Relazione speciale
n.07 2017

Il nuovo ruolo degli organismi di certificazione in materia di spesa PAC: un passo avanti verso un modello di audit unico, ma restano da affrontare debolezze significative

Riguardo alla relazione: Nel presente audit è stato esaminato il ruolo degli organismi di certificazione che, nell’ambito della politica agricola comune, forniscono pareri circa la legittimità e regolarità della spesa a livello di Stato membro. La politica agricola comune rappresenta quasi il 40 per cento del bilancio dell’UE. La Corte dei conti europea ha valutato se il nuovo quadro di riferimento istituito nel 2015 dalla Commissione europea consenta agli organismi di certificazione di formulare un parere in conformità dei regolamenti UE e dei princìpi internazionali di audit. La Corte ha riscontrato che, pur compiendo un passo avanti verso un modello di audit unico, il quadro di riferimento presenta notevoli debolezze. Per migliorarlo, la Corte formula una serie di raccomandazioni da includere nelle nuove linee direttrici della Commissione, che andranno applicate dal 2018.

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Sintesi

I

La politica agricola comune (PAC), per la quale è prevista una dotazione finanziaria di 363 miliardi di euro (a prezzi 2011) per il periodo 2014-2020 (circa il 38 % dell’ammontare complessivo del quadro finanziario pluriennale per lo stesso periodo), è sottoposta alla gestione concorrente della Commissione e degli Stati membri. La Commissione, pur delegando l’esecuzione della spesa agli organismi pagatori (OP) designati dagli Stati membri, mantiene la responsabilità ultima ed è tenuta a fare in modo che gli interessi finanziari dell’UE siano tutelati come se fosse essa stessa a svolgere i compiti delegati di esecuzione del bilancio.

II

A tal fine, gli organismi di certificazione (OC) designati dagli Stati membri sono stati investiti, dal 1996, del ruolo di auditor indipendenti degli OP. Dall’esercizio finanziario 2015, sono tenuti anche a esprimere «un parere, redatto in conformità degli standard riconosciuti a livello internazionale in materia di audit,» sulla legittimità e regolarità delle spese per le quali è stato chiesto il rimborso alla Commissione. Il 2015 è stato quindi il primo esercizio finanziario per il quale la Commissione ha potuto sfruttare l’analisi approfondita degli OC sulla legittimità e regolarità della spesa.

III

In questo contesto, la Corte ha verificato se il quadro di riferimento istituito dalla Commissione abbia consentito agli OC di formulare un parere sulla legittimità e regolarità della spesa PAC in osservanza dei regolamenti UE applicabili e dei princìpi di audit riconosciuti a livello internazionale, fornendo così risultati attendibili per il modello di affidabilità della Commissione. La Corte conclude che il sistema concepito dalla Commissione per il primo esercizio di esecuzione dei nuovi compiti assegnati agli OC presenta notevoli debolezze. Pertanto, in ambiti importanti i pareri degli OC non sono pienamente conformi ai princìpi e alle norme applicabili.

IV

Il nuovo ruolo degli OC è un passo avanti verso un modello di audit unico, in quanto l’attività svolta dagli OC è potenzialmente utile agli Stati membri per rafforzare i propri sistemi di controllo, ridurre i costi dell’audit e dei controlli e consentire alla Commissione di ottenere ulteriori garanzie indipendenti sulla legittimità e regolarità della spesa.

V

In questo contesto, la Corte ha analizzato il modello di affidabilità esistente della Commissione e le modifiche introdotte per tener conto del ruolo rafforzato degli OC. La Corte ha osservato che il modello di affidabilità della Commissione resta imperniato sui risultati dei controlli degli Stati membri. Per l’esercizio finanziario 2015, il parere degli OC su legittimità e regolarità è stato solo uno dei fattori considerati dalla Commissione nel calcolare gli aggiustamenti degli errori indicati nelle statistiche di controllo degli Stati membri. Poiché detti pareri sono l’unica fonte che dia garanzie indipendenti sulla legittimità e regolarità della spesa con cadenza annuale, il lavoro degli OC, una volta eseguito in modo affidabile, dovrebbe divenire l’elemento cruciale della garanzia fornita dalla Commissione.

VI

Dall’esame svolto dalla Corte sulla conformità delle linee direttrici della Commissione ai regolamenti applicabili e ai princìpi di audit riconosciuti a livello internazionale emergono i seguenti punti deboli.

  1. Quanto alla procedura di valutazione dei rischi, la Corte ha osservato che la Commissione ha richiesto agli OC di utilizzare la «matrice dei criteri di riconoscimento»: ciò comporta il rischio di sopravvalutare il livello di affidabilità che l’OC può desumere dai sistemi di controllo interno degli OP.
  2. Il metodo di campionamento delle operazioni applicato dagli OC e basato sugli elenchi stilati dagli OP dei controlli in loco selezionati in maniera casuale ha comportato una serie di rischi aggiuntivi contro i quali non ci si è tutelati: in particolare, il lavoro svolto dagli OC può essere rappresentativo solo se i campioni selezionati inizialmente dagli OP sono a loro volta rappresentativi. Una parte del campionamento per le operazioni che esulano dal sistema integrato di gestione e controllo (ossia non-SIGC) non è rappresentativa della spesa e, pertanto, non è rappresentativa dell’esercizio finanziario controllato.
  3. Per quanto concerne le verifiche di convalida, la Commissione ha chiesto agli OC di effettuare, per parte del campionamento, solo una riesecuzione dei controlli amministrativi svolti dagli OP.
  4. Secondo le prescrizioni della Commissione, gli OC dovevano soltanto, per le verifiche di convalida, rieseguire i controlli inizialmente svolti dagli OP. Sebbene la riesecuzione dei controlli sia un valido metodo di acquisizione di elementi utili ai fini dell’audit, i princìpi di audit riconosciuti a livello internazionale statuiscono anche che gli auditor dovrebbero scegliere ed espletare tutte le fasi e procedure di audit che essi stessi ritengano opportune per ottenere elementi probatori sufficienti a formulare un giudizio con ragionevole certezza.
  5. In base a quanto riscontrato dalla Corte, per giungere a una conclusione di audit gli OC devono calcolare, in osservanza delle linee direttrici, due tassi di errore diversi riguardo alla legittimità e regolarità della spesa e questi tassi non sono stati utilizzati in modo appropriato né dagli OC né dalla DG AGRI.
  6. Infine, la Corte ha concluso che l’errore totale su cui era basato il parere degli OC sulla legittimità e regolarità della spesa era sottostimato. Infatti, nel calcolare il livello di errore stimato, gli OC non avevano preso in considerazione gli errori rilevati e comunicati dagli OP nelle statistiche di controllo.
VII

La Corte formula una serie di raccomandazioni per fronteggiare i problemi rilevati:

  1. La Commissione dovrebbe utilizzare i risultati degli OC – se il lavoro è definito e svolto in conformità della normativa applicabile e dei princìpi di audit riconosciuti a livello internazionale – quale elemento fondamentale del proprio modello di affidabilità riguardante la legittimità e regolarità della spesa.
  2. la Commissione dovrebbe rivedere le proprie linee direttrici in modo da:

    1. incentrare sui controlli «essenziali» e «complementari» già in uso alla Commissione la valutazione effettuata dagli OC sui rischi per la legittimità e regolarità della spesa;
    2. richiedere agli OC, per la selezione da essi operata sulle operazioni SIGC presenti nell’elenco di domande selezionate su base casuale dagli OP per i controlli in loco, di porre in atto misure adeguate che assicurino la rappresentatività dei campioni degli OC, la tempestività delle visite in loco da parte degli OC, la non-comunicazione del campione degli OC agli OP;
    3. esigere, per il campionamento della spesa non-SIGC, che gli OC ricavino i propri campioni direttamente dall’elenco dei pagamenti;
    4. consentire agli OC di effettuare verifiche in loco per qualunque operazione controllata, nonché di esperire tutte le fasi e le procedure di audit che essi stessi ritengano opportune, senza doversi limitare alla riesecuzione dei controlli iniziali svolti dagli OP;
    5. richiedere agli OC di calcolare un unico tasso di errore in materia di legittimità e regolarità della spesa;
    6. quanto alle operazioni SIGC che costituiscono i campioni estratti dall’elenco dei controlli in loco eseguiti dagli OP su base casuale, gli OC – per poter emettere un parere sulla legittimità e regolarità della spesa – dovrebbero calcolare l’errore globale includendo anche il livello di errore indicato dagli OP nelle statistiche di controllo, dopo averlo estrapolato alle operazioni restanti che non sono state sottoposte ai controlli in loco degli OP. Gli OC devono far sì che le statistiche di controllo compilate dagli OP siano complete ed esatte.

Introduzione

La spesa a titolo della politica agricola comune

01

Per l’attività agricola, il sostegno dell’UE viene erogato attraverso il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). La dotazione finanziaria complessiva per questi due fondi ammonta a 363 miliardi di euro (a prezzi 2011) per il periodo di programmazione 2014-2020, ossia al 38 % circa del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-20201.

02

La spesa per la politica agricola comune (PAC) a titolo dei due fondi può essere scomposta in due categorie:

  • la spesa nell’ambito del sistema integrato di gestione e controllo (SIGC), basata sui diritti all’aiuto2, è costituita principalmente da pagamenti annui per ettaro;
  • la spesa non-SIGC, costituita da pagamenti basati su rimborsi, si compone prevalentemente di investimenti in aziende agricole e infrastrutture rurali, nonché di interventi nei mercati agricoli.
03

La ripartizione della spesa tra SIGC e non-SIGC (rispettivamente l’86 % e il 14 % circa della spesa PAC) per i due fondi nell’esercizio finanziario 2015 è riportata di seguito nel grafico 1.

Grafico 1

Scomposizione della spesa PAC per l’esercizio finanziario 2015 (in miliardi di euro)

Il quadro giuridico e istituzionale per la gestione concorrente nell’ambito della PAC

04

La gestione della PAC è una competenza condivisa fra la Commissione e gli Stati membri. Circa il 99 % del bilancio PAC è speso nell’ambito della gestione concorrente, come definita dal regolamento finanziario3. Il «regolamento orizzontale della PAC»4 stabilisce le norme di base specifiche per il finanziamento, la gestione e il monitoraggio della PAC. La Commissione ha la facoltà di precisare ulteriormente dette norme attraverso regolamenti di esecuzione5 e linee direttrici.

05

Nell’ambito della gestione concorrente, la responsabilità ultima del bilancio resta in capo alla Commissione, che però ne delega l’esecuzione agli organismi designati allo scopo dagli Stati membri: gli organismi pagatori (OP). La direzione generale Agricoltura e sviluppo rurale (DG AGRI) della Commissione sovrintende all’esecuzione del bilancio effettuata dagli OP, accertando e rimborsando la spesa dichiarata dagli OP con cadenza mensile (per il FEAGA) o trimestrale (per il FEASR) e, in ultima istanza, verificando se la spesa sia legittima e regolare mediante la procedura di verifica della conformità6. Qualora a seguito di tale procedura si rilevino debolezze nel sistema di controllo dell’OP con un’incidenza finanziaria sul bilancio dell’UE, la Commissione può applicare rettifiche finanziarie all’OP in questione. Il modello di gestione concorrente della DG AGRI, che definisce i ruoli delle varie parti coinvolte, è illustrato nell’allegato I7.

06

A livello di Stato membro, la dotazione finanziaria della PAC è gestita dall’OP riconosciuto dall’autorità competente dello Stato membro in questione8. Gli OP eseguono controlli amministrativi su tutte le domande per progetto e le domande di pagamento presentate dai beneficiari, nonché controlli in loco su un campione minimo del 5 % per la gran parte delle misure di sostegno9. Dopo tali controlli, gli OP versano ai beneficiari gli importi dovuti e li dichiarano con frequenza mensile (FEAGA) o trimestrale (FEASR) alla Commissione per ottenerne il rimborso. Tutti gli importi corrisposti sono quindi iscritti nei conti annuali degli OP. Il direttore di ciascun OP trasmette alla Commissione tali conti annuali, unitamente a una dichiarazione («dichiarazione di gestione») riguardo all’efficacia dei sistemi di controllo, in cui sono riassunti anche i livelli di errore ricavati dalle proprie statistiche di controllo10. L’ordinatore della Commissione (il direttore generale della DG AGRI per la PAC) tiene conto di questi conti annuali e dichiarazioni di gestione nella relazione annuale di attività (RAA) della DG AGRI.

07

In virtù del regolamento finanziario, nel demandare agli OP i compiti di esecuzione del bilancio per la PAC nell’ambito della gestione concorrente, la Commissione è tenuta a provvedere affinché gli interessi finanziari dell’UE siano tutelati come se fosse essa stessa ad assolvere tali compiti11. Vi rientra la definizione di adeguate responsabilità di controllo e di audit, come l’esame e l’accettazione dei conti. Per la PAC, è l’organismo di certificazione ad assumere tali responsabilità di audit a livello di Stato membro.

Ruolo e responsabilità degli organismi di certificazione

08

Gli OC svolgono il ruolo di revisori indipendenti degli OP sin dall’esercizio finanziario 199612. In virtù di tale ruolo, gli OC dovevano redigere una «certificazione», in conformità con i princìpi di audit riconosciuti a livello internazionale, in cui si precisava se i conti da trasmettere alla Commissione fossero completi, esatti e veritieri e se le procedure di controllo interno avessero funzionato in modo soddisfacente, con particolare riguardo alle «condizioni richieste per il riconoscimento».

09

Il regolamento finanziario13 e il regolamento orizzontale della PAC14 hanno ampliato il ruolo e le responsabilità degli OC. Oltre alle competenze in materia di conti e controllo interno, gli OC sono tenuti a formulare, a partire dall’esercizio finanziario 2015, un parere in cui attestano se la spesa per la quale è stato chiesto il rimborso alla Commissione è legittima e regolare. Questo parere, stilato in conformità con i princìpi di audit riconosciuti a livello internazionale, deve indicare inoltre «se l’esame mette in dubbio le affermazioni contenute nella dichiarazione di gestione».

10

Il regolamento orizzontale della PAC statuisce inoltre che l’OC deve essere un «organismo di revisione» pubblico o privato designato dall’autorità competente, possedere la competenza tecnica necessaria ed essere operativamente indipendente dall’organismo pagatore, nonché dall’autorità che ha riconosciuto tale organismo. Per l’esercizio finanziario 2015, la spesa PAC nei 28 Stati membri è stata amministrata da 80 OP in tutto, a loro volta sottoposti all’audit di 64 OC15. Di questi OC, 46 erano organismi pubblici16 e 18 erano «organismi di revisione» privati.

11

L’attività svolta dall’OC in materia di legittimità e regolarità della spesa è finalizzata ad accrescere le certezze acquisite al riguardo dalla DG AGRI. Il ruolo degli OC nel modello di affidabilità della DG AGRI è descritto nell’allegato II. I possibili impieghi del lavoro degli OC nel contesto di un «modello di audit unico» sono illustrati nel dettaglio ai paragrafi 24-28.

12

La Commissione ha istituito il quadro di riferimento per l’attività di audit degli OC mediante un regolamento di esecuzione17 e linee direttrici aggiuntive18. Ai sensi di detto regolamento e al fine di ottenere dagli OC relazioni e pareri affidabili, la Commissione deve far sì che:

  1. le linee direttrici da essa stessa predisposte impartiscano opportune istruzioni in conformità ai princìpi di audit riconosciuti a livello internazionale19;
  2. il lavoro svolto dagli OC sulla base di tali orientamenti sia sufficiente e di un livello qualitativo adeguato.

Estensione e approccio dell’audit

Estensione dell’audit

13

Il nuovo obbligo degli OC di formulare un parere sulla legittimità e regolarità della spesa svolge un ruolo importante nel modello di affidabilità della Commissione per il periodo 2014-2020.

14

Nel presente audit, la Corte ha incentrato la propria analisi sul quadro di riferimento istituito dalla Commissione per l’attività che gli OC dovevano svolgere in materia di legittimità e regolarità nel primo anno di attuazione (esercizio finanziario 2015), mentre non ha valutato le verifiche di convalida eseguite dagli OC.

15

L’audit era inteso a stabilire se il nuovo ruolo degli OC abbia costituito un progresso verso un approccio di audit unico e se la Commissione ne abbia tenuto debitamente conto nel proprio modello di affidabilità. Aveva inoltre lo scopo di verificare se il quadro di riferimento istituito dalla Commissione consenta agli OC di formulare un parere sulla legittimità e regolarità della spesa PAC in osservanza dei regolamenti UE applicabili e dei princìpi di audit riconosciuti a livello internazionale.

16

La Corte ha valutato, in particolare, se le linee direttrici impartite dalla Commissione agli OC garantissero:

  • un’adeguata valutazione dei rischi da parte degli OC e un campionamento rappresentativo;
  • un livello appropriato di verifiche di convalida;
  • una stima del livello di errore e, quindi, un giudizio di audit corretti.
17

Dopo che nel settembre 2016 gli auditor della Corte avevano portato a termine l’attività di audit in loco, nel gennaio 2017 la Commissione ha definito nuove linee direttrici, che dovranno essere applicate dagli OC a decorrere dall’esercizio finanziario 2018. Queste nuove linee direttrici non sono state esaminate dalla Corte.

Approccio dell’audit

18

Gli elementi probatori di audit sono stati ottenuti a livello sia di Commissione (DG AGRI) sia di Stato membro. I lavori hanno preso le mosse da un’analisi del quadro normativo applicabile, al fine di individuare gli obblighi che incombono a tutte le parti in causa: la Commissione, le autorità competenti e gli OC.

19

A livello della Commissione, l’audit ha compreso:

  • l’analisi delle linee direttrici della Commissione rivolte agli OC e applicabili all’esercizio finanziario 2015, nonché dei documenti relativi ad attività di supporto come le riunioni di gruppi di esperti20 (gli auditor della Corte hanno partecipato in qualità di osservatori a una riunione di questo tipo, tenutasi a Bruxelles il 14 e 15 giugno 2016);
  • una valutazione dell’esame documentale operato dalla Commissione sulle relazioni e sui pareri degli OC per 25 OP di 17 Stati membri, che in 17 casi hanno compreso anche un’analisi delle relazioni della DG AGRI sulle visite di audit svolte presso gli OC. La Corte ha inoltre esaminato la RAA 2015 della DG AGRI e l’impiego che vi è fatto del lavoro svolto dagli OC in materia di legittimità e regolarità;
  • colloqui con il personale competente della DG AGRI.
20

A livello di Stato membro, l’audit ha compreso:

  • un’indagine svolta presso 20 autorità competenti e OC di 13 Stati membri21, selezionati in base al valore della spesa certificata (in totale, la selezione rappresentava il 63 % della spesa PAC dell’UE nel 2014) e allo status giuridico degli OC (ossia se si trattava di un ente pubblico o privato). L’indagine verteva, fra l’altro, sugli orientamenti e sul sostegno della Commissione agli OC;
  • la visita a sei Stati membri22, intrattenendo colloqui con i rappresentanti delle autorità competenti e degli OC al fine di comprendere meglio le informazioni fornite nelle risposte all’indagine, nonché esaminando le disposizioni contrattuali degli OC, verificando la tempestività delle rispettive procedure di audit ed esaminando i principali risultati della loro attività presentata nelle relazioni e nei pareri di audit riguardo all’esercizio finanziario 2015.
21

Quanto riscontrato dalla Corte è stato messo a confronto con le disposizioni pertinenti dei regolamenti relativi al periodo di programmazione 2014-2020 e con i requisiti stabiliti nei pertinenti princìpi internazionali delle istituzioni superiori di controllo (ISSAI) e princìpi di revisione internazionali (ISA).

Osservazioni

Il nuovo ruolo degli OC in relazione alla legittimità e regolarità della spesa PAC è un passo avanti verso un modello di audit unico

22

Benché non sussista una definizione univoca riconosciuta di «audit unico», il concetto rimanda all’esigenza di evitare controlli e audit non coordinati e/o sovrapposti. Nel contesto del bilancio UE, e in particolare nel caso della gestione concorrente, l’»audit unico» offrirebbe certezze quanto alla legittimità e regolarità della spesa sotto due profili: da un lato, ai fini della gestione (controllo interno) e, dall’altro, ai fini dell’audit. Un approccio di audit unico dovrebbe essere un quadro di controllo efficace in cui ciascun livello prende le mosse dalle garanzie fornite da altri.

23

Nel settore della coesione23, le autorità di audit degli Stati membri hanno costituito, sin dal periodo 2007-2013, una delle principali fonti di informazione nel quadro di garanzia della Commissione per la legittimità e regolarità della spesa. La Corte ha analizzato il modello di «audit unico» ai fini del controllo interno, cioè come fonte di garanzia per la gestione della Commissione, anche nel parere n. 2/200424. Inoltre, nella relazione speciale n. 16/201325, la Corte ha formulato raccomandazioni specifiche per migliorare le procedure della Commissione volte a utilizzare il lavoro delle autorità di audit nazionali nel settore della coesione.

24

Per la spesa PAC, la Commissione ottiene garanzie sulla legittimità e regolarità della spesa da tre livelli di informazione: i controlli espletati degli OP, il lavoro di audit svolto dagli OC e i risultati delle verifiche eseguite dalla Commissione su entrambe queste attività. Quando tali garanzie sono giudicate insufficienti, la Commissione assolve il proprio ruolo di responsabile ultima per quanto riguarda la legittimità e la regolarità della spesa attuando procedure di verifica della conformità, che possono tradursi in rettifiche finanziarie.

25

Durante il periodo 2014-2020, il nuovo ruolo degli OC di formulare un parere sulla legittimità e regolarità della spesa ha le potenzialità di rafforzare in misura considerevole un modello di «audit unico» per la gestione della spesa agricola da parte della Commissione. Secondo la DG AGRI, un modello simile offre maggiori garanzie circa il corretto funzionamento dei sistemi di controllo26 e consente di ottenere ulteriori garanzie di gestione dal lavoro di audit svolto dagli OC anziché limitarsi esclusivamente ai controlli effettuati dalla DG AGRI stessa27.

26

Il lavoro di audit degli OC può consentire un efficiente funzionamento del modello di «audit unico» per la spesa PAC, in quanto:

  • aiuta gli Stati membri a rafforzare i propri sistemi di controllo;
  • concorre alla riduzione dei costi di audit e controllo;
  • consente alla Commissione di ottenere ulteriori garanzie indipendenti circa la legittimità e la regolarità della spesa.
27

La Corte ritiene che l’approccio di «audit unico» sia il modo giusto per ottenere garanzie circa la legittimità e regolarità della spesa a livello degli Stati membri. Nel diritto dell’UE, proprio come la Corte dei conti europea funge da revisore esterno per il bilancio dell’UE nel suo complesso, gli OC fungono da autorità di audit, indipendente sotto il profilo operativo, della spesa agricola a livello di Stato membro e/o regionale. Essi sono i primi auditor, in ordine cronologico, a fornire garanzie sulla legittimità e regolarità della spesa agricola e costituiscono l’unica fonte di garanzie analoghe a livello nazionale/regionale28. Gli OC ricavano le loro certezze combinando le proprie verifiche di convalida con i sistemi di controllo degli OP. Come si evince dal grafico 2, nel contesto di un modello di «audit unico» per la PAC del periodo 2014-2020, tali garanzie potrebbero essere potenzialmente utilizzate dalla Commissione, purché sia assicurata una pista di audit adeguata.

Grafico 2

Un modello di audit unico per la PAC 2014-2020

Fonte: Corte dei conti europea.

28

La Corte ritiene che la Commissione, in quanto responsabile ultima della gestione dei fondi PAC e del rispetto degli obblighi previsti dalla normativa in vigore, potrebbe utilizzare il lavoro degli OC in materia di legittimità e regolarità (qualora sia affidabile) nell’ambito di un approccio di «audit unico» per:

  • migliorare il modo in cui stima l’errore residuo ed emette riserve per la propria relazione annuale di attività29;
  • determinare se il livello di errore stimato supera o meno i 50 000 euro o il 2 % della spesa interessata30 e, quindi, se avviare o meno una procedura di verifica della conformità;
  • determinare con maggiore precisione e completezza gli importi da escludere dal bilancio UE, facendo un più ampio ricorso alle rettifiche finanziarie estrapolate31;
  • valutare se chiedere agli Stati membri di rivedere lo stato del riconoscimento degli OP laddove vi siano garanzie insufficienti circa la legittimità e regolarità dei pagamenti32.

Il modello di affidabilità della DG AGRI resta imperniato sui risultati dei controlli degli Stati membri

29

Ai sensi del regolamento finanziario33, il direttore generale della DG AGRI è tenuto a redigere una RAA, in cui dichiara di avere la ragionevole certezza che le procedure di controllo predisposte danno le necessarie garanzie quanto alla legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti.

30

Il modello di affidabilità utilizzato a tal fine dalla DG AGRI fino all’esercizio finanziario 2015, con cui sono stati determinati gli importi a rischio sotto il profilo della legittimità e regolarità, ha avuto come punto di partenza le statistiche di controllo comunicate dagli Stati membri. Queste sono state in seguito integrate da informazioni su debolezze note rilevate da audit di conformità della DG AGRI e anche dall’attività di audit della Corte. La DG AGRI ha dovuto aumentare il livello di errore laddove aveva riscontrato che una parte degli errori non era stata rilevata dagli OP e quindi non veniva rispecchiata nei risultati dei controlli degli Stati membri. Tale calcolo ha dato luogo a un tasso di errore aggiustato per ciascun OP e ciascun fondo.

31

I tassi di errore aggiustati aggregati per gli esercizi finanziari 2014 e 2015 mostrano che la DG AGRI ha continuato a operare adeguamenti in aggiunta ai livelli di errore indicati nelle statistiche di controllo degli OP (cfr. tabella 1). Le informazioni desunte dai nuovi pareri degli OC in materia di legittimità e regolarità hanno avuto un effetto solo marginale su tali adeguamenti per l’esercizio finanziario 2015.

Tabella 1

Risultati degli aggiustamenti operati dalla DG AGRI in aggiunta alle statistiche di controllo comunicate dagli OP per gli esercizi finanziari 2014 e 2015

FondoEsercizio finanziarioLivello di errore medio comunicato nelle statistiche di controllo degli OPTasso di errore aggiustato aggregato calcolato dalla DG AGRI
FEAGA20140,55 %2,61 %
20150,68 %1,47 %
FEASR20141,52 %5,09 %
20151,78 %4,99 %
32

Nella RAA 201534 la DG AGRI ha spiegato di essersi avvalsa in maniera molto limitata dei pareri degli OC sulla legittimità e regolarità. Ciò era imputabile soprattutto al fatto che si trattava del primo esercizio in cui gli OC avevano formulato tali pareri, alla tempistica di tale attività, alla carenza di competenze tecnico-giuridiche, all’inadeguatezza delle loro strategie di audit e alle dimensioni insufficienti dei campioni controllati. Sulla base di quanto riscontrato, la Corte ritiene che, oltre alle motivazioni addotte dalla DG AGRI, l’affidabilità del lavoro degli OC risenta considerevolmente anche del modo in cui la DG AGRI ha definito tale lavoro nelle linee direttrici.

33

Di fatto, il modello di affidabilità della DG AGRI resta imperniato sui risultati dei controlli. Per l’esercizio finanziario 2015, i pareri degli OC su legittimità e regolarità sono stati solo uno dei fattori considerati dalla Commissione nel calcolare gli aggiustamenti degli errori indicati nelle statistiche di controllo degli Stati membri. Detti pareri degli OC sono l’unica fonte che fornisca garanzie indipendenti sulla legittimità e regolarità della spesa con cadenza annuale. Pertanto, una volta che il lavoro degli OC viene eseguito in modo affidabile, tali garanzie indipendenti dovrebbero divenire, a giudizio della Corte, l’elemento essenziale di cui si avvale il direttore generale della DG AGRI presso la Commissione nel valutare la legittimità e regolarità della spesa.

34

Il fatto che le statistiche di controllo desunte dai sistemi di gestione e controllo degli OP continuino a costituire l’elemento cardine è confermato dalla DG AGRI nella RAA 2015, in cui si afferma che il parere sulla legittimità e regolarità dovrebbe confermare il livello degli errori nel sistema di gestione e controllo della PAC che viene gestito dagli Stati membri35. La DG AGRI afferma inoltre che, attraverso la verifica delle operazioni (sulla base di un campione statistico), si chiede agli auditor dell’organismo di certificazione di confermare il livello degli errori rilevati nei controlli di ammissibilità iniziali svolti dall’organismo pagatore o, in difetto, di formulare un giudizio con rilievi36.

35

Alcuni aspetti importanti delle linee direttrici della Commissione, come quelli elencati di seguito che la Corte analizza nella presente relazione, sono stati quindi contemplati proprio per adattarsi al modello di affidabilità in uso alla DG AGRI, che si basa sulla convalida dei risultati dei controlli eseguiti dagli OP:

  • l’uso di due campioni, dove il primo è tratto dall’elenco dei controlli in loco espletati dagli OP (cfr. paragrafi 48-58);
  • la limitazione delle verifiche in loco effettuate dagli OC alle operazioni del primo campione (cfr. paragrafi 62-67);
  • il fatto che la competenza degli OC sia limitata alla riesecuzione dei controlli in loco e amministrativi degli OP (cfr. paragrafi 68-71);
  • il calcolo di due tassi di errore e l’uso, da parte della DG AGRI, del tasso di non conformità (TNC) anziché del tasso di errore (ERR) (cfr. paragrafi 72-78);
  • la sottovalutazione dei tassi di errore sulla cui base sono formulati i pareri degli OC (cfr. paragrafi 79-85).
36

Inoltre, per applicare il modello della Commissione, gli OC devono espletare un volume di lavoro maggiore rispetto a quanto strettamente previsto dal regolamento orizzontale della PAC. Questo perché le statistiche di controllo riassunte nelle dichiarazioni di gestione degli OP sono calcolate separatamente per gli strati SIGC e non-SIGC (cfr. paragrafo 2). La DG AGRI calcola anche i tassi di errore aggiustati per ciascuno dei due strati. Ciò significa che gli OC sono altresì tenuti a convalidare le statistiche di controllo a livello di strato (SIGC / non-SIGC) e non solo a livello di fondo (FEAGA/FEASR). Per ottenere elementi probatori sufficienti alla convalida di tali statistiche a livello di strato, gli OC devono accrescere in misura significativa l’entità dei propri campioni rispetto a una situazione in cui viene richiesta unicamente una convalida a livello di fondo.

37

Nelle prossime sezioni viene inoltre esaminata la misura in cui le linee direttrici della Commissione sono conformi ai princìpi di audit riconosciuti a livello internazionale nei vari stadi del processo di audit (valutazione dei rischi e metodo di campionamento, verifiche di convalida, conclusione e giudizio di audit).

Valutazione dei rischi e metodo di campionamento

Il fatto che la valutazione dei rischi si basi sulla matrice dei criteri di riconoscimento può «gonfiare» il livello di affidabilità che gli OC riescono a ricavare dai sistemi di controllo interno degli OP

38

Secondo le linee direttrici della DG AGRI37, gli OC ottengono il livello di affidabilità complessivo circa la legittimità e regolarità della spesa da due fonti: la propria valutazione dell’ambiente di controllo degli OP e le verifiche di convalida che essi stessi effettuano sulle operazioni. Tale modello è in linea con i princìpi di audit riconosciuti a livello internazionale, in base ai quali l’auditor dovrebbe comprendere l’ambiente di controllo e i controlli interni pertinenti nonché valutare se è probabile che assicurino la conformità38.

39

Quanto migliore è la valutazione degli OC sui sistemi di controllo interno degli OP, e quindi quanto maggiori sono le garanzie che essi desumono da tali sistemi, tanto minore è il numero di operazioni che saranno sottoposte a verifiche di convalida. La tabella 2 illustra questa relazione inversamente proporzionale sulla base delle informazioni ricavate dalle linee direttrici della DG AGRI39:

Tabella 2

Relazione fra valutazione del sistema di controllo interno e dimensione dei campioni per le verifiche di convalida

Valutazione del sistema di controllo internoFunziona in modo soddisfacenteFunzionaFunziona parzialmenteNon funziona
Numero di «hit» (transazioni) comprese nelle verifiche di convalida93111137181
40

La DG AGRI ha chiesto agli OC di basare la loro valutazione dei sistemi di controllo interni degli OP su una matrice volta a valutare il rispetto, da parte degli OP stessi, dei criteri di riconoscimento («matrice dei criteri di riconoscimento»). Solo gli OP riconosciuti (ossia che soddisfano i criteri di riconoscimento) possono gestire la spesa PAC40.

41

Come si può vedere nell’allegato III41, la matrice dei criteri di riconoscimento annovera sei funzioni e otto criteri di valutazione, per un totale di 48 parametri di valutazione. A ciascun parametro viene assegnato un punteggio da 1 («Non funziona») a 4 («Funziona in modo soddisfacente») e una ponderazione. Il punteggio totale ottenuto con la matrice dei criteri di riconoscimento corrisponde alla media ponderata di questi 48 parametri di valutazione.

42

Questo punteggio complessivo è utilizzato sia dalle autorità competenti (per valutare se un OP debba mantenere il riconoscimento) sia dagli OC (come elemento utile a giudicare se i sistemi di controllo interno degli OP stiano funzionando correttamente).

43

Non è tuttavia opportuno impiegare l’intero punteggio ottenuto con la matrice dei criteri di riconoscimento per valutare i sistemi di controllo interno degli OP in relazione alla legittimità e regolarità della spesa, in quanto questi ultimi sono principalmente interessati da solo due dei 48 parametri di valutazione: i controlli amministrativi e i controlli in loco sul trattamento delle domande, comprese la convalida e l’autorizzazione (nell’ambito delle «attività di controllo»).

44

Nel quadro di riferimento proposto dalla DG AGRI, un punteggio basso di questi due parametri può essere compensato da punteggi più alti in altri parametri (riguardanti, ad esempio, l’informazione e la comunicazione oppure il monitoraggio). Questi altri fattori non sono direttamente collegati alla legittimità e regolarità della spesa e non dovrebbero quindi essere utilizzati per una simile compensazione. Ai fini della legittimità e regolarità, data la soverchiante importanza dei due parametri menzionati, una tale compensazione può indurre gli OC a sopravvalutare i sistemi di controllo interno e a desumere da essi maggiori garanzie di quanto non sia giustificato. Inoltre, questo quadro di riferimento non tiene in debita considerazione le debolezze già segnalate sia dalla DG AGRI sia dalla Corte in esito agli audit espletati presso gli OP e i beneficiari finali.

45

In tre42 dei sei Stati membri visitati, gli auditor della Corte hanno riscontrato che gli OC non avevano tenuto sufficientemente conto delle debolezze note nella valutazione dei sistemi. Il seguente riquadro 1 illustra la situazione osservata dagli auditor in uno di questi Stati membri (Germania (Baviera)) unitamente a quella opposta rilevata in Romania, dove l’OC ha di fatto tenuto pienamente conto di tali note debolezze ai fini della propria valutazione. Queste situazioni corroborano il parere della Corte che la matrice dei criteri di riconoscimento è uno strumento inappropriato per valutare il funzionamento dei sistemi di controllo interno sotto il profilo della legittimità e regolarità.

Riquadro 1

Situazioni in cui la matrice dei criteri di riconoscimento non ha prodotto risultati affidabili ai fini della legittimità e regolarità della spesa

In Germania (Baviera), la matrice dei criteri di riconoscimento riportava un giudizio «Funziona» per il sistema di controllo interno (non-SIGC) del FEASR a livello del Land in questione. Questo giudizio non era coerente con gli elementi probatori di seguito illustrati, da cui si evinceva un sistema di controllo più debole per tale spesa:

  • per gli esercizi finanziari 2013 e 2014, la DG AGRI aveva calcolato che, in relazione alla legittimità e regolarità della spesa, vi è stato un livello di errore rilevante;
  • dalle verifiche effettuate dall’OC stesso è emerso che un numero significativo di operazioni conteneva errori con un impatto finanziario (25 per l’esercizio finanziario 2015, ossia un terzo della popolazione controllata).

In Romania, la matrice dei criteri di riconoscimento riportava un giudizio «Funziona» per i sistemi di controllo interni per entrambi i fondi (FEASR e FEAGA) ed entrambi gli strati (SIGC e non-SIGC). Tuttavia, in virtù del proprio giudizio professionale sulla base delle informazioni disponibili, fra cui le debolezze note già comunicate dalla DG AGRI e dalla Corte, l’OC ha ignorato questo esito e ha abbassato i giudizi corrispondenti a «Non funziona» per il FEAGA (SIGC) e «Funziona parzialmente» per il FEASR (SIGC) e il FEAGA (non-SIGC).

46

Durante le indagini di verifica della conformità, la DG AGRI si avvale di controlli essenziali e complementari (per le definizioni cfr. riquadro 2) per stabilire se i sistemi di controllo interno in essere a livello di Stato membro siano in grado di assicurare la legittimità e regolarità della spesa.

Riquadro 2

Che cosa sono i controlli essenziali e i controlli complementari?43

«[I] controlli essenziali sono i controlli amministrativi e in loco necessari per determinare l’ammissibilità dell’aiuto e l’applicazione pertinente delle riduzioni e delle sanzioni».

«[I] controlli complementari sono le operazioni amministrative necessarie per trattare correttamente le domande».

47

La DG AGRI, pur ricorrendo essa stessa ai controlli essenziali e complementari per valutare se i sistemi di controllo interno degli OP assicurano la legittimità e regolarità della spesa, esige che gli OC utilizzino uno strumento diverso per la medesima finalità: la matrice dei criteri di riconoscimento, che non è adatta a tale scopo.

Il metodo di campionamento degli OC per le operazioni SIGC, basato sugli elenchi dei controlli in loco selezionati su base casuale dagli OP, ha comportato una serie di rischi contro i quali non ci si è tutelati

48

Come già ricordato, in forza del regolamento orizzontale della PAC gli OC sono tenuti a formulare un parere sulla legittimità e regolarità della spesa per la quale è stato chiesto il rimborso alla Commissione nel corso dell’esercizio finanziario oggetto di audit. Pertanto, nel definire un campione di audit, gli OC devono «considerare lo scopo della procedura di revisione e le caratteristiche della popolazione da cui verrà estratto il campione»44.

49

Le linee direttrici della DG AGRI45 suddividono l’attività per le verifiche di convalida in due campioni:

  • campione 1: estratto a cura degli OC dall’elenco dei beneficiari selezionati su base casuale46 dagli OP per i controlli in loco (cfr. paragrafo 6). Per le operazioni del campione 1, gli OC sono tenuti a rieseguire sia i controlli in loco effettuati dagli OP sia l’intera gamma di controlli amministrativi (controlli sul ricevimento della domanda e sull’ammissibilità, convalida della spesa, comprese l’autorizzazione, l’esecuzione e l’iscrizione contabile del pagamento corrispondente);
  • campione 2: estratto a cura degli OC tra tutti i pagamenti per l’esercizio in questione. Per il campione 2, gli OC devono rieseguire solo i controlli amministrativi, non i controlli in loco (cfr. paragrafi 62-67).
50

Il calendario delle verifiche di convalida e delle comunicazioni alla Commissione a cura degli OC è descritto nell’allegato IV.

51

Le operazioni del campione 1 sono scelte da un elenco di controlli selezionati su base casuale ed eseguiti dagli OP su domande che, nell’ambito del SIGC, con ogni probabilità danno luogo a pagamenti nell’esercizio finanziario corrispondente. Pertanto, i risultati delle verifiche eseguite dagli OC non sono finalizzati esclusivamente alla formulazione di un parere sulla legittimità e regolarità della spesa, ma anche ad aiutare gli OC a pronunciarsi sul funzionamento dei sistemi di controllo interno degli OP, ossia su uno degli altri obiettivi di audit sanciti dal regolamento orizzontale della PAC.

52

Il numero di operazioni sulle quali gli OC rieseguono tutti i controlli degli OP (cfr. tabella 3 in calce al paragrafo 64) è spesso nettamente superiore al numero di operazioni solitamente necessario per svolgere una verifica di conformità sui sistemi di controllo interno47. Gli OC ottengono così maggiori garanzie del rispetto, da parte dei sistemi degli OP per i controlli amministrativi e in loco, dei regolamenti applicabili.

53

Perché i risultati di audit siano affidabili, è importante che tutti i campioni utilizzati per le verifiche di convalida siano rappresentativi. A tal fine, questi devono essere estratti dall’intera popolazione utilizzando metodi statisticamente validi e non subire variazioni. Poiché gli OC estraggono i propri campioni in parte dai campioni degli OP, i risultati del loro lavoro possono essere rappresentativi solo se lo sono i campioni degli OP stessi. Inoltre, qualsiasi sostituzione di operazioni contenute nei campioni iniziali deve essere debitamente motivata e documentata.

54

La DG AGRI chiede agli OC di valutare la rappresentatività dei campioni degli OP. Tuttavia, per ottemperare a tale prescrizione, sia gli OP sia gli OC devono mantenere una pista di audit sufficiente e attendibile che confermi che i campioni sono rappresentativi, sono stati estratti dall’intera popolazione e non hanno subito variazioni.

55

La DG AGRI esige che il campione 1 delle operazioni SIGC sia selezionato, ai fini delle verifiche di convalida, sulla base degli importi dichiarati dagli agricoltori (selezione basata sulle domande) anziché sugli importi da questi effettivamente percepiti48, in modo che gli OC possano eseguire le proprie contro-verifiche appena possibile dopo i controlli in loco degli OP. La selezione basata sulle domande presenta il vantaggio che le condizioni rilevate dagli OC durante l’ispezione in loco delle aziende selezionate saranno molto simili a quelle riscontrate dagli OP.

56

Tuttavia, perché questo metodi funzioni come auspicato, è importante una stretta collaborazione e la comunicazione tra OP e OC. Gli OC devono essere regolarmente aggiornati sui controlli eseguiti dall’OP in modo da poterli rieseguire subito dopo la visita di quest’ultimo. La Corte ha riscontrato che in tre dei cinque Stati membri visitati in cui gli OC hanno rieseguito i controlli in loco nell’ambito del SIGC49, questa condizione non era soddisfatta (cfr. riquadro 3).

Riquadro 3

Ritardi nella riesecuzione, da parte degli OC, dei controlli in loco del campione 1 nell’ambito del SIGC per l’anno di domanda 2014 (esercizio finanziario 2015)

In Polonia, l’OC ha ultimato la riesecuzione di 53 delle 60 operazioni FEAGA SIGC del campione 1 dopo la fine dell’anno civile 2014, in alcuni casi addirittura nel marzo 2015. Questo perché l’OP ha trasmesso in ritardo all’OC le relazioni sui propri controlli in loco.

In Romania, l’OC ha rieseguito tutti i sei controlli in loco convenzionali50 per le operazioni FEASR SIGC del campione 1 sei mesi dopo i controlli dell’OP, in media.

In Germania (Baviera), tra le visite iniziali degli OP alle aziende e le contro-verifiche in loco dell’OC erano trascorsi fino a tre mesi per le operazioni FEAGA SIGC e fino a 10 mesi per le operazioni FEASR SIGC.

57

Perché questo approccio sia valido, inoltre, gli OC devono avere accesso immediato all’elenco dei controlli in loco inizialmente selezionati dagli OP, per assicurarsi che tale elenco non venga in seguito modificato. Peraltro, non dovrebbe essere consentito a un OC di escludere operazioni dal proprio campione in seguito a ritardi nella decisione dell’OP di concedere l’aiuto pertinente. Se si consente all’OC di escludere tali operazioni dal campione aumenta il rischio che gli OP ritardino appositamente le proprie decisioni e i pagamenti per determinate operazioni; di qui potrebbero discendere errori nei calcoli eseguiti dagli OC. Tali circostanze non solo compromettono la rappresentatività dei risultati e la validità della loro estrapolazione all’intera spesa, ma possono anche determinare una riduzione non corretta del tasso di errore rilevato dagli OC (cfr. riquadro 4).

Riquadro 4

Esclusione delle operazioni dal campione 1 SIGC perché l’OP non ha eseguito il pagamento prima che l’OC avesse concluso il lavoro di audit

In Romania, l’OC ha escluso cinque operazioni dal campione 1 FEASR SIGC dopo aver completato il lavoro di audit perché l’OP non aveva ancora eseguito i pagamenti corrispondenti. Di conseguenza, l’OC non ha preso in considerazione i risultati delle verifiche su queste operazioni nel calcolare il tasso di errore complessivo su cui ha basato il proprio parere relativo alla legittimità e regolarità della spesa.

58

L’applicazione della selezione basata sulle domande si fonda anche sul fatto che gli OC non comunichino agli OP le operazioni selezionate prima che questi ultimi eseguano i propri controlli, in modo che gli OP non sappiano quali operazioni gli OC analizzeranno in seguito (la Commissione ha riconosciuto questo rischio anche nel caso in cui gli OC accompagnino gli OP nei loro controlli iniziali)51. La Corte ha riscontrato tuttavia che, in Italia, tali salvaguardie non erano poste in essere (cfr. riquadro 5).

Riquadro 5

L’esercizio di riesecuzione dei controlli è stato inficiato in Italia dal fatto che l’OC aveva preannunciato all’OP i beneficiari che ne sarebbero stati oggetto

In Italia, per l’anno di domanda 2015 (esercizio finanziario 2016), l’OC ha trasmesso all’OP l’elenco delle operazioni che aveva selezionato per il campione 1 SIGC per entrambi i fondi (FEAGA e FEASR) prima che l’OP eseguisse la maggioranza dei propri controlli in loco iniziali. Di conseguenza, prima di iniziare i controlli in loco, l’OP sapeva già per quali operazioni i controlli sarebbero stati successivamente rieseguiti dall’OC.

Se, nell’espletare i controlli in loco, l’OP sa per quali operazioni è prevista la riesecuzione degli stessi da parte dell’OC in un momento successivo, è probabile che analizzi con maggiore attenzione tali operazioni. Tali controlli, pertanto, saranno più accurati di quelli per i quali non è prevista la riesecuzione e l’OC rileverà meno errori.

Inoltre, dal momento che i risultati di queste operazioni saranno utilizzati per estrapolare il livello di errore all’intera popolazione, a causa di questa distorsione dei risultati per le operazioni in esame il tasso di errore globale non sarà rappresentativo e, quasi certamente, sarà sottovalutato.

Una parte delle operazioni non-SIGC su cui gli OC svolgono verifiche di convalida non è rappresentativa della spesa dell’esercizio finanziario sottoposto ad audit

59

Per le operazioni non-SIGC (sia FEAGA che FEASR), vi è una significativa discrepanza tra:

  • il periodo riguardo al quale vengono comunicati i controlli in loco, che è l’anno civile (dal 1° gennaio al 31 dicembre 2014 per l’esercizio finanziario 2015, in questo caso) e
  • il periodo riguardo al quale vengono eseguite le spese, che per l’esercizio finanziario 2015 va dal 16 ottobre 2014 al 15 ottobre 2015.
60

Di conseguenza, alcuni dei beneficiari sottoposti a controlli in loco durante l’anno civile 2014 non sono stati rimborsati nell’esercizio finanziario 201552. Gli OC non possono utilizzare i risultati di queste operazioni ai fini del calcolo del tasso di errore per l’esercizio finanziario in causa. I suddetti risultati possono essere utilizzati unicamente per formulare un giudizio sul funzionamento dei sistemi di controllo interno e fornire una dichiarazione sulle informazioni contenute nella «dichiarazione di gestione» e sulle relative statistiche di controllo.

61

Di conseguenza, il numero di operazioni usato dagli OC per calcolare il tasso di errore globale è inferiore: ciò rende meno preciso il risultato ottenuto e, a sua volta, incide sull’attendibilità dei giudizi sulla legittimità e regolarità della spesa espressi dagli OC per l’esercizio finanziario in causa.

Verifiche di convalida

Per la maggior parte delle operazioni, le linee direttrici non richiedono che gli OC procedano a controlli in loco a livello del beneficiario finale

62

In base ai princìpi di audit riconosciuti a livello internazionale, nello svolgere un audit atto a fornire una ragionevole garanzia, gli auditor del settore pubblico devono acquisire elementi probatori di audit adeguati e sufficienti su cui basare le proprie conclusioni53. A tal fine, devono utilizzare varie tecniche, come l’osservazione, l’ispezione, l’indagine, la riesecuzione, la conferma e le procedure analitiche. Inoltre, in base alla normativa UE, le verifiche di convalida (verifiche sostanziali) degli OC sulle spese devono comprendere la verifica della legittimità e della regolarità delle operazioni sottostanti a livello dei beneficiari finali54.

63

L’ispezione consiste nell’esame di registri, documenti e altri elementi (come il diritto d’uso dei beneficiari per i terreni in questione, i registri delle applicazioni di fertilizzante, le licenze edilizie, ecc.) o nella verifica fisica dei beni materiali (come terreni, animali, impianti, ecc.). L’indagine consiste nel richiedere informazioni e spiegazioni ai beneficiari finali, sotto forma di dichiarazioni scritte o affermazioni orali più informali.

64

Come sopra indicato, le linee direttrici della DG AGRI richiedono agli OC, per il campione 2, solo di rieseguire i controlli amministrativi (cfr. paragrafo 49). Nella tabella 3 viene calcolata la percentuale delle operazioni del campione 2 sul campione totale per i sei Stati membri visitati.

Tabella 3

Percentuale delle operazioni del campione 2 utilizzata per le verifiche di convalida dai sei Stati membri visitati

Stato membroFEAGAFEASR
Campione 1Campione 2Totale campione% del campione 2 sul totaleCampione 1Campione 2Totale campione% del campione 2 sul totale
(1)(2)(3) = (1)+(2)(4) = (2)/(3)*100(5)(6)(7) = (5)+(6)(8) = (6)/(7)*100
Germania (Baviera)30417158 %6014620671 %
Spagna (Castiglia e León)5212317570 %5012217271 %
Italia (AGEA1)3019222286 %309112175 %
Polonia905814839 %973313025 %
Romania16129245364 %14024538564 %
Regno Unito (Inghilterra)30407057 %59268531 %
Percentuale media del campione 2 negli Stati membri/Regioni visitati (senza controlli in loco)62 %56 %

1 L’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) è uno degli 11 organismi pagatori italiani.

65

Come mostra la tabella precedente, in quattro degli Stati membri/regioni visitati, il campione 2, sul quale non vengono eseguiti controlli in loco, rappresentava la maggior parte del campione globale utilizzato dagli OC per le verifiche di convalida.

66

Per il campione 2, se gli elementi probatori sono acquisiti unicamente attraverso la riesecuzione dei controlli amministrativi a livello di OP, gli OC spesso non disporranno di elementi probatori adeguati e sufficienti, come invece richiede l’ISSAI 4200. Così facendo, gli OC non si avvalgono di due metodi di acquisizione degli elementi probatori particolarmente importanti nel contesto della spesa della PAC: l’ispezione e l’indagine. Senza il ricorso a tali metodi, è impossibile acquisire importanti elementi probatori, comprovanti ad esempio che gli agricoltori stanno utilizzando i terreni come indicato nelle dichiarazioni o l’esistenza dei beni materiali acquistati nel quadro di progetti di investimento. Questo approccio si rivela quindi non conforme ai princìpi di audit riconosciuti a livello internazionale.

67

Senza sufficienti controlli in loco, gli OC potrebbero non essere in grado di ottenere la ragionevole garanzia che le spese in questione sono legittime e regolari: come dimostrato nelle relazioni annuali della Corte, gli errori nella spesa della PAC (in particolare quella soggetta al SIGC) sono per la maggior parte individuati in loco55.

Secondo le linee direttrici, gli OC sono soltanto tenuti a rieseguire i controlli inizialmente effettuati dagli OP e non a espletare tutte le procedure di audit che ritengano necessarie al fine di ottenere una ragionevole garanzia

68

«I revisori del settore pubblico determinano la natura, il calendario e la portata delle procedure di controllo eseguite […] esercitando il proprio giudizio professionale»56. Per quanto riguarda i princìpi applicabili nello svolgimento di audit atti a fornire una ragionevole garanzia, cfr. anche il paragrafo 62.

69

Per le verifiche di convalida, la DG AGRI ha richiesto agli OC soltanto di rieseguire (ri-verificare) i controlli inizialmente effettuati dagli OP, sia per le operazioni del campione 1 che del campione 257. Ad esempio, se gli OP avevano svolto i controlli iniziali in loco utilizzando il telerilevamento58, gli OC erano sempre tenuti a rieseguire i controlli utilizzando lo stesso metodo59.

70

La riesecuzione è definita dai princìpi di audit riconosciuti a livello internazionale60 come «l’esecuzione indipendente delle stesse procedure già svolte dall’entità sottoposta ad audit», in questo caso l’OP. Ad esempio, gli OC potrebbero rieseguire i controlli amministrativi per verificare se gli OP abbiano preso la decisione giusta nel concedere gli aiuti.

71

Anche se la riesecuzione è un metodo valido per l’acquisizione di elementi probatori di audit, la Commissione non dovrebbe, a giudizio della Corte, richiedere agli OC di utilizzare unicamente questo metodo per tutte le operazioni che sottopongono a verifiche di convalida, ma piuttosto lasciare agli OC la discrezionalità di decidere in che misura farvi ricorso. Gli OC potrebbero scegliere ed eseguire le attività e le procedure che ritengono adeguate, che non dovrebbero essere limitate alla riesecuzione. Le verifiche di convalida basate unicamente sulla riesecuzione potrebbero non consentire agli OC di acquisire elementi probatori di audit sufficienti a formulare un giudizio con ragionevole garanzia.

Conclusione e giudizio di audit

Le linee direttrici richiedono che gli OC calcolino due diversi tassi di errore e l’utilizzo di questi tassi da parte degli OC e della DG AGRI è inadeguato

72

In base alle linee direttrici della DG AGRI61, gli OC devono calcolare due tassi di errore ai fini della valutazione della legittimità e regolarità (cfr. tabella 4):

Tabella 4

I tassi di errore da calcolare in base alle linee direttrici della DG AGRI

CaratteristicheTasso di errore (ERR)Tasso di non conformità (TNC)
Uso da parte dell’OCEsprimere un parere sulla completezza, sull’esattezza e sulla veridicità dei conti annuali dell’organismo pagatore, sul corretto funzionamento del suo sistema di controllo interno e sulla legalità e correttezza delle spese per le quali è stato chiesto il rimborso alla Commissione.Valutare se l’esame mette in dubbio le affermazioni contenute nella dichiarazione di gestione, compresi gli errori indicati dall’OP nelle statistiche di controllo.
Popolazione a cui si riferisce il tassoSpesa per l’esercizio finanziario (ossia, dal 16 ottobre 2014 al 15 ottobre 2015)Controlli eseguiti dall’OP durante l’anno civile (ossia, dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014).
Procedure dell’OP prese in considerazioneL’intera procedura di controllo eseguita dall’OP, dalla ricezione delle dichiarazioni fino al pagamento e alla contabilizzazione.Soltanto i controlli primari sull’ammissibilità eseguiti dall’OP (controlli amministrativi e in loco), prima che vengano applicate le sanzioni.
Errori consideratiTiene conto solo dei pagamenti superiori al dovuto eseguiti dall’OP.Tiene conto degli importi convalidati dall’OP sia inferiori che superiori al dovuto.
73

L’articolo 9 del regolamento orizzontale della CAP prevede che gli OC formulino una conclusione con garanzia «limitata» (negativa)62 in relazione alla «dichiarazione di gestione». Tale conclusione non richiede di svolgere un vero o proprio audit, ma semplicemente un esame, generalmente limitato a procedure analitiche e ad indagini. Non sono richieste verifiche di dettaglio, come le verifiche di convalida sulle operazioni. Un esame atto a fornire una garanzia limitata fornisce pertanto un livello di garanzia inferiore rispetto ad un audit atto a fornire una ragionevole garanzia. La conclusione di un esame atto a fornire una garanzia limitata è formulata generalmente come segue: «non abbiamo rilevato alcun elemento indicante che l’oggetto in esame non sia conforme, sotto tutti gli aspetti rilevanti, ai criteri sopra descritti».

74

Pertanto, a fini di conformità con princìpi di audit riconosciuti a livello internazionale, la conclusione relativa alla dichiarazione di gestione può essere tratta sulla base dei risultati dell’attività di audit riguardante l’affidabilità dei conti, l’adeguato funzionamento dei sistemi di controllo interno e la legittimità e regolarità delle operazioni (compreso il tasso di errore (ERR)), essere cioè un sottoprodotto di tale lavoro. Secondo le linee direttrici della DG AGRI, tuttavia, gli OC devono calcolare anche il tasso di non conformità (TNC) al fine di formulare una conclusione sulle dichiarazioni di gestione.

75

Inoltre, nella relazione annuale di attività 201563, la DG AGRI spiegava che, in linea di principio, intendeva usare il TNC per stimare il tasso di errore aggiustato ai fini della valutazione della legittimità e regolarità. Quindi, anche se i pareri degli OC sulla legittimità e regolarità della spesa sono basati sull’ERR, il modello di affidabilità della DG AGRI utilizza un diverso indicatore di errore, il TNC, per stimare gli importi a rischio dal punto di vista della legittimità e regolarità.

76

Il TNC non rappresenta il livello di errore nella spesa, ma piuttosto l’impatto finanziario delle debolezze esistenti nei controlli amministrativi e in loco svolti dall’OP.

77

Le linee direttrici della DG AGRI richiedono che l’OC utilizzi l’ERR calcolato ai fini della valutazione della legittimità e regolarità anche per esprimere un parere sulla completezza, esattezza e veridicità dei conti annuali dell’OP (cfr. tabella 4). Nell’esame annuale dei conti degli OP (la «procedura di liquidazione finanziaria»), la stessa DG AGRI usa il tasso di errore ai fini della legittimità e regolarità per valutare l’affidabilità dei conti degli OP.

78

Ciò non è però conforme alle disposizioni del regolamento orizzontale della PAC64 che, per quanto riguarda la procedura di liquidazione finanziaria dei conti, distingue chiaramente la questione dell’affidabilità dei conti da quella della legittimità e regolarità della spesa. Questa distinzione è adeguata perché, ad esempio, un pagamento potrebbe essere adeguatamente contabilizzato pur non essendo legittimo e regolare (ad esempio, perché un agricoltore ha richiesto un aiuto per un terreno coltivato da un altro agricoltore); viceversa, un pagamento potrebbe essere legittimo e regolare pur essendo stato contabilizzato in modo irregolare (ad esempio, registrato come rimborso per un progetto di investimento invece che come un pagamento annuale per aiuti basati sulla superficie). Data questa distinzione, l’utilizzo, da parte della DG AGRI, dell’ERR per valutare l’affidabilità dei conti degli OP è inadeguato.

Il parere degli OC sulla legittimità e regolarità della spesa è basato su un errore totale sottostimato

79

Entrambi gli indicatori di errore (ERR e TNC) sono calcolati come differenza tra ciò che l’OC considera ammissibile e ciò che l’OP ha convalidato in precedenza. L’ERR dell’OC non tiene conto delle differenze tra quello che i beneficiari avevano dichiarato e quello che l’OP ha convalidato dopo aver svolto i controlli in loco, ossia delle differenze riportate come errori dagli OP nelle statistiche di controllo.

80

Come indicato al paragrafo 6, di norma solo il 5 % delle dichiarazioni sono sottoposte a controlli in loco da parte degli OP. E tuttavia, per i sei Stati membri visitati, la percentuale media delle operazioni sottoposte a controllo in loco dall’OP nel campione globale sottoposto ad audit dall’OC (cfr. tabella 3) è del 38 % per il FEAGA e del 44 % per il FEASR. Quindi, tali operazioni sono sovrarappresentate nei campioni globali dell’OC. La figura 3 illustra tale situazione con le cifre medie per il FEAGA.

Figura 3

Proporzione delle operazioni sottoposte a controlli in loco da parte dell’OP rispetto alla popolazione del FEAGA e del campione medio dell’OC

Fonte: Corte dei conti europea.

81

Laddove le operazioni sono state sottoposte in precedenza a controlli in loco, l’OP ha già individuato e comunicato gli errori ad esse relativi nelle statistiche di controllo. Questi errori non verranno più individuati dagli OC al momento di confrontare i loro risultati con quelli degli OP. Tuttavia, gli errori potenziali resteranno non corretti per il 95 % della popolazione non sottoposta a controlli in loco.

82

Quindi, gli OC devono riflettere con precisione la proporzione delle operazioni del campione 1 che è stata precedentemente sottoposta a controlli in loco al fine di garantire una rappresentazione fedele delle caratteristiche della popolazione totale. Pertanto, devono aggiungere al tasso di errore da loro ottenuto il tasso di errore calcolato dall’OP, tratto dalle statistiche di controllo, per i controlli in loco casuali svolti sulla percentuale delle operazioni del campione 1 al di là del 5 %65 già sottoposto a tali controlli.

83

Il tasso di errore ottenuto dall’OP, e riportato nelle statistiche di controllo, deve essere aggiunto al tasso di errore dell’OC anche per le operazioni del campione 2 che non sono state sottoposte ad alcun controllo in loco, sia dall’OP66 che dall’OC.

84

Questo aggiustamento è necessario perché gli OC sono tenuti ad esprimere un parere sulla legittimità e regolarità dell’intera popolazione di pagamenti, e non solo sull’efficacia delle procedure attuate dagli OP per i controlli in loco. In assenza di tali aggiustamenti, è probabile che l’ERR sia significativamente sottovalutato sia per il campione 1 che per il campione 2.

85

Oltre alla mancanza di questi aggiustamenti, anche le debolezze illustrate ai paragrafi 56, 57, 58, 67 e 71 della presente relazione determinano probabilmente una sottovalutazione del tasso di errore usato dagli OC nel loro parere sulla legittimità e regolarità.

Conclusioni e raccomandazioni

86

La spesa per la politica agricola comune (PAC), per la quale nel periodo di programmazione 2014-2020 è prevista una dotazione finanziaria di 363 miliardi di euro (a prezzi 2011), è sottoposta alla gestione concorrente della Commissione e degli Stati membri. La Commissione, pur delegando l’esecuzione della spesa a organismi pagatori (OP) designati dagli Stati membri, mantiene la responsabilità ultima ed è tenuta a fare in modo che gli interessi finanziari dell’UE siano tutelati come se fosse essa stessa a svolgere i compiti delegati di esecuzione del bilancio.

87

La Commissione ottiene garanzie sulla legittimità e regolarità della spesa da tre livelli di informazione: i controlli espletati dagli OP, il lavoro di audit svolto dagli OC e i risultati delle verifiche eseguite dalla Commissione su entrambe queste attività. Quando tali garanzie sono giudicate insufficienti, la Commissione assolve il proprio ruolo di responsabile ultima per quanto riguarda la legittimità e la regolarità della spesa attuando procedure di verifica della conformità, che possono tradursi in rettifiche finanziarie.

88

Agli OC è stato affidato il ruolo di organismi di revisione indipendenti degli OP sin dal 1996. Anche se inizialmente erano responsabili del rilascio di un certificato sull’affidabilità dei conti e delle procedure di controllo interno, per il periodo 2014-2020 i loro compiti sono stati ampliati. Dall’esercizio finanziario 2015, gli OC sono tenuti anche a esprimere un parere, redatto in conformità dei princìpi di audit riconosciuti a livello internazionale, sulla legittimità e regolarità delle spese per le quali è stato chiesto il rimborso alla Commissione. Il 2015 è stato quindi il primo esercizio finanziario per il quale la Commissione ha potuto sfruttare l’analisi approfondita degli OC sulla legittimità e regolarità della spesa per redigere la propria relazione annuale di attività.

89

In tale contesto, la presente relazione ha valutato se il nuovo ruolo affidato agli OC abbia rappresentato un passo avanti verso un modello di audit unico e se la Commissione ne abbia tenuto debitamente conto nel proprio modello di affidabilità. La Corte ha inoltre esaminato se il quadro di riferimento istituito dalla Commissione abbia consentito agli OC di formulare un parere sulla legittimità e regolarità della spesa PAC in osservanza dei regolamenti UE applicabili e dei princìpi di audit riconosciuti a livello internazionale.

90

La Corte conclude che, sebbene il nuovo ruolo degli OC rappresenti un passo avanti verso un modello di audit unico, la Commissione ha potuto trarre solo garanzie molto limitate dal lavoro svolto dagli OC in materia di legittimità e regolarità della spesa. La Corte conclude, inoltre, che il sistema concepito dalla Commissione per il primo esercizio di esecuzione dei nuovi compiti assegnati agli OC presenta notevoli debolezze. Pertanto, in ambiti importanti i pareri degli OC non sono pienamente conformi ai princìpi e alle norme applicabili.

91

Essa ritiene che il nuovo ruolo degli OC in relazione alla legittimità e regolarità della spesa PAC costituisca un passo avanti verso un modello di audit unico, in cui i diversi livelli di controllo e di audit possono essere complementari tra loro, favorendo il coordinamento ed evitando sovrapposizioni. I risultati ottenuti dagli OC potrebbero infatti aiutare gli Stati membri a rafforzare i propri sistemi di controllo, ridurre i costi dell’audit e dei controlli e consentire alla Commissione di ottenere ulteriori garanzie indipendenti sulla legittimità e regolarità della spesa. Inoltre, il lavoro svolto dagli OC in relazione alla legittimità e regolarità può anche aiutare la Commissione a migliorare il metodo con cui stima il tasso di errore residuo globale, valutare la necessità di audit di conformità, determinare in modo più preciso ed esaustivo gli importi da escludere dal bilancio dell’UE, utilizzare maggiormente le rettifiche finanziarie estrapolate ed esaminare il riconoscimento degli OC (paragrafi 22-28).

92

In questo contesto, la Corte ha analizzato il modello di affidabilità attualmente utilizzato dalla Commissione e le modifiche introdotte per tener conto del maggior ruolo affidato agli OC. La Corte ha osservato che il modello di affidabilità della Commissione resta imperniato sui risultati dei controlli degli Stati membri. Per l’esercizio finanziario 2015, i pareri degli OC su legittimità e regolarità hanno costituito solo uno dei fattori di cui la Commissione ha tenuto conto nel calcolare gli aggiustamenti degli errori indicati nelle statistiche di controllo degli Stati membri. Per gli esercizi finanziari 2014 e 2015, la Commissione ha proceduto a integrazioni che hanno portato il tasso di errore residuo globale ad aumentare da due a quattro volte rispetto a quanto comunicato dagli Stati membri. I pareri degli OC sulla legittimità e regolarità della spesa sono l’unica fonte che fornisca garanzie indipendenti a tale riguardo con cadenza annuale. Pertanto, una volta che il lavoro degli OC viene eseguito in modo affidabile, tali garanzie indipendenti dovrebbero divenire, a giudizio della Corte, l’elemento essenziale di cui si avvale il direttore generale della DG AGRI presso la Commissione nel valutare la legittimità e regolarità della spesa (paragrafi 29-36).

Raccomandazione 1 – Garanzie ottenute dal lavoro degli OC sulla legittimità e regolarità

La Commissione dovrebbe utilizzare i risultati degli OC – se il lavoro è definito e svolto in conformità della normativa applicabile e dei princìpi di audit riconosciuti a livello internazionale – quale elemento fondamentale del proprio modello di affidabilità riguardante la legittimità e regolarità della spesa.

93

La Corte ha poi esaminato in che misura le linee direttrici della Commissione fossero conformi alla normativa applicabile e a princìpi di audit riconosciuti a livello internazionale nelle diverse fasi del processo di audit. Quanto alla procedura di valutazione dei rischi, la Corte ha osservato che la Commissione ha chiesto agli OC di utilizzare la «matrice dei criteri di riconoscimento» al fine di stabilire in che misura fosse possibile fare affidamento sui sistemi di controllo interno degli OP. La «matrice dei criteri di riconoscimento» è utilizzata dagli OC per valutare la conformità degli OP ai criteri di riconoscimento e contiene 48 parametri di valutazione, di cui solo due hanno un impatto significativo sulla legittimità e regolarità della spesa: i controlli amministrativi e i controlli in loco sul trattamento delle domande.

94

Pertanto, non è opportuno impiegare questa matrice per la valutazione della legittimità e regolarità in quanto essa potrebbe sopravvalutare il livello di affidabilità che l’OC può desumere dai sistemi di controllo interno degli OP e far ridurre la dimensione dei campioni utilizzati per le verifiche di convalida. Durante le indagini di verifica della conformità, la Commissione utilizza un diverso strumento per valutare l’efficacia dei sistemi di controllo interno degli OP: un elenco dei controlli essenziali e complementari, che comprendono i controlli amministrativi e controlli fisici in loco, nonché altre operazioni di carattere amministrativo necessarie per assicurare il calcolo esatto degli importi da corrispondere (paragrafi 38-47).

Raccomandazione 2 – Valutazione dei rischi incentrata sui controlli essenziali e complementari

La Commissione dovrebbe rivedere le linee direttrici in modo che la valutazione effettuata dagli OC sui rischi per la legittimità e regolarità della spesa sia incentrata sui controlli «essenziali» e «complementari» già in uso alla Commissione, e completata da qualsiasi altro elemento probatorio che gli OC giudichino necessario conformemente ai princìpi riconosciuti a livello internazionale.

95

Per il campionamento delle operazioni, la Commissione ha chiesto agli OC di utilizzare due campioni i cui risultati sono poi accorpati: il campione 1, estratto dall’elenco dei beneficiari selezionati su base casuale dagli OP per i controlli in loco, e il campione 2, estratto tra tutti i pagamenti per l’esercizio finanziario in questione. Questo approccio consente agli OC di verificare un numero significativo di operazioni (campione 1) che sono state controllate in loco anche dagli OP, in modo da ottenere riscontri sul funzionamento dei sistemi di controllo interno degli OP e sull’affidabilità delle statistiche di controllo degli OP in cui vengono riportati i risultati dei controlli in loco da questi svolti. Tuttavia, poiché gli OC estraggono il campione 1 dalla popolazione dei controlli in loco su base casuale svolti dall’OP, il loro lavoro può essere rappresentativo unicamente se i campioni inizialmente selezionati dall’OP erano essi stessi rappresentativi.

96

Inoltre, per le operazioni SIGC, che sono prevalentemente pagamenti annuali basati sulle superfici, il campione 1 era selezionato sulla base degli importi dichiarati dagli agricoltori prima che l’OP avesse stabilito gli importi da pagare. La Commissione ha scelto questa soluzione per far sì che gli OC potessero rieseguire i controlli il prima possibile dopo i controlli degli OP, quando le condizioni riscontrate dagli OC durante le visite in loco alle aziende agricole selezionate potevano essere ancora molto simili a quelle rilevate dagli OP. Tale soluzione comporta però molteplici rischi: il rischio che l’insufficiente cooperazione tra gli OP e gli OC ritardi significativamente i controlli degli OC, il rischio che le operazioni potenzialmente inficiate da errore siano sostituite nel campione dell’OC o il rischio che gli OC annuncino la loro visita prima che gli OP abbiano effettuato i loro controlli iniziali (paragrafi 48-58).

Raccomandazione 3 – Misure per il campionamento SIGC basato sui controlli in loco degli OP

Riguardo alla selezione delle operazioni SIGC da parte degli OC a partire dall’elenco delle dichiarazioni selezionate su base casuale dagli OP per i controlli in loco, la Commissione dovrebbe rafforzare le linee direttrici richiedendo agli OC di adottare misure adeguate per:

  • far sì che i campioni da essi utilizzati siano rappresentativi e siano trasmessi su richiesta alla Commissione, nonché assicurare che venga mantenuta una adeguata pista di audit. Ciò significa che gli OC devono verificare se i campioni degli OP sono rappresentativi;
  • poter pianificare ed effettuare le visite subito dopo che gli OP hanno eseguito i controlli in loco;
  • fare in modo di non rendere noto il proprio campione agli OP prima che questi ultimi abbiano effettuato i controlli in loco.
97

Per la spesa non soggetta al SIGC, costituita prevalentemente da pagamenti basati su rimborsi per investimenti in aziende agricole e infrastrutture rurali, vi è una disparità tra il periodo per il quale i controlli in loco eseguiti dagli OP vengono comunicati (ossia dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014 per l’esercizio finanziario 2015) ed il periodo per il quale la spesa è eseguita (ossia dal 16 ottobre 2014 al 15 ottobre 2015 per l’esercizio finanziario 2015). Ciò significa che i pagamenti eseguiti prima del 16 ottobre 2014 o dopo il 15 ottobre 2015 non rappresenteranno la spesa per l’esercizio finanziario 2015 (paragrafi 59-61).

Raccomandazione 4 – Campionamento delle spese non soggette al SIGC basato sui pagamenti

La Commissione dovrebbe rivedere le linee direttrici per quanto riguarda il metodo di campionamento delle spese non soggette al SIGC, in modo che il campione degli OC per le spese non soggette al SIGC sia estratto direttamente dall’elenco dei pagamenti eseguiti durante l’esercizio finanziario sottoposto ad audit.

98

Per quanto concerne il campione 2, la Commissione ha chiesto agli OC di effettuare solo una riesecuzione dei controlli amministrativi svolti dagli OP. Nella maggior parte degli Stati membri visitati, il campione 2 costituiva la maggioranza del campione totale usato dagli OC per le verifiche di convalida. Tuttavia, se gli elementi probatori vengono acquisiti unicamente attraverso un esame documentale a livello degli OP, senza procedere a controlli in loco a livello dei beneficiari finali, gli OC spesso non disporranno degli elementi probatori di audit adeguati e sufficienti richiesti dai princìpi di audit riconosciuti a livello internazionale, in quanto gli auditor non potranno applicare due metodi di acquisizione degli elementi probatori che sono molto importanti nel contesto della spesa della PAC: l’ispezione e l’indagine (paragrafi 62-67).

99

La Commissione ha richiesto che gli OC, per le verifiche di convalida, si limitino a rieseguire (ri-verificare) i controlli inizialmente svolti dagli OP, sia per il campione 1 che per il campione 2. La riesecuzione è definita dai princìpi di audit riconosciuti a livello internazionale come «l’esecuzione indipendente delle stesse procedure già svolte dall’entità sottoposta ad audit», in questo caso l’OP. Tuttavia, in base a questi princìpi, gli auditor dovrebbero scegliere ed eseguire tutte le attività e le procedure ritenute adeguate. In tal modo, poiché la Commissione limita il ruolo degli OC alla riesecuzione, le verifiche di convalida da questi svolte sono incomplete e non forniscono elementi probatori di audit sufficienti per esprimere un giudizio con ragionevole certezza (paragrafi 68-71).

Raccomandazione 5 – Verifiche di convalida eseguite in loco

La Commissione dovrebbe rivedere le linee direttrici per consentire agli OC di effettuare:

  • controlli in loco per qualsiasi operazione sottoposta ad audit;
  • tutte le attività e le procedure di audit ritenute adeguate, senza doversi limitare alla riesecuzione dei controlli inizialmente svolti dagli OP.
100

La Commissione richiede agli OC di calcolare due indicatori di errore in relazione alla legittimità e regolarità:

  • l’ERR, che è basato sugli audit svolti dagli OC sull’intera procedura di controllo applicata dagli OP, dalla ricezione delle dichiarazioni fino al pagamento ed alla contabilizzazione, ed è utilizzato per esprimere un parere sulla legittimità e regolarità della spesa e
  • il TNC, che misura unicamente l’impatto finanziario degli errori nei controlli di ammissibilità primari eseguiti dall’OP (controlli amministrativi ed in loco) prima che vengano applicate sanzioni e che è utilizzato per valutare se l’esame svolto dagli OC metta in dubbio le affermazioni contenute nella dichiarazione di gestione, nonché i livelli di errore indicati dagli OP nelle statistiche di controllo.

Tuttavia, il regolamento orizzontale della CAP richiede soltanto che venga svolto un esame atto ad ottenere una garanzia limitata sulla dichiarazione di gestione; detta garanzia è generalmente basata su un lavoro circoscritto alle procedure analitiche e alle indagini e non include verifiche di dettaglio.

101

Il TNC non è necessario per garantire la conformità ai princìpi di audit riconosciuti a livello internazionale, giacché la conclusione sulla dichiarazione di gestione può provenire da audit relativi all’affidabilità dei conti, all’adeguato funzionamento dei sistemi di controllo interno e alla legittimità e regolarità delle operazioni. Inoltre, la Commissione ha previsto di utilizzare il TNC invece dell’ERR per il calcolo del tasso di errore aggiustato, nonostante il fatto che il TNC non rappresenti il livello di errore nella spesa, ma piuttosto l’impatto finanziario delle debolezze esistenti nei controlli amministrativi e in loco svolti dall’OP. D’altra parte, però, l’ERR è stato erroneamente utilizzato sia dagli OC che dalla Commissione per esprimere un parere sulla completezza, esattezza e veridicità dei conti annuali dell’OP (cfr. paragrafo 72-78).

Raccomandazione 6 – Un tasso di errore unico relativo alla legittimità e regolarità

La Commissione dovrebbe rivedere le proprie linee direttrici in modo che non richiedano il calcolo di due diversi tassi di errore relativi alla legittimità e regolarità. Un tasso di errore unico, sulla cui base gli OC hanno formulato con ragionevole garanzia il parere sulla legittimità e regolarità della spesa e con garanzia limitata la conclusione sulle affermazioni contenute nella dichiarazione di gestione, soddisferebbe i requisiti del regolamento orizzontale della CAP.

La Commissione e gli OC non dovrebbero usare tale tasso di errore ai fini della legittimità e regolarità per valutare la completezza, esattezza e veridicità dei conti annuali dell’OP.

102

L’ERR è calcolato come differenza tra ciò che l’OC considera ammissibile e ciò che l’OP ha precedentemente convalidato. L’ERR, su cui poggia il parere degli OC in merito alla legittimità e regolarità della spesa, non tiene conto delle differenze tra ciò che i beneficiari hanno dichiarato e ciò che l’OP ha convalidato dopo i controlli in loco, differenze che costituiscono gli errori riportati dagli OP nelle statistiche di controllo. Laddove le operazioni siano state sottoposte in precedenza a controlli in loco, gli OP hanno già individuato e comunicato gli errori corrispondenti nelle loro statistiche di controllo. Questi errori non verranno più individuati dagli OC al momento di confrontare i loro risultati con quelli degli OP ed è probabile quindi che gli OC trovino in tali operazioni un numero inferiore di errori. Di conseguenza, quanto maggiore è il numero di operazioni precedentemente controllate dagli OP nel campione degli OC, tanto minore sarà il livello di errore globale rilevato dagli OC.

103

Nei sei Stati membri visitati, la percentuale media di operazioni sottoposte dall’OP a controllo in loco sul campione globale sottoposto ad audit dall’OC è stata del 38 % per il FEAGA e del 44 % per il FEASR. Tuttavia, di norma, la percentuale delle operazioni sottoposta a controlli in loco da parte degli OP rispetto alla popolazione totale è solo del 5 %. Quindi, nei campioni degli OC, le operazioni che erano state precedentemente sottoposte a controlli in loco da parte degli OP, e che risultavano pertanto meno inficiate da errore nelle verifiche degli OC, erano sovrarappresentate nei campioni globali degli OC. Ciò ha fatto sì che gli OC ottenessero livelli di errore sottovalutati, giacché non avevano effettuato alcun aggiustamento per garantire una rappresentazione fedele della proporzione molto inferiore di operazioni precedentemente sottoposta a controlli in loco da parte degli OP rispetto alla popolazione effettiva (paragrafi 79-85).

Raccomandazione 7 – Un tasso di errore rappresentativo della popolazione a cui si riferisce il giudizio di audit

La Commissione dovrebbe rivedere le proprie linee direttrici in modo tale che:

  • per le operazioni SIGC dei campioni estratti dall’elenco dei controlli in loco eseguiti dagli OP su base casuale, l’errore globale calcolato dagli OC comprenda anche il livello di errore indicato dagli OP nelle statistiche di controllo, dopo averlo estrapolato alle operazioni restanti che non sono state sottoposte ai controlli in loco degli OP. Gli OC devono far sì che le statistiche di controllo compilate dagli OP siano complete ed esatte;
  • per le operazioni estratte dagli OC direttamente dalla popolazione completa di pagamenti, tali aggiustamenti non sono necessari perché il campione sarebbe rappresentativo della popolazione sottoposta ad audit.
104

Per le precedenti raccomandazioni da 2 a 7, l’obiettivo per l’attuazione è la prossima revisione delle linee direttrici della Commissione applicabili a partire dall’esercizio finanziario 2018. Nel gennaio 2017, la Commissione ha ultimato la definizione delle nuove linee direttrici che gli OC dovranno applicare a partire dall’esercizio finanziario 2018. Queste ultime non sono state esaminate dalla Corte (cfr. paragrafo 17).

La presente relazione è stata adottata dalla Sezione I, presieduta da Phil WYNN OWEN, Membro della Corte, a Lussemburgo, nella riunione del 22 marzo 2017.

Per la Corte dei conti europea

Klaus-Heiner LEHNE

Presidente

Allegati

Allegato I

Modello di gestione concorrente della Commissione, da questa presentato nella RAA 2015

Allegato II

Modello di affidabilità della Commissione per la legittimità e regolarità della spesa, da questa presentato nella RAA 2015

Allegato III

Esempio di matrice dei criteri di riconoscimento, adattato dalla linea direttrice n. 3 della DG AGRI per la verifica di certificazione dei conti

Allegato IV

Calendario delle verifiche di convalida e delle comunicazioni alla Commissione a cura degli OP e degli OC

Risposte della Commissione

Sintesi

Risposta comune della Commissione ai paragrafi II-IV

Il sistema di gestione e controllo della spesa PAC segue un approccio di controllo e audit unico, integrato in una piramide dei controlli in cui ciascun livello superiore basa il proprio lavoro sui risultati del livello immediatamente inferiore e tutti i livelli possono avvalersi dei risultati ottenuti dal livello superiore per migliorare i propri controlli. È un modello dinamico, volto non solo a stimare i tassi di errore, ma anche a individuarne le cause, a mettere in atto provvedimenti correttivi e a ridurre i tassi di errore di anno in anno. A titolo di esempio, il sistema integrato di gestione e controllo (SIGC), che interessa circa l’86% della spesa PAC, è un buon sistema per prevenire e ridurre il livello di errori.

Nel modello di affidabilità per la PAC applicato dalla Commissione, gli OC indipendenti rappresentano uno dei livelli della piramide dei controlli. Ogni anno formulano un parere sui conti e i sistemi degli OP e, dall’esercizio finanziario 2015, sulla legittimità e regolarità della spesa. La Commissione fornisce loro linee direttrici al riguardo.

I revisori della DG AGRI verificano l’affidabilità dei pareri sulla legittimità e regolarità formulati dagli OC, al fine di determinare se possano essere utilizzati come garanzia di affidabilità per la spesa dell’UE interessata. Effettuano inoltre audit di sistema che se necessario, cioè in caso non si siano ottenute garanzie, sfociano in piani di azione correttivi e rettifiche finanziarie nette, nonché in interruzioni, riduzioni o sospensioni dei pagamenti, qualora lo Stato membro interessato non adotti misure correttive.

Modello di audit unico per la PAC

Il modello di affidabilità della PAC è efficace sia in termini di riduzione dei tassi di errore che dal punto di vista dei costi. Il tasso di errore generale per le Risorse naturali (nel cui ambito la PAC rappresenta il 98% della spesa) determinato dalla Corte per l’esercizio finanziario 2015 era del 2,9%.

V

Il modello di affidabilità della PAC segue già un approccio di «audit unico», trattandosi di un quadro di controllo efficace in cui ciascun livello prende le mosse dalle garanzie fornite dagli altri. Tale modello di audit unico offre garanzie affidabili sulla legittimità e regolarità della spesa laddove si tengano in considerazione tutte le misure correttive.

La nuova attività degli OC rafforza le garanzie sul sistema di gestione e controllo e sulla legittimità e regolarità della spesa poiché:

  • crea un circuito più breve tra l’OP e il suo nuovo primo revisore, favorendo l’adozione più rapida di misure correttive, se necessarie;
  • permette alla Commissione di individuare più facilmente la spesa a rischio e di incentrare su di essa il proprio audit e i provvedimenti correttivi.

Nei casi in cui non è possibile fare affidamento sul lavoro degli OC, la DG AGRI continua a trarre garanzie indipendenti sulla legittimità e regolarità della spesa dai suoi stessi audit.

VI

Per garantire continuità, le linee direttrici per il 2015 – primo anno di analisi approfondita da parte degli OC – sono state elaborate a partire da quelle utilizzate per la liquidazione finanziaria negli esercizi precedenti, aspetto che si rispecchia altresì nell’approccio integrato cui è fatto riferimento nella nuova legislazione. Alla luce dell’esperienza maturata nel primo esercizio del 2015, le linee direttrici destinate agli OC sono già state rivedute. Le nuove linee direttrici sono state completate e presentate agli Stati membri il 19 gennaio 2017 per essere applicate dall’esercizio finanziario 2018, ossia il primo esercizio possibile.

  1. Le nuove linee direttrici per l’esercizio finanziario 2018 contengono una nuova matrice, ai fini di una migliore rappresentazione del livello di affidabilità dei sistemi di controllo interni dell’OP.
  2. I campioni casuali controllati dagli OP sono selezionati conformemente a norme e orientamenti specifici dell’UE, anche in materia di rappresentatività. Il ruolo degli OC consiste nel controllare che gli OP rispettino tali norme e nel rilevare campioni di secondo livello che siano rappresentativi per il campione casuale controllato dagli OP. La questione relativa alla parte del campionamento per la spesa non-SIGC è affrontata nelle nuove linee direttrici per l’esercizio finanziario 2018.
  3. Nell’approccio di controllo e audit unico e tenendo conto dell’efficacia del SIGC, la Commissione ritiene che il lavoro di audit degli OC debba incentrarsi sulla verifica, mediante riesecuzione dei controlli, dell’affidabilità dei controlli effettuati dal livello precedente nella piramide dei controlli.
  4. La riesecuzione dei controlli è una metodologia di audit che, secondo i principi IAAS, può essere utilizzata per esprimere un giudizio di audit in materia di legittimità e regolarità. La Commissione ritiene che, come indicato nelle linee direttrici, nell’ambito della PAC la riesecuzione dei controlli sia sufficiente per formulare un giudizio sulla legittimità e regolarità della spesa. Inoltre, per definizione, le linee direttrici non devono mai essere intese come istruzioni obbligatorie che esulano i destinatari dall’assumersi le proprie responsabilità, ma sono da considerarsi il minimo necessario per rispettare le disposizioni della Commissione e non un limite per gli OC a prendere più iniziative.
Risposta comune della Commissione alle lettere e) ed f)

La Commissione ritiene che le questioni relative al calcolo dei diversi tassi di errore per la legittimità e la regolarità siano affrontate nelle nuove linee direttrici per l’esercizio finanziario 2018 alla luce dell’articolo 9, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1306/2013, in base al quale, se del caso, gli OC possono utilizzare un campione integrato sia per la legittimità e regolarità della spesa sia per l’affidabilità dei conti.

Un tasso di non conformità (TNC) (cfr. paragrafo 74 per maggiori informazioni), da aggiungere al tasso di errore rilevato dagli OP e certificato dagli OC, è sufficiente per esprimere un giudizio di audit basato sui controlli effettuati dai precedenti livelli di controllo.

VII a)

La Commissione ritiene che le linee direttrici per l’esercizio finanziario 2015, sebbene migliorabili, consentano già agli OC, se correttamente applicate nella loro forma attuale, di formulare un parere sulla legittimità e regolarità conformemente alle norme e ai principi applicabili.

Quando il lavoro di audit degli OC è effettuato conformemente ai regolamenti e alle linee direttrici applicabili, i pareri da loro formulati rappresentano un’importante e solida base aggiuntiva e dovrebbero costituire l’elemento principale per il modello di affidabilità della Commissione, in linea con la strategia di audit della DG AGRI e con la piramide dei controlli/audit unico della PAC.

VII b) i)

Gli elenchi dei controlli essenziali e complementari sono stati definiti in accordo con gli Stati membri soltanto nella primavera del 2015 e non erano quindi a disposizione degli OC al momento della redazione delle linee direttrici. Le nuove linee direttrici per l’esercizio finanziario 2018 prevedono il ricorso agli elenchi dei controlli essenziali e complementari aggiornati per il periodo 2014-2020.

VII b) ii)

Mettendo a frutto l’esperienza del primo anno, le nuove linee direttrici per l’esercizio finanziario 2018 affrontano tali difficoltà in maggior dettaglio.

VII b) iii)

Le nuove linee direttrici per l’esercizio finanziario 2018 trattano questo aspetto.

VII b) iv)

Chiedere o permettere agli OC di recarsi in loco per le operazioni non controllate in loco dagli OP non sarebbe in linea con il modello di audit unico per la PAC e non determinerebbe risultati comparabili con quelli ottenuti nei controlli svolti dagli OP. Inoltre, in particolare per le operazioni non-SIGC, verificare in loco operazioni non precedentemente controllate in loco dagli OP non determinerebbe nuovi elementi probatori rilevanti. Le nuove linee direttrici per l’esercizio finanziario 2018 forniscono agli OC orientamenti su come trovare il giusto equilibrio tra costi e benefici nella loro attività.

VII b) v)

Le nuove linee direttrici per l’esercizio finanziario 2018 affrontano la questione.

VII b) vi)

Le nuove linee direttrici per l’esercizio finanziario 2018 trattano questo aspetto. Come in esse previsto, l’errore globale che gli OC dovranno calcolare per la legittimità e regolarità delle operazioni SIGC sarà basato sulla riesecuzione dei controlli in loco, da estrapolare al resto della popolazione.

Il TNC rappresenta il livello di errori non rilevati dagli OP. Qualora la Commissione ritenga sia possibile utilizzare come base il parere degli OC, il tasso globale degli errori nella spesa è calcolato come somma del tasso di errore indicato dall’OP e del TNC stimato dall’OC. Questo approccio logico di integrazione degli errori riferiti dagli OP con le stime degli errori non rilevati è stato utilizzato in anni precedenti dalla Commissione nella relazione annuale di attività della DG AGRI.

Introduzione

06

La Commissione precisa che il tasso minimo di controlli in loco può essere ridotto al 3% o persino all’1% a determinate condizioni, nello specifico che l’OC abbia accertato un tasso di errore inferiore al 2%. In particolare, è possibile ridurre il tasso all’1% per il regime di pagamento di base, il regime di pagamento unico per superficie, il pagamento ridistributivo e il regime dei piccoli agricoltori.

12

In base al quadro giuridico gli OC sono tenuti a formulare un parere redatto conformemente ai principi di audit riconosciuti a livello internazionale. Inoltre, il legislatore conferisce alla Commissione il potere di adottare atti di esecuzione che stabiliscano norme riguardanti i compiti degli OC, inclusi i principi e le metodologie di audit (ad esempio, l’uso di un campione integrato unico). A tal fine, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 908/2014, la Commissione stabilisce orientamenti per dare ulteriori chiarimenti e linee guida circa l’audit di certificazione da eseguire e determinare il livello ragionevole di affidabilità dell’audit che le verifiche di audit devono raggiungere.

Osservazioni

22

Secondo la Commissione, il modello di affidabilità della PAC è conforme alla descrizione del modello di audit unico data dalla Corte e rappresenta un ottimo esempio di quadro di controllo efficace in cui ciascun livello prende le mosse dalle garanzie fornite dagli altri. Il modello si basa su fondamenta solide, tra cui OP riconosciuti che gestiscono i rapporti finanziari con beneficiari e Commissione e norme complete, dettagliate e precise sui sistemi di gestione e controllo da istituire (ad esempio, il sistema di identificazione delle parcelle agricole – SIPA). L’efficacia del modello è messa in rilievo dai tassi di errore relativamente bassi per il FEAGA e dalla diminuzione continua dei tassi di errore per il FEASR negli ultimi quattro anni.

23

Risposta comune della Commissione ai paragrafi 23 e 24 Per la spesa PAC la Commissione ha definito un modello di affidabilità che integra i diversi livelli di controllo. La piramide dei controlli riportata di seguito illustra come l’affidabilità si basi sul lavoro svolto dal livello precedente, a partire dalle procedure dell’OP e dai controlli integrati nel sistema di controllo interno, e sulle garanzie fornite dal servizio di audit interno dell’OP. Nel modello della Commissione il lavoro dell’OC si basa sulle verifiche e sull’affidabilità del sistema di controllo interno dell’OP e sulle proprie verifiche di convalida.

Modello di audit unico per la PAC

La Commissione utilizza i risultati dei propri audit svolti sugli OP per aggiustare (ossia integrare) il tasso di errore indicato dall’OP con un importo corrispondente al livello di errori non rilevati dagli OP durante i controlli primari eseguiti prima dei pagamenti. I tassi di errore aggiustati sono indicati, a livello di ciascun organismo pagatore, nella relazione annuale di attività della DG AGRI e, assieme a riserve e piani di azione ritagliati sui singoli casi, costituiscono la base per la dichiarazione di affidabilità del direttore generale della DG AGRI.

25

Nella strategia di audit per il 2014-2010 la DG AGRI ha ravvisato nel nuovo ruolo degli OC riguardante la formulazione di un parere sulla legittimità e regolarità un’opportunità per creare maggiori sinergie con le proprie attività volte a rafforzare l’affidabilità riportate nelle relazioni annuali di attività. Di conseguenza, a medio e lungo termine negli audit della DG AGRI l’attenzione si sposterà gradualmente dagli OP agli OC. Tuttavia, l’attività di audit degli OC dovrà essere verificata prima di poter fare affidamento sulle garanzie da essi fornite in materia di legittimità e regolarità. La finalità perseguita è poter fare sempre maggiore affidamento sulle garanzie ottenute dai pareri degli OC in materia di legittimità e regolarità non appena sarà stato accertato che la loro attività rispetta i principi ed è affidabile.

27

Il modello illustrato dalla Corte nel grafico 2 è solo uno dei tanti modelli possibili. La Commissione ha scelto un approccio più integrato, sotto forma di piramide dei controlli in cui tutti i livelli di controllo apportano validi elementi probatori sia sui conti sia sulle cause degli errori, ottimizzando quindi l’efficacia sotto il profilo dei costi. Cfr. risposta della Commissione ai paragrafi 23 e 24.

28

La Commissione accoglie con favore le indicazioni della Corte sul modo in cui il lavoro degli OC potrebbe migliorare l’affidabilità in termini di legittimità e regolarità della spesa dell’UE e pone l’accento sul fatto che esse sono già state attuate nella misura possibile, ossia laddove il lavoro degli OC sia ritenuto affidabile. A titolo di esempio:

28 Primo trattino

la Commissione si avvale già del lavoro degli OC per gli aggiustamenti (integrazioni) dei tassi di errore indicati nella relazione annuale di attività della DG AGRI, che sono prossimi a quelli riferirti nella relazione annuale della Corte;

28 Secondo trattino

le procedure di verifica della conformità vengono avviate d’ufficio nei casi in cui, in seguito al lavoro degli OC, si rilevino errori superiori ai 50 000 EUR o al 2% della spesa;

28 Terzo trattino

l’errore estrapolato calcolato dall’OC in base alle verifiche di audit e ai campioni statistici è ove possibile utilizzato dalla Commissione per determinare l’ammontare delle rettifiche finanziarie;

28 Quarto trattino

dalle osservazioni degli OC può scaturire la richiesta alle autorità competenti di rivedere lo stato del riconoscimento e monitorare l’attuazione delle azioni correttive.

30

Nel caso in cui rilevino carenze nel sistema di controllo degli OP, i revisori della DG AGRI stimano l’importo a rischio non individuato dall’OP e lo aggiungono quale integrazione al tasso di errore comunicato dall’OP. Il risultato del lavoro degli OC sui conti annuali è stato utilizzato per le integrazioni anche in precedenti relazioni annuali di attività. I tassi di errore aggiustati costituiscono la base per la dichiarazione di affidabilità del direttore generale della DG AGRI.

31

La DG AGRI ha potuto avvalersi in modo limitato dei pareri degli OC per il 2015, perché in molti casi il lavoro svolto non era ancora attendibile.

32

La Commissione conferma le motivazioni dell’utilizzo limitato dei nuovi pareri sulla legittimità e la regolarità nel loro primo anno di attuazione e rinvia alla relazione annuale di attività della DG AGRI relativa al 2015 per maggiori informazioni sulle cause soggiacenti, tra cui, i ritardi nelle designazioni, i ritardi della riesecuzione dei controlli in loco, la mancanza di esperienza, ecc.

Secondo la Commissione, le linee direttrici del 2015, sebbene migliorabili, consentono già agli OC, se applicate correttamente nella loro forma attuale, di formulare un parere sulla legittimità e regolarità conformemente alle norme e ai principi applicabili.

33

Il modello di affidabilità della PAC (cfr. immagine della piramide dei controlli nella risposta ai paragrafi 23 e 24) è basato sui risultati dei controlli degli OP. La strategia di audit della DG AGRI specifica chiaramente che il fine ultimo della DG AGRI è ottenere le garanzie necessarie dal lavoro di audit svolto dagli OC. La Commissione ritiene che tali garanzie possano essere ottenute quando il lavoro degli OC è ritenuto affidabile e i pareri da loro emessi sono fondati sul lavoro svolto dal precedente livello (ossia, le procedure e i controlli degli OP). Nei casi in cui non è possibile fare affidamento sul lavoro degli OC, la DG AGRI continua a trarre garanzie indipendenti sulla legittimità e regolarità della spesa dai suoi stessi audit.

34

In un modello di audit unico, i revisori degli OC dovrebbero riferire gli errori (non) rilevati nei controlli sugli OP sottoposti a campionamento. Gli OP ricevono ogni anno milioni di domande di aiuti, tutte sottoposte a controlli amministrativi. In aggiunta, effettuano controlli in loco prima di autorizzare il pagamento. Per la maggior parte dei regimi, il tasso di controllo tramite verifiche in loco è del 5%. Tuttavia per alcuni è del 30% o addirittura del 100%. L’OC che, dopo la verifica dei controlli primari, ritiene che le procedure dell’OP non offrano garanzie in termini di legittimità e regolarità, formulerà un giudizio con rilievi, che incide altresì sul tasso di errore comunicato dall’OP.

35

Le linee direttrici della Commissione sono state sviluppate al fine di integrare il lavoro degli OC nella piramide dei controlli della PAC, in un approccio di audit unico in conformità alle norme dell’UE e in modo che gli Stati membri possano basarsi sui metodi e sistemi già in atto e svilupparli ulteriormente.

35 Primo trattino

Cfr. risposte della Commissione ai paragrafi da 48 a 58 e alla raccomandazione 6.

35 Secondo trattino

Cfr. risposte della Commissione ai paragrafi da 62 a 67 e alla raccomandazione 5.

35 Terzo trattino

Cfr. risposte della Commissione ai paragrafi da 68 a 71 e alla raccomandazione 5.

35 Quarto trattino

Cfr. risposte della Commissione ai paragrafi da 72 a 78 e alla raccomandazione 6.

35 Quinto trattino

Cfr. risposte della Commissione ai paragrafi da 79 a 85 e alla raccomandazione 2.

36

La Commissione considera che, in conformità ai principi di audit riconosciuti a livello internazionale, la struttura dei pareri debba rispecchiare i diversi sistemi di gestione e controllo.

Gli OC sono tenuti a formulare giudizi di audit su due fondi agricoli distinti, il FEAGA e il FEASR, a loro volta suddivisi in spese SIGC1 e non-SIGC a seconda della gestione e dell’amministrazione dei regimi/delle misure previsti nel loro ambito. I regimi/le misure SIGC sono oggetto di un sistema di controlli incrociati automatici, integrati nel sistema stesso, applicato all’intero ciclo della domanda sino al pagamento. Le misure non-SIGC, invece, non sono gestite nell’ambito di un unico sistema. Anche la tempistica dei controlli cambia tra regimi/misure SIGC e non-SIGC. Le differenze insite nella concezione stessa dei regimi/delle misure impediscono agli OC di verificare allo stesso tempo tutte le misure di un fondo. Per conformarsi ai principi di audit riconosciuti a livello internazionale (ad esempio, ISA315 – L’identificazione e la valutazione dei rischi di errori significativi mediante la comprensione dell’impresa e del contesto in cui opera), l’OC deve prima comprendere il contesto, individuare i rischi e stabilire procedure di audit personalizzate per farvi fronte. Per poter formulare un parere valido sulla legittimità e regolarità a livello di fondo, gli OC devono valutare distintamente i rischi per i regimi/le misure SIGC e non-SIGC e stabilire procedure di audit diverse per affrontarli. Pertanto, le linee direttrici sulla strategia di audit che gli OC sono incoraggiati a utilizzare sono conformi ai principi di audit riconosciuti a livello internazionale. Inoltre, questo approccio soddisfa la finalità stessa del parere sulla legittimità e regolarità, ossia prendere, in ultima analisi e ove necessario, decisioni appropriate in materia di gestione.

37

Cfr. risposte della Commissione ai paragrafi da 37 a 84.

Risposta comune della Commissione ai paragrafi da 41 a 44

Per garantire una certa continuità con le precedenti linee direttrici e permettere agli OC di mettere a frutto l’esperienza del lavoro svolto in tanti anni per la liquidazione finanziaria annuale dei conti, le linee direttrici per l’esercizio finanziario 2015 non hanno apportato modifiche sostanziali alle modalità di utilizzo della matrice dei criteri di riconoscimento per la formulazione di un parere sull’adeguatezza del funzionamento dei sistemi di controllo interno degli OP. La matrice dei criteri di riconoscimento è basata sui criteri di riconoscimento di cui all’allegato I del regolamento (UE) n. 907/2014, che traggono ispirazione dal modello COSO, noto per essere uno dei quadri principali per definire, attuare e condurre controlli interni, nonché per valutarne l’efficacia.

Le linee direttrici del 2015 sono basate su un approccio e un campionamento integrati, in linea con l’articolo 9, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1306/2013, secondo cui le verifiche, la valutazione degli errori e la notifica degli errori nell’ambito della legittimità e della regolarità sono associate a quelle relative ai conti annuali. In questo contesto, l’uso dell’intera matrice dei criteri di riconoscimento è stato ritenuto appropriato.

Ciononostante, la Commissione concorda con la Corte sul fatto che mentre i criteri di riconoscimento costituiscono una solida base per valutare il quadro di controllo complessivo degli OP (ciò cui i principi di audit fanno riferimento quali controllo a livello di entità), la valutazione del sistema di controllo interno per la legittimità e la regolarità deve essere separata da quella per i conti annuali2.

L’approccio basato su una netta separazione delle procedure/dei processi connessi alla legittimità e la regolarità da quelli connessi ai conti annuali è seguito nelle nuove linee direttrici per l’esercizio finanziario 2018, finalizzate a gennaio 2017, e include anche una modifica delle modalità di valutazione del sistema di controllo interno per le finalità relative ai conti annuali e per quelle relative alla legittimità e regolarità.

45

La Commissione concorda con la Corte. La Commissione ha formulato osservazioni simili nelle lettere inviate a diversi Stati membri in seguito all’esercizio di liquidazione finanziaria del 2015.

Inoltre, la Commissione raccomanda agli OC di esaminare i piani di azione, che mirano a colmare le carenze note. Questo collegamento è stato discusso alla riunione del gruppo di esperti del giugno 2016.

Ciononostante, questo punto è enfatizzato ulteriormente nelle nuove linee direttrici per l’esercizio finanziario 2018.

In ogni caso ciò deve essere considerato altresì alla luce del fatto che si tratta del primo anno in cui gli OC svolgono il nuovo lavoro sulla legittimità e la regolarità.

Riquadro 1 – Situazioni in cui la matrice dei criteri di riconoscimento non ha prodotto risultati affidabili ai fini della legittimità e regolarità della spesa

Cfr. risposta della Commissione al paragrafo 45.

La questione delle carenze del tipo individuato in Baviera è affrontata nelle linee direttrici del 2015, sezione 6.5. Laddove l’OC rilevi che i risultati delle verifiche di convalida non corrispondono alla valutazione precedente del sistema di controllo interno, è necessario estendere il campione per adattarlo alla situazione reale del sistema di controllo interno.

46

La Commissione ha elaborato, in stretta collaborazione con gli Stati membri, elenchi completi e dettagliati dei controlli essenziali e complementari per ciascun tipo di misura della PAC 2014-2020, da utilizzare a tutti i livelli di controllo.

47

I criteri di riconoscimento devono tenere conto dell’organizzazione generale e del funzionamento dell’OP (ossia, i controlli a livello di entità) e, tra altri aspetti, dell’adeguatezza dei processi e delle procedure messi in atto.

Nel valutare il processo amministrativo e in loco (autorizzazione delle domande) per una determinata popolazione, la valutazione dell’OP deve essere fondata sui controlli essenziali e complementari. Gli OC utilizzano i controlli essenziali e complementari anche per valutare la legittimità e regolarità della spesa (nell’ambito delle rispettive verifiche di conformità e di convalida).

Ciononostante, il fatto che gli OC debbano valutare il processo e le procedure di autorizzazione delle domande (controlli amministrativi e in loco inclusi) in base ai controlli essenziali e complementari è espresso chiaramente nelle nuove linee direttrici.

49

La decisione di suddividere l’attività per le verifiche di convalida in due campioni è dipesa dalla necessità di garantire agli Stati membri una certa continuità tra le linee direttrici destinate agli OC applicabili prima del 2015 e quelle applicabili dal 2015, nonché dalla considerazione della possibilità offerta dall’articolo 9, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1306/2013, di utilizzare, se del caso, un campione singolo integrato.

Tuttavia, l’esperienza del primo anno di attuazione ha dimostrato che era necessario rivedere l’approccio e distinguere chiaramente l’attività di audit e il parere sulla legittimità e regolarità dal parere sui conti, mantenendo comunque la possibilità di un campionamento con doppia finalità, ove opportuno, al fine di evitare inutili oneri amministrativi.

51

Per il campione 1 rilevato dalle operazioni controllate in loco dagli OP, le linee direttrici prevedono che gli OC ripetano tutti i controlli effettuati dagli OP, in altre parole che gli OC rieseguano sistematicamente i controlli in loco. Questo approccio consente agli OC in primo luogo di formulare un parere sul sistema di controllo e in secondo luogo di calcolare il tasso di non conformità (TNC), che rispecchia la differenza rilevata tra i risultati della riesecuzione dei controlli e quelli dei controlli primari effettuati dagli OP.

52

In base alla valutazione del sistema di controllo interno, gli OC devono determinare il livello delle verifiche di convalida (sia per il campione 1 che il campione 2). Pertanto, è una prerogativa dell’OC innalzare il livello delle verifiche di convalida per tenere conto dei rischi. La tabella 3 presentata dalla Corte mostra che alcuni OC hanno deciso di aumentare i campioni delle verifiche di convalida oltre le 30 operazioni minime per affrontare i rischi elevati nella popolazione in questione.

55

Gli OC sono tenuti a basare la selezione dei campioni sulle domande per le popolazioni SIGC, considerata la mutevolezza della realtà agricola. Pertanto, è essenziale che l’OC si rechi in loco poco dopo l’OP per poter rieseguire i controlli su tutti gli elementi relativi all’ammissibilità. Rieseguendo i controlli in ritardo si rischia sensibilmente di non potere più verificare tutti gli elementi di ammissibilità o che la realtà sia cambiata completamente, rendendo inefficace la riesecuzione dei controlli e inaffidabile il parere.

56

A causa della natura della realtà agricola esiste effettivamente un rischio connesso ai tempi dei controlli primari in loco e della riesecuzione dei controlli.

Le linee direttrici trattano tale rischio e gli OC sono stati invitati a più riprese dalla Commissione a pianificare adeguatamente la riesecuzione dei controlli prendendo in considerazione i vincoli temporali imposti dalla natura stessa della riesecuzione.

Come indicato nella relazione annuale di attività della DG AGRI del 2015, le tempistiche inadeguate della riesecuzione dei controlli sono state uno dei principali motivi per cui la Commissione non ha potuto utilizzare come riferimento molti dei pareri degli OC relativi alla spesa 2015.

Riquadro 3 – Ritardi nella riesecuzione, da parte degli OC, dei controlli in loco del campione 1 nell’ambito del SIGC per l’anno di domanda 2014 (esercizio finanziario 2015)

I ritardi nella designazione degli OC e nella riesecuzione dei controlli nell’anno di domanda 2014 (esercizio finanziario 2015) sono stati la causa principale del fatto che la Commissione non abbia potuto fare affidamento sui pareri degli OC sulla legittimità e la regolarità per la relazione annuale di attività del 2015.

Già nel corso dei 17 audit svolti nel 2015, la Commissione ha osservato in numerosi casi ritardi considerevoli nella riesecuzione dei controlli. Il 9 novembre 2015 la Commissione ha indirizzato agli Stati membri una nota in cui spiega che la riesecuzione dei controlli in loco dovrebbe iniziare nell’estate dell’anno n-1 per l’anno finanziario n.

57

In base alle linee direttrici per l’esercizio finanziario 2015, il campione per la riesecuzione dei controlli da parte degli OC è estratto dall’elenco di operazioni selezionate per i controlli in loco su base casuale effettuati dagli OP. Pertanto, la selezione e l’effettiva riesecuzione da parte dell’OC dovrebbero di norma avere luogo prima che l’OP inizi a trattare i pagamenti. È quindi poco probabile che l’OC non selezioni un elemento perché l’OP ritarda il pagamento.

Riquadro 4 – Esclusione delle operazioni dal campione 1 SIGC perché l’OP non ha eseguito il pagamento prima che l’OC avesse concluso il lavoro di audit

L’attività degli OC in materia di legittimità e regolarità è triplice e consiste nel:

  • formulare un parere sull’efficacia dei sistemi di controllo interno;
  • formulare un parere sulla legittimità e regolarità della spesa;
  • formulare un parere sulle affermazioni contenute nella dichiarazione di gestione (ossia, i risultati dei controlli comunicati dall’OP).

In base alle linee direttrici, gli OC avrebbero dovuto utilizzare comunque queste cinque operazioni per valutare le affermazioni contenute nella direzione di gestione, nonché l’efficacia del sistema di controllo interno. Tuttavia, l’articolo 9 del regolamento (UE) n. 1306/2013 prevede l’elaborazione di un parere sulla legittimità e la regolarità della spesa. Pertanto, l’OC non può formulare un parere sui pagamenti non eseguiti. In questo caso, per rispettare la dimensione del campione stabilita in principio per l’esercizio finanziario in questione, si sarebbe dovuto verificare un elemento supplementare. Per cautelarsi da eventi di questo tipo, gli OC sono invitati a selezionare altri elementi in anticipo oltre al minimo di 30 previsto nelle linee direttrici.

L’OC deve tenere conto del risultato di tali verifiche ai fini del parere sulla legittimità e regolarità della spesa riguardante l’esercizio finanziario in cui l’operazione sarà pagata. Queste verifiche devono essere prese in considerazione indipendentemente dalle eventuali rettifiche apportate dall’OP prima del pagamento.

58

L’articolo 7 del regolamento (UE) n. 908/2014 consente agli OC di accompagnare i controlli in loco di secondo livello. L’accompagnamento dei controlli di primo livello è limitato ai controlli che non hanno potuto essere rieseguiti in un secondo momento (come ad esempio le misure non-SIGC del FEAGA che includono operazioni di distillazione, ammasso o ritiro). L’idea alla base della riesecuzione è che l’OP effettui il controllo e che l’OC lo replichi in seguito.

Ciononostante, le linee direttrici chiedono agli OC di espletare i loro compiti seguendo i principi di audit professionali e senza compromettere il risultato delle verifiche di convalida. Pertanto, l’OC non deve mai comunicare la selezione effettuata prima che l’OP svolga i propri controlli. Le lacune descritte dalla Corte nel riquadro 5 confermano che gli OC devono seguire le linee direttrici per evitare pratiche di audit inadeguate.

Riquadro 5 – L’esercizio di riesecuzione dei controlli è stato inficiato in Italia dal fatto che l’OC aveva preannunciato all’OP i beneficiari che ne sarebbero stati oggetto

Gli OC devono mettere in atto garanzie per non comunicare i campioni agli OP prima che questi ultimi concludano i propri controlli e forniscano indicazioni agli OC di conseguenza.

61

Esiste una discrepanza tra i controlli effettuati dell’OP in un dato anno e i pagamenti per l’esercizio finanziario per le popolazioni non-SICG. Ciononostante, poiché la maggior parte delle misure non-SIGC non prevedono vincoli di tempo, l’OC potrebbe sottoporre a verifica altre operazioni nel caso in cui alcune di quelle già verificate non siano state pagate nel corso dell’anno. Le operazioni non pagate possono comunque essere utilizzate per confermare o meno la dichiarazione di gestione e i risultati dei controlli.

62

Nel quadro della PAC, in cui gli OP sono tenuti a predisporre un sistema di gestione e controllo giuridicamente vincolante ed efficace, i revisori possono nella maggior parte dei casi, dopo avere ottenuto garanzie sufficienti sul fatto che il sistema di gestione e di controllo dell’OP è designato e messo in atto in conformità alla normativa dell’UE, raccogliere sufficienti e adeguati elementi probatori rieseguendo i controlli dell’OP.

Risposta comune della Commissione ai paragrafi 64 e 65

Per il campione 1, utilizzato per determinare il TNC, le linee direttrici prevedono che gli OC rieseguano sia i controlli amministrativi che i controlli primari in loco. Per il campione 2, utilizzato per determinare l’ERR, le linee direttrici della Commissione non richiedono controlli in loco. Spetta agli OC stabilire la proporzione dei due campioni in base al rispettivo giudizio professionale.

66

La Commissione considera che la riesecuzione dei controlli amministrativi costituisca un elemento probatorio sufficiente ed appropriato dell’audit. Rientrano in tale contesto la richiesta di informazioni al personale dell’OP riguardo ai controlli effettuati, controlli delle domande di aiuti e della documentazione di supporto, così come controlli nei registri e SIPA per i regimi SIGC. Per la spesa non soggetta al SIGC, i controlli amministrativi e la rispettiva riesecuzione includono anche visite in situ (ispezioni) finalizzate, ad esempio, a controllare l’esistenza dei beni materiali costruiti o acquistati nel quadro di progetti di investimento.

È compito dell’OC, mediante il suo giudizio professionale, definire le procedure di audit che consentano di acquisire sufficienti e adeguati elementi probatori di audit. La sezione 6.1 delle linee direttrici 2 per l’esercizio finanziario 2015 prevede che «la verifica dettagliata delle transazioni operative – include, tra l’altro […] ispezioni e richieste di informazioni, non solo un esame documentale».

67

Per verificare la legittimità e la regolarità della spesa SIGC, gli OC devono selezionare il campione dalla popolazione sottoposta a controlli in loco dagli OP e rieseguire tutti i controlli primari, sia amministrativi che in loco.

Per la spesa non-SIGC occorre osservare che la maggior parte degli errori (inammissibilità di beneficiari/attività/progetti/spesa e inosservanza delle norme in materia di appalti pubblici) è rilevata a livello dei controlli amministrativi e che circa i due terzi degli errori sono stati causati da un ricorso insufficiente alle informazioni disponibili o da errori delle autorità nazionali. Occorre altresì rilevare che tutti i controlli amministrativi (che gli OC devono rieseguire) sulle operazioni di investimento devono includere una visita in situ per verificare la realizzazione dell’investimento, ad eccezione dei casi in cui l’organismo pagatore dimostri che l’operazione è di piccola portata, presenta rischi minimi o è inclusa nel campione in loco.

Inoltre, tenendo conto della necessità di fornire orientamenti agli OC su come trovare il giusto equilibro tra costi e benefici, le linee direttrici della Commissione per l’esercizio finanziario 2018 chiedono agli OC di rilevare campioni rappresentativi in termini statistici per la riesecuzione dei controlli in loco per il SIGC. Per la spesa che esula dal SIGC è necessario rieseguire almeno 30 controlli in loco. I risultati dei controlli rieseguiti verranno estrapolati all’intera popolazione.

69

La Commissione ritiene che, nell’ambito del sistema di gestione e di controllo integrato della PAC, valutare i controlli effettuati dall’OP per la legittimità e regolarità e confermare in seguito, a partire da un campione di operazioni, che l’OP ha messo effettivamente in atto le procedure per i controlli primari, sia sufficiente per fornire garanzie sulla legittimità e regolarità della spesa.

71

La Commissione ritiene che, nel quadro della PAC, verificare i sistemi di controllo e rieseguire i controlli primari degli OP consenta in genere di ottenere sufficienti e adeguati elementi probatori e di formulare un giudizio con ragionevole certezza sulla spesa PAC.

Inoltre, le linee direttrici della Commissione non impediscono agli OC di svolgere le altre attività di audit che ritengono adeguate. Spetta agli OC decidere se la riesecuzione sia sufficiente. Nel rieseguire i controlli amministrativi è possibile ricorrere anche a richieste di informazioni e ispezioni. Cfr. risposta della Commissione al paragrafo 66.

74

Per l’approccio integrato utilizzato nelle linee direttrici in uso, gli OC erano tenuti a calcolare due tassi di errore relativi a legittimità e regolarità. Tuttavia, questo approccio è riveduto a partire dall’esercizio finanziario 2018.

Nelle nuove linee guida applicabili a partire dall’esercizio finanziario 2018, presentate nel gennaio 2017, le procedure di verifica della conformità e quelle di liquidazione finanziaria sono separate nettamente. A tal fine, gli OC devono calcolare due tassi di errore distinti: un tasso di errore (ERR)3 che include soltanto gli errori rilevati con le verifiche dei conti annuali e un tasso di non conformità (TNC)4 che riguarda tutti gli errori in materia di legittimità e regolarità. La Commissione prevede già nelle nuove linee direttrici per l’esercizio finanziario 2018 che il TNC sarà utilizzato sia per i pareri di audit in materia di legittimità e regolarità sia per convalidare (o no) le affermazioni contenute nella dichiarazione di gestione.

Risposta comune della Commissione ai paragrafi 75 e 76

Nei casi in cui vi siano sufficienti elementi che attestino la conformità dell’attività svolta dagli OC alle linee direttrici, la Commissione utilizza il TNC stimato dagli OC per valutare l’integrazione al tasso di errore calcolato in base alle statistiche di controllo trasmesse dagli Stati membri a livello di ciascun OP. In aggiunta, tiene conto dell’ERR per valutare il livello delle integrazioni.

77

Con le nuove linee direttrici valide a partire dall’esercizio finanziario 2018 l’ERR includerà soltanto gli errori rilevati con le verifiche dei conti annuali e sarà utilizzato solo per valutare l’affidabilità dei conti degli OP.

78

La Commissione attira l’attenzione sul campionamento integrato previsto dalla legislazione e conferma la distinzione tra le procedure di liquidazione finanziaria e le procedure di verifica della conformità. Le nuove linee direttrici per l’esercizio finanziario 2018 chiariscono ulteriormente questo aspetto, introducendo due tassi di errore, uno per la legittimità e la regolarità e l’altro per l’affidabilità dei conti annuali.

Risposta comune della Commissione ai paragrafi da 79 a 84

Come indicato nella relazione annuale di attività della DG AGRI (allegato IV riguardante i criteri relativi alla soglia di rilevanza), la Commissione utilizza le statistiche di controllo trasmesse dagli Stati membri per calcolare il «tasso di errore residuo indicato» estrapolando all’intera popolazione gli errori rilevati dagli OP nella popolazione selezionata su base casuale per i controlli in loco. Il tasso di errore residuo indicato non è completo, perché non prende in considerazione il rischio che le eventuali lacune nei controlli effettuati dagli OP possano portare al mancato rilevamento e alla mancata comunicazione di errori.

Per questo motivo, la DG AGRI raccoglie in un secondo momento tutte le informazioni che potrebbero rivelare carenze nei controlli di primo livello, tra cui i risultati dei suoi stessi audit e degli audit della Corte dei conti o altri elementi probatori attendibili. I revisori della DG AGRI analizzano queste informazioni alla luce degli orientamenti della Commissione relativi al calcolo delle rettifiche finanziarie (documento C(2015) 3675 final) e utilizzando il loro giudizio professionale, e adeguano il tasso di errore residuo indicato con un’integrazione pari alla stima del tasso di errori non rilevati dagli OP. La Commissione utilizza il tasso di errore aggiustato per stimare gli importi a rischio e analizzare se siano necessarie riserve.

Dal 2015 i pareri degli OC sulla legittimità e la regolarità della spesa costituiscono potenzialmente un’altra fonte di elementi probatori di audit per la Commissione. In particolare, il TNC può essere usato dalla Commissione come stima affidabile dell’integrazione per l’aggiustamento del tasso di errore per la spesa di ciascun OP. Inoltre, l’ERR è stato preso in considerazione per valutare le integrazioni. Tuttavia, nel 2015 i pareri spesso non erano ancora sufficientemente affidabili da essere utilizzati in larga misura dalla Commissione.

La Commissione considera appropriato tale utilizzo del TNC per rafforzare le garanzie sulla legittimità e regolarità della spesa PAC e ritiene che, se attuato in conformità alle linee direttrici, l’uso del TNC per l’aggiustamento del tasso di errore non determini una sottovalutazione dell’errore totale.

85

La Commissione è consapevole di questi rischi potenziali relativi alla mancanza di affidabilità del parere degli OC sulla legittimità e regolarità e ritiene che siano trattati nelle linee direttrici. La Commissione continuerà a monitorare attentamente che gli OC seguano le linee direttrici e i principi di audit, anche esercitando il loro giudizio professionale, e che traggano conclusioni sulla legittimità e regolarità con la qualificazione necessaria.

Conclusioni e raccomandazioni

Risposta comune della Commissione ai paragrafi 89 e 90

La piramide dei controlli delle spese PAC, che dà già attuazione all’approccio di audit unico descritto dalla Corte al paragrafo 22, è stata ampliata, a partire dall’esercizio finanziario 2015, con l’introduzione degli OC tra il livello degli OP e quello della Commissione, con un conseguente rafforzamento del modello di affidabilità della PAC. Come previsto dall’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 908/2014, la Commissione ha stabilito orientamenti per dare ulteriori chiarimenti e linee guida circa l’audit di certificazione da eseguire e determinare il livello ragionevole di affidabilità dell’audit che le verifiche di audit devono raggiungere. Secondo la Commissione, le linee direttrici del 2015, sebbene migliorabili, consentono già agli OC, se applicate correttamente nella loro forma attuale, di formulare un parere sulla legittimità e regolarità conformemente alle norme e ai principi applicabili.

Basandosi sull’esperienza maturata nel primo anno di attuazione, la Commissione ha elaborato nuove linee direttrici migliorate, da applicare a partire dall’esercizio finanziario 2018.

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La Commissione è soddisfatta del modello di affidabilità della PAC, che mantiene il tasso di errore sotto controllo a livelli relativamente bassi. Il tasso di errore generale per le Risorse naturali (nel cui ambito la PAC rappresenta il 98% della spesa) determinato dalla Corte per l’esercizio finanziario 2015 era del 2,9%. Per il FEAGA, nel cui ambito ogni anno vengono erogati pagamenti a quasi 8 milioni di beneficiari, la DG AGRI stima che negli ultimi due anni il tasso di errore sia stato inferiore alla soglia di rilevanza, mentre l’errore più probabile indicato dalla Corte è rimasto stabile al 2,2%. Per quanto concerne il FEASR, il livello di errori stabilito dalla Commissione è andato diminuendo negli ultimi 4 anni.

Non sarebbe stato possibile raggiungere risultati simili senza il solido sistema di gestione e di controllo della PAC, in particolare il SIGC e la piramide dei controlli, nel cui ambito l’affidabilità si basa sul lavoro svolto dai livelli precedenti e il lavoro degli OC inizia dai risultati dei controlli eseguiti dagli OP. A tal proposito, gli OC sono tenuti a confermare i risultati dei controlli eseguiti dagli OP o, in difetto, a formulare un giudizio con rilievi. La DG AGRI ha potuto tuttavia avvalersi in modo solo limitato dei pareri degli OC per il 2015, perché in molti casi il lavoro svolto non era ancora affidabile.

Nei casi in cui non è possibile fare affidamento sul lavoro degli OC, la DG AGRI continua a trarre garanzie indipendenti sulla legittimità e regolarità della spesa dai suoi stessi audit che, ove necessario, ha usato come base per le integrazioni dei tassi di errore riferiti dagli OP. I tassi di errore aggiustati risultanti sono rimasti relativamente bassi (cfr. tabella 1 e sopra).

Quando la Commissione può fare affidamento sul lavoro degli OC, l’inosservanza rilevata dagli OC può essere aggiunta al tasso di errore comunicato dagli OP per calcolare un tasso di errore affidabile che rispecchi il livello delle garanzie sulla legittimità e regolarità della spesa PAC.

Cfr. altresì risposta della Commissione alla raccomandazione 1.

Raccomandazione 1 - Modello di affidabilità incentrato sul lavoro degli OC per quanto riguarda la legittimità e regolarità

La Commissione accetta parzialmente la raccomandazione. Nello specifico:

La Commissione non accetta la raccomandazione secondo cui sarebbe possibile utilizzare per l’affidabilità il parere degli OC solo una volta concluse le attività di cui alle raccomandazioni da 2 a 7 e non laddove il lavoro sia effettuato come previsto dalle linee direttrici applicabili dall’esercizio finanziario 2015. Secondo la Commissione, le linee direttrici del 2015, sebbene migliorabili, consentono già agli OC, se applicate correttamente nella loro forma attuale, di formulare un parere sulla legittimità e regolarità conformemente alle norme e ai principi applicabili.

La Commissione accetta la raccomandazione secondo cui, quando il lavoro di audit degli OC è effettuato conformemente ai regolamenti e alle linee direttrici applicabili, i pareri da loro formulati rappresentano un’importante e solida base aggiuntiva e dovrebbero costituire l’elemento principale per il modello di affidabilità della Commissione. Ciò è in linea con la strategia di audit della DG AGRI e con la piramide dei controlli/audit unico della PAC illustrata di seguito.

Modello di audit unico per la PAC
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I criteri di riconoscimento devono tenere conto dell’organizzazione generale e del funzionamento dell’OP (ossia, i controlli a livello di entità) e, tra altri aspetti, dell’adeguatezza dei processi e delle procedure messi in atto. Tuttavia, nel valutare il processo amministrativo e in loco (autorizzazione delle domande) per una determinata popolazione, la valutazione dell’OP deve basarsi sui controlli essenziali e complementari. Pertanto, i criteri generali di riconoscimento devono essere integrati dai controlli essenziali e complementari che definiscono i controlli per una data popolazione (o regime/misura). Gli OC utilizzano i controlli essenziali e complementari anche per valutare la legittimità e regolarità della spesa (nell’ambito delle rispettive verifiche di conformità e di convalida). (Cfr. risposta della Commissione ai paragrafi 41-44).

Ciononostante, il fatto che gli OC debbano valutare il processo di autorizzazione delle domande (controlli amministrativi e in loco inclusi) in base ai controlli essenziali e complementari è espresso chiaramente nelle nuove linee direttrici per l’esercizio finanziario 2018.

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La Commissione riconosce che, mentre i criteri di riconoscimento costituiscono una solida base per valutare il quadro di controllo complessivo dell’OP (ciò cui i principi di audit fanno riferimento quali controlli a livello di entità), la valutazione del sistema di controllo interno per la legittimità e la regolarità da un lato e quella per i conti annuali dall’altro5 devono essere separate. (Cfr. risposta della Commissione ai paragrafi 41-44).

L’approccio basato su una netta separazione delle procedure/dei processi connessi alla legittimità e regolarità da quelli connessi ai conti annuali è adottato nelle nuove linee direttrici per l’esercizio finanziario 2018, finalizzate a gennaio 2017.

Raccomandazione 2 – Valutazione dei rischi incentrata sui controlli essenziali e complementari

La Commissione accetta la raccomandazione e la ritiene già attuata nelle nuove linee direttrici per l’esercizio finanziario 2018. Gli OC sono invitati a utilizzare i controlli essenziali e complementari nel verificare le procedure di autorizzazione delle domande.

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La Commissione pone l’accento sul fatto che il campione 1 è utilizzato non soltanto per verificare il funzionamento del sistema di controllo interno e l’affidabilità delle statistiche di controllo, ma anche per trarre conclusioni sulla legittimità e la regolarità della spesa a livello di beneficiario. Ciononostante, le nuove linee direttrici per l’esercizio finanziario 2018 prevedono una separazione degli obiettivi di audit, in cui il campione per la legittimità e la regolarità sarà utilizzato per i seguenti fini:

  • per trarre conclusioni sulla legittimità e la regolarità della spesa;
  • per trarre conclusioni sui risultati dei controlli riportati nella dichiarazione di gestione e nelle statistiche di controllo;
  • per la verifica del sistema di controllo interno, se l’OC svolge una verifica con doppia finalità;
  • per certificare un tasso di errore ai fini della riduzione del tasso di controlli in loco, ai sensi dell’articolo 41 del regolamento (UE) n. 908/2014.

Per la spesa SIGC, la legislazione applicabile e le linee direttrici della Commissione destinate agli OP includono metodi volti a garantire la rappresentatività del campione rispetto alla popolazione totale. Nella prima fase delle attività di campionamento gli OC devono controllare che i campioni degli OP siano legittimi e regolari, ossia che siano stati selezionati conformemente alle norme e alle linee direttrici dell’UE per gli OP, rappresentatività inclusa. A loro volta, i campioni degli OC devono essere rappresentativi della popolazione selezionata dagli OP.

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Le questioni connesse alla tempistica dei controlli in loco e della riesecuzione dei controlli per le operazioni SIGC sono intrinseche alla realtà agricola in evoluzione nei campi.

Pertanto, è essenziale che gli OP effettuino i controlli primari a tempo debito, ossia prima dei pagamenti, e che gli OC si rechino sul terreno poco dopo gli OP, per poter rieseguire i controlli su tutti gli elementi di ammissibilità. Se i controlli sono rieseguiti tardi, vi è il rischio che non tutti gli elementi di ammissibilità siano verificati sul terreno o che la realtà sia completamente cambiata, nel qual caso non sarebbe possibile rieseguire i controlli.

Raccomandazione 3 – Misure per il campionamento SIGC basato sui controlli in loco degli OP

La Commissione accetta la raccomandazione e la ritiene già attuata nelle nuove linee direttrici per l’esercizio finanziario 2018. Le nuove linee direttrici sono rafforzate per quanto concerne gli aspetti seguenti.

Raccomandazione 3 Primo trattino

Gli OC devono verificare che il campione degli OP sia selezionato conformemente alla legislazione, alle norme e alle linee direttrici pertinenti, anche in materia di rappresentatività, e verificare la rappresentatività del loro proprio campione.

Raccomandazione 3 Secondo trattino

La tempistica della riesecuzione dei controlli SIGC riveste un’importanza cruciale e le linee direttrici raccomandano i termini cui attenersi per le attività di audit.

Raccomandazione 3 Terzo trattino

Nell’ambito delle procedure di audit, gli OC devono verificare che i risultati dei controlli riportati nelle statistiche di controllo siano completi e affidabili.

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La Commissione concorda che esiste una discrepanza tra i controlli effettuati dell’OP in un dato anno e i pagamenti per l’anno finanziario per le popolazioni non soggette al SIGC. Ciononostante, poiché la maggior parte delle misure non-SIGC non prevedono vincoli di tempo, l’OC potrebbe sottoporre a verifica altre operazioni nel caso in cui alcune di quelle già verificate non siano state pagate nel corso dell’anno. Le operazioni non pagate possono comunque essere utilizzate per confermare o meno la dichiarazione di gestione e i risultati dei controlli, così come l’efficacia del sistema di controllo interno.

Raccomandazione 4 – Campionamento delle spese non soggette al SIGC basato sui pagamenti

La Commissione accetta la raccomandazione e la ritiene già attuata nelle nuove linee direttrici per l’esercizio finanziario 2018. In caso di vincoli temporali, ad esempio per le misure che comportano numerosi pagamenti in prossimità della fine dell’anno, si raccomanda agli OC di utilizzare stime dei pagamenti.

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La Commissione ritiene che, nel quadro della PAC e, nello specifico, nel tenere conto del contributo SIGC alla prevenzione e alla riduzione del livello degli errori, la riesecuzione dei controlli amministrativi costituisca un adeguato elemento probatorio di audit. Rientrano in tale contesto la richiesta di informazioni al personale dell’OP riguardo ai controlli effettuati, controlli delle domande di aiuti e della documentazione di supporto, così come controlli nei registri e SIPA per i regimi SIGC. Per la spesa non soggetta al SIGC, i controlli amministrativi e la rispettiva riesecuzione da parte degli OC includono anche visite in situ (ispezioni) finalizzate, ad esempio, a controllare l’esistenza dei beni materiali costruiti o acquistati nel quadro di progetti di investimento.

La Commissione ritiene inoltre che rieseguire i controlli effettuati dagli OP sia in genere sufficiente a permettere agli OC di valutare la legittimità e la regolarità della spesa. Verificare in loco pagamenti non sottoposti a controlli in loco dagli OP non porta in genere nuovi elementi probatori e genera anzi risultati non raffrontabili rispetto ai controlli degli OP.

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Le linee direttrici sono da considerarsi il minimo necessario per rispettare le disposizioni della Commissione e non impediscono agli OC di fare di più se del caso.

La Commissione è del parere che, nel contesto della spesa PAC e del suo sistema di gestione e controllo, rieseguire i controlli sia il modo più efficace per rafforzare l’affidabilità e per esprimere un giudizio di audit con ragionevole certezza.

Come spiegato nelle risposte ai paragrafi 60-70, le linee direttrici della Commissione raccomandano agli OC di eseguire gli stessi controlli (controlli in loco e controlli amministrativi o soltanto questi ultimi) svolti dagli OP, in modo da ottenere risultati comparabili. Inoltre, le linee direttrici non limitano gli OC alla riesecuzione dei controlli, ma chiedono di integrare tale esercizio con altre tecniche in modo da raccogliere sufficienti e adeguati elementi probatori di audit. Poiché gli OC rieseguono anche i controlli amministrativi, sono tecniche comuni utilizzate dagli OC anche l’ispezione di documenti e registri e la richiesta di informazioni.

Nelle nuove linee direttrici per l’esercizio finanziario 2018 la Commissione raccomanda agli OC di selezionare due campioni destinati ai diversi obiettivi di audit (audit dei conti e audit della legittimità e regolarità). La Commissione ha già individuato e integrato un approccio che consente lo svolgimento di un audit efficace ed efficiente, di cui sono un esempio le verifiche con doppia finalità applicate a diversi obiettivi di audit e alle verifiche di convalida e di conformità6, ecc. La tecnica di audit non si limita alla riesecuzione dei controlli, ma interessa la portata dei controlli degli OP. Pertanto, se l’OP ha controllato un’operazione soltanto sotto il profilo amministrativo, l’OC dovrebbe fare la stessa cosa – rieseguire i controlli amministrativi mediante replica degli stessi controlli, ispezioni, richieste di informazioni, controlli analitici, ecc.

Tenendo conto della necessità di fornire orientamenti agli OC su come trovare il giusto equilibro tra costi e benefici, le linee direttrici della Commissione per l’esercizio finanziario 2018 chiedono agli OC di rilevare campioni rappresentativi in termini statistici per la riesecuzione dei controlli in loco per il SIGC. Per la spesa che esula dal SIGC è necessario rieseguire almeno 30 controlli in loco. I risultati dei controlli rieseguiti verranno estrapolati all’intera popolazione.

Raccomandazione 5 – Verifiche di convalida eseguite in loco

La Commissione accetta parzialmente la raccomandazione. Nello specifico:

1) La Commissione non accetta la raccomandazione nella parte in cui implica che gli OC si rechino in loco per operazioni non sottoposte a controlli in loco da parte dell’OP, il che sarebbe in contrasto con il modello di affidabilità della Commissione per la PAC e non fornirebbe risultati comparabili rispetto ai controlli dell’OP. Inoltre, in particolare per le operazioni non-SIGC, verificare in loco operazioni non precedentemente controllate in loco dagli OP non determinerebbe nuovi elementi probatori rilevanti.

Tenendo conto della necessità di fornire orientamenti agli OC su come trovare il giusto equilibro tra costi e benefici, le linee direttrici della Commissione per l’esercizio finanziario 2018 chiedono agli OC di rilevare campioni rappresentativi in termini statistici per la riesecuzione dei controlli in loco per il SIGC. Per la spesa che esula dal SIGC è necessario rieseguire almeno 30 controlli in loco. I risultati dei controlli rieseguiti verranno estrapolati all’intera popolazione. La Commissione ritiene che nel quadro della PAC questo approccio equilibrato sia sufficiente a permettere agli OC di esprimere un parere affidabile sulla legittimità e regolarità della spesa.

2) La Commissione accetta la raccomandazione per quanto concerne il fatto che gli OC devono poter effettuare tutte le attività e procedure di audit che ritengono adeguate, e considera questo aspetto già attuato.

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Per l’approccio integrato utilizzato nelle linee direttrici attuali gli OC erano tenuti a calcolare due tassi di errore relativi a legittimità e regolarità. Ciononostante questo approccio è riveduto nelle linee direttrici per l’esercizio finanziario 2018 (cfr. risposta della Commissione alla raccomandazione 6).

101

Per garantire continuità, le linee direttrici per il 2015 – primo annodi analisi approfondita da parte degli OC – sono state elaborate a partire da quelle utilizzate per la liquidazione finanziaria negli esercizi precedenti. Inoltre, le linee direttrici del 2015 erano basate su un approccio e un campionamento integrati, in linea con l’articolo 9, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1306/2013, che prevede che le verifiche, la valutazione degli errori e la notifica degli errori nell’ambito della legittimità e della regolarità siano associati a quelli relativi ai conti annuali. Di conseguenza, nel contesto dell’approccio integrato l’ERR è utilizzato per valutare sia la legittimità e la regolarità della spesa sia i conti annuali.

Raccomandazione 6 – Un tasso di errore unico relativo alla legittimità e regolarità

La Commissione accetta la raccomandazione e la ritiene già attuata.

Le nuove linee direttrici per l’esercizio finanziario 2018 prevedono di separare chiaramente la procedura di verifica della conformità da quella di liquidazione finanziaria. A tal fine gli OC devono calcolare due tassi di errore distinti: un tasso di errore (ERR) che include soltanto gli errori rilevati con le verifiche dei conti annuali e un tasso di non conformità (TNC) che riguarda tutti gli errori in materia di legittimità e regolarità non rilevati dall’OP. Il TNC sarà utilizzato sia per i giudizi di audit in materia di legittimità e regolarità sia per convalidare (o meno) le affermazioni contenute nella dichiarazione di gestione. Il TNC sarà utilizzato per integrare i risultati dei controlli riferiti dagli OP.

102

Il tasso di non conformità (TNC) è inteso a stimare il margine di differenza tra i controlli degli OP e i controlli rieseguiti dagli OC, ossia la percentuale di errore nelle rilevazioni degli OP. Pertanto, è ragionevole presumere che, nel caso in cui l’OP rilevi un errore, questo verrà rettificato prima del pagamento. L’errore dell’OC deve corrispondere soltanto a quanto non rilevato e di conseguenza non rettificato prima del pagamento. Per tale motivo, al fine di evitare che gli errori vengano conteggiati due volte, l’OC non deve considerare la domanda del beneficiario, poiché la differenza include una parte già rettificata dall’OP e segnalata nelle statistiche di controllo.

103

Il lavoro degli OC è basato su campioni, conformemente ai principi di audit riconosciuti a livello internazionale. In ogni caso, tutti i dati rilevati nel corso della riesecuzione dei controlli in loco devono essere estrapolati al resto della popolazione per il calcolo del tasso di non conformità (indipendentemente dal fatto che siano stati rettificati prima del pagamento).

Un approccio simile è utilizzato dalla DG AGRI per il calcolo del tasso di errore residuo nella relazione annuale di attività.

Raccomandazione 7 –Un tasso di errore rappresentativo della popolazione a cui si riferisce il giudizio di audit

La Commissione accetta la raccomandazione e la ritiene già attuata.

Le nuove linee direttrici per l’esercizio finanziario 2018 prevedono che il tasso di non conformità per le popolazioni SIGC si basi sul campione casuale dell’OP rilevato per i controlli in loco. Tuttavia il risultato estrapolato per la parte della popolazione è poi estrapolato all’intera popolazione per decidere in merito alla legittimità e regolarità di tutta la spesa SIGC.

Per le popolazioni non-SIGC è previsto un approccio leggermente differente in considerazione della diversa concezione delle misure e del fatto che i campioni selezionati dall’OP su base casuale possono non essere rappresentativi in tutti i casi. Pertanto, il tasso di non conformità che gli OC devono calcolare deve basarsi su un campione estratto da tutta la spesa, che verrà successivamente estrapolato.

104

La Commissione ritiene che con le nuove linee direttrici per l’esercizio finanziario 2018 si sia già dato seguito alle raccomandazioni 2, 3, 4, 6 e 7 e che la parte della raccomandazione 5 accettata sia anch’essa già attuata. Considerato che i pagamenti relativi al SICG nell’esercizio finanziario 2018 corrispondono alle domande dei beneficiari presentate nella primavera 2017 da controllare nello stesso periodo di raccolta, occorre essere realistici: attuare le nuove linee direttrici richiederà un lavoro di preparazione da parte degli Stati membri, incluse procedure di pubblico appalto nei casi in cui gli OC non siano enti pubblici. La maggior parte degli Stati membri ha già comunicato alla Commissione che l’applicazione delle nuove linee direttrici sarà possibile soltanto a partire dall’esercizio finanziario 2019.

Glossario

Controlli amministrativi: controlli documentali formalizzati che gli OP effettuano su tutte le domande, al fine di verificarne la conformità alle condizioni stabilite per la concessione degli aiuti. Per la spesa nell’ambito del sistema integrato di gestione e controllo (SIGC), le informazioni presenti nelle banche dati informatiche vengono utilizzate per i controlli incrociati automatici.

Controlli in loco: verifiche espletate dagli ispettori dell’OP per accertarsi che i beneficiari finali rispettino la normativa applicabile. Possono assumere la forma delle tipiche visite in loco (presso le aziende agricole o gli investimenti che usufruiscono di aiuti) oppure del telerilevamento (costituito dall’esame di immagini satellitari recenti delle parcelle) da integrare con rapide visite sul campo in caso di dubbi.

Dichiarazione di gestione: dichiarazione annuale dei direttori di ciascun OP riguardante la completezza, l’esattezza e la veridicità dei conti e il corretto funzionamento dei sistemi di controllo interno, nonché la legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti. Tale dichiarazione è corredata di vari allegati, tra cui uno riguardante le statistiche sui risultati di tutti i controlli amministrativi e in loco svolti dall’OP («statistiche di controllo»).

Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA): fondo che finanzia i pagamenti diretti agli agricoltori, la gestione dei mercati agricoli e azioni di informazione e promozione.

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR): fondo tramite il quale viene erogato il contributo finanziario dell’Unione ai programmi di sviluppo rurale.

Organismo pagatore (OP): uno o più enti incaricati, all’interno di uno Stato membro, della gestione e del controllo della spesa PAC, in particolare per quanto concerne le verifiche, il calcolo e la corresponsione ai beneficiari degli aiuti PAC, nonché la relativa comunicazione alla Commissione. I compiti dell’OP possono essere svolti in parte da organismi delegati, salvo per quanto concerne i pagamenti ai beneficiari e le comunicazioni alla Commissione.

Periodo di programmazione: quadro pluriennale per la pianificazione e l’attuazione delle politiche UE. L’attuale periodo di programmazione va dal 2014 al 2020. I programmi di sviluppo rurale finanziati dal FEASR sono gestiti nell’ambito di questo quadro pluriennale, mentre il FEAGA viene gestito su base annua.

Princìpi di audit riconosciuti a livello internazionale (Internationally Accepted Audit Standards, IAAS): princìpi di audit stabiliti da vari organismi di normazione pubblici e di categoria, quali i princìpi di revisione internazionali (ISA) emanati dall’International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) oppure i princìpi internazionali delle istituzioni superiori di controllo (International Standards of Supreme Audit Institutions, ISSAI) emanati dall’International Organisation of Supreme Audit Institutions (INTOSAI).

Procedura di liquidazione finanziaria: procedura che porta alla decisione finanziaria annuale della Commissione riguardante la completezza, l’esattezza e la veridicità dei conti annuali di ciascun organismo pagatore riconosciuto.

Procedura di verifica della conformità: procedura della Commissione basata su una valutazione dei sistemi di controllo interno degli OP, volta a far sì che gli Stati membri applichino la normativa dell’UE e nazionale e che qualsiasi spesa che la violi in uno o più esercizi finanziari sia esclusa dal finanziamento UE mediante una rettifica finanziaria.

Relazione annuale di attività (RAA): relazione annuale pubblicata da ciascuna direzione generale (DG), in cui sono illustrati i risultati conseguiti, le iniziative intraprese nel corso dell’anno e le risorse utilizzate. La relazione annuale di attività della DG Agricoltura e sviluppo rurale (DG AGRI) comprende anche una valutazione riguardante il funzionamento e i risultati dei sistemi di gestione e di controllo della PAC a livello degli OP.

Rettifiche finanziarie: operazioni con cui la Commissione esclude dal finanziamento UE la spesa che gli Stati membri non hanno eseguito in conformità della normativa dell’UE e nazionale applicabile. Per la spesa PAC, tali operazioni di esclusione assumono sempre la forma di rettifiche finanziarie assimilate a entrate con destinazione specifica.

Riconoscimento: procedura con cui si certifica che gli organismi pagatori dispongono di un’organizzazione amministrativa e di un sistema di controllo interno che offrono garanzie sufficienti in ordine alla legittimità, regolarità e corretta contabilizzazione dei pagamenti. Detta certificazione viene effettuata dagli Stati membri sulla base del soddisfacimento, da parte degli organismi pagatori, di una serie di criteri («criteri di riconoscimento») riguardo all’ambiente interno, alle attività di controllo, all’informazione e alla comunicazione nonché al monitoraggio.

Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC): sistema integrato costituito da banche dati relative ad aziende, domande, animali, parcelle agricole e, ove applicabile, diritti all’aiuto. Tali banche dati sono utilizzate per i controlli amministrativi incrociati sulle domande di aiuto concernenti pagamenti basati sulla superficie o sui capi di bestiame.

Statistiche di controllo: relazioni annuali presentate dagli Stati membri alla Commissione, contenenti i risultati dei controlli amministrativi e in loco effettuati dagli organismi pagatori.

Tasso di errore aggiustato: stima, effettuata dalla Commissione, del livello di errore residuo nei pagamenti eseguiti a titolo della politica agricola comune (PAC) dagli organismi pagatori (OP) ai beneficiari, dopo che sono stati svolti tutti i controlli. La Commissione calcola detti tassi e li pubblica nella RAA.

Abbreviazioni

AC: Autorità competente dello Stato membro (in genere, il ministero dell’Agricoltura)

DdG: Dichiarazione di gestione

DG AGRI: Direzione generale Agricoltura e sviluppo rurale

ERR: Tasso di errore

FC: Fondo di coesione

FEAGA: Fondo europeo agricolo di garanzia

FEASR: Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale

FESR: Fondo europeo di sviluppo regionale

FSE: Fondo sociale europeo

ISA: International Standards on Auditing («princìpi di revisione internazionali»)

ISSAI: International Standards of Supreme Audit Institutions (princìpi internazionali delle istituzioni superiori di controllo)

OC: Organismo di certificazione

OP: Organismo pagatore

PAC: Politica agricola comune

RAA: Relazione annuale di attività

SIGC: Sistema integrato di gestione e controllo

TNC: Tasso di non conformità

Note di chiusura

1 Allegato I del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884).

2 Per i diritti all’aiuto (entitlement), i pagamenti sono subordinati al rispetto di determinate condizioni.

3 Articolo 59 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1), noto come «regolamento finanziario».

4 Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549).

5 Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità (GU L 227, 31.7.2014, p. 69), nonché regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione, del 6 agosto 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza (GU L 255 del 28.8.2014, pag. 59).

6 Procedura della DG AGRI basata su una valutazione dei sistemi di controllo interno degli OP e volta a far sì che gli Stati membri applichino la normativa dell’UE e nazionale e che qualsiasi spesa che la violi in uno o più esercizi finanziari sia esclusa dal finanziamento UE (articolo 52 del regolamento orizzontale della PAC).

7 Modello di gestione concorrente della PAC, riportato nella RAA 2015 della DG AGRI, pag. 35.

8 Ai sensi dell’articolo 7 del regolamento orizzontale della PAC.

9 Articoli 30-33 del regolamento (UE) n. 809/2014. Per il periodo 2014-2020, la Commissione ha offerto agli Stati membri maggiori possibilità di ridurre il tasso minimo di controllo all’1 %. Gli Stati membri possono avvalersene ai sensi dell’articolo 41 del regolamento (UE) n. 908/2014 e dell’articolo 36 del regolamento (UE) n. 809/2014.

10 Relazioni annuali presentate dagli Stati membri alla Commissione, contenenti i risultati dei controlli amministrativi e in loco effettuati dagli organismi pagatori.

11 Articolo 59 e considerando 22 del regolamento finanziario.

12 Articolo 3 del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995, che stabilisce modalità d’applicazione del regolamento (CEE) n. 729/70 per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti del Feaog, sezione «garanzia» (GU L 158 dell’8.7.1995, pag. 6).

13 Articolo 59, paragrafo 5, del regolamento finanziario.

14 Articolo 9 del regolamento orizzontale della PAC.

15 In vari Stati membri, il medesimo organismo di certificazione espleta l’audit su più organismi pagatori.

16 Ad esempio, dipartimenti in seno ai ministeri delle finanze, dipartimenti di amministrazioni regionali o istituzioni superiori di controllo.

17 Articoli 5 - 7 del regolamento (UE) n. 908/2014.

18 Linea direttrice n. 1 per il riconoscimento; linea direttrice n. 2 sulla verifica di certificazione annuale; linea direttrice n. 3 sui requisiti di comunicazione; linea direttrice n. 4 riguardante la dichiarazione di gestione; linea direttrice n. 5 in materia di irregolarità.

19 Articolo 9 del regolamento orizzontale della PAC.

20 Le riunioni dei gruppi di esperti sono state organizzate dalla DG AGRI, con il coinvolgimento di rappresentanti delle autorità competenti e degli OC di tutti gli Stati membri, quale consesso finalizzato alla condivisione delle conoscenze e delle esperienze nonché al chiarimento di questioni insite nell’attività degli OC.

21 Belgio, Repubblica ceca, Germania, Irlanda, Spagna, Francia, Italia, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia e Regno Unito.

22 Germania (Baviera), Spagna (Castilla y Léon), Italia (AGEA), Polonia, Romania e Regno Unito (Inghilterra).

23 La politica di coesione è finanziata dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), dal Fondo sociale europeo (FSE) e dal Fondo di coesione (FC).

24 GU C 107 del 30.4.2004, pag. 1.

25 http://eca.europa.eu.

26 Manuale di audit della DG AGRI (versione del 4.11.2015), sezione 4.4 sull’audit di conformità relativo alla legittimità e regolarità della spesa a titolo del FEAGA e del FEASR.

27 Programma di lavoro pluriennale 2015-2018 della direzione J della DG AGRI.

28 Belgio, Germania, Spagna, Italia e Regno Unito hanno decentralizzato la gestione dei fondi PAC tramite OP regionalizzati.

29 Articolo 66, paragrafo 9, del regolamento finanziario.

30 Articoli 34 e 35 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione.

31 Articolo 52 del regolamento orizzontale della PAC.

32 Articolo 7, paragrafi 2 e 5, del regolamento orizzontale della PAC.

33 Articolo 66 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (regolamento finanziario).

34 Per il calcolo dei tassi di errore aggiustati del 2015, la DG AGRI ha utilizzato i risultati degli OC per integrare i tassi di errore degli OP soltanto in tre casi per il FEAGA e in nove casi per il FEASR.

35 Pag. 66 degli allegati alla RAA 2015 della DG AGRI.

36 Pag. 67 degli allegati alla RAA 2015 della DG AGRI.

37 Sezione 5 della linea direttrice n. 2 sulla metodologia di campionamento.

38 Paragrafo 53 della pubblicazione INTOSAI, «ISSAI 400 – Fundamental principles of compliance auditing».

39 I dati si riferiscono a un rischio intrinseco elevato e a un errore stimato del 10 %, secondo la tabella riportata a pag. 9 dell’allegato 3 della linea direttrice n. 2 sulla metodologia di campionamento.

40 Articolo 7 del regolamento orizzontale della PAC.

41 Esempio adattato dalla linea direttrice n. 3 della DG AGRI.

42 Germania (Baviera), Italia (AGEA) e Regno Unito (Inghilterra).

43 Articolo 12, paragrafo 6, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 907/2014.

44 Paragrafo 6 del «Principio di revisione internazionale (ISA) 530 - Campionamento di revisione».

45 Sezione 6.2 della linea direttrice n. 2 sulla metodologia di campionamento.

46 Il campione selezionato su base casuale rappresenta il 20-25 % dei controlli in loco eseguiti dagli OP. Per gli altri controlli in loco degli OP i campioni sono estratti in base al rischio.

47 L’allegato 3 alla linea direttrice n. 2 raccomanda un minimo di 30 operazioni per ciascun fondo.

48 Sezione 6.7 della linea direttrice n. 2 sulla metodologia di campionamento.

49 L’Italia non è stata presa in considerazione a questo fine perché nell’esercizio finanziario 2015 l’OC non ha effettuato verifiche in loco delle operazioni SIGC a causa del ritardo con cui è stato nominato.

50 I controlli in loco possono assumere la forma delle tipiche visite in loco (presso le aziende agricole o gli investimenti che usufruiscono di aiuti) oppure del telerilevamento (costituito dall’esame di immagini satellitari recenti delle parcelle).

51 Sezione 6.2 della linea direttrice n. 2 sulla metodologia di campionamento.

52 I beneficiari rimborsati prima del 16 ottobre 2014 sono stati registrati nel precedente esercizio finanziario e quelli rimborsati dopo il 15 ottobre 2015 (casi eccezionali) sono stati registrati nell’esercizio finanziario successivo.

53 Paragrafo 7.1 dell’ISSAI 4200 - Linee guida sugli audit di conformità. Audit di conformità connessi all’audit dei rendiconti finanziari.

54 Articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 908/2014.

55 Cfr., ad esempio, i paragrafi 7.19 e 7.26 della relazione annuale della Corte sull’esercizio finanziario 2014 (GU C 373 del 10.11.2015) e i paragrafi 7.14, 7.18 e 7.22 della relazione annuale della Corte sull’esercizio finanziario 2015 (GU C 375 del 13.10.2016).

56 Paragrafo 21 dell’ISSAI 4200.

57 Sezione 6.2 della linea direttrice n. 2 sulla metodologia di campionamento.

58 Verifiche al computer con interpretazione dettagliata di ortofoto eseguite su recenti immagini satellitari o fotografie aeree ad alta risoluzione delle parcelle.

59 Sezione 9.2 della linea direttrice n. 2 sull’esecuzione dei controlli in loco.

60 Sezione 7.1.5 dell’ISSAI 4200.

61 Glossario della linea direttrice n. 2.

62 Per una definizione più dettagliata della garanzia limitata o su come differisca dalla ragionevole garanzia, cfr., paragrafi 20 e 21 dell’ISSAI 4200.

63 Riquadro esplicativo: Allegato 10-2.1.

64 Articolo 51 e considerando 35 del regolamento orizzontale della PAC, che recita: È opportuno che la decisione di liquidazione dei conti riguardi la completezza, l’esattezza e la veridicità dei conti trasmessi, ma non la conformità delle spese con il diritto dell’Unione».

65 Quella del 5 % è una regola generale, ma laddove gli OP hanno verificato in loco una percentuale di beneficiari diversa, è quest’ultima a dover essere considerata.

66 Dato però che il campione 2 è estratto in modo casuale dall’elenco dei pagamenti, ci si potrebbe attendere che il 5 % di questo campione sia stato sottoposto a controlli in loco dall’OP.

1 Sistema integrato di gestione e controllo

2 Esecuzione dei pagamenti, contabilizzazione, anticipi e cauzioni, gestione del debito.

3 ERR – tasso di errore utilizzato per avere una stima delle inesattezze nel campione e nella popolazione sottoposti ad audit con un impatto finanziario sulla completezza, l’esattezza e la veridicità dei conti.

4 TNC – tasso di non conformità, che stima il potenziale impatto finanziario delle lacune nei controlli sull’ammissibilità.

5 Esecuzione dei pagamenti, contabilizzazione, anticipi e cauzioni; gestione del debito.

6 Possibilità di utilizzare un’operazione per più verifiche di audit.

Evento Data
Adozione del piano di indagine (APM) / Inizio dell’audit 13.1.2016
Trasmissione ufficiale del progetto di relazione alla Commissione (o ad altra entità sottoposta ad audit) 6.2.2017
Adozione della relazione finale dopo la procedura del contraddittorio 22.3.2017
Ricezione, in tutte le lingue, delle risposte ufficiali della Commissione (o di altra entità sottoposta ad audit) 26.4.2017

Équipe di audit

Le relazioni speciali della Corte dei conti europea illustrano le risultanze dei controlli di gestione e degli audit di conformità su specifici settori di bilancio o temi di gestione. La Corte seleziona e pianifica detti compiti di audit in modo da massimizzarne l’impatto, tenendo conto dei rischi per la performance o la conformità, del livello delle entrate o delle spese, dei futuri sviluppi e dell’interesse pubblico e politico.

Questa relazione è stata adottata dalla Sezione di audit I della Corte dei conti europea – presieduta da Phil Wynn Owen, Membro della Corte – che è competente per l’audit sull’uso sostenibile delle risorse naturali. L’audit è stato diretto da João Figueiredo, Membro della Corte, coadiuvato da: Paula Betencourt, attaché di Gabinetto; Sylvain Lehnhard, primo manager ad interim; Luis Rosa, capo incarico e Marius Cerchez, vice capo incarico. L’équipe di audit era composta da Ioan Alexandru Ilie, Jindrich Dolezal, Michal Machowski, Michael Spang, Antonella Stasia, Heike Walz. Alla stesura della relazione ha collaborato Michael Pyper.

Da sinistra a destra: Michael Pyper, Paula Betencourt, Sylvain Lehnhard, João Figueiredo, Luis Rosa, Heike Walz, Jindrich Dolezal.

Per contattare la Corte

CORTE DEI CONTI EUROPEA
12, rue Alcide De Gasperi
1615 Luxembourg
LUXEMBOURG

Il nuovo ruolo degli organismi di certificazione in materia di spesa PAC: un passo avanti verso un modello di audit unico, ma restano da affrontare debolezze significative
(presentata in virtù dell’articolo 287, paragrafo 4, secondo comma, del TFUE)

Numerose altre informazioni sull’Unione europea sono disponibili su Internet consultando il portale Europa (http://europa.eu).

Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea, 2017

PDFISBN 978-92-872-7291-1ISSN 1977-5709doi:10.2865/458762QJ-AB-17-006-IT-N
HTMLISBN 978-92-872-7296-6ISSN 1977-5709doi:10.2865/677592QJ-AB-17-006-IT-Q

© Unione europea, 2017

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