Direttiva 2001/34/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 maggio 2001 riguardante l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale e l'informazione da pubblicare su detti valori INDICEVISTI E CONSIDERANDOTITOLO I: DEFINIZIONI E CAMPO D'APPLICAZIONECapo I: DefinizioniArticolo 1Capo II: Campo d'applicazioneArticolo 2Articolo 3Articolo 4TITOLO II: DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE ALLA QUOTAZIONE UFFICIALE DI VALORI MOBILIARICapo I: Condizioni generali d'ammissioneArticolo 5Articolo 6Articolo 7Capo II: Condizioni e obblighi più severi o supplementariArticolo 8Capo III: DerogheArticolo 9Articolo 10Capo IV: Poteri delle autorità nazionali competentiSezione 1: Decisione relativa all'ammissioneArticolo 11Articolo 12Articolo 13Articolo 14Articolo 15Sezione 2: Informazioni richieste dalle autorità competentiArticolo 16Sezione 3: Misure in caso di inadempienza dell'emittente agli obblighi risultanti dall'ammissioneArticolo 17Sezione 4: Sospensione e radiazioneArticolo 18Sezione 5: Ricorso giurisdizionale in caso di rifiuto dell'ammissione o di radiazioneArticolo 19TITOLO III: CONDIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALLA QUOTAZIONE UFFICIALE DI VALORI MOBILIARICapo I: Pubblicazione di un prospetto per l'ammissioneSezione 1: Disposizioni generaliArticolo 20Articolo 21Articolo 22Sezione 2: Dispensa parziale o totale dall'obbligo di pubblicare il prospettoArticolo 23Sezione 3: Dispensa dall'inclusione di alcune informazioni nel prospettoArticolo 24Sezione 4: Contenuto del prospetto in casi particolariArticolo 25Articolo 26Articolo 27Articolo 28Articolo 29Articolo 30Articolo 31Articolo 32Articolo 33Articolo 34Sezione 5: Controllo e diffusione del prospettoArticolo 35Articolo 36Sezione 6: Determinazione dell'autorità competenteArticolo 37Sezione 7: Riconoscimento reciprocoArticolo 38Articolo 39Articolo 40Sezione 8: Accordi con i paesi terziArticolo 41Capo II: Condizioni particolari relative all'ammissione di azioniSezione 1: Condizioni relative alla società per le cui azioni si chiede l'ammissioneArticolo 42Articolo 43Articolo 44Sezione 2: Condizioni relative alle azioni di cui si chiede l'ammissioneArticolo 45Articolo 46Articolo 47Articolo 48Articolo 49Articolo 50Articolo 51Capo III: Condizioni particolari relative all'ammissione di obbligazioni emesse da un'impresaSezione 1: Condizioni relative all'impresa per le cui obbligazioni si chiede l'ammissioneArticolo 52Sezione 2: Condizioni relative alle obbligazioni di cui si chiede l'ammissioneArticolo 53Articolo 54Articolo 55Articolo 56Articolo 57Sezione 3: Altre condizioniArticolo 58Articolo 59Capo IV: Condizioni particolari relative all'ammissione di obbligazioni emesse da uno Stato o da un suo ente locale oppure da un organismo internazionale a carattere pubblicoArticolo 60Articolo 61Articolo 62Articolo 63TITOLO IV: OBBLIGHI PERMANENTI RELATIVI AI VALORI MOBILIARI AMMESSI ALLA QUOTAZIONE UFFICIALECapo I: Obblighi della società le cui azioni sono ammesse alla quotazione ufficialeSezione 1: Quotazione di azioni della stessa categoria di nuova emissioneArticolo 64Sezione 2: Trattamento degli azionistiArticolo 65Sezione 3: Modifica dell'atto costitutivo o dello statutoArticolo 66Sezione 4: Bilanci annui e relazione di gestioneArticolo 67Sezione 5: Informazioni supplementariArticolo 68Sezione 6: Equivalenza delle informazioniArticolo 69Sezione 7: Informazioni da pubblicare periodicamenteArticolo 70Articolo 71Sezione 8: Pubblicazione e contenuto della relazione semestraleArticolo 72Articolo 73Articolo 74Articolo 75Articolo 76Articolo 77Capo II: Obblighi dell'emittente le cui obbligazioni sono ammesse alla quotazione ufficialeSezione 1: Obbligazioni emesse da un'impresaArticolo 78Articolo 79Articolo 80Articolo 81Articolo 82Sezione 2: Obbligazioni emesse da uno Stato o dai suoi enti locali oppure da un organismo internazionale a carattere pubblicoArticolo 83Articolo 84Capo III: Obblighi d'informazione al momento dell'acquisto e della cessione di una partecipazione importante in una società quotata in borsaSezione 1: Disposizioni generaliArticolo 85Articolo 86Articolo 87Articolo 88Sezione 2: Informazione in caso di acquisto o cessione di una partecipazione importanteArticolo 89Articolo 90Articolo 91Sezione 3: Determinazione dei diritti di votoArticolo 92Sezione 4: Esenzioni e dispenseArticolo 93Articolo 94Articolo 95Sezione 5: Autorità competentiArticolo 96Sezione 6: SanzioniArticolo 97TITOLO V: PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONICapo I: Pubblicazione e comunicazione del prospetto per l'ammissione dei valori mobiliari alla quotazione ufficiale di una borsa valoriSezione 1: Modalità e termini di pubblicazione del prospetto e dei suoi supplementiArticolo 98Articolo 99Articolo 100Sezione 2: Comunicazione preventiva alle autorità competenti dei mezzi pubblicitariArticolo 101Capo II: Pubblicazione e comunicazione di informazioni dopo la quotazioneArticolo 102Capo III: LingueArticolo 103Articolo 104TITOLO VI: AUTORITÀ COMPETENTI E COOPERAZIONE TRA STATI MEMBRIArticolo 105Articolo 106Articolo 107TITOLO VII: COMITATO DI CONTATTOCapo I: Composizione, competenze e funzionamento del comitatoArticolo 108Capo II: Adattamento dell'importo per la capitalizzazione di borsaArticolo 109TITOLO VIII: DISPOSIZIONI FINALIArticolo 110Articolo 111Articolo 112Articolo 113Allegato I — Schemi di prospetto per l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale di una borsa valoriAllegato II — parte A: Direttive abrogate e loro successive modificazioniAllegato II — parte B: Termini di attuazione nel diritto nazionaleAllegato III — Tavola di concordanza
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