23.3.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 96/21 |
Ricorso proposto il 24 dicembre 2014 — Deutsche Telekom/Commissione
(Causa T-827/14)
(2015/C 096/27)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Deutsche Telekom AG (Bonn, Germania) (rappresentanti: K. Apel e D. Schroeder, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare integralmente o parzialmente la decisione C(2014) 7465 final della Commissione, del 15 ottobre 2014 (caso AT.39523 — Slovak Telekom), rettificata dalla decisione C(2014) 10119 final della Commissione, del 16 dicembre 2014, nella parte riguardante la ricorrente; |
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in subordine, annullare o ridurre le ammende inflitte alla ricorrente; |
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condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sugli errori manifesti di valutazione dei fatti e su errori di diritto nonché su una violazione del diritto della ricorrente ad essere sentita durante l’accertamento del comportamento illecito.
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2. |
Secondo motivo, vertente su errori manifesti di valutazione dei fatti e su errori di diritto nella determinazione della durata dell’infrazione.
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3. |
Terzo motivo, vertente su errori manifesti di valutazione dei fatti e su errori di diritto nell’imputazione dell’infrazione alla ricorrente, poiché la Commissione non avrebbe dimostrato l’esercizio effettivo di un’influenza determinante sull’impresa interessata da parte della ricorrente.
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4. |
Quarto motivo, vertente su errori di diritto nell’imposizione di un’ammenda distinta e separata alla ricorrente.
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5. |
Quinto motivo, vertente su errori manifesti di valutazione dei fatti e su errori di diritto nella determinazione dell’importo dell’ammenda.
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