ha accesso alle proprie cartelle cliniche;
  • almeno l’80 % dei cittadini dell’Unione utilizza l’identificazione digitale (ID).

Fonte: Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma strategico per il 2030 “Percorso per il decennio digitale”.

30 In merito ai tre obiettivi definiti nel “Percorso per il decennio digitale”, la Corte osserva quanto segue:

  • L’obiettivo 1 fa riferimento a “servizi pubblici principali”, ma questi non sono stati definiti né nella comunicazione relativa alla Bussola per il digitale 2030 né nella proposta per il “Percorso per il decennio digitale”. La mancanza di una definizione comune a livello dell’UE può condurre ad interpretazioni diverse da parte degli Stati membri e quindi una diversità in termini di servizi pubblici nazionali accessibili online.
  • L’obiettivo 3 si riferisce all’uso da parte dei cittadini, ma poiché i cittadini non possono essere obbligati a utilizzare soluzioni eID, il raggiungimento di questo obiettivo esula dal controllo di qualunque pubblica amministrazione.

31 La Corte osserva altresì che la proposta della Commissione ha introdotto un quadro di cooperazione con gli Stati membri. In linea con tale quadro, gli Stati membri saranno tenuti ad allineare le tabelle di marcia nazionali agli obiettivi dell’UE e agli obiettivi digitali e a riferire alla Commissione in merito ai progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi digitali per il 2030 a tempo debito. Pertanto, il quadro fornisce alla Commissione una base per guidare l’attuazione della politica in questione e valutare i progressi compiuti.

I meccanismi di monitoraggio per il piano d’azione 2016-2020 erano incompleti

32 Il monitoraggio è necessario per consentire ai responsabili delle politiche e ai portatori di interessi di valutare se l’attuazione di una data politica segua la tabella di marcia prevista e se gli obiettivi siano stati raggiunti14. A tal fine, la Commissione dovrebbe15 stabilire, tra l’altro, un chiaro collegamento tra gli obiettivi strategici e indicatori chiave adeguati che tengano conto dei meccanismi necessari per raccogliere tempestivamente elementi probatori sufficienti.

33 La Corte ha pertanto valutato se la Commissione abbia:

  • monitorato adeguatamente l’attuazione del piano d’azione;
  • istituito un sistema adeguato per verificare se gli obiettivi digitali stabiliti nella Bussola per il digitale 2030 siano stati raggiunti.

Non è stata condotta una valutazione completa del piano d’azione

34 Né l’obiettivo principale (“visione”) né le priorità strategiche del piano d’azione per l’e-government 2016-2020 (cfr. riquadro 1) erano sufficientemente specifici da consentire di misurarne il conseguimento. Pertanto, la Commissione non ha istituito alcun quadro di monitoraggio specifico comprendente una serie di indicatori di performance per valutare i progressi compiuti nell’attuazione delle azioni e delle priorità strategiche e la misura in cui sono state conseguite. Analogamente, la Commissione non ha redatto né una valutazione intermedia né una valutazione finale dell’attuazione del piano d’azione.

35 La Corte ha riscontrato che la Commissione si è concentrata semplicemente sul monitoraggio dei progressi compiuti nel completamento delle singole azioni. Non ne ha monitorato l’impatto. Il quadro operativo del piano d’azione per l’e-government ha verificato unicamente se un’azione era stata completata o era ancora in corso.

36 Inoltre, la Commissione ha discusso con gli Stati membri dei progressi compiuti in occasione delle riunioni del comitato direttivo (cfr. paragrafo 11) e dei relativi sottogruppi. Per le singole azioni, tali scambi hanno avuto luogo anche durante le riunioni periodiche di gruppi di esperti in materia, come il gruppo di esperti eIDAS, il gruppo di coordinamento dello sportello digitale unico e il gruppo di esperti del meccanismo per collegare l’Europa.

37 Tuttavia, la Commissione non ha richiesto un riscontro sistematico da parte degli Stati membri per monitorare l’attuazione di azioni specifiche a livello nazionale.

38 Ciononostante, per alcune azioni incluse nel piano d’azione (azione 1 – appalti elettronici, azione 2 – eIDAS, azione 4 – quadro europeo di interoperabilità e azione 7 – sportello digitale unico), i servizi competenti della Commissione hanno previsto meccanismi di monitoraggio specifici. Il riquadro 5 fornisce un esempio.

Riquadro 5

Meccanismi di monitoraggio specifici per il quadro europeo di interoperabilità

L’attuazione del quadro europeo di interoperabilità (azione 4) è monitorata attraverso l’Osservatorio dei quadri nazionali di interoperabilità sulla base di oltre 70 indicatori strategici chiave (ad esempio, l’esistenza di punti di contatto unici nei settori dell’informazione pertinenti per i cittadini e le imprese o utilizzo di Internet per l’interazione con le autorità pubbliche). I risultati vengono forniti in una serie di quadri di valutazione dei dati e quadri operativi e inseriti nella relazione annuale sullo stato di avanzamento della digitalizzazione della pubblica amministrazione e dell’interoperabilità.

Fonte: Corte dei conti europea.

39 Invece di un quadro di monitoraggio specifico, la Commissione ha utilizzato per il monitoraggio gli indicatori esistenti, in particolare l’analisi comparativa in materia di e-government e l’indice di digitalizzazione dell’economia e della società (DESI) (cfr. riquadro 6).

Riquadro 6

Indicatori in materia di e-government

Ogni anno, dal 2001, la Commissione pubblica la relazione sull’analisi comparativa in materia di e-government fornendo informazioni sull’uso delle TIC nel settore pubblico. I paesi vengono analizzati in relazione alla disponibilità e alle caratteristiche dei servizi pubblici digitali. La performance complessiva degli Stati membri in materia di e-government è valutata su una scala dallo 0 % al 100 %.

Ogni anno, dal 2015, la Commissione pubblica anche l’indice di digitalizzazione dell’economia e della società (DESI), che mostra i progressi compiuti in materia di e-government negli Stati membri. Si tratta di un indice composito, che monitora la performance digitale complessiva dell’Europa e analizza l’evoluzione degli Stati membri dell’UE in relazione alla competitività digitale. Il DESI comprendeva inizialmente cinque dimensioni, poi ridotte a quattro, tra cui i servizi pubblici digitali (e-government). Monitora la domanda e l’offerta di servizi di e-government, nonché le politiche in materia di dati aperti e la loro attuazione.

Fonte: Corte dei conti europea.

40 L’analisi comparativa in materia di e-government ha tenuto conto delle priorità strategiche di alto livello del piano d’azione 2011-2015 e del piano d’azione 2016-2020 (cfr. riquadro 1). Tuttavia, l’obiettivo principale è analizzare la situazione dei servizi digitali forniti dalle pubbliche amministrazioni europee in generale piuttosto che monitorare l’attuazione e il completamento dei piani d’azione. Gli indicatori utilizzati nell’analisi comparativa in materia di e-government non sono direttamente collegati alle azioni attuate nell’ambito del piano d’azione e pertanto le relazioni corrispondenti non sono idonee a misurarne il raggiungimento.

41 Lo stesso vale per il DESI, dove tre indicatori sui cinque riguardanti i servizi pubblici digitali sono in realtà indicatori dell’analisi comparativa in materia di e-government. Di conseguenza, la Commissione non è in grado di collegare i risultati degli indicatori ai risultati e all’impatto del piano d’azione negli Stati membri.

42 La Corte ha confrontato il punteggio complessivo dell’analisi comparativa in materia di e-government per paese all’inizio e alla fine del periodo di attuazione del piano d’azione. Ha riscontrato che il punteggio medio (di tutti i 27 Stati membri, UE-27) è passato dal 58,5 % iniziale al 71,9 % al termine del periodo di attuazione del piano d’azione. Tutti gli Stati membri hanno compiuto progressi nella fornitura di servizi di e-government. Tuttavia, in alcuni paesi i progressi sono stati più significativi (ad esempio, Ungheria e Lussemburgo) che in altri (ad esempio, Svezia e Germania) (cfr. figura 1). La variazione del punteggio non può essere collegata alle azioni della Commissione, a causa della mancanza di indicatori adeguati relativi a tali azioni. Le azioni chiave e gli strumenti in tale ambito dipendono dagli stessi Stati membri (cfr. paragrafo 08).

Figura 1 – Punteggio complessivo dell’analisi comparativa in materia di e-government per paese, 2017 rispetto al 2020

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base dei dati della relazione sull’analisi comparativa in materia di e-government.

43 La Corte osserva inoltre che, poiché nel 2021 la Commissione ha modificato la metodologia utilizzata per redigere un sottoinsieme di indicatori, l’analisi comparativa non può essere utilizzata per confrontare i progressi compiuti dagli Stati membri in termini di performance dell’e-government prima e dopo il 2020. La Commissione è giunta alla stessa conclusione nella relazione sull’analisi comparativa. Inoltre, i punteggi in materia di e-government per paese nella relazione sull’analisi comparativa 2021 sono incoerenti poiché sono aggregati come media di due indicatori stimati con metodologie diverse senza gli opportuni aggiustamenti.

44 Nel quadro dell’analisi comparativa in materia di e-government, la Commissione misura anche le prestazioni dei paesi rispetto agli eventi della vita. Gli eventi della vita costituiscono un insieme dei servizi pubblici digitali più diffusi sia per le imprese che per i cittadini. Gli eventi della vita aziendale includono l’avvio di un’impresa e le operazioni commerciali iniziali (ad esempio, registrazione della società o dei dipendenti) e le normali operazioni commerciali (ad esempio, dichiarazione e pagamento delle tasse online)16.

45 L’esame dei risultati riguardanti gli eventi della vita aziendale inclusi nell’analisi comparativa in materia di e-government mostra un aumento del punteggio medio dell’UE-27: dal 71,1 % iniziale al 79,9 % al termine del periodo di attuazione del piano d’azione (cfr. figura 2). Da questo risulta che:

  • i servizi di e-government per le imprese sono più maturi di quelli offerti ai cittadini;
  • la maggior parte delle amministrazioni europee è riuscita a migliorare i servizi digitali per le imprese e il processo ha ricevuto un ulteriore impulso dalla pandemia di COVID-19;
  • vi è stato uno sviluppo non omogeneo negli Stati membri. Alcuni paesi, principalmente quelli al di sotto del punteggio medio (quali Ungheria, Slovacchia e Lussemburgo) hanno ottenuto progressi significativi nel periodo di riferimento. Altri paesi (come Svezia e Danimarca) hanno registrato invece un leggero calo nello stesso periodo.

Figura 2 – Punteggio dell’analisi comparativa in materia di e-government per gli eventi della vita aziendale per paese, 2017 rispetto al 2020

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base dei dati della relazione sull’analisi comparativa in materia di e-government.

Gli interventi strategici post-2020 proposti dalla Commissione prevedono un sistema di monitoraggio

46 Come già sottolineato nei paragrafi 30-31, a differenza del piano d’azione 2016-2020, il nuovo programma strategico “Percorso per il decennio digitale” include obiettivi quantificati e prevede l’adozione un quadro che richiede agli Stati membri di riferire tempestivamente in merito ai progressi compiuti, fornendo dati e statistiche al riguardo. Inoltre:

  • per ciascun obiettivo digitale la Commissione dovrebbe definire indicatori chiave di performance negli atti di esecuzione una volta entrata in vigore la decisione. la Commissione può all’occorrenza aggiornare gli indicatori in modo da tenere conto degli sviluppi tecnologici;
  • la Commissione, in stretta cooperazione con gli Stati membri, è tenuta a definire le traiettorie per conseguire ciascuno degli obiettivi digitali, che fungeranno da base per il monitoraggio e le tabelle di marcia strategiche nazionali per il decennio digitale;
  • la prevista relazione annuale sullo stato di avanzamento da presentare al Parlamento europeo e al Consiglio può individuare le misure e le azioni che gli Stati membri devono adottare nei settori in cui i progressi verso il conseguimento degli obiettivi digitali sono ritenuti insufficienti.

47 La proposta prevede che il monitoraggio si basi su una versione potenziata del DESI, che tenga conto degli obiettivi stabiliti. La Corte ha riscontrato che l’edizione 2021 del DESI era già stata adattata per: i) allinearlo in una certa misura agli obiettivi inclusi nel “Percorso per il decennio digitale”, ii) migliorare la metodologia e iii) tenere conto degli ultimi sviluppi tecnologici e delle politiche. Il DESI è ora strutturato attorno alle quattro dimensioni della Bussola per il digitale 2030, che sostituisce la precedente struttura a cinque dimensioni (cfr. riquadro 6).

48 Poiché la proposta di decisione sul “Percorso per il decennio digitale” stava ancora seguendo l’iter legislativo (a settembre 2022), la Commissione ha deciso di introdurre gradualmente modifiche al DESI, il che significa che l’indice non riguarda ancora tutti gli obiettivi. In particolare, due dei tre obiettivi digitali (il 2 e il 3, cfr. riquadro 4) non sono stati direttamente inclusi nel DESI: l’obiettivo 1 vi è stato incluso, ma manca ancora una definizione di “servizi pubblici principali” (cfr. paragrafo 30) e non è chiaro cosa verrà misurato.

La Commissione ha attuato il piano d’azione, ma le azioni a livello di Stato membro hanno subito ritardi

49 Il piano d’azione comprendeva azioni di vario genere, come richiedere alla Commissione di presentare proposte legislative, fornire soluzioni digitali e avviare progetti pilota.

50 Oltre alle azioni adottate dalla Commissione, in alcuni casi gli Stati membri erano tenuti ad agire sulla base di atti giuridici già vigenti prima del piano d’azione (cfr. tabella 2) o adottati successivamente.

51 La Corte ha pertanto verificato:

  • se la Commissione avesse completato le azioni in tempo utile;
  • se gli Stati membri avessero ottemperato ai loro obblighi giuridici.

La Commissione ha attuato le azioni previste dal piano d’azione

52 Sulla base dell’esame dei documenti pertinenti, la Corte ha riscontrato che la Commissione ha completato le sei azioni previste dal piano d’azione per l’e-government 2016-2020 incluse nell’ambito dell’audit. Per i dettagli, cfr. tabella 3 e allegato IV.

Tabella 3 – Attuazione delle azioni di e-government incluse nell’ambito dell’audit

Azione Stato di attuazione Dettagli delle azioni attuate dalla Commissione
Azione 2 - accelerare l’adozione dell’identificazione elettronica, dell’autenticazione e dei servizi fiduciari (servizi eIDAS), incluse eID e firma elettronica Attuata La Commissione ha istituito, mantiene e aggiorna le piattaforme di servizi essenziali (ossia i poli centrali che consentono la connettività transeuropea) e le interfacce, comprese le specifiche tecniche, il software e il supporto tecnico per la connessione delle applicazioni nazionali.

Per accelerarne la diffusione, la Commissione ha istituito forum di scambio, ha esternalizzato gli studi pertinenti, organizzato seminari e svolto attività di contrasto sulla base delle denunce ricevute. Tuttavia, il nuovo regolamento eIDAS proposto nel giugno 2021 dovrebbe introdurre cambiamenti più significativi in relazione all’adozione.
Azione 7 - presentare una proposta per la creazione di uno sportello digitale unico (ossia un unico punto di accesso a informazioni, procedure e servizi di assistenza online) Attuata La Commissione ha presentato la proposta, che è stata successivamente approvata come atto normativo (regolamento 2018/1724).
Azione 9 - realizzare, in collaborazione con gli Stati membri, l’interconnessione obbligatoria di tutti i registri delle imprese degli Stati membri; Attuata La Commissione ha istituito, mantiene e aggiorna le piattaforme di servizi essenziali (ossia i poli centrali che consentono la connettività transeuropea) e le interfacce, comprese le specifiche tecniche, il software e il supporto tecnico per la connessione dei registri nazionali. Si veda anche il paragrafo 52.
Azione 10 - sviluppare ulteriormente l’interconnessione elettronica dei registri fallimentari Attuata
Azione 11 - presentare un’iniziativa volta a rendere più semplice l’uso delle soluzioni digitali durante l’intero ciclo di vita di un’impresa; Attuata La Commissione ha presentato la proposta, che è stata successivamente approvata come atto normativo (direttiva 2019/1151 recante modifica della direttiva 2017/1132).
Azione 13 - avviare un progetto pilota sul principio “una tantum” per le imprese. Attuata Il progetto pilota è stato avviato.

Fonte: Corte dei conti europea.

53 La Corte ha riscontrato che, benché le azioni 9 e 10 fossero state attuate, i sistemi concepiti non includevano uno strumento di elaborazione dei pagamenti, poiché il suo sviluppo aveva subìto ritardi (cfr. riquadro 7 per maggiori dettagli). Lo sviluppo di uno strumento di pagamento non era un requisito giuridico. Tuttavia, anche se i sistemi forniscono le informazioni richieste dagli atti normativi, la mancanza di uno strumento di pagamento obbliga gli utenti a continuare ad utilizzare le piattaforme nazionali in caso necessitino di informazioni o di documenti, la cui consultazione è a pagamento.

Riquadro 7

Ritardo nell’attuazione dello strumento di elaborazione dei pagamenti per le azioni 9 e 10

Attraverso il sistema di interconnessione dei registri delle imprese, gli utenti del Portale europeo della giustizia elettronica hanno accesso ai documenti aziendali, ivi comprese le informazioni essenziali richieste dagli atti giuridici. Taluni documenti sono gratuiti, ma gli Stati membri possono richiedere un pagamento per altri. La Commissione ha rinunciato all’idea iniziale di sviluppare un sistema di pagamento centrale in grado di elaborare i pagamenti ed emettere fatture all’utente. Sta invece valutando l’introduzione di un sistema di pagamento decentrato, che esternalizzerà il pagamento dei documenti aziendali direttamente al fornitore del sistema di pagamento del registro nazionale delle imprese che vende il documento. La Commissione stima che il sistema potrebbe essere introdotto nel quarto trimestre 2023.

Analogamente, la Commissione non ha ancora adottato uno strumento di elaborazione dei pagamenti per l’interconnessione dei registri fallimentari (azione 10). Intende invece utilizzare la stessa soluzione prevista per il sistema di interconnessione dei registri delle imprese.

Fonte: Corte dei conti europea.

54 La Corte ha altresì valutato se la Commissione abbia dato seguito alle raccomandazioni della sua valutazione del regolamento eIDAS 2014 collegata all’azione 2 (eIDAS). Il regolamento intendeva creare un quadro unico per l’identificazione elettronica (eID) e i servizi fiduciari, rendendo così più semplice la fornitura di servizi in tutta l’UE, indipendentemente dal paese in cui sono prestati. Il regolamento non ha armonizzato i servizi eID nazionali, ma ne ha consentito il riconoscimento reciproco attraverso un processo di notifica e di revisione inter pares.

55 La valutazione del regolamento eIDAS è stata redatta nel 2021. Ha rilevato le seguenti lacune:

  • Il regolamento non imponeva agli Stati membri di fornire ai propri cittadini e imprese un’eID per consentire l’accesso sicuro ai servizi pubblici online. Anche quando lo facevano, non erano obbligati a notificare tali sistemi. Inoltre, la valutazione ha concluso che soltanto un numero limitato di servizi pubblici offre l’autenticazione eIDAS o è connesso all’infrastruttura e che problemi tecnici impediscono agli utenti di autenticarsi in modo efficace.
  • Il quadro eID non è stato in grado di soddisfare le nuove richieste del mercato, tra l’altro, a causa: i) della sua limitazione al settore pubblico e all’accesso transfrontaliero sicuro ai servizi pubblici (il che significa che i servizi oggetto del regolamento eIDAS riguardavano una piccola percentuale della popolazione dell’UE) ii) della difficoltà dei fornitori di servizi privati online di connettersi al sistema e iii) della disponibilità insufficiente in tutti gli Stati membri.
  • Il quadro si basa su sistemi eID nazionali che seguono norme disparate, ostacolando così l’uso dei servizi eIDAS; una carenza individuata anche da un progetto nel quadro dell’MCE (cfr. riquadro 8).

Riquadro 8

Quadro basato su sistemi eID nazionali che seguono norme disparate.

Un progetto dell’MCE (2016-EU-IA-0064) ha promosso l’adozione dell’eID da parte dei fornitori di servizi privati. Se un fornitore di servizi desidera confermare l’identità dei suoi clienti, deve essere connesso a un nodo eIDAS nazionale specifico. Il progetto intendeva collegare cinque fornitori di servizi privati che gestiscono ciascuno una piattaforma cloud (che offre servizi privati) a cinque diversi nodi eIDAS (rispettivamente Spagna, Norvegia, Danimarca, Paesi Bassi e Islanda). Tale collegamento consente di richiedere, ricevere ed elaborare dati identificativi.

L’attuazione ha incontrato difficoltà e ritardi poiché diversi paesi prevedevano politiche diverse per l’accesso ai nodi eIDAS nazionali.

In Spagna, Islanda e Norvegia era possibile un collegamento diretto. I fornitori di servizi nei Paesi Bassi dovevano invece accedere a un nodo intermedio. In Danimarca i fornitori di servizi hanno dovuto sviluppare e adottare un’interfaccia di integrazione specifica per accedere al nodo eIDAS nazionale. Lo sviluppo di software aggiuntivi che utilizzano diverse norme tecniche ha reso il processo di connessione complesso e dispendioso in termini di tempo.

Fonte: Corte dei conti europea.

56 La Corte ha riscontrato che, in risposta a queste debolezze, la proposta di revisione del regolamento eIDAS prevede che ciascuno Stato membro debba rilasciare un portafoglio di identità digitale dell’UE a tutte le persone fisiche e giuridiche dell’UE, per consentire loro un accesso sicuro, affidabile e uniforme ai servizi pubblici e privati transfrontalieri. Ciascuno Stato membro deve inoltre notificare almeno un sistema di identificazione elettronica, che comprenda almeno un mezzo di identificazione. Di conseguenza, una volta che il portafoglio sarà in uso, non sarà più necessario armonizzare le norme tecniche dei nodi eIDAS nazionali, poiché i fornitori di servizi non dovranno connettersi al sistema.

57 Dall’adozione del regolamento sullo sportello digitale unico a seguito dell’azione 7 (sportello digitale unico), la Corte ha inoltre valutato se la Commissione abbia rispettato il requisito previsto dal nuovo regolamento, ossia sviluppare e mantenere un’interfaccia utenti comune (comprendente un motore di ricerca e strumenti di riscontro degli utenti). Lo sportello digitale unico facilita l’accesso online alle informazioni, alle procedure amministrative e ai servizi di assistenza di cui i cittadini e le imprese dell’UE potrebbero aver bisogno in un altro paese dell’UE.

58 La Corte ha rilevato che la Commissione aveva sviluppato l’interfaccia, ossia un punto di accesso unico, con il portale “La tua Europa” (cfr. figura 3). Attraverso il portale, gli utenti saranno collegati alle pagine web nazionali pertinenti dove si trova il servizio che stanno cercando. Al più tardi entro dicembre 2023, gli Stati membri devono digitalizzare 21 procedure per renderle accessibili tramite il portale. Le procedure per le imprese sono, ad esempio, la richiesta di autorizzazione per un’attività imprenditoriale o la registrazione come datore di lavoro per le pensioni e la previdenza sociale. I primi servizi sono stati resi disponibili sul portale il 12 dicembre 2020.

Figura 3 – Lo sportello digitale unico

* Pubbliche amministrazioni, avvocati, giudici, notai, professionisti.

Fonte: Corte dei conti europea.

59 Per quanto riguarda le azioni 7 (sportello digitale unico)13 (progetto pilota sul principio “una tantum” per le imprese), la Corte ha riscontrato che sono stati compiuti progressi nell’attuazione del principio “una tantum” con il progetto pilota finanziato dal programma di ricerca dell’UE Orizzonte 2020 (progetto “TOOP”, finanziamento di 8 milioni di euro). L’obiettivo del principio è che i cittadini e le imprese forniscano informazioni una sola volta a una pubblica amministrazione dell’UE. Il progetto ha condotto alla creazione di un’architettura che collega 40 sistemi informatici. Inoltre, lo schema concettuale dell’architettura sviluppata nell’ambito del progetto è stato integrato nel regolamento sullo sportello digitale unico. Di conseguenza, il progetto, avviato nel 2017 dando priorità all’interoperabilità, è stato adattato in occasione dell’adozione del regolamento sullo sportello unico digitale al fine di consentire l’attuazione del sistema tecnico ivi descritto.

L’attuazione di alcuni servizi pubblici digitali ha subito ritardi negli Stati membri

60 Sebbene il piano d’azione prevedesse unicamente azioni da attuare da parte della Commissione, la disponibilità di soluzioni digitali dipende in larga misura dall’attuazione di azioni complementari a livello di Stato membro. Per quanto riguarda le azioni incluse nell’ambito dell’audit, la Corte ha riscontrato che, nonostante gli sforzi della Commissione, tre azioni su sei sono state attuate solo in parte, a causa di una risposta insufficiente o ritardata da parte degli Stati membri (cfr. tabella 4). Di conseguenza, le azioni della Commissione tra il 2016 e il 2020 non hanno ancora prodotto cambiamenti sostanziali per le imprese e i cittadini in tutta l’UE.

Tabella 4 – Attuazione di soluzioni di e-government a livello di Stati membri

Azione della Commissione Azione correlata a livello di Stato membro Stato di attuazione a livello degli Stati membri
Azione 2 - accelerare l’adozione dell’identificazione elettronica, dell’autenticazione e dei servizi fiduciari (servizi eIDAS), incluse eID e firma elettronica Attuazione del regolamento 910/2014 Azione parzialmente attuata
Azione 7 - presentare una proposta per la creazione di uno sportello digitale unico (ossia un unico punto di accesso a informazioni, procedure e servizi di assistenza online) Attuazione del regolamento 2018/1724 Azione parzialmente attuata

(termine di attuazione: dicembre 2023)
Azione 9 - realizzare, in collaborazione con gli Stati membri, l’interconnessione obbligatoria di tutti i registri delle imprese degli Stati membri; Attuazione della direttiva 2012/17, della direttiva 2017/1132 e della direttiva 2019/1151 Attuata in ritardo
Azione 10 - sviluppare ulteriormente l’interconnessione elettronica dei registri fallimentari Attuazione del regolamento 2015/848 Azione parzialmente attuata
Azione 11 - presentare un’iniziativa volta a rendere più semplice l’uso delle soluzioni digitali durante l’intero ciclo di vita di un’impresa; Attuazione della direttiva 2019/1151 recante modifica della direttiva 2017/1132 Azione parzialmente attuata
Azione 13 - avviare un progetto pilota sul principio “una tantum” per le imprese. Partecipazione al progetto pilota. Attuata

Fonte: Corte dei conti europea.

61 Per quanto riguarda l’azione 2 (eIDAS), la risposta degli Stati membri è stata volontaria. Di conseguenza, alla fine del 2021, ossia cinque anni dopo l’entrata in vigore del regolamento, nove Stati membri, che rappresentano il 41 % della popolazione, non avevano ancora aderito al quadro. Il numero significativo di Stati membri non partecipanti limita notevolmente la possibilità che cittadini e imprese abbiano interazioni elettroniche più sicure, più veloci e più efficienti.

62 Per l’azione 9 (interconnessione dei registri delle imprese) e l’azione 10 (interconnessione dei registri fallimentari), la Commissione ha dovuto creare e aggiornare la piattaforma di servizi essenziali e l’interfaccia di base, mentre gli Stati membri hanno dovuto digitalizzare i rispettivi registri nazionali delle imprese e registri fallimentari e collegarli al sistema (cfr. figura 4). La Commissione ha utilizzato il portale della giustizia elettronica come interfaccia e i finanziamenti a titolo dell’MCE sono stati utilizzati per sostenere gli Stati membri (denominati “servizi generici” dall’MCE).

Figura 4 – Sistema di interconnessione dei registri delle imprese

(*) Pubbliche amministrazioni, avvocati, giudici, notai, professionisti.

Fonte: Corte dei conti europea.

63 Per quanto riguarda l’azione 9 (interconnessione dei registri delle imprese) il sistema di interconnessione dei registri delle imprese è stato lanciato l’8 giugno 2017 e consente agli utenti di cercare informazioni sulle società registrate in qualsiasi paese dell’UE (oltre a Liechtenstein e Norvegia). La funzione di ricerca e le informazioni di base sono tradotte dalle rispettive lingue nazionali in tutte le lingue ufficiali dell’UE. Sei Stati membri hanno registrato ritardi nella connessione17 e l’ultimo ha perfezionato il collegamento nel marzo 2022, a quasi cinque anni dalla scadenza fissata nella relativa direttiva e solo dopo che la Commissione lo aveva deferito alla Corte di giustizia europea nel luglio 2021. In termini di utilizzo, nel 2021 sono state effettuate tra le 17 300 e le 39 100 ricerche al mese.

64 Per quanto riguarda il sistema per l’azione 10 (interconnessione dei registri fallimentari) il pertinente regolamento di esecuzione imponeva agli Stati membri di garantire l’interconnessione entro il 30 giugno 2021. Nel luglio 2022 solo 17 Stati membri su 26 erano collegati (la Danimarca non era vincolata dal regolamento18). Altri cinque19 sono nella fase di sviluppo e collaudo. Per i quattro Stati membri restanti 20 la Commissione è ancora in attesa di riscontri. Fino a quando i restanti nove Stati membri non saranno collegati, gli utenti non potranno effettuare ricerche tramite un motore di ricerca multilingue uniforme per le entità insolventi registrate in questi Stati membri. Tale punto di accesso elettronico pubblico centrale per i dati sui debitori soggetti a procedure di insolvenza è di particolare utilità per i creditori esistenti o potenziali, o per terze parti indirettamente interessate da tali procedure. Nel 2021 sono state effettuate tra le 2 500 e le 6 500 ricerche al mese.

65 Come conseguenza dell’azione 11 (utilizzo di soluzioni digitali durante tutto il ciclo di vita di un’azienda), gli Stati membri dovevano recepire la direttiva 2019/1151 sugli strumenti e i processi digitali nel diritto societario nel diritto nazionale entro agosto 2021, a meno che non avessero notificato alla Commissione l’intenzione di avvalersi della possibile proroga di un anno. Al momento dell’audit, 17 Stati membri avevano trasmesso tale notifica. Ciò indica che le società nella maggior parte degli Stati membri non possono ancora utilizzare strumenti e processi digitali per creare società, registrare succursali e archiviare documenti e informazioni online.

66 La Corte osserva che la maggior parte degli Stati membri che hanno bisogno di più tempo per l’attuazione dell’azione 2 (eIDAS), dell’azione 10 (interconnessione dei registri fallimentari) e dell’azione 11 (utilizzo di soluzioni digitali durante tutto il ciclo di vita di un’azienda) aveva un punteggio dell’analisi comparativa in materia di e-government inferiore alla media dell’UE sia nel 2017 che nel 2020 (cfr. figura 1).

67 Come già detto, (cfr. tabella 1 e paragrafo 62), gli Stati membri potrebbero ricevere finanziamenti per collegare i loro sistemi alle piattaforme sviluppate dalla Commissione. Gli Stati membri hanno utilizzato i finanziamenti dell’MCE in particolare per:

  • l’azione 2 (eIDAS), 25,35 milioni di euro per 26 Stati membri;
  • l’azione 9 (interconnessione dei registri delle imprese), 2,44 milioni di euro per 10 Stati membri
  • e l’azione 10 (interconnessione dei registri fallimentari), 1,16 milioni di euro per sette Stati membri.

Sulla base dell’audit condotto su un campione di progetti finanziati dall’UE (cfr. paragrafo 19), la Corte ha riscontrato che la disponibilità di finanziamenti dell’UE è stata vista come un’opportunità da alcuni Stati membri e vi ha stimolato l’attuazione dei servizi di e-government. I progetti dell’MCE hanno anche contribuito a identificare alcuni svantaggi delle soluzioni esistenti (cfr. riquadro 8).

68 23 dei 24 progetti e azioni sottoposti ad audit (ossia quelli che erano stati completati al momento dell’audit) hanno raggiunto gli obiettivi dichiarati. In particolare, hanno garantito l’interoperabilità delle soluzioni sviluppate e hanno riutilizzato gli elementi costitutivi dell’MCE esistenti (ovvero le infrastrutture dei servizi digitali di base, che sono fattori determinanti da riutilizzare in servizi digitali più complessi) o le infrastrutture dei servizi digitali (ossia le soluzioni che supportano l’attuazione dei progetti a livello dell’UE, fornendo servizi interoperabili transeuropei di interesse comune).

69 Gli Stati membri interpellati hanno apprezzato il continuo supporto tecnico fornito dalla Commissione quando hanno utilizzato le infrastrutture dei servizi digitali finanziate dall’MCE o necessarie per integrare i sistemi di altri Stati membri, che hanno adottato dette infrastrutture per i servizi digitali, in particolare per i servizi eIDAS. A loro avviso, le azioni della Commissione hanno consentito di sviluppare interconnessioni sostenibili tra i sistemi dei vari Stati membri.

La Commissione ha promosso lo scambio di buone pratiche, ma non è riuscita a promuovere efficacemente nuovi servizi pubblici digitali

70 Nelle ultime dichiarazioni ministeriali (cfr. paragrafo 02) è stata riconosciuta l’importanza di promuovere lo scambio di buone pratiche e di creare collegamenti tra le autorità competenti e i servizi pubblici digitali disponibili. Analogamente, il Parlamento europeo ha sottolineato21 l’importanza di promuovere le buone pratiche.

71 La Corte ha pertanto valutato se la Commissione abbia:

  • favorito la collaborazione e lo scambio di buone pratiche;
  • promosso in modo appropriato i nuovi servizi pubblici digitali disponibili.

La Commissione ha creato molte opportunità per la collaborazione e lo scambio di buone pratiche

72 La Corte ha valutato gli strumenti utilizzati dalla Commissione per promuovere lo scambio di buone pratiche. Ha riscontrato che non solo aveva creato gruppi in cui i portatori di interessi potevano incontrarsi, ma aveva anche finanziato progetti specifici a tale riguardo.

73 Tali gruppi includevano:

  • il comitato direttivo per il piano d’azione (cfr. paragrafo 11), che si è riunito due o tre volte l’anno e in cui gli Stati membri hanno illustrato i progressi compiuti nell’elaborazione di soluzioni di e-government o esempi di buone pratiche e sfide riguardanti lo sviluppo di soluzioni specifiche. Poiché il piano d’azione è giunto al termine, il comitato ha cessato le sue attività nel 2021;
  • gruppi di esperti per tematiche o soluzioni specifiche, come un gruppo di esperti eIDAS (azione 2), un gruppo di coordinamento per lo sportello digitale unico (azione 7), un gruppo di esperti sul diritto societario (azioni 9 e 11) e un gruppo di esperti sull’interoperabilità dei servizi pubblici europei. Tali gruppi di esperti continuano ad operare.

74 I progetti in questione sono stati principalmente finanziati nell’ambito di:

  • programma ISA2, che poneva la cooperazione e lo scambio di buone pratiche al centro della politica di interoperabilità della Commissione e delle azioni di sostegno (cfr. articoli 3 e 8 della decisione 2015/2240). Un esempio di un’iniziativa veramente completa è la piattaforma Joinup illustrata nel riquadro 9 (finanziata nell’ambito di due azioni ISA2 incluse nel campione sottoposto all’audit per un importo di 6 milioni di euro). Una volta terminato il programma ISA2, la Commissione ha stanziato ulteriori finanziamenti per la piattaforma Joinup nell’ambito del programma Europa digitale almeno per il 2021 e il 2022;
  • Orizzonte 2020, che ha promosso principalmente iniziative ad hoc su tematiche specifiche. Un esempio in tal senso è il progetto SCOOP4C, che ha creato una comunità di portatori di interessi che ha condiviso esperienze e buone pratiche in merito all’attuazione del principio “una tantum” (il finanziamento a titolo di Orizzonte 2020 ammontava a 1 milione di euro). Non vi sono tuttavia elementi indicanti che le attività della comunità siano continuate al termine del finanziamento del progetto, anche se la questione è ancora d’attualità.

Riquadro 9

Piattaforma Joinup: la piattaforma dell’UE dedicata alla cooperazione per l’interoperabilità e lo scambio

La Commissione ha istituito la piattaforma Joinup nel 2011 al fine di fornire una sede comune che consenta alle pubbliche amministrazioni, alle imprese e ai cittadini di condividere e riutilizzare soluzioni e buone pratiche IT e facilitare la comunicazione e la collaborazione su progetti IT in tutta Europa. Joinup si concentra su e-government, interoperabilità semantica e software con codice sorgente aperto. Le principali caratteristiche sono le seguenti:

  • Joinup funge da catalogo, in cui gli utenti possono facilmente reperire e scaricare soluzioni già sviluppate. Riunisce oltre 2 800 soluzioni di interoperabilità, ossia strumenti software pronti o servizi riutilizzabili, ivi compresi l’eID, la firma elettronica, la sanità elettronica e gli appalti elettronici;
  • Joinup ospita comunità di pratica, come l’architettura di riferimento dell’interoperabilità europea, la condivisione e il riutilizzo delle soluzioni IT, la comunità per l’Osservatorio dei quadri nazionali di interoperabilità, l’Osservatorio open source e i servizi pubblici innovativi;
  • Joinup è anche il punto di accesso per l’Accademia europea per l’interoperabilità, che ha lo scopo di diffondere la conoscenza e promuovere gli scambi tra professionisti e ricercatori nell’ambito dell’amministrazione digitale. L’Accademia fornisce diversi tipi di risorse di apprendimento e corsi che variano da eventi in presenza (ad esempio, seminari, webinar, scuole stagionali e corsi di formazione) a corsi di apprendimento personalizzati (ad esempio, completamente animati o parzialmente animati con il riutilizzo di materiali esistenti).

Nel 2021 la piattaforma contava circa 18 000 utenti registrati. È stata visitata quasi mezzo milione di volte con oltre un milione di visualizzazioni.

Fonte: Corte dei conti europea.

75 Sulla base dell’esame di quattro azioni ISA2 (cfr. allegato III), dei verbali delle riunioni del comitato direttivo e dei gruppi di esperti e dei colloqui con il personale negli Stati membri, la Corte conclude che la Commissione ha fornito un sostegno adeguato per la collaborazione e lo scambio di buone pratiche e che sono avvenuti scambi tra i portatori di interessi su questioni di loro interesse.

76 La Corte ha inoltre riscontrato che la Commissione ha tenuto debitamente conto della necessità di continuare a promuovere la cooperazione e le buone pratiche al momento di elaborare i programmi per il periodo 2021-2027:

  • il programma di lavoro per l’attuazione del programma Europa digitale per il 2021 e il 2022 comprende azioni di coordinamento e sostegno con l’obiettivo primario di promuovere la cooperazione e/o fornire sostegno alle politiche dell’UE;
  • un meccanismo di cooperazione annuale tra gli Stati membri e la Commissione è previsto nella proposta “Percorso per il decennio digitale”, (cfr. paragrafo 31).

La Commissione non ha promosso i servizi pubblici digitali in modo completo e coordinato

77 La Corte ha valutato le attività attuate dalla Commissione per promuovere i servizi pubblici digitali e ha rilevato l’assenza di una strategia globale. In pratica, la promozione era generica o legata ad azioni specifiche o programmi di finanziamento, ove richiesto dalla base giuridica.

78 In termini di promozione generale della politica di e-government e/o delle soluzioni di e-government, la Commissione ha agito mediante:

  • la newsletter dell’e-government, che viene inviata una volta al mese agli abbonati e fornisce informazioni aggiornate sui servizi pubblici digitali transfrontalieri dell’UE, il cloud dei servizi pubblici e l’innovazione del settore pubblico;
  • il gruppo eGovernment4EU sulla piattaforma Futurium. Tale piattaforma era accessibile al pubblico e ha fornito informazioni sul piano d’azione per l’e-government 2016-2020 e sulla futura politica in materia di amministrazione digitale. Il gruppo sulla piattaforma non è più aggiornato, poiché il piano d’azione è giunto al termine;
  • media sociali (Facebook, LinkedIn e Twitter).

79 In termini di strategia di comunicazione prevista dalla base giuridica pertinente, per l’azione 7 la Commissione ha avviato la campagna di promozione nel dicembre 2020, quando è entrato in funzione lo sportello digitale unico (cfr. paragrafo 58). La Corte l’ha ritenuta esauriente e considera una buona pratica il fatto che la Commissione abbia discusso della campagna e dei rispettivi eventi nazionali con i coordinatori nazionali ogni mese nel corso di videoconferenze (denominate “Caffè della comunicazione”). La figura 5 illustra i dati sul numero di visite al portale “La tua Europa”.

Figura 5 – Numero di visite al portale “La tua Europa” (in milioni)

Fonte: ECA, sulla base dei dati della Commissione Europea (DG GROW).

80 Analogamente, la decisione che istituisce il programma ISA2 richiedeva la promozione dell’attuazione della strategia europea per l’interoperabilità, del quadro e dell’architettura di riferimento, nonché delle specifiche e delle norme pertinenti. La Corte ritiene che la campagna di promozione sia stata proattiva e completa. Oltre a creare e gestire la piattaforma Joinup (cfr. paragrafo 74 e riquadro 9), il programma ISA2 ha finanziato un’azione (3,62 milioni di euro) volta a promuovere la collaborazione e facilitare l’interazione tra i portatori di interessi del programma.

81 Infine, anche l’MCE richiedeva l’attuazione di una strategia di comunicazione. La Corte ha rilevato quanto segue:

  • tale strategia è stata elaborata al fine di promuovere le soluzioni MCE che erano principalmente di interesse per gli sviluppatori di soluzioni. Il personale interpellato negli Stati membri ha espresso un parere positivo riguardo a dette soluzioni e ha confermato di averle riutilizzate, in particolare per i servizi transfrontalieri. Il riutilizzo delle infrastrutture di servizi digitali ha lo scopo di garantire uno sviluppo più rapido, più agevole e conveniente dei servizi digitali utilizzando le tecnologie esistenti, in modo che ciascuna organizzazione non sia costretta a sviluppare tali servizi in modo indipendente. Secondo il quadro per il riutilizzo dell’MCE, entro la fine del 2021, gli elementi costitutivi sono stati utilizzati in 353 progetti prevalentemente nell’UE;
  • la Commissione non ha finora organizzato specifiche campagne di sensibilizzazione o promozionali per informare i potenziali utenti dell’esistenza del sistema di interconnessione dei registri delle imprese (in funzione dal 2017) o del sistema di interconnessione dei registri fallimentari (in funzione dal 2021), entrambi sviluppati nell’ambito dell’MCE. La Commissione ha comunicato alla Corte che prevede di realizzare tale campagna i) per il sistema di interconnessione dei registri delle imprese, una volta che sarà disponibile lo strumento di elaborazione dei pagamenti (cfr. riquadro 7), e ii) per il sistema di interconnessione dei registri fallimentari, una volta che tutti gli Stati membri saranno collegati (finora sono 17) (cfr. paragrafo 64). Alla fine del 2021, la Commissione ha avviato una campagna di comunicazione online per il portale della giustizia elettronica, ma con riferimenti molto limitati al sistema di interconnessione dei registri delle imprese.

82 Sebbene la conoscenza da parte degli utenti sia essenziale per garantire l’adozione dei servizi di e-government, la Corte ha riscontrato che la Commissione non ha valutato il grado di conoscenza delle imprese, né ha analizzato le esigenze in questo ambito. I rappresentanti delle associazioni imprenditoriali europee interpellati hanno affermato che le imprese sono a conoscenza dei servizi di e-government che la legge impone loro di utilizzare, ma conoscono meno altri servizi di questo tipo.

83 La Corte ha riscontrato che c’era comunque un aspetto, eIDAS, in merito al quale la Commissione ha commissionato uno studio volto ad analizzare il mercato dell’identificazione elettronica, dell’autenticazione e dei servizi fiduciari e a elaborare e attuare un programma pilota per aumentare la conoscenza di queste soluzioni tra le PMI:

  • lo studio pubblicato nel 2019 ha rilevato un livello generalmente basso di conoscenza delle soluzioni eIDAS tra le PMI. Tale conoscenza limitata si è rivelata un grave ostacolo;
  • il programma pilota è stato condotto alla fine del 2018 e comprendeva un programma di conoscenza e apprendimento, un kit di strumenti eIDAS per le PMI e una strategia per promuoverlo. Il programma di conoscenza e apprendimento e gli strumenti eIDAS per le PMI sono ancora disponibili online. Inoltre, l’Osservatorio eIDAS (una piattaforma di collaborazione online introdotta dalla Commissione) crea una comunità virtuale di portatori di interessi che mira a promuovere una comprensione comune delle questioni relative all’attuazione e all’adozione del regolamento eIDAS.

84 Sebbene lo studio abbia raccomandato di sviluppare ulteriormente gli strumenti in modo da tenere conto delle esigenze più specifiche degli utenti e di istituire una struttura di governance dei portatori di interessi di lunga durata, che comprenda gli Stati membri e i rappresentanti regionali, le associazioni delle PMI e i fornitori di servizi, la Commissione non ha intrapreso alcuna azione al riguardo. La Commissione non ha fornito alcuna giustificazione per la mancata attuazione della raccomandazione formulata nello studio.

85 La Corte ha altresì valutato se la Commissione disponesse di un quadro generale delle attività promozionali svolte dagli Stati membri e se cercasse i) di coordinare tali attività, se del caso, o ii) di diffondere le buone pratiche al riguardo. La Corte ha riscontrato che la Commissione non dispone di un quadro generale delle azioni intraprese dagli Stati membri per promuovere le soluzioni di e-government europee o nazionali. Di conseguenza, non ha individuato le buone pratiche, né è stata in grado di coordinare le attività esistenti.

Conclusioni e raccomandazioni

86 La Corte è giunta alla conclusione generale che le azioni intraprese dalla Commissione sono state solo parzialmente efficaci nel promuovere sia l’attuazione che l’adozione di soluzioni di e-government da parte degli Stati membri. Sebbene la Commissione abbia completato le azioni previste dal piano d’azione per l’e-government 2016-2020 oggetto dell’audit, non tutti i servizi pubblici digitali di nuova concezione sono disponibili in tutta l’UE a causa dei ritardi con cui gli Stati membri hanno attuato le azioni. Inoltre, la Commissione non ha promosso in modo completo tali servizi tra le imprese e gli utenti in generale.

87 Sebbene il piano d’azione dell’UE per l’e-government 2016-2020 abbia soddisfatto le esigenze individuate nel corso di consultazioni e valutazioni, esso includeva unicamente azioni che dovevano essere attuate dalla Commissione stessa, rendendo così difficile il raggiungimento dell’obiettivo dichiarato. Il piano d’azione non prevedeva alcun obbligo per gli Stati membri, sebbene la relazione di valutazione del precedente piano d’azione avesse rilevato che la principale lacuna era la natura volontaria delle attività degli Stati membri. Tale carenza è stata tuttavia attenuata dal fatto che, per la maggior parte delle azioni, gli atti giuridici pertinenti in vigore prima del piano d’azione o adottati a seguito dello stesso, includevano tali obblighi. In alcuni casi l’attuazione delle azioni è proseguita oltre il 2020, ossia dopo la data di conclusione del piano d’azione (cfr. paragrafi 23-27).

88 La Corte ha osservato che la proposta della Commissione per il 2021 riguardante il programma strategico “Percorso per il decennio digitale” ha introdotto un quadro di cooperazione che consente alla Commissione di seguire annualmente i progressi compiuti dagli Stati membri nel conseguimento degli obiettivi digitali fissati a livello dell’UE. Tuttavia, uno dei tre obiettivi è definito in modo vago, con il rischio che possa essere interpretato in modo diverso dagli Stati membri, il che a sua volta può pregiudicarne il conseguimento. Secondo la proposta del 2021 che istituisce il “Percorso per il decennio digitale”, la Commissione dovrebbe definire indicatori chiave di performance per ciascun obiettivo digitale negli atti di esecuzione (cfr. paragrafi 28-31 e 46-48).

89 Il monitoraggio dell’attuazione del piano d’azione è stato frammentario poiché la Commissione non aveva istituito un quadro di monitoraggio (compresi gli indicatori) per il piano d’azione nel suo insieme. Tale quadro esisteva però per alcune azioni individuali (quattro delle sei oggetto dell’audit). Gli indicatori esistenti relativi all’e-government (l’analisi comparativa in materia di e-government e l’indice di digitalizzazione dell’economia e della società), pubblicati annualmente dalla Commissione, non erano direttamente collegati alle azioni attuate nell’ambito del piano d’azione e non erano pertanto idonei a misurarne l’impatto complessivo (cfr. paragrafi 32-45)

90 La Commissione ha completato le sei azioni rivolte alle imprese e pertanto rientranti nell’ambito dell’audit. Ha altresì sostenuto l’attuazione di soluzioni di e-government da parte degli Stati membri attraverso progetti finanziati dall’UE e fornendo supporto tecnico, apprezzato dal personale interpellato negli Stati membri (cfr. paragrafi 49-69).

91 Nonostante tali sforzi, tre azioni su sei sono state attuate soltanto parzialmente nell’UE. In due casi (interconnessione dei registri fallimentari e soluzioni digitali durante il ciclo di vita di un’impresa) la ragione è da ricercarsi nei ritardi in diversi Stati membri (per alcuni dei quali la Commissione non dispone di informazioni sui progressi compiuti). In un caso (identificazione elettronica, autenticazione e servizi fiduciari, eIDAS), il regolamento pertinente lasciava libertà di azione agli Stati membri. Di conseguenza, le azioni della Commissione tra il 2016 e il 2020 non hanno ancora prodotto cambiamenti sostanziali per le imprese e i cittadini in tutta l’UE. Un’altra azione (sistema di interconnessione dei registri delle imprese) è stata attuata in ritardo in alcuni Stati membri, ma la soluzione è disponibile in tutti gli Stati membri da marzo 2022 (cfr. paragrafi 60-65).

92 La Corte rileva che nella proposta del 2021 che istituisce il “Percorso per il decennio digitale”, la Commissione ha introdotto il concetto di i) tabelle di marcia per il decennio digitale che devono essere redatte dagli Stati membri; e ii) traiettorie da definire per ciascuno Stato membro al fine di raggiungere gli obiettivi digitali. Tuttavia, poiché la proposta sta ancora seguendo l’iter legislativo, potrebbe essere soggetta a modifiche (cfr. paragrafo 46).

93 Per quanto riguarda eIDAS, nel 2021 la Commissione ha presentato una proposta di modifica del regolamento esistente a seguito della relativa valutazione. Tale proposta affronta la maggior parte delle debolezze e, cosa più importante, impone a ciascuno Stato membro di fornire un regime di identificazione elettronica (cfr. paragrafi 54-56).

Raccomandazione 1 – Rafforzare il quadro di attuazione al fine di sollecitare gli Stati membri a completare i servizi di e-government

Alla luce della proposta di decisione della Commissione che istituisce il programma strategico per il 2030 “Percorso per il decennio digitale”, la Commissione dovrebbe incoraggiare l’ulteriore sviluppo dei servizi di e-government e il loro monitoraggio:

  1. definendo inequivocabilmente i termini utilizzati negli obiettivi digitali in modo che possano essere applicati allo stesso modo in tutta l’UE;
  2. analizzando le tabelle di marcia nazionali per il decennio digitale e intraprendendo le azioni necessarie qualora ritenga che gli interventi strategici, le misure e le azioni ivi previsti siano insufficienti e mettano a rischio il tempestivo conseguimento degli obiettivi stabiliti nella decisione;
  3. intervenendo se gli Stati membri riscontrano ritardi nel conseguimento degli obiettivi digitali rispetto alle traiettorie previste.

Termine di attuazione: dopo l’adozione di una proposta di decisione che istituisce il “Percorso per il decennio digitale”, secondo le scadenze definite nella decisione

94 La Commissione ha attivamente promosso la collaborazione e lo scambio di buone pratiche in svariati modi (ad esempio, gruppi di esperti e piattaforme) e le iniziative in tal senso sono state valutate positivamente dal personale negli Stati membri. Nella proposta di documento programmatico post-2020 “Percorso per il decennio digitale”, la Commissione ha tenuto in debita considerazione la necessità di continuare a garantire tale sostegno (cfr. paragrafi 70-76).

95 La Commissione non disponeva di una strategia globale per promuovere le soluzioni di e-government disponibili a livello dell’UE tra i principali utenti. Di conseguenza le attività di promozione non sono state complete o coordinate. La Commissione ha promosso soluzioni soltanto ove richiesto da atti giuridici pertinenti e pertanto non ha sostenuto l’adozione di tutte le soluzioni disponibili (cfr. paragrafi 77-78).

96 Laddove Commissione ha condotto campagne di comunicazione, i risultati sono stati soddisfacenti. Tuttavia, sebbene la Commissione abbia promosso soluzioni tecniche concepite nel quadro dell’MCE tra gli sviluppatori, non ha ancora promosso i nuovi servizi tra gli utenti, quali il sistema di interconnessione dei registri delle imprese e il sistema di interconnessione dei registri fallimentari. La Commissione non dispone inoltre di un quadro generale delle azioni intraprese dagli Stati membri per promuovere soluzioni di e-government nazionali o europee, sebbene sforzi coordinati possano produrre risultati migliori (cfr. paragrafi 79-81 e 85).

97 La Commissione non ha valutato la conoscenza delle imprese in merito ai servizi amministrativi in rete disponibili e non ha analizzato le esigenze in tale ambito, sebbene si tratti di un passo fondamentale per l’adozione dei servizi di e-government. L’unica eccezione in questo senso è stato il mercato eIDAS: la Commissione ha condotto uno studio e avviato un programma pilota di conoscenza e apprendimento tra le imprese di piccole e medie dimensioni. Tra l’altro, è stato realizzato un kit di strumenti per questo tipo di imprese. Sebbene lo studio ne raccomandasse un ulteriore sviluppo, la Commissione non ha intrapreso alcuna azione al riguardo (cfr. paragrafi 82-84).

Raccomandazione 2 – Elaborare una strategia globale per promuovere efficacemente i servizi di e-government

Al fine di fornire un sostegno più efficace per l’ulteriore adozione dei servizi di e-government a livello europeo, la Commissione dovrebbe elaborare una strategia globale per promuovere efficacemente i servizi di e-government, sulla base di una valutazione del livello di conoscenza dei servizi di e-government disponibili tra gli utenti. La strategia dovrebbe tenere conto delle attività intraprese in tal senso dagli Stati membri, al fine di facilitare i loro sforzi o di evitarne la duplicazione.

Termine di attuazione: fine 2024.

La presente relazione è stata adottata dalla Sezione IV, presieduta da Mihails Kozlovs, Membro della Corte dei conti europea, a Lussemburgo nella riunione dell’11 ottobre 2022.

 

Per la Corte dei conti europea

Tony Murphy
Presidente

Allegati

Allegato I – Sviluppi dell’e-government nell’UE dal 2006

Fonte: Corte dei conti europea.

Allegato II – Piano d’azione per l’e-government – elenco delle azioni

Priorità strategica Azione Data obiettivo DG responsabile
Modernizzare la pubblica amministrazione con le TIC, utilizzando abilitatori digitali fondamentali.
  1. Sostenere la transizione degli Stati membri verso la piena digitalizzazione degli appalti e l’uso di registri dei contratti.
2019 GROW
  1. Velocizzare la diffusione dei servizi eIDAS, compresi l’identificazione elettronica e la firma elettronica.
2016 CNECT
  1. Assicurare la sostenibilità a lungo termine delle infrastrutture di servizi digitali transfrontalieri.
2018 CNECT
  1. Presentare una versione riveduta del quadro europeo di interoperabilità e promuoverne l’adozione da parte delle amministrazioni nazionali.
2016-2019 DIGIT
  1. Coordinare lo sviluppo di un prototipo di catalogo europeo di norme tecniche per le TIC nel campo degli appalti pubblici.
2017 DG GROW
  1. La Commissione utilizzerà gli elementi costitutivi comuni come le infrastrutture dei servizi digitali dell’MCE e seguirà il quadro europeo di interoperabilità. Introdurrà gradualmente i principi “digitale per definizione” e “una tantum”, la fatturazione elettronica e gli appalti elettronici e valuterà le implicazioni dell’eventuale introduzione del principio di “aggiornamento costante” (no legacy).
2016-2019 DIGIT
Favorire la mobilità transfrontaliera con servizi pubblici digitali interoperabili
  1. Presentare una proposta per la creazione di uno sportello digitale unico.
2017 DG GROW
  1. Fare del portale europeo della giustizia elettronica uno sportello unico per l’accesso a informazioni su questioni concernenti la giustizia europea.
2016 JUST
  1. Realizzare, in collaborazione con gli Stati membri, l’interconnessione obbligatoria di tutti i registri delle imprese degli Stati membri.
2017 JUST
  1. Sviluppare ulteriormente l’interconnessione elettronica dei registri fallimentari.
2019 JUST
  1. Presentare un’iniziativa volta a rendere più semplice l’uso delle soluzioni digitali durante l’intero ciclo di vita di un’impresa.
2017 JUST
  1. Presentare una proposta legislativa volta a estendere il meccanismo elettronico unico per la registrazione e il pagamento dell’IVA.
2016 TAXUD
  1. Lanciare un progetto pilota sul principio “una tantum” per le imprese.
2016 CNECT
  1. Istituire uno sportello unico per le comunicazioni nel settore del trasporto marittimo e digitalizzare i documenti di trasporto.
2018 MOVE (con TAXUD)
  1. Completare l’istituzione del sistema EESSI (Electronic Exchange of Social Security Information) per lo scambio elettronico di informazioni sulla sicurezza sociale.
2019 DG EMPL
  1. Sviluppare ulteriormente EURES, il portale europeo della mobilità professionale.
2017 DG EMPL
  1. Sostenere gli Stati membri nello sviluppo di servizi di sanità elettronica transfrontalieri.
2016-2018 SANTE
Facilitare l’interazione digitale tra amministrazioni e cittadini/imprese per servizi pubblici di alta qualità.
  1. Valutare la possibilità di applicare il principio “una tantum” per i cittadini in un contesto transfrontaliero.
2019 CNECT
  1. Velocizzare l’attuazione e l’adozione dell’infrastruttura dati prevista dalla direttiva INSPIRE.
2016-2020 ENV
  1. Trasformare la sua presenza sul web per favorire un coinvolgimento e una partecipazione sempre maggiori di cittadini e imprese nei programmi e nelle politiche dell’UE.
2018 COMM
-
  1. Piattaforma informatica per lo scambio di elementi di prova in formato elettronico tra autorità giudiziarie (nuova, maggio 2017).
2019 JUST
-
  1. Dispositivo elettronico ufficiale di controllo dei prodotti alimentari e vegetali - creare un ambiente completamente dematerializzato per sostenere la circolazione libera e sicura di prodotti alimentari e vegetali sicuri (nuova, maggio 2017).
2020 SANTE
-
  1. Applicazione delle normative agroalimentari dell’UE alle vendite online e all’informazione dei consumatori (nuova, maggio 2017).
2020 SANTE
-
  1. Carta dei cittadini per la pubblica amministrazione digitale (nuova, maggio 2017).
2017 CNECT
-
  1. Azioni per la transizione urbana digitale (nuova, maggio 2017).
2018 REGIO e CNECT

Fonte: Corte dei conti europea.

Allegato III – Elenco dei progetti finanziati dall’UE sottoposti ad audit

Fondo Azione/ progetto n. Nome azione/progetto Contributo UE (in euro)
Meccanismo per collegare l’Europa 2014-PL-IM-0002 Istituzione e funzionamento del servizio di proxy paneuropeo a livello nazionale in Polonia 200 000
Meccanismo per collegare l’Europa 2014-DK-IM-0004 Nodo eID danese e operazioni 150 000
Meccanismo per collegare l’Europa 2015-DE-IA-0065 TREATS (servizi di autenticazione transeuropei) 560 378
Meccanismo per collegare l’Europa 2015-DK-IA-0091 Integrazione dei servizi elettronici danesi nello sportello eID nazionale 909 528
Meccanismo per collegare l’Europa 2016-IT-IA-0007 Sistema di interconnessione dei registri delle imprese (BRIS) IT 178 306
Meccanismo per collegare l’Europa 2016-RO-IA-0041 Sistema elettronico rumeno per l’interconnessione dell’Ufficio nazionale del registro delle imprese con il BRIS 332 221
Meccanismo per collegare l’Europa 2016-ES-IA-0047 Interconnessione dei registri fallimentari (IRI) Spagna 118 266
Meccanismo per collegare l’Europa 2016-EU-IA-0064 eID@Cloud - Integrazione dell’identificazione elettronica nelle piattaforme cloud europee in conformità del regolamento eIDAS 676 723
Meccanismo per collegare l’Europa 2016-EU-IA-0074 Interconnessione dei registri fallimentari per l’Europa 711 248
Meccanismo per collegare l’Europa 2017-SK-IA-0005 Interconnessione dei registri fallimentari per la Slovacchia 104 625
Meccanismo per collegare l’Europa 2017-CY-IA-0023 Interconnessione dei registri fallimentari - Cipro 229 998
Meccanismo per collegare l’Europa 2017-HU-IA-0027 Integrazione del registro delle imprese ungherese nel BRIS UE 216 489
Meccanismo per collegare l’Europa 2017-RO-IA-0038 Funzionamento e manutenzione del punto di accesso rumeno al BRIS 37 978
ISA2 2016.05 Iniziativa europea per l’interoperabilità degli appalti pubblici 7 682 403
ISA2 2016.11 Rendicontazione aziendale automatica 149 927
ISA2 2016.20 Joinup – Piattaforma europea di collaborazione e catalogo 5 473 606
ISA2 2016.22 Creazione di comunità e uso efficace delle piattaforme di collaborazione 502 328
ISA2 2016.27 CAMSS – Norme e specifiche del metodo di valutazione comune 1 208 659
ISA2 2016.30 Migliorare la conoscenza dell’interoperabilità – Attività di comunicazione 3 620 012
ISA2 2016.31 Condivisione e riutilizzo 3 036 585
ISA2 2017.05 Requisiti di interoperabilità per l’attuazione dello sportello digitale unico 220 000
Orizzonte 2020 737460 Progetto TOOP (principio “una tantum”) 7 996 708
Orizzonte 2020 737492 Comunità dei portatori di interessi per il principio “una tantum”: ridurre gli oneri amministrativi per i cittadini (SCOOP4C) 992 480
Orizzonte 2020 870635 Un’Europa digitale per tutti (DE4A) 7 997 861

Fonte: Corte dei conti europea.

Allegato IV – Attuazione delle azioni incluse nell’ambito dell’audit

Azione
Base giuridica
Responsabilità della Commissione Responsabilità degli Stati membri Quadro della situazione
2. Velocizzare la diffusione dei servizi eIDAS, comprese l’identificazione elettronica e la firma elettronica.

Regolamento (UE) n. 910/2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE
  1. Istituire, mantenere e aggiornare la piattaforma di servizi essenziali comprese le specifiche tecniche, il software e il supporto tecnico per la connessione delle piattaforme eIDAS nazionali (nodi)
  2. Creazione di forum di scambio
  3. Esternalizzare gli studi pertinenti
  4. Organizzare seminari
  5. Svolgere attività di contrasto sulla base delle denunce ricevute
  1. Sviluppare un regime eIDAS
  2. Sviluppare la piattaforma eIDAS nazionale (nodo) utilizzando i finanziamenti nell’ambito dei progetti di servizi generici dell’MCE
  3. Notificare i regimi
  1. 18 Stati membri avevano notificato (14) o prenotificato (4) un sistema di identificazione elettronica. Ciò significa che nove Stati membri ancora non partecipano.
  2. Il finanziamento a titolo dell’MCE per l’eID e la firma elettronica è stato di 20,39 milioni di euro per le piattaforme di servizi essenziali e di 25,35 milioni di euro per 72 progetti di servizi generici in 26 paesi.
  3. Tenendo conto delle lacune del regolamento eIDAS, nel giugno 2021 la Commissione ha presentato una nuova proposta di regolamento che istituisce un quadro per l’identità digitale europea.
7. Presentare una proposta per uno sportello digitale unico (ossia un punto unico di accesso a informazioni, procedure e servizi di assistenza online).

Regolamento (UE) 2018/1724 che istituisce uno sportello digitale unico per l’accesso a informazioni, procedure e servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012
  1. Presentare una proposta di atto giuridico
  2. Attuare il regolamento sullo sportello digitale unico: sviluppo, disponibilità, monitoraggio, aggiornamento, manutenzione, sicurezza e hosting del portale La tua Europa (interfaccia utenti comune), compreso il motore di ricerca, il repository di link, lo strumento comune di reperimento di servizi di assistenza, strumenti di riscontro degli utenti
  1. Digitalizzare 21 procedure da offrire online a norma del regolamento sullo sportello digitale unico
  2. Sviluppare, mettere a disposizione, monitorare, aggiornare, eseguire la manutenzione e garantire la sicurezza delle applicazioni TIC relative ai siti e alle pagine web nazionali che essi gestiscono e che sono connessi all’interfaccia utenti comune (“La tua Europa”)
  1. I primi servizi sono stati avviati il 12 dicembre 2020 e sono disponibili mediante lo sportello unico del portale La tua Europa.
  2. Entro la fine del 2023, “La tua Europa” offrirà l’accesso a 21 procedure online in tutti i paesi dell’UE che saranno completamente digitalizzate senza bisogno di supporti cartacei.
9. Realizzare, in collaborazione con gli Stati membri, l’interconnessione obbligatoria di tutti i registri delle imprese degli Stati membri;.

Direttiva 2012/17/UE, abrogata dalla direttiva (UE) 2017/1132

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/884

Direttiva (UE) 2019/1151 (recante modifica della direttiva (UE) 2017/1132)

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2244 (che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/884)

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1042 (che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2244)
  1. Predisporre, eseguire la manutenzione e aggiornare la piattaforma di servizi essenziali e l’interfaccia (portale europeo della giustizia elettronica), comprese le specifiche tecniche, il software e il supporto tecnico per la connessione dei registri nazionali
  1. Digitalizzare i registri nazionali
  2. Collegare i registri nazionali utilizzando i finanziamenti nell’ambito dei progetti di servizi generici dell’MCE
  1. A più di quattro anni dall’introduzione del sistema di interconnessione dei registri delle imprese, la Commissione non ha ancora attuato lo strumento di elaborazione dei pagamenti di detto sistema.
  2. Il finanziamento a titolo dell’MCE ammontava a 8 milioni di euro per la piattaforma di servizi essenziali e a 2,44 milioni di euro per 16 progetti di servizi generici in 10 paesi.
10. Sviluppare ulteriormente l’interconnessione elettronica dei registri fallimentari.

Regolamento (UE) 2015/848

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/917
  1. Predisporre, eseguire la manutenzione e aggiornare la piattaforma di servizi essenziali e l’interfaccia (portale europeo della giustizia elettronica), comprese le specifiche tecniche, il software e il supporto tecnico per la connessione dei registri nazionali
  1. Digitalizzare i registri nazionali
  2. Collegare i registri nazionali utilizzando i finanziamenti nell’ambito dei progetti di servizi generici dell’MCE
  1. Solo 17 Stati membri su 26 (27 meno uno che ha rinunciato) hanno effettuato il collegamento. Altri cinque sono in fase di sviluppo e collaudo. Ciò significa che quattro Stati membri ancora non partecipano.
  2. Il finanziamento a titolo dell’MCE ammontava a 1,16 milioni di euro per quattro progetti di servizi generici in 7 paesi.
11. Presentare un’iniziativa volta a rendere più semplice l’uso delle soluzioni digitali durante l’intero ciclo di vita di un’impresa.

Direttiva (UE) 2019/1151 recante modifica della direttiva (UE) 2017/1132
  1. Presentare una proposta di atto giuridico
  1. Attuare la direttiva (UE) 2019/1151
  1. Gli Stati membri dovevano recepire la direttiva (UE) 2019/1151 entro agosto 2021, a meno che non dichiarassero di applicare la possibile proroga di un anno. Diciassette Stati membri hanno dichiarato di avvalersi della proroga.
13. Lanciare un progetto pilota sul principio “una tantum” per le imprese.
  1. Avviare un progetto pilota
  1. Il consorzio di 51 organizzazioni del progetto TOOP era composto da 19 amministrazioni nazionali (o organismi da esse autorizzati) di 17 diversi Stati membri e due paesi associati.
  1. È stata creata un’architettura che connette 40 sistemi informatici.
  2. Lo schema concettuale dell’architettura elaborato nell’ambito del progetto è diventato parte del regolamento sullo sportello digitale unico e i risultati tecnici sono stati trasmessi all’MCE.
  3. “TOOP Book”, pubblicato nel 2021 (https://www.springer.com/gp/book/9783030798505).
  4. Finanziamento a titolo di Orizzonte 2020 pari al 98,52 % del bilancio complessivo del progetto di 8,12 milioni di euro.

Fonte: Corte dei conti europea.

Acronimi e abbreviazioni

DESI: indice di digitalizzazione dell’economia e della società

DG: direzione generale.

DG CNECT: direzione generale delle Reti di comunicazione, dei contenuti e delle tecnologie

DG DIGIT: direzione generale dell’Informatica

DG GROW: direzione generale del Mercato interno, dell’industria, dell’imprenditoria e delle PMI

eID: identificazione elettronica

eIDAS: identificazione elettronica, autenticazione e servizi fiduciari

ISA2: soluzioni di interoperabilità per le pubbliche amministrazioni, le imprese e i cittadini europei

MCE: Meccanismo per collegare l’Europa

PMI: piccole e medie imprese

TIC: tecnologie dell’informazione e della comunicazione

Glossario

Analisi comparativa in materia di e-government: indicatore che confronta le modalità di fornitura dei servizi pubblici digitali da parte delle amministrazioni pubbliche di 36 paesi europei.

Big data: grandi quantità di dati non strutturati provenienti da diverse fonti e la loro elaborazione, raccolta, archiviazione e analisi per rivelare modelli, tendenze e associazioni significativi.

Cloud computing: elaborazione e archiviazione a distanza dei dati tramite Internet.

eID: servizio eIDAS volto a facilitare il riconoscimento reciproco dei sistemi nazionali di identificazione elettronica tra gli Stati membri.

eIDAS: identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno.

Eventi della vita (analisi comparativa in materia di e-government): pacchetti di servizi amministrativi che solitamente sono forniti da più enti pubblici in relazione a un aspetto comune dal punto di vista del cittadino o dell’imprenditore interessato. L’analisi comparativa in materia di e-government copre otto eventi della vita (domini amministrativi).

Fattori abilitanti strategici (analisi comparativa in materia di e-government): strumenti digitali quali l’identificazione elettronica (eID), documenti elettronici, posta digitale che supportano l’identificazione e la comunicazione sicure tra un utente e un servizio amministrativo.

Firma elettronica: servizio eIDAS che supporta le pubbliche amministrazioni e le imprese nell’utilizzo della firma elettronica.

Indice di digitalizzazione dell’economia e della società (DESI): strumento per monitorare la performance digitale complessiva dell’UE e seguire i progressi compiuti dagli Stati membri in materia di competitività digitale.

Infrastrutture di servizi digitali: quadro che fornisce sostegno a progetti a livello dell’UE per creare servizi digitali interoperabili; è costituito da piattaforme di servizi essenziali e servizi generici.

Intelligenza artificiale: uso dei computer per simulare l’intelligenza umana attraverso capacità quali l’apprendimento e la risoluzione dei problemi.

Interoperabilità: capacità di un sistema di comunicare e interagire con altri sistemi, anche mediante lo scambio di dati.

ISA²: programma dell’UE che ha sostenuto lo sviluppo di servizi pubblici interoperabili transfrontalieri e intersettoriali.

Meccanismo per collegare l’Europa: strumento dell’UE che offre sostegno finanziario per la creazione di infrastrutture sostenibili e interconnesse nei settori dell’energia, dei trasporti e delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.

Mercato unico digitale: spazio senza frontiere interne per i servizi digitali.

Piattaforme di servizi essenziali: poli centrali che consentono la connettività transeuropea. Tale parte di un’infrastruttura di servizi digitali è gestita, attuata e controllata dalla Commissione.

Portafoglio di identità digitale: applicazione per l’archiviazione digitale di dati personali e documenti.

Portale europeo della giustizia elettronica: sito web dell’UE con informazioni sugli ordinamenti giuridici degli Stati membri, sull’assistenza giudiziaria, sulle banche dati giuridiche e sui registri fallimentari e immobiliari.

Principio “una tantum”: principio in base al quale le persone e le imprese dovrebbero fornire informazioni a una pubblica amministrazione nell’UE una sola volta e le amministrazioni dovrebbero condividere tali informazioni tra loro.

Quadro europeo di interoperabilità: documento di orientamento che definisce un approccio comune per collegare la fornitura di servizi pubblici digitali in tutta l’UE.

Schema concettuale dell’architettura: nel contesto della tecnologia dell’informazione, è un diagramma generico utilizzato per visualizzare l’architettura di alto livello dei sistemi di un’impresa a livello concettuale, logico o fisico. Illustra i componenti principali e le relative interrelazioni.

Schema concettuale informatico: uno strumento o un documento di pianificazione elaborato da un’organizzazione di tecnologia dell’informazione per definire gli orientamenti in materia di priorità, progetti, bilancio, personale e altre iniziative relative alla strategia IT. Tale schema delinea gli obiettivi futuri dell’organizzazione e illustra le fasi specifiche necessarie per raggiungerli.

Servizi generici: servizi di sportello che collegano uno o più elementi dell’infrastruttura nazionale alle piattaforme di servizi essenziali.

Servizio fiduciario: fornitura e conservazione di certificati digitali utilizzati per creare e convalidare firme elettroniche e autenticare i firmatari o per siti web.

Software open source: software il cui codice sorgente può essere liberamente utilizzato, modificato e condiviso da chiunque.

Sportello digitale unico: punto unico di accesso a informazioni, procedure e servizi di assistenza online.

Équipe di audit

Le relazioni speciali della Corte dei conti europea illustrano le risultanze degli audit espletati su politiche e programmi dell’UE o su temi relativi alla gestione concernenti specifici settori di bilancio. La Corte seleziona e pianifica detti incarichi di audit in modo da massimizzarne l’impatto, tenendo conto dei rischi per la performance o la conformità, del livello delle entrate o delle spese, dei futuri sviluppi e dell’interesse pubblico e politico.

Il presente controllo di gestione è stato espletato dalla Sezione di audit IV della Corte (“Regolamentazione dei mercati e economia competitiva”), presieduta da Mihails Kozlovs, Membro della Corte. L’audit è stato diretto da Ivana Maletić, membro della Corte, coadiuvato da: Sandra Diering, capo di Gabinetto e Tea Vlainic, attaché di Gabinetto; Marion Colonerus, prima manager; Agnieszka Plebanowicz, capoincarico; Maria Echanove e Stefan-Razvan Hagianu, auditor. Mark Smith ha fornito assistenza linguistica.

Da sinistra a destra: Maria Echanove, Marion Colonerus, Stefan-Razvan Hagianu, Ivana Maletić, Agnieszka Plebanowicz, Tea Vlainic, Sandra Diering.

Note

1 United Nations E-government Knowledgebase.

2 Servizio Ricerca del Parlamento europeo, analisi approfondita, e-Government: Using technology to improve public services and democratic participation, settembre 2015, pag. 1.

3 Piano d’azione eEurope 2002 per il periodo 2001-2002, piano d’azione eEurope 2005 per il periodo 2003-2005, piano e-government per l’iniziativa i2010 per il periodo 2006-2010 e piano d’azione per il periodo 2011-2015.

4 Esempi recenti: dichiarazione ministeriale di Tallinn sull’e-government del 2017; dichiarazione di Berlino sulla società digitale e su un governo digitale fondato sui valori del 2020.

5 Regolamento (UE) 2021/694 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Europa digitale e che abroga la decisione (UE) 2015/2240.

6 OCSE, “Use of e-government services by individuals and businesses”, in Government at a Glance 2015, OECD Publishing, Parigi, 2015.

7 “Strategia per il mercato unico digitale in Europa”, COM(2015) 192 final.

8 Dichiarazione ministeriale di Tallinn sull’e-government del 2017.

9 Introduction to the National Interoperability Framework Observatory.

10 Nella relazione speciale 07/2019 (“Le azioni intraprese dall’UE in materia di assistenza sanitaria transfrontaliera sono molto ambiziose, ma devono essere gestite meglio”) la Corte ha esaminato l’attuazione di una direttiva riguardante un settore molto specifico: l’assistenza sanitaria transfrontaliera.

11 Business Europe, EuroChambres – l’Associazione delle Camere di commercio e dell’industria europee, European Digital SME Alliance, SMEunited.

12 Orientamenti per legiferare meglio.

13 SWD(2016) 108 final.

14 Better Regulation Toolbox della Commissione.

15 Orientamenti per legiferare meglio della Commissione.

16 L’elenco completo degli eventi della vita utilizzati è descritto nella relazione sull’analisi comparativa in materia di e-government stessa.

17 I sei Stati membri sono: Bulgaria, Cechia, Estonia, Irlanda, Portogallo e Romania.

18 A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’adozione del regolamento (UE) 2015/848, non è vincolata da esso, né è soggetta alla sua applicazione.

19 I cinque Stati membri sono: Belgio, Cechia, Italia, Paesi Bassi e Slovenia.

20 I quattro Stati membri sono: Bulgaria, Grecia, Portogallo e Ungheria.

21 Relazione sul piano d’azione dell’UE per l’e-government 2016-2020, Parlamento europeo, maggio 2017, A8-0178/2017.

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