DECISIONE DEL CONSIGLIO del 2 giugno 1997 relativa alla conclusione dell'accordo euromediterraneo interinale di associazione relativo agli scambi e alla cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra
ACCORDO EUROMEDITERRANEO INTERINALE DI ASSOCIAZIONE sugli scambi e la cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra #PROTOCOLLO N. 1 relativo alle disposizioni applicabili all'importazione nella Comunità di prodotti agricoli oiriginari della Cisgiordania e della Striscia di Gaza #PROTOCOLLO N. 2 relativo alle disposizioni applicabili all'importazione in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza di prodotti agricoli originari della Comunità #PROTOCOLLO N. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa #ACCORDO IN FORMA DI SCAMBIO DI LETTERE tra la Comunità e l'Autorità palestinese relativo all'articolo 1 del protocollo n. 1 per quanto riguarda le importazioni nella Comunità di fiori e boccioli di fiore, freschi, recisi di cui al codice 0603 10 della tariffa doganale comune
DECISIONE DEL CONSIGLIO del 2 giugno 1997 relativa alla conclusione dell'accordo euromediterraneo interinale di associazione relativo agli scambi e alla cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra
ACCORDO EUROMEDITERRANEO INTERINALE DI ASSOCIAZIONE sugli scambi e la cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra #PROTOCOLLO N. 1 relativo alle disposizioni applicabili all'importazione nella Comunità di prodotti agricoli oiriginari della Cisgiordania e della Striscia di Gaza #PROTOCOLLO N. 2 relativo alle disposizioni applicabili all'importazione in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza di prodotti agricoli originari della Comunità #PROTOCOLLO N. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa #ACCORDO IN FORMA DI SCAMBIO DI LETTERE tra la Comunità e l'Autorità palestinese relativo all'articolo 1 del protocollo n. 1 per quanto riguarda le importazioni nella Comunità di fiori e boccioli di fiore, freschi, recisi di cui al codice 0603 10 della tariffa doganale comune
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